32.2024.96
Richiesta di una rendita AI respinta. Riqualifica professionale. L'assicurata può svolgere in maniera completa attività adatte al suo stato di salute. Raffronto dei redditi. Grado d'invalidità non pensionabile
24 marzo 2025Italiano48 min
medica inerente la sua visita del 12 febbraio 2025 presso il dr. med. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.96
cs
Lugano
24 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 nata nel 1980, da ultimo
assistente di cura a tempo parziale (80%), il 27 dicembre 2019 ha inoltrato una
domanda di prestazioni dell’AI a causa dell’insorgere di un’incapacità
lavorativa dal 13 giugno 2019 in seguito ad un infortunio (cfr. doc. 3 e 26).
1.2. L’Ufficio AI, dopo aver acquisito
la documentazione medica ritenuta necessaria ed aver stabilito che
l’interessata è inabile al 100% nella sua precedente attività ed abile al 100%
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute dal mese di giugno 2020,
ha posto l’interessata al benefico di provvedimenti professionali e l’ha riqualificata
quale terapista complementare.
1.3. Con decisione del 2 dicembre 2024,
preavvisata dal progetto del 14 ottobre 2024, l’Ufficio AI, accertata la
completa reintegrabilità di RI 1 quale terapista complementare e in tutte le
attività non qualificate, leggere, semplici e rispettose dei limiti funzionali,
che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma che possono
essere esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve
periodo di adeguamento, applicato il metodo misto, ha respinto la richiesta di
rendita AI, essendo il grado d’invalidità dell’11%.
1.4. Con ricorso del 10 dicembre 2024
(doc. I), completato in seguito all’ingiunzione del Vicepresidente del TCA
(doc. III), il 20 dicembre 2024 (doc. IV), RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione, contestandone il contenuto (doc. I).
La ricorrente afferma di
continuare ad avere forti dolori alla spalla sinistra da oltre 4 anni e di non
trovare corretta la chiusura del caso.
Ella rileva che il dr. med. __________
ha richiesto ulteriori esami ed accertamenti, che saranno trasmessi appena in
suo possesso e di essere stata vittima di un infortunio sul lavoro che l’ha
tenuta ferma per un anno.
Fatti
I due chirurghi che l’hanno
visitata (dr. med. __________ e dr. med. __________), avrebbero voluto operarla
al sotto-scapolare e al sovraspinato, ma il dr. med. __________ ha stabilito
che anche con l’intervento il dolore sarebbe diminuito molto poco.
In seguito le è stata prescritta ginnastica
intensiva e non ha mai smesso di fare fisioterapia.
La ricorrente afferma inoltre che
l’avv. __________, che la seguiva in precedenza, aveva deciso di farla visitare
dal dr. med. __________ che dopo aver visionato tutta la documentazione avrebbe
dovuto consegnare un rapporto che tuttavia non ha mai trasmesso, ciò che ha
portato l’__________ ha chiudere il caso per fine giugno 2020.
1.5. Con risposta del 20 gennaio 2025
l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.6. Dopo aver chiesto (doc. IX), ed
ottenuto (doc. X), una proroga, la ricorrente ha prodotto la documentazione
medica inerente la sua visita del 12 febbraio 2025 presso il dr. med. __________,
oltre agli scritti del 13 dicembre 2024 della __________ e del 14 novembre 2024
della fisioterapista __________ (doc. B1-14).
1.7. Con osservazioni del 3 marzo 2025,
cui ha allegato una presa di posizione del 25 febbraio 2025 del medico SMR, dr.
med. __________ (doc. XIII + 1), l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di
reiezione del ricorso.
1.8. Alla ricorrente è stato assegnato
un termine scadente il 17 marzo 2025 per eventualmente esprimersi in merito
(doc. XIV). Con scritto datato 16 marzo 2025 e ricevuto dal Tribunale il 24
marzo 2025, trasmesso per conoscenza all’UAI (doc. XVI), l’insorgente ha
ribadito le sue problematiche alla spalla (doc. XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente accenna alla procedura
relativa all’assicuratore contro gli infortuni e si lamenta che nel giugno 2020
l’__________ ha chiuso il suo caso senza versarle ulteriori prestazioni.
Nella misura in cui l’interessata
contesta la procedura relativa all’assicurazione contro gli infortuni, le sue
censure sono irricevibili.
Infatti la
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel
caso di specie oggetto della decisione impugnata emessa dall’Ufficio AI è
unicamente il diritto a prestazioni dell’AI. Contestazioni relative a
prestazioni negate da altri assicuratori non possono essere vagliate nel
presente procedimento, non facendo parte del provvedimento contestato.
nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La cifra 9101 della Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)
(valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2025) prevede che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
La cifra 9102 CIRAI, concernente,
tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato,
prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022,
si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021,
si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l’articolo 88a OAI (…)”.
La cifra 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1°
gennaio 2022 e stato al 1° gennaio 2025) prevedono che:
" (…) le
rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo
l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e
quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici
(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è
retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022”.
Nel caso di specie la ricorrente,
in seguito ad una riqualifica professionale, è stata messa al beneficio delle
indennità giornaliere dell’AI, versate per l’ultima volta nel mese di aprile
2024.
L’eventuale diritto alla rendita
sarebbe pertanto insorto al termine delle misure di reintegrazione, ossia dal
mese di maggio 2024 (cfr. art. 29 cpv. 2 LAI secondo il quale il diritto non
nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi
dell’articolo 22; cfr. anche art. 28 cpv. 1 lett. a LAI).
Ne segue che al caso di specie
vanno applicate le norme in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidit l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e
il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%
di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità
supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Nel
caso di specie l’Ufficio AI, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni da
parte della ricorrente, ha acquisito agli atti la documentazione medica
ritenuta necessaria, tra cui le refertazioni degli assicuratori contro gli
infortuni (__________ e, per l’assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria
LAINF [doc. 14], __________: in seguito __________).
Il
1° settembre 2020 la ricorrente è stata visitata, per conto di __________, dal
dr. med. __________, FMH reumatologia, il quale, nel referto del 3 settembre
2020, ha posto la diagnosi reumatologica con conseguenze sulla capacità
lavorativa di periartropatia omeroscapolare a sinistra in piccola lesione
transmurale e parziale del muscolo sottoscapolare a sinistra e la diagnosi
reumatologica senza influenza sulla capacità lavorativa di tendenza ad
iperlassità legamentare e disturbi statici della colonna vertebrale
(iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa
lombare).
Riassunti
gli atti, l’anamnesi personale, sociale, sistemica, i dati oggettivi, ha
stabilito che la ricorrente è completamente inabile al lavoro nella sua
professione dal 1° luglio 2020 (recte: 2019; cfr. doc. 40) e abile al 100%
dall’8 giugno 2020 in attività adatte al suo stato di salute con le limitazioni
ivi descritte (pag. 779 e seguenti):
" (…) L’assicurata
può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei
fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, utilizzando prevalentemente
l’arto superiore destro, mai superati i 10 kg fino all’altezza dei fianchi;
l’assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto,
utilizzando prevalentemente il braccio dominante destro, mai pesi oltrepassanti
i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può molto spesso maneggiare
attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare
attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è
normale. L’assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,
può molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la
posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso la posizione in piedi ed
inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata,
molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurata può assumere
molto spesso la posizione seduta di lunga durata, molto spesso la posizione in
piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri,
molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come
pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le
scale, mai salire su scale a pioli.” (pag. 786)
Il
26 ottobre 2020 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le
conclusioni del referto del dr. med. __________ ed ha accertato che la
ricorrente è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività di
ausiliaria di cure dal 13 giugno 2019 ed abile al 100% dall’8 giugno 2020 con
le limitazioni indicate dal reumatologo (pag. 130 e seguenti).
In
seguito l’interessata è stata posta al beneficio di provvedimenti professionali
tra i quali una riqualifica ai sensi dell’art. 17 LAI quale terapista
complementare, percependo le indennità giornaliere dell’AI.
A
causa dell’intensificarsi dei dolori alla spalla, il 29 febbraio 2024 la
ricorrente è stata sottoposta ad una ecografia ad opera del dr. med. __________,
FMH radiologia (pag. 337), che ha rilevato una tendinosi del sovraspinato con
piccola irregolarità sulla superficie bursale e segni di borsite fibroadesiva
senza versamento. Areali di ridotta elasticità a livello della muscolatura del
trapezio e del piccolo e grande rotondo.
La
curante, dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, ha attestato,
genericamente, una completa incapacità lavorativa (cfr. ad esempio pag. 340).
L’11
aprile 2024 il medico SMR, dr. med. __________ ha rilevato che la “sonografia
alla spalla sinistra effettuata a febbraio non evidenzia peggioramenti/modifiche
significative tali da giustificare un ulteriore aggravamento clinico funzionale
definitivo / duraturo da modificare le esigibilità espresse nel RAF del
26.10.2020 a inizio riformazione. De facto la formazione di naturopata/omeopata
resta tuttora adeguata allo stato di salute” (pag. 344).
Il
19 agosto 2024 il consulente AI, nel rapporto finale ha affermato:
" (…) Per
permettere ad Ata di rientrare nel mercato del lavoro dopo il danno alla
salute, è stata concessa la frequentazione dei corsi per l’ottenimento del
diploma di terapista complementare (Metodo 33), che una volta superato,
autorizza a partecipare all’esame federale per l’ottenimento dell’APF.
Dal termine della formazione Ata è reintegrabile nel settore
sanitario come terapista complementare (Linfodrenaggio, massaggio classico e
riflessologia plantare) ed è in possesso dell’autorizzazione cantonale a
esercitare.
Sono inoltre considerate esigibili per l’Ata anche tutte quelle
attività non qualificate, leggere, semplici, che rispettino i limiti funzionali
della stessa.
Trattasi di attività che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice
introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento,
rappresentate nella categoria 4.2”. (pag. 352)
Il
2 dicembre 2024, in seguito alle osservazioni inoltrate dalla ricorrente al
progetto di decisione, il consulente in integrazione ha affermato:
" (…)
a) Considerato
che secondo RAF SMR del 26.10.2020 Ata ha una CL residua del 100% in attività
adeguate, sono considerate esigibili per l’Ata, oltre alla nuova professione
appresa di terapista complementare, anche tutte quelle attività non
qualificate, leggere, semplici, che rispettino i limiti funzionali della
stessa. Trattasi di attività che non richiedono una preparazione professionale
specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul
posto di lavoro e un breve periodo di adeguamento, rappresentate nella
categoria 4.2.
A titolo puramente di esempio e non
esaustivo, si possono citare le seguenti attività non necessitanti di alcuna
formazione e per le quali l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile.
Penso in particolare ad attività
quali:
-
Operaia generica con compiti di produzione (p. es. riempimento) di
confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di stoccaggio e di spedizione
-
Addetta alla metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero
-
Cassiera in negozi o distributori di benzina
-
Venditrice non qualificata
-
Autista, fattorino, addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di
merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici)
-
Aiuto nella preparazione e vendita di pizza al trancio, kebab, poké,
gelati
-
Aiuto in attività amministrative semplici e preparazione per la
spedizione
Le attività citate rispettano tutti i limiti funzionali posti a
livello medico teorico e consentirebbero, fin da subito la reintegrazione
dell’assicurata per il tramite di una breve istruzione interna all’azienda.
In base a diverse opzioni indicate l’assicurata potrebbe svolgere,
a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro
in equilibrio.
Risposta SIP
b) La
riqualifica professionale svolta come terapista complementare è da ritenersi
adatta sotto il profilo medico.
Vista a colloquio il 02.04.2024 Ata
comunicava di avere problemi alla spalla sx e consegnava l’esito dell’ecografia
fatta il 29.02.2024.
Lo stesso veniva trasmesso a SMR per
valutazione e considerato che Ata stava terminando la formazione (riqualifica)
come terapista complementare, si chiedeva a SMR se questa professione poteva
ancora essere considerata esigibile e, se sì, con quale CL e con quali limiti
funzionali.
Con risposta del 11.04.2024 SMR
comunicava che “la sonografia alla spalla sinistra effettuata a febbraio non
evidenzia peggioramenti/modifiche significative tali da giustificare un
ulteriore aggravamento clinico funzionale definitivo / duraturo da modificare
le esigibilità espresse nel RAF del 26.10.2020 a inizio riformazione. De facto
la formazione di naturopata/omeopata resta tuttora adeguata allo stato di
salute”.
Sentito per un confronto il medico SMR
__________, lo stesso comunicava che “non si tratta di andare a fare massaggi
tutto il giorno (come potrebbe essere un massaggiatore), ma ANCHE di fare
massaggi oltre alle altre attività di naturopata / omeopata”. (ged 26.04.2024).
Risposta SIP
c) Il compito
dell’Assicurazione invalidità è limitato a stabilire se, in una situazione di
equilibrio perfetto del mercato, una persona possa ancora accedere ad un
mercato del lavoro sufficientemente esteso e non a quantificarne le possibilità
di trovare un lavoro.
Trattasi di una donna prossima ai 44
anni la cui ultima attività svolta di operatrice socio sanitaria non è più
esigibile a causa del danno alla salute; per contro lo sono ancora attività
adeguate allo stato di salute nella misura del 100%, come pure la professione
di terapista complementare professione appresa dopo riqualifica.
Alla luce di quanto sopra esposto
ritengo di poter affermare che nel mercato del lavoro in equilibrio
l’assicurata possa ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente
esteso.
Conclusione:
Osserviamo che oltre alla nuova
professione appresa di terapista complementare, tutte le attività citate
rispettano i limiti funzionali posti a livello medico teorico da SMR e
consentirebbero fin da subito la reintegrazione dell’assicurata per il tramite
di una breve istruzione interna all’azienda, confermando nel contempo che
l’assicurata non è limitata nelle sue possibilità di guadagno.
Va inoltre considerato che per
favorire la reintegrazione di Ata nel mercato del lavoro primario, possiamo
adoperarci per sostenere Ata con degli aiuti al collocamento, quali LTP e/o
API.
Visto quanto precede si conferma in
toto il rapporto finale del 19.08.2024.” (pag. 397-399)
Pendente
causa la ricorrente, oltre ad alcuni scritti dell’__________ dei mesi di maggio
2020 e di giugno 2020 relativi alla chiusura del suo caso (doc. A2- A4) e già
agli atti (pag. 715, 740-741 e 316), ha prodotto ulteriori documenti:
-
Un referto del 12 febbraio 2025 del dr. med __________, specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologica, dove lo specialista, in seguito ad una
visita del medesimo giorno, ha affermato:
"
(…) In data odierna facciamo il punto della situazione degli esami dal
sottoscritto indicati: l’artroRM dimostra a livello strutturale una normalità
della situazione in particolar modo nessun deficit di cuffia, nessun
alterazioni del sistema legamentoso, spazio sottoacromiale di 7mm ed una testa
omerale comunque centrata per dimostrare una cranializzazione particolare, non
vi è alcuna ipotrofia o involuzione a livello della muscolatura testimoniata
dal lato strutturale.
La paziente riferisce (non posseggo
ancora il resoconto da parte della drsa __________) che la dottoressa non
avrebbe trovato alcun difetto del sistema nervoso periferico dopo la sua
valutazione approfondita. Mi riservo la facoltà di attendere questo rapporto.
Dal lato fisioterapico si nota però un
importante deficit del trofismo muscolare con squilibrio e disbalance della
muscolatura della cuffia dei rotatori che può determinare sicuramente la
clinica della paziente per cui grazia alla misurazione di __________ possiamo
lavorare in modo decisamente mirato sulle strutture muscolari con un rinforzo
da effettuarsi in modo progressivo.
Con questa situazione non vi è alcuna
indicazione a procedere in modo chirurgico. (…)” (doc. B1)
-
Un rapporto del dott. __________, della __________ del 13 dicembre 2024,
del seguente tenore:
"
(…) Ho valutato la paziente e allego nella mail i test di forza e
mobilità. Ho cominciato la valutazione con i test neurali, i quali hanno
evidenziato a sinistra un deficit di forza a livello delle radici tra C4 e T1,
con una riduzione anche dei riflessi bicipitale e tricipitale, mentre a livello
sensitivo le radici tra C4 e T1 sono più sensibili rispetto al controlaterale;
invece la neurodinamica del mediano riproduce i sintomi di formicolio alla mano
e arto superiore sinistro.
La mobilità attiva della cervicale non
riproduce alcun tipo di sintomatologia; tuttavia, la mobilità segmentale tra C4
e C7 risulta ipermobile rispetto al controlaterale, e spesso a sinistra lamenta
tensioni nella zona del trapezio ed elevatore.
Durante lo svolgimento dei test la
forza risultava più debole di qualche kg rispetto al destro, differenza che
aumenta con il progredire dei gradi di movimento e con il mantenimento del
test, le direzioni maggiormente dolorose sono le rotazioni esterne, specie a
90° di abduzione e sul piano orizzontale, oltre abduzione e flessione a 90°.
Alla mobilizzazione artrocinematica
della spalla lamenta dolore nella trazione anteriore e antero inferiore” (doc.
B2 + B3-B13)
-
Un rapporto del 14 novembre 2024 del fisioterapista __________, del
seguente tenore:
"
(…) All’esame soggettivo la paziente può eseguire tutti i movimenti
della spalla nel range normale.
Ripetendo più volte lo stesso
movimento diventa scomposto e instabile.
La scapola sinistra partecipa e
compensa il movimento della spalla in modo più evidente rispetto alla destra.
Durante l’esecuzione si possono
percepire degli scricchiolii.
La paziente afferma che non può
dormire sul lato sinistro.
Alla palpazione c’è ipersensibilità
all’inserzione del capo lungo del bicipite.
Le circonferenze dell’avanbraccio e
del braccio misurano 0.5 cm in meno del braccio destro.
Test contro resistenza:
Abduzione, estensione, rotazione
esterna – 20%
Da notare che la forza diminuisce
drasticamente dopo 10/15 ripetizioni.
La paziente non è in grado di eseguire
un’attività impegnativa prolungata, il dolore aumenta fino a costringerla a
smettere.
Con le terapie abbiamo un miglioramento
puntuale, ma alla ripresa dell’attività il problema di ripresenta.” (doc. B14)
Chiamato ad esprimersi in merito,
il medico SMR, dr. med. __________, il 25 febbraio 2025 ha affermato:
Considerandi
" (…) Avendo
rivalutato la documentazione medica che ha condotto al RAF dopo perizia
reumatologica e l’attuale documentazione particolarmente di tipo medico
ortopedica dr. __________ si può dedurre che non vi sono nuovi elementi
patologici al cinto scapolo gleno cervicale tali da indurre in questi anni la
necessità di procedimenti chirurgici riparativi o misure maggiori.
Ricordo anche che nel rapporto ortopedico
dr. __________ si cita un esame neurologico della dr.ssa __________ che non ha
obbiettivato problematiche neurologiche in questo ambito.
Anche da ultimo gli scritti fisioterapici
ora riportati permettono di obbiettivare una limitazione in manualità
inergonomiche e ripetitive specialmente oltre l’orizzontale ma non sono in
contrasto con una attività ergonomica adeguata come quella proposta a livello
reintegrativo.
Alla luce di ciò appare realistico definire
che non vi sono nuovi elementi clinici atti ad influire sulle conclusioni già
poste a livello medico funzionale come da dettagli della valutazione
reumatologica dr. __________.” (doc. XIII/1)
2.5
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6
In concreto, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata del
2.
dicembre 2024, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non
ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.
Il medico SMR, dr. med. __________,
dopo aver esaminato l’intera documentazione prodotta dall’insorgente ed
acquisita dall’assicuratore contro gli infortuni e dall’assicuratore contro le
malattie in caso di perdita di guadagno, ha giustamente stabilito che
l’interessata, totalmente inabile al lavoro nella sua attività di assistente di
cura dal mese di giugno 2019, è abile al lavoro al 100% dal mese di giugno 2020
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute.
Il dr. med. __________, per
giungere a tale conclusioni, si è fondato segnatamente sul referto del 1°
settembre 2020 del dr. med. __________, allestito nell’ambito della richiesta
di indennità giornaliere ad __________. Lo specialista ha posto la diagnosi
reumatologica con conseguenze sulla capacità lavorativa di periartropatia
omeroscapolare a sinistra in piccola lesione transmurale e parziale del muscolo
sottoscapolare a sinistra e la diagnosi reumatologica senza influenza sulla
capacità lavorativa di tendenza ad iperlassità legamentare e disturbi statici
della colonna vertebrale (iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa
dorsale, destroconvessa lombare) e, riassunti gli atti, l’anamnesi personale,
sociale, sistemica, i dati oggettivi, tenuto conto anche di quanto accertato
dall’__________, ha motivato le ragioni per le quali l’interessata,
completamente inabile nella sua professione, può invece mettere a frutto in
maniera completa la sua capacità lavorativa in attività adatte e confacenti al
suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte, dal mese di giugno 2020.
Il referto è da considerare
dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando precedente.
Il reumatologo si è espresso su
tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta
la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità
lavorativa della ricorrente sulla base della visita effettuata presso di lui.
Al referto va attribuita piena
forza probante.
La documentazione prodotta dalla
ricorrente non scalfisce l’approfondita e motivata valutazione del dr. med. __________.
L’ecografia
compreso eco-color doppler del 29 febbraio 2024 del dr. med. __________, che ha
rilevato una tendinosi del sovraspinato con piccola irregolarità sulla
superficie bursale, segni di borsite fibroadesiva senza versamento e areali di
ridotta elasticità a livello della muscolatura del trapezio e del piccolo e
grande rotondo, come rilevato dal medico SMR, dr. med. __________, non ha
evidenziato un peggioramento o modifiche significative tali da ritenere un
ulteriore aggravamento clinico funzionale da poter modificare le conclusioni
del dr. med. __________, riprese nel rapporto dal dr. med. __________ il 26
ottobre 2020.
Per
quanto concerne la valutazione del 12 febbraio 2025 del dr. med. __________,
redatta in seguito alla visita effettuata il medesimo giorno, va rilevato che
di principio non potrebbe essere presa in considerazione poiché è la data della
decisione impugnata (in concreto il 2 dicembre 2024) che delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.
pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio
2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019;
DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,
pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto
esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
In
ogni caso, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, non si
esprime in merito alla capacità lavorativa della ricorrente, rileva che non vi
è alcuna indicazione per un intervento chirurgico e conferma la normalità della
situazione (“l’artroRM dimostra a livello strutturale una normalità della
situazione in particolar modo nessun deficit di cuffia, nessun alterazioni del
sistema legamentoso, spazio sottoacromiale di 7mm ed una testa omerale comunque
centrata per dimostrare una cranializzazione particolare, non vi è alcuna
ipotrofia o involuzione a livello della muscolatura testimoniata dal lato
strutturale”). Il medico riporta inoltre le parole della ricorrente secondo
cui anche a livello neurologico non sarebbe stato trovato alcun difetto del
sistema nervoso periferico.
Certo,
come indicato anche dal dott. __________ (doc. B2 + B3-B13) e dal
fisioterapista __________ (doc. B2), vi è a livello fisioterapico “un
importante deficit del trofismo muscolare con squilibrio e disbalance della
muscolatura della cuffia dei rotatori che può determinare sicuramente la
clinica della paziente”, ed in particolare i forti dolori da lei risentiti.
Tuttavia,
come spiegato dal dr. med. __________ (doc. XIII/1), sia quanto affermato dal
dr. med. __________ che quanto accertato dal dott. __________ e dal
fisioterapista __________, permettono di obbiettivare una limitazione in
manualità inergonomiche e ripetitive specialmente oltre l’orizzontale ma non
sono in contrasto con una attività ergonomica adeguata come quella proposta a
livello reintegrativo.
A
questo proposito va rammentato che compito del medico consiste nel porre un
giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Ciò
è proprio quanto avvenuto in concreto, dove il consulente, il 19 agosto 2024 ed
il 2 dicembre 2024, ha elencato le professioni esigibili (pag. 352 e 397-399
incarto AI): oltre a quella di terapista complementare per la quale la
ricorrente è stata riqualificata, anche tutte le attività che non richiedono
una preparazione professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo
una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento:
-
Operaia generica con compiti di produzione
(p. es. riempimento) di confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di
stoccaggio e di spedizione
-
Addetta alla metallurgia meccanica
nel settore industriale orologiero
-
Cassiera in negozi o distributori
di benzina
-
Venditrice non qualificata
-
Autista, fattorino, addetto alla
distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori,
prodotti farmaceutici)
-
Aiuto nella preparazione e vendita
di pizza al trancio, kebab, poké, gelati
-
Aiuto in attività amministrative
semplici e preparazione per la spedizione.
All’assicurata può pertanto essere richiesto di sfruttare la
sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,
ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle
attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere
svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28
gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In una sentenza
35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare",
il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle
attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di
sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.
Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi
solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro
accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello delle due spalle; STF I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
In una sentenza
35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in
giudicato, questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e
8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in
attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
In
concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato
generale del lavoro esistano delle occupazioni, quali quelle descritte dal
consulente in integrazione (operaia generica con compiti di produzione,
d’imballaggio, d’assemblaggio, di stoccaggio e di spedizione, addetta alla
metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero, cassiera in negozi o
distributori di benzina, venditrice non qualificata, autista, fattorino,
addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante,
aiuto nella preparazione e vendita di pizza al trancio, kebab, poké, gelati,
aiuto in attività amministrative semplici e preparazione per la spedizione), che
la ricorrente nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di
esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali
(cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr.
sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).
L’Ufficio
AI ha del resto rilevato che per favorire la sua reintegrazione nel mercato del
lavoro primario, l’assicurata può essere sostenuta con aiuti al collocamento,
quali lavoro a titolo di prova (LPT) e/o assegno periodo introduttivo (API).
Alla
luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per
sovvertire le valutazioni del consulente in integrazione professionale che ha
riassunto la formazione della ricorrente e, preso atto della documentazione
medica, ha indicato le professioni esigibili dall’interessata.
2.7
In queste condizioni, sulla base della documentazione
medica agli atti, questo Tribunale deve confermare la valutazione del medico
SMR, dr. med. __________, secondo cui l’insorgente, inabile al lavoro nella
propria attività di assistente di cura dal giugno 2019, è completamente abile
al lavoro in attività adatte al suo stato di salute con le limitazioni
descritte dal giugno 2020.
2.8
La ricorrente, da ultimo
attiva all’80%, giustamente, non contesta la ripartizione percentuale tra
casalinga (20%) e salariata (80%), né l’esito dell’inchiesta economica delle
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 50, pag. 145: percentuale
d’invalidità del 20%).
Per quanto concerne il
raffronto dei redditi, anch’esso di per sé non censurato, va rammentato che l’art.
25.
OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo
l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i
contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a.
le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da
infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b.
le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la
LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16
LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato
del lavoro in Svizzera.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i
valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per
l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati
in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni
economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.9
Per
quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio
2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato
sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima
dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli
ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti
variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95
per cento di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività
lucrativa indipendente.
L’art.
26.
cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima
formazione e condizioni professionali analoghe.
In
concreto, dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI è emerso che la
ricorrente, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito un salario di fr. 66'503 (doc. 155, presa di posizione dell’8 ottobre
2024.
dell’ex datore di lavoro).
2.10
Circa
il reddito che l’interessata avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalida), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16.
LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile (cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli
assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori
indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per
cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione
del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso
1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per
cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente
alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Con
sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche
sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito
che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e
in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado
d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è
parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del
salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto
dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se
necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale
federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 23 luglio 2024).
In
seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale
Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato
l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere
la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale
federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico
della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha riposto affermando di
essere del parere che “l’articolo in questione non debba essere modificato a
seguito della sentenza summenzionata”.
In concreto, l’Ufficio AI,
ritenuta la riqualifica della ricorrente come terapista complementare, ha
utilizzato il reddito statistico evinto dalla Tabella TA1_2022 tirage_skill_level del settore 86 (attività della salute umana), donna,
livello di competenza 2, aggiornato al 2023 in quanto i dati del 2024 non erano
ancora disponibili al momento dell’emanazione della decisione.
L’amministrazione ha quindi calcolato un salario di fr. 66'992.19 e lo ha
ridotto del 10% a fr. 60'297.97 in applicazione dell’art. 26bis cpv.
3.
OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024.
La questione di sapere se i
principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere
applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della
modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in
questa occasione, in quanto, in concreto le circostanze personali e
professionali (la ricorrente è
completamente abile in attività adatte e confacenti al suo stato di salute
[cfr. consid. 2.6.], è ancora giovane [è nata nel 1980] ed è di nazionalità
italiana [sul tema cfr. STF 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3
dove l’Alta Corte ha affermato che “…, di principio, le persone di nazionalità
di uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai
lavoratori svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3
aprile 2018 consid. 4.4)”), non
giustificano l’applicazione di una riduzione sociale ai sensi della DTF 126 V
75.
Raffrontando il salario
da valida di fr. 66'503 con quello da invalida di fr. 60'297.97, l’Ufficio AI
ha calcolato un grado d’invalidità, quale salariata, del 9.34%.
Tenuto conto di una quota
parte quale salariata dell’80%, per un grado d’invalidità parziale del 7.47% e
una quota parte quale casalinga del 20% per un grado d’invalidità parziale del
4%, l’Ufficio AI è infine giunto alla conclusione che l’interessata, con un
grado d’invalidità complessivo, arrotondato,
conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), dell’11%, non ha
diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.
art. 28b LAI).
Questo Tribunale
evidenzia che si giungerebbe alla medesima conclusione anche se si prendesse
quale reddito da invalida il salario
lordo mediamente percepito nel 2022 dalle donne per un'attività semplice e ripetitiva di tipo fisico o manuale (ossia il livello
1.
di competenze; STF 9C_632/2015) secondo la Tabella TA1_2022 tirage_skill_level, per 40 ore settimanali pari
a fr. 52'404 annui (4'367 X 12).
Aggiornandolo all’orario di
lavoro pari a 41.7 ore settimanali e secondo l’indice dei salari nominali per
le donne, il dato statistico corrisponde, nel 2023, a fr. 55'600 per un impiego
a tempo pieno (52'404 : 40 X 41.7 : 101.4 X 103.2).
Raffrontando
il reddito da valida di fr. 66'503 a quello da
invalida di fr. 55'600, ridotto del 10% a fr. 50'040, si ottiene un grado
d’invalidità del 24,75%.
Tenuto conto di una quota
parte quale salariata dell’80%, per un grado d’invalidità parziale del 19.8% e
una quota parte quale casalinga del 20% per un grado d’invalidità parziale del
4%, si giungerebbe ad un grado d’invalidità complessivo, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),
del 24%, che non darebbe comunque diritto ad alcuna rendita (cfr. art. 28b LAI).
In queste condizioni è a giusta
ragione che il diritto ad una rendita è stato respinto. La decisione impugnata
va confermata.
2.11
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti