32.2024.97
A ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni
10 febbraio 2025Italiano16 min
32.2023.57 dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.97
cr
Lugano
10 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, amministratore
unico della ditta __________, nel mese di luglio 2017 ha presentato una prima richiesta
di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “lombalgia cronicizzata per
ernia discale L5-S1 sx con sciatalgia S1 sx + entrambe le ginocchia” (doc. 4).
Esperiti gli accertamenti medici
ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 novembre 2018 (doc.
42), poi confermato con decisione del 24 gennaio 2019 (doc. 44), l’Ufficio AI
ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni, ritenendo
che nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali,
esigibili dal profilo medico al 100%, egli presenti un grado di invalidità del
21%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità.
Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 29 novembre 2021 l’assicurato
ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti, facendo valere
un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolar modo alle
ginocchia (doc. 47).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto
di decisione del 30 agosto 2022 (cfr. doc. 64), poi confermato con decisione
del 26 aprile 2023, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato il diritto a
prestazioni, considerando che lo stato di salute sia rimasto invariato rispetto
alla precedente decisione del 24 gennaio 2019, con conseguente medesima perdita
Fatti
di guadagno e analogo grado di invalidità (cfr. doc. 70).
Tale decisione è stata confermata da questo Tribunale con STCA
32.2023.57 dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc.
76).
1.3. In data 16 ottobre 2023
l’assicurato ha presentato una ulteriore domanda di prestazioni AI per adulti,
facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute, indicando
di avere “difficoltà alla deambulazione e al carico sugli arti inferiori” (doc.
79).
Con progetto di decisione del 27
novembre 2023, poi confermato con decisione del 24 gennaio 2024, cresciuta
incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia
sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che “una nuova richiesta può
essere esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è
modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto
constatare tali modifiche. Alla richiesta non è infatti stato allegato alcun
documento, né medico, né economico, che attesti una situazione diversa rispetto
a quella riscontrata in occasione della precedente decisione” (doc. 81).
1.4. In data 17 ottobre 2024,
l’assicurato ha fatto valere un nuovo peggioramento del proprio stato di
salute, allegando una serie di referti medici (doc. 83 e 82).
Dopo avere interpellato il SMR, con progetto di decisione del 23
ottobre 2024 (doc. 86) l’Ufficio AI ha informato l’assicurato circa la non
entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
A fronte delle contestazioni presentate dall’assicurato –
chiedendo l’annullamento del progetto di decisione del 23 ottobre 2024 e la
trasmissione della valutazione del SMR (cfr. doc. 88 e 89) – con decisione del
2 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato la non entrata in materia sulla
nuova richiesta di prestazioni, precisando che nell’annotazione redatta in data
22 ottobre 2024 dal Servizio medico regionale (SMR) sono indicate le
motivazioni di tale conclusione (doc. 90).
1.5. Con tempestivo ricorso del 23
dicembre 2024 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché ordini una valutazione
maggiormente approfondita.
Sostanzialmente l’insorgente ha
considerato che l’amministrazione abbia “frettolosamente” ritenuto non
rilevante la - a suo modo di vedere - cospicua documentazione medica presentata
a supporto della sua nuova domanda di prestazioni.
Egli ha quindi concluso che i
referti specialistici prodotti, attestanti il peggioramento delle sue
condizioni di salute, non avrebbero dovuto essere “sbrigativamente liquidati”
dall’Ufficio AI (doc. I).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha confermato la correttezza della propria decisione, con argomenti di cui
si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.7. Con scritto del 20 gennaio 2025
l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da
presentare, aggiungendo che “comunque, sulla base degli stessi documenti medici
già agli atti, mi riconfermo in toto nell’atto ricorsuale” (cfr. doc. VI).
Queste considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. VII), per
conoscenza.
considerato in diritto
2.1. L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione di
sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda
di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non
corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in
materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
2.2. In virtù dell'art. 87 cpv. 3 OAI,
qualora una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità
era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato
dimostra che il suo grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella
DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio
2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione che ha reso in precedenza una decisione di rifiuto di
prestazioni cresciuta in giudicato debba costantemente chinarsi su domande in
cui l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti senza comprovare una
modifica dei fatti determinanti (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 5.3; DTF 130 V 64
consid. 5.2.3; DTF 117 V 198 consid. 4b; STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024,
consid. 2.2). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 3a;
STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024, consid. 2.2; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.
84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione
di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 OAI; Pratique VSI
1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile
la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Nella STF 9C_555/2023 del 15
aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF
9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una
nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:
"
4.2
(…) La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en
effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour
rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2
et 3 RAI). Dans cette mesure,
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas
à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue
d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI
en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid.
4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été
établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la
décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale
n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen.".
Va ancora
rilevato che per quanto concerne gli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011
del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22
Considerandi
gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid
1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono
poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta l'art. 87 cpv. 3 e
4.
OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.3
In occasione della prima domanda di prestazioni del luglio 2017, conclusasi
con la decisione del 24 gennaio 2019, cresciuta, incontestata, l’Ufficio AI ha
rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni, ritenendo che
nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni
funzionali, esigibili dal profilo medico al 100%, egli presentasse un grado di
invalidità del 21%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di
invalidità.
Tale decisione si fondava, dal profilo medico, sul rapporto finale
SMR del 14 marzo 2018 del dr. __________ del SMR, il quale, poste le diagnosi
principali con influsso sulla capacità lavorativa di “gonartrosi dx/sx;
lombalgia L5/S1” e le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“esiti di contusione lombare; lombosciatalgia”, aveva considerato l’assicurato
ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte, osservando che “le
conseguenze del sinistro del 15 giugno 2008 non possono aver precluso lo
svolgimento di un’attività al 100%” (doc. 29).
Nell’ambito dell’ulteriore domanda di prestazioni presentata del
mese di novembre 2021, poi sfociata nella decisione del 26 aprile 2023, l’Ufficio
AI aveva nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni, considerando che lo
stato di salute dell’interessato fosse rimasto invariato rispetto alla
precedente decisione del 24 gennaio 2019, con conseguente medesima perdita di
guadagno e analogo grado di invalidità (cfr. doc. 70).
Dal profilo medico tale decisione
si basava sulla valutazione del dr. __________ del SMR, il quale con
annotazione del 25 agosto 2022 aveva ritenuto che “la condizione funzionale
dell’assicurato è rimasta invariata rispetto al RAF del marzo 2018. Come
certificato dalla dr.ssa __________ sono ancora attuali le IL 50% in attività
abituale (4 ore); 0% in attività adeguata (8 ore per lavori leggeri, svolti da
seduto)” (doc. 63).
Tale decisione era stata confermata da questo Tribunale con STCA
32.2023.57
dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.
doc. 76).
2.4
Nell’ambito della nuova domanda, oggetto
della decisione qui in esame, l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il
certificato del 17 settembre 2024 della propria curante, dr.ssa __________,
spec. FMH in medicina generale, la quale ha fornito un elenco delle “patologie
occorse negli ultimi due anni” all’interessato, corredata dalla descrizione
della terapia in atto. A tale referto, nel quale non vi è alcuna menzione
inerente al tema dell’(in)abilità lavorativa, ella ha allegato copia delle
valutazioni specialistiche e dei più recenti esami eseguiti (cfr. doc. 82).
Tali
allegati consistono nei referti del 28 dicembre 2023 e del 9 febbraio 2024 del
dr. __________, spec. FMH in cardiologia; nel referto radiologico TAC cuore
dell’8 febbraio 2024; nei referti delle visite del 19 dicembre 2023 e del 18
gennaio 2024 del dr. __________ del __________; nel referto
dell’elettroneuromiografia del 5 dicembre 2023 del dr. __________, specialista
in neurologia; nei risultati di laboratorio del mese di novembre 2023; nel referto
della RM colonna lombare del 1° dicembre 2023 (cfr. allegati al doc. 82).
Il medico SMR, dr. med. __________,
dopo avere analizzato tutta la documentazione medica prodotta, con
annotazione/risposta SMR del 22 ottobre 2024 ha ritenuto che gli aspetti
cardiologici, quelli neurologici e le ulteriori diagnosi senza ricaduta sulla
capacità lavorativa non siano tali da giustificare un’entrata in materia (cfr. doc.
84).
Egli ha infatti indicato che:
" Diagnosi:
-
Cardiopatia ipertensiva con lesioni coronariche inferiori al 50%
-
Obesità (BMI 36.92)
-
Dislipidemia in trattamento4reflusso gastrico
-
Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo
-
Ernia discale paramediana e intraforaminale sinistra a livello L5-S1,
per il momento trattata conservativamente con infiltrazione
-
Gonartrosi bilaterale già nota
-
Sindrome del dolore cronico
Valutazione cardiologica del dr. __________ 28.12.2023
CONCLUSIONE
Paziente in buone condizioni generali, noto iperteso. Nega sintomi
suggestivi per un’origine cardiologica. L’ECG non evidenzia particolarità.
L’ECOTT documenta un ventricolo sinistro ipertrofico e con normale funzione
sistolica in assenza di valvupatie. Il test ergometrico è risultato sottomassimale
non valutabile per ischemia miocardica.
Coro-TAC: 08.02.2024: lesioni non significative a carico dei 3
vasi coronarici
Per gli aspetti cardiologici non è giustificata l’entrata in
materia
-----------------------------------------------------------------------------------------
RM colonna lombare del 01.12.2023
Discopatia L5-S1 con ernia discale preforaminale – intraforaminale
sinistra, a contatto con le radici L5 e S1 omolaterali
Artropatia faccettaria L4-L5 e meno evidente L5-S1
ESAME OBIETTIVO: valutazione dr. med. __________ del 18.01.2024
Rachide lombare:
motilità attiva/passiva del rachide lombare in flesso-estensione,
rotazione e bending laterale nella norma. Test di Schoeber 10-12 cm. La
palpazione della muscolatura non è dolente/contratta. La palpazione degli spazi
interspinosi non è dolente. Palpazione profonda in corrispondenza delle
proiezioni delle faccette articolari non dolente. Motilità delle anche libera
in intra e extrarotazione, test di Lasègue diretto ed inverso negativo,
riflessi osteotendinei normovivaci, non ipoestesie, non grossolani deficit di
forza al testing muscolare. Deambulazione fluida, Dyck’s stoop test negativo,
marcia sulle punte e sui calcagni possibile.
VALUTAZIONE:
riferisce di stare ancora bene, deambulazione senza problemi anche
per lunghi tratti. Non ulteriori indicazioni al momento.
Per gli aspetti neurologici non è giustificata l’entrata in
materia
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ulteriori diagnosi: senza ricaduta sulla CL
-
Obesità (BMI 36.92)
-
Dislipidemia in trattamento
-
reflusso gastrico
-
Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo
-
Gonartrosi bilaterale già nota
-
Sindrome del dolore cronico
Non si ritiene giustificato procedere con l’entrata in materia.”
(Doc. 84)
2.5
Chiamato a pronunciarsi, il TCA
concorda con la valutazione del medico del SMR.
Il tenore della documentazione
prodotta dall’assicurato non può in effetti essere considerato tale da
attestare validamente e in maniera motivata una (verosimile) rilevante modifica
della situazione accertata nell’ambito della precedente procedura.
La curante, dr.ssa ___________, si
è infatti limitata a fornire un aggiornamento dei disturbi dell’assicurato, elencando
una serie di patologie che lo hanno interessato nel corso degli ultimi due
anni, e gli approfondimenti che ne sono derivati, senza mai esprimersi in
merito alla capacità lavorativa.
Anche i referti del dr. __________
non pongono particolari indicazioni, ma riferiscono gli esiti (positivi) degli
accertamenti messi in atto, escludendo la presenza di lesioni significative a
carico dei tre vasi coronarici.
Parimenti non sono state rilevate
problematiche particolari da parte del dr. __________, né da parte del dr. __________, i quali non hanno difatti previsto
di rivedere l’assicurato.
Da tali referti non si evince,
dunque, un peggioramento dello stato di salute, ma unicamente un aggiornamento
dello stesso. Inoltre, gli stessi non si esprimono sulla conseguenza di tali
patologie sulla capacità lavorativa, ciò che pure rende inverosimile un
peggioramento.
Stante quanto precede, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI, a
ragione, non è entrato nel merito della domanda del ricorrente. Infatti
l’insorgente, chiamato a dimostrare in sede amministrativa che - rispetto
all’ultima decisione del 26 aprile 2023, confermata con STCA 32.2023.57
dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato - vi sia stato un peggioramento del suo stato
di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica della sua situazione
valetudinaria con incidenza sulla sua capacità lavorativa in attività adatta al
suo stato di salute.
Visto tutto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.6
L'art. 61 lett. a LPGA prevede che
la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra CHF 200 e CHF 1'000 in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’assicurato
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,
sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti