32.2025.119
L'UAI, alla domanda di revisione ex art. 53 LPGA della decisione di riduzione della rendita AI, ha risposto (negativamente) tramite uno scritto. Il ricorso è irricevibile, lo scritto non essendo una decisione. L'UAI avrebbe però dovuto emetterla, gli atti gli sono quindi trasmessi a tal fine
12 febbraio 2026Italiano7 min
osservazioni sollevate dall’assicurata avverso il preavviso del 17 marzo 2016, e
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.119
MP/gm
Lugano
12 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2025 di
RI1, ________
rappr. da: RA1, ________
contro
lo scritto dell’8 ottobre 2025
emanato da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto e in diritto
che - con
decisione del 3 agosto 2012, debitamente preceduta dal preavviso del 2 maggio
2012, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI1, nata nel 1959, una rendita intera dal
1. aprile 2012 con un grado d’invalidità dell’80% (docc. 22 e 28 incarto AI);
- con decisione del 23 maggio 2016,
anch’essa debitamente preceduta dal preavviso del 17 marzo 2016, l’Ufficio AI
ha ridotto la rendita intera a una di tre quarti, avendo appurato un grado
d’invalidità del 60% in esito a una revisione d’ufficio (docc. 73 e 75 incarto
AI);
- con scritto del 28 luglio 2024 la
dr.ssa med. ________ ha chiesto, sulla base degli allegati rapporti medici, “di
rivalutare la vostra decisione di riduzione della rendita d’invalidità il
17.3.2016” (doc. 78 incarto AI);
- con scritto del 31 luglio 2024
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta, considerando che la rendita AI non
sussisterebbe più in ogni caso poiché dal “01.08.2024” (recte:
2023) l’assicurata avrebbe beneficiato di una rendita AVS (doc. 77 incarto AI);
- con scritto del 10 luglio 2025
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, ha inoltrato una domanda di
revisione ex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016, con la richiesta
Fatti
di confermare il grado d’invalidità dell’80% (doc. 83 incarto AI);
- con scritto dell’8 ottobre 2025
l’Ufficio AI ha risposto che una riconsiderazione non entra in linea di conto,
nella decisione del 23 maggio 2016 avendo preso posizione in merito alle
osservazioni sollevate dall’assicurata avverso il preavviso del 17 marzo 2016, e
che – con riferimento alla “richiesta di revisione” ricevuta il 31
luglio 2024 per il tramite della dr.ssa med. ________ – il diritto a una
rendita AI non è in ogni modo più dato, l’assicurata beneficiando di una
rendita AVS dall’agosto del 2023 e la richiesta essendo successiva (doc. 87
incarto AI);
- questo scritto è stato impugnato con
il ricorso in oggetto dall’assicurata tramite l’avv. RA1, che ha chiesto
l’accoglimento della sua domanda di revisione ex art. 53 LPGA con motivazioni
di cui si dirà, se del caso, in seguito;
- con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, non essendo tenuto a
emettere una decisione sull’oggetto di lite. Reputa infatti, in sostanza, che
la domanda di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di
entrata in materia;
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo i combinati artt. 56, 57
LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI gli assicurati possono impugnare le decisioni
(ai sensi dell’art. 49 LPGA; STF 8C_206/2010 del 25 maggio 2010 consid. 2.1 con
rinvii giurisprudenziali) degli uffici AI cantonali direttamente dinanzi al
tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;
- lo scritto dell’Ufficio AI dell’8
ottobre 2025, non essendo una decisione, non è quindi impugnabile tramite
ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale;
- mancando l'oggetto suscettibile di
essere impugnato e difettando quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164
consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti; STF 9C_302/2009 dell’8
giugno 2009), il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;
- giusta l'art. 53 LPGA, inoltre, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cpv. 1; revisione processuale). L'assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
Considerandi
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza (cpv. 2; riconsiderazione).
- è quindi corretto, come ritiene
anche l’Ufficio AI (cfr. risposta di causa, p.to 8), che, secondo la
giurisprudenza riassunta in STF 8C_210/2017 del 22 agosto 2017 consid. 8.2 (con
riferimento a DTF 133 V 52 consid. 4.1, consid. 4.2.1 pag. 54 e consid. 4.3
pag. 56 e altri riferimenti), l’amministrazione comunichi alla persona
assicurata, dopo esame sommario, la non entrata in materia alla domanda di
riconsiderazione in forma di semplice lettera, senza indicazione dei rimedi di
diritto e senza un’approfondita motivazione. L’amministrazione non può essere
obbligata né dalla parte interessata né dal Tribunale a procedere ad una
riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Non vi è infatti alcun
diritto ad una riconsiderazione. L’autorità giudiziaria non può entrare nel
merito di un ricorso contro una non entrata in materia di un’istanza di
riconsiderazione;
- la ricorrente, rappresentata da un
legale, con lo scritto del 10 luglio 2025 ha tuttavia esplicitamente chiesto la
revisione ex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016 – richiesta
poi ribadita con il ricorso in oggetto –, non la riconsiderazione;
- per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003, I 339/01 del 29 novembre 2002);
- nel caso in esame non è sufficiente
che nello scritto impugnato l’Ufficio AI abbia sostenuto che una
riconsiderazione non entri in linea di conto e il diritto a una rendita AI non sia
in ogni modo più dato, né che in sede di risposta abbia aggiunto che la domanda
di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di entrata in
materia, senza essersi precedentemente espresso in maniera vincolante sulla
domanda di revisione ex art. 53 LPGA mediante una decisione formale impugnabile
(cfr. Flückiger, BSK ATSG, 2. ed., 2025, art. 53 n. 43), debitamente preceduta
da un preavviso;
- va altresì aggiunto che l’avvocato
della ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’emanazione di una decisione formale
riguardante la sua domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA;
- gli atti vanno quindi trasmessi
all’amministrazione affinché emetta una decisione formale, suscettibile
d’impugnazione e nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a
LAI, sulla domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 23
maggio 2016;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito della vertenza, le
spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli
atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché emetta una decisione sulla domanda
di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 23 maggio 2016.
3. Le
spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti