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Decisione

32.2024.91

Ufficio AI ha rivisto la decisione di versamento di parte delle rendite per figli all'ex moglie dell'assicurato senza aver emesso una nuova decisione di rettifica. Il TCA è entrato nel merito del ricorso, confermando la rettifica

6 febbraio 2025Italiano10 min

2023.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.91

BS

Lugano

6 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 22 ottobre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con una prima decisione 22 ottobre

2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una

rendita intera dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023. Trattandosi di una

domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, la prestazione è stata

versata unicamente per il mese di novembre 2023.

Con una seconda decisione dello stesso

giorno l’amministrazione ha erogato, sempre per il mese di novembre 2023, tre

rendite completive per figli per totali fr. 1'339, con versamento delle rendite

alla ex moglie dell’assicurato in quanto i figli risultano risiedere presso il

domicilio della madre;

- contro la seconda decisione

l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Facendo riferimento allo scritto 8

ottobre 2024 inviato all’amministrazione, di cui si dirà nel prosieguo, postula

il versamento (integrale o parziale) a lui medesimo, delle rendite per figli avendo

corrisposto alla ex moglie il 50% dei contributi di mantenimento degli stessi,

così come stabilito con sentenza di divorzio;

- con scritto 10 dicembre 2024 la

Cassa __________ (in seguito: Cassa), che collabora all’accertamento dei

presupposti assicurativi e versa le rendite (art. 60 cpv. 1 lett. a, c LAI) – sulla

base della lettera 9 dicembre 2024 (con la quale ha informato l’assicurato di

versargli l’importo di fr. 650 corrispondente alla somma da lui effettivamente elargita,

quale obbligo di mantenimento a favore dei figli, per il mese di novembre 2023)

– ha postulato lo stralcio del ricorso poiché tale scritto accoglie integralmente

le richieste ricorsuali;

- chiamato dal TCA a prendere posizione

in merito al suindicato scritto, con lettera 22 dicembre 2024 il ricorrente ha chiesto

di spiegare, con l’indicazione degli articoli di legge, a chi spetta la rendita

per figli (VI);

- con scritto 7 gennaio 2025 il TCA ha

chiesto all’Ufficio AI d’indicare gli articoli di legge e le motivazioni alla

base della succitata lettera 9 dicembre 2024. Inoltre è stato chiesto se è

stata emessa una decisione, a modifica di quella contestata, ai sensi di quanto

indicato all’assicurato (VII);

- con lettera 13 gennaio 2025

l’Ufficio AI ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, informando fra

l’altro di non avere emesso una decisione di rettifica (VIII);

- con scritto 24 gennaio 2024,

prendendo posizione in merito alla lettera 13 gennaio 2025 della convenuta, il

ricorrente ha ribadito la legittimità di richiedere il diretto versamento di

fr. 650, parte delle rendite completive (XI);

- secondo l'art. 6 cpv. 1 Lptca

l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare

la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle

parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la

trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto

notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine

di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca

sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso.”

Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella

misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio

sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni

nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve

entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba

impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237; Kieser, ATSG

–Kommentar, 2020, art. 53 n. 90 pag. 988). L'amministrazione non può

invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di

causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume

il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei

sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 p. 281; RCC 1992 p. 123 consid.

5, 1989 p. 320 consid. 2a, RCC 1984 p. 283; DTF 109 V 236; cfr.

anche Kieser, op. cit., art. 53 n. 92 pag. 988);

- nella

fattispecie, come detto sopra, l’amministrazione non ha emesso alcuna decisione

di rettifica della pronunzia qui impuganta, motivo per cui il ricorso non può

essere stralciato e pertanto si entra nel merito dello stesso;

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- oggetto del contendere è sapere se

le rendite per figli per il mese di novembre 2023 vanno versate, integralmente

o parzialmente, all’ex moglie dell’assicurato oppure a quest’ultimo;

- giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI le

persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita

completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a

una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (cfr.

art. 25 LAVS). A norma dell’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i

figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per

un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie

del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può

disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie

separate o divorziate;

- l’art. 82 cpv. 1 OAI dispone

che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al

pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati

maggiorenni.

L'art. 71ter OAVS, specifico per il

versamento della rendita per figli, prevede quanto segue (sottolineatura del

redattore):

"

1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se

vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che

non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità

parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse

imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

2Il

capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i

figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di

mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite

fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

3Il

raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di

versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non

chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve

disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.”;

- secondo

il n. 10005 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/ AI (stato 1° gennaio

2024) se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le

rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria

del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a

condizione che quest’ultimo possieda l’autorità parentale (da solo o in comune)

e che il figlio viva con lui (DR n. 10006);

- secondo

il n. 10008 DR se dall’incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa

di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la

possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli;

- il

n. 10010 DR dispone se il genitore beneficiario di una rendita ha soddisfatto

il suo obbligo di mantenimento, può esigere il pagamento retroattivo della

rendita per figli fino a concorrenza delle prestazioni effettivamente fornite.

La cassa può domandare per iscritto le pezze giustificative inerenti le

prestazioni fornite;

-

nel caso in esame, dagli atti risulta che l’autorità parentale sui figli

è detenuta congiuntamente dai genitori e che i figli risiedono presso il

domicilio della madre (cfr. sentenza di divorzio);

-

in risposta alla lettera informativa 17 settembre 2024 ricevuta dalla Cassa,

con scritto 8 ottobre 2024 l’assicurato ha fatto presente che “durante

l’anno 2023 ho sempre versato alimenti alla mia ex moglie a differenza della

convenzione, con un accordo verbale con lei, una cifra ridotta a chf 650

(invece di chf 950) a causa del mio cambio del posto di lavoro dove percepisco

meno che al momento del fatto con la convenzione” (doc. A);

-

con scritto 13 gennaio 2025 l’amministrazione ha fra l’altro fatto

presente che quanto affermato sopra dal ricorrente è comprovato dalla copia di

avviso di addebito bancario di fr. 650 a motivo di pagamento degli alimenti di

novembre 2023;

-

di conseguenza, l’importo da versare alla ex moglie ammonta a fr. 689

(1'339 di rendite completive – 650 di contributo alimentare versato

dall’assicurato). Va poi ricordato che, come visto, nel citato scritto 9

dicembre 2024 l’amministrazione ha informato l’insorgente che procederà a versargli

fr. 650;

-

ne consegue che formalmente la decisione contestata va riformata nel

senso che le rendite per figli (per il mese di novembre 2023) sono versate

direttamente all’ex moglie limitatamente a fr. 689;

- giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e

8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Come la giurisprudenza federale ha avuto

modo di precisare, le spese devono essere prelevate anche in caso di

dispendio minimo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12

aprile 2012);

- visto l’esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 22 ottobre 2024 è modificata nel senso che all’ex moglie

dell’assicurato spettano fr. 689 di rendite per figli per il mese di novembre

Fatti

2023.

2. Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Considerandi

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti