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Decisione

32.2025.13

Corrette la fissazione della decorrenza della rendita sei mesi dopo la nascita del diritto (domanda tardiva), il suo ammontare e la compensazione operata dall'amministrazione. Non corretto invece l'am

7 luglio 2025Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione è

completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1

LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati

anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i contributi (lett. a.);

- il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno

il doppio del contributo minimo (lett. b.);

- possono essere computati accrediti per compiti educativi

o d’assistenza (lett. c.).

Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di

contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o

2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa

ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo

l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e c LAVS.

2.3.3. Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.);

- degli accrediti per compiti educativi (lett. b.);

- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da

attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e

assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2

LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata

secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30

cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia

a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la

rendita.

Il reddito annuo determinante

(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo

reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la

corrispondente rendita.

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati

i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che

non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in

seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv.

2 LAVS).

Secondo l’art. 29quinquies cpv.

3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di

matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);

- una persona

vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);

- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1°

gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv.

4 lett. a LAVS) e

- i periodi

durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva

dell’art. 29bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies cpv.

4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto

un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni

durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori

di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f OAVS).

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il

diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art.

52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde

al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento

dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2

LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni

civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv.

3 LAVS).

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso

l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore

assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv.

4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si

addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi

è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.3.4. In

concreto, secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2023) e applicabile anche alle rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI)

il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha

compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell’evento assicurato

(inizio della rendita d'invalidità).

Pertanto, ritenuto che l’amministrazione ha riconosciuto che

l’inizio del diritto alla rendita intera continuativa spettante all’interessato

è da porre nel mese di marzo 2018, ne deriva che la pretesa del

ricorrente di voler ridefinire la prestazione conteggiando i periodi

contributivi successivi al 31 dicembre 2017 non può essere accolta.

In particolare, egli non può essere seguito nella sua pretesa di

calcolare unicamente la rendita intera cui ha diritto nel periodo compreso fra

il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio

2021, come se si trattasse del risorgere di un’invalidità dopo la precedente

rendita intera di invalidità assegnatagli dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020

e poi risorta a partire dal 1° marzo 2021.

Nel caso di specie, infatti, trattandosi

di una rendita di invalidità intera insorta nel mese di marzo 2018 e giudicata

continuare da allora in maniera ininterrotta, la prestazione è stata a giusta

ragione calcolata a partire dal momento dell’insorgenza del diritto.

Di conseguenza, in maniera

altrettanto corretta l’Ufficio AI ha indicato che le rendite già assegnate dal

1° marzo 2021 e calcolate - come ben spiegato dalla Cassa nello scritto dell’11

marzo 2025, facendo riferimento a dei parametri che portavano all’applicazione

di una scala più elevata (25 in luogo della 23) (cfr. doc. IXI/1) - non

risultavano più applicabili.

Nella presa di posizione dell’11 marzo 2025, infatti, la Cassa ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Punto 3

Come già evidenziato nello scritto del 29 novembre 2024 l'UAl ha

posto l'assicurato (cfr. decisioni del 22 giugno 2023) al beneficio di una

rendita d'invalidità.

Con la prima decisione è stata assegnata una rendita intera

d'invalidità di fr. 1'012.00 mensili (fr. 1'021 .00 nel 2019) con effetto dal

1º settembre 2018 e fino al 31 gennaio 2020. La

prestazione è stata fissata in base ad un reddito annuo medio di fr.

54'036 e una scala di rendita parziale 23 (totale anni di contribuzione 15 anni

e

7 mesi).

Tramite la seconda decisione è stata accordata pure una rendita intera

d'invalidità di fr. 1’108.00 mensili (fr. 1'136.00 nel 2023) con effetto dal 1º

marzo 2021. In questa circostanza trattandosi di un "nuovo caso

Considerandi

assicurativo" è stato considerato un reddito annuo medio di fr. 54'390 e

una scala di rendita parziale 25 (totale anni di contribuzione 18 anni e 7

mesi).

Dopo ulteriori approfondimenti è stata decisa l’attribuzione di

una rendita intera anche dal 1º febbraio 2020 al 28 febbraio 2021.

Trattandosi quindi di una rendita continuativa, la base di calcolo

risulta essere unicamente quella fissata con la rendita assegnata con la prima

decisione avente effetto dal 1° settembre 2018. Per determinare questa

prestazione dovuta all'assicurato si è fatto uso degli anni contributivi

conteggiabili fino al 31 dicembre 2017. Infatti, per l'articolo 29bis cpv. 1 LAVS

(nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023) e applicabile anche alle

rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI) il calcolo della rendita è determinato

dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che

precede l'insorgere dell’evento assicurato (inizio della rendita d'invalidità).

Ne deriva che la pretesa del ricorrente di voler ridefinire la

prestazione conteggiando i periodi contributivi avuti dopo il 31 dicembre 2017

non può in alcun modo esser accolta.

Va da sé che l'attribuzione della rendita Al anche durante il

periodo febbraio 2020 - febbraio 2021 ha comportato una riconsiderazione della

decisione con la quale sono state assegnate le rendite a decorrere dal 1º marzo

2021.

I parametri di calcolo che attribuivano una scala più elevata (25 in

luogo della 23) non risultavano più applicabili. Le relative prestazioni

mensili più elevate erogate da questa data (fr. 3'601.00) sono state poi state

oggetto di "ricupero" mediante la compensazione con le rendite

arretrate.” (Doc. IX/1)

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste chiare e ben

motivate considerazioni esposte dalla Cassa e fatte proprie dall’Ufficio AI.

Anche su questo punto, di

conseguenza, la decisione impugnata risulta corretta e va confermata.

2.4

Resta poi da verificare l’esattezza

o meno della compensazione posta in essere dall’amministrazione dell’importo di

fr. 159.10.

L’insorgente ha contestato il

procedere dell’Ufficio AI indicando che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e

non documentate spese esecutive non può essere compensato. Si tratta di un debito

rimasto insoluto ben 20 anni dalla ditta Etnika l’arte del Mondo Sagl fallita

già nel 2004. Si rileva altresì la probabile prescrizione della pretesa” (cfr.

doc. VI).

Al riguardo, nella risposta di

causa l’Ufficio AI ha indicato di rifarsi integralmente alla presa di posizione

dell’11 marzo 2025 della Cassa, la quale, sul punto, si è così espressa:

" Punto 1

Secondo l'articolo 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche

all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1

LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

-

i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell'agricoltura (lett. a);

-

i crediti per la restituzione delle PC (lett. b);

-

i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF,

LADI, LAMAL (lett. c).

La marginale 10202 delle Direttive concernenti le rendite (DR)

dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, edite dall’UFAS, prevede

che il credito dev'essere esigibile e non prescritto. l crediti contributivi

che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto

alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2

LAVS).

Nello specifico, il credito deve riguardare (marginale 10203):

- tasse

d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese di esecuzione e multe d'ordine - marginale

10209.

Con la contestata decisione si è proceduto con la compensazione

tra le rendite Al riconosciute e l'importo di fr. 159.10 chiesto dalla Cassa

(Servizio Incassi).

Il credito è da imputare alle spese causate dall'attestato di

carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso nell'ambito di un risarcimento

danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika L'Arte Nel Mondo Sagl (vedi

documenti agli atti).

Risulta quindi corretto che questo importo, sulla scorta delle

citate normative, sia stato compensato con le rendite arretrate riconosciute al

ricorrente.

La pretesa non risulta nemmeno perenta. A questo proposito si

rinvia all’articolo 149a cpv. 1 della Legge federale sull’esecuzione e sul

fallimento (LEF) che recita:

"Il credito accertato mediante un attestato di carenza di

beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni;

nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un

anno a contare dal giorno dell’apertura della successione".

In concreto, essendo l’attestato di carenza di beni qui in

discussione emesso il 3 gennaio 2008, le spese possono ancora essere reclamate.”

(Doc. IX/1)

Chiamato a pronunciarsi, il TCA reputa corretta la compensazione

effettuata.

.

Contrariamente a quanto preteso dal legale dell’insorgente, l’importo

posto in compensazione dall’amministrazione non si riferisce ad “asserite e non

documentate spese esecutive”, ma risulta debitamente documentato dalle spese

causate dall'attestato di carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso

nell'ambito di un risarcimento danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika

L'Arte Nel Mondo Sagl (cfr. doc. 203 incarto Cassa).

Neppure pertinente risulta l’altra censura riguardante la “probabile

prescrizione della pretesa” fatta valere dall’avv. RA 1, ritenuto che l’attestato

di carenza beni in questione è stato emesso il 3 gennaio 2008 e il termine di

prescrizione previsto dall’art. 149a cpv. 1 LEF è di natura ventennale.

La decisione impugnata va, di

conseguenza, confermata anche relativamente a tale aspetto.

2.5

Da ultimo resta da verificare

l’ammontare degli interessi di mora.

Nella decisione impugnata gli

interessi di mora sono stati quantificati in fr. 1'915.00.

A fronte della richiesta di

verifica degli stessi avanzata in sede ricorsuale, l’Ufficio AI ha chiesto una

presa di posizione alla Cassa.

Quest’ultima, con osservazioni

dell’11 marzo 2025, si è così espressa:

" Punto 4

La Cassa ha avuto modo di esprimersi

dettagliatamente circa le compensazioni poste in atto nonché nel merito delle

mensilità dovute durante il periodo interessato dall'assegnazione della rendita

Al. Per economia procedurale si rimanda al citato

conteggio di data 29 novembre 2024.

Al conteggio in questione va

tuttavia apportata una rettifica per quanto attiene all'ammontare degli

interessi di mora.

L'art. 26 cpv. 4 LPGA prescrive che

"Non hanno diritto a interessi di mora:

a.

la persona avente diritto alle

prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;

b.

i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni

anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni

accordate retroattivamente sono state cedute;

c. le

altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo

70".

Nella presente fattispecie non vi è motivo per l’applicazione

dell'art. 26 cpv. 4 LPGA.

Non risulta infatti l'esistenza di prestazioni anticipate da

terzi. La Cassa ha posto in compensazione la rendita retroattiva con un credito

derivante dall'art. 52 LAVS, la cui liceità è assodata (vedi punto 1).

Ne consegue che all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr.

23.00

di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00).” (Doc.

IX/1)

Tali considerazioni sono state condivise

e fatte proprie dall’Ufficio AI, il quale, nella risposta di causa, ha concluso

che “all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora

(fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00). Sotto questo profilo, il ricorso

merita pertanto di essere parzialmente accolto” (doc. IX).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste conclusioni dell’Ufficio AI, fondate sulle spiegazioni

fornite dalla Cassa nella presa di posizione dell’11 marzo 2025.

Su questo specifico punto, quindi, la decisione impugnata va

modificata.

2.6

In

conclusione, visto quanto precede, la decisione contestata merita conferma su

tutto, tranne che per quanto riguarda il diritto agli interessi moratori, come illustrato

al consid. 2.5.

Il

ricorso va pertanto accolto parzialmente.

Il

ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento di ripetibili

parziali di fr. 500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel

tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr.

100.

--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata unicamente con riferimento all’ammontare degli

interessi di mora spettanti all’interessato, da fissare in fr. 1'938.00. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr.

400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di 100.--. L’Ufficio AI verserà al

ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni