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Decisione

32.2025.119

L'UAI, alla domanda di revisione ex art. 53 LPGA della decisione di riduzione della rendita AI, ha risposto (negativamente) tramite uno scritto. Il ricorso è irricevibile, lo scritto non essendo una decisione. L'UAI avrebbe però dovuto emetterla, gli atti gli sono quindi trasmessi a tal fine

12 febbraio 2026Italiano7 min

osservazioni sollevate dall’assicurata avverso il preavviso del 17 marzo 2016, e

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.119

MP/gm

Lugano

12 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2025 di

RI1, ________

rappr. da: RA1, ________

contro

lo scritto dell’8 ottobre 2025

emanato da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto e in diritto

che - con

decisione del 3 agosto 2012, debitamente preceduta dal preavviso del 2 maggio

2012, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI1, nata nel 1959, una rendita intera dal

1. aprile 2012 con un grado d’invalidità dell’80% (docc. 22 e 28 incarto AI);

- con decisione del 23 maggio 2016,

anch’essa debitamente preceduta dal preavviso del 17 marzo 2016, l’Ufficio AI

ha ridotto la rendita intera a una di tre quarti, avendo appurato un grado

d’invalidità del 60% in esito a una revisione d’ufficio (docc. 73 e 75 incarto

AI);

- con scritto del 28 luglio 2024 la

dr.ssa med. ________ ha chiesto, sulla base degli allegati rapporti medici, “di

rivalutare la vostra decisione di riduzione della rendita d’invalidità il

17.3.2016” (doc. 78 incarto AI);

- con scritto del 31 luglio 2024

l’Ufficio AI ha respinto la richiesta, considerando che la rendita AI non

sussisterebbe più in ogni caso poiché dal “01.08.2024” (recte:

2023) l’assicurata avrebbe beneficiato di una rendita AVS (doc. 77 incarto AI);

- con scritto del 10 luglio 2025

l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, ha inoltrato una domanda di

revisione ex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016, con la richiesta

Fatti

di confermare il grado d’invalidità dell’80% (doc. 83 incarto AI);

- con scritto dell’8 ottobre 2025

l’Ufficio AI ha risposto che una riconsiderazione non entra in linea di conto,

nella decisione del 23 maggio 2016 avendo preso posizione in merito alle

osservazioni sollevate dall’assicurata avverso il preavviso del 17 marzo 2016, e

che – con riferimento alla “richiesta di revisione” ricevuta il 31

luglio 2024 per il tramite della dr.ssa med. ________ – il diritto a una

rendita AI non è in ogni modo più dato, l’assicurata beneficiando di una

rendita AVS dall’agosto del 2023 e la richiesta essendo successiva (doc. 87

incarto AI);

- questo scritto è stato impugnato con

il ricorso in oggetto dall’assicurata tramite l’avv. RA1, che ha chiesto

l’accoglimento della sua domanda di revisione ex art. 53 LPGA con motivazioni

di cui si dirà, se del caso, in seguito;

- con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, non essendo tenuto a

emettere una decisione sull’oggetto di lite. Reputa infatti, in sostanza, che

la domanda di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di

entrata in materia;

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo i combinati artt. 56, 57

LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI gli assicurati possono impugnare le decisioni

(ai sensi dell’art. 49 LPGA; STF 8C_206/2010 del 25 maggio 2010 consid. 2.1 con

rinvii giurisprudenziali) degli uffici AI cantonali direttamente dinanzi al

tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;

- lo scritto dell’Ufficio AI dell’8

ottobre 2025, non essendo una decisione, non è quindi impugnabile tramite

ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale;

- mancando l'oggetto suscettibile di

essere impugnato e difettando quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164

consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti; STF 9C_302/2009 dell’8

giugno 2009), il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

- giusta l'art. 53 LPGA, inoltre, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cpv. 1; revisione processuale). L'assicuratore può

tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

Considerandi

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza (cpv. 2; riconsiderazione).

- è quindi corretto, come ritiene

anche l’Ufficio AI (cfr. risposta di causa, p.to 8), che, secondo la

giurisprudenza riassunta in STF 8C_210/2017 del 22 agosto 2017 consid. 8.2 (con

riferimento a DTF 133 V 52 consid. 4.1, consid. 4.2.1 pag. 54 e consid. 4.3

pag. 56 e altri riferimenti), l’amministrazione comunichi alla persona

assicurata, dopo esame sommario, la non entrata in materia alla domanda di

riconsiderazione in forma di semplice lettera, senza indicazione dei rimedi di

diritto e senza un’approfondita motivazione. L’amministrazione non può essere

obbligata né dalla parte interessata né dal Tribunale a procedere ad una

riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Non vi è infatti alcun

diritto ad una riconsiderazione. L’autorità giudiziaria non può entrare nel

merito di un ricorso contro una non entrata in materia di un’istanza di

riconsiderazione;

- la ricorrente, rappresentata da un

legale, con lo scritto del 10 luglio 2025 ha tuttavia esplicitamente chiesto la

revisione ex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016 – richiesta

poi ribadita con il ricorso in oggetto –, non la riconsiderazione;

- per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003, I 339/01 del 29 novembre 2002);

- nel caso in esame non è sufficiente

che nello scritto impugnato l’Ufficio AI abbia sostenuto che una

riconsiderazione non entri in linea di conto e il diritto a una rendita AI non sia

in ogni modo più dato, né che in sede di risposta abbia aggiunto che la domanda

di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di entrata in

materia, senza essersi precedentemente espresso in maniera vincolante sulla

domanda di revisione ex art. 53 LPGA mediante una decisione formale impugnabile

(cfr. Flückiger, BSK ATSG, 2. ed., 2025, art. 53 n. 43), debitamente preceduta

da un preavviso;

- va altresì aggiunto che l’avvocato

della ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’emanazione di una decisione formale

riguardante la sua domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA;

- gli atti vanno quindi trasmessi

all’amministrazione affinché emetta una decisione formale, suscettibile

d’impugnazione e nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a

LAI, sulla domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 23

maggio 2016;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito della vertenza, le

spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Gli

atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché emetta una decisione sulla domanda

di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 23 maggio 2016.

3. Le

spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti