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Decisione

32.2024.88

Rinvio su proprosta dell'AI per accertamenti ulteriori

21 marzo 2025Italiano32 min

alcune precisazioni, condivisa dalla ricorrente il 18 dicembre 2024 (VI e VIII).

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.88

FC

Lugano

21 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 ottobre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1978, nel novembre 2018 ha presentato una domanda di prestazioni AI,

adducendo un’incapacità lavorativa parziale a far tempo dal 2010 per la diagnosi

di Distrofia miotonica di tipo 1 (malattia di Curschmann-Steinert) causante stanchezza,

sonnolenza diurna e debolezza muscolare.

L’assicurata

è stata posta al beneficio di diversi provvedimenti d’integrazione

professionale sotto forma di corsi di formazione.

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, comprensivi anche di una perizia

neurologica, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al Servizio medico regionale

(SMR), il quale, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “distrofia

miotica di tipo 11”, elencati i limiti funzionali, ha accertato

un’inabilità lavorativa in ogni attività del 50% dal gennaio 2016 e del 100%

dal 22 novembre 2021, mentre che dal 22 maggio 2023 andava ammessa un’inabilità

del 55% nell’attività abituale quale segretaria-contabile e impiegata di

commercio e del 35% in un’attività adeguata. Interpellato il Servizio in

integrazione professionale (SIP), il quale ha individuato la reintegrabilità

dell’assicurata quale formatrice per adulti nella misura del 65%, con progetto

di decisione del 30 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la concessione di

una mezza rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2017 (versata dal 1° maggio 2019,

a sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni) e una rendita intera

dal 1° febbraio 2022 sino al 31 agosto 2023, avendo determinato un grado

d’invalidità del 50% alla scadenza dell’anno di attesa (1° gennaio 2017), del

100% dal 22 novembre 2021 e del 27% dal 22 maggio 2023.

Con

osservazioni del 22 febbraio e 13 marzo 2024 l’assicurata personalmente e tramite

la curante dr.ssa __________, specialista in reumatologia, ha contestato il

progetto di decisione, censurandone sia la valutazione medica che quella

economica.

Dopo

aver nuovamente interpellato il SMR e il SIP, con due decisioni del 9 ottobre

2024 l’Ufficio AI ha confermato il progetto.

1.2. Rappresentata

dalla RA 1, l’assicurata ha interposto tempestivo ricorso contro le decisioni

del 9 ottobre 2024, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti

all’Ufficio AI per completamento dell’istruttoria, con conseguente

rivalutazione del diritto a prestazioni e resa di una nuova decisione. L’interessata

contesta in particolare la definizione dell’attività abituale e, di conseguenza,

quella del reddito da valida, come anche la valutazione della sua

reintegrabilità sul mercato del lavoro. Produce pure un nuovo certificato

medico del 5 novembre 2024 della dr.ssa __________.

1.3. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI rimanda all’allegata annotazione del 4 dicembre

2024 della dr.ssa __________ del SMR, la quale, riesaminata la questione

dell’abilità lavorativa in attività adeguate, rimandando al complemento

peritale dei periti del 1° maggio 2024, ammette una maggiore limitazione della

stessa, fissandola al 44% (abilità del 75% con rendimento del 75%) e non del

35%, come erroneamente riportato nei precedenti rapporti del 23 ottobre 2023 e

13 maggio 2024 (doc. VI/1). In ragione di ciò, l’Ufficio AI propone la

retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti medici

ed economici.

1.4. Con

scritto del 18 dicembre 2024 la ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, aderisce

alla proposta di rinvio degli atti alla condizione tuttavia che l'Ufficio AI

rivaluti non solo “il lato reintegrativo-economico secondo le censure

sollevate nel ricorso (determinazione del reddito da valido e quello da

invalido rispettivamente della reintegrabilità nell'attività di formatrice per

adulti), ma anche l'incapacità lavorativa in attività abituale quale

"specialista in risorse umane", tenendo in considerazione le

precisazioni della curante dr.ssa med. __________” (VIII).

In

merito l’amministrazione, con uno scritto del 13 gennaio 2025, conferma che dopo

il ritorno degli atti dovrà esprimersi nel merito delle censure ricorsuali.

Stante la rettificata inabilità lavorativa per attività adeguate del 44%, precisa

di ritenere necessario aggiornare gli atti anche dal profilo medico fino al

momento dell'emanazione della nuova decisione. Anche la residua abilità

lavorativa riferita all'attività abituale di “specialista in risorse

umane", confermata dal SIP, andrà aggiornata in caso di differenze di

mansionario con l'attività abituale di "segretaria-contabile/impiegata di

commercio", sulla quale si era espressa la perizia neurologica, ritenuto

che spetterà quindi al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

dei medici, valutare quali attività professionali siano ancora concretamente

ipotizzabili. Infine, ribadita la correttezza del livello di qualifica 2 per la

definizione del reddito statistico senza invalidità, l’Ufficio AI precisa che

in merito all'attività adeguata quale “formatrice per adulti” la nuova

valutazione medica sull’abilità lavorativa dovrà essere sottoposta all’analisi

del SIP, il quale definirà il reddito da invalida a seconda dell’attività

ritenuta esigibile (X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha concesso

all’assicurata una prestazione limitata nel tempo, vale a dire una mezza

rendita dal 1° gennaio 2017 e una rendita intera dal 1° febbraio 2022 al 31

agosto 2023 (a tre mesi dal constatato miglioramento dello stato di salute).

2.3. Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La lett. b delle Disposizioni

transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che "I

beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in

vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente

modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla

rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una

modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv. 1). "Essi

continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del

grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione

dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita

in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione

del grado d'invalidità" (cpv. 2).

La Circolare sull'invalidità e

sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. gennaio 2024, prevede al marginale 9102 che "Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.

N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del 30 giugno 2023)".

Il marginale 1009 della Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2024, prevede che:

" Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°

gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1°

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita

secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022."

Nel caso concreto, stante – come si

vedrà – la modifica dopo il 1. gennaio 2022 del grado di un’invalidità sorta

prima (e che ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’inizio del

diritto ad una rendita), va applicata questa circolare sulle disposizioni

transitorie, che prevede alla marginale 2001 che i beneficiari di una rendita

AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le disposizioni transitorie

sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di nascita. Dallo schema ivi

riportato risulta che la ricorrente fa parte del cosiddetto “gruppo

mainstream”, che identifica i nati tra il 1967 e il 1991 e che all'entrata

in vigore della riforma (1. gennaio 2022) non avevano ancora quindi compiuto i

55 anni. Per questa categoria, la frazione di rendita viene adeguata in base

alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite

lineare, se il grado d'invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno

cinque punti percentuali e questa riduzione del grado d'invalidità comporta una

diminuzione della quota percentuale di rendita.

È quindi applicabile il diritto in

vigore dal 1. gennaio 2022.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

In

merito alla determinazione del reddito da valido, secondo la

giurisprudenza occorre

stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. In

presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto

di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute

non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF

134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Il reddito

da invalido è dal canto suo determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale (“Soziallohn”). Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché l’assicurato non ha intrapreso

un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre

a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

desunto dai rilevamenti statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di

statistica (DTF 126 V 75, consid. 3b/aa e seg. con ulteriori rinvii

giurisprudenziali). In tal senso, la giurisprudenza federale ha sancito che

sono esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali della tabella TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di

statistica (STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.5. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 120

e 164, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento

del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1).

2.6. In

concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata nella risposta di causa e sostanzialmente, salvo

alcune precisazioni, condivisa dalla ricorrente il 18 dicembre 2024 (VI e VIII).

Infatti,

onde addivenire ad un completo giudizio sulla situazione invalidante dell’insorgente

e, quindi, poter valutare il diritto alla rendita, occorre innanzitutto fugare

qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario, con particolare riferimento

all’evoluzione delle sue condizioni fino al momento della decisione che verrà

resa, fermo restando la definizione sino al momento delle decisioni impugnate del

9 ottobre 2024 – sostanzialmente condivisa dalle parti – di un’inabilità

lavorativa in attività adeguate del 44% (inabilità del 75% ma con la necessità

di pause brevi ogni 30 minuti che riduce il rendimento di un ulteriore 75%), come

da rettifica del SMR del 4 dicembre 2024 (cfr. doc. VI/1).

In

effetti, considerato come la valutazione peritale sia stata eseguita nel mese

di ottobre 2023 e ritenuta anche la natura progressiva della patologia che

affligge la ricorrente, un approfondimento medico risulta in casu

imprescindibile. A ragione inoltre le parti osservano come un’ulteriore

valutazione medica si rende necessaria anche al fine di meglio considerare la

capacità lavorativa dell’assicurata riferita non tanto alla professione di “segretaria-contabile/impiegata

di commercio”, sulla quale si era espressa la perizia del 10 ottobre 2023,

ma anche e soprattutto a quella di “specialista in risorse umane, gestione

del personale”, e meglio in considerazione delle eventuali differenze di

mansionario (rispetto all’attività di segretaria-contabile/impiegata di

commercio) che saranno opportunamente indicate dal SIP.

Per

quanto attiene alla valutazione economica, la stessa dovrà pure essere

aggiornata alla luce delle nuove emergenze e dei nuovi accertamenti che

verranno predisposti, ragione per cui risulta di principio prematuro l’esame

della valutazione eseguita nella decisione contestata. Come ammesso

dall’amministrazione, spetterà in ogni modo al SIP valutare quali attività

professionali siano ipotizzabili, non da ultimo sulla base della nuova

valutazione medico-teorica che verrà eseguita circa, fra l’altro, la reale capacità

lavorativa nell’attività adeguata quale “formatrice per adulti”, avuto pure

opportuno riguardo alle censure sollevate dall’insorgente.

In

merito questo giudice ritiene nondimeno di dover puntualizzare quanto segue.

Richiamato

quanto esposto al consid. 2.4, ritenuto come per la giurisprudenza dell'Alta

Corte federale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica (tabelle RSS; SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006; la giurisprudenza è stata da ultimo confermata con DTF 148 V

174), per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità nel mese di maggio

2023, nella decisione contestata per il reddito da valida

l’amministrazione ha correttamente fatto riferimento ai dati statistici RSS

relativi al 2022, e meglio i dati riferiti al reddito statisticamente

conseguibile nel settore di attività di segretaria-contabile/impiegata di

commercio in cui l’interessata prima del danno era attiva – ossia quello

delle “attività amministrative e di servizi di supporto” [RSS, tabella

Considerandi

TA1_tirage_skill_level, categoria professionale 77-79/82, valore federale] –

settore femminile “con conoscenze professionali e specializzate”, livello

di qualifica 2 (“attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione

di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature

elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”), fissandolo a fr.

63'211.50 (doc. AI pag. 107).

L’amministrazione

ha poi quantificato in fr. 71'297.50 il reddito da invalida, facendo

capo alle medesime tabelle del 2022, settore di attività 85 “insegnamento”,

livello di competenza 2, operando poi una decurtazione del 35% per tenere conto

della capacità lavorativa ridotta del 65% (doc. AI pag. 532).

Dal

confronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità, non

pensionabile, del 27% (doc. AI pag. 532).

La

ricorrente ha censurato tale calcolo ritenendo che l’attività svolta prima

dell’insorgere del danno alla salute fosse meglio classificabile quale “specialista

in risorse umane, gestione del personale” facendo quindi riferimento alla

categoria professionale 78 “attività legate all’impiego”. Ora, come

ricordato dall’Ufficio AI, tale censura è stata di principio condivisa anche dal

consulente SIP, il quale, nello scritto del 28 maggio 2024, ha dato atto che “in

considerazione della sua specializzazione quale consulente del personale, si

può prendere la categoria 78”. Considerato tuttavia come il salario

corrispondente a tale classificazione per l’anno di riferimento ammontasse a

fr. 61'894.80 (livello di qualifica 2) e, quindi, ad un importo inferiore al

salario, di fr. 63'211.48, di cui alla categoria 77, 79-82 (“attività di

supporto ammnistrativo”) inserito nelle decisioni contestate,

l’amministrazione ha a ragione rinunciato a rivedere il proprio calcolo della

capacità di guadagno residua (doc. AI pag. 611).

Quanto

poi alla censura ricorsuale riguardo al livello di competenza applicabile al

salario statistico da valida, che l’assicurata vorrebbe venisse fissato al 3 in

luogo del 2, in proposito va ricordato che a partire dalla 10a edizione della

RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del

tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul

genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in

funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle

qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di

competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro,

della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza

professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178

consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni

fisiche e manuali semplici e ripetitive, mentre il livello 4 è il più

elevato e si riferisce ad un “lavoro particolarmente esigente e

difficile” con “attività che prevedono la risoluzione di problemi

compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia

conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico” (ne fanno parte, ad

esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica un “lavoro

indipendente e molto qualificato” con “attività pratiche complesse che

necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico” (in particolare, i

tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello

2.

si riferisce a “conoscenze professionali e specializzate” e ad “attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli”; cfr. STF 9C_370/2019 del 10

luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2023.127 del 30

settembre 2024).

Il livello

di competenze applicabile nel singolo caso va stabilito sulla base della

formazione, dell’esperienza e delle posizioni professionali effettivamente

ricoperte dall’assicurato (STF 8C_156/2022 del 29 ottobre 2022, 8C_250/2021 del

31.

marzo 2022; cfr. anche la Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’AI,

CIRAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, marginale 3209).

A tale

riguardo nella STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale,

esprimendosi sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato quanto

segue:

" (…)

3.3

L'argumentation

de l'administration est fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal

que l'office recourant, l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les

principaux changements, cf. notamment ATF

142.

V 178 consid. 2.5.3 p.

184.

ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type

de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour

définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la

spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la

profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des

groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué.

Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches

qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des

décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou

factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième

regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de

connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq

suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement

des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et

d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules

(niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou

manuelles simples (niveau de compétence 1; cf. ESS 2012, brochure éditée par

l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L'accent est donc désormais mis

sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses

qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. (…).”

Il

livello di competenza 2 è stato per esempio ritenuto corretto dal TF nella STF

9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato, muratore esperto

con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha precisato, al

consid. 3.2, che:

" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die

Feststellung des kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen

Bereich über diverse Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über

mehrjährige Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese

bleibt deshalb für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2).

Nicht stichhaltig ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober

2017.

(E. 4.3), 9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom

15.

Oktober 2013 (E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten

nicht über Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem

Berufswechsel) auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu

beurteilende Fall unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer

ist eine Tätigkeit als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor

zumutbar (an einer den Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom

21.

Juni 2016), wobei seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen

Gebieten sowie die zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer,

Betriebssa-nitäter sowie im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in

Dispositivo

Kompetenzniveau 2 verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"

Il livello

2 è stato considerato appropriato anche nella STF 8C_842/2014 del

4 marzo 2015, nel caso di un assicurato, di professione macchinista nel

ramo dell'edilizia dal 1998 (sul tema cfr. pure STF 8C_737/2020 del 23 luglio

2021; cfr. anche la 8C_156/2022 del 29

giugno 2022 che ha ribadito la giurisprudenza per cui il livello di competenza 2 si giustifica se l’assicurato possiede

capacità e conoscenze speciali, ad esempio esperienza di leadership, formazione

formale aggiuntiva o altre qualifiche speciali acquisite durante l'esercizio

della professione, con riferimento alla STF 8C_194/2022

del 5 dicembre 2022 e 8C_276/2021 del 2

novembre 2021).

In

concreto, il 28 maggio 2024 il consulente IP ha preso posizione in merito alla

censura riguardante il livello di competenza come segue:

" Non si ritiene valido lo skilllevel 3 in quanto nella

pratica ha esercitato più attività di gestione amministrativa, coordinamento

che del personale con ruolo principale l'aggiornamento del "Manuale di

abilitazione dello stabilimento" di __________. A questo riguardo si

rimanda al certificato di lavoro __________ (in ged) datato 30.12.2010. Dopo

questa data non ha più esercitato una funzione con mansioni dirigenziali HR.

Dal 2014 si è dedicata alla crescita di sua figlia e ha lavorato solo a tempo

parziale, dal 2014 è stata segretaria di un’associazione di __________.

Dal 2010

al 2013 ha svolto attività amministrative, ruoli di "assistente Risorse

Umane", quindi skilllevel 2. Il danno alla salute ci è stato segnalato

solo nel 2019 (prima richiesta).” (doc. AI pag. 611)

Ora, impregiudicato

in ogni modo un diverso esito a dipendenza dei nuovi accertamenti che verranno

assunti, alla luce delle esperienze professionali svolte dall’assicurata prima

dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa (1995-1998 apprendistato di commercio

presso __________, 1998-2002 assistente di direzione e personale presso __________,

2002-2004 impiegata di commercio presso __________, 2004-2008 assistente del

personale presso __________, 2008-2010 Junior HR Manager presso __________,

2012-2013 impiegata di commercio __________, 2014-2017 segretaria per l'

Associazione __________ al 15%), considerato anche il mansionario descritto

nelle certificazioni della __________ del 30 dicembre 2010, della __________ del

28 ottobre 2008, della __________ del 30 aprile 2004 e di __________ del 28

marzo 2002 (doc. AI pag. 9, 11, 12 e13), nell’ambito della valutazione di

quanto l’assicurata, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale nuovo diritto

alla rendita), avrebbe potuto guadagnare secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana (DTF 131 V 51, 129 V 224 e STF

9C_404/2007 dell’11 aprile 2007) e tenendo conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali, questo giudice concorda con la conclusione

dell’amministrazione che ha escluso che l’interessata avrebbe durevolmente ricoperto

un ruolo professionale tanto importante e redditizio da giustificare il

riconoscimento di un livello 3 di qualifica. Sia pure ricordato che è

determinante il reddito che la persona assicurata conseguirebbe effettivamente

senza invalidità, non quello che potrebbe conseguire nel migliore dei casi

(cfr. il marginale 3302 CIRAI; cfr. anche DTF 135 V 58, consid. 3.1 e STF

9C_502/2021, consid. 3.1.2). La scelta di riconoscere il livello 2 di qualifica

appare pertanto di principio condivisibile.

Quanto

infine all’allegazione della curante dell’assicurata per la quale in sostanza

non esisterebbero molti posti di lavoro nell’ambito dei quali l’assicurata

potrebbe esercitare un’attività lavorativa con il permesso di effettuare brevi

pause ogni 30 minuti, nelle osservazioni del 28 maggio 2024 il SIP ha osservato

che “ci sono aziende che lo permettono e che sono molto

"sociali", rispettando pienamente il danno alla salute. Di fatto se

così fosse, la maggior parte dei nostri assicurati non sarebbero più

reintegrabile sul mercato del lavoro primario” (doc. AI pag. 611).

Va

pure ricordato che nel rapporto del 18 gennaio 2024 il SIP aveva esposto quanto

segue:

" (…) Abbiamo

constatato che per esempio un'attività da formatrice, potrebbe essere l'ideale

per lei. Potrebbe insegnare per esempio per 2 ore (blocco lezione) durante il

quale poter svolgere delle pause quando si danno dei lavori da svolgere. Da

tenere inoltre in considerazione il lavoro di insegnante svolto da casa (p.es.

preparazione lezioni e correzione testi o esercizi). In questo modo

['assicurata potrebbe ripartire le ore ed affaticarsi meno. Abbiamo fatto delle

prove inserendola al "Corso preparazione CV e preparazione ai colloqui con

nuovi datori di lavoro" come pure con lezioni individuali presso "__________".

In entrambe le situazioni ha svolto il lavoro di insegnante in modo eccellente.

Le conoscenze in particolare del settore Human Resources e del tedesco, le

danno buone possibilità di trovare lavoro a tempo parziale, secondo le proprie

esigenze. Inoltre, oggigiorno, per talune lezioni si può optare per

l'insegnamento a distanza (telelavoro). Sulla base di ciò, riteniamo l’assicurata

reintegrabile in attività di formatrice per adulti nella misura del 65% (30%

aula e 20% preparazione lezioni e 15% correzioni, correttura compiti e/o test.

Questo sempre nel pieno rispetto dei limiti dati.” (doc. AI pag. 530)

Al

riguardo va pure rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato

del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da

una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in

caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità

di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una

rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Nella

fattispecie – ricordato come spetta essenzialmente al consulente

professionale emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti concretamente in linea di conto nonostante l’età e il danno alla

salute avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, e non al medico (STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012

consid. 5, 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 e 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011

consid. 3.5), viste anche le argomentazioni sviluppate dal

consulente SIP nelle succitate prese di posizione del 18 gennaio e 28 maggio

2024 (doc. AI pag. 528 e 611), tenuto conto anche del riserbo di cui

deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3) – si può quindi senz'altro ipotizzare [senza

far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro

dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione

contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83], secondo il

grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali

(DTF 129 V 56 consid. 2.4; 138 V 218 consid. 6.), che la ricorrente

sia integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di

salute.

2.7. Considerato

come gli accertamenti finora eseguiti paiono incompleti, si giustifica quindi l’annullamento

delle decisioni contestate e il rinvio degli atti affinché

l’Ufficio AI proceda agli accertamenti medici ed economici più

appropriati, anche considerando opportunamente le censure ricorsuali.

In

esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami

dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai

sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere

rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione

alla valutazione medica che a quella economica.

2.8. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente, patrocinata in causa, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.

g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Le

decisioni del 9 ottobre 2024 sono annullate.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti