32.2024.9
Attribuzione rendita a salariata/casalinga. TCA conferma inabilità lavorativa totale nella precedente attività e del 50% in altre adeguate stabilite da SMR. Obbligo di ridurre danno come casalinga implica ricorrere ad aiuto dei familiari, ciò che riduce molto il grado di invalidità. Calcolo grado AI
12 giugno 2024Italiano60 min
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2024.9
TB
Lugano
12 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2020 (doc. 5) RI 1, nata
nel 1983, ha chiesto all'assicurazione invalidità delle prestazioni a causa
dell'inabilità lavorativa come operatrice sociosanitaria attiva all'80% insorta
il 14 gennaio 2020 a causa della debolezza alla gamba destra dovuta a una
miopatia distale (doc. 1).
Raccolti tra il 2020 e il 2023 i referti medici presso i vari
curanti, con rapporto finale del 21 luglio 2023 (doc. 80) il Servizio Medico
Regionale ha posto le diagnosi, le limitazioni funzionali e i gradi di
inabilità lavorativa in attività abituale, adeguata e casalinga.
1.2. Esperita il 25 settembre 2023 (doc.
84) un'inchiesta domiciliare, con progetto di decisione del 5 ottobre 2023
(doc. L) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata dal 1°
maggio 2023 una rendita intera con grado AI dell'80% e dal 1° settembre 2023,
ovvero tre mesi dopo la modifica del grado AI, il diritto a una rendita di
invalidità con un grado AI del 49% (48,84% [quota parte salariata] + 0,49%
[quota parte casalinga]).
1.3. Il 16 ottobre 2023 (doc. M)
l'assicurata ha scritto all'Ufficio AI di non essere d'accordo con questo
progetto e di ritenere corretto un grado di invalidità del 100%. Con decisione
del 18 gennaio 2024 (doc. B) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una
rendita dapprima intera e poi con un grado del 49%.
1.4. Con ricorso del 12 febbraio 2024
(doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare
la decisione dell'Ufficio AI e di riconoscerle, dal 6 maggio 2023, una rendita
intera di invalidità.
L'insorgente ha rilevato che le è stata diagnosticata una miopatia
distale di tipo Miyoshi (docc. D-I), che non le ha più permesso di riprendere,
anche a tempo parziale, l'attività abituale di assistente in cure geriatriche,
con conseguente presentazione di richiesta di prestazioni dall'assicurazione
invalidità. La malattia genetica di cui soffre è progressiva e irreversibile,
colpisce i muscoli ed è una malattia rara per la quale non vi sono specifiche
cure (doc. N). L'esame clinico non era comunque ultimato, era ancora in attesa
dei risultati di un test genetico (doc. O). A causa di questa malattia la
ricorrente non poteva svolgere lavori pesanti in cui sollecitava la muscolatura
e quindi nella sua abituale attività di operatrice sociosanitaria era inabile
al 100%; anche le attività sedentarie erano incompatibili con lo stato di
salute, soffrendo di importanti dolori alla muscolatura.
Essa non ha perciò alcuna capacità lavorativa residua, nel senso
che non vi sono attività adeguate per le quali potrebbe conseguire,
teoricamente, un reddito. Pertanto, né le tabelle RSS né altri metodi di
calcolo utilizzati dall'Ufficio AI sono utili. A dire dell'assicurata, è
necessario esperire una perizia neutra per valutare la sua capacità lavorativa
residua in presenza di questa malattia rara, non essendoci attualmente dei
criteri possibili per stabilire quale essa possa essere.
Inoltre, la ricorrente ha contestato gli impedimenti ritenuti
quale casalinga, perché sia per la pulizia e l'ordine dell'alloggio, sia per la
cura e l'assistenza ai figli e come pure per la cura del giardino e dell'area
adiacente, essa ha degli impedimenti importanti, essendo dei lavori
medio-pesanti che sollecitano la muscolatura.
1.5. A sostegno dell'affermazione
ricorsuale che il suo stato di salute sta progressivamente e inesorabilmente
peggiorando, il 19 febbraio 2024 (doc. IV) l'assicurata ha prodotto il
certificato medico della curante dr.ssa med. __________ (doc. IV/1).
1.6. Sentita la dr.ssa med. __________
del Servizio Medico Regionale che si è pronunciata il 28 febbraio 2024 (doc.
VI/1) sulla documentazione prodotta con il ricorso, nella risposta del 5 marzo
2024 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto che la
problematica medica che ha colpito l'assicurata si ripercuote pesantemente
sulla capacità lavorativa, ma che vi sono comunque delle professioni leggere e
sedentarie che restano esercitabili, almeno in misura parziale. Inoltre, i
referti medici allegati dalla ricorrente non modificano le originarie
conclusioni del Servizio Medico Regionale.
Quanto all'aspetto economico, il mercato del lavoro presenta un
buon numero di attività che rispondono ai requisiti posti (doc. 81). L'Ufficio
AI ha pure rilevato che all'assicurata era stata avanzata una proposta
formativa in ambito amministrativo, che però non ha accettato non ritenendo che
il suo stato di salute glielo permetteva. L'interessata è stata invece
caldamente invitata, con la risposta di causa, ad approfittare dell'offerta.
Riguardo al grado di invalidità in ambito domestico, l'Ufficio AI
ha osservato che dal rapporto di inchiesta risulta, contrariamente a quanto
sostenuto dall'insorgente, che le sue difficoltà nello svolgimento delle
mansioni domestiche sono state debitamente considerate, tanto che il grado di
impedimento è stato fissato nel 31%, ma che in virtù dell'obbligo di ridurre il
danno, e quindi del fatto che è stato ritenuto esigibile che i familiari
prestino aiuto nella misura di circa 13 ore alla settimana, il grado di
invalidità si è assestato al 2,47%.
La valutazione operata dall'amministrazione risulta perciò
corretta, eccetto per la determinazione del grado di invalidità per la quota
parte salariata dal 1° gennaio 2024, ritenuto che v'è stata una modifica dell'art.
26bis cpv. 3 OAI, secondo cui, ora, se il reddito da invalido è stato
determinato in applicazione dei valori statistici, è applicata una (ulteriore) deduzione
del 10%. Si ha perciò per la parte salariata un grado AI del 66,73% su un
impiego del 100% (doc. VI/2) e del 53,38% sul tempo lavorativo dell'assicurata
dell'80%; sommando poi la percentuale di invalidità del 2,47% relativa alla
quota parte di casalinga del 20%, si ottiene dal 1° gennaio 2024 un grado di
invalidità finale del 53,87%, arrotondato al 54%, mentre rimangono invariati i
gradi di invalidità dal 1° maggio 2023 (80%) e dal 1° settembre 2023 (49%).
1.7. Chiesta (doc. VIII) e ottenuta
(doc. IX) una proroga, il 12 febbraio 2024 (recte: 27 marzo 2024)
l'insorgente ha riferito che gli specialisti hanno scoperto un secondo gene
relativo alla sua malattia rara, patologia che ha delle ripercussioni pure sul
cuore, tanto che soffre di tachicardia, anche a riposo. Tutti questi aspetti si
ripercuotono sulla sua capacità lavorativa. Dovendo sottoporsi a nuovi esami
scientifici, anche all'estero, essa ha chiesto una proroga per notificare
questi nuovi mezzi di prova, che il TCA le ha accordato (doc. XI).
1.8. L'8 aprile 2024 (doc. XII) la
ricorrente ha così prodotto un nuovo referto medico relativo alla visita
specialistica del 26 marzo 2024 (doc. P), che ha confermato la presenza di una
seconda alterazione dei geni. L'assicurata ha osservato che l'evoluzione di
questa malattia è progressiva, che da poche settimane soffriva pure di
tachicardia e che la sua deambulazione era leggermente zoppicante
bilateralmente. In queste condizioni non è dunque possibile sostenere che vi
sia una capacità lavorativa adeguata come sostenuto dall'SMR (50%).
Inoltre, a dire dell'assicurata, il medico SMR non avrebbe
considerato che già il 24 marzo 2020 una ripresa lavorativa al 50% in attività
leggere non ha portato ad alcun risultato positivo. A ciò si aggiunge che le
ulteriori patologie, come la tachicardia, non le permettono quindi a maggior
ragione di intraprendere una qualsiasi attività, perciò deve esserle
riconosciuto un grado di invalidità del 100%.
L'insorgente ha infine ribadito la necessità di assumere una prova
peritale specialistica che consenta di confermare la sua totale inabilità
lavorativa.
1.9. Sentita la dr.ssa __________ del
Servizio Medico Regionale, che il 15 aprile 2024 (doc. XIV/1) si è pronunciata
sulle osservazioni dell'assicurata e sul recente rapporto medico che questa ha
prodotto (doc. P), confermandosi nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023, a
sua volta il 17 aprile 2024 (doc. XIV) l'Ufficio AI ha rilevato che la scoperta
di una seconda alterazione genetica non è atta, in sé, a modificare il giudizio
in merito allo stato valetudinario della ricorrente, essendo rilevanti non
tanto le diagnosi quanto piuttosto le loro conseguenze. Peraltro, la
tachicardia era già stata documentata a suo tempo e non è quindi emersa
recentemente, come sostenuto dall'assicurata.
1.10. L'insorgente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se,
correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata dal
1° settembre 2023 una rendita di invalidità con grado AI del 49% o se, come
richiesto dalla ricorrente, quest'ultima abbia diritto a una rendita intera di
invalidità dal 6 (recte: 1°) maggio 2023 stante un'inabilità lavorativa del 100%
in qualsiasi attività lavorativa.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI
denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024,
prevede al marginale 9100 che "Le
disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono
applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio
2022.".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma
Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita
dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in
particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente
alle DT LAI [Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1
e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad
una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto
alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile
il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per
contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o
successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'assicurata ha
presentato la domanda di prestazioni il 17 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1) e l'invalidità
(teorica), giusta l'art. 28 LAI, è insorta al più presto il 6 maggio 2023,
ossia un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa di lunga durata
accertata dal medico SMR il 21 luglio 2023 (cfr. consid. 1.2). Pertanto,
considerato che il diritto a una rendita sorge al più presto sei mesi dopo la
rivendicazione del diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI), ne
consegue che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il
diritto attuale in essere dal 1° gennaio 2022 (cfr. Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con
esempio; cfr. anche Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4
ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere
le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata
mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità
(cpv. 2), se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70% gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3), mentre se il grado d'invalidità
si pone tra il 40% e il 49% si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota
percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni
grado di invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Nel
caso in cui, invece, l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o
comunque avrebbe svolto in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo
parziale un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che
prevede che il grado di invalidità per questa attività è valutato
secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di
invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due
ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo
misto".
L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati
nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l'assistenza ai familiari.
Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado
d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:
a. il grado d'invalidità
nell'ambito dell'attività lucrativa;
b. il grado
d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.
L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità
nell'ambito dell'attività lucrativa:
a. il reddito
senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente
a un grado d'occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è
calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione
del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è
ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non
fosse divenuto invalido.
Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni
consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:
a. viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene
ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al
capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità
per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo
misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete
possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio
dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità
dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere
tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360
consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la
pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la
preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione,
gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei
vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro
dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere
affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati
classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai
familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa
economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l'insorgere del danno alla salute.
Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni
di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute,
allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato
che continuano a essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte
al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica
utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono
essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività
equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni
consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
2.5. A seguito della domanda di
prestazioni dell'assicurata del marzo 2020, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti
medici determinanti richiamandoli dall'assicuratore malattia per perdita di
guadagno, che si era assunto le conseguenze dell'inabilità lavorativa accertata
dal 14 gennaio 2020, e dai curanti della richiedente.
In particolare, dai referti raccolti emerge che i disturbi
lamentati dall'assicurata agli arti inferiori (polineuropatia
sensitivo-motoria) hanno portato alla necessità di indagini genetiche non solo
fuori Cantone, ma anche all'estero e che dopo numerosi esami gli specialisti
sono giunti a porre la diagnosi di miopatia distale posteriore di tipo
distrofico Myoshi che le causa una paresi distale agli arti inferiori e
l'impossibilità, rilevata dai medici curanti e riconosciuta dal Servizio Medico
Regionale, di continuare a lavorare come operatrice sociosanitaria in una casa
anziani, dove il carico fisico (sollevare i pazienti, stare tutto il giorno in
piedi, spostarsi da una stanza all'altra e da un piano all'altro) è molto
importante e impegnativo e quindi l'esercizio di questa attività è stato
viziato dai problemi di salute, che nel 2019 e nel 2020 si sono aggravati.
Tuttavia, come certificato il 15 dicembre 2021 (doc. 49) dalla
dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, nonostante le difficoltà che la
malattia rara di cui è affetta le comportava, l'assicurata ha comunque ripreso
a lavorare all'80% nel suo ruolo abituale di operatrice sociosanitaria, non
essendo stato possibile impiegarla all'interno della casa anziani in un'altra
mansione più leggera, ma per riuscire a svolgere il suo lavoro ha dovuto
assumere regolarmente numerosi analgesici, che non hanno impedito che a volte i
dolori a fine giornata erano molto importanti.
In effetti, i gradi di inabilità lavorativa che l'assicuratore
malattia per perdita di guadagno ha riconosciuto erano del 100% dal 14 gennaio
al 15 marzo 2020, del 50% dal 16 al 23 marzo 2020 a seguito di un tentativo,
subito fallito, di ripresa lavorativa, e del 100% dal 24 marzo 2020 al 24
ottobre 2020, quando l'indomani l'assicurata ha ripreso a lavorare fino al 5
maggio 2022.
Il 15 maggio 2022 (doc. 64) la dottoressa curante __________ ha
infatti certificato che poiché l'assicurata le ha segnalato un peggioramento
dei dolori e dell'affaticabilità, dal 6 maggio 2022 era nuovamente inabile al
lavoro al 100%. Le indagini radiologiche di decorso hanno mostrato una
progressione della malattia con ipotrofia muscolare che toccava anche i
compartimenti più prossimali degli arti inferiori, perciò una ripresa
dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento era improbabile. Le
indagini specialistiche erano comunque ancora in essere presso istituti
specializzati, poiché la miopatia presentata derivava da una problematica
genetica molto rara, a cui non era però ancora possibile dare una chiara
nomenclatura, ma che era stata oggettivata da indagini radiologiche.
Nel suo rapporto finale SMR del 25 luglio 2022 (doc. 70) la dr.ssa
med. __________ ha quindi preso atto di quest'ultimo referto, ha ripreso la
diagnosi di miopatia progressiva con paresi distale agli arti inferiori e i
gradi di inabilità lavorativa dianzi citati ritenendoli validi sia
nell'attività abituale sia in altre adeguate, da ultimo indicando che dal 6
maggio 2022 l'inabilità lavorativa era del 100% dal 6 maggio 2022. Posti i
limiti funzionali, per l'SMR una revisione medica era necessaria a distanza di
12 mesi.
Nel mese di aprile 2023 (doc. 75) l'Ufficio AI ha interpellato il PD
dr. med. __________ della Clinica di neurologia dell'Ospedale __________ di __________,
che però si era occupato solo del test genetico per polineuropatia e quindi non
era mai entrato nel merito della capacità lavorativa dell'assicurata. Egli ha
indicato di avere in cura l'interessata dal 17 marzo 2021 e che ha potuto
rilevare il deficit di forza nella muscolatura degli arti inferiori, specie nei
muscoli distali dei piedi. Ha inoltre posto la diagnosi di probabile neuropatia
genetica su mutazione SORD e ha precisato che le terapie in atto consistevano
nella fisioterapia a lungo termine.
A richiesta dell'amministrazione, oltre ad allegare il certificato
della visita del 17 marzo 2023, lo specialista ha prodotto i referti delle
varie indagini genetiche effettuate dall'assicurata presso l'__________ di __________,
il __________ di __________ e gli __________ di __________ come pure ha
trasmesso il rapporto del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________.
L'Ufficio AI ha sentito nuovamente anche la dr.ssa med. __________,
FMH medicina interna, la quale il 10 maggio 2023 (doc. 76) ha ribadito che
l'incapacità lavorativa era del 100% dal 6 maggio 2022 come operatrice
sociosanitaria presso la casa anziani di __________, ha osservato che la
situazione clinica era stabile con la paziente che lamentava a tratti
esacerbazioni dolorose agli arti inferiori e che la neuropatia era progressiva degenerativa
e causava la perdita della massa muscolare (miopatia d'accompagnamento). La
sintomatologia era di dolori agli arti inferiori maggiormente a destra, al
bisogno la paziente assumeva Voltaren e Novalgina. Nel definire la prognosi, la
curante ha indicato che in qualità di operatrice sociosanitaria presso la casa
anziani una ripresa dell'attività lavorativa con carichi fisici regolari era
impensabile/improbabile, stante l'esacerbazione dolorosa dopo la giornata
lavorativa fisicamente pesante, che richiedeva di stare a lungo in piedi e di
correre da un paziente all'altro, con conseguente consumo di analgesici.
Nel rispondere alle domande sulla situazione professionale e sul
potenziale d'integrazione dell'assicurata, visitata due giorni prima, se non era
più esigibile l'attività svolta abitualmente, era invece esigibile per 4-6 ore
al giorno un'attività adeguata alle sue condizioni, mentre i lavori domestici
dovevano essere programmati a singhiozzi con pause e aiuti da parte dei
familiari.
Nel pronunciarsi su questa nuova documentazione medica, il 21
luglio 2023 (doc. 80) la dr.ssa med. __________ ha allestito un nuovo rapporto
finale SMR che sostituiva il suo precedente del 25 luglio 2022 e l'annotazione
del 9 novembre 2022 per nuova documentazione medica. Dopo avere completato la
lista degli esami effettuati dall'interessata, la specialista in medicina
interna generale ha corretto le limitazioni funzionali indicando ora che la
necessità di pause supplementari era necessaria, ma che era inclusa nel grado
di inabilità lavorativa; essa ha inoltre completato i limiti e le risorse (sintomatologia
iperalgica altalenante agli arti inferiori destro e sinistro, marcia rigida per
deficit di propulsione, non doveva camminare dei tratti medi o lunghi, doveva
potersi sedere al bisogno), rilevando c'era una diminuzione della muscolatura
specie agli arti inferiori e distali dei piedi e che l'assicurata poteva
lavorare in posizione prevalentemente sedentaria. Nel determinare i gradi di
inabilità lavorativa in attività abituale, in attività adeguata e nelle
mansioni consuete, il medico SMR ha ripreso i gradi stabiliti in precedenza
nell'attività abituale e in attività adeguata, indicando però per quest'ultima
che dall'8 maggio 2023 l'incapacità era del 50% e si riferiva a quanto
precisato dalla curante (4-6 ore al dì).
Nell'esercizio delle mansioni consuete, l'SMR ha modificato il
grado del 10-20% di inabilità lavorativa dal 14 gennaio 2020 stabilito nel precedente
rapporto finale sulla scorta delle considerazioni del febbraio 2021 dell'allora
dr.ssa med. __________, secondo cui a quel momento l'assicurata riusciva a
svolgere tutte le mansioni con l'aiuto del marito, e l'ha sostituito con un
grado nullo dal 14 gennaio 2020 e del 20% dall'8 maggio 2023, facendo anche in
tal caso riferimento alle considerazioni dell'8 (recte: 10) maggio 2023
della Dr.ssa med. __________, che l'ha visitata quel giorno e che ha
espressamente indicato che "i lavori
domestici devono essere programmati ed eseguiti a singhiozzi con pause e aiuti
da parte dei famigliari".
Al progetto di decisione del 5 ottobre 2023 (doc. 82) dell'Ufficio
AI di attribuzione di una rendita intera di invalidità stante un grado di
invalidità dell'80% dal 1° maggio 2023, ovvero dopo un anno in cui l'inabilità
lavorativa, sorta il 6 maggio 2022, era del 100%, e di una rendita con un grado
del 49% dal 1° settembre 2023, ossia tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento
dell'inabilità lavorativa che dall'8 maggio 2023 era del 50%, l'assicurata non
ha presentato dei referti medici a sostegno della sua contestazione di questa
conclusione.
Con decisione del 18 gennaio 2024 (doc. 89) l'amministrazione ha
perciò confermato integralmente il suo progetto.
Davanti a questo Tribunale la ricorrente ha allegato al memoriale
della documentazione medica (docc. D, E, F, G, H, I e O) - già agli atti
dell'amministrazione e quindi già vagliata dal Servizio Medico Regionale - e un
contributo scientifico del gennaio 2024 di UpToDate sulla malattia Charcot-Marie-Tooth
(doc. N).
Pendente causa la ricorrente ha prodotto il certificato medico del
18 febbraio 2024 (doc. IV/1) della dr.ssa med. __________, la quale si è così
espressa:
" (…)
presenta una malattia genetica progrediente comportante una paresi muscolare
distale agli arti inferiori verosimilmente secondaria ad una miopatia distale
posteriore del tipo Myoshi // Neuropatia periferica di tipo motorico SORD.
La malattia secondo gli incarti da me in possesso, ha un esordio
clinico nel 2012.
Seguo la paziente da novembre 2019 e la prima esacerbazione della
malattia che ha portato ad una IL completa è avvenuta il 16.1.2020 con
tentativo di rientro all'attività lavorativa in marzo 2020 senza successo.
La malattia è verosimilmente lentamente progrediente e la
caricabilità della paziente dal 2019 a tutt'oggi è evidentemente diminuita (per
esempio anche per i lavori domestici la paziente deve organizzarsi per non
sovraccaricare il fisico).".
Il 28 febbraio 2024 (doc. VI/1) il Servizio Medico Regionale
(dr.ssa __________) ha riassunto gli atti medici trasmessi dall'insorgente
emessi nel 2020, nel 2021 e nel 2023, in parte già agli atti, e ha concluso che
il rapporto finale del 21 luglio 2023 rimaneva invariato, con un'inabilità
completa in attività abituale e una capacità lavorativa del 50% in attività
adeguata.
Nel referto del 26 marzo 2024 (doc. P) il PD dr. med. __________,
specialista in neurologia, ha riferito che da circa 10 giorni l'assicurata
assumeva Beloc Zoc 25 mg per la tachicardia, Novalgina e Voltaren al bisogno e
che a causa della debolezza ai piedi alcune volte era caduta. All'esame
obiettivo della paziente la deambulazione è risultata leggermente steppante
bilateralmente, non era in grado di camminare su punte e talloni, la
sensibilità e pallestesia erano conservate ai 4 arti, deficit di forza M4+
nella flessione dorsale di entrambi i piedi e M4 nel gastrocnemio destro.
Nella valutazione lo specialista ha indicato che a gennaio 2023
l'analisi del gene SORD eseguita presso l'__________ di __________ ha mostrato
la presenza di una variante classificata come patogenetica e già nota nella
letteratura scientifica, ma non aveva permesso di evidenziare una seconda
variante, che è stata invece rilevata da un laboratorio di ricerca di __________.
Ciò ha confermato quindi anche dal punto di vista molecolare la diagnosi di
neuropatia correlata al gene SORD. L'assicurata poteva trasmettere una delle
due varianti genetiche ai figli.
Quali terapie consigliate v'erano l'ergoterapia e la fisioterapia.
Su quest'ultimo referto si è pronunciato il medico SMR il 15
aprile 2024 (doc. XIV/1), rilevando che dagli atti risultava una prescrizione
di fisioterapia a lungo termine datata 13 febbraio 2023 e che era conosciuto
che si tratta di una malattia con una tendenza a un lento peggioramento.
Quanto alle osservazioni del patrocinatore della ricorrente, la
dr.ssa __________ ha annotato che l'ulteriore precisazione genetica era
ininfluente sulla capacità lavorativa attuale, che la tachicardia era nota e
trattata dal 2019 e che non risultavano problemi organici al cuore e che le
difficoltà a camminare erano ininfluenti per un'attività adeguata maggiormente
seduta.
In conclusione, la documentazione addotta non cambiava il rapporto
finale SMR del 21 luglio 2023.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.
2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi
precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del
31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid.
4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4
marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.
3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte
ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_188/2017 del 14
luglio 2017, consid. 5.2; STF 9C_303/ 2015 dell'11 dicembre 2015, consid. 3.2).
2.7. Nel caso concreto, chiamato a
verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute
della ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale
non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.
In primo luogo occorre rilevare che ogni volta che
l'Ufficio AI raccoglieva della documentazione medica presso l'assicuratore
malattia o i curanti della ricorrente, la sottoponeva, giustamente, al vaglio
del Servizio Medico Regionale. In questo modo, ogni singolo referto presente
agli atti dell'amministrazione è stato debitamente vagliato da una persona
esperta in materia.
Anche gli atti medici che l'insorgente ha prodotto
con il ricorso - seppure alcuni già presenti nell'incarto dell'amministrazione
- e pendente causa, sono stati oggetto di una attenta e approfondita disamina
da parte di una specialista alle dipendenze del Servizio Medico Regionale (dr.ssa
med. __________).
Dai vari referti resi dai curanti della ricorrente risulta che, giusta
quanto ha riferito la dr.ssa med. __________ il 15 maggio 2022, e ha confermato
il 10 maggio 2023, è indubbio che l'attività di operatrice sociosanitaria precedentemente
esercitata non possa più esserlo dal 6 maggio 2022, trattandosi di un lavoro
fisicamente pesante, che richiede di stare molto tempo in piedi e di correre da
un paziente all'altro.
Anche il Servizio Medico Regionale ha riconosciuto che la rara
malattia di cui è affetta la ricorrente non le permette più di lavorare in tali
vesti, ammettendo perciò un grado di incapacità lavorativa del 100% dal 6
maggio 2022 in attività abituale.
Questa circostanza va dunque fatta propria anche dal TCA, che non
ha motivo di scostarsi dalle opinioni dei curanti e dell'SMR, che sono univoche
per quanto concerne l'incapacità lavorativa della ricorrente come operatrice
sociosanitaria.
Contestato dall'assicurata, invece, è il grado di inabilità
lavorativa del 50% che l'SMR ha ritenuto essere presente dall'8 maggio 2023
nello svolgimento di attività lucrative adeguate allo stato di salute
dell'assicurata.
Quest'ultima, adducendo il sopraggiungere di problemi cardiaci e di
una seconda anomalia ai geni relativi alla patologia rara che l'ha colpita, ha
infatti sostenuto che tutti questi aspetti medici si ripercuotono sulla sua
capacità lavorativa, azzerandola. Non va poi dimenticato che l'evoluzione di questa
malattia è progressiva e che già ora non le permette più di camminare sulle
punte e sui talloni, oltre che a cagionarle una deambulazione leggermente
steppante bilateralmente. Le deve perciò essere riconosciuto un grado di
invalidità del 100%.
La richiesta dell'insorgente non può essere tutelata.
Il TCA evidenzia che nessuno specialista interpellato dalla
ricorrente ha espressamente sostenuto che essa sia totalmente inabile al lavoro
anche in altre attività adeguate al suo stato di salute, ma solo nell'attività
svolta in precedenza di operatrice sociosanitaria.
Anzi, l'8 febbraio 2021 (doc. 42) la dr.ssa __________,
specialista FMH neurologia che l'ha seguita nel 2020, ha indicato che era
esigibile qualsiasi attività lucrativa in ragione del 50%.
In seguito, la dr.ssa __________, sua medico curante dal 2019, il
10 maggio 2023 ha chiaramente indicato che una attività adeguata alle
limitazioni era esigibile in ragione di 4-6 ore al giorno, ciò che corrisponde
almeno a un 50% di una giornata intera di lavoro.
Nel suo ultimo referto del 18 febbraio 2024 (doc. IV/1) la curante
specialista in medica interna ha ricordato che l'inabilità lavorativa completa
è avvenuta il 16 gennaio 2020 e che dal 2019 la caricabilità dell'assicurata
era diminuita, tanto che per i lavori domestici si doveva organizzare, ma non
ha espressamente escluso l'esercizio di altre attività lavorative se adeguate.
La tesi della ricorrente non è perciò supportata da alcuna valida documentazione
medica.
D'altronde, proprio perché non era esigibile un'attività pesante
fisicamente e che richiedesse di stare in piedi a lungo, l'SMR ha espressamente
indicato, nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023, che l'assicurata non
poteva portare pesi superiori ai 10 kg stando in piedi, doveva alternare la
postura al bisogno, necessitava di pause supplementari, non doveva camminare per
tratti medi o lunghi, doveva potersi sedere al bisogno e che poteva lavorare in
posizione prevalentemente sedentaria.
Quanto alle considerazioni della ricorrente sulla
rarità della malattia che le ha causato il danno alla salute e sulle nefaste conseguenze
sulle sue condizioni di salute, che continueranno a peggiorare, e sulla
capacità di svolgere un'attività lucrativa, occorre ricordare che lo stato di
salute della ricorrente deve essere valutato fino al massimo al 18 gennaio 2024,
data in cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso la decisione impugnata
dall'assicurata che delimita temporalmente il potere di esame del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1). Il TCA
evidenzia, quindi, che l'attestazione medica antecedente a questa data che
fornisce un quadro completo delle capacità lavorative della ricorrente è
quella, già citata, del 10 maggio 2023 della dr.ssa med. __________, che si è
compiutamente pronunciata sull'abilità dell'insorgente nella sua attività
abituale, in altre adeguate e come casalinga.
Ritenuto che le osservazioni dell'assicurata sulla sua capacità
lavorativa in attività adeguata, che sarebbe nulla come in attività abituale,
non sono supportate da alcun atto medico che, per contro, certifica una diversa
capacità lavorativa in attività adeguata (e nelle mansioni consuete), non è
dunque possibile fare propria la richiesta ricorsuale di considerarla inabile
al 100% in qualsiasi attività.
L'assicurata nemmeno va seguita laddove ha sostenuto che la
tachicardia sia una nuova problematica insorta a causa della miopatia distale
posteriore, visto che già dal più volte citato rapporto medico del 10 maggio
2023, e meglio dall'allegato allestito dalla dr.ssa med. __________ denominato
"Lista problematiche", risulta proprio quale prima diagnosi una
"Tachicardia parossistica recidivante da ca 2 settimane con/su"
l'elenco degli esami cardiaci eseguiti nel 2022, da cui non si riscontrano dei
disturbi organici al muscolo cardiaco.
Quanto alla scoperta della mutazione di un secondo gene, il TCA
concorda anche in tal caso con il parere dell'SMR, secondo cui il l'ulteriore
precisazione genetica è ininfluente sulla capacità lavorativa della ricorrente,
non comportando, di per sé, un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Anche la constatazione del 26 marzo 2024 del PD dr. med. __________
sulla deambulazione leggermente steppante bilateralmente, e che l'assicurata
non era in grado di camminare sulle punte e sui talloni, ripresa dell'insorgente
nelle sue ultime osservazioni, non è tale da comportare un peggioramento della
capacità lavorativa residua del 50% ritenuta dall'SMR.
Era infatti noto sin dall'inizio della richiesta di prestazioni AI
che l'assicurata aveva difficoltà deambulatorie e la dr.ssa __________ le aveva
recepite già nelle annotazioni del 31 dicembre 2020 (doc. 29). In quell'occasione
essa ha indicato che la miopatia distrofica distale posteriore di tipo Miyoshi
è una malattia genetica recessiva, di lenta e variabile progressione, che si
manifesta con debolezza e atrofia della muscolatura, con difficoltà di fare le
scale, stare in piedi e deambulare. Pertanto, se già a quel momento la marcia
era rigida per deficit di propulsione, nelle successive annotazioni del 16
marzo 2022 (doc. 58) e nel suo primo rapporto finale del 25 luglio 2022 (doc.
70) il medico SMR ha evidenziato che l'assicurata non doveva camminare per
tratti medi o lunghi e doveva potersi sedere al bisogno. Nel rapporto finale
definitivo del 21 luglio 2023 (doc. 80) ha ulteriormente precisato che
l'assicurata poteva lavorare in posizione prevalentemente sedentaria, ciò per
ovviare alla diminuzione della muscolatura agli arti inferiori e distali dei
piedi.
La considerazione di queste difficoltà motorie è stata dunque ben
ponderata dal Servizio Medico Regionale nel confermare la capacità lavorativa
residua del 50% rilevata anche dal medico curante.
Infine, anche la prescrizione del 26 marzo 2024 di fisioterapia da
parte del PD dr. __________ non era una novità, avendola egli stesso già
indicata nel rapporto del 17 aprile 2023 (doc. 75) - con riferimento alla
visita del 13 febbraio 2023 -, come pure la dr.ssa __________ già nel rapporto
del 7 febbraio 2021 (doc. 32 punto 2.8: "Nessuna
terapia specifica per la distrofia muscolare. Fisioterapia per il controllo del
dolore e il mantenimento di un buon controllo muscolare in corso.").
Semmai, l'ergoterapia prescritta dal neurologo può essere considerata una nuova
terapia, ma non muta, anch'essa, la capacità lavorativa residua dell'assicurata,
oltretutto se ci si deve porre solo fino alla decisione impugnata.
2.8. I referti medici agli atti sono
pertanto sufficientemente dettagliati per l'evasione della causa e quindi per
definire lo stato di salute della ricorrente e la sua capacità residua
nell'espletamento di un'attività lucrativa e delle mansioni consuete, ai quali
dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario procedere a degli
approfondimenti e richiamare l'ulteriore documentazione medica richiesta né
fare erigere una perizia, neppure a livello giudiziario, ritenendo la
situazione già chiarita.
In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove,
cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Va pure rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione
invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con
riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel
caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle
conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste
(cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).
2.9. Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute della
ricorrente sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'Ufficio
AI.
Non v'è di conseguenza motivo, alla luce delle argomentazioni
dianzi esposte, di scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni tratte
dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023 e
nelle sue successive annotazioni del 28 febbraio 2024 e del 15 aprile 2024, a
cui va dunque attribuita piena forza probatoria.
Nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in questa
sede, o già allegata in sede amministrativa, è infatti suscettibile di mettere
in dubbio le conclusioni tratte, in più occasioni, dalla
specialista, la quale ha ben valutato tutti gli atti medici presenti
nell'incarto.
Di conseguenza, si deve concludere che i disturbi somatici
valutati come invalidanti dal 6 maggio 2022 (cfr. certificato medico di decorso
del 15 maggio 2022 della dr.ssa __________) comportano in qualsiasi attività
lucrativa un'inabilità lavorativa totale e dall'8 maggio 2023 un'incapacità
lavorativa del 50% (cfr. rapporto medico del 10 maggio 2023 della dr.ssa __________). Allo stesso modo, la lamentela dell'insorgente relativa all'inabilità
nello svolgere le mansioni consuete, e la sua contestazione del grado di
impedimento stabilito dal Servizio Medico Regionale nel 20% sempre dall'8
maggio 2023, non può essere accolta.
Riconosciuto il valore invalidante della rara malattia che ha
colpito la ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le
conseguenze del danno alla salute subìto.
2.10. L'assicurata ha impugnato la
fissazione delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga nel 2,47% che,
riportate sulla quota parte del 20%, ha dato un grado di invalidità parziale
dello 0,49%. A suo dire, il grado di impedimento complessivo ritenuto
dall'Ufficio AI sarebbe troppo basso, visto che nella pulizia e ordine
dell'alloggio, nella cura e assistenza dei figli come pure nella cura del
giardino, essa ha degli importanti impedimenti.
Innanzitutto occorre ricordare che possono essere considerate
soltanto le attività equiparabili a un'attività lucrativa. Si tratta delle
attività che soddisfano il criterio della terza persona, vale a dire le
attività che, in caso di impossibilità di svolgerle da sola, la persona
assicurata farebbe svolgere da terzi (eventualmente a pagamento). Non vanno
pertanto considerate le attività puramente ricreative né quelle artistiche o di
pubblica utilità (N. 3603 Circolare sull'invalidità e sulla rendita
nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato
al 1° gennaio 2024).
In specie, nel rapporto del 25 settembre 2023 (doc. 84)
dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia
domestica, preso atto del danno alla salute e delle limitazioni funzionali
riassunte dal Servizio Medico Regionale nel rapporto finale del 21 luglio 2023,
la consulente ispettrice ha stabilito la quota percentuale delle singole
attività sul totale delle mansioni consuete (ponderazione senza disabilità) (N.
3604 CIRAI, cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente il danno
alla salute") e ha indicato le attività che l'assicurata era
totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitare (cfr. capitolo 6 colonna
Considerandi
"impedimenti osservati"). Determinante è infatti il confronto
delle attività effettive e non la valutazione medica dell'incapacità al lavoro.
Essa ha fornito indicazioni precise sull'entità delle limitazioni dovute alla
disabilità, sulla base delle quali ha poi determinato le limitazioni in
percentuale per ogni settore d'attività. Non ha tenuto conto dell'età
dell'assicurata (N. 3605 CIRAI).
Il grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al
prodotto tra la ponderazione senza disabilità (cfr. capitolo 7 colonna "Ponderazione")
e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3607 CIRAI, cfr. capitolo 7 colonna
"Impedimenti quantificati considerando l'aiuto esigibile dai membri del
nucleo famigliare") e dalla somma di questi impedimenti l'ispettrice è
giunta a una invalidità nelle mansioni consuete del 2,47% tenendo conto
dell'aiuto dei familiari, con una preponderanza degli impedimenti riscontrata nel
bucato e nella cura dei vestiti come pure nella cura e assistenza ai figli.
Secondo la giurisprudenza (STF 8C_620/2011 dell'8 febbraio 2012;
STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011), in caso di divergenze considerevoli tra
la valutazione della persona incaricata dell'accertamento e i pareri medici, si
deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per
quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti
psichici o cognitivi (N. 3606 CIRAI).
Nel caso in esame il Servizio Medico Regionale ha valutato nel 20%
l'inabilità lavorativa medico-teorica.
Dal lato pratico, i danni alla salute accertati dalla consulente
dell'Ufficio AI previo sopralluogo hanno invece stabilito un impedimento reale del
31,05% (cfr. capitolo 6 righe grigie in fondo) nel compiere le mansioni
consuete nell'economia domestica ma, con l'aiuto prestato dai familiari, l'impedimento
si è drasticamente ridotto al 2,47%.
Riguardo a queste divergenze il TCA osserva che non va dimenticato
che, stante l'obbligo di ridurre il danno nelle assicurazioni sociali (STF
9C_248/2022 del 25 aprile 2023, consid. 5.3.1), la ricorrente era tenuta a
coinvolgere e a farsi aiutare nelle faccende di casa dal marito e dai figli (la
prima figlia è oltretutto maggiorenne) che vivono con lei.
In ambito casalingo, se la persona assicurata, a causa della sua
inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e
con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il
proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel
caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere
considerato dall'assicurazione invalidità solo se le mansioni non più
esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro
pagamento oppure da familiari che, per fare ciò, dimostrano di subire una
perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di aiuto che si
può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di una persona casalinga
invalida va oltre il sostegno che ci si può normalmente attenere senza un danno
alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).
La persona assicurata deve fare ricorso all'aiuto dei familiari,
indipendentemente dall'attuabilità effettiva di quest'ultimo (STF 8C_879/2012
del 17 gennaio 2013, consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).
Il N. 3615 CIRAI precisa perciò che se la persona assicurata non
adempie l'obbligo di ridurre il danno o lo adempie solo in parte oppure se non
ricorre all'aiuto usuale esigibile dai familiari o vi ricorre solo in parte,
non le è riconosciuta alcuna limitazione nell'attività in questione o le è
riconosciuta soltanto una limitazione parziale.
Per tale motivo, il grado di invalidità attribuibile alla ricorrente
è stato ridotto notevolmente proprio grazie all'aiuto prestatole dai familiari
(cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti quantificati considerando l'aiuto
esigibile dai membri del nucleo famigliare"). Il marito, soprattutto,
ma anche i due figli, hanno infatti sopperito quasi completamente alle mansioni
consuete che l'assicurata non era in grado di svolgere, riducendo così il reale
impedimento che la consulente ha comunque, a tutti gli effetti, rilevato per
ciascuna attività (cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti rilevati in
sede d'inchiesta") e complessivamente (cfr. capitolo 6 "Impedimenti
osservati").
Conformemente alla giurisprudenza evocata, la scrivente Corte
conviene perciò che stante l'obbligo di ridurre il danno, la ricorrente poteva
e doveva chiedere assistenza ai familiari conviventi nelle faccende domestiche
e quindi è corretto che "l'invalidità nelle mansioni consuete
considerante l'aiuto esigibile da parte di membri del nucleo familiare (marg.
3614.
CIRAI)" (cfr. ultima riga nella tabella finale) sia di gran lunga
inferiore (2,47%) all'ipotesi in cui non si possa esigere l'aiuto di terzi
(cfr. capitolo 7 la somma del prodotto delle prime due colonne: 31,05%).
Va altresì rilevato che l'insorgente non ha contestato la
ripartizione delle attività e le relative percentuali attribuite dalla
consulente, ma la determinazione degli impedimenti per alcune di esse come pure
il grado di disabilità nelle relative attività.
Essa si è però limitata ad affermare genericamente che "sia per la pulizia e l'ordine dell'alloggio, sia per
la cura e l'assistenza ai figli, sia per la cura del giardino e dell'area
adiacente, la signora RI 1 ha degli impedimenti importanti; anche perché,
notoriamente, queste attività sollecitano la sua muscolatura essendo lavori
classificati come pesanti o medio pesanti.". L'assicurata non ha però
indicato in quale misura era impedita di svolgere una o l'altra attività né
quale era il grado di impedimento in queste mansioni consuete.
Non va poi dimenticato che la stessa curante, dr.ssa __________,
aveva ben indicato che "Lavori domestici
devono essere programmati ed eseguiti a singhiozzi con pause e aiuti da parte
dei famigliari", perciò le condizioni di salute dell'insorgente non
le impedivano totalmente di effettuare i lavori domestici, ma solo doveva
scaglionarli nel tempo e farsi aiutare dal marito e dai figli, limitazioni di
cui la consulente ispettrice ha tenuto ben conto nella sua valutazione.
A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide
ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste
effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984
pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo.
Non emergendo delle incongruenze sull'operato in esame, non v'è
ragione di scostarsene. Questo Tribunale non ha dunque motivo per sovvertire le
valutazioni della consulente ispettrice, la quale ha attentamente esaminato di
persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze
dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale
essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle
direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.114 del 13 maggio 2024; STCA 32.2023.137
del 29 aprile 2024; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.12; STCA
32.2020.134
del 26 aprile 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre
2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).
Quest'ultima ha espletato il suo incarico sulla base delle emergenze mediche e
ha correttamente applicato le direttive in materia per le persone assicurate
occupate nell'economia domestica.
Inoltre, nell'inchiesta domiciliare in questione è stata stabilita
correttamente una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto
dei parametri di cui ai NN. 3609-3611 CIRAI, attribuendo un valore complessivo
del 100% per ciascuna delle sei mansioni consuete svolte dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica (cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente
il danno alla salute" e per la somma degli impedimenti rilevati per
queste sei attività (cfr. capitolo 6 colonna "Impedimenti osservati").
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Di conseguenza, la valutazione della consulente ispettrice
riportata nel rapporto del 25 settembre 2023 va senza alcun dubbio posta alla
base della determinazione del grado di invalidità dell'assicurata per la parte
di casalinga svolta in ragione del 20%.
2.11
Sulla base del metodo di misto
applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione dell'80% e casalinga
per il restante 20% (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024), si ha che il grado di
invalidità parziale per la parte salariata del 61,06%, incontestato, e
quello per la parte casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 2,47%,
confermato dal TCA nel precedente considerando, danno luogo, dall'8 maggio 2023,
a un grado di invalidità globale del 49,34% (80 [parte salariata]
x 61,06% [impedimento parte lucrativa] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di
impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 49%.
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 gennaio 2024,
questo grado AI dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI di grado 49%
dal 1° settembre 2023 (art. 88a OAI), ovvero tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento
che la dr.ssa med. __________ ha confermato essere avvenuto l'8 maggio 2023, mentre
è dato, circostanza incontestata, il diritto a una rendita intera dal 1° maggio
2023, stante un grado di invalidità dell'80% a partire dal 6
maggio 2022 (80 [parte salariata] x 100% [impedimento parte lucrativa] + 20
[parte casalinga] x 2,47% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]).
Inoltre, ritenuta la modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI segnalata
dall'amministrazione, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita va modificato
a favore della ricorrente. In effetti, sebbene sia il reddito da valida che da
invalida non siano stati aggiornati al 2024, anno in cui va versata la rendita,
l'Ufficio AI ha correttamente detratto dal reddito ipotetico statistico da
invalida aggiornato al 2022 non più solo il 10%, perché a causa dell'invalidità
l'assicurata può lavorare soltanto con una capacità funzionale pari o inferiore
al 50%, come previsto dall'art. 26bis cpv. 3 vOAI in vigore fino al 31 dicembre
2023.
L'Ufficio AI, fondandosi sull'art. 26bis cpv. 3 prima frase OAI
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024, secondo cui "Al valore determinato in base a valori statistici
secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento.",
ha adottato un'ulteriore riduzione del 10% dal reddito statistico.
Infatti, giusta la seconda frase dell'art. 26bis cpv. 3 OAI,
"Se a causa dell'invalidità l'assicurato
può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49
capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del
20.
per cento.".
Non ha invece tenuto conto di ulteriori riduzioni statistiche,
ritenuto come l'art. 26bis cpv. 3 3a frase OAI recita che "Non sono ammesse ulteriori deduzioni".
Su questo ultimo punto, nel Rapporto esplicativo (dopo la
procedura di consultazione) relativo alla “Modifica dell’ordinanza del 17
gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) Attuazione della mozione
della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità
nel calcolo del grado d’invalidità” del 18 ottobre 2023 il Dipartimento
federale dell’interno (DFI) si è così espresso:
" (…) Con la
deduzione forfettaria del 10 o del 20 per cento verranno presi in
considerazione tutti i fattori a causa dei quali le persone con un danno alla
salute guadagnano meno di quelle sane (in proposito cfr. n. 4.1). Non vi è
quindi alcun margine per l’applicazione di ulteriori deduzioni. Attualmente,
però, una parte della dottrina16 è del parere che, oltre alla deduzione per attività
lucrativa a tempo parziale secondo il vigente articolo 26bis capoverso 3 OAI,
sia ancora ammesso procedere anche alla deduzione dovuta al danno alla salute
sviluppata dalla giurisprudenza. Per risolvere questa incertezza giuridica,
l’articolo 26bis capoverso 3 D-OAI stabilisce che non sono ammesse ulteriori
deduzioni oltre a quella del 10 o del 20 per cento. (…)” (pag. 12-13)
Gli autori citati dal DFI, U. Meyer e M.
Reichmuth, nel loro Commentario “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG”, Ed. Schulthess 2022,
hanno sviluppato le seguenti considerazioni:
" Vorbemerkung. Die nachfolgende
Darstellung geht davon aus, dass die mit BGE 124 V 321 begründete, mit BGE 126 V 75 konsolidierte und seither in zahllosen Urteilen angewendete Abzugspraxis
auch unter der Geltung des im Rahmen der Revision WEIV (2022) in Kraft
getretenen Verordnungsrechts grundsätzlich Bestand hat, obwohl nach dem
Wortlaut der neuen Regelung ein Abzug (von 10%) einzig noch bei Ausübung einer
Teilzeitarbeit von 50% oder weniger vorgesehen ist (Art. 26bis Abs. 3 IVV). Zur
Begründung dieser Auffassung ist zunächst auf die Ausführungen zu den
rechtsstaatlichen Grundsätzen, der bundesrätlichen Kompetenz in der
Invaliditätsbemessung und der daraus entstehenden Problematik zu verweisen (N 1
ff.). Welche Regelungsabsicht verfolgte nun der Gesetzgeber mit der erweiterten
Delegationsnorm in Art. 28a Abs. 1 Satz 2 IVG in der Fassung der Revision WEIV?
Der Botschaft lässt sich daraus Folgendes entnehmen: «Dieser Absatz über die
Invaliditätsbemessung bei erwerbstätigen Versicherten verweist weiterhin auf
Art. 16 ATSG. Hingegen wird die bisherige Delegationsnorm an den Bundesrat zur
Festlegung des massgebenden Erwerbseinkommens präzisiert (…) Die in der Rechtsprechung
definierte Praxis wird auf Verordnungsstufe geregelt werden (z.B. wann auf
tatsächliche Werte und wann auf Tabellenlöhne abzustellen ist bzw. welche
Tabelle anzuwenden ist). Ebenso soll der Bundesrat die bei diesen Einkommen
nötigen von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vornehmen (z.B. welche
Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in
welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen kann)» (BBl 2017 2668).
Vergleicht man die 2022 positives Recht gewordene Verordnungsregelung (vgl. die
zusammenfassende Übersicht in N 2) mit den zitierten Ausführungen in der
Botschaft, springen Lücken, Widersprüche und Inkongruenzen ins Auge. So findet
sich etwa zur Frage der Tabellenwahl im revidierten Verordnungstext keine
Vorschrift, weshalb die Antwort darauf weiterhin der Rechtsprechung überlassen
bleibt. Den Abzug vom Tabellenlohn einzig noch bei Teilzeitarbeit vorzusehen,
bedeutet das Gegenteil davon, «die in der Rechtsprechung definierte Praxis» auf
Verordnungsstufe zu regeln, fusst doch eben diese Rechtsprechung auf fünf
abzugsrelevanten Kriterien, die alle in einer Gesamtschau zu prüfen und
ermessensweise bis maximal 25% tabellenlohnvermindernd zu berücksichtigen sind
(dazu N 105 ff.). Sollte das Bundesgericht demgegenüber – u.E. wider Erwarten –
den 2022 geltendes Recht gewordenen Art. 26bis Abs. 3 IVV gleichsam als
überschiessende Positivierung der in der Abzugsfrage restriktiver gewordenen
Rechtsprechung (N 119 ff.) und infolgedessen als abschliessende Regelung betrachten
(bis zur Drucklegung ist dazu kein Urteil ergangen), wäre die im Folgenden
dargestellte bisherige Rechtsprechung zu den abzugsbegründenden Umständen
obsolet. (…)” (art. 28a n. 104 pag. 330-331)
In tale contesto il TCA si limita a ricordare che la deduzione per
circostanze personali e professionali fino al 25% del salario statistico, e il
parallelismo dei redditi, sono i due strumenti fondamentali di correzione utilizzati
dal Tribunale federale per determinare il reddito da invalido che sia il più
concreto possibile (cfr. DTF 148 V 174 consid. 9.2.3: “Zusammenfassend orientiert sich die
bisherige Rechtsprechung für eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des
Invaliditätsgrades mittels eines Einkommensvergleichs im Sinne von Art. 16
ATSG, sofern keine konkreten Lohndaten vorhanden sind, subsidiär an den
Zentral- bzw. Medianwerten der LSE, die den ausgeglichenen Arbeitsmarkt
abbilden. Als Korrekturinstrumente für eine einzelfallgerechte gegenüber einer
standardisierten Betrachtung stehen die Möglichkeiten eines Abzugs vom
Tabellenlohn sowie der Parallelisierung zur Verfügung. (…) Verdeutlicht wird
dies mit Blick auf die Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad
grundsätzlich ebenfalls nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das
Bundesgericht vom Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus
(BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG)”; STF 8C_628/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2; STF
8C_104/2022 del 5 agosto 2022 consid. 5.2 in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni).
L’Ufficio AI ha dunque adottato la deduzione massima applicabile
al reddito statistico del 20%, per giungere a un grado di invalidità del 66,73%.
Riportato sulla parte salariata e sommato alla parte casalinga, si
ha un grado di invalidità finale del 53,88% (80 [parte salariata] x 66,73%
[impedimento parte salariata] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di
impedimento nelle mansioni consuete]), che va arrotondato al 54%,
come correttamente calcolato dall'Ufficio AI.
Dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita della ricorrente sarà così
del 54% (art. 28b cpv. 2 LAI).
2.12
Da quanto precede discende che la
pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di attribuirle
dal 1° maggio 2023 una rendita intera di invalidità deve essere parzialmente
accolta, nel senso che vanno confermati i gradi di invalidità dell'80% dal 6
maggio 2023 e del 49% dall'8 maggio 2023, corrispondenti a una rendita intera
rispettivamente al 47,5%, mentre dal 1° gennaio 2024 si deve ritenere un grado
del 54%.
2.13
L'art. 61 lett. a LPGA prevede che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche
gratuita per le parti.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le
spese vanno addebitate ad entrambe le parti in causa, mentre alla ricorrente,
parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale (art. 61 lett. g
LPGA), vanno riconosciute delle indennità ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione impugnata è modificata,
nel senso che dal 1° gennaio 2024 l'assicurata ha diritto a una rendita con
grado di invalidità del 54%. Per il resto, il ricorso è respinto.
2. Le spese vanno poste a carico
della ricorrente in ragione di Fr. 300.- e dell'Ufficio AI di Fr. 200.-;
quest'ultimo rifonderà all'assicurata Fr. 1'000.- (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti