32.2024.89
Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di prestazioni. Valutazione medica confermata. Valutazione economica confermata: corretto il rifiuto di provvedimenti professionali (aiuto attivo al collocamento, alternativamente apprendistato biennale), non essendo adempiuti i presupposti
13 marzo 2025Italiano38 min
SMR ha ritenuto invariato il quadro diagnostico, rilevando i limiti funzionali (maggiori
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.89
jv/gm
Lugano
13 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11
novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
del 16 ottobre 2024 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1990, da ultimo attivo quale operaio di scuderia/operaio agricolo, il 3/7
febbraio 2022 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo
un’incapacità lavorativa del 100% dal 13 luglio 2021 al 30 gennaio 2022, del
50% dal 31 gennaio al 13 febbraio 2022 e del 100% dal 14 febbraio 2022, a
motivo di un infortunio occorsogli il 13 luglio 2021 (docc. 1-7 e 93 incarto
AI).
1.2. Richiamato
l’incarto assicurazione infortuni (docc. 9, 10, 93-120 incarto AI), l’incarto
assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 40,
42, e 121-135 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI), il
questionario per il datore di lavoro (docc. 28 e 36 incarto AI), svolto il
colloquio d’accertamento in intervento tempestivo terminato dopo la
frequentazione di un corso di italiano (docc. 18, 19, 21-25, 34, 38 e 39
incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 41 incarto
AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 29 luglio 2022 (doc. 43
incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"
2.1 Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa (CL)
Codice
infermità: 938 Danno funzionale: 03
Rottura tendine rotuleo a sinistra
-
15.7.2021 revisione e sutura
tendine rotuleo
-
20.7.2021 revisione ferita
-
29.7.2021 artroscopia”
e
rilevato quale limite funzionale una ridotta caricabilità del ginocchio, il
medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa in ogni attività del 100% dal
13 luglio 2021 al 15 febbraio 2022 e (sempre in ogni attività del 50% dal 16
febbraio 2022.
Visionata
la decisione del 29 marzo 2023 con la quale l’assicurazione infortuni,
basandosi sul rapporto del medico fiduciario dr. __________ (specialista in
ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore), ha negato all’assicurato
il diritto alla rendita, ad un’indennità per menomazione dell’integrità ed
interrotto il versamento dell’indennità giornaliera dal 1. marzo 2023 (doc. 52
incarto AI), l’amministrazione l’ha sottoposta al medico SMR (doc. 53 incarto
AI).
Con
rapporto del 26 maggio 2023 (doc. 54 incarto AI), annullando e sostituendo
quello del 29 luglio 2022, il medico SMR pur mantenendo le medesime diagnosi ha
indicato quale limita funzionale una caricabilità massima di 10 kg e accertato
Fatti
i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL attività abituale
% IL attività adeguata
Periodi
Docs.
100
100
13.7.2021-15.2.2022
50
50
16.2.2022-28.2.2023
50
0
1.3.2023-continua
__________
1.3. Con
rapporto del 7 luglio 2023 la consulente SIP ha rilevato come l’assicurato
potrebbe reintegrarsi autonomamente nel circuito lavorativo in attività
semplici, che non necessitano di una formazione particolare; attività, queste,
che la consulente in integrazione ha ritenuto ben presenti sul territorio ed
esercitabili dopo un breve periodo d’introduzione. Sulla scorta di tali
considerazioni, la consulente in integrazione ha chiuso il mandato, non essendo
adempiuti i presupposti per attuare provvedimenti professionali (doc. 55
incarto AI).
1.4. Vagliata
l’ulteriore documentazione sottopostagli dall’amministrazione, con rapporto del
6 maggio 2024, annullando e sostituendo quello del 26 maggio 2023, il medico
SMR ha ritenuto invariato il quadro diagnostico, rilevando i limiti funzionali (maggiori
rispetto al precedente rapporto) ed accertato i seguenti periodi d’incapacità
lavorativa:
% IL attività abituale*
% IL attività adeguata**
Periodi
100
100
13.7.2021-30.1.2022
50
50
31.1.2022-28.2.2023
50
0
1.3.2023-13.8.2023
100
0
14.8.2023-continua
* con incidenza sul rendimento; prognosi incerta.
** con incidenza sul rendimento; prognosi
stazionaria.
1.5. Con
rapporto del 28 giugno 2024, annullando e sostituendo quello del 7 luglio 2023,
la consulente SIP ha rilevato un ampio ventaglio di attività esigibili e, non
essendo adempiuti i presupposti una riformazione professionale, ha chiuso il
caso, osservando che “su richiesta scritta dell’ass.to, potrà essere
esaminato un provvedimento di aiuto al collocamento (entro 6 mesi dal
progetti), se trova un datore di lavoro disposto ad assumerlo che permetta
di mantenere o diminuire il discapito economico dovuto al danno alla salute”
(doc. 84 incarto AI).
1.6. Con
progetto di decisione del 22 agosto 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità del 22.34% al 1. luglio
2022 (scadenza dell’anno d’attesa) e dello 0% dal 1. marzo 2023 (doc. 87 incarto
AI).
Con
osservazioni del 5 ottobre 2024 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione, chiedendo la possibilità di svolgere un breve apprendistato per
ottenere un diploma che gli permetta di uscire dall’attuale situazione di
precarietà ed una “perizia super-partes” al fine di accertare lo stato
del ginocchio infortunato (doc. 90 incarto AI).
Con
decisione del 16 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le
osservazioni dell’assicurato non contenendo nuovi elementi che non fossero
stati già valutati sia per l’aspetto medico che per quanto concerne i
provvedimenti professionali auspicati (doc. 91 incarto AI).
1.7. L’assicurato,
rappresentato da RA 1 quale volontaria di __________, ha interposto tempestivo
ricorso contro la decisione del 16 ottobre 2024, postulandone l’annullamento e
la concessione di “un sostegno nella ricerca di un nuovo posto di lavoro con
riguardo al suo attuale stato di salute”, alternativamente “la
possibilità di intraprendere […] un breve (biennale) apprendistato”
e rimarcando di non essere interessato ad una rendita d’invalidità (“non
abbiamo mai chiesto il diritto ad una rendita di invalidità. E nemmeno
l’abbiamo mai pensato. Non capisco perché questa pretesa venga di continuo
sostenuta […]”).
Contesta
le conclusioni del medico SMR, producendo il rapporto del 12 marzo 2024 del dr.
__________ (specialista in ortopedia e traumatologia) ed il rapporto del 1.
settembre 2022 del dr. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia).
Contesta
altresì la valutazione economica e meglio la decisione del SIP di non
concedergli un sostegno attivo nella ricerca di un impiego, alternativamente di
finanziargli una riformazione professionale breve, producendo a tal proposito un
articolo di giornale del settembre 2024.
1.8. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione
medica, rilevando come la refertazione prodotta dall’insorgente fosse già stata
debitamente valutata dal medico SMR.
Per
quanto riguarda l’aspetto economico, l’amministrazione ha ribadito come in
concreto i presupposti per le misure di prima formazione professionale, di
riformazione professionale e per l’aiuto al collocamento non sono adempiuti.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.9. Con
scritto del 6 dicembre 2024 il ricorrente ha censurato la menzione dell’Ufficio
AI di “un danno alla salute di ordine somatico”, sostenendo che il danno
alla salute è quello al ginocchio infortunato, non soffrendo di patologie
psichiatriche. Ha inoltre rimproverato l’amministrazione di “voler travisare
una realtà altrimenti accertata”, di “metodi diffamatori”, di “burocratizzazione
spinta all’estremo con grande probabilità proprio con l’obiettivo di creare
confusione e smarrimento” e di un sistema discriminante nei suoi confronti
(VI).
1.10. Con
scritto del 13 aprile 2024 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza del suo
procedere, evidenziando l’equivoco relativo all’accezione “danno alla salute
di ordine somatico” ed indicando gli enti a cui rivolgersi per il sostegno
nella ricerca di un impiego e programmi di inserimento (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato nel febbraio 2022.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della
modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. luglio 2024) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente,
anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal
nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022
o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
In
casu, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel febbraio 2022
(cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita
sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a
prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI)
o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto
quanto precede, nel caso concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1.
gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto
in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica
è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
Considerandi
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre
2024.
l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la
vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere
superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità
era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità
fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.
Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per
considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto
che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad
una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche
l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato
tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria
strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre
il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.5
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza
ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato
valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medico-assicurativa
pervenutagli al medico SMR. Quest’ultimo, con rapporto finale 6 maggio 2024, ha
accertato una capacità lavorativa nulla nell’attività abituale di
stalliere/operaio agricolo dal 14 agosto 2023 ed una capacità lavorativa
completa dal 1 marzo 2023 in attività adeguata (cfr. supra consid. 1.1. e
1.4.).
Il
ricorrente, prevalendosi dello scritto del 1. settembre 2022 del dr. __________
e del rapporto del dr. __________ del 12 marzo 2024, contesta la valutazione
medica posta alla base della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.7.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.1
Lo
scritto del 1. settembre 2022 del dr. __________ presenta il seguente tenore:
"
Valutazione e procedere
Faccio il punto della situazione con il paziente,
affermo che il suo quadro clinico sta evolvendo in maniera positiva, ritengo
tuttavia che debba ancora eseguire un’intensa fisioterapia di tonificazione
muscolare per andare ricondizionare completamente il ginocchio ed evitare la
recrudescenza della sintomatologia anteriore perirotulea. affermo che dal punto
di vista della sua attività lavorativa non credo che possa continuare ad
eseguire questo lavoro in quanto è molto pesante e gli provoca un sovraccarico
funzionale del ginocchio con esacerbazione ricorrente della patologia dolorosa
rotulea da sovraccarico. Chiedo a Lei di valutare una possibile
rivalutazione/riqualificazione lavorativa. Dal mio punto di vista, gli
prescrivo ulteriori cicli di fisioterapia e resta inabile al 50% e rivedrò il
paziente solamente al bisogno.”
Di
tutta evidenza, lo scarno certificato del dr. __________ non è idoneo ad
insinuare alcun dubbio circa la valutazione del medico SMR. Infatti,
l’attestazione del dr. __________ è antecedente al rapporto SMR ed è stata già
esaminata in sede d’istruttoria (doc. 112, pag. 316 e seg. e doc. 78, pag. 201
incarto AI), come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (IV, pag. 3). Oltre a
ciò, la surriferita refertazione non permette di distinguere chiaramente tra
l’incapacità lavorativa in attività abituale e quella in attività adeguata. Ad
ogni buon conto, l’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività per il
periodo a cui il referto si riferisce è stata accertata anche dal medico SMR
(cfr. supra consid. 1.4.).
Il
rapporto del12 marzo 2024 del dr. __________ presenta il seguente tenore:
"
Diagnose
- Chronisces Schmerzsyndrom bei St.n.
Patellarsehnen-Naht, Seheninfekt (2021) Knie links
Anamnese
Insgesamt zwar etwas verbesserter Verlauf nach Angaben
des Patienten jedoch nach wie vor noch deutliche Schmerzen sodass eine
Arbeitsfähigkeit als Stallgehilfe nicht zu realisieren ist. In der Zwischenzeit
fand eine Beurteilung durch einen Kollegen der __________ statt, hier wurde
eine 100% ige Arbeitsfähigkeit ab dem 05.02.2024 attestiert. Ich kann dieser
Beurteilung des Kollegen nicht ganz folgen in Anbetracht des Befundes sowie
auch der Arbeitstätigkeit, die der Patient nachgehen muss.
Befund
Reizlose Narben. Nach wie vor noch leicht hinkendes
Gangbild. Noch etwas schwach aufgebauter Quadrizeps. Nach wie vor ist eine
belastete Flexion, die für eine Tätigkeit im Stall notwendig ist, nicht
möglich.
Beurteilung und Procedere
Ich bitte die Versicherung den Patienten
noch einmal entsprechend aufzubieten. Meiner Meinung nach ist eine
Arbeitsfähigkeit zu 100% im Beruf als Strallarbeiter nicht zu realisieren. Der
Patient wird zusammen mit dem begleitenden Übersetzer
das Gespräch mit dem Arbeitgeber, bei dem der Patient bereit seit 12 Jahren
tätig ist suchen, ob evtl. eine weniger bzw. nicht Knie belastete Tätigkeit
möglich ist. Das Gespräch wird aktiv gesucht. Ansonsten müsste überlegt werden
ob bei diesem 33-jährigen Patienten aufgrund dieses Unfallgeschehens nicht eine
Möglichkeit zur Umstellung besteht, in einer nicht kniebelasteten Tätigkeit. Ansonsten droht hier eine dauerhafte Invalidität.”
Anche
in questo caso il referto medico di cui sopra era già presente agli atti ed è stato
vagliato dal medico SMR (cfr. doc. 74 e doc. 78 pag. 201 e seg. incarto AI).
Inoltre, il medico SMR e il dr. __________ concordano sul fatto che l’attività
di stalliere/operaio agricolo non sia più realistica alla luce del carico
sopportabile dal ginocchio, ragione per cui entrambi hanno attestato
un’incapacità lavorativa completa in attività abituale (cfr. supra consid.
1.4.). Oltre a ciò, il dr. __________ ha accertato la possibilità per
l’insorgente di intraprendere un’attività adeguata ai limiti funzionali, senza
tuttavia fornire alcuna indicazione circa la capacità lavorativa (residua) in
attività adeguata, circostanza che non permette di insinuare dubbi circa
l’accertamento del medico SMR in punto alla capacità lavorativa in attività
adeguata ai limiti funzionali rilevati. Tale conclusione si concilia con il
tenore dei memoriali del ricorrente con i quali quest’ultimo esprime la volontà
di intraprendere un’altra attività, alternativamente una formazione
professionale, ritenendosi, dunque, abile al lavoro in un’attività meno
sollecitante per il ginocchio infortunato.
Per
quanto concerne la menzione da parte dell’Ufficio AI di un “danno alla
salute di ordine somatico”, va osservato che l’interpretazione di tale
accezione da parte dell’insorgente risulta manifestamente errata,
l’amministrazione non avendo inteso un’affezione psichiatrica, come spiegato
con le osservazioni del 13 dicembre 2024 (VIII, pag. 2):
“[…] nella risposta di causa il riferimento al danno
alla salute di ordine somatico (ovvero: fisico/organico) era unicamente inteso
a qualificare la tipologia di limiti funzionali. Tant’è che nel paragrafo
successivo alla criticata frase iniziale è stato fatto espresso rimando agli
atti medici fondanti la decisione. Referti chiaramente indicanti che il danno
alla salute che ha causato delle inabilità lavorative (solo transitoriamente
anche in attività adeguate) è relativo alla rottura del tendine rotuleo a
sinistra. Per di più, si evidenzia come mai è stato menzionato il concetto –
ben distinto nella medicina assicurativa – di somatizzazione. Fenomeno che
avrebbe peraltro implicato […] una perizia […] bidisciplinare.”
Visto
quanto precede, la valutazione medica operata dall’amministrazione va
confermata.
2.7
Per
quanto concerne alla valutazione economica, il ricorrente non contesta il grado
d’invalidità calcolato dall’Ufficio AI, ma piuttosto il rifiuto di
provvedimenti professionali, e meglio di fornirgli un sostegno attivo per la
reintegrazione nel circuito lavorativo, alternativamente il finanziamento di
una riformazione professionale quale, ad esempio, un apprendistato biennale.
Pertanto, questo Giudice può limitarsi all’analisi di tale aspetto.
2.7.1
I
provvedimenti professionali sono disciplinati dagli artt. 15-18 e 18b LAI (art.
7.
cpv. 2 lett. c LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige la riconversione
professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere
presumibilmente conservata o migliorata.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15.
gennaio 2016: “[…] von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei
lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124
V 110 consid. 2b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno
conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del
20% sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute
sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbero esercitare
senza una formazione professionale supplementare. In tema vedasi anche le cifre
1702-1709 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale
dell’assicurazione invalidità (CPlPr, valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.
gennaio 2025).
Secondo
l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività
lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità. Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un’opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).
Infine,
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto
di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura
professionale, ha affermato che:
"
[…] Sennonché, a prescindere dalle
argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità,
l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione
amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di
professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non
richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00
del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non
può dunque trovare accoglimento. […]"
(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).
Nella
STF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015 il TF ha ribadito che il diritto alla
riformazione professionale ex art. 17 LAI presuppone una perdita di guadagno di
almeno il 20% in attività abituale ed attività esigibile e che tale presupposto
– specifico della riformazione professionale – non è in ogni caso adempiuto se
sul mercato equilibrato del lavoro vi è un ampio ventaglio di attività adeguate
ai limiti funzionali dell’assicurato, ragionevolmente esigibili in
considerazione della formazione (precedente) e dell’esperienza lavorativa e che
in media non vengono retribuite meno dell’ultima attività esercitata.
In casu
prima dell’insorgenza del danno alla salute il ricorrente non aveva concluso
alcuna formazione e, ad eccezione per un breve periodo, presentava una capacità
lavorativa completa in attività adeguate (cfr. supra consid. 1.4. e 2.5.1. in
fine) senza alcuna perdita di guadagno dal 1. gennaio 2024 (doc. 91, pag. 241
incarto AI). Per tacere del fatto che nel rapporto del 28 giugno 2024 la
consulente in integrazione professionale ha rilevato un ampio ventaglio di
attività esigibili, poiché semplici, non qualificate, che non necessitano di
alcuna formazione e per le quali l’assicurato sarebbe direttamente
reintegrabile in un mercato del lavoro in equilibrio (sul concetto del mercato
equilibrato del lavoro vedasi la DTF 148 V 174), quali ad esempio l’addetto
qualità/imballaggio/confezionamento/etichettatura, l’addetto alla biglietteria,
l’operaio generico nel settore della componentistica industriale, l’addetto
alla metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero e l’ausiliario in
attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio
meccanografici, di duplicazione, economato e similari) (doc. 84, pag. 214
incarto AI).
Stante
il mancato adempimento dei requisiti ex art. 17 LAI, è a ragione che la
consulente in integrazione ha escluso una riformazione professionale.
2.7.2
Giusta
l’art. 18 cpv. 1 LAI gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) e sono idonei all’integrazione hanno diritto a un sostegno nella
ricerca di un posto di lavoro appropriato o al fine di mantenere il loro posto
di lavoro. Il cpv. 2 del citato disposto prevede che l’ufficio AI decide
l’attuazione immediata di questi provvedimenti non appena risulti da un esame
sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.
L’applicazione
di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che
l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno
alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di
lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla
salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi
ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro
(per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità
dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). L’Alta Corte ha poi precisato
che siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento
d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente
avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole
dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa
problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di
posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non
deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato
dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla
differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la
disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).
Infine,
secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in
attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che
sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI
2003.
pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).
D’altra
parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore
dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di
lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova),
al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.
Giusta
la cifra 1804 1/24 CPlPr, il diritto al collocamento ex art. 18 LAI è dato se,
tra l’altro, lo svantaggio nella ricerca di un impiego è dovuto allo stato di
salute di per sé.
Il
Tribunale federale ha sancito che in caso di capacità lavorativa completa in
attività adeguata non vi è di principio il diritto ad un sostegno nella ricerca
di un posto di lavoro (SVR 2021 IV Nr. 9 = STF 9C_329/2020 consid. 3.2.3; STF
9C_620/2020 consid. 3.2.), a meno che non sussista un’ulteriore limitazione
dovuta allo stato di salute (AHI 2003 268 = I 421/01; SVR 2010 IV Nr. 48 =
9C_416/2009 consid. 2.2. e 5.2.).
Se la
mancata reintegrazione professionale (intesa quale mettere a miglior frutto la
capacità lavorativa residua) non è riconducibile a difficoltà afferenti alla
situazione valetudinaria nella ricerca del posto di lavoro ma piuttosto a
problematiche estranee all’invalidità, l’aiuto al collocamento non ricade nella
competenza dell’assicurazione invalidità ma eventualmente nell’assicurazione
disoccupazione (SVR 2021 IV Nr. 9 = STF 9C_329/2020 consid. 3.2.3.; AHI 2000
68). La carenza nella padronanza di una lingua nazionale configura una
problematica estranea all’invalidità (SVR 2006 IV Nr. 45 = I 427/05 consid. 4.1.1.;
AHI 2003 268 = I 421/01; cfr. anche cifra. 1805 CPIPr). In ogni caso, se vi
sono sia fattori estranei all’invalidità, sia fattori legati al danno alla
salute che si ripercuotono nella ricerca del lavoro, il diritto al sostegno
nella ricerca di un posto di lavoro non è escluso (STF 9C_233/2017 consid.
4.2., 9C_16/2008 consid. 2).
In
concreto, il ricorrente è abile al lavoro al 100% in attività adeguata ed i
limiti funzionali rilevati sono conciliabili con un ampio ventaglio di attività
adeguate presenti sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. supra consid. 2.7.1.).
A ben vedere, le asserite difficoltà nella ricerca di un posto di lavoro
menzionate dall’insorgente nei memoriali (la provenienza da un paese africano,
lo statuto di asilante, la mancanza di un’istruzione e di una formazione, la
difficile situazione congiunturale, la concorrenza della manodopera
frontaliera, il clima politico e l’intolleranza; I, p.ti 4. e 6. e VI, pag. 2)
configurano fattori esterni al danno alla salute.
È
quindi a ragione che la consulente in integrazione ha negato il sostegno attivo
nella ricerca di un posto di lavoro. Quest’ultima ha comunque comunicato
all’assicurato di essere disposta a riesaminare l’eventuale diritto al
collocamento su richiesta scritta e in presenza di un datore di lavoro disposto
ad assumere l’assicurato “che permetta di mantenere o diminuire il discapito
economico dovuto al danno alla salute” (doc. 84, pag. 215 incarto AI).
Pertanto, anche la
valutazione economica va confermata.
2.8
Visto tutto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti