32.2024.91
Ufficio AI ha rivisto la decisione di versamento di parte delle rendite per figli all'ex moglie dell'assicurato senza aver emesso una nuova decisione di rettifica. Il TCA è entrato nel merito del ricorso, confermando la rettifica
6 febbraio 2025Italiano10 min
2023.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.91
BS
Lugano
6 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 22 ottobre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con una prima decisione 22 ottobre
2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una
rendita intera dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023. Trattandosi di una
domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, la prestazione è stata
versata unicamente per il mese di novembre 2023.
Con una seconda decisione dello stesso
giorno l’amministrazione ha erogato, sempre per il mese di novembre 2023, tre
rendite completive per figli per totali fr. 1'339, con versamento delle rendite
alla ex moglie dell’assicurato in quanto i figli risultano risiedere presso il
domicilio della madre;
- contro la seconda decisione
l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Facendo riferimento allo scritto 8
ottobre 2024 inviato all’amministrazione, di cui si dirà nel prosieguo, postula
il versamento (integrale o parziale) a lui medesimo, delle rendite per figli avendo
corrisposto alla ex moglie il 50% dei contributi di mantenimento degli stessi,
così come stabilito con sentenza di divorzio;
- con scritto 10 dicembre 2024 la
Cassa __________ (in seguito: Cassa), che collabora all’accertamento dei
presupposti assicurativi e versa le rendite (art. 60 cpv. 1 lett. a, c LAI) – sulla
base della lettera 9 dicembre 2024 (con la quale ha informato l’assicurato di
versargli l’importo di fr. 650 corrispondente alla somma da lui effettivamente elargita,
quale obbligo di mantenimento a favore dei figli, per il mese di novembre 2023)
– ha postulato lo stralcio del ricorso poiché tale scritto accoglie integralmente
le richieste ricorsuali;
- chiamato dal TCA a prendere posizione
in merito al suindicato scritto, con lettera 22 dicembre 2024 il ricorrente ha chiesto
di spiegare, con l’indicazione degli articoli di legge, a chi spetta la rendita
per figli (VI);
- con scritto 7 gennaio 2025 il TCA ha
chiesto all’Ufficio AI d’indicare gli articoli di legge e le motivazioni alla
base della succitata lettera 9 dicembre 2024. Inoltre è stato chiesto se è
stata emessa una decisione, a modifica di quella contestata, ai sensi di quanto
indicato all’assicurato (VII);
- con lettera 13 gennaio 2025
l’Ufficio AI ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, informando fra
l’altro di non avere emesso una decisione di rettifica (VIII);
- con scritto 24 gennaio 2024,
prendendo posizione in merito alla lettera 13 gennaio 2025 della convenuta, il
ricorrente ha ribadito la legittimità di richiedere il diretto versamento di
fr. 650, parte delle rendite completive (XI);
- secondo l'art. 6 cpv. 1 Lptca
l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto
notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine
di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca
sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso.”
Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella
misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio
sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni
nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve
entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba
impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237; Kieser, ATSG
–Kommentar, 2020, art. 53 n. 90 pag. 988). L'amministrazione non può
invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di
causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume
il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei
sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 p. 281; RCC 1992 p. 123 consid.
5, 1989 p. 320 consid. 2a, RCC 1984 p. 283; DTF 109 V 236; cfr.
anche Kieser, op. cit., art. 53 n. 92 pag. 988);
- nella
fattispecie, come detto sopra, l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione
di rettifica della pronunzia qui impuganta, motivo per cui il ricorso non può
essere stralciato e pertanto si entra nel merito dello stesso;
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è sapere se
le rendite per figli per il mese di novembre 2023 vanno versate, integralmente
o parzialmente, all’ex moglie dell’assicurato oppure a quest’ultimo;
- giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI le
persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita
completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a
una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (cfr.
art. 25 LAVS). A norma dell’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i
figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per
un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie
del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può
disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie
separate o divorziate;
- l’art. 82 cpv. 1 OAI dispone
che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al
pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati
maggiorenni.
L'art. 71ter OAVS, specifico per il
versamento della rendita per figli, prevede quanto segue (sottolineatura del
redattore):
"
1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se
vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che
non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità
parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse
imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.
2Il
capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i
figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di
mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite
fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
3Il
raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di
versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non
chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve
disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.”;
- secondo
il n. 10005 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/ AI (stato 1° gennaio
2024) se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le
rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria
del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a
condizione che quest’ultimo possieda l’autorità parentale (da solo o in comune)
e che il figlio viva con lui (DR n. 10006);
- secondo
il n. 10008 DR se dall’incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa
di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la
possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli;
- il
n. 10010 DR dispone se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto
il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della
rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite.
La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le
prestazioni fornite;
-
nel caso in esame, dagli atti risulta che l’autorità parentale sui figli
è detenuta congiuntamente dai genitori e che i figli risiedono presso il
domicilio della madre (cfr. sentenza di divorzio);
-
in risposta alla lettera informativa 17 settembre 2024 ricevuta dalla Cassa,
con scritto 8 ottobre 2024 l’assicurato ha fatto presente che “durante
l’anno 2023 ho sempre versato alimenti alla mia ex moglie a differenza della
convenzione, con un accordo verbale con lei, una cifra ridotta a chf 650
(invece di chf 950) a causa del mio cambio del posto di lavoro dove percepisco
meno che al momento del fatto con la convenzione” (doc. A);
-
con scritto 13 gennaio 2025 l’amministrazione ha fra l’altro fatto
presente che quanto affermato sopra dal ricorrente è comprovato dalla copia di
avviso di addebito bancario di fr. 650 a motivo di pagamento degli alimenti di
novembre 2023;
-
di conseguenza, l’importo da versare alla ex moglie ammonta a fr. 689
(1'339 di rendite completive – 650 di contributo alimentare versato
dall’assicurato). Va poi ricordato che, come visto, nel citato scritto 9
dicembre 2024 l’amministrazione ha informato l’insorgente che procederà a versargli
fr. 650;
-
ne consegue che formalmente la decisione contestata va riformata nel
senso che le rendite per figli (per il mese di novembre 2023) sono versate
direttamente all’ex moglie limitatamente a fr. 689;
- giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e
8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Come la giurisprudenza federale ha avuto
modo di precisare, le spese devono essere prelevate anche in caso di
dispendio minimo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12
aprile 2012);
- visto l’esito della vertenza, le
spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 22 ottobre 2024 è modificata nel senso che all’ex moglie
dell’assicurato spettano fr. 689 di rendite per figli per il mese di novembre
Fatti
2023.
2. Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti