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Decisione

32.2025.11

Revisione di una rendita con soppressione della prestazione in considerazione di un miglioramento delle condizioni di salute e della capacità lavorativa. Assicurata casalinga contesta valutazione medica ed economica. conferma della decisione

22 maggio 2025Italiano80 min

consulenti del ______ hanno valutato le condizioni di salute della ricorrente prendendo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.11

Lugano

22 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione del 12 dicembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI1, nata nel

1976, già collaboratrice

di vendita e in cucina presso ______ e casalinga, ha presentato una prima domanda

di prestazioni nel settembre 2019 all’Ufficio AI, il quale le ha concesso provvedimenti

atti al mantenimento del posto di lavoro poi interrotti nel gennaio 2020 a seguito

di un peggioramento del suo stato di salute. L’assicurata ha quindi presentato

una nuova una domanda di prestazioni nel marzo 2020. Con decisione del 28

dicembre 2020 le è quindi stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado

d'invalidità del 100%) a far tempo dal 1° gennaio 2020, a fronte di

un'incapacità totale in qualsiasi attività, nonché in mansioni consuete, in

ragione di varie diagnosi ai polsi, lombo-sciatalgia, tendinosi calcarea del

tendine e muscolo infra-spinato a dx e sinovite.

1.2. A

seguito di una segnalazione anonima, nel marzo 2023 l’Ufficio AI ha avviato una

revisione della rendita. Sono quindi stati esperiti gli accertamenti medici ed

economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare in ambito internistico,

reumatologico, neurologico e psichiatrico a cura del ______, dal cui rapporto del 31 maggio 2024 è

risultato dal giugno 2021 un miglioramento della situazione valetudinaria e, di

conseguenza, una ritrovata abilità lavorativa del 50% nella precedente attività

e del 100% in attività adeguate e come casalinga. Considerato come l’assicurata

prima del danno alla salute fosse considerata salariata al 75% e casalinga al

25%, effettuato il confronto dei redditi, l’amministrazione ha stabilito un

grado d’invalidità complessivo del 17%. Con progetto del 1° ottobre 2024 e

decisione del 12 dicembre 2024 [resa dopo valutazione delle osservazioni dell’assicurata

e dopo aver nuovamente interpellato il ______ e il Servizio Medico Regionale

dell’AI (in seguito: SMR)] l’Ufficio AI ha quindi soppresso la rendita con

effetto alla fine del mese di gennaio 2025.

1.3. Con il

presente ricorso l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, insorge contro suddetta

decisione, postulandone l'annullamento e la conferma della rendita

d’invalidità. Contesta la perizia pluridisciplinare, ritenendo che gli

specialisti del ______ e l’amministrazione siano stati influenzati dai sospetti

verso l’assicurata generati dalla segnalazione anonima inoltrata all’Ufficio AI,

non dando invece credito alle certificazioni del curante che aveva confermato

la persistenza di dolori cronici. Censura inoltre le conclusioni del consulente

in integrazione che, contrariamente alle limitazioni poste dal perito

reumatologo, avrebbe elencato quali attività idonee allo stato di salute occupazioni

che prevedono l'uso ripetitivo delle mani nonché il sollevamento di pesi.

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando

sia la perizia ______ (confermata anche dall’allegato complemento peritale del

______ del 18 febbraio 2025 e dalla presa di posizione del SMR del 20 febbraio

2025) che la valutazione del consulente professionale. Delle ulteriori

allegazioni si dirà, per quanto necessario, nel merito.

1.5. Con

scritto 24 marzo 2025 l’assicurata, sempre assistita dalla sua legale, ha in

sostanza ribadito le tesi ricorsuali, allegando certificati della dr.ssa ______,

del dr. ______ e del dr. ______, reumatologi (VIII, doc. B1-B3).

1.6. Con

osservazioni 31 marzo 2025 l’Ufficio AI, ritenendo la documentazione prodotta

ininfluente, ha chiesto la conferma della decisione impugnata (XI).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente o meno l'Ufficio AI ha soppresso il

diritto alla rendita dell’assicurata dopo aver accertato un miglioramento della

sua situazione valetudinaria e aver calcolato un grado d’invalidità non

pensionabile.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Le

disposizioni transitorie della citata modifica legislativa dispongono che il

calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente

sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una

revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17

cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e

l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di

cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni [Disposizione transitoria lett. b

cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr.

anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und

Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung,

in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7].

In tal

senso il marg. 9105 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità, nella versione valida dal 1° gennaio 2024)

prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio

2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al

2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se

sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del

grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Il marg.

no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso

di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e

casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene

prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della

modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500

segg.).”

Infine,

ai sensi del marg. 9104 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che

il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957

al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono invece nel vecchio

sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A

queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. la Disposizione transitoria lett. c della

citata modifica legislativa).

Nel

caso in esame è applicabile la citata Disposizione transitoria lett. b cpv. 1

della modifica del 19 giugno 2020 poiché al momento della sua entrata in vigore

(1° gennaio 2022) l’assicurata, nata il 20 febbraio 1976, non aveva ancora

compiuto 55 anni.

Secondo

tale disposizione, il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto

l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se –

come nel caso concreto – nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa in parola, non aveva ancora compiuto 55 anni.

Ne

consegue che applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale

percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il

50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a

seconda del grado d’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque

svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività

lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,

occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni

consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo

tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è

irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima

fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Infine,

va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal

1° gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

" 1 Per

valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il

grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il

grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa:

a. il

reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa

corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di

un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento

e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in

funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto

invalido.

3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota percentuale che le

limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2

lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”

2.5. Se il

grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa

sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17

LPGA. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La

revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile

modifica importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità,

è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita,

dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87

cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b

OAI).

Invece,

se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la

rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano

stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L'art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.3).

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

Quanto

agli effetti della revisione di una rendita, per l'art. 88bis cpv. 2 OAI la

riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il

primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a). Essa

può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante, se l'erogazione illecita è causa dell'ottenimento

indebito di una prestazione per l'assicurato oppure se quest'ultimo ha violato

l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77 (lett. b).

L'art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di

modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a

edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione

necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o

soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro,

eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di

informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95

segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex

nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017). In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143

V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Inoltre, le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea

di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 del 2

agosto 2018, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018.

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8. Nell’ambito

dell’evasione della domanda di prestazioni presentata nel marzo 2020

dall’assicurata, affetta principalmente da problematiche osteoarticolari al

polso-mano bilateralmente e stato dopo sanazione di ernia deficitaria lombare (doc.

AI pag. 86), l’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione del

28 dicembre 2020 le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1.

gennaio 2020 (doc. AI pag. 103). In quella sede aveva stabilito un'incapacità

totale in qualsiasi attività e nelle mansioni consuete, in ragione delle

seguenti diagnosi: “morbo di Kienböck polso-mano sinistra (gennaio 2020);

sindrome di impatto ulno-carpico polso sinistro (aprile 2020); stato dopo

intervento polso destro (07.05.2020) di plastica allargamento retinacolo

dell'estensore e sinoviectomia dei tendini del l compartimento; stato dopo di-

scectomia parziale L4-5 sinistra per lombo-sciatalgia sinistra (19.02.2020);

tendinosi calcarea del tendine e muscolo infra-spinato a dx (2015); sinovite

sterno claveare di origine indeterminata (2005)” (rapporto SMR 29 settembre

2020, doc. AI pag. 86).

Alla

luce di una segnalazione anonima pervenuta nel marzo 2023, che riferiva tra

l’altro che l’assicurata si era recata in vacanza in ______ per 6 mesi (cfr.

doc. Al pag. 175), l’Ufficio ha avviato una revisione della rendita d'invalidità.

Interpellato

dall’amministrazione, il curante dr. ______ ha confermato l'incapacità lavorativa

totale della sua paziente per le affezioni alla spalla destra, ipostenia,

sindrome lombospondilogena cronica e parestesie recidivanti (certificato del 7

giugno 2023, doc. Al pag. 168). Il SMR, ritenuto come l’assicurata fosse stata

posta al beneficio di una rendita totale nella fase riabilitativa a seguito di

operazioni agli arti superiori, nonché alla luce del periodo intercorso e dell'obbiettività

degli accertamenti effettuati, ha auspicato che venisse effettuata una

valutazione motoria globale peritale al fine di determinare le esigibilità

residuali e la prognosi in previsione di eventuali atti reintegrativi (doc. AI

pag. 211). L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare.

Dalla

perizia pluridisciplinare del ______ del 31 maggio 2024 risulta che i periti

hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura internistica,

psichiatrica, reumatologica e neurologica. Essi hanno ritenuto che dal 21

giugno 2021 (ossia tre mesi dopo l'ultimo intervento al polso) permanesse

unicamente dal profilo reumatologico una limitazione del 50% nello svolgimento

dell’attività abituale, ritenuto che in un'attività adatta allo stato di salute

(ossia di tipo leggero o medio-leggero che non comporti l'uso ripetitivo delle

mani e il sollevamento di pesi) così come nell’economia domestica l’abilità era

da considerare piena.

Avendo

quindi la valutazione peritale stabilito un miglioramento delle condizioni di

salute a far tempo dal giugno 2021 (tre mesi dopo l'ultimo intervento al polso),

stabilito un grado d’invalidità non pensionabile (del 17%), con la decisione

impugnata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

2.9. Questo Giudice,

chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata sia stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI in sede di revisione della prestazione, non

ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia

pluridisciplinare del 31 maggio 2024, la quale è da considerare dettagliata,

approfondita e rispecchiante i parametri giurisprudenziali di cui ai consid. 2.6.

e 2.7. Questo per i motivi che seguono.

2.9.1. Nella

perizia del 31 maggio 2024 il ______, fatto capo a consultazioni di natura reumatologica

(dr.ssa ______), psichiatrica (dr. ______), internistica (dr.ssa ______) e neurologica

(dr. ______) ed effettuati i necessari accertamenti, si è espresso su tutte le

patologie lamentate, ha considerato tutta la documentazione medica agli atti,

incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche e ha precisato le ragioni

per le quali rispetto all’epoca di attribuzione della rendita d’invalidità

(decisione del 28 dicembre 2020), e al momento della perizia, era subentrato un

sostanziale miglioramento delle condizioni dell’assicurata.

In

particolare i periti hanno ritenuto che dal 21 giugno 2021 (tre mesi dopo

l'ultimo intervento al polso sinistro di “artroscopia e osteotomia

d’accorciamento ulna distale sinistra e fissazione con placca”, doc. AI

pag. 198 e 202) permanesse unicamente una limitazione dal profilo reumatologico

nello svolgimento dell’attività lavorativa abituale nella misura del 50%. In un'attività

adatta allo stato di salute (ossia di tipo leggero o medio-leggero, che non

comporti l'uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di pesi) e nelle mansioni

dell'economia domestica l’abilità era invece piena. Sono comunque state escluse

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dal punto di vista neurologico,

psichiatrico e internistico (cfr. doc. Al pagg. 320segg). Tale conclusione va

condivisa.

Il ______ ha dapprima ricordato i trascorsi

personali e patologici dell’assicurata, già attiva professionalmente come

addetta alla vendita/cucina presso il ______, e ricordato come la stessa, all’epoca

dell’assegnazione della rendita, fosse affetta principalmente da problematiche osteoarticolari

al polso-mano bilateralmente e stato dopo sanazione di ernia deficitaria

lombare, condizionante un impedimento completo alla pinzatura al dito sinistro

e che avevano determinato un'incapacità totale in qualsiasi attività (doc. AI

pag. 382).

Sulla

base dei consulti peritali specialistici effettuati dal 1° febbraio al 5 marzo

2024, e la valutazione consensuale, il ______ ha posto le seguenti diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa:

" Diagnosi reumatologiche

Stato

dopo intervento di tenosinoviectomia dei tendini adduttore lungo del pollice ed

estensore breve del pollice al polso con legamento legamento-plastica del primo

compartimento del retinacolo degli estensori polso ds. (7.5.2020) e sin.

(8.10.2020), intervento di artroscopia diagnostica radio-carpica e

medio-carpica polso sin. con

débridement

disco triangolare (TFCC), sinoviectomia intra-articolare a livello radiocarpico

e medio-carpico, osteotomia d'accorciamento ulna distale sin. con fissazione

con placca (9.3.2021).

Sindrome

lombo-spondilogena cronica intermittente in:

- stato dopo intervento il 19.2.2020 di discectomia

parziale e foraminotomia L4-L5 sin. per bulging discale e stenosi foraminale

L4-L5 sin.;

- modeste alterazioni degenerative del rachide lombare,

discopatie L4-L5 e L5-S1 (MRI lombare 11.1.2024).

Possibile

spondiloartrite assiale HLA-B27 negativa (lieve sacro-ileite radiologica

anamnestica nel 2015).”

E

quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

" Diagnosi reumatologiche

Stato

dopo morbo di Kienböck (malattia del lunatum) a sx, (gennaio 2020).

Diagnosi

neurologiche

Dolori

alla gamba sin. dovuti primariamente ad una problematica periarticolare

(periartropatia) dell'anca.

Stato da

intervento di discectomia L4-L5 a sin. (2.2020), attualmente senza deficit

radicolari.

Disturbi

di sensibilità alle mani senza chiaro correlato clinico o elettroneurografico

(elettroneurografia del nervo mediano normale a ds. e sin).

Cefalee

tensive (possibile associata componente emicranica).

Diagnosi

internistiche

Ipercolesterolemia

(colesterolo 6.4 mmol/1; LDL-colesterolo 4,7 mmol/1).

Pregressa

Epatite B” (doc. AI pag. 319)

Fatti

I

consulenti del ______ hanno valutato le condizioni di salute della ricorrente prendendo

in considerazione i referti resi dai curanti che li hanno preceduti ed

effettuando esami laddove ritenuto necessario. I rapporti che ciascun perito ha

allestito sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 31 maggio

2024, che analizza in modo dettagliato e concludente lo stato di salute della

ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive

alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere

alle domande peritali sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di

lavoro. Essi hanno dunque spiegato chiaramente le loro valutazioni e

conclusioni e il rapporto finale del 4 giugno 2024 del SMR che le riassume è

convincente e esaustivo (doc. AI pag. 454).

2.9.2. Innanzitutto,

per quanto riguarda la valutazione internistica, l’assicurata è stata

peritata il 1° febbraio 2024 dalla dr.ssa ______, la quale, descritte

l’anamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e patologica), e le

costatazioni obiettive sulla base della visita clinica, esami di laboratorio e

radiologici, richiamati anche gli esami degli altri specialisti, poste le sopra

menzionate diagnosi non invalidanti, ha concluso che l’assicurata non aveva mai

presentato e non presentava un’incapacità lavorativa prolungata in ambito

internistico, ragione per cui da tale profilo l’assicurata era abile in misura

piena in ogni attività.

Dal

punto di vista reumatologico l’assicurata è stata valutata dalla dr.ssa ______, la quale, riassunti gli atti, riferita le

anamnesi e descritto nel dettaglio lo status reumatologico e presa visione

degli esami di laboratorio, nel suo dettagliato rapporto al ______ del 22

maggio 2024, ha posto le citate diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa e ha quindi riferito che l’assicurata era stata sottoposta dal 2019

a diverse infiltrazioni di corticosteroidi ed anestetici locali per un quadro

di tendinite di De Quervain bilaterale con scarso beneficio duraturo, motivo

per il quale erano stati proposti ed effettuati interventi chirurgici che avevano

quindi condotto nel tempo ad una completa risoluzione della sintomatologia dolorosa

a carico dei polsi. La specialista ha del resto indicato che l’assicurata riferiva

di aver ottenuto benefìcio per gli episodi dolorosi dopo gli interventi ai

polsi (l’ultimo il 9 marzo 2021, doc. AI pag. 198, 202) e che attualmente non era

presente una franca sintomatologia infiammatoria sia a livello del rachide che perifericamente,

con indagini radiologiche effettuate negli anni che non avevano mai rilevato

segni suggestivi di una malattia autoimmune a carattere sistemico. La

specialista ha quindi concluso attestando una capacità lavorativa del 50%

nell’attività precedentemente svolta dal 21 giugno 2021, ossia a tre mesi

dall’ultima operazione al polso sinistro. In un lavoro adatto allo stato di

salute, ossia di tipo leggero o medio-leggero che non comporti l'uso ripetitivo

delle mani e il sollevamento di pesi, così come nell’economia domestica ha

giudicato l’assicurata abile al 100% sull'arco di una giornata lavorativa

normale.

Per

quanto riguarda la coerenza e la plausibilità, la consulente reumatologa ha

sottolineato che i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali

riferiti, documentabili solo in parte durante l'esame clinico-funzionale, risultavano

(solo) parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali documentate agli

atti. Ha inoltre segnalato una discrepanza tra il bisogno analgesico dichiarato

di riserva ed il quadro algico riportato, nonché tra quanto riportato

soggettivamente circa la difficoltà di esecuzione delle mansioni domestiche e

quanto dichiarato nella descrizione di una giornata/settimana tipo (doc. AI

pag. 346segg).

Ora,

tale valutazione non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e ha valutato tutti

i reperti agli atti e appare senza dubbio approfondita e completa e questo

Giudice non ha motivo per non ritenerla attendibile.

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico l’assicurata è stata valutata l’8

e il 22 febbraio 2024 dal dr. ______, specialista in psichiatria e

psicoterapia, il quale, nel suo rapporto al ______ dell’11 aprile 2024, ha riportato

il riassunto degli atti, riferito le anamnesi, descritto lo status secondo

AMPD-system ed al termine non ha evocato nessuna diagnosi psichiatrica. Lo

specialista ha sottolineato che la perizianda non aveva mai presentato

limitazioni di sorta dal punto di vista psichiatrico, non vi era una terapia

psichiatrica o psicoterapia, pregressa o attuale, ed anche l’esame clinico

psichiatrico peritale è risultato privo di particolarità. In considerazione di

ciò, lo psichiatra ha escluso qualsiasi disabilità psichica e, quindi, ogni incapacità

lavorativa, sia nell'attività svolta che in attività adatta (doc. AI pag. 316 e

330 segg).

A tale

dettagliata valutazione – tratta sulla base di un approfondito esame clinico che

ha ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi emersi

durante i due colloqui di valutazione e la documentazione agli atti, che non ha

tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei particolari l’anamnesi

e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono

conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza 9C_492/2014 del 3

giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a tutte

le malattie psichiche – si deve aderire senza riserve.

Per

quanto riguarda la valutazione neurologica, il neurologo dr. ______, nel rapporto al ______ dell’8 marzo 2024, allestito dopo accurata

valutazione clinica il 5 marzo precedente, e esame degli atti, ha riferito le

anamnesi, descritto lo status neurologico, preso visione della documentazione

radiologica e proceduto con esame elettroneurografico (risultato normale). Ha

quindi descritto i dolori lamentati dall’assicurata e posto le diagnosi senza ripercussione

sulla capacità lavorativa di “dolori alla gamba sinistra dovuti

primariamente ad una problematica periarticolare (periartropatia) dell'anca:

stato da intervento di discectomia L4-L5 a sinistra (2.2020), attualmente senza

deficit radicolari; disturbi di sensibilità alle mani senza chiaro correlato cinico

o elettroneurografico (elettroneurografia del nervo mediano normale a destra e

sinistra); cefalee tensive (possibile associata componente emicranica)”.

Ha riferito

che si trattava di un’assicurata che lamentava soprattutto dolori alla gamba

sinistra e alla spalla destra, ai carpi e alle mani, ma che all’esame clinico

non erano stati riscontrati deficit sensitivi o motori agli arti superiori e

inferiori, e nemmeno alterazioni dei riflessi osteotendinei sospetti per una

lesione periferica rispettivamente radicolare, né vi erano elementi in favore

di una problematica di origine centrale. L’esame elettroneurografico era nella

norma, ciò che escludeva una sindrome del tunnel carpale da ambo i lati. Per quel

che riguardava i dolori alla gamba sinistra attualmente non erano ritrovabili deficit

di tipo radicolare, le algie erano chiaramente riproducibili alta

digitopressione sulle parti molli periarticolari dell'anca ed anche la

mobilizzazione dell'anca sinistra risultava nettamente dolente. Riteneva quindi

che si trattava principalmente di dolori di origine periarticolare e non di una

problematica neurogena. Ha pure evidenziato che anche le MRI del dicembre 2019

e gennaio 2024 avevano evidenziato una patologia discale relativamente contenuta

e che in ogni caso non vi era una chiara correlazione tra i reperti

neuroradiologici ed il reperto clinico. In conclusione lo specialista ha

concluso escludendo reperti o patologie di entità tale da determinare un'incapacità

lavorativa, giudicando l’assicurata abile al 100% in ogni attività (doc. AI

pag. 385 segg).

Anche

tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state

sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e l’affidabilità.

Tutto

bene considerato, effettuata tra i diversi periti coinvolti la valutazione

consensuale, il ______ ha indicato le seguenti limitazioni funzionali da

rispettare secondo il perito reumatologo:

" 4.3.3 Ripercussioni funzionali dei reperti/delle

diagnosi

Dal lato

reumatologico la perizianda presenta le risorse fisiche seguenti: ella può

spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

talvolta pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, raramente pesi oltre 10

kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può spesso sollevare pesi fino a 5 kg

sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del

petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi

motto leggeri, spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi

di media entità, mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è

normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta

effettuare la rotazione del tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed

inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti,

spesso assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione

delle ginocchia. talvolta assumere la posizione accovacciata. L'A, può assumere

spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di

lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni

corporee al bisogno.

L'A. può

molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, spesso camminare

per lunghi tragitti, talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso

salire le scale, talvolta su scale a pioli". In ambito neurologico e

psichiatrico ed internistico l'A. non presenta limiti funzionali.” (doc. AI

pag. 319)

Sulla

“Valutazione della coerenza e della plausibilità” il ______ ha esposto:

" Dal punto di visita reumatologico- la Dr.ssa med.

______ riferisce che i disturbi accusati dall'A i deficit funzionati riferiti,

documentabili solo in parte durante l'esame clinico funzionale, risultano

parzialmente spiegabili con le alterazioni strutturali documentate agli atti.

La specialista segnala che vi è una discrepanza tra il fabbisogno analgesico

dichiarato di riserva ed il quadro algico riportato; vi è inoltre discrepanza

tra quanto riportato, soggettivamente circa fa difficoltà di esecuzione delle

mansioni domestiche, in contrasto con quanto dichiarato nella descrizione di

una giornata/settimana tipo. Inoltre sottolinea che la perizianda riporta di

aver ottenuto beneficio per gli episodi dolorosi dopo gli interventi ai polsi,

e che attualmente non è presente una franca sintomatologia infiammatoria né a

livello del rachide né perifericamente, e che le indagini radiologiche

effettuate negli anni non hanno mai rilevato segni suggestivi di una malattia

autoimmune a carattere sistemico. La reumatologa riferisce pure che è presente

in anamnesi una MRI del 2015 in cui veniva evidenziato un minimo edema delle

sacroiliache, ma che attualmente la mobilità complessiva del rachide risulta

buona, e non vi sono segni suggestivi di una sacroileite in fase di attività,

tanto che l'A. non necessita l'uso di antinfiammatori, nemmeno in riserva.

Per

quanto riguarda l'ambito neurologico, il Dr. med. ______ segnala che i sintomi descritti

dalla perizianda non trovano una spiegazione neurologica, in particolare i

dolori alla gamba sin. attualmente non sono spiegabili da una problematica

radicolare.

Infine

per ciò che concerne l'aspetto psichiatrico, il nostro consulente sottolinea

che l'A. sia con lui, che con il perito ______, ha dichiarato di essere una

persona che, dopo l'insorgenza dei problemi di salute, si è chiusa in sé stessa

ed evita le relazioni interpersonali, ma che nel corso del suo primo colloquio

la stessa si è contraddetta, ammettendo di

trascorrere i fine settimana con amici vietnamiti suoi e del marito e di uscire

con loro in occasione di qualche evento.

Durante

la raccolta anamnestica l'A. ha avuto un atteggiamento abbastanza aperto e collaborante,

in alcuni momenti si è avuta l'impressione di una conoscenza della lingua italiana

maggiore di quella dichiarata, cosa peraltro abbastanza plausibile se si

considera che la perizianda vive in Ticino dal 1996, che ha comunque lavorato

in un ambiente aperto al pubblico e che nel 2004 ha ottenuto la

naturalizzazione svizzera. A questo si aggiunge una descrizione della

sintomatologia algica poco coerente con la terapia antalgica riferita durante

la raccolta anamnestica. Per quanto riguarda il materiale dell’osservazione presente

all'incarto, le foto estratte dal profilo Facebook, non appaiono in linea con

lo stile di vita descritto dall'A. dove sono presenti immagini in cui non

sembra aver problemi né al rachide né alle spalle e neppure ai polsi, riuscendo

a sollevare una bimba di 5 anni, in modo

disinvolto.” (doc. AI pag. 317)

Il ______ ha quindi concluso che l’assicurata presentava

una capacità lavorativa del 50% nell'attività svolta di addetta alla

vendita/cucina del ______ di ______, per le limitazioni derivanti dalle sole

problematiche reumatologiche. In attività adatte, rispettose dei limiti

funzionali descritti, e nelle mansioni domestiche la capacità lavorativa era

invece piena. Non vi erano invece problematiche di tipo neurologico,

psichiatrico o internistico con influsso sulla capacità lavorativa.

Per

quanto riferito all’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, i periti

hanno concluso che dal lato reumatologico, dopo l'ultimo intervento a carico

del polso sinistro (il 9 marzo 2021) veniva riferito “un miglioramento della

sintomatologia anche a sinistra, rispettivamente un miglioramento delia

mobilità locale con deficit dolorosi non più obiettivabili alla visita peritale

reumatologica. Nessun cambiamento, invece per quel che concerne l'aspetto psichiatrico

e neurologico” (doc. AI pag. 324). Il miglioramento della capacità

lavorativa, nell’attività precedentemente svolta (con passaggio dalla totale

inabilità alla capacità del 50%) e in attività adatta e nello svolgimento

dell’economia domestica con recupero di una capacità lavorativa del 100%, era

quindi da situare a partire dal 21 giugno 2021, a tre mesi dall’ultimo

intervento al polso sinistro. Per i periodi precedenti valeva quanto stabilito

dalla decisione dell'Ufficio Al del 28 dicembre 2020. Quanto all’attività

adatta alle limitazioni reumatologiche, hanno esposto che dovrebbe trattarsi di

un'attività di tipo leggero o medio-leggero, che non comporti l'uso ripetitivo

delle mani e il sollevamento di pesi (doc. AI pag. 321).

A tali

conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel

rapporto del 4 giugno 2024 (doc. AI pag. 454), e che sono il frutto di un

attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che

possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un

diverso apprezzamento, va prestata adesione.

Va

pure osservato che la valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una

procedura probatoria strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo

peraltro valutato correttamente gli indicatori relativi alla

coerenza/plausibilità in rapporto alle risorse dell'assicurata, e alla stessa

va quindi attribuito pieno valore probante (DTF 125 V 351). In tale ambito

occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa

(art. 44 LPGA) o

giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza

probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si

presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135

V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 35 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie

non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni

diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse

imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una

conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti

importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal

riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito

(cfr. fra le tante: STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1, 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in

presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione

nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in

causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò

che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei considerandi che

seguono.

2.9.3 Le conclusioni

del ______ non sono state smentite da censure

motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove

affezioni o elementi idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie

diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la

data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del

provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Innanzitutto

in fase di osservazioni al progetto di decisione del 1° ottobre 2024

l’assicurata ha fatto pervenire diverse certificazioni (rapporto 10 ottobre

2024 della signora ______, psicologa, rapporto fisioterapico 11 ottobre 2024

della ______ e rapporto 15 ottobre 2024 del dr. ______, internista, doc. AI

pag. 489 segg), le quali, unitamente alla presa di posizione della sua legale, sono

state sottoposte al ______, il quale, con complemento peritale del 3 dicembre

2024, ha esposto:

" (…) Abbiamo sottoposto la nuova documentazione giunta

agli atti ai nostri consulenti, le cui risposte abbiamo qui di seguito

riportato ed alle quali ci allineiamo completamente.

Presa

di posizione del Dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia, del 17.11.2024:

(….)

Il

rappresentante legale conferma a scanso di equivoci, che l’attività lavorativa

dell’assicurata si è interrotta a causa di noti problemi fisici, che le hanno

impedito di proseguire la sua attività. L’avvocato segala tuttavia che

l’assicurata da tempo dà anche segni di sofferenza psichica intesa come ansia

generalizzata.

A

proposito delle prove che vengono portate, va detto che il rappresentante

legale non fornisce alcuna documentazione medica redatta da specialisti FMH in

psichiatria e psicoterapia.

Negli

atti si trova un parere psicologico di una psicoterapeuta in formazione, che

però non attesta alcuna inabilità lavorativa.

La

presa a carico è peraltro iniziata in maggio 2024, su raccomandazione dei

curanti, dopo che in perizia l’assicurata si era giustificata alla domanda

diretta del perito, sostenendo di non essersi mai fatta aiutare

psicologicamente per motivi culturali (per timore di essere ritenuta “una

matta”).

Faccio

notare che la perizia dello scrivente è stata consegnata a metà aprile 2024. L’ansia

segnalata è quindi semmai insorta è divenuta meritevole di presa a carico

psicologica, dopo la perizia e forse anche per le risultanze stesse discusse in

perizia.

Non si

può peraltro omettere di sottolineare una sospetta manipolazione

dell’assicurata allorquando ella ha voluto far valere in sede peritale, dei

presunti pregiudizi di ordine culturale rispetto alla presa a carico

psicologica per poi accedervi facilmente poche settimane dopo. Ad ogni buon

conto, al di là dell’ipotesi diagnostica della psicoterapeuta, l’assicurata non

ha necessitato di una cura farmacologica o di interventi più incisivi di ordine

psichiatrico. La psicoterapeuta ha inoltre segnalato diversi aspetti

strutturali della personalità dell’assicurata ivi compresa un’eventuale

tendenza all’espressione somatica del disagio psichico, sui quali la signora è

libera di lavorare in psicoterapia ma che sono presenti sin dalla prima età

adulta e non hanno mai compromesso la sua continuità lavorativa. Le conclusioni

della perizia psichiatrica sono quindi interamente confermate.

Presa

di posizione della dr.ssa ______, specialista, specialista in reumatologia, del

28.11.2024:

La nostra

consulente reumatologa nella sua presa di posizione ha riassunto gli atti

sottoposti ed ha così concluso: “Per quanto riguarda lo scritto del Dr.

______ e della fisioterapista e coach emotivo-comportamentale Sig. ______, non

sono forniti elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto era già noto al

momento della valutazione peritale. Vi sono riferimenti riguardanti le risorse

fisiche esclusivamente sulla base del vissuto del dolore (con buoni risultati

raggiunti secondo quanto riportato: “netta riduzione della sintomatologia

dolorosa alla coscia sin., lombare e gluteo si., aumento della forza muscolare,

della percezione e della propriocezione, miglioramento della deambulazione”),

rispettivamente secondari a fattori non inerenti alla mia specialità (scolarità

e barriera linguistica). Non intravedo dunque motivi per discostarmi dalla mia

valutazione peritale del 22.5.2024.

In merito

alle censure mosse dalla rappresentante legale per quanto riguarda i presunti

pregiudizi nei confronti dell'A. riteniamo che non vi siano stati atteggiamenti

che inducano a pensare che vi siano stati dei preconcetti o un atteggiamento

giudicante, almeno che non si interpretino

le domande di approfondimento poste dai periti in tal senso. Consideriamo non

offensivo domandare all'A. il motivo della mancata conoscenza della lingua

italiana, stante la presenza in Ticino da oltre 20anni e l'ottenimento della

cittadinanza. Peraltro l'A. è stata in

grado di panare avanti un trattamento psicoterapico, quindi un trattamento dove

alla base dello stesso vi sono colloqui

con la psicoterapeuta, dunque una relazione verbale, che necessariamente può svolgersi solo se paziente e

terapeuta possiedono entrambi quantomeno delle sufficienti conoscenze di una

lingua comune: in questo caso dell'italiano.

La

valutazione del caso, delle patologie di cui è affetta l'A. nonché

l'apprezzamento valetudinario, NON si sono basate sulle foto pubblicate su

Facebook o sulla scorta delle vacanze

effettuate o sulla durata di queste, ma solo ed esclusivamente sui dati

clinici. La consultazione del materiale

presente nel dossier Al relativo alle foto pubblicate dall'A. sul suddetto

social network, ha eventualmente avallato quanto già riscontrato dalla

valutazione clinica e dalla consultazione dei rapporti medici agli atti e di

altra documentazione medica non presente

nell'incarto Al e da noi raccolta (vedi da pag.15 a pag.19). La rappresentante legale, pertanto, si limita a

contestare i periti in merito a dei presunti pregiudizi, ma non apporta dal

lato medico dei rapporti utili ad inficiare la valutazione peritale. (…).” (doc. AI pag. 501)

Ora,

tale complemento peritale, con il quale il ______ ha concluso che la

documentazione prodotta non apportava nuovi elementi di pertinenza medica oltre

a quelli già analizzati nella perizia del 31 maggio 2024 né elementi idonei a

modificarne le conclusioni, appare ben motivato e approfondito e va condiviso.

Lo stesso è stato peraltro integralmente avallato anche dal SMR nel suo

rapporto del 5 dicembre 2024 (doc. AI pag. 500).

In effetti

il dr. ______, con il suo certificato del 15 ottobre 2024, si limita ad

indicare le diagnosi note e a descrivere i dolori lamentati, senza tuttavia fornire

elementi medici oggettivi nuovi rispetto a quanto era già noto al momento della

valutazione peritale (doc. AI pag. 482). Come con pertinenza osservato dalla

dr.ssa ______, i riferimenti alle risorse fisiche dell’assicurata, fatti dal curante

e dalla ______, apparivano fatti esclusivamente sulla base del vissuto del

dolore, peraltro con buoni risultati, e riferiti a fattori non inerenti alla

valutazione della capacità lavorativa medico teorica quali fattori sociali e

personali, senza peraltro pronunciarsi chiaramente sulla capacità lavorativa

dell’assicurata. A ragione quindi il ______ e il SMR hanno concluso per

l’assenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti, concludendo nel

senso che la documentazione medica prodotta non era in grado di modificare la

valutazione delle risorse fisiche e psichiche presenti nell'assicurata,

restando di conseguenza valida la valutazione espressa in sede peritale. Parimenti

vale anche per il rapporto del 10 ottobre 2024 della psicologa ______, la

quale, come rilevato dal dr. ______, non attesta alcuna inabilità lavorativa (doc.

AI pag. 492 e 503). Inoltre, al di là dell’ipotesi diagnostica della

psicoterapeuta, risulta dagli atti che l’assicurata non ha necessitato di una

cura farmacologica o di interventi più incisivi di ordine psichiatrico e del

resto gli aspetti strutturali della sua personalità non risultavano aver mai

compromesso la sua continuità lavorativa e non permettevano di modificare le

conclusioni della perizia psichiatrica allestita in sede ______ (doc. AI pag.

503).

2.9.4 Nè

del resto la ricorrente produce in questa sede nuova documentazione che attesti

una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale

e del SMR, sempre intervenuta entro il momento decisivo della resa della

decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che consentano di

considerarne inattendibili le conclusioni.

In

questa sede l’insorgente ha prodotto atti medici già agli atti oltre ad un recente

certificato della dr.ssa ______, reumatologa, del 20 febbraio 2025 che ha riferito

di una valutazione ambulatoriale con elettroneuromiografia (ENMG) e posto le

seguenti diagnosi:

“Diagnosi principale:

1. Lombosciatalgia sinistra compatibile con

radicolopatia L5 sinistra, non deficitaria in paziente con:

· Esiti

di discectomia parziale e foraminotomia L4-L5 nel 2020;

· Attuale RMN lombare con a

livello L4-L5 persistente protrusione discale con potenziale compressione

foraminale della radice sinistra di L4 e recessuale della radice sinistra di

L5; a livello L5-S1 compressione di origine discale delle radici di SI in sede

recessuale bilaterale e faccettopatia bilaterale.

Considerandi

2.

Dolori alle mani di natura tendineo-articolare:

· Attuale epicondilopatia radiale destra;

· Stato dopo plurimi interventi chirurgici e infiltrazioni locali per

morbo di De Quervain bilaterale, stato dopo osteotomia e accorciamento

dell'ulna sinistra, stato dopo artroscopia diagnostica radiocarpica e medio-carpica.

Diagnosi

secondarie:

Sospetto

in passato di spondiloartrite assiale, non confermata (Dr. A______ B______).”

E

ha esposto la seguente valutazione:

" Si tratta quindi di una paziente che presenta due

problematiche distinte. Da un lato vi sono dei dolori alle mani, sembrano di

origine tendineo-articolare, visto che all'esame clinico ed elettrofisiologico

non riscontro segni di una neuropatia compressiva o di un'altra problematica.

Si sovrappone una epicondilite radiale destra, per la quale ho proposto alla

paziente di consultare, con il suo consenso, il collega ______ che la conosce

già per i precedenti interventi.

La

paziente lamenta inoltre un dolore lombo-sciatalgico a sinistra, che in parte

potrebbe essere compatibile con la componente radicolare L5, dovuta al

restringimento recessuale visibile sulla RMN lombare di un anno fa. La risposta favorevole dopo l'infiltrazione,

sebbene per 2 ore quindi per l'effetto dell'anestetico, conferma la presenza di

una componente radicolare e fa sperare sul fatto che il dolore non sia completamente

cronicizzato, dunque suscettibile di un potenziale miglioramento. L'esame elettroneuromiografico

mostra una riduzione d'ampiezza del potenziale del nervo peroneo, che potrebbe essere compatibile con radicolopatia L5, tuttavia

all'esame EMG non si evidenzia alcuna significativa sofferenza neurogena cronica o pregressa, dunque potrebbe

trattarsi di una anomalia residua in paziente già operata a livello L4-L5. Prima

di riproporre alla paziente una valutazione di un chirurgo spinale per

considerare l'intervento chirurgico consiglierei, come già proposto dal Dr.

______, di effettuare una valutazione ortopedica per escludere una problematica

all'anca, visto che il dolore si riproduce in parte alla palpazione della

regione sacroiliaca e nei movimenti

dell'anca. Oltre alla valutazione ortopedica

suggerirei di inviare nuovamente Ia paziente ad un collega reumatologo che

potrebbe seguirla per tutte le problematiche muscolo-scheletriche. La paziente

è stata seguita dal Dr. ______, recentemente mancato, consiglierei quindi di

indirizzarla presso lo studio del Dr. ______ o al Dr. ______ che periodicamente visita in ______.

Potrebbe

inoltre essere utile associare una terapia con gli effetti sul dolore

neuropatico e muscoloscheletrico ad esempio a base di Pregabalin. La paziente sicuramente

potrebbe beneficiare anche di una presa a

carico in un centro di terapia del dolore.

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa, dopo una sola valutazione mi è

difficile prendere posizione in merito. I dolori alle mani non sono di origine

neurologica ma potrebbero probabilmente limitare la capacità di svolgere attività lavorative bi-manuali o che

richiedono precisione, lascerei comunque il compito al chirurgo ortopedico di

stabilire i limiti funzionali. Dal punto

di vista neurologico la componente di irritazione radicolare L5 sicuramente

potrebbe rendere non adeguati i lavori

fisicamente pesanti, che richiedono manovre di spinta e di tiraggio,

sollevamento di pesi superiori ai 5 kg se

non occasionalmente. La paziente discuterà

con te delle mie proposte terapeutiche, resto volentieri a disposizione per

mettere in atto e per aiutare a coordinare

le cure specialistiche per la paziente.” (doc. B1)

Ha

prodotto anche un referto del 4 marzo 2025 del dr. ______, reumatologo, il

quale ha posto le seguenti diagnosi:

" 1. Epicondilite laterale destra

2.

Sindrome dolorosa panvertebrale cronica

- soggettivo:

dorsolombalgie notturne da molto tempo

- IRM

colonna vertebrale intera e delle sacroiliache del 28.10.2015: dal mio punto di

vista negative per spondiloartrite

- IRM della

colonna vertebrale intera, delle sacroiliache e della parete toracica anteriore

del 24.04.2024: certamente nessun segno per una spondiloartrite

- HLA B27 negativo

- parametri infiammatori 12.04.2024: CRP <5 mg/l, VES

4.

mm/h

- valutazione:

una spondiloartrite è esclusa dal mio punto di vista

3.

Degenerazione capsulolegamentare dell'articolazione

sternocostoclavicolare di destra di

natura certamente degenerativa e non infiammatoria

4.

Stato

dopo intervento per ernia discale L5/S1 tramite fenestrectomia da destra

5.

Sindrome

da impatto ulnocarpico al polso sinistro

- trattamento

artroscopico Dr. ______ 2021

6.

Epatite

B cronica poco replicativa

- diagnosi 2003

- transaminasi

normali

- HBV DNA 285 copie/ml 1.6.2015)”

Indicando

le seguenti “valutazione e proposte terapeutiche”:

" Faccio conoscenza della signora RI1 conosciuta dal Dr.

A______ B______ nell'ambito di una sindrome dolorosa panvertebrale cronica

senza criteri attuale per una spondiloartrite anchilosante che attualmente si

lamenta specialmente di un dolore locale focalizzato a livello dell'epicondilo

laterale destro ove vi è una epicondilite clinica e ecografica. Dopo aver

ottenuto il consenso orale da parte della paziente ho dunque proceduto a una

infiltrazione eco guidata con Kenacort 40 mg e lidocaina 1% 1 ml con miglioramento

della sintomatologia postinfiltrativamente.

La

paziente si lamenta inoltre dell'acutizzazione della sindrome dolorosa

panvertebrale acuta/cronica con all'esame clinico dolenzia in particolar modo

alla percussione panvertebrale lombare bassa con testing faccettari patologici.

Ho prescritto alla paziente dei cerotti caldi e l'utilizzo di una cintura

lombare.

Inoltre

la paziente mi ha segnalato un'omalgia a destra con test di impingement

patologici nell'ambito di una lieve borsite subacromiodeltoidea messa in

evidenza ecograficamente. Siamo rimasti d'accordo di vederci fra un mese per

valutare l'efficacia dell'infiltrazione eseguita e eventualmente effettuare una

infiltrazione a livello della spalla

destra.” (doc. B2)

Ha

inoltre inviato una certificazione del 29 maggio 2024 del dr. ______ confermante

le medesime diagnosi (oltre a quella di “osteopenia lombare e femorale”),

senza pronunciarsi sulla capacità lavorativa (doc. B3).

A

ragione l’amministrazione, sulla base dell’Annotazione del SMR (doc. XI/1), nelle

sue osservazioni del 31 marzo 2025 ha in proposito osservato che tali

certificazioni dei curanti non permettevano di

modificare le conclusioni tratte prima della resa del provvedimento contestato

(XI).

In

effetti, esse confermano in sostanza le conclusioni diagnostiche tratte dalla

perizia ______, ma non forniscono elementi in grado di ritenere non completi o

non corretti non solo le conclusioni in merito alla capacità lavorativa, ma

nemmeno l’accertamento medico effettuato prima della resa della decisione

contestata. In effetti il dr. ______ del SMR, con Annotazione del 27

marzo 2025, esaminata la documentazione medica prodotta dalla ricorrente, ha

concluso in tal senso, rilevando che “l’attuale documentazione medica

specialmente dell’attuale nuovo reumatologo curante non permette di

giustificare delle ulteriori limitazioni durevoli a quanto già noto dalla

documentazione antecedente del ______” (doc. XI/1).

In

sostanza, la ricorrente non ha apportato alcun elemento atto a quantomeno

mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI basate sulle approfondite

valutazioni della perizia ______ e del complemento peritale, e non ha addotto

elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una

modifica duratura della situazione rispetto alla valutazione peritale del 31

maggio 2024 e intervenuta entro la decisione contestata del 12 dicembre 2024 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il

TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto

dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto

valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al

contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la

necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami

che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per

cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso

di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del

rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del

10.

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte dalla

ricorrente non consentono in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni dei

periti del ______ e dei medici del SMR che si sono espressi in modo coerente e

privo di contraddizioni.

Circa

poi le critiche mosse genericamente alla perizia ______, ricordato che per la

giurisprudenza non sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma

i limiti funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità

nella complessità del quadro clinico, va detto che al ______, e in particolare

ai periti in medicina interna, reumatologia, neurologia e psichiatria, pertiene

indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e

contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottoposti

per valutazione.

In merito

infine alle censure mosse dall’assicurata all’Ufficio AI e ai periti del ______

per quanto riguarda presunti pregiudizi nei suoi confronti, come esaustivamente

osservato dal ______ nel complemento peritale non è possibile dedurre in alcun

modo che vi siano stati preconcetti o un atteggiamento giudicante nei suoi confronti.

A regione il ______ ha del resto spiegato che non può essere considerato offensivo

o pregiudizievole domandare all'assicurata, in sede di valutazione peritale, il

motivo dell’addotta mancata conoscenza della lingua italiana, considerato come

la medesima viva in Ticino da oltre venti anni e abbia ottenuto anche la cittadinanza

svizzera.

A

torto infine l’assicurata pretende che la valutazione del suo caso e delle patologie

di cui è affetta si sia basato sulle foto pubblicate su Facebook o sulle

notizie circa le vacanze da lei effettuate. Come attestato dai periti del

______, le valutazioni peritali si sono basate esclusivamente sui dati clinici,

mentre che la consultazione del materiale presente nel dossier Al relativo alle

foto pubblicate suo citato social network può solo eventualmente aver avallato

quanto già riscontrato dalla valutazione clinica e dalla consultazione dei

rapporti medici e della documentazione acquisita agli atti (complemento del

______ del 3 dicembre 2024, doc. AI pag. 501). In proposito l’Ufficio AI ha

pure precisato di non essersi assolutamente accontentato di dare per vere le

asserzioni di cui alla segnalazione anonima, ma di aver ritenuto di dare

seguito agli accertamenti necessari, inclusa la perizia ______, per valutare le

effettive condizioni di salute dell’assicurata. Tale valutazione

pluridisciplinare si era resa del resto necessaria anche alla luce di quanto

concluso dal SMR il 9 ottobre 2023 laddove aveva sottolineato che l’assicurata fosse

stata posta “al beneficio di una rendita totale nella fase riabilitativa a

seguito di operazioni agli arti superiori, alla luce del periodo intercorso e dell'obbiettività

degli accertamenti effettuati e non unicamente per il motivo che fosse pervenuta

all'UAI una segnalazione anonima” (cfr. VI pag. 8; cfr. anche doc. AI pag.

211). La decisione di soppressione non è quindi stata fondata sulla

segnalazione anonima, ma sugli accertamenti effettuati dal profilo medico ed

economico.

Decisivo

appare in definitiva che la ricorrente abbia contestato la perizia ______ con

argomentazioni che paiono pretestuose, senza tuttavia apportare dal lato medico

dei rapporti o degli elementi utili ad inficiarne la valutazione.

In definitiva,

come osservato dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente si traduce in

una critica soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su

un attento e approfondito esame della situazione.

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia ______ del 31 maggio 2024 – la quale

rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.7) e alla quale va quindi attribuita piena

forza probante – e il complemento del 3 dicembre 2024 e pure gli affidabili

pareri del medico SMR (cfr. in particolare i vari rapporti del 4 giugno e 5

dicembre 2024, 20 febbraio e 27 marzo 2025, doc. AI pag. 454, 500, doc. 8 e XI/1;

sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.7) e

non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 12 dicembre 2024 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona

assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati

dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di

vista funzionale diverse da quelle stabilite dalla perizia e che pertanto ella

– confermata per il periodo precedente l’inabilità lavorativa completa in ogni

attività fissata dall’amministrazione con decisione del 28 dicembre 2020 – dal

21.

giugno 2021 (ossia a tre mesi dall’ultimo intervento al polso sinistro) vada

considerata abile nella misura del 50% nell’attività abituale e del 100% in

attività leggere adeguate e nelle mansioni casalinghe.

Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione

contestata vanno quindi confermate.

Questo

Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

alla data decisiva dell'emanazione della decisione contestata, senza che si

renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d).

Considerato come la

ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità

della perizia ______, non occorre ordinare nuovi accertamenti medici.

2.10

Per

quanto riguarda la valutazione economica va fatto riferimento al calcolo

esposto nella decisione contestata, considerato anche come lo stesso sia

rimasto sostanzialmente incontestato (riservato quanto verrà esposto nel

prosieguo riguardo alle attività esigibili). Stante un’abilità lavorativa del

50% nell’attività lavorativa precedente e del 100% in attività adeguate e

nell’economia domestica, e la (non contestata) ripartizione tra attività

salariata (75%) e casalinga (25%), per determinare il grado di invalidità

l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

" QUOTA PARTE SALARIATA

Per

quanto attiene alla quota parte salariata, la giurisprudenza imposta dall'Alta

Corte

federate

indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’ufficio federale di

statistica (tabelle RSS).

l dati

RSS relativi all’anno 2024 non sono ancora a disposizione; gli attuali valori

di riferimento sono quindi quelli del

2022.

Se il

reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell'insorgere del danno

alla salute è inferiore di almeno il 5 per

cento al valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il

reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale

(gap salariale). In caso di attività

indipendente, il gap salariale non viene applicato.

Per

quanto attiene al reddito con invalidità, si precisa che se il valore è

stabilito in applicazione dei dati statistici federati, dal 1. gennaio 2022

viene applicata una riduzione del 10% se l’assicurato dispone di una capacità

lavorativa residua pari al 50% o meno. Dal 1. gennaio 2024 è inoltre stata

introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il reddito da invalido è stabilito in applicazione dei

parametri federali.

Nel caso

concreto, senza il danno alla salute, la Signora RI1 nell'attività originaria

di

addetta

alla vendita/cucina di ristorante, avrebbe potuto conseguire CHF 62'036.00

(fonte: corrispondenza del 10.09.2024 della

ditta ______).

Malgrado

il danno alla salute in un'attività adeguata avrebbe invece potuto teoricamente

conseguire CHF 48'473.13 (tabelle RSS,

valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, riduzione del 10% legata al mercato del

lavoro).

Il

confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e

quindi un grado Al per la quota parte

salariata, pari al 22%.

Confronto

dei redditi:

Reddito

senza invalidità CHF 62'036.00

Reddito

con invalidità CHF

48'473.13

Perdita

di guadagno CHF

13'562.87

Grado

d'invalidità

22%

QUOTA

PARTE CASALINGA

Considerato

che a livello medico non è stata riscontrata alcuna limitazione nello

svolgimento delle attività domestiche, si

è ritenuto superfluo effettuare un'inchiesta a domicilio (a tal proposito, cfr. per es. STF 2.9.2010 in re P., 9C_103/2010).

Tenuto

conto della ripartizione delle due attività (salariata-casalinga), si ottiene

il grado Al come segue:

Attività Quota parte Limitazione

Grado d'invalidità parziale

Salariata

75% 22% 17%

Casalinga

25% 0%

0%

Grado

d'invalidità 17%

Il grado

d'invalidità del 17%, essendo inferiore al 40%, non è suscettibile di far

mantenere il diritto ad una rendita.

Su

richiesta scritta, si rimane a disposizione per un aiuto al collocamento.”

(doc. A/2)

Tale calcolo

ha applicato correttamente il metodo di graduazione

dell'invalidità per gli assicurati che svolgono solo parzialmente un’attività

lucrativa (detto "metodo misto"; cfr. l’art. 28a cpv. 3 LAI e al

consid. 2.4) e, per quanto riguarda la parte salariata, ha considerato

giustamente la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013

del 28 novembre 2013). Per quanto riguarda i salari applicati per determinare

il reddito da invalida ha in effetti fatto correttamente capo ai dati salariali

statistici ufficiali (valori centrali) dichiarati applicabili dal Tribunale

federale (art. 26bis cpv. 2 OAI; cfr. doc. AI pag. 466; riguardo

all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati

salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata

dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e

SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Ha pure correttamente proceduto all’applicazione

di una riduzione sul salario da invalida del 10% giusta l’art. 26bis cpv. 3 OAI.

Tale calcolo

così come il grado di invalidità che ne è scaturito (22% per la parte salariata

rispettivamente 17% considerando anche la quota parte quale casalinga) vanno

pertanto confermati.

Del

resto, riservato quanto segue, la ricorrente non ha, come detto, contestato il

metodo di graduazione dell’invalidità, né i salari applicati per il confronto

dei redditi e nemmeno che nello svolgimento delle attività domestiche non vi

fossero degli impedimenti (ciò che ha reso superfluo effettuare un’inchiesta a

domicilio; cfr. DTF 9C_103/2010 del 2 settembre 2010) e questo giudice può

quindi fare riferimento al calcolo esposto nella decisione impugnata.

Nel

suo ricorso l’interessata censura tuttavia la valutazione economica operata

dall’amministrazione ritenendo che la stessa elenchi delle attività esigibili

che sarebbero incompatibili con le limitazioni indicate dal reumatologo,

giacché implicanti l’uso ripetitivo delle mani o il sollevamento di pesi.

Sottolinea inoltre i limiti linguistici e la scarsa formazione scolastica,

fattori che pure le precluderebbero l’accesso ad una serie di professioni.

Ora, il

consulente professionale, nel suo dettagliato rapporto del 30 luglio 2024, dopo

aver elencato lo stato di salute, le diagnosi con e senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa elencate dalla perizia ______, le limitazioni funzionali

citate dal perito reumatologo (carico massimo di 5 Kg e alternanza della

postura al bisogno), aveva esposto come segue l’”analisi della

reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza riformazione

specifica”:

" Si tratta quindi di identificare delle attività

semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In

concreto non si ritiene che l’A. disponga di un sufficiente bagaglio

attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di

attività avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e

tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino,

si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in

situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora

apprezzabilmente esteso.

I limiti

invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma

di attività sia nel settore secondario che terziario:

-

Addetto

qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero:

Professione

da svolgersi prevalentemente in posizione seduta, 80% e per il restante 20% in

piedi o in movimento. Tale percentuale indicativa potrebbe modificarsi

sensibilmente con l'ausilio di un piano di lavoro regolabile, rendendo la

professione ancor più adeguata. Il mansionario comprende: controllo qualitativo

estetico e non dimensionale (controllo per il quale sarebbe necessaria una

formazione specifica) che comprende la lucidatura, satinatura, sabbiatura,

gravaggio e rodiatura dei semilavorati, l'imballaggio o confezione comprende:

le misure protettive, preparazione kits, messa in scatola, compilazione protocollo

di controllo e consegna al reparto logistico. Le componenti sono di piccole

dimensioni e le scatole superano raramente i 2 kg.

-

Addetto al controllo e

all'imballaggio/etichettatura nel settore farmaceutico:

Il

mansionario di tale professione, comprende il controllo degli imballaggi,

l'etichettatura degli stessi e la compilazione dei protocolli di spedizione.

Pesi inferiori ai 2 kg, alternanza della postura al bisogno possibile ed

eventualmente con un piano di lavoro regolabile si potrebbe ulteriormente

agevolare l'adeguatezza di tale professione.

-

Addetto al controllo e

all'imballaggio/etichettatura nel settore alimentare:

Il

mansionario, comprende il controllo, l'etichettatura dei vari prodotti e

imballaggio, dei prodotti alimentari, pesi non superiore ai 2 kg. La postazione

permette l'alternare la postura al bisogno ed eventualmente con un piano di

lavoro regolabile si potrebbe ulteriormente agevolare ('adeguatezza di tale

professione.

-

Aiuto fiorista:

Il mansionario,

prevede la cura e la gestione del negozio di fiori, con compiti di manutenzione

della merce, servizio alla clientela e tenuta del negozio.

-

Commessa:

Il

mansionario prevede esclusivamente la funzione di gestione della merce con

compiti di riempimento degli scaffali. Questa funzione non prevede la

consulenza alla clientela.

-

Collaboratrice domestica:

Questa

professione prevede la pulizia di appartamenti/case private, attraverso

l'ausilio di scope-aspirapolvere-mocio. È prevista anche lo spolveramento di

superfici, rifacimento letti, riordino camere. Possono aggiungersi (a

discrezione detta persona) attività come fare il bucato, stiramento, pulizia

frigo/forno. Questa professione può prevedere da 1 a 4 ore circa per abitazione

(a dipendenza della grandezza e frequenza settimanale), attività leggera in

quanto non sono previsti sollevamento di pesi e in costante movimento ma mai

forzato.

In

aggiunta c’è da riportare la CL al 50% nella sua attività abituale come addetta

alla ristorazione.” (doc. AI pag. 462)

Nelle

sue conclusioni il consulente professionale ha precisato che “vista l’età,

l’iter scolastico e professionale, non ci sono i presupposti per riconoscere

una formazione professionale biennale/triennale. Le attività presentate sono

comunque accessibili direttamente senza formazioni specifiche” (doc. AI

pag. 463).

Ora, come

dianzi ricordato (cfr. consid. 2.7), spetta essenzialmente al consulente

professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una

valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto

nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5), e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre

2011.

consid. 3.5). In concreto, alle conclusioni del consulente professionale questo

giudice deve integralmente aderire, considerato anche come le stesse siano

state formulate dopo attento esame degli atti e in particolare considerando

attentamente le conclusioni del ______ e tenendo conto delle peculiarità del

caso per definire quali attività siano ancora compatibili con lo stato di

salute dell'assicurata.

Al

riguardo va pure osservato che il concetto d'invalidità è riferito ad un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto

ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiano escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276

consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Quanto

alle censure ricorsuali circa le attività indicate dal consulente AI e alla sua

reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo alle sue condizioni di

salute – premesso che le stesse non possono in ogni caso essere seguite

laddove partono da una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a

quella qui confermata al consid. 2.9 – l’amministrazione ha nondimeno ritenuto

di ulteriormente interpellare il ______. L’Ufficio AI, sentito il SMR (doc. 4),

il 12 febbraio 2025 ha chiesto al ______ di pronunciarsi “se le

attività descritte dal consulente ispettore siano idonee ai limiti funzionali

descritti nella perizia in particolare nell'intento di specificare cosa si

intende per "uso ripetitivo delle mani"” (doc. 1, 3, 4). Con scritto 18 febbraio 2025 il ______ si è quindi pronunciato come

segue.

" (…) Premesso che essendo medici non conosciamo fino in

fondo le attività in esame e come vengano svolte le varie mansioni.

Da parte

nostra riteniamo che le attività ritenute idonee per l'A. non debbano prevedere

movimenti

di flesso- estensione ripetitivi e con ritmo serrato dei polsi, anche non

prettamente contro resistenza, come può verificarsi nel caso di un'attività lavorativa

ad esempio in catena di montaggio o nell'ultima attività lavorativa svolta di

lavapiatti (attività che potrebbe comunque essere svolta ma con una riduzione

del rendimento del 50% per consentire le adeguate pause). Tra le attività

individuate dal consulente in integrazione si ritiene che l’attività di addetta

qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero così come quella

di addetta al controllo ed all'imballaggio/etichettatura nel settore

farmaceutico ed alimentare, possano essere ritenute idonee, almeno che tali

mansioni non vengano svolte su una linea di produzione che necessiti il

mantenimento di un ritmo di lavoro elevato prestabilito.

Per quanto concerne invece l'attività di aiuto fiorista, così come quella di commessa e di collaboratrice domestica, esse vengono

considerate rispettose dei limiti funzionali descritti, in quanto queste ultime

possono essere gestite dall’A. senza la necessità di eseguire movimenti

ripetitivi dei polsi dettati dalla necessità di svolgere attività cadenzate. Segnaliamo pure che i limiti funzionali descritti dalla

reumatologa Dr.ssa med. ______ sono stati riportati estesamente e compiutamente

al punto 4.3.3 del consenso nonché al punto 4.8 del medesimo (vedi pagina 62 e

pagina 64) facendo riferimento al punto 7.2 (pag. 36) e punto 8 (pag. 37) del

consulto reumatologico. Pertanto non c'è alcuna discrepanza nella descrizione dei limiti dal punto di vista

reumatologico e consensuale peritale.” (doc. 7)

Il dr.

______ del SMR il 20 febbraio 2025 ha condiviso queste conclusioni affermando

che “dal lato medico quindi, come

ancora ripetuto dai consulenti specialisti, si ribadisce che solo un mansionario di carico ripetitivo per i polsi

per esempio in catena di montaggio appare

strettamente controindicato e non più esigibile mentre altre attività meno ripetitive

e pesanti restano esigibili come ben descritto nel complemento del 18.2.25”

(doc. 8).

Queste

conclusioni, cui questo giudice può integralmente rimandare, permettono di

ulteriormente confermare la valutazione economica operata dal consulente in

integrazione laddove nell’elencare le attività esigibili dall’assicurata ha debitamente

tenuto conto delle peculiarità del caso e in particolare della necessità di

evitare attività che prevedono l’uso ripetitivo delle mani e il sollevamento di

pesi.

Del

resto, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che

nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA

35.2012.17

del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid.

3.3

e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo

la giurisprudenza federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b) – che la ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate

rispettose dei limiti enunciati dal perito reumatologo.

Riguardo

infine all’osservazione della ricorrente circa una presunta scarsa conoscenza

della lingua che le precluderebbe l’accesso a determinate attività lavorative, va

ricordato che, come con pertinenza fatto osservare dall’amministrazione, ella aveva

indicato nella domanda di prestazioni di possedere due lingue materne, quella

italiana e quella vietnamita (cfr. doc. AI pag. 2). Inoltre nel suo curriculum

vitae aveva pure precisato di possedere un buon livello parlato di italiano e

di avere conoscenze della lingua a livello scritto (cfr. doc. AI pag. 5).

Infine, nel corso del colloquio del 14 agosto 2023 la ricorrente aveva indicato

di comprendere abbastanza bene la lingua italiana (cfr. doc. Al pag. 173). Anche

nell’ambito della valutazione peritale del ______, i periti, pronunciandosi

sulla “valutazione della coerenza e della plausibilità”, avevano del

resto avuto modo di osservare che si era avuta “l’impressione di una

conoscenza della lingua italiana maggiore rispetto di quella dichiarata, cosa

peraltro plausibile se si considera che la perizianda vive in Ticino dal 1996,

che ha comunque lavorato in ambiente aperto al pubblico e che nel 2004 ha

ottenuto la naturalizzazione svizzera”. Del resto, secondo i periti, la

presenza di sufficienti conoscenze della lingua italiana sarebbe stata

comprovata anche dalla circostanza che l’assicurata era stata in grado di portare

avanti un trattamento psicoterapico basato su colloqui con la psicoterapeuta

che per loro natura richiedono una buona conoscenza della lingua (doc. AI pag.

318).

Alla

luce della situazione concreta, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione

– viste anche le argomentazioni sviluppate dal consulente AI nelle succitate

prese di posizione, che vanno qui confermate e tenuto conto anche del

riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V

71, 132 V 393 consid. 3.3) – ha considerato la ricorrente

integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute. Ha a ragione ritenuto che vi sia una sufficiente disponibilità

di attività lavorative semplici e leggere del settore secondario e terziario,

accessibili direttamente senza formazioni specifiche, con i relativi mansionari

adeguati allo stato di salute e alle limitazioni individuate in sede medica

peritale, nell’esercizio delle quali l’assicurata potrebbe svolgere un’attività

lavorativa nella misura del 100%.

2.11

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

accertato che lo stato di salute della ricorrente è migliorato a partire dal

mese di giugno 2021, con una ripresa di un’abilità lavorativa del 50%

nell’attività svolta e del 100% in attività leggere adeguate e nell’economia

domestica, con un conseguente grado di invalidità complessivo del 17%,

insufficiente per l’erogazione di una rendita d’invalidità, è a giusta ragione

che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita a partire dal

primo giorno del secondo mese che ha seguito la notifica del provvedimento

contestato (cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI; cfr. consid. 2.5).

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del

24.

settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono

poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni