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Decisione

32.2025.13

Corrette la fissazione della decorrenza della rendita sei mesi dopo la nascita del diritto (domanda tardiva), il suo ammontare e la compensazione operata dall'amministrazione. Non corretto invece l'ammontare degli interessi di mora

7 luglio 2025Italiano32 min

cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.13

cr

Lugano

7 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 novembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel __________, a quel

momento attivo quale idraulico (in precedenza organizzatore commerciale e

titolare di una società di vendita di oggetti etnici), in data 20 febbraio 2006

aveva presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti

(avviamento ad altra professione) essendo affetto da tunnel carpale ad entrambe

le mani (doc. 1/1-7).

Con decisione del 24 aprile 2007

l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità

(grado del 50%) dal 1° ottobre 2005 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera di

invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1°

febbraio 2006 e il 31 maggio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni,

dato che l’interessato conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua

precedente attività.

Con sentenza STCA 32.2007.182 del

28 maggio 2008, il TCA aveva stabilito che l'assicurato avesse diritto ad una

rendita intera di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2006 al 30 giugno 2006 -

e dunque non solo fino al 31 maggio 2006, come stabilito dall'amministrazione -

poi soppressa stante la recuperata piena capacità lavorativa.

1.2. Nel mese di febbraio 2013

l’assicurato aveva inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI.

L’Ufficio AI, con decisione del

27 novembre 2014, gli aveva accordato una rendita intera di invalidità

limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2013 e il 31 marzo 2014.

1.3. Nel mese di marzo 2018

l’interessato aveva presentato una terza richiesta di prestazioni AI, a seguito

delle sequele di un incidente della circolazione avvenuto in data 30 marzo

2017.

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 29 novembre

2021 l’Ufficio AI aveva attribuito all’interessato una rendita intera di

invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi

nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A

causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della

prestazione era stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei

mesi dopo la presentazione della domanda tardiva). L’amministrazione aveva

ridotto la rendita del 30%, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo

che “vista la dinamica dell’infortunio sia imputabile per lo meno un dolo

eventuale” (cfr. doc. 264).

Con STCA 32.2022.5 del 16 agosto

2022 questo Tribunale aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli

atti all’Ufficio AI al fine di approfondire l’intenzionalità, o meno,

dell’agire dell’assicurato, con riferimento in particolare agli aspetti

volitivi del reato. Il TCA aveva infatti ritenuto di non disporre delle basi

fattuali necessarie per valutare la liceità della riduzione della rendita in

applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA decisa dall’amministrazione.

1.4. Frattanto

in ambito infortunistico l’Istituto assicuratore, basandosi sulla valutazione

del medico fiduciario dr. __________, con decisione formale del 27 gennaio

2020, poi confermata con decisione su opposizione del 23 luglio 2020, aveva considerato

lo stato di salute dell’interessato stabilizzato a decorrere dal 9 dicembre

2019, con relativa sospensione, dalla medesima data, delle prestazioni per il

trattamento medico, riconoscendo, invece, le indennità giornaliere fino al 29

febbraio 2020. Passando, poi, all’esame del diritto alle prestazioni di lunga

durata, l’assicuratore LAINF aveva rifiutato di assegnare all’assicurato una

rendita di invalidità, accordandogli, per contro, il diritto ad un’indennità

per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 255).

Con STCA 35.2020.82 del 29 marzo

2021 questo Tribunale aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore resistente per mettere in atto un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) bidisciplinare, in

ambito ortopedico e neurochirurgico, al fine di accertare quali fossero le conseguenze dei disturbi di natura

infortunistica sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, valutare

l’esigibilità lavorativa, così come pure l’entità della menomazione

all’integrità.

1.5. Eseguiti gli ulteriori accertamenti

del caso con riferimento all’intenzionalità o meno dell’agire dell’assicurato,

con progetto di decisione del 18 gennaio 2023 (cfr. doc. 319), poi confermato

con decisione del 22 giugno 2023 (doc. A), l’Ufficio AI aveva ritenuto che nel

caso di specie non fosse possibile concludere che l’assicurato avesse commesso

intenzionalmente (sotto forma del dolo eventuale) i reati previsti dagli

articoli 90 e 95 LCStr, motivo per il quale la riduzione del 30% sull’importo

della rendita mensile non era giustificato.

L’UAI aveva quindi assegnato

all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1°

marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere

dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della

presentazione della domanda, il versamento della prestazione era stato

riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la

presentazione della domanda tardiva).

Con STCA 32.2023.81 del 31

gennaio 2024 il TCA - fermo restando il diritto ad una rendita intera

d’invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo

2021 - aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio

AI al fine di verificare, attraverso un approfondimento peritale in ambito

interdisciplinare (con riferimento sia al profilo reumatologico (perizia di

decorso), sia a quello ortopedico-neurochirurgico), se effettivamente l’assicurato

avesse recuperato, a partire dal mese di novembre 2019, come valutato dal dr. __________,

una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate.

1.6. Con decisione del 15 novembre 2024

(preavvisata con progetto di decisione del 3 giugno 2024) l’Ufficio AI,

seguendo la valutazione del proprio Servizio Medico Regionale (SMR) - a mente

del quale “a distanza di anni risulti praticamente impossibile per un perito

valutare l’andamento della capacità lavorativa dal 2019 al 2020” – ha

riconosciuto all’assicurato una totale incapacità lavorativa anche per il

periodo controverso. Di conseguenza, l’UAI ha assegnato all’interessato una

rendita intera di invalidità, con un grado del 100%, ininterrottamente dal 1°

marzo 2018, con versamento effettivo dal 1° settembre 2018, ossia sei mesi dopo

l’inoltro della domanda tardiva (doc. A).

1.7. Con messaggio di posta elettronica

del 22 novembre 2024 inviato al Servizio Rendite della Cassa __________ (di

seguito: Cassa), con copia per conoscenza all’avv. RA 1, RI 1 ha chiesto un

ricalcolo della rendita assegnatagli, ritenendola non corretta in quanto non

gli sarebbero state versate le 13 mensilità (dal 1° febbraio 2020 al 28

febbraio 2021) stabilite dall’UAI con la decisione del 15 novembre 2024 (cfr.

doc. IV/3).

Con scritto del 29 novembre 2024, il Servizio Rendite della Cassa

ha illustrato all’assicurato in maniera dettagliata le modalità di calcolo

utilizzate al fine di determinare l’ammontare della rendita intera continuativa

cui ha diritto secondo quanto stabilito con la decisione del 15 novembre 2024

(doc. IV/4).

1.8. Con ulteriore messaggio di posta

elettronica del 1° dicembre 2024, con copia per conoscenza all’avv. RA 1, RI 1 ha

nuovamente interpellato la Cassa, chiedendo un ricalcolo della rendita assegnata,

contestando il versamento “solo” a partire dal mese di settembre 2018, anziché

dal mese di marzo 2018; l’ammontare della rendita, a suo parere errato in

quanto l’amministrazione ha, a torto, ricalcolato l’ammontare dell’intera

rendita e non solo quello dovuto in relazione al periodo compreso fra il 1° febbraio

2020 e il 28 febbraio 2021; e, infine, la compensazione effettuata della somma

di fr. 159.10 (doc. I/bis).

Con scritto del 4 gennaio 2025 indirizzato alla Cassa __________,

l’avv. RA 1 ha sollecitato una risposta alle richieste di ricalcolo dell’assicurato

contenute nell’e-mail del 1° dicembre 2024, rilevando che “se il conteggio

contestato dovesse essere confermato, si chiede già sin d’ora che in proposito

sia notificata una formale decisione munita dell’indicazione dei mezzi e del

termine di ricorso” (doc. I).

Con scritto datato 8 gennaio 2025 il Servizio Rendite della Cassa

ha integralmente confermato quanto già esposto nello scritto del 29 novembre

2024, aggiungendo che “non sarà emessa alcuna decisione munita delle

indicazioni dei mezzi di diritto e del termine di ricorso; un’eventuale

contestazione deve essere concretizzata mediante impugnazione della decisione

del 15 novembre 2024” (doc. II).

A fronte di tali considerazioni, in data 27 gennaio 2025 l’avv. RA

1 ha invitato la Cassa a considerare lo scritto del 4 gennaio 2025 quale

tempestivo ricorso contro la decisione del 15/19 novembre 2024, chiedendo che

lo stesso venisse trasmesso alla competente autorità di ricorso (doc. III).

1.9. Con scritto del 4 febbraio 2025

l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA lo scambio di corrispondenza intercorso tra

l’assicurato e la Cassa, manifestando le proprie perplessità sul fatto che lo

scritto del 4 gennaio 2025 dell'avv. RA 1 possa essere ritenuto un ricorso.

Dall'insieme delle circostanze (in particolare data la rappresentanza

professionale e i precedenti contenziosi), l’UAl ha ritenuto che sia

l'assicurato che il suo legale (pur consapevoli di chi fosse l'Autorità di

ricorso e con quali improrogabili termini adirla) hanno volutamente (e non per

errore) interpellato l'amministrazione per ottenere ragguagli sulla decisione

e, in via bonale, un'eventuale sua rettifica, ciò che non rende applicabile l’art.

30 LPGA. L’UAl ha comunque segnalato, per economia procedurale, che dagli atti

prodotti, il termine per ricorrere è giunto a scadenza il 4 gennaio 2025 (in

considerazione delle ferie giudiziarie natalizie) (doc. IV/1).

1.10. Con decreto del 10 febbraio 2025

questo Tribunale ha assegnato all’assicurato un termine per completare il

proprio ricorso (doc. V).

1.11. Con complemento del 26 febbraio 2025

l’avv. RA 1 ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la

retrocessione degli atti all'Ufficio Al per l'allestimento di un nuovo

conteggio delle rendite spettanti all'assicurato ritenuto che “l’importo di fr.

159.10 non può essere oggetto di compensazione; il versamento della prestazione

deve decorrere dal 1° marzo 2018, alla scadenza dell’anno di attesa; gli anni

di contribuzione vanno considerati in 20 anni e 7 mesi; le rendite annuali

retroattive vanno stabilite come ai considerandi”.

A motivazione delle proprie

pretese, l’avv. RA 1 ha addotto le seguenti circostanze.

Innanzitutto, egli ha considerato

che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e non documentate spese esecutive non

può essere compensato. Si tratta di un debito rimasto insoluto ben 20 anni

dalla ditta Etnika L’Arte Nel Mondo Sagl fallita già nel 2004. Si rileva

altresì la probabile prescrizione della pretesa”.

Il legale ha poi preteso che il

versamento della rendita intera di invalidità decorra dal 1° marzo 2018 - e non

“solo” dal 1° settembre 2018 a causa della tardività della domanda come deciso

dall’amministrazione – per la ragione che l’assicurato “tra il mese di giugno e

il mese di luglio 2017 ha tempestivamente interpellato la funzionaria signora

Sara Canetti informandola che il medesimo aveva subito un grave incidente

stradale e che avrebbe dovuto richiedere l’apertura di una nuova procedura di

invalidità. La signora Canetti disse all’assicurato che non vi era la necessità

in quanto essa avrebbe fatto proseguire la precedente procedura. Invece, con

particolare stupore per l’assicurato, egli si è visto recapitare, nel mese di

febbraio 2018, i documenti da firmare e ritornare per una nuova richiesta di

invalidità”.

Alla luce di tali circostanze,

l’avv. RA 1 ha quindi chiesto “l’audizione testimoniale della signora Sara

Canetti e l’acquisizione formale di tutte le conversazioni telefoniche avvenute

tra l’assicurato e la medesima nel 2017, così come quelle del mese di dicembre

2021 nonché quelle del primo semestre del 2022”.

Il legale ha pure contestato la

base di calcolo della rendita fondata su un periodo di contribuzione di 15 anni

e 7 mesi alla data del sinistro, rilevando che la decisione è stata emessa nel

2021 e “a questa data l’assicurato aveva pagato regolarmente i contributi come

persona senza attività lucrative. Il calcolo delle rendite deve pertanto essere

aggiornato di anno in anno in quanto i periodi contributivi sono cambiati nel

tempo. Si tratta di ben 5 anni di contribuzioni in più rispetto a quanto

considerato nella decisione impugnata”.

Infine, il legale ha chiesto che

vengano verificati gli interessi dovuti, indicando che “nella decisione

impugnata sono stati conteggiati in CHF 1'915.00 con un totale di CHF 14'204.00

e non come scritto al termine dei conteggi in CHF 11'443.90” (cfr. doc. VI).

1.12. Con la risposta di causa del 13

marzo 2025, cui è stata allegata una presa di posizione della Cassa datata 11

marzo 2025 (cfr. doc. IXI/1), l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della

decisione impugnata sia per quanto riguarda l’inizio del versamento della

rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2018, sia con riferimento

all’ammontare della stessa, precisando tuttavia che “aIl’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di

mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00)”, motivo per il quale, su questo ultimo

punto, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, mentre per il resto la

decisione impugnata va confermata (cfr. doc. IX + 1).

1.13. Con scritto del 28 marzo 2025 il

legale dell’insorgente ha confermato le proprie richieste ricorsuali – le quali

a suo modo di vedere giustificherebbero l’accoglimento del ricorso - rilevando

che le telefonate effettuate dal ricorrente all’Ufficio AI possono essere

accertate in quanto le stesse vengono registrate. Al riguardo, egli ha aggiunto

che “nel mese di giugno 2017 il ricorrente ha telefonato alla funzionaria

signora Canetti. Quest’ultima ha comunicato che non era necessario inoltrare un

nuovo formulario a seguito dei nuovi fatti segnalati perché a quel momento

erano già aperte due procedure AI (del 2004 e del 2008) e dunque il nuovo caso

di sarebbe inserito in quelle già pendenti” (doc. XI).

Tali considerazioni dell’assicurato sono state inviate

all’amministrazione (cfr. doc. XII), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire se

a ragione, o meno, il versamento della rendita intera di invalidità spettante

all’interessato è stato fissato sei mesi dopo la nascita del diritto (insorto

il 1° marzo 2018), a causa della tardività nella presentazione della domanda.

Controversi, inoltre, anche l’ammontare

della rendita (per un importo nominale di mensili fr. 1'021 per il 2020; fr.

1'029.00 per il 2021 e fr. 1'055 per il 2023), nonché la compensazione operata

dall’amministrazione per un l’importo di fr. 159.10 e l’entità degli interessi

di mora dovuti.

Questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione agli atti, non ravvisa alcun motivo per mettere in

dubbio le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione in relazione al

momento a partire dal quale effettuare effettivamente il versamento della

rendita spettante all’interessato (cfr. consid. 2.2), al suo ammontare (cfr. consid.

2.3.) e alla compensazione posta in essere (cfr. consid. 2.4). Va, invece, come

verrà meglio illustrato di seguito, modificato l’importo da riconoscere

all’assicurato a titolo di interessi di mora (cfr. consid. 2.5.).

2.2. Per quanto attiene al contestato

inizio del versamento del diritto alla rendita intera di invalidità, nel caso

di specie torna applicabile l’art. 29 cpv. 1 LAI, il quale stabilisce che il diritto alla rendita nasce al più

presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Ora, questo Tribunale rileva che

dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 abbia inoltrato la (terza)

richiesta di prestazioni nel mese di marzo 2018 (cfr. in tal senso i doc. 127,

128 e 134 incarto Al).

Pertanto, è a ragione che

l’Ufficio AI ha concluso che egli possa beneficiare del diritto ad una rendita

intera d'invalidità - in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI -

"unicamente" a far tempo dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo

la data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni) e non retroattivamente

dal 1° marzo 2018 (come erroneamente sostenuto da controparte).

Le obiezioni avanzate ora dal

ricorrente – nonostante le precedenti impugnative sfociate nelle STCA 32.2022.5

del 16 agosto 2022 e STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024 (cfr. supra

consid. 1.3 e 1.5.) – sostenendo di avere già informato nel mese di giugno 2017

l’amministrazione dell’insorgenza di nuovi disturbi a seguito di un grave

incidente della circolazione, chiedendo che ciò venga verificato ascoltando le

relative registrazioni che l’amministrazione effettua dei colloqui telefonici, non

appaiono decisive.

Le stesse, infatti, oltre a non

essere comprovate – in merito l’amministrazione ha comunicato di non registrare

le conversazioni telefoniche con gli assicurati, aggiungendo che “in ambito Al,

salvo che l'assicurato vi si opponga, vengono registrati su supporto audio

unicamente i colloqui tra l'assicurato ed il perito conformemente a quanto

previsto dall’art. 44 cpv. 6 LPGA” – nemmeno appaiono credibili.

La

tesi sostenuta ora dall’interessato – vale a dire che la funzionaria da lui contattata

telefonicamente per richiedere l’apertura di una nuova procedura di invalidità gli

avrebbe comunicato come ciò non fosse necessario

“in quanto essa avrebbe fatto proseguire la precedente procedura” (cfr. doc.

VI) - non appare verosimile. La precedente procedura (aperta con la domanda di

prestazioni del mese di febbraio 2013), difatti, risultava ormai conclusa,

essendo stata emessa la decisione del 27 novembre 2014, cresciuta incontestata

in giudicato, con la quale l’assicurato era stato posto al beneficio di una

rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1°

settembre 2013 e il 31 marzo 2014 (cfr. consid. 1.2.).

Del resto, va rilevato che l’avv.

RA 1, già in occasione del precedente ricorso del 24 agosto 2023 contro la

decisione del 22 giugno 2023 con la quale l’assicurato era stato posto al

beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio

2020, con prestazioni effettivamente versate dal 1° settembre 2018 a causa

della tardività della domanda, aveva espressamente indicato che “questa

decisione viene qui impugnata per quanto attiene al mancato riconoscimento di

una rendita intera di invalidità per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 28

febbraio 2021” (cfr. pag. 1404 incarto AI).

Ancora e soprattutto, nelle osservazioni

del 1° luglio 2024 inviate all’amministrazione (con copia all'assicurato) a

fronte del progetto di decisione del 3 giugno 2024 - con il quale l’UAI ha

comunicato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità ininterrotta a

decorrere dal 1° marzo 2018, con versamento effettivo dal 1° settembre 2018 cioè

6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (cfr. doc. 392) - l’avv. RA

1 ha espressamente comunicato “che l’assicurato concorda con le proposte di

cui al progetto di decisione del 3 giugno 2024. Si rimane dunque in attesa

del conteggio della rendita Al arretrata dovuta all’assicurato" (cfr. doc.

395, corsivo della redattrice).

Alla

luce di quanto sopra esposto, a fronte di una

situazione giuridica e fattuale ritenuta sufficientemente chiarita, questo Tribunale

rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (in particolare la chiesta audizione

testimoniale della funzionaria incaricata dell’Ufficio AI).

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (STF

9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Su questo punto, pertanto, la

decisione impugnata appare corretta e va confermata.

2.3. L’insorgente

ha pure contestato l’ammontare nominale della rendita determinato dall’Ufficio

AI, sostenendo che il calcolo della stessa, fondata su un periodo di

contribuzione di 15 anni e 7 mesi alla data del sinistro, non appare corretto,

e deve essere modificato.

Egli

ha motivato il proprio dissenso facendo valere che l’amministrazione,

conformemente a quanto stabilito nella STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024,

avrebbe dovuto non ricalcolare l’ammontare della rendita intera dovutagli dal

2018, bensì stabilire unicamente l’importo della rendita intera di diritto tra

il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio 2021, tenendo quindi anche conto

dei contributi da lui pagati nel frattempo come persona senza attività lucrativa

(cfr. doc. VI)

Come di vedrà qui di seguito (cfr. infra consid. 2.3.4.),

la censura dell’insorgente non può essere condivisa.

2.3.1. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno

diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere

dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il cpv. 2

prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle

rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni

completive.

Le rendite sono determinate sulla base del periodo di

contribuzione e del reddito annuo medio.

2.3.2. Periodo di contribuzione/scala di

rendita.

Secondo l’art. 29 cpv. 2

LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di

a) rendite complete agli assicurati

che hanno un periodo di contributo completo;

b) rendite parziali agli assicurati

che hanno un periodo di contributo incompleto.

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

A seconda che l'assicurato abbia

pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di

contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una

rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e b. LAVS), vale a dire ad

una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una

scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il periodo di contribuzione è

completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione

degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1

LAVS).

Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati

anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

- una persona ha pagato i contributi (lett. a.);

- il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno

il doppio del contributo minimo (lett. b.);

- possono essere computati accrediti per compiti educativi

o d’assistenza (lett. c.).

Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di

contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a

o

2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa

ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo

l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e c LAVS.

2.3.3. Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29quater LAVS).

Esso si compone:

- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.);

- degli accrediti per compiti educativi (lett. b.);

- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.).

Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da

attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e

assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2

LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata

secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30

cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia

a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la

rendita.

Il reddito annuo determinante

(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo

reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la

corrispondente rendita.

Sono presi in considerazione

unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati

i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).

I contributi delle persone che

non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in

seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5

cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv.

2 LAVS).

Secondo l’art. 29quinquies cpv.

3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di

matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);

- una persona

vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);

- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.).

Tuttavia sottostanno alla

ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- tra il 1°

gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv.

4 lett. a LAVS) e

- i periodi

durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva

dell’art. 29bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies cpv.

4 lett. b LAVS).

Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto

un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni

durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori

di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f OAVS).

Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il

diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art.

52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare dell’accredito corrisponde

al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento

dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2

LAVS).

L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni

civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv.

3 LAVS).

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso

l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore

assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv.

4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si

addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi

è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.3.4. In

concreto, secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2023) e applicabile anche alle rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI)

il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha

compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell’evento assicurato

(inizio della rendita d'invalidità).

Pertanto, ritenuto che l’amministrazione ha riconosciuto che

l’inizio del diritto alla rendita intera continuativa spettante all’interessato

è da porre nel mese di marzo 2018, ne deriva che la pretesa del

ricorrente di voler ridefinire la prestazione conteggiando i periodi

contributivi successivi al 31 dicembre 2017 non può essere accolta.

In particolare, egli non può essere seguito nella sua pretesa di

calcolare unicamente la rendita intera cui ha diritto nel periodo compreso fra

il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio

2021, come se si trattasse del risorgere di un’invalidità dopo la precedente

rendita intera di invalidità assegnatagli dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020

e poi risorta a partire dal 1° marzo 2021.

Nel caso di specie, infatti, trattandosi

di una rendita di invalidità intera insorta nel mese di marzo 2018 e giudicata

continuare da allora in maniera ininterrotta, la prestazione è stata a giusta

ragione calcolata a partire dal momento dell’insorgenza del diritto.

Di conseguenza, in maniera

altrettanto corretta l’Ufficio AI ha indicato che le rendite già assegnate dal

1° marzo 2021 e calcolate - come ben spiegato dalla Cassa nello scritto dell’11

marzo 2025, facendo riferimento a dei parametri che portavano all’applicazione

di una scala più elevata (25 in luogo della 23) (cfr. doc. IXI/1) - non

risultavano più applicabili.

Nella presa di posizione dell’11 marzo 2025, infatti, la Cassa ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" Punto 3

Come già evidenziato nello scritto del 29 novembre 2024 l'UAl ha

posto l'assicurato (cfr. decisioni del 22 giugno 2023) al beneficio di una

rendita d'invalidità.

Con la prima decisione è stata assegnata una rendita intera

d'invalidità di fr. 1'012.00 mensili (fr. 1'021 .00 nel 2019) con effetto dal

1º settembre 2018 e fino al 31 gennaio 2020. La

prestazione è stata fissata in base ad un reddito annuo medio di fr.

54'036 e una scala di rendita parziale 23 (totale anni di contribuzione 15 anni

e

7 mesi).

Tramite la seconda decisione è stata accordata pure una rendita intera

d'invalidità di fr. 1’108.00 mensili (fr. 1'136.00 nel 2023) con effetto dal 1º

marzo 2021. In questa circostanza trattandosi di un "nuovo caso

Considerandi

assicurativo" è stato considerato un reddito annuo medio di fr. 54'390 e

una scala di rendita parziale 25 (totale anni di contribuzione 18 anni e 7

mesi).

Dopo ulteriori approfondimenti è stata decisa l’attribuzione di

una rendita intera anche dal 1º febbraio 2020 al 28 febbraio 2021.

Trattandosi quindi di una rendita continuativa, la base di calcolo

risulta essere unicamente quella fissata con la rendita assegnata con la prima

decisione avente effetto dal 1° settembre 2018. Per determinare questa

prestazione dovuta all'assicurato si è fatto uso degli anni contributivi

conteggiabili fino al 31 dicembre 2017. Infatti, per l'articolo 29bis cpv. 1 LAVS

(nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023) e applicabile anche alle

rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI) il calcolo della rendita è determinato

dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che

precede l'insorgere dell’evento assicurato (inizio della rendita d'invalidità).

Ne deriva che la pretesa del ricorrente di voler ridefinire la

prestazione conteggiando i periodi contributivi avuti dopo il 31 dicembre 2017

non può in alcun modo esser accolta.

Va da sé che l'attribuzione della rendita Al anche durante il

periodo febbraio 2020 - febbraio 2021 ha comportato una riconsiderazione della

decisione con la quale sono state assegnate le rendite a decorrere dal 1º marzo

2021.

I parametri di calcolo che attribuivano una scala più elevata (25 in

luogo della 23) non risultavano più applicabili. Le relative prestazioni

mensili più elevate erogate da questa data (fr. 3'601.00) sono state poi state

oggetto di "ricupero" mediante la compensazione con le rendite

arretrate.” (Doc. IX/1)

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste chiare e ben

motivate considerazioni esposte dalla Cassa e fatte proprie dall’Ufficio AI.

Anche su questo punto, di

conseguenza, la decisione impugnata risulta corretta e va confermata.

2.4

Resta poi da verificare l’esattezza

o meno della compensazione posta in essere dall’amministrazione dell’importo di

fr. 159.10.

L’insorgente ha contestato il

procedere dell’Ufficio AI indicando che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e

non documentate spese esecutive non può essere compensato. Si tratta di un debito

rimasto insoluto ben 20 anni dalla ditta Etnika l’arte del Mondo Sagl fallita

già nel 2004. Si rileva altresì la probabile prescrizione della pretesa” (cfr.

doc. VI).

Al riguardo, nella risposta di

causa l’Ufficio AI ha indicato di rifarsi integralmente alla presa di posizione

dell’11 marzo 2025 della Cassa, la quale, sul punto, si è così espressa:

" Punto 1

Secondo l'articolo 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche

all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1

LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

-

i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell'agricoltura (lett. a);

-

i crediti per la restituzione delle PC (lett. b);

-

i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF,

LADI, LAMAL (lett. c).

La marginale 10202 delle Direttive concernenti le rendite (DR)

dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, edite dall’UFAS, prevede

che il credito dev'essere esigibile e non prescritto. l crediti contributivi

che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto

alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2

LAVS).

Nello specifico, il credito deve riguardare (marginale 10203):

- tasse

d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese di esecuzione e multe d'ordine - marginale

10209.

Con la contestata decisione si è proceduto con la compensazione

tra le rendite Al riconosciute e l'importo di fr. 159.10 chiesto dalla Cassa

(Servizio Incassi).

Il credito è da imputare alle spese causate dall'attestato di

carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso nell'ambito di un risarcimento

danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika L'Arte Nel Mondo Sagl (vedi

documenti agli atti).

Risulta quindi corretto che questo importo, sulla scorta delle

citate normative, sia stato compensato con le rendite arretrate riconosciute al

ricorrente.

La pretesa non risulta nemmeno perenta. A questo proposito si

rinvia all’articolo 149a cpv. 1 della Legge federale sull’esecuzione e sul

fallimento (LEF) che recita:

"Il credito accertato mediante un attestato di carenza di

beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni;

nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un

anno a contare dal giorno dell’apertura della successione".

In concreto, essendo l’attestato di carenza di beni qui in

discussione emesso il 3 gennaio 2008, le spese possono ancora essere reclamate.”

(Doc. IX/1)

Chiamato a pronunciarsi, il TCA reputa corretta la compensazione

effettuata.

.

Contrariamente a quanto preteso dal legale dell’insorgente, l’importo

posto in compensazione dall’amministrazione non si riferisce ad “asserite e non

documentate spese esecutive”, ma risulta debitamente documentato dalle spese

causate dall'attestato di carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso

nell'ambito di un risarcimento danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika

L'Arte Nel Mondo Sagl (cfr. doc. 203 incarto Cassa).

Neppure pertinente risulta l’altra censura riguardante la “probabile

prescrizione della pretesa” fatta valere dall’avv. RA 1, ritenuto che l’attestato

di carenza beni in questione è stato emesso il 3 gennaio 2008 e il termine di

prescrizione previsto dall’art. 149a cpv. 1 LEF è di natura ventennale.

La decisione impugnata va, di

conseguenza, confermata anche relativamente a tale aspetto.

2.5

Da ultimo resta da verificare

l’ammontare degli interessi di mora.

Nella decisione impugnata gli

interessi di mora sono stati quantificati in fr. 1'915.00.

A fronte della richiesta di

verifica degli stessi avanzata in sede ricorsuale, l’Ufficio AI ha chiesto una

presa di posizione alla Cassa.

Quest’ultima, con osservazioni

dell’11 marzo 2025, si è così espressa:

" Punto 4

La Cassa ha avuto modo di esprimersi

dettagliatamente circa le compensazioni poste in atto nonché nel merito delle

mensilità dovute durante il periodo interessato dall'assegnazione della rendita

Al. Per economia procedurale si rimanda al citato

conteggio di data 29 novembre 2024.

Al conteggio in questione va

tuttavia apportata una rettifica per quanto attiene all'ammontare degli

interessi di mora.

L'art. 26 cpv. 4 LPGA prescrive che

"Non hanno diritto a interessi di mora:

a.

la persona avente diritto alle

prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;

b.

i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni

anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni

accordate retroattivamente sono state cedute;

c. le

altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo

70".

Nella presente fattispecie non vi è motivo per l’applicazione

dell'art. 26 cpv. 4 LPGA.

Non risulta infatti l'esistenza di prestazioni anticipate da

terzi. La Cassa ha posto in compensazione la rendita retroattiva con un credito

derivante dall'art. 52 LAVS, la cui liceità è assodata (vedi punto 1).

Ne consegue che all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr.

23.00

di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00).” (Doc.

IX/1)

Tali considerazioni sono state condivise

e fatte proprie dall’Ufficio AI, il quale, nella risposta di causa, ha concluso

che “all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora

(fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00). Sotto questo profilo, il ricorso

merita pertanto di essere parzialmente accolto” (doc. IX).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste conclusioni dell’Ufficio AI, fondate sulle spiegazioni

fornite dalla Cassa nella presa di posizione dell’11 marzo 2025.

Su questo specifico punto, quindi, la decisione impugnata va

modificata.

2.6

In

conclusione, visto quanto precede, la decisione contestata merita conferma su

tutto, tranne che per quanto riguarda il diritto agli interessi moratori, come illustrato

al consid. 2.5.

Il

ricorso va pertanto accolto parzialmente.

Il

ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento di ripetibili

parziali di fr. 500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel

tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr.

100.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata unicamente con riferimento all’ammontare degli

interessi di mora spettanti all’interessato, da fissare in fr. 1'938.00. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr.

400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di 100.--. L’Ufficio AI verserà al

ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni