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Decisione

32.2025.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 maggio 2025Italiano44 min

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

Source ti.ch

Fatti

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In concreto non vi è pertanto stata alcuna violazione da parte

dell’Ufficio AI del principio inquisitorio (art. 43 LPGA).

A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale

federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere

accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è

assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare.

Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati,

ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove.

Nella fattispecie l’insorgente non ha prodotto alcuna

Considerandi

documentazione medica atta ad insinuare un minimo dubbio in merito a quanto

accertato dalla dr.ssa med. __________ e dal medico SMR.

In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere con

ulteriori accertamenti e segnatamente con l’allestimento di una perizia come

auspicato dal ricorrente.

2.8

Infine, va respinta anche la censura secondo cui nel caso

di specie il miglioramento dello stato di salute avrebbe dovuto essere

esaminato alla stregua di un motivo di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA ed

andrebbero di conseguenza applicati i principi che reggono tale istituto.

In concreto infatti il

miglioramento dello stato di salute è avvenuto prima che sorgesse un qualsiasi

diritto ad una rendita, non essendo l’assicurato stato incapace al lavoro

almeno al 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (art. 28

cpv. 1 lett. b LAI).

Ne segue che l’art. 17 LPGA, che prevede

che per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o

soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita: a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali;

o b. aumenta al 100 per cento (cpv. 1) e che ogni altra prestazione durevole

accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,

d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che

l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione (cpv. 2), non

trova applicazione.

Questo TCA deve pertanto concludere che l’insorgente, inabile al

lavoro dal 1° settembre 2023 dapprima al 100% poi dall’8 dicembre 2023 al 50% e

completamente abile al lavoro in qualsiasi attività dall’8 gennaio 2024 non ha

diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), né a provvedimenti

professionali, potendo riprendere la sua attività in maniera completa (cfr.

anche STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V

110.

consid. 2b; STF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015).

2.9

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata deve essere

confermata.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni

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