32.2024.95
Assicurata con diritto alla rendita chiede grado d'invalidità maggiore a seguito del peggioramento delle condizioni di salute. Conferma della valutazione SMR che nega tale peggioramento. Decisione confermata
20 giugno 2025Italiano35 min
servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.95
32.2025.35
BS
Lugano
20 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi dell’11 dicembre
2024 (32.2024.95) e del 31 marzo 2025 (inc. 32.2025.35) di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 7 novembre 2024 e del 27 febbraio 2025 emanate
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo attiva
nella ristorazione, nel mese di ottobre 2018 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI a seguito dei postumi di un incidente stradale occorsole il 15
aprile 2018 e preso a carico da __________ (in seguito: _________) quale
assicuratore contro gli infortuni (doc. 37, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa nella vertenza inc. 32.2024.95).
1.2. Raccolta la necessaria
documentazione medica, tra cui la perizia pluridisciplinare del 13 dicembre
2019 eseguita dal __________ di __________ per conto della __________, che è
stata recepita dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) con rapporto del 24
gennaio 2020 (doc. 57), mediante decisione 8 giugno 2020, debitamente
preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando
l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Accolto il ricorso 13 luglio 2020
dell’assicurata contro la succitata decisione, con sentenza dell’11 gennaio
2021 (inc. 32.2020.85) questo TCA ha annullato la pronunzia e rinviato gli atti
all’Ufficio AI “affinché proceda ad una valutazione pluridisciplinare di
decorso presso il __________ in ambito ortopedico, neurologico e psichiatrico”.
1.4. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha
acquisito la perizia pluridisciplinare __________ (___________) eseguita dal
suo centro peritale in ambito dell’assicurazione sociali e della responsabilità
civile (_____________) del 7 ottobre 2022 per conto della __________ (doc. 325).
La perizia è stata avallata e
fatta propria dal SMR con rapporto finale del 18 gennaio 2023 (doc. 143).
Con rapporto 5 aprile 2023 la Consulente
in integrazione professionale, esaminata la fattispecie ha concluso che
l’assicurata può svolgere al 50% un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali,
senza l’adozione di provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità
di guadagno residua (doc. 152).
L’Ufficio AI ha pertanto emesso
un progetto di decisione datato 6 aprile 2023 (doc. 154), preavvisando il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2019 (trascorso l’anno di
attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 luglio 2019 (tre mesi dal
miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) e di tre quarti di rendita dal 1° ottobre
2020 (risorgere dell’invalidità ai sensi dell’art. 29bis OAI) per un grado
d’invalidità del 60%.
1.5. Con scritti 12 maggio 2023 (doc.
160), 26 giugno 2023(doc. 165) e 4 luglio 2024 (doc. 184), l’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il progetto di decisione e prodotto
diversa documentazione medica idonea, a suo dire, a comprovare un peggioramento
delle proprie condizioni di salute rispetto alla perizia pluridisciplinare del
2022.
La documentazione prodotta è
stata esaminata dal SMR con annotazioni del 5 luglio 2023 (doc. 166), del 13
ottobre 2023 (doc. 174) e del 24 settembre 2024 (doc. 186). In sostanza, il
citato servizio medico non ha ravvisato modifiche oggettive rispetto alla
perizia __________, confermando il proprio rapporto del 18 gennaio 2023.
La fattispecie è stata in seguito
nuovamente posta al vaglio del Servizio integrazione professionale. Con rapporti
27 maggio 2024 (doc. 176) e 5 agosto 2024 (doc. 184) la Consulente ha in
sostanza confermato la valutazione del 5 aprile 2023.
Di conseguenza, confermando il
progetto di decisione 6 aprile 2023, con decisione del 7 novembre 2024,
l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di tre quarti di rendita dal 1°
dicembre 2024 per un grado d’invalidità del 60%, avvertendo che le rendite
arretrate saranno oggetto, dopo l’esame di eventuali compensazioni da
effettuare con prestazioni già versate, di una separata decisione.
1.6. Con un primo ricorso dell’11
dicembre 2024, l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, postula
l’annullamento della decisione 7 novembre 2024 (inc. n. 32.2024.95). Chiede il
riconoscimento del diritto a una rendita AI di almeno il 40% dal 16 aprile 2019
e di almeno il 70% a partire dal 20 ottobre 2020. Ritiene che l’Ufficio AI
abbia violato l’art. 43 LPGA non avendo preso posizione in merito alla
documentazione medica prodotta in sede amministrativa. Contesta altresì la
determinazione dei redditi da valida e da invalida. Chiede infine di “citare
le parti per un dibattimento di udienza (art. 17 Lptca)” per sentire alcuni
testi e per il suo interrogatorio.
Delle singole motivazioni verrà
detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.7. Con la risposta di causa del 20
gennaio 2025 l’Ufficio AI propone la reiezione dei ricorsi. Conferma la
validità delle valutazioni del SMR in merito agli atti medici prodotti
dall’assicurata, escludendo una modifica dello stato di salute della ricorrente
rispetto alla perizia __________. Conferma altresì la valutazione economica
posta alla base della decisione impugnata.
1.8. Con scritto 3 febbraio 2025 l’assicurata
ha prodotto ulteriore documentazione (VI), sulla quale l’Ufficio AI si è
espresso con osservazioni 17 febbraio 2025 (VIII).
1.9. Con una seconda decisione, datata
27 febbraio 2025, l’Ufficio AI ha riconosciuto, con effetto retroattivo, la
rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° aprile 2019 al 31
luglio 2019 e tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 60%) dal 1°
ottobre 2020 al 30 novembre 2024.
1.10. Contro questa decisione
l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto un secondo ricorso datato
31 marzo 2025 con la medesima richiesta di giudizio e le medesime motivazioni
della prima impugnativa (inc. n. 32.2025.35).
1.11. Con risposta di causa 2 maggio 2025,
l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, chiedendo la congiunzione
della procedura con quella relativa al ricorso del 7 novembre 2024.
1.12. Il 16 maggio 2025 l’assicurata ha
inoltrato nuova documentazione medica, ritenuta – con osservazioni 27 maggio
2025 – non rilevante dall’Ufficio AI (VII e VIII inc. n. 32.2025.35).
1.13. Da ultimo, per completezza, va segnalato
che in data 6 gennaio 2025 l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1,
ha interposto ricorso al TCA contro la decisione su opposizione 20 novembre
2024 della __________, con la quale - negata l’adeguatezza del nesso causale
tra l’infortunio dell’aprile 2018 e i disturbi psichici -, è stata in
particolare riconosciuta una rendita d’invalidità del 36% con effetto dal 1°
gennaio 2023 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 191,
pagg. 570 – 583).
Il ricorso è tutt’ora pendente (inc.
n. 35.2025.2).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l'art. 31 Lptca, per
quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA,
valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,
sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause
amministrative.
A proposito della congiunzione
dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti
alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo,
l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi
con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa
dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dalla medesima ricorrente,
che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che
sussiste una connessione tra le due pronunzie (trattandosi di diritto alla
rendita), per economia i ricorsi di cui agli inc. 32.2024.95 e 32.2025.35 possono
essere decisi con un'unica sentenza (DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N.
15 pag.48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se
l’Ufficio AI ha correttamente posto l’assicurata al beneficio di una rendita
intera dal 1° aprile 2019 al 31 luglio 2019 e di tre quarti di rendita dal 1°
ottobre 2020 per un grado d’invalidità del 60%.
2.3. Il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La
lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI
prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.
1). “Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una
modifica del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se
l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione
della rendita in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in
caso di riduzione del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi
anche il marginale 9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.
luglio 2022 e il marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni
transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite
lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).
In concreto, l’assicurata è stata
posta al beneficio di rendite d’invalidità sorte prima della modifica
legislativa, motivo per cui applicabile è il diritto in vigore sino al 31
dicembre 2021.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag.1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'amministrazione a medici esterni o a servizi
specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini
approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria
piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro
credibilità (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 5.3).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc;
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, n. 263, pag. 385)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nel caso in esame, a seguito della sentenza
di rinvio 32.2020.85, l’Ufficio AI ha richiamato la perizia pluridisciplinare (in
ambito psichiatrico, ortopedico, neurologico, neuropsicologico, oftalmologico e
pneumologico) __________ del 7 ottobre 2022 eseguita per conto della __________
(doc. 333 inc. LAINF, pagg. 1201 – 1364).
Tale perizia è stata fatta
propria dal SMR, il quale con rapporto 18 gennaio 2023 (doc. 143, pagg. 441 –
444) ha ripreso le diagnosi (comprese quelle extra-infortunistiche) con
influsso sulla capacit0à lavorativa poste dai periti:
" sindrome
somatoforme F45.41;
episodio depressivo, attualmente in remissione parziale F 32.24
con DD F 32.0;
insonnia;
mix pain Syndrom toracale;
sindrome toraco-vertebrale cronica in stato dopo infortunio del
15.4.2018 con frattura Th 5;
sindrome cervicale posttraumatica;
disturbo neuropsicologico di grado medio nell’ambito delle
diagnosi somatiche e psichiatriche”.
Stato dopo frattura zigomo-mascellare a destra
Stato dopo fratture costali in serie a destra
Frattura Th5 stabile;”
e quelle senza ripercussione
sulla capacità lavorativa:
" lieve
ectoparino OD posttraumatico;
possibile lieve trauma cerebrale;
disturbo sensitivo V2 a destra;
spondolidosi cervicale;
emicrania con aura”.
Il medico SMR, riassumendo gli
esiti della perizia amministrativa, ha così indicato le diverse inabilità
lavorative accertate sia nell’abituale e che in altre attività adeguate alle
limitazioni fisiche e psichiche:
" - attività
abituale non più esigibile;
- attività adatta
esigibile a 80% da 4 2019, da 10.2020 CL residua del 50% a causa di motivi
psi;
- indicato
trattamento psichiatrico con prognosi psichiatrica potenzialmente favorevole.”
Di conseguenza, l’Ufficio AI ha ritenuto
l’assicurata totalmente inabile quale gerente dal 15 aprile 2018, ma abile all’80%
dal 16 aprile 2019 ed al 50% dal 20 ottobre 2020 in attività adeguate.
Alla succitata valutazione
medico-teorica fondata sulla perizia __________, che è stata ordinata in
ossequio alla procedura prevista dall’art. 44 LPGA, va conferito pieno valore
probatorio ai sensi del considerando precedente. A prescindere che non è stata oggetto
di contestazione da parte dell’assicurata, la perizia pluridisciplinare è stata
eseguita da un centro peritale universitario che si è avvalso di diversi specialisti
(in psichiatria, ortopedia, neurologia, neuropsicologia, oftalmologia e pneumologia)
e risulta essere esaustiva, dettagliata ed approfondita.
2.7. A sostegno del peggioramento delle
condizioni di salute rispetto alla perizia multidisciplinare dell’ottobre 2022,
l’insorgente, durante la procedura amministrativa, ha prodotto diversa
documentazione medica che è stata puntualmente valutata dal SMR.
In particolare l’assicurata ha inviato
all’Ufficio AI gli scritti 2 febbraio 2023, 8 febbraio 2023 e 28 marzo 2023 __________
che sono stati esaminati il 5 luglio 2023 dal dr. med. __________, specialista
in psichiatria presso il SMR, il quale, saputo della degenza nella clinica
psichiatrica Hohenegg (iniziata il 1° giugno 2023), ha chiesto il relativo
rapporto (doc. 166).
Dal rapporto 27 luglio 2023 della
citata clinica, concernente la degenza dal 1° giugno al 31 giugno 2023,
risultano diagnosticate quali patologie extra-somatiche: episodio depressivo di
entità leggera (F.32.0), dolori cronici con fattori somatici e psichiatrici
(F.45.41) e disturbi da stress post-traumatico (“postraumatische
Belastungsstörungen”) (pag. 518). Non è riportata alcuna inabilità lavorativa.
Il citato rapporto è stato valutato dallo psichiatra SMR, il quale con annotazione
13 ottobre 2023 ha concluso che la lettera d’uscita “non riporta fatti nuovi
rispettivamente diagnosi e stato clinico che non sono stati già considerati in
perizia __________ del 7.10.2022” (doc. 174, pag. 524).
Con email 20 giugno 2024 e 4
luglio 2024, sostenendo un ulteriore peggioramento dello stato di salute, il
patrocinatore dell’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica (pagg.
532 – 541), la quale è stata analizzata dal SMR. Con annotazioni 24 settembre
2024 (doc. 186, pag. 544) il dr. med. __________ ha quindi concluso:
" Prendo
visione del referto del Dr. __________ che ribadisce inabilità completa dal
15.04.2019 senza ulteriori informazioni mediche aggiornate rispettivamente il
certificato del __________ del 24.06.2024 dove si legge di presa a carico dal
06.04.2000 con ultima consultazione il 16.11.2023, la prognosi sarebbe
sfavorevole, la scrivente Dr.ssa __________ non ha mai emesso certificati
d’inabilità lavorativa. In assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni
oggettivabili di fatti medici noti, la posizione SMR è invariata.”
Orbene, visto quanto sopra,
questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del SMR, fondata
su motivazioni convincenti che permettono di escludere un peggioramento delle
condizioni di salute successive alla perizia __________. Va del resto sottolineato
che le citate certificazioni del __________ non contengono alcuna valutazione
d’inabilità lavorativa, confermando la presenza di un quadro doloroso senza
miglioramento. Gli unici atti medici riguardanti un’incapacità lavorativa sono
del medico curante, dr. __________, che valuta un’incapacità lavorativa del
100% senza specificare in quale tipologia di attività. Quanto attestato non apporta
nuovi elementi clinici, ritenuto che in ambito peritale l’assicurata è stata
valutata totalmente inabile nella sua originaria attività.
Pendente causa, il 16 maggio 2025
l’assicurata ha prodotto diversa documentazione medica esaminata dal SMR.
Con annotazioni 22 maggio 2025 il
dr. med. __________ ha rilevato:
" Prendo
visione della seguente documentazione medica:
Certificato dello psichiatra Dr. __________ del 15.05.2025, il
quale ha in cura l'assicurata dal 04.04.2025 e ha visitato la stessa tre volte.
Non si esprime in termini diagnostici secondo una classificazione interazionale
riconosciuta; indica che il tono dell'umore è rivolto al polo depressivo.
Certifica inabilità lavorativa 100%.
-
Certificato Dr. __________, FMH medicina interna, 15.05.2025: referto
privo di diagnosi con generico riferimento ad un esame neurologico ed internistico
non meglio precisato per cui ritiene necessaria una rivalutazione del grado Al.
-
Certificato del Dr. __________, FMH medicina generale, 10.12.2024. con
breve riferimento al referto del Kantosspital Winterthur, per cui, secondo il
Dr. __________ la paziente è inabile al 100% per motivi psichici e fisici.__________
-
Certificato __________, servizio di anestesiologia, dr.ssa __________, capoclinica:
08.02.2023: in esso si afferma che la paziente è in cura dal 06.04.2020 e non è
stato rilasciato alcun certificato di inabilità lavorativa. Il testo prosegue
con il riferimento ad un precedente referto emesso il 24.09.2021 in cui vengono
descritti alcuni limiti funzionali presso l'attività del partner. La
valutazione del dolore è stata effettuata per l'ultima volta il 27.1 0.2022
(VAS: 7/1 0).
Se il Dr. __________ fa riferimento a quest'ultimo rapporto, in
esso non è esplicitata inabilità completa né fisica né psichica. Si tratta nei
fatti di documenti che ricalcano atti già noti e da me valutati il 24.09.2024.
Per quanto concerne il rapporto dello psichiatra Dr__________, si
tratta di un documento molto breve e poco circostanziato (non è, inoltre,
indicata la terapia medicamentosa in atto), relativo ad una presa a carico
della durata di circa un mese, che non permette di giustificare un
peggioramento di lunga durata rispettivamente uno status
significativamente e oggettivamente diverso da quanto stabilito in
perizia il 27.10.2022.” (VIII/1 inc. 32.2025.35)
A tal riguardo, questo Tribunale
non può che aderire alla surriferita valutazione del SMR, ritenendo la situazione
medica sostanzialmente invariata rispetto alla perizia __________.
L’assicurata stigmatizza poi come
il SMR non abbia ritenuto necessario visitarla. A tal proposito, è bene
ricordare che una
valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”) senza
visitare l’assicurato esplica
validamente i suoi effetti se – come nel caso di specie – si dispone di
sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta
di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati,
di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa
in secondo piano (sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1; sentenza
8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29 ottobre
2009 consid. 5.4).
Visto
quanto sopra, alle valutazioni 24 settembre 2024 e 22 maggio 2025 del SMR va
prestata adesione.
Il TCA ricorda che, secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI, i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi
medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni
tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di
scegliere i metodi d’esame idonei.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello
stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e
motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività
precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le
risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini
qualitativi e quantitativi.
Ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono
eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i
risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici
regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
Fatti
I
servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano
sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare –
a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non
è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue
direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri
esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR
2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,
consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
In conclusione, in applicazione
del principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante:
DTF 139 V 218 consid. 5.3), l’assicurata deve essere ritenuta inabile al
100% in tutte le attività dal 15 aprile 2018, ma abile all’80% dal 16 aprile
2019 ed al 50% dal 20 ottobre 2020 in attività adeguate.
A proposito delle conseguenze
economiche, va rilevato quanto segue.
2.8. Giusta l’art. 16 LPGA, per valutare
il grado d’invalidità il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire
esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
2.9. In merito alla determinazione del reddito
da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale
persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà
scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS
(cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel caso concreto, come risulta
dalle motivazioni allegate alle decisioni contestate, accertato che il datore
di lavoro è fallito e tenuto conto delle esperienze lavorative dell’assicurata,
l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida facendo riferimento alle
tabelle statistiche salariali (tabelle RSS, anno 2018), ramo economico 55-56
(servizi di alloggio e ristorazione), livello di competenze 2, donne, anno di
riferimento 2019, per giungere ad un importo di 54'745.40. Adeguato al 2020
tale reddito corrisponde a fr. 55'205.70 (cfr. anche tabelle di calcolo a pagg.
447 e 448).
L’assicurata contesta questo
calcolo. Sostiene innanzitutto come il suo datore di lavoro – il ristorante “__________”
di __________ a __________ – non sia fallito, facendo presente che il
ristorante è stato chiuso dal succitato gerente “a causa di problemi di
salute, visto che il Signor __________, compagno della RI 1, è stato ferito
durante l’incidente grave del 15.04.2018”. Rileva inoltre che al momento
dell’infortunio del 2018 percepiva un salario di fr. 67'600, come risulta dall’annuncio
d’infortunio 18 aprile 2018 (cfr. doc. 7, pag. 496, allegato alle osservazioni
12 maggio 2023 al progetto di decisione 6 aprile 2021). La ricorrente pertanto conclude
che da sana avrebbe percepito un salario di 67'600.
Ora, va rilevato che nel ricorso
13 luglio 2019 (punto no. 1, doc. 72) l’assicurata aveva sostenuto che “__________,
attualmente in pensione, si è visto costretto a chiudere l’esercizio
pubblico alla fine del 2018, trovandosi nel giro di poco tempo a lavorare
da solo, senza ulteriore personale (in infortunio, rispettivamente malattia)”
(sottolineatura del redattore). Pertanto, al momento del calcolo del grado
d’invalidità (16 aprile 2019) il ristorante era chiuso. A tal riguardo
va ricordato che, secondo la giurisprudenza suesposta, tra i motivi per non tenere
conto del salario conseguito prima del danno alla salute ed applicare i dati
statistici, vi è la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(cfr. anche Grisanti, Nuove
regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, pag. 316).
Giurisprudenza che, a mente del
TCA, va applicata anche al caso in esame ancorché il datore di lavoro – o meglio
la società __________ Sagl che gestiva il citato esercizio pubblico, società
radiata il 3 gennaio 2024, di cui __________ era socio (cfr. estratto RC
informatizzato) - non era fallito, ma comunque il ristorante era chiuso. Non
rilevante è di conseguenza la documentazione prodotta in sede giudiziaria il 3 febbraio
2025, dalla quale si evince come la ricorrente sia stata nuovamente assunta, a
partire dal 1° febbraio 2021, dalla suindicata società in qualità di sostituta gerente/tuttofare/consulente
nella misura del 20% ("Geschäftsführerin STV /Allraundlerin/Beraterin")
(doc. B4).
Tenuto conto di quanto sopra, rettamente
l’amministrazione ha utilizzato i dati statistici.
2.10. Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
Considerandi
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006).
Se una persona assicurata, per
motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del
15.
gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando alla fattispecie
concreta, sempre dalle motivazioni delle decisioni contestate si evince che per
la determinazione del reddito da invalida (rimasto incontestato) al 16 aprile
2019.
l’Ufficio AI ha dapprima preso in considerazione le tabelle RSS 2018,
adeguate al 2019, livello di competenze 1, donne, per complessivi fr. 55'161. Tenuto
poi conto di una abilità lavorativa dell’80% e di una riduzione del reddito del
20% per attività a tempo parziale, il reddito da invalida è stato quantificato
in fr. 35'303.10 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 451).
Per quel che concerne il calcolo
al 20 ottobre 2020, partendo da un reddito statistico, adeguato al 2020, di fr.
55'638.54, considerata un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate ed
una riduzione sociale del 20%, l’amministrazione ha fissato il reddito da
invalida in fr. 22’255.41 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 447).
2.11
Procedendo al raffronto tra il
reddito da valida fr. 54'745,40 e quello da invalida di 35'303.10 risulta – al
16.
aprile 2019 – un grado d’invalidità non pensionabile del 36%.
Al 20 ottobre 2020, dal raffronto
tra i redditi fr. 55'205.70 e fr. 22'255.41 risulta un grado d’invalidità del
60%, corrispondente a tre quarti di rendita.
Dal 1° aprile 2019 (trascorso
l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) l’assicurata ha diritto ad una
rendita intera sino al 31 luglio 2019 (tre mesi dopo il miglioramento, accertato
al 16 aprile 2019 come da perizia __________, in applicazione dell’art. 88a
cpv. 1 OAI). Dal 1° ottobre 2020 (risorgere dell’invalidità secondo l’art.
29bis OAI) essa ha diritto a tre quarti di rendita per un grado d’invalidità
del 60%.
In conclusione, visto quanto
sopra, le decisioni contestate devono essere confermate.
2.12
La ricorrente ha chiesto di “citare
il pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 17 LPGA” per sentire “come testimone
[...] il signor Willy Rüegg” e per essere essa stessa “interrogata”.
Giusta l'art. 6 n.
1.
CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. fra le tante STF
8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF
8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023
consid. 6.1.; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in
SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF
9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre
2021.
consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico
dibattimento, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una
tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando
con una certa sicurezza emerge che il ricorso è
manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in
discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado
adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice
vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato
(cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.2.; STF
8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF 8C_638/2023 del 18 gennaio 2024
consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 13 pag. 48; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022
consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57).
Nella
presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale –,
la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento ai sensi dell’art. 6 CEDU, ma, con riferimento all’art. 17 Lptca,
ha chiesto il proprio interrogatorio e l’audizione testimoniale di una terza
persona.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (fra le tante cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; DTF 144 V 361 consid. 6.5), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la
documentazione agli atti è sufficiente per dirimere la presente vertenza senza
che sia necessario dare seguito alle richieste probatorie dell’assicurata.
2.13
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni