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Decisione

32.2025.12

Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto di prestazioni: necessaria una perizia di decorso, non potendosi escludere un peggioramento clinico tra la valutazione peritale e l’emanazione della decisione impugnata. Mandato conferibile ai precedenti periti

20 giugno 2025Italiano33 min

circuito lavorativo a causa dei limiti funzionali dovuti alle affezioni asseritamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.12

JV/sc

Lugano

20 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 dicembre 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1996, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo

attiva in tale vece e quale formatrice di apprendisti, il 12/16 gennaio 2017 ha

presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa

variabile a causa delle sequele di un incidente della circolazione occorsole il

12 marzo 2015 (docc. 5, 6, 14, 31, 39, incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 18 agosto 2017

di rifiuto di prestazioni (doc. 24 incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 31

maggio/2 giugno 2021 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni

adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 26 ottobre 2020 ed indicando

quale danno alla salute diverse problematiche legate al ginocchio destro (docc.

33, 36 e 38 incarto AI).

Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (doc. 35 incarto AI), richiamati i rapporti

medici dai curanti dr. __________ (specialista in medicina interna generale)

(doc. 86 incarto AI) e dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia) (doc. 85 incarto AI), l’incarto assicurazione indennità

giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 37, 42, 43, 56, 60 e

261-310 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 40 incarto AI), il questionario

datore di lavoro (doc. 41 incarto AI) e svolto il colloquio d’accertamento in

intervento tempestivo attuando una prestazione di coaching dal 28 gennaio al 30

maggio 2022 (docc. 39, 45, 47, 48, 50, 53, 57 e 59 incarto AI), l’Ufficio AI ha

sottoposto il caso al SMR (doc. 89 incarto AI). I medici SMR hanno richiesto

una perizia esterna pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico,

psichiatrico e neurologico (doc. 90 incarto AI), richiesta avallata

dall’amministrazione (docc. 91 e 92 incarto AI) che ha conferito mandato

peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P (doc. 93 incarto AI) – al __________

nelle persone della dr.ssa __________ (internista), del dr. __________

(reumatologo), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta), del dr. __________

(neurologo), includendo anche dei test psicodiagnostici da effettuarsi dallo

psicologo (docc. 98, 102-104 incarto AI). La perizia pluridisciplinare è

confluita nel rapporto peritale del 15 gennaio 2024 (doc. 106 incarto AI),

fatto proprio (seppure con refuso) dal medico SMR dr. __________ (specialista

in psichiatria e psicoterapia) (doc. 105 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"4.3.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Sindrome panvertebrale con componente spondilogena

cronica in iniziale discopatia TH11-TH12 con piccola componente erniaria

posterolaterale a sin.

Esiti da intervento chirurgico di tendon transfer EPI

pro EPL alla mano ds. del 2.5.2022, per rottura sottocutanea del tendine

estensore lungo del pollice ds.

Edema osseo dello scafoide alla mano sin.

Gonartrosi a ds. in esiti da artroscopia al ginocchio

ds. per condropatia patellare con chiusura del recesso il 9.2.2016 e in esiti

da artromia del ginocchio ds. con artrolisi esterna, sezione del retinacolo, in

instabilità della rotula ds. del 25.11.2020.

Sindrome da disadattamento, reazione mista

ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22).

Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F

45.4).

4.3.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

Disturbi statici del rachide (appiattimento della

colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale).

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Probabile neuropatia irritativa con lievi deficit

sensitivi dei nervi safeno e peroneo superficiale a ds.

Emicrania senza aura.

Binge eating disorder (ICD-10 F50.9)

Problemi di relazione con il coniuge (ICD-10 Z63.0).

Tratti di personalità misti passivo-aggressivi e

narcisistici.

Asma bronchiale estrinseca su poliallergia.

Rino-congiuntivite allergica e asma allergica

stagionale su ipersensibilità a polline di betulacee e graminacee. Esacerbazioni

esposizionali su ipersensibilità a pelo di gatto. Componente di asma da sforzo.

Sindrome orale crociata rosacee/corylacee-betullacee.

Esiti di tre cicli di desensibilizzazione

pre-stagionale con Allergovit graminacee nel 2015-2016-2017. Ulteriore

desensibilizzazione in corso a partire da 9.2021.

Sinusite cronica a carattere polipoide con deviazione

del setto non risolta da intervento di correzione.

Stato dopo probabile embolia polmonare post-operatoria

del 9.2016.

Stato dopo infetto SARS-CoV-2 febbraio 2022.

Lieve gastrite cronica anamnestica (esofago-gastro-duodenoscopia

del 17.10.2022).

Intolleranza al lattosio e fruttosio.”

e

rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa (globale):

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

Periodi

Eventi

33

0

25.10.2020-24.11.2020

100

100

25.11.2020-24.02.2021

Intervento ginocchio

33

0

25.02.2021-30.04.2021

33

20

01.05.2021-01.05.2022

Inizio presa a carico psi

100

100

02.05.2022-01.08.2022

Intervento pollice ds.

33

20

02.08.2022-continua

* incidenza sul rendimento; prognosi lavorativa stazionaria.

Con

complemento peritale del 16 maggio 2024 (doc. 120 incarto AI), fatto proprio

dal medico SMR (doc. 121 incarto AI), il perito reumatologo ha ritenuto

irrilevante la sospetta sindrome di Ehlers-Danlos (lussazioni recidivanti)

ipotizzata dai neurologi dell’__________ (docc. 113 incarto AI).

1.3. Con rapporto

del 18 giugno 2024 il consulente in integrazione ha chiuso il caso, rilevando

l’impossibilità di attuare gli auspicati provvedimenti professionali a motivo

della gravidanza in corso, considerando l’assicurata “salariata al 100%”

e ritenendo esserci “molte possibilità d’impiego anche non qualificato che

rispetti i limiti funzionali” nel settore terziario in Ticino (doc. 125

incarto AI).

Fatti

1.4. Con

progetto di decisione del 18 giugno 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

di prestazioni, avendo calcolato un grado d’invalidità non pensionabile del 27%

al 1. ottobre 2021 (scadenza dell’anno di attesa) e del 35% al 1. gennaio 2024

(modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI).

Con

osservazioni del 10 agosto 2024 (anticipate per email) l’assicurata ha

contestato il progetto di decisione, censurando la valutazione medica ed in

particolare un mancato confronto dei periti con le conclusioni antitetiche a

cui sono addivenuti i curanti specialisti ed il medico di famiglia, questi

ultimi avendo accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività.

Allega il rapporto del dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica)

critico, tra l’altro, dei limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo.

Inoltre, proprio a causa dei limiti funzionali, ritiene di non essere

reintegrabile nel mercato equilibrato del lavoro (docc. 136 e 137 incarto AI).

Sottoposte

le osservazioni al __________, con complemento peritale del 9 settembre 2024 il

dr. __________ ha confermato le proprie conclusioni di cui al rapporto peritale

del 15 gennaio 2024, ritenendo il rapporto del dr. __________ “un

apprezzamento diverso delle stesse constatazioni oggettive”, presa di

posizione avallata dal centro peritale e dal medico SMR (docc. 140-142 incarto

AI)

Con

presa di posizione del 30 settembre e del 24 ottobre 2024 il consulente in

integrazione ha confermato il rapporto del 18 giugno 2024 (doc. 144 e 146

incarto AI).

Con

scritto del 25 ottobre 2024 l’Ufficio AI ha posto all’assicurata una serie di

quesiti (doc. 147 incarto AI).

Con

scritto del 3 dicembre 2024 l’assicurata ha fornito parziali risposte ai

quesiti posti dall’amministrazione, invitando l’Ufficio AI ad attendere

l’acquisizione di certificati medici, allegando il rapporto del 21 novembre

2024 della clinica universitaria __________ (docc. 153 e 154 incarto AI).

Con

annotazione del 7 dicembre 2024 il medico SMR ha ritenuto il rapporto della

clinica universitaria irrilevante (doc. 158 incarto AI).

Con

decisione del 16 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, le

osservazioni dell’assicurata non essendo idonee ad inficiare la valutazione

medica ed economica (doc. 159 incarto AI).

Con

scritto del 16 gennaio 2024 l’assicurata ha contestato l’emanazione della

decisione formale senza che vi sia stata una risposta esaustiva alle domande

postele con lo scritto del 25 ottobre 2024 e per le quali era ancora in attesa

di refertazioni mediche, sostenendo che un funzionario dell’Ufficio AI le

avesse comunicato “che in prima battuta avremmo risposto alle domande per

[le quali, n.d.r.] […] non servivano certificati medici, mentre in un

secondo momento avremmo prodotto il resto della documentazione rispondendo

anche alle altre domande” (doc. 160 incarto AI).

1.5. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 16 dicembre 2024, postulandone l’annullamento ed “il diritto a

una rendita piena con effetto ex tunc”, subordinatamente la retrocessione

degli atti all’Ufficio AI “affinché attenda i certificati medici che si

esprimono sulle domande dalla stessa sottoposte all’assicurata il 5 ottobre

2024 e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita”.

Chiede

l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Sotto

il profilo procedurale censura la violazione del diritto di essere sentito,

rimproverando all’amministrazione di aver emanato la decisione impugnata senza

aver ricevuto un’esaustiva risposta ai quesiti di cui allo scritto del 25

ottobre 2024.

Nel

merito, ella contesta la valutazione medica riproponendo in sostanza le

medesime tesi ed argomentazioni di cui alle osservazioni al preavviso.

Censura

altresì la valutazione economica, sostenendo di non essere reintegrabile nel

circuito lavorativo a causa dei limiti funzionali dovuti alle affezioni asseritamente

invalidanti.

Produce

diversa documentazione medica ed il certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione del medico SMR

e dei periti del __________, i quali hanno ritenuto necessaria una valutazione

peritale di decorso in ambito reumatologico e psichiatrico.

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal

senso.

1.7. Con

osservazioni del 22 aprile 2025 la ricorrente ha confermato la domanda di causa

formulata in via principale, producendo ulteriore documentazione medica e

chiedendo che per l’eventuale perizia di decorso venga conferito mandato a

specialisti diversi da coloro che l’hanno peritata (XII).

1.8. Con

osservazioni dell’8 maggio 2025 l’Ufficio AI ha preso posizione sulla

refertazione medica prodotta dall’insorgente, confermando la bontà delle

conclusioni peritali e comunicando che l’eventuale perizia di decorso avrebbe

potuto essere esperita dagli stessi periti precedentemente coinvolti, rinviando

ai disposti di legge e alla giurisprudenza in concreto applicabili e ribadendo

la proposta di retrocessione degli atti per procedere in tal senso (XVI).

1.9. Con

scritto del 23 maggio 2025 la ricorrente ha confermato la propria posizione

(XVIIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L’art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione

in vigore fino al 31 dicembre 2021, prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI (in vigore dal 1. gennaio 2022) il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il

40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado

d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il

50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori

sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione

effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi

per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la

struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e

l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita

(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta

l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

Considerandi

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre

2024.

l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la

vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere

superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità

era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità

fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.

Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per

considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto

che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad

una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche

l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato

tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria

strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre

il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.5

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia

pluridisciplinare in ambito internistico, reumatologico, psichiatrico e

neurologico, le cui conclusioni – confermate nei relativi complementi – sono

state fatte proprie dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.).

Con il

ricorso la ricorrente ha contestato la valutazione medica posta alla base della

decisione impugnata, sostenendo di essere inabile al lavoro in misura completa

ed in ogni attività, prevalendosi in tal senso delle attestazioni dei curanti prodotte

con il gravame e nell’ambito della procedura amministrativa (cfr. supra consid.

1.5

in fine).

Nelle

more della procedura l’insorgente ha ribadito la domanda di causa formulata in

via principale, declinando la proposta dell’Ufficio AI di rinvio atti per un

approfondimento medico in ambito reumatologico e psichiatrico e producendo

ulteriore refertazione medica (cfr. supra consid. 1.6. e 1.9.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione di rifiuto di prestazioni, dopo attenta analisi della documentazione

medica agli atti non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI rese

nella decisione impugnata, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un

affidabile giudizio sul diritto a prestazione dell’assicurata, vengano

preliminarmente esperiti (ulteriori) approfondimenti medico-specialistici (almeno)

in ambito reumatologico e psichiatrico, come da richiesta formulata

dall’amministrazione con la risposta di causa.

Questo

per i motivi che seguono.

2.6.1

Prendendo

posizione sul rapporto del 21 novembre 2024 della Clinica universitaria __________

(cfr. supra consid. 1.4.), sul rapporto medico del 5 dicembre 2024 del curante

dr. __________ (specialista in reumatologia) (I, allegato E) e sul rapporto del

3.

febbraio 2025 del curante dr. __________ (specialista in chirurgia della

mano, chirurgia ortopedica e traumatologica) (I, allegato D), il dr. __________

ha concluso che “Le informazioni mediche ora giunte sono ambigue per cui

bisognerà eventualmente prevedere una rivalutazione peritale reumatologica a

distanza di 1 ½ anno dalla precedente”.

A

mente di questo Giudice quanto asserito dal perito reumatologo è da intendere

nel senso che in ragione del tempo trascorso tra la valutazione peritale

svoltasi a settembre 2023 (doc. 106, pagg. 380 e 450 incarto AI) e l’emanazione

della decisione di rifiuto di prestazioni del 16 dicembre 2024 (cfr. supra

consid. 1.4.) e considerata l’asserita ambiguità della documentazione valutata

a marzo 2025 (ossia ad un anno e mezzo dalla perizia), egli non può (ancora)

escludere che nel tempo trascorso tra la perizia e l’emanazione della decisione

impugnata la situazione valetudinaria dell’assicurata si sia modificata, ciò

che impone una rivalutazione peritale ad un anno e mezzo di distanza dalla

precedente. È quindi parzialmente fuorviante il tenore della risposta di causa

e dell’annotazione del medico SMR del 26 marzo 2025 allegata alla presa di

posizione del dr. __________ (VIII, p.to 3. e allegato 3) che indicano la

necessità di una “valutazione peritale di decorso”: si tratta, come

poc’anzi accertato, di verificare se sotto il profilo reumatologico nell’intervallo

critico vi sia stata una modificazione dello stato valetudinario fino alla

decisione impugnata, quest’ultima delimitando il potere cognitivo di questo

Giudice.

Per

quanto concerne l’ambito psichiatrico, si rileva che è stato il medico SMR,

dopo aver esaminato il ricorso, ad avere ritenuto opportuno un (ulteriore)

approfondimento in tal senso (cfr. VIII, allegato 3), l’amministrazione non

avendo inoltrato alla perita psichiatra le contestazioni formulate con il

ricorso relative alla perizia psichiatrica (cfr. I, p.to 10.).

Occorre

dunque una presa di posizione esaustiva da parte degli specialisti esterni

indipendenti sulla documentazione medica prodotta dall’insorgente con il

gravame, oltre che su quella prodotta nelle more della procedura.

Per quanto attiene alle discipline e i

periti da coinvolgere nell’accertamento peritale, trattandosi della scelta dei

metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento

anche per la scelta delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel

potere discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure

rinunciarvi (STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3. con riferimenti e

STCA 32.2018.34 del 20 aprile 2018 consid. 2.7.), conformemente all’art. 44

LPGA (sul tema cfr. Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, in:

plaidoyer 2/2022, pag. 29, 30 e 32; cfr. anche STCA 32.2022.41 del 17 ottobre

2022.

consid. 2.7.2.).

Tutto

bene considerato, pur ricordando che in caso di lite la valenza probatoria dei

referti dei medici curanti, ancorché specialisti, è relativa (cfr. supra

consid. 2.6.), accertato come lo stesso perito reumatologo ed il medico SMR

hanno ritenuto necessario un approfondimento medico in ambito reumatologico

rispettivamente psichiatrico alla luce del tempo trascorso dalla perizia del

2023.

e della documentazione prodotta con il gravame, questo Giudice ritiene imprescindibile

procedere con gli approfondimenti medici prospettati prima di potersi

determinare in merito all’eventuale diritto a prestazioni.

2.6.2

La

ricorrente contesta l’eventuale conferimento del mandato per la perizia di

decorso ai medesimi specialisti coinvolti nella precedente procedura (“Qualora

gli atti dovessero tornare all’Ufficio AI per una rivalutazione, è necessario

[…] che tale rivalutazione sia affidata a medici diversi rispetto al dr. __________

e al dr. __________”, XII, p.to 3.2).

A

torto.

A

questo proposito, questo Giudice può far integralmente propria la presa di

posizione dell’Ufficio AI (XVI, p.to 5.): “In merito alla richiesta finale

di controparte di affidare l’esame peritale ad altri periti (che non siano il

Dr. med. __________ e il Dr. med. __________) va detto che la perizia

pluridisciplinare di decorso può essere attribuita al medesimo centro peritale

nei successivi tre anni senza violazione dell’art. 72bis OAI. In

base all’art. 44 cpv. 2 e 3 LPGA l’AI accorda all’assicurato 10 giorni

dall’invio della comunicazione dell’attuazione della perizia con i nomi dei

periti per formulare motivi di ricusazione. Giova rilevare, comunque, che a più

riprese l’Alta Corte ha precisato che appare giustificato e che può, anzi,

accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso il fatto che

l’evoluzione dello stato di salute intervenuto nel frattempo venga accertata e

valutata dagli stessi medici che si erano già in precedenza confrontati con la

fattispecie (in proposito si rinvia alla STF 9C_1032/2010 del 1. settembre 2011

confermata in STF 9C_434/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2).”.

In

tema vedasi anche STCA 32.2022.11 del 16 maggio 2022 consid. 2.3. e seg.

2.7

Per quanto attiene alla valutazione

economica dell’Ufficio AI, anch’essa contestata dalla ricorrente che non si

ritiene reintegrabile nel circuito lavorativo (cfr. supra consid. 1.5.), la

stessa appare prematura,

visto che la capacità lavorativa dell’assicurata ed i suoi limiti funzionali

devono ancora essere compiutamente acclarati.

2.8

Visto

tutto quanto precede, gli atti vanno

retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti.

Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del

6.

giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già esposte l’istruttoria amministrativa

risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI

emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata. Quanto precede rende

superflua la questione a sapere se, come sostenuto dall’insorgente (cfr. supra

consid. 1.4. in fine e 1.5.; I, p.ti 11.-16.), l’amministrazione sia incorsa in

una violazione del diritto di essere sentito, avendo emanato la decisione

impugnata senza attendere una risposta esaustiva ai quesiti di cui allo scritto

del 25 ottobre 2024.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF

8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V

210.

consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un

avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (pro

multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 16 dicembre 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni