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Decisione

32.2024.87

Casalinga (metodo specifico). Prima domanda 2014: grado AI 21.5%. Seconda domanda 2023 per nuova patologia (sclerosi multipla primaria progressiva). Peggioramento medico-teorico (da 20% a 50%) e impedimento complessivo reale (da 21.5% a 58.47%). Aiuto familiari. Tabelle ESPA. Grado AI 0%

7 aprile 2025Italiano67 min

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.87

PC/sc

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 ottobre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 28 novembre 2014 RI 1, nata il __________

1974, casalinga e madre di tre figli (__________, __________1995, __________, __________1998

e __________, __________2006), ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI.

Esperiti gli accertamenti medici e amministrativi del caso, con decisione del 6

giugno 2016 (preavvisata il 25 aprile 2016), l’Ufficio AI (di seguito: UAI), in

applicazione del metodo specifico, ha respinto la richiesta di

prestazioni, poiché ella presentava (a fronte di un inabilità medico-teorica

del 20% nell’attività di casalinga) un impedimento reale (tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno e dell’aiuto dei familiari, di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto) del 21.5% nello svolgimento

delle abituali mansioni richieste nella conduzione dell'economia domestica e,

quindi, un grado di invalidità inferiore al 40%.

Questa decisione .stata confermata con STCA 35.2016.71 del 27 marzo 2017,

cresciuta incontestata in giudicato (doc. 55 incarto AI).

1.2. Il 10 dicembre 2023, RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un peggioramento del

suo stato di salute a decorrere dal “maggio 2022”, a causa di una “sclerosi

multipla progressiva, la quale impone importanti limiti alla attività fisica e

alla deambulazione. Non si riescono a svolgere le attività quotidiane

individualmente” (doc. 60, pag. 6 incarto AI).

Dopo essere entrato nel merito della nuova richiesta ed avere esperito gli

accertamenti medici ed amministrativi del caso, l’UAI, con decisione del 7

ottobre 2024 (preavvisata il 2 luglio 2024: doc. 106 incarto AI), in

applicazione del metodo specifico, ha respinto la richiesta di

prestazioni, poiché ella presentava (a fronte di un inabilità medico-teorica

del 50% nell’attività di casalinga) un impedimento reale del 58.47% nello

svolgimento delle abituali mansioni richieste nella conduzione dell'economia

domestica interamente compensato dalla collaborazione ritenuta esigibile

dai familiari (di cui si dirà, per quanto occorra, più dettagliatamente nei

considerandi di diritto) e, quindi, un grado di invalidità nullo (doc.

118 incarto AI).

1.3. In data 7 novembre 2024, RI 1, patrocinata

dall’avv. RA 1 dello studio legale e notarile __________, è insorta al TCA

contro la citata decisione, postulando, in via principale, di essere

posta al beneficio di una rendita di invalidità intera dal 1° maggio 2022 e, in

via subordinata, il rinvio degli atti all’UAI per l’esecuzione di nuovi

accertamenti (doc. I, pag. 7).

Il rappresentante della

ricorrente dichiara di non contestare il metodo di determinazione

dell'invalidità applicato dall'UAI, visto che la sua assistita è da sempre

casalinga (doc. I, pag. 4). Per contro egli “contesta la decisione

pronunciata dall’UAI sia con riferimento all’impedimento medico teorico del 50%

attribuito sia con riferimento all’entità dell’aiuto accertato con l’inchiesta

economica (…) da parte dei familiari” (doc. I, pag. 3), con argomentazioni

(doc. I, pag. 4-7), di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in

diritto.

Da ultimo, RI 1 chiede di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1 (doc. I, pag. 7) e produce la documentazione amministrativa a

sostegno della sua richiesta (doc. C, D e E).

1.4. Con risposta di causa del 29 novembre

2024 (doc. VI), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando

la correttezza della decisione del 7 ottobre 2024.

1.5. Il 16 dicembre 2024 (doc. VI) il

rappresentante dell’insorgente ha ribadito la richiesta di accoglimento del

gravame, producendo ulteriore documentazione medica (doc. F e G) e chiedendo al

TCA di assumere - qualora quanto versato agli atti non fosse ritenuto già di

per sé sufficiente a suffragare le tesi della sua cliente - “una perizia

giudiziaria volta ad accertare l'incapacità della ricorrente a svolgere da sola

le attività quotidiane” (doc. VI, pag. 2).

1.6. Con osservazioni del 14/16 gennaio

2025 (doc. VIII), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso,

versando agli atti l'annotazione del 21 dicembre 2024 del medico SMR, dr. med. __________

(doc. VIII-1).

Fatti

I doc. VIII e VIII-1 sono stati

trasmessi il 16 gennaio 2025, per conoscenza, al patrocinatore dell’insorgente

(doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a

ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU

2021 705).

La cifra 9101 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La cifra 1007 segg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le

rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi

1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le

regole seguenti:

- in caso di

insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

- in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa successivamente. Per contro, se l’eventuale diritto ad

una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

La cifra 9105 01/24 CIRAI prevede

che:

" Le rendite

correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora

compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel

nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le

condizioni di cui all’art. 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di

almeno 5 punti percentuali).”

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una

rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

Tornando al caso di specie, al

momento della presentazione della nuova domanda nel corso del mese di dicembre

2023 l’assicurata non beneficiava di una rendita AI. Inoltre l’eventuale

diritto ad una rendita è nato dopo il 1° gennaio 2022. Pertanto è applicabile

il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a.

la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete

non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e

c.

al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI

il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente)

lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un

quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in

cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il

compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024,

consid. 2.3).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione

nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,

poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e

propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di un'attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3

LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni

consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che il grado di invalidità

dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione

dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L'art. 27 cpv. 1 OAI precisa a

sua volta che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Secondo le spiegazioni pubblicate

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza

del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione

dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale (metodo misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in

caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di

un'attività che può essere tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte)

dietro pagamento (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori

domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione

dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della

cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il

bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli

altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste

attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di

servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la

cura e l'assistenza ai familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i

lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però

conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in

considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a

proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano a essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica – le attività

artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente

ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non

rientrano tra le attività equiparate a un'attività lucrativa e quindi da

considerare come mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; STCA

32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.4).

2.5. Trattandosi di una nuova domanda di

prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la

rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni

previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni.

Se tale condizione non è

soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV

Nr. 10; MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86;

VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1

LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente

seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (DTF

130 V 71 consid. 3.2; DTF 117 V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2;

art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; RÜEDI, Die Verfügungsanpassung als

Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision

von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15). Ai sensi dell’art. 17

cpv. 1 LPGA, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, per il futuro la rendita

d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita:

a. subisce una modificazione di

almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.

La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).

Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o

economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla

perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto

da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,

rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.

38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

Nella DTF 141 V 9, al

considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF

9C_378/ 2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013; cfr. pure la STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.5).

Nel caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una

modifica del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima

decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del

diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,

apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale

giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione della rendita (DTF 133 V

108; cfr. pure la STCA 32.2024.47 del 9 settembre 2024, consid. 2.3).

2.6. Nel caso in esame il TCA deve,

pertanto, esaminare il periodo intercorrente tra la decisione del 6 giugno 2016

di diniego di prestazioni (cfr. consid. 1.1) e la decisione del 7 ottobre 2024

(cfr. consid. 1.2; che delimita dal punto di vista temporale il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: STF 9C_241/2022 del 30

giugno 2022; DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, DTF 136 V 24 consid. 4.3, DTF 130 V

445 consid. 1.2 con rinvii; cfr. pure la STCA 32.2024.47 del 9 settembre 2024,

consid. 2.4).

2.7. Nell’ambito della precedente

procedura, nel rapporto finale del 10 febbraio 2016, il medico SMR - fondandosi

sostanzialmente sulla perizia amministrativa reumatologica del 9 dicembre 2015

e sul relativo esame della funzionalità fisica (doc. 20 incarto AI) - ha posto

la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "esiti di

intervento di decompressione e stabilizzazione in L5/S1 il 16.06.2014 con/su:

insufficienza/instabilità segmentaria; radicolopatia mista algo-deficitaria L5

e S1 a sx" e ha fissato un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività

abituale di aiuto cuoca e del 50% in attività adeguate, dall'ottobre 2012 in

poi rispettivamente un'incapacità nelle mansioni consuete quale casalinga

del 20%, tenuto conto di un carico massimo di 3 kg e della necessità di

alternanza della postura al bisogno (inclusa; nessuna difficoltà nello svolger

lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari). Inoltre il

medico SMR ha ritenuto adeguata "un'attività che possa consentire

all'assicurato di evitare il sollevamento di carichi ed evitare l'anteflessione

e la rotazione del tronco. Sollevamento e manipolazione di pesi fino a 5kg

ridotta, fino a 6-10 kg molto ridotta, pesi medi esigua, pesi pesanti e molto

pesanti nulla; posizione seduta e piegata in avanti, eretta e piegata in avanti

inginocchiata e con le ginocchia in flessione ridotta; sul terreno lievemente

accidentato ridotta; sui ponteggi molto ridotta" (doc. 21 incarto AI).

In seguito, l’assistente sociale

(__________), sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio

dell’insorgente il 12 aprile 2016 e dopo avere fissato gli impedimenti di ogni

singola mansione casalinga, nel relativo rapporto del 22 aprile 2016 (doc. 23

incarto LAINF) ha stabilito - tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e

di reciproca ed accresciuta assistenza familiare (del marito e dei 3 figli,

rispettivamente di 21 anni e di quasi 18 e 10 anni) - un impedimento

complessivo del 21,5% nello svolgimento delle abituali mansioni richieste

nella conduzione dell'economia domestica (doc. 23 incarto LAINF).

Con decisione del 6 giugno 2016

(preavvisata il 25 aprile 2016), l’UAI, in applicazione del metodo specifico,

ha quindi respinto la richiesta di prestazioni della ricorrente, poiché ella

presentava un impedimento del 21,5% nello svolgimento delle abituali mansioni

richieste nella conduzione dell'economia domestica e, quindi, un grado di

invalidità inferiore al 40% (doc. 31 incarto AI).

Infine il TCA, con sentenza

35.2016.71 del 27 marzo 2017, ha confermato la citata decisione, in particolare

sottolineando che, in applicazione del metodo specifico (a ragione non

contestato), l'amministrazione aveva correttamente fissato il grado di

invalidità dell'assicurata, quale casalinga, fondando la decisione avversata proprio

su un'inchiesta a domicilio effettuata da un'assistente sociale (e, quindi,

sull’impedimento reale che ella presentava) che meritava di essere

confermata, al pari dell’aiuto ritenuto esigibile da parte dei familiari

dell’assicurata (cfr. doc. 55 incarto LAI).

2.8.

2.8.1. In seguito alla nuova domanda di

prestazioni, l’amministrazione

ha deciso il 21 dicembre 2023 per l’entrata in materia a causa di una “Nuova

patologia. Sclerosi multipla primaria progressiva con probabile esordio 05/2022”

(doc. 64 incarto AI).

Il 18 gennaio 2024 la dr.ssa med.

__________, specialista FMH in medicina generale, ha attestato che l’insorgente

è inabile al lavoro al 100% dal 24 aprile 2022 a causa di una sclerosi multipla

primariamente progressiva, per la quale è curata presso il __________,

rispettivamente quanto segue:

" 3.

Limitazioni funzionali attuali: progressivo peggioramento della deambulazione

con necessità attuale di utilizzo di ausili: all'esterno deambulatore, in casa

stampelle. Necessita anche un’ortesi per la caviglia dx senza la quale

inciamperebbe: per ora nessuna caduta per inciampamento con traumi gravi.

4. Tenuto conto del decorso aggressivo della malattia non è

proponibile una capacità lavorativa rispettosa dei limiti funzionali che sono

purtroppo in progressione.” (doc. 70 incarto AI)

Il 16 febbraio 2024 la Prof.

dr.ssa med. __________, Viceprimario della Clinica __________, ha attestato

quanto segue:

" (…) La

sig.ra RI 1 è affetta da sclerosi multipla primariamente progressiva con

moderata disabilità (EDSS 5.0). Presenta delle progressive difficoltà nel

cammino con una marcia paretica-atassica anamnesticamente limitata ad un

perimetro di circa 300-500 m con supporto di stampella, dei disturbi sfinterici

ed una fatigue severa.

L'attuale terapia farmacologica modificante decorso di malattia

consiste in infusioni semestrali di Ocrelizumab.

Per le problematiche deambulatorie la paziente beneficia in

aggiunta di Fampyra due volte al giorno e di trattamento fisioterapico per il

mantenimento dell'autonomia residua, deambulazione e prevenzione di possibili

cadute.

Data la moderata disabilità motoria la paziente risulta fortemente

limitata nelle attività, nonostante l'utilizzo di mezzi ausiliari. Segnaliamo

in aggiunta limitate riserve funzionali sul profilo psichico per la malattia di

base.

Dal profilo neurologico riteniamo che le succitate limitazioni comportino una

capacità lavorativa residua del 50%. Riteniamo indicate solo mansioni semplici

e leggere (esclusi quindi lavori manuali dal forte impatto fisico cosi come

mansioni di ufficio di responsabilità/alto profilo visto il quadro di

vulnerabilità cognitiva di grado almeno moderato).” (doc. 74 incarto AI).

2.8.2. Attentamente vagliata tutta la

documentazione agli atti (inclusa, in particolare, quella riportata ai consid.

2.7 e 2.8.1), il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 18

marzo 2024 (doc. 76 incarto AI), ha posto le seguenti diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di:

A)

“sclerosi multipla

primariamente progressiva con moderata disabilità, diagnosi 2022:

- marcia limitata a 3-500 m con supporto di stampelle;

- disturbi sfinterici;

- fatigue severa”;

B)

“esiti di intervento di

decompressione e stabilizzazione in L5/S1 il 16.06.2014 con/su:

insufficienza/instabilità segmentaria; radicolopatia mista algo-deficitaria L5

e S1 a sinistra"

Egli non ha posto alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa della ricorrente.

Il medico fiduciario ha poi fissato un'incapacità nelle mansioni consuete quale

casalinga del 50% dall’aprile 2022, tenuto conto di un carico massimo di 5 kg,

di difficoltà nello svolgere lavori di precisione e della necessità sia di

alternanza della postura al bisogno sia di pause supplementari (doc. 76, pag. 2

incarto AI).

Quali “Ulteriori limiti e/o risorse” il medico SMR ha indicato “Solo

attività fisicamente leggera, non lavori su scale, non spostamenti prolungati,

non trasporto di oggetti con 2 mani”, con prognosi incerta (doc. 76, pag. 3

incarto AI).

2.8.3. In seguito, l’amministrazione ha

incaricato l’assistente sociale (__________) di esperire un’inchiesta, eseguita

il 18 giugno 2024 (doc. 104 incarto AI). Dal relativo rapporto (doc. 105

incarto AI), si evince, in particolare, quanto segue:

" (…)

4.1 Composizione famigliare e obbligo di ridurre il danno, principi

Secondo la composizione famigliare l'UAI:

1. determina le ore necessarie alla conduzione domestica e

Considerandi

2.

valuta l'esigibilità dell'aiuto dei famigliari nell'ottica

dell'obbligo di ridurre il danno.

1.

La situazione famigliare propria alla persona assicurata consente di

determinare il tempo impiegato per i lavori domestici. Le ore settimanali

necessarie alla conduzione di un'economia domestica sono stabilite in base alle

tabelle edite dall'ufficio federale di statistica (riferimento: Fonte: Ufficio

Federale di statistica; numero UST: (T 03.06.02.03/05/07/08/09/13); rilevazione

statistica: rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera; lavoro non

remunerato: modulo della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS).

Si noti che ai fini dell'inchiesta, per una parità di trattamento fra generi,

si utilizzano unicamente i dati corrispondenti al sesso femminile.

2.

In applicazione dell'obbligo di ridurre il danno, ogni persona assicurata

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità.

In ambito casalingo, se la persona assicurata, a causa della sua

inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e

con un impegno temporale assai più elevato, essa deve provvedere a

riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei

familiari. Nel caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento

può così essere considerato dall'assicurazione per l'invalidità solo se le

mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze

persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente

subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di

assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di una

persona casalinga invalida va oltre il sostegno che ci si può normalmente

attendere in assenza di un danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e

riferimenti).

In merito all'esigibilità dell'aiuto dei famigliari la Circolare

sull'invalidità e sulla rendita Al (CIRAI), cifra marginale 3614, cita alcuni

esempi ripresi dalla prassi del Tribunale federale (TF):

-

da un partner pensionato ci si può attendere un aiuto maggiore che da un

partner esercitante un'attività lucrativa (STF 8C 828/2011);

-

una famiglia con due bambini piccoli non è equiparabile a una famiglia

con due adolescenti;

-

una ripartizione dei ruoli dovuta a motivi culturali è irrilevante per

la valutazione dell'aiuto esigibile dai familiari (8C 879/2012).

Si rileva, inoltre, che l'Alta Corte ha ritenuto ragionevolmente esigibile:

-

l'aiuto di un coniuge che svolge un'attività pesante per 1-1,5 ore

giornaliere per 7 giorni a settimana (STF 9C 446/2008);

-

che un minore sia sollecitato a collaborare già a partire dai 10-11 anni

(9C 455/2011, consid. 3.2).” (cfr. doc. 105 pag. 4 incarto AI).

Per la gestione dell’economia

domestica (composta dai genitori e dalle figlie __________ di anni 29 e __________

di anni 18 compiuti) l’assistente sociale ha considerato - in base all’orario

statistico secondo la struttura famigliare di 2 adulti e 2 figli di cui il

minore con età di almeno 18 anni - complessivamente 27.12 ore settimanali,

suddivise come segue: 12 ore per i “Pasti”, 7.18 ore per la “Pulizia

e ordine dell’alloggio”, 2.36 ore per “Acquisti e altre commissioni”,

5.18

ore per “Bucato e cura dei vestiti”, 0 ore per “Cura e

assistenza ai figli e/o ai familiari” e 0 ore per “Cura del giardino e

delle aree adiacenti, cura di animali domestici” (doc. 104, pag. 1 e 3).

Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio della ricorrente e

dopo avere fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l’assistente sociale ha stabilito un impedimento complessivo reale

(senza considerare l’obbligo di collaborazione esigibile dai familiari) del

58.47% pari a 15.54 ore (doc. 104, pag. 3).

Per quanto concerne l’aiuto da parte di familiari, l’assistente sociale ha

considerato un’esigibilità completa da parte di tutti i componenti dell’economia

domestica, e più precisamente dal marito (“Non rientra a pranzo, non svolge

attività extralavorative. CA prostata molto piccolo, non intervengono ma deve

essere tenuto sotto controllo. Al momento il tumore non da sintomi. Esigibilità

completa”: cfr. doc. 104, pag. 1) rispettivamente dalle figlie __________

(“Lavora c/o __________. Attività con turni e picchetti (quando picchetto

rimane a dormire a __________ una o due notti). Nessuna attività

extralavorativa né problemi di salute. Esigibilità completa”: cfr. doc.

104, pag. 1) e __________ (“Stato di salute ottimo, nessuna attività

extrascolastica. Esigibilità completa in base all’età”): cfr. doc. 104,

pag. 1).

L’assistente sociale ha quindi considerato il citato impedimento interamente

compensato dalla collaborazione ritenuta esigibile dai familiari (7.43 ore

da parte del marito e di 8.10 ore da parte degli “altri familiari, escluso

il coniuge”: doc. 104, pag. 3) e ha stabilito un grado di invalidità nullo

(doc. 104, pag. 4 incarto AI).

2.8.4

In data 2 luglio 2024 l’UAI ha

preavvisato il respingimento, in applicazione del metodo misto, della richiesta

di prestazioni dell’assicurata, poiché ella (nonostante un peggioramento

dell’incapacità medico-teorica dal 20% al 50% dall’aprile 2022) presentava,

secondo l’inchiesta economica del giugno 2024, un impedimento dello 0% (tenuto

conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza

familiare) nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nella conduzione

dell'economia domestica e, quindi, un grado di invalidità nullo (doc. 106

incarto AI).

In data 19 luglio 2024 (doc. 113 incarto AI) RI 1 ha sottolineato, in

particolare, che

" (…) Secondo

il certificato medico aggiornato del 09.07.2024, la mia situazione è peggiorata

rispetto a prima: sono stata recentemente ricoverata per un mese pressa la

Clinica __________ a causa delle difficoltà nell'ambulazione. Ritengo quindi

inadeguata la valutazione degli impedimenti effettuata da parte vostra, poiché

non rispecchia la gravità delle mie condizioni attuali.

(…).

Inoltre, non trovo corretta l'assegnazione fatta all'obbligo di

ridurre il danno, poiché la situazione da voi descritta non rappresenta la

realtà della mia famiglia. Il tempo indicato a disposizione della figlia minore

non tiene conto della grande mole di studio che deve affrontare nel suo

percorso scolastico. Inoltre, nei prossimi mesi, essa cambierà domicilio per

motivi di studio, nel frattempo anche la figlia maggiore ha deciso di

trasferirsi altrove per motivi personali. Di conseguenza, entrambe non saranno

più disponibili per fornire assistenza. (…)”

Il 9 luglio 2024 (doc. 111 incarto AI), la prof. dr.ssa med. __________, ha

attestato quanto segue:

" Con la

presente si attesta che la paziente a margine, affetta da sclerosi multipla

primariamente progressiva, presenta un'emisindrome motoria destra con

importante limitazione nella deambulazione (circa 200 m senza appoggio), nel

portare carichi (ad esempio cesta del bucato) e nel mantenere l'ortostatismo

per svolgere le faccende domestiche. Inoltre l'importante fatigue che

caratterizza questa patologia limita ulteriormente la paziente con riduzione

del massimo sforzo esigibile e la necessità di pause continue di recupero. Vi è

infine una disfunzione sfinterica di difficile gestione. Per queste ragioni la

paziente non può infatti effettuare lavori domestici pesanti e necessita di

fare pause con regolarità per portare a termine quelli leggeri.”

Interpellato dall’amministrazione

a proposito del citato certificato medico, il dr. med. __________,

nell’annotazione del 24 luglio 2024, dopo avere richiamato le note diagnosi

come pure l’inchiesta economica del giugno 2024, ha osservato che “l'attuale

rapporto della dr.ssa __________ non apporta nuovi elementi che non siano stati

presi in considerazione in occasione della inchiesta a domicilio. II grado Al è

dovuto alla esigibilità di collaborazione dei famigliari.” (doc. 112

incarto AI).

A decorrere dal 16 settembre 2024 la figlia maggiore ha trasferito il domicilio

dal fratello a __________ (doc. 115, 116 e 117 incarto AI e estratto del

sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del

Cantone Ticino relativo alla sua persona).

L’amministrazione ha nuovamente interpellato anche l’assistente sociale, che,

nell’annotazione del 4 ottobre 2024, ha confermato la propria valutazione del

giugno 2024, sottolineando che:

" (…) al

marito è stata dedotta una partecipazione di 7.43 ore settimanali a fronte di

un'esigibilità di 10.30 ore; parimenti alle figlie su 17.30 ore esigibili di

collaborazione, ho tolto solo 8.10 ore.

(…).

È possibile, ma non sicuro, che quando la figlia minore, __________,

uscirà dal nucleo familiare ci possa essere una possibilità per arrivare ad

almeno il 40% di impedimenti. Se questo sarà il caso, consiglio all'assicurata

di informare l'ufficio del trasferimento di domicilio e solo allora sarà utile

fare una nuova valutazione tenendo conto dei nuovi parametri. (…)” (doc. 117

incarto AI; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice)

In data 7 ottobre 2024 (doc. 118

incarto AI) l’UAI ha, quindi, confermato integralmente il progetto di decisione

del 2 luglio 2024. Nella medesima occasione l’amministrazione ha puntualizzato

quanto segue: “se in futuro un membro del nucleo familiare dovesse cambiare

domicilio, potrete informare lo scrivente ufficio al fine di permetterci di

valutare l’eventuale necessità di una nuova inchiesta” (cfr. doc. 118, pag.

3.

incarto AI).

2.8.5

In sede di ricorso, il

patrocinatore dell’insorgente non contesta - a ragione - l’applicazione del

metodo specifico al caso di specie, quanto piuttosto l’incapacità

medico-teorica accertata dall’UAI del 50% rispettivamente l’entità dell’aiuto

da parte dei familiari ritenuto esigibile dall’assistente sociale nell’ambito

dell’inchiesta economica, in particolare sottolineando quanto segue:

" 5.

(…)

Preliminarmente appaiono tuttavia assai poco convincenti le

modalità con le quali l'UAI ha determinato un'incapacità medico-teorica del

50%. Dall'incarto UAI a far tempo dalla nuova richiesta di prestazioni del

dicembre 2023 risultano unicamente i seguenti rapporti medici:

1) il rapporto medico 28 marzo 2024 della Dott.ssa __________ il

quale conferma la diagnosi di sclerosi multipla, senza tuttavia minimamente

determinarsi sulla capacità lavorativa dell'assicurata, rispettivamente sulla

capacità a svolgere mansioni consuete. Esso è comunque interessante ai fini

della presente procedura in quanto emerge chiaramente che l'assicurata: "può

deambulare in autonomia fino a 200m me preferisce usare singolo appoggio o

deambulatore. In singolo appoggio cammina fino a 500 m, Funzioni sfinteriche:

incompleto svuotamento vescicale ed urgenza. Fatigue severa". Segnaliamo

che abbiamo attivato la procedura per ricovero specialistico presso la Clinica __________

(la quale, n.d.r. ha la finalità di preservare, per quanto possibile,

una minima deambulazione).

2) II rapporto SMR dal quale, senza alcuna spiegazione di ordine

medico-scientifico, viene determinata un'incapacità lavorativa del 50%,

limitata in mansioni leggere.

3) II rapporto medico della Dr.ssa __________ del 18 gennaio 2024

il quale accerta un progressivo peggioramento della deambulazione con necessità

attuale di utilizzo di ausili. La dr.ssa specifica poi che non è proponibile

una capacità lavorativa rispettosa dei limiti funzionali che sono purtroppo in

progressione. In base a tale valutazione è stata determinata una inabilità

lavorativa del 100% a far tempo dal 24 aprile 2022 (data della prima

insorgenza della malattia).

Alla luce di quanto sopra si fatica francamente a comprendere su

quali basi I'UAI abbia determinato un aumento dell'incapacità lavorativa da 20%

(come da precedente decisione) al 50%. L'amministrazione inoltre non ha svolto

alcuna approfondimento peritale, allorquando la stessa Prof. Dott.ssa __________

ha determinato un'incapacità lavorativa soltanto su base neurologica ma

segnalando che vi sono: "limitate riserve funzionali sul profilo

psichico". Tale evenienza avrebbe ragionevolmente imposto un

approfondimento peritale mediante l'assunzione di una perizia a carattere

psicologico/psichiatrico, la quale non è mai stata assunta dall'UAI ma che nel

caso concreto appare quanto mai opportuna.

Alla luce di ciò emergono elementi tali che portano a ritenere

come le conclusioni a cui è giunto I'SMR riguardo alla capacità lavorativa

della ricorrente in altre attività adeguate si fondino su accertamenti non

ancora completi e che necessitano da parte di specialisti opportunamente

incaricati, stante come ad oggi gli elementi di cui l'UAI dispone sono

unicamente quelli dei medici curanti. Ciò stante non si può pertanto sostenere

con tranquillità che la sclerosi multipla di cui è affetta la ricorrente a far

tempo dal 2022 abbia delle conseguenze sulla sua capacità lavorativa limitate

al 30%, posto come la ricorrente era già affetta da un'IL del 20% come da

decisione di questo Tribunale. Non è inoltre chiaro se il rapporto medico su

cui la dott.ssa __________ ha tenuto conto della precedente inabilità

lavorativa del 20% per ragioni reumatologiche (sentenza TCA 27.03.2018, inc.

32.2016.72) per modo che la stessa assommi al 70% e non solo del 50%.

Tutto ciò considerato, tenuto conto delle gravi limitazione di cui

è affetta l'assicurata, appare comunque giustificato attribuire alla ricorrente

il beneficio di una rendita intera.

6.

La ricorrente contesta altresì gli accertamenti eseguiti nel corso

dell'inchiesta economica esperita a domicilio del corso del giugno 2024. A

mente della ricorrente infatti sono state amplificate in modo irragionevole. e

a discapito dell'assicurata le possibilità di assistenza dei componenti

familiari.

Diversamente da quanto indicato nel rapporto in questione,

l'economia domestica è composta da due membri oltre all'assicurata, atteso come

nel frattempo la figlia __________ ha lasciato l'economia domestica.

Il marito della ricorrente ha 56 anni e svolge la professione di

isolatore al 100% presso la ditta __________. Egli svolge il ruolo di capo cantiere

ed è spesso confrontato con diverse ore di lavoro straordinario e di lavoro

durante il sabato. Contrariamente a quanto indicato nell'inchiesta

sull'economia domestica appare impossibile esigere dallo stesso un aiuto di 8

ore settimanali, atteso come lo stesso, svolgendo un lavoro pesante nell'ambito

dell'edilizia, necessita pure di un adeguato periodo di riposo, senza tacer del

fatto che egli non fa ritorno al domicilio se non alla sera tardi.

Sovrastimato è pure l'aiuto che potrebbe apportare la figlia __________

la quale frequenta la Scuola __________ (e pertanto rincasa soltanto in

serata). Ella è intenzionata a proseguire gli studi accademici, sicché i pochi

tempi liberi sono dedicati allo studio individuale. Per lo stesso motivo non

sembra verosimile che la stessa, pur collaborando nella misura massima

possibile, possa apportare un quantitativo di oltre 8 ore settimanali.

I predetti elementi non sono stati minimamente considerati nel

caso concreto sicché si chiede che l'inchiesta economica venga opportunamente

rivista sulla base delle effettive disponibilità dei membri della comunione

domestica. Lo stesso UAI ha infatti affermato nella propria decisione che

qualora un membro del nucleo cambiasse domicilio si renderebbe necessaria

una nuova inchiesta, che, nell'evenienza concreta non è stata esperita.” (cfr.

doc. I, pag. 4-7; n.d.r.: il grassetto, il corsivo, le sottolineature e la n.d.r.

non sono della redattrice)

In sede di risposta l’amministrazione ha ribadito la correttezza

dell’incapacità medico-teorica del 50% accertata dal medico SMR, sottolineando

nel contempo che l’operatrice sociale, nel rapporto del 18 giugno 2024, ha

stabilito “una limitazione complessiva del 58.47%, interamente compensata

con l’esigibilità di aiuto da parte dei familiari nel quadro dell’obbligo di

ridurre il danno” (cfr. doc. VI, pag. 4).

2.8.6

Davanti al TCA l’avv. RA 1 ha

versato agli atti il certificato medico del 9 dicembre 2024 del PD dr. med. __________,

Viceprimario della Clinica __________, che ha attestato quanto segue:

" Si

certifica che la Signora RI 1 è affetta da sclerosi multipla in forma primaria

progressiva.

L'esordio della malattia risale circa al 2022. Nonostante le

terapie immunosoppressive eseguite, da allora si è verificato un progressivo

peggioramento dello stato neurologico. Il principale problema è rappresentato

da una paresi sia dell'arto superiore destro, che di entrambi gli arti

inferiori (in particolare sul lato destro). La deambulazione ne risulta

compromessa e la paziente necessita di appoggio mono o bilaterale per

deambulare. L'equilibrio è marcatamente instabile.

Si tratta di una patologia non curabile e lentamente progressiva,

la prognosi è pertanto suscettibile di peggioramento, Dato lo stato attuale, la

capacità della paziente di occuparsi delle faccende domestiche è senza dubbio

limitata. In particolare, non è pensabile che la paziente riesca a svolgere

attività che richiedano di rimanere per periodi prolungati in piedi, abbassarsi

o alzarsi, portare pesi, salire su scale/sgabelli, svolgere lavori manuali

impegnativi. La paziente ha già presentato diverse cadute, ed è pertanto da

considerare ad elevato rischio di cadere.” (doc. F).

Il patrocinatore

dell’insorgente ha prodotto pure il certificato del 10 dicembre 2024 della

dr.ssa med. __________, medico di famiglia dell’insorgente, che ha attestato

quanto segue:

" Con la

presente certifico che la sopracitata paziente è affetta da una sclerosi

multipla primariamente progressiva diagnosticata nel 2022.

A livello cerebrale e a livello midollare presenta multiple

lesioni.

La paziente è a beneficio di una terapia immunosoppressiva.

Presenta una sintomatologia importante e molto progrediente.

La paziente si deambula a fatica solo con l'aiuto di stampelle e

rispettivamente di deambulatore; è a rischio elevato di cadute, con il singolo

appoggio può procedere in modo limitato, massimo 250/500 metri. Non è in grado

di sollevare pesi superiori ai 2kg, non è in

grado di rimanere a lungo in posizione eretta, a livello degli

arti superiori vi è un'importante riduzione di forza della mano destra nella

quale non riesce a mantenere gli oggetti.

Nella quotidianità la paziente non è in grado di fare la spesa da

sola, non è in grado di cucinare, non è in grado di fare le pulizie abituali

quali aspirapolvere e pulire i pavimenti. Riesce a occuparsi della propria

igiene, ha bisogno di un minimo aiuto per la doccia.

Ha beneficiato di recente di un periodo di riabilitazione

stazionaria presso la clinica __________ (giugno 2024) beneficia costantemente

di fisioterapia di mobilizzazione a livello ambulatoriale con lo scopo di

mantenere le condizioni attuali. Purtroppo la prognosi è di peggioramento”

(doc. G).

Interpellato a tal proposito

dall’UAI, nell’annotazione del 21 dicembre 2024, il medico SMR (dr. med. __________),

dopo avere richiamato le note diagnosi, ha osservato che dalla nuova

documentazione medica anzidetta “non risulta una sostanziale modifica dei limiti

funzionali rispetto all’inchiesta a domicilio. È chiaro che si tratta d’una

patologia ad evoluzione probabilmente negativa nel prossimo futuro.” (doc. VIII-1).

2.9

2.9.1

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale osserva innanzitutto che l’amministrazione, in applicazione del

metodo specifico (a ragione non contestato in questa sede dal patrocinatore

della ricorrente), ha fissato il grado di invalidità dell’assicurata, quale

casalinga, fondando la decisione avversata su un’inchiesta a domicilio

effettuata da un’assistente sociale che, tenuto conto delle limitazioni

espresse nei certificati medici rispettivamente nel rapporto finale del medico

SMR, ha accertato in sede di visita domiciliare un impedimento complessivo

reale del 58.47% (cfr. consid. 2.8.3; non contestato in questa sede dal

patrocinatore della ricorrente) che è sostanzialmente compatibile con la

percentuale (50%) posta dalla neurologa curante rispettivamente dal medico SMR

(50%), il quale, come visto (cfr. consid. 2.8.2),

a differenza della specialista curante (nel certificato medico del 16 febbraio

2024.

di cui al doc. 74 incarto AI: cfr. consid. 2.8.1), ha tenuto conto del

danno alla salute complessivo della ricorrente, che tocca in modo sostanziale e

preponderante la possibilità di effettuare i lavori pesanti come pure la

movibilità dell’insorgente.

Secondo la giurisprudenza federale, la determinazione del grado di incapacità

lavorativa globale di un assicurato affetto da diverse patologie (come nel caso

di specie) deve infatti avvenire sulla base di una valutazione complessiva e

non può conseguire dalla mera addizione matematica delle singole inabilità

parziali (cfr. DTF 123 V 50, consid. 3b; e, tra le tante, a livello federale,

la STF 9C_418/2023 del 4 settembre 2024, consid. 5.2.1. in fine - che ha

confermato la STCA 23.2023.34 del 30 maggio 2023 - e, a livello cantonale, la

STCA 32.2020.35 del 19 ottobre 2020, consid. 2.10; cfr., sul tema, anche D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246

e ss.).

Per cui la valutazione globale del medico SMR di una capacità lavorativa del

50% nelle consuete mansioni di casalinga, che trova sostanzialmente conforto

nell’inchiesta a domicilio, va confermata.

Del resto, nel certificato del 9

luglio 2024 (cfr. doc. 111 incarto AI) successivo al progetto di decisione del

2.

luglio 2024 (cfr. consid. 2.8.4) rispettivamente in quello del 9 dicembre

2024.

(cfr. doc. F) versato agli atti davanti al TCA (cfr. consid. 2.8.6) gli

specialisti curanti si sono limitati a rimarcare sostanzialmente i limiti

funzionali dell’assicurata, senza però attestare alcuna percentuale di

incapacità lavorativa nell’attività di casalinga, tantomeno maggiore rispetto a

quella del 50% già indicata nel certificato del 16 febbraio 2024 poc’anzi detto.

Stante quanto precede non può essere seguito il patrocinatore della ricorrente

laddove chiede di sommare l’incapacità lavorativa del 50% dal profilo

neurologico a quella del 20 % dal profilo reumatologico accertata nell’ambito

della precedente procedura sfociata nella STCA 32.2016.72 del 27 marzo 2018,

ponendo la sua cliente al beneficio di una rendita di invalidità intera dal 1°

maggio 2022, visto che così facendo presenterebbe un grado di invalidità del

70% (cfr. doc. I, pag. 6).

2.9.2

Il TCA non ha, d'altra parte,

neppure motivo di scostarsi dalla dettagliata e approfondita valutazione

globale effettuata dal dr. med. __________ (che vanta un'ampia esperienza in

medicina assicurativa) nel proprio rapporto finale del 18 marzo 2024 (che ha

tenuto debitamente conto delle limitazioni funzionali di cui è affetta

l’assicurata: cfr. doc. 76 incarto AI e consid. 2.8.2) rispettivamente dalla

motivata e convincente annotazione del 21 dicembre 2024 con cui l’ha in seguito

confermata integralmente (cfr. doc. VIII-1 e consid. 2.8.5). Dal momento

inoltre che le certificazioni dei medici (anche specialisti) di fiducia di RI 1

si basano sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano

unicamente un diverso apprezzamento (settoriale) delle ripercussioni sulla

capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico (cfr., tra le

tante, STCA 32 2023 115 del 22 aprile 2024 consid. 2.13), che non permettono

quindi in alcun modo di distanziarsi dalla valutazione (globale) del medico

SMR.

Giova qui ricordare un principio

ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il

quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,

ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p.

83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF

122.

V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto

(a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr.

STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

La giurisprudenza federale ha altresì già indicato che neppure la circostanza

che un assicurato non sarebbe stato visitato dai medici dell'AI,

rispettivamente da un perito a cui è stato dato mandato, consente di inficiarne

le conclusioni (sul tema della forza probante delle perizie senza visite

mediche "auch reine Aktengutachten sind beweiskräftig", cfr.

sentenza 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3; cfr. STF 9C_418/2023 del 4

settembre 2024, consid. 5.2.1).

Inoltre un'opinione divergente di un medico curante non è sufficiente a

rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra molte sentenza 9C_337/2023 del 22

agosto 2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti

evidenziano elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (sul

tema cfr. sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4; cfr. STF

9C_418/2023 del 4 settembre 2024, consid. 5.2.1), che - come visto - non sono

però dati nel caso in rassegna.

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

2.9.3

Va qui inoltre la pena di

puntualizzare che lo stato di salute dell'assicurata è stato accuratamente

vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione qui impugnata (che

delimita il potere cognitivo del giudice: cfr. SVR 2003, IV n. 25 consid. 1.2,

DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2,127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b;

da notare che i documenti medici prodotti pendente causa sono stati presi in

considerazione poiché riguardanti il quadro clinico antecedente al

provvedimento contestato e/o elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa). Non vi è pertanto da attendersi che

ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi

di valutazione.

In queste condizioni va respinta la richiesta del 16 dicembre 2024 del

patrocinatore della ricorrente di un ulteriore approfondimento medico,

segnatamente di una “perizia giudiziaria volta ad accertare l'incapacità

della ricorrente a svolgere da sola le attività quotidiane.” (doc. VI, pag.

2).

Va a questo proposito evidenziato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr., tra le tante, DTF 145 I

167, consid. 4.1; DTF 144 II 427 consid. 3.1.3 e rinvio; STF 9C_248/2022 del 25

aprile 2023, consid. 6). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Da ultimo, il TCA rileva che Il patrocinatore della ricorrente non può essere

seguito nemmeno laddove stigmatizza l’operato dell’UAI perché avrebbe ignorato

completamente un aspetto (quello sollevato dalla neurologa curante nel rapporto

del 16 febbraio 2024 delle “(…) limitate riserve funzionali sul

profilo psichico per la malattia di base. (…)”: doc. 74 incarto AI;

cfr. consid. 2.8.1), che, a mente del patrocinatore dell’insorgente, avrebbe

dovuto essere ulteriormente approfondito “mediante l'assunzione di una

perizia a carattere psicologico/psichiatrico, la quale non è mai stata assunta

dall'UAI ma che nel caso concreto appare quanto mai opportuna” (cfr. doc.

I, pag. 5: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice). In

effetti, non può essere mosso alcun rimprovero all’UAI, dal momento che nessuno

dei medici curanti l'interessata (neppure il medico di famiglia) ha mai

attestato tra le diagnosi (neppure tra quelle senza influenza sulla

capacità lavorativa) alcun disturbo psichico. Parimenti dicasi per l’assicurata

che, nella richiesta del dicembre 2023, in cui figura unicamente un

peggioramento del suo stato di salute, a causa di una “sclerosi multipla

progressiva” diagnosticata nel “maggio 2022” (doc. 60, pag. 6

incarto AI). Agli atti neppure risulta alcuna presa a carico specialistica,

terapeutica e/o farmacologica.

A questo proposito giova qui

ricordare che in DTF 145 V 90, al consid. 3.2, il Tribunale federale ha ribadito

che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio

dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua

portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica

l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati,

ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove (cfr. pure, tra le tante, STCA 32.2024.47 del 9 settembre

2024, consid. 2.7 e STCA 35.2024.44 del 27 gennaio 2025, consid. 2.4).

2.10

Riassumendo, a partire dal maggio

2022, la ricorrente presenta, dal profilo medico-teorico, un’inabilità

del 50% (cfr. consid. 2.9.1) rispettivamente, dal profilo pratico, un

impedimento complessivo del 58.47% (cfr. consid. 2.8.3; non contestato in

questa sede dal patrocinatore della ricorrente), nel compiere le mansioni

consuete nell’economia domestica, con una preponderanza dei singoli impedimenti

riscontrata nell’effettuare i lavori pesanti come pure nella movibilità.

Per questi aspetti, l’operato del

medico SMR e dell’assistente sociale, rispettivamente dell’amministrazione, non

presta il fianco a critiche e le critiche ricorsuali devono pertanto essere

respinte.

In ogni caso, questa Corte non

può esimersi dal rilevare come, a causa dell’insorgere della nuova patologia

nel maggio 2022, sia l’incapacità medico-teorica (che prima era pari al

20%: cfr. consid. 2.7) sia l’impedimento complessivo reale (che prima

era pari al 21.5%: cfr. consid. 2.7) della ricorrente nell’attività di

casalinga sono aumentati in modo considerevole.

2.11

Nel proprio gravame il

patrocinatore della ricorrente contesta l’operato dell’assistente sociale nella

misura in cui, nella propria valutazione, ha azzerato l’impedimento del 58.47% accertato

in sede di inchiesta con l’aiuto prestato dai familiari (in particolare, dal

marito e dalla figlia minore) ritenuto esigibile ed ha, pertanto, stabilito un grado

di invalidità nullo.

A suo avviso, infatti, l'aiuto che può - e deve - essere prestato dai

famigliari dell’insorgente dev'essere infatti relativizzato, dal momento che la

figlia maggiore si è trasferita altrove, il marito lavora al 100% come

isolatore mentre la figlia minore è in età scolastica e, durante il giorno, dal

lunedì al venerdì, è assente dal domicilio familiare (doc. I, pag. 6 e 7).

In sede di risposta l’UAI ha precisato quanto segue:

" (…) Per

poter adeguatamente valutare la capacità residua dell'assicurata nello svolgere

le mansioni quale casalinga, l'Ufficio Al ha fatto esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, in

applicazione del metodo specifico.

(…).

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell'assicurata, dopo

aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, nel rapporto

del 18.06.2024 l'operatrice sociale ha quindi stabilito una limitazione

complessiva del 58.47%, interamente compensata con l'esigibilità di aiuto da

parte dei famigliari nel quadro dell'obbligo di collaborazione e di ridurre il

danno.

Al riguardo va sottolineato che nell'inchiesta economica in

questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole

attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3609

CIRAI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori

abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Giova poi rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri

delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle

singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame

occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei

famigliari, in particolare del marito, senza dimenticare che almeno una figlia

abita ancora nell'economia domestica.

Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la

responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'assicurata in merito alle

limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. Inoltre, è da ritenere che

le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche

siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica. (…)” (cfr. doc. IV, pag. 3 e 4)

2.11.1

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA

rileva che l’assistente sociale ha effettivamente stabilito un grado di

invalidità nullo, in quanto ha ritenuto che l’impedimento complessivo reale accertato

del 58.47% (pari a 15.54 ore) fosse interamente compensato dall’aiuto

prestato dai familiari che ha ritenuto esigibile (7.43 ore da parte del marito

e 8.10 ore da parte degli “altri familiari, escluso il coniuge”; doc.

104, pag. 4 incarto AI; cfr. consid. 2.8.3 e 2.8.4).

In particolare, nella propria valutazione, l’assistente sociale ha suddiviso l’impedimento

complessivo reale accertato di 15.54 ore come segue: 6.54 ore per i “Pasti”,

4.35

ore per la “Pulizia e ordine dell’alloggio”, 1.45 ore per “Acquisti

e altre commissioni”, 2.39 ore per “Bucato e cura dei vestiti” (doc.

104, pag. 3).

L’assistente sociale ha poi

ritenuto esigibile una collaborazione complessiva di 15.43 ore, di cui 7.43 ore

da parte del marito e 8.10 ore da parte degli “altri familiari, escluso il

coniuge”.

La collaborazione complessiva di

7.43

ore del marito è stata suddivisa come segue: 3.27 ore per i “Pasti”,

2.17

ore per la “Pulizia e ordine dell’alloggio”, 1.18 ore per “Acquisti

e altre commissioni”, 0.39 ore per “Bucato e cura dei vestiti” (doc.

104, pag. 3).

La collaborazione complessiva di

8.10

ore da parte degli “altri familiari, escluso il coniuge” (e,

quindi, da parte delle due figlie, __________ di 29 anni e __________ di 18

anni) è stata suddivisa come segue: 3.27 ore per i “Pasti”, 2.17 ore per

la “Pulizia e ordine dell’alloggio”, 0.26 ore per “Acquisti e altre

commissioni”, 1.59 ore per “Bucato e cura dei vestiti” (doc. 104,

pag. 3).

A seguito del trasferimento della figlia maggiore dal fratello a __________ a

fare tempo dal 16 ottobre 2024, in data 4 ottobre 2024 l’assistente sociale ha

puntualizzato che tale circostanza non influiva sulla valutazione che aveva

effettuato, visto che aveva dedotto una partecipazione di 7.43 ore settimanali

(a fronte di un'esigibilità di collaborazione di 10.30 ore) al marito e di 8.10

ore (su 17.30 ore esigibili) alle figlie (cfr. consid. 2.8.3).

2.11.2

Ai fini del presente giudizio giova

qui innanzitutto ricordare che, nell'assicurazione invalidità, come in altri

sistemi di assicurazione sociale, si applica generalmente il principio secondo

cui l'assicurato deve, prima di richiedere le prestazioni, intraprendere di

propria iniziativa tutto ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da una

persona ragionevole nella stessa situazione, per attenuare il più possibile le

conseguenze della propria invalidità (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267

consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso di una persona che ha

difficoltà a svolgere i lavori domestici a causa della sua disabilità, il

principio menzionato si concretizza in particolare nell'obbligo di organizzare

il proprio lavoro e di chiedere aiuto ai familiari in misura adeguata. Un

impedimento dovuto a disabilità può essere accettato per le persone che

dedicano il loro tempo ad attività domestiche solo se i compiti che non possono

più essere svolti vengono svolti da terzi dietro retribuzione o da parenti che

ne subiscono una comprovata perdita di guadagno o subiscono un onere eccessivo.

L'assistenza fornita dai familiari da prendere in considerazione nella valutazione

dell'invalidità dell'assicurato a domicilio va oltre quella che ci si può

aspettare senza compromissione della salute. In particolare, si tratta di

chiedersi come si comporterebbe un nucleo familiare ragionevole se non potesse

aspettarsi di ricevere prestazioni assicurative (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e

riferimenti). La giurisprudenza non stabilisce un limite oltre il quale

l'assistenza dei familiari non sarebbe più possibile (sentenze 8C_748/2019 del

7.

gennaio 2020, consid. 6.6; 9C_716/2012 dell'11 aprile 2013, consid. 4.4).

Tuttavia, l'aiuto richiesto a terzi non deve diventare eccessivo o

sproporzionato (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; cfr. sentenza 9C_410/2009 del 1°

aprile 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n. 11 pag. 29; STF 9C_248/2022 del 25

aprile 2023, consid. 5.3.1 e rif., pubblicata in SVR 2023 IV n.46, pag. 156).

2.11.3

Non è richiesto il trasferimento

dello svolgimento di determinate attività domestiche da parte dell’assicurato a

un membro della sua famiglia, con la conseguenza che sarebbe necessario

chiedere per ogni impedimento se questa persona sia effettivamente idonea a

svolgerle in sostituzione (DTF 141 V 642 consid. 4.3.2; 133 V 504 consid. 4.2;

STF 8C_748/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 6.6; 8C_225/2014 del 21 novembre

2014.

consid. 8.3.1; I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 4.4). Al contrario, la

possibilità per l'assicurato di ottenere un'assistenza concreta da un terzo non

è determinante nella valutazione del suo obbligo di ridurre il danno (STF

8C_879/2012 del 17 gennaio 2013, punto 4.2; cfr. ATF 133 V 504, punto 4.2; cfr.

anche Circolare dell'OFAS sull'invalidità e le pensioni nell'assicurazione

invalidità [CIRAI] valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2025, n.

3612.

e 3614). Ciò che è decisivo è come si comporterebbe un nucleo familiare

ragionevole, soggetto alla stessa realtà sociale, se non potesse aspettarsi di

ricevere prestazioni assicurative. Il richiedente delle prestazioni

dell'assicurazione per l'invalidità deve quindi, nell'ambito del suo obbligo di

riduzione del danno (art. 7 cpv. 1 LAI), ricorrere all’aiuto dei familiari, ad

esempio del coniuge (in virtù del combinato disposto degli arti 159 cpv. 2 e 3 e

art. 163 CC) o dei suoi figli (in virtù dell’art. 272 CC; cfr., sul tema degli

obblighi assunti nel diritto di famiglia, MARCO REICHMUTH, Quanto vale

l'obbligo di attenuare i danni? In merito alla giurisprudenza sul 1° pilastro,

Convegno di diritto delle assicurazioni sociali 2019, 2020, pag. 112). Infine,

il Tribunale federale ha costantemente confermato la sua giurisprudenza (DTF

141.

V 642 consid. 4.3.2; 140 V 267 consid. 5.2.1; 133 V 504 consid. 4.2),

esaminando pure se fosse necessaria una modifica della giurisprudenza per

concludere, al termine della sua analisi, che non era così (DTF 133 V 504

consid. 4.2 e rif.; STF 9C_248/2022 del 25 aprile 2023, consid. 5.3.2 e 3 e rif.,

pubblicata in SVR 2023 IV n.46, pag. 156).

2.11.4

In ossequio alla consolidata

giurisprudenza federale anzidetta, le critiche mosse all’operato

dall’assistente sociale per non avere relativizzato la collaborazione ritenuta

esigibile da parte dei familiari, non possono essere condivise (nemmeno tenendo

conto del trasferimento della figlia maggiore dal fratello a __________) per i

motivi qui di seguito esposti.

Innanzitutto il TCA rileva che

dall’inchiesta domiciliare risulta che a pranzo la ricorrente è sola e, quindi,

consuma solamente cibi freddi, in cucina. Inoltre, a seguito dell’intervento al

rachide del 2014, i familiari si occupano da una decina di anni delle

incombenze più pesanti mentre l’eliminazione del riciclo dei rifiuti come pure

il disbrigo della burocrazia, banca, posta e pagamenti sono da sempre compito

del marito. Infine l’assicurata dispone di una lavatrice nell’appartamento e il

bucato bagnato viene steso su uno stendino in balcone (cfr. doc. 104, pag. 2 e

3).

Ciò premesso, secondo questo Tribunale, è ragionevolmente esigibile che le

faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata, vengano

distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella

possa far capo all'aiuto dei familiari (come peraltro già rilevato nella

precedente decisione del 27 marzo 2017 al consid. 2.8: cfr. doc. 55 incarto AI),

in particolare, ora dal marito (alla sera, dopo il lavoro e al fine settimana) e

della figlia minore (quando non è a scuola ed al fine settimana).

Per quanto concerne quest’ultima (maggiorenne e convivente sotto lo stesso

tetto), il TCA condivide l’operato dell’assistente sociale che ha ritenuto

esigibile e ragionevole che contribuisca - nel contesto del proprio nucleo

familiare, in cui la mamma è affetta da seri problemi di salute - ai lavori

domestici per complessivamente 8.10 ore settimanali, suddivise come segue: 3.27

ore per i “Pasti” (per preparare e cuocere gli alimenti; per

apparecchiare, sparecchiare, servire il pasto, pulire il tavolo; per lavori di

pulizia giornalieri in cucina come, ad esempio, pulire il piano cottura e il

piano cucina, ecc.: cfr. doc. 104, pag. 4); 2.17 ore per la “Pulizia e

ordine dell’alloggio” (per lavori di pulizia leggeri come, ad esempio,

rifare il letto, spolverare, pulire i lavandini, ecc.; per lavori di pulizia

pesanti come, ad esempio, fare l’aspirapolvere, pulire i pavimenti e/o i bagni,

cambiare la biancheria da letto; per lavori di pulizia stagionale o periodica

come, ad esempio, pulire finestre e tende, tapparelle, telai della porte,

armadi interni ed esterni, balconi o terrazze, cucina, forno e frigorifero,

ecc.; per l’eliminazione e il riciclo dei rifiuti, ecc.; cfr. doc. 104, pag. 4);

0.26

ore per “Acquisti e altre commissioni” (per eseguire la piccola

spesa, utilizzare i portali online con consegna franco-domicilio, stilare una

lista della spesa, ecc.; cfr. doc. 104, pag. 4); 1.59 ore per “Bucato e cura

dei vestiti” (per separare la biancheria; per riempire la lavatrice,

accenderla e estrarre la biancheria bagnata; per stendere e raccogliere il

bucato; per stirare, piegare gli abiti e riporre i capi negli armadi, ecc.;

cfr. doc. 104, pag. 4).

Del resto, senza minimizzare il carico di lavoro di una figlia in formazione,

occorre ricordare che, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera

(ESPA), effettuata periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, una

adolescente in formazione dell'età della figlia della ricorrente dedica in

media 18,2 ore alla settimana al lavoro domestico e familiare (tabella T

03.06.02.01, Popolazione residente permanente di 15 anni e più, per l'anno 2020,

consultabile sul seguente sito informatico: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/erhebungen/sake/publikationen-ergebnisse.assetdetail.17124520.html).

Il TCA rileva inoltre che l’Alta

Corte ha deciso in modo analogo in una sentenza 9C_248/2022 del 25 aprile 2023,

pubblicata in SVR 2023 IV n.46, pag. 156, riguardante il caso di un figlio (maggiorenne

e convivente sotto lo stesso tetto con status di studente delle superiori) di

una persona con problemi di salute (affetta da sclerosi multipla), per il quale

è stato ritenuto esigibile e ragionevole che contribuisse, nel contesto del

nucleo familiare, a svariati lavori domestici (in particolare, portare i

rifiuti al punto di raccolta, rifare il letto, accompagnare la madre al

supermercato una volta alla settimana, aiutare a trasportare la spesa pesante,

pulire le finestre, stendere e raccogliere i grandi capi di biancheria e

piegare una parte della biancheria) e che l'entità di tale assistenza non era

eccessiva, considerato che secondo la tabella T 03.06.02.01, Popolazione

residente permanente di 15 anni e più, per l'anno 2020 un adolescente in

formazione dell'età del figlio della ricorrente dedicava in media 12,4 ore alla

settimana al lavoro domestico e familiare.

Va inoltre ricordato che, per

consolidata giurisprudenza federale, le tabelle ESPA forniscono una base idonea

per determinare il tempo medio effettivo dedicato dalla popolazione svizzera

alle attività domestiche e per determinare il tempo impiegato caso per caso (cfr.

DTF 132 III 321 consid. 3.2 e 3.6; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid.

4.2.2.1; cfr. DTF 137 V 334 consid. 6.2.2 pag. 349; STF 9C_925/2013 del 1°

aprile 2014, consid. 7.3). Tuttavia, l’uso di queste tabelle non sostituisce la

valutazione del soggetto che effettua l'indagine economica sul nucleo

familiare, il cui ruolo è proprio quello di valutare l'impedimento in ogni voce

del nucleo familiare, tenendo conto del criterio dell'onere eccessivo rispetto

all'assistenza dei familiari (cfr. DTF 130 V 61 consid. 6.2), né la

ponderazione dei campi di attività per tutti i lavori abituali (cfr. STF

9C_925/2013 del 1° aprile 2014, consid. 7.3 e rif. ivi citati).

Ciò che - come visto - si è

verificato nel caso concreto, dato che l’assistente sociale ha ritenuto esigibile

una collaborazione complessiva di 8.10 ore - prima da ambedue le figlie (cfr.

valutazione del giugno 2024) poi unicamente per la figlia minore, a causa del

trasferimento di domicilio della figlia maggiore (cfr. precisazione

dell’ottobre 2024) - a fronte di 17.30 ore ritenute esigibili (cfr.

precisazione dell’ottobre 2024: cfr. consid. 2.8.3).

Del resto, va osservato che, secondo

la citata tabella ESPA, le figlie di “15-24 anni che vivono presso i loro

genitori” dedicano in media 17,4 ore alla settimana al lavoro domestico e

familiare mentre, come anzidetto, una adolescente in formazione come la figlia

della ricorrente vi dedica mediamente 18,2 ore settimanali.

Il TCA condivide parimenti

l’operato dell’assistente sociale che ha ritenuto esigibile e ragionevole che il

marito dell’insorgente contribuisca - nel contesto del proprio nucleo

familiare, in cui la moglie è affetta da seri problemi di salute - ai lavori

domestici per complessivamente 7.43 settimanali, suddivise come segue: 3.27 ore

per i “Pasti” (per preparare e cuocere gli alimenti; per apparecchiare,

sparecchiare, servire il pasto, pulire il tavolo; per lavori di pulizia

giornalieri in cucina come, ad esempio, pulire il piano cottura e il piano

cucina, ecc.: cfr. doc. 104, pag. 4); 2.17 ore per la “Pulizia e ordine

dell’alloggio” (per lavori di pulizia leggeri come, ad esempio, rifare il

letto, spolverare, pulire i lavandini, ecc.; per lavori di pulizia pesanti

come, ad esempio, fare l’aspirapolvere, pulire i pavimenti e/o i bagni,

cambiare la biancheria da letto; per lavori di pulizia stagionale o periodica

come, ad esempio, pulire finestre e tende, tapparelle, telai della porte,

armadi interni ed esterni, balconi o terrazze, cucina, forno e frigorifero,

ecc.; per l’eliminazione e il riciclo dei rifiuti, ecc.; cfr. doc. 104, pag.

4); 1.18 ore per “Acquisti e altre commissioni” (per eseguire la grande

spesa settimanale; per utilizzare i carrelli porta-spesa; per disbrigare la

burocrazia, banca, posta e pagamenti, ecc.; cfr. doc. 104, pag. 4); 0.39 ore

per “Bucato e cura dei vestiti” (per trasportare le ceste; per separare

la biancheria; per riempire la lavatrice, accenderla e estrarre la biancheria

bagnata; per stendere e raccogliere il bucato; per riporre i capi negli armadi,

ecc.; cfr. doc. 104, pag. 4).

Del resto, senza minimizzare il

carico di lavoro di un marito che lavora a tempo pieno nel settore

dell’edilizia, occorre sottolineare che, nell’annotazione del 4 ottobre 2024,

l’assistente sociale ha puntualizzato di avere dedotto per il marito una

partecipazione di 7.43 ore settimanali a fronte di un'esigibilità di 10.30 ore

(cfr. doc. 117 incarto AI).

Il TCA rileva inoltre che l’Alta

Corte ha deciso in modo analogo in una sentenza 9C_446/2008 del 18 settembre 2008

(di cui ha tenuto conto l’assistente sociale: cfr. doc. 104, pag. 5) in cui ha

confermato l’operato dell’assistente sociale che, per quanto riguardava la

riduzione del danno, ha ritenuto esigibile - pur tenuto conto del fatto che il

marito dell'assicurata lavorava come costruttore di binari - una collaborazione

nelle attività domestiche da 1 a 1,5 ore, sette giorni su sette (pari, quindi,

a 7-10.30 ore settimanali), elencando singolarmente i compiti da svolgere

durante questo periodo (ad esempio, portare i piatti in cucina e aiutare a

lavare i piatti, pulire la vasca da bagno e i servizi igienici, rifare il

materasso e le coperte) e che sembravano compatibili con l'attività

professionale.

Da notare che, secondo la

citata tabella ESPA, gli uomini di “55-64 anni” (il marito della

ricorrente è nato il 20 ottobre 1968, cfr. doc. 58, e, pertanto, aveva quasi 56

anni al momento della decisione impugnata) dedicano in media 16,9 ore alla

settimana al lavoro domestico e familiare mentre un uomo che lavora (come il

marito della ricorrente) vi dedica mediamente 20,1 ore settimanali e, infine,

un compagno/marito con figli oltre i 15 anni di età o altre persone (come il

consorte dell’insorgente), vi dedica in media 17.3 ore settimanali.

Anche nel caso della collaborazione ritenuta esigibile dal marito, pertanto, le

citate tabelle hanno fornito delle indicazioni di base, ma non hanno sostituito

la valutazione dell’assistente sociale che ha considerato l’impedimento in ogni

voce del nucleo familiare specifico, tenendo conto del criterio dell'onere

eccessivo rispetto all'assistenza dei familiari, come imposto dalla

giurisprudenza federale anzidetta.

Infine, il TCA non ignora che nell’ambito della precedente procedura è stato

definito un impedimento complessivo reale (con l’aiuto esigibile dei familiari)

del 21.5% mentre ora - nonostante l’insorgenza di una nuova seria patologia - è

stato fissato un impedimento complessivo reale (con l’aiuto esigibile dei

familiari) pari a 0%. A questo proposito va però evidenziato che, nella

precedente procedura, l’assistente sociale non ha tenuto conto - a differenza

di quanto effettuato dall’assistente sociale nella presente procedura - delle

indicazioni di base fornite dalle tabelle ESPA (cfr., in particolare, doc. 23,

pag. 4-6 rispettivamente doc. 104, pag. 4 e doc. 105, pag. 4 incarto AI).

2.11.5

Di conseguenza, non vi è alcun

motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la valutazione

dell’assistente sociale, giusta la quale l’impedimento complessivo reale

accertato in sede di visita domiciliare del 18 giugno/4 ottobre 2024 del 58.47%

(pari a 15.54 ore) nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nella

conduzione dell'economia domestica è stato azzerato dall’aiuto prestato

dai familiari (in particolare, dal marito e dalla figlia minore) ritenuto

esigibile dall’assistente sociale, la quale ha pertanto stabilito un grado

di invalidità nullo.

Va infine ricordato che, per consolidata giurisprudenza federale, un intervento

da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4; STF 9C_784/2013 del 5 marzo 2014, consid. 3.3. e rif.; STF

9C_505/2023 del 26 giugno 2024, consid. 2.4 e rif.), ciò che - come visto - non

si verifica nel caso concreto (cfr., per un caso in cui il TF ha annullato la

sentenza dei giudici cantonali di Ginevra per avere determinato arbitrariamente

il tasso di responsabilità dell’assistenza del marito discostandosi da quello

stabilito dall’assistente sociale nel rapporto di inchiesta: cfr. STF

9C_505/2023 del 26 giugno 2024, consid. 5.1 e 5.2).

2.12

In esito alle considerazioni che

precedono - in particolare, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di

reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti)

assistenza familiare (cfr. consid. 2.11.4 e 5) - il tasso d'invalidità nullo

accertato nella valutazione dell’assistente sociale di cui all’inchiesta domiciliare

del 18 giugno 2024 deve, quindi, essere posto alla base del presente giudizio. In

simili condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione del 7

ottobre 2024.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Quest’ultima chiede tuttavia di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 7 e 8).

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Alla luce della giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta ufficiale sia nel sito web della Confederazione,

rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportate in sentenza) -

[considerato pure che, nella precedente procedura (cfr. consid. 1.1 e 2.7, nota

all’attuale patrocinatore della ricorrente: cfr. doc. I, pag. 3 e 6), questa

Corte aveva già rilevato che non poteva essere mosso alcun rimprovero all’UAI

in merito al mancato approfondimento del quadro psichiatrico dell'insorgente

(cfr. consid. 2.5 in fine della STCA 32.2016.71 del 27 marzo 2017 per i

medesimi motivi ribaditi nella presente decisone al consid. 2.9.3)

rispettivamente aveva già evidenziato che, in applicazione del metodo specifico

(anche in quel caso, a ragione, non contestato), l’UAI aveva fissato il grado

di invalidità dell’assicurata, quale casalinga, fondando la decisione avversata

sull’impedimento complessivo reale e, quindi, sul grado di invalidità,

accertato nell’inchiesta a domicilio effettuata da un’assistente sociale (cfr.

consid. 2.5 della STCA 32.2016.71 del 27 marzo 2017, per i medesimi motivi

ribaditi nella presente decisone al consid. 2.9.1) rispettivamente aveva già

esaminato la questione dell'aiuto dei familiari, risolvendola - al pari di

quanto avvenuto in questa sede (cfr. consid. 2.11) - come imposto dalla

giurisprudenza del Tribunale federale (già a quel tempo consolidata alla luce

della DTF 133 V 504 e della STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017, ambedue

riportate al consid. 2.8 della STCA del 27 marzo 2017: cfr. doc. 55 incarto AI)]

- doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente

maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il

requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Stante quanto precede, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese per complessivi fr. 500.-

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti