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Decisione

32.2024.85

Dec. di non entrata in materia (domanda AGI). In sede amm., A. aveva indicato doc. (non allegati) e chiesto assunzione refertazioni (che UAI non ha assunto). Anziché emanare dec., UAI avrebbe dovuto impartire termine per produrre mezzi di prova. Doc. prodotti con gravame suff. per entrare in materia

19 dicembre 2024Italiano11 min

2. Le

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.85

JV/sc

Lugano

19 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 ottobre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1964, di formazione giurista e da ultimo attiva in tale vece, il 17

novembre 2004/28 febbraio 2005 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni

AI, adducendo delle affezioni riconducibili ad un incidente della circolazione occorsole

il 21 giugno 2003 (docc. 2, 3 e 11 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, con decisione del 23 marzo 2007 l’assicurata è stata

posta al beneficio di una rendita dal 1. giugno 2004 al 31 ottobre 2006 (docc.

25-28 incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 20

febbraio 2018 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni,

adducendo un’incapacità lavorativa completa dall’8 marzo 2017 a motivo di

diverse affezioni (doc. 39 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria, inclusa una perizia psichiatrica (doc. 70 incarto AI), con

decisione del 14 aprile 2021 l’assicurata è stata posta al beneficio di una

rendita intera dal 1. marzo 2018 con versamento dal 1. agosto 2018 (docc. 108 e

116 incarto AI).

Anche

questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato ed è stata confermata in

esito alla revisione avviata dall’Ufficio AI nel giugno 2022 (docc. 122-129

incarto AI).

1.3. Il 27/28

febbraio 2023 l’assicurata ha presentato una domanda d’assegno per grandi

invalidi (di seguito: AGI), adducendo molteplici affezioni psichiatriche determinanti

la necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per due atti

ordinari di vita, di mezzi ausiliari, dell’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana (docc. 131 e 132 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria, con decisione del 6 ottobre 2023 (doc. 152 incarto AI), debitamente

preavvisata (doc. 137 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda in

quanto dalla documentazione prodotta “non risulta un peggioramento clinico e

non emerge una necessità di aiuto notevole di terzi per poter svolgere gli atti

ordinari della vita o per un accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana”.

Anche

questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Il 2

agosto 2024 l’assicurata ha presentato una seconda domanda AGI, ribadendo

quanto addotto con la domanda del febbraio 2023 (doc. 158 incarto AI).

Con

progetto di decisione del 28 agosto 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la non

entrata in materia, non avendo l’assicurata prodotto alcuna nuova

documentazione (doc. 159 incarto AI).

Con

osservazioni del 26 settembre 2024 l’assicurata ha contestato il progetto di

decisione, chiedendo all’Ufficio AI di tenere debitamente conto “della

modifica della situazione intercorsa come risulta dalla documentazione allegata

alla domanda inoltrata il 26.08.2024 (estratti mensili degli aiuti necessari)”

e “di […] assumere il parere medico […] presso il medico

curante

dr. __________ […]” (specialista in psichiatria e

psicoterapia) (doc. 162 incarto AI).

Con

decisione del 7 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,

l’assicurata non avendo allegato alcuna documentazione medica attestante una

modifica della situazione (doc. 163 incarto AI).

1.5. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 7 ottobre 2024, postulandone l’annullamento e chiedendo che “l’autorità

di prime cure entri in materia della domanda di assegno per grandi invalidi

[…]”.

Sostiene,

in estrema sintesi, che la situazione valetudinaria si sia modificata

significativamente rispetto all’ultima valutazione, come desumibile dalle

dichiarazioni del curante psichiatra e della curante infermiera specialista,

prodotte con il gravame.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che nell’ambito della seconda domanda

AGI avrebbe dovuto impartire all’assicurata un congruo termine per produrre i

mezzi di prova da lei citati, avvertendola che in caso contrario non sarebbe

entrata nel merito della domanda. Rilevato come la documentazione prodotta con

il gravame impone l’entrata in materia, l’Ufficio AI ha proposto la

retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti.

1.7. Con

scritto del 16 dicembre 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla

proposta dell’Ufficio AI (VI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel

merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso

contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a

buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece –

ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF

116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. Giusta

l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, qualora una domanda di assegno per grandi invalidi è

stata rifiutata perché non è stata riconosciuta una grande invalidità, una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se viene dimostrato che il grado di

invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

Per quanto concerne i capoversi 2 e 3

dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31

dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non

è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3;

STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Se non vi è stata una modifica

rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V

198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pp. 84ss).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio

2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64

consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento

a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella

nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi

di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi

sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha

ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica

rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita

e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la

documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere

considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in

sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso,

nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF

8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V

64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.;

Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle

assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1

e seg.).

2.5. In

concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla

ricorrente il 16 dicembre 2024.

In

effetti, già nel formulario “Richiesta per adulti: Assegno per grandi

invalidi AI” l’insorgente aveva indicato, quali allegati, “copia di

certificati medici” e “Altro”, pur non avendoli prodotti (doc. 158, pag. 635

incarto AI). Inoltre, nelle osservazioni al preavviso, la ricorrente aveva

esplicitamente chiesto all’Ufficio AI di “tenere debitamente conto della

modifica della situazione intercorsa come risulta dalla documentazione allegata

[in realtà non prodotta, n.d.r.] alla domanda inoltrata il 26.06.2024

(estratti mensili degli aiuti necessari) e dal punto di vista medico” e di

“assumere il parere medico in merito al percorso e alla situazione presso il

medico curante Dr. __________ […]”.

In simili

circostanze, l’Ufficio AI avrebbe dovuto impartire all’insorgente un termine per produrre il mezzo di prova in

questione, avvertendola che in caso contrario non sarebbe entrato nel merito

della domanda, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid.

2.4.).

Per il

resto, il tenore della dichiarazione del 1. novembre 2024 del curante

psichiatra, attestante un importante peggioramento della situazione

valetudinaria con formulazione di una nuova diagnosi ed un accresciuto bisogno

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (allegato A3),

è già di per sé un indizio sufficiente a rendere verosimile una modifica

rilevante delle circostanze per il diritto alle prestazioni rispetto alla

decisione del 6 ottobre 2023, ciò che imponeva l’entrata in materia (cfr. supra

consid. 1.3. in fine e consid. 2.3.).

Per il

che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI

affinché proceda all’esame materiale del diritto all’AGI.

2.6. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente,

patrocinata in causa da un avvocato, fr. 1'800 per ripetibili (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 7 ottobre 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti