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Decisione

32.2025.1

Richiesta di una rendita AI respinta. Assicurato è stato inabile al lavoro per pochi mesi. Presa in considerazione di un referto allestito da un assicuratore malattie nell'ambito della richiesta di indennità giornaliere rette dal diritto privato

5 maggio 2025Italiano44 min

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.1

cs

Lugano

5 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 novembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1977, direttore __________,

di cui è azionista, il 12 giugno 2024 ha inoltrato una domanda di prestazioni

dell’AI (doc. 7).

1.2. Dopo aver acquisito gli atti

ritenuti necessari, tra i quali un referto allestito dalla dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, per __________, assicuratore privato per la

perdita di guadagno in caso di malattia, l’Ufficio AI, con decisione del 19

novembre 2024 (doc. 38), preavvisata dal progetto del 25 luglio 2024 (doc. 18),

ha respinto la richiesta poiché RI 1 ha presentato un’incapacità lavorativa

unicamente dal 1° settembre 2023 al 7 gennaio 2024.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via principale il

suo annullamento ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera con

grado AI del 100% ed in via subordinata il suo annullamento con il rinvio degli

atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti medici (doc. I).

Il ricorrente, che richiama

l’intero incarto AI, contesta la presa in considerazione da parte dell’Ufficio AI

del referto allestito dall’assicuratore malattie privato nell’ambito della

richiesta di indennità giornaliere per la perdita di guadagno rette dal diritto

privato e sostiene di essere stato incapace al lavoro per oltre un anno.

Per l’insorgente

l’amministrazione ha violato il principio inquisitorio di cui all’art. 43 LPGA,

non avendo effettuato alcun accertamento autonomo e non avendo di conseguenza

accertato i fatti in maniera completa e corretta. L’unico documento

d’istruttoria, secondo l’assicurato, sarebbe un’annotazione del 18 novembre

2024 del medico SMR.

L’interessato ritiene che il

rapporto della dr.ssa med. __________ non ha alcun valore probatorio, essendo

una valutazione privata chiesta da un assicuratore privato effettuata su

mandato privato e reso da un medico fiduciario di una parte terza. È una

valutazione di parte e non assume alcuna valenza neutrale. Per l’insorgente una

perizia siffatta non ha alcun valore ai sensi della LPGA e delle norme di

diritto pubblico. Essa è inoltre stata assunta senza alcun rispetto dei diritti

dell’assicurato, ossia in violazione dei diritti costituzionali (art. 29 Cost. fed.

e 6 CEDU) e dei principi sanciti dalla LPGA, senza alcuna partecipazione alla

prova ed in spregio al suo diritto di esser sentito. L’art. 44 LPGA prevede

inoltre il preannuncio della perizia con l’indicazione del nome del perito, diritto

alla contestazione dei quesiti peritali e posa di quesiti propri, con

conseguente decisione incidentale in caso di contestazioni. La perizia in esame

non può essere considerata quale valida prova.

Ciò, secondo il ricorrente, vale

a maggior ragione nel caso di specie, avendo presentato certificati di

inabilità lavorativa continua.

Inoltre, la perizia del 14

novembre 2023 dell’assicuratore malattie non ha alcuna valenza intrinseca

poiché la dr.ssa med. __________ non nega l’esistenza di una affezione

psichiatrica invalidante, al contrario, conferma l’esistenza di una patologia

psichiatrica e pone la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione

mista ansioso depressiva ICD 10 F43.22. Il referto si limita ad esporre

un’ipotesi sull’evoluzione futura, che nei fatti non si è realizzata.

L’assicurato asserisce poi che

dal punto di vista dell’Ufficio AI un miglioramento avrebbe dovuto essere

esaminato alla stregua di un motivo di revisione, applicando i restrittivi

principi che reggono tale istituto. Egli contesta la presa di posizione del

medico SMR secondo cui le divergenti conclusioni della dr.ssa med. __________ e

della curante psichiatra configurano un giudizio differente per uno stato

clinico identico, poiché non figura quale delle due valutazioni diverse del

medesimo stato clinico sia corretta e perché l’altra sia errata. Anche perché

una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto che sono rimaste

sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell’art. 17

LPGA. Da una parte si hanno le costanti e coerenti attestazioni di inabilità

rese dai curanti e dall’altro una valutazione effettuata per conto di un

assicuratore privato che presume un miglioramento che però non c’è stato.

Del resto l’incapacità lavorativa

è stata attestata dalla dr.ssa med. __________ e dalla psicologa __________ in

maniera continuativa a seguito di costanti e regolari colloqui e visite. Le

prescrizioni farmacologiche importanti non fanno che confermare l’esistenza di

affezioni invalidanti di natura psichiatrica. L’Ufficio AI avrebbe dovuto

ammettere l’esistenza del presupposto di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e

istruire in maniera approfondita l’esistenza dell’incapacità lavorativa e della

conseguente invalidità. Rammentata la giurisprudenza in ambito di affezioni

psichiche, il ricorrente sostiene che l’Ufficio AI non abbia agito

correttamente e che la decisione debba essere annullata affinché

l’amministrazione allestisca la necessaria perizia psichiatrica.

1.4. Con risposta del 14 gennaio 2025,

cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI), ed

ottenuto (doc. VII), un termine per replicare, il 6 febbraio 2025 l’insorgente

ha prodotto un certificato di incapacità lavorativa per il periodo dal 1°

febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 (doc. B1). L’assicurato ribadisce di essere

completamente inabile al lavoro dal 1° settembre 2023 e contesta nuovamente il

referto della dr.ssa med. __________ (doc. VIII). Chiamato ad esprimersi in

merito l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. X).

1.6. Con scritto del 25 febbraio 2025,

trasmesso all’UAI per conoscenza il 26 febbraio 2025 (doc. XIII), il ricorrente

ha affermato che nei fatti l’Ufficio AI non sarebbe entrato nel merito della

domanda di prestazioni, come emergerebbe dalle osservazioni del 24 febbraio

2025 e dalle affermazioni del medico SMR. Da parte sua il ricorrente afferma di

aver sempre prodotti vari certificati medici attestanti una piena incapacità

lavorativa e ciò per oltre un anno. L’UAI avrebbe dovuto entrare nel merito

della domanda e dare avvio perlomeno ad una procedura di rilevamento tempestivo

(doc. XII).

1.7. Il 27 marzo 2025 il ricorrente ha

prodotto il rapporto del 26 marzo 2025 del “__________” per confermare le sue

affezioni invalidanti (doc. XIV+1).

1.8. Con osservazioni del 10 aprile

2025, trasmesse per conoscenza al ricorrente il 14 aprile 2025 (doc. XVII), ed

alle quali ha allegato una presa di posizione del 31 marzo 2025 del medico SMR,

dr. med. __________, l’Ufficio AI ha ribadito che il ricorso deve essere

respinto. Oltre a non modificare le conclusioni mediche, la nuova

documentazione concerne comunque uno stato di fatto successivo all’emissione

della decisione impugnata (doc. XVI).

1.9. Con scritto del 16 aprile 2025

(doc. XVIII), trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza il 17 aprile 2025 (doc.

XIX), il ricorrente ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione, “sottolineando

che quanto prodotto riferisce di patologie mai – a torto – analizzate dall’UAI,

a conferma delle sue richieste ricorsuali”.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI”, che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705) e che trova applicazione nel caso concreto poiché il ricorrente ha

inoltrato la richiesta di rendita AI il 12 giugno 2024, per un’incapacità

lavorativa iniziata il 1° settembre 2023.

nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28a

cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che

esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del

grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il

grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI

se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora

gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa

attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni

consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due

ambiti.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Con lo scritto del

25 febbraio 2025 (doc. XII), il ricorrente ha affermato che nei fatti l’Ufficio

AI non sarebbe entrato nel merito della domanda di prestazioni, come

emergerebbe dalle osservazioni dell’UAI del 24 febbraio 2025 e dalle

affermazioni del medico SMR. L’UAI avrebbe dovuto entrare nel merito della

domanda e dare avvio perlomeno ad una procedura di rilevamento tempestivo.

La

censura del ricorrente, per i motivi che seguono, va respinta.

Qualora una prima domanda di rendita AI è stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente

o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (cfr. art.

87 cpv. 2 e 3 OAI).

Scopo di questo requisito è

impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti).

Se non vi è stata una modifica

rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda

deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

1999, p. 15; DTF 117 V 198).

In

DTF 130 V 64, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha precisato che nel

caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova

domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non

rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Nel caso di specie l’Ufficio AI è

entrato nel merito della domanda presentata dal ricorrente, che corrisponde

pure alla prima richiesta da lui inoltrata. Tant’è che ha acquisito l’incarto

dell’assicuratore malattie comprensivo degli accertamenti ivi effettuati, tra

cui il referto del 14 novembre 2023 della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, con i successivi complementi del 13 marzo 2024 e

del 2 agosto 2024.

Dopo aver sottoposto gli accertamenti

effettuati al medico SMR, ha stabilito che l’insorgente è stato inabile al

lavoro unicamente dal 1° settembre 2023 al 7 gennaio 2024. Poiché l’interessato

è stato inabile al lavoro meno di un anno, l’Ufficio AI non ha ritenuto

adempiuti i presupposti dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ed ha respinto la

richiesta di rendita AI. Inoltre, accertato che l’insorgente è nuovamente

reintegrabile nella precedente attività, ha respinto anche il riconoscimento di

provvedimenti professionali.

L’amministrazione ha di

conseguenza svolto correttamente la procedura ed è entrata nel merito della

domanda, respingendola.

2.4. Per quanto concerne

l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In

DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come

tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a

una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Infine, nella STF 8C_104/2024 del

22 ottobre 2024, destinata a pubblicazione, l’Alta Corte ha modificato la

prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di

obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso

dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio

essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la

Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita

in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di

una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione

influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo

di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 21 novembre 2024).

2.6. In

concreto l’insorgente contesta l’utilizzo da parte dell’Ufficio AI del referto

del 14 novembre 2023 allestito dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, poiché si tratta di un rapporto medico richiesto da un assicuratore

malattie privato nell’ambito della domanda di indennità giornaliere per la

perdita di guadagno rette dal diritto privato. Vi sarebbe una violazione del

principio inquisitorio di cui all’art. 43 LPGA, poiché l’UAI non avrebbe

effettuato alcun accertamento autonomo e non avrebbe accertato autonomamente i

fatti. Il referto non avrebbe alcun valore probatorio e non assume alcuna

valenza neutrale.

Secondo

il ricorrente tale prova è inoltre stata assunta senza alcun rispetto dei

diritti dell’assicurato, ossia in violazione dei diritti costituzionali (art.

29 Cost. fed. e 6 CEDU) e dei principi sanciti dalla LPGA (in particolare art.

44), senza alcuna partecipazione alla prova ed in spregio al suo diritto di

essere sentito. La giurisprudenza, in caso di patologia psichiatrica, prevede

inoltre l’allestimento di una procedura probatoria strutturata.

Le

censure dell’insorgente vanno respinte.

In

una sentenza 9C_452/2023 del 24 gennaio 2024 il Tribunale federale ha dovuto

esaminare il ricorso di un’assicurata che contestava l’utilizzo, da parte

dell’Ufficio AI e del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Berna

di una perizia allestita da un assicuratore malattie privato nell’ambito del

diritto privato (LCA) e sosteneva che in applicazione del principio

inquisitorio di cui agli art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA non avrebbero

potuto far capo a tale referto (“Zum einen macht die Beschwerdeführerin auch letztinstanzlich

geltend, Beschwerdegegnerin und kantonales Gericht hätten im Rahmen ihrer

Abklärungs- und Untersuchungspflicht gemäss Art. 43 Abs. 1 respektive Art. 61 lit. c ATSG nicht auf das vom

Krankentaggeldversicherer auf privatrechtlicher Grundlage nach VVG eingeholte

Gutachten der SMAB AG abstellen dürfen”).

Il

Tribunale federale, al consid. 5.2.1., ha affermato che una perizia allestita per

conto di un assicuratore malattie senza seguire la procedura di cui all’art. 44

LPGA non ne inficia il suo valore probatorio (“Dem ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, dass

der Umstand, wonach ein Gutachten im Auftrag eines Krankentaggeldversicherers -

und somit nicht im Verfahren nach Art. 44 ATSG (vgl.

dazu BGE 141 V 330 E. 3.2; 137 V 210 E. 3.4.2.9) - erstellt wurde,

praxisgemäss nicht gegen dessen Beweiskraft für die Beurteilung des

Rentenanspruchs gegenüber der Invalidenversicherung spricht”). Non esiste una necessità di valutazione

medica obbligatoria ai sensi dell’art. 44 LPGA (“Einer zwingenden

medizinischen Beurteilung nach den Grundsätzen von Art.

44 ATSG, wie von der Beschwerdeführerin moniert, bedarf es daher nicht”).

Tuttavia

la valutazione delle prove è soggetta a requisiti rigorosi. Se sussistono anche

solo minimi dubbi circa l’affidabilità e la validità di una tale perizia

occorre procedere con degli accertamenti supplementari, come per i rapporti interni

dei medici alle dipendenze di un assicuratore (“Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit einer solchen Expertise, so

sind, wie bei versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, ergänzende

Abklärungen vorzunehmen”). Una

perizia allestita per conto di un assicuratore malattie privato non dispone

pertanto della medesima forza probatoria di una perizia giudiziaria o di una

perizia eseguita nell’ambito della procedura di cui all’art. 44 LPGA (“Einem

"Fremdgutachten" kommt somit nicht von vornherein dieselbe

Beweiskraft zu wie einer gerichtlich oder im Verfahren nach Art. 44 ATSG vom Versicherungsträger veranlassten

Expertise unabhängiger Sachverständiger (Urteile 9C_89/2020 vom 18. Juni 2020

E. 4.2, 8C_71/2016 vom 1. Juli 2016 E. 5.2, je mit Hinweisen)”).

Al

consid. 5.2.2. l’Alta Corte ha esaminato il caso concreto. Il Tribunale

federale ha affermato, in merito ai diritti di partecipazione di cui all’art.

44 LPGA, che la ricorrente sia dopo il progetto di decisione, che in sede di

ricorso, ha avuto sufficienti opportunità per prendere posizione sul referto

dell’assicuratore malattie. Tuttavia non ha sollevato motivi di ricusa nei

confronti dei periti, né ha posto ulteriori quesiti ai quali avrebbero dovuto

rispondere gli specialisti. Per il Tribunale federale, neppure il fatto che il

referto psichiatrico non conteneva indicazioni scritte dettagliate sui test

effettuati poteva inficiarne il valore probatorio (“In Bezug auf die

angerufenen - nach dem Ausgeführten gerade nicht unmittelbar anwendbaren -

Gehörs- und Partizipationsrechte gemäss Art. 44 ATSG ist

sodann darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin sowohl im Vorbescheid-

als auch im kantonalen Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich

zum betreffenden PMEDA-Gutachten zu äussern. Weder formulierte sie jedoch

konkrete Ergänzungsfragen, welche den Experten ihrer Ansicht nach hätten

gestellt werden müssen, noch trug sie im Einzelnen personenbezogene Einwände

gegen die Gutachter vor. Ebenso wenig spricht in diesem Zusammenhang gegen die

Beweistauglichkeit der gutachtlichen Erläuterungen, dass diesen, namentlich den

psychiatrischen Ausführungen, keine detaillierten schriftlichen Aufzeichnungen

über die Ergebnisse der durchgeführten Tests beigelegt wurden. Wie im

angefochtenen Urteil unter Hinweis auf die Rechtsprechung (vgl. u.a. Urteil

8C_292/2022 vom 9. Februar 2023 E. 5.2) zutreffend erwogen wurde, besteht

grundsätzlich kein entsprechender Anspruch. Gründe, dass dennoch Einsicht in

die diesbezüglichen Unterlagen hätte gewährt werden sollen, sind weder

erkennbar noch rechtsgenüglich dargetan (vgl. auch E. 6.2.1 hiernach). Gleiches gilt

in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin monierten Tonaufnahmen. Der per 1.

Januar 2022 neu in Kraft gesetzte Art. 44 Abs. 6 ATSG,

wonach die Interviews zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen

in Form von Tonaufnahmen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers

aufgenommen werden, sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt,

findet einzig auf nach dieser Bestimmung verfasste Expertisen Anwendung.”).

Il Tribunale federale ha

confermato, al consid. 5.3, il valore probatorio della perizia e del suo

complemento (“Es

sprechen mithin keine formellen Aspekte gegen die Beweiskraft des Gutachtens

der SMAB AG vom 3. Oktober 2022 (samt Ergänzung vom 15. November 2022)”) ed al consid. 6 ha esaminato nel

dettaglio le critiche al referto, respingendo infine il ricorso.

Tornando

al caso di specie, accertato che l’insorgente non ha sollevato alcun motivo di

ricusa nei confronti della dr.ssa med. __________, nè ha indicato eventuali

quesiti supplementari da sottoporle, malgrado ne avesse avuto la possibilità

sia in sede amministrativa che in sede ricorsuale, va esaminato se le critiche

sollevate nei confronti del referto del 14 novembre 2023 possono sollevare

anche solo un minimo dubbio circa il valore probatorio delle valutazioni della

psichiatra.

2.7. Questo

Tribunale, alla luce della documentazione medica agli atti, per i motivi che

seguono, deve confermare le conclusioni della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, secondo le quali il ricorrente, inabile al lavoro

dal 1° settembre 2023 in maniera completa e dall’8 dicembre 2023 in misura del

50%, dall’8 gennaio 2024 è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività,

compresa quella precedentemente svolta.

La dr.ssa

med. __________, dopo aver visitato l’insorgente il 7 novembre 2023, ha redatto

il referto del 14 novembre 2023 dove, descritta la situazione attuale,

l’anamnesi familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa e sociale, somatica e

psichiatrica, elencato i disturbi soggettivi (apatia, abulia, astenia,

episodica ansia, difficoltà a concentrarsi, tendenza all’evitamento dei

contatti sociali, insonnia tardiva), e illustrato l’esame clinico secondo AMDP

System, ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso depressiva ICD 10 F43.22.

La

psichiatra ha affermato che dal lato medico psichiatrico l’inabilità lavorativa

certificata al 100% è giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali

rilevati al Mini ICF-APP che incidono sulla funzionalità anche in ambito

lavorativo.

La

specialista, “vista l’assenza di co-morbidità psichiatriche antecedenti, il

miglioramento in corso e la mantenuta progettualità di recupero del ruolo

lavorativo” ha ritenuto possibile “con l’aumento della terapia SSRI ben

sopportata (Citalopram da 20 a 40 mg) assistere nelle prossime 4 settimane ad

un miglioramento clinico dei deficit funzionali rilevati con recupero del ruolo

lavorativo al 50% dal 08.12.2023 ed al 100% dal 08.01.2024 sia nell’attuale

attività lavorativa che in ogni altra attività lavorativa conforme alle sue

competenze” (doc. 75).

A tale referto va

attribuita piena valenza probatoria. La dr.ssa med. __________ si è infatti

fondata su esami completi, ha considerato le lagnanze espresse

dall’assicurato, ha approntato il rapporto medico in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), la descrizione del contesto medico è chiara e le

conclusioni sono ben motivate.

La psichiatra ha

spiegato nel dettaglio i motivi della sua valutazione, fondandosi segnatamente

su elementi oggettivi, quali la valutazione AMDP System ed il test Mini ICF-APP

(cfr., su questo aspetto, la STF 8C_320/2023 dell’11 aprile 2024, al consid.

5.1, con rinvio alla STF 8C_398/2014, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2015 IV

n. 10: “[…] Die

Untersuchung gestützt auf die ICF-APP (Internationale Klassifikation der

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), welche für die Beurteilung der

Arbeitsfähigkeit praxisgemäss herangezogen werden darf (SVR 2015 IV Nr. 10 S.

27, 8C_398/2014 E. 4.3.2), ergab keinerlei Auffälligkeiten […]”).

Ella ha

poi indicato le ragioni (assenza di comorbidità psichiatriche antecedenti,

miglioramento in corso, mantenuta progettualità di recupero del ruolo

lavorativo) per le quali con l’aumento della terapia SSRI è possibile nelle 4

settimane un miglioramento clinico e dei deficit funzionali e un recupero del

ruolo lavorativo dapprima al 50% dall’8 dicembre 2023 e poi in maniera totale

dall’8 gennaio 2024.

L’insorgente

ha contestato la ripresa della sua capacità lavorativa producendo, all’assicuratore

malattie, un referto del 5 febbraio 2024, dove i medici curanti della __________

presso i quali si reca per le cure psichiatriche in ragione della lingua (__________),

dr.ssa med. __________ FMH psichiatria e psicoterapia e dr. __________,

psicologo clinico e supervisore, attivi presso il “__________, hanno posto la

diagnosi di disturbo da stress post traumatico (ICD 10 F43.1), sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (F33.1), stato dopo

infarto per embolia delle arterie centrali 2012, sindrome cervico brachiale,

lombosciataglia, gonartrosi ed hanno attestato una completa incapacità

lavorativa (doc. 93).

Essi

hanno affermato che dal 2006 l’assicurato è affetto da fasi depressive per una

complessa relazione con la sua ex-moglie e difficoltà nel matrimonio. Sono

presenti tristezza, ritiro, svogliatezza, disturbi del sonno, appetito diverso,

difficoltà di concentrazione, dimenticanze, esaurimento. Nessuna idea di

suicidio. Per i curanti non vi è stato nessun miglioramento dello stato di

salute, il ricorrente è svogliato e resta a letto tutto il giorno. Citalopram e

Quetiapina non sono stati in grado finora di ridurre la depressione.

Questo

referto, il cui contenuto è in gran parte simile a quello dell’8 novembre 2024,

prodotto all’Ufficio AI dopo l’emissione del progetto di decisione (cfr. doc.

36 e doc. 93) e a quello del 3 agosto 2023 quando l’interessato era

completamente abile al lavoro (cfr. doc. 45: “der Pat. ist 100%

arbeitsfähig”), con la sola

differenza relativa alla somministrazione dei medicamenti (in particolare Laitea

in luogo di Quetiapina e l’aggiunta di Trimipramin), non è atto ad ingenerare il

benché minimo dubbio nelle conclusioni che aveva tratto la dr.ssa med. __________

nel suo referto del 14 novembre 2023.

La

psichiatra, nel complemento del 13 marzo 2024, ha infatti a ragione affermato

che le diagnosi psichiatriche poste dai curanti “non trovano alcun riscontro

oggettivo secondo l’anamnesi da me raccolta direttamente all’assicurato, alla

presenza dell’interprete di __________”. La specialista ha spiegato che non

può essere ritenuta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente “tanto più

che la psichiatra curante e la psicologa non specificano di quanti episodi

antecedenti l’assicurato abbia sviluppato, di che durata, di che gravità e di

quali trattamenti specialistici abbia beneficiato e dove.” A questo

proposito il TCA evidenzia che l’insorgente durante la visita aveva

effettivamente affermato “di non aver beneficiato di cure psichiatriche o

psicologiche durante l’infanzia, l’adolescenza, la vita adulta sino a settembre

u.s” (doc. 75, pag. 3 del referto).

La

dr.ssa med. __________ ha poi affermato che “Parimenti la diagnosi di PTSD

non può essere ritenuta in quanto dall’anamnesi da me raccolta e dai disturbi

soggettivi riferiti dall’assicurato non sono presenti i criteri necessari per

porre tale diagnosi. Si prende atto dell’aumentata terapia con SSRI. Nel

rapporto [la] psichiatra curante si limita in maniera lapidaria a giustificare

un’inabilità lavorativa al 100% fino a giugno 2024 senza riportare né l’esame

psichico attuale né i deficit psichici e funzionali che eventualmente avrebbero

rilevato inficianti la capacità lavorativa dell’assicurato.”

La

dr.ssa med. __________ ha concluso che sulla base di tale rapporto non vi sono

elementi medici oggettivi che possano confutare la sua valutazione (doc. 96).

Questo

Tribunale evidenzia che effettivamente i curanti non hanno apportato alcun

elemento medico oggettivo atto ad insinuare dei dubbi su quanto accertato

personalmente dalla dr.ssa med. __________ in occasione della sua visita e

della possibilità per il ricorrente di migliorare la sua capacità lavorativa in

seguito all’incremento della terapia con SSRI. I curanti si sono limitati a

descrivere i sintomi soggettivi riportati dal loro paziente (tristezza, ritiro,

svogliatezza, disturbi del sonno, appetito diverso, difficoltà di

concentrazione, dimenticanze, esaurimento [doc. 93] oltre a nervosismo, paura

di parlare con altre persone [doc. 37]), senza tuttavia oggettivare la loro

valutazione tramite esami fattuali come ad esempio la valutazione dello

stato psichico secondo AMDP System e dei limiti funzionali secondo il test Mini

ICF-APP.

Per il

resto il ricorrente si è poi limitato a produrre generiche attestazioni dei

curanti relative ad una continua e completa incapacità lavorativa (cfr. ad

esempio doc. 106) che tuttavia, come rileva correttamente anche la dr.ssa med. __________

nel complemento del 2 agosto 2024, non apportano alcun elemento medico atto a

modificare le sue conclusioni, trattandosi solo di certificazioni di inabilità

lavorativa non riportanti né lo stato psichico, né la diagnosi secondo l’ICD

10, né i deficit funzionali eventualmente impattanti sulla funzionalità anche

in campo lavorativo (doc. 108).

Come sottolineato

anche dal medico SMR, dr. med. __________, neppure con l’ultimo referto dell’8 novembre

2024 è stato oggettivato uno stato clinico/funzionale differente da quanto

indicato in precedenza e non vengono poste nuove diagnosi o esami clinici e/o

strumentali che possono indicare una condizione di ripresa della patologia

psichiatrica (cfr. doc. 37).

Ulteriore

documentazione medica in ambito psichiatrico non è stata prodotta nelle more

processuali, se non la generica e scarna attestazione della completa incapacità

lavorativa del ricorrente, senza tuttavia alcun elemento medico oggettivo (cfr.

doc. B1) atto a sollevare dei dubbi, seppure minimi, in merito alle convincenti

conclusioni della dr.ssa med. __________.

Infine,

per quanto concerne il referto del 26 marzo 2025 del “__________” relativo ad

una polisonnografia effettuata il 25 e 26 marzo 2025, dalla quale è emersa una

sindrome delle apnee notturne, ostruttive, con profonde desaturazioni,

situazione non-dipper della pressione arteriosa e forte sonnolenza diurna (ESS

17/24), che mette in discussione la capacità di lavorare e di guidare (doc.

XIV/1), va rilevato che di principio non può essere preso in considerazione

poiché è la data della decisione impugnata (in concreto il 19 novembre 2024) che

delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V

210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF

8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF

8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con

riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è

stata resa.

Ora,

nella richiesta di prestazioni l’assicurato aveva indicato il solo “__________”

di __________ nella lista dei medici curanti e questi ultimi, interpellati

dall’Ufficio AI per accertare le patologie di cui è affetto l’insorgente, non

hanno posto la sindrome delle apnee notturne tra le diagnosi (cfr. doc. 36

[referto dell’8 novembre 2024] e doc. 93 [referto del 5 febbraio 2024]; cfr.

anche doc. 45). Per cui quest’ultima patologia è stata oggettivata solo dopo

l’emissione della decisione impugnata.

In

ogni caso, gli specialisti, non si esprimono in merito ad un’eventuale

inabilità del ricorrente, limitandosi ad affermare che la patologia potrebbe

mettere in discussione la capacità lavorativa (“Im Vordergrund steht das

ausgeprägte obstruktive Schlaf-Apnoe Syndrom […] die eine Arbeitsfähigkeit und

Fahrtauglichkeit in Frage stellt”) ed a consigliare una riduzione del peso

ed una cura con APAP, ossia una macchina per utilizzare una pressione positiva

automatica delle vie aeree durante il sonno (cfr. doc. XVI/1).

Come

evidenziato dal medico SMR nell’annotazione del 31 marzo 2025, il sistema di

ventilazione notturna permette una migliore qualità del sonno con minore

stanchezza quotidiana e, se utilizzato in maniera corretta e regolarmente, anche

un buon recupero delle attività quotidiane. La nuova documentazione non

modifica tuttavia la valutazione della capacità lavorativa del ricorrente.

A proposito del medico SMR il TCA ricorda che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR)

valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della

loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale

dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei.

Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello

stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e

motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività

precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le

risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini

qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI

prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza

agli uffici AI della regione.

Fatti

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In concreto non vi è pertanto stata alcuna violazione da parte

dell’Ufficio AI del principio inquisitorio (art. 43 LPGA).

A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale

federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere

accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è

assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare.

Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati,

ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove.

Nella fattispecie l’insorgente non ha prodotto alcuna

Considerandi

documentazione medica atta ad insinuare un minimo dubbio in merito a quanto

accertato dalla dr.ssa med. __________ e dal medico SMR.

In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere con

ulteriori accertamenti e segnatamente con l’allestimento di una perizia come

auspicato dal ricorrente.

2.8

Infine, va respinta anche la censura secondo cui nel caso

di specie il miglioramento dello stato di salute avrebbe dovuto essere

esaminato alla stregua di un motivo di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA ed

andrebbero di conseguenza applicati i principi che reggono tale istituto.

In concreto infatti il

miglioramento dello stato di salute è avvenuto prima che sorgesse un qualsiasi

diritto ad una rendita, non essendo l’assicurato stato incapace al lavoro

almeno al 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (art. 28

cpv. 1 lett. b LAI).

Ne segue che l’art. 17 LPGA, che prevede

che per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o

soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita: a. subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali;

o b. aumenta al 100 per cento (cpv. 1) e che ogni altra prestazione durevole

accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,

d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che

l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione (cpv. 2), non

trova applicazione.

Questo TCA deve pertanto concludere che l’insorgente, inabile al

lavoro dal 1° settembre 2023 dapprima al 100% poi dall’8 dicembre 2023 al 50% e

completamente abile al lavoro in qualsiasi attività dall’8 gennaio 2024 non ha

diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), né a provvedimenti

professionali, potendo riprendere la sua attività in maniera completa (cfr.

anche STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V

110.

consid. 2b; STF 9C_511/2015 del 15 ottobre 2015).

2.9

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata deve essere

confermata.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni