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Decisione

32.2024.89

Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di prestazioni. Valutazione medica confermata. Valutazione economica confermata: corretto il rifiuto di provvedimenti professionali (aiuto attivo al collocamento, alternativamente apprendistato biennale), non essendo adempiuti i presupposti

13 marzo 2025Italiano38 min

SMR ha ritenuto invariato il quadro diagnostico, rilevando i limiti funzionali (maggiori

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.89

jv/gm

Lugano

13 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11

novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA

1

contro

la decisione

del 16 ottobre 2024 emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1990, da ultimo attivo quale operaio di scuderia/operaio agricolo, il 3/7

febbraio 2022 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo

un’incapacità lavorativa del 100% dal 13 luglio 2021 al 30 gennaio 2022, del

50% dal 31 gennaio al 13 febbraio 2022 e del 100% dal 14 febbraio 2022, a

motivo di un infortunio occorsogli il 13 luglio 2021 (docc. 1-7 e 93 incarto

AI).

1.2. Richiamato

l’incarto assicurazione infortuni (docc. 9, 10, 93-120 incarto AI), l’incarto

assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 40,

42, e 121-135 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI), il

questionario per il datore di lavoro (docc. 28 e 36 incarto AI), svolto il

colloquio d’accertamento in intervento tempestivo terminato dopo la

frequentazione di un corso di italiano (docc. 18, 19, 21-25, 34, 38 e 39

incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 41 incarto

AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 29 luglio 2022 (doc. 43

incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"

2.1 Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice

infermità: 938 Danno funzionale: 03

Rottura tendine rotuleo a sinistra

-

15.7.2021 revisione e sutura

tendine rotuleo

-

20.7.2021 revisione ferita

-

29.7.2021 artroscopia”

e

rilevato quale limite funzionale una ridotta caricabilità del ginocchio, il

medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa in ogni attività del 100% dal

13 luglio 2021 al 15 febbraio 2022 e (sempre in ogni attività del 50% dal 16

febbraio 2022.

Visionata

la decisione del 29 marzo 2023 con la quale l’assicurazione infortuni,

basandosi sul rapporto del medico fiduciario dr. __________ (specialista in

ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore), ha negato all’assicurato

il diritto alla rendita, ad un’indennità per menomazione dell’integrità ed

interrotto il versamento dell’indennità giornaliera dal 1. marzo 2023 (doc. 52

incarto AI), l’amministrazione l’ha sottoposta al medico SMR (doc. 53 incarto

AI).

Con

rapporto del 26 maggio 2023 (doc. 54 incarto AI), annullando e sostituendo

quello del 29 luglio 2022, il medico SMR pur mantenendo le medesime diagnosi ha

indicato quale limita funzionale una caricabilità massima di 10 kg e accertato

Fatti

i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL attività abituale

% IL attività adeguata

Periodi

Docs.

100

100

13.7.2021-15.2.2022

50

50

16.2.2022-28.2.2023

50

0

1.3.2023-continua

__________

1.3. Con

rapporto del 7 luglio 2023 la consulente SIP ha rilevato come l’assicurato

potrebbe reintegrarsi autonomamente nel circuito lavorativo in attività

semplici, che non necessitano di una formazione particolare; attività, queste,

che la consulente in integrazione ha ritenuto ben presenti sul territorio ed

esercitabili dopo un breve periodo d’introduzione. Sulla scorta di tali

considerazioni, la consulente in integrazione ha chiuso il mandato, non essendo

adempiuti i presupposti per attuare provvedimenti professionali (doc. 55

incarto AI).

1.4. Vagliata

l’ulteriore documentazione sottopostagli dall’amministrazione, con rapporto del

6 maggio 2024, annullando e sostituendo quello del 26 maggio 2023, il medico

SMR ha ritenuto invariato il quadro diagnostico, rilevando i limiti funzionali (maggiori

rispetto al precedente rapporto) ed accertato i seguenti periodi d’incapacità

lavorativa:

% IL attività abituale*

% IL attività adeguata**

Periodi

100

100

13.7.2021-30.1.2022

50

50

31.1.2022-28.2.2023

50

0

1.3.2023-13.8.2023

100

0

14.8.2023-continua

* con incidenza sul rendimento; prognosi incerta.

** con incidenza sul rendimento; prognosi

stazionaria.

1.5. Con

rapporto del 28 giugno 2024, annullando e sostituendo quello del 7 luglio 2023,

la consulente SIP ha rilevato un ampio ventaglio di attività esigibili e, non

essendo adempiuti i presupposti una riformazione professionale, ha chiuso il

caso, osservando che “su richiesta scritta dell’ass.to, potrà essere

esaminato un provvedimento di aiuto al collocamento (entro 6 mesi dal

progetti), se trova un datore di lavoro disposto ad assumerlo che permetta

di mantenere o diminuire il discapito economico dovuto al danno alla salute”

(doc. 84 incarto AI).

1.6. Con

progetto di decisione del 22 agosto 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità del 22.34% al 1. luglio

2022 (scadenza dell’anno d’attesa) e dello 0% dal 1. marzo 2023 (doc. 87 incarto

AI).

Con

osservazioni del 5 ottobre 2024 l’assicurato ha contestato il progetto di

decisione, chiedendo la possibilità di svolgere un breve apprendistato per

ottenere un diploma che gli permetta di uscire dall’attuale situazione di

precarietà ed una “perizia super-partes” al fine di accertare lo stato

del ginocchio infortunato (doc. 90 incarto AI).

Con

decisione del 16 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le

osservazioni dell’assicurato non contenendo nuovi elementi che non fossero

stati già valutati sia per l’aspetto medico che per quanto concerne i

provvedimenti professionali auspicati (doc. 91 incarto AI).

1.7. L’assicurato,

rappresentato da RA 1 quale volontaria di __________, ha interposto tempestivo

ricorso contro la decisione del 16 ottobre 2024, postulandone l’annullamento e

la concessione di “un sostegno nella ricerca di un nuovo posto di lavoro con

riguardo al suo attuale stato di salute”, alternativamente “la

possibilità di intraprendere […] un breve (biennale) apprendistato”

e rimarcando di non essere interessato ad una rendita d’invalidità (“non

abbiamo mai chiesto il diritto ad una rendita di invalidità. E nemmeno

l’abbiamo mai pensato. Non capisco perché questa pretesa venga di continuo

sostenuta […]”).

Contesta

le conclusioni del medico SMR, producendo il rapporto del 12 marzo 2024 del dr.

__________ (specialista in ortopedia e traumatologia) ed il rapporto del 1.

settembre 2022 del dr. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia).

Contesta

altresì la valutazione economica e meglio la decisione del SIP di non

concedergli un sostegno attivo nella ricerca di un impiego, alternativamente di

finanziargli una riformazione professionale breve, producendo a tal proposito un

articolo di giornale del settembre 2024.

1.8. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione

medica, rilevando come la refertazione prodotta dall’insorgente fosse già stata

debitamente valutata dal medico SMR.

Per

quanto riguarda l’aspetto economico, l’amministrazione ha ribadito come in

concreto i presupposti per le misure di prima formazione professionale, di

riformazione professionale e per l’aiuto al collocamento non sono adempiuti.

In

ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione

impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.9. Con

scritto del 6 dicembre 2024 il ricorrente ha censurato la menzione dell’Ufficio

AI di “un danno alla salute di ordine somatico”, sostenendo che il danno

alla salute è quello al ginocchio infortunato, non soffrendo di patologie

psichiatriche. Ha inoltre rimproverato l’amministrazione di “voler travisare

una realtà altrimenti accertata”, di “metodi diffamatori”, di “burocratizzazione

spinta all’estremo con grande probabilità proprio con l’obiettivo di creare

confusione e smarrimento” e di un sistema discriminante nei suoi confronti

(VI).

1.10. Con

scritto del 13 aprile 2024 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza del suo

procedere, evidenziando l’equivoco relativo all’accezione “danno alla salute

di ordine somatico” ed indicando gli enti a cui rivolgersi per il sostegno

nella ricerca di un impiego e programmi di inserimento (VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni presentata dall’assicurato nel febbraio 2022.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e

dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della

modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. luglio 2024) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente,

anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal

nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022

o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

In

casu, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel febbraio 2022

(cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita

sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a

prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI)

o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Visto

quanto precede, nel caso concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1.

gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto

in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica

è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

Considerandi

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre

2024.

l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la

vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere

superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità

era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità

fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.

Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per

considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto

che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad

una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche

l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato

tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria

strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre

il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza

ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medico-assicurativa

pervenutagli al medico SMR. Quest’ultimo, con rapporto finale 6 maggio 2024, ha

accertato una capacità lavorativa nulla nell’attività abituale di

stalliere/operaio agricolo dal 14 agosto 2023 ed una capacità lavorativa

completa dal 1 marzo 2023 in attività adeguata (cfr. supra consid. 1.1. e

1.4.).

Il

ricorrente, prevalendosi dello scritto del 1. settembre 2022 del dr. __________

e del rapporto del dr. __________ del 12 marzo 2024, contesta la valutazione

medica posta alla base della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.7.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.1

Lo

scritto del 1. settembre 2022 del dr. __________ presenta il seguente tenore:

"

Valutazione e procedere

Faccio il punto della situazione con il paziente,

affermo che il suo quadro clinico sta evolvendo in maniera positiva, ritengo

tuttavia che debba ancora eseguire un’intensa fisioterapia di tonificazione

muscolare per andare ricondizionare completamente il ginocchio ed evitare la

recrudescenza della sintomatologia anteriore perirotulea. affermo che dal punto

di vista della sua attività lavorativa non credo che possa continuare ad

eseguire questo lavoro in quanto è molto pesante e gli provoca un sovraccarico

funzionale del ginocchio con esacerbazione ricorrente della patologia dolorosa

rotulea da sovraccarico. Chiedo a Lei di valutare una possibile

rivalutazione/riqualificazione lavorativa. Dal mio punto di vista, gli

prescrivo ulteriori cicli di fisioterapia e resta inabile al 50% e rivedrò il

paziente solamente al bisogno.”

Di

tutta evidenza, lo scarno certificato del dr. __________ non è idoneo ad

insinuare alcun dubbio circa la valutazione del medico SMR. Infatti,

l’attestazione del dr. __________ è antecedente al rapporto SMR ed è stata già

esaminata in sede d’istruttoria (doc. 112, pag. 316 e seg. e doc. 78, pag. 201

incarto AI), come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (IV, pag. 3). Oltre a

ciò, la surriferita refertazione non permette di distinguere chiaramente tra

l’incapacità lavorativa in attività abituale e quella in attività adeguata. Ad

ogni buon conto, l’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività per il

periodo a cui il referto si riferisce è stata accertata anche dal medico SMR

(cfr. supra consid. 1.4.).

Il

rapporto del12 marzo 2024 del dr. __________ presenta il seguente tenore:

"

Diagnose

- Chronisces Schmerzsyndrom bei St.n.

Patellarsehnen-Naht, Seheninfekt (2021) Knie links

Anamnese

Insgesamt zwar etwas verbesserter Verlauf nach Angaben

des Patienten jedoch nach wie vor noch deutliche Schmerzen sodass eine

Arbeitsfähigkeit als Stallgehilfe nicht zu realisieren ist. In der Zwischenzeit

fand eine Beurteilung durch einen Kollegen der __________ statt, hier wurde

eine 100% ige Arbeitsfähigkeit ab dem 05.02.2024 attestiert. Ich kann dieser

Beurteilung des Kollegen nicht ganz folgen in Anbetracht des Befundes sowie

auch der Arbeitstätigkeit, die der Patient nachgehen muss.

Befund

Reizlose Narben. Nach wie vor noch leicht hinkendes

Gangbild. Noch etwas schwach aufgebauter Quadrizeps. Nach wie vor ist eine

belastete Flexion, die für eine Tätigkeit im Stall notwendig ist, nicht

möglich.

Beurteilung und Procedere

Ich bitte die Versicherung den Patienten

noch einmal entsprechend aufzubieten. Meiner Meinung nach ist eine

Arbeitsfähigkeit zu 100% im Beruf als Strallarbeiter nicht zu realisieren. Der

Patient wird zusammen mit dem begleitenden Übersetzer

das Gespräch mit dem Arbeitgeber, bei dem der Patient bereit seit 12 Jahren

tätig ist suchen, ob evtl. eine weniger bzw. nicht Knie belastete Tätigkeit

möglich ist. Das Gespräch wird aktiv gesucht. Ansonsten müsste überlegt werden

ob bei diesem 33-jährigen Patienten aufgrund dieses Unfallgeschehens nicht eine

Möglichkeit zur Umstellung besteht, in einer nicht kniebelasteten Tätigkeit. Ansonsten droht hier eine dauerhafte Invalidität.”

Anche

in questo caso il referto medico di cui sopra era già presente agli atti ed è stato

vagliato dal medico SMR (cfr. doc. 74 e doc. 78 pag. 201 e seg. incarto AI).

Inoltre, il medico SMR e il dr. __________ concordano sul fatto che l’attività

di stalliere/operaio agricolo non sia più realistica alla luce del carico

sopportabile dal ginocchio, ragione per cui entrambi hanno attestato

un’incapacità lavorativa completa in attività abituale (cfr. supra consid.

1.4.). Oltre a ciò, il dr. __________ ha accertato la possibilità per

l’insorgente di intraprendere un’attività adeguata ai limiti funzionali, senza

tuttavia fornire alcuna indicazione circa la capacità lavorativa (residua) in

attività adeguata, circostanza che non permette di insinuare dubbi circa

l’accertamento del medico SMR in punto alla capacità lavorativa in attività

adeguata ai limiti funzionali rilevati. Tale conclusione si concilia con il

tenore dei memoriali del ricorrente con i quali quest’ultimo esprime la volontà

di intraprendere un’altra attività, alternativamente una formazione

professionale, ritenendosi, dunque, abile al lavoro in un’attività meno

sollecitante per il ginocchio infortunato.

Per

quanto concerne la menzione da parte dell’Ufficio AI di un “danno alla

salute di ordine somatico”, va osservato che l’interpretazione di tale

accezione da parte dell’insorgente risulta manifestamente errata,

l’amministrazione non avendo inteso un’affezione psichiatrica, come spiegato

con le osservazioni del 13 dicembre 2024 (VIII, pag. 2):

“[…] nella risposta di causa il riferimento al danno

alla salute di ordine somatico (ovvero: fisico/organico) era unicamente inteso

a qualificare la tipologia di limiti funzionali. Tant’è che nel paragrafo

successivo alla criticata frase iniziale è stato fatto espresso rimando agli

atti medici fondanti la decisione. Referti chiaramente indicanti che il danno

alla salute che ha causato delle inabilità lavorative (solo transitoriamente

anche in attività adeguate) è relativo alla rottura del tendine rotuleo a

sinistra. Per di più, si evidenzia come mai è stato menzionato il concetto –

ben distinto nella medicina assicurativa – di somatizzazione. Fenomeno che

avrebbe peraltro implicato […] una perizia […] bidisciplinare.”

Visto

quanto precede, la valutazione medica operata dall’amministrazione va

confermata.

2.7

Per

quanto concerne alla valutazione economica, il ricorrente non contesta il grado

d’invalidità calcolato dall’Ufficio AI, ma piuttosto il rifiuto di

provvedimenti professionali, e meglio di fornirgli un sostegno attivo per la

reintegrazione nel circuito lavorativo, alternativamente il finanziamento di

una riformazione professionale quale, ad esempio, un apprendistato biennale.

Pertanto, questo Giudice può limitarsi all’analisi di tale aspetto.

2.7.1

I

provvedimenti professionali sono disciplinati dagli artt. 15-18 e 18b LAI (art.

7.

cpv. 2 lett. c LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige la riconversione

professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere

presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “[…] von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei

lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124

V 110 consid. 2b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno

conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del

20% sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute

sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbero esercitare

senza una formazione professionale supplementare. In tema vedasi anche le cifre

1702-1709 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale

dell’assicurazione invalidità (CPlPr, valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.

gennaio 2025).

Secondo

l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività

lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità. Con

riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme

delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un’opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).

Infine,

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto

di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato che:

"

[…] Sennonché, a prescindere dalle

argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità,

l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione

amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di

professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non

richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00

del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non

può dunque trovare accoglimento. […]"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

Nella

STF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015 il TF ha ribadito che il diritto alla

riformazione professionale ex art. 17 LAI presuppone una perdita di guadagno di

almeno il 20% in attività abituale ed attività esigibile e che tale presupposto

– specifico della riformazione professionale – non è in ogni caso adempiuto se

sul mercato equilibrato del lavoro vi è un ampio ventaglio di attività adeguate

ai limiti funzionali dell’assicurato, ragionevolmente esigibili in

considerazione della formazione (precedente) e dell’esperienza lavorativa e che

in media non vengono retribuite meno dell’ultima attività esercitata.

In casu

prima dell’insorgenza del danno alla salute il ricorrente non aveva concluso

alcuna formazione e, ad eccezione per un breve periodo, presentava una capacità

lavorativa completa in attività adeguate (cfr. supra consid. 1.4. e 2.5.1. in

fine) senza alcuna perdita di guadagno dal 1. gennaio 2024 (doc. 91, pag. 241

incarto AI). Per tacere del fatto che nel rapporto del 28 giugno 2024 la

consulente in integrazione professionale ha rilevato un ampio ventaglio di

attività esigibili, poiché semplici, non qualificate, che non necessitano di

alcuna formazione e per le quali l’assicurato sarebbe direttamente

reintegrabile in un mercato del lavoro in equilibrio (sul concetto del mercato

equilibrato del lavoro vedasi la DTF 148 V 174), quali ad esempio l’addetto

qualità/imballaggio/confezionamento/etichettatura, l’addetto alla biglietteria,

l’operaio generico nel settore della componentistica industriale, l’addetto

alla metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero e l’ausiliario in

attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio

meccanografici, di duplicazione, economato e similari) (doc. 84, pag. 214

incarto AI).

Stante

il mancato adempimento dei requisiti ex art. 17 LAI, è a ragione che la

consulente in integrazione ha escluso una riformazione professionale.

2.7.2

Giusta

l’art. 18 cpv. 1 LAI gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) e sono idonei all’integrazione hanno diritto a un sostegno nella

ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto

di lavoro. Il cpv. 2 del citato disposto prevede che l’ufficio AI decide

l’attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame

sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.

L’applicazione

di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che

l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno

alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di

lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla

salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi

ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro

(per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità

dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). L’Alta Corte ha poi precisato

che siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento

d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente

avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole

dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa

problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di

posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non

deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato

dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla

differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la

disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).

Infine,

secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in

attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che

sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI

2003.

pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).

D’altra

parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore

dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di

lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova),

al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

Giusta

la cifra 1804 1/24 CPlPr, il diritto al collocamento ex art. 18 LAI è dato se,

tra l’altro, lo svantaggio nella ricerca di un impiego è dovuto allo stato di

salute di per sé.

Il

Tribunale federale ha sancito che in caso di capacità lavorativa completa in

attività adeguata non vi è di principio il diritto ad un sostegno nella ricerca

di un posto di lavoro (SVR 2021 IV Nr. 9 = STF 9C_329/2020 consid. 3.2.3; STF

9C_620/2020 consid. 3.2.), a meno che non sussista un’ulteriore limitazione

dovuta allo stato di salute (AHI 2003 268 = I 421/01; SVR 2010 IV Nr. 48 =

9C_416/2009 consid. 2.2. e 5.2.).

Se la

mancata reintegrazione professionale (intesa quale mettere a miglior frutto la

capacità lavorativa residua) non è riconducibile a difficoltà afferenti alla

situazione valetudinaria nella ricerca del posto di lavoro ma piuttosto a

problematiche estranee all’invalidità, l’aiuto al collocamento non ricade nella

competenza dell’assicurazione invalidità ma eventualmente nell’assicurazione

disoccupazione (SVR 2021 IV Nr. 9 = STF 9C_329/2020 consid. 3.2.3.; AHI 2000

68). La carenza nella padronanza di una lingua nazionale configura una

problematica estranea all’invalidità (SVR 2006 IV Nr. 45 = I 427/05 consid. 4.1.1.;

AHI 2003 268 = I 421/01; cfr. anche cifra. 1805 CPIPr). In ogni caso, se vi

sono sia fattori estranei all’invalidità, sia fattori legati al danno alla

salute che si ripercuotono nella ricerca del lavoro, il diritto al sostegno

nella ricerca di un posto di lavoro non è escluso (STF 9C_233/2017 consid.

4.2., 9C_16/2008 consid. 2).

In

concreto, il ricorrente è abile al lavoro al 100% in attività adeguata ed i

limiti funzionali rilevati sono conciliabili con un ampio ventaglio di attività

adeguate presenti sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. supra consid. 2.7.1.).

A ben vedere, le asserite difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro

menzionate dall’insorgente nei memoriali (la provenienza da un paese africano,

lo statuto di asilante, la mancanza di un’istruzione e di una formazione, la

difficile situazione congiunturale, la concorrenza della manodopera

frontaliera, il clima politico e l’intolleranza; I, p.ti 4. e 6. e VI, pag. 2)

configurano fattori esterni al danno alla salute.

È

quindi a ragione che la consulente in integrazione ha negato il sostegno attivo

nella ricerca di un posto di lavoro. Quest’ultima ha comunque comunicato

all’assicurato di essere disposta a riesaminare l’eventuale diritto al

collocamento su richiesta scritta e in presenza di un datore di lavoro disposto

ad assumere l’assicurato “che permetta di mantenere o diminuire il discapito

economico dovuto al danno alla salute” (doc. 84, pag. 215 incarto AI).

Pertanto, anche la

valutazione economica va confermata.

2.8

Visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti