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Decisione

32.2024.83

Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di rendita. La documentazione prodotta con il gravame dal curante generalista non permette di scostarsi dalle conclusioni del medico SMR, che vanno confermate

10 gennaio 2025Italiano25 min

abituale ed adeguata (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Il consulente in integrazione

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.83

JV/sc

Lugano

10 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 settembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1988, da ultimo attivo quale piastrellista, il 25 maggio/12 luglio

2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità

lavorativa del 100% dal 24 marzo 2022 ed indicando quale danno alla salute

delle affezioni reumatologiche recrudescenti a seguito del sollevamento di un

oggetto pesante (docc. 7, 8, 9, 27, 32, 83 incarto AI).

1.2. Richiamato

l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia

(docc. 10, 12, 49 e 83-89 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 32 incarto

AI), il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in medicina

interna generale) (docc. 35 e 53 incarto AI) e svolto il colloquio

d’accertamento in intervento tempestivo terminato a causa dell’instabilità

dello stato valetudinario (docc. 26, 30, 33, 34, 44 e 45 incarto AI), l’Ufficio

AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 54 incarto AI). Quest’ultimo ha

allestito il rapporto finale del 22 marzo 2024 (doc. 55 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"2.1.

Diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738 Codice

danno funzionale: 08

Sindrome lombospondilogena cronica a

destra, in

-

alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatia L4/L5 con

protrusione discale diffusa con accentuazione paramediana a destra e foraminale

a destra con possibile irritazione della radice di L4 a destra, discopatia

L5/S1 con protrusione discale a base larga, spondilartrosi L4-S1);

2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL

·

Disturbi statici del

rachide (protrazione del capo in ipercifosi della dorsale alta, appiattimento

della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare con minima

scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare);

·

Decondizionamento e

sbilancio muscolare;

·

Obesità (peso: 83,9 kg

/ statura: 165,5 cm);

·

In anamnesi: frattura

della clavicola destra da ragazzo. Nel 2010 incidente in moto, con frattura

vertebrale L1 e L4, lesione del menisco frattura della rotula al ginocchio

destro, trattati conservativamente. Noto asma bronchiale, al momento

asintomatico.”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

Periodi

Docs. di riferimento inc. AI

100

100

18.03.2022-26.09.2022

Certificato Dr.ssa __________ del 25.03.2022

80

0

27.09.2022-continua

Perizia dr. __________ del 26.09.2022 e rapporto del

dr. __________ del 26 febbraio 2024

* incidenza sul rendimento. Prognosi stazionaria.

1.3. Con

rapporto del 20 giugno 2024 il consulente SIP ha chiuso il mandato, avendo

rilevato un ampio ventaglio di attività esigibili che non necessitano di alcuna

formazione e per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile nel

circuito lavorativo (doc. 67 incarto AI).

1.4. Con

progetto di decisione del 7 agosto 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

di prestazioni, avendo determinato un grado d’invalidità non pensionabile del

7% dal marzo 2023 (scadenza dell’anno d’attesa) e del 16% dal 1. gennaio 2024

(modifica art. 26bis cpv. 3 OAI) (doc. 69 incarto AI).

L’assicurato

non ha presentato osservazioni al progetto del 7 agosto 2024, ragione per cui

con decisione del 25 settembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso

(doc. 70 incarto AI).

1.5. L’assicurato,

rappresentato dal dr. __________, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 25 settembre 2024, postulandone, per quel che è dato di capire,

l’annullamento ed una nuova rivalutazione del caso.

Contesta

esclusivamente la valutazione medica, sostenendo che non vi sia stato alcun

miglioramento tra la situazione accertata nel dicembre 2023 ed i nuovi rilievi

del 17 agosto 2024, prospettando un eventuale intervento chirurgico.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione

medica, producendo l’annotazione SMR del 25 ottobre 2024. L’Ufficio AI ha quindi

chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione

dell’impugnativa.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi

1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita ed ha indicato

un’incapacità lavorativa completa da marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.1.).

L’asserita invalidità sarebbe quindi insorta dopo la modifica di legge di cui

sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29

cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Visto quanto precede, in casu torna

applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità

sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c. al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado

d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un

quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una

quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv.

1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata

dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura

dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione

personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche

(DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015).

In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Fatti

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella

STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi

vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità

(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso

dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio

essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la

Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita

in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di

una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione

influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo

di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 21 novembre 2024).

2.5. La

giurisprudenza federale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) ha stabilito che per

la graduazione dell’invalidità l’amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di refertazioni allestite da medici o da altri

specialisti indicanti lo stato di salute e la capacità lavorativa in attività

abituale ed adeguata (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Il consulente in integrazione

professionale, fondandosi su tali indicazioni, determina quali lavori sono

concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (DTF 148 V 174

consid. 9.1. e147 V 124 consid. 6.2.).

La

valenza probante di un rapporto medico non dipende dall’origine del mezzo di

prova o dalla sua denominazione, ma piuttosto dal suo contenuto che deve riflettere

uno studio approfondito dei punti litigiosi considerando le censure del

paziente, essere esaustivo e chiaro in punto all’anamnesi, agli esami condotti

e alle conclusioni. Queste ultime devono essere ben motivate (DTF 125 V 352

consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Il medico SMR

dispone di specifiche conoscenze medico-assicurative ed è a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche e la capacità funzionale

dell’assicurato, conformemente agli artt. 59 cpv. 2bis LAI e 49 OAI. In tal

modo si è creata una separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base

delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI decide cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

In caso di rapporti medici

contraddittori, il giudice deve analizzare l'intero materiale e spiegare la

preferenza per un rapporto su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In caso di dubbio, anche minimo, sull’affidabilità e sulla concludenza

dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su di

essi (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti in

particolare alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.6. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha acquisito agli atti, tra l’altro,

il rapporto peritale del 28 settembre 2022 del medico fiduciario dr. __________

(specialista in reumatologia) (doc. 88 incarto AI), il certificato del 25 marzo

2022 della precedente curante (doc. 84 incarto AI) ed il rapporto del dr. __________

Considerandi

del 2 novembre 2023 con relativo complemento del 26 febbraio 2024 (docc. 35 e

53.

incarto AI). Fondandosi su tali referti, il medico SMR ha allestito il

rapporto del 22 marzo 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).

Il

ricorrente, prevalendosi del rapporto del 20 ottobre 2024 del curante, contesta

la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata (cfr. supra

consid. 1.5.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato (prima dell’emanazione della decisione impugnata)

dall’amministrazione, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa motivi per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7

Giova

preliminarmente ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di

assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento

(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24

gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016

consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020 consid. 2.4. e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.8.).

Va

altresì rilevato che il potere

cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli

è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione

di tale decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2.

con rinvii), in concreto il 25 settembre 2024, e che fatti verificatisi

ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.

2.11).

Tornando

al caso in esame, il ricorrente si prevale del rapporto del curante dr. __________

del 20 ottobre 2024 (I1 e III) dal seguente tenore:

"

[…] Con il presente chiedo […] di

rivedere la vostra decisione in ambito di AI appena emessa per il mio

summenzionato paziente, da considerarsi quindi come Ricorso alla stessa. Ciò in

base ai nuovi rilievi diagnostici che hanno posto in essere e confermato un

restringimento foraminale L5-S1 a sinistra alla RMN eseguita il 17.08.2024 che

non ha mostrato alcuna variazione in senso favorevole rispetto al controllo del

12.2023

nonostante le terapie messe in atto successivamente (Terapia del

Dolore, valutazioni neurochirurgiche Dr.ssa __________). Quindi è stata

proposta una ulteriore infiltrazione ma questa volta intra-discale L5-S1 con ozono

allo scopo di effetto antinfiammatorio, analgesico e di ridurre il volume del

disco intervertebrale sperando così di alleviare la compressione dell’ernia su

L5. Dopodiché in caso di mancato risultato favorevole si dovrà per forza

procedere ad intervento neurochirurgico. Da qui la richiesta di impugnare la

Vostra decisione fino almeno alla procedura che verrà messa in atto in queste

settimane.”

Di tutta evidenza, lo scarno rapporto

del curante non è idoneo a mettere in dubbio il rapporto SMR del 22 marzo 2024,

il dr. __________ non essendosi neppure confrontato con esso, in particolare in

punto alla capacità lavorativa. A questo proposito, questo Giudice può far

propria la presa di posizione del medico SMR del 25 ottobre 2024 (cfr. supra

consid. 1.6.):

"

[…] La […] nuova documentazione

consiste in un rapporto medico del Dr. med. __________ […] del 20.10.2024, nel

quale vengono riferiti reperti di diagnostica strumentale per immagini e

proposte terapeutiche. Pur rimanendo il SMR a disposizione per una

rivalutazione del caso al ricevimento di nuova relazione medica in cui sia

meglio e più chiaramente specificata eventuale nuova diagnosi determinante

nuovi limiti funzionali con ripercussione sulla capacità lavorativa in attività

abituale ed adeguata e/o altra documentazione medica specialistica a corredo,

nel frattempo il SMR ritiene di poter confermare la valutazione di cui al

RAF del 22.03.2024 effettuata sulla scorta della valutazione del Dr. med __________

del 01.03.2024.”

Inoltre,

ad oggi non è pervenuta alcuna ulteriore refertazione medica che permetta una

diversa valutazione della situazione valetudinaria rispetto a quella accertata

al momento rilevante, ossia al 25 settembre 2024, data della decisione

contestata e che delimita il potere cognitivo di questo Giudice. Va peraltro sottolineato che, di

principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico

curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.), considerato peraltro

che in casu il parere discordante è stato espresso da un medico generalista (cfr.

supra consid. 1.2.).

2.8

Il

ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI e

questo Giudice non ha motivo per discostarsene.

2.9

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti