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Decisione

32.2024.86

Calcolo della rendita intera succeduta in via di revisione al precedente quarto di rendita

15 gennaio 2025Italiano13 min

I contributi delle persone che non

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.86

BS

Lugano

15 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 27 settembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 23 maggio 2018

l’Ufficio AI, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici,

ha negato a RI 1, classe 1981, il diritto a prestazioni presentando

l’assicurata, dopo raffronto dei redditi, un grado d’invalidità non

pensionabile (30%) (doc. 137, se non indicato diversamente i

documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la

risposta di causa).

Con STCA 32.2018.109 del 14 agosto

2018, annullata la suddetta decisione, questo giudice ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2017.

Di

conseguenza, con decisione 21 dicembre 2018 l’amministrazione ha quantificato

la rendita in fr. 461 mensili (aggiornata al 1° gennaio 2019 in fr. 465). La

prestazione è stata determinata sulla base di un periodo di contribuzione di 15

anni, corrispondente ad una scala di rendita (massima) 44 ed un reddito annuo

medio di fr. 46'926 (doc. 163).

Avviata

una procedura di revisione a seguito di un peggioramento transitorio delle

condizioni di salute, con decisione 16 luglio 2019 l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata una rendita intera per il mese di ottobre 2018, ripristinando il

diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2018 (doc. 185).

1.2. Nel corso del 2023 l’Ufficio AI ha

avviato una nuova revisione d’ufficio terminata con decisione 27 settembre

2024, debitamente preavvisata, con la quale l’assicurata è stata posta al

beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2023. La rendita mensile di fr.

1'921 è stata determinata sulla base di 15 anni di contribuzione, pari alla massima

scala di rendita 44, e su un reddito anno medio determinante aggiornato di fr.

48'510.

1.3. Contro la succitata decisione

l’assicurata ha interposto ricorso chiedendo che la rendita venga determinata

tenendo conto di un periodo contributivo di 20 anni anziché di 15 anni.

1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione

ha postulato la reiezione del ricorso. Facendo riferimento alla cifra 5328

delle Direttive sulle rendite (DR), rileva come la rendita intera sia stata

determinata sugli stessi parametri (attualizzati) utilizzati per il calcolo del

precedente quarto di rendita.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Per quanto riguardo la tempestività

del ricorso, l’insorgente sostiene che la decisione contestata, inviata non per

posta raccomandata, le è stata “notificata il 12/10/2024”.

Secondo la giurisprudenza, l’onere

della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità

amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la

relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita

dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

Nel caso concreto, nella risposta

di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare

esattamente la data di ricezione da parte dell’assicurata della decisione, in

quanto la pronunzia non è stata inviata per raccomandata ma per posta semplice.

L’amministrazione ha comunque accettato quanto sostenuto dalla ricorrente.

Siccome non vi sono motivi per

dubitare della versione dell’insorgente, il presente ricorso è da ritenere

tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 6 novembre 2024 (cfr.

timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA) dall’av-venuta asserita

conoscenza della decisione impugnata.

Ne consegue che il ricorso è

tempestivo.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è l’ammontare

della rendita intera spettante alla ricorrente dal 1° agosto 2023, succeduta, a

seguito di una revisione, al precedente quarto di rendita (cfr. consid. 1.2).

2.4. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno

diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere

dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.

Il cpv. 2 prevede che le disposizioni

della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che

il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.

2.4.1. Periodo

di contribuzione/scala di rendita.

Il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1

LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia

pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di

contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una

rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad

una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una

scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il periodo di contribuzione

è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS

sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i

contributi (lett. a);

- il suo coniuge, secondo l’art. 3

capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del

contributo minimo (lett. b);

- possono essere computati

accrediti per compiti educativi o

d’assistenza (lett. c).

2.4.2. Reddito annuo medio (RAM).

La rendita è calcolata in base al reddito

annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da

un’attività lucrativa (lett. a);

- degli accrediti per compiti

educativi (lett. b);

- degli accrediti per compiti

assistenziali (lett. c).

Il reddito annuo medio è

determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti

per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di

contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività

lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv.

1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

Il reddito annuo determinante

(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo

reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente

rendita.

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati

versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

Fatti

I contributi delle persone che non

hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in

seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29

quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3

LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di

matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno diritto

alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha diritto a

una rendita di vecchiaia

(lett. b);

- il matrimonio è stato sciolto

mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1° gennaio che segue il

compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere

dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla

rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i quali

entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis

cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1

LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati

per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più

figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente l’anno di inizio

dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle

Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del

16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia nessun accredito è

attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno

in cui tale diritto si estingue (art. 52f

cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito

corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al

momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

L’accredito assegnato alle persone

coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà

tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli

anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito

l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f

cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f

cpv. 4 OAVS).

2.5. Nel caso in

esame, in sede di risposta la Cassa cantonale di compensazione, competente per

la determinazione della rendita (art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), con riferimento

alla cifra 5328 DR, rileva come la rendita intera sia stata determinata sugli

stessi parametri utilizzati per il calcolo del precedente quarto di rendita,

vale a dire tenendo conto di una scala di rendita 44 (scala completa), di un

reddito medio determinante di fr. 48'510 (stato 1.01.2024) e della durata

contributiva per il reddito annuo medio di 15 anni.

A ragione.

Considerandi

Ora va fatto presente che con

l’aumento del grado d’invalidità, la nuova rendita è determinata secondo gli

stessi parametri di calcolo (scala di rendita e reddito annuo, attualizzato) di

cui al quarto di rendita stabilito con la decisione 21 dicembre 2018 (cfr.

consid. 1.2).

A tal riguardo, rettamente

l’Ufficio AI ha fatto riferimento al marg. 5328 (che ha sostituito il marg.

5629.

di analogo tenore) delle “Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità federale”, nella versione valida dal 1°

gennaio 2024 che dispone:

"

Se con la modifica del grado

d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita

intera o quota percentuale di rendita), per la nuova rendita sono determinanti

le stesse basi di calcolo che per quella vecchia (scala della rendita e reddito

annuo medio). (…)”

Va poi rilevato che la direttiva no.

5629.

è stata dichiarata conforme alla legge dal TF [DTF 126 V 157 consid. 6 (a

quell’epoca era il marg. 5627); cfr. anche STF 8C_775/2015 del 21 marzo 2016

consid. 2.1.1. con riferimenti di giurisprudenza].

Inoltre, nel regesto di cui alla

DTF 147 V 133 l’Altro Tribunale ha indicato che ”la modifica del grado d'invalidità e l'aumento del diritto

alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di salute

costituiscono un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA (consid.

5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla

giurisprudenza e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di

applicare per la determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi

di calcolo applicate finora, anche se i redditi realizzati dall'assicurato nel

frattempo sono aumentati notevolmente. Questa giurisprudenza e la prassi

amministrativa non violano l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid.

5.2)” .

Pertanto

rettamente l’amministrazione ha preso in considerazione i parametri di calcolo

di cui alla decisione 21 dicembre 2018, cresciuta in giudicato, ossia: una

scala di rendita 44, un periodo contributivo di 15 anni ed un reddito annuo

medio, attualizzato al 1° gennaio 2024 secondo le tabelle sulle rendite edite

dall’UFAS, di fr. 48'510. La rendita intera ammonta di conseguenza, sempre

secondo le tabelle UFAS, a fr.1'921 al mese, così come indicato nella decisione

contestata.

In via abbondaziale va fatto

presente quanto segue.

Secondo il citato art. 29 bis cpv.

1.

LAVS sono determinanti gli anni di contribuzione, i redditi dell’attività

lucrativa nonché i accrediti per compiti educativi o d’assistenza dal 1°

gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni (cfr.

consid. 2.4.1). L’art. 52b cpv. 1 OAVS dispone che quando la durata di

contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter o dell’articolo 40

capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio

che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare

successive lacune contributive.

Nel caso concreto, essendo la

ricorrente nata l’8 ottobre 1981, determinanti sono i contributi versati dal 1°

gennaio 2022.

Siccome il suo periodo contributivo

è completo corrispondente ad una scala di rendita (massima) 44, i contributi

rispettivamente i redditi annui del 2000 e 2001 (quindi prima del compimento

del 20 anno di età), non sono stati correttamente computati.

Inoltre, dal foglio di calcolo

della prestazione (doc. 10-14/18 inc. Cassa) risultano computati i redditi da

attività lucrativa del 2010 e 2016.

In queste circostanze, l’importo

della rendita è corretto, motivo per cui la decisione contestata va confermata

ed il ricorso respinto.

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti