32.2024.90
Assicurata contesta l'inizio del diritto alla rendita fissato dall'Ufficio AI ex art. 29 cpv. 1 LAI (domanda tardiva), sostenendo che non aveva fatto richiesta prima non sapendo che, quale indipendente, poteva farlo. Ritenuta la motivazione non rilevante, conferma della citato articolo
26 marzo 2025Italiano13 min
2016). Se una persona assicurata si annuncia all’ufficio AI più di sei mesi dopo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.90
BS
Lugano
26 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 21 ottobre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
classe 1967 e da ultimo professionalmente attiva quale consulente commerciale,
nel mese di gennaio 2024 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc.
1, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono
agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Dagli
accertamenti medici eseguiti (cfr. in particolare il rapporto finale 18 luglio
2024 del SMR, doc. 24), è risultata una completa incapacità lavorativa in
qualsiasi attività dal 1° aprile 2018. Con decisione 21 ottobre 2024,
debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una
rendita intera dal 1° luglio 2024 con la seguente motivazione: “dal 01.04.2019,
ovvero dalla scadenza dell’anno di attesa, lei ha diritto ad una rendita intera
d’invalidità del 100%. Il versamento della prestazione decorre dal 01.07.2024,
cioè 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (doc. A).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso
chiedendo che la rendita intera venga versata dal 1° aprile 2019 e non solo a
partire dal 1.luglio 2024.
1.4. Con la
risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso,
confermando l’applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI ed il conseguente diritto
alla rendita dal 1° luglio 2024.
1.5. Con
“replica” 3 dicembre 2024 l’insorgente ha ribadito la richiesta ricorsuale.
1.6. Con
osservazioni 16 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato la validità della
decisione contestata e la richiesta di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente posto l’assicurata al beneficio
della rendita a partire dal 1° luglio 2024.
Incontestata
è la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI che ha concluso per un’incapacità
lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 1° aprile 2018, così come dal
rapporto finale 18 luglio 2024 del SMR (doc. 24).
2.3. Il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La cifra
9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025)
prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore dal 1° gennaio 2022.
Nell’evenienza
concreta, come verrà detto in seguito, trattandosi di una domanda tardiva ex
art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2024 e sono
quindi applicabili le norme in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si
applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,
l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Secondo
l’art. 29 cpv. 1 LAI
“il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA ma al più presto
a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. (sottolineature del
redattore).
Nella
DTF 142 V 550 consid. 3.2, ripresa nella STF 9C_60/2017 del 21
marzo 2017 al considerando 3.3, il Tribunale federale ha evidenziato come
all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e all'art. 29 cpv. 1 LAI siano previsti due
diversi tipi di termini di attesa. Il termine annuale menzionato all'art. 28
cpv. 1 lett. b LAI concerne il presupposto materiale del diritto alla rendita,
mentre il termine di sei mesi previsto nell'art. 29 cpv. 1 LAI ha natura
meramente formale di diritto procedurale. Tali termini hanno due funzioni
completamente diverse: quello annuale è un presupposto materiale del diritto e
riferito all'incapacità al lavoro, quello semestrale ha natura formale ed è
riferito al momento in cui può nascere al più presto il diritto alla rendita
(sottolineatura del redattore).
Fatti
Il marg.
2222 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità (CIRAI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2022, prevede che “Il
diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la presentazione della
richiesta (DTF 142 V 547; sentenza del TF 9C_655/2015 del 14 dicembre 2015), se
a quel momento l’evento assicurato è insorto (N. 1200 segg.)”.
Il marg. 2225 CIRAI, stato 2024, dispone: “In ogni caso, il
diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione
della richiesta di prestazioni AI (sentenza del TF 8C_544/2016 del 28 novembre
2016). Se una persona assicurata si annuncia all’ufficio AI più di sei mesi dopo
l’inizio dell’incapacità lavorativa o del periodo di attesa, la domanda è
tardiva e la persona interessata perde il diritto alla rendita per ogni mese di
ritardo.”
Infine, il
marg. no. 2226 CIRAI, nella versione valida dal 1° gennaio 2024, stabilisce:
" La domanda non è tardiva se in occasione di una prima
domanda l’amministrazione non si è accorta di un diritto alla prestazione
debitamente rivendicato e non ha preso alcuna decisione in merito. Se la
persona assicurata si annuncia di nuovo in un secondo tempo, il pagamento delle
prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di cinque
anni, calcolato retroattivamente dal momento della seconda domanda (art. 24
cpv. 1 LPGA; Pratique VSI 1997 pag. 186).
Esempio
Un
assicurato aveva chiesto nel maggio del 2015 dei mezzi ausiliari AI, che gli
erano stati accordati. Sebbene dagli atti risultasse evidente che l’assicurato
avrebbe anche potuto avere diritto a una rendita, l’ufficio AI non aveva
esaminato la questione. Nel maggio del 2021, l’assicurato inoltra una nuova
domanda chiedendo espressamente la rendita. Le condizioni risultano soddisfatte
già nel febbraio 2014, ragion per cui la rendita può essergli accordata dal
maggio 2016 (cinque anni,
retroattivamente, a contare dalla nuova domanda).”
2.5. Nel caso
in esame, come visto, avendo l’Ufficio AI accertato un’incapacità al lavoro
completa in tutte le attività dal 1° aprile 2018, scaduto il termine di attesa
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il 1° aprile 2019 è insorta l’invalidità. Siccome
l’assicurata ha presentato la domanda di prestazione nel gennaio 2024, il
diritto alla rendita è nato, trascorsi sei mesi, dal 1° luglio 2024, così come
prescritto dall’art. 29 cpv. 1 LAI.
La
ricorrente rileva sostanzialmente che, non avendo in passato avuto diritto ad indennità
perdita di guadagno per malattia poiché lavoratrice indipendente, non si era
annunciata all’AI. A seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute,
solamente all’inizio del 2024 ha inoltrato la domanda di prestazioni. Essa
conclude che “(...) non essendo responsabile dell’inoltro intempestivo della
richiesta, ne discende che il primo versamento delle indennità deve risalire al
momento dell’insorgenza dell’invalidità e non al momento dell’inoltro della
domanda come erroneamente stabilito in prima istanza”.
A
torto.
Il TF
ha rilevato che scopo dell’art. 29 cpv. 1 LAI introdotto con la 5a revisione
dell'AI, è quello di rafforzare l'incentivo per gli assicurati a iscriversi
all'assicurazione per l'invalidità il più presto possibile, al più tardi sei
mesi dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa, in particolare per poter avviare
le misure di integrazione in un momento in cui la probabilità della loro
efficacia è ancora significativamente più alta che non più tardi (DTF 138 V 475
consid.3.2.1 citato da Gerber, in: IVG, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Die Renten (Art. 28-41), 2022, Art. 29 N 16 f.).
In
questo contesto, le ragioni per cui l’assicurata non ha inoltrato
tempestivemente la domanda di prestazioni non sono di rilievo.
Del
resto, il caso in esame non rientra nella casistica di cui al marg. 2226 CIRAI.
Visto
quanto sopra, correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio
della rendita a partire dal 1° luglio 2024.
Il
ricorso va pertanto respinto.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono
poste a carico dell’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
3.
Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti