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Decisione

32.2025.113

Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori approfondimenti medici. Non è possibile ritenere che l'assicurata abbia violato il suo obbligo di collaborare in modo tale da rendersi responsabile per lo svolgimento di una procedura che avrebbe potuto essere evitata. Spese e ripetibili a carico dell'UAI

21 gennaio 2026Italiano38 min

collaborare dell’assicurata che ha causato la procedura ricorsuale, conformemente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.113

cs

Lugano

21 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2025 di

RI1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione del 6 ottobre 2025

emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

A. Con

decisione del 28 febbraio 2013 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di

prestazioni AI inoltrata da RI1, nata nel

1985.

B. Il 18

maggio 2021 l’assicurata, da ultimo assistente di cura a tempo parziale presso

la ______ di ______, ha presentato una nuova

domanda di prestazioni.

C. Il 14

settembre 2023, RI1, allora rappresentata

dall’avv. ______, ha sollecitato

l’emanazione di una decisione, rispettivamente un dettagliato aggiornamento

dello stato della pratica. L’Ufficio AI ha risposto il 20 settembre 2023,

comunicando che l’incarto si trovava al vaglio del Servizio d’integrazione

professionale.

D. Dopo

aver trasmesso ulteriore documentazione medica in data 3 novembre 2023,

l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. ______,

l’11 dicembre 2023 ha inoltrato un ricorso per ritardata/denegata giustizia al

TCA, con richiesta di risarcimento. Contestualmente ha domandato di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.

STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024).

E. Il 23 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha

affermato di non condividere le critiche della ricorrente circa un’inazione

istruttoria da febbraio 2022 a febbraio 2023, ha elencato quanto accaduto in

quel lasso temporale ed ha allegato un ulteriore atto istruttorio. Il 21

febbraio 2024 l’amministrazione ha prodotto numerosa documentazione, tra cui il

progetto di decisione del 20 febbraio 2024 con cui ha proposto di assegnare all’assicurata

una rendita intera (grado del 74%) dal 1° dicembre 2021 al 30 settembre 2022,

con grado del 50% dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, del 100% dal 1°

maggio 2023 al 30 settembre 2023 e con grado del 40% dal 1° gennaio 2024.

F. Con

STCA 32.2023.142 del 26 aprile 2024 questo Tribunale ha stralciato dai ruoli il

ricorso, nella misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili in

quanto non erano dati i presupposti per ritenere una denegata/ritardata

giustizia. Contestualmente ha respinto l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non essendo adempiuto il

requisito dell’esito favorevole del ricorso.

G. Il 14

ottobre 2024 RI1, sempre rappresentata

dall’avv. ______, ha inoltrato un nuovo

ricorso per denegata/ritardata giustizia al TCA, chiedendo contestualmente di

essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

H. Con STCA

32.2024.76 del 2 dicembre 2024 questo Tribunale ha respinto il ricorso, nella

misura della sua ricevibilità, senza assegnare ripetibili. Anche in questo caso

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio non ha trovato accoglimento.

Fatti

I. Dopo

aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare del _______ (internistica,

psichiatrica, neurologica e reumatologica), redatta il 3 giugno 2025, ed aver

effettuato, il 1° luglio 2025, un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica, con progetto di decisione del 25 agosto 2025

che annulla e sostituisce quello del 20 febbraio 2024, confermato dalla

decisione del 6 ottobre 2025, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a qualsiasi

prestazione, essendo il grado d’invalidità, da ultimo, del 39%.

L. Il 5

novembre 2025 RI1, ora rappresentata dall’avv. RA1, è insorta al TCA contro la

predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento

di almeno mezza rendita d’invalidità con un grado d’invalidità minimo del 50%

anche per la prima data utile successiva all’inoltro della domanda di

prestazioni AI (doc. I). Contestualmente chiede di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA1. La

ricorrente, che produce nuova documentazione medica sia somatica che

psichiatrica, contesta l’aspetto medico e l’inchiesta economica del 1° luglio

2025.

M. Con

risposta del 9 dicembre 2025 l’Ufficio AI, preso atto dell’annotazione del 28

novembre 2025 del medico SMR, dr. med. ______, ha chiesto al Tribunale il

rinvio degli atti per procedere ai necessari accertamenti come indicato dal SMR

(doc. VIII). L’amministrazione chiede che le spese e le ripetibili siano

accollate alla ricorrente poiché la nuova documentazione medica che ha portato

il medico SMR a postulare il rinvio degli atti si riferisce ad un intervento

avvenuto il 10 settembre 2025, ossia entro il termine per prendere posizione

sul progetto di decisione e prima dell’emissione della decisione impugnata.

Secondo l’Ufficio AI, essendo in presenza di una violazione del dovere di

collaborare dell’assicurata che ha causato la procedura ricorsuale, conformemente

a quanto deciso dal TCA in una STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025, l’amministrazione

non deve versare ripetibili all’interessata, né deve pagare le spese della

presente procedura.

N. L’8

gennaio 2026 la ricorrente ha preso atto della richiesta di rinvio dell’Ufficio

AI, sostenendo che ciò equivale ad acquiescenza, rispettivamente soccombenza e

di conseguenza tasse, spese e ripetibili devono essere accollate

all’amministrazione (doc. X).

Le

problematiche di natura ginecologica che giustificano l’accoglimento del

ricorso risalgono in parte alla seconda metà del mese di settembre ed al mese

di ottobre 2025 e non si poteva pretendere dall’assicurata un’immediata

notifica all’Ufficio AI della documentazione medica, in parte disponibile solo

dopo l’emanazione della decisione qui impugnata.

O. Chiamato

ad eventualmente esprimersi in merito, l’Ufficio AI ha affermato che la stessa

assicurata ha affermato che il peggioramento del suo stato di salute è insorto

solo a partire alla metà del mese di settembre 2025 e dunque non sono

trascorsi, al momento dell’emanazione della decisione impugnata i 3 mesi

previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI. Per cui la valutazione medica va confermata

ed il peggioramento intervenuto nel mese di settembre 2025 va valutato

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni. L’amministrazione “ritiene

quindi di dover rivalutare quanto indicato nella risposta di causa e di

chiedere in questa sede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

impugnata” (doc. XII).

considerato in diritto

in ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è

di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo questa definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di

carattere giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione

in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1° gennaio 2022) il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il

40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado

d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il

50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

3.

Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno

2015.

pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del

17.

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e

l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la

persona assicurata sopporta l'onere della prova.

In due sentenze del 30 novembre

2017.

(inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418,

il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta.

In quelle sentenze il TF è giunto

alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di

tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici,

ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a

medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in

linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se

una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non

emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

In

una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle

pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid.

3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22.

febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

La nuova giurisprudenza è stata

confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144

V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad

esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto

2018.

(consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In una sentenza 9C_724/2018 dell’11

luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da

dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

In una sentenza 8C_280/2021 del 17

novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7

novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un

disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole

con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una

malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale

terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo

particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale

eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa

concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione,

gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente

(eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della

capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave,

l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza

giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2;

vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

Infine,

nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr.

Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha

modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza –

basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola

forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio

escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri

danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente

pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la

giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.

Dopo

avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e

complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di

rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni

fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento

della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo

obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).

Il Tribunale federale ha pure sottolineato

che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le

difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti

nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato

procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).

Su questo tema cfr. STF

8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht –

Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K.

Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in

plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).

Cfr.

anche Ulrich Meyer e Carlo Marazza, “L’impatto del concetto di malattia

sulle assicurazioni invalidità, infortuni e malattie” in: SZS 6/2025, pag.

312.

e seguenti.

4.

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

5.

Va

ancora rammentato che il Tribunale Federale ha già avuto modo di stabilire che

– in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235.

consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurato appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

Con

riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella

sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012

IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia

specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni

derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre

2019, consid. 2.14).

Questa

giurisprudenza è stata più volte confermata (cfr., fra le altre, anche la STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012 in un caso in cui la ricorrente si lamentava del

fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione l’incapacità

lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita dallo

psichiatra, il TF, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia, ha

nondimeno ritenuto di dover riconoscere che, a differenza dello specialista,

nell’inchiesta a domicilio l’assistente sociale aveva meglio tenuto in

considerazione anche l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e

di far capo ai famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche).

In

tale contesto va segnalata anche la STF 9C_431/2016 del 7 dicembre 2016 nella

quale il TF – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’ufficio

AI contestava la conclusione dell’autorità giudiziaria secondo la quale

l’inizio del diritto alla rendita intera andava riconosciuto dal 1° aprile 2009

(ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1

e 3 LAI) –, premesso che poteva restare aperta la questione riguardo allo

status dell’assicurata (salariata al 100%, lavoratrice a tempo parziale o

casalinga a tempo pieno) dal 1° aprile 2009 al 31 luglio 2012 visto che il

risultato non cambiava, dato che ella era già incapace in misura del 70% in

ambito domestico (cfr. consid. 6.2.3.).

6.

In concreto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il ricorso secondo l’iniziale proposta

formulata dallo stesso Ufficio AI nella risposta di causa del 9 dicembre 2025,

di cui la ricorrente ha preso atto l’8 gennaio 2026 (doc. X).

Infatti, il 28 novembre 2025 il medico

SMR, dr. med. ______, ha affermato:

"

(…) Per rispondere alla domanda del servizio giuridico del 12.11.2025,

si certifica che la nuova documentazione medica versata agli atti apporta

informazioni scientifiche di valore aggiunto atte a modificare parzialmente la

valutazione medica alla base della decisione dell’UAI del 06.10.2025, in quanto

trattasi di patologie di pertinenza ginecologica, ossia riguardanti nuove

diagnosi non note al tempo del rapporto medico SMR del 17.07.2025. Per quel che

riguarda le patologie lamentate dall’assicurata fino alla data del 17.07.2025

ed investigate nella perizia pluridisciplinare _______ del 03.06.2025, le

deduzioni emerse dalla perizia medica appaiono condivisibili, coerenti e ben

motivate.

In conclusione i nuovi

rapporti medici inficiano parzialmente la valutazione medica alla base della

decisione dell’UAI: al momento si rendono necessari ulteriori accertamenti,

ossia la valutazione della documentazione medica non ancora versata agli atti,

rispettivamente il rapporto operatorio dell’intervento chirurgico del

23.10.2025

relativo al secondo trattamento invasivo ginecologico resosi

necessario presso la ______ di ______ e la valutazione circa la necessità di ulteriori

cure ginecologiche.” (doc. VIII/1)

La

nuova refertazione medica in ambito ginecologico, citata dal dr. med. ______, così come gli altri referti

prodotti con il ricorso (segnatamente la lettera di dimissione del pronto

soccorso del 22 settembre 2025 [doc. G], l’ecografia addominale del 6 ottobre

2025.

[doc. H], lo scritto del 5 novembre 2025 della dr.ssa med. ______, FMH in psichiatria e

psicoterapia [doc. I]), nonché le attestazioni di incapacità lavorativa (doc.

E1, E2, E3) e il certificato del 12 settembre 2025 del dr. med. ______ (doc. F), rendono necessari

ulteriori approfondimenti medici atti a stabilire se la capacità lavorativa

stabilita con la decisione impugnata va confermata oppure se deve essere

modificata.

Non

vi sono di conseguenza motivi per non aderire alla richiesta del SMR. A tal

proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici

regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata

generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame

idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1°

gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va

considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico

nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto

di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in

termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se

occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici

sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3

OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire

consulenza agli uffici AI della regione.

Le

affermazioni del 14 gennaio 2026 (doc. XII), con le quali l’Ufficio AI ritorna

sulla proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti e chiede la

reiezione del ricorso, venendo così “contra factum proprium”, non sono

di pregio.

In

primo luogo quando l’amministrazione ha prodotto la risposta di causa con la

quale ha proposto il ritorno degli atti, aveva già a disposizione tutta la

documentazione medica allegata al ricorso.

In

secondo luogo la ricorrente non ha sostenuto che “(…) il peggioramento dello

stato di salute dell’assicurata risulta insorto, come dichiarato dalla stessa

ricorrente, solo a partire dalla metà del mese di settembre 2025 (…)”

(sottolineatura del redattore), ma che “le problematiche di natura

ginecologica che giustificano l’accoglimento del presente ricorso, come risulta

dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risalgono in parte alla

seconda metà del mese di settembre 2025, e soprattutto al mese di ottobre 2025,

allorquando vi è stato un secondo intervento chirurgico dovuto a comprovate

complicanze” (sottolineatura del redattore).

Inoltre,

come si vedrà anche in seguito (consid. 7), nella perizia pluridisciplinare del

______ del 3 giugno 2025 emerge che

la ricorrente, nell’ambito della descrizione dell’anamnesi patologica, aveva già

affermato di aver “consultato il Dr. med. ______, specialista ginecologo, a causa dei cicli mestruali irregolari e

dell’ipermenorrea, a tal proposito la perizianda ha segnalato che il medico

avrebbe riscontrato la presenza di miomi uterini e le avrebbe ventilato

l’ipotesi di una isterectomia” (pag. 69 della perizia) e tra le diagnosi, senza influenza sulla

capacità lavorativa, figurano anche i “miomi uterini anamnestici” (pag.

82.

della perizia).

Nel

caso di specie una patologia ginecologica era pertanto già stata segnalata

dalla ricorrente, ma non era stata considerata invalidante e l’Ufficio AI non

aveva ritenuto di approfondire l’eventuale esigenza di effettuare

un’isterectomia e le sue conseguenze. L’intervento del 10 settembre 2025 ad

opera del dr. med. ______,

FMH ginecologia e ostetricia, tuttavia, si è reso necessario proprio su

richiesta del dr. med. ______,

giacché, come emerge dal rapporto operatorio, i “trattamenti conservativi

non” sono risultati “efficaci” (doc. C).

Per

cui una patologia ginecologica era già presente e non può essere escluso che

fosse già invalidante e che il peggioramento sia avvenuto prima di tale data.

A tale

proposito sarà necessario un approfondimento ad opera di un medico specialista

in ginecologia, dopo aver interpellato il dr. med. ______per avere più ampie informazioni circa la

malattia, il suo sviluppo e le sue conseguenze nel corso del tempo sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Questo

TCA rileva infine che l’art. 88a cpv. 2 OAI, citato dall’Ufficio AI, non trova

applicazione se, come in concreto, non sussiste un’invalidità che dà diritto ad

una rendita AI (STF 8C_303/2012; 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3: “(…) Entgegen der

Vorinstanz setzt die Anwendung von Art. 88a Abs. 2 IVV nämlich

voraus, dass bei Eintritt der anspruchsbeeinflussenden Änderung bereits eine

rentenbegründende Invalidität vorgelegen haben muss, mithin ein Rentenanspruch

entstanden war (Urteil 8C_551/2008 vom 13. November 2008 E. 3.3)”).

Alla

luce di quanto sopra esposto, considerate le affermazioni del 28 novembre 2025

del medico SMR (doc. VIII/1) ed esaminati gli atti medici prodotti

dall’insorgente in sede di ricorso, questo TCA deve concludere che l’aspetto

medico, segnatamente in ambito ginecologico, non è stato sufficientemente

approfondito ed è necessario procedere con ulteriori accertamenti in ambito

specialistico.

Occorrerà

anche sottoporre l’ulteriore documentazione medica prodotta con l’impugnativa e

relativa ad altre patologie (cfr. ad esempio doc. F, doc. H e doc. I) ai periti

per stabilire se modificano la loro valutazione.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale, in precedenti vertenze, ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte, l’istruttoria

amministrativa necessita di complementi, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

Ritenuta la necessità di procedere con ulteriori

accertamenti medici, non occorre ancora esaminare le ulteriori censure

sollevate dalla ricorrente, in particolare le contestazioni dell’inchiesta per

le persone che si occupano dell’economia domestica.

7.

Secondo l'art.

69.

cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso le spese vanno poste a carico dell’Ufficio AI, che deve

versare le ripetibili all’insorgente, vincente in causa e rappresentata da un

avvocato.

L’amministrazione

contesta tuttavia di dovere pagare alcunché, sostenendo che aveva esaminato

correttamente tutta la documentazione medica prodotta a suo tempo

dall’assicurata, la quale solo in sede di ricorso ha trasmesso dei referti,

segnatamente in ambito ginecologico, non conosciuti, malgrado essi avrebbero

potuto essere prodotti entro il termine di 30 giorni assegnatole per prendere

posizione in merito al progetto di decisione del 25 agosto 2025.

A questo

proposito l’Ufficio AI fa riferimento alla STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025.

Nella

citata sentenza cantonale questo Tribunale, aveva innanzitutto rammentato che “nell’ambito

delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

dall’autorità che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del

14.

gennaio 2022 consid. 4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare

nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, 122

V 157 consid. 1a, 121 V 210). Il dovere di collaborazione comprende in

particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento)”.

Sul

tema cfr. anche Lendfers Miriam, in: Kieser Ueli/Kradolfer Matthias/Lendfers

Miriam (editori), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, Ginevra - Zurigo - Basilea 2024,

n. 216 ad art. 61: “Was die Gegenstandslosigkeit betrifft, ist die

Parteientschädigung unter einer doppelten Voraussetzung geschuldet: Einerseits

muss die Prozessaussicht, wie sie sich vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit

darstellte, eine Entschädigung rechtfertigen; andererseits darf die obsiegende

Partei ihre Mitwirkungspflicht nicht verletzt und dadurch einen unnötigen

Prozess verursacht haben (vgl. Urteil C 56/03 vom 20. August 2003 E. 3.1)”),

nonché la citata STF C 56/03 del 20 agosto 2003 consid. 3.1 = SVR 2004 AIV n. 8

e la STF 9C_797/2015 del 3 dicembre 2015, consid. 3.

Il

caso giudicato dal TCA concerneva un ricorso del 20 giugno 2025 contro una

decisione del 22 maggio 2025 (progetto di decisione del 27 luglio 2023).

Il TCA

ha accolto il ricorso e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori

accertamenti medici, ha accollato le spese al ricorrente, rappresentato da un

legale, e non gli ha riconosciuto le ripetibili poiché, malgrado la lunga

procedura amministrativa, solo nelle more processuali aveva prodotto

documentazione medica relativa alla presenza di una patologia psichica, di cui

in precedenza non aveva mai fatto menzione, ciò che aveva portato

l’amministrazione a limitare la valutazione medico-teorica alla componente

somatica.

L’insorgente,

il 20 giugno 2025, aveva trasmesso, oltre ad un certificato del proprio curante

che faceva stato anche di un peggioramento dell’aspetto psichiatrico, un

referto secondo il quale dal 15 maggio 2024, ossia già un anno prima

dell’emissione della decisione impugnata del 22 maggio 2025, era in cura psichiatrica

“per una sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di altri

aspetti emozionali (ICD10: F43.23)” che secondo gli specialisti comportava

un’incapacità lavorativa del 100%. Il ricorrente non aveva spiegato per quale

motivo non aveva prodotto la citata documentazione in

sede d’istruttoria amministrativa. L’Ufficio AI non poteva di conseguenza

supporre l’esistenza di un’affezione psichiatrica potenzialmente invalidante.

In

concreto la situazione è diversa.

Nella

perizia pluridisciplinare del ______

del 3 giugno 2025 emerge che la ricorrente, nell’ambito della

descrizione dell’anamnesi patologica aveva già affermato di aver “consultato

il Dr. med. ______,

specialista ginecologo, a causa dei cicli mestruali irregolari e

dell’ipermenorrea, a tal proposito la perizianda ha segnalato che il medico

avrebbe riscontrato la presenza di miomi uterini e le avrebbe ventilato

l’ipotesi di una isterectomia” (pag. 69 della perizia). Tra le diagnosi,

senza influenza sulla capacità lavorativa, figurano anche i “miomi uterini

anamnestici” (pag. 82 della perizia).

Nel

caso di specie, contrariamente al caso citato dall’Ufficio AI, la patologia era

pertanto già stata segnalata dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta

invalidante e l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario approfondire l’incidenza

della patologia ginecologica sulla capacità lavorativa della ricorrente e

l’eventuale esigenza di effettuare un’isterectomia e le sue conseguenze tramite

l’allestimento anche di una perizia ginecologica.

Inoltre,

l’intervento di isterectomia è avvenuto il 10 settembre 2025, ossia poco tempo

dopo l’emissione del progetto di decisione del 25 agosto 2025 e la successiva

decisione formale è stata emessa il 6 ottobre 2025. È vero che l’interessata

avrebbe potuto informare l’Ufficio AI circa l’operazione nel frattempo

intervenuta. Tuttavia, pur disponendo dei, generici, certificati di inabilità

lavorativa (cfr. doc. E1-E3), che di principio non sono atti, da soli, a

modificare la valutazione della capacità lavorativa, è verosimile che i medici

operanti non le avessero trasmesso immediatamente il rapporto dell’intervento.

Alla

luce di quanto sopra esposto, considerato che l’interessata aveva fatto valere

nelle more amministrative la presenza di una patologia ginecologica e meglio di

miomi uterini, segnalando che avrebbe potuto essere sottoposta ad un’isterectomia,

poi resasi necessaria e visto il breve tempo trascorso tra il progetto di

decisione del 25 agosto 2025, l’intervento di isterectomia del 10 settembre

2025, la decisione del 6 ottobre 2025 (e l’ulteriore operazione del 23 ottobre

2025), non è possibile concludere che l’interessata abbia violato il suo

obbligo di collaborare in modo tale da rendersi responsabile per lo svolgimento

di una procedura che avrebbe potuto essere evitata (cfr. STF 9C_797/2015 del 3

dicembre 2015, consid. 3: “Keine

Parteientschädigung kann beantragen, wer zwar im Prozess obsiegt, sich aber den

Vorwurf gefallen lassen muss, er habe wegen der Verletzung der

Mitwirkungspflicht selber zu verantworten, dass ein unnötiger Prozess geführt

worden sei (Urteil C 56/03 vom 20. August 2003 E. 3.1, in: SVR 2004 AlV Nr. 8

S. 21; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 205 zu Art. 61 ATSG)”).

Ne segue che le spese di fr. 500 vanno poste a carico

dell’Ufficio AI che dovrà versare alla ricorrente, rappresentata da un

avvocato, le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto

l’istanza tendente all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 301 consid. 6; STF 9C_274/2014

del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.

2. Le spese

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente

fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti