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Decisione

32.2024.84

Perizia pluridisciplinare non validamente smentita dalle attestazioni del curante, consistenti essenzialmente in una valutazione diversa - ma non motivata - delle medesime problematiche psichiatriche evidenziate dai periti. Ricorso respinto

17 marzo 2025Italiano57 min

i suddetti rapporti medici, attestanti il primo un’incapacità lavorativa parziale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.84

MP/gm

Lugano

17 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1. ottobre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1973, da ultimo

attiva come tipografa al 50%, ha presentato una domanda di prestazioni AI il 6

febbraio 2020 per un “tumore al seno” (doc. 6 incarto AI, p.to 6.1).

Dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in

particolare l’acquisizione dall’assicuratore malattie del rapporto del 17

aprile 2021 dello psichiatra curante (doc. 146 incarto CM), l’Ufficio AI con

decisione del 10 agosto 2021 le ha riconosciuto il diritto a ¾ di rendita

d’invalidità (grado d’invalidità del 66%) dal 1. agosto 2020 in avanti (doc. 41

incarto AI). Questa decisione è passata in giudicato, non essendo stata

contestata.

1.2. Il

21 febbraio 2022 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio la procedura di revisione

del caso, inviando all’assicurata il questionario “Revisione della rendita

d’invalidità/Assegno per grandi invalidi” (doc. 44 incarto AI). Ricevuto il

questionario debitamente riempito, ha chiesto ai due medici curanti segnalati

dall’assicurata la compilazione del rapporto medico “Integrazione

professionale/Rendita” (docc. 42 e 47 incarto AI).

1.3. Visti

Fatti

i suddetti rapporti medici, attestanti il primo un’incapacità lavorativa parziale

(doc. 45 incarto AI, p.to 3.1) e il secondo totale (doc. 47 incarto AI, p.to

1.3), il Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata

a una perizia pluridisciplinare (doc. 48 incarto AI). Con perizia del 22

dicembre 2023 il __________ ha concluso per una capacità lavorativa del 40% dall’inizio

del 2023 nell’attività svolta finora (doc. 70 incarto AI, pag. 53 p.to 4.9.1) e

del 60%, sempre dall’inizio del 2023, in un’attività adeguata (doc. 70 incarto

AI, pag. 54 p.to 4.9.2).

1.4. Stanti

i rapporti finali del SMR del 2 gennaio 2024, che ha confermato le conclusioni

peritali (doc. 72 incarto AI, p.to 3.3), del consulente AI del 7 febbraio 2024,

che non ha ritenuto esservi i presupposti per attuare dei provvedimenti

professionali per migliorare la capacità di guadagno dell'assicurata (doc. 79

incarto AI, pag. 4), e del consulente IAS del 9 aprile 2024, che ha concluso

per un impedimento del 31.20% nell’attività di casalinga (doc. 80 incarto AI,

p.to 5.5), con progetto di decisione del 15 aprile 2024 l'Ufficio AI ha prospettato

all’assicurata di sopprimerne la rendita dalla fine del mese che avrebbe

seguito l’intimazione della decisione, avendo calcolato un grado d’invalidità del

36% da gennaio 2023 e del 39% da gennaio 2024 (doc. 81 incarto AI, pag. 3 seg.).

1.5. Con

osservazioni del 7 giugno 2024, l’assicurata ha contestato il progetto di

decisione e prodotto il rapporto medico del proprio psichiatra curante del 20

maggio 2024 (doc. 98 incarto AI). Detti scritti sono stati sottoposti

dall’Ufficio AI al SMR, che a sua volta li ha sottoposti al __________.

Quest’ultimo, con scritto del 27 agosto 2024, ha confermato le conclusioni di

cui alla propria perizia del 22 dicembre 2023 (doc. 104 incarto AI, pag. 4). Il

SMR, con annotazione del 31 agosto 2024, ha condiviso la valutazione del __________

(doc. 105 incarto AI). Di conseguenza, con decisione del 1. ottobre 2024

l'Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione (doc. 106 incarto AI).

1.6. Il

4 novembre 2024 l’assicurata, rappresentata dalla lic. iur. RA 1, si è rivolta

al TCA chiedendo di annullare la decisione e ripristinare il diritto alla

rendita d’invalidità o rinviare il caso all’Ufficio AI per una nuova perizia;

il tutto, con spese e ripetibili a carico dell’amministrazione. Sostiene in

sostanza che dopo la decisione di attribuzione della rendita d’invalidità non

solo il suo stato di salute non sarebbe migliorato, ma sarebbe peggiorato.

Il

7 novembre 2024 la ricorrente ha trasmesso il rapporto medico del proprio

psichiatra curante del 4 novembre 2024.

1.7. Facendo

proprie le annotazioni del SMR, che il 12 e il 20 novembre 2024 si è

pronunciato sul nuovo referto dello psichiatra curante della ricorrente, con la

risposta di causa l'Ufficio AI ha chiesto a questo Tribunale di confermare la

decisione impugnata e respingere il ricorso. Osserva che le conclusioni

peritali sono state rese dopo valutazione strutturata, dettagliata e

approfondita, con esito coerente e motivato; alle stesse andrebbe pertanto

riconosciuta forza probatoria piena.

1.8. Con

osservazioni del 10 dicembre 2024 la ricorrente ha sostanzialmente ribadito la

propria posizione, così come ha fatto l’Ufficio AI con osservazioni del 7

gennaio 2025.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione dalla fine del mese che ha seguito

l’intimazione della decisione impugnata l'Ufficio AI ha soppresso la rendita

d’invalidità che la ricorrente percepiva fino a quel momento, dopo aver

determinato da gennaio 2023 un’incapacità lavorativa del 40% in attività

adeguate e un grado d’invalidità del 36% rispettivamente da gennaio 2024 un

grado d’invalidità del 39%.

2.2. Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI

prevede che "I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è

nato prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che all'entrata in

vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad

avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità

non subisca una modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv.

1). "Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche

dopo una modifica del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA

se l'applicazione dell'articolo 28b della presente legge comporta una

diminuzione della rendita in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo

aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità" (cpv. 2).

La

Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024, prevede al

marginale 9102 che "Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del

30 giugno 2023)".

Il

marginale 1009 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2024, prevede che:

" Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della rendita

→ DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità

tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della rendita

→ DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Nel

caso concreto, stante – come si vedrà – la modifica dopo il 1. gennaio 2022 del

grado di un’invalidità sorta prima (e che ha determinato, sempre prima,

l’inizio del diritto alla rendita), va applicata questa circolare sulle

disposizioni transitorie, che prevede alla marginale 2001 che i beneficiari di

una rendita AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le disposizioni

transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di nascita. Dallo

schema ivi riportato risulta che la ricorrente fa parte del cosiddetto “gruppo

mainstream”, che identifica i nati tra il 1967 e il 1991 e che all'entrata

in vigore della riforma (1. gennaio 2022) non avevano ancora quindi compiuto i

55 anni. Per questa categoria, la frazione di rendita viene adeguata in base

alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite

lineare, se il grado d'invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno

cinque punti percentuali e questa riduzione del grado d'invalidità comporta una

diminuzione della quota percentuale di rendita.

È

quindi applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità

sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la

sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non

può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,

per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa

si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel caso in cui, invece,

l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a

tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità

per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le

mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione

dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta

dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta

Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono

un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer 5/06 pag.

54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr.

42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è stata

ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF

134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la

possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciproci dell'attività

lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo

l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è

previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a

questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi

dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31

dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della

stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Preso atto della citata sentenza

il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza nel senso che dal 1. gennaio

2018 l’art. 27bis cpv. 2-4 OAI aveva il seguente tenore:

" 2Per

determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

3Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le

modalità seguenti:

a. il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando

l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è

calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno;

b. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del

grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

4Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le

limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa

quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione

di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo

pieno”.

Il

Tribunale federale, in DTF 147 V 124, ha stabilito che “un cambiamento di

statuto, per motivi familiari, a favore di quello di una persona che esercita

un'attività lucrativa a tempo parziale costituisce un motivo di revisione

dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza il 1° gennaio 2018, anche

in una fattispecie simile a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti

dell'uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09) del 2 febbraio

2016” (cfr. regesto).

Dal

1. gennaio 2022 l’art. 27bis OAI prevede:

" 1Per

valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di

un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per

cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività

lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato

alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del

grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni

dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete

rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione

della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e

un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno”.

2.5 Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili

al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In

due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata sia da accertare alla luce di indicatori,

deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione

medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal

profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è

decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la

valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più

centrale.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2

agosto 2018 al consid. 3.2 e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA

32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Nella

STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi

vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità

(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso

dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio

essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la

Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita

in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di

una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione

influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo

di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 21 novembre 2024).

2.6. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid.

Considerandi

2.

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Secondo

la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta

delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto

astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del

lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte

possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un

posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid.

9.1

e 147 V 124 consid. 6.2). Spetta difatti essenzialmente al consulente

professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una

valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto

nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre

2011.

consid. 3.5).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

amministrativo federale devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa

il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per

l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato –

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Nell’ambito

della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel

quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata

generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame

idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire

direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati

degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire

consulenza agli uffici AI della regione.

I

servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di

sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti

non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la

situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un

motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF

9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre

2012, consid. 4.2.1).

Non

va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465

(cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore

probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non

hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa

allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una

perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c).

Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e

sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della

valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135

V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall

jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an

die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen

ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).

A proposito della valenza

probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del

medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di

lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei

curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board:

Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte

Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio

sulla loro affidabilità e concludenza.

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2022, art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico possa essere ritenuto

affidabile, deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore [Somatoforme Störungen:

Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.], in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della stessa, la sua durata pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita del 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

2.7.1

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modifica, la rendita sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze, suscettibile di incidere sul grado

d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17.

LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La

revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica

importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si

conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole

modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012

consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

2.7.2

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275

consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V

30; RCC 1989 pag. 323). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è

dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133.

V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

pag. 379).

A

proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di

revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra

Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità,

anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare

luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o

per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6). La revisione si occupa di

modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute,

fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non

giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a

seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per

difetto; cfr. consid. 7).

Nella

STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo il

principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente

deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile

con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV Nr. 18 pag. 81,

STF 9C_418/2010 consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013

consid. 2).

Inoltre,

nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato

che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre

prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla

revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di

fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica

può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica

della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF

133.

V 545 consid. 6.1-6.3).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.8

Nel

caso di specie l’Ufficio AI, con decisione del 10 agosto 2021, ha riconosciuto alla

ricorrente il diritto a ¾ di rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 66%)

dal 1. agosto 2020 in avanti, stante un’incapacità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività e un impedimento del 31.45% nell’attività di casalinga (doc.

41.

incarto AI).

Già

il 19 maggio 2021, però, il SMR aveva consigliato al consulente AI di prevedere

una revisione per autunno 2021, considerato che per la problematica

psichiatrica la prognosi era favorevole (doc. 32 incarto AI).

Il

21.

febbraio 2022 l’Ufficio AI ha quindi avviato d’ufficio la procedura di

revisione del caso.

Nel

corso della suddetta procedura l’Ufficio AI ha ricevuto da parte di ciascuno

dei due medici curanti della ricorrente un rapporto, attestanti il primo

un’incapacità lavorativa parziale (doc. 45 incarto AI, p.to 3.1) e il secondo

totale (doc. 47 incarto AI, p.to 1.3). Il SMR ha quindi ritenuto opportuno

sottoporre la ricorrente a una perizia pluridisciplinare. Dopo ulteriori due

rapporti sull’evoluzione dello stato di salute della ricorrente da parte dei

suoi medici curanti (docc. 58 e 60 incarto AI), attestanti sostanzialmente una

situazione invariata, il __________ ha reso il proprio referto il 22 dicembre

2023.

Nella valutazione peritale oncologica del 9 maggio 2023 allegata alla

perizia del __________ il dr. med. __________, specialista FMH in oncologia e

medicina interna, una volta riassunti gli atti di pertinenza oncologica messi a

sua disposizione (in particolare i certificati medici dal 2019 in poi), ha

esposto l'anamnesi, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali e la

descrizione di una giornata della ricorrente. Il perito ha poi esaminato lo

status della ricorrente e lo ha valutato dal punto di vista medico. Egli ha

posto la seguente diagnosi (di pertinenza oncologica) con influenza sulla

capacità lavorativa:

" DIAGNOSI

ONCOLOGICA

Carcinoma dutt. inv. QIE mammella sx, pT2 31.07.2019

(3 cm) pN1a (1/12) M0, Luminal-B, HER-2

neg.

[G2, RE>95%, RP 95%, Ki-67 30-40%,

c-erbB-2 score 2+, FISH neg., L/V1, Pn0, R0]

associato a carcinoma duttale in situ di tipo

solido, G3

TRATTAMENTO ONCOLOGICO

Tumorectomia mammella sx, ricostruzione 12.09.2019

oncoplastica, asportazione fibroadenoma

QSE dx, simmetrizzazione e

linfoadenectomia ascellare livelli 1 e 2 a sx

Chemioterapia adiuvante Epirubicina e 13.02-05.12.2019

Ciclofosfamide x4

Chemioterapia adiuvante Paclitaxel 30.12.2019-20.03.2020

settimanale x12

Radioterapia adiuvante mammella sx con 22.04-12.06.2020

boost sul letto operatorio, 50+16 Gy

In atto: Blocco ovarico LH-RH analogo dal

16.08.2019

Endocrinoterapia adiuvante con dal

3.04.2020”

Exemestane

(doc. 70 incarto AI, Valutazione peritale oncologica, p.to 6.3).

Il

perito ha poi rilevato che i disturbi e i deficit funzionali fatti valere

potevano essere spiegati con la chirurgia realizzata e l’endocrinoterapia in

corso e si è pronunciato sulle capacità e sulle risorse della ricorrente.

Precisando che l’attività lavorativa potrebbe migliorare alla conclusione

dell’endocrinoterapia, le ha così descritte:

" Necessità

di cambiare posizione con la possibilità di cambiare spesso posizione

seduta/eretta, evitare posizioni di lavoro o dinamiche a braccia elevate,

capacità ridotta per la manipolazione di oggetti o attrezzi di precisione,

evitare la manipolazione di oggetti pesanti, capacità di sollevamento o

trasporto di carichi molto leggeri fino a 5 kg” (doc. 70 incarto AI,

Valutazione peritale oncologica, p.to 8.2 pag. 29).

A

detta del perito questi limiti funzionali giustificavano, a livello medico

teorico, un calo del rendimento nella misura del 50% nell'attività lavorativa

abituale e del 30% in qualsiasi attività adeguata a partire dall’inizio del

2023.

(doc. 70 incarto AI, Valutazione peritale oncologica, p.to 8.4 pag. 31).

Nella

valutazione peritale psichiatrica del 23 maggio 2023, sempre allegata alla

perizia del __________, il dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia, una volta riassunti gli atti messi a sua disposizione (in

particolare i certificati medici dal 2019 in poi), ha esposto l'anamnesi, i

disturbi soggettivi attuali riferiti dall’assicurata e la descrizione della

giornata di quest’ultima. Il perito ha poi esaminato lo status della ricorrente

e lo ha valutato dal punto di vista medico. Egli ha posto la seguente diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa: “sindrome mista ansioso depressiva

(ICD 10; F42.1)” (doc. 70 incarto AI, Valutazione peritale psichiatrica,

p.to 6.1). Il perito ha poi valutato capacità, risorse e problemi della

ricorrente e ritenuto una lieve interferenza sulle capacità lavorative,

quantificabile nell’ordine del 20%, a partire dal mese di aprile 2021 (doc. 70

incarto AI, Valutazione peritale psichiatrica, p.ti 7.2 pag. 16 e 7.4).

Dal

punto di vista internistico e reumatologico non erano invece emerse patologie

che incidevano sulla capacità lavorativa.

Nella

valutazione globale interdisciplinare contenuta nella perizia del __________ i quattro

periti sono quindi arrivati alla seguente conclusione:

" Ne deriva

una capacità lavorativa globale, nell’attività svolta, pari al 40%, data

dall’integrazione parziale tra le incapacità lavorative in ambito oncologico e

psichiatrico. Si procede ad un’integrazione parziale in quanto entrambe

prendono in considerazione una riduzione del rendimento con la necessità di

maggiori pause e la maggiore affaticabilità.

(…) Ne deriva una capacità lavorativa globale del 60% data

dall’integrazione parziale tra le incapacità lavorative nei due ambiti. Si

procede ad un’integrazione parziale per i motivi già sopra esposti” (doc. 70

incarto AI, pag. 51 p.to 4.6).

Secondo

i periti “per ciò che concerne la patologia oncologica si può considerare

che il cambiamento sia avvenuto dall’inizio del 2023 con la stabilizzazione

della situazione oncologica a distanza ormai di 2 anni e mezzo dal termine

delle cure” (doc. 70 incarto AI, pag. 55 p.to 4.11).

Il

SMR ha fatto propria questa perizia nel rapporto finale del 2 gennaio 2024,

allineandosi alle conclusioni a cui i periti erano giunti (doc. 72 incarto AI,

p.to 3.3); nel rapporto del 7 febbraio 2024 il consulente AI non ha ritenuto

esservi i presupposti per attuare dei provvedimenti professionali per

migliorare la capacità di guadagno della ricorrente (doc. 79 incarto AI, pag. 4);

e nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica del 9 aprile 2024 il consulente IAS ha concluso per un impedimento

del 31.20% nell’attività di casalinga (doc. 80 incarto AI, p.to 5.5). Con

progetto di decisione del 15 aprile 2024 l'Ufficio AI ha quindi prospettato alla

ricorrente di sopprimerne la rendita dalla fine del mese che avrebbe seguito

l’intimazione della decisione, avendo calcolato un grado d’invalidità del 36%

da gennaio 2023 e del 39% da gennaio 2024 (doc. 81 incarto AI, pag. 3 seg.).

Le

osservazioni della ricorrente del 7 giugno 2024 al progetto di decisione (doc. 98

incarto AI), corredate del rapporto medico del proprio psichiatra curante del

20.

maggio 2024, sono state sottoposte dall’Ufficio AI al SMR, che a sua volta

li ha sottoposti al __________. Quest’ultimo, e in particolare il dr. med. __________,

con scritto del 27 agosto 2024 ha confermato le conclusioni di cui alla propria

perizia del 22 dicembre 2023 (doc. 104 incarto AI, pag. 4). Il SMR, con

annotazione del 31 agosto 2024, ha condiviso la valutazione del __________

(doc. 105 incarto AI). Di conseguenza, con la decisione impugnata l'Ufficio AI

ha confermato il progetto di decisione (doc. 106 incarto AI).

2.9

La

ricorrente contesta innanzitutto la diagnosi posta dal perito psichiatrico del __________

di sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10: F42.1 [recte: F41.2]), che

contrasterebbe con quella posta dal suo psichiatra curante. Secondo quest’ultimo,

infatti, “se inizialmente si poteva considerare un disturbo disadattivo,

ICD-10, F43, in seguito più precisamente disturbo ansioso-depressivo, si deve

infine riconoscere un disturbo depressivo, che in considerazione delle

peculiarità valuterei di altro tipo, ICD-10, F32.8” (scritto del dr. med. __________

del 20 maggio 2024 allegato al doc. 97 incarto AI, pag.3).

Sennonché,

secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è

importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr.

DTF 142 III 671 consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta

alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF

8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.

5.3; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6

giugno 2019 consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4) e

STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8).

Quanto

allora ai disturbi, il perito psichiatrico del __________ ha rilevato che:

" L’A.

riferisce la presenza di dolori alla mano sx, con le conseguenze limitazioni

funzionali (porta un guanto compressivo); dice di sentirsi rigida e si stanca

facilmente, ha problemi a stare in piedi per ore, a causa del medicamento che

assume; inoltre lamenta difficoltà ad ambientarsi a nuove situazioni.

Non riferisce altri disturbi psicopatologici significativi; non

sente il bisogno di terapie psicofarmacologiche o di cure specialistiche;

avrebbe trovato il suo equilibrio e non mostra nessuna motivazione a riprendere

un ruolo lavorativo, né ad affrontare un eventuale riqualifica/ricollocamento”

(doc. 70 incarto AI, Valutazione peritale psichiatrica, p.to 3 pag. 13).

Su

queste basi, ha così descritto le conseguenze sulla capacità lavorativa:

" l’A. ha sviluppato

alcuni tratti di personalità passivi; l’A. tende piuttosto a privilegiare

atteggiamenti arrendevoli e di attesa che qualcuno possa aiutarla

economicamente. Si osservano anche scarse capacità di mentalizzazione ed una

certa tendenza alla cronicizzazione dei dolori ma che non trovano riscontro

almeno nell’intensità in rilevanze clinico diagnostiche. Le limitazioni emerse

dal profilo psicopatologico sono di lieve entità e legate all’identificazione

dell’A. con i limiti che la malattia di base le procurerebbero” (doc. 70

incarto AI, Valutazione peritale psichiatrica, p.to 7.4).

Egli

ha quindi ritenuto “che la blanda sintomatologia mostrata, si ripercuota con

una lieve interferenza sulle capacità lavorative, quantificabile nell’ordine

del 20%, a partire dal mese di aprile 2021” (doc. 70 incarto AI,

Valutazione peritale psichiatrica, p.to 7.2 pag. 16).

Lo

psichiatra curante ha invece rilevato che:

" Soggettivamente

la paziente riferisce che il caldo la infastidisce, ha delle caldane con

palpitazioni ed ansia. Accusa dolori cervicali con rigidità muscolare così come

se sta seduta o ferma in piedi a lungo; ha dolori ai gomiti, risente le mani

rigide con insensibilità alla punta delle dita, spesso le cadono gli oggetti

dalle mani, in casa deve usare dei guanti di gomma. La mano sinistra è gonfia e

non riesce a portare pesi, deve portare spesso un guanto compressivo. Avverte

mancanza di sensibilità a livello del calcagno sinistro, anche se da parte

neurologica non si è oggettivato nulla. La sensibilità cambia col tempo. Ha dei

risvegli notturni, si sente stanca fisicamente, ha poca resistenza, tant’è che

deve farsi aiutare a svolgere i lavori domestici più pesanti. Ha un basso

livello di sopportazione. Le manca concentrazione, ha poca memoria. Si sente a disagio

dove c’è affollamento, non riesce a dare retta a molte persone

contemporaneamente.

Quando deve recarsi a fare visite mediche va in ansia ed è come se

il tempo si fermasse. La sua malattia l’ha segnata psicologicamente e

fisicamente, gli stati d’ansia gli creano fastidi fisici (scritto del dr. med. __________

del 20 maggio 2024 allegato al doc. 97 incarto AI, pag.2).

Ha

poi così descritto le conseguenze sulla capacità lavorativa:

" Al momento

attuale emerge un sentimento di sfinimento psico-fisico con importante astenia.

Timia instabile con momenti di sconforto, in particolare allorquando pensa alla

malattia oncologica. Componente ansiosa. Fatica a concentrarsi e mantenere a

lungo l’attenzione. Diminuzione della spinta volitiva, scarsa progettualità.

Ingente sentimento di insicurezza con ridotta fiducia nelle proprie risorse e

vulnerabilità. Ridotta tolleranza allo stress in senso lato con rapida

esauribilità. Contrazione delle relazioni sociali, essenzialmente

intrafamiliari con riduzione del livello di funzionamento globale” (scritto del

dr. med. __________ del 20 maggio 2024 allegato al doc. 97 incarto AI, pag. 2).

Egli

ha quindi concluso che “in considerazione di quanto sopra valuto la capacità

lavorativa della paziente in una misura massima del 20%” (scritto del dr.

med. __________ del 20 maggio 2024 allegato al doc. 97 incarto AI, pag. 3).

Si

rileva innanzitutto che l’insorgente non presentava alcun antecedente

psichiatrico o affezioni di sorta prima della malattia (doc. 70 incarto AI,

Valutazione peritale psichiatrica, p.to 3 pag. 12: “dal profilo

psicopatologico l’anamnesi è silente sino al 2019”). E neppure vi sono

sufficienti elementi che depongono a favore di una patologia psichiatrica

ereditaria, le informazioni concernenti gli asseriti disturbi psichici della

zia essendo troppo vaghe (doc. 70 incarto AI, Valutazione peritale

psichiatrica, p.to 3 pag. 12). Inoltre, nel formulario per la domanda di

rendita datato 6 febbraio 2020 la ricorrente ha indicato quale danno alla

salute unicamente l’affezione oncologica (diagnosticata a luglio 2019), sebbene

lo psichiatra curante abbia in seguito osservato la “slatentizzazione del

disagio psichico a seguito della problematica oncologica” (doc. 146

incarto CM p.to 1.a, sottolineatura del redattore). La presa a carico

psichiatrica è poi cominciata solo il successivo 12 aprile 2021 (ibidem,

p.to 4.a). Presa a carico “essenzialmente di tipo supportivo” (doc. 47

incarto AI, p.to 2.3).

Va

anche sottolineato che, nonostante l’insorgere di una reazione ansioso

depressiva, la ricorrente ha iniziato una presa a carico specialistica da parte

di terapeuti nel 2021 senza la necessità di assumere psicofarmaci (doc. 70

incarto AI, Valutazione peritale psichiatrica, p.to 3 pag. 12). Poi “si è

proceduto ad incrementare la posologia del supporto antidepressivo sino a 20 mg

pro die di Escitalopram gc” (scritto del dr. med. __________ del 20 maggio

2024.

allegato al doc. 97 incarto AI, pag. 3), senza che sia dato sapere da

quando e partendo da quale posologia. La prescrizione è poi stata dimezzata

(doc. IV A5, pag. 1), sempre senza che si sappia da quando. Si è quindi passati

al di sotto “del dosaggio antidepressivo minimo efficace” (doc. VI 2,

pag. 1) e ciò, nonostante la diagnosi di un disturbo depressivo di altro tipo

(ICD-10: F32.8) effettuata dallo psichiatra curante. La ricorrente ha motivato

il dimezzamento, limitandosi ad addurre di non aver sopportato il dosaggio

prescritto (doc. VIII, n. 50). Non ha quindi spiegato quali problemi

l’assunzione di un farmaco al dosaggio minimo efficace avrebbe indotto e come

si concilia questa terapia farmacologica con la diagnosi proposta.

Nell’annotazione

del 20 novembre 2024 il SMR ha pertinentemente osservato che “lo status e i

disturbi soggettivi riportati dal curante non sono tuttavia significativamente

diversi da quanto certificato nel 2021 e riassunti dallo stesso Dr. __________

nella frase: «La paziente affatica a prendere decisioni e ad

intraprendere personalmente dei progetti, vi è un completo evitamento di

attività lavorative»” (doc. VI 2, pag. 1). Disturbi, riguardo ai quali già il

perito psichiatrico del __________ aveva precisato che “dal punto di vista

psicopatologico, durante il corso dei due colloqui avuti con l’A., non ho mai

avuto l’impressione della presenza di sintomi fittizi e/o di simulazione, ma

piuttosto emerge una tendenza ad enfatizzare l’esposizione dei sintomi”

(doc. 70 incarto AI, Valutazione peritale psichiatrica, p.to 8.4 pag. 21) e che

sono comunque stati debitamente considerati (tant’è che lo specialista ha

attestato un’inabilità lavorativa, per le sole affezioni psichiche, del 20%),

ma non sono stati ritenuti tali da precludere completamente alla

ricorrente un’attività lavorativa adeguata ai limiti funzionali. Per il resto

il curante delinea una situazione obiettiva che non si appalesa sostanzialmente

diversa da quella descritta dal perito – a fronte peraltro di una descrizione

soggettiva maggiormente pessimistica – ma che diverge sostanzialmente nelle

conclusioni circa la gravità di tali sintomi patologici e, quindi, le

conseguenze sulla capacità lavorativa, senza però che tali divergenze siano

accompagnate da motivazioni concrete che permettano di mettere quantomeno in dubbio

le conclusioni del perito.

Del

resto, nemmeno vengono elencati e sostanziati elementi oggettivi che

documentino un peggioramento rilevante delle condizioni della ricorrente

intervenuto successivamente al referto del perito e entro la data della

decisione contestata. A questo riguardo il perito psichiatrico aveva anche

consigliato “il proseguo delle cure psichiatriche integrate, al fine di

migliorare le capacità di coping in generale e di prevenire ulteriori

peggioramenti; sussiste infatti un modico rischio di cronicizzazione della

sintomatologia per la tendenza dell’A. ad indentificarsi con i deficit della

sintomatologia che la malattia di base le procurerebbe” (doc. 70 incarto

AI, Valutazione peritale psichiatrica, p.to 7.2); cure, atte a prevenire un

peggioramento della situazione, che continuano tuttora. Per quanto riguarda il

lasso di tempo intercorso tra le visite peritali psichiatriche (25 aprile e 9

maggio 2023) e la decisione impugnata (1. ottobre 2024), va quindi detto che esso

è irrilevante, non avendo la ricorrente reso verosimile un cambiamento del

proprio stato di salute intervenuto nel frattempo, ricordato come per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF

136.

V 24 consid. 4.3).

La

ricorrente, per mettere in dubbio la perizia del __________, si appoggia sul

Mini-ICF-APP a cui è stata sottoposta dal proprio psichiatra curante. Ella non

spiega tuttavia perché i risultati ottenuti con questo strumento (e le

limitazioni funzionali che se ne deducono) non dovrebbero essere compatibili

con quelli dei test MMPI2-RF e SIMS somministratile nel quadro della perizia

del __________, che già davano atto di un quadro psicopatologico compatibile

con aspetti depressivi e ansiosi reali (doc. 70 incarto AI, Valutazione

MMPI2-RF/SIMS, p.ti 2 e 5), e le risultanze peritali. Il perito psichiatrico

del __________ non è infatti giunto alla conclusione di una ritrovata, completa

capacità lavorativa da parte della ricorrente, come invece sembra credere il

suo psichiatra curante (scritto del dr. med. __________ del 20 maggio 2024

allegato al doc. 97 incarto AI, pag. 3: “Non appare percorribile passare da

un’inabilità lavorativa completa esordita con la patologia oncologica nel 2019

ad una attuale capacità lavorativa completa”), ma dell’80%.

Quanto

all’episodio del presunto abuso sessuale (a detta del perito riferitogli a

microfono spento, a detta della ricorrente mai riferito), già con scritto del

13.

agosto 2024 egli aveva affermato di aver “ritenuto tale evento superato e

dunque per nulla correlabile alla situazione clinica attuale” (scritto del

dr. med. __________ del 13 agosto 2024 allegato al doc. 104 incarto AI, pag. 2).

Effettivamente nella perizia si fa riferimento al presunto abuso solo

nell’anamnesi (doc. 70 incarto AI, Valutazione peritale psichiatrica, p.to 3

pag. 13), pertanto esso non ha giocato alcun ruolo nell’elaborazione delle

conclusioni peritali. L’argomento non è quindi atto a scalfire l’affidabilità

di quest’ultime.

Per

quanto riguarda l’asserito errore nella rilevazione del ciclo di sonno, secondo

il perito “i risvegli segnalati non son stati riferiti come compromettenti

la qualità del sonno” (scritto del dr. med. __________ del 13 agosto 2024

allegato al doc. 104 incarto AI, pag. 2), ciò che la ricorrente non ha

contestato. Sempre secondo il perito, “del resto, l’assenza di qualsiasi

terapia farmacologica specifica per l’insonnia, non si giustificherebbe con la

persistenza di un disturbo così invalidante” (ibidem). Semmai c’è

stato, l’errore in parola non ha quindi, comunque, influito sulle conclusioni

peritali quanto alla capacità lavorativa della ricorrente. Il che vale anche

per l’affermazione di quest’ultima, secondo la quale il perito in occasione del

primo colloquio l’avrebbe scambiata per un’altra paziente.

Non

appare invece spiegabile – ed è rilevante, a differenza di quanto appena esposto

– il fatto che lo psichiatra curante, il 20 maggio 2024, abbia valutato la capacità

lavorativa della ricorrente in una misura massima del 20%, quando il 30 aprile

2022, e sebbene a sua detta “è nel frattempo intercorso un importante lasso

di tempo, che ha comportato la cronicizzazione del disagio psichico esperito

dalla paziente” (scritto del dr. med. __________ del 20 maggio 2024

allegato al doc. 97 incarto AI, pag. 1), aveva attestato un’“incapacità

lavorativa completa per l’attività di tipografa e per qualsiasi attività

adeguata alle competenze della paziente” (doc. 47 incarto AI, p.to 1.3;

sottolineatura del redattore).

Infine,

contrariamente a quanto afferma la ricorrente nel ricorso, non è il perito

psichiatrico a dover esporre e quantificare un eventuale miglioramento del di

lei stato di salute; secondo questo perito, infatti, “non vi sono

sostanziali cambiamenti dal profilo psicopatologico; a partire da febbraio 2021

il quadro clinico è sostanzialmente invariato” (doc. 70 incarto AI,

Valutazione peritale psichiatrica, p.to 8.4 pag. 19). È invece per ciò che

concerne la patologia oncologica che si può considerare che un cambiamento è

avvenuto, e meglio dall’inizio del 2023 con la stabilizzazione della situazione

oncologica a distanza ormai di 2 anni e mezzo dal termine delle cure (cfr. supra

considerando precedente).

Alla

luce di quanto qui sopra esposto e accertato in particolare che la valutazione

peritale rispetta gli indicatori sanciti dalla giurisprudenza (cfr. supra

consid. 2.5), questo Tribunale ha maturato il convincimento che la refertazione

del curante psichiatra non contiene indizi concreti atti né a mettere in dubbio

la correttezza delle conclusioni dell’esperto esterno indipendente e del medico

SMR, né a rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute della

ricorrente entro la data della decisione impugnata.

Siano

qui peraltro nuovamente ricordate le riserve che si impongono nella valutazione

delle certificazioni dei curanti giusta la giurisprudenza per la quale in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con

rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.6).

Va

quindi confermato che la capacità lavorativa della ricorrente è, dall’inizio

del 2023, del 40% nell’attività svolta finora e del 60% in un’attività

adeguata.

2.10

Quanto

alla valutazione economica e a quella nell’attività di casalinga operate

dall’Ufficio AI, la ricorrente non le contesta e dagli atti non emergono motivi

per discostarsene. Correttamente, quindi, l’Ufficio AI ha concluso per un grado

d’invalidità del 36% da gennaio 2023 e del 39% da gennaio 2024.

2.11

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi, o ad un contributo per l’assistenza), l’art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita,

dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in

atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione. Nella concreta fattispecie non trova invece applicazione

l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, in base al quale la riduzione o la

soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo

per l’assistenza è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Nella

fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata il 4 ottobre 2024 (ricorso,

n. 4). La rendita percepita dalla ricorrente va quindi soppressa con effetto

dal 1. dicembre 2024.

2.12

La

ricorrente chiede di rinviare il caso all’Ufficio AI per una nuova perizia.

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Nella

fattispecie, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno della ricorrente sino

all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario ordinare

una perizia giudiziaria o il rinvio del caso all’Ufficio AI perché esperisca

una perizia amministrativa. La richiesta formulata dalla ricorrente va quindi

respinta.

2.13

Visto

tutto quanto precede, correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita

d’invalidità percepita dalla ricorrente.

La

decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va

integralmente respinto.

2.14

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore

dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 vanno poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti