32.2024.88
Rinvio su proprosta dell'AI per accertamenti ulteriori
21 marzo 2025Italiano32 min
alcune precisazioni, condivisa dalla ricorrente il 18 dicembre 2024 (VI e VIII).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.88
FC
Lugano
21 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 ottobre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1978, nel novembre 2018 ha presentato una domanda di prestazioni AI,
adducendo un’incapacità lavorativa parziale a far tempo dal 2010 per la diagnosi
di Distrofia miotonica di tipo 1 (malattia di Curschmann-Steinert) causante stanchezza,
sonnolenza diurna e debolezza muscolare.
L’assicurata
è stata posta al beneficio di diversi provvedimenti d’integrazione
professionale sotto forma di corsi di formazione.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, comprensivi anche di una perizia
neurologica, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al Servizio medico regionale
(SMR), il quale, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “distrofia
miotica di tipo 11”, elencati i limiti funzionali, ha accertato
un’inabilità lavorativa in ogni attività del 50% dal gennaio 2016 e del 100%
dal 22 novembre 2021, mentre che dal 22 maggio 2023 andava ammessa un’inabilità
del 55% nell’attività abituale quale segretaria-contabile e impiegata di
commercio e del 35% in un’attività adeguata. Interpellato il Servizio in
integrazione professionale (SIP), il quale ha individuato la reintegrabilità
dell’assicurata quale formatrice per adulti nella misura del 65%, con progetto
di decisione del 30 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la concessione di
una mezza rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2017 (versata dal 1° maggio 2019,
a sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni) e una rendita intera
dal 1° febbraio 2022 sino al 31 agosto 2023, avendo determinato un grado
d’invalidità del 50% alla scadenza dell’anno di attesa (1° gennaio 2017), del
100% dal 22 novembre 2021 e del 27% dal 22 maggio 2023.
Con
osservazioni del 22 febbraio e 13 marzo 2024 l’assicurata personalmente e tramite
la curante dr.ssa __________, specialista in reumatologia, ha contestato il
progetto di decisione, censurandone sia la valutazione medica che quella
economica.
Dopo
aver nuovamente interpellato il SMR e il SIP, con due decisioni del 9 ottobre
2024 l’Ufficio AI ha confermato il progetto.
1.2. Rappresentata
dalla RA 1, l’assicurata ha interposto tempestivo ricorso contro le decisioni
del 9 ottobre 2024, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per completamento dell’istruttoria, con conseguente
rivalutazione del diritto a prestazioni e resa di una nuova decisione. L’interessata
contesta in particolare la definizione dell’attività abituale e, di conseguenza,
quella del reddito da valida, come anche la valutazione della sua
reintegrabilità sul mercato del lavoro. Produce pure un nuovo certificato
medico del 5 novembre 2024 della dr.ssa __________.
1.3. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI rimanda all’allegata annotazione del 4 dicembre
2024 della dr.ssa __________ del SMR, la quale, riesaminata la questione
dell’abilità lavorativa in attività adeguate, rimandando al complemento
peritale dei periti del 1° maggio 2024, ammette una maggiore limitazione della
stessa, fissandola al 44% (abilità del 75% con rendimento del 75%) e non del
35%, come erroneamente riportato nei precedenti rapporti del 23 ottobre 2023 e
13 maggio 2024 (doc. VI/1). In ragione di ciò, l’Ufficio AI propone la
retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti medici
ed economici.
1.4. Con
scritto del 18 dicembre 2024 la ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, aderisce
alla proposta di rinvio degli atti alla condizione tuttavia che l'Ufficio AI
rivaluti non solo “il lato reintegrativo-economico secondo le censure
sollevate nel ricorso (determinazione del reddito da valido e quello da
invalido rispettivamente della reintegrabilità nell'attività di formatrice per
adulti), ma anche l'incapacità lavorativa in attività abituale quale
"specialista in risorse umane", tenendo in considerazione le
precisazioni della curante dr.ssa med. __________” (VIII).
In
merito l’amministrazione, con uno scritto del 13 gennaio 2025, conferma che dopo
il ritorno degli atti dovrà esprimersi nel merito delle censure ricorsuali.
Stante la rettificata inabilità lavorativa per attività adeguate del 44%, precisa
di ritenere necessario aggiornare gli atti anche dal profilo medico fino al
momento dell'emanazione della nuova decisione. Anche la residua abilità
lavorativa riferita all'attività abituale di “specialista in risorse
umane", confermata dal SIP, andrà aggiornata in caso di differenze di
mansionario con l'attività abituale di "segretaria-contabile/impiegata di
commercio", sulla quale si era espressa la perizia neurologica, ritenuto
che spetterà quindi al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
dei medici, valutare quali attività professionali siano ancora concretamente
ipotizzabili. Infine, ribadita la correttezza del livello di qualifica 2 per la
definizione del reddito statistico senza invalidità, l’Ufficio AI precisa che
in merito all'attività adeguata quale “formatrice per adulti” la nuova
valutazione medica sull’abilità lavorativa dovrà essere sottoposta all’analisi
del SIP, il quale definirà il reddito da invalida a seconda dell’attività
ritenuta esigibile (X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha concesso
all’assicurata una prestazione limitata nel tempo, vale a dire una mezza
rendita dal 1° gennaio 2017 e una rendita intera dal 1° febbraio 2022 al 31
agosto 2023 (a tre mesi dal constatato miglioramento dello stato di salute).
2.3. Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La lett. b delle Disposizioni
transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che "I
beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in
vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente
modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla
rendita precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una
modificazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv. 1). "Essi
continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del
grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione
dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita
in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione
del grado d'invalidità" (cpv. 2).
La Circolare sull'invalidità e
sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. gennaio 2024, prevede al marginale 9102 che "Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.
N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del 30 giugno 2023)".
Il marginale 1009 della Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo
dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. luglio 2024, prevede che:
" Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d'invalidità tra il 1°
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita
secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022."
Nel caso concreto, stante – come si
vedrà – la modifica dopo il 1. gennaio 2022 del grado di un’invalidità sorta
prima (e che ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’inizio del
diritto ad una rendita), va applicata questa circolare sulle disposizioni
transitorie, che prevede alla marginale 2001 che i beneficiari di una rendita
AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le disposizioni transitorie
sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di nascita. Dallo schema ivi
riportato risulta che la ricorrente fa parte del cosiddetto “gruppo
mainstream”, che identifica i nati tra il 1967 e il 1991 e che all'entrata
in vigore della riforma (1. gennaio 2022) non avevano ancora quindi compiuto i
55 anni. Per questa categoria, la frazione di rendita viene adeguata in base
alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite
lineare, se il grado d'invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno
cinque punti percentuali e questa riduzione del grado d'invalidità comporta una
diminuzione della quota percentuale di rendita.
È quindi applicabile il diritto in
vigore dal 1. gennaio 2022.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
In
merito alla determinazione del reddito da valido, secondo la
giurisprudenza occorre
stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. In
presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF 134 V 322 consid.
4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto
di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute
non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF
134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Il reddito
da invalido è dal canto suo determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale (“Soziallohn”). Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché l’assicurato non ha intrapreso
un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre
a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
desunto dai rilevamenti statistici ufficiali editi dall’Ufficio federale di
statistica (DTF 126 V 75, consid. 3b/aa e seg. con ulteriori rinvii
giurisprudenziali). In tal senso, la giurisprudenza federale ha sancito che
sono esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali della tabella TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di
statistica (STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.5. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 120
e 164, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento
del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1).
2.6. In
concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata nella risposta di causa e sostanzialmente, salvo
alcune precisazioni, condivisa dalla ricorrente il 18 dicembre 2024 (VI e VIII).
Infatti,
onde addivenire ad un completo giudizio sulla situazione invalidante dell’insorgente
e, quindi, poter valutare il diritto alla rendita, occorre innanzitutto fugare
qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario, con particolare riferimento
all’evoluzione delle sue condizioni fino al momento della decisione che verrà
resa, fermo restando la definizione sino al momento delle decisioni impugnate del
9 ottobre 2024 – sostanzialmente condivisa dalle parti – di un’inabilità
lavorativa in attività adeguate del 44% (inabilità del 75% ma con la necessità
di pause brevi ogni 30 minuti che riduce il rendimento di un ulteriore 75%), come
da rettifica del SMR del 4 dicembre 2024 (cfr. doc. VI/1).
In
effetti, considerato come la valutazione peritale sia stata eseguita nel mese
di ottobre 2023 e ritenuta anche la natura progressiva della patologia che
affligge la ricorrente, un approfondimento medico risulta in casu
imprescindibile. A ragione inoltre le parti osservano come un’ulteriore
valutazione medica si rende necessaria anche al fine di meglio considerare la
capacità lavorativa dell’assicurata riferita non tanto alla professione di “segretaria-contabile/impiegata
di commercio”, sulla quale si era espressa la perizia del 10 ottobre 2023,
ma anche e soprattutto a quella di “specialista in risorse umane, gestione
del personale”, e meglio in considerazione delle eventuali differenze di
mansionario (rispetto all’attività di segretaria-contabile/impiegata di
commercio) che saranno opportunamente indicate dal SIP.
Per
quanto attiene alla valutazione economica, la stessa dovrà pure essere
aggiornata alla luce delle nuove emergenze e dei nuovi accertamenti che
verranno predisposti, ragione per cui risulta di principio prematuro l’esame
della valutazione eseguita nella decisione contestata. Come ammesso
dall’amministrazione, spetterà in ogni modo al SIP valutare quali attività
professionali siano ipotizzabili, non da ultimo sulla base della nuova
valutazione medico-teorica che verrà eseguita circa, fra l’altro, la reale capacità
lavorativa nell’attività adeguata quale “formatrice per adulti”, avuto pure
opportuno riguardo alle censure sollevate dall’insorgente.
In
merito questo giudice ritiene nondimeno di dover puntualizzare quanto segue.
Richiamato
quanto esposto al consid. 2.4, ritenuto come per la giurisprudenza dell'Alta
Corte federale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica (tabelle RSS; SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006; la giurisprudenza è stata da ultimo confermata con DTF 148 V
174), per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità nel mese di maggio
2023, nella decisione contestata per il reddito da valida
l’amministrazione ha correttamente fatto riferimento ai dati statistici RSS
relativi al 2022, e meglio i dati riferiti al reddito statisticamente
conseguibile nel settore di attività di segretaria-contabile/impiegata di
commercio in cui l’interessata prima del danno era attiva – ossia quello
delle “attività amministrative e di servizi di supporto” [RSS, tabella
Considerandi
TA1_tirage_skill_level, categoria professionale 77-79/82, valore federale] –
settore femminile “con conoscenze professionali e specializzate”, livello
di qualifica 2 (“attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione
di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature
elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”), fissandolo a fr.
63'211.50 (doc. AI pag. 107).
L’amministrazione
ha poi quantificato in fr. 71'297.50 il reddito da invalida, facendo
capo alle medesime tabelle del 2022, settore di attività 85 “insegnamento”,
livello di competenza 2, operando poi una decurtazione del 35% per tenere conto
della capacità lavorativa ridotta del 65% (doc. AI pag. 532).
Dal
confronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità, non
pensionabile, del 27% (doc. AI pag. 532).
La
ricorrente ha censurato tale calcolo ritenendo che l’attività svolta prima
dell’insorgere del danno alla salute fosse meglio classificabile quale “specialista
in risorse umane, gestione del personale” facendo quindi riferimento alla
categoria professionale 78 “attività legate all’impiego”. Ora, come
ricordato dall’Ufficio AI, tale censura è stata di principio condivisa anche dal
consulente SIP, il quale, nello scritto del 28 maggio 2024, ha dato atto che “in
considerazione della sua specializzazione quale consulente del personale, si
può prendere la categoria 78”. Considerato tuttavia come il salario
corrispondente a tale classificazione per l’anno di riferimento ammontasse a
fr. 61'894.80 (livello di qualifica 2) e, quindi, ad un importo inferiore al
salario, di fr. 63'211.48, di cui alla categoria 77, 79-82 (“attività di
supporto ammnistrativo”) inserito nelle decisioni contestate,
l’amministrazione ha a ragione rinunciato a rivedere il proprio calcolo della
capacità di guadagno residua (doc. AI pag. 611).
Quanto
poi alla censura ricorsuale riguardo al livello di competenza applicabile al
salario statistico da valida, che l’assicurata vorrebbe venisse fissato al 3 in
luogo del 2, in proposito va ricordato che a partire dalla 10a edizione della
RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del
tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul
genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in
funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle
qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di
competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro,
della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza
professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178
consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni
fisiche e manuali semplici e ripetitive, mentre il livello 4 è il più
elevato e si riferisce ad un “lavoro particolarmente esigente e
difficile” con “attività che prevedono la risoluzione di problemi
compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia
conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico” (ne fanno parte, ad
esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le
professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le
professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica un “lavoro
indipendente e molto qualificato” con “attività pratiche complesse che
necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico” (in particolare, i
tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello
2.
si riferisce a “conoscenze professionali e specializzate” e ad “attività
pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e
l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,
i servizi di sicurezza e la guida di veicoli”; cfr. STF 9C_370/2019 del 10
luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2023.127 del 30
settembre 2024).
Il livello
di competenze applicabile nel singolo caso va stabilito sulla base della
formazione, dell’esperienza e delle posizioni professionali effettivamente
ricoperte dall’assicurato (STF 8C_156/2022 del 29 ottobre 2022, 8C_250/2021 del
31.
marzo 2022; cfr. anche la Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’AI,
CIRAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, marginale 3209).
A tale
riguardo nella STF 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale,
esprimendosi sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato quanto
segue:
" (…)
3.3
L'argumentation
de l'administration est fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal
que l'office recourant, l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les
principaux changements, cf. notamment ATF
142.
V 178 consid. 2.5.3 p.
184.
ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type
de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour
définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la
spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la
profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des
groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué.
Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches
qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des
décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou
factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième
regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de
connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq
suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement
des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et
d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules
(niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou
manuelles simples (niveau de compétence 1; cf. ESS 2012, brochure éditée par
l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L'accent est donc désormais mis
sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses
qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. (…).”
Il
livello di competenza 2 è stato per esempio ritenuto corretto dal TF nella STF
9C_177/2018 del 28 settembre 2018, nel caso di un assicurato, muratore esperto
con una lunga esperienza quale specialista operativo, ove ha precisato, al
consid. 3.2, che:
" (…) Dabei vermag er nicht aufzuzeigen, dass die
Feststellung des kantonalen Gerichts, wonach er (u.a.) im administrativen
Bereich über diverse Weiterbildungen sowie in verschiedenen Branchen über
mehrjährige Berufserfahrung verfüge, offensichtlich unrichtig wäre. Diese
bleibt deshalb für das Bundesgericht verbindlich (oben E. 1.1 und E. 1.2).
Nicht stichhaltig ist der Verweis auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober
2017.
(E. 4.3), 9C_125/2009 vom 19. März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom
15.
Oktober 2013 (E. 6.3). Die dort am Recht stehenden Versicherten verfügten
nicht über Fähigkeiten oder Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem
Berufswechsel) auch in anderen Berufen einsetzbar waren. Der hier zu
beurteilende Fall unterscheidet sich davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer
ist eine Tätigkeit als Betriebsfachmitarbeiter grundsätzlich nach wie vor
zumutbar (an einer den Einschränkungen angepassten Stelle; vgl. Expertise vom
21.
Juni 2016), wobei seine bisherige langjährige Berufserfahrung auf diversen
Gebieten sowie die zahlreichen Weiterbildungen (etwa als Staplerfahrer,
Betriebssa-nitäter sowie im Bereich der EDV) nutzbar bleiben. Die Einordnung in
Dispositivo
Kompetenzniveau 2 verletzt demnach kein Bundesrecht. (…)"
Il livello
2 è stato considerato appropriato anche nella STF 8C_842/2014 del
4 marzo 2015, nel caso di un assicurato, di professione macchinista nel
ramo dell'edilizia dal 1998 (sul tema cfr. pure STF 8C_737/2020 del 23 luglio
2021; cfr. anche la 8C_156/2022 del 29
giugno 2022 che ha ribadito la giurisprudenza per cui il livello di competenza 2 si giustifica se l’assicurato possiede
capacità e conoscenze speciali, ad esempio esperienza di leadership, formazione
formale aggiuntiva o altre qualifiche speciali acquisite durante l'esercizio
della professione, con riferimento alla STF 8C_194/2022
del 5 dicembre 2022 e 8C_276/2021 del 2
novembre 2021).
In
concreto, il 28 maggio 2024 il consulente IP ha preso posizione in merito alla
censura riguardante il livello di competenza come segue:
" Non si ritiene valido lo skilllevel 3 in quanto nella
pratica ha esercitato più attività di gestione amministrativa, coordinamento
che del personale con ruolo principale l'aggiornamento del "Manuale di
abilitazione dello stabilimento" di __________. A questo riguardo si
rimanda al certificato di lavoro __________ (in ged) datato 30.12.2010. Dopo
questa data non ha più esercitato una funzione con mansioni dirigenziali HR.
Dal 2014 si è dedicata alla crescita di sua figlia e ha lavorato solo a tempo
parziale, dal 2014 è stata segretaria di un’associazione di __________.
Dal 2010
al 2013 ha svolto attività amministrative, ruoli di "assistente Risorse
Umane", quindi skilllevel 2. Il danno alla salute ci è stato segnalato
solo nel 2019 (prima richiesta).” (doc. AI pag. 611)
Ora, impregiudicato
in ogni modo un diverso esito a dipendenza dei nuovi accertamenti che verranno
assunti, alla luce delle esperienze professionali svolte dall’assicurata prima
dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa (1995-1998 apprendistato di commercio
presso __________, 1998-2002 assistente di direzione e personale presso __________,
2002-2004 impiegata di commercio presso __________, 2004-2008 assistente del
personale presso __________, 2008-2010 Junior HR Manager presso __________,
2012-2013 impiegata di commercio __________, 2014-2017 segretaria per l'
Associazione __________ al 15%), considerato anche il mansionario descritto
nelle certificazioni della __________ del 30 dicembre 2010, della __________ del
28 ottobre 2008, della __________ del 30 aprile 2004 e di __________ del 28
marzo 2002 (doc. AI pag. 9, 11, 12 e13), nell’ambito della valutazione di
quanto l’assicurata, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale nuovo diritto
alla rendita), avrebbe potuto guadagnare secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana (DTF 131 V 51, 129 V 224 e STF
9C_404/2007 dell’11 aprile 2007) e tenendo conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali, questo giudice concorda con la conclusione
dell’amministrazione che ha escluso che l’interessata avrebbe durevolmente ricoperto
un ruolo professionale tanto importante e redditizio da giustificare il
riconoscimento di un livello 3 di qualifica. Sia pure ricordato che è
determinante il reddito che la persona assicurata conseguirebbe effettivamente
senza invalidità, non quello che potrebbe conseguire nel migliore dei casi
(cfr. il marginale 3302 CIRAI; cfr. anche DTF 135 V 58, consid. 3.1 e STF
9C_502/2021, consid. 3.1.2). La scelta di riconoscere il livello 2 di qualifica
appare pertanto di principio condivisibile.
Quanto
infine all’allegazione della curante dell’assicurata per la quale in sostanza
non esisterebbero molti posti di lavoro nell’ambito dei quali l’assicurata
potrebbe esercitare un’attività lavorativa con il permesso di effettuare brevi
pause ogni 30 minuti, nelle osservazioni del 28 maggio 2024 il SIP ha osservato
che “ci sono aziende che lo permettono e che sono molto
"sociali", rispettando pienamente il danno alla salute. Di fatto se
così fosse, la maggior parte dei nostri assicurati non sarebbero più
reintegrabile sul mercato del lavoro primario” (doc. AI pag. 611).
Va
pure ricordato che nel rapporto del 18 gennaio 2024 il SIP aveva esposto quanto
segue:
" (…) Abbiamo
constatato che per esempio un'attività da formatrice, potrebbe essere l'ideale
per lei. Potrebbe insegnare per esempio per 2 ore (blocco lezione) durante il
quale poter svolgere delle pause quando si danno dei lavori da svolgere. Da
tenere inoltre in considerazione il lavoro di insegnante svolto da casa (p.es.
preparazione lezioni e correzione testi o esercizi). In questo modo
['assicurata potrebbe ripartire le ore ed affaticarsi meno. Abbiamo fatto delle
prove inserendola al "Corso preparazione CV e preparazione ai colloqui con
nuovi datori di lavoro" come pure con lezioni individuali presso "__________".
In entrambe le situazioni ha svolto il lavoro di insegnante in modo eccellente.
Le conoscenze in particolare del settore Human Resources e del tedesco, le
danno buone possibilità di trovare lavoro a tempo parziale, secondo le proprie
esigenze. Inoltre, oggigiorno, per talune lezioni si può optare per
l'insegnamento a distanza (telelavoro). Sulla base di ciò, riteniamo l’assicurata
reintegrabile in attività di formatrice per adulti nella misura del 65% (30%
aula e 20% preparazione lezioni e 15% correzioni, correttura compiti e/o test.
Questo sempre nel pieno rispetto dei limiti dati.” (doc. AI pag. 530)
Al
riguardo va pure rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in
caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità
di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
Nella
fattispecie – ricordato come spetta essenzialmente al consulente
professionale emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti concretamente in linea di conto nonostante l’età e il danno alla
salute avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, e non al medico (STF
9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012
consid. 5, 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 e 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011
consid. 3.5), viste anche le argomentazioni sviluppate dal
consulente SIP nelle succitate prese di posizione del 18 gennaio e 28 maggio
2024 (doc. AI pag. 528 e 611), tenuto conto anche del riserbo di cui
deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3) – si può quindi senz'altro ipotizzare [senza
far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro
dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione
contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83], secondo il
grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali
(DTF 129 V 56 consid. 2.4; 138 V 218 consid. 6.), che la ricorrente
sia integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di
salute.
2.7. Considerato
come gli accertamenti finora eseguiti paiono incompleti, si giustifica quindi l’annullamento
delle decisioni contestate e il rinvio degli atti affinché
l’Ufficio AI proceda agli accertamenti medici ed economici più
appropriati, anche considerando opportunamente le censure ricorsuali.
In
esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai
sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà far valere
rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione
alla valutazione medica che a quella economica.
2.8. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente, patrocinata in causa, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.
g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Le
decisioni del 9 ottobre 2024 sono annullate.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti