32.2024.92
Conferma della soppressione della rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute del ricorrente rispetto a quanto accertato nell'ambito della precedente procedura
7 aprile 2025Italiano135 min
innanzitutto ad evidenziare che l'accertamento dei fatti operato è ritenuto conforme
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.92
cs/sc
Lugano
7 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 ottobre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni del 25
agosto 2003 (due) e del 24 settembre 2003 (una) l’Ufficio AI ha posto RI 1,
nato nel 1969, al beneficio di una rendita AI con grado dell’81% dal 1°
settembre 1994, con diritto al versamento della prestazione dal 1° novembre
1998, in ragione della tardività della domanda (pag. 171 e seguenti incarto AI;
cfr. anche pag. 167 incarto AI).
1.2. Con comunicazioni del 2 febbraio
2006 (pag. 191 incarto AI), del 27 ottobre 2009 (pag. 221 incarto AI), dell’8
novembre 2013 (pag. 242 incarto AI) e del 13 febbraio 2017 (pag. 278 incarto
AI) l’amministrazione ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.3. Il 18 maggio 2021 (pag. 280 incarto
AI) l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio in seguito alla quale con
decisione del 1° giugno 2022 ha sospeso in via cautelare il diritto alla
rendita dal 31 maggio 2022. Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una perizia
pluridisciplinare del __________ (internistica, psichiatrica, reumatologica,
neurologica e neuropsicologica), redatta il 26 ottobre 2023 e ad una misura
reintegrativa di 6 mesi volta alla verifica e al potenziamento della capacità
lavorativa, con decisione del 23 ottobre 2024, preavvisata dal progetto del 12
settembre 2024, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo al
1° dicembre 2004 e nessuna richiesta di restituzione anteriore al 31 maggio
2022 (doc. A).
Con la decisione l’UAI ha
affermato:
" (…)
3.
a.
Il 13 aprile 2021 I'UAI ha ricevuto un rapporto (recante data 8
marzo 2021) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (di seguito: UIL), segnalante
che l’assicurato, dal 2008, avrebbe iniziato un'attività (a carattere oneroso)
di acquisto e vendita di automobili di seconda mano. Attività volutamente
celata all'UAI, in quanto, a partire dal 2013, la moglie dell’assicurato
avrebbe funto da prestanome per effettuare le immatricolazioni delle
autovetture dinnanzi alle preposte autorità.
Posto che l’assicurato non aveva nemmeno mai comunicato all'UAI lo
svolgimento di attività a titolo gratuito (cfr. i pt. 2.5 dei formulari di
revisione del 22 agosto 2013 e del 14 dicembre 2016) e che i comportamenti
evidenziati sia nel suindicato rapporto dell'UIL sia durante l’incontro in sede
del 29 settembre 2021 apparivano in contrasto con la gravità dei limiti
funzionali all'incarto, il versamento della rendita dello stesso è stato
sospeso a decorrere dal 31 maggio 2022 [cfr. il verbale del 29 settembre 2021,
il rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente del 15
dicembre 2021 e l'annotazione del 24 marzo 2022 del Servizio medico regionale
dell'AI (di seguito: SMR), rispettivamente il progetto del 14 aprile 2022 e la
decisione del 1° giugno 2022].
b.
Per quel che concerne il quadro medico, l'UAI ha così acquisito
agli atti istruttori salienti la perizia pluridisciplinare (di ordine
internistico, reumatologico, neurologico, neuropsicologico e psichiatrico) del
26 ottobre 2023 del __________. Al riguardo, la scrivente amministrazione tiene
ad evidenziare come in detto referto peritale è chiaramente sancito che l’assicurato
- almeno a partire dal 1 ° dicembre 2004 (momento corrispondente all'esame neuropsicologico
della Clinica __________) - non presenta più alcuna diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa e, di riflesso, non soffre di alcun limite funzionale
o inabilità lavorativa. In proposito, occorre rimarcare come in perizia è stato
indicato che l’assicurato presenta una tendenza alla simulazione/ aggravamento
delle sue capacità neuropsicologiche, nonché diversi comportamenti incoerenti
dal profilo cognitivo-comportamentale (cfr. quanto riassunto al pt. 4.2, pag. 37-38,
di detto referto).
Valutazione la cui bontà è stata confermata dal medico del SMR nel
rapporto del 30 ottobre 2023.
In tema, è inoltre d'utilità rimarcare come - stante alla
giurisprudenza - la persona assicurata sopporta le conseguenze dell’assenza di
prova di disturbi di natura invalidante (DTF 141 V 281, consid. 6).
c.
Per quel che concerne il lato economico, l'UAI ha sottoposto l’assicurato
a misure di reinserimento e potenziamento lavorativo nel periodo dall'8 gennaio
2024 al 30 giugno 2024 (cfr. le comunicazioni del 16 gennaio 2024, del 1° marzo
2024 e del 21 maggio 2024). Misura professionale svolta nell'attività abituale
di aiuto cucina (impiego svolto prima dell'infortunio).
In esito a tali accertamenti è stato confermato che l’assicurato possiede
le competenze per svolgere in misura completa delle attività lucrative nel
libero mercato del lavoro (cfr. il rapporto del 21 giugno 2024 del Servizio di
integrazione professionale).
Alla luce di quanto precede, l'UAI - in applicazione del
"Prozentvergleich" - ritiene che il grado Al dell'assicurato debba
essere fatto corrispondere alla sua abilità lavorativa. È dunque d'uopo
stabilire che l’assicurato presenta un grado Al non
pensionabile dello 0% dal 1° dicembre 2004 (art. 28 cpv. 1 let. c LAI).
Ritenuto che, a prescindere dall'effettiva remunerazione, l’assicurato
ha adottato dei comportamenti incompatibili con le limitazioni della capacità
lavorativa risultanti all'amministrazione (come da rapporto dell'UIL e da
quanto sintetizzato nella perizia del __________ acquisita nella pendente
revisione) e che lo stesso non ha mai notificato il miglioramento del suo stato
di salute (cfr. i pt. 1 e 2 dei formulari di revisione del 4 gennaio 2006,
dell'11 marzo 2009, del 20 agosto 2013 e del 13 dicembre 2016 e del 23 luglio
2021), l'UAI ritiene vi sia stata una trasgressione dell'obbligo di informare
previsto agli artt. 31 LPGA e 77 OAI. Situazione che impone dunque la soppressione
a carattere retroattivo del diritto alla rendita intera dalla data del miglioramento
della capacità al guadagno.
Posto che, a mente dell'amministrazione, il termine relativo di
cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere al momento della ricezione
del rapporto dell'UIL del 13 aprile 2021 ed è dunque già
spirato, la presente soppressione retroattiva del diritto a
rendita non implica richieste di restituzione.
Osservazioni alla proposta di decisione
Nelle osservazioni del 15 ottobre 2024 è stato chiesto in via principale
l’annullamento del progetto di decisione e il ripristino in favore
dell'assicurato del diritto a una rendita intera (con grado Al del 100%) dal 1°
giugno 2022.
In via subordinata, è invece stato domandato l'esperimento di una nuova
perizia pluridisciplinare.
In via ancor più subordinata, è stato chiesto il riconoscimento di
ulteriori provvedimenti di Integrazione professionale.
Fatti
I motivi alla base delle suindicate richieste sono afferenti al
fatto che l'amministrazione avrebbe proceduto ad un esame arbitrario e
incompleto della fattispecie, avrebbe erroneamente ritenuto una trasgressione
dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato, si sarebbe essenzialmente
fondata su di un accertamento peritale con insufficiente valore probante (in
quanto lacunoso sotto diversi aspetti) e non avrebbe debitamente tenuto in
conto degli esiti degli accertamenti professionali svolti successivamente alla
perizia.
Ora, in merito alle critiche mosse, l'amministrazione tiene
innanzitutto ad evidenziare che l'accertamento dei fatti operato è ritenuto conforme
al grado di prova in auge nella presente procedura (ovvero la verosimiglianza
preponderante; sentenza del Tribunale federale
8C_782/2023, consid. 4.2.1). Al riguardo, a mente dell'Ufficio Al,
il numero ed il prolungato periodo delle immatricolazioni, le dichiarazioni
della prima ora rilasciate dalla moglie dell'assicurato di cui agli atti
dell'UIL, il reiterato diniego dell'assicurato alle espresse
domande (presentate su formulari ufficiali) relative allo
svolgimento di attività a titolo gratuito, l'amplificazione dei sintomi
accertata a livello neuropsicologico, così come l'aver ottenuto l'idoneità
medica alla guida sono elementi che impongono di concludere che l’assicurato ha
adottato all'infuori del proprio domicilio dei comportamenti in contrasto
con l'entità della rendita assegnata e con la gravita del quadro cognitivo alla
base della stessa.
Giova in tal senso ricordare che, secondo la giurisprudenza:
- in presenza di
due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni
che l'interessato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. le
sentenze del Tribunale federale 9C_448/2020 consid. 6.2, 8C_752/2016 consid. 5.2.2,
8C_637/2016 consid. 3.2, nonché il DTF 121 V 45 consid. 2a);
- i rapporti
medici che concludono per dei gravi deficit di concentrazione e del sonno non
possono essere ritenuti concludenti se negli stessi è confermata l'abilità alla
guida (cfr. la sentenza del Tribunale federale 9C_586/2023, consid. 9.2).
Per quel che concerne le censure qualitative alla valutazione
pluridisciplinare del __________, l'amministrazione rileva che:
- vi è rettamente
stato il paragone degli status clinici con l’unica decisione di merito presente
agli atti (cfr. il pt. 1 delle disposizioni legali di cui alla presente
decisione);
- (in un quadro
clinico complesso) è stato oggettivato un miglioramento dello stato di salute
neuropsicologico (non smentito da altre certificazioni) avallato dal perito psichiatra
e dal perito neurologo;
- è esclusiva
facoltà del perito psichiatra scegliere se svolgere della testistica psicodiagnostica
(sentenza del TF 8C_663/2021, consid. 5.6.5 pubblicata in SVR 2022 IV 45);
- al perito
psichiatra l’assicurato ha dichiarato di non essere più in cura psichiatrica
(cfr. pag. 9-8 del Consulto del 26 aprile 2023 del Dr. med. __________ allegato
alla perizia);
- il __________,
come ben emerge dall'elenco atti, ha debitamente preso in considerazione tutte
le certificazioni dei curanti dell'assicurato presenti all'incarto. Medici
curanti che, tuttavia, nel caso di specie, hanno sempre certificato una
stabilità dell'inabilità lavorativa. L'acquisizione di loro ulteriori prese di
posizione non sono quindi state reputate necessarie;
- l’assicurato
non risulta affetto da alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa.
Da ciò l'assenza di indicazioni relative all'ICD 10/11;
- il Tribunale
federale, al consid. 5.2.2 della sentenza 9C_418/2023, ha già avuto modo di
ricordare che: "(...) A prescindere dal fatto che il ricorrente resta
generico in tale censura, non va in ogni modo disatteso che un'opinione
divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione
l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. fra molte sentenza 90_337/2023 del 22 agosto 2023 consid.
3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti evidenziano elementi
oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (sul tema cfr. sentenza
80_365/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4), che non sono però dati nel caso in
rassegna."
Per queste ragioni la scrivente amministrazione ritiene che la
perizia del __________, emessa per il tramite di una procedura probatoria strutturata,
sia priva di incisivi elementi atti a far dubitare della sua attendibilità e
abbia in particolare valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità
in rapporto alle risorse dell'assicurato. Onde e per cui la stessa è ritenuta
rivestire pieno valore probante (cfr. il DTF 125 V 351).
Sul tema, occorre infine ricordare che il principio inquisitorio
non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non potendo tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base
della lamentela vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad
un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. pro multis STCA
32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8 e il DTF 145 V 90,
consid. 3.2). In quest'ottica, nel caso in esame l’assicurato non
può lasciare rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare
"ulteriori accertamenti medici" allorquando, come visto, vi sono
(solo) affermazioni soggettive riguardo a una totale incapacità di guadagno.
Per quel che concerne la prova di lavoro pratica, lo scrivente
Ufficio tiene a rimarcare che il Consulente in integrazione professionale, nel
rapporto del 21 giugno 2024 ha concluso che l’assicurato è abile al 100% con
rendimento pieno nell'attività abituale di aiuto cucina. In
proposito, non si ravvedono dunque delle incongruenze con gli
accertamenti medici.
Ad ogni modo, anche nell'ipotesi in cui vi fossero delle
divergenze, va ricordato che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento
oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in
occasione di uno stage d'osservazione
professionale o altri tipi di provvedimenti professionali, i quali
sono suscettibili di essere stati influenzati da fattori soggettivi legati al
comportamento della persona assicurata (cfr. le sentenze del Tribunale federale
8C_217/2023, consid. 4.1 del 1° settembre 2023 e
9C_462/2022, consid. 4.2.2.1 del 31 maggio 2023).
Considerandi
Da ultimo, la scrivente amministrazione rileva come nel succitato
rapporto del 21 giugno 2024, il Consulente in integrazione professionale ha
evidenziato che l’assicurato ha rifiutato un datore di lavoro che sarebbe stato
interessato ad assumere un aiuto cucina.
Alla luce di quanto precede, l'UAI conferma dunque il tenore del
progetto di decisione.” (Doc. A)
1.4
RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale l’annullamento della decisione e la conferma dell’invalidità all’81%
anche dopo il 1° dicembre 2004 almeno ed il ripristino della rendita AI intera
dal 1° giugno 2022. In via subordinata chiede l’annullamento della decisione e
il rinvio degli atti all’UAI affinché accerti i fatti ed esperisca una nuova
perizia pluridisciplinare che si confronti con quella del 2002. In via ancora
più subordinata l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI e la concessione
di misure di ordine professionale. Contestualmente ha chiesto di essere posto
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA
1.
Il ricorrente ha affermato:
" (…)
3.
Insufficiente
e arbitrario accertamento dei fatti, violazione dell'obbligo di informare
Innanzitutto il ricorrente contesta nel modo più assoluto di aver
violato il suo obbligo di informare. Come già evidenziato nelle osservazioni
presentate il 23 maggio 2022 ed il 15 ottobre 2024 in merito ai progetti di
decisione dell'Ufficio AI, il ricorrente non sapeva, ma
non ne aveva certamente l'obbligo, di dover comunicare di aver
agito come "prestanome" per le vetture intestate a suo nome.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio AI e da tutti i
servizi intervenuti nel corso di questa procedura, l'accertamento dei fatti da
loro svolto non soddisfa il requisito della verosimiglianza preponderante e,
anzi, i fatti così come esposti non sono stati nemmeno resi verosimili.
La conclusione a cui giunge l'Ufficio AI, secondo cui l’assicurato
avrebbe tenuto comportamenti incompatibili con la rendita assegnata, risulta
infondata e non trova alcun riscontro nei fatti reali.
3.a
Innanzitutto, il numero e la durata delle immatricolazioni non
costituiscono, di per sé, prova sufficiente per dimostrare che l’assicurato
abbia svolto attività incompatibili con la rendita assegnata, nè che abbia
svolto un commercio di automobili remunerato.
L'Ufficio AI ha erroneamente dato per scontato, senza un adeguato
accertamento dei fatti, che il signor RI 1 abbia svolto un commercio di
automobili a scopo di lucro. Al contrario, il ricorrente si è limitato
esclusivamente ad aiutare il cognato della moglie, il signor __________,
prestando il proprio nome per immatricolare autoveicoli, senza ricevere alcuna
remunerazione. Non vi è stato alcun coinvolgimento diretto del signor RI 1
nell'attività commerciale del signor __________. Quest'ultimo, infatti, si
occupava personalmente di tutte le fasi dell'attività, dalla ricerca delle
vetture, all'acquisto, all'immatricolazione, alla copertura assicurativa, al
trasporto e, infine, alla rivendita in __________.
Nonostante le osservazioni di data 23 maggio 2022 dell'assicurato,
l'Ufficio AI non ha ritenuto necessario approfondire la questione. Non ha preso
alcun contatto con il signor __________ per verificare il ruolo del signor RI 1,
né ha ascoltato la moglie del signor RI 1 per un confronto diretto che potesse
chiarire le affermazioni fatte. Tale omissione di verifica evidenzia un
approccio che non si è avvalso di tutti gli strumenti disponibili per accertare
la verità dei fatti.
Di conseguenza, l'Ufficio AI ha tratto conclusioni arbitrarie,
basandosi su presupposti infondati. Addirittura l'Ufficio AI ha dato per certo
che il signor RI 1 avesse cessato di intestarsi le vetture a suo nome,
trasferendo questa responsabilità alla moglie, con l'intento di eludere le
indagini delle autorità. Nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà! Le indagini
delle autorità sono infatti cominciate solo nel 2021, mentre l'ultima vettura intestata
al signor RI 1 risale al 2011, ben prima dell'inizio delle indagini. Inoltre, è
importante sottolineare che il signor RI 1 non ha alcun legame di parentela con
il signor __________, in quanto egli è il cognato della moglie e non suo (si
veda peraltro le considerazioni del dr. med. __________ nello scritto di cui al
Doc. B).
Ciò non può che comprovare che le dichiarazioni della moglie del
ricorrente, riportate negli atti delI'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, sono
del tutto inattendibili. Non si può fare affidamento su testimonianze che
potrebbero essere state influenzate da fraintendimenti o altri motivi
personali.
Al ricorrente nulla può essere rimproverato. Egli è sempre stato
coerente nelle sue risposte e nelle sue dichiarazioni nella prima ora e
successivamente, egli non ha "fornito spiegazioni, in un secondo
tempo", che "non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono": il signor RI 1 ha sempre negato
di aver ricevuto remunerazione alcuna per l'attività svolta; attività, lo si
ribadisce di semplice prestanome!
A comprova di quanto precede, si veda la situazione finanziaria
del signor RI 1 (Doc. C) precipitata in relativamente poco tempo.
Nessuno, dell'Ufficio AI, ha mai preso contatto nè con il signor __________
per verificare il ruolo del signor RI 1, né sentito la moglie del signor RI 1
per un confronto e per verificare le allegazioni di quest'ultima.
Per inciso e non da ultimo va rilevato che con decisione 25 agosto
2003, l'Ufficio AI riconobbe al signor RI 1 una rendita intera con grado AI
dell'81% a partire dal 1. novembre 1998 e non del 100%. Se avesse, il signor RI
1, come inspiegabilmente ha indicato la moglie, percepito in tutti questi anni
fr. 50’000.-, il suo diritto alla rendita non
sarebbe comunque cambiato: suddividendo tale somma negli anni (ben
13!), l'importo annuo che avrebbe percepito il signor RI 1
ammonterebbe in media a circa fr. 3'850.-, ciò che non avrebbe, comunque,
influenzato la rendita AI.
3.b
L'Ufficio AI, a sostegno della propria tesi, afferma inoltre che
il ricorrente avrebbe ripetutamente negato, rispondendo a specifiche domande
presenti nei formulari ufficiali, di svolgere attività a titolo gratuito. Ciò,
però, non corrisponde al vero.
La domanda in questione è stata introdotta solo a partire dal
formulario di revisione della rendita del 20 agosto 2013, mentre risulta dagli
atti dell'incarto AI che il ricorrente avrebbe immatricolato vetture a suo nome
tra gli anni 2008 e 2011, ossia in un periodo precedente
all'inserimento di tale quesito.
Nè gli può essere rimproverato di non aver indicato che il suo
stato di salute è migliorato, visto che non lo è.
3.c
Si contesta, infine, come sarà meglio approfondito nel punto seguente,
che il ricorrente abbia "amplificato" i sintomi, o meglio simulato i
sintomi, come indicato nella perizia del 23 ottobre 2023. A tal proposito si
rileva che la condotta del signor RI 1 durante il periodo in cui ha lavorato al
__________, dove ha mantenuto un comportamento irreprensibile, lavorando con
impegno e senza mai assentarsi, tranne che per motivi legati a visite mediche,
smentisce tale tesi.
Se fosse stata una persona disonesta o, come ipotizzato dai periti
e dallo stesso Ufficio AI, avesse simulato il proprio stato di salute, il
ricorrente avrebbe avuto numerose occasioni per assentarsi dal lavoro,
giustificando la sua assenza con problemi di encefalite, stanchezza o altre
patologie. Tuttavia, egli mai si è assentato dal lavoro in modo
ingiustificato, ma ha continuato il suo percorso di riallenamento al lavorativo
con serietà e dedizione, guadagnandosi il rispetto e l'apprezzamento di
colleghi e superiori.
3.d
Infine, sempre a sostegno della propria tesi l'Ufficio AI ritiene
che anche l'idoneità alla guida può dimostrare che l’assicurato abbia adottato,
al di fuori del proprio domicilio, comportamenti incompatibili con l'entità
della rendita assegnata e con la gravita del quadro
cognitivo su cui essa si basa.
Si ricorda che la valutazione della Clinica __________ era stata richiesta
in relazione ad un precedente abuso etilico; tuttavia il signor RI 1 non ha mai
ottenuto la licenza di condurre.
L'Ufficio AI si è mai domandato perché il ricorrente non abbia
conseguito tale licenza?
Dispositivo
Già solo per questi motivi il presente ricorso deve essere accolto
e al signor RI 1 deve essere ripristinata la rendita intera AI.
Prove: doc,
testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1:
dall'Ufficio AI, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della
circolazione.
4. Soppressione
della rendita con effetto retroattivo al 1. dicembre 2004
(…)
4.1
a.
II dr. med. __________, nei suoi numerosi certificati medici, ha
sempre mantenuto le sue diagnosi ed ha sempre ritenuto il ricorrente inabile al
lavoro al 100%.
Anche il dr. med. __________, che segue, anche se in modo
discontinuo, il suo paziente dal lontano 1992, ha sempre ritenuto il signor RI
1 inabile al lavoro al 100% a causa delle sue affezioni psichiche, a seguito
del gravissimo incidente di cui egli fu vittima.
Egli inoltre ha sempre ritenuto che il paziente potesse svolgere
un'attività lavorativa solo in ambiente protetto.
Fu proprio il dr. med. __________ che organizzò un percorso
riabilitativo presso il __________.
Ci si riserva a questo proposito di produrre nuovi certificati dei
medici curanti una volta terminati gli accertamenti presso il __________ (Doc.
B).
b.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio AI, sono
stati proprio i suoi consulenti, intervenuti in precedenza, a verificare sempre
in modo approfondito la situazione del signor RI 1, riconoscendone la
complessità e affidandosi al parere dei suoi medici curanti ed alla perizia del
__________ di data 22 luglio 2002.
Non vi sono pertanto dubbi che la capacità lavorativa del signor RI
1 non sia migliorata e la sua capacità di guadagno sia rimasta invariata di
conseguenza.
Anche per questo motivo il presente ricorso deve essere accolto e
al signor RI 1 deve essere ripristinata la rendita intera AI.
4.2
(…)
Nella fattispecie nell'incarto AI del signor RI 1 non vi è una
perizia di parte ed una perizia del __________, bensì due perizie del __________:
una del 2002 (qui di seguito __________ 2002), dettagliata e approfondita, ed
una del 2023 (qui di seguito __________ 2023), superficiale, basata su fatti
non
provati e su errori derivanti da deduzioni imprecise.
Quest'ultima perizia, come meglio si dirà nel seguito, non può
essere considerata una perizia approfondita e avente quelle caratteristiche
essenziali per avere piena forza probatoria.
a.
Innanzitutto va osservato che il dr. med. __________ nella sua
lettera del 13 novembre 2024 (Doc. B) ricorda che il caso del ricorrente è
estremamente complesso, con una storia di gravi traumi cranio-facciali e
complicazioni mediche a lungo termine, tra cui un grave trauma cranico nel 1992
e un secondo nel 2002, che hanno portato a conseguenze neurologiche,
psicologiche e fisiche significative, rendendo improbabile una guarigione completa
dopo 32 anni. Inoltre, la problematica alcolica e l'ospedalizzazione psichiatrica,
ora risolte, riflettono le difficoltà legate alla gestione del trauma e allo
stress cronico.
Considerando le limitazioni cognitive, fisiche e psicologiche del
ricorrente, egli non può essere ritenuto idoneo al lavoro, come confermato dal
medico curante. Inoltre, vi sono questioni patrimoniali e familiari che, se l'Ufficio
AI avesse adottato un approccio diverso
nei confronti del ricorrente, avrebbero permesso di rilevare che
la perizia del __________ è viziata da pregiudizi, si basa su fatti errati e
non possiede, quindi, le caratteristiche essenziali, secondo la giurisprudenza,
per avere piena forza probatoria.
b.
E ciò per una serie di considerazioni già in parte espresse nelle
osservazioni del 15 ottobre 2024:
b.1
Tutti i periti del __________ 2023 hanno valutato il ricorrente
come se la sua precedente attività lavorativa fosse stata quella di serigrafo.
Al contrario, il signor RI 1, in __________, aveva ottenuto il
diploma di cameriere, attività che egli svolse anche quando arrivò in
Svizzera con un permesso da stagionale.
Dopo il gravissimo incidente della circolazione del 1992 egli
tentò di riprendere a lavorare e venne assunto in un ristorante in qualità di
aiuto cucina e pizzaiolo fino a quando, nel 1993 a causa delle sue affezioni
psichiche (turbe del comportamento, disturbo della
concentrazione e della memoria) venne dichiarato totalmente
inabile al lavoro.
Seguirono numerosi interventi chirurgici e nel 1997 il dr. med. __________
organizzò un percorso riabilitativo presso il __________, dove venne occupato quale
"aiuto serigrafo".
Questo la dice lunga sul livello di approfondimento dei fatti
effettuato nella perizia __________ 2023.
b.2
I periti del __________ 2023 non hanno esaminato in modo
approfondito nemmeno la storia clinica dell'assicurato.
L'incidente del 1992 "sfigurò" il ricorrente cambiandone
completamente le sembianze.
Oltre alle conseguenze estetiche, il ricorrente subì anche un
trauma facciale e cranico, circostanza che avrebbe dovuto spingere i periti del
__________ 2023 a sottoporlo ad indagini strumentali per verificare il suo
stato cerebrale. Ciò che sarebbe stato più che necessario tenuto conto delle
diagnosi poste dal __________ 2002.
b.3
I periti del __________ 2023 fanno risalire la capacità lavorativa
dell'assicurato a far tempo dalla data della valutazione (non perizia!) della
Clinica __________, atto richiesto "dall'Ufficio della circolazione per
una valutazione delle abilità cognitive implicate nella guida".
Si tratta di uno scritto di sole due pagine che aveva
uno scopo ben preciso (valutare l'idoneità alla guida). In tale valutazione non
sono stati somministrati test specifici che potessero confutare le conclusioni
della perizia del __________ 2002, in particolare quelle
contenute nella perizia estremamente dettagliata ed approfondita
della psicologa FSP __________ del 5 luglio 2002.
I periti del __________ 2023, come già l'Ufficio AI, si sono mai
chiesti perché il ricorrente non ha mai conseguito la licenza di condurre?
b.4
Nessuno dei periti, in particolare il Dr. med. __________, ha
ritenuto necessario contattare il dr. med. __________, che cura l’assicurato
dal lontano 1992 e che avrebbe potuto fornire un riepilogo delle sue condizioni
psichiche anche dopo il mese di dicembre 2004. Essi non hanno neppure ritenuto
necessario prendere contatto con il dr. med. __________.
b.5
Nessuno dei periti del __________ 2023 si è confrontato nè con la
perizia del __________ 2002, nè con i medici curanti dell'assicurato, indicando
i motivi del loro disaccordo con tali valutazioni.
b.6
Nessuno dei periti ha formulato una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta.
Eppure sia il dr. med. __________ che il dr. med. __________
parlano di "simulazione/aggravamento" voluto dei disturbi del
ricorrente.
Ma ancora nella perizia __________ 2023 a pagina 37-38 i periti
sostengono che "Dal punto di vista neuropsicologico le prestazioni
dell'A, all'esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e poco plausibili: le
prove di validità e l'analisi qualitativa ai test mostrano risultati anomali e
indicativi di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi. Va
inoltre segnalata una rilevante discrepanza cognitivo-comportamentale: l'A.
ottiene ai test neuropsicologici prestazioni deficitarie che indicherebbero la
presenza di disturbi di memoria, dell’attenzione, delle capacità strategiche e
di pianificazione, del linguaggio espressivo e recettivo e delle abilità
costruttive e visuospaziali, risultati in contrasto con quanto osservabile dal
comportamento tenuto dall'A, durante l'esame e con quanto da lui stesso
riferito; ad esempio, nella conversazione spontanea l'A. ha dimostrato di
comprendere ogni richiesta e si è espresso con eloquio fluente e privo di
anemie (aspetti in contrasto con i deficitari punteggi ottenuti ai test di fluenza
verbale e di denominazione), inoltre ha riferito di giocare a scacchi e dì
essersi organizzato autonomamente per raggiungere la sede della visita
(elementi in contrasto con gli scarsi punteggi ottenuti ai test di memoria di
attenzione visuospaziali e di pianificazione)”.
Queste conclusioni non possono essere accettate, tanto più che i
periti non hanno mai approfondito l'aspetto psicosociale del ricorrente né,
quindi, si sono espressi su tale ambito.
Inoltre essi non hanno mai preso contatto diretto con il dr. med. __________,
non hanno discusso con lui tale loro tesi, ne hanno motivato il loro parere
contrario rispetto al medico curante, che conosce il ricorrente dal 1992!.
E ancora, la spiegazione fornita dai periti del __________ 2023,
secondo i quali il comportamento del signor RI 1 sarebbe in contrasto con i
risultati dei test, si basa su una valutazione soggettiva e non oggettiva, a
differenza dei test stessi. Tali spiegazioni risultano inaccettabili e prive di
qualsiasi valenza scientifica.
Tanto più che il dr. med. __________ ha visitato una
sola volta il ricorrente, mentre il dr. med. __________ (che non solo non
formula alcuna diagnosi, ma non si avvede di altre diagnosi di natura psichiatrica
poste dal __________ 2002 e dal dr. med. __________) ha visitato solo due
volte (ed anche in date ravvicinate) il ricorrente.
Ciò che, per inciso, non è certamente sufficiente per ritenere che
il perito abbia proceduto ad esaminare, come indicato dal Tribunale Federale,
tutta quella serie di criteri che la fattispecie imponeva di tenere in
considerazione (cfr. J. Pirrotta, L'expertise médicale dans
l'assurance invalidité suisse" m CGSS no. 35-2005 pag. 51).
b.7
I periti non indicano nemmeno il motivo per cui ritengono che l’assicurato
sia ora in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre la perizia
del 22 luglio 2002 indicava che per l’assicurato sono da prendere in
considerazione "unicamente attività in ambito protetto
nella
misura del 50%".
Ciò che peraltro è stato confermato durante il provvedimento
presso il __________, un ambiente piccolo e familiare, dove l’assicurato era
stato impiegato come aiuto cucina, sotto la supervisione della __________ e
dell'Ufficio AI.
b.8
L'Ufficio AI si è limitato a riconfermare che "In
proposito, occorre rimarcare come in perizia è stato indicato che l’assicurato
presenta una tendenza alla simulazione/aggravamento delle sue capacità
neuropsicologiche, nonché diversi comportamenti incoerenti dal profilo
cognitivo-comportamentale (cfr. quanto riassunto al pt. 4.2, pag. 37-38, di
detto referto). Valutazione la cui bontà è stata confermata dal medico del SMR
nel rapporto del 30 ottobre 2023. In tema, è inoltre d'utilità rimarcare come -
stante alla giurisprudenza - la persona assicurata sopporta le conseguenze dell'assenza
di prova di disturbi di natura invalidante (DTF 141 V 281, consid. 6)"
(cfr. decisione pag. 5 lett. b), senza approfondire ulteriormente
tali fatti. Eppure i rapporti relativi alle misure di reinserimento dicono
tutt'altro, in particolare si veda il rapporto finale di data 15 luglio 2024
del signor __________!
A comprova che le affermazioni qui sopra riportate sono arbitrarie
e prive di alcun fondamento.
Tenuto conto di quanto precede non vi sono dubbi che la perizia __________
2023 non può assurgere a rango di perizia avente le caratteristiche essenziali,
secondo la giurisprudenza, per avere piena forza probatoria.
Ne consegue che la decisione del 23 ottobre 2024 dell'Ufficio AI
deve essere annullata.
Prove: doc,
testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1: dall'Ufficio
AI, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della circolazione.
5.
Il ricorrente, oltre alle contestazioni che precedono, contesta
altresì le valutazioni esperite in merito alla capacità lavorativa e alla prova
di lavoro pratica.
Alla luce della prova pratica svolta dal ricorrente il consulente
in integrazione, che medico non è, ha concluso che l’assicurato è abile al 100%
con rendimento pieno nell'attività abituale di aiuto cucina.
Ma l'attività svolta dal signor RI 1, seguito dall'Ufficio AI ed accompagnato
dalla __________, in una realtà piccola e familiare che è quella del __________,
è a tutti gli effetti una attività come quelle che si svolgono "in ambito
protetto".
Ciò che conferma pienamente la valutazione del __________ 2002 (e
del dr. med. __________) e che permette di comprendere come il signor RI 1
abbia "rifiutato", non per cattiva volontà, un'attività che certamente
non presentava le caratteristiche di quelle offerte presso il __________.
Altro motivo per annullare la decisione del 23 ottobre 2024 dell'Ufficio
AI.
Prove: doc,
testi, perizia pluridisciplinare, richiamo incarti del signor RI 1:
daIl'Ufficio AI, dalI'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, dalla Sezione della
circolazione.
6.
Tenuto conto di quanto precede, si chiede, a questo lodevole
Tribunale di accogliere il presente ricorso, di annullare la decisione del 23
ottobre 2024 dell'Ufficio AI e ripristinare la rendita AI intera a far tempo dal
1. giugno 2022, se del caso ordinando una nuova perizia pluridisciplinare.
Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non
concordasse con i medici curanti del ricorrente o con la perizia __________
2002, ma non intendesse ordinare una nuova perizia pluridisciplinare, si chiede
che l'incarto venga retrocesso all'Ufficio AI perché vengano accertati i fatti
e venga esperita una nuova perizia pluridisciplinare che si confronti con quella
del 2002.
Nella ancor più denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale non
intendesse procedere come poc'anzi indicato, si chiede che al signor RI 1
vengano riconosciuti provvedimenti d'integrazione professionale.” (Doc. I)
1.5. Con risposta dell’11 dicembre
2024 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso, affermando:
" (…)
2.
Nel contesto della revisione d'ufficio avviata il 18 maggio 2021
(cfr. il doc. 82), l'UAI – con decisione del 1° giugno 2022, debitamente
preceduta dal progetto del 14 aprile 2022 (cfr. i doc. 106 e 116) – ha sospeso
in via cautelare il diritto a rendita dell'assicurato a far tempo dal 31 maggio
2022.
Va al riguardo evidenziato che detta sospensione delle prestazioni
si è poggiata:
- sull'annotazione
Dr. med. __________ del Servizio medico regionale (di seguito: SMR) del 24 marzo
2022 in cui è stata messa in luce la (concreta) possibilità di limiti
funzionali di ordine neuropsicologico non più invalidanti (cfr. il doc. 103).
Valutazione che si è in particolare poggiata sul rapporto del 7 dicembre 2004
della Clinica __________ (cfr. il doc. 170) e sull'estratto delle spese della
cassa malati dell'assicurato dal 1 ° gennaio 2004 al 17 marzo 2022. Documentazione
che poi, in corso d'istruttoria, è stata ulteriormente aggiornata sino al 27
dicembre 2022 (cfr. i doc. 83, 85, 100, 102, 118-120 e 178-183);
- sul rapporto
del 4 aprile 2022 del Servizio di integrazione professionale stante cui è stata
ritenuta verosimile l'abilità dell'assicurato in attività adatte nel mercato
primario del lavoro (cfr. il doc. 105). Valutazione che si è in particolare
poggiata sul rapporto del 13 aprile 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro (di seguito: UIL) con allegato il verbale del 3 novembre 2020 della
moglie dell'assicurato (cfr. i doc. 164-165, la cui ricezione ha determinato
l'apertura della revisione d'ufficio), sull'analisi del numero di immatricolazioni
di autovetture effettuate (cfr. lo scambio di corrispondenza del 28-29 luglio
2021 con la Sezione della circolazione e del 6-7 dicembre 2021 con __________ di
cui ai doc. 168-169,172-174), nonché sul verbale di colloquio in sede
dell'assicurato (dinnanzi a due Consulenti ispettori) del 29 settembre 2021 e
del relativo rapporto d'inchiesta del 30 settembre 2021 (cfr. i doc. 96-97).
Nel merito, dal lato medico, l'UAI ha successivamente
ulteriormente acquisito la perizia pluridisciplinare del 26 ottobre 2023 (di
ordine internistico, psichiatrico, reumatologico, neurologico e
neuropsicologico) del __________ (cfr. il doc. 131) e il rapporto del 30
ottobre 2023 del Dr. med. __________ del SMR (che ha condiviso la bontà degli accertamenti
peritali; cfr. il doc. 132). Accertamenti concludenti che
l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 100% in ogni
attività dal 1° dicembre 2004.
Nel periodo dal 16 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, l'UAI ha
altresì sottoposto l’assicurato a una misura reintegrativa di 6 mesi volta alla
verifica e al potenziamento della capacità lavorativa (cfr. le comunicazioni
del 16 gennaio 2024, del 1° marzo 2024, del 21 maggio 2024, i rapporti della __________
del 22 aprile 2024 e del 15 luglio 2024, rispettivamente i rapporti del
Consulente in integrazione professionale del 21 dicembre 2023, del 22 febbraio
2024, del 26 febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del 21
giugno 2024 di cui ai doc. 134, 136-138, 141-143, 145-146 e 148-149). Misura
che ha confermato, anche dal lato pratico, il tenore degli accertamenti di
ordine medico.
Sulla scorta della suindicata istruttoria, l'UAI ha dunque emesso
la decisione di soppressione del diritto a rendita con effetto retroattivo del
23 ottobre 2024 (cfr. il doc. 157). Provvedimento debitamente preceduto dal
progetto di decisione del 12 settembre 2024 (cfr. il doc. 151).
3.
Il 25 novembre 2024 è stato interposto ricorso nei confronti della
suindicata decisione di soppressione retroattiva della rendita. Al riguardo,
l'UAI tiene a rilevare come nel ricorso è stato in sostanza stigmatizzato che:
- lo stato di
salute dell'assicurato è rimasto invariato rispetto a quanto constatato nella perizia
del __________ del 22 luglio 2002. Onde e per cui non vi sarebbe un motivo per revisionare
(art. 17 LPGA) la pratica dell'assicurato. A sostegno di tale asserzione, è
stato prodotto il rapporto del 13 novembre 2024 del Dr. med. __________ (cfr.
il doc. B incarto TCA) stante cui: "(...) un miglioramento della
stabilità psichica può contribuire ad una maggiore capacità di affrontare le conseguenze
del trauma originale e una migliore qualità di vita complessiva, ma non a
renderlo idoneo al lavoro";
- la perizia del
26 ottobre 2023 del __________ non rivestirebbe sufficiente forza probante in quanto
nella stessa sarebbe stata qualificata in modo errato l'attività abituale dell'assicurato,
in quanto nella stessa non sono contenute diagnosi secondo l'ICD, in quanto non
vi sarebbe stata una preventiva presa di contatto con il Dr. med. __________,
in quanto non avrebbe svolto degli accertamenti strumentali sullo stato
cerebrale dell'assicurato, in quanto si fonderebbe su della testistica
neuropsicologica priva di valenza scientifica ed erronea nei risultati, in
quanto non terrebbe in conto i fattori psicosociali (difficoltà economiche,
contenzioso patrimoniale e problemi famigliari) e in quanto non si chinerebbe
sul fatto che l’assicurato non ha conseguito la patente in Svizzera;
- l'abilità al
lavoro medico-teorica dell'assicurato sarebbe in contrasto con gli esiti della misura
di riallenamento al lavoro effettuata dal Servizio di integrazione
professionale;
- l’assicurato
non avrebbe mai svolto (nemmeno a titolo gratuito) un'attività lavorativa nel commercio
di autovetture di seconda mano e, di riflesso, non vi sarebbero indizi nè
medici nè economici comprovanti il miglioramento della capacità al guadagno dell'assicurato
e una trasgressione da parte dello stesso del proprio obbligo di informare.
4.
Relativamente alle censure di ordine medico, l'UAI tiene a
rilevare di aver sottoposto la pratica dell'assicurato al vaglio del Dr. med. __________
del SMR – il quale – nell'annotazione del 2 dicembre 2024 (documento qui di
seguito allegato) - si è così espresso:
Il rapporto del 13.11.2024 del Dr. __________ presenta
apprezzamenti soggettivi e generici dello psichiatra sul decorso post-traumi
cranici, senza, tuttavia, alcun riferimento oggettivo allo status del suo paziente,
tranne un riferimento ad una problematica alcolica pregressa e verosimilmente
superata, in assenza di riferimenti
temporali (sottolineature della redattrice). Lo
psichiatra conclude che sarebbero stati organizzati accertamenti neurologici e neuropsicologici,
evidentemente non ancora eseguiti al momento della redazione del referto. In
conclusione, non sono riportati fatti nuovi rispettivamente indicazioni diagnostiche
e prognostiche oggettive che permettano di modificare la precedente posizione
SMR (sottolineatura della redattrice).
Le constatazioni rese nel rapporto del 21 giugno 2024 da
parte del Servizio di integrazione professionale sono coerenti con gli atti
medici oggettivi in dossier (sottolineatura della redattrice).
In tema ai disturbi psico-sociali ventilati sia Dr. med. __________
(nell'ultimo paragrafo del suo rapporto) sia nel ricorso (cfr. il pt. 4.2, pag.
10) occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza se il quadro clinico è
influenzato da fattori psicosociali e socioculturali, di questi ultimi va fatta
astrazione quali fattori non invalidanti e, quindi, non assicurati, nella
misura in cui influenzano direttamente la sintomatologia e non mantengono
soltanto indirettamente un danno alla salute (autonomo) oppure ne aggravano le
conseguenze (esistenti indipendentemente dagli elementi estranei
all'invalidità). Si veda in particolare la sentenza del TF 8C_14/2017 del 15
marzo 2017, consid. 5.3 (pubblicata in SVR 2017 IV 63). Fattori esterni (p. es.
problemi matrimoniali, di natura finanziaria oppure reattivi a una decisione
negativa di un'autorità) - non medici - non determinano
dunque un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti
psichiatrici da essi distinguibili (sentenza del TF 8C_544/2022, consid. 2.4).
Ora, l'UAI rimarca che quanto sin qui esplicato dimostri come la
ricorrente e il curante psichiatra dell'assicurato abbiano presentato una
diversa valutazione del medesimo quadro clinico indagato dal __________ nella perizia
del 26 ottobre 2023.
Sulle restanti censure, I'UAI tiene non di meno a sottolineare
che:
- il __________,
come ben emerge dall'elenco degli atti, era al corrente dell'attività svolta
nel 1991 quale cameriere e nel 1992 quale aiuto cucina e pizzaiolo (cfr. il pt.
4. 1, pag. 31-32). Tant'è che al pt. 4.8, pag. 41, della perizia, il __________
ha affermato che l’assicurato ha sempre: "(...) svolto attività
professionali adeguate alle proprie condizioni di salute e anche attività
lavorative simili posso essere svolte in questa forma, in assenza di ulteriori
e particolari requisiti che un'attività adeguata dovrebbe soddisfare in
relazione alla situazione dell'A.". Al pt. 4.5, pag. 40, della perizia
è stato peraltro precisato che: "Sotto il profilo reumatologico non vi
sono particolari fattori di stress dal punto di vista muscolo-scheletrico, l'A.
ha intatte risorse per rientrare in un'attività lavorativa quale cameriere”.
Il fatto che il __________ abbia ripreso
quanto indicatogli dal SMR nella richiesta perizia del 2 maggio 2022 e nel
mandato del 5 gennaio 2023 (cfr. i doc. 112 e 121) e abbia fatto riferimento
all'attività abituale di serigrafo non è dunque - nella fattispecie - un
elemento da ritenersi influente ai fini della decisione. A dimostrazione della
completa esigibilità nello svolgimento di attività professionali nel ramo della
ristorazione vi è del resto la prova lavorativa effettuata in seno al
ristorante __________;
- non vi sono
(come già indicato nella decisione impugnata) delle diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa. In tema, l'UAI rammenta ad ogni modo che per
l'Assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le conseguenze dei
danni alla salute sulla capacità lavorativa (sentenza del Tribunale federale
9C_49/2012, consid. 6).
Al riguardo, giova altresì ricordare che
durante la misura reintegrativa, le restrizioni lavorative a cui l’assicurato
ha fatto riferimento sono unicamente relative alla percezione di dolori, alla
stanchezza e all'emicrania (cfr. i rapporti intermedi del Consulente in integrazione
professionale del 22 febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del
21 giugno 2024 dì cui ai doc. 137, 142, 145 e 148).
Disturbi che sono stati indagati
nell'ambito di una procedura probatoria strutturata anche grazie agli esami
testistici orali, di disegno e di ricostruzione di figure, Coin in the Hand Test
(CHT), Digit Span Test (DS), Item Memory Test (FMT), Figura complessa di
Benson, Dot Counting Test (DCT) e all'esame (per il tramite di un questionario)
di validità della performance (per il controllo della simulazione di disturbi
cognitivi). Testistica, somministrata da un perito abilitato in neuropsicologia
(cfr. l'art. 7m cpv. 3 OPGA), la cui valenza è riconosciuta internazionalmente
(diversamente non sarebbe stata svolta).
Batteria testistica di cui è stato
peraltro debitamente reso il riassunto (cfr. le pag. 533-534 del doc. 131).
Sulle condizioni di consegna degli stessi, l'UAI rinvia altresì alle sentenze del
Tribunale federale 8C_723/2022, consid. 5.2 e 8C_292/2022, consid. 5.2.
Agire che si ritiene dunque conforme
alla prassi dell'Alta Corte stante cui l'impatto sulla capacità lavorativa del
quadro clinico legato al disturbo da stress post-traumatico (PTSD), all'emicrania
e alla cefalea a grappolo va esaminato mediante una procedura probatoria strutturata.
Ciò indipendentemente dal fatto che alla base delle stesse vi sia (o meno) una patologia
organica dimostrabile (cfr. la sentenza del Tribunale federale 8C_350/2017,
consid. 5 e le "Précisions de jurisprudence sur les missions de la
médecine e du droit” pubblicata nel Bollettino dei medici svizzeri del giugno
del 2020 figurante nel sito internet www.ai-pro-medico. ch/it/documentazione/pubblicazionimanifestazioni);
- la richiesta
presentata nelle osservazioni e nel ricorso di svolgimento di (generici)
ulteriori accertamenti sullo stato cerebrale dell'assicurato non risulta utile
ai fini della presente disputa. Tale necessità – nell'ambito della loro
competenza – non è del resto stata riscontrata dai periti. In proposito, si
evidenzia che l'Assicurazione invalidità si assume le spese di provvedimenti
d'accertamento solo se gli stessi sono indispensabili per valutare il caso
(cfr. la nota marginale 3145 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione
invalidità, CPAI);
- l'UAI tiene a
rilevare che la scelta del contatto con il medico curante sull'anamnesi è una quesitone
di apprezzamento medico (sentenza del TF 9C_273/2018, consid. 5.2.2 pubblicata
in SVR 2018 IV 76). Necessità che, visti i motivi addotti al pt. 7.1 (pag. 510 dell'incarto),
del Consulto peritale del 26 aprile 2023 del Dr. med. __________, non è stata ravvisata.
Ad ogni buon conto, l'UAI rimarca che – come dimostra l'annotazione del 30 agosto
2021 – aveva provato a contattare il Dr. med. __________ per la compilazione di
un rapporto medico (cfr. i doc. 90 e 92);
- il non
conseguimento della patente svizzera è dovuto a motivi extra-medici. Tant'è che
l’assicurato – alla prima ora – ha dichiarato di possedere la patente __________
(cfr. la risposta alla domanda 20, pag. 6, del verbale in sede del 29 settembre
2021 di cui al doc. 91).
Sul miglioramento dello stato di salute, l'UAI tiene a rilevare
come gli accertamenti psicologici di cui alla perizia del __________ del 2002
(effettuati il 4 luglio 2002; cfr. il doc. 29, pag. 133 dell'incarto) sono di
poco posteriori al trauma cranico del 5 maggio 2002. Situazione che (per quel
che concerne l'incremento delle cefalee; cfr. pt. 2, pag. 4 della perizia di
decorso) – unitamente al ricovero di ordine psichiatrico avvenuto nel dicembre
2002 (episodio ripreso dal Dr. med. __________
nel rapporto del 13 novembre 2024) e ai diversi interventi subiti – può
avere transitoriamente peggiorato la capacità lavorativa dell'assicurato. In
tale ottica, non pare inusuale che già dal 2004
lo stato di salute dell'assicurato – grazie all'adattamento ai
limiti funzionali – si sia stabilizzato e, di riflesso, sia migliorato. Lo
stesso Dr. med. __________, nel suo più recente rapporto, seppur ne neghi la
sfruttabilità nel mercato primario del lavoro, riferisce di un avvenuto
miglioramento della stabilità psichica del signor RI 1 nel corso degli anni.
Per queste ragioni, l'UAI – ritenendo che la perizia del __________
del 26 ottobre 2023 (di cui al doc. 131) abbia sufficientemente esplicato le
fluttuazioni dello stato di salute dell'assicurato (sentenza del Tribunale
federale 9C_158/2012 consid. 5.2) – postula che alla stessa venga conferito
pieno valore probante.
Inoltre, prudenzialmente, l'UAI ricorda che se con il grado di
verosimiglianza preponderante è stabilito un miglioramento dello stato di
salute, senza che sia evidente il momento preciso della
modifica, è possibile prendere in conto il momento in cui l’assicurato
è stato peritato (cfr. la sentenza del TF 9C_687/2018, consid. 2 pubblicata in
SVR 2019 IV 89).
Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale ritenesse
invece non sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute, l'UAI
segnala di reputare adempiuti gli estremi per effettuare – mediante una
sostituzione dei motivi – una soppressione del diritto a rendita dell'assicurato
per il tramite di una riconsiderazione.
Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle
decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente
errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'erroneità manifesta
sussiste in caso di mancata applicazione o di applicazione errata delle
disposizioni legali determinanti oppure in caso di interpretazione sbagliata o
inesatta delle regole di diritto. Essa è riconosciuta anche in caso di
accertamento incompleto dei fatti a causa di una chiara violazione del
principio inquisitorio. Per questa valutazione ci si basa sulla situazione di
fatto e di diritto al momento dell'emanazione della decisione, inclusa la
prassi giuridica allora vigente (DTF 140 V 77, DTF 119 V 475, DTF 117 V 8;
sentenza del TF 9C_19/2008). Nel caso di prestazioni periodiche durevoli quali
la rendita la rettifica della decisione è di notevole importanza (sentenza del
TF9C_146/2014).
Al riguardo, l'UAI tiene a rilevare che anteriormente alla
revisione d'ufficio del maggio 2021 la pratica dell'assicurato non è mai stata
analizzata nel merito dal Servizio di integrazione professionale. Dato che
sarebbe spettato a tale Servizio, e non ai medici, stabilire se la capacità di
lavoro residua dell'assicurato poteva effettivamente essere sfruttata
unicamente in ambito protetto (sentenza del Tribunale federale 9C_439/2011,
consid. 5), tale manchevolezza va qualificata come un accertamento incompleto
dei fatti rilevanti.
5.
Come già indicato dal Dr. med. __________ del SMR nella presa di
posizione del 2 dicembre 2024, l'UAl non ravvede contraddizioni tra la
valutazione medica e quella reintegrativa. In tema, l'UAI sottolinea che:
- nel rapporto
del 15 luglio 2024, il responsabile per la parte gastronomica della __________
(cfr. il doc. 149) si era limitato a concludere che: "RI 1 prima di questo
periodo di potenziamento non ha mai lavorato in cucina, ragion per cui le sue
competenze culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior
esperienza lavorativa per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro
in qualità di "aiuto cucina";
- la __________
non si è vista consegnare nessun tipo di documentazione (medico o economica)
all'incarto, ne ha ricevuto informazioni sullo stato di salute dell'assicurato;
- l’assicurato ha
saputo partecipare al provvedimento predisposto dal Servizio integrazione professionale,
per i primi tre mesi con un tasso di occupazione del 65% e per gli ultimi tre mesi
con un tasso di occupazione del 100%. Quota che, già di per sé, supera
l'inabilità lavorativa medico-teorica del 50% in ambito protetto stabilita dal __________
nella perizia del 2002 e dimostra l'incremento della capacità di guadagno
dell'assicurato;
- non è
un'eventualità idonea a giustificare l'ulteriore conferimento di misure
professionali (e a giustificare una rendita) il fatto che la persona assicurata
si sia decondizionata per motivi non conseguenti ai danni alla salute (cfr. la
giurisprudenza citata al pt. 3, pag. 4, della decisione impugnata).
6.
Sulla trasgressione dell'obbligo di informare, I'UAI tiene
innanzitutto a rinviare alle considerazioni già espresse nella decisione
impugnata soprattutto in punto al valore delle dichiarazioni della prima ora.
In aggiunta, l'UAI segnala come dall'estratto conto individuale del 24 luglio
2024 della Cassa __________ (documento qui di seguito allegato) risulta che l’assicurato
è stato tassato quale persona con attività indipendente per CHF 21'100. - negli
anni 2020,2021 e 2022.
Posto che copia del rapporto dell'UIL dell'8 marzo 2021 è stato
fornito anche all'lspettorato fiscale (cfr. anche lo scritto del 25 aprile 2022
di cui al doc. 108) e che con ogni probabilità non vi erano decisioni di
tassazione revisionabili con una procedura ordinaria anteriormente al 2020, i suindicati
redditi lavorativi sono verosimilmente relativi a una tassazione (almeno
parziale) d'ufficio da parte dell'Autorità fiscale. In tal senso, la scrivente
amministrazione precisa che i contributi per i lavoratori indipendenti si
fondano sulle decisioni di tassazione cresciute in giudicato e che la presa in
conto di redditi da parte dell'Autorità contributiva è influente anche per la
determinazione dell'esistenza di un motivo di revisione (cfr. gli artt. 9 cpv.
4 LAVS e 25 OAI).
Circa gli indizi inerenti a dei comportamenti che vanno oltre a
un'attività di puramente prestanome, l'UAI ricorda che nell'e-mail del 7
dicembre 2021 __________ (doc.
174) si legge che: "(...) in data 09.10.2020 alle ore
21.15 ca., il sig. RI 1 è stato controllato da una pattuglia delle Guardie di
confine alla dogana commerciale di Chiasso. Al momento dei fatti, egli era
passeggero del veicolo __________ imm. __________ a nome di __________
(assente) e guidato da __________. l due si accingevano all'espletamento delle
formalità d'esportazione del veicolo citato. In allegato, alcuni documenti inerenti
all'esportazione. (...)"
Da ultimo, l'UAI tiene a segnalare che non gli può essere
rimproverata alcuna violazione del principio inquisitorio per non aver sentito
dei testimoni (nello specifico la moglie dell'assicurato e il di lei fratello).
Proceduralmente, tale agire - indipendente dal fatto che non si ritiene essere
un mezzo idoneo ad ulteriormente acclarare la fattispecie - non rientra infatti
nel suo margine istruttorio (cfr. gli artt. 69 GAI, 55 cpv. 1 LPGA, nonché 12 e
14 PA).” (Doc. IV)
1.6. Con osservazioni del 27
dicembre 2024 il ricorrente ha indicato di essere in attesa di ulteriore
documentazione medica, che produrrà non appena ne sarà in possesso e chiede, se
necessario, una proroga. Egli produce ulteriori documenti, tra cui il reclamo contro
la decisione di tassazione del 2023, chiede che venga sentito quale teste il
proprio curante, dr. med. __________, domanda l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare, richiama i documenti dell’AI, della Sezione del sostegno
sociale e dell’inserimento, dell’UT di Lugano, dell’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro e della Sezione della circolazione. Il ricorrente prende inoltre
posizione, contestandola, in merito alla risposta di causa (doc. VI).
1.7. Il 10 gennaio 2025 l’Ufficio AI si
è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII).
1.8. Il 30 gennaio 2025 il TCA ha
scritto al ricorrente, assegnandogli un termine di 10 giorni per produrre
quanto preannunciato nel ricorso del 25 novembre 2024 e nelle osservazioni del
27 dicembre 2024 (doc. X).
1.9. L’11 febbraio 2025 l’assicurato ha
prodotto una copia della valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 4
dicembre 2024, redatta il 13 dicembre 2024 (doc. E), nonché copia RM cerebrale
con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024 (doc. F) ed ha chiesto una
proroga (doc. XI), concessa (doc. XII), per presentare ulteriore
documentazione, ritenuto che l’interessato si sarebbe sottoposto ad un’altra
visita presso l’Ospedale __________ il 18 febbraio 2025.
1.10. Il 25 febbraio 2025 l’assicurato ha
trasmesso al TCA una copia dello scritto del 19 febbraio 2025 del dr. med. __________
(doc. G) e della convocazione per una visita il 18 febbraio 2025 presso il __________
(doc. H), rilevando di non aver ancora ricevuto alcun documento in relazione a
tale esame (doc. XIII).
1.11. In data 27 febbraio 2025 il TCA ha
assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni per produrre il rapporto
della visita del 18 febbraio 2025 presso il __________ (doc. XIV).
1.12. Il 10 marzo 2025 l’insorgente ha
prodotto la valutazione della dr.ssa med. __________ del 9 marzo 2025, relativa
al consulto neurologico del 18 febbraio 2025 (doc. XV).
1.13. Chiamato ad esprimersi in merito su
tutta la nuova documentazione prodotta da RI 1 (doc. XVI), il 18 marzo 2025
l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua decisione, allegando una presa di
posizione del 14 marzo 2025 del medico SMR, dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia (doc. XVII e XVII/1).
1.14. Il 21 marzo 2025 al ricorrente è
stato assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente esprimersi in merito
(doc. XVIII).
considerato in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Nella misura in cui le modifiche in questione non hanno alcun
effetto sulla presente causa, non è necessario pronunciarsi su eventuali
aspetti concernenti il diritto transitorio (cfr. anche STF 9C_418/2023 del 4
settembre 2024, consid. 2.2).
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI in vigore dal 1.1.2022 il legislatore ha
voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione
dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il
40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modifica, la rendita sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021).
Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1
LPGA, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, per il futuro la rendita
d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita:
a. subisce una modificazione di
almeno cinque punti percentuali; o b. aumenta al 100 per cento.
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato
stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art.
87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità
(art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1;
RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità
quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133
V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione
invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante
può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per
eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343
consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,
l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige
in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
Nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 il Tribunale federale ha
ribadito al consid. 4.3 che in caso di revisione di una rendita AI, come
in caso di nuova domanda, l’Ufficio AI deve esaminare il diritto alla
prestazione in maniera completa (“allseitig”) in fatto ed in diritto.
2.5. Nel caso
concreto, trattandosi di una revisione della rendita, avviata il 18 maggio 2021,
dal punto di vista temporale occorre paragonare la situazione valetudinaria del
ricorrente con quella presente l’ultima volta che l’Ufficio AI ha proceduto ad
un esame materiale del diritto alla rendita.
Si tratta della procedura sfociata
nelle decisioni di attribuzione di rendita del 25 agosto 2003 e 24 settembre
2003.
Dalla documentazione agli atti
emerge che il 22 luglio 2002 l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica, ORL, neuropsicologica) del __________
(pag. 117 e seguenti) che ha posto le seguenti diagnosi:
"5.1 Diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa:
Esiti di grave trauma craniofacciale il 3.01.1992, con
- stato
comatoso di ca. diciassette giorni, con segni di una contusione sottocorticale
frontale ds. (MRI);
- complesso
trauma impressivo delle ossa facciali e fratture mandibolari, necessitante otto
interventi chirurgici, tra cui l'operazione correttiva sottocraniale di un
ipertelorismo postraumatico;
- cefalee croniche postraumatiche;
- disturbo
neuropsicologico postraumatico medio, con componente ansiosa e depressiva,
reattiva alla deformazione postraumatica della fisionomia facciale;
- difficoltà masticatorie, con una trisma a 32mm.
Esiti di recente trauma cranico,
avvenuto il 5.05.2002, con un piccolo sanguinamento epidurale temporale ds. e
peggioramento delle cefalee croniche.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:
Epatopatia molto probabilmente etiltossica."
I periti hanno stabilito che
nell’ultima attività di cameriere l’interessato è completamente inabile al
lavoro (pag. 129 incarto AI) “in considerazione degli aspetti
neuropsicologici e neurologici” e che “per quanto concerne la prognosi
valetudinaria futura, segnaliamo che, almeno sul piano neuropsicologico, non si
prospettano miglioramenti a medio-lungo termine. Dopo dieci anni dal trauma
subito, si possono considerare definitivi i disturbi neuropsicologici
riscontrati attualmente.”
Inoltre, “non vediamo
possibilità realistiche di effettuare provvedimenti d’integrazione a livello
professionale, in special modo in considerazione degli aspetti
neuropsicologici, ma pure del vissuto psicologico di quest’A., che appare molto
sofferente e molto preoccupato per la sua salute” e che “il grado di
capacità lavorativa medico – teorico in ambito protetto è pertanto del 50” per
cento.
Nelle successive revisioni,
conclusesi con le comunicazioni del 2 febbraio 2006, del 27 ottobre 2009,
dell’8 novembre 2013 e del 13 febbraio 2017, l’UAI ha invece confermato la
rendita AI intera (grado dell’81%) dopo aver acquisito gli atti medici dei
curanti, ma senza effettuare ulteriori accertamenti e senza procedere ad un
esame materiale del diritto alla rendita.
Il 18 maggio 2021, dopo
aver ricevuto un rapporto del 13 aprile 2021 dell’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro secondo cui vi erano elementi per ritenere che l’assicurato svolgeva un
commercio (acquisto/vendita e import/export) di automobili, l’Ufficio AI ha
avviato un’ulteriore revisione della rendita AI (cfr. pag. 366).
Il 29 settembre 2021 l’insorgente
è stato sentito da alcuni funzionari dell’UAI (pag. 325). Dal verbale emerge:
" D10: Ci
risulta che lei tra il 2008 e il 2011 ha immatricolato 140 veicoli. La maggior
parte di questi veicoli sono rimasti immatricolati a suo nome solo per poco
tempo. Ci vuole spiegare per quale motivo e a cosa erano destinati questi
veicoli? Con quali mezzi ha finanziato il loro acquisto?
R: Non sono io ad aver comperato e trasportato i veicoli. Io
prestavo solo le targhe. La persona che si occupava di tutto è il cognato di
mia moglie __________. Lui acquista in contanti le automobili in Svizzera e le
rivende in __________. Io facevo da prestanome in quanto lui avendo il
passaporto __________ non poteva immatricolare in Svizzera.
Tutti quei veicoli erano destinati alla vendita. Preciso che i
veicoli sono stati acquistati dall’__________.
D11: Lei attualmente non ha nessun veicolo immatricolato, mentre
sua moglie ha i seguenti:
(…)
Vuole spiegarci a cosa vi servono questi mezzi?
R: Da quello che so io, attualmente sono immatricolati solo il __________
e il rimorchio (…). Questi mezzi sono utilizzati sempre e solo dall’__________.
L’__________ è affiliato come indipendente (da circa 1-2 anni che io sappia) ed
ha un garage in __________. Come detto in precedenza lui non avendo una
residenza in svizzera non può immatricolarli e trasportarli in __________.
Mi viene chiesto per quale motivo __________ non ha esportato i
veicoli a bordo di un veicolo a rimorchio con targhe della __________.
Io rispondo che capitava anche che veniva con veicoli targati in __________.
__________ ha un’attività individuale a __________. Ha un piazzale
dove tiene tutti i veicoli che vende. Tutti i veicoli che esporta vengono
sdoganati da lui a nome della sua ditta.
Da parte mia è capitato che l’ho accompagnato quando trasportava i
veicoli, posso dire circa 1-2 volte all’anno.
D12 Prendo atto che a seguito di un verbale dell’Ufficio
ispettorato del lavoro (in seguito UIL) del 3 novembre 2020 di sua moglie __________,
siamo venuti a conoscenza che lei dal 2008 in avanti ha svolto l’attività di
compravendita di veicoli tra la Svizzera e la __________.
Mi viene chiesto di fornire una dichiarazione spontanea
concernente questa attività, in quanto, dal 2008 a questa parte non l’ho mai
comunicato all’Ufficio AI.
R. Lei non sapeva di cosa si trattava. Quando abbiamo ricevuto la
loro lettera, non capivamo perché ci scriveva l’ispettorato del lavoro per
lavoro nero. Penso che mia moglie abbia detto che io ho percepito CHF 50'000.-
dalla vendita di auto. Io però non ho mai avuto un ruolo nella compravendita di
automobili.
Come detto prima, ho accompagnato in alcune occasioni l’__________.
Non ho mai cercato personalmente delle automobili da vendere e non ho mai avuto
un ruolo attivo nel commercio di auto.”
L’ufficio AI ha inoltre informato
l’insorgente di alcune affermazioni di sua moglie a domande poste dall’UIL,
ossia:
" 17. I rimorchi
intestati a suo nome vengono utilizzati per trasportare le auto in __________?
Adr: Si vengono utilizzati da mio marito RI 1”
e
" 12. Nella
lista contenente i dati storici delle immatricolazioni a suo nome dal 2009
risulta nella maggior parte dei casi un’immatricolazione di soli pochi giorni
(alla signora RI 1 viene mostrato l’allegato 1), cosa dichiara in merito?
Adr: Il mio ruolo è quello del prestanome, per esportare veicoli
verso la __________, tutti quelli che nella lista figurano immatricolati a mio
nome per meno di 60 giorni, diverse persone dalla __________ tra le quali mio
marito acquistano dei veicoli (solitamente vecchi e con tanti km) in Svizzera,
io li intesto a mio nome e poi l’acquirente (anche mio marito ad esempio) la
guida fino in __________ e le targhe vengono date ad una terza persona che me
le riporta in Svizzera.
Per prestare le targhe io pretendo dai diversi acquirenti che mi
paghino la tassa di circolazione e l’assicurazione per il periodo nel quale il
veicolo è immatricolato, io consegno la cedola e loro provvedono al pagamento,
la stessa cosa che faceva mio marito fino al 2013.”
Il ricorrente si è detto
scioccato dalle dichiarazioni della moglie:
" Mi viene
chiesto quale interesse abbiamo io e mia moglie a fare queste operazioni.
Io rispondo che era per aiutare il cognato di mia moglie.
Dal 2008 al 2011 risultano 140 immatricolazioni di veicoli a
motore a suo nome. Un solo veicolo invece risulta essere stato intestato a lei
nel periodo 2011-2013. L’ultimo veicolo intestato a suo nome è stato tolto
dalla circolazione il 25.10.2013. Dal 2011 in particolare, ovvero da quando lei
ha smesso di intestare di fatto i veicoli per conto proprio, sua moglie ha
incominciato ad eseguire quanto da lei fatto in precedenza. A tal proposito
rimarchiamo complessivi 409 veicoli immatricolati per conto di sua moglie.
Nel corso dell’audizioni dinnanzi all’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro, sua moglie ha dichiarato che li signor RI 1 ha smesso di fare queste
operazioni in quanto, nel 2011 sospettava che il nostro ufficio (AI) stava
eseguendo dei controlli sulla sua attività e per questo motivo ha
intenzionalmente iniziato ad immatricolare i veicoli a nome della moglie,
continuando però a gestirla personalmente come in precedenza. Tanto che dal
2011 al 2021 a nome di sua moglie __________ sono emerse 404 operazioni di
targa/starga di veicoli a motore.
Attualmente (ultimo aggiornamento del 29.07.2021) a nome di sua
moglie risultano immatricolati i seguenti veicoli: (…)
(…)”
L’ufficio AI ha fatto prendere
posizione al ricorrente sulla seguente affermazioni di sua moglie all’UIL:
" 14. Dalle
informazioni in nostro possesso risulta che suo marito RI 1 si occupi del
commercio di veicoli, ciò corrisponde al vero, se si da quanto tempo?
Adr: Dal 2008, e sino ad oggi come dimostrato dagli estratti
storici del registro delle immatricolazioni per i Nip (…. RI 1) e (… __________).
Nel 2013 ha smesso di immatricolare veicoli a suo nome in quanto
l’assicurazione invalidità stava eseguendo delle verifiche sulla sua attività
lavorativa e dunque le auto hanno iniziato ad essere immatricolate a mio nome”
Il
ricorrente ha affermato:
" Giuro che
non lo so. Gliel’ho pure chiesto a mia moglie ma lei non mi ha saputo
rispondere. Confermo che come detto fino ad ora quello che ha detto mia moglie
non è vero.
Mi viene chiesto per quale motivo mia moglie avrebbe dovuto
raccontare fatti così precisi.
Io rispondo che non lo so.
D16. A quanto ammonta il profitto per ogni veicolo venduto?
R. nessuno. Tutti quelli che mi conoscono sanno che non ho preso
un centesimo.
Mi viene chiesto di prendere posizione in merito alla
dichiarazione di mia moglie secondo cui abbiamo guadagnato circa 50'000.-.
Io rispondo che non è vero, non abbiamo percepito nessun guadagno.
D17: A quanto ammontano i suoi profitti totali e in media all’anno
dalla compravendita di veicoli dal 2008 a questa parte?
R: Ripeto che non abbiamo percepito nessun profitto.
D18: Attualmente svolge questa attività? In caso affermativo, a
nome di quali persone vengono intestati i veicoli?
R: Come detto non svolgo questa attività.
Mi viene chiesto quale sia il senso di fare da prestanome per
fornire delle targhe di controllo svizzere quando il Signor __________ avrebbe
potuto recuperare i veicoli che acquistava con un veicolo __________ e
trasportarli in __________ con quello. Io rispondo che non so quale sia il
senso, so solo che in passato lui non essendo residente in Svizzera non poteva
fare i trasporti commerciali di auto.
Preciso che lui ha il garage da circa un anno ma fa da sempre
questa attività di compravendita di automobili. (…)” (pag. 325 e seguenti)
Il 7 dicembre 2021 __________,
interpellata dall’UAI nell’ambito di una domanda di assistenza amministrativa,
ha affermato:
" (…) In
data 9.10 2020 alle ore 21.15 ca., il sig. RI 1 è stato controllato da una
pattuglia delle guardie di confine alla dogana commerciale di __________. Al
momento dei fatti, egli era passeggero del veicolo __________ imm. __________ a
nome di __________ (assente) e guidato da (…). I due si accingevano
all’espletamento delle formalità d’esportazione del veicolo citato. In
allegato, alcuni documenti inerenti all’esportazione.” (pag. 891 incarto AI)
In seguito agli accertamenti
effettuati, alle risposte fornite dall’insorgente ed alla presa di posizione
del 4 aprile 2022 del consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha
sospeso cautelativamente il versamento della rendita AI dal 31 maggio 2022 ed
ha sottoposto l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica
[dr. med. __________], neurologica [dr. med. __________], neuropsicologica [dott.
__________], psichiatrica [dr. med. __________], internistica [dr. med. __________])
del __________, redatta il 26 ottobre 2023 e dalla quale emerge la seguente
diagnosi:
" 6.3.1 Diagnosi
con influenza sulla capacità lavorativa:
Nessuna
6.3.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Diagnosi neurologiche
Stato da grave trauma cranico,
attualmente senza deficit neurologici residui maggiori con:
- cefalee tensive verosimilmente post-traumatiche;
- ipoestesia
all'emiviso destro su verosimile lesione parziale del nervo trigemino ds.
post-traumatica.
Diagnosi neuropsicologiche
Prestazioni neuropsicologiche non attendibili per
tendenza alla
simulazione/aggravamento, capacità
neuropsicologiche verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentati
nel 2004.
Diagnosi reumatologiche
Leggere lombalgie su alterazioni
statiche della colonna toracale con leggera scoliosi destroconvessa nonché
possibili iniziali alterazioni degenerative.
Dolori muscolo-scheletrici a
carattere piuttosto diffuso senza segni indicativi per la presenza di un
reumatismo delle parti molli o di un quadro fibromialgico.
Altre diagnosi internistiche
Obesità con BMI 32kg/m2
Dislipidemia non in trattamento
Tabagismo cronico."
I periti hanno affermato:
" (…) Sotto
il profilo reumatologico per quanto riguarda l’apparato muscolo-scheletrico
l’A. non presenta alcuna limitazione funzionale né alla colonna vertebrale, né
alle estremità superiori e inferiori.
Sotto il profilo
neurologico non vi sono deficit maggiori e dal punto di vista neuropsicologico
non emergono sicuri deficit cognitivi.
Sotto il profilo
neuropsicologico, in presenza di prestazioni neuropsicologiche non attendibili
per tendenza alla simulazione/aggravamento, le capacità neuropsicologiche
dell’A. risultano verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentate
nel 2004.
Sotto il profilo
psichiatrico non si sono evidenziate particolarità degne di nota, fatta
eccezione per una certa apatia e una tendenza a mantenere una certa distanza
relazionale da parte dell’A.
4.4 Discussioni di
aspetti della personalità
Come direttamente
ricavabile dalla valutazione specialistica psichiatrica effettuata dal Dr. med.
__________ a fronte di visita effettuata in data 22.3.2023 e in data 5.4.2023,
l’A. presenta una tendenza a mantenere una distanza relazionale nell’ambito di un
deficit personologico caratterizzato da tratti evitanti.
4.5 Discussioni di
fattori di stress e risorse
Sotto il profilo
reumatologico non vi sono particolari fattori di stress dal punto di vista
muscolo-scheletrico, l’A. ha intatte risorse per rientrare in un’attività
lavorativa quale cameriere.
Sotto il profilo
neurologico non vi sono particolari fattori di stress e le risorse sono dal
punto di vista neurologico buone.
Sotto il profilo
neuropsicologico l’A. non sembra mostrare limitazioni tali da compromettere la
capacità lavorativa: la tendenza ad aggravare i disturbi cognitivi, tuttavia,
fa pensare che l’A. non sia motivato a rientrare nel mercato del lavoro.
Sotto il profilo
psichiatrico nell’A. non si sono riscontrati deficit di risorse.
4.6 Motivazione della
capacità di lavoro complessiva
La questione non si
pone: tutti i consulenti valutano una capacità lavorativa piena sia in attività
abituale che in altre attività.
(…)
Quante ore di presenza
al giorno sono esigibili dall’A. nell’attività svolta in precedenza?
Tempo di lavoro pieno
(…)
Come si valuta
complessivamente l’attuale capacità lavorativa e incapacità al lavoro (si prega
di indicare entrambi i valori) nell’attività svolta finora, in rapporto a un
grado d’occupazione del 100%?
Capacità lavorativa
100% (incapacità lavorativa 0%)
Come si sviluppa nel
tempo questa capacità lavorativa?
Sulla base di quanto
descritto dai consulenti vi è una capacità lavorativa globale nella misura del
100% sia nell’attività abituale che in altre attività dal 1.12.2004 in poi,
data dell’ultimo accertamento, neuropsicologico che mostrava l’assenza di
disturbi funzionalmente rilevanti.”
I periti sono giunti a
conclusioni simili anche per quanto concerne la capacità lavorativa in attività
adatte.
Per quanto concerne l’evoluzione
dello stato di salute nel corso del tempo, gli specialisti hanno affermato:
" (…) Dal
punto di vista reumatologico no: l’A. non ha percepito prestazioni
antecedentemente per problematiche all’apparato muscolo-scheletrico di
pertinenza reumatologica e anche attualmente non presenta limitazioni
funzionali che portino a delle incapacità lavorative in ambito reumatologico.
Dal punto di vista neurologico non vi sono
modifiche rispetto a quanto descritto nel 2002.
Dal punto di vista neuropsicologico l’esame
del 2002 documentava disturbi importanti a livello cognitivo-comportamentale:
questi disturbi sono scomparsi due anni dopo e alla valutazione del 1.12.2004,
il profilo dell’A. è risultato globalmente normale. Dal punto di vista psichiatrico
lo stato di salute dell’A. è rimasto invariato dal 2004 in avanti.
Quando è presumibilmente subentrato il
cambiamento?
Dal punto di vista reumatologico, mai.
Dal punto di vista neurologico non vi è
stato cambiamento della situazione neurologica dal 2002 a oggi.
Dal punto di vista neuropsicologico almeno
a partire dal 1.12.2004, data della valutazione neuropsicologica svolta presso
la Clinica __________.
Dal punto di vista psichiatrico lo stato di
salute dell’A. è rimasto invariato dal 2004 in avanti.
Il cambiamento dello stato di salute ha
prodotto un cambiamento dell’incapacità al lavoro nel quadro dell’attività
svolta e della capacità lavorativa in un’attività adeguata? In caso
affermativo, da quando e in che misura?
Dal punto di vista reumatologico, no.
Dal punto di vista neurologico non vi è
stato cambiamento della situazione neurologica dal 2002 a oggi.
Dal punto di vista neuropsicologico la
capacità lavorativa attuale è del 100% incapacità pari allo 0% ed è da
intendersi a partire dal 1.12.2004.
Dal punto di vista psichiatrico, no.”
Per quanto concerne la
valutazione neuropsicologica il dott. __________ ha affermato:
" (…)
6.2 Valutazione
della coerenza e della plausibilità
Le prestazioni
dell’assicurato all’esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e poco
plausibili. Come descritto al punto 4.3 le prove di validità e l’analisi
qualitativa delle prestazioni ai test mostrano risultati anomali e indicativi
di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi.
Va inoltre segnalata una rilevante discrepanza
cognitivo-comportamentale: l’assicurato ottiene ai test neuropsicologici
prestazioni deficitarie che indicherebbero la presenza di disturbi di memoria,
dell’attenzione, delle capacità strategiche e di pianificazione, del linguaggio
espressivo e recettivo e delle abilità costruttive e visuospaziali. Questi
risultati sono però in contrasto con quanto osservabile dal comportamento
tenuto dall’assicurato durante l’esame e con quanto da lui stesso riferito. Ad
esempio, nella conversazione spontanea l’assicurato ha dimostrato di
comprendere ogni richiesta e si è espresso con eloquio fluente e privo di
anomie (aspetti in contrasto con i deficitari punteggi ottenuti ai test di
fluenza verbale e di denominazione). Inoltre, l’assicurato ha riferito di
giocare scacchi e di essersi organizzato autonomamente per raggiungere la sede
della visita (elementi in contrasto con gli scarsi punteggi ottenuti ai test di
memoria, di attenzione, visuospaziali e di pianificazione).
Infine, vi è una grande discrepanza fra le prestazioni fornite
dall’assicurato alle due precedenti valutazioni. Al primo accertamento, in
occasione della prima perizia __________ del 2002, l’assicurato aveva mostrato
prestazioni molto gravi, tali da giudicarlo abile al lavoro solo al 50% in
ambito protetto. In occasione del secondo accertamento, eseguito due anni dopo
su richiesta dell’Ufficio della Circolazione (verosimilmente per la richiesta
di rilascio della licenza di condurre da parte dell’assicurato), le prestazioni
sono risultate globalmente normali. È alquanto raro che gravi e invalidanti
disturbi dovuti a lesioni cerebrali si normalizzino, per di più in un lasso di
tempo relativamente breve. È altrettanto inusuale che un profilo normale torni
ad essere caratterizzato da gravi deficit in assenza di nuovi elementi organici
in grado di spiegare questo peggioramento. È anche possibile notare che
l’assicurato ha mostrato prestazioni deficitarie quando valutato nel contesto
delle perizie AI (nel 2002 e in occasione del presente accertamento) e
prestazioni normali ad un esame svolto per accertare la sua idoneità alla guida
di veicoli (2004).
6.3 Diagnosi
Prestazioni neuropsicologiche non attendibili per tendenza alla
simulazione/aggravamento. Capacità neuropsicologiche verosimilmente normali e
sovrapponibili a quelle documentate nel 2004”
Va qui rilevato che nella citata
valutazione del 7 dicembre 2004 della Clinica __________ ad opera del dott. __________,
emerge:
" (…)
Paziente di 35 anni, coniugato, con dodici anni di scolarità, inviato
dall’Ufficio della Circolazione per una valutazione delle abilità cognitive
implicate nella guida.
(…)
All’osservazione il
paziente è vigile, orientato e collaborante. Non riferisce disturbi
neuropsicologici di rilievo. L’esame viene eseguito attraverso procedure di
indagine clinica e somministrazione di test standardizzati (risultati riportati
nella tabella allegata).
Non si riscontrano segni di amnesia: le
prove di memoria a breve termine e a lungo termine sono nella norma, sia in
modalità verbale sia in modalità visiva.
Non sono presenti disturbi delle funzioni
visuo-percettive: sono nella norma il riconoscimento dei colori, la percezione
tachistoscopica, la discriminazione visiva, il completamento percettivo e le
abilità di esplorazione visiva (assenza di neglect).
Non si osservano significativi disturbi
delle funzioni attentive: i tempi di reazione sono nella norma sia quando lo
stimolo compare in posizione centrale, sia quando esso appare nei differenti
quadranti del campo visivo; l’attenzione sostenuta, ovvero la capacità di
mantenere un adeguato livello di concentrazione nel tempo, è sufficiente, non
emergendo segni di facile affaticabilità mentale; emergono invece minime
difficoltà di attenzione selettiva, ovvero il paziente riesce a focalizzare
l’attenzione ma deve compiere un discreto sforzo per contrastare l’effetto di
stimoli distraenti. Il Trail Making Test per l’attenzione divisa non è
interamente somministrabile, a causa di una non perfetta conoscenza
dell’alfabeto.
Non si osservano segni di aprassia
costruttiva, né afasia, né agnosia, né evidenti disturbi ascrivibili ad una
sindrome di tipo frontale.
L’esame effettuato
esclude la presenza di disturbi neuropsicologici di entità tale da
compromettere la conduzione di veicoli. Le minime difficoltà di attenzione
selettiva riscontrate potrebbero essere tranquillamente compensate dal punto di
vista funzionale: tale aspetto sarà facilmente verificabile attraverso una prova
pratica di guida.” (pag. 881 incarto AI)
Il 30 ottobre 2023 il medico SMR,
dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 539 incarto
AI).
Alla luce delle emergenze
istruttorie e della circostanza che l’insorgente percepisce una rendita AI da numerosi
anni, l’Ufficio AI ha sottoposto l’interessato ad un riallenamento al lavoro
presso il __________ per il tramite della __________ __________ come aiuto
cucina dapprima al 65% e poi al 100% (pag. 578 incarto AI). __________,
responsabile della parte gastronomica della __________ __________, ha affermato
che:
" (…) Nel
periodo preso in considerazione abbiamo potuto apprezzare la presenza,
l’impegno e le buone competenze metodologiche di RI 1, l’assicurato ha
dimostrato interesse per la professione ed è stato molto apprezzato dai
colleghi di lavoro e dai suoi superiori.
La cucina del ristorante __________ ha avuto un cambio di gestione
a partire dall’aprile 2024, ed entrambe le gestioni ci hanno restituito lo
stesso feedback dell’assicurato:
- presente e puntuale
- affidabile
- preciso e ordinato
- esegue i compiti nei tempi prestabiliti
Dobbiamo però segnalare che RI 1 prima di questo periodo di
potenziamento non ha mai lavorato in cucina ragion per cui le sue competenze
culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior esperienza lavorativa
per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro in qualità di “aiuto
cucina”.”
Da parte sua il consulente AI ha
affermato:
" Il
feedback ricevuto dal nuovo gerente del locale è positivo. RI 1 si è dimostrato
una persona affidabile, precisa e pulita nell’esecuzione di tutti i lavori
assegnati. Nonostante non abbia formazioni specifiche come aiuto cucina è un
valido collaboratore a tutti gli effetti. Ha un rendimento pieno con presenza
al 100%.
Ha eseguito lavori di: lavaggio stoviglie,
preparazione piatti freddi, preparazione alimenti per la cucina e servizio,
mise en place, riordino, pulizia e stoccaggio merce.
Durante questo provvedimento ha lavorato
molto bene e si è sempre impegnato. I giorni di assenza durante tutto il
provvedimento sono stati 4 (principalmente per visite mediche).
L’assicurato riferisce di avere sempre gli
stessi malesseri ma fortunatamente i controlli fatti di recente a livello
cardiologico non hanno riscontrato problemi. Mentre sul posto di lavoro non ha
avuto nessun problema e/o difficoltà. Si è sempre recato sul posto con i mezzi
pubblici da __________. A fine giugno si concluderà il provvedimento ed ho
anticipato all’assicurato che sarà ritenuto abile nella professione di aiuto
cucina, visto soprattutto il buon risultato ottenuto in questi 6 mesi. Gli ho
proposto un eventuale datore di lavoro interessato ad assumere un aiuto cucina
ma l’assicurato ha rifiutato.
Si conclude il provvedimento e
prossimamente riceverò il rapporto da parte della __________ __________ che
confermerà quanto riportato.
L’assicurato è abile nella sua attività
abituale come aiuto cucina al 100% con rendimento pieno.” (pag. 575 incarto AI)
Con il ricorso l’insorgente ha
prodotto un referto del 13 novembre 2024 del dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, del seguente tenore:
" (…) Come
da nostre discussioni telefoniche confermo che il caso del signor RI 1 si
presenta in una complessità significativa, considerando la storia di gravi
traumi facciali e cranici, le complicazioni subite post-operatorie e le
conseguenze a lungo termine.
Ecco alcuni punti chiave che ritengo
d’importanza fondamentale e da considerare.
Il trauma iniziale del 03.01.1992, ha
portato uno stato comatoso di 17 gg determinando un impatto significativo sul
sistema nervoso centrale del paziente.
Le contusioni sottocorticali possono avere
avuto effetti duraturi sulle funzioni cognitive e motorie. Gli innumerevoli
interventi chirurgici subiti presso __________ (circa otto), a causa del
complesso trauma facciale e le fratture mandibolari, indicano l’entità delle
lesioni e la difficoltà a ripristinare la funzionalità e l’estetica.
La correzione dell’iperteilorismo
post-traumatico sottolinea ulteriormente la gravità della deformazione e il suo
impatto sulla qualità di vita del paziente.
Le cefalee croniche somatiche e le
difficoltà masticatorie indicano un dolore persistente e limitazioni funzionali
che hanno influenzato gravemente la qualità di vita del paziente, il fatto
stesso che il signor RI 1 abbia un’apertura della bocca limitata suggerisce
anche difficoltà nella normale alimentazione e nella comunicazione.
La presenza del vissuto neuropsicologico
post-traumatico di componenti ansioso depressive è una conseguenza comune nei
pazienti con gravi traumi cranici.
Questa condizione infatti può essere
esacerbata dalla deformazione post-traumatica del volto contribuendo ovviamente
alla ridotta autostima, all’isolamento sociale, pensieri negativi ed
autosvalutativi.
Ricordo poi che c’è stato un secondo trauma
cranico il 05.05.2022 con un sanguinamento epidurale temporale ed un
peggioramento delle cefalee che, secondo il mio parere, può aver ulteriormente
deteriorato la situazione neurologica già preesistente complicando
ulteriormente il quadro clinico. Infine sulla capacità lavorativa, considerando
la gravità dei traumi, le complicazioni mediche e le conseguenze psicologiche,
è difficile sostenere che il paziente possa essere considerato abile al lavoro.
Le limitazioni fisiche e cognitive insieme
ai sintomi psichiatrici possono compromettere la capacità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa in modo efficace e sicuro.
In pratica alla luce di tutti questi
fattori penso che possiamo ragionevolmente concludere che il paziente dopo 32
anni non possa essere improvvisamente guarito dopo il trauma.
Ricordo poi che c’è stata per un periodo
l’insorgenza di una problematica alcolica grave durante un percorso
riabilitativo da me organizzato presso il __________ e non dall’__________ di __________
come erroneamente citato negli atti che mi ha fatto leggere.
Questo episodio rappresenta un aspetto
critico del caso nella vita del paziente, infatti quell’episodio per fortuna
rientrato, possiamo considerarlo come parte dello stress e della gestione del
dolore durante il percorso riabilitativo del signor RI 1 che si è dovuto
trovare di fronte alle conseguenze di un trauma grave e di fratture facciali
che hanno alterato la fisionomia in maniera evidente, grave e permanente e
quindi è possibile ipotizzare, come spesso accade in queste situazioni di
stress e di dolore, che il paziente abbia fatto un tentativo di automedicazione
attraverso l’assunzione di alcol in un meccanismo di coping che è comune tra le
persone che subiscono traumi.
Le ricordo inoltre che ci fu nel dicembre
2002 anche un’ospedalizzazione psichiatrica.
La necessità di un’ospedalizzazione presso
la clinica psichiatrica cantonale, sempre nell’ambito del periodo alcolico, ha
avuto un impatto significativo sul benessere psicologico dell’interessato, tra
l’altro in quell’occasione venivano riconfermate tutte le nostre diagnosi già
poste allora.
La storia di traumi multipli e
complicazioni mediche può predisporre il paziente, ricordiamo, a sviluppare
disturbi dell’uso di sostanze quindi alcol, come sappiamo bene, può essere
utilizzato come modo per sfuggire ai sintomi legati al trauma come l’ansia e la
depressione creando un ciclo di dipendenze difficile da interrompere, per
fortuna sappiamo che la problematica alcolica del paziente si è risolta con
successo, grazie anche al supporto della rete e all’impegno del paziente
stesso.
Possiamo poi avere ulteriori spunti di
riflessione tra cui:
-
L’importanza del rapporto sociale e della rete di supporto di cui ha
beneficiato il paziente all’epoca.
-
L’impegno personale del paziente che ha dimostrato di aver una notevole
forza di volontà e impegno personale, questo lo abbiamo visto anche nel caso
recente del pseudo tentativo di valutazione lavorativa presso un ristorante di __________.
È ovvio che un miglioramento della
stabilità psichica può contribuire ad una maggiore capacità di affrontare le
conseguenze del trauma originale e una migliore qualità di vita complessiva, ma
non a ritenerlo idoneo al lavoro.
Ritengo la valutazione effettuata per conto
dell’AI poco credibile e come segnalato in accordo con il medico curante Dr.
med. __________, abbiamo organizzato una rivalutazione neurologica e
neuropsicologica presso il __________.
In conclusione ritengo, vista la situazione
che il paziente sia stato francamente derubato del capitale che aveva ricevuto
come indennizzo a seguito dell’infortunio del 1992.
Dove dal racconto del paziente si evince
che sia stato spogliato dal parentado stretto e sia stato coinvolto in attività
gestite e pensate altrove.
In questo ultimi incontri con l’interessato
è emersa la volontà di chiarire il rapporto matrimoniale manifestando una
grande incertezza e dubbi sul fatto di essere stato manipolato e quindi ha
espresso chiaramente il desiderio di essere rappresentato da un tutore” (doc.
B)
Con annotazione del 2 dicembre
2024, il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
affermato:
" (…) Il
rapporto del 13.11.2024 del Dr. __________ presenta apprezzamenti soggettivi e
generici dello psichiatra sul decorso post-traumi cranici, senza, tuttavia,
alcun riferimento oggettivo allo status del suo paziente, tranne un riferimento
ad una problematica alcolica pregressa e verosimilmente superata, in assenza di
riferimenti temporali.
Lo psichiatra conclude che sarebbero stati
organizzati accertamenti neurologici e neuropsicologici, evidentemente non
ancora eseguiti al momento della redazione del referto.
In conclusione, non sono riportati fatti
nuovi rispettivamente indicazioni diagnostiche e prognostiche oggettive che
permettano di modificare la precedente posizione SMR.
Le constatazioni rese nel rapporto del 21
giugno 2024 da parte del Servizio di integrazione professionale sono coerenti
con gli atti medici oggettivi in dossier” (doc. IV/1)
Pendente causa il ricorrente ha
prodotto ulteriore documentazione medica:
-
Valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 4 dicembre 2024 del PD
dr. med. __________, del dr. med. __________ e della neuropsicologa __________,
che dopo aver posto la diagnosi principale di sospetto deficit cognitivo in
status dopo grave politrauma (1992), aver descritto l’anamnesi, il colloquio
clinico, l’esame neurologico e gli esami complementari, hanno affermato:
“(…)
Valutazione
neuropsicologica:
Il paziente è stato
sottoposto ad una valutazione neuropsicologica in lingua italiana, attraverso
la somministrazione di test standardizzati carta-matita e metodiche di indagine
clinica.
Durante l’indagine il
Sig. RI 1 mostra un focus attentivo significativamente fluttuante, appare inoltre
precocemente affaticabile e rallentato nell’esecuzione dei compiti proposti.
Dalla correzione
emerge:
-
un funzionamento globale deficitario (MoCA test: 18/30);
-
deficit mnesici bimodali, visibili nel richiamo differito di nuove
informazioni verbali, senza evidente beneficio del cueing (riconoscimento) e
nella ripetizione immediata e differita di materiale visuospaziale;
-
deficit nel recupero semantico per categoria;
-
velocità di elaborazione di stimoli visivi significativamente inferiore
alla norma, associata a deficit di attenzione selettiva e sostenuta (la prova
appare fluttuante e comprensiva di un numero di omissioni e errori maggiore
rispetto delle risposte corrette);
-
deficit di memoria lavoro in chiave uditivo-verbale;
-
deficit di fluenza figurale e nelle abilità strategiche;
-
deficit visuo-costruttivi evidenti in una copia di figura complessa
eseguita in maniera imprecisa, incompleta e non sempre proporzionata;
-
limitate capacità di shifting attentivo;
-
parte delle prove di attendibilità risultano deficitarie, indicando una
possibile sovrastima della sintomatologia clinica (cognitiva e psicologica)
riportata;
Cfr. tabella test allegata.
Conclusioni:
Dalla valutazione
neuropsicologica emergono deficit cognitivi di natura polisettoriale. Il Sig. RI
1 mostra significative compromissioni delle funzioni attentivo-esecutive, in
particolare nella velocità di elaborazione, nell’attenzione selettiva,
sostenuta e nello shifting attentivo, nonché nella memoria di lavoro, nella
fluenza verbale e nelle abilità strategiche. Sono inoltre evidenti deficit di
memoria anterograda bimodale, con un richiamo differito del materiale appreso
nettamente compromesso e non adeguatamente supportato dal riconoscimento.
Infine, si rilevano difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione
strategica visuo-costruttiva.
Le prove di
attendibilità somministrate evidenziano tuttavia punteggi discrepanti, che
potrebbero suggerire una ridotta validità delle stesse e una possibile
sovrastima della sintomatologia clinica oltre agli aspetti emotivi che possono
aver influenzato l’esito del test.
Dal punto di vista
neurologico (non cognitivo) non emergono limitazioni (…)” (doc. E)
-
RM cerebrale con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024 del dr.
med. __________, il quale dopo aver decritto il referto ha concluso:
“(…)
. Presenza di
alterazioni di segnale con perdita di sostanza in sede frontale insulare a
destra.
. Obliterazione
dell’arteria carotide interna di destra e ipoperfusione dei territori
periferici afferenti dell’arteria cerebrale media di destra. Da valutare con i
precedenti esami.
Ipertrofia mucosa
pansinusale subtotale e stasi mucosa delle celle mastoidee” (doc. F)
-
Referto del 19 febbraio 2025 del dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, che ha affermato:
"
(…) le confermo che le analisi effettuate presso l’Ospedale __________
nel corso dello scorso dicembre, hanno confermato vari deficit cognitivi in
particolare nelle funzioni esecutive e della memoria, in sintesi il rapporto
conclude con:
1. Deficit
dell’attenzione con velocità di elaborazione visiva inferiore alla norma e
difficoltà nell’attenzione selettiva e sostenuta.
2. Memoria,
deficit nella memoria di lavoro e nella memoria a lungo termine con evidenti
difficoltà nel richiamo delle informazioni.
3. Funzioni
esecutive, compromissione della pianificazione, organizzazione strategica e
fluenza verbale.
4. Difficoltà
viso-costruttive, problemi nella copia di figure complesse e nella gestione di
compiti che richiedono abilità visive e motorie integrate.
5. Sull’attendibilità
del test risulta, come già suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza
degli aspetti emotivi legati al disturbo psico-organico del paziente con
risonanza della paura del paziente per la propria integrità fisica e mentale.
Le confermo che il paziente
è sempre in trattamento dal sottoscritto dove riceve una medicazione
neurolettica con Quetiapin 25mg tutte le sere e continua un trattamento
antidoloroso cronico per le problematiche emicraniche post-traumatiche.
Le ricordo inoltre che
il paziente è stato convocato il 18.02.2025 per un ulteriore accertamento
presso il __________.
Le ricordo che la
perizia effettuata presso l’AI ha negato diagnosi sia neurologiche che
psichiatriche nei propri scritti e le ricordo inoltre che il paziente non ha
mai ricevuto il permesso di guida né in Svizzera né in __________, dove è
originario.” (doc. G)
-
Consulto neurologico del 18 febbraio 2025 della dr.ssa med. __________,
capoclinica presso l’__________ __________, la quale, dopo aver visitato
l’insorgente, ha concluso:
“(…) Paziente 55enne in
esiti di grave traumatismo cranico nel 1992. Alla rivalutazione della RM
cerebri con seq. angio arteriose con specialisti neuroradiologi in sede,
confermo assenza di flusso in a. carotide interna dx ed esiti di clipping
chirurgico nel tratto sovraclinoideo. Il segnalo di flusso dei restanti rami
del circolo intracranico è presente. Sarebbe ovviamente interessante
confrontare i reperti attuali con eventuale documentazione radiologica relativa
all’ospedalizzazione o controlli in anni successivi, ma il pz ritiene di non
avere documentazione a riguardo. Da parte mia, per completezza, lo convoco per
esecuzione di Duplex-TSA e transcranico” (doc. I)
Chiamato ad esprimersi in merito
sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il medico SMR, dr. med. __________,
il 14 marzo 2025 ha affermato:
" (…)
Prendo visione dei
seguenti referti:
-
RM cerebrale con anglo-RM nativo e con contrasto del 03.12.2024:
l’esaminatore Dr. __________ non ha a disposizione diagnostica per immagini
precedente per confronto. Il referto non certifica alcuna modificazione recente
a livello cerebrale in assenza di confronto con dati precedenti; il riscontro
di obliterazione dell’arteria carotide interna destra non può essere valutato
come fatto nuovo e, infatti, il Dr. __________ ritiene necessario un confronto
con precedenti esami. L’ipertrofia parasinusale non può giustificare deficit
cognitivi.
-
Valutazione neuropsicologica ambulatoriale del 04.12.2024 (referto del
13.12.2024): è posta una diagnosi non conclusiva di sospetto deficit cognitivo
in quanto (pag. 3/3) parte delle
prove di attendibilità risultano
deficitarie, indicando una possibile sovrastima della sintomatologia clinica
(cognitive e psicologica) riportata; più sotto gli scriventi Dr. __________,
Dr. __________, neuropsicologa __________ esprimono un rapido accenno a non
meglio definiti aspetti emotivi, la cui presenza giustificherebbe, tuttavia, la
non attendibilità dei risultati non il deficit cognitivo.
-
Nel rapporto del 19.12.2025, il Dr. __________ esprime un suo personale
apprezzamento del rapporto neuropsicologico dando risalto ai deficit e
minimizzando la non attendibilità dei risultati con riferimento come già
suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza degli aspetti emotivi
legati al disturbo psico-organico del paziente con risonanza della paura del
paziente per la propria integrità fisica e mentale. Questa affermazione non
è contenuta nel rapporto neuropsicologico ed è un apprezzamento personale dello
psichiatra curante di difficile interpretazione: sembra quasi che l’assicurato
abbia dato verosimilmente risposte non adeguate ai test per difendere sé stesso
e, altrettanto verosimilmente, un proprio beneficio.
-
Il consulto neurologico della Dr.ssa __________ del 18.02.2025 riporta
un esame obiettivo neurologico nella norma e, in particolare, non evidenti
turbe mnesiche o fasiche durante il colloquio.
In conclusione, la documentazione medica versata non riporta nei
fatti informazioni nuove o modificazioni significative di fatti noti bensì
conferma le conclusioni peritali rispettivamente i rapporti SMR del 30.10.2023
e 02.12.2024.” (doc. XVII)
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.
2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi
precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che
non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022
del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,
consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020
del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V
31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve
essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza
9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016
e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé
il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame
del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle
critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui
mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme
al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e
32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.8. Preliminarmente
va rilevato che l’Ufficio AI ha agito correttamente laddove nel corso del mese
di maggio 2021 ha dato avvio ad una revisione della rendita AI dell’insorgente,
effettuando numerosi accertamenti, tra i quali l’allestimento di una nuova
perizia pluridisciplinare.
All’amministrazione
era infatti stato segnalato che la moglie del ricorrente, nell’ambito di
un’inchiesta dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, aveva affermato che suo
marito si sarebbe occupato, a titolo oneroso, di un commercio di veicoli tra la
Svizzera e la __________ (“Il mio ruolo è quello del prestanome, per
esportare veicoli verso la __________, tutti quelli che nella lista figurano
immatricolati a mio nome per meno di 60 giorni, diverse persone dalla __________
tra le quali mio marito acquistano dei veicoli (solitamente vecchi e con tanti
km) in Svizzera, io li intesto a mio nome e poi l’acquirente (anche mio marito
ad esempio) la guida fino in __________ e le targhe vengono date ad una terza
persona che me le riporta in Svizzera. Per prestare le targhe io pretendo dai
diversi acquirenti che mi paghino la tassa di circolazione e l’assicurazione
per il periodo nel quale il veicolo è immatricolato, io consegno la cedola e
loro provvedono al pagamento, la stessa cosa che faceva mio marito fino al 2013”
(…) “10. Per quale cifra ha acquistato i veicoli summenzionati? Adr: Non lo
ricordo in quanto dell’acquisto se n’è occupato mio marito RI 1”), ossia
un’attività che, alla luce della perizia del __________ del 22 luglio 2002,
sfociata nell’attribuzione di una rendita completa, non sarebbe apparentemente stato
in grado di svolgere.
Inoltre
il 24 marzo 2022 il medico SMR, dr. med __________, dopo aver acquisito le
fatture dell’assicuratore malattie, ha constatato che negli ultimi 5 anni vi
era stata un’”assenza di significativa mediazione e sostegno psicologico”
ed ha rilevato che da una visita del dott. __________ del 1° dicembre 2004, su
mandato dell’Ufficio della circolazione, non era emerso alcun danno
neuropsicologico di tipo limitante, contrariamente a quanto stabilito nella
perizia del __________ di un paio di anni prima (pag. 360 incarto AI).
In
presenza di uno stato di fatto e di salute modificato (possibile attività
lucrativa quale commerciante di automobili; nessun danno neuropsicologico), non
conosciuto dall’Ufficio AI, e che avrebbe potuto incidere sul grado
d’invalidità del ricorrente, poiché era stato ritenuto abile al lavoro al 50%
solo in ambiente protetto, l’amministrazione ha pertanto correttamente dato
avvio alla procedura di revisione (cfr. DTF 141 V 9, consid. 5.3) ed ha
esaminato il diritto alla prestazione in maniera completa (“allseitig”)
in fatto ed in diritto (DTF 141 V 9 e STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024).
2.9. Chiamato
innanzitutto a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione
medica agli atti, deve confermare le conclusioni della perizia pluridisciplinare
del __________ del 26 ottobre 2023.
Il referto è da considerare
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono espressi su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
I periti, riassunti gli atti,
descritta in maniera approfondita l’anamnesi (famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica), le constatazioni obiettive, non hanno
rilevato alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa
dell’interessato, mentre hanno accertato numerose diagnosi (neurologiche,
neuropsicologiche, reumatologiche e internistiche), senza alcuna influenza
sulla capacità lavorativa.
Gli specialisti si sono espressi
nel dettaglio di ogni singola patologia, spiegando partitamente le ragioni per
le quali le malattie di cui è affetto il ricorrente non incidono sulla sua
capacità lavorativa e per quali motivi egli è completamente abile al lavoro in
qualsiasi attività, senza restrizioni particolari.
Il reumatologo, dr. med. __________,
ha accertato che l’esame clinico è blando con leggera riduzione della mobilità
sia alla colonna cervicale che lombare senza una sindrome cervico-vertebrale o
lombo-vertebrale, non vi sono indizi per una componente di tipo irritativo
radicolare alle estremità superiori e inferiori, vi sono delle dolenzie alla
palpazione muscolare a livello soprattutto interscapolare e nella zona lombare
e lombo sacrale, presenta alcuni tender points soprattutto agli arti superiori,
non vi sono comunque indizi né anamnestici né clinici per un vero e proprio
reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico, non vi sono segni per
una sistematica patologia di tipo degenerativo né alle anche né alle ginocchia
e alle caviglie; non vi sono sinoviti. Lo specialista ha accertato una capacità
lavorativa del 100% in qualsiasi attività.
Anche dal lato neurologico, il
dr. med. __________ è giunto alla medesima conclusione. Lo specialista ha
rilevato che si tratta di un assicurato che nel 1992 ha subito un grave trauma cranico
con necessità di vari interventi chirurgici a livello del massiccio facciale
per fratture mandibolari e che lamenta cefalee di tipo tensivo, con evoluzione
cronica a partire dal trauma; non vi sono altrimenti deficit maggiori all’esame
neurologico e dal punto di vista neuropsicologico non emergono sicuri deficit
cognitivi. Vi è pertanto una completa abilità lavorativa in qualsiasi attività.
Dal lato psichiatrico, il dr.
med. __________, al quale il ricorrente ha dichiarato di non essere più stato
in cura psichiatrica per un po’ (cfr. pag. 505-506 incarto AI: “[…] era
stato seguito per un certo periodo dal collega psichiatra Dr. __________ di __________.
Afferma di avere poi smesso di vedere lo psichiatra non ravvisandone una
necessità e di avere ricominciato le consultazioni circa sei mesi fa perché non
si sentiva bene a livello psichico […]”), non ha posto alcuna diagnosi né
con influenza né senza influenza sulla capacità lavorativa. Lo specialista ha
accertato che l’esame psichico dell’insorgente non ha evidenziato particolarità
degne di nota, fatta eccezione per una certa apatia e una tendenza a mantenere
una certa distanza relazionale, nonostante l’assicurato abbia asserito anche se
in maniera non molto convinta di non potere contare su di uno stato di salute
ottimale e a parte lo stato d’animo apatico e l’atteggiamento di distanza
relazionale messo in luce all’esame psichico non si sono evidenziati aspetti
psicopatologici correlabili all’ipotesi diagnostica di disturbo
neuropsicologico che era stato formulato nel 2002, ma che perlomeno dal 2004
(data dell’ultimo accertamento neuropsicologico) in avanti non risulta essere
più sostenibile anche alla luce dell’esame neuropsicologico effettuato
nell’ambito della perizia __________ che ha evidenziato prestazioni cognitive
poco coerenti e poco plausibili: a questo proposito, per il perito, le prove di
validità e l’analisi quantitativa delle prestazioni se da un lato hanno
mostrato una sostanziale assenza di disturbi funzionalmente rilevanti,
dall’altro sono piuttosto indicativi di una produzione intenzionale o perlomeno
di un aggravamento voluto dei disturbi cognitivi accusati dall’insorgente. Per
cui lo specialista ha concluso per una completa capacità lavorativa in
qualsiasi attività.
Pure per quanto concerne
l’aspetto internistico, il dr. med. __________ non ha accertato alcuna
incapacità lavorativa.
Infine, anche in relazione
all’aspetto neuropsicologico, il dott. __________ ha stabilito che l’insorgente
è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. Lo
specialista ha descritto prestazioni neuropsicologiche non attendibili per
tendenza alla simulazione / aggravamento con capacità neuropsicologiche
verosimilmente normali e sovrapponibili a quelle documentate nel 2004. Per lo
specialista l’insorgente è capace al lavoro al 100% almeno dal 1° dicembre 2004
data dell’ultimo accertamento neuropsicologico che mostrava l’assenza di
disturbi funzionalmente rilevanti.
Le contestazioni del ricorrente,
ed il certificato del 13 novembre 2024 del dr. med. __________, non sono atti a
sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.
È vero che i periti, per quanto
concerne la valutazione della capacità lavorativa, sembrano essere partiti
dalla premessa che l’insorgente avesse da ultimo eseguito l’attività di
serigrafo, allorché tale lavoro era stato effettuato in modalità protetta nel
1997 su richiesta del curante, dr. med. __________. Tale errore, verosimilmente
derivante dall’indicazione contenuta nel mandato di accertamento peritale del 5
gennaio 2023 (pag. 423 incarto AI), nel preciso caso di specie non porta a
conseguenza ritenuto come tutti gli specialisti ritengono che l’assicurato può
svolgere qualsiasi attività lucrativa in maniera completa, ossia al 100%,
compresa di conseguenza quella da ultimo svolta di cameriere e di aiuto cucina
e pizzaiolo. Tali attività sono del resto state prese in considerazione dai
periti, ritenuto come nel referto del 26 ottobre 2023 sono citate nell’anamnesi
professionale quali lavori svolti prima dell’incidente stradale (cfr. pag. 9
della perizia, punto 3.2.3 e pag. 31-32, punto 4.1 della perizia; cfr. anche
pag. 40: “[…] sotto il profilo reumatologico non vi sono particolari fattori
di stress dal punto di vista muscolo-scheletrico, l’A. ha intatte risorse per
rientrare in un’attività lavorativa quale cameriere”). Inoltre, come si
vedrà ancora in seguito, la capacità lavorativa in qualsiasi attività è stata
confermata dalla prova di 6 mesi effettuata dall’insorgente presso il __________
al termine della quale i responsabili hanno evidenziato come il ricorrente
potesse esercitare la professione di aiuto cucina senza particolari problemi. A
questo proposito l’Ufficio AI rileva correttamente come durante la misura reintegrativa,
le restrizioni lavorative a cui l’assicurato ha fatto riferimento sono
unicamente relative alla percezione di dolori, alla stanchezza e all'emicrania (cfr.
i rapporti intermedi del consulente in integrazione professionale del 22
febbraio 2024, del 28 marzo 2024, del 6 maggio 2024 e del 21 giugno 2024),
ossia disturbi che sono stati indagati nell'ambito di una procedura probatoria
strutturata anche grazie agli esami testistici orali, di disegno e di
ricostruzione di figure, Coin in the Hand Test (CHT), Digit Span Test (DS),
Item Memory Test (FMT), Figura complessa di Benson, Dot Counting Test (DCT) e
all'esame (per il tramite di un questionario) di validità della performance
(per il controllo della simulazione di disturbi cognitivi; cfr. pag. 533-534
incarto AI). Testistica, somministrata da un perito abilitato in
neuropsicologia (cfr. l'art. 7m cpv. 3 OPGA), la cui valenza è riconosciuta.
L’agire dell’amministrazione è conforme alla prassi dell'Alta Corte secondo cui
l'impatto sulla capacità lavorativa del quadro clinico legato al disturbo da
stress post-traumatico (PTSD), all'emicrania e alla cefalea a grappolo va
esaminato mediante una procedura probatoria strutturata. Ciò indipendentemente
dal fatto che alla base delle stesse vi sia (o meno) una patologia organica
dimostrabile (cfr. STF 8C_350/2017 del 30 novembre 2017, consid. 5).
Non
può neppure essere d’aiuto al ricorrente il referto del 13 novembre 2024 del
suo curante, dr. med. __________. Tale certificato si esaurisce in gran parte
nella descrizione di quanto accaduto diversi anni fa, ma non apporta alcun
elemento medico oggettivo atto a mettere in dubbio la perizia del __________.
Il suo rapporto poggia prevalentemente su elementi soggettivi descritti dall’assicurato
e non su una valutazione medica oggettiva quali l’AMDP System (per stabilire lo
stato psichico) e il Mini ICF-APP (per stabilire gli eventuali deficit
funzionali; cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al
consid. 5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR
2015 IV n. 10: “[…] Die
Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S.
27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”).
Le
valutazioni del curante non presentano l’indicazione di eventuali deficit
psichici e funzionali con influenza della capacità di lavoro dell’assicurato.
Del resto non va dimenticato che un'opinione divergente di un medico curante non è sufficiente
a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra molte, la
sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i
casi in cui i curanti evidenziano elementi oggettivamente verificabili,
ignorati dalla perizia (sul tema cfr. sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024
consid. 4), che non sono però dati nel caso in rassegna (cfr. STF 9C_418/2023
del 4 settembre 2024, consid. 5.2.1.). Ciò vale a maggior ragione
per quanto concerne le generiche attestazioni di un’incapacità lavorativa del
100% rilasciate dal dr. med. __________, FMH medicina interna.
Il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente
a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del
28 marzo 2024, con rinvio alla STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3;
STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; sulla prudenza dell’opinione del medico curante a causa dei
particolari legami che ha con il paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2).
Inoltre, relativamente alla
diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è
spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Come rileva anche l’Ufficio AI, inoltre, secondo
la giurisprudenza federale non è tanto importante la diagnosi quanto le sue
conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12
luglio 2012 consid. 6 con riferimenti). Non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente
di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le
circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 9C_572/2023
del 18 giugno 2024 = SVR 2024 IV 46; STF 8C_874/2011
del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag.
234).
Per quanto concerne i fattori psicosociali fatti valere in sede di
ricorso e dal dr. med. __________, va rammentato che secondo la giurisprudenza
se il quadro clinico è influenzato da fattori psicosociali e socioculturali, di
questi ultimi va fatta astrazione quali fattori non invalidanti e, quindi, non
assicurati, nella misura in cui influenzano direttamente la sintomatologia e
non mantengono soltanto indirettamente un danno alla salute (autonomo) oppure
ne aggravano le conseguenze (esistenti indipendentemente dagli elementi estranei
all'invalidità; STF 8C_14/2017 del 15 marzo 2017, consid. 5.3 [pubblicata in
SVR 2017 IV 63; STF 8C_544/2022, del 3 marzo 2023, consid. 2.4]).
In relazione all’assenza di contatto tra il perito ed il dr. med. __________,
va evidenziato come l’Ufficio AI ha acquisito agli atti i documenti medici
necessari ed ha interpellato il dr. med. __________. Da una nota di un
funzionario dell’amministrazione figura tuttavia che “ha telefonato il Dr. __________
dicendo che non è in grado di compilare il rapporto medico, in quanto non
riesce più a rintracciare l’assicurato” (pag. 313 incarto AI). Da parte sua
il perito, Dr. med. __________, ha esaminato tutta la documentazione medica a
sua disposizione ritenendo, come è sua facoltà (sul tema cfr. anche STF 9C_273/2018
del 28 giugno 2018, consid. 5.2.2 pubblicata in SVR 2018 IV n. 76, con rinvio
alla STF 8C_794/2017 del 27 marzo 2018, consid. 4.2.1), non essere necessario
prendere contatto diretto con lo psichiatra curante (cfr. anche STF 8C_150/2022
del 7 novembre 2022, consid. 11.2.2).
Circa l’assenza di accertamenti
strumentali sullo stato cerebrale, va evidenziato come rientra nel potere di
apprezzamento dei medici incaricati di allestire la perizia effettuare gli esami
ritenuti necessari. Nel caso di specie i periti, ai quali è stata messa a
disposizione la perizia del __________ del 22 luglio 2002, comprensiva della
storia clinica e delle diagnosi allora poste (cfr. pag. 4 della perizia del 26
ottobre 2023, pag. 444 incarto AI: “c.p.c. tutti i consulenti”), non
hanno evidentemente ritenuto utile procedere con tale tipo di esame.
Per quanto concerne la
circostanza che i periti del __________ fanno risalire il miglioramento dello
stato di salute al 1° dicembre 2004, quando è stata eseguita una valutazione
neuropsicologica per l’Ufficio della circolazione e senza che in
quell’occasione fossero stati somministrati test specifici, questo Tribunale
evidenzia che se da una parte l’esame tendeva unicamente a verificare
l’idoneità alla guida, d’altra parte esso, come sottolineato nella perizia del
26 ottobre 2023 è comunque significativo. Il dott. __________ rileva come “le
prestazioni dell’assicurato all’esame neuropsicologico appaiono poco coerenti e
poco plausibili. Come descritto al punto 4.3 le prove di validità e l’analisi
qualitativa delle prestazioni ai test mostrano risultati anomali e indicativi
di produzione intenzionale o aggravamento dei disturbi cognitivi. Va inoltre
segnalata una rilevante discrepanza cognitivo-comportamentale: l’assicurato ottiene
ai test neuropsicologici prestazioni deficitarie che indicherebbero la presenza
di disturbi di memoria, dell’attenzione, delle capacità strategiche e di
pianificazione, del linguaggio espressivo e recettivo e delle abilità
costruttive e visuospaziali. Questi risultati sono però in contrasto con quanto
osservabile dal comportamento tenuto dall’assicurato durante l’esame e con
quanto da lui stesso riferito. Ad esempio, nella conversazione spontanea
l’assicurato ha dimostrato di comprendere ogni richiesta e si è espresso con
eloquio fluente e privo di anomie (aspetti in contrasto con i deficitari
punteggi ottenuti ai test di fluenza verbale e di denominazione). Inoltre,
l’assicurato ha riferito di giocare a scacchi e di essersi organizzato
autonomamente per raggiungere la sede della visita (elementi in contrasto con
gli scarsi punteggi ottenuti ai test di memoria, di attenzione, visuospaziali e
di pianificazione). Infine, vi è una grande discrepanza fra le prestazioni
fornite dall’assicurato alle due precedenti valutazioni. Al primo accertamento,
in occasione della prima perizia __________ del 2002, l’assicurato aveva
mostrato prestazioni molto gravi, tali da giudicarlo abile al lavoro solo al
50% in ambito protetto. In occasione del secondo accertamento, eseguito due
anni dopo su richiesta dell’Ufficio della Circolazione (verosimilmente per la
richiesta di rilascio della licenza di condurre da parte dell’assicurato), le
prestazioni sono risultate globalmente normali. È alquanto raro che gravi e
invalidanti disturbi dovuti a lesioni cerebrali si normalizzino, per di più in
un lasso di tempo relativamente breve. È altrettanto inusuale che un profilo
normale torni ad essere caratterizzato da gravi deficit in assenza di nuovi
elementi organici in grado di spiegare questo peggioramento. È anche possibile
notare che l’assicurato ha mostrato prestazioni deficitarie quando valutato nel
contesto delle perizie AI (nel 2002 e in occasione del presente accertamento) e
prestazioni normali ad un esame svolto per accertare la sua idoneità alla guida
di veicoli (2004)”.
Il perito ha di conseguenza
indicato nel dettaglio i motivi per i quali anche dal punto di vista neuropsicologico
in ogni caso dal mese di dicembre 2004 non vi era più alcuna incapacità
lavorativa.
Non trova conferma neppure la
censura del ricorrente secondo la quale i periti del __________ non si
sarebbero confrontati con la perizia precedente del 2002. I periti sono infatti
stati chiamati a pronunciarsi in relazione ai cambiamenti dello stato di salute
del ricorrente rispetto alla situazione presente oltre 20 anni prima, circa la
data del presumibile cambiamento e sull’incidenza che questo ha avuto sulla
capacità lavorativa dell’insorgente (pag. 44-45 della perizia). Gli specialisti
hanno affermato che dal punto di vista
reumatologico l’assicurato non ha percepito prestazioni antecedentemente per
problematiche all’apparato muscolo-scheletrico di pertinenza reumatologica e
anche attualmente non presenta limitazioni funzionali che portino a delle incapacità
lavorative. Dal punto di vista neurologico non vi sono modifiche rispetto a
quanto descritto nel 2002. Dal punto di vista neuropsicologico l’esame del 2002
documentava disturbi importanti a livello cognitivo-comportamentale: questi
disturbi sono scomparsi due anni dopo e alla valutazione del 1.12.2004, il
profilo dell’assicurato è risultato globalmente normale. Dal punto di vista
psichiatrico lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato dal 2004 in
avanti. Il dott. __________, come visto, nel suo consulto si è inoltre
approfonditamente confrontato con gli esiti degli esami della precedente
perizia ed ha spiegato per quali motivi, perlomeno dal 1° dicembre 2004, vi è
stato un miglioramento dello stato di salute.
Per quanto concerne la circostanza
che il dott. __________ ha visitato l’insorgente solo in un’occasione mentre il
dr. med. __________ solo due volte, ancora recentemente nella STF 9C_418/2023
del 4 settembre 2024, al consid. 5.2.1. il Tribunale federale ha rammentato che
non è la durata di una visita o
quella per stendere il susseguente rapporto che sono decisivi per dare pieno
valore probante a una perizia ma il suo contenuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 e
125 V 351 consid. 3, in particolare sulle perizie affidate dagli organi AI ai medici
specializzati esterni cfr. DTF 137 V 210). La giurisprudenza ha altresì
già indicato che neppure la circostanza che un assicurato non sarebbe stato
visitato dai medici dell'AI, rispettivamente da un perito a cui è stato dato
mandato, consente di inficiarne le conclusioni (cfr. sentenza 8C_500/2022 del 4
maggio 2023 consid. 3).
Il
ricorrente non può essere seguito laddove sostiene che i periti non indicano il
motivo per il quale l’assicurato sia in grado di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, contrariamente a quanto sostenuto nel referto del 2002. Accertato
che l’insorgente non è affetto da alcuna patologia con influenza sulla capacità
lavorativa, la logica conseguenza è la totale capacità lavorativa in qualsiasi
attività.
Ciò, contrariamente a quanto
sembra ritenere l’insorgente, è del resto stato comprovato con la prova al
riallenamento di 6 mesi, dapprima al 65% (gennaio-marzo 2024) ed in seguito al
100% (aprile-giugno 2024) presso il __________, dove l’assicurato è stato in
grado di svolgere l’attività di aiuto cucina a piena soddisfazione del proprio
datore di lavoro. Ciò in un ambiente che, seppure piccolo e familiare, ha
permesso al consulente in integrazione di fornire una valutazione della
capacità lavorativa del ricorrente nel mercato libero del lavoro.
Il 21 giugno 2024 il consulente
nel rapporto intermedio ha infatti affermato che “il feedback ricevuto dal
nuovo gerente del locale è positivo. RI 1 si è dimostrato una persona
affidabile, precisa e pulita nell’esecuzione di tutti i lavori assegnati.
Nonostante non abbia formazioni specifiche come aiuto cucina è un valido
collaboratore a tutti gli effetti. Ha un rendimento pieno con presenza al 100%.
Ha eseguito i lavori di: lavaggio stoviglie, preparazione piatti freddi,
preparazione alimenti per la cucina e servizio, mise en place, riordino,
pulizia e stoccaggio merce. Durante questo provvedimento ha lavorato molto bene
e si è sempre impegnato. I giorni di assenza durante tutto il provvedimento
sono stati 4 (principalmente visite mediche). L’assicurato riferisce di avere
sempre gli stessi malesseri ma fortunatamente i controlli fatti di recente a
livello cardiologico non hanno riscontrato problemi. Mentre sul posto di lavoro
non ha avuto nessun problema e/o difficoltà. Si è sempre recato sul posto con i
mezzi pubblici da __________. A fine giugno si concluderà il provvedimento ed
ho anticipato all’assicurato che sarà ritenuto abile nella professione di aiuto
cucina, visto soprattutto il buon risultato ottenuto in questi 6 mesi. Gli ho
proposto un eventuale datore di lavoro interessato ad assumere un aiuto cucina
ma l’assicurato ha rifiutato. (…) L’assicurato è abile nella sua attività
abituale come aiuto cucina al 100% con rendimento pieno” (pag. 575 incarto
AI).
Anche il responsabile del
progetto, __________ ha affermato che nel “periodo preso in considerazione
abbiamo potuto apprezzare la presenza, l’impegno e le buone competenze
metodologiche di RI 1, l’assicurato ha dimostrato interesse per la professione
ed è stato molto apprezzato dai colleghi di lavoro e dai superiori. La cucina
del ristorante __________ ha avuto un cambio di gestione a partire dall’aprile
2024, ed entrambe le gestioni ci hanno restituito lo stesso feedback
sull’assicurato: - presente e puntuale –affidabile –preciso e ordinato –esegue
i compiti nei tempi prestabiliti.”
È vero che il responsabile
afferma anche “dobbiamo però segnalare RI 1 prima di questo periodo di
potenziamento non ha mai lavorato in cucina, ragion per cui le sue competenze
culinarie risultano essere limitate, avrebbe bisogno di maggior esperienza
lavorativa per poter trovare un posto nel libero mercato del lavoro in qualità
di “aiuto cucina”. Tuttavia, da una parte come emerge dall’anamnesi
lavorativa e come affermato dallo stesso ricorrente, all’inizio degli anni ’90
aveva lavorato come aiuto cucina. Inoltre, è compito del consulente
dell’Ufficio AI stabilire se, in quale misura e per quale attività la persona
assicurata è abile al lavoro. In concreto le sue conclusioni trovano conforto
nelle valutazioni del __________. A questo proposito giova ricordare che la
giurisprudenza ha già più volte ribadito che i dati medici permettono
generalmente un apprezzamento più oggettivo del caso e prevalgono, di
principio, sulle constatazioni effettuate durante, ad esempio, uno stage di
osservazione dell’assicurato (cfr. STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023, consid.
5.4).
Non possono essere d’aiuto al
ricorrente neppure i nuovi referti medici prodotti nel corso dei mesi di
febbraio e marzo 2025 (doc. da E ad I).
Preliminarmente
va rammentato che di principio è la data della decisione impugnata (in concreto
il 23 ottobre 2024) che delimita il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409
consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del
4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5
agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,
pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Un
eventuale peggioramento dello stato di salute del ricorrente successivo al 23
ottobre 2024 deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di
prestazioni.
In
secondo luogo va rilevato come i nuovi referti non sono comunque atti a
sovvertire le conclusioni dei periti, avvallate dai medici SMR (cfr. i rapporti
del 30 ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024).
La
valutazione neuropsicologica del 4 dicembre 2024, pur rilevando la presenza di
deficit cognitivi di natura polisettoriale, di significative compromissioni
delle funzioni attentivo-esecutive, in particolare nella velocità di
elaborazione, nell’attenzione selettiva, sostenuta e nello shifting attentivo,
nonché nella memoria di lavoro, nella fluenza verbale e nelle abilità
strategiche, la presenza di deficit di memoria anterograda bilaterale e
difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione strategica
visuo-costruttiva, conferma, ancora una volta, che le prove di attendibilità “evidenziano
tuttavia punteggi discrepanti, che potrebbero suggerire una ridotta validità
delle stesse e una possibile sovrastima della sintomatologia clinica oltre agli
aspetti emotivi che possono aver influenzato l’esito del test” (doc. E).
Tale referto non inficia pertanto le valutazioni del __________ in ambito
neuropsicologico, ma conferma quanto accertato anche dal perito, dott. __________,
che aveva rilevato la presenza di prestazioni neuropsicologiche non attendibili
per tendenza alla simulazione / aggravamento.
La
presenza di aspetti emotivi è inoltre un’ulteriore elemento a comprova della
poca attendibilità dei test.
Il
PD dr. med. __________, il dr. med. __________ e la neuropsicologa __________,
come peraltro anche la dr.ssa med. __________ nel consulto del 18 febbraio
2025, hanno inoltre confermato che dal punto di vista neurologico non emergono
limitazioni, rispettivamente che l’esame neurologico è nella norma (doc. E e
I). La dr.ssa med. __________ ha pure rilevato che nel corso del colloquio non
vi sono state evidenti turbe mnesiche o fasiche. Neppure il suo referto apporta
elementi utili all’insorgente.
Il
rapporto del curante, dr. med. __________, del 19 febbraio 2025, si esaurisce
nella descrizione dell’esito della valutazione neuropsicologica del 4 dicembre
2024, nell’indicazione dei medicamenti che l’assicurato continua ad assumere e
nella critica, generica, della perizia del __________. Lo specialista non si
confronta con le conclusioni del referto peritale e delle successive
valutazioni del 30 ottobre 2023 e del 2 dicembre 2024 dei medici SMR. Come
rileva anche il dr. med. __________, il curante minimizza, genericamente e
senza alcun elemento medico oggettivo, la non attendibilità dei risultati con
un apprezzamento personale (“sull’attendibilità del test, risulta, come già
suggerito nei miei rapporti precedenti, l’importanza degli aspetti emotivi legati
al disturbo psico-organico del paziente con risonanza delle paure del paziente
per la propria integrità fisica e mentale”) che non trova tuttavia riscontro
nel referto neuropsicologico.
Infine,
la RM cerebrale con Anglo-RM e con contrasto del 3 dicembre 2024, in assenza di
un confronto con dati precedenti, non fa stato di una modifica a livello
cerebrale, che sarebbe comunque stata oggettivata solo dopo l’emissione della
decisione impugnata che delimita il potere cognitivo di questo Tribunale. Il
dr. med. __________, peraltro, non certifica un’incapacità lavorativa del
ricorrente in relazione con i risultati dell’esame. A questo proposito va
ribadito che non è tanto determinante se vi è o meno una nuova diagnosi, quanto
le sue conseguenze sulla capacità lavorativa. Su questo punto il referto è
silente.
2.10. Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per
mettere in dubbio le conclusioni della perizia pluridisciplinare del __________
del 26 ottobre 2023, le cui conclusioni sono state confermate dal medico SMR
dr. med. __________ il 30 ottobre 2023 (pag. 539 incarto AI).
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Occorre pertanto concludere che
l’insorgente, dal mese di dicembre 2004 era totalmente abile al lavoro in
qualsiasi attività.
Egli pertanto non ha più diritto ad alcuna
rendita.
2.11. Va ora esaminato se la soppressione può
essere confermata dal 1° giugno 2022, ossia da quando l’Ufficio AI ha sospeso
in via cautelare il versamento della prestazione oppure da un periodo
successivo.
A tale proposito nella decisione
impugnata l’Ufficio AI ha affermato:
" Ritenuto
che, a prescindere dall'effettiva remunerazione, l’assicurato ha adottato dei comportamenti
incompatibili con le limitazioni della capacità lavorativa risultanti all'amministrazione
(come da rapporto dell'UIL e da quanto sintetizzato nella perizia del __________
acquisita nella pendente revisione) e che lo stesso non ha mai notificato il miglioramento
del suo stato di salute (cfr. i pt. 1 e 2 dei formulari di revisione del 4
gennaio 2006, dell'11 marzo 2009, del 20 agosto 2013 e del 13 dicembre 2016 e
del 23 luglio 2021), l'UAI ritiene vi sia stata una trasgressione dell'obbligo
di informare previsto agli artt. 31 LPGA e 77 OAI. Situazione che impone dunque
la soppressione a carattere retroattivo del diritto alla rendita intera dalla
data del miglioramento della capacità al guadagno.
Posto che, a mente dell'amministrazione, il termine relativo di
cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere al momento della ricezione
del rapporto dell'UIL del 13 aprile 2021 ed è dunque già
spirato, la presente soppressione retroattiva del diritto a
rendita non implica richieste di restituzione.”
Per l’art. 31 cpv. 1 LPGA l’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione.
Ai sensi dell’art. 77 OAI l’avente
diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la
prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento
rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare
ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro,
dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto
all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo
dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle
condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Per l’art. 88bis cpv. 2
OAI la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per
grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto:
a.
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione;
b. retroattivamente dalla
data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha
ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la
prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito
della medesima o della violazione dell’obbligo di informare.
Va ancora rammentato che per
l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue tre
anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione Se il credito deriva
da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
In concreto questo Tribunale
non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione dell’UAI.
Dalla
perizia del __________ 22 luglio 2002 emerge che i medici avevano ritenuto
l’interessato abile solo in ambito protetto, nella misura del 50%.
A
motivazione del grado di incapacità lavorativa i periti avevano affermato che
non vi erano possibilità realistiche di effettuare provvedimenti d’integrazione
a livello professionale, in particolare a causa degli aspetti neuropsicologici,
ed avevano fortemente auspicato una continuazione del supporto psichiatrico
alfine di aiutare l’assicurato a “convivere con i propri deficit,
soprattutto quelli concernenti il comportamento (diminuita capacità nel gestire
la propria vita, impulso vitale ridotto), l’affettività (labilità emotiva,
umore depresso, paure, ritiro dalla vita sociale, aumentata irritabilità e
nervosismo), aspetti cognitivi (difficoltà d’attenzione e di concentrazione,
aumentata affaticabilità mentale, momenti di confusione) e della personalità
(diminuita autostima, perdita d’identità)” (pag. 130 incarto AI).
Il
3 novembre 2020 la moglie del ricorrente, interrogata presso l’Ufficio
dell’ispettorato del lavoro poiché, malgrado fosse iscritta in disoccupazione,
figuravano numerose automobili immatricolate a suo nome, ha affermato che i
veicoli non sono stati acquistati da lei, ma “da mio marito RI 1, io faccio
da prestanome per esportare i veicoli verso la __________”. Ella ha inoltre
sostenuto di non ricordarsi la cifra di acquisto dei veicoli, poiché “dell’acquisto
se n’è occupato mio marito RI 1”. L’interessata ha inoltre affermato che “è
principalmente mio marito che si occupa del commercio di veicoli tra la
Svizzera e la __________, ripeto che il mio ruolo è quello del
prestanome, per esportare i veicoli verso la __________, tutti quelli che nella
lista figurano immatricolati a mio nome per meno di 60 giorni, diverse persone
dalla __________ tra le quali mio marito acquistano dei veicoli (solitamente
vecchi e con tanti km) in Svizzera, io li intesto a mio nome e poi l’acquirente
(anche mio marito ad esempio) la guida fino in __________ e le targhe vengono
date ad una terza persona che me le riporta in Svizzera. Per prestare le targhe
io pretendo dai diversi acquirenti che mi paghino la tassa di circolazione e
l’assicurazione per il periodo nel quale il veicolo è immatricolato, io
consegno la cedola e loro provvedono al pagamento, la stessa cosa che faceva
mio marito fino al 2013.” Ella ha aggiunto che il ricorrente “nel 2013
ha smesso di immatricolare veicoli a suo nome in quanto l’assicurazione
invalidità stava eseguendo delle verifiche sulla sua attività lavorativa e
dunque le auto hanno iniziato ad essere immatricolate a mio nome” ed ha sostenuto
che i pagamenti sono sempre stati eseguiti in contanti e pertanto non dispone
di fatture d’acquisto.
L’insorgente
contesta le affermazioni di sua moglie, senza tuttavia indicare per quale
motivo la sua consorte avrebbe dovuto fornire informazioni così precise e
coerenti su fatti avvenuti nel corso degli ultimi anni se esse non fossero
state vere.
Tanto
più che il 9 ottobre 2020 l’insorgente è stato controllato da una pattuglia
delle Guardie di confine alla dogana commerciale di __________ mentre era
passeggero di una vettura immatricolata a nome di sua moglie e guidata da
un’altra persona, con l’indicazione che “i due si accingevano
all’espletamento delle formalità d’esportazione del veicolo citato” (pag.
891 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Ora,
a prescindere dalla circostanza di sapere se l’interessato ha effettivamente o
meno svolto un’attività lucrativa di commerciante professionale di automobili,
già il solo fatto che tra il 2008 ed il 2011 ha immatricolato, anche se solo
come prestanome, ben 140 veicoli diversi, e solo per tempi relativamente brevi,
denota una capacità di agire chiaramente in contrasto con gli esiti della
perizia del __________ del 22 luglio 2002 e che avrebbe dovuto indurre
l’assicurato ad annunciare spontaneamente all’Ufficio AI l’avvenuto netto
miglioramento del suo stato di salute, ormai non più compatibile con quanto
accertato alcuni anni prima in sede peritale. Miglioramento confermato dalla
circostanza che nel corso degli anni ha vieppiù diradato le visite mediche
(cfr. gli estratti dell’assicuratore malattie ed il fatto che l’insorgente “[…]
era stato seguito per un certo periodo dal collega psichiatra Dr. __________ di
__________. Afferma di avere poi smesso di vedere lo psichiatra non
ravvisandone una necessità e di avere ricominciato le consultazioni circa sei
mesi fa perché non si sentiva bene a livello psichico […]”).
A
questo proposito va fatto riferimento alla STF 9C_371/2021 del 30 maggio 2022,
dove il Tribunale federale al consid. 4.3.6 ha confermato che un assicurato,
che era stato messo sotto osservazione ed aveva avuto comportamenti
manifestamente incompatibili con lo stato di salute che l’aveva portato ad
ottenere la rendita AI, non può richiamarsi alle valutazioni dei suoi, ignari,
medici curanti o alla circostanza che non poteva lui stesso valutare la sua
situazione valetudinaria per omettere di informare l’assicurazione invalidità
del miglioramento della sua salute:
" Entgegen
der Vorinstanz kann sich der Beschwerdegegner unter den gegebenen Umständen
weder auf die Einschätzung der Ärzte berufen, die seinen Gesundheitszustand in
Unkenntnis der Observationsergebnisse gewürdigt hatten, noch auf die Experten
des Spitals B.________, die aufgrund der Erkenntnisse aus der Überwachung und
seines Verhaltens bei der Begutachtung auf Diskrepanzen schliessen mussten und
den Gesundheitszustand daher nicht beurteilen konnten (vorinstanzliche Erwägung
6.3.3. S. 18 f.). Gleiches gilt für die hierauf beruhende Weiterausrichtung
der Rente durch die Suva. Denn der Versicherte wusste ab dem Zeitraum der
Observation selbst am besten, wie es ihm tatsächlich ging. Angesichts der ihm
möglichen Aktivitäten hätte er sich vor Augen halten müssen, dass im Vergleich
zum Zeitpunkt der Begutachtung durch die ABI im Jahre 2009, wo er noch vom
Autounfall traumatisiert, hoffnungslos und unglücklich in seiner eigenen,
weitestgehend isolierten Welt voller Selbstvorwürfe und Schuldgefühle gelebt
hatte (vgl. E. 4.1 hiervor), eine Verbesserung seines Gesundheitszustandes
eingetreten war, die er zu melden hatte. Eine Verletzung der Pflicht zur
Meldung (vgl. etwa Revisionsformular, ausgefüllt am 12. März 2013) ist daher
vorliegend ab August 2012 zu bejahen (vgl. Urteil 9C_561/2018, 9C_631/2018 vom
8. Februar 2019 E. 5.4.3 mit Hinweisen, e contrario; E. 2.2.2 hiervor). Hätte
der Beschwerdegegner Meldung erstattet, ist überwiegend wahrscheinlich, dass
bei entsprechend konsistentem Verhalten auch ein Gutachter die tatsächliche
Verbesserung ohne Weiteres hätte feststellen können. Eine Kausalität zwischen
der unterlassenen Meldung und der Weiterausrichtung der Invalidenrente ab
August 2012 (vgl. E. 2.2.2 hiervor) ist daher entgegen der Vorinstanz zu
bejahen. Weiterungen erübrigen sich.”
In
concreto pertanto l’insorgente, che non si è limitato a vendere la sua auto e
ad acquistarne un’altra, ma ha immatricolato ben 140 veicoli diversi in circa
tre anni per periodi di tempo assai brevi, non segnalando all’assicurazione il
miglioramento del suo stato di salute, ha violato il suo obbligo di informare.
A giusta ragione pertanto l’Ufficio AI ha confermato in questa sede l’immediata
cessazione del versamento delle prestazioni dal 31 maggio 2022 decisa il 1°
giugno 2022.
Considerato
che in ogni caso l’Ufficio AI ha ritenuto la richiesta di restituzione
prescritta (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA), non deve essere stabilito se la
violazione dell’obbligo di informare va fatta risalire al 1° dicembre 2004
(ossia dalla valutazione neurologica presso la Clinica __________, per
l’Ufficio della circolazione) o dal mese di marzo 2008 (data della prima
immatricolazione di veicoli [pag. 1069 incarto AI]).
In
queste condizioni, il rimprovero del ricorrente all’Ufficio AI di non aver
sentito la moglie ed __________ in relazione all’importazione/esportazione dei
veicoli diviene privo di oggetto.
2.12. L’insorgente
il 27 dicembre 2024 ha chiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova,
segnatamente di sentire quale teste il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, di allestire una perizia medica pluridisciplinare e di richiamare
gli atti dell’Ufficio AI, della Sezione del sostegno sociale e
dell’inserimento, dell’UT di __________, dell’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro e della Sezione della circolazione. Il TCA rinuncia all’assunzione di
ulteriori prove.
Per
i motivi ampiamente esposti nei considerandi precedenti, non è necessario né
sentire il dr. med. __________, né allestire una perizia pluridisciplinare.
Gli
atti medici prodotti dalle parti ed acquisiti dall’Ufficio AI, nonché la
perizia del __________ del 26 ottobre 2023 permettono di decidere il merito
della vertenza, senza l’esigenza di ulteriori accertamenti.
In
particolare, il referto del __________ non presta fianco a critica alcuna, è stato
allestito secondo quanto prevede la giurisprudenza al termine di una procedura
strutturata, che ha tenuto conto di tutti i mali di cui si è lamentato l’assicurato,
dopo essere stato visitato dai vari consulenti nominati dall’Ufficio AI ed ha
valutato correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in
rapporto alle risorse dell’assicurato. Alla medesima va attribuito pieno valore
probatorio e non necessita di alcun complemento.
Un’audizione
del curante, dr. med. __________, il quale si è del resto già espresso per il
tramite delle prese di posizione del 13 novembre 2024 e del 19 febbraio 2025,
non apporterebbe alcun elemento di novità atto a sovvertire le valutazioni
peritali poiché non potrebbe che ribadire quanto più volte già affermato ed
esaminato dai periti e da questo Tribunale.
Il
TCA rinuncia pure al richiamo degli atti auspicati dal ricorrente.
L’incarto
prodotto dall’Ufficio AI, completo, contiene infatti già la documentazione
rilevante acquisita dall’UT di __________, dall’Ufficio dell’ispettorato del
lavoro e dalla Sezione della circolazione.
Il
ricorrente, che richiama genericamente gli incarti da questi enti e
dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, non precisa, come invece
è suo dovere, quale documentazione sarebbe mancante e cosa intenderebbe
comprovare con gli ulteriori documenti.
In queste
condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Va qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020
consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
2.13. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono messe a carico dell’insorgente.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano
dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto
che, come spiegato in precedenza, il ricorrente ha violato l’obbligo di
informare, non segnalando all’Ufficio AI il miglioramento del suo stato di
salute, e considerato il chiaro esito della perizia allestita in sede
amministrativa e del successivo periodo di riallenamento al lavoro, doveva
apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Facendo
quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere
l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi fr. 500.--,
sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti