32.2025.100
Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di riconoscere il diritto ad una rendita decrescente. SMR ritiene necessaria una perizia pluridisciplinare. Decisione annullata e retrocessione atti per nuovi accertamenti medici
20 gennaio 2026Italiano23 min
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.100
jv/gm
Lugano
20 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13
ottobre 2025 di
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione
del 12 settembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI1,
nata nel 1971, di formazione collaboratrice sanitaria (con attestato CRS) e da
ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie e assistente di cura, il 19/22 maggio
2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità
lavorativa completa dal 22 novembre 2022 ed indicando quale danno alla salute
una “spondilolistesi L5-S1, dolori acuti alla schiena parte bassa”
(docc. 1-3, 5 e 12 incarto AI).
1.2. Richiamato
il questionario datore di lavoro (doc. 8 incarto AI), il curriculum vitae (doc.
12 incarto AI), l’incarto assicurazione malattia (docc. 6, 14 e 72-84 incarto
AI), i rapporti medici dai curanti dr. ______ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) (docc. 16 e 32 incarto AI) e dr. ______ (specialista in medicina
interna generale) (doc. 31 incarto AI), svolto un colloquio d’accertamento in
intervento tempestivo pianificando un corso d’informatica non conclusosi a
causa della mancata stabilizzazione della situazione valetudinaria
dell’assicurata (docc. 19, 20, 22-26 e 29 incarto AI), l’Ufficio AI ha
sottoposto il caso al medico SMR (doc. 33 incarto AI). Quest’ultimo, acquisita
ed esaminata ulteriore refertazione medica (docc. 35-40 incarto AI), ha
allestito il rapporto finale del 26 febbraio 2024 (doc. 41 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
" 2.1.
Diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice
infermità: 738 Codice danno funzionale: 91
St. d.
intervento neurochirurgico di decompressione e fusione L5-S1 su:
-
Spondilolistesi L5-S1 su lisi
istmica, bilaterale.
-
Radicolopatia L5 bilaterale,
maggiore a sinistra.
-
Deficit neurologico post
chirurgico, con paresi alla dorsiflessione del piede (attuale deficit di grado
M4), associato a deficit di sensibilità in territorio radicolare L5 a destra.
Sindrome
mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2).
Sindrome
da somatizzazione (ICD-10 F45.0).
2.2
Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Cervicalgia
cronica aspecifica. Ipotiroidismo.”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata*
Periodi
Docs. di riferimento
100
100
22.11.2022-20.02.2024
100
50
21.02.2024-continua
Certificato limiti
funzionali e rapporti del dr. ______
Presa di posizione del dr.
______ del 23 febbraio 2024
1.3. Con
rapporto del 13 marzo 2024 il consulente in integrazione ha chiuso il caso,
avendo rilevato “la presenza sul mercato libero del lavoro di sufficienti
attività accessibili e confacenti con il danno alla salute”, ritenendo
l’assicurata autonomamente reintegrabile nel circuito lavorativo tramite gli
usuali canali di collocamento (doc. 44 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 2 aprile 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto
ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 100% dal 1. novembre 2023
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del
58% dal 1. giugno 2024 (doc. 46 incarto AI).
1.5. Nell’ambito
delle osservazioni al progetto di decisione del 2 aprile 2024 l’assicurata ha
prodotto diversa refertazione medica (docc. 48-54, 56-59 incarto AI).
Sottoposto il dossier aggiornato al medico SMR (doc. 60 incarto AI),
quest’ultimo ha confermato il rapporto del 26 febbraio 2024 (doc. 60 incarto
AI).
Con
decisione del 12 settembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc.
62-65 incarto AI).
1.6. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 12 settembre 2025, postulandone l’annullamento ed il
riconoscimento di “una rendita d’invalidità del 100% ininterrottamente a
partire dal 1. novembre 2023”.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, cui rimprovera di non aver
debitamente valutato la “documentazione medica a seguito dell’intervento
chirurgico avvenuto dopo l’emissione del progetto di decisione del 2 aprile
2024”, adducendo un’incapacità lavorativa completa in ogni attività.
Contesta
anche la valutazione economica, censurando i redditi da valido e da invalido
utilizzati per il confronto dei redditi e chiedendo una riduzione sociale
massima a motivo della sua formazione e dell’età.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del suo operato,
sia per quanto concerne la valutazione medica, sia in punto alla valutazione
economica, chiedendo la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la
reiezione dell’impugnativa.
1.8. Con
osservazioni del 20 novembre 2025 l’insorgente ha prodotto il rapporto della
visita ambulatoriale del 5 novembre 2025 del dr. ______ (specialista in
neurochirurgia e chirurgia spinale) ed il rapporto del dr. ______ (specialista
in medicina interna) del 19 novembre 2025 (VI+1 e 2).
1.9. Con
osservazioni del 4 dicembre 2025 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto
le refertazioni prodotte dalla ricorrente con le osservazioni del 20 novembre
2025 al medico SMR e che quest’ultimo, con annotazione del 25 novembre 2025, le
ha ritenute sufficienti a giustificare una perizia pluridisciplinare in ambito
psichiatrico, neurologico e reumatologico al fine di determinare l’evoluzione
dello stato di salute dal 2022.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti medici (VIII+1).
1.10. Con
scritto del 16 dicembre 2025 la ricorrente ha aderito alla proposta
dell’Ufficio AI (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 100% dal 1. novembre
2023 e del 58% dal 1. giugno 2024 o se, come sostiene la ricorrente, ella abbia
diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 100% dal 1. novembre
2023.
2.3. L’invalidità
è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio (combinati artt. 4 cpv. 1 LAI e 7 e 8 LPGA). Gli elementi
costitutivi dell'invalidità sono il danno alla salute fisica mentale o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Il
danno alla salute deve aver cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
L’incapacità,
totale o parziale, al lavoro è l’incapacità derivante da un danno alla salute
fisica mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo di attività abituale. Se l’incapacità al lavoro è di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA).
L’invalidità
è l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di
lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA).
La
nozione d'invalidità (artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA) è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Giusta
l’art. 28b LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40% (cpv. 4) e se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%
l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità si situa tra il 50% e il 69%,
la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Il
grado d’invalidità è determinato dal rapporto fra il reddito da invalido ed il
reddito da valido (art. 16 LPGA), ossia il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili nel mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno
duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in
Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281;
Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la
decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato,
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato,
i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due
sentenze del 30 novembre 2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in
DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.
In quelle
sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni
Considerandi
lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le
malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su
indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si
accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica
sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni
adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà
prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse
inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve
essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
In una sentenza 9C_845/2016 del 27
dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro
valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del
singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche
sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di
prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e
32.2017.137
del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La
nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21
marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad
esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF
8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto
2018.
(consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una
sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha
stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie
psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura
probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una
sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il
Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero
fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non
può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al
riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne
risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere
durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute
importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia
invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria
attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una
domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado
l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale
dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione
medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del
7.
agosto 2025, consid. 4.6).
Infine,
nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha
modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza –
basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola
forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio
escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri
danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente
pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la
giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.
Dopo
avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e
complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di
rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni
fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento
della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo
obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di
obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà
probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di
una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un
esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).
Su questo tema cfr. STF
8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht –
Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K.
Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer
4/2025, pag. 44-51 (48).
2.6
In
concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata con osservazioni del 4 dicembre 2025 e condivisa
dal ricorrente il 16 dicembre 2025.
Infatti, per poter valutare
l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare
qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa
(residua). Considerato che il SMR ha evidenziato la necessità di ulteriori
accertamenti (VIII 1: “[…] Dalle nuove indagini […] emerge una
modifica dello stato di salute dell’A. che intercorrerebbe già a partire dal
2024.
Per cui si rende necessaria una rivalutazione […] tramite una
perizia pluridisciplinare (psichiatria, neurologia e reumatologia) avente lo
scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute […] dal 2022 ad
oggi”), un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.
Per quanto attiene alla valutazione
economica dell’Ufficio AI, anch’essa contestata dalla ricorrente (cfr. supra
consid. 1.6. in fine), la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa dell’assicurata ed i
suoi limiti funzionali devono ancora essere compiutamente acclarati.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in
quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia
giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un
complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi
erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82
del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le
ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli
approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova
decisione, debitamente preavvisata.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 12 settembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti