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Decisione

32.2024.90

Assicurata contesta l'inizio del diritto alla rendita fissato dall'Ufficio AI ex art. 29 cpv. 1 LAI (domanda tardiva), sostenendo che non aveva fatto richiesta prima non sapendo che, quale indipendent

26 marzo 2025Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

Il marg.

2222 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per

l’invalidità (CIRAI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2022, prevede che “Il

diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della

richiesta (DTF 142 V 547; sentenza del TF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015), se

a quel momento l’evento assicurato è insorto (N. 1200 segg.)”.

Il marg. 2225 CIRAI, stato 2024, dispone: “In ogni caso, il

diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione

della richiesta di prestazioni AI (sentenza del TF 8C_544/2016 del 28 novembre

2016). Se una persona assicurata si annuncia all’ufficio AI più di sei mesi dopo

l’inizio dell’incapacità lavorativa o del periodo di attesa, la domanda è

tardiva e la persona interessata perde il diritto alla rendita per ogni mese di

ritardo.”

Infine, il

marg. no. 2226 CIRAI, nella versione valida dal 1° gennaio 2024, stabilisce:

" La domanda non è tardiva se in occasione di una prima

domanda l’amministrazione non si è accorta di un diritto alla prestazione

debitamente rivendicato e non ha preso alcuna decisione in merito. Se la

persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle

prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di cinque

anni, calcolato retroattivamente dal momento della seconda domanda (art. 24

cpv. 1 LPGA; Pratique VSI 1997 pag. 186).

Esempio

Un

assicurato aveva chiesto nel maggio del 2015 dei mezzi ausiliari AI, che gli

erano stati accordati. Sebbene dagli atti risultasse evidente che l’assicurato

avrebbe anche potuto avere diritto a una rendita, l’ufficio AI non aveva

esaminato la questione. Nel maggio del 2021, l’assicurato inoltra una nuova

domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano soddisfatte

già nel febbraio 2014, ragion per cui la rendita può essergli accordata dal

maggio 2016 (cinque anni,

retroattivamente, a contare dalla nuova domanda).”

2.5. Nel caso

in esame, come visto, avendo l’Ufficio AI accertato un’incapacità al lavoro

completa in tutte le attività dal 1° aprile 2018, scaduto il termine di attesa

(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il 1° aprile 2019 è insorta l’invalidità. Siccome

l’assicurata ha presentato la domanda di prestazione nel gennaio 2024, il

diritto alla rendita è nato, trascorsi sei mesi, dal 1° luglio 2024, così come

prescritto dall’art. 29 cpv. 1 LAI.

La

ricorrente rileva sostanzialmente che, non avendo in passato avuto diritto ad indennità

perdita di guadagno per malattia poiché lavoratrice indipendente, non si era

annunciata all’AI. A seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute,

solamente all’inizio del 2024 ha inoltrato la domanda di prestazioni. Essa

conclude che “(...) non essendo responsabile dell’inoltro intempestivo della

richiesta, ne discende che il primo versamento delle indennità deve risalire al

momento dell’insorgenza dell’invalidità e non al momento dell’inoltro della

domanda come erroneamente stabilito in prima istanza”.

A

torto.

Il TF

ha rilevato che scopo dell’art. 29 cpv. 1 LAI introdotto con la 5a revisione

dell'AI, è quello di rafforzare l'incentivo per gli assicurati a iscriversi

all'assicurazione per l'invalidità il più presto possibile, al più tardi sei

mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa, in particolare per poter avviare

le misure di integrazione in un momento in cui la probabilità della loro

efficacia è ancora significativamente più alta che non più tardi (DTF 138 V 475

consid.3.2.1 citato da Gerber, in: IVG, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

Die Renten (Art. 28-41), 2022, Art. 29 N 16 f.).

In

questo contesto, le ragioni per cui l’assicurata non ha inoltrato

tempestivemente la domanda di prestazioni non sono di rilievo.

Del

resto, il caso in esame non rientra nella casistica di cui al marg. 2226 CIRAI.

Visto

quanto sopra, correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio

della rendita a partire dal 1° luglio 2024.

Il

ricorso va pertanto respinto.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono

poste a carico dell’insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

3.

Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti