32.2025.113
Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori approfondimenti medici. Non è possibile ritenere che l'assicurata abbia violato il suo obbligo di collaborare in modo tale da rendersi responsabile per lo svolgimento di una procedura che avrebbe potuto essere evitata. Spese e ripetibili a carico dell'UAI
21 gennaio 2026Italiano38 min
collaborare dell’assicurata che ha causato la procedura ricorsuale, conformemente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.113
cs
Lugano
21 gennaio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2025 di
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione del 6 ottobre 2025
emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Con
decisione del 28 febbraio 2013 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di
prestazioni AI inoltrata da RI1, nata nel
1985.
B. Il 18
maggio 2021 l’assicurata, da ultimo assistente di cura a tempo parziale presso
la ______ di ______, ha presentato una nuova
domanda di prestazioni.
C. Il 14
settembre 2023, RI1, allora rappresentata
dall’avv. ______, ha sollecitato
l’emanazione di una decisione, rispettivamente un dettagliato aggiornamento
dello stato della pratica. L’Ufficio AI ha risposto il 20 settembre 2023,
comunicando che l’incarto si trovava al vaglio del Servizio d’integrazione
professionale.
D. Dopo
aver trasmesso ulteriore documentazione medica in data 3 novembre 2023,
l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. ______,
l’11 dicembre 2023 ha inoltrato un ricorso per ritardata/denegata giustizia al
TCA, con richiesta di risarcimento. Contestualmente ha domandato di essere
posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.
STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024).
E. Il 23 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha
affermato di non condividere le critiche della ricorrente circa un’inazione
istruttoria da febbraio 2022 a febbraio 2023, ha elencato quanto accaduto in
quel lasso temporale ed ha allegato un ulteriore atto istruttorio. Il 21
febbraio 2024 l’amministrazione ha prodotto numerosa documentazione, tra cui il
progetto di decisione del 20 febbraio 2024 con cui ha proposto di assegnare all’assicurata
una rendita intera (grado del 74%) dal 1° dicembre 2021 al 30 settembre 2022,
con grado del 50% dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, del 100% dal 1°
maggio 2023 al 30 settembre 2023 e con grado del 40% dal 1° gennaio 2024.
F. Con
STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli il
ricorso, nella misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili in
quanto non erano dati i presupposti per ritenere una denegata/ritardata
giustizia. Contestualmente ha respinto l’istanza tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non essendo adempiuto il
requisito dell’esito favorevole del ricorso.
G. Il 14
ottobre 2024 RI1, sempre rappresentata
dall’avv. ______, ha inoltrato un nuovo
ricorso per denegata/ritardata giustizia al TCA, chiedendo contestualmente di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
H. Con STCA
32.2024.76 del 2 dicembre 2024 questo Tribunale ha respinto il ricorso, nella
misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili. Anche in questo caso
l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio non ha trovato accoglimento.
Fatti
I. Dopo
aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare del _______ (internistica,
psichiatrica, neurologica e reumatologica), redatta il 3 giugno 2025, ed aver
effettuato, il 1° luglio 2025, un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica, con progetto di decisione del 25 agosto 2025
che annulla e sostituisce quello del 20 febbraio 2024, confermato dalla
decisione del 6 ottobre 2025, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a qualsiasi
prestazione, essendo il grado d’invalidità, da ultimo, del 39%.
L. Il 5
novembre 2025 RI1, ora rappresentata dall’avv. RA1, è insorta al TCA contro la
predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento
di almeno mezza rendita d’invalidità con un grado d’invalidità minimo del 50%
anche per la prima data utile successiva all’inoltro della domanda di
prestazioni AI (doc. I). Contestualmente chiede di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA1. La
ricorrente, che produce nuova documentazione medica sia somatica che
psichiatrica, contesta l’aspetto medico e l’inchiesta economica del 1° luglio
2025.
M. Con
risposta del 9 dicembre 2025 l’Ufficio AI, preso atto dell’annotazione del 28
novembre 2025 del medico SMR, dr. med. ______, ha chiesto al Tribunale il
rinvio degli atti per procedere ai necessari accertamenti come indicato dal SMR
(doc. VIII). L’amministrazione chiede che le spese e le ripetibili siano
accollate alla ricorrente poiché la nuova documentazione medica che ha portato
il medico SMR a postulare il rinvio degli atti si riferisce ad un intervento
avvenuto il 10 settembre 2025, ossia entro il termine per prendere posizione
sul progetto di decisione e prima dell’emissione della decisione impugnata.
Secondo l’Ufficio AI, essendo in presenza di una violazione del dovere di
collaborare dell’assicurata che ha causato la procedura ricorsuale, conformemente
a quanto deciso dal TCA in una STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025, l’amministrazione
non deve versare ripetibili all’interessata, né deve pagare le spese della
presente procedura.
N. L’8
gennaio 2026 la ricorrente ha preso atto della richiesta di rinvio dell’Ufficio
AI, sostenendo che ciò equivale ad acquiescenza, rispettivamente soccombenza e
di conseguenza tasse, spese e ripetibili devono essere accollate
all’amministrazione (doc. X).
Le
problematiche di natura ginecologica che giustificano l’accoglimento del
ricorso risalgono in parte alla seconda metà del mese di settembre ed al mese
di ottobre 2025 e non si poteva pretendere dall’assicurata un’immediata
notifica all’Ufficio AI della documentazione medica, in parte disponibile solo
dopo l’emanazione della decisione qui impugnata.
O. Chiamato
ad eventualmente esprimersi in merito, l’Ufficio AI ha affermato che la stessa
assicurata ha affermato che il peggioramento del suo stato di salute è insorto
solo a partire alla metà del mese di settembre 2025 e dunque non sono
trascorsi, al momento dell’emanazione della decisione impugnata i 3 mesi
previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI. Per cui la valutazione medica va confermata
ed il peggioramento intervenuto nel mese di settembre 2025 va valutato
nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni. L’amministrazione “ritiene
quindi di dover rivalutare quanto indicato nella risposta di causa e di
chiedere in questa sede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
impugnata” (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
nel merito
Considerandi
2.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo questa definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di
carattere giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione
in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto
introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione
dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il
40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado
d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il
50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
3.
Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno
2015.
pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del
17.
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di
compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso
singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della
diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e
l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le
patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la
persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due sentenze del 30 novembre
2017.
(inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418,
il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i
dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta.
In quelle sentenze il TF è giunto
alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di
tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici,
ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a
medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in
linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se
una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non
emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
In
una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle
pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.
3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22.
febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La nuova giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad
esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF
8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto
2018.
(consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una sentenza 9C_724/2018 dell’11
luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da
dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere
sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata
secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza 8C_280/2021 del 17
novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7
novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un
disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole
con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una
malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale
terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo
particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale
eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa
concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione,
gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente
(eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della
capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave,
l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza
giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2;
vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).
Infine,
nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr.
Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha
modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza –
basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola
forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio
escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri
danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente
pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la
giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.
Dopo
avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e
complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di
rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni
fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento
della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo
obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato
che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le
difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti
nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato
procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).
Su questo tema cfr. STF
8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht –
Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K.
Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in
plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).
Cfr.
anche Ulrich Meyer e Carlo Marazza, “L’impatto del concetto di malattia
sulle assicurazioni invalidità, infortuni e malattie” in: SZS 6/2025, pag.
312.
e seguenti.
4.
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
5.
Va
ancora rammentato che il Tribunale Federale ha già avuto modo di stabilire che
– in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235.
consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurato appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
Con
riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella
sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012
IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia
specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni
derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre
2019, consid. 2.14).
Questa
giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del
fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità
lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo
psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha
nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista,
nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in
considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e
di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).
In
tale contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella
quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio
AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale
l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1° aprile 2009
(ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1
e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo
status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o
casalinga a tempo pieno) dal 1° aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il
risultato non cambiava, dato che ella era già incapace in misura del 70% in
ambito domestico (cfr. consid. 6.2.3.).
6.
In concreto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il ricorso secondo l’iniziale proposta
formulata dallo stesso Ufficio AI nella risposta di causa del 9 dicembre 2025,
di cui la ricorrente ha preso atto l’8 gennaio 2026 (doc. X).
Infatti, il 28 novembre 2025 il medico
SMR, dr. med. ______, ha affermato:
"
(…) Per rispondere alla domanda del servizio giuridico del 12.11.2025,
si certifica che la nuova documentazione medica versata agli atti apporta
informazioni scientifiche di valore aggiunto atte a modificare parzialmente la
valutazione medica alla base della decisione dell’UAI del 06.10.2025, in quanto
trattasi di patologie di pertinenza ginecologica, ossia riguardanti nuove
diagnosi non note al tempo del rapporto medico SMR del 17.07.2025. Per quel che
riguarda le patologie lamentate dall’assicurata fino alla data del 17.07.2025
ed investigate nella perizia pluridisciplinare _______ del 03.06.2025, le
deduzioni emerse dalla perizia medica appaiono condivisibili, coerenti e ben
motivate.
In conclusione i nuovi
rapporti medici inficiano parzialmente la valutazione medica alla base della
decisione dell’UAI: al momento si rendono necessari ulteriori accertamenti,
ossia la valutazione della documentazione medica non ancora versata agli atti,
rispettivamente il rapporto operatorio dell’intervento chirurgico del
23.10.2025
relativo al secondo trattamento invasivo ginecologico resosi
necessario presso la ______ di ______ e la valutazione circa la necessità di ulteriori
cure ginecologiche.” (doc. VIII/1)
La
nuova refertazione medica in ambito ginecologico, citata dal dr. med. ______, così come gli altri referti
prodotti con il ricorso (segnatamente la lettera di dimissione del pronto
soccorso del 22 settembre 2025 [doc. G], l’ecografia addominale del 6 ottobre
2025.
[doc. H], lo scritto del 5 novembre 2025 della dr.ssa med. ______, FMH in psichiatria e
psicoterapia [doc. I]), nonché le attestazioni di incapacità lavorativa (doc.
E1, E2, E3) e il certificato del 12 settembre 2025 del dr. med. ______ (doc. F), rendono necessari
ulteriori approfondimenti medici atti a stabilire se la capacità lavorativa
stabilita con la decisione impugnata va confermata oppure se deve essere
modificata.
Non
vi sono di conseguenza motivi per non aderire alla richiesta del SMR. A tal
proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici
regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata
generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame
idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1°
gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va
considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico
nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto
di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in
termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se
occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici
sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3
OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire
consulenza agli uffici AI della regione.
Le
affermazioni del 14 gennaio 2026 (doc. XII), con le quali l’Ufficio AI ritorna
sulla proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e chiede la
reiezione del ricorso, venendo così “contra factum proprium”, non sono
di pregio.
In
primo luogo quando l’amministrazione ha prodotto la risposta di causa con la
quale ha proposto il ritorno degli atti, aveva già a disposizione tutta la
documentazione medica allegata al ricorso.
In
secondo luogo la ricorrente non ha sostenuto che “(…) il peggioramento dello
stato di salute dell’assicurata risulta insorto, come dichiarato dalla stessa
ricorrente, solo a partire dalla metà del mese di settembre 2025 (…)”
(sottolineatura del redattore), ma che “le problematiche di natura
ginecologica che giustificano l’accoglimento del presente ricorso, come risulta
dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risalgono in parte alla
seconda metà del mese di settembre 2025, e soprattutto al mese di ottobre 2025,
allorquando vi è stato un secondo intervento chirurgico dovuto a comprovate
complicanze” (sottolineatura del redattore).
Inoltre,
come si vedrà anche in seguito (consid. 7), nella perizia pluridisciplinare del
______ del 3 giugno 2025 emerge che
la ricorrente, nell’ambito della descrizione dell’anamnesi patologica, aveva già
affermato di aver “consultato il Dr. med. ______, specialista ginecologo, a causa dei cicli mestruali irregolari e
dell’ipermenorrea, a tal proposito la perizianda ha segnalato che il medico
avrebbe riscontrato la presenza di miomi uterini e le avrebbe ventilato
l’ipotesi di una isterectomia” (pag. 69 della perizia) e tra le diagnosi, senza influenza sulla
capacità lavorativa, figurano anche i “miomi uterini anamnestici” (pag.
82.
della perizia).
Nel
caso di specie una patologia ginecologica era pertanto già stata segnalata
dalla ricorrente, ma non era stata considerata invalidante e l’Ufficio AI non
aveva ritenuto di approfondire l’eventuale esigenza di effettuare
un’isterectomia e le sue conseguenze. L’intervento del 10 settembre 2025 ad
opera del dr. med. ______,
FMH ginecologia e ostetricia, tuttavia, si è reso necessario proprio su
richiesta del dr. med. ______,
giacché, come emerge dal rapporto operatorio, i “trattamenti conservativi
non” sono risultati “efficaci” (doc. C).
Per
cui una patologia ginecologica era già presente e non può essere escluso che
fosse già invalidante e che il peggioramento sia avvenuto prima di tale data.
A tale
proposito sarà necessario un approfondimento ad opera di un medico specialista
in ginecologia, dopo aver interpellato il dr. med. ______per avere più ampie informazioni circa la
malattia, il suo sviluppo e le sue conseguenze nel corso del tempo sulla
capacità lavorativa della ricorrente.
Questo
TCA rileva infine che l’art. 88a cpv. 2 OAI, citato dall’Ufficio AI, non trova
applicazione se, come in concreto, non sussiste un’invalidità che dà diritto ad
una rendita AI (STF 8C_303/2012; 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3: “(…) Entgegen der
Vorinstanz setzt die Anwendung von Art. 88a Abs. 2 IVV nämlich
voraus, dass bei Eintritt der anspruchsbeeinflussenden Änderung bereits eine
rentenbegründende Invalidität vorgelegen haben muss, mithin ein Rentenanspruch
entstanden war (Urteil 8C_551/2008 vom 13. November 2008 E. 3.3)”).
Alla
luce di quanto sopra esposto, considerate le affermazioni del 28 novembre 2025
del medico SMR (doc. VIII/1) ed esaminati gli atti medici prodotti
dall’insorgente in sede di ricorso, questo TCA deve concludere che l’aspetto
medico, segnatamente in ambito ginecologico, non è stato sufficientemente
approfondito ed è necessario procedere con ulteriori accertamenti in ambito
specialistico.
Occorrerà
anche sottoporre l’ulteriore documentazione medica prodotta con l’impugnativa e
relativa ad altre patologie (cfr. ad esempio doc. F, doc. H e doc. I) ai periti
per stabilire se modificano la loro valutazione.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale, in precedenti vertenze, ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte, l’istruttoria
amministrativa necessita di complementi, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
Ritenuta la necessità di procedere con ulteriori
accertamenti medici, non occorre ancora esaminare le ulteriori censure
sollevate dalla ricorrente, in particolare le contestazioni dell’inchiesta per
le persone che si occupano dell’economia domestica.
7.
Secondo l'art.
69.
cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso le spese vanno poste a carico dell’Ufficio AI, che deve
versare le ripetibili all’insorgente, vincente in causa e rappresentata da un
avvocato.
L’amministrazione
contesta tuttavia di dovere pagare alcunché, sostenendo che aveva esaminato
correttamente tutta la documentazione medica prodotta a suo tempo
dall’assicurata, la quale solo in sede di ricorso ha trasmesso dei referti,
segnatamente in ambito ginecologico, non conosciuti, malgrado essi avrebbero
potuto essere prodotti entro il termine di 30 giorni assegnatole per prendere
posizione in merito al progetto di decisione del 25 agosto 2025.
A questo
proposito l’Ufficio AI fa riferimento alla STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025.
Nella
citata sentenza cantonale questo Tribunale, aveva innanzitutto rammentato che “nell’ambito
delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
dall’autorità che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del
14.
gennaio 2022 consid. 4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare
nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, 122
V 157 consid. 1a, 121 V 210). Il dovere di collaborazione comprende in
particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento)”.
Sul
tema cfr. anche Lendfers Miriam, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers
Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Ginevra - Zurigo - Basilea 2024,
n. 216 ad art. 61: “Was die Gegenstandslosigkeit betrifft, ist die
Parteientschädigung unter einer doppelten Voraussetzung geschuldet: Einerseits
muss die Prozessaussicht, wie sie sich vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit
darstellte, eine Entschädigung rechtfertigen; andererseits darf die obsiegende
Partei ihre Mitwirkungspflicht nicht verletzt und dadurch einen unnötigen
Prozess verursacht haben (vgl. Urteil C 56/03 vom 20. August 2003 E. 3.1)”),
nonché la citata STF C 56/03 del 20 agosto 2003 consid. 3.1 = SVR 2004 AIV n. 8
e la STF 9C_797/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 3.
Il
caso giudicato dal TCA concerneva un ricorso del 20 giugno 2025 contro una
decisione del 22 maggio 2025 (progetto di decisione del 27 luglio 2023).
Il TCA
ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici, ha accollato le spese al ricorrente, rappresentato da un
legale, e non gli ha riconosciuto le ripetibili poiché, malgrado la lunga
procedura amministrativa, solo nelle more processuali aveva prodotto
documentazione medica relativa alla presenza di una patologia psichica, di cui
in precedenza non aveva mai fatto menzione, ciò che aveva portato
l’amministrazione a limitare la valutazione medico-teorica alla componente
somatica.
L’insorgente,
il 20 giugno 2025, aveva trasmesso, oltre ad un certificato del proprio curante
che faceva stato anche di un peggioramento dell’aspetto psichiatrico, un
referto secondo il quale dal 15 maggio 2024, ossia già un anno prima
dell’emissione della decisione impugnata del 22 maggio 2025, era in cura psichiatrica
“per una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri
aspetti emozionali (ICD10: F43.23)” che secondo gli specialisti comportava
un’incapacità lavorativa del 100%. Il ricorrente non aveva spiegato per quale
motivo non aveva prodotto la citata documentazione in
sede d’istruttoria amministrativa. L’Ufficio AI non poteva di conseguenza
supporre l’esistenza di un’affezione psichiatrica potenzialmente invalidante.
In
concreto la situazione è diversa.
Nella
perizia pluridisciplinare del ______
del 3 giugno 2025 emerge che la ricorrente, nell’ambito della
descrizione dell’anamnesi patologica aveva già affermato di aver “consultato
il Dr. med. ______,
specialista ginecologo, a causa dei cicli mestruali irregolari e
dell’ipermenorrea, a tal proposito la perizianda ha segnalato che il medico
avrebbe riscontrato la presenza di miomi uterini e le avrebbe ventilato
l’ipotesi di una isterectomia” (pag. 69 della perizia). Tra le diagnosi,
senza influenza sulla capacità lavorativa, figurano anche i “miomi uterini
anamnestici” (pag. 82 della perizia).
Nel
caso di specie, contrariamente al caso citato dall’Ufficio AI, la patologia era
pertanto già stata segnalata dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta
invalidante e l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario approfondire l’incidenza
della patologia ginecologica sulla capacità lavorativa della ricorrente e
l’eventuale esigenza di effettuare un’isterectomia e le sue conseguenze tramite
l’allestimento anche di una perizia ginecologica.
Inoltre,
l’intervento di isterectomia è avvenuto il 10 settembre 2025, ossia poco tempo
dopo l’emissione del progetto di decisione del 25 agosto 2025 e la successiva
decisione formale è stata emessa il 6 ottobre 2025. È vero che l’interessata
avrebbe potuto informare l’Ufficio AI circa l’operazione nel frattempo
intervenuta. Tuttavia, pur disponendo dei, generici, certificati di inabilità
lavorativa (cfr. doc. E1-E3), che di principio non sono atti, da soli, a
modificare la valutazione della capacità lavorativa, è verosimile che i medici
operanti non le avessero trasmesso immediatamente il rapporto dell’intervento.
Alla
luce di quanto sopra esposto, considerato che l’interessata aveva fatto valere
nelle more amministrative la presenza di una patologia ginecologica e meglio di
miomi uterini, segnalando che avrebbe potuto essere sottoposta ad un’isterectomia,
poi resasi necessaria e visto il breve tempo trascorso tra il progetto di
decisione del 25 agosto 2025, l’intervento di isterectomia del 10 settembre
2025, la decisione del 6 ottobre 2025 (e l’ulteriore operazione del 23 ottobre
2025), non è possibile concludere che l’interessata abbia violato il suo
obbligo di collaborare in modo tale da rendersi responsabile per lo svolgimento
di una procedura che avrebbe potuto essere evitata (cfr. STF 9C_797/2015 del 3
dicembre 2015, consid. 3: “Keine
Parteientschädigung kann beantragen, wer zwar im Prozess obsiegt, sich aber den
Vorwurf gefallen lassen muss, er habe wegen der Verletzung der
Mitwirkungspflicht selber zu verantworten, dass ein unnötiger Prozess geführt
worden sei (Urteil C 56/03 vom 20. August 2003 E. 3.1, in: SVR 2004 AlV Nr. 8
S. 21; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 205 zu Art. 61 ATSG)”).
Ne segue che le spese di fr. 500 vanno poste a carico
dell’Ufficio AI che dovrà versare alla ricorrente, rappresentata da un
avvocato, le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto
l’istanza tendente all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014
del 30 settembre 2014 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.
2. Le spese
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente
fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti