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Decisione

32.2024.95

Assicurata con diritto alla rendita chiede grado d'invalidità maggiore a seguito del peggioramento delle condizioni di salute. Conferma della valutazione SMR che nega tale peggioramento. Decisione con

20 giugno 2025Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano

sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare –

a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri

esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

In conclusione, in applicazione

del principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante:

DTF 139 V 218 consid. 5.3), l’assicurata deve essere ritenuta inabile al

100% in tutte le attività dal 15 aprile 2018, ma abile all’80% dal 16 aprile

2019 ed al 50% dal 20 ottobre 2020 in attività adeguate.

A proposito delle conseguenze

economiche, va rilevato quanto segue.

2.8. Giusta l’art. 16 LPGA, per valutare

il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire

esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e

l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una

situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è

confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

2.9. In merito alla determinazione del reddito

da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale

persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS

(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1;9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel caso concreto, come risulta

dalle motivazioni allegate alle decisioni contestate, accertato che il datore

di lavoro è fallito e tenuto conto delle esperienze lavorative dell’assicurata,

l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida facendo riferimento alle

tabelle statistiche salariali (tabelle RSS, anno 2018), ramo economico 55-56

(servizi di alloggio e ristorazione), livello di competenze 2, donne, anno di

riferimento 2019, per giungere ad un importo di 54'745.40. Adeguato al 2020

tale reddito corrisponde a fr. 55'205.70 (cfr. anche tabelle di calcolo a pagg.

447 e 448).

L’assicurata contesta questo

calcolo. Sostiene innanzitutto come il suo datore di lavoro – il ristorante “__________”

di __________ a __________ – non sia fallito, facendo presente che il

ristorante è stato chiuso dal succitato gerente “a causa di problemi di

salute, visto che il Signor __________, compagno della RI 1, è stato ferito

durante l’incidente grave del 15.04.2018”. Rileva inoltre che al momento

dell’infortunio del 2018 percepiva un salario di fr. 67'600, come risulta dall’annuncio

d’infortunio 18 aprile 2018 (cfr. doc. 7, pag. 496, allegato alle osservazioni

12 maggio 2023 al progetto di decisione 6 aprile 2021). La ricorrente pertanto conclude

che da sana avrebbe percepito un salario di 67'600.

Ora, va rilevato che nel ricorso

13 luglio 2019 (punto no. 1, doc. 72) l’assicurata aveva sostenuto che “__________,

attualmente in pensione, si è visto costretto a chiudere l’esercizio

pubblico alla fine del 2018, trovandosi nel giro di poco tempo a lavorare

da solo, senza ulteriore personale (in infortunio, rispettivamente malattia)”

(sottolineatura del redattore). Pertanto, al momento del calcolo del grado

d’invalidità (16 aprile 2019) il ristorante era chiuso. A tal riguardo

va ricordato che, secondo la giurisprudenza suesposta, tra i motivi per non tenere

conto del salario conseguito prima del danno alla salute ed applicare i dati

statistici, vi è la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(cfr. anche Grisanti, Nuove

regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, pag. 316).

Giurisprudenza che, a mente del

TCA, va applicata anche al caso in esame ancorché il datore di lavoro – o meglio

la società __________ Sagl che gestiva il citato esercizio pubblico, società

radiata il 3 gennaio 2024, di cui __________ era socio (cfr. estratto RC

informatizzato) - non era fallito, ma comunque il ristorante era chiuso. Non

rilevante è di conseguenza la documentazione prodotta in sede giudiziaria il 3 febbraio

2025, dalla quale si evince come la ricorrente sia stata nuovamente assunta, a

partire dal 1° febbraio 2021, dalla suindicata società in qualità di sostituta gerente/tuttofare/consulente

nella misura del 20% ("Geschäftsführerin STV /Allraundlerin/Beraterin")

(doc. B4).

Tenuto conto di quanto sopra, rettamente

l’amministrazione ha utilizzato i dati statistici.

2.10. Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

Considerandi

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5

settembre 2006).

Se una persona assicurata, per

motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del

15.

gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando alla fattispecie

concreta, sempre dalle motivazioni delle decisioni contestate si evince che per

la determinazione del reddito da invalida (rimasto incontestato) al 16 aprile

2019.

l’Ufficio AI ha dapprima preso in considerazione le tabelle RSS 2018,

adeguate al 2019, livello di competenze 1, donne, per complessivi fr. 55'161. Tenuto

poi conto di una abilità lavorativa dell’80% e di una riduzione del reddito del

20% per attività a tempo parziale, il reddito da invalida è stato quantificato

in fr. 35'303.10 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 451).

Per quel che concerne il calcolo

al 20 ottobre 2020, partendo da un reddito statistico, adeguato al 2020, di fr.

55'638.54, considerata un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate ed

una riduzione sociale del 20%, l’amministrazione ha fissato il reddito da

invalida in fr. 22’255.41 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 447).

2.11

Procedendo al raffronto tra il

reddito da valida fr. 54'745,40 e quello da invalida di 35'303.10 risulta – al

16.

aprile 2019 – un grado d’invalidità non pensionabile del 36%.

Al 20 ottobre 2020, dal raffronto

tra i redditi fr. 55'205.70 e fr. 22'255.41 risulta un grado d’invalidità del

60%, corrispondente a tre quarti di rendita.

Dal 1° aprile 2019 (trascorso

l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) l’assicurata ha diritto ad una

rendita intera sino al 31 luglio 2019 (tre mesi dopo il miglioramento, accertato

al 16 aprile 2019 come da perizia __________, in applicazione dell’art. 88a

cpv. 1 OAI). Dal 1° ottobre 2020 (risorgere dell’invalidità secondo l’art.

29bis OAI) essa ha diritto a tre quarti di rendita per un grado d’invalidità

del 60%.

In conclusione, visto quanto

sopra, le decisioni contestate devono essere confermate.

2.12

La ricorrente ha chiesto di “citare

il pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 17 LPGA” per sentire “come testimone

[...] il signor Willy Rüegg” e per essere essa stessa “interrogata”.

Giusta l'art. 6 n.

1.

CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. fra le tante STF

8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF

8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023

consid. 6.1.; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in

SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF

9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre

2021.

consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico

dibattimento, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una

tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando

con una certa sicurezza emerge che il ricorso è

manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in

discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado

adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice

vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato

(cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.2.; STF

8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF 8C_638/2023 del 18 gennaio 2024

consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 13 pag. 48; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022

consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57).

Nella

presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale –,

la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento ai sensi dell’art. 6 CEDU, ma, con riferimento all’art. 17 Lptca,

ha chiesto il proprio interrogatorio e l’audizione testimoniale di una terza

persona.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (fra le tante cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; DTF 144 V 361 consid. 6.5), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso in esame, la

documentazione agli atti è sufficiente per dirimere la presente vertenza senza

che sia necessario dare seguito alle richieste probatorie dell’assicurata.

2.13

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni