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Decisione

32.2024.92

Conferma della soppressione della rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto accertato nell'ambito della precedente procedura

7 aprile 2025Italiano135 min

innanzitutto ad evidenziare che l'accertamento dei fatti operato è ritenuto conforme

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.92

cs/sc

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 ottobre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con tre distinte decisioni del 25

agosto 2003 (due) e del 24 settembre 2003 (una) l’Ufficio AI ha posto RI 1,

nato nel 1969, al beneficio di una rendita AI con grado dell’81% dal 1°

settembre 1994, con diritto al versamento della prestazione dal 1° novembre

1998, in ragione della tardività della domanda (pag. 171 e seguenti incarto AI;

cfr. anche pag. 167 incarto AI).

1.2. Con comunicazioni del 2 febbraio

2006 (pag. 191 incarto AI), del 27 ottobre 2009 (pag. 221 incarto AI), dell’8

novembre 2013 (pag. 242 incarto AI) e del 13 febbraio 2017 (pag. 278 incarto

AI) l’amministrazione ha confermato il diritto alla rendita intera.

1.3. Il 18 maggio 2021 (pag. 280 incarto

AI) l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio in seguito alla quale con

decisione del 1° giugno 2022 ha sospeso in via cautelare il diritto alla

rendita dal 31 maggio 2022. Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una perizia

pluridisciplinare del __________ (internistica, psichiatrica, reumatologica,

neurologica e neuropsicologica), redatta il 26 ottobre 2023 e ad una misura

reintegrativa di 6 mesi volta alla verifica e al potenziamento della capacità

lavorativa, con decisione del 23 ottobre 2024, preavvisata dal progetto del 12

settembre 2024, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al

1° dicembre 2004 e nessuna richiesta di restituzione anteriore al 31 maggio

2022 (doc. A).

Con la decisione l’UAI ha

affermato:

" (…)

3.

a.

Il 13 aprile 2021 I'UAI ha ricevuto un rapporto (recante data 8

marzo 2021) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (di seguito: UIL), segnalante

che l’assicurato, dal 2008, avrebbe iniziato un'attività (a carattere oneroso)

di acquisto e vendita di automobili di seconda mano. Attività volutamente

celata all'UAI, in quanto, a partire dal 2013, la moglie dell’assicurato

avrebbe funto da prestanome per effettuare le immatricolazioni delle

autovetture dinnanzi alle preposte autorità.

Posto che l’assicurato non aveva nemmeno mai comunicato all'UAI lo

svolgimento di attività a titolo gratuito (cfr. i pt. 2.5 dei formulari di

revisione del 22 agosto 2013 e del 14 dicembre 2016) e che i comportamenti

evidenziati sia nel suindicato rapporto dell'UIL sia durante l’incontro in sede

del 29 settembre 2021 apparivano in contrasto con la gravità dei limiti

funzionali all'incarto, il versamento della rendita dello stesso è stato

sospeso a decorrere dal 31 maggio 2022 [cfr. il verbale del 29 settembre 2021,

il rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente del 15

dicembre 2021 e l'annotazione del 24 marzo 2022 del Servizio medico regionale

dell'AI (di seguito: SMR), rispettivamente il progetto del 14 aprile 2022 e la

decisione del 1° giugno 2022].

b.

Per quel che concerne il quadro medico, l'UAI ha così acquisito

agli atti istruttori salienti la perizia pluridisciplinare (di ordine

internistico, reumatologico, neurologico, neuropsicologico e psichiatrico) del

26 ottobre 2023 del __________. Al riguardo, la scrivente amministrazione tiene

ad evidenziare come in detto referto peritale è chiaramente sancito che l’assicurato

- almeno a partire dal 1 ° dicembre 2004 (momento corrispondente all'esame neuropsicologico

della Clinica __________) - non presenta più alcuna diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa e, di riflesso, non soffre di alcun limite funzionale

o inabilità lavorativa. In proposito, occorre rimarcare come in perizia è stato

indicato che l’assicurato presenta una tendenza alla simulazione/ aggravamento

delle sue capacità neuropsicologiche, nonché diversi comportamenti incoerenti

dal profilo cognitivo-comportamentale (cfr. quanto riassunto al pt. 4.2, pag. 37-38,

di detto referto).

Valutazione la cui bontà è stata confermata dal medico del SMR nel

rapporto del 30 ottobre 2023.

In tema, è inoltre d'utilità rimarcare come - stante alla

giurisprudenza - la persona assicurata sopporta le conseguenze dell’assenza di

prova di disturbi di natura invalidante (DTF 141 V 281, consid. 6).

c.

Per quel che concerne il lato economico, l'UAI ha sottoposto l’assicurato

a misure di reinserimento e potenziamento lavorativo nel periodo dall'8 gennaio

2024 al 30 giugno 2024 (cfr. le comunicazioni del 16 gennaio 2024, del 1° marzo

2024 e del 21 maggio 2024). Misura professionale svolta nell'attività abituale

di aiuto cucina (impiego svolto prima dell'infortunio).

In esito a tali accertamenti è stato confermato che l’assicurato possiede

le competenze per svolgere in misura completa delle attività lucrative nel

libero mercato del lavoro (cfr. il rapporto del 21 giugno 2024 del Servizio di

integrazione professionale).

Alla luce di quanto precede, l'UAI - in applicazione del

"Prozentvergleich" - ritiene che il grado Al dell'assicurato debba

essere fatto corrispondere alla sua abilità lavorativa. È dunque d'uopo

stabilire che l’assicurato presenta un grado Al non

pensionabile dello 0% dal 1° dicembre 2004 (art. 28 cpv. 1 let. c LAI).

Ritenuto che, a prescindere dall'effettiva remunerazione, l’assicurato

ha adottato dei comportamenti incompatibili con le limitazioni della capacità

lavorativa risultanti all'amministrazione (come da rapporto dell'UIL e da

quanto sintetizzato nella perizia del __________ acquisita nella pendente

revisione) e che lo stesso non ha mai notificato il miglioramento del suo stato

di salute (cfr. i pt. 1 e 2 dei formulari di revisione del 4 gennaio 2006,

dell'11 marzo 2009, del 20 agosto 2013 e del 13 dicembre 2016 e del 23 luglio

2021), l'UAI ritiene vi sia stata una trasgressione dell'obbligo di informare

previsto agli artt. 31 LPGA e 77 OAI. Situazione che impone dunque la soppressione

a carattere retroattivo del diritto alla rendita intera dalla data del miglioramento

della capacità al guadagno.

Posto che, a mente dell'amministrazione, il termine relativo di

cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere al momento della ricezione

del rapporto dell'UIL del 13 aprile 2021 ed è dunque già

spirato, la presente soppressione retroattiva del diritto a

rendita non implica richieste di restituzione.

Osservazioni alla proposta di decisione

Nelle osservazioni del 15 ottobre 2024 è stato chiesto in via principale

l’annullamento del progetto di decisione e il ripristino in favore

dell'assicurato del diritto a una rendita intera (con grado Al del 100%) dal 1°

giugno 2022.

In via subordinata, è invece stato domandato l'esperimento di una nuova

perizia pluridisciplinare.

In via ancor più subordinata, è stato chiesto il riconoscimento di

ulteriori provvedimenti di Integrazione professionale.

Fatti

I motivi alla base delle suindicate richieste sono afferenti al

fatto che l'amministrazione avrebbe proceduto ad un esame arbitrario e

incompleto della fattispecie, avrebbe erroneamente ritenuto una trasgressione

dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato, si sarebbe essenzialmente

fondata su di un accertamento peritale con insufficiente valore probante (in

quanto lacunoso sotto diversi aspetti) e non avrebbe debitamente tenuto in

conto degli esiti degli accertamenti professionali svolti successivamente alla

perizia.

Ora, in merito alle critiche mosse, l'amministrazione tiene

innanzitutto ad evidenziare che l'accertamento dei fatti operato è ritenuto conforme

al grado di prova in auge nella presente procedura (ovvero la verosimiglianza

preponderante; sentenza del Tribunale federale

8C_782/2023, consid. 4.2.1). Al riguardo, a mente dell'Ufficio Al,

il numero ed il prolungato periodo delle immatricolazioni, le dichiarazioni

della prima ora rilasciate dalla moglie dell'assicurato di cui agli atti

dell'UIL, il reiterato diniego dell'assicurato alle espresse

domande (presentate su formulari ufficiali) relative allo

svolgimento di attività a titolo gratuito, l'amplificazione dei sintomi

accertata a livello neuropsicologico, così come l'aver ottenuto l'idoneità

medica alla guida sono elementi che impongono di concludere che l’assicurato ha

adottato all'infuori del proprio domicilio dei comportamenti in contrasto

con l'entità della rendita assegnata e con la gravita del quadro cognitivo alla

base della stessa.

Giova in tal senso ricordare che, secondo la giurisprudenza:

- in presenza di

due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni

che l'interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. le

sentenze del Tribunale federale 9C_448/2020 consid. 6.2, 8C_752/2016 consid. 5.2.2,

8C_637/2016 consid. 3.2, nonché il DTF 121 V 45 consid. 2a);

- i rapporti

medici che concludono per dei gravi deficit di concentrazione e del sonno non

possono essere ritenuti concludenti se negli stessi è confermata l'abilità alla

guida (cfr. la sentenza del Tribunale federale 9C_586/2023, consid. 9.2).

Per quel che concerne le censure qualitative alla valutazione

pluridisciplinare del __________, l'amministrazione rileva che:

- vi è rettamente

stato il paragone degli status clinici con l’unica decisione di merito presente

agli atti (cfr. il pt. 1 delle disposizioni legali di cui alla presente

decisione);

- (in un quadro

clinico complesso) è stato oggettivato un miglioramento dello stato di salute

neuropsicologico (non smentito da altre certificazioni) avallato dal perito psichiatra

e dal perito neurologo;

- è esclusiva

facoltà del perito psichiatra scegliere se svolgere della testistica psicodiagnostica

(sentenza del TF 8C_663/2021, consid. 5.6.5 pubblicata in SVR 2022 IV 45);

- al perito

psichiatra l’assicurato ha dichiarato di non essere più in cura psichiatrica

(cfr. pag. 9-8 del Consulto del 26 aprile 2023 del Dr. med. __________ allegato

alla perizia);

- il __________,

come ben emerge dall'elenco atti, ha debitamente preso in considerazione tutte

le certificazioni dei curanti dell'assicurato presenti all'incarto. Medici

curanti che, tuttavia, nel caso di specie, hanno sempre certificato una

stabilità dell'inabilità lavorativa. L'acquisizione di loro ulteriori prese di

posizione non sono quindi state reputate necessarie;

- l’assicurato

non risulta affetto da alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa.

Da ciò l'assenza di indicazioni relative all'ICD 10/11;

- il Tribunale

federale, al consid. 5.2.2 della sentenza 9C_418/2023, ha già avuto modo di

ricordare che: "(...) A prescindere dal fatto che il ricorrente resta

generico in tale censura, non va in ogni modo disatteso che un'opinione

divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione

l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. fra molte sentenza 90_337/2023 del 22 agosto 2023 consid.

3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti evidenziano elementi

oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (sul tema cfr. sentenza

80_365/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4), che non sono però dati nel caso in

rassegna."

Per queste ragioni la scrivente amministrazione ritiene che la

perizia del __________, emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata,

sia priva di incisivi elementi atti a far dubitare della sua attendibilità e

abbia in particolare valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità

in rapporto alle risorse dell'assicurato. Onde e per cui la stessa è ritenuta

rivestire pieno valore probante (cfr. il DTF 125 V 351).

Sul tema, occorre infine ricordare che il principio inquisitorio

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non potendo tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base

della lamentela vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad

un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. pro multis STCA

32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8 e il DTF 145 V 90,

consid. 3.2). In quest'ottica, nel caso in esame l’assicurato non

può lasciare rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare

"ulteriori accertamenti medici" allorquando, come visto, vi sono

(solo) affermazioni soggettive riguardo a una totale incapacità di guadagno.

Per quel che concerne la prova di lavoro pratica, lo scrivente

Ufficio tiene a rimarcare che il Consulente in integrazione professionale, nel

rapporto del 21 giugno 2024 ha concluso che l’assicurato è abile al 100% con

rendimento pieno nell'attività abituale di aiuto cucina. In

proposito, non si ravvedono dunque delle incongruenze con gli

accertamenti medici.

Ad ogni modo, anche nell'ipotesi in cui vi fossero delle

divergenze, va ricordato che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento

oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in

occasione di uno stage d'osservazione

professionale o altri tipi di provvedimenti professionali, i quali

sono suscettibili di essere stati influenzati da fattori soggettivi legati al

comportamento della persona assicurata (cfr. le sentenze del Tribunale federale

8C_217/2023, consid. 4.1 del 1° settembre 2023 e

9C_462/2022, consid. 4.2.2.1 del 31 maggio 2023).

Considerandi

Da ultimo, la scrivente amministrazione rileva come nel succitato

rapporto del 21 giugno 2024, il Consulente in integrazione professionale ha

evidenziato che l’assicurato ha rifiutato un datore di lavoro che sarebbe stato

interessato ad assumere un aiuto cucina.

Alla luce di quanto precede, l'UAI conferma dunque il tenore del

progetto di decisione.” (Doc. A)

1.4

RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via

principale l’annullamento della decisione e la conferma dell’invalidità all’81%

anche dopo il 1° dicembre 2004 almeno ed il ripristino della rendita AI intera

dal 1° giugno 2022. In via subordinata chiede l’annullamento della decisione e

il rinvio degli atti all’UAI affinché accerti i fatti ed esperisca una nuova

perizia pluridisciplinare che si confronti con quella del 2002. In via ancora

più subordinata l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI e la concessione

di misure di ordine professionale. Contestualmente ha chiesto di essere posto

al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA

1.

Il ricorrente ha affermato:

" (…)

3.

Insufficiente

e arbitrario accertamento dei fatti, violazione dell'obbligo di informare

Innanzitutto il ricorrente contesta nel modo più assoluto di aver

violato il suo obbligo di informare. Come già evidenziato nelle osservazioni

presentate il 23 maggio 2022 ed il 15 ottobre 2024 in merito ai progetti di

decisione dell'Ufficio AI, il ricorrente non sapeva, ma

non ne aveva certamente l'obbligo, di dover comunicare di aver

agito come "prestanome" per le vetture intestate a suo nome.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio AI e da tutti i

servizi intervenuti nel corso di questa procedura, l'accertamento dei fatti da

loro svolto non soddisfa il requisito della verosimiglianza preponderante e,

anzi, i fatti così come esposti non sono stati nemmeno resi verosimili.

La conclusione a cui giunge l'Ufficio AI, secondo cui l’assicurato

avrebbe tenuto comportamenti incompatibili con la rendita assegnata, risulta

infondata e non trova alcun riscontro nei fatti reali.

3.a

Innanzitutto, il numero e la durata delle immatricolazioni non

costituiscono, di per sé, prova sufficiente per dimostrare che l’assicurato

abbia svolto attività incompatibili con la rendita assegnata, nè che abbia

svolto un commercio di automobili remunerato.

L'Ufficio AI ha erroneamente dato per scontato, senza un adeguato

accertamento dei fatti, che il signor RI 1 abbia svolto un commercio di

automobili a scopo di lucro. Al contrario, il ricorrente si è limitato

esclusivamente ad aiutare il cognato della moglie, il signor __________,

prestando il proprio nome per immatricolare autoveicoli, senza ricevere alcuna

remunerazione. Non vi è stato alcun coinvolgimento diretto del signor RI 1

nell'attività commerciale del signor __________. Quest'ultimo, infatti, si

occupava personalmente di tutte le fasi dell'attività, dalla ricerca delle

vetture, all'acquisto, all'immatricolazione, alla copertura assicurativa, al

trasporto e, infine, alla rivendita in __________.

Nonostante le osservazioni di data 23 maggio 2022 dell'assicurato,

l'Ufficio AI non ha ritenuto necessario approfondire la questione. Non ha preso

alcun contatto con il signor __________ per verificare il ruolo del signor RI 1,

né ha ascoltato la moglie del signor RI 1 per un confronto diretto che potesse

chiarire le affermazioni fatte. Tale omissione di verifica evidenzia un

approccio che non si è avvalso di tutti gli strumenti disponibili per accertare

la verità dei fatti.

Di conseguenza, l'Ufficio AI ha tratto conclusioni arbitrarie,

basandosi su presupposti infondati. Addirittura l'Ufficio AI ha dato per certo

che il signor RI 1 avesse cessato di intestarsi le vetture a suo nome,

trasferendo questa responsabilità alla moglie, con l'intento di eludere le

indagini delle autorità. Nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà! Le indagini

delle autorità sono infatti cominciate solo nel 2021, mentre l'ultima vettura intestata

al signor RI 1 risale al 2011, ben prima dell'inizio delle indagini. Inoltre, è

importante sottolineare che il signor RI 1 non ha alcun legame di parentela con

il signor __________, in quanto egli è il cognato della moglie e non suo (si

veda peraltro le considerazioni del dr. med. __________ nello scritto di cui al

Doc. B).

Ciò non può che comprovare che le dichiarazioni della moglie del

ricorrente, riportate negli atti delI'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, sono

del tutto inattendibili. Non si può fare affidamento su testimonianze che

potrebbero essere state influenzate da fraintendimenti o altri motivi

personali.

Al ricorrente nulla può essere rimproverato. Egli è sempre stato

coerente nelle sue risposte e nelle sue dichiarazioni nella prima ora e

successivamente, egli non ha "fornito spiegazioni, in un secondo

tempo", che "non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono": il signor RI 1 ha sempre negato

di aver ricevuto remunerazione alcuna per l'attività svolta; attività, lo si

ribadisce di semplice prestanome!

A comprova di quanto precede, si veda la situazione finanziaria

del signor RI 1 (Doc. C) precipitata in relativamente poco tempo.

Nessuno, dell'Ufficio AI, ha mai preso contatto nè con il signor __________

per verificare il ruolo del signor RI 1, né sentito la moglie del signor RI 1

per un confronto e per verificare le allegazioni di quest'ultima.

Per inciso e non da ultimo va rilevato che con decisione 25 agosto

2003, l'Ufficio AI riconobbe al signor RI 1 una rendita intera con grado AI

dell'81% a partire dal 1. novembre 1998 e non del 100%. Se avesse, il signor RI

1, come inspiegabilmente ha indicato la moglie, percepito in tutti questi anni

fr. 50’000.-, il suo diritto alla rendita non

sarebbe comunque cambiato: suddividendo tale somma negli anni (ben

13!), l'importo annuo che avrebbe percepito il signor RI 1

ammonterebbe in media a circa fr. 3'850.-, ciò che non avrebbe, comunque,

influenzato la rendita AI.

3.b

L'Ufficio AI, a sostegno della propria tesi, afferma inoltre che

il ricorrente avrebbe ripetutamente negato, rispondendo a specifiche domande

presenti nei formulari ufficiali, di svolgere attività a titolo gratuito. Ciò,

però, non corrisponde al vero.

La domanda in questione è stata introdotta solo a partire dal

formulario di revisione della rendita del 20 agosto 2013, mentre risulta dagli

atti dell'incarto AI che il ricorrente avrebbe immatricolato vetture a suo nome

tra gli anni 2008 e 2011, ossia in un periodo precedente

all'inserimento di tale quesito.

Nè gli può essere rimproverato di non aver indicato che il suo

stato di salute è migliorato, visto che non lo è.

3.c

Si contesta, infine, come sarà meglio approfondito nel punto seguente,

che il ricorrente abbia "amplificato" i sintomi, o meglio simulato i

sintomi, come indicato nella perizia del 23 ottobre 2023. A tal proposito si

rileva che la condotta del signor RI 1 durante il periodo in cui ha lavorato al

__________, dove ha mantenuto un comportamento irreprensibile, lavorando con

impegno e senza mai assentarsi, tranne che per motivi legati a visite mediche,

smentisce tale tesi.

Se fosse stata una persona disonesta o, come ipotizzato dai periti

e dallo stesso Ufficio AI, avesse simulato il proprio stato di salute, il

ricorrente avrebbe avuto numerose occasioni per assentarsi dal lavoro,

giustificando la sua assenza con problemi di encefalite, stanchezza o altre

patologie. Tuttavia, egli mai si è assentato dal lavoro in modo

ingiustificato, ma ha continuato il suo percorso di riallenamento al lavorativo

con serietà e dedizione, guadagnandosi il rispetto e l'apprezzamento di

colleghi e superiori.

3.d

Infine, sempre a sostegno della propria tesi l'Ufficio AI ritiene

che anche l'idoneità alla guida può dimostrare che l’assicurato abbia adottato,

al di fuori del proprio domicilio, comportamenti incompatibili con l'entità

della rendita assegnata e con la gravita del quadro

cognitivo su cui essa si basa.

Si ricorda che la valutazione della Clinica __________ era stata richiesta

in relazione ad un precedente abuso etilico; tuttavia il signor RI 1 non ha mai

ottenuto la licenza di condurre.

L'Ufficio AI si è mai domandato perché il ricorrente non abbia

conseguito tale licenza?

Dispositivo

Già solo per questi motivi il presente ricorso deve essere accolto

e al signor RI 1 deve essere ripristinata la rendita intera AI.

Prove: doc,

testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1:

dall'Ufficio AI, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della

circolazione.

4. Soppressione

della rendita con effetto retroattivo al 1. dicembre 2004

(…)

4.1

a.

II dr. med. __________, nei suoi numerosi certificati medici, ha

sempre mantenuto le sue diagnosi ed ha sempre ritenuto il ricorrente inabile al

lavoro al 100%.

Anche il dr. med. __________, che segue, anche se in modo

discontinuo, il suo paziente dal lontano 1992, ha sempre ritenuto il signor RI

1 inabile al lavoro al 100% a causa delle sue affezioni psichiche, a seguito

del gravissimo incidente di cui egli fu vittima.

Egli inoltre ha sempre ritenuto che il paziente potesse svolgere

un'attività lavorativa solo in ambiente protetto.

Fu proprio il dr. med. __________ che organizzò un percorso

riabilitativo presso il __________.

Ci si riserva a questo proposito di produrre nuovi certificati dei

medici curanti una volta terminati gli accertamenti presso il __________ (Doc.

B).

b.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio AI, sono

stati proprio i suoi consulenti, intervenuti in precedenza, a verificare sempre

in modo approfondito la situazione del signor RI 1, riconoscendone la

complessità e affidandosi al parere dei suoi medici curanti ed alla perizia del

__________ di data 22 luglio 2002.

Non vi sono pertanto dubbi che la capacità lavorativa del signor RI

1 non sia migliorata e la sua capacità di guadagno sia rimasta invariata di

conseguenza.

Anche per questo motivo il presente ricorso deve essere accolto e

al signor RI 1 deve essere ripristinata la rendita intera AI.

4.2

(…)

Nella fattispecie nell'incarto AI del signor RI 1 non vi è una

perizia di parte ed una perizia del __________, bensì due perizie del __________:

una del 2002 (qui di seguito __________ 2002), dettagliata e approfondita, ed

una del 2023 (qui di seguito __________ 2023), superficiale, basata su fatti

non

provati e su errori derivanti da deduzioni imprecise.

Quest'ultima perizia, come meglio si dirà nel seguito, non può

essere considerata una perizia approfondita e avente quelle caratteristiche

essenziali per avere piena forza probatoria.

a.

Innanzitutto va osservato che il dr. med. __________ nella sua

lettera del 13 novembre 2024 (Doc. B) ricorda che il caso del ricorrente è

estremamente complesso, con una storia di gravi traumi cranio-facciali e

complicazioni mediche a lungo termine, tra cui un grave trauma cranico nel 1992

e un secondo nel 2002, che hanno portato a conseguenze neurologiche,

psicologiche e fisiche significative, rendendo improbabile una guarigione completa

dopo 32 anni. Inoltre, la problematica alcolica e l'ospedalizzazione psichiatrica,

ora risolte, riflettono le difficoltà legate alla gestione del trauma e allo

stress cronico.

Considerando le limitazioni cognitive, fisiche e psicologiche del

ricorrente, egli non può essere ritenuto idoneo al lavoro, come confermato dal

medico curante. Inoltre, vi sono questioni patrimoniali e familiari che, se l'Ufficio

AI avesse adottato un approccio diverso

nei confronti del ricorrente, avrebbero permesso di rilevare che

la perizia del __________ è viziata da pregiudizi, si basa su fatti errati e

non possiede, quindi, le caratteristiche essenziali, secondo la giurisprudenza,

per avere piena forza probatoria.

b.

E ciò per una serie di considerazioni già in parte espresse nelle

osservazioni del 15 ottobre 2024:

b.1

Tutti i periti del __________ 2023 hanno valutato il ricorrente

come se la sua precedente attività lavorativa fosse stata quella di serigrafo.

Al contrario, il signor RI 1, in __________, aveva ottenuto il

diploma di cameriere, attività che egli svolse anche quando arrivò in

Svizzera con un permesso da stagionale.

Dopo il gravissimo incidente della circolazione del 1992 egli

tentò di riprendere a lavorare e venne assunto in un ristorante in qualità di

aiuto cucina e pizzaiolo fino a quando, nel 1993 a causa delle sue affezioni

psichiche (turbe del comportamento, disturbo della

concentrazione e della memoria) venne dichiarato totalmente

inabile al lavoro.

Seguirono numerosi interventi chirurgici e nel 1997 il dr. med. __________

organizzò un percorso riabilitativo presso il __________, dove venne occupato quale

"aiuto serigrafo".

Questo la dice lunga sul livello di approfondimento dei fatti

effettuato nella perizia __________ 2023.

b.2

I periti del __________ 2023 non hanno esaminato in modo

approfondito nemmeno la storia clinica dell'assicurato.

L'incidente del 1992 "sfigurò" il ricorrente cambiandone

completamente le sembianze.

Oltre alle conseguenze estetiche, il ricorrente subì anche un

trauma facciale e cranico, circostanza che avrebbe dovuto spingere i periti del

__________ 2023 a sottoporlo ad indagini strumentali per verificare il suo

stato cerebrale. Ciò che sarebbe stato più che necessario tenuto conto delle

diagnosi poste dal __________ 2002.

b.3

I periti del __________ 2023 fanno risalire la capacità lavorativa

dell'assicurato a far tempo dalla data della valutazione (non perizia!) della

Clinica __________, atto richiesto "dall'Ufficio della circolazione per

una valutazione delle abilità cognitive implicate nella guida".

Si tratta di uno scritto di sole due pagine che aveva

uno scopo ben preciso (valutare l'idoneità alla guida). In tale valutazione non

sono stati somministrati test specifici che potessero confutare le conclusioni

della perizia del __________ 2002, in particolare quelle

contenute nella perizia estremamente dettagliata ed approfondita

della psicologa FSP __________ del 5 luglio 2002.

I periti del __________ 2023, come già l'Ufficio AI, si sono mai

chiesti perché il ricorrente non ha mai conseguito la licenza di condurre?

b.4

Nessuno dei periti, in particolare il Dr. med. __________, ha

ritenuto necessario contattare il dr. med. __________, che cura l’assicurato

dal lontano 1992 e che avrebbe potuto fornire un riepilogo delle sue condizioni

psichiche anche dopo il mese di dicembre 2004. Essi non hanno neppure ritenuto

necessario prendere contatto con il dr. med. __________.

b.5

Nessuno dei periti del __________ 2023 si è confrontato nè con la

perizia del __________ 2002, nè con i medici curanti dell'assicurato, indicando

i motivi del loro disaccordo con tali valutazioni.

b.6

Nessuno dei periti ha formulato una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta.

Eppure sia il dr. med. __________ che il dr. med. __________

parlano di "simulazione/aggravamento" voluto dei disturbi del

ricorrente.

Ma ancora nella perizia __________ 2023 a pagina 37-38 i periti

sostengono che "Dal punto di vista neuropsicologico le prestazioni

dell'A, all'esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e poco plausibili: le

prove di validità e l'analisi qualitativa ai test mostrano risultati anomali e

indicativi di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi. Va

inoltre segnalata una rilevante discrepanza cognitivo-comportamentale: l'A.

ottiene ai test neuropsicologici prestazioni deficitarie che indicherebbero la

presenza di disturbi di memoria, dell’attenzione, delle capacità strategiche e

di pianificazione, del linguaggio espressivo e recettivo e delle abilità

costruttive e visuospaziali, risultati in contrasto con quanto osservabile dal

comportamento tenuto dall'A, durante l'esame e con quanto da lui stesso

riferito; ad esempio, nella conversazione spontanea l'A. ha dimostrato di

comprendere ogni richiesta e si è espresso con eloquio fluente e privo di

anemie (aspetti in contrasto con i deficitari punteggi ottenuti ai test di fluenza

verbale e di denominazione), inoltre ha riferito di giocare a scacchi e dì

essersi organizzato autonomamente per raggiungere la sede della visita

(elementi in contrasto con gli scarsi punteggi ottenuti ai test di memoria di

attenzione visuospaziali e di pianificazione)”.

Queste conclusioni non possono essere accettate, tanto più che i

periti non hanno mai approfondito l'aspetto psicosociale del ricorrente né,

quindi, si sono espressi su tale ambito.

Inoltre essi non hanno mai preso contatto diretto con il dr. med. __________,

non hanno discusso con lui tale loro tesi, ne hanno motivato il loro parere

contrario rispetto al medico curante, che conosce il ricorrente dal 1992!.

E ancora, la spiegazione fornita dai periti del __________ 2023,

secondo i quali il comportamento del signor RI 1 sarebbe in contrasto con i

risultati dei test, si basa su una valutazione soggettiva e non oggettiva, a

differenza dei test stessi. Tali spiegazioni risultano inaccettabili e prive di

qualsiasi valenza scientifica.

Tanto più che il dr. med. __________ ha visitato una

sola volta il ricorrente, mentre il dr. med. __________ (che non solo non

formula alcuna diagnosi, ma non si avvede di altre diagnosi di natura psichiatrica

poste dal __________ 2002 e dal dr. med. __________) ha visitato solo due

volte (ed anche in date ravvicinate) il ricorrente.

Ciò che, per inciso, non è certamente sufficiente per ritenere che

il perito abbia proceduto ad esaminare, come indicato dal Tribunale Federale,

tutta quella serie di criteri che la fattispecie imponeva di tenere in

considerazione (cfr. J. Pirrotta, L'expertise médicale dans

l'assurance invalidité suisse" m CGSS no. 35-2005 pag. 51).

b.7

I periti non indicano nemmeno il motivo per cui ritengono che l’assicurato

sia ora in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre la perizia

del 22 luglio 2002 indicava che per l’assicurato sono da prendere in

considerazione "unicamente attività in ambito protetto

nella

misura del 50%".

Ciò che peraltro è stato confermato durante il provvedimento

presso il __________, un ambiente piccolo e familiare, dove l’assicurato era

stato impiegato come aiuto cucina, sotto la supervisione della __________ e

dell'Ufficio AI.

b.8

L'Ufficio AI si è limitato a riconfermare che "In

proposito, occorre rimarcare come in perizia è stato indicato che l’assicurato

presenta una tendenza alla simulazione/aggravamento delle sue capacità

neuropsicologiche, nonché diversi comportamenti incoerenti dal profilo

cognitivo-comportamentale (cfr. quanto riassunto al pt. 4.2, pag. 37-38, di

detto referto). Valutazione la cui bontà è stata confermata dal medico del SMR

nel rapporto del 30 ottobre 2023. In tema, è inoltre d'utilità rimarcare come -

stante alla giurisprudenza - la persona assicurata sopporta le conseguenze dell'assenza

di prova di disturbi di natura invalidante (DTF 141 V 281, consid. 6)"

(cfr. decisione pag. 5 lett. b), senza approfondire ulteriormente

tali fatti. Eppure i rapporti relativi alle misure di reinserimento dicono

tutt'altro, in particolare si veda il rapporto finale di data 15 luglio 2024

del signor __________!

A comprova che le affermazioni qui sopra riportate sono arbitrarie

e prive di alcun fondamento.

Tenuto conto di quanto precede non vi sono dubbi che la perizia __________

2023 non può assurgere a rango di perizia avente le caratteristiche essenziali,

secondo la giurisprudenza, per avere piena forza probatoria.

Ne consegue che la decisione del 23 ottobre 2024 dell'Ufficio AI

deve essere annullata.

Prove: doc,

testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1: dall'Ufficio

AI, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della circolazione.

5.

Il ricorrente, oltre alle contestazioni che precedono, contesta

altresì le valutazioni esperite in merito alla capacità lavorativa e alla prova

di lavoro pratica.

Alla luce della prova pratica svolta dal ricorrente il consulente

in integrazione, che medico non è, ha concluso che l’assicurato è abile al 100%

con rendimento pieno nell'attività abituale di aiuto cucina.

Ma l'attività svolta dal signor RI 1, seguito dall'Ufficio AI ed accompagnato

dalla __________, in una realtà piccola e familiare che è quella del __________,

è a tutti gli effetti una attività come quelle che si svolgono "in ambito

protetto".

Ciò che conferma pienamente la valutazione del __________ 2002 (e

del dr. med. __________) e che permette di comprendere come il signor RI 1

abbia "rifiutato", non per cattiva volontà, un'attività che certamente

non presentava le caratteristiche di quelle offerte presso il __________.

Altro motivo per annullare la decisione del 23 ottobre 2024 dell'Ufficio

AI.

Prove: doc,

testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1:

daIl'Ufficio AI, dalI'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della

circolazione.

6.

Tenuto conto di quanto precede, si chiede, a questo lodevole

Tribunale di accogliere il presente ricorso, di annullare la decisione del 23

ottobre 2024 dell'Ufficio AI e ripristinare la rendita AI intera a far tempo dal

1. giugno 2022, se del caso ordinando una nuova perizia pluridisciplinare.

Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non

concordasse con i medici curanti del ricorrente o con la perizia __________

2002, ma non intendesse ordinare una nuova perizia pluridisciplinare, si chiede

che l'incarto venga retrocesso all'Ufficio AI perché vengano accertati i fatti

e venga esperita una nuova perizia pluridisciplinare che si confronti con quella

del 2002.

Nella ancor più denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non

intendesse procedere come poc'anzi indicato, si chiede che al signor RI 1

vengano riconosciuti provvedimenti d'integrazione professionale.” (Doc. I)

1.5. Con risposta dell’11 dicembre

2024 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso, affermando:

" (…)

2.

Nel contesto della revisione d'ufficio avviata il 18 maggio 2021

(cfr. il doc. 82), l'UAI – con decisione del 1° giugno 2022, debitamente

preceduta dal progetto del 14 aprile 2022 (cfr. i doc. 106 e 116) – ha sospeso

in via cautelare il diritto a rendita dell'assicurato a far tempo dal 31 maggio

2022.

Va al riguardo evidenziato che detta sospensione delle prestazioni

si è poggiata:

- sull'annotazione

Dr. med. __________ del Servizio medico regionale (di seguito: SMR) del 24 marzo

2022 in cui è stata messa in luce la (concreta) possibilità di limiti

funzionali di ordine neuropsicologico non più invalidanti (cfr. il doc. 103).

Valutazione che si è in particolare poggiata sul rapporto del 7 dicembre 2004

della Clinica __________ (cfr. il doc. 170) e sull'estratto delle spese della

cassa malati dell'assicurato dal 1 ° gennaio 2004 al 17 marzo 2022. Documentazione

che poi, in corso d'istruttoria, è stata ulteriormente aggiornata sino al 27

dicembre 2022 (cfr. i doc. 83, 85, 100, 102, 118-120 e 178-183);

- sul rapporto

del 4 aprile 2022 del Servizio di integrazione professionale stante cui è stata

ritenuta verosimile l'abilità dell'assicurato in attività adatte nel mercato

primario del lavoro (cfr. il doc. 105). Valutazione che si è in particolare

poggiata sul rapporto del 13 aprile 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro (di seguito: UIL) con allegato il verbale del 3 novembre 2020 della

moglie dell'assicurato (cfr. i doc. 164-165, la cui ricezione ha determinato

l'apertura della revisione d'ufficio), sull'analisi del numero di immatricolazioni

di autovetture effettuate (cfr. lo scambio di corrispondenza del 28-29 luglio

2021 con la Sezione della circolazione e del 6-7 dicembre 2021 con __________ di

cui ai doc. 168-169,172-174), nonché sul verbale di colloquio in sede

dell'assicurato (dinnanzi a due Consulenti ispettori) del 29 settembre 2021 e

del relativo rapporto d'inchiesta del 30 settembre 2021 (cfr. i doc. 96-97).

Nel merito, dal lato medico, l'UAI ha successivamente

ulteriormente acquisito la perizia pluridisciplinare del 26 ottobre 2023 (di

ordine internistico, psichiatrico, reumatologico, neurologico e

neuropsicologico) del __________ (cfr. il doc. 131) e il rapporto del 30

ottobre 2023 del Dr. med. __________ del SMR (che ha condiviso la bontà degli accertamenti

peritali; cfr. il doc. 132). Accertamenti concludenti che

l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% in ogni

attività dal 1° dicembre 2004.

Nel periodo dal 16 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, l'UAI ha

altresì sottoposto l’assicurato a una misura reintegrativa di 6 mesi volta alla

verifica e al potenziamento della capacità lavorativa (cfr. le comunicazioni

del 16 gennaio 2024, del 1° marzo 2024, del 21 maggio 2024, i rapporti della __________

del 22 aprile 2024 e del 15 luglio 2024, rispettivamente i rapporti del

Consulente in integrazione professionale del 21 dicembre 2023, del 22 febbraio

2024, del 26 febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del 21

giugno 2024 di cui ai doc. 134, 136-138, 141-143, 145-146 e 148-149). Misura

che ha confermato, anche dal lato pratico, il tenore degli accertamenti di

ordine medico.

Sulla scorta della suindicata istruttoria, l'UAI ha dunque emesso

la decisione di soppressione del diritto a rendita con effetto retroattivo del

23 ottobre 2024 (cfr. il doc. 157). Provvedimento debitamente preceduto dal

progetto di decisione del 12 settembre 2024 (cfr. il doc. 151).

3.

Il 25 novembre 2024 è stato interposto ricorso nei confronti della

suindicata decisione di soppressione retroattiva della rendita. Al riguardo,

l'UAI tiene a rilevare come nel ricorso è stato in sostanza stigmatizzato che:

- lo stato di

salute dell'assicurato è rimasto invariato rispetto a quanto constatato nella perizia

del __________ del 22 luglio 2002. Onde e per cui non vi sarebbe un motivo per revisionare

(art. 17 LPGA) la pratica dell'assicurato. A sostegno di tale asserzione, è

stato prodotto il rapporto del 13 novembre 2024 del Dr. med. __________ (cfr.

il doc. B incarto TCA) stante cui: "(...) un miglioramento della

stabilità psichica può contribuire ad una maggiore capacità di affrontare le conseguenze

del trauma originale e una migliore qualità di vita complessiva, ma non a

renderlo idoneo al lavoro";

- la perizia del

26 ottobre 2023 del __________ non rivestirebbe sufficiente forza probante in quanto

nella stessa sarebbe stata qualificata in modo errato l'attività abituale dell'assicurato,

in quanto nella stessa non sono contenute diagnosi secondo l'ICD, in quanto non

vi sarebbe stata una preventiva presa di contatto con il Dr. med. __________,

in quanto non avrebbe svolto degli accertamenti strumentali sullo stato

cerebrale dell'assicurato, in quanto si fonderebbe su della testistica

neuropsicologica priva di valenza scientifica ed erronea nei risultati, in

quanto non terrebbe in conto i fattori psicosociali (difficoltà economiche,

contenzioso patrimoniale e problemi famigliari) e in quanto non si chinerebbe

sul fatto che l’assicurato non ha conseguito la patente in Svizzera;

- l'abilità al

lavoro medico-teorica dell'assicurato sarebbe in contrasto con gli esiti della misura

di riallenamento al lavoro effettuata dal Servizio di integrazione

professionale;

- l’assicurato

non avrebbe mai svolto (nemmeno a titolo gratuito) un'attività lavorativa nel commercio

di autovetture di seconda mano e, di riflesso, non vi sarebbero indizi nè

medici nè economici comprovanti il miglioramento della capacità al guadagno dell'assicurato

e una trasgressione da parte dello stesso del proprio obbligo di informare.

4.

Relativamente alle censure di ordine medico, l'UAI tiene a

rilevare di aver sottoposto la pratica dell'assicurato al vaglio del Dr. med. __________

del SMR – il quale – nell'annotazione del 2 dicembre 2024 (documento qui di

seguito allegato) - si è così espresso:

Il rapporto del 13.11.2024 del Dr. __________ presenta

apprezzamenti soggettivi e generici dello psichiatra sul decorso post-traumi

cranici, senza, tuttavia, alcun riferimento oggettivo allo status del suo paziente,

tranne un riferimento ad una problematica alcolica pregressa e verosimilmente

superata, in assenza di riferimenti

temporali (sottolineature della redattrice). Lo

psichiatra conclude che sarebbero stati organizzati accertamenti neurologici e neuropsicologici,

evidentemente non ancora eseguiti al momento della redazione del referto. In

conclusione, non sono riportati fatti nuovi rispettivamente indicazioni diagnostiche

e prognostiche oggettive che permettano di modificare la precedente posizione

SMR (sottolineatura della redattrice).

Le constatazioni rese nel rapporto del 21 giugno 2024 da

parte del Servizio di integrazione professionale sono coerenti con gli atti

medici oggettivi in dossier (sottolineatura della redattrice).

In tema ai disturbi psico-sociali ventilati sia Dr. med. __________

(nell'ultimo paragrafo del suo rapporto) sia nel ricorso (cfr. il pt. 4.2, pag.

10) occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza se il quadro clinico è

influenzato da fattori psicosociali e socioculturali, di questi ultimi va fatta

astrazione quali fattori non invalidanti e, quindi, non assicurati, nella

misura in cui influenzano direttamente la sintomatologia e non mantengono

soltanto indirettamente un danno alla salute (autonomo) oppure ne aggravano le

conseguenze (esistenti indipendentemente dagli elementi estranei

all'invalidità). Si veda in particolare la sentenza del TF 8C_14/2017 del 15

marzo 2017, consid. 5.3 (pubblicata in SVR 2017 IV 63). Fattori esterni (p. es.

problemi matrimoniali, di natura finanziaria oppure reattivi a una decisione

negativa di un'autorità) - non medici - non determinano

dunque un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti

psichiatrici da essi distinguibili (sentenza del TF 8C_544/2022, consid. 2.4).

Ora, l'UAI rimarca che quanto sin qui esplicato dimostri come la

ricorrente e il curante psichiatra dell'assicurato abbiano presentato una

diversa valutazione del medesimo quadro clinico indagato dal __________ nella perizia

del 26 ottobre 2023.

Sulle restanti censure, I'UAI tiene non di meno a sottolineare

che:

- il __________,

come ben emerge dall'elenco degli atti, era al corrente dell'attività svolta

nel 1991 quale cameriere e nel 1992 quale aiuto cucina e pizzaiolo (cfr. il pt.

4. 1, pag. 31-32). Tant'è che al pt. 4.8, pag. 41, della perizia, il __________

ha affermato che l’assicurato ha sempre: "(...) svolto attività

professionali adeguate alle proprie condizioni di salute e anche attività

lavorative simili posso essere svolte in questa forma, in assenza di ulteriori

e particolari requisiti che un'attività adeguata dovrebbe soddisfare in

relazione alla situazione dell'A.". Al pt. 4.5, pag. 40, della perizia

è stato peraltro precisato che: "Sotto il profilo reumatologico non vi

sono particolari fattori di stress dal punto di vista muscolo-scheletrico, l'A.

ha intatte risorse per rientrare in un'attività lavorativa quale cameriere”.

Il fatto che il __________ abbia ripreso

quanto indicatogli dal SMR nella richiesta perizia del 2 maggio 2022 e nel

mandato del 5 gennaio 2023 (cfr. i doc. 112 e 121) e abbia fatto riferimento

all'attività abituale di serigrafo non è dunque - nella fattispecie - un

elemento da ritenersi influente ai fini della decisione. A dimostrazione della

completa esigibilità nello svolgimento di attività professionali nel ramo della

ristorazione vi è del resto la prova lavorativa effettuata in seno al

ristorante __________;

- non vi sono

(come già indicato nella decisione impugnata) delle diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa. In tema, l'UAI rammenta ad ogni modo che per

l'Assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le conseguenze dei

danni alla salute sulla capacità lavorativa (sentenza del Tribunale federale

9C_49/2012, consid. 6).

Al riguardo, giova altresì ricordare che

durante la misura reintegrativa, le restrizioni lavorative a cui l’assicurato

ha fatto riferimento sono unicamente relative alla percezione di dolori, alla

stanchezza e all'emicrania (cfr. i rapporti intermedi del Consulente in integrazione

professionale del 22 febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del

21 giugno 2024 dì cui ai doc. 137, 142, 145 e 148).

Disturbi che sono stati indagati

nell'ambito di una procedura probatoria strutturata anche grazie agli esami

testistici orali, di disegno e di ricostruzione di figure, Coin in the Hand Test

(CHT), Digit Span Test (DS), Item Memory Test (FMT), Figura complessa di

Benson, Dot Counting Test (DCT) e all'esame (per il tramite di un questionario)

di validità della performance (per il controllo della simulazione di disturbi

cognitivi). Testistica, somministrata da un perito abilitato in neuropsicologia

(cfr. l'art. 7m cpv. 3 OPGA), la cui valenza è riconosciuta internazionalmente

(diversamente non sarebbe stata svolta).

Batteria testistica di cui è stato

peraltro debitamente reso il riassunto (cfr. le pag. 533-534 del doc. 131).

Sulle condizioni di consegna degli stessi, l'UAI rinvia altresì alle sentenze del

Tribunale federale 8C_723/2022, consid. 5.2 e 8C_292/2022, consid. 5.2.

Agire che si ritiene dunque conforme

alla prassi dell'Alta Corte stante cui l'impatto sulla capacità lavorativa del

quadro clinico legato al disturbo da stress post-traumatico (PTSD), all'emicrania

e alla cefalea a grappolo va esaminato mediante una procedura probatoria strutturata.

Ciò indipendentemente dal fatto che alla base delle stesse vi sia (o meno) una patologia

organica dimostrabile (cfr. la sentenza del Tribunale federale 8C_350/2017,

consid. 5 e le "Précisions de jurisprudence sur les missions de la

médecine e du droit” pubblicata nel Bollettino dei medici svizzeri del giugno

del 2020 figurante nel sito internet www.ai-pro-medico. ch/it/documentazione/pubblicazionimanifestazioni);

- la richiesta

presentata nelle osservazioni e nel ricorso di svolgimento di (generici)

ulteriori accertamenti sullo stato cerebrale dell'assicurato non risulta utile

ai fini della presente disputa. Tale necessità – nell'ambito della loro

competenza – non è del resto stata riscontrata dai periti. In proposito, si

evidenzia che l'Assicurazione invalidità si assume le spese di provvedimenti

d'accertamento solo se gli stessi sono indispensabili per valutare il caso

(cfr. la nota marginale 3145 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione

invalidità, CPAI);

- l'UAI tiene a

rilevare che la scelta del contatto con il medico curante sull'anamnesi è una quesitone

di apprezzamento medico (sentenza del TF 9C_273/2018, consid. 5.2.2 pubblicata

in SVR 2018 IV 76). Necessità che, visti i motivi addotti al pt. 7.1 (pag. 510 dell'incarto),

del Consulto peritale del 26 aprile 2023 del Dr. med. __________, non è stata ravvisata.

Ad ogni buon conto, l'UAI rimarca che – come dimostra l'annotazione del 30 agosto

2021 – aveva provato a contattare il Dr. med. __________ per la compilazione di

un rapporto medico (cfr. i doc. 90 e 92);

- il non

conseguimento della patente svizzera è dovuto a motivi extra-medici. Tant'è che

l’assicurato – alla prima ora – ha dichiarato di possedere la patente __________

(cfr. la risposta alla domanda 20, pag. 6, del verbale in sede del 29 settembre

2021 di cui al doc. 91).

Sul miglioramento dello stato di salute, l'UAI tiene a rilevare

come gli accertamenti psicologici di cui alla perizia del __________ del 2002

(effettuati il 4 luglio 2002; cfr. il doc. 29, pag. 133 dell'incarto) sono di

poco posteriori al trauma cranico del 5 maggio 2002. Situazione che (per quel

che concerne l'incremento delle cefalee; cfr. pt. 2, pag. 4 della perizia di

decorso) – unitamente al ricovero di ordine psichiatrico avvenuto nel dicembre

2002 (episodio ripreso dal Dr. med. __________

nel rapporto del 13 novembre 2024) e ai diversi interventi subiti – può

avere transitoriamente peggiorato la capacità lavorativa dell'assicurato. In

tale ottica, non pare inusuale che già dal 2004

lo stato di salute dell'assicurato – grazie all'adattamento ai

limiti funzionali – si sia stabilizzato e, di riflesso, sia migliorato. Lo

stesso Dr. med. __________, nel suo più recente rapporto, seppur ne neghi la

sfruttabilità nel mercato primario del lavoro, riferisce di un avvenuto

miglioramento della stabilità psichica del signor RI 1 nel corso degli anni.

Per queste ragioni, l'UAI – ritenendo che la perizia del __________

del 26 ottobre 2023 (di cui al doc. 131) abbia sufficientemente esplicato le

fluttuazioni dello stato di salute dell'assicurato (sentenza del Tribunale

federale 9C_158/2012 consid. 5.2) – postula che alla stessa venga conferito

pieno valore probante.

Inoltre, prudenzialmente, l'UAI ricorda che se con il grado di

verosimiglianza preponderante è stabilito un miglioramento dello stato di

salute, senza che sia evidente il momento preciso della

modifica, è possibile prendere in conto il momento in cui l’assicurato

è stato peritato (cfr. la sentenza del TF 9C_687/2018, consid. 2 pubblicata in

SVR 2019 IV 89).

Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale ritenesse

invece non sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute, l'UAI

segnala di reputare adempiuti gli estremi per effettuare – mediante una

sostituzione dei motivi – una soppressione del diritto a rendita dell'assicurato

per il tramite di una riconsiderazione.

Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle

decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente

errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'erroneità manifesta

sussiste in caso di mancata applicazione o di applicazione errata delle

disposizioni legali determinanti oppure in caso di interpretazione sbagliata o

inesatta delle regole di diritto. Essa è riconosciuta anche in caso di

accertamento incompleto dei fatti a causa di una chiara violazione del

principio inquisitorio. Per questa valutazione ci si basa sulla situazione di

fatto e di diritto al momento dell'emanazione della decisione, inclusa la

prassi giuridica allora vigente (DTF 140 V 77, DTF 119 V 475, DTF 117 V 8;

sentenza del TF 9C_19/2008). Nel caso di prestazioni periodiche durevoli quali

la rendita la rettifica della decisione è di notevole importanza (sentenza del

TF9C_146/2014).

Al riguardo, l'UAI tiene a rilevare che anteriormente alla

revisione d'ufficio del maggio 2021 la pratica dell'assicurato non è mai stata

analizzata nel merito dal Servizio di integrazione professionale. Dato che

sarebbe spettato a tale Servizio, e non ai medici, stabilire se la capacità di

lavoro residua dell'assicurato poteva effettivamente essere sfruttata

unicamente in ambito protetto (sentenza del Tribunale federale 9C_439/2011,

consid. 5), tale manchevolezza va qualificata come un accertamento incompleto

dei fatti rilevanti.

5.

Come già indicato dal Dr. med. __________ del SMR nella presa di

posizione del 2 dicembre 2024, l'UAl non ravvede contraddizioni tra la

valutazione medica e quella reintegrativa. In tema, l'UAI sottolinea che:

- nel rapporto

del 15 luglio 2024, il responsabile per la parte gastronomica della __________

(cfr. il doc. 149) si era limitato a concludere che: "RI 1 prima di questo

periodo di potenziamento non ha mai lavorato in cucina, ragion per cui le sue

competenze culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior

esperienza lavorativa per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro

in qualità di "aiuto cucina";

- la __________

non si è vista consegnare nessun tipo di documentazione (medico o economica)

all'incarto, ne ha ricevuto informazioni sullo stato di salute dell'assicurato;

- l’assicurato ha

saputo partecipare al provvedimento predisposto dal Servizio integrazione professionale,

per i primi tre mesi con un tasso di occupazione del 65% e per gli ultimi tre mesi

con un tasso di occupazione del 100%. Quota che, già di per sé, supera

l'inabilità lavorativa medico-teorica del 50% in ambito protetto stabilita dal __________

nella perizia del 2002 e dimostra l'incremento della capacità di guadagno

dell'assicurato;

- non è

un'eventualità idonea a giustificare l'ulteriore conferimento di misure

professionali (e a giustificare una rendita) il fatto che la persona assicurata

si sia decondizionata per motivi non conseguenti ai danni alla salute (cfr. la

giurisprudenza citata al pt. 3, pag. 4, della decisione impugnata).

6.

Sulla trasgressione dell'obbligo di informare, I'UAI tiene

innanzitutto a rinviare alle considerazioni già espresse nella decisione

impugnata soprattutto in punto al valore delle dichiarazioni della prima ora.

In aggiunta, l'UAI segnala come dall'estratto conto individuale del 24 luglio

2024 della Cassa __________ (documento qui di seguito allegato) risulta che l’assicurato

è stato tassato quale persona con attività indipendente per CHF 21'100. - negli

anni 2020,2021 e 2022.

Posto che copia del rapporto dell'UIL dell'8 marzo 2021 è stato

fornito anche all'lspettorato fiscale (cfr. anche lo scritto del 25 aprile 2022

di cui al doc. 108) e che con ogni probabilità non vi erano decisioni di

tassazione revisionabili con una procedura ordinaria anteriormente al 2020, i suindicati

redditi lavorativi sono verosimilmente relativi a una tassazione (almeno

parziale) d'ufficio da parte dell'Autorità fiscale. In tal senso, la scrivente

amministrazione precisa che i contributi per i lavoratori indipendenti si

fondano sulle decisioni di tassazione cresciute in giudicato e che la presa in

conto di redditi da parte dell'Autorità contributiva è influente anche per la

determinazione dell'esistenza di un motivo di revisione (cfr. gli artt. 9 cpv.

4 LAVS e 25 OAI).

Circa gli indizi inerenti a dei comportamenti che vanno oltre a

un'attività di puramente prestanome, l'UAI ricorda che nell'e-mail del 7

dicembre 2021 __________ (doc.

174) si legge che: "(...) in data 09.10.2020 alle ore

21.15 ca., il sig. RI 1 è stato controllato da una pattuglia delle Guardie di

confine alla dogana commerciale di Chiasso. Al momento dei fatti, egli era

passeggero del veicolo __________ imm. __________ a nome di __________

(assente) e guidato da __________. l due si accingevano all'espletamento delle

formalità d'esportazione del veicolo citato. In allegato, alcuni documenti inerenti

all'esportazione. (...)"

Da ultimo, l'UAI tiene a segnalare che non gli può essere

rimproverata alcuna violazione del principio inquisitorio per non aver sentito

dei testimoni (nello specifico la moglie dell'assicurato e il di lei fratello).

Proceduralmente, tale agire - indipendente dal fatto che non si ritiene essere

un mezzo idoneo ad ulteriormente acclarare la fattispecie - non rientra infatti

nel suo margine istruttorio (cfr. gli artt. 69 GAI, 55 cpv. 1 LPGA, nonché 12 e

14 PA).” (Doc. IV)

1.6. Con osservazioni del 27

dicembre 2024 il ricorrente ha indicato di essere in attesa di ulteriore

documentazione medica, che produrrà non appena ne sarà in possesso e chiede, se

necessario, una proroga. Egli produce ulteriori documenti, tra cui il reclamo contro

la decisione di tassazione del 2023, chiede che venga sentito quale teste il

proprio curante, dr. med. __________, domanda l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare, richiama i documenti dell’AI, della Sezione del sostegno

sociale e dell’inserimento, dell’UT di Lugano, dell’Ufficio dell’ispettorato

del lavoro e della Sezione della circolazione. Il ricorrente prende inoltre

posizione, contestandola, in merito alla risposta di causa (doc. VI).

1.7. Il 10 gennaio 2025 l’Ufficio AI si

è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII).

1.8. Il 30 gennaio 2025 il TCA ha

scritto al ricorrente, assegnandogli un termine di 10 giorni per produrre

quanto preannunciato nel ricorso del 25 novembre 2024 e nelle osservazioni del

27 dicembre 2024 (doc. X).

1.9. L’11 febbraio 2025 l’assicurato ha

prodotto una copia della valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 4

dicembre 2024, redatta il 13 dicembre 2024 (doc. E), nonché copia RM cerebrale

con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024 (doc. F) ed ha chiesto una

proroga (doc. XI), concessa (doc. XII), per presentare ulteriore

documentazione, ritenuto che l’interessato si sarebbe sottoposto ad un’altra

visita presso l’Ospedale __________ il 18 febbraio 2025.

1.10. Il 25 febbraio 2025 l’assicurato ha

trasmesso al TCA una copia dello scritto del 19 febbraio 2025 del dr. med. __________

(doc. G) e della convocazione per una visita il 18 febbraio 2025 presso il __________

(doc. H), rilevando di non aver ancora ricevuto alcun documento in relazione a

tale esame (doc. XIII).

1.11. In data 27 febbraio 2025 il TCA ha

assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni per produrre il rapporto

della visita del 18 febbraio 2025 presso il __________ (doc. XIV).

1.12. Il 10 marzo 2025 l’insorgente ha

prodotto la valutazione della dr.ssa med. __________ del 9 marzo 2025, relativa

al consulto neurologico del 18 febbraio 2025 (doc. XV).

1.13. Chiamato ad esprimersi in merito su

tutta la nuova documentazione prodotta da RI 1 (doc. XVI), il 18 marzo 2025

l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua decisione, allegando una presa di

posizione del 14 marzo 2025 del medico SMR, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia (doc. XVII e XVII/1).

1.14. Il 21 marzo 2025 al ricorrente è

stato assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito

(doc. XVIII).

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Nella misura in cui le modifiche in questione non hanno alcun

effetto sulla presente causa, non è necessario pronunciarsi su eventuali

aspetti concernenti il diritto transitorio (cfr. anche STF 9C_418/2023 del 4

settembre 2024, consid. 2.2).

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI in vigore dal 1.1.2022 il legislatore ha

voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il

40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità

supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il

69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modifica, la rendita sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021).

Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1

LPGA, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, per il futuro la rendita

d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita:

a. subisce una modificazione di

almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato

stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art.

87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità

(art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1;

RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA

ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc

della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità

quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133

V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione

invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante

può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per

eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343

consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

Nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale ha

ribadito al consid. 4.3 che in caso di revisione di una rendita AI, come

in caso di nuova domanda, l’Ufficio AI deve esaminare il diritto alla

prestazione in maniera completa (“allseitig”) in fatto ed in diritto.

2.5. Nel caso

concreto, trattandosi di una revisione della rendita, avviata il 18 maggio 2021,

dal punto di vista temporale occorre paragonare la situazione valetudinaria del

ricorrente con quella presente l’ultima volta che l’Ufficio AI ha proceduto ad

un esame materiale del diritto alla rendita.

Si tratta della procedura sfociata

nelle decisioni di attribuzione di rendita del 25 agosto 2003 e 24 settembre

2003.

Dalla documentazione agli atti

emerge che il 22 luglio 2002 l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia

pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica, ORL, neuropsicologica) del __________

(pag. 117 e seguenti) che ha posto le seguenti diagnosi:

"5.1 Diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa:

Esiti di grave trauma craniofacciale il 3.01.1992, con

- stato

comatoso di ca. diciassette giorni, con segni di una contusione sottocorticale

frontale ds. (MRI);

- complesso

trauma impressivo delle ossa facciali e fratture mandibolari, necessitante otto

interventi chirurgici, tra cui l'operazione correttiva sottocraniale di un

ipertelorismo postraumatico;

- cefalee croniche postraumatiche;

- disturbo

neuropsicologico postraumatico medio, con componente ansiosa e depressiva,

reattiva alla deformazione postraumatica della fisionomia facciale;

- difficoltà masticatorie, con una trisma a 32mm.

Esiti di recente trauma cranico,

avvenuto il 5.05.2002, con un piccolo sanguinamento epidurale temporale ds. e

peggioramento delle cefalee croniche.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

Epatopatia molto probabilmente etiltossica."

I periti hanno stabilito che

nell’ultima attività di cameriere l’interessato è completamente inabile al

lavoro (pag. 129 incarto AI) “in considerazione degli aspetti

neuropsicologici e neurologici” e che “per quanto concerne la prognosi

valetudinaria futura, segnaliamo che, almeno sul piano neuropsicologico, non si

prospettano miglioramenti a medio-lungo termine. Dopo dieci anni dal trauma

subito, si possono considerare definitivi i disturbi neuropsicologici

riscontrati attualmente.”

Inoltre, “non vediamo

possibilità realistiche di effettuare provvedimenti d’integrazione a livello

professionale, in special modo in considerazione degli aspetti

neuropsicologici, ma pure del vissuto psicologico di quest’A., che appare molto

sofferente e molto preoccupato per la sua salute” e che “il grado di

capacità lavorativa medico – teorico in ambito protetto è pertanto del 50” per

cento.

Nelle successive revisioni,

conclusesi con le comunicazioni del 2 febbraio 2006, del 27 ottobre 2009,

dell’8 novembre 2013 e del 13 febbraio 2017, l’UAI ha invece confermato la

rendita AI intera (grado dell’81%) dopo aver acquisito gli atti medici dei

curanti, ma senza effettuare ulteriori accertamenti e senza procedere ad un

esame materiale del diritto alla rendita.

Il 18 maggio 2021, dopo

aver ricevuto un rapporto del 13 aprile 2021 dell’Ufficio dell’ispettorato del

lavoro secondo cui vi erano elementi per ritenere che l’assicurato svolgeva un

commercio (acquisto/vendita e import/export) di automobili, l’Ufficio AI ha

avviato un’ulteriore revisione della rendita AI (cfr. pag. 366).

Il 29 settembre 2021 l’insorgente

è stato sentito da alcuni funzionari dell’UAI (pag. 325). Dal verbale emerge:

" D10: Ci

risulta che lei tra il 2008 e il 2011 ha immatricolato 140 veicoli. La maggior

parte di questi veicoli sono rimasti immatricolati a suo nome solo per poco

tempo. Ci vuole spiegare per quale motivo e a cosa erano destinati questi

veicoli? Con quali mezzi ha finanziato il loro acquisto?

R: Non sono io ad aver comperato e trasportato i veicoli. Io

prestavo solo le targhe. La persona che si occupava di tutto è il cognato di

mia moglie __________. Lui acquista in contanti le automobili in Svizzera e le

rivende in __________. Io facevo da prestanome in quanto lui avendo il

passaporto __________ non poteva immatricolare in Svizzera.

Tutti quei veicoli erano destinati alla vendita. Preciso che i

veicoli sono stati acquistati dall’__________.

D11: Lei attualmente non ha nessun veicolo immatricolato, mentre

sua moglie ha i seguenti:

(…)

Vuole spiegarci a cosa vi servono questi mezzi?

R: Da quello che so io, attualmente sono immatricolati solo il __________

e il rimorchio (…). Questi mezzi sono utilizzati sempre e solo dall’__________.

L’__________ è affiliato come indipendente (da circa 1-2 anni che io sappia) ed

ha un garage in __________. Come detto in precedenza lui non avendo una

residenza in svizzera non può immatricolarli e trasportarli in __________.

Mi viene chiesto per quale motivo __________ non ha esportato i

veicoli a bordo di un veicolo a rimorchio con targhe della __________.

Io rispondo che capitava anche che veniva con veicoli targati in __________.

__________ ha un’attività individuale a __________. Ha un piazzale

dove tiene tutti i veicoli che vende. Tutti i veicoli che esporta vengono

sdoganati da lui a nome della sua ditta.

Da parte mia è capitato che l’ho accompagnato quando trasportava i

veicoli, posso dire circa 1-2 volte all’anno.

D12 Prendo atto che a seguito di un verbale dell’Ufficio

ispettorato del lavoro (in seguito UIL) del 3 novembre 2020 di sua moglie __________,

siamo venuti a conoscenza che lei dal 2008 in avanti ha svolto l’attività di

compravendita di veicoli tra la Svizzera e la __________.

Mi viene chiesto di fornire una dichiarazione spontanea

concernente questa attività, in quanto, dal 2008 a questa parte non l’ho mai

comunicato all’Ufficio AI.

R. Lei non sapeva di cosa si trattava. Quando abbiamo ricevuto la

loro lettera, non capivamo perché ci scriveva l’ispettorato del lavoro per

lavoro nero. Penso che mia moglie abbia detto che io ho percepito CHF 50'000.-

dalla vendita di auto. Io però non ho mai avuto un ruolo nella compravendita di

automobili.

Come detto prima, ho accompagnato in alcune occasioni l’__________.

Non ho mai cercato personalmente delle automobili da vendere e non ho mai avuto

un ruolo attivo nel commercio di auto.”

L’ufficio AI ha inoltre informato

l’insorgente di alcune affermazioni di sua moglie a domande poste dall’UIL,

ossia:

" 17. I rimorchi

intestati a suo nome vengono utilizzati per trasportare le auto in __________?

Adr: Si vengono utilizzati da mio marito RI 1”

e

" 12. Nella

lista contenente i dati storici delle immatricolazioni a suo nome dal 2009

risulta nella maggior parte dei casi un’immatricolazione di soli pochi giorni

(alla signora RI 1 viene mostrato l’allegato 1), cosa dichiara in merito?

Adr: Il mio ruolo è quello del prestanome, per esportare veicoli

verso la __________, tutti quelli che nella lista figurano immatricolati a mio

nome per meno di 60 giorni, diverse persone dalla __________ tra le quali mio

marito acquistano dei veicoli (solitamente vecchi e con tanti km) in Svizzera,

io li intesto a mio nome e poi l’acquirente (anche mio marito ad esempio) la

guida fino in __________ e le targhe vengono date ad una terza persona che me

le riporta in Svizzera.

Per prestare le targhe io pretendo dai diversi acquirenti che mi

paghino la tassa di circolazione e l’assicurazione per il periodo nel quale il

veicolo è immatricolato, io consegno la cedola e loro provvedono al pagamento,

la stessa cosa che faceva mio marito fino al 2013.”

Il ricorrente si è detto

scioccato dalle dichiarazioni della moglie:

" Mi viene

chiesto quale interesse abbiamo io e mia moglie a fare queste operazioni.

Io rispondo che era per aiutare il cognato di mia moglie.

Dal 2008 al 2011 risultano 140 immatricolazioni di veicoli a

motore a suo nome. Un solo veicolo invece risulta essere stato intestato a lei

nel periodo 2011-2013. L’ultimo veicolo intestato a suo nome è stato tolto

dalla circolazione il 25.10.2013. Dal 2011 in particolare, ovvero da quando lei

ha smesso di intestare di fatto i veicoli per conto proprio, sua moglie ha

incominciato ad eseguire quanto da lei fatto in precedenza. A tal proposito

rimarchiamo complessivi 409 veicoli immatricolati per conto di sua moglie.

Nel corso dell’audizioni dinnanzi all’Ufficio dell’ispettorato del

lavoro, sua moglie ha dichiarato che li signor RI 1 ha smesso di fare queste

operazioni in quanto, nel 2011 sospettava che il nostro ufficio (AI) stava

eseguendo dei controlli sulla sua attività e per questo motivo ha

intenzionalmente iniziato ad immatricolare i veicoli a nome della moglie,

continuando però a gestirla personalmente come in precedenza. Tanto che dal

2011 al 2021 a nome di sua moglie __________ sono emerse 404 operazioni di

targa/starga di veicoli a motore.

Attualmente (ultimo aggiornamento del 29.07.2021) a nome di sua

moglie risultano immatricolati i seguenti veicoli: (…)

(…)”

L’ufficio AI ha fatto prendere

posizione al ricorrente sulla seguente affermazioni di sua moglie all’UIL:

" 14. Dalle

informazioni in nostro possesso risulta che suo marito RI 1 si occupi del

commercio di veicoli, ciò corrisponde al vero, se si da quanto tempo?

Adr: Dal 2008, e sino ad oggi come dimostrato dagli estratti

storici del registro delle immatricolazioni per i Nip (…. RI 1) e (… __________).

Nel 2013 ha smesso di immatricolare veicoli a suo nome in quanto

l’assicurazione invalidità stava eseguendo delle verifiche sulla sua attività

lavorativa e dunque le auto hanno iniziato ad essere immatricolate a mio nome”

Il

ricorrente ha affermato:

" Giuro che

non lo so. Gliel’ho pure chiesto a mia moglie ma lei non mi ha saputo

rispondere. Confermo che come detto fino ad ora quello che ha detto mia moglie

non è vero.

Mi viene chiesto per quale motivo mia moglie avrebbe dovuto

raccontare fatti così precisi.

Io rispondo che non lo so.

D16. A quanto ammonta il profitto per ogni veicolo venduto?

R. nessuno. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non ho preso

un centesimo.

Mi viene chiesto di prendere posizione in merito alla

dichiarazione di mia moglie secondo cui abbiamo guadagnato circa 50'000.-.

Io rispondo che non è vero, non abbiamo percepito nessun guadagno.

D17: A quanto ammontano i suoi profitti totali e in media all’anno

dalla compravendita di veicoli dal 2008 a questa parte?

R: Ripeto che non abbiamo percepito nessun profitto.

D18: Attualmente svolge questa attività? In caso affermativo, a

nome di quali persone vengono intestati i veicoli?

R: Come detto non svolgo questa attività.

Mi viene chiesto quale sia il senso di fare da prestanome per

fornire delle targhe di controllo svizzere quando il Signor __________ avrebbe

potuto recuperare i veicoli che acquistava con un veicolo __________ e

trasportarli in __________ con quello. Io rispondo che non so quale sia il

senso, so solo che in passato lui non essendo residente in Svizzera non poteva

fare i trasporti commerciali di auto.

Preciso che lui ha il garage da circa un anno ma fa da sempre

questa attività di compravendita di automobili. (…)” (pag. 325 e seguenti)

Il 7 dicembre 2021 __________,

interpellata dall’UAI nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa,

ha affermato:

" (…) In

data 9.10 2020 alle ore 21.15 ca., il sig. RI 1 è stato controllato da una

pattuglia delle guardie di confine alla dogana commerciale di __________. Al

momento dei fatti, egli era passeggero del veicolo __________ imm. __________ a

nome di __________ (assente) e guidato da (…). I due si accingevano

all’espletamento delle formalità d’esportazione del veicolo citato. In

allegato, alcuni documenti inerenti all’esportazione.” (pag. 891 incarto AI)

In seguito agli accertamenti

effettuati, alle risposte fornite dall’insorgente ed alla presa di posizione

del 4 aprile 2022 del consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha

sospeso cautelativamente il versamento della rendita AI dal 31 maggio 2022 ed

ha sottoposto l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica

[dr. med. __________], neurologica [dr. med. __________], neuropsicologica [dott.

__________], psichiatrica [dr. med. __________], internistica [dr. med. __________])

del __________, redatta il 26 ottobre 2023 e dalla quale emerge la seguente

diagnosi:

" 6.3.1 Diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa:

Nessuna

6.3.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Diagnosi neurologiche

Stato da grave trauma cranico,

attualmente senza deficit neurologici residui maggiori con:

- cefalee tensive verosimilmente post-traumatiche;

- ipoestesia

all'emiviso destro su verosimile lesione parziale del nervo trigemino ds.

post-traumatica.

Diagnosi neuropsicologiche

Prestazioni neuropsicologiche non attendibili per

tendenza alla

simulazione/aggravamento, capacità

neuropsicologiche verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentati

nel 2004.

Diagnosi reumatologiche

Leggere lombalgie su alterazioni

statiche della colonna toracale con leggera scoliosi destroconvessa nonché

possibili iniziali alterazioni degenerative.

Dolori muscolo-scheletrici a

carattere piuttosto diffuso senza segni indicativi per la presenza di un

reumatismo delle parti molli o di un quadro fibromialgico.

Altre diagnosi internistiche

Obesità con BMI 32kg/m2

Dislipidemia non in trattamento

Tabagismo cronico."

I periti hanno affermato:

" (…) Sotto

il profilo reumatologico per quanto riguarda l’apparato muscolo-scheletrico

l’A. non presenta alcuna limitazione funzionale né alla colonna vertebrale, né

alle estremità superiori e inferiori.

Sotto il profilo

neurologico non vi sono deficit maggiori e dal punto di vista neuropsicologico

non emergono sicuri deficit cognitivi.

Sotto il profilo

neuropsicologico, in presenza di prestazioni neuropsicologiche non attendibili

per tendenza alla simulazione/aggravamento, le capacità neuropsicologiche

dell’A. risultano verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentate

nel 2004.

Sotto il profilo

psichiatrico non si sono evidenziate particolarità degne di nota, fatta

eccezione per una certa apatia e una tendenza a mantenere una certa distanza

relazionale da parte dell’A.

4.4 Discussioni di

aspetti della personalità

Come direttamente

ricavabile dalla valutazione specialistica psichiatrica effettuata dal Dr. med.

__________ a fronte di visita effettuata in data 22.3.2023 e in data 5.4.2023,

l’A. presenta una tendenza a mantenere una distanza relazionale nell’ambito di un

deficit personologico caratterizzato da tratti evitanti.

4.5 Discussioni di

fattori di stress e risorse

Sotto il profilo

reumatologico non vi sono particolari fattori di stress dal punto di vista

muscolo-scheletrico, l’A. ha intatte risorse per rientrare in un’attività

lavorativa quale cameriere.

Sotto il profilo

neurologico non vi sono particolari fattori di stress e le risorse sono dal

punto di vista neurologico buone.

Sotto il profilo

neuropsicologico l’A. non sembra mostrare limitazioni tali da compromettere la

capacità lavorativa: la tendenza ad aggravare i disturbi cognitivi, tuttavia,

fa pensare che l’A. non sia motivato a rientrare nel mercato del lavoro.

Sotto il profilo

psichiatrico nell’A. non si sono riscontrati deficit di risorse.

4.6 Motivazione della

capacità di lavoro complessiva

La questione non si

pone: tutti i consulenti valutano una capacità lavorativa piena sia in attività

abituale che in altre attività.

(…)

Quante ore di presenza

al giorno sono esigibili dall’A. nell’attività svolta in precedenza?

Tempo di lavoro pieno

(…)

Come si valuta

complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega

di indicare entrambi i valori) nell’attività svolta finora, in rapporto a un

grado d’occupazione del 100%?

Capacità lavorativa

100% (incapacità lavorativa 0%)

Come si sviluppa nel

tempo questa capacità lavorativa?

Sulla base di quanto

descritto dai consulenti vi è una capacità lavorativa globale nella misura del

100% sia nell’attività abituale che in altre attività dal 1.12.2004 in poi,

data dell’ultimo accertamento, neuropsicologico che mostrava l’assenza di

disturbi funzionalmente rilevanti.”

I periti sono giunti a

conclusioni simili anche per quanto concerne la capacità lavorativa in attività

adatte.

Per quanto concerne l’evoluzione

dello stato di salute nel corso del tempo, gli specialisti hanno affermato:

" (…) Dal

punto di vista reumatologico no: l’A. non ha percepito prestazioni

antecedentemente per problematiche all’apparato muscolo-scheletrico di

pertinenza reumatologica e anche attualmente non presenta limitazioni

funzionali che portino a delle incapacità lavorative in ambito reumatologico.

Dal punto di vista neurologico non vi sono

modifiche rispetto a quanto descritto nel 2002.

Dal punto di vista neuropsicologico l’esame

del 2002 documentava disturbi importanti a livello cognitivo-comportamentale:

questi disturbi sono scomparsi due anni dopo e alla valutazione del 1.12.2004,

il profilo dell’A. è risultato globalmente normale. Dal punto di vista psichiatrico

lo stato di salute dell’A. è rimasto invariato dal 2004 in avanti.

Quando è presumibilmente subentrato il

cambiamento?

Dal punto di vista reumatologico, mai.

Dal punto di vista neurologico non vi è

stato cambiamento della situazione neurologica dal 2002 a oggi.

Dal punto di vista neuropsicologico almeno

a partire dal 1.12.2004, data della valutazione neuropsicologica svolta presso

la Clinica __________.

Dal punto di vista psichiatrico lo stato di

salute dell’A. è rimasto invariato dal 2004 in avanti.

Il cambiamento dello stato di salute ha

prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività

svolta e della capacità lavorativa in un’attività adeguata? In caso

affermativo, da quando e in che misura?

Dal punto di vista reumatologico, no.

Dal punto di vista neurologico non vi è

stato cambiamento della situazione neurologica dal 2002 a oggi.

Dal punto di vista neuropsicologico la

capacità lavorativa attuale è del 100% incapacità pari allo 0% ed è da

intendersi a partire dal 1.12.2004.

Dal punto di vista psichiatrico, no.”

Per quanto concerne la

valutazione neuropsicologica il dott. __________ ha affermato:

" (…)

6.2 Valutazione

della coerenza e della plausibilità

Le prestazioni

dell’assicurato all’esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e poco

plausibili. Come descritto al punto 4.3 le prove di validità e l’analisi

qualitativa delle prestazioni ai test mostrano risultati anomali e indicativi

di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi.

Va inoltre segnalata una rilevante discrepanza

cognitivo-comportamentale: l’assicurato ottiene ai test neuropsicologici

prestazioni deficitarie che indicherebbero la presenza di disturbi di memoria,

dell’attenzione, delle capacità strategiche e di pianificazione, del linguaggio

espressivo e recettivo e delle abilità costruttive e visuospaziali. Questi

risultati sono però in contrasto con quanto osservabile dal comportamento

tenuto dall’assicurato durante l’esame e con quanto da lui stesso riferito. Ad

esempio, nella conversazione spontanea l’assicurato ha dimostrato di

comprendere ogni richiesta e si è espresso con eloquio fluente e privo di

anomie (aspetti in contrasto con i deficitari punteggi ottenuti ai test di

fluenza verbale e di denominazione). Inoltre, l’assicurato ha riferito di

giocare scacchi e di essersi organizzato autonomamente per raggiungere la sede

della visita (elementi in contrasto con gli scarsi punteggi ottenuti ai test di

memoria, di attenzione, visuospaziali e di pianificazione).

Infine, vi è una grande discrepanza fra le prestazioni fornite

dall’assicurato alle due precedenti valutazioni. Al primo accertamento, in

occasione della prima perizia __________ del 2002, l’assicurato aveva mostrato

prestazioni molto gravi, tali da giudicarlo abile al lavoro solo al 50% in

ambito protetto. In occasione del secondo accertamento, eseguito due anni dopo

su richiesta dell’Ufficio della Circolazione (verosimilmente per la richiesta

di rilascio della licenza di condurre da parte dell’assicurato), le prestazioni

sono risultate globalmente normali. È alquanto raro che gravi e invalidanti

disturbi dovuti a lesioni cerebrali si normalizzino, per di più in un lasso di

tempo relativamente breve. È altrettanto inusuale che un profilo normale torni

ad essere caratterizzato da gravi deficit in assenza di nuovi elementi organici

in grado di spiegare questo peggioramento. È anche possibile notare che

l’assicurato ha mostrato prestazioni deficitarie quando valutato nel contesto

delle perizie AI (nel 2002 e in occasione del presente accertamento) e

prestazioni normali ad un esame svolto per accertare la sua idoneità alla guida

di veicoli (2004).

6.3 Diagnosi

Prestazioni neuropsicologiche non attendibili per tendenza alla

simulazione/aggravamento. Capacità neuropsicologiche verosimilmente normali e

sovrapponibili a quelle documentate nel 2004”

Va qui rilevato che nella citata

valutazione del 7 dicembre 2004 della Clinica __________ ad opera del dott. __________,

emerge:

" (…)

Paziente di 35 anni, coniugato, con dodici anni di scolarità, inviato

dall’Ufficio della Circolazione per una valutazione delle abilità cognitive

implicate nella guida.

(…)

All’osservazione il

paziente è vigile, orientato e collaborante. Non riferisce disturbi

neuropsicologici di rilievo. L’esame viene eseguito attraverso procedure di

indagine clinica e somministrazione di test standardizzati (risultati riportati

nella tabella allegata).

Non si riscontrano segni di amnesia: le

prove di memoria a breve termine e a lungo termine sono nella norma, sia in

modalità verbale sia in modalità visiva.

Non sono presenti disturbi delle funzioni

visuo-percettive: sono nella norma il riconoscimento dei colori, la percezione

tachistoscopica, la discriminazione visiva, il completamento percettivo e le

abilità di esplorazione visiva (assenza di neglect).

Non si osservano significativi disturbi

delle funzioni attentive: i tempi di reazione sono nella norma sia quando lo

stimolo compare in posizione centrale, sia quando esso appare nei differenti

quadranti del campo visivo; l’attenzione sostenuta, ovvero la capacità di

mantenere un adeguato livello di concentrazione nel tempo, è sufficiente, non

emergendo segni di facile affaticabilità mentale; emergono invece minime

difficoltà di attenzione selettiva, ovvero il paziente riesce a focalizzare

l’attenzione ma deve compiere un discreto sforzo per contrastare l’effetto di

stimoli distraenti. Il Trail Making Test per l’attenzione divisa non è

interamente somministrabile, a causa di una non perfetta conoscenza

dell’alfabeto.

Non si osservano segni di aprassia

costruttiva, né afasia, né agnosia, né evidenti disturbi ascrivibili ad una

sindrome di tipo frontale.

L’esame effettuato

esclude la presenza di disturbi neuropsicologici di entità tale da

compromettere la conduzione di veicoli. Le minime difficoltà di attenzione

selettiva riscontrate potrebbero essere tranquillamente compensate dal punto di

vista funzionale: tale aspetto sarà facilmente verificabile attraverso una prova

pratica di guida.” (pag. 881 incarto AI)

Il 30 ottobre 2023 il medico SMR,

dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 539 incarto

AI).

Alla luce delle emergenze

istruttorie e della circostanza che l’insorgente percepisce una rendita AI da numerosi

anni, l’Ufficio AI ha sottoposto l’interessato ad un riallenamento al lavoro

presso il __________ per il tramite della __________ __________ come aiuto

cucina dapprima al 65% e poi al 100% (pag. 578 incarto AI). __________,

responsabile della parte gastronomica della __________ __________, ha affermato

che:

" (…) Nel

periodo preso in considerazione abbiamo potuto apprezzare la presenza,

l’impegno e le buone competenze metodologiche di RI 1, l’assicurato ha

dimostrato interesse per la professione ed è stato molto apprezzato dai

colleghi di lavoro e dai suoi superiori.

La cucina del ristorante __________ ha avuto un cambio di gestione

a partire dall’aprile 2024, ed entrambe le gestioni ci hanno restituito lo

stesso feedback dell’assicurato:

- presente e puntuale

- affidabile

- preciso e ordinato

- esegue i compiti nei tempi prestabiliti

Dobbiamo però segnalare che RI 1 prima di questo periodo di

potenziamento non ha mai lavorato in cucina ragion per cui le sue competenze

culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior esperienza lavorativa

per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro in qualità di “aiuto

cucina”.”

Da parte sua il consulente AI ha

affermato:

" Il

feedback ricevuto dal nuovo gerente del locale è positivo. RI 1 si è dimostrato

una persona affidabile, precisa e pulita nell’esecuzione di tutti i lavori

assegnati. Nonostante non abbia formazioni specifiche come aiuto cucina è un

valido collaboratore a tutti gli effetti. Ha un rendimento pieno con presenza

al 100%.

Ha eseguito lavori di: lavaggio stoviglie,

preparazione piatti freddi, preparazione alimenti per la cucina e servizio,

mise en place, riordino, pulizia e stoccaggio merce.

Durante questo provvedimento ha lavorato

molto bene e si è sempre impegnato. I giorni di assenza durante tutto il

provvedimento sono stati 4 (principalmente per visite mediche).

L’assicurato riferisce di avere sempre gli

stessi malesseri ma fortunatamente i controlli fatti di recente a livello

cardiologico non hanno riscontrato problemi. Mentre sul posto di lavoro non ha

avuto nessun problema e/o difficoltà. Si è sempre recato sul posto con i mezzi

pubblici da __________. A fine giugno si concluderà il provvedimento ed ho

anticipato all’assicurato che sarà ritenuto abile nella professione di aiuto

cucina, visto soprattutto il buon risultato ottenuto in questi 6 mesi. Gli ho

proposto un eventuale datore di lavoro interessato ad assumere un aiuto cucina

ma l’assicurato ha rifiutato.

Si conclude il provvedimento e

prossimamente riceverò il rapporto da parte della __________ __________ che

confermerà quanto riportato.

L’assicurato è abile nella sua attività

abituale come aiuto cucina al 100% con rendimento pieno.” (pag. 575 incarto AI)

Con il ricorso l’insorgente ha

prodotto un referto del 13 novembre 2024 del dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, del seguente tenore:

" (…) Come

da nostre discussioni telefoniche confermo che il caso del signor RI 1 si

presenta in una complessità significativa, considerando la storia di gravi

traumi facciali e cranici, le complicazioni subite post-operatorie e le

conseguenze a lungo termine.

Ecco alcuni punti chiave che ritengo

d’importanza fondamentale e da considerare.

Il trauma iniziale del 03.01.1992, ha

portato uno stato comatoso di 17 gg determinando un impatto significativo sul

sistema nervoso centrale del paziente.

Le contusioni sottocorticali possono avere

avuto effetti duraturi sulle funzioni cognitive e motorie. Gli innumerevoli

interventi chirurgici subiti presso __________ (circa otto), a causa del

complesso trauma facciale e le fratture mandibolari, indicano l’entità delle

lesioni e la difficoltà a ripristinare la funzionalità e l’estetica.

La correzione dell’iperteilorismo

post-traumatico sottolinea ulteriormente la gravità della deformazione e il suo

impatto sulla qualità di vita del paziente.

Le cefalee croniche somatiche e le

difficoltà masticatorie indicano un dolore persistente e limitazioni funzionali

che hanno influenzato gravemente la qualità di vita del paziente, il fatto

stesso che il signor RI 1 abbia un’apertura della bocca limitata suggerisce

anche difficoltà nella normale alimentazione e nella comunicazione.

La presenza del vissuto neuropsicologico

post-traumatico di componenti ansioso depressive è una conseguenza comune nei

pazienti con gravi traumi cranici.

Questa condizione infatti può essere

esacerbata dalla deformazione post-traumatica del volto contribuendo ovviamente

alla ridotta autostima, all’isolamento sociale, pensieri negativi ed

autosvalutativi.

Ricordo poi che c’è stato un secondo trauma

cranico il 05.05.2022 con un sanguinamento epidurale temporale ed un

peggioramento delle cefalee che, secondo il mio parere, può aver ulteriormente

deteriorato la situazione neurologica già preesistente complicando

ulteriormente il quadro clinico. Infine sulla capacità lavorativa, considerando

la gravità dei traumi, le complicazioni mediche e le conseguenze psicologiche,

è difficile sostenere che il paziente possa essere considerato abile al lavoro.

Le limitazioni fisiche e cognitive insieme

ai sintomi psichiatrici possono compromettere la capacità di svolgere qualsiasi

attività lavorativa in modo efficace e sicuro.

In pratica alla luce di tutti questi

fattori penso che possiamo ragionevolmente concludere che il paziente dopo 32

anni non possa essere improvvisamente guarito dopo il trauma.

Ricordo poi che c’è stata per un periodo

l’insorgenza di una problematica alcolica grave durante un percorso

riabilitativo da me organizzato presso il __________ e non dall’__________ di __________

come erroneamente citato negli atti che mi ha fatto leggere.

Questo episodio rappresenta un aspetto

critico del caso nella vita del paziente, infatti quell’episodio per fortuna

rientrato, possiamo considerarlo come parte dello stress e della gestione del

dolore durante il percorso riabilitativo del signor RI 1 che si è dovuto

trovare di fronte alle conseguenze di un trauma grave e di fratture facciali

che hanno alterato la fisionomia in maniera evidente, grave e permanente e

quindi è possibile ipotizzare, come spesso accade in queste situazioni di

stress e di dolore, che il paziente abbia fatto un tentativo di automedicazione

attraverso l’assunzione di alcol in un meccanismo di coping che è comune tra le

persone che subiscono traumi.

Le ricordo inoltre che ci fu nel dicembre

2002 anche un’ospedalizzazione psichiatrica.

La necessità di un’ospedalizzazione presso

la clinica psichiatrica cantonale, sempre nell’ambito del periodo alcolico, ha

avuto un impatto significativo sul benessere psicologico dell’interessato, tra

l’altro in quell’occasione venivano riconfermate tutte le nostre diagnosi già

poste allora.

La storia di traumi multipli e

complicazioni mediche può predisporre il paziente, ricordiamo, a sviluppare

disturbi dell’uso di sostanze quindi alcol, come sappiamo bene, può essere

utilizzato come modo per sfuggire ai sintomi legati al trauma come l’ansia e la

depressione creando un ciclo di dipendenze difficile da interrompere, per

fortuna sappiamo che la problematica alcolica del paziente si è risolta con

successo, grazie anche al supporto della rete e all’impegno del paziente

stesso.

Possiamo poi avere ulteriori spunti di

riflessione tra cui:

-

L’importanza del rapporto sociale e della rete di supporto di cui ha

beneficiato il paziente all’epoca.

-

L’impegno personale del paziente che ha dimostrato di aver una notevole

forza di volontà e impegno personale, questo lo abbiamo visto anche nel caso

recente del pseudo tentativo di valutazione lavorativa presso un ristorante di __________.

È ovvio che un miglioramento della

stabilità psichica può contribuire ad una maggiore capacità di affrontare le

conseguenze del trauma originale e una migliore qualità di vita complessiva, ma

non a ritenerlo idoneo al lavoro.

Ritengo la valutazione effettuata per conto

dell’AI poco credibile e come segnalato in accordo con il medico curante Dr.

med. __________, abbiamo organizzato una rivalutazione neurologica e

neuropsicologica presso il __________.

In conclusione ritengo, vista la situazione

che il paziente sia stato francamente derubato del capitale che aveva ricevuto

come indennizzo a seguito dell’infortunio del 1992.

Dove dal racconto del paziente si evince

che sia stato spogliato dal parentado stretto e sia stato coinvolto in attività

gestite e pensate altrove.

In questo ultimi incontri con l’interessato

è emersa la volontà di chiarire il rapporto matrimoniale manifestando una

grande incertezza e dubbi sul fatto di essere stato manipolato e quindi ha

espresso chiaramente il desiderio di essere rappresentato da un tutore” (doc.

B)

Con annotazione del 2 dicembre

2024, il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

affermato:

" (…) Il

rapporto del 13.11.2024 del Dr. __________ presenta apprezzamenti soggettivi e

generici dello psichiatra sul decorso post-traumi cranici, senza, tuttavia,

alcun riferimento oggettivo allo status del suo paziente, tranne un riferimento

ad una problematica alcolica pregressa e verosimilmente superata, in assenza di

riferimenti temporali.

Lo psichiatra conclude che sarebbero stati

organizzati accertamenti neurologici e neuropsicologici, evidentemente non

ancora eseguiti al momento della redazione del referto.

In conclusione, non sono riportati fatti

nuovi rispettivamente indicazioni diagnostiche e prognostiche oggettive che

permettano di modificare la precedente posizione SMR.

Le constatazioni rese nel rapporto del 21

giugno 2024 da parte del Servizio di integrazione professionale sono coerenti

con gli atti medici oggettivi in dossier” (doc. IV/1)

Pendente causa il ricorrente ha

prodotto ulteriore documentazione medica:

-

Valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 4 dicembre 2024 del PD

dr. med. __________, del dr. med. __________ e della neuropsicologa __________,

che dopo aver posto la diagnosi principale di sospetto deficit cognitivo in

status dopo grave politrauma (1992), aver descritto l’anamnesi, il colloquio

clinico, l’esame neurologico e gli esami complementari, hanno affermato:

“(…)

Valutazione

neuropsicologica:

Il paziente è stato

sottoposto ad una valutazione neuropsicologica in lingua italiana, attraverso

la somministrazione di test standardizzati carta-matita e metodiche di indagine

clinica.

Durante l’indagine il

Sig. RI 1 mostra un focus attentivo significativamente fluttuante, appare inoltre

precocemente affaticabile e rallentato nell’esecuzione dei compiti proposti.

Dalla correzione

emerge:

-

un funzionamento globale deficitario (MoCA test: 18/30);

-

deficit mnesici bimodali, visibili nel richiamo differito di nuove

informazioni verbali, senza evidente beneficio del cueing (riconoscimento) e

nella ripetizione immediata e differita di materiale visuospaziale;

-

deficit nel recupero semantico per categoria;

-

velocità di elaborazione di stimoli visivi significativamente inferiore

alla norma, associata a deficit di attenzione selettiva e sostenuta (la prova

appare fluttuante e comprensiva di un numero di omissioni e errori maggiore

rispetto delle risposte corrette);

-

deficit di memoria lavoro in chiave uditivo-verbale;

-

deficit di fluenza figurale e nelle abilità strategiche;

-

deficit visuo-costruttivi evidenti in una copia di figura complessa

eseguita in maniera imprecisa, incompleta e non sempre proporzionata;

-

limitate capacità di shifting attentivo;

-

parte delle prove di attendibilità risultano deficitarie, indicando una

possibile sovrastima della sintomatologia clinica (cognitiva e psicologica)

riportata;

Cfr. tabella test allegata.

Conclusioni:

Dalla valutazione

neuropsicologica emergono deficit cognitivi di natura polisettoriale. Il Sig. RI

1 mostra significative compromissioni delle funzioni attentivo-esecutive, in

particolare nella velocità di elaborazione, nell’attenzione selettiva,

sostenuta e nello shifting attentivo, nonché nella memoria di lavoro, nella

fluenza verbale e nelle abilità strategiche. Sono inoltre evidenti deficit di

memoria anterograda bimodale, con un richiamo differito del materiale appreso

nettamente compromesso e non adeguatamente supportato dal riconoscimento.

Infine, si rilevano difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione

strategica visuo-costruttiva.

Le prove di

attendibilità somministrate evidenziano tuttavia punteggi discrepanti, che

potrebbero suggerire una ridotta validità delle stesse e una possibile

sovrastima della sintomatologia clinica oltre agli aspetti emotivi che possono

aver influenzato l’esito del test.

Dal punto di vista

neurologico (non cognitivo) non emergono limitazioni (…)” (doc. E)

-

RM cerebrale con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024 del dr.

med. __________, il quale dopo aver decritto il referto ha concluso:

“(…)

. Presenza di

alterazioni di segnale con perdita di sostanza in sede frontale insulare a

destra.

. Obliterazione

dell’arteria carotide interna di destra e ipoperfusione dei territori

periferici afferenti dell’arteria cerebrale media di destra. Da valutare con i

precedenti esami.

Ipertrofia mucosa

pansinusale subtotale e stasi mucosa delle celle mastoidee” (doc. F)

-

Referto del 19 febbraio 2025 del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, che ha affermato:

"

(…) le confermo che le analisi effettuate presso l’Ospedale __________

nel corso dello scorso dicembre, hanno confermato vari deficit cognitivi in

particolare nelle funzioni esecutive e della memoria, in sintesi il rapporto

conclude con:

1. Deficit

dell’attenzione con velocità di elaborazione visiva inferiore alla norma e

difficoltà nell’attenzione selettiva e sostenuta.

2. Memoria,

deficit nella memoria di lavoro e nella memoria a lungo termine con evidenti

difficoltà nel richiamo delle informazioni.

3. Funzioni

esecutive, compromissione della pianificazione, organizzazione strategica e

fluenza verbale.

4. Difficoltà

viso-costruttive, problemi nella copia di figure complesse e nella gestione di

compiti che richiedono abilità visive e motorie integrate.

5. Sull’attendibilità

del test risulta, come già suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza

degli aspetti emotivi legati al disturbo psico-organico del paziente con

risonanza della paura del paziente per la propria integrità fisica e mentale.

Le confermo che il paziente

è sempre in trattamento dal sottoscritto dove riceve una medicazione

neurolettica con Quetiapin 25mg tutte le sere e continua un trattamento

antidoloroso cronico per le problematiche emicraniche post-traumatiche.

Le ricordo inoltre che

il paziente è stato convocato il 18.02.2025 per un ulteriore accertamento

presso il __________.

Le ricordo che la

perizia effettuata presso l’AI ha negato diagnosi sia neurologiche che

psichiatriche nei propri scritti e le ricordo inoltre che il paziente non ha

mai ricevuto il permesso di guida né in Svizzera né in __________, dove è

originario.” (doc. G)

-

Consulto neurologico del 18 febbraio 2025 della dr.ssa med. __________,

capoclinica presso l’__________ __________, la quale, dopo aver visitato

l’insorgente, ha concluso:

“(…) Paziente 55enne in

esiti di grave traumatismo cranico nel 1992. Alla rivalutazione della RM

cerebri con seq. angio arteriose con specialisti neuroradiologi in sede,

confermo assenza di flusso in a. carotide interna dx ed esiti di clipping

chirurgico nel tratto sovraclinoideo. Il segnalo di flusso dei restanti rami

del circolo intracranico è presente. Sarebbe ovviamente interessante

confrontare i reperti attuali con eventuale documentazione radiologica relativa

all’ospedalizzazione o controlli in anni successivi, ma il pz ritiene di non

avere documentazione a riguardo. Da parte mia, per completezza, lo convoco per

esecuzione di Duplex-TSA e transcranico” (doc. I)

Chiamato ad esprimersi in merito

sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il medico SMR, dr. med. __________,

il 14 marzo 2025 ha affermato:

" (…)

Prendo visione dei

seguenti referti:

-

RM cerebrale con anglo-RM nativo e con contrasto del 03.12.2024:

l’esaminatore Dr. __________ non ha a disposizione diagnostica per immagini

precedente per confronto. Il referto non certifica alcuna modificazione recente

a livello cerebrale in assenza di confronto con dati precedenti; il riscontro

di obliterazione dell’arteria carotide interna destra non può essere valutato

come fatto nuovo e, infatti, il Dr. __________ ritiene necessario un confronto

con precedenti esami. L’ipertrofia parasinusale non può giustificare deficit

cognitivi.

-

Valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 04.12.2024 (referto del

13.12.2024): è posta una diagnosi non conclusiva di sospetto deficit cognitivo

in quanto (pag. 3/3) parte delle

prove di attendibilità risultano

deficitarie, indicando una possibile sovrastima della sintomatologia clinica

(cognitive e psicologica) riportata; più sotto gli scriventi Dr. __________,

Dr. __________, neuropsicologa __________ esprimono un rapido accenno a non

meglio definiti aspetti emotivi, la cui presenza giustificherebbe, tuttavia, la

non attendibilità dei risultati non il deficit cognitivo.

-

Nel rapporto del 19.12.2025, il Dr. __________ esprime un suo personale

apprezzamento del rapporto neuropsicologico dando risalto ai deficit e

minimizzando la non attendibilità dei risultati con riferimento come già

suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza degli aspetti emotivi

legati al disturbo psico-organico del paziente con risonanza della paura del

paziente per la propria integrità fisica e mentale. Questa affermazione non

è contenuta nel rapporto neuropsicologico ed è un apprezzamento personale dello

psichiatra curante di difficile interpretazione: sembra quasi che l’assicurato

abbia dato verosimilmente risposte non adeguate ai test per difendere sé stesso

e, altrettanto verosimilmente, un proprio beneficio.

-

Il consulto neurologico della Dr.ssa __________ del 18.02.2025 riporta

un esame obiettivo neurologico nella norma e, in particolare, non evidenti

turbe mnesiche o fasiche durante il colloquio.

In conclusione, la documentazione medica versata non riporta nei

fatti informazioni nuove o modificazioni significative di fatti noti bensì

conferma le conclusioni peritali rispettivamente i rapporti SMR del 30.10.2023

e 02.12.2024.” (doc. XVII)

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che

non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve

essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.8. Preliminarmente

va rilevato che l’Ufficio AI ha agito correttamente laddove nel corso del mese

di maggio 2021 ha dato avvio ad una revisione della rendita AI dell’insorgente,

effettuando numerosi accertamenti, tra i quali l’allestimento di una nuova

perizia pluridisciplinare.

All’amministrazione

era infatti stato segnalato che la moglie del ricorrente, nell’ambito di

un’inchiesta dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, aveva affermato che suo

marito si sarebbe occupato, a titolo oneroso, di un commercio di veicoli tra la

Svizzera e la __________ (“Il mio ruolo è quello del prestanome, per

esportare veicoli verso la __________, tutti quelli che nella lista figurano

immatricolati a mio nome per meno di 60 giorni, diverse persone dalla __________

tra le quali mio marito acquistano dei veicoli (solitamente vecchi e con tanti

km) in Svizzera, io li intesto a mio nome e poi l’acquirente (anche mio marito

ad esempio) la guida fino in __________ e le targhe vengono date ad una terza

persona che me le riporta in Svizzera. Per prestare le targhe io pretendo dai

diversi acquirenti che mi paghino la tassa di circolazione e l’assicurazione

per il periodo nel quale il veicolo è immatricolato, io consegno la cedola e

loro provvedono al pagamento, la stessa cosa che faceva mio marito fino al 2013”

(…) “10. Per quale cifra ha acquistato i veicoli summenzionati? Adr: Non lo

ricordo in quanto dell’acquisto se n’è occupato mio marito RI 1”), ossia

un’attività che, alla luce della perizia del __________ del 22 luglio 2002,

sfociata nell’attribuzione di una rendita completa, non sarebbe apparentemente stato

in grado di svolgere.

Inoltre

il 24 marzo 2022 il medico SMR, dr. med __________, dopo aver acquisito le

fatture dell’assicuratore malattie, ha constatato che negli ultimi 5 anni vi

era stata un’”assenza di significativa mediazione e sostegno psicologico”

ed ha rilevato che da una visita del dott. __________ del 1° dicembre 2004, su

mandato dell’Ufficio della circolazione, non era emerso alcun danno

neuropsicologico di tipo limitante, contrariamente a quanto stabilito nella

perizia del __________ di un paio di anni prima (pag. 360 incarto AI).

In

presenza di uno stato di fatto e di salute modificato (possibile attività

lucrativa quale commerciante di automobili; nessun danno neuropsicologico), non

conosciuto dall’Ufficio AI, e che avrebbe potuto incidere sul grado

d’invalidità del ricorrente, poiché era stato ritenuto abile al lavoro al 50%

solo in ambiente protetto, l’amministrazione ha pertanto correttamente dato

avvio alla procedura di revisione (cfr. DTF 141 V 9, consid. 5.3) ed ha

esaminato il diritto alla prestazione in maniera completa (“allseitig”)

in fatto ed in diritto (DTF 141 V 9 e STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024).

2.9. Chiamato

innanzitutto a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione

medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare

del __________ del 26 ottobre 2023.

Il referto è da considerare

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

I periti, riassunti gli atti,

descritta in maniera approfondita l’anamnesi (famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica), le constatazioni obiettive, non hanno

rilevato alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

dell’interessato, mentre hanno accertato numerose diagnosi (neurologiche,

neuropsicologiche, reumatologiche e internistiche), senza alcuna influenza

sulla capacità lavorativa.

Gli specialisti si sono espressi

nel dettaglio di ogni singola patologia, spiegando partitamente le ragioni per

le quali le malattie di cui è affetto il ricorrente non incidono sulla sua

capacità lavorativa e per quali motivi egli è completamente abile al lavoro in

qualsiasi attività, senza restrizioni particolari.

Il reumatologo, dr. med. __________,

ha accertato che l’esame clinico è blando con leggera riduzione della mobilità

sia alla colonna cervicale che lombare senza una sindrome cervico-vertebrale o

lombo-vertebrale, non vi sono indizi per una componente di tipo irritativo

radicolare alle estremità superiori e inferiori, vi sono delle dolenzie alla

palpazione muscolare a livello soprattutto interscapolare e nella zona lombare

e lombo sacrale, presenta alcuni tender points soprattutto agli arti superiori,

non vi sono comunque indizi né anamnestici né clinici per un vero e proprio

reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico, non vi sono segni per

una sistematica patologia di tipo degenerativo né alle anche né alle ginocchia

e alle caviglie; non vi sono sinoviti. Lo specialista ha accertato una capacità

lavorativa del 100% in qualsiasi attività.

Anche dal lato neurologico, il

dr. med. __________ è giunto alla medesima conclusione. Lo specialista ha

rilevato che si tratta di un assicurato che nel 1992 ha subito un grave trauma cranico

con necessità di vari interventi chirurgici a livello del massiccio facciale

per fratture mandibolari e che lamenta cefalee di tipo tensivo, con evoluzione

cronica a partire dal trauma; non vi sono altrimenti deficit maggiori all’esame

neurologico e dal punto di vista neuropsicologico non emergono sicuri deficit

cognitivi. Vi è pertanto una completa abilità lavorativa in qualsiasi attività.

Dal lato psichiatrico, il dr.

med. __________, al quale il ricorrente ha dichiarato di non essere più stato

in cura psichiatrica per un po’ (cfr. pag. 505-506 incarto AI: “[…] era

stato seguito per un certo periodo dal collega psichiatra Dr. __________ di __________.

Afferma di avere poi smesso di vedere lo psichiatra non ravvisandone una

necessità e di avere ricominciato le consultazioni circa sei mesi fa perché non

si sentiva bene a livello psichico […]”), non ha posto alcuna diagnosi né

con influenza né senza influenza sulla capacità lavorativa. Lo specialista ha

accertato che l’esame psichico dell’insorgente non ha evidenziato particolarità

degne di nota, fatta eccezione per una certa apatia e una tendenza a mantenere

una certa distanza relazionale, nonostante l’assicurato abbia asserito anche se

in maniera non molto convinta di non potere contare su di uno stato di salute

ottimale e a parte lo stato d’animo apatico e l’atteggiamento di distanza

relazionale messo in luce all’esame psichico non si sono evidenziati aspetti

psicopatologici correlabili all’ipotesi diagnostica di disturbo

neuropsicologico che era stato formulato nel 2002, ma che perlomeno dal 2004

(data dell’ultimo accertamento neuropsicologico) in avanti non risulta essere

più sostenibile anche alla luce dell’esame neuropsicologico effettuato

nell’ambito della perizia __________ che ha evidenziato prestazioni cognitive

poco coerenti e poco plausibili: a questo proposito, per il perito, le prove di

validità e l’analisi quantitativa delle prestazioni se da un lato hanno

mostrato una sostanziale assenza di disturbi funzionalmente rilevanti,

dall’altro sono piuttosto indicativi di una produzione intenzionale o perlomeno

di un aggravamento voluto dei disturbi cognitivi accusati dall’insorgente. Per

cui lo specialista ha concluso per una completa capacità lavorativa in

qualsiasi attività.

Pure per quanto concerne

l’aspetto internistico, il dr. med. __________ non ha accertato alcuna

incapacità lavorativa.

Infine, anche in relazione

all’aspetto neuropsicologico, il dott. __________ ha stabilito che l’insorgente

è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. Lo

specialista ha descritto prestazioni neuropsicologiche non attendibili per

tendenza alla simulazione / aggravamento con capacità neuropsicologiche

verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentate nel 2004. Per lo

specialista l’insorgente è capace al lavoro al 100% almeno dal 1° dicembre 2004

data dell’ultimo accertamento neuropsicologico che mostrava l’assenza di

disturbi funzionalmente rilevanti.

Le contestazioni del ricorrente,

ed il certificato del 13 novembre 2024 del dr. med. __________, non sono atti a

sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.

È vero che i periti, per quanto

concerne la valutazione della capacità lavorativa, sembrano essere partiti

dalla premessa che l’insorgente avesse da ultimo eseguito l’attività di

serigrafo, allorché tale lavoro era stato effettuato in modalità protetta nel

1997 su richiesta del curante, dr. med. __________. Tale errore, verosimilmente

derivante dall’indicazione contenuta nel mandato di accertamento peritale del 5

gennaio 2023 (pag. 423 incarto AI), nel preciso caso di specie non porta a

conseguenza ritenuto come tutti gli specialisti ritengono che l’assicurato può

svolgere qualsiasi attività lucrativa in maniera completa, ossia al 100%,

compresa di conseguenza quella da ultimo svolta di cameriere e di aiuto cucina

e pizzaiolo. Tali attività sono del resto state prese in considerazione dai

periti, ritenuto come nel referto del 26 ottobre 2023 sono citate nell’anamnesi

professionale quali lavori svolti prima dell’incidente stradale (cfr. pag. 9

della perizia, punto 3.2.3 e pag. 31-32, punto 4.1 della perizia; cfr. anche

pag. 40: “[…] sotto il profilo reumatologico non vi sono particolari fattori

di stress dal punto di vista muscolo-scheletrico, l’A. ha intatte risorse per

rientrare in un’attività lavorativa quale cameriere”). Inoltre, come si

vedrà ancora in seguito, la capacità lavorativa in qualsiasi attività è stata

confermata dalla prova di 6 mesi effettuata dall’insorgente presso il __________

al termine della quale i responsabili hanno evidenziato come il ricorrente

potesse esercitare la professione di aiuto cucina senza particolari problemi. A

questo proposito l’Ufficio AI rileva correttamente come durante la misura reintegrativa,

le restrizioni lavorative a cui l’assicurato ha fatto riferimento sono

unicamente relative alla percezione di dolori, alla stanchezza e all'emicrania (cfr.

i rapporti intermedi del consulente in integrazione professionale del 22

febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del 21 giugno 2024),

ossia disturbi che sono stati indagati nell'ambito di una procedura probatoria

strutturata anche grazie agli esami testistici orali, di disegno e di

ricostruzione di figure, Coin in the Hand Test (CHT), Digit Span Test (DS),

Item Memory Test (FMT), Figura complessa di Benson, Dot Counting Test (DCT) e

all'esame (per il tramite di un questionario) di validità della performance

(per il controllo della simulazione di disturbi cognitivi; cfr. pag. 533-534

incarto AI). Testistica, somministrata da un perito abilitato in

neuropsicologia (cfr. l'art. 7m cpv. 3 OPGA), la cui valenza è riconosciuta.

L’agire dell’amministrazione è conforme alla prassi dell'Alta Corte secondo cui

l'impatto sulla capacità lavorativa del quadro clinico legato al disturbo da

stress post-traumatico (PTSD), all'emicrania e alla cefalea a grappolo va

esaminato mediante una procedura probatoria strutturata. Ciò indipendentemente

dal fatto che alla base delle stesse vi sia (o meno) una patologia organica

dimostrabile (cfr. STF 8C_350/2017 del 30 novembre 2017, consid. 5).

Non

può neppure essere d’aiuto al ricorrente il referto del 13 novembre 2024 del

suo curante, dr. med. __________. Tale certificato si esaurisce in gran parte

nella descrizione di quanto accaduto diversi anni fa, ma non apporta alcun

elemento medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia del __________.

Il suo rapporto poggia prevalentemente su elementi soggettivi descritti dall’assicurato

e non su una valutazione medica oggettiva quali l’AMDP System (per stabilire lo

stato psichico) e il Mini ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit

funzionali; cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al

consid. 5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR

2015 IV n. 10: “[…] Die

Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der

Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S.

27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”).

Le

valutazioni del curante non presentano l’indicazione di eventuali deficit

psichici e funzionali con influenza della capacità di lavoro dell’assicurato.

Del resto non va dimenticato che un'opinione divergente di un medico curante non è sufficiente

a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra molte, la

sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i

casi in cui i curanti evidenziano elementi oggettivamente verificabili,

ignorati dalla perizia (sul tema cfr. sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024

consid. 4), che non sono però dati nel caso in rassegna (cfr. STF 9C_418/2023

del 4 settembre 2024, consid. 5.2.1.). Ciò vale a maggior ragione

per quanto concerne le generiche attestazioni di un’incapacità lavorativa del

100% rilasciate dal dr. med. __________, FMH medicina interna.

Il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente

a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del

28 marzo 2024, con rinvio alla STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3;

STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; sulla prudenza dell’opinione del medico curante a causa dei

particolari legami che ha con il paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2).

Inoltre, relativamente alla

diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Come rileva anche l’Ufficio AI, inoltre, secondo

la giurisprudenza federale non è tanto importante la diagnosi quanto le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti). Non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le

circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 9C_572/2023

del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011

del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag.

234).

Per quanto concerne i fattori psicosociali fatti valere in sede di

ricorso e dal dr. med. __________, va rammentato che secondo la giurisprudenza

se il quadro clinico è influenzato da fattori psicosociali e socioculturali, di

questi ultimi va fatta astrazione quali fattori non invalidanti e, quindi, non

assicurati, nella misura in cui influenzano direttamente la sintomatologia e

non mantengono soltanto indirettamente un danno alla salute (autonomo) oppure

ne aggravano le conseguenze (esistenti indipendentemente dagli elementi estranei

all'invalidità; STF 8C_14/2017 del 15 marzo 2017, consid. 5.3 [pubblicata in

SVR 2017 IV 63; STF 8C_544/2022, del 3 marzo 2023, consid. 2.4]).

In relazione all’assenza di contatto tra il perito ed il dr. med. __________,

va evidenziato come l’Ufficio AI ha acquisito agli atti i documenti medici

necessari ed ha interpellato il dr. med. __________. Da una nota di un

funzionario dell’amministrazione figura tuttavia che “ha telefonato il Dr. __________

dicendo che non è in grado di compilare il rapporto medico, in quanto non

riesce più a rintracciare l’assicurato” (pag. 313 incarto AI). Da parte sua

il perito, Dr. med. __________, ha esaminato tutta la documentazione medica a

sua disposizione ritenendo, come è sua facoltà (sul tema cfr. anche STF 9C_273/2018

del 28 giugno 2018, consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2018 IV n. 76, con rinvio

alla STF 8C_794/2017 del 27 marzo 2018, consid. 4.2.1), non essere necessario

prendere contatto diretto con lo psichiatra curante (cfr. anche STF 8C_150/2022

del 7 novembre 2022, consid. 11.2.2).

Circa l’assenza di accertamenti

strumentali sullo stato cerebrale, va evidenziato come rientra nel potere di

apprezzamento dei medici incaricati di allestire la perizia effettuare gli esami

ritenuti necessari. Nel caso di specie i periti, ai quali è stata messa a

disposizione la perizia del __________ del 22 luglio 2002, comprensiva della

storia clinica e delle diagnosi allora poste (cfr. pag. 4 della perizia del 26

ottobre 2023, pag. 444 incarto AI: “c.p.c. tutti i consulenti”), non

hanno evidentemente ritenuto utile procedere con tale tipo di esame.

Per quanto concerne la

circostanza che i periti del __________ fanno risalire il miglioramento dello

stato di salute al 1° dicembre 2004, quando è stata eseguita una valutazione

neuropsicologica per l’Ufficio della circolazione e senza che in

quell’occasione fossero stati somministrati test specifici, questo Tribunale

evidenzia che se da una parte l’esame tendeva unicamente a verificare

l’idoneità alla guida, d’altra parte esso, come sottolineato nella perizia del

26 ottobre 2023 è comunque significativo. Il dott. __________ rileva come “le

prestazioni dell’assicurato all’esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e

poco plausibili. Come descritto al punto 4.3 le prove di validità e l’analisi

qualitativa delle prestazioni ai test mostrano risultati anomali e indicativi

di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi. Va inoltre

segnalata una rilevante discrepanza cognitivo-comportamentale: l’assicurato ottiene

ai test neuropsicologici prestazioni deficitarie che indicherebbero la presenza

di disturbi di memoria, dell’attenzione, delle capacità strategiche e di

pianificazione, del linguaggio espressivo e recettivo e delle abilità

costruttive e visuospaziali. Questi risultati sono però in contrasto con quanto

osservabile dal comportamento tenuto dall’assicurato durante l’esame e con

quanto da lui stesso riferito. Ad esempio, nella conversazione spontanea

l’assicurato ha dimostrato di comprendere ogni richiesta e si è espresso con

eloquio fluente e privo di anomie (aspetti in contrasto con i deficitari

punteggi ottenuti ai test di fluenza verbale e di denominazione). Inoltre,

l’assicurato ha riferito di giocare a scacchi e di essersi organizzato

autonomamente per raggiungere la sede della visita (elementi in contrasto con

gli scarsi punteggi ottenuti ai test di memoria, di attenzione, visuospaziali e

di pianificazione). Infine, vi è una grande discrepanza fra le prestazioni

fornite dall’assicurato alle due precedenti valutazioni. Al primo accertamento,

in occasione della prima perizia __________ del 2002, l’assicurato aveva

mostrato prestazioni molto gravi, tali da giudicarlo abile al lavoro solo al

50% in ambito protetto. In occasione del secondo accertamento, eseguito due

anni dopo su richiesta dell’Ufficio della Circolazione (verosimilmente per la

richiesta di rilascio della licenza di condurre da parte dell’assicurato), le

prestazioni sono risultate globalmente normali. È alquanto raro che gravi e

invalidanti disturbi dovuti a lesioni cerebrali si normalizzino, per di più in

un lasso di tempo relativamente breve. È altrettanto inusuale che un profilo

normale torni ad essere caratterizzato da gravi deficit in assenza di nuovi

elementi organici in grado di spiegare questo peggioramento. È anche possibile

notare che l’assicurato ha mostrato prestazioni deficitarie quando valutato nel

contesto delle perizie AI (nel 2002 e in occasione del presente accertamento) e

prestazioni normali ad un esame svolto per accertare la sua idoneità alla guida

di veicoli (2004)”.

Il perito ha di conseguenza

indicato nel dettaglio i motivi per i quali anche dal punto di vista neuropsicologico

in ogni caso dal mese di dicembre 2004 non vi era più alcuna incapacità

lavorativa.

Non trova conferma neppure la

censura del ricorrente secondo la quale i periti del __________ non si

sarebbero confrontati con la perizia precedente del 2002. I periti sono infatti

stati chiamati a pronunciarsi in relazione ai cambiamenti dello stato di salute

del ricorrente rispetto alla situazione presente oltre 20 anni prima, circa la

data del presumibile cambiamento e sull’incidenza che questo ha avuto sulla

capacità lavorativa dell’insorgente (pag. 44-45 della perizia). Gli specialisti

hanno affermato che dal punto di vista

reumatologico l’assicurato non ha percepito prestazioni antecedentemente per

problematiche all’apparato muscolo-scheletrico di pertinenza reumatologica e

anche attualmente non presenta limitazioni funzionali che portino a delle incapacità

lavorative. Dal punto di vista neurologico non vi sono modifiche rispetto a

quanto descritto nel 2002. Dal punto di vista neuropsicologico l’esame del 2002

documentava disturbi importanti a livello cognitivo-comportamentale: questi

disturbi sono scomparsi due anni dopo e alla valutazione del 1.12.2004, il

profilo dell’assicurato è risultato globalmente normale. Dal punto di vista

psichiatrico lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato dal 2004 in

avanti. Il dott. __________, come visto, nel suo consulto si è inoltre

approfonditamente confrontato con gli esiti degli esami della precedente

perizia ed ha spiegato per quali motivi, perlomeno dal 1° dicembre 2004, vi è

stato un miglioramento dello stato di salute.

Per quanto concerne la circostanza

che il dott. __________ ha visitato l’insorgente solo in un’occasione mentre il

dr. med. __________ solo due volte, ancora recentemente nella STF 9C_418/2023

del 4 settembre 2024, al consid. 5.2.1. il Tribunale federale ha rammentato che

non è la durata di una visita o

quella per stendere il susseguente rapporto che sono decisivi per dare pieno

valore probante a una perizia ma il suo contenuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 e

125 V 351 consid. 3, in particolare sulle perizie affidate dagli organi AI ai medici

specializzati esterni cfr. DTF 137 V 210). La giurisprudenza ha altresì

già indicato che neppure la circostanza che un assicurato non sarebbe stato

visitato dai medici dell'AI, rispettivamente da un perito a cui è stato dato

mandato, consente di inficiarne le conclusioni (cfr. sentenza 8C_500/2022 del 4

maggio 2023 consid. 3).

Il

ricorrente non può essere seguito laddove sostiene che i periti non indicano il

motivo per il quale l’assicurato sia in grado di svolgere qualsiasi attività

lavorativa, contrariamente a quanto sostenuto nel referto del 2002. Accertato

che l’insorgente non è affetto da alcuna patologia con influenza sulla capacità

lavorativa, la logica conseguenza è la totale capacità lavorativa in qualsiasi

attività.

Ciò, contrariamente a quanto

sembra ritenere l’insorgente, è del resto stato comprovato con la prova al

riallenamento di 6 mesi, dapprima al 65% (gennaio-marzo 2024) ed in seguito al

100% (aprile-giugno 2024) presso il __________, dove l’assicurato è stato in

grado di svolgere l’attività di aiuto cucina a piena soddisfazione del proprio

datore di lavoro. Ciò in un ambiente che, seppure piccolo e familiare, ha

permesso al consulente in integrazione di fornire una valutazione della

capacità lavorativa del ricorrente nel mercato libero del lavoro.

Il 21 giugno 2024 il consulente

nel rapporto intermedio ha infatti affermato che “il feedback ricevuto dal

nuovo gerente del locale è positivo. RI 1 si è dimostrato una persona

affidabile, precisa e pulita nell’esecuzione di tutti i lavori assegnati.

Nonostante non abbia formazioni specifiche come aiuto cucina è un valido

collaboratore a tutti gli effetti. Ha un rendimento pieno con presenza al 100%.

Ha eseguito i lavori di: lavaggio stoviglie, preparazione piatti freddi,

preparazione alimenti per la cucina e servizio, mise en place, riordino,

pulizia e stoccaggio merce. Durante questo provvedimento ha lavorato molto bene

e si è sempre impegnato. I giorni di assenza durante tutto il provvedimento

sono stati 4 (principalmente visite mediche). L’assicurato riferisce di avere

sempre gli stessi malesseri ma fortunatamente i controlli fatti di recente a

livello cardiologico non hanno riscontrato problemi. Mentre sul posto di lavoro

non ha avuto nessun problema e/o difficoltà. Si è sempre recato sul posto con i

mezzi pubblici da __________. A fine giugno si concluderà il provvedimento ed

ho anticipato all’assicurato che sarà ritenuto abile nella professione di aiuto

cucina, visto soprattutto il buon risultato ottenuto in questi 6 mesi. Gli ho

proposto un eventuale datore di lavoro interessato ad assumere un aiuto cucina

ma l’assicurato ha rifiutato. (…) L’assicurato è abile nella sua attività

abituale come aiuto cucina al 100% con rendimento pieno” (pag. 575 incarto

AI).

Anche il responsabile del

progetto, __________ ha affermato che nel “periodo preso in considerazione

abbiamo potuto apprezzare la presenza, l’impegno e le buone competenze

metodologiche di RI 1, l’assicurato ha dimostrato interesse per la professione

ed è stato molto apprezzato dai colleghi di lavoro e dai superiori. La cucina

del ristorante __________ ha avuto un cambio di gestione a partire dall’aprile

2024, ed entrambe le gestioni ci hanno restituito lo stesso feedback

sull’assicurato: - presente e puntuale –affidabile –preciso e ordinato –esegue

i compiti nei tempi prestabiliti.”

È vero che il responsabile

afferma anche “dobbiamo però segnalare RI 1 prima di questo periodo di

potenziamento non ha mai lavorato in cucina, ragion per cui le sue competenze

culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior esperienza

lavorativa per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro in qualità

di “aiuto cucina”. Tuttavia, da una parte come emerge dall’anamnesi

lavorativa e come affermato dallo stesso ricorrente, all’inizio degli anni ’90

aveva lavorato come aiuto cucina. Inoltre, è compito del consulente

dell’Ufficio AI stabilire se, in quale misura e per quale attività la persona

assicurata è abile al lavoro. In concreto le sue conclusioni trovano conforto

nelle valutazioni del __________. A questo proposito giova ricordare che la

giurisprudenza ha già più volte ribadito che i dati medici permettono

generalmente un apprezzamento più oggettivo del caso e prevalgono, di

principio, sulle constatazioni effettuate durante, ad esempio, uno stage di

osservazione dell’assicurato (cfr. STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023, consid.

5.4).

Non possono essere d’aiuto al

ricorrente neppure i nuovi referti medici prodotti nel corso dei mesi di

febbraio e marzo 2025 (doc. da E ad I).

Preliminarmente

va rammentato che di principio è la data della decisione impugnata (in concreto

il 23 ottobre 2024) che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409

consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del

4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5

agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,

pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Un

eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente successivo al 23

ottobre 2024 deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di

prestazioni.

In

secondo luogo va rilevato come i nuovi referti non sono comunque atti a

sovvertire le conclusioni dei periti, avvallate dai medici SMR (cfr. i rapporti

del 30 ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024).

La

valutazione neuropsicologica del 4 dicembre 2024, pur rilevando la presenza di

deficit cognitivi di natura polisettoriale, di significative compromissioni

delle funzioni attentivo-esecutive, in particolare nella velocità di

elaborazione, nell’attenzione selettiva, sostenuta e nello shifting attentivo,

nonché nella memoria di lavoro, nella fluenza verbale e nelle abilità

strategiche, la presenza di deficit di memoria anterograda bilaterale e

difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione strategica

visuo-costruttiva, conferma, ancora una volta, che le prove di attendibilità “evidenziano

tuttavia punteggi discrepanti, che potrebbero suggerire una ridotta validità

delle stesse e una possibile sovrastima della sintomatologia clinica oltre agli

aspetti emotivi che possono aver influenzato l’esito del test” (doc. E).

Tale referto non inficia pertanto le valutazioni del __________ in ambito

neuropsicologico, ma conferma quanto accertato anche dal perito, dott. __________,

che aveva rilevato la presenza di prestazioni neuropsicologiche non attendibili

per tendenza alla simulazione / aggravamento.

La

presenza di aspetti emotivi è inoltre un’ulteriore elemento a comprova della

poca attendibilità dei test.

Il

PD dr. med. __________, il dr. med. __________ e la neuropsicologa __________,

come peraltro anche la dr.ssa med. __________ nel consulto del 18 febbraio

2025, hanno inoltre confermato che dal punto di vista neurologico non emergono

limitazioni, rispettivamente che l’esame neurologico è nella norma (doc. E e

I). La dr.ssa med. __________ ha pure rilevato che nel corso del colloquio non

vi sono state evidenti turbe mnesiche o fasiche. Neppure il suo referto apporta

elementi utili all’insorgente.

Il

rapporto del curante, dr. med. __________, del 19 febbraio 2025, si esaurisce

nella descrizione dell’esito della valutazione neuropsicologica del 4 dicembre

2024, nell’indicazione dei medicamenti che l’assicurato continua ad assumere e

nella critica, generica, della perizia del __________. Lo specialista non si

confronta con le conclusioni del referto peritale e delle successive

valutazioni del 30 ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024 dei medici SMR. Come

rileva anche il dr. med. __________, il curante minimizza, genericamente e

senza alcun elemento medico oggettivo, la non attendibilità dei risultati con

un apprezzamento personale (“sull’attendibilità del test, risulta, come già

suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza degli aspetti emotivi legati

al disturbo psico-organico del paziente con risonanza delle paure del paziente

per la propria integrità fisica e mentale”) che non trova tuttavia riscontro

nel referto neuropsicologico.

Infine,

la RM cerebrale con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024, in assenza di

un confronto con dati precedenti, non fa stato di una modifica a livello

cerebrale, che sarebbe comunque stata oggettivata solo dopo l’emissione della

decisione impugnata che delimita il potere cognitivo di questo Tribunale. Il

dr. med. __________, peraltro, non certifica un’incapacità lavorativa del

ricorrente in relazione con i risultati dell’esame. A questo proposito va

ribadito che non è tanto determinante se vi è o meno una nuova diagnosi, quanto

le sue conseguenze sulla capacità lavorativa. Su questo punto il referto è

silente.

2.10. Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per

mettere in dubbio le conclusioni della perizia pluridisciplinare del __________

del 26 ottobre 2023, le cui conclusioni sono state confermate dal medico SMR

dr. med. __________ il 30 ottobre 2023 (pag. 539 incarto AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Occorre pertanto concludere che

l’insorgente, dal mese di dicembre 2004 era totalmente abile al lavoro in

qualsiasi attività.

Egli pertanto non ha più diritto ad alcuna

rendita.

2.11. Va ora esaminato se la soppressione può

essere confermata dal 1° giugno 2022, ossia da quando l’Ufficio AI ha sospeso

in via cautelare il versamento della prestazione oppure da un periodo

successivo.

A tale proposito nella decisione

impugnata l’Ufficio AI ha affermato:

" Ritenuto

che, a prescindere dall'effettiva remunerazione, l’assicurato ha adottato dei comportamenti

incompatibili con le limitazioni della capacità lavorativa risultanti all'amministrazione

(come da rapporto dell'UIL e da quanto sintetizzato nella perizia del __________

acquisita nella pendente revisione) e che lo stesso non ha mai notificato il miglioramento

del suo stato di salute (cfr. i pt. 1 e 2 dei formulari di revisione del 4

gennaio 2006, dell'11 marzo 2009, del 20 agosto 2013 e del 13 dicembre 2016 e

del 23 luglio 2021), l'UAI ritiene vi sia stata una trasgressione dell'obbligo

di informare previsto agli artt. 31 LPGA e 77 OAI. Situazione che impone dunque

la soppressione a carattere retroattivo del diritto alla rendita intera dalla

data del miglioramento della capacità al guadagno.

Posto che, a mente dell'amministrazione, il termine relativo di

cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere al momento della ricezione

del rapporto dell'UIL del 13 aprile 2021 ed è dunque già

spirato, la presente soppressione retroattiva del diritto a

rendita non implica richieste di restituzione.”

Per l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Ai sensi dell’art. 77 OAI l’avente

diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la

prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento

rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare

ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro,

dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo

dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle

condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

Per l’art. 88bis cpv. 2

OAI la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per

grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto:

a.

il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione;

b. retroattivamente dalla

data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha

ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la

prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito

della medesima o della violazione dell’obbligo di informare.

Va ancora rammentato che per

l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue tre

anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione Se il credito deriva

da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

In concreto questo Tribunale

non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione dell’UAI.

Dalla

perizia del __________ 22 luglio 2002 emerge che i medici avevano ritenuto

l’interessato abile solo in ambito protetto, nella misura del 50%.

A

motivazione del grado di incapacità lavorativa i periti avevano affermato che

non vi erano possibilità realistiche di effettuare provvedimenti d’integrazione

a livello professionale, in particolare a causa degli aspetti neuropsicologici,

ed avevano fortemente auspicato una continuazione del supporto psichiatrico

alfine di aiutare l’assicurato a “convivere con i propri deficit,

soprattutto quelli concernenti il comportamento (diminuita capacità nel gestire

la propria vita, impulso vitale ridotto), l’affettività (labilità emotiva,

umore depresso, paure, ritiro dalla vita sociale, aumentata irritabilità e

nervosismo), aspetti cognitivi (difficoltà d’attenzione e di concentrazione,

aumentata affaticabilità mentale, momenti di confusione) e della personalità

(diminuita autostima, perdita d’identità)” (pag. 130 incarto AI).

Il

3 novembre 2020 la moglie del ricorrente, interrogata presso l’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro poiché, malgrado fosse iscritta in disoccupazione,

figuravano numerose automobili immatricolate a suo nome, ha affermato che i

veicoli non sono stati acquistati da lei, ma “da mio marito RI 1, io faccio

da prestanome per esportare i veicoli verso la __________”. Ella ha inoltre

sostenuto di non ricordarsi la cifra di acquisto dei veicoli, poiché “dell’acquisto

se n’è occupato mio marito RI 1”. L’interessata ha inoltre affermato che “è

principalmente mio marito che si occupa del commercio di veicoli tra la

Svizzera e la __________, ripeto che il mio ruolo è quello del

prestanome, per esportare i veicoli verso la __________, tutti quelli che nella

lista figurano immatricolati a mio nome per meno di 60 giorni, diverse persone

dalla __________ tra le quali mio marito acquistano dei veicoli (solitamente

vecchi e con tanti km) in Svizzera, io li intesto a mio nome e poi l’acquirente

(anche mio marito ad esempio) la guida fino in __________ e le targhe vengono

date ad una terza persona che me le riporta in Svizzera. Per prestare le targhe

io pretendo dai diversi acquirenti che mi paghino la tassa di circolazione e

l’assicurazione per il periodo nel quale il veicolo è immatricolato, io

consegno la cedola e loro provvedono al pagamento, la stessa cosa che faceva

mio marito fino al 2013.” Ella ha aggiunto che il ricorrente “nel 2013

ha smesso di immatricolare veicoli a suo nome in quanto l’assicurazione

invalidità stava eseguendo delle verifiche sulla sua attività lavorativa e

dunque le auto hanno iniziato ad essere immatricolate a mio nome” ed ha sostenuto

che i pagamenti sono sempre stati eseguiti in contanti e pertanto non dispone

di fatture d’acquisto.

L’insorgente

contesta le affermazioni di sua moglie, senza tuttavia indicare per quale

motivo la sua consorte avrebbe dovuto fornire informazioni così precise e

coerenti su fatti avvenuti nel corso degli ultimi anni se esse non fossero

state vere.

Tanto

più che il 9 ottobre 2020 l’insorgente è stato controllato da una pattuglia

delle Guardie di confine alla dogana commerciale di __________ mentre era

passeggero di una vettura immatricolata a nome di sua moglie e guidata da

un’altra persona, con l’indicazione che “i due si accingevano

all’espletamento delle formalità d’esportazione del veicolo citato” (pag.

891 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Ora,

a prescindere dalla circostanza di sapere se l’interessato ha effettivamente o

meno svolto un’attività lucrativa di commerciante professionale di automobili,

già il solo fatto che tra il 2008 ed il 2011 ha immatricolato, anche se solo

come prestanome, ben 140 veicoli diversi, e solo per tempi relativamente brevi,

denota una capacità di agire chiaramente in contrasto con gli esiti della

perizia del __________ del 22 luglio 2002 e che avrebbe dovuto indurre

l’assicurato ad annunciare spontaneamente all’Ufficio AI l’avvenuto netto

miglioramento del suo stato di salute, ormai non più compatibile con quanto

accertato alcuni anni prima in sede peritale. Miglioramento confermato dalla

circostanza che nel corso degli anni ha vieppiù diradato le visite mediche

(cfr. gli estratti dell’assicuratore malattie ed il fatto che l’insorgente “[…]

era stato seguito per un certo periodo dal collega psichiatra Dr. __________ di

__________. Afferma di avere poi smesso di vedere lo psichiatra non

ravvisandone una necessità e di avere ricominciato le consultazioni circa sei

mesi fa perché non si sentiva bene a livello psichico […]”).

A

questo proposito va fatto riferimento alla STF 9C_371/2021 del 30 maggio 2022,

dove il Tribunale federale al consid. 4.3.6 ha confermato che un assicurato,

che era stato messo sotto osservazione ed aveva avuto comportamenti

manifestamente incompatibili con lo stato di salute che l’aveva portato ad

ottenere la rendita AI, non può richiamarsi alle valutazioni dei suoi, ignari,

medici curanti o alla circostanza che non poteva lui stesso valutare la sua

situazione valetudinaria per omettere di informare l’assicurazione invalidità

del miglioramento della sua salute:

" Entgegen

der Vorinstanz kann sich der Beschwerdegegner unter den gegebenen Umständen

weder auf die Einschätzung der Ärzte berufen, die seinen Gesundheitszustand in

Unkenntnis der Observationsergebnisse gewürdigt hatten, noch auf die Experten

des Spitals B.________, die aufgrund der Erkenntnisse aus der Überwachung und

seines Verhaltens bei der Begutachtung auf Diskrepanzen schliessen mussten und

den Gesundheitszustand daher nicht beurteilen konnten (vorinstanzliche Erwägung

6.3.3. S. 18 f.). Gleiches gilt für die hierauf beruhende Weiterausrichtung

der Rente durch die Suva. Denn der Versicherte wusste ab dem Zeitraum der

Observation selbst am besten, wie es ihm tatsächlich ging. Angesichts der ihm

möglichen Aktivitäten hätte er sich vor Augen halten müssen, dass im Vergleich

zum Zeitpunkt der Begutachtung durch die ABI im Jahre 2009, wo er noch vom

Autounfall traumatisiert, hoffnungslos und unglücklich in seiner eigenen,

weitestgehend isolierten Welt voller Selbstvorwürfe und Schuldgefühle gelebt

hatte (vgl. E. 4.1 hiervor), eine Verbesserung seines Gesundheitszustandes

eingetreten war, die er zu melden hatte. Eine Verletzung der Pflicht zur

Meldung (vgl. etwa Revisionsformular, ausgefüllt am 12. März 2013) ist daher

vorliegend ab August 2012 zu bejahen (vgl. Urteil 9C_561/2018, 9C_631/2018 vom

8. Februar 2019 E. 5.4.3 mit Hinweisen, e contrario; E. 2.2.2 hiervor). Hätte

der Beschwerdegegner Meldung erstattet, ist überwiegend wahrscheinlich, dass

bei entsprechend konsistentem Verhalten auch ein Gutachter die tatsächliche

Verbesserung ohne Weiteres hätte feststellen können. Eine Kausalität zwischen

der unterlassenen Meldung und der Weiterausrichtung der Invalidenrente ab

August 2012 (vgl. E. 2.2.2 hiervor) ist daher entgegen der Vorinstanz zu

bejahen. Weiterungen erübrigen sich.”

In

concreto pertanto l’insorgente, che non si è limitato a vendere la sua auto e

ad acquistarne un’altra, ma ha immatricolato ben 140 veicoli diversi in circa

tre anni per periodi di tempo assai brevi, non segnalando all’assicurazione il

miglioramento del suo stato di salute, ha violato il suo obbligo di informare.

A giusta ragione pertanto l’Ufficio AI ha confermato in questa sede l’immediata

cessazione del versamento delle prestazioni dal 31 maggio 2022 decisa il 1°

giugno 2022.

Considerato

che in ogni caso l’Ufficio AI ha ritenuto la richiesta di restituzione

prescritta (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA), non deve essere stabilito se la

violazione dell’obbligo di informare va fatta risalire al 1° dicembre 2004

(ossia dalla valutazione neurologica presso la Clinica __________, per

l’Ufficio della circolazione) o dal mese di marzo 2008 (data della prima

immatricolazione di veicoli [pag. 1069 incarto AI]).

In

queste condizioni, il rimprovero del ricorrente all’Ufficio AI di non aver

sentito la moglie ed __________ in relazione all’importazione/esportazione dei

veicoli diviene privo di oggetto.

2.12. L’insorgente

il 27 dicembre 2024 ha chiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova,

segnatamente di sentire quale teste il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, di allestire una perizia medica pluridisciplinare e di richiamare

gli atti dell’Ufficio AI, della Sezione del sostegno sociale e

dell’inserimento, dell’UT di __________, dell’Ufficio dell’ispettorato del

lavoro e della Sezione della circolazione. Il TCA rinuncia all’assunzione di

ulteriori prove.

Per

i motivi ampiamente esposti nei considerandi precedenti, non è necessario né

sentire il dr. med. __________, né allestire una perizia pluridisciplinare.

Gli

atti medici prodotti dalle parti ed acquisiti dall’Ufficio AI, nonché la

perizia del __________ del 26 ottobre 2023 permettono di decidere il merito

della vertenza, senza l’esigenza di ulteriori accertamenti.

In

particolare, il referto del __________ non presta fianco a critica alcuna, è stato

allestito secondo quanto prevede la giurisprudenza al termine di una procedura

strutturata, che ha tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentato l’assicurato,

dopo essere stato visitato dai vari consulenti nominati dall’Ufficio AI ed ha

valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in

rapporto alle risorse dell’assicurato. Alla medesima va attribuito pieno valore

probatorio e non necessita di alcun complemento.

Un’audizione

del curante, dr. med. __________, il quale si è del resto già espresso per il

tramite delle prese di posizione del 13 novembre 2024 e del 19 febbraio 2025,

non apporterebbe alcun elemento di novità atto a sovvertire le valutazioni

peritali poiché non potrebbe che ribadire quanto più volte già affermato ed

esaminato dai periti e da questo Tribunale.

Il

TCA rinuncia pure al richiamo degli atti auspicati dal ricorrente.

L’incarto

prodotto dall’Ufficio AI, completo, contiene infatti già la documentazione

rilevante acquisita dall’UT di __________, dall’Ufficio dell’ispettorato del

lavoro e dalla Sezione della circolazione.

Il

ricorrente, che richiama genericamente gli incarti da questi enti e

dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, non precisa, come invece

è suo dovere, quale documentazione sarebbe mancante e cosa intenderebbe

comprovare con gli ulteriori documenti.

In queste

condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020

consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

2.13. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono messe a carico dell’insorgente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano

dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web

della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto

che, come spiegato in precedenza, il ricorrente ha violato l’obbligo di

informare, non segnalando all’Ufficio AI il miglioramento del suo stato di

salute, e considerato il chiaro esito della perizia allestita in sede

amministrativa e del successivo periodo di riallenamento al lavoro, doveva

apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente

maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il

requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Facendo

quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere

l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti