32.2024.83
Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di rendita. La documentazione prodotta con il gravame dal curante generalista non permette di scostarsi dalle conclusioni del medico SMR, che vanno confermate
10 gennaio 2025Italiano25 min
abituale ed adeguata (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Il consulente in integrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.83
JV/sc
Lugano
10 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1988, da ultimo attivo quale piastrellista, il 25 maggio/12 luglio
2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità
lavorativa del 100% dal 24 marzo 2022 ed indicando quale danno alla salute
delle affezioni reumatologiche recrudescenti a seguito del sollevamento di un
oggetto pesante (docc. 7, 8, 9, 27, 32, 83 incarto AI).
1.2. Richiamato
l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia
(docc. 10, 12, 49 e 83-89 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 32 incarto
AI), il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in medicina
interna generale) (docc. 35 e 53 incarto AI) e svolto il colloquio
d’accertamento in intervento tempestivo terminato a causa dell’instabilità
dello stato valetudinario (docc. 26, 30, 33, 34, 44 e 45 incarto AI), l’Ufficio
AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 54 incarto AI). Quest’ultimo ha
allestito il rapporto finale del 22 marzo 2024 (doc. 55 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"2.1.
Diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice
danno funzionale: 08
Sindrome lombospondilogena cronica a
destra, in
-
alterazioni
degenerative plurisegmentali del rachide lombare (discopatia L4/L5 con
protrusione discale diffusa con accentuazione paramediana a destra e foraminale
a destra con possibile irritazione della radice di L4 a destra, discopatia
L5/S1 con protrusione discale a base larga, spondilartrosi L4-S1);
2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL
·
Disturbi statici del
rachide (protrazione del capo in ipercifosi della dorsale alta, appiattimento
della colonna dorsale intermedia, caudale e della colonna lombare con minima
scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare);
·
Decondizionamento e
sbilancio muscolare;
·
Obesità (peso: 83,9 kg
/ statura: 165,5 cm);
·
In anamnesi: frattura
della clavicola destra da ragazzo. Nel 2010 incidente in moto, con frattura
vertebrale L1 e L4, lesione del menisco frattura della rotula al ginocchio
destro, trattati conservativamente. Noto asma bronchiale, al momento
asintomatico.”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata*
Periodi
Docs. di riferimento inc. AI
100
100
18.03.2022-26.09.2022
Certificato Dr.ssa __________ del 25.03.2022
80
0
27.09.2022-continua
Perizia dr. __________ del 26.09.2022 e rapporto del
dr. __________ del 26 febbraio 2024
* incidenza sul rendimento. Prognosi stazionaria.
1.3. Con
rapporto del 20 giugno 2024 il consulente SIP ha chiuso il mandato, avendo
rilevato un ampio ventaglio di attività esigibili che non necessitano di alcuna
formazione e per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile nel
circuito lavorativo (doc. 67 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 7 agosto 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni, avendo determinato un grado d’invalidità non pensionabile del
7% dal marzo 2023 (scadenza dell’anno d’attesa) e del 16% dal 1. gennaio 2024
(modifica art. 26bis cpv. 3 OAI) (doc. 69 incarto AI).
L’assicurato
non ha presentato osservazioni al progetto del 7 agosto 2024, ragione per cui
con decisione del 25 settembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso
(doc. 70 incarto AI).
1.5. L’assicurato,
rappresentato dal dr. __________, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 25 settembre 2024, postulandone, per quel che è dato di capire,
l’annullamento ed una nuova rivalutazione del caso.
Contesta
esclusivamente la valutazione medica, sostenendo che non vi sia stato alcun
miglioramento tra la situazione accertata nel dicembre 2023 ed i nuovi rilievi
del 17 agosto 2024, prospettando un eventuale intervento chirurgico.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione
medica, producendo l’annotazione SMR del 25 ottobre 2024. L’Ufficio AI ha quindi
chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione
dell’impugnativa.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi
1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita ed ha indicato
un’incapacità lavorativa completa da marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.1.).
L’asserita invalidità sarebbe quindi insorta dopo la modifica di legge di cui
sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29
cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado
d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un
quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una
quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv.
1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito
lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;
Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata
dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura
dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione
personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche
(DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015).
In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Fatti
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella
STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi
vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità
(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul
convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di
volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se
l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla
salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha
rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso
dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio
essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la
Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita
in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di
una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione
influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo
di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 21 novembre 2024).
2.5. La
giurisprudenza federale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) ha stabilito che per
la graduazione dell’invalidità l’amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di refertazioni allestite da medici o da altri
specialisti indicanti lo stato di salute e la capacità lavorativa in attività
abituale ed adeguata (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Il consulente in integrazione
professionale, fondandosi su tali indicazioni, determina quali lavori sono
concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (DTF 148 V 174
consid. 9.1. e147 V 124 consid. 6.2.).
La
valenza probante di un rapporto medico non dipende dall’origine del mezzo di
prova o dalla sua denominazione, ma piuttosto dal suo contenuto che deve riflettere
uno studio approfondito dei punti litigiosi considerando le censure del
paziente, essere esaustivo e chiaro in punto all’anamnesi, agli esami condotti
e alle conclusioni. Queste ultime devono essere ben motivate (DTF 125 V 352
consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Il medico SMR
dispone di specifiche conoscenze medico-assicurative ed è a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche e la capacità funzionale
dell’assicurato, conformemente agli artt. 59 cpv. 2bis LAI e 49 OAI. In tal
modo si è creata una separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base
delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI decide cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
In caso di rapporti medici
contraddittori, il giudice deve analizzare l'intero materiale e spiegare la
preferenza per un rapporto su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In caso di dubbio, anche minimo, sull’affidabilità e sulla concludenza
dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su di
essi (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti in
particolare alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.6. In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato
valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha acquisito agli atti, tra l’altro,
il rapporto peritale del 28 settembre 2022 del medico fiduciario dr. __________
(specialista in reumatologia) (doc. 88 incarto AI), il certificato del 25 marzo
2022 della precedente curante (doc. 84 incarto AI) ed il rapporto del dr. __________
Considerandi
del 2 novembre 2023 con relativo complemento del 26 febbraio 2024 (docc. 35 e
53.
incarto AI). Fondandosi su tali referti, il medico SMR ha allestito il
rapporto del 22 marzo 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Il
ricorrente, prevalendosi del rapporto del 20 ottobre 2024 del curante, contesta
la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata (cfr. supra
consid. 1.5.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato (prima dell’emanazione della decisione impugnata)
dall’amministrazione, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa motivi per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7
Giova
preliminarmente ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di
assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento
(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue
conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12
luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24
gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016
consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA
32.2019.24
del 28 gennaio 2020 consid. 2.4. e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020.
consid. 2.8.).
Va
altresì rilevato che il potere
cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli
è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione
di tale decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2.
con rinvii), in concreto il 25 settembre 2024, e che fatti verificatisi
ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.
2.11).
Tornando
al caso in esame, il ricorrente si prevale del rapporto del curante dr. __________
del 20 ottobre 2024 (I1 e III) dal seguente tenore:
"
[…] Con il presente chiedo […] di
rivedere la vostra decisione in ambito di AI appena emessa per il mio
summenzionato paziente, da considerarsi quindi come Ricorso alla stessa. Ciò in
base ai nuovi rilievi diagnostici che hanno posto in essere e confermato un
restringimento foraminale L5-S1 a sinistra alla RMN eseguita il 17.08.2024 che
non ha mostrato alcuna variazione in senso favorevole rispetto al controllo del
12.2023
nonostante le terapie messe in atto successivamente (Terapia del
Dolore, valutazioni neurochirurgiche Dr.ssa __________). Quindi è stata
proposta una ulteriore infiltrazione ma questa volta intra-discale L5-S1 con ozono
allo scopo di effetto antinfiammatorio, analgesico e di ridurre il volume del
disco intervertebrale sperando così di alleviare la compressione dell’ernia su
L5. Dopodiché in caso di mancato risultato favorevole si dovrà per forza
procedere ad intervento neurochirurgico. Da qui la richiesta di impugnare la
Vostra decisione fino almeno alla procedura che verrà messa in atto in queste
settimane.”
Di tutta evidenza, lo scarno rapporto
del curante non è idoneo a mettere in dubbio il rapporto SMR del 22 marzo 2024,
il dr. __________ non essendosi neppure confrontato con esso, in particolare in
punto alla capacità lavorativa. A questo proposito, questo Giudice può far
propria la presa di posizione del medico SMR del 25 ottobre 2024 (cfr. supra
consid. 1.6.):
"
[…] La […] nuova documentazione
consiste in un rapporto medico del Dr. med. __________ […] del 20.10.2024, nel
quale vengono riferiti reperti di diagnostica strumentale per immagini e
proposte terapeutiche. Pur rimanendo il SMR a disposizione per una
rivalutazione del caso al ricevimento di nuova relazione medica in cui sia
meglio e più chiaramente specificata eventuale nuova diagnosi determinante
nuovi limiti funzionali con ripercussione sulla capacità lavorativa in attività
abituale ed adeguata e/o altra documentazione medica specialistica a corredo,
nel frattempo il SMR ritiene di poter confermare la valutazione di cui al
RAF del 22.03.2024 effettuata sulla scorta della valutazione del Dr. med __________
del 01.03.2024.”
Inoltre,
ad oggi non è pervenuta alcuna ulteriore refertazione medica che permetta una
diversa valutazione della situazione valetudinaria rispetto a quella accertata
al momento rilevante, ossia al 25 settembre 2024, data della decisione
contestata e che delimita il potere cognitivo di questo Giudice. Va peraltro sottolineato che, di
principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico
curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.), considerato peraltro
che in casu il parere discordante è stato espresso da un medico generalista (cfr.
supra consid. 1.2.).
2.8
Il
ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI e
questo Giudice non ha motivo per discostarsene.
2.9
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti