32.2025.12
Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto di prestazioni: necessaria una perizia di decorso, non potendosi escludere un peggioramento clinico tra la valutazione peritale e l’emanazione della decisione impugnata. Mandato conferibile ai precedenti periti
20 giugno 2025Italiano33 min
circuito lavorativo a causa dei limiti funzionali dovuti alle affezioni asseritamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.12
JV/sc
Lugano
20 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 dicembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1996, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo
attiva in tale vece e quale formatrice di apprendisti, il 12/16 gennaio 2017 ha
presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa
variabile a causa delle sequele di un incidente della circolazione occorsole il
12 marzo 2015 (docc. 5, 6, 14, 31, 39, incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 18 agosto 2017
di rifiuto di prestazioni (doc. 24 incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 31
maggio/2 giugno 2021 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni
adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 26 ottobre 2020 ed indicando
quale danno alla salute diverse problematiche legate al ginocchio destro (docc.
33, 36 e 38 incarto AI).
Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (doc. 35 incarto AI), richiamati i rapporti
medici dai curanti dr. __________ (specialista in medicina interna generale)
(doc. 86 incarto AI) e dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) (doc. 85 incarto AI), l’incarto assicurazione indennità
giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 37, 42, 43, 56, 60 e
261-310 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 40 incarto AI), il questionario
datore di lavoro (doc. 41 incarto AI) e svolto il colloquio d’accertamento in
intervento tempestivo attuando una prestazione di coaching dal 28 gennaio al 30
maggio 2022 (docc. 39, 45, 47, 48, 50, 53, 57 e 59 incarto AI), l’Ufficio AI ha
sottoposto il caso al SMR (doc. 89 incarto AI). I medici SMR hanno richiesto
una perizia esterna pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico,
psichiatrico e neurologico (doc. 90 incarto AI), richiesta avallata
dall’amministrazione (docc. 91 e 92 incarto AI) che ha conferito mandato
peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P (doc. 93 incarto AI) – al __________
nelle persone della dr.ssa __________ (internista), del dr. __________
(reumatologo), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta), del dr. __________
(neurologo), includendo anche dei test psicodiagnostici da effettuarsi dallo
psicologo (docc. 98, 102-104 incarto AI). La perizia pluridisciplinare è
confluita nel rapporto peritale del 15 gennaio 2024 (doc. 106 incarto AI),
fatto proprio (seppure con refuso) dal medico SMR dr. __________ (specialista
in psichiatria e psicoterapia) (doc. 105 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"4.3.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Sindrome panvertebrale con componente spondilogena
cronica in iniziale discopatia TH11-TH12 con piccola componente erniaria
posterolaterale a sin.
Esiti da intervento chirurgico di tendon transfer EPI
pro EPL alla mano ds. del 2.5.2022, per rottura sottocutanea del tendine
estensore lungo del pollice ds.
Edema osseo dello scafoide alla mano sin.
Gonartrosi a ds. in esiti da artroscopia al ginocchio
ds. per condropatia patellare con chiusura del recesso il 9.2.2016 e in esiti
da artromia del ginocchio ds. con artrolisi esterna, sezione del retinacolo, in
instabilità della rotula ds. del 25.11.2020.
Sindrome da disadattamento, reazione mista
ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22).
Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F
45.4).
4.3.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Disturbi statici del rachide (appiattimento della
colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale).
Decondizionamento e sbilancio muscolare.
Sindrome fibromialgica generalizzata.
Probabile neuropatia irritativa con lievi deficit
sensitivi dei nervi safeno e peroneo superficiale a ds.
Emicrania senza aura.
Binge eating disorder (ICD-10 F50.9)
Problemi di relazione con il coniuge (ICD-10 Z63.0).
Tratti di personalità misti passivo-aggressivi e
narcisistici.
Asma bronchiale estrinseca su poliallergia.
Rino-congiuntivite allergica e asma allergica
stagionale su ipersensibilità a polline di betulacee e graminacee. Esacerbazioni
esposizionali su ipersensibilità a pelo di gatto. Componente di asma da sforzo.
Sindrome orale crociata rosacee/corylacee-betullacee.
Esiti di tre cicli di desensibilizzazione
pre-stagionale con Allergovit graminacee nel 2015-2016-2017. Ulteriore
desensibilizzazione in corso a partire da 9.2021.
Sinusite cronica a carattere polipoide con deviazione
del setto non risolta da intervento di correzione.
Stato dopo probabile embolia polmonare post-operatoria
del 9.2016.
Stato dopo infetto SARS-CoV-2 febbraio 2022.
Lieve gastrite cronica anamnestica (esofago-gastro-duodenoscopia
del 17.10.2022).
Intolleranza al lattosio e fruttosio.”
e
rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa (globale):
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata*
Periodi
Eventi
33
0
25.10.2020-24.11.2020
100
100
25.11.2020-24.02.2021
Intervento ginocchio
33
0
25.02.2021-30.04.2021
33
20
01.05.2021-01.05.2022
Inizio presa a carico psi
100
100
02.05.2022-01.08.2022
Intervento pollice ds.
33
20
02.08.2022-continua
* incidenza sul rendimento; prognosi lavorativa stazionaria.
Con
complemento peritale del 16 maggio 2024 (doc. 120 incarto AI), fatto proprio
dal medico SMR (doc. 121 incarto AI), il perito reumatologo ha ritenuto
irrilevante la sospetta sindrome di Ehlers-Danlos (lussazioni recidivanti)
ipotizzata dai neurologi dell’__________ (docc. 113 incarto AI).
1.3. Con rapporto
del 18 giugno 2024 il consulente in integrazione ha chiuso il caso, rilevando
l’impossibilità di attuare gli auspicati provvedimenti professionali a motivo
della gravidanza in corso, considerando l’assicurata “salariata al 100%”
e ritenendo esserci “molte possibilità d’impiego anche non qualificato che
rispetti i limiti funzionali” nel settore terziario in Ticino (doc. 125
incarto AI).
Fatti
1.4. Con
progetto di decisione del 18 giugno 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità non pensionabile del 27%
al 1. ottobre 2021 (scadenza dell’anno di attesa) e del 35% al 1. gennaio 2024
(modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI).
Con
osservazioni del 10 agosto 2024 (anticipate per email) l’assicurata ha
contestato il progetto di decisione, censurando la valutazione medica ed in
particolare un mancato confronto dei periti con le conclusioni antitetiche a
cui sono addivenuti i curanti specialisti ed il medico di famiglia, questi
ultimi avendo accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività.
Allega il rapporto del dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica)
critico, tra l’altro, dei limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo.
Inoltre, proprio a causa dei limiti funzionali, ritiene di non essere
reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro (docc. 136 e 137 incarto AI).
Sottoposte
le osservazioni al __________, con complemento peritale del 9 settembre 2024 il
dr. __________ ha confermato le proprie conclusioni di cui al rapporto peritale
del 15 gennaio 2024, ritenendo il rapporto del dr. __________ “un
apprezzamento diverso delle stesse constatazioni oggettive”, presa di
posizione avallata dal centro peritale e dal medico SMR (docc. 140-142 incarto
AI)
Con
presa di posizione del 30 settembre e del 24 ottobre 2024 il consulente in
integrazione ha confermato il rapporto del 18 giugno 2024 (doc. 144 e 146
incarto AI).
Con
scritto del 25 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha posto all’assicurata una serie di
quesiti (doc. 147 incarto AI).
Con
scritto del 3 dicembre 2024 l’assicurata ha fornito parziali risposte ai
quesiti posti dall’amministrazione, invitando l’Ufficio AI ad attendere
l’acquisizione di certificati medici, allegando il rapporto del 21 novembre
2024 della clinica universitaria __________ (docc. 153 e 154 incarto AI).
Con
annotazione del 7 dicembre 2024 il medico SMR ha ritenuto il rapporto della
clinica universitaria irrilevante (doc. 158 incarto AI).
Con
decisione del 16 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le
osservazioni dell’assicurata non essendo idonee ad inficiare la valutazione
medica ed economica (doc. 159 incarto AI).
Con
scritto del 16 gennaio 2024 l’assicurata ha contestato l’emanazione della
decisione formale senza che vi sia stata una risposta esaustiva alle domande
postele con lo scritto del 25 ottobre 2024 e per le quali era ancora in attesa
di refertazioni mediche, sostenendo che un funzionario dell’Ufficio AI le
avesse comunicato “che in prima battuta avremmo risposto alle domande per
[le quali, n.d.r.] […] non servivano certificati medici, mentre in un
secondo momento avremmo prodotto il resto della documentazione rispondendo
anche alle altre domande” (doc. 160 incarto AI).
1.5. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 16 dicembre 2024, postulandone l’annullamento ed “il diritto a
una rendita piena con effetto ex tunc”, subordinatamente la retrocessione
degli atti all’Ufficio AI “affinché attenda i certificati medici che si
esprimono sulle domande dalla stessa sottoposte all’assicurata il 5 ottobre
2024 e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita”.
Chiede
l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Sotto
il profilo procedurale censura la violazione del diritto di essere sentito,
rimproverando all’amministrazione di aver emanato la decisione impugnata senza
aver ricevuto un’esaustiva risposta ai quesiti di cui allo scritto del 25
ottobre 2024.
Nel
merito, ella contesta la valutazione medica riproponendo in sostanza le
medesime tesi ed argomentazioni di cui alle osservazioni al preavviso.
Censura
altresì la valutazione economica, sostenendo di non essere reintegrabile nel
circuito lavorativo a causa dei limiti funzionali dovuti alle affezioni asseritamente
invalidanti.
Produce
diversa documentazione medica ed il certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione del medico SMR
e dei periti del __________, i quali hanno ritenuto necessaria una valutazione
peritale di decorso in ambito reumatologico e psichiatrico.
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal
senso.
1.7. Con
osservazioni del 22 aprile 2025 la ricorrente ha confermato la domanda di causa
formulata in via principale, producendo ulteriore documentazione medica e
chiedendo che per l’eventuale perizia di decorso venga conferito mandato a
specialisti diversi da coloro che l’hanno peritata (XII).
1.8. Con
osservazioni dell’8 maggio 2025 l’Ufficio AI ha preso posizione sulla
refertazione medica prodotta dall’insorgente, confermando la bontà delle
conclusioni peritali e comunicando che l’eventuale perizia di decorso avrebbe
potuto essere esperita dagli stessi periti precedentemente coinvolti, rinviando
ai disposti di legge e alla giurisprudenza in concreto applicabili e ribadendo
la proposta di retrocessione degli atti per procedere in tal senso (XVI).
1.9. Con
scritto del 23 maggio 2025 la ricorrente ha confermato la propria posizione
(XVIIII).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione
in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1. gennaio 2022) il legislatore ha voluto
introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione
dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il
40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado
d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il
50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori
sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione
effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi
per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la
struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e
l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita
(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta
l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
Considerandi
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre
2024.
l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la
vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere
superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità
era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità
fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.
Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per
considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto
che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad
una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche
l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato
tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria
strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre
il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.5
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato
valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia
pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico, psichiatrico e
neurologico, le cui conclusioni – confermate nei relativi complementi – sono
state fatte proprie dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.).
Con il
ricorso la ricorrente ha contestato la valutazione medica posta alla base della
decisione impugnata, sostenendo di essere inabile al lavoro in misura completa
ed in ogni attività, prevalendosi in tal senso delle attestazioni dei curanti prodotte
con il gravame e nell’ambito della procedura amministrativa (cfr. supra consid.
1.5
in fine).
Nelle
more della procedura l’insorgente ha ribadito la domanda di causa formulata in
via principale, declinando la proposta dell’Ufficio AI di rinvio atti per un
approfondimento medico in ambito reumatologico e psichiatrico e producendo
ulteriore refertazione medica (cfr. supra consid. 1.6. e 1.9.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione di rifiuto di prestazioni, dopo attenta analisi della documentazione
medica agli atti non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI rese
nella decisione impugnata, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un
affidabile giudizio sul diritto a prestazione dell’assicurata, vengano
preliminarmente esperiti (ulteriori) approfondimenti medico-specialistici (almeno)
in ambito reumatologico e psichiatrico, come da richiesta formulata
dall’amministrazione con la risposta di causa.
Questo
per i motivi che seguono.
2.6.1
Prendendo
posizione sul rapporto del 21 novembre 2024 della Clinica universitaria __________
(cfr. supra consid. 1.4.), sul rapporto medico del 5 dicembre 2024 del curante
dr. __________ (specialista in reumatologia) (I, allegato E) e sul rapporto del
3.
febbraio 2025 del curante dr. __________ (specialista in chirurgia della
mano, chirurgia ortopedica e traumatologica) (I, allegato D), il dr. __________
ha concluso che “Le informazioni mediche ora giunte sono ambigue per cui
bisognerà eventualmente prevedere una rivalutazione peritale reumatologica a
distanza di 1 ½ anno dalla precedente”.
A
mente di questo Giudice quanto asserito dal perito reumatologo è da intendere
nel senso che in ragione del tempo trascorso tra la valutazione peritale
svoltasi a settembre 2023 (doc. 106, pagg. 380 e 450 incarto AI) e l’emanazione
della decisione di rifiuto di prestazioni del 16 dicembre 2024 (cfr. supra
consid. 1.4.) e considerata l’asserita ambiguità della documentazione valutata
a marzo 2025 (ossia ad un anno e mezzo dalla perizia), egli non può (ancora)
escludere che nel tempo trascorso tra la perizia e l’emanazione della decisione
impugnata la situazione valetudinaria dell’assicurata si sia modificata, ciò
che impone una rivalutazione peritale ad un anno e mezzo di distanza dalla
precedente. È quindi parzialmente fuorviante il tenore della risposta di causa
e dell’annotazione del medico SMR del 26 marzo 2025 allegata alla presa di
posizione del dr. __________ (VIII, p.to 3. e allegato 3) che indicano la
necessità di una “valutazione peritale di decorso”: si tratta, come
poc’anzi accertato, di verificare se sotto il profilo reumatologico nell’intervallo
critico vi sia stata una modificazione dello stato valetudinario fino alla
decisione impugnata, quest’ultima delimitando il potere cognitivo di questo
Giudice.
Per
quanto concerne l’ambito psichiatrico, si rileva che è stato il medico SMR,
dopo aver esaminato il ricorso, ad avere ritenuto opportuno un (ulteriore)
approfondimento in tal senso (cfr. VIII, allegato 3), l’amministrazione non
avendo inoltrato alla perita psichiatra le contestazioni formulate con il
ricorso relative alla perizia psichiatrica (cfr. I, p.to 10.).
Occorre
dunque una presa di posizione esaustiva da parte degli specialisti esterni
indipendenti sulla documentazione medica prodotta dall’insorgente con il
gravame, oltre che su quella prodotta nelle more della procedura.
Per quanto attiene alle discipline e i
periti da coinvolgere nell’accertamento peritale, trattandosi della scelta dei
metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento
anche per la scelta delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel
potere discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure
rinunciarvi (STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3. con riferimenti e
STCA 32.2018.34 del 20 aprile 2018 consid. 2.7.), conformemente all’art. 44
LPGA (sul tema cfr. Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, in:
plaidoyer 2/2022, pag. 29, 30 e 32; cfr. anche STCA 32.2022.41 del 17 ottobre
2022.
consid. 2.7.2.).
Tutto
bene considerato, pur ricordando che in caso di lite la valenza probatoria dei
referti dei medici curanti, ancorché specialisti, è relativa (cfr. supra
consid. 2.6.), accertato come lo stesso perito reumatologo ed il medico SMR
hanno ritenuto necessario un approfondimento medico in ambito reumatologico
rispettivamente psichiatrico alla luce del tempo trascorso dalla perizia del
2023.
e della documentazione prodotta con il gravame, questo Giudice ritiene imprescindibile
procedere con gli approfondimenti medici prospettati prima di potersi
determinare in merito all’eventuale diritto a prestazioni.
2.6.2
La
ricorrente contesta l’eventuale conferimento del mandato per la perizia di
decorso ai medesimi specialisti coinvolti nella precedente procedura (“Qualora
gli atti dovessero tornare all’Ufficio AI per una rivalutazione, è necessario
[…] che tale rivalutazione sia affidata a medici diversi rispetto al dr. __________
e al dr. __________”, XII, p.to 3.2).
A
torto.
A
questo proposito, questo Giudice può far integralmente propria la presa di
posizione dell’Ufficio AI (XVI, p.to 5.): “In merito alla richiesta finale
di controparte di affidare l’esame peritale ad altri periti (che non siano il
Dr. med. __________ e il Dr. med. __________) va detto che la perizia
pluridisciplinare di decorso può essere attribuita al medesimo centro peritale
nei successivi tre anni senza violazione dell’art. 72bis OAI. In
base all’art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA l’AI accorda all’assicurato 10 giorni
dall’invio della comunicazione dell’attuazione della perizia con i nomi dei
periti per formulare motivi di ricusazione. Giova rilevare, comunque, che a più
riprese l’Alta Corte ha precisato che appare giustificato e che può, anzi,
accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso il fatto che
l’evoluzione dello stato di salute intervenuto nel frattempo venga accertata e
valutata dagli stessi medici che si erano già in precedenza confrontati con la
fattispecie (in proposito si rinvia alla STF 9C_1032/2010 del 1. settembre 2011
confermata in STF 9C_434/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2).”.
In
tema vedasi anche STCA 32.2022.11 del 16 maggio 2022 consid. 2.3. e seg.
2.7
Per quanto attiene alla valutazione
economica dell’Ufficio AI, anch’essa contestata dalla ricorrente che non si
ritiene reintegrabile nel circuito lavorativo (cfr. supra consid. 1.5.), la
stessa appare prematura,
visto che la capacità lavorativa dell’assicurata ed i suoi limiti funzionali
devono ancora essere compiutamente acclarati.
2.8
Visto
tutto quanto precede, gli atti vanno
retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del
6.
giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già esposte l’istruttoria amministrativa
risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione
affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI
emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata. Quanto precede rende
superflua la questione a sapere se, come sostenuto dall’insorgente (cfr. supra
consid. 1.4. in fine e 1.5.; I, p.ti 11.-16.), l’amministrazione sia incorsa in
una violazione del diritto di essere sentito, avendo emanato la decisione
impugnata senza attendere una risposta esaustiva ai quesiti di cui allo scritto
del 25 ottobre 2024.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF
8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V
210.
consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un
avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva
di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (pro
multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.
5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 16 dicembre 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni