32.2025.11
Revisione di una rendita con soppressione della prestazione in considerazione di un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità lavorativa. Assicurata casalinga contesta valutazione medica ed economica. conferma della decisione
22 maggio 2025Italiano80 min
consulenti del ______ hanno valutato le condizioni di salute della ricorrente prendendo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.11
Lugano
22 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione del 12 dicembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel
1976, già collaboratrice
di vendita e in cucina presso ______ e casalinga, ha presentato una prima domanda
di prestazioni nel settembre 2019 all’Ufficio AI, il quale le ha concesso provvedimenti
atti al mantenimento del posto di lavoro poi interrotti nel gennaio 2020 a seguito
di un peggioramento del suo stato di salute. L’assicurata ha quindi presentato
una nuova una domanda di prestazioni nel marzo 2020. Con decisione del 28
dicembre 2020 le è quindi stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado
d'invalidità del 100%) a far tempo dal 1° gennaio 2020, a fronte di
un'incapacità totale in qualsiasi attività, nonché in mansioni consuete, in
ragione di varie diagnosi ai polsi, lombo-sciatalgia, tendinosi calcarea del
tendine e muscolo infra-spinato a dx e sinovite.
1.2. A
seguito di una segnalazione anonima, nel marzo 2023 l’Ufficio AI ha avviato una
revisione della rendita. Sono quindi stati esperiti gli accertamenti medici ed
economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare in ambito internistico,
reumatologico, neurologico e psichiatrico a cura del ______, dal cui rapporto del 31 maggio 2024 è
risultato dal giugno 2021 un miglioramento della situazione valetudinaria e, di
conseguenza, una ritrovata abilità lavorativa del 50% nella precedente attività
e del 100% in attività adeguate e come casalinga. Considerato come l’assicurata
prima del danno alla salute fosse considerata salariata al 75% e casalinga al
25%, effettuato il confronto dei redditi, l’amministrazione ha stabilito un
grado d’invalidità complessivo del 17%. Con progetto del 1° ottobre 2024 e
decisione del 12 dicembre 2024 [resa dopo valutazione delle osservazioni dell’assicurata
e dopo aver nuovamente interpellato il ______ e il Servizio Medico Regionale
dell’AI (in seguito: SMR)] l’Ufficio AI ha quindi soppresso la rendita con
effetto alla fine del mese di gennaio 2025.
1.3. Con il
presente ricorso l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, insorge contro suddetta
decisione, postulandone l'annullamento e la conferma della rendita
d’invalidità. Contesta la perizia pluridisciplinare, ritenendo che gli
specialisti del ______ e l’amministrazione siano stati influenzati dai sospetti
verso l’assicurata generati dalla segnalazione anonima inoltrata all’Ufficio AI,
non dando invece credito alle certificazioni del curante che aveva confermato
la persistenza di dolori cronici. Censura inoltre le conclusioni del consulente
in integrazione che, contrariamente alle limitazioni poste dal perito
reumatologo, avrebbe elencato quali attività idonee allo stato di salute occupazioni
che prevedono l'uso ripetitivo delle mani nonché il sollevamento di pesi.
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la perizia ______ (confermata anche dall’allegato complemento peritale del
______ del 18 febbraio 2025 e dalla presa di posizione del SMR del 20 febbraio
2025) che la valutazione del consulente professionale. Delle ulteriori
allegazioni si dirà, per quanto necessario, nel merito.
1.5. Con
scritto 24 marzo 2025 l’assicurata, sempre assistita dalla sua legale, ha in
sostanza ribadito le tesi ricorsuali, allegando certificati della dr.ssa ______,
del dr. ______ e del dr. ______, reumatologi (VIII, doc. B1-B3).
1.6. Con
osservazioni 31 marzo 2025 l’Ufficio AI, ritenendo la documentazione prodotta
ininfluente, ha chiesto la conferma della decisione impugnata (XI).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno l'Ufficio AI ha soppresso il
diritto alla rendita dell’assicurata dopo aver accertato un miglioramento della
sua situazione valetudinaria e aver calcolato un grado d’invalidità non
pensionabile.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre
ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le
disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Le
disposizioni transitorie della citata modifica legislativa dispongono che il
calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente
sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una
revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17
cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e
l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di
cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni [Disposizione transitoria lett. b
cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr.
anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und
Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung,
in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7].
In tal
senso il marg. 9105 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, nella versione valida dal 1° gennaio 2024)
prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio
2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al
2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se
sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del
grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Il marg.
no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso
di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e
casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene
prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della
modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500
segg.).”
Infine,
ai sensi del marg. 9104 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che
il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957
al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono invece nel vecchio
sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A
queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. la Disposizione transitoria lett. c della
citata modifica legislativa).
Nel
caso in esame è applicabile la citata Disposizione transitoria lett. b cpv. 1
della modifica del 19 giugno 2020 poiché al momento della sua entrata in vigore
(1° gennaio 2022) l’assicurata, nata il 20 febbraio 1976, non aveva ancora
compiuto 55 anni.
Secondo
tale disposizione, il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto
l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se –
come nel caso concreto – nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa in parola, non aveva ancora compiuto 55 anni.
Ne
consegue che applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale
percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il
50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha
diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a
seconda del grado d’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni
consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo
tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine,
va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal
1° gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:
" 1 Per
valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
a. il
grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b. il
grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa:
a. il
reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa
corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di
un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento
e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in
funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto
invalido.
3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito
delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota percentuale che le
limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni
consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2
lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”
2.5. Se il
grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17
LPGA. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,
è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita,
dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87
cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b
OAI).
Invece,
se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la
rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano
stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata
riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L'art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.3).
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
Quanto
agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la
riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a). Essa
può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento
indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo ha violato
l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 (lett. b).
L'art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di
modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.
95).
Condizione
necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di
informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95
segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex
nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017). In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143
V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i
dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Inoltre, le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea
di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 del 2
agosto 2018, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018.
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del
SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8. Nell’ambito
dell’evasione della domanda di prestazioni presentata nel marzo 2020
dall’assicurata, affetta principalmente da problematiche osteoarticolari al
polso-mano bilateralmente e stato dopo sanazione di ernia deficitaria lombare (doc.
AI pag. 86), l’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione del
28 dicembre 2020 le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.
gennaio 2020 (doc. AI pag. 103). In quella sede aveva stabilito un'incapacità
totale in qualsiasi attività e nelle mansioni consuete, in ragione delle
seguenti diagnosi: “morbo di Kienböck polso-mano sinistra (gennaio 2020);
sindrome di impatto ulno-carpico polso sinistro (aprile 2020); stato dopo
intervento polso destro (07.05.2020) di plastica allargamento retinacolo
dell'estensore e sinoviectomia dei tendini del l compartimento; stato dopo di-
scectomia parziale L4-5 sinistra per lombo-sciatalgia sinistra (19.02.2020);
tendinosi calcarea del tendine e muscolo infra-spinato a dx (2015); sinovite
sterno claveare di origine indeterminata (2005)” (rapporto SMR 29 settembre
2020, doc. AI pag. 86).
Alla
luce di una segnalazione anonima pervenuta nel marzo 2023, che riferiva tra
l’altro che l’assicurata si era recata in vacanza in ______ per 6 mesi (cfr.
doc. Al pag. 175), l’Ufficio ha avviato una revisione della rendita d'invalidità.
Interpellato
dall’amministrazione, il curante dr. ______ ha confermato l'incapacità lavorativa
totale della sua paziente per le affezioni alla spalla destra, ipostenia,
sindrome lombospondilogena cronica e parestesie recidivanti (certificato del 7
giugno 2023, doc. Al pag. 168). Il SMR, ritenuto come l’assicurata fosse stata
posta al beneficio di una rendita totale nella fase riabilitativa a seguito di
operazioni agli arti superiori, nonché alla luce del periodo intercorso e dell'obbiettività
degli accertamenti effettuati, ha auspicato che venisse effettuata una
valutazione motoria globale peritale al fine di determinare le esigibilità
residuali e la prognosi in previsione di eventuali atti reintegrativi (doc. AI
pag. 211). L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare.
Dalla
perizia pluridisciplinare del ______ del 31 maggio 2024 risulta che i periti
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura internistica,
psichiatrica, reumatologica e neurologica. Essi hanno ritenuto che dal 21
giugno 2021 (ossia tre mesi dopo l'ultimo intervento al polso) permanesse
unicamente dal profilo reumatologico una limitazione del 50% nello svolgimento
dell’attività abituale, ritenuto che in un'attività adatta allo stato di salute
(ossia di tipo leggero o medio-leggero che non comporti l'uso ripetitivo delle
mani e il sollevamento di pesi) così come nell’economia domestica l’abilità era
da considerare piena.
Avendo
quindi la valutazione peritale stabilito un miglioramento delle condizioni di
salute a far tempo dal giugno 2021 (tre mesi dopo l'ultimo intervento al polso),
stabilito un grado d’invalidità non pensionabile (del 17%), con la decisione
impugnata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
2.9. Questo Giudice,
chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata sia stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI in sede di revisione della prestazione, non
ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia
pluridisciplinare del 31 maggio 2024, la quale è da considerare dettagliata,
approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui ai consid. 2.6.
e 2.7. Questo per i motivi che seguono.
2.9.1. Nella
perizia del 31 maggio 2024 il ______, fatto capo a consultazioni di natura reumatologica
(dr.ssa ______), psichiatrica (dr. ______), internistica (dr.ssa ______) e neurologica
(dr. ______) ed effettuati i necessari accertamenti, si è espresso su tutte le
patologie lamentate, ha considerato tutta la documentazione medica agli atti,
incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche e ha precisato le ragioni
per le quali rispetto all’epoca di attribuzione della rendita d’invalidità
(decisione del 28 dicembre 2020), e al momento della perizia, era subentrato un
sostanziale miglioramento delle condizioni dell’assicurata.
In
particolare i periti hanno ritenuto che dal 21 giugno 2021 (tre mesi dopo
l'ultimo intervento al polso sinistro di “artroscopia e osteotomia
d’accorciamento ulna distale sinistra e fissazione con placca”, doc. AI
pag. 198 e 202) permanesse unicamente una limitazione dal profilo reumatologico
nello svolgimento dell’attività lavorativa abituale nella misura del 50%. In un'attività
adatta allo stato di salute (ossia di tipo leggero o medio-leggero, che non
comporti l'uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di pesi) e nelle mansioni
dell'economia domestica l’abilità era invece piena. Sono comunque state escluse
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dal punto di vista neurologico,
psichiatrico e internistico (cfr. doc. Al pagg. 320segg). Tale conclusione va
condivisa.
Il ______ ha dapprima ricordato i trascorsi
personali e patologici dell’assicurata, già attiva professionalmente come
addetta alla vendita/cucina presso il ______, e ricordato come la stessa, all’epoca
dell’assegnazione della rendita, fosse affetta principalmente da problematiche osteoarticolari
al polso-mano bilateralmente e stato dopo sanazione di ernia deficitaria
lombare, condizionante un impedimento completo alla pinzatura al dito sinistro
e che avevano determinato un'incapacità totale in qualsiasi attività (doc. AI
pag. 382).
Sulla
base dei consulti peritali specialistici effettuati dal 1° febbraio al 5 marzo
2024, e la valutazione consensuale, il ______ ha posto le seguenti diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" Diagnosi reumatologiche
Stato
dopo intervento di tenosinoviectomia dei tendini adduttore lungo del pollice ed
estensore breve del pollice al polso con legamento legamento-plastica del primo
compartimento del retinacolo degli estensori polso ds. (7.5.2020) e sin.
(8.10.2020), intervento di artroscopia diagnostica radio-carpica e
medio-carpica polso sin. con
débridement
disco triangolare (TFCC), sinoviectomia intra-articolare a livello radiocarpico
e medio-carpico, osteotomia d'accorciamento ulna distale sin. con fissazione
con placca (9.3.2021).
Sindrome
lombo-spondilogena cronica intermittente in:
- stato dopo intervento il 19.2.2020 di discectomia
parziale e foraminotomia L4-L5 sin. per bulging discale e stenosi foraminale
L4-L5 sin.;
- modeste alterazioni degenerative del rachide lombare,
discopatie L4-L5 e L5-S1 (MRI lombare 11.1.2024).
Possibile
spondiloartrite assiale HLA-B27 negativa (lieve sacro-ileite radiologica
anamnestica nel 2015).”
E
quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" Diagnosi reumatologiche
Stato
dopo morbo di Kienböck (malattia del lunatum) a sx, (gennaio 2020).
Diagnosi
neurologiche
Dolori
alla gamba sin. dovuti primariamente ad una problematica periarticolare
(periartropatia) dell'anca.
Stato da
intervento di discectomia L4-L5 a sin. (2.2020), attualmente senza deficit
radicolari.
Disturbi
di sensibilità alle mani senza chiaro correlato clinico o elettroneurografico
(elettroneurografia del nervo mediano normale a ds. e sin).
Cefalee
tensive (possibile associata componente emicranica).
Diagnosi
internistiche
Ipercolesterolemia
(colesterolo 6.4 mmol/1; LDL-colesterolo 4,7 mmol/1).
Pregressa
Epatite B” (doc. AI pag. 319)
Fatti
I
consulenti del ______ hanno valutato le condizioni di salute della ricorrente prendendo
in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti ed
effettuando esami laddove ritenuto necessario. I rapporti che ciascun perito ha
allestito sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 31 maggio
2024, che analizza in modo dettagliato e concludente lo stato di salute della
ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive
alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere
alle domande peritali sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di
lavoro. Essi hanno dunque spiegato chiaramente le loro valutazioni e
conclusioni e il rapporto finale del 4 giugno 2024 del SMR che le riassume è
convincente e esaustivo (doc. AI pag. 454).
2.9.2. Innanzitutto,
per quanto riguarda la valutazione internistica, l’assicurata è stata
peritata il 1° febbraio 2024 dalla dr.ssa ______, la quale, descritte
l’anamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e patologica), e le
costatazioni obiettive sulla base della visita clinica, esami di laboratorio e
radiologici, richiamati anche gli esami degli altri specialisti, poste le sopra
menzionate diagnosi non invalidanti, ha concluso che l’assicurata non aveva mai
presentato e non presentava un’incapacità lavorativa prolungata in ambito
internistico, ragione per cui da tale profilo l’assicurata era abile in misura
piena in ogni attività.
Dal
punto di vista reumatologico l’assicurata è stata valutata dalla dr.ssa ______, la quale, riassunti gli atti, riferita le
anamnesi e descritto nel dettaglio lo status reumatologico e presa visione
degli esami di laboratorio, nel suo dettagliato rapporto al ______ del 22
maggio 2024, ha posto le citate diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa e ha quindi riferito che l’assicurata era stata sottoposta dal 2019
a diverse infiltrazioni di corticosteroidi ed anestetici locali per un quadro
di tendinite di De Quervain bilaterale con scarso beneficio duraturo, motivo
per il quale erano stati proposti ed effettuati interventi chirurgici che avevano
quindi condotto nel tempo ad una completa risoluzione della sintomatologia dolorosa
a carico dei polsi. La specialista ha del resto indicato che l’assicurata riferiva
di aver ottenuto benefìcio per gli episodi dolorosi dopo gli interventi ai
polsi (l’ultimo il 9 marzo 2021, doc. AI pag. 198, 202) e che attualmente non era
presente una franca sintomatologia infiammatoria sia a livello del rachide che perifericamente,
con indagini radiologiche effettuate negli anni che non avevano mai rilevato
segni suggestivi di una malattia autoimmune a carattere sistemico. La
specialista ha quindi concluso attestando una capacità lavorativa del 50%
nell’attività precedentemente svolta dal 21 giugno 2021, ossia a tre mesi
dall’ultima operazione al polso sinistro. In un lavoro adatto allo stato di
salute, ossia di tipo leggero o medio-leggero che non comporti l'uso ripetitivo
delle mani e il sollevamento di pesi, così come nell’economia domestica ha
giudicato l’assicurata abile al 100% sull'arco di una giornata lavorativa
normale.
Per
quanto riguarda la coerenza e la plausibilità, la consulente reumatologa ha
sottolineato che i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali
riferiti, documentabili solo in parte durante l'esame clinico-funzionale, risultavano
(solo) parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali documentate agli
atti. Ha inoltre segnalato una discrepanza tra il bisogno analgesico dichiarato
di riserva ed il quadro algico riportato, nonché tra quanto riportato
soggettivamente circa la difficoltà di esecuzione delle mansioni domestiche e
quanto dichiarato nella descrizione di una giornata/settimana tipo (doc. AI
pag. 346segg).
Ora,
tale valutazione non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e ha valutato tutti
i reperti agli atti e appare senza dubbio approfondita e completa e questo
Giudice non ha motivo per non ritenerla attendibile.
Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico l’assicurata è stata valutata l’8
e il 22 febbraio 2024 dal dr. ______, specialista in psichiatria e
psicoterapia, il quale, nel suo rapporto al ______ dell’11 aprile 2024, ha riportato
il riassunto degli atti, riferito le anamnesi, descritto lo status secondo
AMPD-system ed al termine non ha evocato nessuna diagnosi psichiatrica. Lo
specialista ha sottolineato che la perizianda non aveva mai presentato
limitazioni di sorta dal punto di vista psichiatrico, non vi era una terapia
psichiatrica o psicoterapia, pregressa o attuale, ed anche l’esame clinico
psichiatrico peritale è risultato privo di particolarità. In considerazione di
ciò, lo psichiatra ha escluso qualsiasi disabilità psichica e, quindi, ogni incapacità
lavorativa, sia nell'attività svolta che in attività adatta (doc. AI pag. 316 e
330 segg).
A tale
dettagliata valutazione – tratta sulla base di un approfondito esame clinico che
ha ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi
durante i due colloqui di valutazione e la documentazione agli atti, che non ha
tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari l’anamnesi
e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono
conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3
giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a tutte
le malattie psichiche – si deve aderire senza riserve.
Per
quanto riguarda la valutazione neurologica, il neurologo dr. ______, nel rapporto al ______ dell’8 marzo 2024, allestito dopo accurata
valutazione clinica il 5 marzo precedente, e esame degli atti, ha riferito le
anamnesi, descritto lo status neurologico, preso visione della documentazione
radiologica e proceduto con esame elettroneurografico (risultato normale). Ha
quindi descritto i dolori lamentati dall’assicurata e posto le diagnosi senza ripercussione
sulla capacità lavorativa di “dolori alla gamba sinistra dovuti
primariamente ad una problematica periarticolare (periartropatia) dell'anca:
stato da intervento di discectomia L4-L5 a sinistra (2.2020), attualmente senza
deficit radicolari; disturbi di sensibilità alle mani senza chiaro correlato cinico
o elettroneurografico (elettroneurografia del nervo mediano normale a destra e
sinistra); cefalee tensive (possibile associata componente emicranica)”.
Ha riferito
che si trattava di un’assicurata che lamentava soprattutto dolori alla gamba
sinistra e alla spalla destra, ai carpi e alle mani, ma che all’esame clinico
non erano stati riscontrati deficit sensitivi o motori agli arti superiori e
inferiori, e nemmeno alterazioni dei riflessi osteotendinei sospetti per una
lesione periferica rispettivamente radicolare, né vi erano elementi in favore
di una problematica di origine centrale. L’esame elettroneurografico era nella
norma, ciò che escludeva una sindrome del tunnel carpale da ambo i lati. Per quel
che riguardava i dolori alla gamba sinistra attualmente non erano ritrovabili deficit
di tipo radicolare, le algie erano chiaramente riproducibili alta
digitopressione sulle parti molli periarticolari dell'anca ed anche la
mobilizzazione dell'anca sinistra risultava nettamente dolente. Riteneva quindi
che si trattava principalmente di dolori di origine periarticolare e non di una
problematica neurogena. Ha pure evidenziato che anche le MRI del dicembre 2019
e gennaio 2024 avevano evidenziato una patologia discale relativamente contenuta
e che in ogni caso non vi era una chiara correlazione tra i reperti
neuroradiologici ed il reperto clinico. In conclusione lo specialista ha
concluso escludendo reperti o patologie di entità tale da determinare un'incapacità
lavorativa, giudicando l’assicurata abile al 100% in ogni attività (doc. AI
pag. 385 segg).
Anche
tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state
sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e l’affidabilità.
Tutto
bene considerato, effettuata tra i diversi periti coinvolti la valutazione
consensuale, il ______ ha indicato le seguenti limitazioni funzionali da
rispettare secondo il perito reumatologo:
" 4.3.3 Ripercussioni funzionali dei reperti/delle
diagnosi
Dal lato
reumatologico la perizianda presenta le risorse fisiche seguenti: ella può
spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,
talvolta pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, raramente pesi oltre 10
kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg
sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del
petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi
motto leggeri, spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi
di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è
normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta
effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed
inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti,
spesso assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione
delle ginocchia. talvolta assumere la posizione accovacciata. L'A, può assumere
spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di
lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni
corporee al bisogno.
L'A. può
molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, spesso camminare
per lunghi tragitti, talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso
salire le scale, talvolta su scale a pioli". In ambito neurologico e
psichiatrico ed internistico l'A. non presenta limiti funzionali.” (doc. AI
pag. 319)
Sulla
“Valutazione della coerenza e della plausibilità” il ______ ha esposto:
" Dal punto di visita reumatologico- la Dr.ssa med.
______ riferisce che i disturbi accusati dall'A i deficit funzionati riferiti,
documentabili solo in parte durante l'esame clinico funzionale, risultano
parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali documentate agli atti.
La specialista segnala che vi è una discrepanza tra il fabbisogno analgesico
dichiarato di riserva ed il quadro algico riportato; vi è inoltre discrepanza
tra quanto riportato, soggettivamente circa fa difficoltà di esecuzione delle
mansioni domestiche, in contrasto con quanto dichiarato nella descrizione di
una giornata/settimana tipo. Inoltre sottolinea che la perizianda riporta di
aver ottenuto beneficio per gli episodi dolorosi dopo gli interventi ai polsi,
e che attualmente non è presente una franca sintomatologia infiammatoria né a
livello del rachide né perifericamente, e che le indagini radiologiche
effettuate negli anni non hanno mai rilevato segni suggestivi di una malattia
autoimmune a carattere sistemico. La reumatologa riferisce pure che è presente
in anamnesi una MRI del 2015 in cui veniva evidenziato un minimo edema delle
sacroiliache, ma che attualmente la mobilità complessiva del rachide risulta
buona, e non vi sono segni suggestivi di una sacroileite in fase di attività,
tanto che l'A. non necessita l'uso di antinfiammatori, nemmeno in riserva.
Per
quanto riguarda l'ambito neurologico, il Dr. med. ______ segnala che i sintomi descritti
dalla perizianda non trovano una spiegazione neurologica, in particolare i
dolori alla gamba sin. attualmente non sono spiegabili da una problematica
radicolare.
Infine
per ciò che concerne l'aspetto psichiatrico, il nostro consulente sottolinea
che l'A. sia con lui, che con il perito ______, ha dichiarato di essere una
persona che, dopo l'insorgenza dei problemi di salute, si è chiusa in sé stessa
ed evita le relazioni interpersonali, ma che nel corso del suo primo colloquio
la stessa si è contraddetta, ammettendo di
trascorrere i fine settimana con amici vietnamiti suoi e del marito e di uscire
con loro in occasione di qualche evento.
Durante
la raccolta anamnestica l'A. ha avuto un atteggiamento abbastanza aperto e collaborante,
in alcuni momenti si è avuta l'impressione di una conoscenza della lingua italiana
maggiore di quella dichiarata, cosa peraltro abbastanza plausibile se si
considera che la perizianda vive in Ticino dal 1996, che ha comunque lavorato
in un ambiente aperto al pubblico e che nel 2004 ha ottenuto la
naturalizzazione svizzera. A questo si aggiunge una descrizione della
sintomatologia algica poco coerente con la terapia antalgica riferita durante
la raccolta anamnestica. Per quanto riguarda il materiale dell’osservazione presente
all'incarto, le foto estratte dal profilo Facebook, non appaiono in linea con
lo stile di vita descritto dall'A. dove sono presenti immagini in cui non
sembra aver problemi né al rachide né alle spalle e neppure ai polsi, riuscendo
a sollevare una bimba di 5 anni, in modo
disinvolto.” (doc. AI pag. 317)
Il ______ ha quindi concluso che l’assicurata presentava
una capacità lavorativa del 50% nell'attività svolta di addetta alla
vendita/cucina del ______ di ______, per le limitazioni derivanti dalle sole
problematiche reumatologiche. In attività adatte, rispettose dei limiti
funzionali descritti, e nelle mansioni domestiche la capacità lavorativa era
invece piena. Non vi erano invece problematiche di tipo neurologico,
psichiatrico o internistico con influsso sulla capacità lavorativa.
Per
quanto riferito all’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, i periti
hanno concluso che dal lato reumatologico, dopo l'ultimo intervento a carico
del polso sinistro (il 9 marzo 2021) veniva riferito “un miglioramento della
sintomatologia anche a sinistra, rispettivamente un miglioramento delia
mobilità locale con deficit dolorosi non più obiettivabili alla visita peritale
reumatologica. Nessun cambiamento, invece per quel che concerne l'aspetto psichiatrico
e neurologico” (doc. AI pag. 324). Il miglioramento della capacità
lavorativa, nell’attività precedentemente svolta (con passaggio dalla totale
inabilità alla capacità del 50%) e in attività adatta e nello svolgimento
dell’economia domestica con recupero di una capacità lavorativa del 100%, era
quindi da situare a partire dal 21 giugno 2021, a tre mesi dall’ultimo
intervento al polso sinistro. Per i periodi precedenti valeva quanto stabilito
dalla decisione dell'Ufficio Al del 28 dicembre 2020. Quanto all’attività
adatta alle limitazioni reumatologiche, hanno esposto che dovrebbe trattarsi di
un'attività di tipo leggero o medio-leggero, che non comporti l'uso ripetitivo
delle mani e il sollevamento di pesi (doc. AI pag. 321).
A tali
conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel
rapporto del 4 giugno 2024 (doc. AI pag. 454), e che sono il frutto di un
attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che
possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un
diverso apprezzamento, va prestata adesione.
Va
pure osservato che la valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una
procedura probatoria strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo
peraltro valutato correttamente gli indicatori relativi alla
coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurata, e alla stessa
va quindi attribuito pieno valore probante (DTF 125 V 351). In tale ambito
occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa
(art. 44 LPGA) o
giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza
probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si
presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135
V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 35 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie
non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni
diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse
imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una
conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti
importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal
riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito
(cfr. fra le tante: STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1, 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in
presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione
nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in
causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò
che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei considerandi che
seguono.
2.9.3 Le conclusioni
del ______ non sono state smentite da censure
motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove
affezioni o elementi idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie
diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la
data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del
provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Innanzitutto
in fase di osservazioni al progetto di decisione del 1° ottobre 2024
l’assicurata ha fatto pervenire diverse certificazioni (rapporto 10 ottobre
2024 della signora ______, psicologa, rapporto fisioterapico 11 ottobre 2024
della ______ e rapporto 15 ottobre 2024 del dr. ______, internista, doc. AI
pag. 489 segg), le quali, unitamente alla presa di posizione della sua legale, sono
state sottoposte al ______, il quale, con complemento peritale del 3 dicembre
2024, ha esposto:
" (…) Abbiamo sottoposto la nuova documentazione giunta
agli atti ai nostri consulenti, le cui risposte abbiamo qui di seguito
riportato ed alle quali ci allineiamo completamente.
Presa
di posizione del Dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, del 17.11.2024:
(….)
Il
rappresentante legale conferma a scanso di equivoci, che l’attività lavorativa
dell’assicurata si è interrotta a causa di noti problemi fisici, che le hanno
impedito di proseguire la sua attività. L’avvocato segala tuttavia che
l’assicurata da tempo dà anche segni di sofferenza psichica intesa come ansia
generalizzata.
A
proposito delle prove che vengono portate, va detto che il rappresentante
legale non fornisce alcuna documentazione medica redatta da specialisti FMH in
psichiatria e psicoterapia.
Negli
atti si trova un parere psicologico di una psicoterapeuta in formazione, che
però non attesta alcuna inabilità lavorativa.
La
presa a carico è peraltro iniziata in maggio 2024, su raccomandazione dei
curanti, dopo che in perizia l’assicurata si era giustificata alla domanda
diretta del perito, sostenendo di non essersi mai fatta aiutare
psicologicamente per motivi culturali (per timore di essere ritenuta “una
matta”).
Faccio
notare che la perizia dello scrivente è stata consegnata a metà aprile 2024. L’ansia
segnalata è quindi semmai insorta è divenuta meritevole di presa a carico
psicologica, dopo la perizia e forse anche per le risultanze stesse discusse in
perizia.
Non si
può peraltro omettere di sottolineare una sospetta manipolazione
dell’assicurata allorquando ella ha voluto far valere in sede peritale, dei
presunti pregiudizi di ordine culturale rispetto alla presa a carico
psicologica per poi accedervi facilmente poche settimane dopo. Ad ogni buon
conto, al di là dell’ipotesi diagnostica della psicoterapeuta, l’assicurata non
ha necessitato di una cura farmacologica o di interventi più incisivi di ordine
psichiatrico. La psicoterapeuta ha inoltre segnalato diversi aspetti
strutturali della personalità dell’assicurata ivi compresa un’eventuale
tendenza all’espressione somatica del disagio psichico, sui quali la signora è
libera di lavorare in psicoterapia ma che sono presenti sin dalla prima età
adulta e non hanno mai compromesso la sua continuità lavorativa. Le conclusioni
della perizia psichiatrica sono quindi interamente confermate.
Presa
di posizione della dr.ssa ______, specialista, specialista in reumatologia, del
28.11.2024:
La nostra
consulente reumatologa nella sua presa di posizione ha riassunto gli atti
sottoposti ed ha così concluso: “Per quanto riguarda lo scritto del Dr.
______ e della fisioterapista e coach emotivo-comportamentale Sig. ______, non
sono forniti elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto era già noto al
momento della valutazione peritale. Vi sono riferimenti riguardanti le risorse
fisiche esclusivamente sulla base del vissuto del dolore (con buoni risultati
raggiunti secondo quanto riportato: “netta riduzione della sintomatologia
dolorosa alla coscia sin., lombare e gluteo si., aumento della forza muscolare,
della percezione e della propriocezione, miglioramento della deambulazione”),
rispettivamente secondari a fattori non inerenti alla mia specialità (scolarità
e barriera linguistica). Non intravedo dunque motivi per discostarmi dalla mia
valutazione peritale del 22.5.2024.
In merito
alle censure mosse dalla rappresentante legale per quanto riguarda i presunti
pregiudizi nei confronti dell'A. riteniamo che non vi siano stati atteggiamenti
che inducano a pensare che vi siano stati dei preconcetti o un atteggiamento
giudicante, almeno che non si interpretino
le domande di approfondimento poste dai periti in tal senso. Consideriamo non
offensivo domandare all'A. il motivo della mancata conoscenza della lingua
italiana, stante la presenza in Ticino da oltre 20anni e l'ottenimento della
cittadinanza. Peraltro l'A. è stata in
grado di panare avanti un trattamento psicoterapico, quindi un trattamento dove
alla base dello stesso vi sono colloqui
con la psicoterapeuta, dunque una relazione verbale, che necessariamente può svolgersi solo se paziente e
terapeuta possiedono entrambi quantomeno delle sufficienti conoscenze di una
lingua comune: in questo caso dell'italiano.
La
valutazione del caso, delle patologie di cui è affetta l'A. nonché
l'apprezzamento valetudinario, NON si sono basate sulle foto pubblicate su
Facebook o sulla scorta delle vacanze
effettuate o sulla durata di queste, ma solo ed esclusivamente sui dati
clinici. La consultazione del materiale
presente nel dossier Al relativo alle foto pubblicate dall'A. sul suddetto
social network, ha eventualmente avallato quanto già riscontrato dalla
valutazione clinica e dalla consultazione dei rapporti medici agli atti e di
altra documentazione medica non presente
nell'incarto Al e da noi raccolta (vedi da pag.15 a pag.19). La rappresentante legale, pertanto, si limita a
contestare i periti in merito a dei presunti pregiudizi, ma non apporta dal
lato medico dei rapporti utili ad inficiare la valutazione peritale. (…).” (doc. AI pag. 501)
Ora,
tale complemento peritale, con il quale il ______ ha concluso che la
documentazione prodotta non apportava nuovi elementi di pertinenza medica oltre
a quelli già analizzati nella perizia del 31 maggio 2024 né elementi idonei a
modificarne le conclusioni, appare ben motivato e approfondito e va condiviso.
Lo stesso è stato peraltro integralmente avallato anche dal SMR nel suo
rapporto del 5 dicembre 2024 (doc. AI pag. 500).
In effetti
il dr. ______, con il suo certificato del 15 ottobre 2024, si limita ad
indicare le diagnosi note e a descrivere i dolori lamentati, senza tuttavia fornire
elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto era già noto al momento della
valutazione peritale (doc. AI pag. 482). Come con pertinenza osservato dalla
dr.ssa ______, i riferimenti alle risorse fisiche dell’assicurata, fatti dal curante
e dalla ______, apparivano fatti esclusivamente sulla base del vissuto del
dolore, peraltro con buoni risultati, e riferiti a fattori non inerenti alla
valutazione della capacità lavorativa medico teorica quali fattori sociali e
personali, senza peraltro pronunciarsi chiaramente sulla capacità lavorativa
dell’assicurata. A ragione quindi il ______ e il SMR hanno concluso per
l’assenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti, concludendo nel
senso che la documentazione medica prodotta non era in grado di modificare la
valutazione delle risorse fisiche e psichiche presenti nell'assicurata,
restando di conseguenza valida la valutazione espressa in sede peritale. Parimenti
vale anche per il rapporto del 10 ottobre 2024 della psicologa ______, la
quale, come rilevato dal dr. ______, non attesta alcuna inabilità lavorativa (doc.
AI pag. 492 e 503). Inoltre, al di là dell’ipotesi diagnostica della
psicoterapeuta, risulta dagli atti che l’assicurata non ha necessitato di una
cura farmacologica o di interventi più incisivi di ordine psichiatrico e del
resto gli aspetti strutturali della sua personalità non risultavano aver mai
compromesso la sua continuità lavorativa e non permettevano di modificare le
conclusioni della perizia psichiatrica allestita in sede ______ (doc. AI pag.
503).
2.9.4 Nè
del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti
una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale
e del SMR, sempre intervenuta entro il momento decisivo della resa della
decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che consentano di
considerarne inattendibili le conclusioni.
In
questa sede l’insorgente ha prodotto atti medici già agli atti oltre ad un recente
certificato della dr.ssa ______, reumatologa, del 20 febbraio 2025 che ha riferito
di una valutazione ambulatoriale con elettroneuromiografia (ENMG) e posto le
seguenti diagnosi:
“Diagnosi principale:
1. Lombosciatalgia sinistra compatibile con
radicolopatia L5 sinistra, non deficitaria in paziente con:
· Esiti
di discectomia parziale e foraminotomia L4-L5 nel 2020;
· Attuale RMN lombare con a
livello L4-L5 persistente protrusione discale con potenziale compressione
foraminale della radice sinistra di L4 e recessuale della radice sinistra di
L5; a livello L5-S1 compressione di origine discale delle radici di SI in sede
recessuale bilaterale e faccettopatia bilaterale.
Considerandi
2.
Dolori alle mani di natura tendineo-articolare:
· Attuale epicondilopatia radiale destra;
· Stato dopo plurimi interventi chirurgici e infiltrazioni locali per
morbo di De Quervain bilaterale, stato dopo osteotomia e accorciamento
dell'ulna sinistra, stato dopo artroscopia diagnostica radiocarpica e medio-carpica.
Diagnosi
secondarie:
Sospetto
in passato di spondiloartrite assiale, non confermata (Dr. A______ B______).”
E
ha esposto la seguente valutazione:
" Si tratta quindi di una paziente che presenta due
problematiche distinte. Da un lato vi sono dei dolori alle mani, sembrano di
origine tendineo-articolare, visto che all'esame clinico ed elettrofisiologico
non riscontro segni di una neuropatia compressiva o di un'altra problematica.
Si sovrappone una epicondilite radiale destra, per la quale ho proposto alla
paziente di consultare, con il suo consenso, il collega ______ che la conosce
già per i precedenti interventi.
La
paziente lamenta inoltre un dolore lombo-sciatalgico a sinistra, che in parte
potrebbe essere compatibile con la componente radicolare L5, dovuta al
restringimento recessuale visibile sulla RMN lombare di un anno fa. La risposta favorevole dopo l'infiltrazione,
sebbene per 2 ore quindi per l'effetto dell'anestetico, conferma la presenza di
una componente radicolare e fa sperare sul fatto che il dolore non sia completamente
cronicizzato, dunque suscettibile di un potenziale miglioramento. L'esame elettroneuromiografico
mostra una riduzione d'ampiezza del potenziale del nervo peroneo, che potrebbe essere compatibile con radicolopatia L5, tuttavia
all'esame EMG non si evidenzia alcuna significativa sofferenza neurogena cronica o pregressa, dunque potrebbe
trattarsi di una anomalia residua in paziente già operata a livello L4-L5. Prima
di riproporre alla paziente una valutazione di un chirurgo spinale per
considerare l'intervento chirurgico consiglierei, come già proposto dal Dr.
______, di effettuare una valutazione ortopedica per escludere una problematica
all'anca, visto che il dolore si riproduce in parte alla palpazione della
regione sacroiliaca e nei movimenti
dell'anca. Oltre alla valutazione ortopedica
suggerirei di inviare nuovamente Ia paziente ad un collega reumatologo che
potrebbe seguirla per tutte le problematiche muscolo-scheletriche. La paziente
è stata seguita dal Dr. ______, recentemente mancato, consiglierei quindi di
indirizzarla presso lo studio del Dr. ______ o al Dr. ______ che periodicamente visita in ______.
Potrebbe
inoltre essere utile associare una terapia con gli effetti sul dolore
neuropatico e muscoloscheletrico ad esempio a base di Pregabalin. La paziente sicuramente
potrebbe beneficiare anche di una presa a
carico in un centro di terapia del dolore.
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa, dopo una sola valutazione mi è
difficile prendere posizione in merito. I dolori alle mani non sono di origine
neurologica ma potrebbero probabilmente limitare la capacità di svolgere attività lavorative bi-manuali o che
richiedono precisione, lascerei comunque il compito al chirurgo ortopedico di
stabilire i limiti funzionali. Dal punto
di vista neurologico la componente di irritazione radicolare L5 sicuramente
potrebbe rendere non adeguati i lavori
fisicamente pesanti, che richiedono manovre di spinta e di tiraggio,
sollevamento di pesi superiori ai 5 kg se
non occasionalmente. La paziente discuterà
con te delle mie proposte terapeutiche, resto volentieri a disposizione per
mettere in atto e per aiutare a coordinare
le cure specialistiche per la paziente.” (doc. B1)
Ha
prodotto anche un referto del 4 marzo 2025 del dr. ______, reumatologo, il
quale ha posto le seguenti diagnosi:
" 1. Epicondilite laterale destra
2.
Sindrome dolorosa panvertebrale cronica
- soggettivo:
dorsolombalgie notturne da molto tempo
- IRM
colonna vertebrale intera e delle sacroiliache del 28.10.2015: dal mio punto di
vista negative per spondiloartrite
- IRM della
colonna vertebrale intera, delle sacroiliache e della parete toracica anteriore
del 24.04.2024: certamente nessun segno per una spondiloartrite
- HLA B27 negativo
- parametri infiammatori 12.04.2024: CRP <5 mg/l, VES
4.
mm/h
- valutazione:
una spondiloartrite è esclusa dal mio punto di vista
3.
Degenerazione capsulolegamentare dell'articolazione
sternocostoclavicolare di destra di
natura certamente degenerativa e non infiammatoria
4.
Stato
dopo intervento per ernia discale L5/S1 tramite fenestrectomia da destra
5.
Sindrome
da impatto ulnocarpico al polso sinistro
- trattamento
artroscopico Dr. ______ 2021
6.
Epatite
B cronica poco replicativa
- diagnosi 2003
- transaminasi
normali
- HBV DNA 285 copie/ml 1.6.2015)”
Indicando
le seguenti “valutazione e proposte terapeutiche”:
" Faccio conoscenza della signora RI1 conosciuta dal Dr.
A______ B______ nell'ambito di una sindrome dolorosa panvertebrale cronica
senza criteri attuale per una spondiloartrite anchilosante che attualmente si
lamenta specialmente di un dolore locale focalizzato a livello dell'epicondilo
laterale destro ove vi è una epicondilite clinica e ecografica. Dopo aver
ottenuto il consenso orale da parte della paziente ho dunque proceduto a una
infiltrazione eco guidata con Kenacort 40 mg e lidocaina 1% 1 ml con miglioramento
della sintomatologia postinfiltrativamente.
La
paziente si lamenta inoltre dell'acutizzazione della sindrome dolorosa
panvertebrale acuta/cronica con all'esame clinico dolenzia in particolar modo
alla percussione panvertebrale lombare bassa con testing faccettari patologici.
Ho prescritto alla paziente dei cerotti caldi e l'utilizzo di una cintura
lombare.
Inoltre
la paziente mi ha segnalato un'omalgia a destra con test di impingement
patologici nell'ambito di una lieve borsite subacromiodeltoidea messa in
evidenza ecograficamente. Siamo rimasti d'accordo di vederci fra un mese per
valutare l'efficacia dell'infiltrazione eseguita e eventualmente effettuare una
infiltrazione a livello della spalla
destra.” (doc. B2)
Ha
inoltre inviato una certificazione del 29 maggio 2024 del dr. ______ confermante
le medesime diagnosi (oltre a quella di “osteopenia lombare e femorale”),
senza pronunciarsi sulla capacità lavorativa (doc. B3).
A
ragione l’amministrazione, sulla base dell’Annotazione del SMR (doc. XI/1), nelle
sue osservazioni del 31 marzo 2025 ha in proposito osservato che tali
certificazioni dei curanti non permettevano di
modificare le conclusioni tratte prima della resa del provvedimento contestato
(XI).
In
effetti, esse confermano in sostanza le conclusioni diagnostiche tratte dalla
perizia ______, ma non forniscono elementi in grado di ritenere non completi o
non corretti non solo le conclusioni in merito alla capacità lavorativa, ma
nemmeno l’accertamento medico effettuato prima della resa della decisione
contestata. In effetti il dr. ______ del SMR, con Annotazione del 27
marzo 2025, esaminata la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, ha
concluso in tal senso, rilevando che “l’attuale documentazione medica
specialmente dell’attuale nuovo reumatologo curante non permette di
giustificare delle ulteriori limitazioni durevoli a quanto già noto dalla
documentazione antecedente del ______” (doc. XI/1).
In
sostanza, la ricorrente non ha apportato alcun elemento atto a quantomeno
mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI basate sulle approfondite
valutazioni della perizia ______ e del complemento peritale, e non ha addotto
elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una
modifica duratura della situazione rispetto alla valutazione peritale del 31
maggio 2024 e intervenuta entro la decisione contestata del 12 dicembre 2024 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.
Ribadite
altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.
STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il
TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il
fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto
dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto
valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al
contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami
che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per
cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso
di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del
10.
febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dalla
ricorrente non consentono in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni dei
periti del ______ e dei medici del SMR che si sono espressi in modo coerente e
privo di contraddizioni.
Circa
poi le critiche mosse genericamente alla perizia ______, ricordato che per la
giurisprudenza non sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma
i limiti funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità
nella complessità del quadro clinico, va detto che al ______, e in particolare
ai periti in medicina interna, reumatologia, neurologia e psichiatria, pertiene
indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e
contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottoposti
per valutazione.
In merito
infine alle censure mosse dall’assicurata all’Ufficio AI e ai periti del ______
per quanto riguarda presunti pregiudizi nei suoi confronti, come esaustivamente
osservato dal ______ nel complemento peritale non è possibile dedurre in alcun
modo che vi siano stati preconcetti o un atteggiamento giudicante nei suoi confronti.
A regione il ______ ha del resto spiegato che non può essere considerato offensivo
o pregiudizievole domandare all'assicurata, in sede di valutazione peritale, il
motivo dell’addotta mancata conoscenza della lingua italiana, considerato come
la medesima viva in Ticino da oltre venti anni e abbia ottenuto anche la cittadinanza
svizzera.
A
torto infine l’assicurata pretende che la valutazione del suo caso e delle patologie
di cui è affetta si sia basato sulle foto pubblicate su Facebook o sulle
notizie circa le vacanze da lei effettuate. Come attestato dai periti del
______, le valutazioni peritali si sono basate esclusivamente sui dati clinici,
mentre che la consultazione del materiale presente nel dossier Al relativo alle
foto pubblicate suo citato social network può solo eventualmente aver avallato
quanto già riscontrato dalla valutazione clinica e dalla consultazione dei
rapporti medici e della documentazione acquisita agli atti (complemento del
______ del 3 dicembre 2024, doc. AI pag. 501). In proposito l’Ufficio AI ha
pure precisato di non essersi assolutamente accontentato di dare per vere le
asserzioni di cui alla segnalazione anonima, ma di aver ritenuto di dare
seguito agli accertamenti necessari, inclusa la perizia ______, per valutare le
effettive condizioni di salute dell’assicurata. Tale valutazione
pluridisciplinare si era resa del resto necessaria anche alla luce di quanto
concluso dal SMR il 9 ottobre 2023 laddove aveva sottolineato che l’assicurata fosse
stata posta “al beneficio di una rendita totale nella fase riabilitativa a
seguito di operazioni agli arti superiori, alla luce del periodo intercorso e dell'obbiettività
degli accertamenti effettuati e non unicamente per il motivo che fosse pervenuta
all'UAI una segnalazione anonima” (cfr. VI pag. 8; cfr. anche doc. AI pag.
211). La decisione di soppressione non è quindi stata fondata sulla
segnalazione anonima, ma sugli accertamenti effettuati dal profilo medico ed
economico.
Decisivo
appare in definitiva che la ricorrente abbia contestato la perizia ______ con
argomentazioni che paiono pretestuose, senza tuttavia apportare dal lato medico
dei rapporti o degli elementi utili ad inficiarne la valutazione.
In definitiva,
come osservato dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente si traduce in
una critica soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su
un attento e approfondito esame della situazione.
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuta la perizia ______ del 31 maggio 2024 – la quale
rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.7) e alla quale va quindi attribuita piena
forza probante – e il complemento del 3 dicembre 2024 e pure gli affidabili
pareri del medico SMR (cfr. in particolare i vari rapporti del 4 giugno e 5
dicembre 2024, 20 febbraio e 27 marzo 2025, doc. AI pag. 454, 500, doc. 8 e XI/1;
sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.7) e
non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità
lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 12 dicembre 2024 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona
assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati
dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di
vista funzionale diverse da quelle stabilite dalla perizia e che pertanto ella
– confermata per il periodo precedente l’inabilità lavorativa completa in ogni
attività fissata dall’amministrazione con decisione del 28 dicembre 2020 – dal
21.
giugno 2021 (ossia a tre mesi dall’ultimo intervento al polso sinistro) vada
considerata abile nella misura del 50% nell’attività abituale e del 100% in
attività leggere adeguate e nelle mansioni casalinghe.
Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione
contestata vanno quindi confermate.
Questo
Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
alla data decisiva dell'emanazione della decisione contestata, senza che si
renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d).
Considerato come la
ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità
della perizia ______, non occorre ordinare nuovi accertamenti medici.
2.10
Per
quanto riguarda la valutazione economica va fatto riferimento al calcolo
esposto nella decisione contestata, considerato anche come lo stesso sia
rimasto sostanzialmente incontestato (riservato quanto verrà esposto nel
prosieguo riguardo alle attività esigibili). Stante un’abilità lavorativa del
50% nell’attività lavorativa precedente e del 100% in attività adeguate e
nell’economia domestica, e la (non contestata) ripartizione tra attività
salariata (75%) e casalinga (25%), per determinare il grado di invalidità
l’Ufficio AI ha proceduto come segue:
" QUOTA PARTE SALARIATA
Per
quanto attiene alla quota parte salariata, la giurisprudenza imposta dall'Alta
Corte
federate
indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’ufficio federale di
statistica (tabelle RSS).
l dati
RSS relativi all’anno 2024 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori
di riferimento sono quindi quelli del
2022.
Se il
reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere del danno
alla salute è inferiore di almeno il 5 per
cento al valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il
reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale
(gap salariale). In caso di attività
indipendente, il gap salariale non viene applicato.
Per
quanto attiene al reddito con invalidità, si precisa che se il valore è
stabilito in applicazione dei dati statistici federati, dal 1. gennaio 2022
viene applicata una riduzione del 10% se l’assicurato dispone di una capacità
lavorativa residua pari al 50% o meno. Dal 1. gennaio 2024 è inoltre stata
introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il reddito da invalido è stabilito in applicazione dei
parametri federali.
Nel caso
concreto, senza il danno alla salute, la Signora RI1 nell'attività originaria
di
addetta
alla vendita/cucina di ristorante, avrebbe potuto conseguire CHF 62'036.00
(fonte: corrispondenza del 10.09.2024 della
ditta ______).
Malgrado
il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente
conseguire CHF 48'473.13 (tabelle RSS,
valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, riduzione del 10% legata al mercato del
lavoro).
Il
confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e
quindi un grado Al per la quota parte
salariata, pari al 22%.
Confronto
dei redditi:
Reddito
senza invalidità CHF 62'036.00
Reddito
con invalidità CHF
48'473.13
Perdita
di guadagno CHF
13'562.87
Grado
d'invalidità
22%
QUOTA
PARTE CASALINGA
Considerato
che a livello medico non è stata riscontrata alcuna limitazione nello
svolgimento delle attività domestiche, si
è ritenuto superfluo effettuare un'inchiesta a domicilio (a tal proposito, cfr. per es. STF 2.9.2010 in re P., 9C_103/2010).
Tenuto
conto della ripartizione delle due attività (salariata-casalinga), si ottiene
il grado Al come segue:
Attività Quota parte Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Salariata
75% 22% 17%
Casalinga
25% 0%
0%
Grado
d'invalidità 17%
Il grado
d'invalidità del 17%, essendo inferiore al 40%, non è suscettibile di far
mantenere il diritto ad una rendita.
Su
richiesta scritta, si rimane a disposizione per un aiuto al collocamento.”
(doc. A/2)
Tale calcolo
ha applicato correttamente il metodo di graduazione
dell'invalidità per gli assicurati che svolgono solo parzialmente un’attività
lucrativa (detto "metodo misto"; cfr. l’art. 28a cpv. 3 LAI e al
consid. 2.4) e, per quanto riguarda la parte salariata, ha considerato
giustamente la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013
del 28 novembre 2013). Per quanto riguarda i salari applicati per determinare
il reddito da invalida ha in effetti fatto correttamente capo ai dati salariali
statistici ufficiali (valori centrali) dichiarati applicabili dal Tribunale
federale (art. 26bis cpv. 2 OAI; cfr. doc. AI pag. 466; riguardo
all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati
salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata
dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e
SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Ha pure correttamente proceduto all’applicazione
di una riduzione sul salario da invalida del 10% giusta l’art. 26bis cpv. 3 OAI.
Tale calcolo
così come il grado di invalidità che ne è scaturito (22% per la parte salariata
rispettivamente 17% considerando anche la quota parte quale casalinga) vanno
pertanto confermati.
Del
resto, riservato quanto segue, la ricorrente non ha, come detto, contestato il
metodo di graduazione dell’invalidità, né i salari applicati per il confronto
dei redditi e nemmeno che nello svolgimento delle attività domestiche non vi
fossero degli impedimenti (ciò che ha reso superfluo effettuare un’inchiesta a
domicilio; cfr. DTF 9C_103/2010 del 2 settembre 2010) e questo giudice può
quindi fare riferimento al calcolo esposto nella decisione impugnata.
Nel
suo ricorso l’interessata censura tuttavia la valutazione economica operata
dall’amministrazione ritenendo che la stessa elenchi delle attività esigibili
che sarebbero incompatibili con le limitazioni indicate dal reumatologo,
giacché implicanti l’uso ripetitivo delle mani o il sollevamento di pesi.
Sottolinea inoltre i limiti linguistici e la scarsa formazione scolastica,
fattori che pure le precluderebbero l’accesso ad una serie di professioni.
Ora, il
consulente professionale, nel suo dettagliato rapporto del 30 luglio 2024, dopo
aver elencato lo stato di salute, le diagnosi con e senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa elencate dalla perizia ______, le limitazioni funzionali
citate dal perito reumatologo (carico massimo di 5 Kg e alternanza della
postura al bisogno), aveva esposto come segue l’”analisi della
reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza riformazione
specifica”:
" Si tratta quindi di identificare delle attività
semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In
concreto non si ritiene che l’A. disponga di un sufficiente bagaglio
attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di
attività avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e
tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,
si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in
situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora
apprezzabilmente esteso.
I limiti
invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma
di attività sia nel settore secondario che terziario:
-
Addetto
qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero:
Professione
da svolgersi prevalentemente in posizione seduta, 80% e per il restante 20% in
piedi o in movimento. Tale percentuale indicativa potrebbe modificarsi
sensibilmente con l'ausilio di un piano di lavoro regolabile, rendendo la
professione ancor più adeguata. Il mansionario comprende: controllo qualitativo
estetico e non dimensionale (controllo per il quale sarebbe necessaria una
formazione specifica) che comprende la lucidatura, satinatura, sabbiatura,
gravaggio e rodiatura dei semilavorati, l'imballaggio o confezione comprende:
le misure protettive, preparazione kits, messa in scatola, compilazione protocollo
di controllo e consegna al reparto logistico. Le componenti sono di piccole
dimensioni e le scatole superano raramente i 2 kg.
-
Addetto al controllo e
all'imballaggio/etichettatura nel settore farmaceutico:
Il
mansionario di tale professione, comprende il controllo degli imballaggi,
l'etichettatura degli stessi e la compilazione dei protocolli di spedizione.
Pesi inferiori ai 2 kg, alternanza della postura al bisogno possibile ed
eventualmente con un piano di lavoro regolabile si potrebbe ulteriormente
agevolare l'adeguatezza di tale professione.
-
Addetto al controllo e
all'imballaggio/etichettatura nel settore alimentare:
Il
mansionario, comprende il controllo, l'etichettatura dei vari prodotti e
imballaggio, dei prodotti alimentari, pesi non superiore ai 2 kg. La postazione
permette l'alternare la postura al bisogno ed eventualmente con un piano di
lavoro regolabile si potrebbe ulteriormente agevolare ('adeguatezza di tale
professione.
-
Aiuto fiorista:
Il mansionario,
prevede la cura e la gestione del negozio di fiori, con compiti di manutenzione
della merce, servizio alla clientela e tenuta del negozio.
-
Commessa:
Il
mansionario prevede esclusivamente la funzione di gestione della merce con
compiti di riempimento degli scaffali. Questa funzione non prevede la
consulenza alla clientela.
-
Collaboratrice domestica:
Questa
professione prevede la pulizia di appartamenti/case private, attraverso
l'ausilio di scope-aspirapolvere-mocio. È prevista anche lo spolveramento di
superfici, rifacimento letti, riordino camere. Possono aggiungersi (a
discrezione detta persona) attività come fare il bucato, stiramento, pulizia
frigo/forno. Questa professione può prevedere da 1 a 4 ore circa per abitazione
(a dipendenza della grandezza e frequenza settimanale), attività leggera in
quanto non sono previsti sollevamento di pesi e in costante movimento ma mai
forzato.
In
aggiunta c’è da riportare la CL al 50% nella sua attività abituale come addetta
alla ristorazione.” (doc. AI pag. 462)
Nelle
sue conclusioni il consulente professionale ha precisato che “vista l’età,
l’iter scolastico e professionale, non ci sono i presupposti per riconoscere
una formazione professionale biennale/triennale. Le attività presentate sono
comunque accessibili direttamente senza formazioni specifiche” (doc. AI
pag. 463).
Ora, come
dianzi ricordato (cfr. consid. 2.7), spetta essenzialmente al consulente
professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una
valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto
nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5), e non al medico, avuto
riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre
2011.
consid. 3.5). In concreto, alle conclusioni del consulente professionale questo
giudice deve integralmente aderire, considerato anche come le stesse siano
state formulate dopo attento esame degli atti e in particolare considerando
attentamente le conclusioni del ______ e tenendo conto delle peculiarità del
caso per definire quali attività siano ancora compatibili con lo stato di
salute dell'assicurata.
Al
riguardo va pure osservato che il concetto d'invalidità è riferito ad un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto
ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiano escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276
consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
Quanto
alle censure ricorsuali circa le attività indicate dal consulente AI e alla sua
reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo alle sue condizioni di
salute – premesso che le stesse non possono in ogni caso essere seguite
laddove partono da una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a
quella qui confermata al consid. 2.9 – l’amministrazione ha nondimeno ritenuto
di ulteriormente interpellare il ______. L’Ufficio AI, sentito il SMR (doc. 4),
il 12 febbraio 2025 ha chiesto al ______ di pronunciarsi “se le
attività descritte dal consulente ispettore siano idonee ai limiti funzionali
descritti nella perizia in particolare nell'intento di specificare cosa si
intende per "uso ripetitivo delle mani"” (doc. 1, 3, 4). Con scritto 18 febbraio 2025 il ______ si è quindi pronunciato come
segue.
" (…) Premesso che essendo medici non conosciamo fino in
fondo le attività in esame e come vengano svolte le varie mansioni.
Da parte
nostra riteniamo che le attività ritenute idonee per l'A. non debbano prevedere
movimenti
di flesso- estensione ripetitivi e con ritmo serrato dei polsi, anche non
prettamente contro resistenza, come può verificarsi nel caso di un'attività lavorativa
ad esempio in catena di montaggio o nell'ultima attività lavorativa svolta di
lavapiatti (attività che potrebbe comunque essere svolta ma con una riduzione
del rendimento del 50% per consentire le adeguate pause). Tra le attività
individuate dal consulente in integrazione si ritiene che l’attività di addetta
qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero così come quella
di addetta al controllo ed all'imballaggio/etichettatura nel settore
farmaceutico ed alimentare, possano essere ritenute idonee, almeno che tali
mansioni non vengano svolte su una linea di produzione che necessiti il
mantenimento di un ritmo di lavoro elevato prestabilito.
Per quanto concerne invece l'attività di aiuto fiorista, così come quella di commessa e di collaboratrice domestica, esse vengono
considerate rispettose dei limiti funzionali descritti, in quanto queste ultime
possono essere gestite dall’A. senza la necessità di eseguire movimenti
ripetitivi dei polsi dettati dalla necessità di svolgere attività cadenzate. Segnaliamo pure che i limiti funzionali descritti dalla
reumatologa Dr.ssa med. ______ sono stati riportati estesamente e compiutamente
al punto 4.3.3 del consenso nonché al punto 4.8 del medesimo (vedi pagina 62 e
pagina 64) facendo riferimento al punto 7.2 (pag. 36) e punto 8 (pag. 37) del
consulto reumatologico. Pertanto non c'è alcuna discrepanza nella descrizione dei limiti dal punto di vista
reumatologico e consensuale peritale.” (doc. 7)
Il dr.
______ del SMR il 20 febbraio 2025 ha condiviso queste conclusioni affermando
che “dal lato medico quindi, come
ancora ripetuto dai consulenti specialisti, si ribadisce che solo un mansionario di carico ripetitivo per i polsi
per esempio in catena di montaggio appare
strettamente controindicato e non più esigibile mentre altre attività meno ripetitive
e pesanti restano esigibili come ben descritto nel complemento del 18.2.25”
(doc. 8).
Queste
conclusioni, cui questo giudice può integralmente rimandare, permettono di
ulteriormente confermare la valutazione economica operata dal consulente in
integrazione laddove nell’elencare le attività esigibili dall’assicurata ha debitamente
tenuto conto delle peculiarità del caso e in particolare della necessità di
evitare attività che prevedono l’uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di
pesi.
Del
resto, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che
nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA
35.2012.17
del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.
3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo
la giurisprudenza federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla
difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza
della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la
disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276
consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b) – che la ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate
rispettose dei limiti enunciati dal perito reumatologo.
Riguardo
infine all’osservazione della ricorrente circa una presunta scarsa conoscenza
della lingua che le precluderebbe l’accesso a determinate attività lavorative, va
ricordato che, come con pertinenza fatto osservare dall’amministrazione, ella aveva
indicato nella domanda di prestazioni di possedere due lingue materne, quella
italiana e quella vietnamita (cfr. doc. AI pag. 2). Inoltre nel suo curriculum
vitae aveva pure precisato di possedere un buon livello parlato di italiano e
di avere conoscenze della lingua a livello scritto (cfr. doc. AI pag. 5).
Infine, nel corso del colloquio del 14 agosto 2023 la ricorrente aveva indicato
di comprendere abbastanza bene la lingua italiana (cfr. doc. Al pag. 173). Anche
nell’ambito della valutazione peritale del ______, i periti, pronunciandosi
sulla “valutazione della coerenza e della plausibilità”, avevano del
resto avuto modo di osservare che si era avuta “l’impressione di una
conoscenza della lingua italiana maggiore rispetto di quella dichiarata, cosa
peraltro plausibile se si considera che la perizianda vive in Ticino dal 1996,
che ha comunque lavorato in ambiente aperto al pubblico e che nel 2004 ha
ottenuto la naturalizzazione svizzera”. Del resto, secondo i periti, la
presenza di sufficienti conoscenze della lingua italiana sarebbe stata
comprovata anche dalla circostanza che l’assicurata era stata in grado di portare
avanti un trattamento psicoterapico basato su colloqui con la psicoterapeuta
che per loro natura richiedono una buona conoscenza della lingua (doc. AI pag.
318).
Alla
luce della situazione concreta, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione
– viste anche le argomentazioni sviluppate dal consulente AI nelle succitate
prese di posizione, che vanno qui confermate e tenuto conto anche del
riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V
71, 132 V 393 consid. 3.3) – ha considerato la ricorrente
integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute. Ha a ragione ritenuto che vi sia una sufficiente disponibilità
di attività lavorative semplici e leggere del settore secondario e terziario,
accessibili direttamente senza formazioni specifiche, con i relativi mansionari
adeguati allo stato di salute e alle limitazioni individuate in sede medica
peritale, nell’esercizio delle quali l’assicurata potrebbe svolgere un’attività
lavorativa nella misura del 100%.
2.11
Alla luce di tutto quanto sopra esposto,
accertato che lo stato di salute della ricorrente è migliorato a partire dal
mese di giugno 2021, con una ripresa di un’abilità lavorativa del 50%
nell’attività svolta e del 100% in attività leggere adeguate e nell’economia
domestica, con un conseguente grado di invalidità complessivo del 17%,
insufficiente per l’erogazione di una rendita d’invalidità, è a giusta ragione
che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita a partire dal
primo giorno del secondo mese che ha seguito la notifica del provvedimento
contestato (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI; cfr. consid. 2.5).
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.12
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del
24.
settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono
poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni