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Decisione

32.2024.9

Attribuzione rendita a salariata/casalinga. TCA conferma inabilità lavorativa totale nella precedente attività e del 50% in altre adeguate stabilite da SMR. Obbligo di ridurre danno come casalinga implica ricorrere ad aiuto dei familiari, ciò che riduce molto il grado di invalidità. Calcolo grado AI

12 giugno 2024Italiano60 min

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2024.9

TB

Lugano

12 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 gennaio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel marzo 2020 (doc. 5) RI 1, nata

nel 1983, ha chiesto all'assicurazione invalidità delle prestazioni a causa

dell'inabilità lavorativa come operatrice sociosanitaria attiva all'80% insorta

il 14 gennaio 2020 a causa della debolezza alla gamba destra dovuta a una

miopatia distale (doc. 1).

Raccolti tra il 2020 e il 2023 i referti medici presso i vari

curanti, con rapporto finale del 21 luglio 2023 (doc. 80) il Servizio Medico

Regionale ha posto le diagnosi, le limitazioni funzionali e i gradi di

inabilità lavorativa in attività abituale, adeguata e casalinga.

1.2. Esperita il 25 settembre 2023 (doc.

84) un'inchiesta domiciliare, con progetto di decisione del 5 ottobre 2023

(doc. L) l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata dal 1°

maggio 2023 una rendita intera con grado AI dell'80% e dal 1° settembre 2023,

ovvero tre mesi dopo la modifica del grado AI, il diritto a una rendita di

invalidità con un grado AI del 49% (48,84% [quota parte salariata] + 0,49%

[quota parte casalinga]).

1.3. Il 16 ottobre 2023 (doc. M)

l'assicurata ha scritto all'Ufficio AI di non essere d'accordo con questo

progetto e di ritenere corretto un grado di invalidità del 100%. Con decisione

del 18 gennaio 2024 (doc. B) l'Ufficio AI ha confermato l'attribuzione di una

rendita dapprima intera e poi con un grado del 49%.

1.4. Con ricorso del 12 febbraio 2024

(doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare

la decisione dell'Ufficio AI e di riconoscerle, dal 6 maggio 2023, una rendita

intera di invalidità.

L'insorgente ha rilevato che le è stata diagnosticata una miopatia

distale di tipo Miyoshi (docc. D-I), che non le ha più permesso di riprendere,

anche a tempo parziale, l'attività abituale di assistente in cure geriatriche,

con conseguente presentazione di richiesta di prestazioni dall'assicurazione

invalidità. La malattia genetica di cui soffre è progressiva e irreversibile,

colpisce i muscoli ed è una malattia rara per la quale non vi sono specifiche

cure (doc. N). L'esame clinico non era comunque ultimato, era ancora in attesa

dei risultati di un test genetico (doc. O). A causa di questa malattia la

ricorrente non poteva svolgere lavori pesanti in cui sollecitava la muscolatura

e quindi nella sua abituale attività di operatrice sociosanitaria era inabile

al 100%; anche le attività sedentarie erano incompatibili con lo stato di

salute, soffrendo di importanti dolori alla muscolatura.

Essa non ha perciò alcuna capacità lavorativa residua, nel senso

che non vi sono attività adeguate per le quali potrebbe conseguire,

teoricamente, un reddito. Pertanto, né le tabelle RSS né altri metodi di

calcolo utilizzati dall'Ufficio AI sono utili. A dire dell'assicurata, è

necessario esperire una perizia neutra per valutare la sua capacità lavorativa

residua in presenza di questa malattia rara, non essendoci attualmente dei

criteri possibili per stabilire quale essa possa essere.

Inoltre, la ricorrente ha contestato gli impedimenti ritenuti

quale casalinga, perché sia per la pulizia e l'ordine dell'alloggio, sia per la

cura e l'assistenza ai figli e come pure per la cura del giardino e dell'area

adiacente, essa ha degli impedimenti importanti, essendo dei lavori

medio-pesanti che sollecitano la muscolatura.

1.5. A sostegno dell'affermazione

ricorsuale che il suo stato di salute sta progressivamente e inesorabilmente

peggiorando, il 19 febbraio 2024 (doc. IV) l'assicurata ha prodotto il

certificato medico della curante dr.ssa med. __________ (doc. IV/1).

1.6. Sentita la dr.ssa med. __________

del Servizio Medico Regionale che si è pronunciata il 28 febbraio 2024 (doc.

VI/1) sulla documentazione prodotta con il ricorso, nella risposta del 5 marzo

2024 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto che la

problematica medica che ha colpito l'assicurata si ripercuote pesantemente

sulla capacità lavorativa, ma che vi sono comunque delle professioni leggere e

sedentarie che restano esercitabili, almeno in misura parziale. Inoltre, i

referti medici allegati dalla ricorrente non modificano le originarie

conclusioni del Servizio Medico Regionale.

Quanto all'aspetto economico, il mercato del lavoro presenta un

buon numero di attività che rispondono ai requisiti posti (doc. 81). L'Ufficio

AI ha pure rilevato che all'assicurata era stata avanzata una proposta

formativa in ambito amministrativo, che però non ha accettato non ritenendo che

il suo stato di salute glielo permetteva. L'interessata è stata invece

caldamente invitata, con la risposta di causa, ad approfittare dell'offerta.

Riguardo al grado di invalidità in ambito domestico, l'Ufficio AI

ha osservato che dal rapporto di inchiesta risulta, contrariamente a quanto

sostenuto dall'insorgente, che le sue difficoltà nello svolgimento delle

mansioni domestiche sono state debitamente considerate, tanto che il grado di

impedimento è stato fissato nel 31%, ma che in virtù dell'obbligo di ridurre il

danno, e quindi del fatto che è stato ritenuto esigibile che i familiari

prestino aiuto nella misura di circa 13 ore alla settimana, il grado di

invalidità si è assestato al 2,47%.

La valutazione operata dall'amministrazione risulta perciò

corretta, eccetto per la determinazione del grado di invalidità per la quota

parte salariata dal 1° gennaio 2024, ritenuto che v'è stata una modifica dell'art.

26bis cpv. 3 OAI, secondo cui, ora, se il reddito da invalido è stato

determinato in applicazione dei valori statistici, è applicata una (ulteriore) deduzione

del 10%. Si ha perciò per la parte salariata un grado AI del 66,73% su un

impiego del 100% (doc. VI/2) e del 53,38% sul tempo lavorativo dell'assicurata

dell'80%; sommando poi la percentuale di invalidità del 2,47% relativa alla

quota parte di casalinga del 20%, si ottiene dal 1° gennaio 2024 un grado di

invalidità finale del 53,87%, arrotondato al 54%, mentre rimangono invariati i

gradi di invalidità dal 1° maggio 2023 (80%) e dal 1° settembre 2023 (49%).

1.7. Chiesta (doc. VIII) e ottenuta

(doc. IX) una proroga, il 12 febbraio 2024 (recte: 27 marzo 2024)

l'insorgente ha riferito che gli specialisti hanno scoperto un secondo gene

relativo alla sua malattia rara, patologia che ha delle ripercussioni pure sul

cuore, tanto che soffre di tachicardia, anche a riposo. Tutti questi aspetti si

ripercuotono sulla sua capacità lavorativa. Dovendo sottoporsi a nuovi esami

scientifici, anche all'estero, essa ha chiesto una proroga per notificare

questi nuovi mezzi di prova, che il TCA le ha accordato (doc. XI).

1.8. L'8 aprile 2024 (doc. XII) la

ricorrente ha così prodotto un nuovo referto medico relativo alla visita

specialistica del 26 marzo 2024 (doc. P), che ha confermato la presenza di una

seconda alterazione dei geni. L'assicurata ha osservato che l'evoluzione di

questa malattia è progressiva, che da poche settimane soffriva pure di

tachicardia e che la sua deambulazione era leggermente zoppicante

bilateralmente. In queste condizioni non è dunque possibile sostenere che vi

sia una capacità lavorativa adeguata come sostenuto dall'SMR (50%).

Inoltre, a dire dell'assicurata, il medico SMR non avrebbe

considerato che già il 24 marzo 2020 una ripresa lavorativa al 50% in attività

leggere non ha portato ad alcun risultato positivo. A ciò si aggiunge che le

ulteriori patologie, come la tachicardia, non le permettono quindi a maggior

ragione di intraprendere una qualsiasi attività, perciò deve esserle

riconosciuto un grado di invalidità del 100%.

L'insorgente ha infine ribadito la necessità di assumere una prova

peritale specialistica che consenta di confermare la sua totale inabilità

lavorativa.

1.9. Sentita la dr.ssa __________ del

Servizio Medico Regionale, che il 15 aprile 2024 (doc. XIV/1) si è pronunciata

sulle osservazioni dell'assicurata e sul recente rapporto medico che questa ha

prodotto (doc. P), confermandosi nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023, a

sua volta il 17 aprile 2024 (doc. XIV) l'Ufficio AI ha rilevato che la scoperta

di una seconda alterazione genetica non è atta, in sé, a modificare il giudizio

in merito allo stato valetudinario della ricorrente, essendo rilevanti non

tanto le diagnosi quanto piuttosto le loro conseguenze. Peraltro, la

tachicardia era già stata documentata a suo tempo e non è quindi emersa

recentemente, come sostenuto dall'assicurata.

1.10. L'insorgente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se,

correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata dal

1° settembre 2023 una rendita di invalidità con grado AI del 49% o se, come

richiesto dalla ricorrente, quest'ultima abbia diritto a una rendita intera di

invalidità dal 6 (recte: 1°) maggio 2023 stante un'inabilità lavorativa del 100%

in qualsiasi attività lavorativa.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI

denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (RU 2021 705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024,

prevede al marginale 9100 che "Le

disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono

applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio

2022.".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita

dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in

particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

" Conformemente

alle DT LAI [Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022".

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad

una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto

alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per

contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o

successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l'assicurata ha

presentato la domanda di prestazioni il 17 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1) e l'invalidità

(teorica), giusta l'art. 28 LAI, è insorta al più presto il 6 maggio 2023,

ossia un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa di lunga durata

accertata dal medico SMR il 21 luglio 2023 (cfr. consid. 1.2). Pertanto,

considerato che il diritto a una rendita sorge al più presto sei mesi dopo la

rivendicazione del diritto alle prestazioni (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI), ne

consegue che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il

diritto attuale in essere dal 1° gennaio 2022 (cfr. Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con

esempio; cfr. anche Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4

ad art. 29 LAI).

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere

le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata

mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità

al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità

(cpv. 2), se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70% gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3), mentre se il grado d'invalidità

si pone tra il 40% e il 49% si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota

percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni

grado di invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel

caso in cui, invece, l'interessato esercitava, prima di essere invalido (o

comunque avrebbe svolto in assenza dei fattori invalidanti), soltanto a tempo

parziale un'attività lucrativa, torna applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, che

prevede che il grado di invalidità per questa attività è valutato

secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolgeva anche le mansioni consuete, il grado di

invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2 e quindi

occorre determinare la parte dell'attività lucrativa e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due

ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo

misto".

L'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati

nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura

e l'assistenza ai familiari.

Secondo l'art. 27bis cpv. 1 OAI, per valutare il grado

d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale si sommano i seguenti gradi d'invalidità:

a. il grado d'invalidità

nell'ambito dell'attività lucrativa;

b. il grado

d'invalidità nell'ambito delle mansioni consuete.

L'art. 27bis cpv. 2 OAI dispone che per il calcolo del grado d'invalidità

nell'ambito dell'attività lucrativa:

a. il reddito

senza invalidità è calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente

a un grado d'occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è

calcolato sulla base di un'attività lucrativa corrispondente a un grado d'occupazione

del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è

ponderata in funzione del grado d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non

fosse divenuto invalido.

Per il calcolo del grado d'invalidità nell'ambito delle mansioni

consuete, per l'art. 27bis cpv. 3 OAI:

a. viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene

ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione di cui al

capoverso 2 lettera c e un'attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Secondo le spiegazioni pubblicate dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio

1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità

per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto), per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete

possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio

dei terzi e quindi bisogna chiedersi se, in caso di impossibilità

dell'assicurato di svolgerle da sé, si tratti di un'attività che può essere

tipicamente eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento (DTF 130 V 360

consid. 3.3.2). È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la

pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la

preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione,

gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei

vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro

dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere

affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati

classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai

familiari (art. 27 cpv. 1 OAI); rilevante è però che essi vivano nella stessa

economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici

che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle

attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione

esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute.

Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni

di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute,

allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato

che continuano a essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni

consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle

attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività volontarie svolte

al di fuori dell'economia domestica – le attività artistiche e di pubblica

utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono

essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività

equiparate a un'attività lucrativa e quindi da considerare come mansioni

consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

2.5. A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurata del marzo 2020, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti

medici determinanti richiamandoli dall'assicuratore malattia per perdita di

guadagno, che si era assunto le conseguenze dell'inabilità lavorativa accertata

dal 14 gennaio 2020, e dai curanti della richiedente.

In particolare, dai referti raccolti emerge che i disturbi

lamentati dall'assicurata agli arti inferiori (polineuropatia

sensitivo-motoria) hanno portato alla necessità di indagini genetiche non solo

fuori Cantone, ma anche all'estero e che dopo numerosi esami gli specialisti

sono giunti a porre la diagnosi di miopatia distale posteriore di tipo

distrofico Myoshi che le causa una paresi distale agli arti inferiori e

l'impossibilità, rilevata dai medici curanti e riconosciuta dal Servizio Medico

Regionale, di continuare a lavorare come operatrice sociosanitaria in una casa

anziani, dove il carico fisico (sollevare i pazienti, stare tutto il giorno in

piedi, spostarsi da una stanza all'altra e da un piano all'altro) è molto

importante e impegnativo e quindi l'esercizio di questa attività è stato

viziato dai problemi di salute, che nel 2019 e nel 2020 si sono aggravati.

Tuttavia, come certificato il 15 dicembre 2021 (doc. 49) dalla

dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, nonostante le difficoltà che la

malattia rara di cui è affetta le comportava, l'assicurata ha comunque ripreso

a lavorare all'80% nel suo ruolo abituale di operatrice sociosanitaria, non

essendo stato possibile impiegarla all'interno della casa anziani in un'altra

mansione più leggera, ma per riuscire a svolgere il suo lavoro ha dovuto

assumere regolarmente numerosi analgesici, che non hanno impedito che a volte i

dolori a fine giornata erano molto importanti.

In effetti, i gradi di inabilità lavorativa che l'assicuratore

malattia per perdita di guadagno ha riconosciuto erano del 100% dal 14 gennaio

al 15 marzo 2020, del 50% dal 16 al 23 marzo 2020 a seguito di un tentativo,

subito fallito, di ripresa lavorativa, e del 100% dal 24 marzo 2020 al 24

ottobre 2020, quando l'indomani l'assicurata ha ripreso a lavorare fino al 5

maggio 2022.

Il 15 maggio 2022 (doc. 64) la dottoressa curante __________ ha

infatti certificato che poiché l'assicurata le ha segnalato un peggioramento

dei dolori e dell'affaticabilità, dal 6 maggio 2022 era nuovamente inabile al

lavoro al 100%. Le indagini radiologiche di decorso hanno mostrato una

progressione della malattia con ipotrofia muscolare che toccava anche i

compartimenti più prossimali degli arti inferiori, perciò una ripresa

dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento era improbabile. Le

indagini specialistiche erano comunque ancora in essere presso istituti

specializzati, poiché la miopatia presentata derivava da una problematica

genetica molto rara, a cui non era però ancora possibile dare una chiara

nomenclatura, ma che era stata oggettivata da indagini radiologiche.

Nel suo rapporto finale SMR del 25 luglio 2022 (doc. 70) la dr.ssa

med. __________ ha quindi preso atto di quest'ultimo referto, ha ripreso la

diagnosi di miopatia progressiva con paresi distale agli arti inferiori e i

gradi di inabilità lavorativa dianzi citati ritenendoli validi sia

nell'attività abituale sia in altre adeguate, da ultimo indicando che dal 6

maggio 2022 l'inabilità lavorativa era del 100% dal 6 maggio 2022. Posti i

limiti funzionali, per l'SMR una revisione medica era necessaria a distanza di

12 mesi.

Nel mese di aprile 2023 (doc. 75) l'Ufficio AI ha interpellato il PD

dr. med. __________ della Clinica di neurologia dell'Ospedale __________ di __________,

che però si era occupato solo del test genetico per polineuropatia e quindi non

era mai entrato nel merito della capacità lavorativa dell'assicurata. Egli ha

indicato di avere in cura l'interessata dal 17 marzo 2021 e che ha potuto

rilevare il deficit di forza nella muscolatura degli arti inferiori, specie nei

muscoli distali dei piedi. Ha inoltre posto la diagnosi di probabile neuropatia

genetica su mutazione SORD e ha precisato che le terapie in atto consistevano

nella fisioterapia a lungo termine.

A richiesta dell'amministrazione, oltre ad allegare il certificato

della visita del 17 marzo 2023, lo specialista ha prodotto i referti delle

varie indagini genetiche effettuate dall'assicurata presso l'__________ di __________,

il __________ di __________ e gli __________ di __________ come pure ha

trasmesso il rapporto del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________.

L'Ufficio AI ha sentito nuovamente anche la dr.ssa med. __________,

FMH medicina interna, la quale il 10 maggio 2023 (doc. 76) ha ribadito che

l'incapacità lavorativa era del 100% dal 6 maggio 2022 come operatrice

sociosanitaria presso la casa anziani di __________, ha osservato che la

situazione clinica era stabile con la paziente che lamentava a tratti

esacerbazioni dolorose agli arti inferiori e che la neuropatia era progressiva degenerativa

e causava la perdita della massa muscolare (miopatia d'accompagnamento). La

sintomatologia era di dolori agli arti inferiori maggiormente a destra, al

bisogno la paziente assumeva Voltaren e Novalgina. Nel definire la prognosi, la

curante ha indicato che in qualità di operatrice sociosanitaria presso la casa

anziani una ripresa dell'attività lavorativa con carichi fisici regolari era

impensabile/improbabile, stante l'esacerbazione dolorosa dopo la giornata

lavorativa fisicamente pesante, che richiedeva di stare a lungo in piedi e di

correre da un paziente all'altro, con conseguente consumo di analgesici.

Nel rispondere alle domande sulla situazione professionale e sul

potenziale d'integrazione dell'assicurata, visitata due giorni prima, se non era

più esigibile l'attività svolta abitualmente, era invece esigibile per 4-6 ore

al giorno un'attività adeguata alle sue condizioni, mentre i lavori domestici

dovevano essere programmati a singhiozzi con pause e aiuti da parte dei

familiari.

Nel pronunciarsi su questa nuova documentazione medica, il 21

luglio 2023 (doc. 80) la dr.ssa med. __________ ha allestito un nuovo rapporto

finale SMR che sostituiva il suo precedente del 25 luglio 2022 e l'annotazione

del 9 novembre 2022 per nuova documentazione medica. Dopo avere completato la

lista degli esami effettuati dall'interessata, la specialista in medicina

interna generale ha corretto le limitazioni funzionali indicando ora che la

necessità di pause supplementari era necessaria, ma che era inclusa nel grado

di inabilità lavorativa; essa ha inoltre completato i limiti e le risorse (sintomatologia

iperalgica altalenante agli arti inferiori destro e sinistro, marcia rigida per

deficit di propulsione, non doveva camminare dei tratti medi o lunghi, doveva

potersi sedere al bisogno), rilevando c'era una diminuzione della muscolatura

specie agli arti inferiori e distali dei piedi e che l'assicurata poteva

lavorare in posizione prevalentemente sedentaria. Nel determinare i gradi di

inabilità lavorativa in attività abituale, in attività adeguata e nelle

mansioni consuete, il medico SMR ha ripreso i gradi stabiliti in precedenza

nell'attività abituale e in attività adeguata, indicando però per quest'ultima

che dall'8 maggio 2023 l'incapacità era del 50% e si riferiva a quanto

precisato dalla curante (4-6 ore al dì).

Nell'esercizio delle mansioni consuete, l'SMR ha modificato il

grado del 10-20% di inabilità lavorativa dal 14 gennaio 2020 stabilito nel precedente

rapporto finale sulla scorta delle considerazioni del febbraio 2021 dell'allora

dr.ssa med. __________, secondo cui a quel momento l'assicurata riusciva a

svolgere tutte le mansioni con l'aiuto del marito, e l'ha sostituito con un

grado nullo dal 14 gennaio 2020 e del 20% dall'8 maggio 2023, facendo anche in

tal caso riferimento alle considerazioni dell'8 (recte: 10) maggio 2023

della Dr.ssa med. __________, che l'ha visitata quel giorno e che ha

espressamente indicato che "i lavori

domestici devono essere programmati ed eseguiti a singhiozzi con pause e aiuti

da parte dei famigliari".

Al progetto di decisione del 5 ottobre 2023 (doc. 82) dell'Ufficio

AI di attribuzione di una rendita intera di invalidità stante un grado di

invalidità dell'80% dal 1° maggio 2023, ovvero dopo un anno in cui l'inabilità

lavorativa, sorta il 6 maggio 2022, era del 100%, e di una rendita con un grado

del 49% dal 1° settembre 2023, ossia tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento

dell'inabilità lavorativa che dall'8 maggio 2023 era del 50%, l'assicurata non

ha presentato dei referti medici a sostegno della sua contestazione di questa

conclusione.

Con decisione del 18 gennaio 2024 (doc. 89) l'amministrazione ha

perciò confermato integralmente il suo progetto.

Davanti a questo Tribunale la ricorrente ha allegato al memoriale

della documentazione medica (docc. D, E, F, G, H, I e O) - già agli atti

dell'amministrazione e quindi già vagliata dal Servizio Medico Regionale - e un

contributo scientifico del gennaio 2024 di UpToDate sulla malattia Charcot-Marie-Tooth

(doc. N).

Pendente causa la ricorrente ha prodotto il certificato medico del

18 febbraio 2024 (doc. IV/1) della dr.ssa med. __________, la quale si è così

espressa:

" (…)

presenta una malattia genetica progrediente comportante una paresi muscolare

distale agli arti inferiori verosimilmente secondaria ad una miopatia distale

posteriore del tipo Myoshi // Neuropatia periferica di tipo motorico SORD.

La malattia secondo gli incarti da me in possesso, ha un esordio

clinico nel 2012.

Seguo la paziente da novembre 2019 e la prima esacerbazione della

malattia che ha portato ad una IL completa è avvenuta il 16.1.2020 con

tentativo di rientro all'attività lavorativa in marzo 2020 senza successo.

La malattia è verosimilmente lentamente progrediente e la

caricabilità della paziente dal 2019 a tutt'oggi è evidentemente diminuita (per

esempio anche per i lavori domestici la paziente deve organizzarsi per non

sovraccaricare il fisico).".

Il 28 febbraio 2024 (doc. VI/1) il Servizio Medico Regionale

(dr.ssa __________) ha riassunto gli atti medici trasmessi dall'insorgente

emessi nel 2020, nel 2021 e nel 2023, in parte già agli atti, e ha concluso che

il rapporto finale del 21 luglio 2023 rimaneva invariato, con un'inabilità

completa in attività abituale e una capacità lavorativa del 50% in attività

adeguata.

Nel referto del 26 marzo 2024 (doc. P) il PD dr. med. __________,

specialista in neurologia, ha riferito che da circa 10 giorni l'assicurata

assumeva Beloc Zoc 25 mg per la tachicardia, Novalgina e Voltaren al bisogno e

che a causa della debolezza ai piedi alcune volte era caduta. All'esame

obiettivo della paziente la deambulazione è risultata leggermente steppante

bilateralmente, non era in grado di camminare su punte e talloni, la

sensibilità e pallestesia erano conservate ai 4 arti, deficit di forza M4+

nella flessione dorsale di entrambi i piedi e M4 nel gastrocnemio destro.

Nella valutazione lo specialista ha indicato che a gennaio 2023

l'analisi del gene SORD eseguita presso l'__________ di __________ ha mostrato

la presenza di una variante classificata come patogenetica e già nota nella

letteratura scientifica, ma non aveva permesso di evidenziare una seconda

variante, che è stata invece rilevata da un laboratorio di ricerca di __________.

Ciò ha confermato quindi anche dal punto di vista molecolare la diagnosi di

neuropatia correlata al gene SORD. L'assicurata poteva trasmettere una delle

due varianti genetiche ai figli.

Quali terapie consigliate v'erano l'ergoterapia e la fisioterapia.

Su quest'ultimo referto si è pronunciato il medico SMR il 15

aprile 2024 (doc. XIV/1), rilevando che dagli atti risultava una prescrizione

di fisioterapia a lungo termine datata 13 febbraio 2023 e che era conosciuto

che si tratta di una malattia con una tendenza a un lento peggioramento.

Quanto alle osservazioni del patrocinatore della ricorrente, la

dr.ssa __________ ha annotato che l'ulteriore precisazione genetica era

ininfluente sulla capacità lavorativa attuale, che la tachicardia era nota e

trattata dal 2019 e che non risultavano problemi organici al cuore e che le

difficoltà a camminare erano ininfluenti per un'attività adeguata maggiormente

seduta.

In conclusione, la documentazione addotta non cambiava il rapporto

finale SMR del 21 luglio 2023.

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del

31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid.

4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4

marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte

ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_188/2017 del 14

luglio 2017, consid. 5.2; STF 9C_303/ 2015 dell'11 dicembre 2015, consid. 3.2).

2.7. Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

della ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale

non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

In primo luogo occorre rilevare che ogni volta che

l'Ufficio AI raccoglieva della documentazione medica presso l'assicuratore

malattia o i curanti della ricorrente, la sottoponeva, giustamente, al vaglio

del Servizio Medico Regionale. In questo modo, ogni singolo referto presente

agli atti dell'amministrazione è stato debitamente vagliato da una persona

esperta in materia.

Anche gli atti medici che l'insorgente ha prodotto

con il ricorso - seppure alcuni già presenti nell'incarto dell'amministrazione

- e pendente causa, sono stati oggetto di una attenta e approfondita disamina

da parte di una specialista alle dipendenze del Servizio Medico Regionale (dr.ssa

med. __________).

Dai vari referti resi dai curanti della ricorrente risulta che, giusta

quanto ha riferito la dr.ssa med. __________ il 15 maggio 2022, e ha confermato

il 10 maggio 2023, è indubbio che l'attività di operatrice sociosanitaria precedentemente

esercitata non possa più esserlo dal 6 maggio 2022, trattandosi di un lavoro

fisicamente pesante, che richiede di stare molto tempo in piedi e di correre da

un paziente all'altro.

Anche il Servizio Medico Regionale ha riconosciuto che la rara

malattia di cui è affetta la ricorrente non le permette più di lavorare in tali

vesti, ammettendo perciò un grado di incapacità lavorativa del 100% dal 6

maggio 2022 in attività abituale.

Questa circostanza va dunque fatta propria anche dal TCA, che non

ha motivo di scostarsi dalle opinioni dei curanti e dell'SMR, che sono univoche

per quanto concerne l'incapacità lavorativa della ricorrente come operatrice

sociosanitaria.

Contestato dall'assicurata, invece, è il grado di inabilità

lavorativa del 50% che l'SMR ha ritenuto essere presente dall'8 maggio 2023

nello svolgimento di attività lucrative adeguate allo stato di salute

dell'assicurata.

Quest'ultima, adducendo il sopraggiungere di problemi cardiaci e di

una seconda anomalia ai geni relativi alla patologia rara che l'ha colpita, ha

infatti sostenuto che tutti questi aspetti medici si ripercuotono sulla sua

capacità lavorativa, azzerandola. Non va poi dimenticato che l'evoluzione di questa

malattia è progressiva e che già ora non le permette più di camminare sulle

punte e sui talloni, oltre che a cagionarle una deambulazione leggermente

steppante bilateralmente. Le deve perciò essere riconosciuto un grado di

invalidità del 100%.

La richiesta dell'insorgente non può essere tutelata.

Il TCA evidenzia che nessuno specialista interpellato dalla

ricorrente ha espressamente sostenuto che essa sia totalmente inabile al lavoro

anche in altre attività adeguate al suo stato di salute, ma solo nell'attività

svolta in precedenza di operatrice sociosanitaria.

Anzi, l'8 febbraio 2021 (doc. 42) la dr.ssa __________,

specialista FMH neurologia che l'ha seguita nel 2020, ha indicato che era

esigibile qualsiasi attività lucrativa in ragione del 50%.

In seguito, la dr.ssa __________, sua medico curante dal 2019, il

10 maggio 2023 ha chiaramente indicato che una attività adeguata alle

limitazioni era esigibile in ragione di 4-6 ore al giorno, ciò che corrisponde

almeno a un 50% di una giornata intera di lavoro.

Nel suo ultimo referto del 18 febbraio 2024 (doc. IV/1) la curante

specialista in medica interna ha ricordato che l'inabilità lavorativa completa

è avvenuta il 16 gennaio 2020 e che dal 2019 la caricabilità dell'assicurata

era diminuita, tanto che per i lavori domestici si doveva organizzare, ma non

ha espressamente escluso l'esercizio di altre attività lavorative se adeguate.

La tesi della ricorrente non è perciò supportata da alcuna valida documentazione

medica.

D'altronde, proprio perché non era esigibile un'attività pesante

fisicamente e che richiedesse di stare in piedi a lungo, l'SMR ha espressamente

indicato, nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023, che l'assicurata non

poteva portare pesi superiori ai 10 kg stando in piedi, doveva alternare la

postura al bisogno, necessitava di pause supplementari, non doveva camminare per

tratti medi o lunghi, doveva potersi sedere al bisogno e che poteva lavorare in

posizione prevalentemente sedentaria.

Quanto alle considerazioni della ricorrente sulla

rarità della malattia che le ha causato il danno alla salute e sulle nefaste conseguenze

sulle sue condizioni di salute, che continueranno a peggiorare, e sulla

capacità di svolgere un'attività lucrativa, occorre ricordare che lo stato di

salute della ricorrente deve essere valutato fino al massimo al 18 gennaio 2024,

data in cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso la decisione impugnata

dall'assicurata che delimita temporalmente il potere di esame del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1). Il TCA

evidenzia, quindi, che l'attestazione medica antecedente a questa data che

fornisce un quadro completo delle capacità lavorative della ricorrente è

quella, già citata, del 10 maggio 2023 della dr.ssa med. __________, che si è

compiutamente pronunciata sull'abilità dell'insorgente nella sua attività

abituale, in altre adeguate e come casalinga.

Ritenuto che le osservazioni dell'assicurata sulla sua capacità

lavorativa in attività adeguata, che sarebbe nulla come in attività abituale,

non sono supportate da alcun atto medico che, per contro, certifica una diversa

capacità lavorativa in attività adeguata (e nelle mansioni consuete), non è

dunque possibile fare propria la richiesta ricorsuale di considerarla inabile

al 100% in qualsiasi attività.

L'assicurata nemmeno va seguita laddove ha sostenuto che la

tachicardia sia una nuova problematica insorta a causa della miopatia distale

posteriore, visto che già dal più volte citato rapporto medico del 10 maggio

2023, e meglio dall'allegato allestito dalla dr.ssa med. __________ denominato

"Lista problematiche", risulta proprio quale prima diagnosi una

"Tachicardia parossistica recidivante da ca 2 settimane con/su"

l'elenco degli esami cardiaci eseguiti nel 2022, da cui non si riscontrano dei

disturbi organici al muscolo cardiaco.

Quanto alla scoperta della mutazione di un secondo gene, il TCA

concorda anche in tal caso con il parere dell'SMR, secondo cui il l'ulteriore

precisazione genetica è ininfluente sulla capacità lavorativa della ricorrente,

non comportando, di per sé, un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Anche la constatazione del 26 marzo 2024 del PD dr. med. __________

sulla deambulazione leggermente steppante bilateralmente, e che l'assicurata

non era in grado di camminare sulle punte e sui talloni, ripresa dell'insorgente

nelle sue ultime osservazioni, non è tale da comportare un peggioramento della

capacità lavorativa residua del 50% ritenuta dall'SMR.

Era infatti noto sin dall'inizio della richiesta di prestazioni AI

che l'assicurata aveva difficoltà deambulatorie e la dr.ssa __________ le aveva

recepite già nelle annotazioni del 31 dicembre 2020 (doc. 29). In quell'occasione

essa ha indicato che la miopatia distrofica distale posteriore di tipo Miyoshi

è una malattia genetica recessiva, di lenta e variabile progressione, che si

manifesta con debolezza e atrofia della muscolatura, con difficoltà di fare le

scale, stare in piedi e deambulare. Pertanto, se già a quel momento la marcia

era rigida per deficit di propulsione, nelle successive annotazioni del 16

marzo 2022 (doc. 58) e nel suo primo rapporto finale del 25 luglio 2022 (doc.

70) il medico SMR ha evidenziato che l'assicurata non doveva camminare per

tratti medi o lunghi e doveva potersi sedere al bisogno. Nel rapporto finale

definitivo del 21 luglio 2023 (doc. 80) ha ulteriormente precisato che

l'assicurata poteva lavorare in posizione prevalentemente sedentaria, ciò per

ovviare alla diminuzione della muscolatura agli arti inferiori e distali dei

piedi.

La considerazione di queste difficoltà motorie è stata dunque ben

ponderata dal Servizio Medico Regionale nel confermare la capacità lavorativa

residua del 50% rilevata anche dal medico curante.

Infine, anche la prescrizione del 26 marzo 2024 di fisioterapia da

parte del PD dr. __________ non era una novità, avendola egli stesso già

indicata nel rapporto del 17 aprile 2023 (doc. 75) - con riferimento alla

visita del 13 febbraio 2023 -, come pure la dr.ssa __________ già nel rapporto

del 7 febbraio 2021 (doc. 32 punto 2.8: "Nessuna

terapia specifica per la distrofia muscolare. Fisioterapia per il controllo del

dolore e il mantenimento di un buon controllo muscolare in corso.").

Semmai, l'ergoterapia prescritta dal neurologo può essere considerata una nuova

terapia, ma non muta, anch'essa, la capacità lavorativa residua dell'assicurata,

oltretutto se ci si deve porre solo fino alla decisione impugnata.

2.8. I referti medici agli atti sono

pertanto sufficientemente dettagliati per l'evasione della causa e quindi per

definire lo stato di salute della ricorrente e la sua capacità residua

nell'espletamento di un'attività lucrativa e delle mansioni consuete, ai quali

dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario procedere a degli

approfondimenti e richiamare l'ulteriore documentazione medica richiesta né

fare erigere una perizia, neppure a livello giudiziario, ritenendo la

situazione già chiarita.

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove,

cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Va pure rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel

caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle

conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste

(cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).

2.9. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute della

ricorrente sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'Ufficio

AI.

Non v'è di conseguenza motivo, alla luce delle argomentazioni

dianzi esposte, di scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni tratte

dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023 e

nelle sue successive annotazioni del 28 febbraio 2024 e del 15 aprile 2024, a

cui va dunque attribuita piena forza probatoria.

Nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in questa

sede, o già allegata in sede amministrativa, è infatti suscettibile di mettere

in dubbio le conclusioni tratte, in più occasioni, dalla

specialista, la quale ha ben valutato tutti gli atti medici presenti

nell'incarto.

Di conseguenza, si deve concludere che i disturbi somatici

valutati come invalidanti dal 6 maggio 2022 (cfr. certificato medico di decorso

del 15 maggio 2022 della dr.ssa __________) comportano in qualsiasi attività

lucrativa un'inabilità lavorativa totale e dall'8 maggio 2023 un'incapacità

lavorativa del 50% (cfr. rapporto medico del 10 maggio 2023 della dr.ssa __________). Allo stesso modo, la lamentela dell'insorgente relativa all'inabilità

nello svolgere le mansioni consuete, e la sua contestazione del grado di

impedimento stabilito dal Servizio Medico Regionale nel 20% sempre dall'8

maggio 2023, non può essere accolta.

Riconosciuto il valore invalidante della rara malattia che ha

colpito la ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le

conseguenze del danno alla salute subìto.

2.10. L'assicurata ha impugnato la

fissazione delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga nel 2,47% che,

riportate sulla quota parte del 20%, ha dato un grado di invalidità parziale

dello 0,49%. A suo dire, il grado di impedimento complessivo ritenuto

dall'Ufficio AI sarebbe troppo basso, visto che nella pulizia e ordine

dell'alloggio, nella cura e assistenza dei figli come pure nella cura del

giardino, essa ha degli importanti impedimenti.

Innanzitutto occorre ricordare che possono essere considerate

soltanto le attività equiparabili a un'attività lucrativa. Si tratta delle

attività che soddisfano il criterio della terza persona, vale a dire le

attività che, in caso di impossibilità di svolgerle da sola, la persona

assicurata farebbe svolgere da terzi (eventualmente a pagamento). Non vanno

pertanto considerate le attività puramente ricreative né quelle artistiche o di

pubblica utilità (N. 3603 Circolare sull'invalidità e sulla rendita

nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato

al 1° gennaio 2024).

In specie, nel rapporto del 25 settembre 2023 (doc. 84)

dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia

domestica, preso atto del danno alla salute e delle limitazioni funzionali

riassunte dal Servizio Medico Regionale nel rapporto finale del 21 luglio 2023,

la consulente ispettrice ha stabilito la quota percentuale delle singole

attività sul totale delle mansioni consuete (ponderazione senza disabilità) (N.

3604 CIRAI, cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente il danno

alla salute") e ha indicato le attività che l'assicurata era

totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitare (cfr. capitolo 6 colonna

Considerandi

"impedimenti osservati"). Determinante è infatti il confronto

delle attività effettive e non la valutazione medica dell'incapacità al lavoro.

Essa ha fornito indicazioni precise sull'entità delle limitazioni dovute alla

disabilità, sulla base delle quali ha poi determinato le limitazioni in

percentuale per ogni settore d'attività. Non ha tenuto conto dell'età

dell'assicurata (N. 3605 CIRAI).

Il grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al

prodotto tra la ponderazione senza disabilità (cfr. capitolo 7 colonna "Ponderazione")

e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3607 CIRAI, cfr. capitolo 7 colonna

"Impedimenti quantificati considerando l'aiuto esigibile dai membri del

nucleo famigliare") e dalla somma di questi impedimenti l'ispettrice è

giunta a una invalidità nelle mansioni consuete del 2,47% tenendo conto

dell'aiuto dei familiari, con una preponderanza degli impedimenti riscontrata nel

bucato e nella cura dei vestiti come pure nella cura e assistenza ai figli.

Secondo la giurisprudenza (STF 8C_620/2011 dell'8 febbraio 2012;

STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011), in caso di divergenze considerevoli tra

la valutazione della persona incaricata dell'accertamento e i pareri medici, si

deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per

quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti

psichici o cognitivi (N. 3606 CIRAI).

Nel caso in esame il Servizio Medico Regionale ha valutato nel 20%

l'inabilità lavorativa medico-teorica.

Dal lato pratico, i danni alla salute accertati dalla consulente

dell'Ufficio AI previo sopralluogo hanno invece stabilito un impedimento reale del

31,05% (cfr. capitolo 6 righe grigie in fondo) nel compiere le mansioni

consuete nell'economia domestica ma, con l'aiuto prestato dai familiari, l'impedimento

si è drasticamente ridotto al 2,47%.

Riguardo a queste divergenze il TCA osserva che non va dimenticato

che, stante l'obbligo di ridurre il danno nelle assicurazioni sociali (STF

9C_248/2022 del 25 aprile 2023, consid. 5.3.1), la ricorrente era tenuta a

coinvolgere e a farsi aiutare nelle faccende di casa dal marito e dai figli (la

prima figlia è oltretutto maggiorenne) che vivono con lei.

In ambito casalingo, se la persona assicurata, a causa della sua

inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e

con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il

proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel

caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere

considerato dall'assicurazione invalidità solo se le mansioni non più

esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro

pagamento oppure da familiari che, per fare ciò, dimostrano di subire una

perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di aiuto che si

può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di una persona casalinga

invalida va oltre il sostegno che ci si può normalmente attenere senza un danno

alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).

La persona assicurata deve fare ricorso all'aiuto dei familiari,

indipendentemente dall'attuabilità effettiva di quest'ultimo (STF 8C_879/2012

del 17 gennaio 2013, consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).

Il N. 3615 CIRAI precisa perciò che se la persona assicurata non

adempie l'obbligo di ridurre il danno o lo adempie solo in parte oppure se non

ricorre all'aiuto usuale esigibile dai familiari o vi ricorre solo in parte,

non le è riconosciuta alcuna limitazione nell'attività in questione o le è

riconosciuta soltanto una limitazione parziale.

Per tale motivo, il grado di invalidità attribuibile alla ricorrente

è stato ridotto notevolmente proprio grazie all'aiuto prestatole dai familiari

(cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti quantificati considerando l'aiuto

esigibile dai membri del nucleo famigliare"). Il marito, soprattutto,

ma anche i due figli, hanno infatti sopperito quasi completamente alle mansioni

consuete che l'assicurata non era in grado di svolgere, riducendo così il reale

impedimento che la consulente ha comunque, a tutti gli effetti, rilevato per

ciascuna attività (cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti rilevati in

sede d'inchiesta") e complessivamente (cfr. capitolo 6 "Impedimenti

osservati").

Conformemente alla giurisprudenza evocata, la scrivente Corte

conviene perciò che stante l'obbligo di ridurre il danno, la ricorrente poteva

e doveva chiedere assistenza ai familiari conviventi nelle faccende domestiche

e quindi è corretto che "l'invalidità nelle mansioni consuete

considerante l'aiuto esigibile da parte di membri del nucleo familiare (marg.

3614.

CIRAI)" (cfr. ultima riga nella tabella finale) sia di gran lunga

inferiore (2,47%) all'ipotesi in cui non si possa esigere l'aiuto di terzi

(cfr. capitolo 7 la somma del prodotto delle prime due colonne: 31,05%).

Va altresì rilevato che l'insorgente non ha contestato la

ripartizione delle attività e le relative percentuali attribuite dalla

consulente, ma la determinazione degli impedimenti per alcune di esse come pure

il grado di disabilità nelle relative attività.

Essa si è però limitata ad affermare genericamente che "sia per la pulizia e l'ordine dell'alloggio, sia per

la cura e l'assistenza ai figli, sia per la cura del giardino e dell'area

adiacente, la signora RI 1 ha degli impedimenti importanti; anche perché,

notoriamente, queste attività sollecitano la sua muscolatura essendo lavori

classificati come pesanti o medio pesanti.". L'assicurata non ha però

indicato in quale misura era impedita di svolgere una o l'altra attività né

quale era il grado di impedimento in queste mansioni consuete.

Non va poi dimenticato che la stessa curante, dr.ssa __________,

aveva ben indicato che "Lavori domestici

devono essere programmati ed eseguiti a singhiozzi con pause e aiuti da parte

dei famigliari", perciò le condizioni di salute dell'insorgente non

le impedivano totalmente di effettuare i lavori domestici, ma solo doveva

scaglionarli nel tempo e farsi aiutare dal marito e dai figli, limitazioni di

cui la consulente ispettrice ha tenuto ben conto nella sua valutazione.

A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo.

Non emergendo delle incongruenze sull'operato in esame, non v'è

ragione di scostarsene. Questo Tribunale non ha dunque motivo per sovvertire le

valutazioni della consulente ispettrice, la quale ha attentamente esaminato di

persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.114 del 13 maggio 2024; STCA 32.2023.137

del 29 aprile 2024; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.12; STCA

32.2020.134

del 26 aprile 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre

2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).

Quest'ultima ha espletato il suo incarico sulla base delle emergenze mediche e

ha correttamente applicato le direttive in materia per le persone assicurate

occupate nell'economia domestica.

Inoltre, nell'inchiesta domiciliare in questione è stata stabilita

correttamente una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto

dei parametri di cui ai NN. 3609-3611 CIRAI, attribuendo un valore complessivo

del 100% per ciascuna delle sei mansioni consuete svolte dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica (cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente

il danno alla salute" e per la somma degli impedimenti rilevati per

queste sei attività (cfr. capitolo 6 colonna "Impedimenti osservati").

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Di conseguenza, la valutazione della consulente ispettrice

riportata nel rapporto del 25 settembre 2023 va senza alcun dubbio posta alla

base della determinazione del grado di invalidità dell'assicurata per la parte

di casalinga svolta in ragione del 20%.

2.11

Sulla base del metodo di misto

applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione dell'80% e casalinga

per il restante 20% (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024), si ha che il grado di

invalidità parziale per la parte salariata del 61,06%, incontestato, e

quello per la parte casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 2,47%,

confermato dal TCA nel precedente considerando, danno luogo, dall'8 maggio 2023,

a un grado di invalidità globale del 49,34% (80 [parte salariata]

x 61,06% [impedimento parte lucrativa] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di

impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 49%.

Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 gennaio 2024,

questo grado AI dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI di grado 49%

dal 1° settembre 2023 (art. 88a OAI), ovvero tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento

che la dr.ssa med. __________ ha confermato essere avvenuto l'8 maggio 2023, mentre

è dato, circostanza incontestata, il diritto a una rendita intera dal 1° maggio

2023, stante un grado di invalidità dell'80% a partire dal 6

maggio 2022 (80 [parte salariata] x 100% [impedimento parte lucrativa] + 20

[parte casalinga] x 2,47% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]).

Inoltre, ritenuta la modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI segnalata

dall'amministrazione, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita va modificato

a favore della ricorrente. In effetti, sebbene sia il reddito da valida che da

invalida non siano stati aggiornati al 2024, anno in cui va versata la rendita,

l'Ufficio AI ha correttamente detratto dal reddito ipotetico statistico da

invalida aggiornato al 2022 non più solo il 10%, perché a causa dell'invalidità

l'assicurata può lavorare soltanto con una capacità funzionale pari o inferiore

al 50%, come previsto dall'art. 26bis cpv. 3 vOAI in vigore fino al 31 dicembre

2023.

L'Ufficio AI, fondandosi sull'art. 26bis cpv. 3 prima frase OAI

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024, secondo cui "Al valore determinato in base a valori statistici

secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento.",

ha adottato un'ulteriore riduzione del 10% dal reddito statistico.

Infatti, giusta la seconda frase dell'art. 26bis cpv. 3 OAI,

"Se a causa dell'invalidità l'assicurato

può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49

capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del

20.

per cento.".

Non ha invece tenuto conto di ulteriori riduzioni statistiche,

ritenuto come l'art. 26bis cpv. 3 3a frase OAI recita che "Non sono ammesse ulteriori deduzioni".

Su questo ultimo punto, nel Rapporto esplicativo (dopo la

procedura di consultazione) relativo alla “Modifica dell’ordinanza del 17

gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) Attuazione della mozione

della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità

nel calcolo del grado d’invalidità” del 18 ottobre 2023 il Dipartimento

federale dell’interno (DFI) si è così espresso:

" (…) Con la

deduzione forfettaria del 10 o del 20 per cento verranno presi in

considerazione tutti i fattori a causa dei quali le persone con un danno alla

salute guadagnano meno di quelle sane (in proposito cfr. n. 4.1). Non vi è

quindi alcun margine per l’applicazione di ulteriori deduzioni. Attualmente,

però, una parte della dottrina16 è del parere che, oltre alla deduzione per attività

lucrativa a tempo parziale secondo il vigente articolo 26bis capoverso 3 OAI,

sia ancora ammesso procedere anche alla deduzione dovuta al danno alla salute

sviluppata dalla giurisprudenza. Per risolvere questa incertezza giuridica,

l’articolo 26bis capoverso 3 D-OAI stabilisce che non sono ammesse ulteriori

deduzioni oltre a quella del 10 o del 20 per cento. (…)” (pag. 12-13)

Gli autori citati dal DFI, U. Meyer e M.

Reichmuth, nel loro Commentario “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG”, Ed. Schulthess 2022,

hanno sviluppato le seguenti considerazioni:

" Vorbemerkung. Die nachfolgende

Darstellung geht davon aus, dass die mit BGE 124 V 321 begründete, mit BGE 126 V 75 konsolidierte und seither in zahllosen Urteilen angewendete Abzugspraxis

auch unter der Geltung des im Rahmen der Revision WEIV (2022) in Kraft

getretenen Verordnungsrechts grundsätzlich Bestand hat, obwohl nach dem

Wortlaut der neuen Regelung ein Abzug (von 10%) einzig noch bei Ausübung einer

Teilzeitarbeit von 50% oder weniger vorgesehen ist (Art. 26bis Abs. 3 IVV). Zur

Begründung dieser Auffassung ist zunächst auf die Ausführungen zu den

rechtsstaatlichen Grundsätzen, der bundesrätlichen Kompetenz in der

Invaliditätsbemessung und der daraus entstehenden Problematik zu verweisen (N 1

ff.). Welche Regelungsabsicht verfolgte nun der Gesetzgeber mit der erweiterten

Delegationsnorm in Art. 28a Abs. 1 Satz 2 IVG in der Fassung der Revision WEIV?

Der Botschaft lässt sich daraus Folgendes entnehmen: «Dieser Absatz über die

Invaliditätsbemessung bei erwerbstätigen Versicherten verweist weiterhin auf

Art. 16 ATSG. Hingegen wird die bisherige Delegationsnorm an den Bundesrat zur

Festlegung des massgebenden Erwerbseinkommens präzisiert (…) Die in der Rechtsprechung

definierte Praxis wird auf Verordnungsstufe geregelt werden (z.B. wann auf

tatsächliche Werte und wann auf Tabellenlöhne abzustellen ist bzw. welche

Tabelle anzuwenden ist). Ebenso soll der Bundesrat die bei diesen Einkommen

nötigen von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vornehmen (z.B. welche

Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in

welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen kann)» (BBl 2017 2668).

Vergleicht man die 2022 positives Recht gewordene Verordnungsregelung (vgl. die

zusammenfassende Übersicht in N 2) mit den zitierten Ausführungen in der

Botschaft, springen Lücken, Widersprüche und Inkongruenzen ins Auge. So findet

sich etwa zur Frage der Tabellenwahl im revidierten Verordnungstext keine

Vorschrift, weshalb die Antwort darauf weiterhin der Rechtsprechung überlassen

bleibt. Den Abzug vom Tabellenlohn einzig noch bei Teilzeitarbeit vorzusehen,

bedeutet das Gegenteil davon, «die in der Rechtsprechung definierte Praxis» auf

Verordnungsstufe zu regeln, fusst doch eben diese Rechtsprechung auf fünf

abzugsrelevanten Kriterien, die alle in einer Gesamtschau zu prüfen und

ermessensweise bis maximal 25% tabellenlohnvermindernd zu berücksichtigen sind

(dazu N 105 ff.). Sollte das Bundesgericht demgegenüber – u.E. wider Erwarten –

den 2022 geltendes Recht gewordenen Art. 26bis Abs. 3 IVV gleichsam als

überschiessende Positivierung der in der Abzugsfrage restriktiver gewordenen

Rechtsprechung (N 119 ff.) und infolgedessen als abschliessende Regelung betrachten

(bis zur Drucklegung ist dazu kein Urteil ergangen), wäre die im Folgenden

dargestellte bisherige Rechtsprechung zu den abzugsbegründenden Umständen

obsolet. (…)” (art. 28a n. 104 pag. 330-331)

In tale contesto il TCA si limita a ricordare che la deduzione per

circostanze personali e professionali fino al 25% del salario statistico, e il

parallelismo dei redditi, sono i due strumenti fondamentali di correzione utilizzati

dal Tribunale federale per determinare il reddito da invalido che sia il più

concreto possibile (cfr. DTF 148 V 174 consid. 9.2.3: “Zusammenfassend orientiert sich die

bisherige Rechtsprechung für eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des

Invaliditätsgrades mittels eines Einkommensvergleichs im Sinne von Art. 16

ATSG, sofern keine konkreten Lohndaten vorhanden sind, subsidiär an den

Zentral- bzw. Medianwerten der LSE, die den ausgeglichenen Arbeitsmarkt

abbilden. Als Korrekturinstrumente für eine einzelfallgerechte gegenüber einer

standardisierten Betrachtung stehen die Möglichkeiten eines Abzugs vom

Tabellenlohn sowie der Parallelisierung zur Verfügung. (…) Verdeutlicht wird

dies mit Blick auf die Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad

grundsätzlich ebenfalls nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das

Bundesgericht vom Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus

(BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG)”; STF 8C_628/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2; STF

8C_104/2022 del 5 agosto 2022 consid. 5.2 in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni).

L’Ufficio AI ha dunque adottato la deduzione massima applicabile

al reddito statistico del 20%, per giungere a un grado di invalidità del 66,73%.

Riportato sulla parte salariata e sommato alla parte casalinga, si

ha un grado di invalidità finale del 53,88% (80 [parte salariata] x 66,73%

[impedimento parte salariata] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di

impedimento nelle mansioni consuete]), che va arrotondato al 54%,

come correttamente calcolato dall'Ufficio AI.

Dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita della ricorrente sarà così

del 54% (art. 28b cpv. 2 LAI).

2.12

Da quanto precede discende che la

pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di attribuirle

dal 1° maggio 2023 una rendita intera di invalidità deve essere parzialmente

accolta, nel senso che vanno confermati i gradi di invalidità dell'80% dal 6

maggio 2023 e del 49% dall'8 maggio 2023, corrispondenti a una rendita intera

rispettivamente al 47,5%, mentre dal 1° gennaio 2024 si deve ritenere un grado

del 54%.

2.13

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche

gratuita per le parti.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese vanno addebitate ad entrambe le parti in causa, mentre alla ricorrente,

parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale (art. 61 lett. g

LPGA), vanno riconosciute delle indennità ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione impugnata è modificata,

nel senso che dal 1° gennaio 2024 l'assicurata ha diritto a una rendita con

grado di invalidità del 54%. Per il resto, il ricorso è respinto.

2. Le spese vanno poste a carico

della ricorrente in ragione di Fr. 300.- e dell'Ufficio AI di Fr. 200.-;

quest'ultimo rifonderà all'assicurata Fr. 1'000.- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti