Lexipedia

Decisione

32.2025.10

Decisione dell'amministrazione con cui respinge nuovamente la richiesta di prestazioni, dopo rinvio degli atti stabilito dal TCA per procedere ad accertamenti ulteriori. Assicurata contesta accertamenti medici (perizia pluridisciplinare). Ricorso respinto. Concessa l'assistenza giudiziaria

30 settembre 2025Italiano119 min

di prestazioni AI nel luglio 2019 lamentando un’inabilità lavorativa completa dal

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.10

FC

Lugano

30 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 dicembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con una prima decisione del 30

gennaio 2023 l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del

caso, comprendenti anche una perizia pluridisciplinare a cura del __________

del 14 giugno 2022 – ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel mese

di luglio 2019 da RI 1, nata nel 1979, di professione venditrice, ritenendo che

successivamente al mese di aprile 2017 andavano riconosciuti diversi periodi di

inabilità lavorativa completa in ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e

di convalescenza, ma che, fatta esclusione di tali periodi, l’abilità era

dell’80% in ogni attività con un conseguente grado di invalidità del 20%,

insufficiente per l’attribuzione di prestazioni.

Contro tale decisione

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA, il quale, anche

alla luce di quanto affermato nella risposta di causa dall’Ufficio AI (per il

quale era necessario procedere ad una perizia di decorso), mediante una

pronuncia del 23 giugno 2023, ha accolto il gravame, annullando il

provvedimento contestato e rinviando gli atti all’amministrazione affinché

procedesse ad una nuova valutazione pluridisciplinare e, quindi, alla resa di

una nuova decisione in merito alla domanda di prestazioni (STCA 32.2023.26).

1.2. Valutate le certificazioni dei

medici curanti, esperiti gli accertamenti medici necessari

(in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 14

giugno 2024, seguita da un complemento del 1° ottobre 2024) e economici del

caso, con decisione del 9 dicembre 2024, preceduta da un progetto del 19 giugno 2024, l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda

di prestazioni. L’amministrazione ha considerato che la nuova perizia __________

confermava uno stato di salute sostanzialmente invariato rispetto alla

valutazione precedente. Successivamente al mese di aprile 2017 andavano

riconosciuti diversi periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività

durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza, ma, fatta esclusione di tali

periodi, l’abilità era dell’80% in ogni attività adeguata al suo stato di

salute con un conseguente grado di invalidità, stabilito

in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, del 20 % al 1°

aprile 2018 (allo scadere dell’anno di attesa) e del 28% al 1° gennaio 2024

(considerando la nuova disposizione circa la valutazione economica di cui

all’art. 26bis cpv. 3 OAI), gradi entrambi insufficienti per

l’attribuzione di prestazioni

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata, sempre

rappresentata dall’avv. RA 1, allegando documentazione già agli atti, censura tale

decisione, contestando in particolare la valutazione medico- teorica, ritenendo

di aver diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2018. Chiede inoltre di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con

risposta del 4 febbraio 2025 l’Ufficio AI, osservato come alla perizia __________

e alle valutazioni del SMR dovesse essere conferito pieno valore probante, ha

chiesto la reiezione del gravame.

1.5. Con osservazioni dell’11 marzo e 15

maggio 2025, l’assicurata, tramite la sua rappresentante, ha confermato le

proprie argomentazioni e chiesto l’effettuazione di ulteriori accertamenti

medici, producendo nuove certificazioni (X, XVIII). Tale richiesta è stata avversata

dall’Ufficio AI con scritti del 22 aprile e 24 giugno 2025, sulla base anche di

due ulteriori prese di posizione del __________ del 1° aprile e 3 giugno 2025

(XIV, XXIII).

Delle relative osservazioni

sollevate dalle parti si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni, avendo determinato allo scadere dell’anno di attesa (1° aprile 2018)

e al 1° gennaio 2024 un grado d’invalidità (del 20% rispettivamente 28%)

insufficiente per la concessione di una rendita.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Con riferimento alla menzionata

modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il

nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una

modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un

aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore

della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione

transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore

sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del

precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione

della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata

disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione

transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,

Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht

Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen

Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,

Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento

per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.

156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del

25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).

In concreto l’assicurata ha

presentato la domanda di prestazioni nel luglio 2019 a fronte di un’inabilità

lavorativa a far tempo dal mese di aprile 2017. Il diritto alla rendita – al quale

sarebbe stato applicabile il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 –

poteva quindi insorgere nell’aprile 2018 (art. 28 cpv. lett. b LAI), ma a

quella data l’assicurata non raggiungeva un grado d’invalidità pensionabile.

All’eventuale prestazione dovuta per contro all’assicurata a far tempo dal 1°

gennaio 2024 sarebbe invece applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1°

gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che

perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale

percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il

50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a

seconda del grado d’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

Il nuovo disciplinamento in

vigore dal 1° gennaio 2022, prevede all’art. 25 OAI (principi per il confronto

dei redditi) come segue:

" 1

Sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui

presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS,

escluse tuttavia:

a. le prestazioni

del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia,

se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di

disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG167 e le

indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

2 I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo

16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del

mercato del lavoro in Svizzera.

3 Se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

4 I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno

adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le

divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.”

In merito al reddito senza

invalidità l’art. 26 OAI dispone:

" 1

Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo

reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere

dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima

dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su

un reddito medio adeguato.

2 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è

inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore

secondo la RSS di cui all’articolo 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità

corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

3 Il capoverso 2 non è applicabile, se:

a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3; o

b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa

indipendente.

4 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe.

5 Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha

previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è

determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.

6 Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna

formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è

determinato secondo i valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 in

deroga all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal

sesso.”

Sul reddito con invalidità

l’art. 26bis OAI prevede:

" 1

Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile.

2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

3 Al valore determinato in base a valori statistici

secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa

dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è

applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori

deduzioni.”

Il cpv. 3 dell’art. 26bis OAI è

entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 (modifica del 18 ottobre 2023, RU 2023

635) e la relativa disposizione transitoria prevede, tra l’altro, che “in

caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un

assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023

è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado

d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia

reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui

all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe

determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale”.

Resta

infine da ricordare che giusta la

giurisprudenza precedente la modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio

2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TF

ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per

ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli

anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze

concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le

STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6

con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione

del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

In

una sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410,

interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art.

16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF

ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in

vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta

la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto

federale.

In quella fattispecie, in cui il

tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando

sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle

direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis

cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la

Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e

della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi

stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di

un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il

TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla

legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha

chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la

volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente

della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V

410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a

disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e

parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via:

invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di

caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico

né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera

globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e

meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e

limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre

2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio

utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V

75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha

precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile

concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie,

quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr.

DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2

e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente

revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione,

confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza,

non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori

centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati

tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere

conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma

l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal

1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr.

consid. 10.2).

2.3. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98). Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno

2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del

17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e

l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la

persona assicurata sopporta l'onere della prova.

In due sentenze del 30 novembre

2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418,

il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta.

In quelle sentenze il TF è giunto

alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di

tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici,

ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a

medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non

emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

In

una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

La nuova giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad

esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In una sentenza 9C_724/2018

dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le

sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono

essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

In una sentenza 8C_280/2021 del

17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il Tribunale federale ha

stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza

interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente

definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci

inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in

discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla

salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché

si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa

costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione

concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione

considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo

psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per

negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto

(consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

Infine, nella STF 8C_104/2024 del

22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del

Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi

vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità

(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica

riguardo all’obesità sinora vigente.

Dopo avere ricordato che

l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha

stabilito che l'obesità può

comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora

di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è

neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid.

5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno

(consid. 5.11).

Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di

obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà

probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di

una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un

esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).

Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid.

5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in

HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im

Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STFA

Fatti

I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Dagli atti di causa risulta che

l’assicurata, all’epoca attiva come venditrice, ha presentato la sua richiesta

di prestazioni AI nel luglio 2019 lamentando un’inabilità lavorativa completa dal

febbraio 2019 per “fibromialgia generalizzata con dolori ingravescenti,

osteopenia, sindrome depressiva” (doc. AI pag. 29). L'Ufficio Al ha

ordinato un approfondimento medico pluridisciplinare presso il __________. Eseguite

valutazioni di natura internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica,

la perizia __________ del 14 giugno 2022 (condivisa anche dal medico SMR il 19

luglio 2022, doc. AI pag. 813) ha concluso che l’assicurata, per le diagnosi

invalidanti di “fibromialgia (criteri ACR 2010 riempiti: 18/18 tender points),

sospetta sindrome delle gambe senza riposo, disturbo di personalità di tipo

misto, tratti borderline e istrionici (ICD 10 F61)”, era da considerare

inabile nella misura del 20% nell’attività svolta di venditrice e in ogni

attività adatta rispettosa delle limitazioni poste dal perito psichiatrico

(ossia da svolgere in piena autonomia, che non porti a relazioni strette o a

lavori che si svolgano all’interno di un’equipe), dal mese di aprile 2017 (con

periodi di inabilità lavorative completa in ogni attività durante i precedenti

ricoveri ospedalieri e di convalescenza). Sulla base di queste conclusioni

l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni con decisione del 30

gennaio 2023. Mediante pronuncia del 23 giugno 2023, in accoglimento del

gravame dell’assicurata, il TCA ha annullato tale provvedimento e rinviato gli

atti all’amministrazione affinché procedesse ad una nuova valutazione

pluridisciplinare e, quindi, alla resa di una nuova decisione sulla domanda di

prestazioni (STCA 32.2023.26).

Riesaminato il caso, dopo aver

interpellato i medici curanti, l’amministrazione ha quindi dato mandato al __________

di eseguire una nuova perizia pluridisciplinare di decorso.

Eseguite valutazioni di natura

internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica, la perizia __________

del 14 giugno 2024 (condivisa anche dal medico SMR il 18 giugno 2024, doc. AI

pag. 1642) ha concluso che l’assicurata, per le diagnosi invalidanti di natura

reumatologica di “sindrome fibromialgica generalizzata, minime

alterazioni degenerative al rachide cervicale con protrusione discale C5-C6

posteriore ad ampio raggio con componente paramediana a sin.” (oltre ad una

serie di diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, cfr. al consid.

2.6.1),

presentava una capacità lavorativa del 100% per le diagnosi internistiche,

neurologiche e psichiatriche, sia nell’attività svolta di venditrice in una

profumeria, che in attività adatta. Dal punto di vista reumatologico, invece, andava

ammessa una riduzione del rendimento del 20%, su un orario lavorativo normale,

sia nell’attività svolta che in attività adatta e come casalinga, come già

stabilito nel corso della perizia __________ del 14 giugno 2022, per la

mancanza di energie fisiche nel contesto fibromialgico. Ne derivava quindi una

capacità lavorativa dell'80% (con riduzione del rendimento del 20%), per tutte

le attività, a partire da giugno 2022, in continuazione con la precedente

perizia.

Un’attività adatta doveva

rispettare i limiti funzionali posti dal perito reumatologo (limitazioni nel

sollevamento di pesi oltre i 5 kg e possibilità di alternare le posizioni

corporee) e da quello psichiatrico (doc. AI pag. 1565, cfr. in esteso al

consid. 2.6.2).

Sottoposto il caso al consulente

professionale del SIP per il confronto dei redditi (doc. AI pag. 1655), determinata

una perdita di guadagno inferiore al grado del 40%, l'Ufficio Al ha reso il 19

giugno 2024 un progetto di decisione prevedente il rifiuto del diritto a

prestazioni (doc. Al pag. 1643). Le osservazioni a tale progetto, con le quali l’assicurata

ha contestato gli esiti medici, sono state sottoposte al __________, il quale,

con complemento peritale del 1°ottobre 2024, sulla base delle prese di posizione

dei periti reumatologo e psichiatrico, ha confermato la validità delle

conclusioni poste (doc. AI pag. 1708). Il SMR ha confermato le conclusioni del __________

(doc. AI pag. 1714), ragione per cui, stabilito un grado d'invalidità del 20% al

1° aprile 2018 e del 28% al 1º gennaio 2024, l’amministrazione ha reso la

decisione del 9 dicembre 2024 con la quale ha confermato il diniego di

prestazioni.

Ha motivato come segue:

" Esito

degli accertamenti

Con decisione del 30.01.2023 abbiamo negato il diritto ad una

rendita alla signora RI 1 in quanto il suo grado Al è risultato essere

inferiore alla condizione minima pensionabile del 40% (GAI 20%).

A seguito del ricorso dell’assicurata, il lodevole Tribunale delle

assicurazioni (TCA), con Sentenza del 23.06.2023 ha accolto il citato ricorso,

ha annullato la suindicata decisione e ci ha ordinato di svolgere ulteriori valutazioni

mediche.

Dai nuovi accertamenti medici effettuati e dal rapporto peritale

del 14.06.2024, avallato dal Servizio Medico Regionale dell'Al (SMR), risulta

che la Signora RI 1 presenta un'incapacità lavorativa del 20% dal 01.04.2017,

sia nella sua abituale attività quale impiegata di commercio al dettaglio, sia

in una qualsiasi attività consona e adeguata al suo stato di salute.

Dal rapporto della perizia pluridisciplinare si evince dunque uno

stato di salute invariato rispetto alla valutazione precedentemente effettuata.

Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto

segue.

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TAI

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale dì statistica

(tabelle RSS). l dati RSS relativi all'anno 2024 non sono ancora a

disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi quelli del 2022. Se

il reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere del danno

alla salute è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale

delle statistiche RSS di riferimento, il reddito senza invalidità corrisponde

al 95 per cento di questo valore centrale (gap salariale). In caso di attività

indipendente, il gap salariale non viene applicato. Per quanto attiene al

reddito con, invalidità, si precisa che se il valore è stabilito in

applicazione dei dati statistici federali, dal 1. gennaio 2022 viene applicata

una riduzione del 10% se l'assicurato dispone di una capacità lavorativa

residua pari al 50% o meno.

Dal 1. gennaio 2024 è inoltre stata introdotta un'ulteriore

riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il reddito da invalido è stabilito

in applicazione dei parametri federali.

Confronto dei redditi dal 01.04.2018 (anno d'attesa) al 31.12.2023:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute la Signora RI 1

nell'attività originaria di impiegata commercio al dettaglio, avrebbe potuto

conseguire CHF 56'007.80 (fonte: reddito statistico - divisione economica 47, commercio

al dettaglio - attività semplici e ripetitive).

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe

invece potuto teoricamente conseguire CHF 44'806.24 (tabelle RSS, valori

federali, settore femminile, divisione economica 47, commercio al dettaglio - attività

semplici e ripetitive, inoltre da considerare la

capacità lavorativa ridotta del 20%).

Considerandi

II confronto dei redditi permette di determinare una perdita di guadagno,

e quindi un grado Al, pari al 20%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF

56'007.80

Reddito con invalidità CHF

44'806.24

Perdita di guadagno CHF

11'201.56

Grado d'invalidità

20%

Grado d'invalidità dal 01.01.2024 (modifica dell'art. 26 bis

cpv. 3 OAI) e continua:

Reddito senza invalidità: come sopra indicato CHF 56'007.80.

Dal 01.01.2024, malgrado il danno alla salute, in un'attività

adeguata l'assicurata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF

40'325.61 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, divisione economica

47, commercio al dettaglio - attività semplici e ripetitive,

riduzione del 10% legata al mercato del lavoro, inoltre vi è

sempre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 20%).

ll confronto dei redditi a seguito della modifica legislativa

permette di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al

28%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF 56'007.80

Reddito con invalidità CHF

40'325.61

Perdita di guadagno CHF 15'682.19

Grado d'invalidità 28%

Dal momento che il grado Al dell'assicurata risulta sempre essere

inferiore alle condizioni del 40% il diritto ad una rendita non sussiste.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

OSSERVAZIONI AL PROGETTO Dl DECISIONE DEL 19.06.2024

In data 22.08.2024 abbiamo ricevuto osservazioni avverso il

suindicato progetto di decisione; le stesse ci portano a considerare quanto

segue:

Innanzitutto vi rendiamo attenti sul fatto che alle osservazioni

non è stata allegata alcuna documentazione medica che dia la possibilità allo

scrivente Ufficio di rivalutare la situazione medica della Signora RI 1. Tuttavia,

nonostante che a comprova delle citate osservazioni non sia stata allegata documentazione,

abbiamo ugualmente inoltrato quanto da voi indicato al vaglio del Servizio Medico

Regionale (SMR). A sua volta il medico SMR ha inviato le citate al __________. Dopo

attenta valutazione, il SMR ritiene che quanto giunto in fase di audizione non

apporti elementi medici oggettivi sufficienti tali da permetterci di modificare

quanto valutato nella perizia pluridisciplinare di decorso alla quale la

Signora RI 1 è stata sottoposta.

II medico SMR ci tiene a sottolineare che tale esame medico si è

svolto in modo conforme e rispettoso delle linee guida in materia di perizie

mediche. L’assicurata risulta pertanto essere abile nella misura dell’80% per

lo svolgimento di qualsivoglia attività lucrativa e il suo stato di salute è

invariato rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente. Visto quanto

sopra menzionato, confermiamo in toto quanto indicato nel progetto di decisione.”

(doc. AI pag. 1716)

2.6

Nella concreta fattispecie, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi

che seguono, non può che confermare la decisione impugnata.

In particolare, chiamato a

verificare se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente

vagliato prima della resa della decisione impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio la perizia di decorso del 14 giugno 2024 (completata con allegato del

1° ottobre 2024), nella quale i vari periti si sono espressi su tutte le

patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro

a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati. La stessa è

quindi da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri

giurisprudenziali di cui ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che

seguono.

2.6.1

Nella perizia del 14 giugno 2024, il

__________, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________), internistica (dr.ssa __________) e neurologica

(dr. __________), ha considerato tutta la documentazione medica agli atti,

incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le

ragioni per le quali dall’aprile 2017 l’assicurata andava considerata abile

nella misura dell’80% sia nell’attività abituale di venditrice sia in attività

adeguate.

Tale conclusione va condivisa.

Sulla

base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, il __________

ha posto le diagnosi invalidanti di “sindrome fibromialgica

generalizzata, minime alterazioni degenerative al rachide cervicale con

protrusione discale C5-C6 posteriore ad ampio raggio con componente paramediana

a sin.”.:

Ha inoltre elencato una serie di

altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa [segnatamente “disturbo

di personalità di tipo misto, con tratti borderline e istrionici (F61.0),

dolori diffusi a tutto il corpo, non spiegati da patologia neurologica, vari

sintomi soggettivi tra cui episodi sincopali, perdite di conoscenza, deficit

sensitivo all'emicorpo sinistro, sensazioni anomale alle mani e difficoltà

motorie non spiegati da patologie neurologiche organiche, decondizionamento e

sbilancio muscolare, disturbi statici della colonna vertebrale (appiattimento

della colonna dorsale, iperlordosi lombare corta, scoliosi sinistro-convessa

dorsale, destro-convessa lombare), episodi lipotimici/sincopali di incerta

eziologia di probabile origine vaso-vagale, tabagismo, stato dopo plissage

della mucosa, emorroidectomia e sfinterotomia laterale a sin. per emorroidi

stadio 2 con ipotonia sfinterica e papilla ipertrofica il 24.8.2004, stato dopo

plurimi interventi di settoplastica (dal 2003 al 2022), per pregresso trauma

nasale, stato da isterectomia ed annessectomia bilaterale per via laparoscopica

il 6.12.2019, stato dopo trattamento laser prolasso anale ed emorroidi

(8.2.2024, dr. med. __________), pregressa infezione da Gardnerella Vaginalis”].

I consulenti del __________ hanno

attentamente valutato le condizioni di salute della ricorrente, prendendo in

considerazione i referti resi dai curanti ed effettuando esami laddove

necessario.

I rapporti che ciascun perito ha

allestito sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 14 giugno 2024,

che analizza in modo dettagliato e concludente lo stato di salute della

ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive

alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere

alle domande peritali sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di

lavoro. I periti hanno quindi concluso che l’assicurata presentava una capacità

lavorativa del 100% per le diagnosi internistiche, neurologiche e

psichiatriche, sia nell’attività svolta di venditrice in una profumeria, che in

attività adatta. Dal punto di vista reumatologico, invece, andava ammessa una

riduzione del rendimento del 20%, su un orario lavorativo normale, sia nell’attività

svolta che in attività adatte e come casalinga, come già stabilito in sede di perizia

__________ del 14 giugno 2022, per la mancanza di energie fisiche nel contesto fibromialgico.

Ne derivava quindi una capacità lavorativa dell'80% (per riduzione del

rendimento del 20%), per tutte le attività, a partire da giugno 2022, in

continuazione con la precedente perizia. Essi hanno dunque spiegato chiaramente

le loro valutazioni e conclusioni e il rapporto finale del 18 giugno 2024 del

SMR che le conferma è convincente e esaustivo (doc. AI pag. 1642).

2.6.2

Innanzitutto, per quanto riguarda la

valutazione internistica, la dr.ssa __________, visitata l’assicurata,

descritti l’anamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e

patologica) e le costatazioni obiettive, gli esami di laboratorio e

radiologici, richiamati anche gli esami degli altri periti, ha concluso in modo

chiaro e convincente che l’interessata non aveva mai presentato un’incapacità

lavorativa prolungata in ambito internistico, ragione per cui da tale profilo

era abile in misura piena in ogni attività (doc. AI pag. 1548).

Sul piano psichiatrico il

dr. __________, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto

l’anamnesi, la giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive

sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici

effettuati dallo psicologo __________, nel suo dettagliato rapporto al __________

del 30 maggio 2024 ha descritto un esame psichiatrico approfondito. Al termine

non ha posto nessuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, ma

ha indicato, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa,

quella di disturbo di personalità di tipo misto, con tratti borderline e

istrionici (F61.0), diagnosi che già era stata posta dalla dr.ssa __________,

psichiatra, in occasione della precedente valutazione __________ (doc. AI pag.

552). Lo specialista ha sottolineato che l’assicurata presentava un'emotività

instabile, capricciosa, condizionata prevalentemente dalle relazioni

significative, che chiamavano in causa l’instabilità del sistema motivazionale

di attaccamento-accudimento. l timori abbandonici erano sempre presenti e,

quando venivano richiamati, determinavano reazioni emotive brusche e

conseguenze comportamentali anche eclatanti. Ha pure precisato che in ogni modo

i comportamenti dimostrativi menzionati nella raccolta anamnestica non rappresentavano

dei veri e propri tentativi di suicidio, l’immagine della perizianda essendo instabile

ed oscillante tra giudizi di polarità opposta, positivi o negativi, sia su sé stessa

che sulla realtà esterna. Erano poi emersi una drammatizzazione dei vissuti

personali e un tratto istrionico non trascurabile “sia nella modalità

espressiva, con iperboli diagnostiche che non trovano conferme agli atti, sia

nella narrazione della propria anamnesi, con tonalità estreme, sia nel profilo

Facebook pubblico, ove si evince una tendenza, ammessa dall'A. stessa, a modificare

in maniera radicale e molto appariscente la propria immagine corporea”

(doc. AI pag. 1559segg).

In proposito il perito ha sottolineato

nondimeno che tali tratti di personalità erano presenti sin dall'adolescenza e

non le avevano mai impedito di lavorare con sufficiente continuità. In effetti

“sebbene la personalità dell'A. l'ha portata ad entrare in collisione con

colleghe di lavoro, in certe condizioni particolari, non sono mancati i

contesti lavorativi entro i quali la signora è stata apprezzata per le sue

qualità personali”. A tal proposito il perito ha pure ricordato che

nell’ambito dell’ultima attività lucrativa essa aveva ricoperto il ruolo di terza

responsabile di tutto il negozio, responsabile del personale della profumeria,

dovendosi occupare della consulenza-vendita alle clienti, della gestione e della

presentazione della merce, occuparsi degli inventari, delle attività di cassa,

della cassaforte ed aveva la responsabilità delle chiavi, come peraltro emerso

dal certificato di lavoro del 31 marzo 2017 compilato dalla __________, la

quale aveva espresso un giudizio buono. In questo senso quindi il disturbo della

personalità, già diagnosticato nella prima perizia __________, non aveva ripercussioni

sulla capacità lavorativa.

Quanto alle certificazioni dello

psichiatra curante, il perito ha giudicato “scarno e poco giustificabile il

giudizio funzionale”, rilevando che il curante considerava che le

limitazioni connesse al disturbo della personalità fossero importanti difficoltà

relazionali, facile faticabilità, anergia, incapacità di rispettare gli orari, egocentrismo,

incapacità di gestire le frustrazioni. Secondo il dr. __________, la storia di

vita dell'assicurata e le sue esperienze lavorative deponevano tuttavia per periodiche

difficoltà relazionali, ma anche per un'affidabilità soddisfacente sul piano

funzionale, del rispetto delle regole, degli orari e delle esigenze del datore

di lavoro. Del resto nemmeno nel corso dei colloqui si erano osservati segni di

anergia o di rapida esauribilità delle energie e il profilo Facebook molto

attivo confermava quanto detto. Inoltre, come detto, il tratto istrionico ed

egocentrico, noto sin dall'adolescenza, non le aveva impedito di lavorare in

contesti di vendita con efficienza.

Quanto alla diagnosi di sindrome

somatoforme, il perito ha osservato che essa non trovava sufficienti conferme

nell'attualità. Già in occasione della prima perizia del __________, tale

diagnosi veniva aggiunta per giustificare la diagnosi reumatologica di

fibromialgia. Questo processo diagnostico non trovava a suo avviso conferme,

laddove la diagnosi di fibromialgia era una patologia reumatologica a sé stante

e laddove l’assicurata non presentava l'insistente ricerca di cure spasmodiche

di una paziente somatoforme. Ha pure con pertinenza osservato che tale diagnosi

non veniva più nemmeno sostenuta dallo psichiatra

curante.

In maniera analoga non emergevano

elementi concreti e convincenti, negli ultimi tempi, per poter parlare di

attacchi di panico in senso stretto. In effetti, l’assicurata descriveva sempre

in maniera molto teatrale come attacchi di panico quelle che verosimilmente erano

soltanto delle crisi emotive con prevalenza di ansia, le quali risultavano

spiegabili alla luce del suo disturbo di personalità. Del resto, il perito ha

aggiunto che se già all'epoca della prima perizia psichiatrica mancavano degli

elementi consistenti per giudicare invalidanti i presunti attacchi di panico,

in questa occasione difettavano degli elementi consistenti proprio a favore

della diagnosi stessa di sindrome da attacchi di panico.

Lo specialista ha infine

ricordato che la perizianda faceva abitualmente uso di cannabis e cocaina,

sostanze che, con verosimiglianza preponderante, potevano essere le reali

responsabili di eventuali transitorie crisi d'ansia. In effetti, anche lo

psichiatra curante aveva posto la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa,

di “F19.2 sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple”, ove peraltro

il consumo regolare di THC e cocaina era stato confermato dagli esami di

laboratorio.

A suo avviso era in ogni modo

esigibile che l’assicurata, viste le risorse psichiche dimostrate in passato,

si astenesse dal consumo di sostanze psicoattive, “evitando di aggrapparsi a

degli alibi inconsistenti, come la presunta diagnosi di ADHD, che non ha

trovato alcuna conferma nelle indagini del passato e nella terapia exjuvantibus

a suo tempo praticata”.

In considerazione di quanto

compiutamente espresso, il perito ha quindi attestato una capacità lavorativa

del 100% sia nell’attività svolta che in attività adatta.

A tale valutazione, tratta sulla

base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che ha

esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi e le affermazioni della

perizianda e non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo descritto nei

particolari l’anamnesi e l’esame psichico e risposto alle questioni poste

dall’Ufficio AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 (pubblicata in DTF 141 V 281) ed estesi

con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche (cfr. al consid. 2.3), si

deve aderire senza riserve.

Il TCA ritiene che il perito

psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e

oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 2 e 16

maggio 2024 e si sia compiutamente esposto, nel suo rapporto di ben 30 pagine, anche

su quanto affermato dai curanti e che quindi il rapporto peritale sia completo

e concludente (doc. AI pag. 1604).

Per quanto riguarda la

valutazione neurologica, il neurologo dr. __________, nel rapporto al __________

allestito il 5 giugno 2024 dopo accurata consultazione clinica ed esame degli

atti, ha descritto i dolori lamentati dall’assicurata e o status e non ha posto

alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, ma unicamente diagnosi

non invalidanti, segnatamente: “dolori diffusi a tutto il corpo, non

spiegati da patologia neurologica; vari sintomi soggettivi tra cui episodi

sincopali, perdite di conoscenza, deficit sensitivo all'emicorpo sin.,

sensazioni anomale alle mani e difficoltà motorie non spiegati da patologie

neurologiche organiche”. Lo specialista ha riferito che all'esame

neurologico non si trovavano reperti aggettivi patologici compatibili con una

lesione del sistema nervoso centrale o periferico, sottolineando che assicurata

aveva mostrato durante tutto l'esame movimenti anomali del corpo, eseguendo

vari test con difficoltà che, viste le loro caratteristiche cliniche, non erano

assolutamente sospette per una problematica organica. Egli ha pure affermato

che questo corrispondeva del resto anche a quanto descritto in tutta la

documentazione: la paziente era stata sottoposta già più volte a esami e valutazioni

cliniche e neurologiche, ai quali non era però stato mai possibile correlare

reperti oggettivi. A tal proposito ha in effetti ricordato che era stato

effettuato un esteso bilancio diagnostico nel 2022 con esecuzione di RM

cerebrale e spinale, elettroencefalogramma di lunga durata e addirittura un

esame del liquor cerebrospinale e che tutti gli esami erano risultati

assolutamente normali. Quanto al fatto che alla RM cerebrale veniva descritto

un reperto compatibile con un degrado cerebrale prematuro rispetto all'età della

paziente, a suo avviso si trattava di una descrizione qualitativa da parte del

radiologo senza un significato patologico rilevante, prova ne sia che a tale

reperto era poi mai stato dato seguito alcuno. Lo specialista ha pure ricordato

a questo proposito che all'esame neuropsicologico eseguito in occasione della

valutazione pluridisciplinare del 2022, era stata messa in evidenza una chiara

tendenza all'amplificazione dei sintomi. Questo aspetto si confermava anche in

questa occasione all'esame neurologico con una paziente che aveva presentato numerosi

disturbi durante l'esame clinico con caratteristiche assolutamente non

indicative di una problematica neurologica organica. In particolare le

caratteristiche di varie difficoltà nel camminare e nel muoversi eseguendo i

test richiesti all'esame neurologico risultavano di tipo chiaramente funzionale

(sul concetto di affezione “funzionale” cfr. in seguito al consid. 2.7).

Pertanto il perito ha ritenuto

nuovamente di poter concludere che non vi erano diagnosi neurologiche

riferibili ad un danno organico del sistema nervoso centrale o periferico che

potessero spiegare i sintomi della paziente che dovevano essere interpretati

piuttosto in ambito psichiatrico. Del resto, pur lamentando difficoltà di

memoria, la perizianda era riuscita a fornire dati anamnestici molto precisi

anche a proposito della terapia assunta, citando vari dettagli anche delle

diagnosi e di quanto descritto nei documenti in modo piuttosto puntuale.

In conclusione, dal punto di

vista neurologico non emergevano diagnosi determinanti una incapacità

lavorativa e nemmeno vi erano proposte terapeutiche.

Anche tale valutazione si avvera

completa e ben motivata e del resto non sono state sollevate eccezioni che ne

possano mettere in dubbio la coerenza e affidabilità.

Per quanto riguarda la

valutazione reumatologica, il __________ l’ha affidata al dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale ha visitato l’assicurata il 5 giugno

2024.

e ha redatto il suo consulto il 7 giugno seguente. Esaminati gli atti,

eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di

laboratorio, riferite le anamnesi, descritto l'esame obiettivo, ha concluso

ponendo le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome

fibromialgica generalizzata; minime alterazioni degenerative al rachide

cervicale con protrusione discale C5/C6 posteriore ad ampio raggio con

componente paramediana a sin”, oltre alle diagnosi senza conseguenze sulla

capacità lavorativa di “decondizionamento e sbilancio muscolare; disturbi

statici della colonna vertebrale (appiattimento della colonna dorsale,

iperlordosi lombare corta, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa

lombare)”. Il perito ha riferito che l’assicurata soffriva da almeno 25

anni di un quadro algico generalizzato, (valutato sia dai reumatologi curanti,

sia in ambito peritale reumatologico il 10 marzo 2020), inerente ad una

sindrome fìbromialgica generalizzata, come tale rimasta refrattaria ad una

farmacoterapia analgesica-fisiatrica abituale, in quanto di origine centrale. A

suo avviso in un'attività adatta allo stato di salute l’assicurata era da

ritenere abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con

una diminuzione del rendimento del 20 %, come già stabilito nel corso della perizia

reumatologica del marzo 2020 del dr. __________. Anche nella sua ultima

attività lavorativa come venditrice e come casalinga sussisteva una diminuzione

del rendimento del 20%, sull'arco di una giornata lavorativa normale,

attribuibile alla mancanza di energie fisiche nel contesto fìbromialgico (doc.

AI pag. 1574).

Anche a tale approfondita e

dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e

valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui,

successivamente al mese di aprile 2017, non potevano essere riconosciute

ulteriori limitazioni della capacità lavorativa, va prestata adesione.

Tutto bene considerato,

effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il __________

ha precisato che secondo il perito reumatologico l'attività adeguata per

l’assicurata doveva rispettare i limiti funzionali, quali segnatamente

limitazioni nel sollevamento di pesi e attrezzi pesanti (oltre i 5 kg) e avere

la possibilità di alternare le posizioni corporee. Inoltre, sul piano

psichiatrico, come già in sede della perizia del giugno 2022, il dr. __________

ha confermato dei leggeri limiti, connessi al disturbo di personalità, in

relazione alle funzioni del “rispetto delle regole, flessibilità, contatto

con gli altri e integrazione nel gruppo”, che potevano provocare una discontinuità

dei percorsi lavorativi (senza tuttavia un impatto significativo sulla presenza

e sul rendimento; doc. AI pag. 1565).

In merito agli aspetti legati alla

personalità evidenziati dal perito psichiatra, il __________ ha ribadito che i

tratti problematici di personalità erano comunque presenti sin dall'adolescenza

e non avevano mai impedito all’assicurata di lavorare con sufficiente

continuità.

Circa la “Valutazione della

coerenza e della plausibilità”, la perizia ha sottolineato la tendenza ad

amplificare i sintomi e si è espressa come segue:

" L'A. ha

avuto un atteggiamento aperto e collaborante ed ha riportato le informazioni anamnestiche

in modo preciso, puntuale e coerente con quanto dichiarato nella visita __________

del giugno 2020 e senza cali dell'attenzione; pur non sollecitata, ha descritto

in modo dettagliato l'episodio di abuso subito nel novembre 2021. Tuttavia

durante la descrizione dei sintomi ha asserito che talvolta si scorda di

assumere i medicamenti per via del proprio deficit di attenzione, ma quando si

è chiesto perché non utilizzi una qualche strategia per evitare queste

dimenticanze: ad esempio mettendo una sveglia al telefono, si è mostrata

piuttosto irritata ed ha asserito che si sentiva attaccata e che non ama gli strumenti

tecnologici, fatto salvo poi riferire di seguire delle meditazioni guidate con

il telefonino.

All'inizio ha manifestato una certa difficoltà nella

deambulazione, che è risultata meno evidente nelle occasioni in cui si è alzata

per la pausa e per il congedo, mostrando un'andatura più fluida e

sostanzialmente normale.

Per quanto riguarda i test psicologici si rileva un punteggio al

SIMS pari a 46 che risulta significativamente superiore anche al punteggio di

cut-off ritenuto più prudenziale (>23) e con evidenza all'analisi delle

singole scale di un'elevata frequenza di item che descrivono sintomi bizzarri e

illogici, portando tutti i relativi punteggi oltre la soglia di cut-off, e pure

nel test MMPI-2-RF, si è evidenziato la presenza di uno stile di risposta

iper-accentuativo, che non permette di elaborare il protocollo. In conclusione,

l'analisi congiunta delle prestazioni ottenute ai 2 test (SIMS e MMPI-2-RF), fa

ipotizzare la presenza di una sovrastima della sintomatologia lamentata.

Per quanto riguarda il tasso dei tarmaci si ritrovano valori in

range terapeutico solo per la Duloxetina (Duloxetina 47,8 [jmol/l; range terapeutico

30,0-120,0), mentre la Pregabalina (Pregabalina 1,12 mg/l; range terapeutico 2,00-5,00)

è risultata al di sotto del range terapeutico. Coerenti, invece i dosaggi di Lorazepam,

Diazepam eZolpidem, in considerazione del dichiarato uso sporadico,

II Dr. med. __________ riferisce che l'A. ha affrontato il

colloquio psichiatrico senza segni di particolare ansietà, l'eloquio è stato

rapido, a tratti finanche accelerato, in linea con le energie integre, non si

sono evidenziati dei segni di stanchezza. Lo specialista segnala

che vi è stata una marcata teatralizzazione del disagio psichico,

che in larghissima misura è risultato strettamente collegato a temi

relazionali, a vissuti di abbandono o di solitudine, che riguardano i sistemi

motivazionali di attaccamento e accudimento con le persone

significative a livello affettivo. (…) Il nostro consulente

sottolinea pure che dalla descrizione della giornata e dal profilo Facebook

pubblico analizzato, non è emersa un'inibizione sociale di tipo depressivo,

anche la giornata viene trascorsa in maniera sufficientemente

attiva e la socializzazione risulta mantenuta. Inoltre sostiene che ciò che si

può desumere è ancora la teatralità della perizianda che, in linea con la

propria struttura identitaria, collegata al noto disturbo di personalità

borderline, ama modificare in maniera appariscente la propria immagine e presenta

un'emotività instabile e volubile.

Il Dr. med. __________ segnala che è peraltro presente un uso

dannoso di sostanze, THC e cocaina, che incide negativamente sulla stabilità

affettiva e che l'A. non solo banalizza, ma presenta addirittura come

terapeutico, appellandosi a una presunta diagnosi di ADHD che, in realtà, non è

mai stata confermata, nemmeno exjuvantibus come si era tentato di fare e che

non viene nemmeno ipotizzata dallo psichiatra curante. A tal proposito il

nostro consulente psichiatra, sottolinea che l'uso di sostanze psicoattive,

così come si verifica, viene ritenuto senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa dallo psichiatra curante, condividendo questa conclusione nella

misura per cui, per un uso di tal fatta, è comunque esigibile la

completa astinenza dal punto di vista medico assicurativo.

Dal punto di vista neurologico, il Dr. med. __________ segnala che

i reperti clinici descritti in dettaglio nel suo consulto e che la perizianda

ha dimostrato durante l'esame neurologico come pure i sintomi da lei elencati,

presentano caratteristiche tali da non essere spiegabili con patologie

neurologiche organiche ma sono di tipo chiaramente

funzionale. A questo proposito ricorda inoltre, che già in

occasione di una precedente valutazione pluridisciplinare del 2020 ad un esame

neuropsicologico erano stati messi in evidenza elementi indicativi di una

tendenza ad amplificare i sintomi. Per quanto riguarda l'aspetto reumatologico

i disturbi accusati dall'A., i deficit funzionali fatti valere, in minima parte

riscontrati durante l'esame clinico peritale, si spiegano in solo parzialmente

con le alterazioni strutturali finora note; il quadro algico generalizzato,

poco modulabile, scarsamente responsivo alle cure farmacologiche-fisiatriche

finora attuate, si

spiega prevalentemente con la nota sindrome del dolore cronico di

tipo fibromialgico, come già riconosciuto sia dai reumatologi curanti della

perizianda, sia in ambito peritale reumatologico dal Dr. __________ in data

10.3.2020.” (doc. AI pag. 1563)

Infine, in merito alla “Discussione

di fattori di stress e risorse”, la perizia ha evidenziato che in generale

l’assicurata presentava dei limiti dovuti alla lunga assenza dal mondo del

lavoro e alla mancanza di un diploma/attestato. Dal punto di vista

psichiatrico, il dr. __________ riteneva in ogni modo che “degli stress

connessi alle relazioni affettive significative possano giocare un ruolo

destabilizzante, ma questo fatto è presente sin dalla prima età adulta, perché

strettamente connesso al noto disturbo della personalità” (doc. AI pag.

1566).

Il __________ ha quindi concluso

che l’assicurata presentava una capacità lavorativa del 100% per le diagnosi

internistiche, neurologiche e psichiatriche, sia nell’attività svolta di

venditrice in una profumeria che in attività adatte. Dal punto di vista

reumatologico, invece, era data una riduzione del rendimento del 20%, su un

orario lavorativo normale, sempre sia nell’attività svolta che in lavori adatti

e come casalinga, come peraltro già stabilito nella perizia __________ del 14

giugno 2022, per la mancanza di energie fisiche nel contesto fibromialgico. Ne

derivava quindi una capacità lavorativa dell'80% con riduzione del rendimento

del 20%, per tutte le attività, a partire da giugno 2022, in continuazione con

la precedente perizia __________.

Nell’ambito del tema di eventuali

provvedimenti atti a migliorare la capacità lavorativa, il __________ ha

sottolineato, tra l’altro, che “è esigibile che l'A. si astenga dall'uso di

sostanze psicoattive illegali quali THC fumato e cocaina” (doc. AI pag.

1569).

A tali conclusioni, che sono

state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto del 18 giugno

2024.

(doc. AI pag. 1642) e che sono il frutto di un attento ed approfondito

esame del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche

modo una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va

prestata adesione.

Va pure osservato che la

valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria

strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato

correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto

alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore

probante (DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che

diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è

sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi

perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie

esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici

specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito

dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi

concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4

pag. 470; 125 V 551 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere

messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici

curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al

fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché

i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo

un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre

ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante

sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30

maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza

di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito

dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le

conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019). Ciò che non

si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo.

2.6.3

Le conclusioni della perizia __________,

come si vedrà in seguito confermate dai periti anche successivamente, dopo

valutazione delle certificazioni ulteriormente prodotte dall’assicurata, non

sono state validamente smentite da censure motivate o da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi idonei a comprovare

una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

Innanzitutto in fase di

osservazioni al progetto di decisione del 19 giugno 2024, l’assicurata aveva

fatto valere una serie di contestazioni alle conclusioni della perizia

pluridisciplinare, che in parte ha ribadito in questa sede, senta tuttavia

produrre alcuna certificazione medica nuova. L’assicurata rilevava in

particolare che la perizia __________ non si era chinata sulla problematica

della fibromialgia, difettando una valutazione psichiatrica in merito. Inoltre,

a suo dire il fatto che l’assicurata assumesse giornalmente 11 farmaci

differenti comproverebbe la sua inabilità lavorativa.

Tali censure sono state

sottoposte al __________, il quale, mediante un complemento del 1° ottobre

2024, corredato da rapporti specialistici dei dr. ____________________, ha

concluso confermando le conclusioni della perizia del 14 giugno 2024.

Innanzitutto, il perito dr. __________,

nella sua presa di posizione del 16 settembre 2024, ha rilevato che

l’assicurata non aveva portato alcun elemento oggettivo inerente al suo campo

di attività, ragione per cui egli non poteva che confermare la sua valutazione

peritale (doc. AI pag. 1713).

Dal punto di vista psichiatrico,

il dr. __________ ha ribadito le motivazioni per le quali non era possibile

convalidare la diagnosi di disturbo somatoforme, affermando che pur prendendo

atto della diagnosi a livello reumatologico di fibromialgia, ribadito che le

lamentele fisiche e psichiche dell’assicurata denotavano una notevole

amplificazione, la perizia si era chinata sull'analisi globale del caso,

inclusa la fibromialgia, non ravvisando infine delle altre diagnosi o dei

limiti ulteriori rispetto a quelli che erano già stati definiti dal reumatologo.

Ha pure sottolineato che la farmacoterapia psichiatrica, anche alla luce della

reattività psichica dimostrata durante i colloqui, non era tale da incidere negativamente

sulla capacità lavorativa (doc. AI pag. 1711).

Quanto alla censura in merito ai numerosi

farmaci assunti, il __________, dopo aver ricordato che la perizia aveva già

evidenziato che pareva emergere un consumo di antidolorifici non in linea con

quanto dichiarato dall’assicurata (doc. AI pag. 1495), e dopo aver rielencato

la terapia da lei indicata in sede di valutazione peritale (doc. AI pag. 1539),

ha sottolineato che in realtà i medicamenti veramente rilevanti assunti tutti i

giorni erano la Duloxetina e la Pregabalina. Per il resto si trattava di

medicamenti fitoterapici o ormonali utilizzati per le donne in menopausa, anche

sane (e quindi non prescritti per le diagnosi dell'assicurata) o di medicine

assunte solo al bisogno e sporadicamente (come Temesta, Valium e Zolpidem), o

di semplici lassativi (Laxoberon gocce), o infine di un medicamento

dermatologico largamente usato per l’acne (Tretinac). Quanto al Mephadotor, un

analgesico/antinfiammatorio, l’uso significativo riportato dall’assicurata, di

circa 3-4 pastiglie al giorno, risultava poco compatibile con i dati che

emergevano dagli atti acquisiti dalla cassa malati, senza poi non evidenziare

che un consumo così elevato apparisse poco probabile, “in quanto

verosimilmente vi sarebbero delle ripercussioni piuttosto significative a

livello gastrico” (doc. AI pag. 1707).

Di conseguenza il __________ ha

concluso nel senso che “la nuova documentazione giunta all'incarto non

apporta nuovi elementi di

pertinenza medica oltre a

quelli già analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare

del 14.6.2024, che si è svolta in modo conforme alle linee guida e di cui confermiamo

le risoluzioni finali” (doc. AI pag. 1708).

A tali conclusioni questo

Tribunale deve aderire, quanto sostenuto dall’assicurata non essendo stato

comprovato da elementi validi e motivazioni sufficienti per comprovare diagnosi

differenti rispettivamente un’inabilità lavorativa maggiore di quella attestata

dai periti del __________, le cui considerazioni risultano per contro

convincenti.

2.7

Né del resto la ricorrente ha

prodotto in questa sede, ossia dopo la resa della decisione contestata, nuova

documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione peritale, intervenuta entro il momento decisivo della

resa della decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che

consentano di considerarne inattendibili le conclusioni.

Dopo aver allegato al ricorso

documentazione già agli atti e già ampiamente esaminata dal __________, con le

osservazioni dell’11 marzo 2025 l’assicurata ha prodotto nuove certificazioni

(doc. AL-AT).

Innanzitutto diverse brevi

certificazioni del dr. __________, medico generico, attestanti la necessità di aiuto

domiciliare dal 1° gennaio 2024 e confermante la limitazione nella gestione

delle attività di economia domestica nel 2024. Inoltre una lettera

ambulatoriale del 18 gennaio 2024 redatta dal __________ che riferisce gli

accertamenti intrapresi e che avevano permesso di escludere la presenza di sindrome

delle gambe senza riposo, OSAS e ipersonnia diurna, mentre che avevano

confermato “un quadro d'insonnia cronica nel contesto di un disturbo

ansioso-depressivo e di un ciclo sonno-veglia irregolare con scarsa igiene del

sonno” (doc. AP).

Ha inoltre prodotto uno scritto del

26.

agosto 2024 del dr. __________, psichiatra, attestante un deterioramento somatico/nutrizionale,

dovuto “sicuramente” “all'uso di sostanze attivanti” (doc. AR).

Inoltre un rapporto del 14 ottobre 2024 del dr. __________, internista, che

riferisce di un ricovero allo scopo di indagare un ulteriore calo ponderale e

che ha permesso di porre le diagnosi di “1. decadimento delle condizioni

generali con/su calo ponderale, meteorismo addominale, stipsi cronica,

eruttazione, senso di ripienezza precoce; 2. Intermittente disturbo sensitivo

all'emiviso e arto superiore sin. associato a movimenti incontrollati degli

arti inferiori di origine indeterminata con clinica: da oltre 15 anni, disturbo

sensitivo all'emiviso e all'arto superiore di sin. della durata di circa 10-20

min., a frequenza variabile, senza perdita di conoscenza con riferita postura

simildistonica; (EEG e ENMG normali (…), diagramma di Reiber normale, MRI

cerebrale e del midollo in tato del 28.10.2022 con sistema ventricolare e spazi

liquorali risultano ampliati rispetto all'età anagrafica. 3. Disturbo di

personalità di tipo borderline con acatisia motoria, follow up psichiatrico

(Dr. med. __________). 4. Sindrome ansiosodepressiva con tendenza alla

somatizzazione. 5. Insonnia cronica. 6. Anoressia nervosa. 7. Malnutrizione

proteico-energetica di grado severo (Score NRS 5)” (doc. AS).

Ha poi prodotto un riassunto di

analisi di laboratorio durante la citata degenza (nella norma), e un referto di

una densitometria ossea del 18 novembre 2024, un rapporto del 5 marzo 2025 del

dr. __________, reumatologo, concludente per un’inabilità lavorativa totale per

le diagnosi di “fibromialgia generalizzata; decadimento psico-fisico;

cervicalgia su turbe degenerative; sindrome depressiva con attacchi di panico

ed ansia; insonnia cronica su stato ansioso-depressivo; probabile disturbo da

deficit attenzione/iperattività (ADHD), DD disturbo ossessivo compulsivo;

sindrome delle gambe senza riposo; osteopenia; disturbi transitori dell'emisoma

sin.; stato dopo isterectomia e annessiectomia in ipermenorrea; stato dopo

tonsillectomia; malattia emorroidale già operata; episodi vertiginosi” (doc.

AQ).

Infine un rapporto del 5 marzo

2025.

della psicologa __________, la quale ha riferito di aver effettuato 11

sedute con l’assicurata, la quale ha poi purtroppo volontariamente interrotto

il percorso terapeutico senza motivazione. Ha concluso ribadendo che vi sarebbe

un margine di lavoro significativo e che l’assicurata potrebbe trarre beneficio

da un ritorno alla terapia (doc. AT).

Tale documentazione è stata

sottoposta ai consulenti interessati dal __________, il quale ha redatto un

complemento peritale il 1° aprile 2025 (doc. XIV/1).

Il dr. __________, nel suo

rapporto del 17 marzo 2025, ha ricordato le conclusioni esposte nella perizia __________,

ribadendo i limiti funzionali elencati in quella sede e, dopo aver riepilogato

i documenti versati agli atti dalla ricorrente, ha concluso affermando che tale

documentazione “dal lato strettamente reumatologico, non contiene elementi

atti a modificare la mia valutazione delle risorse fisiche dell’assicurata del

5.

giugno 2024 e quindi della sua capacità lavorativa” (doc. XIV/1).

Il dr. __________, il 17

marzo 2025, ha affermato:

" In primo

luogo cito lo scritto del Centro __________, datato 18 gennaio 2024. Il documento

segnala un 'insonnia cronica, nel contesto di un generico disturbo

ansioso-depressivo, ma con un ciclo sonno-veglia tendenzialmente irregolare con

scarsa igiene del sonno.

Al di là della diagnosi psichiatrica, che viene riportata in

maniera generica e acritica, si evince un problema evidente di scarsa igiene

del sonno da parte dell'assicurata, il quale si trova alla base

dell'alterazione del ciclo sonno - veglia; esso è correggibile, al

punto che non viene neppure proposta una nuova polisonnografia.

Vi è poi un rapporto di degenza presso il Servizio di medicina

interna dell'Ospedale __________, datato 14 ottobre 2024, ricovero avvenuto su

richiesta dello psichiatra curante datata 28.08.2024 e motivata da decadimento

delle condizioni generali.

Nella sua segnalazione, lo psichiatra cifrante ipotizza che il

deperimento sia dovuto all’uso di sostanze attivanti, nozione della quale non

si trova traccia nel rapporto di dimissione dall'ospedale __________. Il

suddetto rapporto riprende anch'esso acriticamente le diagnosi che sono note da

tempo, ma il consulente psichiatra che è intervenuto non ha suggerito alcun tipo

di misura terapeutica diversa e non ha incrementato o modificalo la

farmacoterapia.

Vi è infine un rapporto psicologico datato 05.03.2025 della

signora __________. La psicologa ha conosciuto l'assicurata nel novembre 2023 e

ha fatto II sedute fino all'aprile 2024, allorquando l’assicurata stessa ha

deciso volontariamente di interrompere il percorso terapeutico, senza fornire una

motivazione dettagliata.

In conclusione, i documenti esaminati non apportano dei dati

oggettivi che siano suscettibili di modificare le conclusioni alle quali ero

giunto mediante la perizia psichiatrica." (doc. XIV/1)

Il dr. __________, neurologo, il

17.

marzo 2025 dal canto suo ha esposto:

" (…) Ricordo

di avere esaminato la paziente il 29 maggio 2024 giungendo alle diagnosi

neurologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di:

• Dolori diffusi a tutto il corpo, non spiegati da patologia

neurologica.

• Vari sintomi soggettivi tra cui episodi sincopali, perdite di

conoscenza, deficit sensitivo all'emicorpo sinistro, sensazioni anomale alle

mani e difficoltà motorie non spiegati da patologie neurologiche organiche.

Abbiamo ora un rapporto del Servizio di Medicina Interna dell’Ospedale

__________, dove la paziente è stata ricoverata dal 1 al 11 ottobre 2024 con

diagnosi principale di decadimento delle condizioni generali con calo

ponderale, meteorismo addominale, stipsi cronica, eruttazione e senso

di ripienezza precoce.

Inoltre intermittente disturbo sensitivo all'emiviso e all'arto

superiore sinistro, con associati movimenti incontrollati degli arti inferiori

di origine indeterminata: a quest'ultimo proposito vengono

riassunti gli esami già eseguiti in passato che erano risultati

tutti normali tra cui elettroencefalogramma, elettromiografia e esame del

liquor cerebrospinale.

Inoltre si è prevista una presa a carico presso l'Ambulatorio di

neurologia funzionale a conferma dunque che i problemi neurologici sono

ritenuti piuttosto di tipo funzionale e non dovuti a una

patologia organica.

Il 16 gennaio 2024 è stata eseguita anche una valutazione presso

il Centro __________ con diagnosi di insonnia cronica, in paziente con stato

ansioso-depressivo, con tendenza alla

somatizzazione. Vengono elencate le ulteriori diagnosi e in

particolare disturbo di personalità di tipo borderline con acatisia motoria,

sindrome ansioso-depressiva, fibromialgia, anche in questo caso gli episodi con

disturbi sensitivi all'emiviso e all'arto superiore sinistro non sono spiegati

da patologia neurologica organica.

Complessivamente dunque la nuova documentazione non contiene

elementi diversi da quanto già era stato discusso in occasione della valutazione

del 29 maggio 2024 che penso dunque di poter

confermare dal punto di vista neurologico." (doc. XIV/1)

Infine si è espressa pure la dr.ssa

__________, internista, come segue:

" Dal punto

di vista internistico abbiamo un ricovero dal 1° all'11.10.2024, presso il

reparto di medicina interna dell'Ospedale __________, su invio del Curante, per

decadimento psico-fisico. Nel corso della degenza sono stati effettuati: una

panendoscopia che ha escluso una patologia organica, fatto salvo un quadro di

lieve flogosi cronica, tuttavia in assenza di Helicobacter pylori, e degli

esami di laboratorio, i quali, nonostante lo stato di malnutrizione, peraltro

già presente in passato, non hanno documentato squilibri idro-elettrolitici, né

alterazioni della funzione epatica e renale, nessuna anemia, nessuna

microcitosi o macrocitosi. In considerazione di quanto sopra non si ritiene che

la modifica del peso dell'A. al momento possa avere impatto sulla capacità

lavorativa.

Per quanto riguarda il rapporto redatto dalla Dr.ssa med. __________,

del Centro __________, questo non apporta novità rispetto alla precedente

valutazione in occasione della quale si erano escluse rispettivamente: sindrome

delle apnee in sonno e sindrome delle

gambe senza riposo, parlando principalmente di una scarsa igiene

del sonno. Pertanto la nuova documentazione giunta agli atti non modifica le

conclusioni internistiche espresse in occasione della perizia del 14.6.2024.” (doc.

XIV/1)

Alla luce di questi rapporti

dettagliati il __________ il 1° aprile 2025 ha concluso nel senso che “la

nuova documentazione giunta all'incarto non apporta nuovi elementi di pertinenza

medica oltre a quelli già analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare

del 14.6.2024, che si è svolta in modo conforme alle linee guida e di cui confermiamo

le risoluzioni finali” (doc. XIV/1).

Tutto ben considerato questo

Tribunale deve aderire e rimandare alle dettagliate e approfondite valutazioni del

__________, basate sul parere degli specialisti in reumatologia, neurologia,

medicina interna e psichiatria che già si erano espressi in sede di valutazione

multidisciplinare del 14 giugno 2024 (e anche del 14 giugno 2022).

Inoltre, in merito alla presenza,

più volte evocata delle numerose diagnosi di cui ella sarebbe affetta,

contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente tutte le varie problematiche

sono state attentamente elencate dal __________ dopo opportuno approfondimento,

ma a talune di esse non ha potuto essere riconosciuta valenza invalidante (cfr.

al consid. 2.6.1).

Per quanto specificatamente riguarda

l’ambito reumatologico l’assenza di elementi giustificanti una diversa

valutazione del caso è stata confermata dal dr. __________.

Quanto alle problematiche

neurologiche, il dr. __________, con motivazioni convincenti, ha sottolineato

che la nuova documentazione non conteneva elementi diversi da quanto già era stato

discusso in occasione della sua valutazione del 29 maggio 2024. Le costatazioni

fatte dai medici del Servizio di Medicina Interna dell’Ospedale __________ in

occasione del ricovero dell’ottobre 2024 corrispondevano in effetti sostanzialmente

alle diagnosi (neurologiche) da lui costatate in occasione della visita del 29

maggio 2024, segnatamente ij relazione ai dolori diffusi a tutto il corpo, e ai

vari sintomi soggettivi (tra cui episodi sincopali, perdite di conoscenza,

deficit sensitivo all'emicorpo sinistro, sensazioni anomale alle mani e

difficoltà motorie non spiegati da patologie neurologiche organiche). Inoltre

gli esami effettuati in occasione di tale ricovero (segnatamente elettroencefalogramma

e elettromiografia e esame del liquor cerebrospinale) erano per lo più già

stati effettuati in passato con risultati normali. A ragione inoltre il perito ha

pure ribadito di propendere per un origine verosimilmente funzionale dei

vari disturbi elencati dall’assicurata durante la visita medica (come le

difficoltà nel camminare e nel muoversi; in medicina si definiscono “funzionali”

quei disturbi e sintomi che non sono riconducibili ad una causa organica

evidente o identificabile attraverso esami medici convenzionali rispettivamente

“quelli che non riconoscono un danno organico documentabile come loro causa”;

cfr. in tema prof. Antonio Iannetti in: https://iannetti.it/malattie-funzionali-gastroenterologiche/

e https://www.microbiologiaitalia.it/salute/disturbi-funzionali-cose-cause-sintomi-e-trattamenti/).

Del resto, la prevista presa a carico presso l'Ambulatorio di neurologia

funzionale confermava che i problemi neurologici erano ritenuti piuttosto di

tipo funzionale e non dovuti a una patologia organica. Infine, anche la

valutazione presso il Centro __________ del gennaio 2024 evidenziava

problematiche già note.

Per quel che attiene alle problematiche

psichiatriche, il perito dr. __________ ha sottolineato come le problematiche

legate al sonno fossero essenzialmente da ascrivere ad una scarsa igiene del

sonno e come le certificazioni prodotte riportassero diagnosi in maniera

generica e acritica. Del resto appariva significativo che benché il citato rapporto

di degenza presso il Servizio di medicina interna dell'Ospedale __________,

datato 14 ottobre 2024, riprendesse acriticamente le diagnosi note da tempo, il

consulente psichiatra che era intervenuto non aveva suggerito alcun tipo di

misura terapeutica diversa e non aveva incrementato o modificato la

farmacoterapia. Del resto anche la psicologa __________ non riferiva di alcun

elemento suscettibile di modificare le conclusioni della perizia __________, se

non la circostanza che l’assicurata aveva deciso volontariamente di

interrompere il percorso terapeutico.

A ragione, quindi, con

motivazioni convincenti cui questo Tribunale deve aderire, i periti del __________

hanno escluso che vi fossero elementi internistici, reumatologici, neurologici

o psichiatrici suscettibili di modificare la valutazione peritale (doc. XIV/1).

Nemmeno, infine, l’ulteriore

documentazione prodotta con scritto del 15 maggio 2025 dalla ricorrente

permette diversa conclusione (doc. XVIII). Ha prodotto una lettera di

dimissione del PS dell’ospedale __________ del 26 marzo 2025 che riferisce l’effettuazione

di esami di laboratorio (che non avevano evidenziato anomalie elettrolitiche),

di un esame obiettivo nel quale veniva segnalata forza patologica, ipostenia, sensibilità

patologica. Dopo infusione con Ringerfundin IV e pasto con bicchiere di succo

di frutta, l’assicurata era stata dimessa con le diagnosi principali di “decadimento

delle condizioni generali con/su denutrizione, consumo di cocaina regolare,

disidratazione; malnutrizione proteicoenergetica di grado severo con attuale

ipoglicemia a 3,7 mmol/1; intermittente disturbo sensitivo all'emiviso e arto

superiore sin. associato a movimenti incontrollati degli arti inferiori di

origine indeterminata; disidratazione; consumo frequente di cocaina fumata;

anoressia nervosa; disturbo di personalità di tipo borderline; sindrome

ansioso-depressiva con tendenza alla somatizzazione; insonnia cronica;

osteoporosi severa (anamnestica); fibromialgia (anamnestica). In

quell’occasione i sanitari hanno proposto un consulto psichiatrico e un ricovero

che tuttavia l’assicurata ha rifiutato “dovendosi occupare dei propri gatti”.

I sanitari hanno pure segnalato che al controllo della glicemia dopo il pasto

si evidenziava un valore di 4,2 mmol/1 e che era già stato eseguito un iter

diagnostico vasto (doc. AV).

In merito così si è espresso il

dr. __________:

" (…) Emerge

quindi un consumo importante di cocaina anche fumata (crack), che è

verosimilmente il responsabile della denutrizione e disidratazione osservate.

Colpisce tuttavia l'atteggiamento scarsamente responsabile dell’assicurata,

la quale, a fronte della proposta medica di un ricovero per ricondizionamento,

rifiuta sostenendo di doversi occupare

quotidianamente dei suoi gatti. L'assicurala rifiuta altresì una

consulenza psichiatrica. L'assicurata sembra quindi assumere dei comportamenti

dimostrativi manipolatori, come già emerso in occasione della perizia, ma

concretamente non si mostra motivata ad affrontare seriamente il problema del

consumo di sostanze psicoattive, come è esigibile che faccia. A tal proposito

ricordo e confermo interamente quanto già asserito in occasione della perizia psichiatrica,

laddove indicavo testualmente:

"Lo psichiatra curante segnala la diagnosi F 19.2 Sindrome di

dipendenza da sostanze psicoattive multiple, come una diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa. Il consumo regolare di THC e cocaina, in quantità difficili

da definire, è effettivamente confermato dagli esami di laboratorio. Il perito

conferma tuttavia il giudizio del curante, ribadendo che tale diagnosi non ha

ripercussioni

sulla capacità lavorativa. E infatti totalmente esigibile che

l'assicurata, viste le risorse psichiche dimostrate in passato, si astenga dal consumo

di sostanze psicoattive anche nel presente, evitando di aggrapparsi a degli

alibi inconsistenti, come la presunta diagnosi di ADHD, che non ha trovato

alcuna conferma nelle indagini del passato e nella terapia ex juvantibus a suo

tempo praticata" (doc. XXIII/1).

Il dr. __________, neurologo ha

preso posizione come segue:

" Ricordo di

avere esaminato la paziente il 29 maggio 2024 giungendo alle diagnosi

neurologiche senza conseguenze sulla capacità lavorativa di: Dolori diffusi a

tutto il corpo, non spiegati da patologia neurologica. Vari sintomi soggettivi

fra cui episodi sincopali, perdite di conoscenza. deficit sensitivo all'emicorpo

sinistro, sensazioni anomale alle mani e difficoltà motorie non spiegati da

patologie neurologiche organiche.

Abbiamo ora un rapporto del pronto soccorso dell'Ospedale __________,

dove la paziente è stata esaminata il 26 marzo 2025 con diagnosi principale di

decadimento delle condizioni generali

su denutrizione, consumo di cocaina regolare, disidratazione e

ipoglicemia attuale. Sono ripresi anche i dati neurologici con disturbo

sensitivo intermittente all'emiviso e all'arto superiore sinistro

di origine indeterminata. All'esame clinico sono descritte

discinesie agli arti e un deficit sensitivo a sinistra come già in passato. La

paziente ha rifiutato il ricovero ospedaliero ed è rientrata a

domicilio. I dati riportati nella nuova documentazione parlano piuttosto

in favore di una situazione di decadimento generale su denutrizione e consumo

di cocaina ma senza nuovi elementi neurologici che portino a modificare la valutazione

del 29 maggio 2024, che penso dunque di poter confermare." (doc. XXIII/1)

Sulla base di questi rapporti

specialistici, il __________ il 3 giugno 2025 ha quindi concluso:

" Dal nuovo

documento giunto agli atti, segnatamente lettera d'uscita del pronto soccorso dell'Ospedale

__________ del 25.3.2025, si evince che l'A. è giunta presso il suddetto

nosocomio per astenia, malnutrizione e consumo di cocaina fumata, tutti elementi

già noti e presi in considerazione nella perizia __________ del giugno 2024, e

pure nella presa di posizione dell'1.4.2025. Anche in questo accesso,

nonostante la presenza di una malnutrizione, non si è rilevata un'alterazione

dei valori degli elettroliti, e l'ipoglicemia si è risolta rapidamente con la

semplice assunzione di un pasto. In conclusione, la nuova documentazione giunta

all’incarto non apporta nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli già

analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare del 14

giugno 2024, che si è svolta in modo conforme alle linee guida e di cui

confermiamo le risoluzioni finali.” (XXIII/1)

Anche tale complemento peritale,

con il quale il __________, sulla base di un’attenta valutazione dei due periti

delle specialità interessate e che più volte si sono espressi in merito

all’assicurata, ha concluso che la documentazione prodotta non apportava nuovi

elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati nella perizia del 14

giugno 2024 (e nei successivi complementi) né elementi idonei a modificarne le

conclusioni, appare ben motivato e approfondito e va condiviso.

Del resto, nemmeno le ulteriori

allegazioni della ricorrente permettono diversa conclusione.

Per quanto riguarda in

particolare le censure riguardo al fatto che l’amministrazione non si sarebbe

chinata sulla problematica della fibromialgia, essendo in particolare

necessaria una valutazione psichiatrica, a tal riguardo, richiamato anche

quanto esposto al consid. 2.3, va fatto presente che in

una sentenza del 20 giugno 2023 (STF 9C_435/2022 consid. 5.1) il Tribunale federale ha ribadito che la diagnosi di

fibromialgia è di competenza di un reumatologo, di modo che l’accertamento

adeguato è l’allestimento di una perizia interdisciplinare, che tenga conto sia

degli aspetti reumatologici che degli aspetti psichiatrici (“Si la juridiction cantonale a retenu à

juste titre qu'une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand

il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est

susceptible d'entraîner, elle a cependant omis de prendre en considération que

le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, de

sorte que la mesure d'instruction adéquate est alors une expertise

interdisciplinaire, tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et

psychiques (ATF 132 V 65 consid. 4.3)”) ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi

accertamenti poiché non era stata acquisita alcuna valutazione globale

dell’incapacità lavorativa (consid. 5.2 della citata sentenza: ”Dans ces

circonstances, le jugement entrepris repose sur une instruction insuffisante

puisque le résultat d'une évaluation concertée des experts judiciaires fait

défaut. (…)”).

Sul tema cfr. anche la sentenza 9C_701/2020 del 6 settembre 2021,

dove il TF, su ricorso dell’UAI del Canton Ginevra, ha rinviato la causa al

Tribunale cantonale, affermando che “En l'absence d'une appréciation globale interdisciplinaire suffisamment

motivée et tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques

pour établir de manière objective si l'intimée présente un état douloureux

d'une gravité telle que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le

marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être

exigible de sa part (cf. consid. 4.1 supra), il s'avère nécessaire de faire

compléter l'instruction médicale”.

Ora, quanto prescritto dalla giurisprudenza per

un accertamento da considerare adeguato, ossia l’allestimento di una perizia

interdisciplinare, che tenga conto in particolare sia degli aspetti

reumatologici che di quelli psichiatrici, è ciò che

corrisponde al caso concreto. In effetti, come visto, il __________ ha proceduto

ad un’approfondita valutazione pluridisciplinare, inclusiva di valutazioni

reumatologica e psichiatrica, nella quale i periti, dopo aver proceduto ad una

valutazione globale, hanno infine stabilito l’incidenza delle patologie sulla

capacità lavorativa e concluso che l’assicurata, per le diagnosi

invalidanti di natura reumatologica di “sindrome fibromialgica

generalizzata” (oltre a quella di “minime alterazioni degenerative al

rachide cervicale con protrusione discale C5-C6 posteriore ad ampio raggio con

componente paramediana a sin.” (oltre ad una serie di diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa (cfr. al consid. 2.6.1),

presentava una

riduzione del rendimento del 20% unicamente per le diagnosi reumatologiche.

Quanto alla diagnosi di sindrome

somatoforme, il perito psichiatrico ha osservato che essa non trovava

sufficienti conferme nell'attualità, precisando che già in occasione della

perizia del __________ del 2022, tale diagnosi veniva aggiunta per giustificare

la diagnosi reumatologica di fibromialgia, ma che tale processo diagnostico non

trovava a suo avviso conferme, l’assicurata non presentando tra l’altro l'insistente

ricerca di cure spasmodiche di una paziente somatoforme (perizia del dr. __________,

doc. AI pag. 1559; cfr. al consid. 2.6.2). Il dr. __________ ha peraltro

confermato queste conclusioni nuovamente in sede del complemento del __________

del 1° ottobre 2024, laddove ha, tra l’altro, affermato:

" Ho preso atto

di una conclamata fibromialgia che è stata diagnosticata a livello

reumatologico.

Tuttavia devo ribadire che gli aspetti della personalità, comprese

le marcate manifestazioni istrioniche, sono talmente preponderanti da dominare

il panorama psichico e da giustificare eventuali manifestazioni fisiche "psicosomatiche",

che vengono lamentate dalla perizianda. Gran parte di queste lamentele fisiche

e psichiche risultano peraltro incongruenti, poco credibili all'analisi critica

del funzionamento generale ed anche secondo le risultanze testistiche, le quali

denotano una notevole amplificazione.

La perizia si è quindi chinata sull'analisi globale del caso,

inclusa la fibromialgia, non ravvisando infine delle altre diagnosi o dei

limiti ulteriori rispetto a quelli che sono già stati definiti dal reumatologo.

A questa conclusione il perito è giunto tenendo nella dovuta

considerazione tutti i parametri indicati dalle linee guida, inclusi la durata

della malattia, la sua espressione all’interno dell’aspetto psichico generale,

la coerenza e la consistenza delle lamentele soggettive. L’integrazione sociale,

i dati che emergono dall'anamnesi e da altre forme di informazione, la

struttura della giornata e la modalità di relazione della persona, le risorse

residue e le capacità di investire le proprie energie nella realtà esterna,

nonché l'eventuale interazione tra le varie diagnosi. Per quanto concerne la

farmacoterapia psichiatrica, anche alla luce della reattività psichica

dimostrata durante i colloqui, essa non incide negativamente sulla capacità

lavorativa.” (doc. AI pag. 1711)

A tali conclusioni si deve

aderire, agli atti non essendovi altra valutazione globale psichiatrica e

reumatologica circa l’incidenza della diagnosi fibromialgica che possa in

qualche modo mettere in dubbio le conclusioni peritali.

Il TCA ricorda peraltro che,

secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile trarre

delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi

poste e per i medesimi motivi le differenze diagnostiche non sono rilevanti.

Nemmeno del resto il fatto,

citato dalla ricorrente, che taluni reperti depongano per una malattia

autoimmune non ancora scoperta consente diverse conclusioni, determinanti

essendo appunto unicamente le ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurata accertate dal __________.

Quanto in particolare alle affezioni

psichiatriche (segnatamente il disturbo di personalità di tipo misto con tratti

borderline e istrionici, F61.0), il perito non ha riscontrato influenze sulla

capacità lavorativa. La sua valutazione è stata eseguita nel rispetto della

procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori (cfr. consid. 2.3) e

alla stessa va pertanto riconosciuto valore probatorio pieno.

Quanto inoltre al fatto che la

ricorrente ribadisca le differenti numerose diagnosi di cui è portatrice (a suo

avviso ben 19, I pag. 14), rimandando nuovamente alle certificazioni dei

curanti che giungono a conclusioni diverse sulla capacità lavorativa e che “conformerebbero

la natura invalidante della sua condizione”, va detto che tali certificazioni,

contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente (cfr. ricorso, pag. 13),

sono state approfonditamente considerate nella perizia pluridisciplinare e nelle

successive prese di posizione dal __________, il quale è giunto a conclusioni,

condivise dai diversi periti nelle varie specialità, chiare e pertinenti. A

queste ultime questo TCA deve aderire e rimandare, senza per questo

misconoscere o voler sminuire le svariate problematiche alla salute di cui è

portatrice a ricorrente.

A torto infine l’insorgente

ritiene che non sia stato adeguatamente considerato l’evento del 2017 (infarto

del compagno dell’assicurata), tale triste avvenimento essendo stato, ove

necessario, adeguatamente considerato in sede di esame e elencato nell’anamnesi

(doc. AI pag. 1497).

A tal proposito, va qui ancora rammentato

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata

dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_721/2012

consid. 4.4 con riferimento). Anche perché il medico curante, che vede il

proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi

un'idea diversa della gravita del danno alla salute rispetto al perito il cui esame

invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (cfr. STF 9C_240/2013

consid. 4.1.4; STCA 32.2010.135 del 18.10.2010).

In sostanza le certificazioni

prodotte dall’assicurata – che peraltro confermavano essenzialmente quanto già

esposto dai curanti nelle certificazioni precedenti – si sono limitate a

ribadire i disturbi da lei lamentati e a elencare le diagnosi già note, giungendo

ad una diversa conclusione sulla capacità lavorativa che tuttavia non

motivavano e sostanziavano. Correttamente quindi il __________ e il SMR hanno

sottolineato l’assenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti e concluso

che la documentazione medica prodotta non era in grado di modificare la completa

ed esaustiva valutazione delle risorse fisiche e psichiche presenti

nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione della capacità

lavorativa espressa in sede peritale.

In sostanza, la ricorrente non ha

apportato alcun elemento atto a quantomeno mettere in dubbio le conclusioni

dell’Ufficio AI basate sulle approfondite valutazioni della perizia __________

e dei complementi peritali, e non ha addotto elementi nuovi che permettano di

considerare quantomeno ipotizzabile una modifica duratura della situazione

rispetto alla valutazione peritale del 14 giugno 2024 e intervenuta entro la

decisione contestata del 9 dicembre 2024 (la quale, come detto,

delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un

diverso apprezzamento della capacità lavorativa.

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte non consentono

in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si

sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

Circa poi le critiche mosse

genericamente alla perizia __________, ricordato che per la giurisprudenza non

sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti

funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella

complessità del quadro clinico, va detto che al __________, e in particolare ai

periti in medicina interna, reumatologia, otorinolaringoiatria, neurologia e

psichiatria, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta

valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e

sottoposti per valutazione.

Decisivo appare in definitiva che

la ricorrente abbia contestato la perizia __________ senza tuttavia apportare

dal lato medico dei rapporti o degli elementi utili ad inficiarne la

valutazione.

In definitiva, come osservato

dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente si traduce in una critica

soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e

approfondito esame della situazione.

Pertanto, visto quanto sopra,

ritenuta la perizia __________ del 14 giugno 2024 – la quale rispecchia tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.3 e 2.4) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante – e i

complementi del 1° ottobre 2024 e 1° aprile e 3 giugno 2025 (doc. AI pag. 1446

e 1705, XIV/1 e XXIII/1) e pure gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in

particolare i rapporti del 18 giugno e 3 ottobre 2024, doc. AI pag. 1642, 1714;

sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.4) e

non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 9 dicembre 2024 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona

assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati

dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di

vista funzionale diverse da quelle stabilite dalla perizia. Pertanto

l’assicurata va considerata inabile al 20% dal mese di

aprile 2017 sia nella sua abituale attività quale impiegata di commercio

al dettaglio, sia in una qualsiasi attività adeguata, ritenuto che dagli

accertamenti peritali eseguiti si evince uno stato di salute invariato rispetto

alla valutazione precedentemente effettuata.

Non da ultimo anche con

riferimento al citato obbligo che incombe alla persona assicurata di

intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute, e, quindi, per migliorare la propria capacità

lavorativa, questo TCA non si può esimere dal ricordare che il __________ ha

sottolineato l’opportunità che l’assicurata si astenga dall’uso di sostanze

psicoattive illegali (doc. AI pag. 1569), sostanze che, secondo il dr. __________

erano verosimilmente responsabili delle crisi d’ansia, della denutrizione e

disidratazione osservate e che pure secondo lo psichiatra dr. __________ erano

“sicuramente” causa del deterioramento somatico/nutrizionale (cfr. al

consid. 2.7; doc. AR e doc. AI pag. 1446 e XXIII). Inoltre appare pure

esigibile che l’assicurata migliori l’igiene del sonno giudicata scarsa dagli

specialisti del Centro di medicina del sonno (doc. AP) e ritenuta dal dr. __________

responsabile delle problematiche legate al sonno (doc. XIV).

Le conclusioni in

merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi

confermate.

2.8

Per quanto riguarda la valutazione

economica, richiamato quanto esposto al consid. 2.2, va fatto riferimento al

calcolo esposto nella decisione contestata, considerato anche come lo stesso

sia rimasto sostanzialmente incontestato (riservato quanto verrà esposto nel

prosieguo riguardo alla fissazione del salario da valida).

Stante, al 1° aprile 2018 (alla

scadenza dell’anno di attesa) un’abilità lavorativa dell’80% nell’attività

lavorativa svolta e in attività adeguate, per determinare il grado di

invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

" Confronto

dei redditi dal 01.04.2018 (anno d'attesa) al 31.12.2023:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute la Signora RI 1

nell'attività originaria di impiegata commercio al dettaglio, avrebbe potuto

conseguire CHF 56'007.80 (fonte: reddito statistico - divisione economica 47,

commercio al dettaglio - attività semplici e ripetitive).

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe

invece potuto teoricamente conseguire CHF 44'806.24 (tabelle RSS, valori

federali, settore femminile, divisione economica 47, commercio al dettaglio -

attività semplici e ripetitive, inoltre da considerare la

capacità lavorativa ridotta del 20%).

II confronto dei redditi permette di determinare una perdita di guadagno,

e quindi un grado Al, pari al 20%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF

56'007.80

Reddito con invalidità CHF

44'806.24

Perdita di guadagno CHF

11'201.56

Grado d'invalidità

20%

Grado d'invalidità dal 01.01.2024 (modifica dell'art. 26

bis, cpv. 3 0AI) e continua:

Reddito senza invalidità: come sopra indicato CHF 56'007.80.

Dal 01.01.2024, malgrado il danno alla salute, in un'attività

adeguata l'assicurata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF

40'325.61 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, divisione economica

47, commercio al dettaglio - attività semplici e ripetitive,

riduzione del 1 0% legata al mercato del lavoro, inoltre vi è

sempre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 20%).

ll confronto dei redditi a seguito della modifica legislativa

permette di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al

28%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF 56'007.80

Reddito con invalidità CHF

40'325.61

Perdita di guadagno CHF 15'682.19

Grado d'invalidità 28%

Il calcolo ha applicato

correttamente la normativa legale (cfr. al consid. 2.2), considerando giustamente la giurisprudenza del

Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013; cfr. anche DTF 142 V

178). Per quanto riguarda i salari applicati per determinare il reddito da invalida

ha in effetti fatto correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali

(valori centrali) dichiarati applicabili dal Tribunale federale (art. 26bis

cpv. 2 OAI; cfr. doc. AI pag. 1655; riguardo all’applicabilità dei dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS

TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di

Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

Il TCA constata che per quanto

riguarda il grado d’invalidità per il periodo successivo al 1° gennaio 2024, l’amministrazione

per determinare il reddito da invalida ha utilizzato il valore mediano del

settore statistico in attività adeguate ed ha applicato la deduzione

generalizzata del 10% quale correttivo per i salari statistici troppo elevati

giusta l’art. 26 bis cpv. 3 OAI (cfr. consid. 2.2).

In proposito in una sentenza

35.2004.86

del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli

infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Abbondanzialmente,

va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di

assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda

frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali,

sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv.

3.

OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre

2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è

pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva

determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da

invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale

giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato

non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto

opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione,

fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla

giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile

sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv.

3.

OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò

contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali

legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore

formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente

giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro

canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione

dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei

redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione

da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche

differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata

in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui

tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione

per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10%

(cfr. art. 26bis

cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce

una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in

precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid.

5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a

ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione

dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono

nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2;

148.

V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid.

5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la

necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla

base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si

spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali

non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero

senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di

specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3,

prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377

del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha

espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna

incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024,

siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis

cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso,

pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova

riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente

riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far

tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis

cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale

quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le

decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle

esaustivamente (“Non sono ammesse

ulteriori deduzioni.”)

previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione

forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del

50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena

citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile

(circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle

assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434

consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in

vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione

del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore

il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre

una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita

nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle

tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del

caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto

conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la

valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore

formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art.

28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).

Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei

fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro

ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis

cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo

complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro

condivisa anche dalla dottrina.

In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael

E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:

(…).

Der Elefant im Raum

ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF

150.

V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar

2024.

auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht

unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf

Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu

Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023

geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue

10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls

in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%).

So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt man den Willen

des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun

rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso

ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung

sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion

Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher

Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten

Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass

“mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin

Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und

Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive

partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie

Lang:

(…).

Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer

realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der

Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines

zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht

nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG

wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum

Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der

Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für

einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein

entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines

Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger

kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der

bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab

1.1.2024

neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls

es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer

der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie

finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die

Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht

erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als

Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass

auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte

Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei

Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher

Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”

(Basler Kommentar ATSG

– Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)

In una sentenza 9C_188/2025 del

31.

luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere

se, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da

invalido e della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in

vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare

a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza

federale e, quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito

statistico da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:

" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die

Beschwerdeführerin vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von

Art. 26 bis Abs. 3 IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die

Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es

sich verhält, kann offenbleiben. Auch wenn der Beschwerdeführerin

beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht ein, weshalb zum in der

Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10 resp. 20 % zusätzlich

ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste. Laut BGE 150 V 410 E.

10.6

ist nur insoweit, als über den durch die Verordnungsbestimmung

vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus Bedarf an weitergehender

Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze zum

Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der Tabellenlohnabzug nach den Umständen

im Einzelfall gesamthaft zu schätzen; zudem darf er höchstens 25 % betragen

(vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch im Zusammenhang mit dem

Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des Tabellenlohnabzugs von 10 % ist

eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder geltend gemacht noch

ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender Korrektur

besteht. » (consid. 8.4.)

In quell’occasione l’Alta Corte,

chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva professionalmente a

tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in misura del 60% in

ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio 2024 del 39%

– ha ritenuto che l’amministrazione non aveva abusato del suo potere

d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario statistico

da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

In concreto, sulla base delle

considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025,

per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2024, si

pone quindi la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista

dall’art. 26bis cpv. 3 OAI, il reddito statistico da invalida debba essere

ulteriormente decurtato a titolo di deduzione per circostanze personali. La

questione di eventuali riduzioni da applicare al reddito da invalida si pone

invero anche per il calcolo del grado d’invalidità al 1° aprile 2018,

considerato come l’Ufficio AI non ne abbia ammesso alcuna né in occasione della

determinazione del grado d’invalidità alla scadenza dell’anno di attesa né al

1° gennaio 2024, considerando di fatto che la limitazione del rendimento

determinata in sede medica teneva già in considerazione le limitazioni

funzionali.

Ora, richiamata anche la

giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa

Corte ritiene che l’amministrazione in sede di determinazione del grado

d’invalidità mediante confronto dei redditi non ha abusato del proprio potere

d’apprezzamento (sulla giurisprudenza per cui di principio allorquando vi è una

capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,

quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità

lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore riduzione per la stessa

ragione, cfr. le STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, 9C_635/2016 del 14

dicembre 2016 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016).

In effetti, come dianzi esposto

(consid. 2.6.2), in sede di valutazione peritale il __________, come già in

occasione della prima valutazione pluridisciplinare del 14 giugno 2022, aveva

precisato che l’attività adeguata per l’assicurata doveva rispettare i (peraltro

modesti) limiti funzionali posti dal perito reumatologo, quali segnatamente

limitazioni nel sollevamento di pesi e attrezzi pesanti superiori ai 5 kg e

avere la possibilità di alternare le posizioni corporee. Inoltre, sul piano

psichiatrico, come già in sede della perizia del giugno 2022, il dr. __________

ha confermato dei leggeri limiti, connessi al disturbo di personalità, in

relazione alle funzioni del “rispetto delle regole, flessibilità, contatto

con gli altri e integrazione nel gruppo”, che potevano provocare una discontinuità

dei percorsi lavorativi (senza tuttavia un impatto significativo sulla presenza

e sul rendimento; doc. AI pag. 1565).

Sia poi osservato che il

consulente in integrazione professionale (SIP), interpellato nell’ambito della

prima decisione del 30 gennaio 2023, alla luce delle conclusioni –

sostanzialmente identiche a quelle scaturite dalla perizia di decorso del

giugno 2024 – sulla capacità lavorativa emerse dalla prima perizia __________

del 14 giugno 2022, nel rapporto finale del 21 luglio 2022, dopo aver

espressamente riepilogato i limiti funzionali indicati dal __________ (carico

massimo 5 kg e alternanza della postura al bisogno), aveva concluso che vi

erano sufficienti attività esigibili e compatibili con le esigenze poste a

livello medico, sia nel settore secondario che nel settore terziario, indicando

a titolo di esempio attività semplici e ripetitive quali operaia generica nel

settore alimentari, farmaceutico o meccanico, con mansioni di assemblaggio, produzione,

stampa, rifinitura o controllo/sorveglianza del funzionamento e/o della

qualità, cassiera, rappresentante, custode con mansioni di verifica o autista

fattorina (doc. AI pag. 829).

Data quindi l’esistenza di un

ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere che l’assicurata potrebbe

svolgere (nella misura dell’80% e nel rispetto di tali limitazioni), a ragione

l’amministrazione ha concluso escludendo l’applicazione di particolari riduzioni

sul reddito ipotetico da invalida, considerando verosimilmente che la

limitazione del rendimento ammessa in sede medica tenesse già in considerazione

le limitazioni funzionali.

A tali conclusioni questo

Tribunale deve aderire, rilevato peraltro come le limitazioni funzionali in

discussione (carico massimo 5 kg e alternanza della postura al bisogno) non

presentano delle specificità tali da dover essere tenute in particolare conto a

titolo di deduzione sul salario statistico, ritenuta l’esistenza, giusta il

SIP, di un ventaglio sufficiente di attività semplici e leggere accessibili

all’assicurata (cfr. la STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025 con la quale il

Tribunale federale ha negato che la Corte cantonale avesse abusato del suo

potere d’apprezzamento non ammettendo alcuna deduzione sul salario statistico

da invalida, negando in particolare che le limitazioni funzionali dovute alle

affezioni alla salute, l’età e la durata dell’interruzione dell’attività

lavorativa fossero nel caso elementi suscettibili di influenzare le prospettive

salariali dell’assicurata, ritenuta abile nella misura del 50%, con un

conseguente grado d’invalidità del 49% e la STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025

nella quale l’Alta Corte non ha applicato nessuna deduzione per circostanze

personali - lavoro a tempo parziale e motivi di salute - nel caso di un

assicurato inabile al lavoro al 30% in attività adeguate).

Sia pure osservato che l’assicurata

in questa sede non ha contestato la mancata applicazione di riduzioni sul

salario da invalida né ha indicato quali fattori andassero considerati per la

riduzione e in che misura.

A tal proposito si evidenzia

infine che in plurime pronunzie (cfr. STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022

consid. 2.8.2., 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del

29.

agosto 2022 consid. 2.11.3., 32.2022.20 dell’8 giugno 2022 consid. 2.8.,

32.2021.67

del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.) il TCA ha ribadito che una

riduzione dettata dagli impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un

mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti

legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio

sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata. Negli

altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la

capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019

consid. 4.2.2, 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del

10.

giugno 2020 consid. 4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020

del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4).

Il calcolo effettuato nella

decisione contestata così come il grado di invalidità che ne è scaturito (20%

al 1° aprile 2018 e 28% al 1° gennaio 2024) vanno pertanto confermati.

Sia detto nondimeno a titolo

abbondanziale che anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare una

riduzione del 10% per attività leggera, come fatto – in presenza della medesima

capacità lavorativa (dell’80%) e delle stesse limitazioni funzionali da

rispettare (carico massimo 5kg e alternanza della postura al bisogno) – in

occasione del confronto dei redditi eseguito in sede della prima decisione del

30.

gennaio 2023 (cfr. doc. AI pag. 925), il grado d’invalidità che ne

deriverebbe non permetterebbe comunque all’assicurata di beneficiare di una

rendita d’invalidità. In effetti in tale evenienza il confronto dei redditi

porterebbe ad un grado d’invalidità al 1° aprile 2018 del 28% [56'007.80 –

(56'007.80 - 20% ­- 10%= 40’325.60) x 100 diviso per 56'007.80 = 28%] e al 1°

gennaio 2024 del 36% [56'007.80 - (56'007.80 - 20% - 10% - 10% = 36'293.10) x

100.

diviso per 56'007.80 = 37%].

Del resto, riservato quanto

segue, la ricorrente non ha contestato il metodo di graduazione

dell’invalidità, né i salari applicati per il confronto dei redditi e questo

giudice può quindi fare riferimento al calcolo esposto nella decisione

impugnata.

Nel suo ricorso l’interessata

censura unicamente il livello di competenze applicato al salario da valida. Richiamate

le sue esperienze lavorative prima dell’insorgenza del danno alla salute,

allega che se avesse proseguito la sua carriera nel settore commerciale, “avrebbe

facilmente raggiunto la categoria 4 delle tabelle RSS, ottenendo un reddito

mensile di fr. 6'901.00 pari a CHF 82'812.99 annui”, cifra quest’ultima

quindi che andrebbe imputata quale reddito senza invalidità (I pag. 8).

Ora, in merito l’amministrazione

ha osservato a ragione che tale censura, quand’anche la si volesse considerare

acquisita, non appare pertinente, osservando che anche se si volesse per

ipotesi di lavoro utilizzare il livello 4, come suggerito nel ricorso, il

risultato finale non muterebbe in quanto detto livello andrebbe allora

applicato anche al reddito statistico da invalida. In tale evenienza dato che

la ricorrente risulta ancora abile nella misura dell’80’% nella sua abituale

professione, il grado d’invalidità risulterebbe uguale a quello determinato

dall’amministrazione nella decisione impugnata in quanto la base di partenza

per la determinazione del reddito da valida e da invalida è la medesima, ovvero

la Tabella TA1_skill_levels, settore economico 47 (commercio al dettaglio,

settore femminile, attività semplici e ripetitive), con lo stesso livello di

competenze.

In merito al fatto che l’assicurata

sostiene che non le sarebbe possibile trovare un’attività adatta (“in un

mercato concorrenziale l’impossibilità di sollevare più di 5 rispettivamente 10

kg al lavoro costituisce un’impossibilità lavorativa molto più profonda”, I

pag. 16), questo TCA si limita a ribadire che compito del medico è indicare in

quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro e che spetta

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età), avuto riguardo alle

indicazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del

29.

marzo 2012 consid. 5, 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Ora. In

proposito questo TCA si limita a rinviare alle conclusioni della consulente

SIP del 21 luglio 2022 (doc. AI pag. 829), dopo adeguato e approfondito esame

del caso e considerate le conclusioni del __________ e del SMR.

Al riguardo va pure osservato che

il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331).

Del resto, la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Inoltre, secondo la

giurisprudenza federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi,

senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di

reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà

che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b) – che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

capacità lavorativa dell’80% sia in un’attività lavorativa come quella

precedentemente svolta sia in attività adeguate rispettose dei limiti enunciati

dal __________.

Ribadito il

riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V

71, 132 V 393 consid. 3.3), alla luce della situazione concreta è

dunque a giusta ragione che, sulla base anche di quanto concluso dal consulente

SIP, l’amministrazione ha considerato la ricorrente

integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.

Non vi sono dunque motivi per

scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la

valutazione economica.

2.9

Quanto alla richiesta della

ricorrente di essere sentita personalmente “al fine di comprendere appieno

lo stato fisico e, soprattutto, psichico, della signora RI 1” (X pag. 6),

va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e

pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale

indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione

sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della

fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la

pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017

consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –

nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso

di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto

di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale

indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata; in merito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020

consid. 2.9.; 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7. e 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8).

Nella presente evenienza,

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale, la ricorrente non ha

formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha

semplicemente indicato di poter essere sentita personalmente.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre

prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del

4.

dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.;

STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre

2017.

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013;

STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre

2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16

febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto

di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ora, come visto nei considerandi

precedenti, la documentazione acquisita in sede amministrativa e in sede

processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, la

ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti

consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di ricorrere

ad altre prove come l’audizione personale dell’assicurata.

Per i suddetti motivi,

l’audizione dell’insorgente si rivela superflua.

Considerato poi come la

ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità

della perizia __________, non occorre neppure ordinare nuovi accertamenti

medici, ragione per cui anche la richiesta di effettuare ulteriori accertamenti

medici va respinta.

2.10

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto, accertata un’inabilità del 20% da aprile 2017, sia nell’attività

svolta quale impiegata di commercio al dettaglio sia in attività adeguate, con

un conseguente grado di invalidità, stabilito in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi, del 20% al 1° aprile 2018 e del 28% al 1°

gennaio 2024 (considerando la nuova disposizione circa la valutazione economica

di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI), è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto a prestazioni AI.

Ne consegue che la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente, fermo

restando la concessione dell'assistenza giudiziaria.

2.12

Con il ricorso

l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

producendo la documentazione a comprova della sua indigenza (IX e IX/1).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce

che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il

principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei

mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante."

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si

trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito

della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere

la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II

275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che

per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di

successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono

soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono

essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nella

presente fattispecie, lo stato d'indigenza della ricorrente, a carico della

pubblica assistenza dal 1° gennaio 2019, è documentato dal Certificato

municipale rilasciato il 24 febbraio 2025 (IX).

Ritenuto,

inoltre, come il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto

privo di possibilità di esito sfavorevole (STF 9C_148/2021 del 25

ottobre 2021, consid. 5), la domanda

di assistenza giudiziaria (esonero dal pagamento delle spese di procedura)

merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, DTF 122

I 5; art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è accolta.

3. Le spese di fr. 500.- sono poste a

carico della ricorrente.

A seguito dell'esonero

dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il Presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti