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Decisione

32.2024.97

A ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni

10 febbraio 2025Italiano16 min

32.2023.57 dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc.

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.97

cr

Lugano

10 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 2 dicembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963, amministratore

unico della ditta __________, nel mese di luglio 2017 ha presentato una prima richiesta

di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “lombalgia cronicizzata per

ernia discale L5-S1 sx con sciatalgia S1 sx + entrambe le ginocchia” (doc. 4).

Esperiti gli accertamenti medici

ed economici del caso, con progetto di decisione del 30 novembre 2018 (doc.

42), poi confermato con decisione del 24 gennaio 2019 (doc. 44), l’Ufficio AI

ha rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni, ritenendo

che nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali,

esigibili dal profilo medico al 100%, egli presenti un grado di invalidità del

21%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di invalidità.

Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.2. In data 29 novembre 2021 l’assicurato

ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti, facendo valere

un peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolar modo alle

ginocchia (doc. 47).

Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto

di decisione del 30 agosto 2022 (cfr. doc. 64), poi confermato con decisione

del 26 aprile 2023, l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato il diritto a

prestazioni, considerando che lo stato di salute sia rimasto invariato rispetto

alla precedente decisione del 24 gennaio 2019, con conseguente medesima perdita

Fatti

di guadagno e analogo grado di invalidità (cfr. doc. 70).

Tale decisione è stata confermata da questo Tribunale con STCA

32.2023.57 dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc.

76).

1.3. In data 16 ottobre 2023

l’assicurato ha presentato una ulteriore domanda di prestazioni AI per adulti,

facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute, indicando

di avere “difficoltà alla deambulazione e al carico sugli arti inferiori” (doc.

79).

Con progetto di decisione del 27

novembre 2023, poi confermato con decisione del 24 gennaio 2024, cresciuta

incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia

sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che “una nuova richiesta può

essere esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è

modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto

constatare tali modifiche. Alla richiesta non è infatti stato allegato alcun

documento, né medico, né economico, che attesti una situazione diversa rispetto

a quella riscontrata in occasione della precedente decisione” (doc. 81).

1.4. In data 17 ottobre 2024,

l’assicurato ha fatto valere un nuovo peggioramento del proprio stato di

salute, allegando una serie di referti medici (doc. 83 e 82).

Dopo avere interpellato il SMR, con progetto di decisione del 23

ottobre 2024 (doc. 86) l’Ufficio AI ha informato l’assicurato circa la non

entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

A fronte delle contestazioni presentate dall’assicurato –

chiedendo l’annullamento del progetto di decisione del 23 ottobre 2024 e la

trasmissione della valutazione del SMR (cfr. doc. 88 e 89) – con decisione del

2 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato la non entrata in materia sulla

nuova richiesta di prestazioni, precisando che nell’annotazione redatta in data

22 ottobre 2024 dal Servizio medico regionale (SMR) sono indicate le

motivazioni di tale conclusione (doc. 90).

1.5. Con tempestivo ricorso del 23

dicembre 2024 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata

e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché ordini una valutazione

maggiormente approfondita.

Sostanzialmente l’insorgente ha

considerato che l’amministrazione abbia “frettolosamente” ritenuto non

rilevante la - a suo modo di vedere - cospicua documentazione medica presentata

a supporto della sua nuova domanda di prestazioni.

Egli ha quindi concluso che i

referti specialistici prodotti, attestanti il peggioramento delle sue

condizioni di salute, non avrebbero dovuto essere “sbrigativamente liquidati”

dall’Ufficio AI (doc. I).

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha confermato la correttezza della propria decisione, con argomenti di cui

si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).

1.7. Con scritto del 20 gennaio 2025

l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da

presentare, aggiungendo che “comunque, sulla base degli stessi documenti medici

già agli atti, mi riconfermo in toto nell’atto ricorsuale” (cfr. doc. VI).

Queste considerazioni

dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. VII), per

conoscenza.

considerato in diritto

2.1. L’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione di

sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda

di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non

corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in

materia, ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

2.2. In virtù dell'art. 87 cpv. 3 OAI,

qualora una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità

era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato

dimostra che il suo grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella

DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo

l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la

propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda

deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio

2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione che ha reso in precedenza una decisione di rifiuto di

prestazioni cresciuta in giudicato debba costantemente chinarsi su domande in

cui l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti senza comprovare una

modifica dei fatti determinanti (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 5.3; DTF 130 V 64

consid. 5.2.3; DTF 117 V 198 consid. 4b; STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024,

consid. 2.2). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 3a;

STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024, consid. 2.2; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.

84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione

di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 OAI; Pratique VSI

1999 pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

In DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile

la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Nella STF 9C_555/2023 del 15

aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF

9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una

nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

"

4.2

(…) La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de

l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en

effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour

rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2

et 3 RAI). Dans cette mesure,

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas

à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue

d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI

en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid.

4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été

établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la

décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale

n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen.".

Va ancora

rilevato che per quanto concerne gli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima

decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi

siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che

un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011

del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22

Considerandi

gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid

1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono

poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta l'art. 87 cpv. 3 e

4.

OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.3

In occasione della prima domanda di prestazioni del luglio 2017, conclusasi

con la decisione del 24 gennaio 2019, cresciuta, incontestata, l’Ufficio AI ha

rifiutato di riconoscere all’assicurato il diritto a prestazioni, ritenendo che

nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni

funzionali, esigibili dal profilo medico al 100%, egli presentasse un grado di

invalidità del 21%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita di

invalidità.

Tale decisione si fondava, dal profilo medico, sul rapporto finale

SMR del 14 marzo 2018 del dr. __________ del SMR, il quale, poste le diagnosi

principali con influsso sulla capacità lavorativa di “gonartrosi dx/sx;

lombalgia L5/S1” e le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di

“esiti di contusione lombare; lombosciatalgia”, aveva considerato l’assicurato

ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte, osservando che “le

conseguenze del sinistro del 15 giugno 2008 non possono aver precluso lo

svolgimento di un’attività al 100%” (doc. 29).

Nell’ambito dell’ulteriore domanda di prestazioni presentata del

mese di novembre 2021, poi sfociata nella decisione del 26 aprile 2023, l’Ufficio

AI aveva nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni, considerando che lo

stato di salute dell’interessato fosse rimasto invariato rispetto alla

precedente decisione del 24 gennaio 2019, con conseguente medesima perdita di

guadagno e analogo grado di invalidità (cfr. doc. 70).

Dal profilo medico tale decisione

si basava sulla valutazione del dr. __________ del SMR, il quale con

annotazione del 25 agosto 2022 aveva ritenuto che “la condizione funzionale

dell’assicurato è rimasta invariata rispetto al RAF del marzo 2018. Come

certificato dalla dr.ssa __________ sono ancora attuali le IL 50% in attività

abituale (4 ore); 0% in attività adeguata (8 ore per lavori leggeri, svolti da

seduto)” (doc. 63).

Tale decisione era stata confermata da questo Tribunale con STCA

32.2023.57

dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.

doc. 76).

2.4

Nell’ambito della nuova domanda, oggetto

della decisione qui in esame, l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il

certificato del 17 settembre 2024 della propria curante, dr.ssa __________,

spec. FMH in medicina generale, la quale ha fornito un elenco delle “patologie

occorse negli ultimi due anni” all’interessato, corredata dalla descrizione

della terapia in atto. A tale referto, nel quale non vi è alcuna menzione

inerente al tema dell’(in)abilità lavorativa, ella ha allegato copia delle

valutazioni specialistiche e dei più recenti esami eseguiti (cfr. doc. 82).

Tali

allegati consistono nei referti del 28 dicembre 2023 e del 9 febbraio 2024 del

dr. __________, spec. FMH in cardiologia; nel referto radiologico TAC cuore

dell’8 febbraio 2024; nei referti delle visite del 19 dicembre 2023 e del 18

gennaio 2024 del dr. __________ del __________; nel referto

dell’elettroneuromiografia del 5 dicembre 2023 del dr. __________, specialista

in neurologia; nei risultati di laboratorio del mese di novembre 2023; nel referto

della RM colonna lombare del 1° dicembre 2023 (cfr. allegati al doc. 82).

Il medico SMR, dr. med. __________,

dopo avere analizzato tutta la documentazione medica prodotta, con

annotazione/risposta SMR del 22 ottobre 2024 ha ritenuto che gli aspetti

cardiologici, quelli neurologici e le ulteriori diagnosi senza ricaduta sulla

capacità lavorativa non siano tali da giustificare un’entrata in materia (cfr. doc.

84).

Egli ha infatti indicato che:

" Diagnosi:

-

Cardiopatia ipertensiva con lesioni coronariche inferiori al 50%

-

Obesità (BMI 36.92)

-

Dislipidemia in trattamento4reflusso gastrico

-

Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo

-

Ernia discale paramediana e intraforaminale sinistra a livello L5-S1,

per il momento trattata conservativamente con infiltrazione

-

Gonartrosi bilaterale già nota

-

Sindrome del dolore cronico

Valutazione cardiologica del dr. __________ 28.12.2023

CONCLUSIONE

Paziente in buone condizioni generali, noto iperteso. Nega sintomi

suggestivi per un’origine cardiologica. L’ECG non evidenzia particolarità.

L’ECOTT documenta un ventricolo sinistro ipertrofico e con normale funzione

sistolica in assenza di valvupatie. Il test ergometrico è risultato sottomassimale

non valutabile per ischemia miocardica.

Coro-TAC: 08.02.2024: lesioni non significative a carico dei 3

vasi coronarici

Per gli aspetti cardiologici non è giustificata l’entrata in

materia

-----------------------------------------------------------------------------------------

RM colonna lombare del 01.12.2023

Discopatia L5-S1 con ernia discale preforaminale – intraforaminale

sinistra, a contatto con le radici L5 e S1 omolaterali

Artropatia faccettaria L4-L5 e meno evidente L5-S1

ESAME OBIETTIVO: valutazione dr. med. __________ del 18.01.2024

Rachide lombare:

motilità attiva/passiva del rachide lombare in flesso-estensione,

rotazione e bending laterale nella norma. Test di Schoeber 10-12 cm. La

palpazione della muscolatura non è dolente/contratta. La palpazione degli spazi

interspinosi non è dolente. Palpazione profonda in corrispondenza delle

proiezioni delle faccette articolari non dolente. Motilità delle anche libera

in intra e extrarotazione, test di Lasègue diretto ed inverso negativo,

riflessi osteotendinei normovivaci, non ipoestesie, non grossolani deficit di

forza al testing muscolare. Deambulazione fluida, Dyck’s stoop test negativo,

marcia sulle punte e sui calcagni possibile.

VALUTAZIONE:

riferisce di stare ancora bene, deambulazione senza problemi anche

per lunghi tratti. Non ulteriori indicazioni al momento.

Per gli aspetti neurologici non è giustificata l’entrata in

materia

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ulteriori diagnosi: senza ricaduta sulla CL

-

Obesità (BMI 36.92)

-

Dislipidemia in trattamento

-

reflusso gastrico

-

Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo

-

Gonartrosi bilaterale già nota

-

Sindrome del dolore cronico

Non si ritiene giustificato procedere con l’entrata in materia.”

(Doc. 84)

2.5

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

concorda con la valutazione del medico del SMR.

Il tenore della documentazione

prodotta dall’assicurato non può in effetti essere considerato tale da

attestare validamente e in maniera motivata una (verosimile) rilevante modifica

della situazione accertata nell’ambito della precedente procedura.

La curante, dr.ssa ___________, si

è infatti limitata a fornire un aggiornamento dei disturbi dell’assicurato, elencando

una serie di patologie che lo hanno interessato nel corso degli ultimi due

anni, e gli approfondimenti che ne sono derivati, senza mai esprimersi in

merito alla capacità lavorativa.

Anche i referti del dr. __________

non pongono particolari indicazioni, ma riferiscono gli esiti (positivi) degli

accertamenti messi in atto, escludendo la presenza di lesioni significative a

carico dei tre vasi coronarici.

Parimenti non sono state rilevate

problematiche particolari da parte del dr. __________, né da parte del dr. __________, i quali non hanno difatti previsto

di rivedere l’assicurato.

Da tali referti non si evince,

dunque, un peggioramento dello stato di salute, ma unicamente un aggiornamento

dello stesso. Inoltre, gli stessi non si esprimono sulla conseguenza di tali

patologie sulla capacità lavorativa, ciò che pure rende inverosimile un

peggioramento.

Stante quanto precede, secondo questo Tribunale l’Ufficio AI, a

ragione, non è entrato nel merito della domanda del ricorrente. Infatti

l’insorgente, chiamato a dimostrare in sede amministrativa che - rispetto

all’ultima decisione del 26 aprile 2023, confermata con STCA 32.2023.57

dell’11 settembre 2023, cresciuta incontestata in giudicato - vi sia stato un peggioramento del suo stato

di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica della sua situazione

valetudinaria con incidenza sulla sua capacità lavorativa in attività adatta al

suo stato di salute.

Visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra CHF 200 e CHF 1'000 in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’assicurato

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti