32.2024.93
Corretta la decisione di negare prestazioni AI a un assicurato invalido al 100% e che ha sì pagato i contributi per almeno tre anni (in casu in Italia), ma non per almeno un anno all'AVS/AI svizzera
8 maggio 2025Italiano17 min
fatto, che non ha nemmeno circostanziato temporalmente. Non è infatti dato di sapere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.93
MP/sc
Lugano
8 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 novembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1963 e da ultimo attivo quale gerente di un bar, il 6 novembre 2009 ha
presentato una prima domanda di prestazioni AI a causa di un tumore comparso
nel 2007 (doc. 2 incarto AI).
Dopo aver svolto l’istruttoria del
caso, con decisione dell’11 febbraio 2011 l’Ufficio AI ha negato l’attribuzione
di una rendita AI sia ordinaria che straordinaria nonostante un grado
d’invalidità del 100%, giacché l’assicurato non aveva versato contributi
all’AVS rispettivamente non poteva far valere lo stesso numero di anni
d’assicurazione della sua classe d’età (doc. 41 incarto AI).
Questa decisione è passata in
giudicato, non essendo stata contestata.
1.2. L’8 novembre 2023 l’assicurato ha
presentato una seconda domanda di prestazioni AI, sempre a causa del problema
di salute di cui alla prima domanda (doc. 44 incarto AI).
Con progetto di decisione del 30 luglio
2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni nonostante un grado
d’invalidità del 100%, siccome, non essendo in presenza di un nuovo evento
assicurativo, al momento dell’insorgenza del danno alla salute (dicembre 2007) l’assicurato
non aveva versato contributi in Svizzera (doc. 62 incarto AI).
Rappresentato dall’associazione RA
1, con osservazioni del 27 agosto 2024 l’assicurato ha contestato il progetto
di decisione (doc. 67 incarto AI). Ha sostenuto di aver lavorato sia all’interno
dell’UE sia, per sette anni, in Svizzera; qui, datore di lavoro sarebbe stato
la madre, che però non avrebbe pagato i contributi AVS/AI. Al riguardo
l’amministrazione, a detta dell’assicurato, non avrebbe fatto gli opportuni
accertamenti. Ha inoltre addotto una violazione del diritto di essere sentito,
il progetto di decisione essendo scarno e senza un solo articolo di legge o
giurisprudenza.
Con decisione del 7 novembre 2024
l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione (doc. 69 incarto AI).
1.3. L’assicurato ha interposto ricorso
contro la suddetta decisione, riproponendo le censure di cui alle osservazioni
al progetto di decisione. Aggiunge inoltre che per analogia si potrebbe
applicare la giurisprudenza che concerne il diritto alle indennità giornaliere
di disoccupazione, secondo la quale il pagamento effettivo del salario non può
essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo
di contribuzione, e che la Cassa cantonale AVS non gli avrebbe richiesto il
pagamento dei contributi AVS in qualità di persona senza attività lucrativa.
Postula di conseguenza che
l’amministrazione ricalcoli gli anni in cui egli avrebbe dovuto pagare i
contributi per persona senza attività lucrativa e chiede che si rinunci
all’anticipo delle spese e si assegnino ripetibili.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI
ribadisce il mancato rispetto del periodo minimo di contribuzione all’AVS in
Svizzera al momento dell’insorgere dell’evento assicurato (dicembre 2008), a
comprova producendo l’estratto del conto individuale del ricorrente. Chiede
quindi la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione
dell’impugnativa.
1.5. Con osservazioni del 23 gennaio 2025
il ricorrente asserisce che l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto informare delle
conseguenze del mancato versamento dei contributi in Svizzera.
1.6. Con osservazioni del 7 febbraio 2025
l’Ufficio AI sottolinea che il dovere di informazione dell’amministrazione è
adempiuto già con la messa a disposizione di opuscoli, circolari, istruzioni e
che è compito e dovere dell’assicurato attivarsi per chiarire la sua situazione
in caso di dubbi.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015 in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo
2012, 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
ragione o meno l’Ufficio AI ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni AI,
dopo aver determinato che all’insorgere dell’invalidità (nel dicembre del 2008)
egli non rispettava il periodo minimo di contribuzione stabilito dall’art. 36
LAI.
2.3. Decisivo per il diritto a una rendita
ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente
all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato)
siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi. Per determinare
ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008
del 10 giugno 2009 consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV
n. 7, consid. 1.1).
Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI,
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al
momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il
diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 pag. 149; DTF 118 V 82, 112 V
275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la
domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e
generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima
volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni
assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va
accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth,
Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4a ed. 2022, ad art. 4
n. 162).
Trattandosi del diritto alla
rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili, e quando inoltre egli ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e
al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art.
28 LAI).
2.4. Come accennato al considerando precedente,
decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per
l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1.
gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi
per almeno tre anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).
A tal fine è possibile prendere in
considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 48 cpv. 1 del Regolamento
(CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. n. 3008 cifra 3 delle Direttive sulle rendite
(DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2024 (stato: 1. gennaio 2025)).
La citata cifra marginale 3008
delle DR stabilisce che:
" Per verificare la durata minima di contribuzione
nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione
di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti
tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata
obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale
(v. N. 3005).
2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi
assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione
di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE
e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato
dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è
adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione
in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita
ordinaria svizzera dell’AI.“
In tema vedasi anche STF
9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2019.97 del 27 aprile 2020
consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10
ottobre 2022 consid. 2.7; Gerber, Kommentar zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op.
cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle
condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione
invalidità, p.to 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la
concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato: 1. marzo 2025; consultabili
su www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/iv-vmv.html).
2.5. Nella fattispecie concreta, dagli
accertamenti di natura medica svolti dall’Ufficio AI – e non contestati
dall’insorgente – emerge che il danno alla salute di lunga durata che lo affligge
va fatto risalire a dicembre 2007. Di conseguenza il momento dell’insorgenza
dell’invalidità, al termine del periodo di carenza di un anno (art. 28 cpv. 1
LAI e art. 6 LPGA), è da collocare a dicembre 2008. È pacifico che, in quel
momento, il ricorrente non aveva contribuito all’AVS, come neppure vi ha contribuito
in seguito (doc. IV 1, aggiornato al 23 novembre 2023). L’Ufficio AI aveva
invece già l’8 marzo 2011 ricevuto l’informazione che il ricorrente, tra il
1995 e – non ininterrottamente – il 2007, aveva compiuto dei periodi
assicurativi in Italia (doc. 42 incarto AI). A questo riguardo cade quindi nel
vuoto la critica, rivolta dal ricorrente all’Ufficio AI, di non aver
correttamente accertato i fatti alla base della propria decisione. Tuttavia, non
presentando almeno un anno di contribuzione svizzera, i periodi contributivi
italiani non sono rilevanti. Come ricordato al considerando precedente,
infatti, la mancanza, al momento dell’insorgenza dell’invalidità, di un anno
contributivo in Svizzera non può essere superata attraverso la presa in
considerazione di periodi contributivi maturati all’estero. Al riguardo, la
cifra marginale 3008 n. 3 delle DR stabilisce espressamente che “se la
durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi
assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a
un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI”.
Inoltre, nella STF 8C_237/2020 del 23 luglio 2020 concernente un assicurato
arrivato in Svizzera proveniente da un paese UE/AELS, il Tribunale federale –
dopo avere indicato che se il periodo minimo di contribuzione non è soddisfatto
con i periodi assicurativi svizzeri, i periodi di contribuzione maturati in un
Paese UE/AELS devono essere presi in considerazione anche per i cittadini
svizzeri e i cittadini di Paesi UE/AELS – ha evidenziato che se il periodo
contributivo minimo è soddisfatto tenendo conto dei periodi assicurativi
nell'UE/AELS, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non
sussiste alcun diritto a una rendita ordinaria d'invalidità (consid. 5.1).
Il ricorrente sostiene di aver
lavorato per sette anni in Svizzera per sua madre, che però non avrebbe pagato
Fatti
i contributi AVS/AI. Innanzitutto egli non ha debitamente comprovato questo
fatto, che non ha nemmeno circostanziato temporalmente. Non è infatti dato di sapere
quali sarebbero questi sette anni. Non possono unicamente essere posteriori al
20 ottobre 2014, giorno del decesso della madre del ricorrente. Anche se lo
avesse fatto, tuttavia, andrebbe detto che il Tribunale federale ha già
indicato che i contributi di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI devono essere
effettivamente stati pagati, a detto articolo non essendoci eccezioni; in
mancanza di contributi non vi è il diritto a una rendita ordinaria,
indipendentemente dai motivi del mancato pagamento (STF 9C_145/2019 del 29
maggio 2019 consid. 4.1). Non si può quindi procedere come proposto dal
ricorrente, ovvero applicando per analogia la giurisprudenza che concerne il
diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, secondo la quale il
pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto
indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione. Un’applicazione per
analogia sarebbe comunque già esclusa, poiché il testo dell’art. 13 cpv. 1 LADI
(“ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione
soggetta a contribuzione”; sottolineature del redattore) pone l’accento
sullo svolgimento di un’occupazione, mentre che quello dell’art. 36 cpv. 1 LAI
(“hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere
dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni”;
sottolineature del redattore) lo pone sul pagamento dei contributi.
Secondo il ricorrente, inoltre, la Cassa
cantonale AVS non gli avrebbe richiesto il pagamento dei contributi AVS in
qualità di persona senza attività lucrativa e l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto
informare delle conseguenze del mancato versamento dei contributi in Svizzera. Effettivamente,
dall’estratto del suo conto individuale non risulta che egli abbia mai contribuito
all’AVS, né come persona senza attività lucrativa né in altro modo (doc. IV 1).
Come persona senza attività lucrativa, se non affiliato d’ufficio, egli doveva però
annunciarsi presso la cassa di compensazione secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS, ciò
che costituisce un obbligo di diritto pubblico (Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants, ad art. 1 LAVS, N. 30 pag. 30). Dagli atti non emerge che
l’abbia fatto, pertanto l’amministrazione – dal ricorrente mantenuta all’oscuro
– non poteva richiedergli il pagamento di contributi e ad essa non può essere
imputata una mancata informazione.
Sebbene il ricorrente presenti
quindi un periodo contributivo in Italia maggiore di quello minimo di tre anni,
manca il periodo contributivo minimo di un anno in Svizzera. Rettamente,
dunque, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita ordinaria d’invalidità.
2.6. Quanto al diritto a una rendita
straordinaria, il ricorrente non ha contestato il fatto di non adempiere ai
presupposti di cui agli artt. 9 e 39 LAI e 42 LAVS.
A ragione, non potendo far valere
lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età (1963).
2.7. Il ricorrente sostiene che la
decisione impugnata sia insufficientemente motivata.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve
in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,
127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di
Considerandi
poterla impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.2
pag. 236).
Infine, ai sensi della
giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non
sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.
437).
Ritornando al caso in esame, nella
decisione contestata è stato rilevato in particolare quanto segue:
" Dall’estratto del conto individuale figurava che il Signor
RI 1 non aveva versato contributi per il periodo minimo richiesto di tre anni
(di cui almeno un anno in Svizzera).
(...)
Dagli
atti in nostro possesso, non vi è traccia alcuna circa un’attività lucrativa
esercitata per conto della madre.” (doc. 69 incarto AI)
I motivi posti alla base della
mancata concessione della rendita ordinaria richiesta dal ricorrente sono più
che sufficienti e comprensibili. In queste circostanze, la censura di carente
motivazione della decisione impugnata non può essere tutelata.
2.8
In conclusione, visto quanto sopra a
giusta ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Confermata
la decisione contestata, il ricorso dev’essere respinto.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
2.10
Il ricorrente ha chiesto che, vista la
sua situazione finanziaria, si rinunciasse all’anticipo delle spese. Perlomeno
implicitamente, pertanto, ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Al riguardo va detto che di
principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, sempre che adempia alle relative condizioni (DTF
124.
V 301 consid. 6).
Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi
non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la
sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
In
particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando
le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una
causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid.
2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Nella
presente fattispecie, per quel che riguarda la domanda di assistenza giudiziaria
intesa come esenzione dagli anticipi, va ricordato che questo Giudice non ne ha
chiesti e che quindi, con l’emanazione della presente sentenza, detta domanda
diviene priva d’oggetto. Per quanto riguarda invece l’esenzione dalle spese, sulla
base degli atti all’inserto e per i motivi esposti al considerando 2.5, la
presente impugnativa appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso. Facendo
quindi difetto uno dei presupposti cumulativi necessari, non occorre verificare
oltre se l'istante si trovi nel bisogno. In tali condizioni, l’istanza di
assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, per quanto non divenuta
priva d’oggetto, è respinta.
3. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni