32.2024.86
Calcolo della rendita intera succeduta in via di revisione al precedente quarto di rendita
15 gennaio 2025Italiano13 min
I contributi delle persone che non
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.86
BS
Lugano
15 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 27 settembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 23 maggio 2018
l’Ufficio AI, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici,
ha negato a RI 1, classe 1981, il diritto a prestazioni presentando
l’assicurata, dopo raffronto dei redditi, un grado d’invalidità non
pensionabile (30%) (doc. 137, se non indicato diversamente i
documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la
risposta di causa).
Con STCA 32.2018.109 del 14 agosto
2018, annullata la suddetta decisione, questo giudice ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2017.
Di
conseguenza, con decisione 21 dicembre 2018 l’amministrazione ha quantificato
la rendita in fr. 461 mensili (aggiornata al 1° gennaio 2019 in fr. 465). La
prestazione è stata determinata sulla base di un periodo di contribuzione di 15
anni, corrispondente ad una scala di rendita (massima) 44 ed un reddito annuo
medio di fr. 46'926 (doc. 163).
Avviata
una procedura di revisione a seguito di un peggioramento transitorio delle
condizioni di salute, con decisione 16 luglio 2019 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata una rendita intera per il mese di ottobre 2018, ripristinando il
diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2018 (doc. 185).
1.2. Nel corso del 2023 l’Ufficio AI ha
avviato una nuova revisione d’ufficio terminata con decisione 27 settembre
2024, debitamente preavvisata, con la quale l’assicurata è stata posta al
beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2023. La rendita mensile di fr.
1'921 è stata determinata sulla base di 15 anni di contribuzione, pari alla massima
scala di rendita 44, e su un reddito anno medio determinante aggiornato di fr.
48'510.
1.3. Contro la succitata decisione
l’assicurata ha interposto ricorso chiedendo che la rendita venga determinata
tenendo conto di un periodo contributivo di 20 anni anziché di 15 anni.
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione
ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo riferimento alla cifra 5328
delle Direttive sulle rendite (DR), rileva come la rendita intera sia stata
determinata sugli stessi parametri (attualizzati) utilizzati per il calcolo del
precedente quarto di rendita.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Per quanto riguardo la tempestività
del ricorso, l’insorgente sostiene che la decisione contestata, inviata non per
posta raccomandata, le è stata “notificata il 12/10/2024”.
Secondo la giurisprudenza, l’onere
della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità
amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la
relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita
dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto, nella risposta
di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare
esattamente la data di ricezione da parte dell’assicurata della decisione, in
quanto la pronunzia non è stata inviata per raccomandata ma per posta semplice.
L’amministrazione ha comunque accettato quanto sostenuto dalla ricorrente.
Siccome non vi sono motivi per
dubitare della versione dell’insorgente, il presente ricorso è da ritenere
tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 6 novembre 2024 (cfr.
timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’av-venuta asserita
conoscenza della decisione impugnata.
Ne consegue che il ricorso è
tempestivo.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è l’ammontare
della rendita intera spettante alla ricorrente dal 1° agosto 2023, succeduta, a
seguito di una revisione, al precedente quarto di rendita (cfr. consid. 1.2).
2.4. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno
diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere
dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il cpv. 2 prevede che le disposizioni
della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che
il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
2.4.1. Periodo
di contribuzione/scala di rendita.
Il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1
LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia
pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di
contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una
rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad
una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una
scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il periodo di contribuzione
è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione
degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS
sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i
contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3
capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del
contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
2.4.2. Reddito annuo medio (RAM).
La rendita è calcolata in base al reddito
annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da
un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti
educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti
assistenziali (lett. c).
Il reddito annuo medio è
determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti
per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di
contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività
lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv.
1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di
calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il
cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Il reddito annuo determinante
(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo
reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente
rendita.
Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati
versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I contributi delle persone che non
hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in
seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29
quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3
LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di
matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto
alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a
una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto
mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il
compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali
entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis
cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1
LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati
per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più
figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio
dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle
Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del
16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è
attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno
in cui tale diritto si estingue (art. 52f
cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito
corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al
momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone
coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà
tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli
anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito
l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f
cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati
mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti
educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f
cpv. 4 OAVS).
2.5. Nel caso in
esame, in sede di risposta la Cassa cantonale di compensazione, competente per
la determinazione della rendita (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), con riferimento
alla cifra 5328 DR, rileva come la rendita intera sia stata determinata sugli
stessi parametri utilizzati per il calcolo del precedente quarto di rendita,
vale a dire tenendo conto di una scala di rendita 44 (scala completa), di un
reddito medio determinante di fr. 48'510 (stato 1.01.2024) e della durata
contributiva per il reddito annuo medio di 15 anni.
A ragione.
Considerandi
Ora va fatto presente che con
l’aumento del grado d’invalidità, la nuova rendita è determinata secondo gli
stessi parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo, attualizzato) di
cui al quarto di rendita stabilito con la decisione 21 dicembre 2018 (cfr.
consid. 1.2).
A tal riguardo, rettamente
l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. 5328 (che ha sostituito il marg.
5629.
di analogo tenore) delle “Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità federale”, nella versione valida dal 1°
gennaio 2024 che dispone:
"
Se con la modifica del grado
d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita
intera o quota percentuale di rendita), per la nuova rendita sono determinanti
le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala della rendita e reddito
annuo medio). (…)”
Va poi rilevato che la direttiva no.
5629.
è stata dichiarata conforme alla legge dal TF [DTF 126 V 157 consid. 6 (a
quell’epoca era il marg. 5627); cfr. anche STF 8C_775/2015 del 21 marzo 2016
consid. 2.1.1. con riferimenti di giurisprudenza].
Inoltre, nel regesto di cui alla
DTF 147 V 133 l’Altro Tribunale ha indicato che ”la modifica del grado d'invalidità e l'aumento del diritto
alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di salute
costituiscono un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA (consid.
5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla
giurisprudenza e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di
applicare per la determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi
di calcolo applicate finora, anche se i redditi realizzati dall'assicurato nel
frattempo sono aumentati notevolmente. Questa giurisprudenza e la prassi
amministrativa non violano l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid.
5.2)” .
Pertanto
rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione i parametri di calcolo
di cui alla decisione 21 dicembre 2018, cresciuta in giudicato, ossia: una
scala di rendita 44, un periodo contributivo di 15 anni ed un reddito annuo
medio, attualizzato al 1° gennaio 2024 secondo le tabelle sulle rendite edite
dall’UFAS, di fr. 48'510. La rendita intera ammonta di conseguenza, sempre
secondo le tabelle UFAS, a fr.1'921 al mese, così come indicato nella decisione
contestata.
In via abbondaziale va fatto
presente quanto segue.
Secondo il citato art. 29 bis cpv.
1.
LAVS sono determinanti gli anni di contribuzione, i redditi dell’attività
lucrativa nonché i accrediti per compiti educativi o d’assistenza dal 1°
gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni (cfr.
consid. 2.4.1). L’art. 52b cpv. 1 OAVS dispone che quando la durata di
contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter o dell’articolo 40
capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio
che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare
successive lacune contributive.
Nel caso concreto, essendo la
ricorrente nata l’8 ottobre 1981, determinanti sono i contributi versati dal 1°
gennaio 2022.
Siccome il suo periodo contributivo
è completo corrispondente ad una scala di rendita (massima) 44, i contributi
rispettivamente i redditi annui del 2000 e 2001 (quindi prima del compimento
del 20 anno di età), non sono stati correttamente computati.
Inoltre, dal foglio di calcolo
della prestazione (doc. 10-14/18 inc. Cassa) risultano computati i redditi da
attività lucrativa del 2010 e 2016.
In queste circostanze, l’importo
della rendita è corretto, motivo per cui la decisione contestata va confermata
ed il ricorso respinto.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti