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32.2024.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 giugno 2024Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_188/2017 del 14

luglio 2017, consid. 5.2; STF 9C_303/ 2015 dell'11 dicembre 2015, consid. 3.2).

2.7. Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

della ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale

non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

In primo luogo occorre rilevare che ogni volta che

l'Ufficio AI raccoglieva della documentazione medica presso l'assicuratore

malattia o i curanti della ricorrente, la sottoponeva, giustamente, al vaglio

del Servizio Medico Regionale. In questo modo, ogni singolo referto presente

agli atti dell'amministrazione è stato debitamente vagliato da una persona

esperta in materia.

Anche gli atti medici che l'insorgente ha prodotto

con il ricorso - seppure alcuni già presenti nell'incarto dell'amministrazione

- e pendente causa, sono stati oggetto di una attenta e approfondita disamina

da parte di una specialista alle dipendenze del Servizio Medico Regionale (dr.ssa

med. __________).

Dai vari referti resi dai curanti della ricorrente risulta che, giusta

quanto ha riferito la dr.ssa med. __________ il 15 maggio 2022, e ha confermato

il 10 maggio 2023, è indubbio che l'attività di operatrice sociosanitaria precedentemente

esercitata non possa più esserlo dal 6 maggio 2022, trattandosi di un lavoro

fisicamente pesante, che richiede di stare molto tempo in piedi e di correre da

un paziente all'altro.

Anche il Servizio Medico Regionale ha riconosciuto che la rara

malattia di cui è affetta la ricorrente non le permette più di lavorare in tali

vesti, ammettendo perciò un grado di incapacità lavorativa del 100% dal 6

maggio 2022 in attività abituale.

Questa circostanza va dunque fatta propria anche dal TCA, che non

ha motivo di scostarsi dalle opinioni dei curanti e dell'SMR, che sono univoche

per quanto concerne l'incapacità lavorativa della ricorrente come operatrice

sociosanitaria.

Contestato dall'assicurata, invece, è il grado di inabilità

lavorativa del 50% che l'SMR ha ritenuto essere presente dall'8 maggio 2023

nello svolgimento di attività lucrative adeguate allo stato di salute

dell'assicurata.

Quest'ultima, adducendo il sopraggiungere di problemi cardiaci e di

una seconda anomalia ai geni relativi alla patologia rara che l'ha colpita, ha

infatti sostenuto che tutti questi aspetti medici si ripercuotono sulla sua

capacità lavorativa, azzerandola. Non va poi dimenticato che l'evoluzione di questa

malattia è progressiva e che già ora non le permette più di camminare sulle

punte e sui talloni, oltre che a cagionarle una deambulazione leggermente

steppante bilateralmente. Le deve perciò essere riconosciuto un grado di

invalidità del 100%.

La richiesta dell'insorgente non può essere tutelata.

Il TCA evidenzia che nessuno specialista interpellato dalla

ricorrente ha espressamente sostenuto che essa sia totalmente inabile al lavoro

anche in altre attività adeguate al suo stato di salute, ma solo nell'attività

svolta in precedenza di operatrice sociosanitaria.

Anzi, l'8 febbraio 2021 (doc. 42) la dr.ssa __________,

specialista FMH neurologia che l'ha seguita nel 2020, ha indicato che era

esigibile qualsiasi attività lucrativa in ragione del 50%.

In seguito, la dr.ssa __________, sua medico curante dal 2019, il

10 maggio 2023 ha chiaramente indicato che una attività adeguata alle

limitazioni era esigibile in ragione di 4-6 ore al giorno, ciò che corrisponde

almeno a un 50% di una giornata intera di lavoro.

Nel suo ultimo referto del 18 febbraio 2024 (doc. IV/1) la curante

specialista in medica interna ha ricordato che l'inabilità lavorativa completa

è avvenuta il 16 gennaio 2020 e che dal 2019 la caricabilità dell'assicurata

era diminuita, tanto che per i lavori domestici si doveva organizzare, ma non

ha espressamente escluso l'esercizio di altre attività lavorative se adeguate.

La tesi della ricorrente non è perciò supportata da alcuna valida documentazione

medica.

D'altronde, proprio perché non era esigibile un'attività pesante

fisicamente e che richiedesse di stare in piedi a lungo, l'SMR ha espressamente

indicato, nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023, che l'assicurata non

poteva portare pesi superiori ai 10 kg stando in piedi, doveva alternare la

postura al bisogno, necessitava di pause supplementari, non doveva camminare per

tratti medi o lunghi, doveva potersi sedere al bisogno e che poteva lavorare in

posizione prevalentemente sedentaria.

Quanto alle considerazioni della ricorrente sulla

rarità della malattia che le ha causato il danno alla salute e sulle nefaste conseguenze

sulle sue condizioni di salute, che continueranno a peggiorare, e sulla

capacità di svolgere un'attività lucrativa, occorre ricordare che lo stato di

salute della ricorrente deve essere valutato fino al massimo al 18 gennaio 2024,

data in cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha emesso la decisione impugnata

dall'assicurata che delimita temporalmente il potere di esame del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1). Il TCA

evidenzia, quindi, che l'attestazione medica antecedente a questa data che

fornisce un quadro completo delle capacità lavorative della ricorrente è

quella, già citata, del 10 maggio 2023 della dr.ssa med. __________, che si è

compiutamente pronunciata sull'abilità dell'insorgente nella sua attività

abituale, in altre adeguate e come casalinga.

Ritenuto che le osservazioni dell'assicurata sulla sua capacità

lavorativa in attività adeguata, che sarebbe nulla come in attività abituale,

non sono supportate da alcun atto medico che, per contro, certifica una diversa

capacità lavorativa in attività adeguata (e nelle mansioni consuete), non è

dunque possibile fare propria la richiesta ricorsuale di considerarla inabile

al 100% in qualsiasi attività.

L'assicurata nemmeno va seguita laddove ha sostenuto che la

tachicardia sia una nuova problematica insorta a causa della miopatia distale

posteriore, visto che già dal più volte citato rapporto medico del 10 maggio

2023, e meglio dall'allegato allestito dalla dr.ssa med. __________ denominato

"Lista problematiche", risulta proprio quale prima diagnosi una

"Tachicardia parossistica recidivante da ca 2 settimane con/su"

l'elenco degli esami cardiaci eseguiti nel 2022, da cui non si riscontrano dei

disturbi organici al muscolo cardiaco.

Quanto alla scoperta della mutazione di un secondo gene, il TCA

concorda anche in tal caso con il parere dell'SMR, secondo cui il l'ulteriore

precisazione genetica è ininfluente sulla capacità lavorativa della ricorrente,

non comportando, di per sé, un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Anche la constatazione del 26 marzo 2024 del PD dr. med. __________

sulla deambulazione leggermente steppante bilateralmente, e che l'assicurata

non era in grado di camminare sulle punte e sui talloni, ripresa dell'insorgente

nelle sue ultime osservazioni, non è tale da comportare un peggioramento della

capacità lavorativa residua del 50% ritenuta dall'SMR.

Era infatti noto sin dall'inizio della richiesta di prestazioni AI

che l'assicurata aveva difficoltà deambulatorie e la dr.ssa __________ le aveva

recepite già nelle annotazioni del 31 dicembre 2020 (doc. 29). In quell'occasione

essa ha indicato che la miopatia distrofica distale posteriore di tipo Miyoshi

è una malattia genetica recessiva, di lenta e variabile progressione, che si

manifesta con debolezza e atrofia della muscolatura, con difficoltà di fare le

scale, stare in piedi e deambulare. Pertanto, se già a quel momento la marcia

era rigida per deficit di propulsione, nelle successive annotazioni del 16

marzo 2022 (doc. 58) e nel suo primo rapporto finale del 25 luglio 2022 (doc.

70) il medico SMR ha evidenziato che l'assicurata non doveva camminare per

tratti medi o lunghi e doveva potersi sedere al bisogno. Nel rapporto finale

definitivo del 21 luglio 2023 (doc. 80) ha ulteriormente precisato che

l'assicurata poteva lavorare in posizione prevalentemente sedentaria, ciò per

ovviare alla diminuzione della muscolatura agli arti inferiori e distali dei

piedi.

La considerazione di queste difficoltà motorie è stata dunque ben

ponderata dal Servizio Medico Regionale nel confermare la capacità lavorativa

residua del 50% rilevata anche dal medico curante.

Infine, anche la prescrizione del 26 marzo 2024 di fisioterapia da

parte del PD dr. __________ non era una novità, avendola egli stesso già

indicata nel rapporto del 17 aprile 2023 (doc. 75) - con riferimento alla

visita del 13 febbraio 2023 -, come pure la dr.ssa __________ già nel rapporto

del 7 febbraio 2021 (doc. 32 punto 2.8: "Nessuna

terapia specifica per la distrofia muscolare. Fisioterapia per il controllo del

dolore e il mantenimento di un buon controllo muscolare in corso.").

Semmai, l'ergoterapia prescritta dal neurologo può essere considerata una nuova

terapia, ma non muta, anch'essa, la capacità lavorativa residua dell'assicurata,

oltretutto se ci si deve porre solo fino alla decisione impugnata.

2.8. I referti medici agli atti sono

pertanto sufficientemente dettagliati per l'evasione della causa e quindi per

definire lo stato di salute della ricorrente e la sua capacità residua

nell'espletamento di un'attività lucrativa e delle mansioni consuete, ai quali

dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario procedere a degli

approfondimenti e richiamare l'ulteriore documentazione medica richiesta né

fare erigere una perizia, neppure a livello giudiziario, ritenendo la

situazione già chiarita.

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove,

cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Va pure rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per l'assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012, consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel

caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque possibile trarre delle

conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste

(cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12).

2.9. Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute della

ricorrente sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'Ufficio

AI.

Non v'è di conseguenza motivo, alla luce delle argomentazioni

dianzi esposte, di scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni tratte

dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 21 luglio 2023 e

nelle sue successive annotazioni del 28 febbraio 2024 e del 15 aprile 2024, a

cui va dunque attribuita piena forza probatoria.

Nessuna delle certificazioni prodotte dalla ricorrente in questa

sede, o già allegata in sede amministrativa, è infatti suscettibile di mettere

in dubbio le conclusioni tratte, in più occasioni, dalla

specialista, la quale ha ben valutato tutti gli atti medici presenti

nell'incarto.

Di conseguenza, si deve concludere che i disturbi somatici

valutati come invalidanti dal 6 maggio 2022 (cfr. certificato medico di decorso

del 15 maggio 2022 della dr.ssa __________) comportano in qualsiasi attività

lucrativa un'inabilità lavorativa totale e dall'8 maggio 2023 un'incapacità

lavorativa del 50% (cfr. rapporto medico del 10 maggio 2023 della dr.ssa __________). Allo stesso modo, la lamentela dell'insorgente relativa all'inabilità

nello svolgere le mansioni consuete, e la sua contestazione del grado di

impedimento stabilito dal Servizio Medico Regionale nel 20% sempre dall'8

maggio 2023, non può essere accolta.

Riconosciuto il valore invalidante della rara malattia che ha

colpito la ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le

conseguenze del danno alla salute subìto.

2.10. L'assicurata ha impugnato la

fissazione delle limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga nel 2,47% che,

riportate sulla quota parte del 20%, ha dato un grado di invalidità parziale

dello 0,49%. A suo dire, il grado di impedimento complessivo ritenuto

dall'Ufficio AI sarebbe troppo basso, visto che nella pulizia e ordine

dell'alloggio, nella cura e assistenza dei figli come pure nella cura del

giardino, essa ha degli importanti impedimenti.

Innanzitutto occorre ricordare che possono essere considerate

soltanto le attività equiparabili a un'attività lucrativa. Si tratta delle

attività che soddisfano il criterio della terza persona, vale a dire le

attività che, in caso di impossibilità di svolgerle da sola, la persona

assicurata farebbe svolgere da terzi (eventualmente a pagamento). Non vanno

pertanto considerate le attività puramente ricreative né quelle artistiche o di

pubblica utilità (N. 3603 Circolare sull'invalidità e sulla rendita

nell'assicurazione per l'invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato

al 1° gennaio 2024).

In specie, nel rapporto del 25 settembre 2023 (doc. 84)

dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia

domestica, preso atto del danno alla salute e delle limitazioni funzionali

riassunte dal Servizio Medico Regionale nel rapporto finale del 21 luglio 2023,

la consulente ispettrice ha stabilito la quota percentuale delle singole

attività sul totale delle mansioni consuete (ponderazione senza disabilità) (N.

3604 CIRAI, cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente il danno

alla salute") e ha indicato le attività che l'assicurata era

totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitare (cfr. capitolo 6 colonna

"impedimenti osservati"). Determinante è infatti il confronto

Considerandi

delle attività effettive e non la valutazione medica dell'incapacità al lavoro.

Essa ha fornito indicazioni precise sull'entità delle limitazioni dovute alla

disabilità, sulla base delle quali ha poi determinato le limitazioni in

percentuale per ogni settore d'attività. Non ha tenuto conto dell'età

dell'assicurata (N. 3605 CIRAI).

Il grado di disabilità nelle singole attività corrisponde al

prodotto tra la ponderazione senza disabilità (cfr. capitolo 7 colonna "Ponderazione")

e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3607 CIRAI, cfr. capitolo 7 colonna

"Impedimenti quantificati considerando l'aiuto esigibile dai membri del

nucleo famigliare") e dalla somma di questi impedimenti l'ispettrice è

giunta a una invalidità nelle mansioni consuete del 2,47% tenendo conto

dell'aiuto dei familiari, con una preponderanza degli impedimenti riscontrata nel

bucato e nella cura dei vestiti come pure nella cura e assistenza ai figli.

Secondo la giurisprudenza (STF 8C_620/2011 dell'8 febbraio 2012;

STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011), in caso di divergenze considerevoli tra

la valutazione della persona incaricata dell'accertamento e i pareri medici, si

deve dare maggior peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti per

quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa dovuta ad aspetti

psichici o cognitivi (N. 3606 CIRAI).

Nel caso in esame il Servizio Medico Regionale ha valutato nel 20%

l'inabilità lavorativa medico-teorica.

Dal lato pratico, i danni alla salute accertati dalla consulente

dell'Ufficio AI previo sopralluogo hanno invece stabilito un impedimento reale del

31,05% (cfr. capitolo 6 righe grigie in fondo) nel compiere le mansioni

consuete nell'economia domestica ma, con l'aiuto prestato dai familiari, l'impedimento

si è drasticamente ridotto al 2,47%.

Riguardo a queste divergenze il TCA osserva che non va dimenticato

che, stante l'obbligo di ridurre il danno nelle assicurazioni sociali (STF

9C_248/2022 del 25 aprile 2023, consid. 5.3.1), la ricorrente era tenuta a

coinvolgere e a farsi aiutare nelle faccende di casa dal marito e dai figli (la

prima figlia è oltretutto maggiorenne) che vivono con lei.

In ambito casalingo, se la persona assicurata, a causa della sua

inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e

con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il

proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel

caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere

considerato dall'assicurazione invalidità solo se le mansioni non più

esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro

pagamento oppure da familiari che, per fare ciò, dimostrano di subire una

perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di aiuto che si

può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di una persona casalinga

invalida va oltre il sostegno che ci si può normalmente attenere senza un danno

alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).

La persona assicurata deve fare ricorso all'aiuto dei familiari,

indipendentemente dall'attuabilità effettiva di quest'ultimo (STF 8C_879/2012

del 17 gennaio 2013, consid. 4.2; N. 3614 CIRAI).

Il N. 3615 CIRAI precisa perciò che se la persona assicurata non

adempie l'obbligo di ridurre il danno o lo adempie solo in parte oppure se non

ricorre all'aiuto usuale esigibile dai familiari o vi ricorre solo in parte,

non le è riconosciuta alcuna limitazione nell'attività in questione o le è

riconosciuta soltanto una limitazione parziale.

Per tale motivo, il grado di invalidità attribuibile alla ricorrente

è stato ridotto notevolmente proprio grazie all'aiuto prestatole dai familiari

(cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti quantificati considerando l'aiuto

esigibile dai membri del nucleo famigliare"). Il marito, soprattutto,

ma anche i due figli, hanno infatti sopperito quasi completamente alle mansioni

consuete che l'assicurata non era in grado di svolgere, riducendo così il reale

impedimento che la consulente ha comunque, a tutti gli effetti, rilevato per

ciascuna attività (cfr. capitolo 7 colonna "Impedimenti rilevati in

sede d'inchiesta") e complessivamente (cfr. capitolo 6 "Impedimenti

osservati").

Conformemente alla giurisprudenza evocata, la scrivente Corte

conviene perciò che stante l'obbligo di ridurre il danno, la ricorrente poteva

e doveva chiedere assistenza ai familiari conviventi nelle faccende domestiche

e quindi è corretto che "l'invalidità nelle mansioni consuete

considerante l'aiuto esigibile da parte di membri del nucleo familiare (marg.

3614.

CIRAI)" (cfr. ultima riga nella tabella finale) sia di gran lunga

inferiore (2,47%) all'ipotesi in cui non si possa esigere l'aiuto di terzi

(cfr. capitolo 7 la somma del prodotto delle prime due colonne: 31,05%).

Va altresì rilevato che l'insorgente non ha contestato la

ripartizione delle attività e le relative percentuali attribuite dalla

consulente, ma la determinazione degli impedimenti per alcune di esse come pure

il grado di disabilità nelle relative attività.

Essa si è però limitata ad affermare genericamente che "sia per la pulizia e l'ordine dell'alloggio, sia per

la cura e l'assistenza ai figli, sia per la cura del giardino e dell'area

adiacente, la signora RI 1 ha degli impedimenti importanti; anche perché,

notoriamente, queste attività sollecitano la sua muscolatura essendo lavori

classificati come pesanti o medio pesanti.". L'assicurata non ha però

indicato in quale misura era impedita di svolgere una o l'altra attività né

quale era il grado di impedimento in queste mansioni consuete.

Non va poi dimenticato che la stessa curante, dr.ssa __________,

aveva ben indicato che "Lavori domestici

devono essere programmati ed eseguiti a singhiozzi con pause e aiuti da parte

dei famigliari", perciò le condizioni di salute dell'insorgente non

le impedivano totalmente di effettuare i lavori domestici, ma solo doveva

scaglionarli nel tempo e farsi aiutare dal marito e dai figli, limitazioni di

cui la consulente ispettrice ha tenuto ben conto nella sua valutazione.

A proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo.

Non emergendo delle incongruenze sull'operato in esame, non v'è

ragione di scostarsene. Questo Tribunale non ha dunque motivo per sovvertire le

valutazioni della consulente ispettrice, la quale ha attentamente esaminato di

persona la capacità residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2023.114 del 13 maggio 2024; STCA 32.2023.137

del 29 aprile 2024; STCA 32.2023.117 del 18 marzo 2024, consid. 2.12; STCA

32.2020.134

del 26 aprile 2021, consid. 2.11; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre

2020, consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).

Quest'ultima ha espletato il suo incarico sulla base delle emergenze mediche e

ha correttamente applicato le direttive in materia per le persone assicurate

occupate nell'economia domestica.

Inoltre, nell'inchiesta domiciliare in questione è stata stabilita

correttamente una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto

dei parametri di cui ai NN. 3609-3611 CIRAI, attribuendo un valore complessivo

del 100% per ciascuna delle sei mansioni consuete svolte dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica (cfr. capitolo 6 colonna "Situazione precedente

il danno alla salute" e per la somma degli impedimenti rilevati per

queste sei attività (cfr. capitolo 6 colonna "Impedimenti osservati").

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I

102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Di conseguenza, la valutazione della consulente ispettrice

riportata nel rapporto del 25 settembre 2023 va senza alcun dubbio posta alla

base della determinazione del grado di invalidità dell'assicurata per la parte

di casalinga svolta in ragione del 20%.

2.11

Sulla base del metodo di misto

applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione dell'80% e casalinga

per il restante 20% (STF 9C_612/2023 del 3 aprile 2024), si ha che il grado di

invalidità parziale per la parte salariata del 61,06%, incontestato, e

quello per la parte casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 2,47%,

confermato dal TCA nel precedente considerando, danno luogo, dall'8 maggio 2023,

a un grado di invalidità globale del 49,34% (80 [parte salariata]

x 61,06% [impedimento parte lucrativa] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di

impedimento nelle mansioni consuete]), arrotondato al 49%.

Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 gennaio 2024,

questo grado AI dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI di grado 49%

dal 1° settembre 2023 (art. 88a OAI), ovvero tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento

che la dr.ssa med. __________ ha confermato essere avvenuto l'8 maggio 2023, mentre

è dato, circostanza incontestata, il diritto a una rendita intera dal 1° maggio

2023, stante un grado di invalidità dell'80% a partire dal 6

maggio 2022 (80 [parte salariata] x 100% [impedimento parte lucrativa] + 20

[parte casalinga] x 2,47% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]).

Inoltre, ritenuta la modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI segnalata

dall'amministrazione, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita va modificato

a favore della ricorrente. In effetti, sebbene sia il reddito da valida che da

invalida non siano stati aggiornati al 2024, anno in cui va versata la rendita,

l'Ufficio AI ha correttamente detratto dal reddito ipotetico statistico da

invalida aggiornato al 2022 non più solo il 10%, perché a causa dell'invalidità

l'assicurata può lavorare soltanto con una capacità funzionale pari o inferiore

al 50%, come previsto dall'art. 26bis cpv. 3 vOAI in vigore fino al 31 dicembre

2023.

L'Ufficio AI, fondandosi sull'art. 26bis cpv. 3 prima frase OAI

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024, secondo cui "Al valore determinato in base a valori statistici

secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento.",

ha adottato un'ulteriore riduzione del 10% dal reddito statistico.

Infatti, giusta la seconda frase dell'art. 26bis cpv. 3 OAI,

"Se a causa dell'invalidità l'assicurato

può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l'articolo 49

capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del

20.

per cento.".

Non ha invece tenuto conto di ulteriori riduzioni statistiche,

ritenuto come l'art. 26bis cpv. 3 3a frase OAI recita che "Non sono ammesse ulteriori deduzioni".

Su questo ultimo punto, nel Rapporto esplicativo (dopo la

procedura di consultazione) relativo alla “Modifica dell’ordinanza del 17

gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) Attuazione della mozione

della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità

nel calcolo del grado d’invalidità” del 18 ottobre 2023 il Dipartimento

federale dell’interno (DFI) si è così espresso:

" (…) Con la

deduzione forfettaria del 10 o del 20 per cento verranno presi in

considerazione tutti i fattori a causa dei quali le persone con un danno alla

salute guadagnano meno di quelle sane (in proposito cfr. n. 4.1). Non vi è

quindi alcun margine per l’applicazione di ulteriori deduzioni. Attualmente,

però, una parte della dottrina16 è del parere che, oltre alla deduzione per attività

lucrativa a tempo parziale secondo il vigente articolo 26bis capoverso 3 OAI,

sia ancora ammesso procedere anche alla deduzione dovuta al danno alla salute

sviluppata dalla giurisprudenza. Per risolvere questa incertezza giuridica,

l’articolo 26bis capoverso 3 D-OAI stabilisce che non sono ammesse ulteriori

deduzioni oltre a quella del 10 o del 20 per cento. (…)” (pag. 12-13)

Gli autori citati dal DFI, U. Meyer e M.

Reichmuth, nel loro Commentario “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG”, Ed. Schulthess 2022,

hanno sviluppato le seguenti considerazioni:

" Vorbemerkung. Die nachfolgende

Darstellung geht davon aus, dass die mit BGE 124 V 321 begründete, mit BGE 126

V 75 konsolidierte und seither in zahllosen Urteilen angewendete Abzugspraxis

auch unter der Geltung des im Rahmen der Revision WEIV (2022) in Kraft

getretenen Verordnungsrechts grundsätzlich Bestand hat, obwohl nach dem

Wortlaut der neuen Regelung ein Abzug (von 10%) einzig noch bei Ausübung einer

Teilzeitarbeit von 50% oder weniger vorgesehen ist (Art. 26bis Abs. 3 IVV). Zur

Begründung dieser Auffassung ist zunächst auf die Ausführungen zu den

rechtsstaatlichen Grundsätzen, der bundesrätlichen Kompetenz in der

Invaliditätsbemessung und der daraus entstehenden Problematik zu verweisen (N 1

ff.). Welche Regelungsabsicht verfolgte nun der Gesetzgeber mit der erweiterten

Delegationsnorm in Art. 28a Abs. 1 Satz 2 IVG in der Fassung der Revision WEIV?

Der Botschaft lässt sich daraus Folgendes entnehmen: «Dieser Absatz über die

Invaliditätsbemessung bei erwerbstätigen Versicherten verweist weiterhin auf

Art. 16 ATSG. Hingegen wird die bisherige Delegationsnorm an den Bundesrat zur

Festlegung des massgebenden Erwerbseinkommens präzisiert (…) Die in der Rechtsprechung

definierte Praxis wird auf Verordnungsstufe geregelt werden (z.B. wann auf

tatsächliche Werte und wann auf Tabellenlöhne abzustellen ist bzw. welche

Tabelle anzuwenden ist). Ebenso soll der Bundesrat die bei diesen Einkommen

nötigen von der Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vornehmen (z.B. welche

Kriterien für einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in

welcher Höhe ein entsprechender Abzug erfolgen kann)» (BBl 2017 2668).

Vergleicht man die 2022 positives Recht gewordene Verordnungsregelung (vgl. die

zusammenfassende Übersicht in N 2) mit den zitierten Ausführungen in der

Botschaft, springen Lücken, Widersprüche und Inkongruenzen ins Auge. So findet

sich etwa zur Frage der Tabellenwahl im revidierten Verordnungstext keine

Vorschrift, weshalb die Antwort darauf weiterhin der Rechtsprechung überlassen

bleibt. Den Abzug vom Tabellenlohn einzig noch bei Teilzeitarbeit vorzusehen,

bedeutet das Gegenteil davon, «die in der Rechtsprechung definierte Praxis» auf

Verordnungsstufe zu regeln, fusst doch eben diese Rechtsprechung auf fünf

abzugsrelevanten Kriterien, die alle in einer Gesamtschau zu prüfen und

ermessensweise bis maximal 25% tabellenlohnvermindernd zu berücksichtigen sind

(dazu N 105 ff.). Sollte das Bundesgericht demgegenüber – u.E. wider Erwarten –

den 2022 geltendes Recht gewordenen Art. 26bis Abs. 3 IVV gleichsam als

überschiessende Positivierung der in der Abzugsfrage restriktiver gewordenen

Rechtsprechung (N 119 ff.) und infolgedessen als abschliessende Regelung betrachten

(bis zur Drucklegung ist dazu kein Urteil ergangen), wäre die im Folgenden

dargestellte bisherige Rechtsprechung zu den abzugsbegründenden Umständen

obsolet. (…)” (art. 28a n. 104 pag. 330-331)

In tale contesto il TCA si limita a ricordare che la deduzione per

circostanze personali e professionali fino al 25% del salario statistico, e il

parallelismo dei redditi, sono i due strumenti fondamentali di correzione utilizzati

dal Tribunale federale per determinare il reddito da invalido che sia il più

concreto possibile (cfr. DTF 148 V 174 consid. 9.2.3: “Zusammenfassend orientiert sich die

bisherige Rechtsprechung für eine möglichst realitätsgerechte Bestimmung des

Invaliditätsgrades mittels eines Einkommensvergleichs im Sinne von Art. 16

ATSG, sofern keine konkreten Lohndaten vorhanden sind, subsidiär an den

Zentral- bzw. Medianwerten der LSE, die den ausgeglichenen Arbeitsmarkt

abbilden. Als Korrekturinstrumente für eine einzelfallgerechte gegenüber einer

standardisierten Betrachtung stehen die Möglichkeiten eines Abzugs vom

Tabellenlohn sowie der Parallelisierung zur Verfügung. (…) Verdeutlicht wird

dies mit Blick auf die Unfallversicherung, bei welcher der Invaliditätsgrad

grundsätzlich ebenfalls nach Art. 16 ATSG bestimmt wird. Entsprechend geht das

Bundesgericht vom Grundsatz der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs aus

(BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. FREY/LANG, a.a.O., N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG)”; STF 8C_628/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2; STF

8C_104/2022 del 5 agosto 2022 consid. 5.2 in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni).

L’Ufficio AI ha dunque adottato la deduzione massima applicabile

al reddito statistico del 20%, per giungere a un grado di invalidità del 66,73%.

Riportato sulla parte salariata e sommato alla parte casalinga, si

ha un grado di invalidità finale del 53,88% (80 [parte salariata] x 66,73%

[impedimento parte salariata] + 20 [parte casalinga] x 2,47% [tasso di

impedimento nelle mansioni consuete]), che va arrotondato al 54%,

come correttamente calcolato dall'Ufficio AI.

Dal 1° gennaio 2024 il diritto alla rendita della ricorrente sarà così

del 54% (art. 28b cpv. 2 LAI).

2.12

Da quanto precede discende che la

pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di attribuirle

dal 1° maggio 2023 una rendita intera di invalidità deve essere parzialmente

accolta, nel senso che vanno confermati i gradi di invalidità dell'80% dal 6

maggio 2023 e del 49% dall'8 maggio 2023, corrispondenti a una rendita intera

rispettivamente al 47,5%, mentre dal 1° gennaio 2024 si deve ritenere un grado

del 54%.

2.13

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche

gratuita per le parti.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese vanno addebitate ad entrambe le parti in causa, mentre alla ricorrente,

parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale (art. 61 lett. g

LPGA), vanno riconosciute delle indennità ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione impugnata è modificata,

nel senso che dal 1° gennaio 2024 l'assicurata ha diritto a una rendita con

grado di invalidità del 54%. Per il resto, il ricorso è respinto.

2. Le spese vanno poste a carico

della ricorrente in ragione di Fr. 300.- e dell'Ufficio AI di Fr. 200.-;

quest'ultimo rifonderà all'assicurata Fr. 1'000.- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti