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Decisione

32.2024.93

Corretta la decisione di negare prestazioni AI a un assicurato invalido al 100% e che ha sì pagato i contributi per almeno tre anni (in casu in Italia), ma non per almeno un anno all'AVS/AI svizzera

8 maggio 2025Italiano17 min

fatto, che non ha nemmeno circostanziato temporalmente. Non è infatti dato di sapere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.93

MP/sc

Lugano

8 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 novembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1963 e da ultimo attivo quale gerente di un bar, il 6 novembre 2009 ha

presentato una prima domanda di prestazioni AI a causa di un tumore comparso

nel 2007 (doc. 2 incarto AI).

Dopo aver svolto l’istruttoria del

caso, con decisione dell’11 febbraio 2011 l’Ufficio AI ha negato l’attribuzione

di una rendita AI sia ordinaria che straordinaria nonostante un grado

d’invalidità del 100%, giacché l’assicurato non aveva versato contributi

all’AVS rispettivamente non poteva far valere lo stesso numero di anni

d’assicurazione della sua classe d’età (doc. 41 incarto AI).

Questa decisione è passata in

giudicato, non essendo stata contestata.

1.2. L’8 novembre 2023 l’assicurato ha

presentato una seconda domanda di prestazioni AI, sempre a causa del problema

di salute di cui alla prima domanda (doc. 44 incarto AI).

Con progetto di decisione del 30 luglio

2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni nonostante un grado

d’invalidità del 100%, siccome, non essendo in presenza di un nuovo evento

assicurativo, al momento dell’insorgenza del danno alla salute (dicembre 2007) l’assicurato

non aveva versato contributi in Svizzera (doc. 62 incarto AI).

Rappresentato dall’associazione RA

1, con osservazioni del 27 agosto 2024 l’assicurato ha contestato il progetto

di decisione (doc. 67 incarto AI). Ha sostenuto di aver lavorato sia all’interno

dell’UE sia, per sette anni, in Svizzera; qui, datore di lavoro sarebbe stato

la madre, che però non avrebbe pagato i contributi AVS/AI. Al riguardo

l’amministrazione, a detta dell’assicurato, non avrebbe fatto gli opportuni

accertamenti. Ha inoltre addotto una violazione del diritto di essere sentito,

il progetto di decisione essendo scarno e senza un solo articolo di legge o

giurisprudenza.

Con decisione del 7 novembre 2024

l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione (doc. 69 incarto AI).

1.3. L’assicurato ha interposto ricorso

contro la suddetta decisione, riproponendo le censure di cui alle osservazioni

al progetto di decisione. Aggiunge inoltre che per analogia si potrebbe

applicare la giurisprudenza che concerne il diritto alle indennità giornaliere

di disoccupazione, secondo la quale il pagamento effettivo del salario non può

essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo

di contribuzione, e che la Cassa cantonale AVS non gli avrebbe richiesto il

pagamento dei contributi AVS in qualità di persona senza attività lucrativa.

Postula di conseguenza che

l’amministrazione ricalcoli gli anni in cui egli avrebbe dovuto pagare i

contributi per persona senza attività lucrativa e chiede che si rinunci

all’anticipo delle spese e si assegnino ripetibili.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI

ribadisce il mancato rispetto del periodo minimo di contribuzione all’AVS in

Svizzera al momento dell’insorgere dell’evento assicurato (dicembre 2008), a

comprova producendo l’estratto del conto individuale del ricorrente. Chiede

quindi la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione

dell’impugnativa.

1.5. Con osservazioni del 23 gennaio 2025

il ricorrente asserisce che l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto informare delle

conseguenze del mancato versamento dei contributi in Svizzera.

1.6. Con osservazioni del 7 febbraio 2025

l’Ufficio AI sottolinea che il dovere di informazione dell’amministrazione è

adempiuto già con la messa a disposizione di opuscoli, circolari, istruzioni e

che è compito e dovere dell’assicurato attivarsi per chiarire la sua situazione

in caso di dubbi.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015 in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo

2012, 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

ragione o meno l’Ufficio AI ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni AI,

dopo aver determinato che all’insorgere dell’invalidità (nel dicembre del 2008)

egli non rispettava il periodo minimo di contribuzione stabilito dall’art. 36

LAI.

2.3. Decisivo per il diritto a una rendita

ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente

all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato)

siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi. Per determinare

ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008

del 10 giugno 2009 consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV

n. 7, consid. 1.1).

Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI,

l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il

diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al

momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il

diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 pag. 149; DTF 118 V 82, 112 V

275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la

domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e

generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima

volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni

assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

L’insorgenza dell’invalidità va

accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth,

Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4a ed. 2022, ad art. 4

n. 162).

Trattandosi del diritto alla

rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente

esigibili, e quando inoltre egli ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e

al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art.

28 LAI).

2.4. Come accennato al considerando precedente,

decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per

l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1.

gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi

per almeno tre anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).

A tal fine è possibile prendere in

considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale

assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione

europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi

sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 48 cpv. 1 del Regolamento

(CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. n. 3008 cifra 3 delle Direttive sulle rendite

(DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2024 (stato: 1. gennaio 2025)).

La citata cifra marginale 3008

delle DR stabilisce che:

" Per verificare la durata minima di contribuzione

nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:

1. Va verificato se la durata minima di contribuzione

di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti

tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata

obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale

(v. N. 3005).

2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi

assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione

di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE

e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato

dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).

3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è

adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione

in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita

ordinaria svizzera dell’AI.“

In tema vedasi anche STF

9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2019.97 del 27 aprile 2020

consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10

ottobre 2022 consid. 2.7; Gerber, Kommentar zum schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op.

cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle

condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione

invalidità, p.to 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la

concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato: 1. marzo 2025; consultabili

su www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/iv-vmv.html).

2.5. Nella fattispecie concreta, dagli

accertamenti di natura medica svolti dall’Ufficio AI – e non contestati

dall’insorgente – emerge che il danno alla salute di lunga durata che lo affligge

va fatto risalire a dicembre 2007. Di conseguenza il momento dell’insorgenza

dell’invalidità, al termine del periodo di carenza di un anno (art. 28 cpv. 1

LAI e art. 6 LPGA), è da collocare a dicembre 2008. È pacifico che, in quel

momento, il ricorrente non aveva contribuito all’AVS, come neppure vi ha contribuito

in seguito (doc. IV 1, aggiornato al 23 novembre 2023). L’Ufficio AI aveva

invece già l’8 marzo 2011 ricevuto l’informazione che il ricorrente, tra il

1995 e – non ininterrottamente – il 2007, aveva compiuto dei periodi

assicurativi in Italia (doc. 42 incarto AI). A questo riguardo cade quindi nel

vuoto la critica, rivolta dal ricorrente all’Ufficio AI, di non aver

correttamente accertato i fatti alla base della propria decisione. Tuttavia, non

presentando almeno un anno di contribuzione svizzera, i periodi contributivi

italiani non sono rilevanti. Come ricordato al considerando precedente,

infatti, la mancanza, al momento dell’insorgenza dell’invalidità, di un anno

contributivo in Svizzera non può essere superata attraverso la presa in

considerazione di periodi contributivi maturati all’estero. Al riguardo, la

cifra marginale 3008 n. 3 delle DR stabilisce espressamente che “se la

durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi

assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a

un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI”.

Inoltre, nella STF 8C_237/2020 del 23 luglio 2020 concernente un assicurato

arrivato in Svizzera proveniente da un paese UE/AELS, il Tribunale federale –

dopo avere indicato che se il periodo minimo di contribuzione non è soddisfatto

con i periodi assicurativi svizzeri, i periodi di contribuzione maturati in un

Paese UE/AELS devono essere presi in considerazione anche per i cittadini

svizzeri e i cittadini di Paesi UE/AELS – ha evidenziato che se il periodo

contributivo minimo è soddisfatto tenendo conto dei periodi assicurativi

nell'UE/AELS, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non

sussiste alcun diritto a una rendita ordinaria d'invalidità (consid. 5.1).

Il ricorrente sostiene di aver

lavorato per sette anni in Svizzera per sua madre, che però non avrebbe pagato

Fatti

i contributi AVS/AI. Innanzitutto egli non ha debitamente comprovato questo

fatto, che non ha nemmeno circostanziato temporalmente. Non è infatti dato di sapere

quali sarebbero questi sette anni. Non possono unicamente essere posteriori al

20 ottobre 2014, giorno del decesso della madre del ricorrente. Anche se lo

avesse fatto, tuttavia, andrebbe detto che il Tribunale federale ha già

indicato che i contributi di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI devono essere

effettivamente stati pagati, a detto articolo non essendoci eccezioni; in

mancanza di contributi non vi è il diritto a una rendita ordinaria,

indipendentemente dai motivi del mancato pagamento (STF 9C_145/2019 del 29

maggio 2019 consid. 4.1). Non si può quindi procedere come proposto dal

ricorrente, ovvero applicando per analogia la giurisprudenza che concerne il

diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, secondo la quale il

pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto

indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione. Un’applicazione per

analogia sarebbe comunque già esclusa, poiché il testo dell’art. 13 cpv. 1 LADI

(“ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione

soggetta a contribuzione”; sottolineature del redattore) pone l’accento

sullo svolgimento di un’occupazione, mentre che quello dell’art. 36 cpv. 1 LAI

(“hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere

dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni”;

sottolineature del redattore) lo pone sul pagamento dei contributi.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Cassa

cantonale AVS non gli avrebbe richiesto il pagamento dei contributi AVS in

qualità di persona senza attività lucrativa e l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto

informare delle conseguenze del mancato versamento dei contributi in Svizzera. Effettivamente,

dall’estratto del suo conto individuale non risulta che egli abbia mai contribuito

all’AVS, né come persona senza attività lucrativa né in altro modo (doc. IV 1).

Come persona senza attività lucrativa, se non affiliato d’ufficio, egli doveva però

annunciarsi presso la cassa di compensazione secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS, ciò

che costituisce un obbligo di diritto pubblico (Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants, ad art. 1 LAVS, N. 30 pag. 30). Dagli atti non emerge che

l’abbia fatto, pertanto l’amministrazione – dal ricorrente mantenuta all’oscuro

– non poteva richiedergli il pagamento di contributi e ad essa non può essere

imputata una mancata informazione.

Sebbene il ricorrente presenti

quindi un periodo contributivo in Italia maggiore di quello minimo di tre anni,

manca il periodo contributivo minimo di un anno in Svizzera. Rettamente,

dunque, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita ordinaria d’invalidità.

2.6. Quanto al diritto a una rendita

straordinaria, il ricorrente non ha contestato il fatto di non adempiere ai

presupposti di cui agli artt. 9 e 39 LAI e 42 LAVS.

A ragione, non potendo far valere

lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età (1963).

2.7. Il ricorrente sostiene che la

decisione impugnata sia insufficientemente motivata.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve

in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,

127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di

Considerandi

poterla impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.2

pag. 236).

Infine, ai sensi della

giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non

sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora

l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.

437).

Ritornando al caso in esame, nella

decisione contestata è stato rilevato in particolare quanto segue:

" Dall’estratto del conto individuale figurava che il Signor

RI 1 non aveva versato contributi per il periodo minimo richiesto di tre anni

(di cui almeno un anno in Svizzera).

(...)

Dagli

atti in nostro possesso, non vi è traccia alcuna circa un’attività lucrativa

esercitata per conto della madre.” (doc. 69 incarto AI)

I motivi posti alla base della

mancata concessione della rendita ordinaria richiesta dal ricorrente sono più

che sufficienti e comprensibili. In queste circostanze, la censura di carente

motivazione della decisione impugnata non può essere tutelata.

2.8

In conclusione, visto quanto sopra a

giusta ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Confermata

la decisione contestata, il ricorso dev’essere respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

2.10

Il ricorrente ha chiesto che, vista la

sua situazione finanziaria, si rinunciasse all’anticipo delle spese. Perlomeno

implicitamente, pertanto, ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

Al riguardo va detto che di

principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria, sempre che adempia alle relative condizioni (DTF

124.

V 301 consid. 6).

Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi

non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la

sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al

patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per

tutelare i suoi diritti.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

In

particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando

le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una

causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid.

2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Nella

presente fattispecie, per quel che riguarda la domanda di assistenza giudiziaria

intesa come esenzione dagli anticipi, va ricordato che questo Giudice non ne ha

chiesti e che quindi, con l’emanazione della presente sentenza, detta domanda

diviene priva d’oggetto. Per quanto riguarda invece l’esenzione dalle spese, sulla

base degli atti all’inserto e per i motivi esposti al considerando 2.5, la

presente impugnativa appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso. Facendo

quindi difetto uno dei presupposti cumulativi necessari, non occorre verificare

oltre se l'istante si trovi nel bisogno. In tali condizioni, l’istanza di

assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, per quanto non divenuta

priva d’oggetto, è respinta.

3. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni