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Decisione

32.2024.96

Richiesta di una rendita AI respinta. Riqualifica professionale. L'assicurata può svolgere in maniera completa attività adatte al suo stato di salute. Raffronto dei redditi. Grado d'invalidità non pensionabile

24 marzo 2025Italiano48 min

medica inerente la sua visita del 12 febbraio 2025 presso il dr. med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.96

cs

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 2 dicembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 nata nel 1980, da ultimo

assistente di cura a tempo parziale (80%), il 27 dicembre 2019 ha inoltrato una

domanda di prestazioni dell’AI a causa dell’insorgere di un’incapacità

lavorativa dal 13 giugno 2019 in seguito ad un infortunio (cfr. doc. 3 e 26).

1.2. L’Ufficio AI, dopo aver acquisito

la documentazione medica ritenuta necessaria ed aver stabilito che

l’interessata è inabile al 100% nella sua precedente attività ed abile al 100%

in attività adatte e confacenti al suo stato di salute dal mese di giugno 2020,

ha posto l’interessata al benefico di provvedimenti professionali e l’ha riqualificata

quale terapista complementare.

1.3. Con decisione del 2 dicembre 2024,

preavvisata dal progetto del 14 ottobre 2024, l’Ufficio AI, accertata la

completa reintegrabilità di RI 1 quale terapista complementare e in tutte le

attività non qualificate, leggere, semplici e rispettose dei limiti funzionali,

che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma che possono

essere esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve

periodo di adeguamento, applicato il metodo misto, ha respinto la richiesta di

rendita AI, essendo il grado d’invalidità dell’11%.

1.4. Con ricorso del 10 dicembre 2024

(doc. I), completato in seguito all’ingiunzione del Vicepresidente del TCA

(doc. III), il 20 dicembre 2024 (doc. IV), RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione, contestandone il contenuto (doc. I).

La ricorrente afferma di

continuare ad avere forti dolori alla spalla sinistra da oltre 4 anni e di non

trovare corretta la chiusura del caso.

Ella rileva che il dr. med. __________

ha richiesto ulteriori esami ed accertamenti, che saranno trasmessi appena in

suo possesso e di essere stata vittima di un infortunio sul lavoro che l’ha

tenuta ferma per un anno.

Fatti

I due chirurghi che l’hanno

visitata (dr. med. __________ e dr. med. __________), avrebbero voluto operarla

al sotto-scapolare e al sovraspinato, ma il dr. med. __________ ha stabilito

che anche con l’intervento il dolore sarebbe diminuito molto poco.

In seguito le è stata prescritta ginnastica

intensiva e non ha mai smesso di fare fisioterapia.

La ricorrente afferma inoltre che

l’avv. __________, che la seguiva in precedenza, aveva deciso di farla visitare

dal dr. med. __________ che dopo aver visionato tutta la documentazione avrebbe

dovuto consegnare un rapporto che tuttavia non ha mai trasmesso, ciò che ha

portato l’__________ ha chiudere il caso per fine giugno 2020.

1.5. Con risposta del 20 gennaio 2025

l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

1.6. Dopo aver chiesto (doc. IX), ed

ottenuto (doc. X), una proroga, la ricorrente ha prodotto la documentazione

medica inerente la sua visita del 12 febbraio 2025 presso il dr. med. __________,

oltre agli scritti del 13 dicembre 2024 della __________ e del 14 novembre 2024

della fisioterapista __________ (doc. B1-14).

1.7. Con osservazioni del 3 marzo 2025,

cui ha allegato una presa di posizione del 25 febbraio 2025 del medico SMR, dr.

med. __________ (doc. XIII + 1), l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di

reiezione del ricorso.

1.8. Alla ricorrente è stato assegnato

un termine scadente il 17 marzo 2025 per eventualmente esprimersi in merito

(doc. XIV). Con scritto datato 16 marzo 2025 e ricevuto dal Tribunale il 24

marzo 2025, trasmesso per conoscenza all’UAI (doc. XVI), l’insorgente ha

ribadito le sue problematiche alla spalla (doc. XV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente accenna alla procedura

relativa all’assicuratore contro gli infortuni e si lamenta che nel giugno 2020

l’__________ ha chiuso il suo caso senza versarle ulteriori prestazioni.

Nella misura in cui l’interessata

contesta la procedura relativa all’assicurazione contro gli infortuni, le sue

censure sono irricevibili.

Infatti la

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel

caso di specie oggetto della decisione impugnata emessa dall’Ufficio AI è

unicamente il diritto a prestazioni dell’AI. Contestazioni relative a

prestazioni negate da altri assicuratori non possono essere vagliate nel

presente procedimento, non facendo parte del provvedimento contestato.

nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La cifra 9101 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

(valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2025) prevede che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La cifra 9102 CIRAI, concernente,

tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato,

prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022,

si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021,

si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l’articolo 88a OAI (…)”.

La cifra 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1°

gennaio 2022 e stato al 1° gennaio 2025) prevedono che:

" (…) le

rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022”.

Nel caso di specie la ricorrente,

in seguito ad una riqualifica professionale, è stata messa al beneficio delle

indennità giornaliere dell’AI, versate per l’ultima volta nel mese di aprile

2024.

L’eventuale diritto alla rendita

sarebbe pertanto insorto al termine delle misure di reintegrazione, ossia dal

mese di maggio 2024 (cfr. art. 29 cpv. 2 LAI secondo il quale il diritto non

nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi

dell’articolo 22; cfr. anche art. 28 cpv. 1 lett. a LAI).

Ne segue che al caso di specie

vanno applicate le norme in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidit l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di

rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e

il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%

di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità

supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel

caso di specie l’Ufficio AI, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni da

parte della ricorrente, ha acquisito agli atti la documentazione medica

ritenuta necessaria, tra cui le refertazioni degli assicuratori contro gli

infortuni (__________ e, per l’assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria

LAINF [doc. 14], __________: in seguito __________).

Il

1° settembre 2020 la ricorrente è stata visitata, per conto di __________, dal

dr. med. __________, FMH reumatologia, il quale, nel referto del 3 settembre

2020, ha posto la diagnosi reumatologica con conseguenze sulla capacità

lavorativa di periartropatia omeroscapolare a sinistra in piccola lesione

transmurale e parziale del muscolo sottoscapolare a sinistra e la diagnosi

reumatologica senza influenza sulla capacità lavorativa di tendenza ad

iperlassità legamentare e disturbi statici della colonna vertebrale

(iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa

lombare).

Riassunti

gli atti, l’anamnesi personale, sociale, sistemica, i dati oggettivi, ha

stabilito che la ricorrente è completamente inabile al lavoro nella sua

professione dal 1° luglio 2020 (recte: 2019; cfr. doc. 40) e abile al 100%

dall’8 giugno 2020 in attività adatte al suo stato di salute con le limitazioni

ivi descritte (pag. 779 e seguenti):

" (…) L’assicurata

può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei

fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, utilizzando prevalentemente

l’arto superiore destro, mai superati i 10 kg fino all’altezza dei fianchi;

l’assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto,

utilizzando prevalentemente il braccio dominante destro, mai pesi oltrepassanti

i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può molto spesso maneggiare

attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai maneggiare

attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è

normale. L’assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa,

può molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la

posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata,

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurata può assumere

molto spesso la posizione seduta di lunga durata, molto spesso la posizione in

piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri,

molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come

pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le

scale, mai salire su scale a pioli.” (pag. 786)

Il

26 ottobre 2020 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le

conclusioni del referto del dr. med. __________ ed ha accertato che la

ricorrente è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività di

ausiliaria di cure dal 13 giugno 2019 ed abile al 100% dall’8 giugno 2020 con

le limitazioni indicate dal reumatologo (pag. 130 e seguenti).

In

seguito l’interessata è stata posta al beneficio di provvedimenti professionali

tra i quali una riqualifica ai sensi dell’art. 17 LAI quale terapista

complementare, percependo le indennità giornaliere dell’AI.

A

causa dell’intensificarsi dei dolori alla spalla, il 29 febbraio 2024 la

ricorrente è stata sottoposta ad una ecografia ad opera del dr. med. __________,

FMH radiologia (pag. 337), che ha rilevato una tendinosi del sovraspinato con

piccola irregolarità sulla superficie bursale e segni di borsite fibroadesiva

senza versamento. Areali di ridotta elasticità a livello della muscolatura del

trapezio e del piccolo e grande rotondo.

La

curante, dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, ha attestato,

genericamente, una completa incapacità lavorativa (cfr. ad esempio pag. 340).

L’11

aprile 2024 il medico SMR, dr. med. __________ ha rilevato che la “sonografia

alla spalla sinistra effettuata a febbraio non evidenzia peggioramenti/modifiche

significative tali da giustificare un ulteriore aggravamento clinico funzionale

definitivo / duraturo da modificare le esigibilità espresse nel RAF del

26.10.2020 a inizio riformazione. De facto la formazione di naturopata/omeopata

resta tuttora adeguata allo stato di salute” (pag. 344).

Il

19 agosto 2024 il consulente AI, nel rapporto finale ha affermato:

" (…) Per

permettere ad Ata di rientrare nel mercato del lavoro dopo il danno alla

salute, è stata concessa la frequentazione dei corsi per l’ottenimento del

diploma di terapista complementare (Metodo 33), che una volta superato,

autorizza a partecipare all’esame federale per l’ottenimento dell’APF.

Dal termine della formazione Ata è reintegrabile nel settore

sanitario come terapista complementare (Linfodrenaggio, massaggio classico e

riflessologia plantare) ed è in possesso dell’autorizzazione cantonale a

esercitare.

Sono inoltre considerate esigibili per l’Ata anche tutte quelle

attività non qualificate, leggere, semplici, che rispettino i limiti funzionali

della stessa.

Trattasi di attività che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento,

rappresentate nella categoria 4.2”. (pag. 352)

Il

2 dicembre 2024, in seguito alle osservazioni inoltrate dalla ricorrente al

progetto di decisione, il consulente in integrazione ha affermato:

" (…)

a) Considerato

che secondo RAF SMR del 26.10.2020 Ata ha una CL residua del 100% in attività

adeguate, sono considerate esigibili per l’Ata, oltre alla nuova professione

appresa di terapista complementare, anche tutte quelle attività non

qualificate, leggere, semplici, che rispettino i limiti funzionali della

stessa. Trattasi di attività che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul

posto di lavoro e un breve periodo di adeguamento, rappresentate nella

categoria 4.2.

A titolo puramente di esempio e non

esaustivo, si possono citare le seguenti attività non necessitanti di alcuna

formazione e per le quali l’assicurata sarebbe direttamente reintegrabile.

Penso in particolare ad attività

quali:

-

Operaia generica con compiti di produzione (p. es. riempimento) di

confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di stoccaggio e di spedizione

-

Addetta alla metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero

-

Cassiera in negozi o distributori di benzina

-

Venditrice non qualificata

-

Autista, fattorino, addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di

merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici)

-

Aiuto nella preparazione e vendita di pizza al trancio, kebab, poké,

gelati

-

Aiuto in attività amministrative semplici e preparazione per la

spedizione

Le attività citate rispettano tutti i limiti funzionali posti a

livello medico teorico e consentirebbero, fin da subito la reintegrazione

dell’assicurata per il tramite di una breve istruzione interna all’azienda.

In base a diverse opzioni indicate l’assicurata potrebbe svolgere,

a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro

in equilibrio.

Risposta SIP

b) La

riqualifica professionale svolta come terapista complementare è da ritenersi

adatta sotto il profilo medico.

Vista a colloquio il 02.04.2024 Ata

comunicava di avere problemi alla spalla sx e consegnava l’esito dell’ecografia

fatta il 29.02.2024.

Lo stesso veniva trasmesso a SMR per

valutazione e considerato che Ata stava terminando la formazione (riqualifica)

come terapista complementare, si chiedeva a SMR se questa professione poteva

ancora essere considerata esigibile e, se sì, con quale CL e con quali limiti

funzionali.

Con risposta del 11.04.2024 SMR

comunicava che “la sonografia alla spalla sinistra effettuata a febbraio non

evidenzia peggioramenti/modifiche significative tali da giustificare un

ulteriore aggravamento clinico funzionale definitivo / duraturo da modificare

le esigibilità espresse nel RAF del 26.10.2020 a inizio riformazione. De facto

la formazione di naturopata/omeopata resta tuttora adeguata allo stato di

salute”.

Sentito per un confronto il medico SMR

__________, lo stesso comunicava che “non si tratta di andare a fare massaggi

tutto il giorno (come potrebbe essere un massaggiatore), ma ANCHE di fare

massaggi oltre alle altre attività di naturopata / omeopata”. (ged 26.04.2024).

Risposta SIP

c) Il compito

dell’Assicurazione invalidità è limitato a stabilire se, in una situazione di

equilibrio perfetto del mercato, una persona possa ancora accedere ad un

mercato del lavoro sufficientemente esteso e non a quantificarne le possibilità

di trovare un lavoro.

Trattasi di una donna prossima ai 44

anni la cui ultima attività svolta di operatrice socio sanitaria non è più

esigibile a causa del danno alla salute; per contro lo sono ancora attività

adeguate allo stato di salute nella misura del 100%, come pure la professione

di terapista complementare professione appresa dopo riqualifica.

Alla luce di quanto sopra esposto

ritengo di poter affermare che nel mercato del lavoro in equilibrio

l’assicurata possa ancora accedere ad un mercato del lavoro sufficientemente

esteso.

Conclusione:

Osserviamo che oltre alla nuova

professione appresa di terapista complementare, tutte le attività citate

rispettano i limiti funzionali posti a livello medico teorico da SMR e

consentirebbero fin da subito la reintegrazione dell’assicurata per il tramite

di una breve istruzione interna all’azienda, confermando nel contempo che

l’assicurata non è limitata nelle sue possibilità di guadagno.

Va inoltre considerato che per

favorire la reintegrazione di Ata nel mercato del lavoro primario, possiamo

adoperarci per sostenere Ata con degli aiuti al collocamento, quali LTP e/o

API.

Visto quanto precede si conferma in

toto il rapporto finale del 19.08.2024.” (pag. 397-399)

Pendente

causa la ricorrente, oltre ad alcuni scritti dell’__________ dei mesi di maggio

2020 e di giugno 2020 relativi alla chiusura del suo caso (doc. A2- A4) e già

agli atti (pag. 715, 740-741 e 316), ha prodotto ulteriori documenti:

-

Un referto del 12 febbraio 2025 del dr. med __________, specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologica, dove lo specialista, in seguito ad una

visita del medesimo giorno, ha affermato:

"

(…) In data odierna facciamo il punto della situazione degli esami dal

sottoscritto indicati: l’artroRM dimostra a livello strutturale una normalità

della situazione in particolar modo nessun deficit di cuffia, nessun

alterazioni del sistema legamentoso, spazio sottoacromiale di 7mm ed una testa

omerale comunque centrata per dimostrare una cranializzazione particolare, non

vi è alcuna ipotrofia o involuzione a livello della muscolatura testimoniata

dal lato strutturale.

La paziente riferisce (non posseggo

ancora il resoconto da parte della drsa __________) che la dottoressa non

avrebbe trovato alcun difetto del sistema nervoso periferico dopo la sua

valutazione approfondita. Mi riservo la facoltà di attendere questo rapporto.

Dal lato fisioterapico si nota però un

importante deficit del trofismo muscolare con squilibrio e disbalance della

muscolatura della cuffia dei rotatori che può determinare sicuramente la

clinica della paziente per cui grazia alla misurazione di __________ possiamo

lavorare in modo decisamente mirato sulle strutture muscolari con un rinforzo

da effettuarsi in modo progressivo.

Con questa situazione non vi è alcuna

indicazione a procedere in modo chirurgico. (…)” (doc. B1)

-

Un rapporto del dott. __________, della __________ del 13 dicembre 2024,

del seguente tenore:

"

(…) Ho valutato la paziente e allego nella mail i test di forza e

mobilità. Ho cominciato la valutazione con i test neurali, i quali hanno

evidenziato a sinistra un deficit di forza a livello delle radici tra C4 e T1,

con una riduzione anche dei riflessi bicipitale e tricipitale, mentre a livello

sensitivo le radici tra C4 e T1 sono più sensibili rispetto al controlaterale;

invece la neurodinamica del mediano riproduce i sintomi di formicolio alla mano

e arto superiore sinistro.

La mobilità attiva della cervicale non

riproduce alcun tipo di sintomatologia; tuttavia, la mobilità segmentale tra C4

e C7 risulta ipermobile rispetto al controlaterale, e spesso a sinistra lamenta

tensioni nella zona del trapezio ed elevatore.

Durante lo svolgimento dei test la

forza risultava più debole di qualche kg rispetto al destro, differenza che

aumenta con il progredire dei gradi di movimento e con il mantenimento del

test, le direzioni maggiormente dolorose sono le rotazioni esterne, specie a

90° di abduzione e sul piano orizzontale, oltre abduzione e flessione a 90°.

Alla mobilizzazione artrocinematica

della spalla lamenta dolore nella trazione anteriore e antero inferiore” (doc.

B2 + B3-B13)

-

Un rapporto del 14 novembre 2024 del fisioterapista __________, del

seguente tenore:

"

(…) All’esame soggettivo la paziente può eseguire tutti i movimenti

della spalla nel range normale.

Ripetendo più volte lo stesso

movimento diventa scomposto e instabile.

La scapola sinistra partecipa e

compensa il movimento della spalla in modo più evidente rispetto alla destra.

Durante l’esecuzione si possono

percepire degli scricchiolii.

La paziente afferma che non può

dormire sul lato sinistro.

Alla palpazione c’è ipersensibilità

all’inserzione del capo lungo del bicipite.

Le circonferenze dell’avanbraccio e

del braccio misurano 0.5 cm in meno del braccio destro.

Test contro resistenza:

Abduzione, estensione, rotazione

esterna – 20%

Da notare che la forza diminuisce

drasticamente dopo 10/15 ripetizioni.

La paziente non è in grado di eseguire

un’attività impegnativa prolungata, il dolore aumenta fino a costringerla a

smettere.

Con le terapie abbiamo un miglioramento

puntuale, ma alla ripresa dell’attività il problema di ripresenta.” (doc. B14)

Chiamato ad esprimersi in merito,

il medico SMR, dr. med. __________, il 25 febbraio 2025 ha affermato:

Considerandi

" (…) Avendo

rivalutato la documentazione medica che ha condotto al RAF dopo perizia

reumatologica e l’attuale documentazione particolarmente di tipo medico

ortopedica dr. __________ si può dedurre che non vi sono nuovi elementi

patologici al cinto scapolo gleno cervicale tali da indurre in questi anni la

necessità di procedimenti chirurgici riparativi o misure maggiori.

Ricordo anche che nel rapporto ortopedico

dr. __________ si cita un esame neurologico della dr.ssa __________ che non ha

obbiettivato problematiche neurologiche in questo ambito.

Anche da ultimo gli scritti fisioterapici

ora riportati permettono di obbiettivare una limitazione in manualità

inergonomiche e ripetitive specialmente oltre l’orizzontale ma non sono in

contrasto con una attività ergonomica adeguata come quella proposta a livello

reintegrativo.

Alla luce di ciò appare realistico definire

che non vi sono nuovi elementi clinici atti ad influire sulle conclusioni già

poste a livello medico funzionale come da dettagli della valutazione

reumatologica dr. __________.” (doc. XIII/1)

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6

In concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata del

2.

dicembre 2024, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non

ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

Il medico SMR, dr. med. __________,

dopo aver esaminato l’intera documentazione prodotta dall’insorgente ed

acquisita dall’assicuratore contro gli infortuni e dall’assicuratore contro le

malattie in caso di perdita di guadagno, ha giustamente stabilito che

l’interessata, totalmente inabile al lavoro nella sua attività di assistente di

cura dal mese di giugno 2019, è abile al lavoro al 100% dal mese di giugno 2020

in attività adatte e confacenti al suo stato di salute.

Il dr. med. __________, per

giungere a tale conclusioni, si è fondato segnatamente sul referto del 1°

settembre 2020 del dr. med. __________, allestito nell’ambito della richiesta

di indennità giornaliere ad __________. Lo specialista ha posto la diagnosi

reumatologica con conseguenze sulla capacità lavorativa di periartropatia

omeroscapolare a sinistra in piccola lesione transmurale e parziale del muscolo

sottoscapolare a sinistra e la diagnosi reumatologica senza influenza sulla

capacità lavorativa di tendenza ad iperlassità legamentare e disturbi statici

della colonna vertebrale (iperlordosi lombare, scoliosi sinistroconvessa

dorsale, destroconvessa lombare) e, riassunti gli atti, l’anamnesi personale,

sociale, sistemica, i dati oggettivi, tenuto conto anche di quanto accertato

dall’__________, ha motivato le ragioni per le quali l’interessata,

completamente inabile nella sua professione, può invece mettere a frutto in

maniera completa la sua capacità lavorativa in attività adatte e confacenti al

suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte, dal mese di giugno 2020.

Il referto è da considerare

dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente.

Il reumatologo si è espresso su

tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta

la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa della ricorrente sulla base della visita effettuata presso di lui.

Al referto va attribuita piena

forza probante.

La documentazione prodotta dalla

ricorrente non scalfisce l’approfondita e motivata valutazione del dr. med. __________.

L’ecografia

compreso eco-color doppler del 29 febbraio 2024 del dr. med. __________, che ha

rilevato una tendinosi del sovraspinato con piccola irregolarità sulla

superficie bursale, segni di borsite fibroadesiva senza versamento e areali di

ridotta elasticità a livello della muscolatura del trapezio e del piccolo e

grande rotondo, come rilevato dal medico SMR, dr. med. __________, non ha

evidenziato un peggioramento o modifiche significative tali da ritenere un

ulteriore aggravamento clinico funzionale da poter modificare le conclusioni

del dr. med. __________, riprese nel rapporto dal dr. med. __________ il 26

ottobre 2020.

Per

quanto concerne la valutazione del 12 febbraio 2025 del dr. med. __________,

redatta in seguito alla visita effettuata il medesimo giorno, va rilevato che

di principio non potrebbe essere presa in considerazione poiché è la data della

decisione impugnata (in concreto il 2 dicembre 2024) che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.

pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio

2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019;

DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina,

pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto

esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

In

ogni caso, lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, non si

esprime in merito alla capacità lavorativa della ricorrente, rileva che non vi

è alcuna indicazione per un intervento chirurgico e conferma la normalità della

situazione (“l’artroRM dimostra a livello strutturale una normalità della

situazione in particolar modo nessun deficit di cuffia, nessun alterazioni del

sistema legamentoso, spazio sottoacromiale di 7mm ed una testa omerale comunque

centrata per dimostrare una cranializzazione particolare, non vi è alcuna

ipotrofia o involuzione a livello della muscolatura testimoniata dal lato

strutturale”). Il medico riporta inoltre le parole della ricorrente secondo

cui anche a livello neurologico non sarebbe stato trovato alcun difetto del

sistema nervoso periferico.

Certo,

come indicato anche dal dott. __________ (doc. B2 + B3-B13) e dal

fisioterapista __________ (doc. B2), vi è a livello fisioterapico “un

importante deficit del trofismo muscolare con squilibrio e disbalance della

muscolatura della cuffia dei rotatori che può determinare sicuramente la

clinica della paziente”, ed in particolare i forti dolori da lei risentiti.

Tuttavia,

come spiegato dal dr. med. __________ (doc. XIII/1), sia quanto affermato dal

dr. med. __________ che quanto accertato dal dott. __________ e dal

fisioterapista __________, permettono di obbiettivare una limitazione in

manualità inergonomiche e ripetitive specialmente oltre l’orizzontale ma non

sono in contrasto con una attività ergonomica adeguata come quella proposta a

livello reintegrativo.

A

questo proposito va rammentato che compito del medico consiste nel porre un

giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Ciò

è proprio quanto avvenuto in concreto, dove il consulente, il 19 agosto 2024 ed

il 2 dicembre 2024, ha elencato le professioni esigibili (pag. 352 e 397-399

incarto AI): oltre a quella di terapista complementare per la quale la

ricorrente è stata riqualificata, anche tutte le attività che non richiedono

una preparazione professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo

una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento:

-

Operaia generica con compiti di produzione

(p. es. riempimento) di confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di

stoccaggio e di spedizione

-

Addetta alla metallurgia meccanica

nel settore industriale orologiero

-

Cassiera in negozi o distributori

di benzina

-

Venditrice non qualificata

-

Autista, fattorino, addetto alla

distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori,

prodotti farmaceutici)

-

Aiuto nella preparazione e vendita

di pizza al trancio, kebab, poké, gelati

-

Aiuto in attività amministrative

semplici e preparazione per la spedizione.

All’assicurata può pertanto essere richiesto di sfruttare la

sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28

gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014.

consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti.

In una sentenza

35.2002.88

del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare",

il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di

sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello delle due spalle; STF I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TF ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

In una sentenza

35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in

giudicato, questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

In

concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni, quali quelle descritte dal

consulente in integrazione (operaia generica con compiti di produzione,

d’imballaggio, d’assemblaggio, di stoccaggio e di spedizione, addetta alla

metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero, cassiera in negozi o

distributori di benzina, venditrice non qualificata, autista, fattorino,

addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante,

aiuto nella preparazione e vendita di pizza al trancio, kebab, poké, gelati,

aiuto in attività amministrative semplici e preparazione per la spedizione), che

la ricorrente nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali

(cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr.

sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

L’Ufficio

AI ha del resto rilevato che per favorire la sua reintegrazione nel mercato del

lavoro primario, l’assicurata può essere sostenuta con aiuti al collocamento,

quali lavoro a titolo di prova (LPT) e/o assegno periodo introduttivo (API).

Alla

luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per

sovvertire le valutazioni del consulente in integrazione professionale che ha

riassunto la formazione della ricorrente e, preso atto della documentazione

medica, ha indicato le professioni esigibili dall’interessata.

2.7

In queste condizioni, sulla base della documentazione

medica agli atti, questo Tribunale deve confermare la valutazione del medico

SMR, dr. med. __________, secondo cui l’insorgente, inabile al lavoro nella

propria attività di assistente di cura dal giugno 2019, è completamente abile

al lavoro in attività adatte al suo stato di salute con le limitazioni

descritte dal giugno 2020.

2.8

La ricorrente, da ultimo

attiva all’80%, giustamente, non contesta la ripartizione percentuale tra

casalinga (20%) e salariata (80%), né l’esito dell’inchiesta economica delle

persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 50, pag. 145: percentuale

d’invalidità del 20%).

Per quanto concerne il

raffronto dei redditi, anch’esso di per sé non censurato, va rammentato che l’art.

25.

OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo

l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a.

le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da

infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b.

le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la

LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16

LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato

del lavoro in Svizzera.

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per

l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati

in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni

economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.9

Per

quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio

2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato

sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima

dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli

ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti

variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per

il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95

per cento di questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività

lucrativa indipendente.

L’art.

26.

cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe.

In

concreto, dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI è emerso che la

ricorrente, senza il danno alla salute, avrebbe conseguito un salario di fr. 66'503 (doc. 155, presa di posizione dell’8 ottobre

2024.

dell’ex datore di lavoro).

2.10

Circa

il reddito che l’interessata avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalida), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16.

LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile (cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per

cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione

del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso

1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per

cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente

alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche

sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito

che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e

in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado

d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è

parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del

salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto

dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se

necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale

federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 23 luglio 2024).

In

seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale

Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato

l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere

la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale

federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico

della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha riposto affermando di

essere del parere che “l’articolo in questione non debba essere modificato a

seguito della sentenza summenzionata”.

In concreto, l’Ufficio AI,

ritenuta la riqualifica della ricorrente come terapista complementare, ha

utilizzato il reddito statistico evinto dalla Tabella TA1_2022 tirage_skill_level del settore 86 (attività della salute umana), donna,

livello di competenza 2, aggiornato al 2023 in quanto i dati del 2024 non erano

ancora disponibili al momento dell’emanazione della decisione.

L’amministrazione ha quindi calcolato un salario di fr. 66'992.19 e lo ha

ridotto del 10% a fr. 60'297.97 in applicazione dell’art. 26bis cpv.

3.

OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024.

La questione di sapere se i

principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere

applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della

modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in

questa occasione, in quanto, in concreto le circostanze personali e

professionali (la ricorrente è

completamente abile in attività adatte e confacenti al suo stato di salute

[cfr. consid. 2.6.], è ancora giovane [è nata nel 1980] ed è di nazionalità

italiana [sul tema cfr. STF 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3

dove l’Alta Corte ha affermato che “…, di principio, le persone di nazionalità

di uno Stato comunitario non possono essere trattate diversamente dai

lavoratori svizzeri sotto il profilo salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3

aprile 2018 consid. 4.4)”), non

giustificano l’applicazione di una riduzione sociale ai sensi della DTF 126 V

75.

Raffrontando il salario

da valida di fr. 66'503 con quello da invalida di fr. 60'297.97, l’Ufficio AI

ha calcolato un grado d’invalidità, quale salariata, del 9.34%.

Tenuto conto di una quota

parte quale salariata dell’80%, per un grado d’invalidità parziale del 7.47% e

una quota parte quale casalinga del 20% per un grado d’invalidità parziale del

4%, l’Ufficio AI è infine giunto alla conclusione che l’interessata, con un

grado d’invalidità complessivo, arrotondato,

conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), dell’11%, non ha

diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.

art. 28b LAI).

Questo Tribunale

evidenzia che si giungerebbe alla medesima conclusione anche se si prendesse

quale reddito da invalida il salario

lordo mediamente percepito nel 2022 dalle donne per un'attività semplice e ripetitiva di tipo fisico o manuale (ossia il livello

1.

di competenze; STF 9C_632/2015) secondo la Tabella TA1_2022 tirage_skill_level, per 40 ore settimanali pari

a fr. 52'404 annui (4'367 X 12).

Aggiornandolo all’orario di

lavoro pari a 41.7 ore settimanali e secondo l’indice dei salari nominali per

le donne, il dato statistico corrisponde, nel 2023, a fr. 55'600 per un impiego

a tempo pieno (52'404 : 40 X 41.7 : 101.4 X 103.2).

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 66'503 a quello da

invalida di fr. 55'600, ridotto del 10% a fr. 50'040, si ottiene un grado

d’invalidità del 24,75%.

Tenuto conto di una quota

parte quale salariata dell’80%, per un grado d’invalidità parziale del 19.8% e

una quota parte quale casalinga del 20% per un grado d’invalidità parziale del

4%, si giungerebbe ad un grado d’invalidità complessivo, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),

del 24%, che non darebbe comunque diritto ad alcuna rendita (cfr. art. 28b LAI).

In queste condizioni è a giusta

ragione che il diritto ad una rendita è stato respinto. La decisione impugnata

va confermata.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti