32.2025.13
Corrette la fissazione della decorrenza della rendita sei mesi dopo la nascita del diritto (domanda tardiva), il suo ammontare e la compensazione operata dall'amministrazione. Non corretto invece l'ammontare degli interessi di mora
7 luglio 2025Italiano32 min
cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.13
cr
Lugano
7 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 novembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, a quel
momento attivo quale idraulico (in precedenza organizzatore commerciale e
titolare di una società di vendita di oggetti etnici), in data 20 febbraio 2006
aveva presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
(avviamento ad altra professione) essendo affetto da tunnel carpale ad entrambe
le mani (doc. 1/1-7).
Con decisione del 24 aprile 2007
l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità
(grado del 50%) dal 1° ottobre 2005 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera di
invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1°
febbraio 2006 e il 31 maggio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni,
dato che l’interessato conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua
precedente attività.
Con sentenza STCA 32.2007.182 del
28 maggio 2008, il TCA aveva stabilito che l'assicurato avesse diritto ad una
rendita intera di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2006 al 30 giugno 2006 -
e dunque non solo fino al 31 maggio 2006, come stabilito dall'amministrazione -
poi soppressa stante la recuperata piena capacità lavorativa.
1.2. Nel mese di febbraio 2013
l’assicurato aveva inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI.
L’Ufficio AI, con decisione del
27 novembre 2014, gli aveva accordato una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2013 e il 31 marzo 2014.
1.3. Nel mese di marzo 2018
l’interessato aveva presentato una terza richiesta di prestazioni AI, a seguito
delle sequele di un incidente della circolazione avvenuto in data 30 marzo
2017.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 29 novembre
2021 l’Ufficio AI aveva attribuito all’interessato una rendita intera di
invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi
nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A
causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della
prestazione era stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei
mesi dopo la presentazione della domanda tardiva). L’amministrazione aveva
ridotto la rendita del 30%, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo
che “vista la dinamica dell’infortunio sia imputabile per lo meno un dolo
eventuale” (cfr. doc. 264).
Con STCA 32.2022.5 del 16 agosto
2022 questo Tribunale aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli
atti all’Ufficio AI al fine di approfondire l’intenzionalità, o meno,
dell’agire dell’assicurato, con riferimento in particolare agli aspetti
volitivi del reato. Il TCA aveva infatti ritenuto di non disporre delle basi
fattuali necessarie per valutare la liceità della riduzione della rendita in
applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA decisa dall’amministrazione.
1.4. Frattanto
in ambito infortunistico l’Istituto assicuratore, basandosi sulla valutazione
del medico fiduciario dr. __________, con decisione formale del 27 gennaio
2020, poi confermata con decisione su opposizione del 23 luglio 2020, aveva considerato
lo stato di salute dell’interessato stabilizzato a decorrere dal 9 dicembre
2019, con relativa sospensione, dalla medesima data, delle prestazioni per il
trattamento medico, riconoscendo, invece, le indennità giornaliere fino al 29
febbraio 2020. Passando, poi, all’esame del diritto alle prestazioni di lunga
durata, l’assicuratore LAINF aveva rifiutato di assegnare all’assicurato una
rendita di invalidità, accordandogli, per contro, il diritto ad un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 255).
Con STCA 35.2020.82 del 29 marzo
2021 questo Tribunale aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore resistente per mettere in atto un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) bidisciplinare, in
ambito ortopedico e neurochirurgico, al fine di accertare quali fossero le conseguenze dei disturbi di natura
infortunistica sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, valutare
l’esigibilità lavorativa, così come pure l’entità della menomazione
all’integrità.
1.5. Eseguiti gli ulteriori accertamenti
del caso con riferimento all’intenzionalità o meno dell’agire dell’assicurato,
con progetto di decisione del 18 gennaio 2023 (cfr. doc. 319), poi confermato
con decisione del 22 giugno 2023 (doc. A), l’Ufficio AI aveva ritenuto che nel
caso di specie non fosse possibile concludere che l’assicurato avesse commesso
intenzionalmente (sotto forma del dolo eventuale) i reati previsti dagli
articoli 90 e 95 LCStr, motivo per il quale la riduzione del 30% sull’importo
della rendita mensile non era giustificato.
L’UAI aveva quindi assegnato
all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1°
marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere
dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della
presentazione della domanda, il versamento della prestazione era stato
riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la
presentazione della domanda tardiva).
Con STCA 32.2023.81 del 31
gennaio 2024 il TCA - fermo restando il diritto ad una rendita intera
d’invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo
2021 - aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio
AI al fine di verificare, attraverso un approfondimento peritale in ambito
interdisciplinare (con riferimento sia al profilo reumatologico (perizia di
decorso), sia a quello ortopedico-neurochirurgico), se effettivamente l’assicurato
avesse recuperato, a partire dal mese di novembre 2019, come valutato dal dr. __________,
una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate.
1.6. Con decisione del 15 novembre 2024
(preavvisata con progetto di decisione del 3 giugno 2024) l’Ufficio AI,
seguendo la valutazione del proprio Servizio Medico Regionale (SMR) - a mente
del quale “a distanza di anni risulti praticamente impossibile per un perito
valutare l’andamento della capacità lavorativa dal 2019 al 2020” – ha
riconosciuto all’assicurato una totale incapacità lavorativa anche per il
periodo controverso. Di conseguenza, l’UAI ha assegnato all’interessato una
rendita intera di invalidità, con un grado del 100%, ininterrottamente dal 1°
marzo 2018, con versamento effettivo dal 1° settembre 2018, ossia sei mesi dopo
l’inoltro della domanda tardiva (doc. A).
1.7. Con messaggio di posta elettronica
del 22 novembre 2024 inviato al Servizio Rendite della Cassa __________ (di
seguito: Cassa), con copia per conoscenza all’avv. RA 1, RI 1 ha chiesto un
ricalcolo della rendita assegnatagli, ritenendola non corretta in quanto non
gli sarebbero state versate le 13 mensilità (dal 1° febbraio 2020 al 28
febbraio 2021) stabilite dall’UAI con la decisione del 15 novembre 2024 (cfr.
doc. IV/3).
Con scritto del 29 novembre 2024, il Servizio Rendite della Cassa
ha illustrato all’assicurato in maniera dettagliata le modalità di calcolo
utilizzate al fine di determinare l’ammontare della rendita intera continuativa
cui ha diritto secondo quanto stabilito con la decisione del 15 novembre 2024
(doc. IV/4).
1.8. Con ulteriore messaggio di posta
elettronica del 1° dicembre 2024, con copia per conoscenza all’avv. RA 1, RI 1 ha
nuovamente interpellato la Cassa, chiedendo un ricalcolo della rendita assegnata,
contestando il versamento “solo” a partire dal mese di settembre 2018, anziché
dal mese di marzo 2018; l’ammontare della rendita, a suo parere errato in
quanto l’amministrazione ha, a torto, ricalcolato l’ammontare dell’intera
rendita e non solo quello dovuto in relazione al periodo compreso fra il 1° febbraio
2020 e il 28 febbraio 2021; e, infine, la compensazione effettuata della somma
di fr. 159.10 (doc. I/bis).
Con scritto del 4 gennaio 2025 indirizzato alla Cassa __________,
l’avv. RA 1 ha sollecitato una risposta alle richieste di ricalcolo dell’assicurato
contenute nell’e-mail del 1° dicembre 2024, rilevando che “se il conteggio
contestato dovesse essere confermato, si chiede già sin d’ora che in proposito
sia notificata una formale decisione munita dell’indicazione dei mezzi e del
termine di ricorso” (doc. I).
Con scritto datato 8 gennaio 2025 il Servizio Rendite della Cassa
ha integralmente confermato quanto già esposto nello scritto del 29 novembre
2024, aggiungendo che “non sarà emessa alcuna decisione munita delle
indicazioni dei mezzi di diritto e del termine di ricorso; un’eventuale
contestazione deve essere concretizzata mediante impugnazione della decisione
del 15 novembre 2024” (doc. II).
A fronte di tali considerazioni, in data 27 gennaio 2025 l’avv. RA
1 ha invitato la Cassa a considerare lo scritto del 4 gennaio 2025 quale
tempestivo ricorso contro la decisione del 15/19 novembre 2024, chiedendo che
lo stesso venisse trasmesso alla competente autorità di ricorso (doc. III).
1.9. Con scritto del 4 febbraio 2025
l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA lo scambio di corrispondenza intercorso tra
l’assicurato e la Cassa, manifestando le proprie perplessità sul fatto che lo
scritto del 4 gennaio 2025 dell'avv. RA 1 possa essere ritenuto un ricorso.
Dall'insieme delle circostanze (in particolare data la rappresentanza
professionale e i precedenti contenziosi), l’UAl ha ritenuto che sia
l'assicurato che il suo legale (pur consapevoli di chi fosse l'Autorità di
ricorso e con quali improrogabili termini adirla) hanno volutamente (e non per
errore) interpellato l'amministrazione per ottenere ragguagli sulla decisione
e, in via bonale, un'eventuale sua rettifica, ciò che non rende applicabile l’art.
30 LPGA. L’UAl ha comunque segnalato, per economia procedurale, che dagli atti
prodotti, il termine per ricorrere è giunto a scadenza il 4 gennaio 2025 (in
considerazione delle ferie giudiziarie natalizie) (doc. IV/1).
1.10. Con decreto del 10 febbraio 2025
questo Tribunale ha assegnato all’assicurato un termine per completare il
proprio ricorso (doc. V).
1.11. Con complemento del 26 febbraio 2025
l’avv. RA 1 ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
retrocessione degli atti all'Ufficio Al per l'allestimento di un nuovo
conteggio delle rendite spettanti all'assicurato ritenuto che “l’importo di fr.
159.10 non può essere oggetto di compensazione; il versamento della prestazione
deve decorrere dal 1° marzo 2018, alla scadenza dell’anno di attesa; gli anni
di contribuzione vanno considerati in 20 anni e 7 mesi; le rendite annuali
retroattive vanno stabilite come ai considerandi”.
A motivazione delle proprie
pretese, l’avv. RA 1 ha addotto le seguenti circostanze.
Innanzitutto, egli ha considerato
che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e non documentate spese esecutive non
può essere compensato. Si tratta di un debito rimasto insoluto ben 20 anni
dalla ditta Etnika L’Arte Nel Mondo Sagl fallita già nel 2004. Si rileva
altresì la probabile prescrizione della pretesa”.
Il legale ha poi preteso che il
versamento della rendita intera di invalidità decorra dal 1° marzo 2018 - e non
“solo” dal 1° settembre 2018 a causa della tardività della domanda come deciso
dall’amministrazione – per la ragione che l’assicurato “tra il mese di giugno e
il mese di luglio 2017 ha tempestivamente interpellato la funzionaria signora
Sara Canetti informandola che il medesimo aveva subito un grave incidente
stradale e che avrebbe dovuto richiedere l’apertura di una nuova procedura di
invalidità. La signora Canetti disse all’assicurato che non vi era la necessità
in quanto essa avrebbe fatto proseguire la precedente procedura. Invece, con
particolare stupore per l’assicurato, egli si è visto recapitare, nel mese di
febbraio 2018, i documenti da firmare e ritornare per una nuova richiesta di
invalidità”.
Alla luce di tali circostanze,
l’avv. RA 1 ha quindi chiesto “l’audizione testimoniale della signora Sara
Canetti e l’acquisizione formale di tutte le conversazioni telefoniche avvenute
tra l’assicurato e la medesima nel 2017, così come quelle del mese di dicembre
2021 nonché quelle del primo semestre del 2022”.
Il legale ha pure contestato la
base di calcolo della rendita fondata su un periodo di contribuzione di 15 anni
e 7 mesi alla data del sinistro, rilevando che la decisione è stata emessa nel
2021 e “a questa data l’assicurato aveva pagato regolarmente i contributi come
persona senza attività lucrative. Il calcolo delle rendite deve pertanto essere
aggiornato di anno in anno in quanto i periodi contributivi sono cambiati nel
tempo. Si tratta di ben 5 anni di contribuzioni in più rispetto a quanto
considerato nella decisione impugnata”.
Infine, il legale ha chiesto che
vengano verificati gli interessi dovuti, indicando che “nella decisione
impugnata sono stati conteggiati in CHF 1'915.00 con un totale di CHF 14'204.00
e non come scritto al termine dei conteggi in CHF 11'443.90” (cfr. doc. VI).
1.12. Con la risposta di causa del 13
marzo 2025, cui è stata allegata una presa di posizione della Cassa datata 11
marzo 2025 (cfr. doc. IXI/1), l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della
decisione impugnata sia per quanto riguarda l’inizio del versamento della
rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2018, sia con riferimento
all’ammontare della stessa, precisando tuttavia che “aIl’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di
mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00)”, motivo per il quale, su questo ultimo
punto, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, mentre per il resto la
decisione impugnata va confermata (cfr. doc. IX + 1).
1.13. Con scritto del 28 marzo 2025 il
legale dell’insorgente ha confermato le proprie richieste ricorsuali – le quali
a suo modo di vedere giustificherebbero l’accoglimento del ricorso - rilevando
che le telefonate effettuate dal ricorrente all’Ufficio AI possono essere
accertate in quanto le stesse vengono registrate. Al riguardo, egli ha aggiunto
che “nel mese di giugno 2017 il ricorrente ha telefonato alla funzionaria
signora Canetti. Quest’ultima ha comunicato che non era necessario inoltrare un
nuovo formulario a seguito dei nuovi fatti segnalati perché a quel momento
erano già aperte due procedure AI (del 2004 e del 2008) e dunque il nuovo caso
di sarebbe inserito in quelle già pendenti” (doc. XI).
Tali considerazioni dell’assicurato sono state inviate
all’amministrazione (cfr. doc. XII), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire se
a ragione, o meno, il versamento della rendita intera di invalidità spettante
all’interessato è stato fissato sei mesi dopo la nascita del diritto (insorto
il 1° marzo 2018), a causa della tardività nella presentazione della domanda.
Controversi, inoltre, anche l’ammontare
della rendita (per un importo nominale di mensili fr. 1'021 per il 2020; fr.
1'029.00 per il 2021 e fr. 1'055 per il 2023), nonché la compensazione operata
dall’amministrazione per un l’importo di fr. 159.10 e l’entità degli interessi
di mora dovuti.
Questo Tribunale, dopo attenta
analisi della documentazione agli atti, non ravvisa alcun motivo per mettere in
dubbio le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione in relazione al
momento a partire dal quale effettuare effettivamente il versamento della
rendita spettante all’interessato (cfr. consid. 2.2), al suo ammontare (cfr. consid.
2.3.) e alla compensazione posta in essere (cfr. consid. 2.4). Va, invece, come
verrà meglio illustrato di seguito, modificato l’importo da riconoscere
all’assicurato a titolo di interessi di mora (cfr. consid. 2.5.).
2.2. Per quanto attiene al contestato
inizio del versamento del diritto alla rendita intera di invalidità, nel caso
di specie torna applicabile l’art. 29 cpv. 1 LAI, il quale stabilisce che il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Ora, questo Tribunale rileva che
dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 abbia inoltrato la (terza)
richiesta di prestazioni nel mese di marzo 2018 (cfr. in tal senso i doc. 127,
128 e 134 incarto Al).
Pertanto, è a ragione che
l’Ufficio AI ha concluso che egli possa beneficiare del diritto ad una rendita
intera d'invalidità - in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI -
"unicamente" a far tempo dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo
la data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni) e non retroattivamente
dal 1° marzo 2018 (come erroneamente sostenuto da controparte).
Le obiezioni avanzate ora dal
ricorrente – nonostante le precedenti impugnative sfociate nelle STCA 32.2022.5
del 16 agosto 2022 e STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024 (cfr. supra
consid. 1.3 e 1.5.) – sostenendo di avere già informato nel mese di giugno 2017
l’amministrazione dell’insorgenza di nuovi disturbi a seguito di un grave
incidente della circolazione, chiedendo che ciò venga verificato ascoltando le
relative registrazioni che l’amministrazione effettua dei colloqui telefonici, non
appaiono decisive.
Le stesse, infatti, oltre a non
essere comprovate – in merito l’amministrazione ha comunicato di non registrare
le conversazioni telefoniche con gli assicurati, aggiungendo che “in ambito Al,
salvo che l'assicurato vi si opponga, vengono registrati su supporto audio
unicamente i colloqui tra l'assicurato ed il perito conformemente a quanto
previsto dall’art. 44 cpv. 6 LPGA” – nemmeno appaiono credibili.
La
tesi sostenuta ora dall’interessato – vale a dire che la funzionaria da lui contattata
telefonicamente per richiedere l’apertura di una nuova procedura di invalidità gli
avrebbe comunicato come ciò non fosse necessario
“in quanto essa avrebbe fatto proseguire la precedente procedura” (cfr. doc.
VI) - non appare verosimile. La precedente procedura (aperta con la domanda di
prestazioni del mese di febbraio 2013), difatti, risultava ormai conclusa,
essendo stata emessa la decisione del 27 novembre 2014, cresciuta incontestata
in giudicato, con la quale l’assicurato era stato posto al beneficio di una
rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1°
settembre 2013 e il 31 marzo 2014 (cfr. consid. 1.2.).
Del resto, va rilevato che l’avv.
RA 1, già in occasione del precedente ricorso del 24 agosto 2023 contro la
decisione del 22 giugno 2023 con la quale l’assicurato era stato posto al
beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio
2020, con prestazioni effettivamente versate dal 1° settembre 2018 a causa
della tardività della domanda, aveva espressamente indicato che “questa
decisione viene qui impugnata per quanto attiene al mancato riconoscimento di
una rendita intera di invalidità per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 28
febbraio 2021” (cfr. pag. 1404 incarto AI).
Ancora e soprattutto, nelle osservazioni
del 1° luglio 2024 inviate all’amministrazione (con copia all'assicurato) a
fronte del progetto di decisione del 3 giugno 2024 - con il quale l’UAI ha
comunicato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità ininterrotta a
decorrere dal 1° marzo 2018, con versamento effettivo dal 1° settembre 2018 cioè
6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (cfr. doc. 392) - l’avv. RA
1 ha espressamente comunicato “che l’assicurato concorda con le proposte di
cui al progetto di decisione del 3 giugno 2024. Si rimane dunque in attesa
del conteggio della rendita Al arretrata dovuta all’assicurato" (cfr. doc.
395, corsivo della redattrice).
Alla
luce di quanto sopra esposto, a fronte di una
situazione giuridica e fattuale ritenuta sufficientemente chiarita, questo Tribunale
rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (in particolare la chiesta audizione
testimoniale della funzionaria incaricata dell’Ufficio AI).
Va qui ricordato che,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (STF
9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Su questo punto, pertanto, la
decisione impugnata appare corretta e va confermata.
2.3. L’insorgente
ha pure contestato l’ammontare nominale della rendita determinato dall’Ufficio
AI, sostenendo che il calcolo della stessa, fondata su un periodo di
contribuzione di 15 anni e 7 mesi alla data del sinistro, non appare corretto,
e deve essere modificato.
Egli
ha motivato il proprio dissenso facendo valere che l’amministrazione,
conformemente a quanto stabilito nella STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024,
avrebbe dovuto non ricalcolare l’ammontare della rendita intera dovutagli dal
2018, bensì stabilire unicamente l’importo della rendita intera di diritto tra
il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio 2021, tenendo quindi anche conto
dei contributi da lui pagati nel frattempo come persona senza attività lucrativa
(cfr. doc. VI)
Come di vedrà qui di seguito (cfr. infra consid. 2.3.4.),
la censura dell’insorgente non può essere condivisa.
2.3.1. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno
diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere
dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il cpv. 2
prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle
rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni
completive.
Le rendite sono determinate sulla base del periodo di
contribuzione e del reddito annuo medio.
2.3.2. Periodo di contribuzione/scala di
rendita.
Secondo l’art. 29 cpv. 2
LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite complete agli assicurati
che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli assicurati
che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia
pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di
contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una
rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e b. LAVS), vale a dire ad
una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una
scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Fatti
I
periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento
assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per
colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa
realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per
il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è
completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione
degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1
LAVS).
Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati
anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a.);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b.);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi
o d’assistenza (lett. c.).
Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di
contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a
o
2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa
ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo
l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e c LAVS.
2.3.3. Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato
(art. 29quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b.);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da
attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e
assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2
LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata
secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30
cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte
all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il
cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia
a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Il reddito annuo determinante
(indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo
reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la
corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione
unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati
i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che
non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in
seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5
cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv.
2 LAVS).
Secondo l’art. 29quinquies cpv.
3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di
matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);
- una persona
vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.).
Tuttavia sottostanno alla
ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1°
gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv.
4 lett. a LAVS) e
- i periodi
durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva
dell’art. 29bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies cpv.
4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto
un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni
durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori
di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f OAVS).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il
diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art.
52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde
al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento
dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2
LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni
civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv.
3 LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso
l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore
assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv.
4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si
addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi
è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.3.4. In
concreto, secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2023) e applicabile anche alle rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI)
il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell’evento assicurato
(inizio della rendita d'invalidità).
Pertanto, ritenuto che l’amministrazione ha riconosciuto che
l’inizio del diritto alla rendita intera continuativa spettante all’interessato
è da porre nel mese di marzo 2018, ne deriva che la pretesa del
ricorrente di voler ridefinire la prestazione conteggiando i periodi
contributivi successivi al 31 dicembre 2017 non può essere accolta.
In particolare, egli non può essere seguito nella sua pretesa di
calcolare unicamente la rendita intera cui ha diritto nel periodo compreso fra
il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio
2021, come se si trattasse del risorgere di un’invalidità dopo la precedente
rendita intera di invalidità assegnatagli dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020
e poi risorta a partire dal 1° marzo 2021.
Nel caso di specie, infatti, trattandosi
di una rendita di invalidità intera insorta nel mese di marzo 2018 e giudicata
continuare da allora in maniera ininterrotta, la prestazione è stata a giusta
ragione calcolata a partire dal momento dell’insorgenza del diritto.
Di conseguenza, in maniera
altrettanto corretta l’Ufficio AI ha indicato che le rendite già assegnate dal
1° marzo 2021 e calcolate - come ben spiegato dalla Cassa nello scritto dell’11
marzo 2025, facendo riferimento a dei parametri che portavano all’applicazione
di una scala più elevata (25 in luogo della 23) (cfr. doc. IXI/1) - non
risultavano più applicabili.
Nella presa di posizione dell’11 marzo 2025, infatti, la Cassa ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" Punto 3
Come già evidenziato nello scritto del 29 novembre 2024 l'UAl ha
posto l'assicurato (cfr. decisioni del 22 giugno 2023) al beneficio di una
rendita d'invalidità.
Con la prima decisione è stata assegnata una rendita intera
d'invalidità di fr. 1'012.00 mensili (fr. 1'021 .00 nel 2019) con effetto dal
1º settembre 2018 e fino al 31 gennaio 2020. La
prestazione è stata fissata in base ad un reddito annuo medio di fr.
54'036 e una scala di rendita parziale 23 (totale anni di contribuzione 15 anni
e
7 mesi).
Tramite la seconda decisione è stata accordata pure una rendita intera
d'invalidità di fr. 1’108.00 mensili (fr. 1'136.00 nel 2023) con effetto dal 1º
marzo 2021. In questa circostanza trattandosi di un "nuovo caso
Considerandi
assicurativo" è stato considerato un reddito annuo medio di fr. 54'390 e
una scala di rendita parziale 25 (totale anni di contribuzione 18 anni e 7
mesi).
Dopo ulteriori approfondimenti è stata decisa l’attribuzione di
una rendita intera anche dal 1º febbraio 2020 al 28 febbraio 2021.
Trattandosi quindi di una rendita continuativa, la base di calcolo
risulta essere unicamente quella fissata con la rendita assegnata con la prima
decisione avente effetto dal 1° settembre 2018. Per determinare questa
prestazione dovuta all'assicurato si è fatto uso degli anni contributivi
conteggiabili fino al 31 dicembre 2017. Infatti, per l'articolo 29bis cpv. 1 LAVS
(nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023) e applicabile anche alle
rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI) il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell’evento assicurato (inizio della rendita d'invalidità).
Ne deriva che la pretesa del ricorrente di voler ridefinire la
prestazione conteggiando i periodi contributivi avuti dopo il 31 dicembre 2017
non può in alcun modo esser accolta.
Va da sé che l'attribuzione della rendita Al anche durante il
periodo febbraio 2020 - febbraio 2021 ha comportato una riconsiderazione della
decisione con la quale sono state assegnate le rendite a decorrere dal 1º marzo
2021.
I parametri di calcolo che attribuivano una scala più elevata (25 in
luogo della 23) non risultavano più applicabili. Le relative prestazioni
mensili più elevate erogate da questa data (fr. 3'601.00) sono state poi state
oggetto di "ricupero" mediante la compensazione con le rendite
arretrate.” (Doc. IX/1)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste chiare e ben
motivate considerazioni esposte dalla Cassa e fatte proprie dall’Ufficio AI.
Anche su questo punto, di
conseguenza, la decisione impugnata risulta corretta e va confermata.
2.4
Resta poi da verificare l’esattezza
o meno della compensazione posta in essere dall’amministrazione dell’importo di
fr. 159.10.
L’insorgente ha contestato il
procedere dell’Ufficio AI indicando che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e
non documentate spese esecutive non può essere compensato. Si tratta di un debito
rimasto insoluto ben 20 anni dalla ditta Etnika l’arte del Mondo Sagl fallita
già nel 2004. Si rileva altresì la probabile prescrizione della pretesa” (cfr.
doc. VI).
Al riguardo, nella risposta di
causa l’Ufficio AI ha indicato di rifarsi integralmente alla presa di posizione
dell’11 marzo 2025 della Cassa, la quale, sul punto, si è così espressa:
" Punto 1
Secondo l'articolo 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche
all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1
LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
-
i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell'agricoltura (lett. a);
-
i crediti per la restituzione delle PC (lett. b);
-
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF,
LADI, LAMAL (lett. c).
La marginale 10202 delle Direttive concernenti le rendite (DR)
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, edite dall’UFAS, prevede
che il credito dev'essere esigibile e non prescritto. l crediti contributivi
che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto
alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2
LAVS).
Nello specifico, il credito deve riguardare (marginale 10203):
- tasse
d'ingiunzione, spese d'imposizione, spese di esecuzione e multe d'ordine - marginale
10209.
Con la contestata decisione si è proceduto con la compensazione
tra le rendite Al riconosciute e l'importo di fr. 159.10 chiesto dalla Cassa
(Servizio Incassi).
Il credito è da imputare alle spese causate dall'attestato di
carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso nell'ambito di un risarcimento
danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika L'Arte Nel Mondo Sagl (vedi
documenti agli atti).
Risulta quindi corretto che questo importo, sulla scorta delle
citate normative, sia stato compensato con le rendite arretrate riconosciute al
ricorrente.
La pretesa non risulta nemmeno perenta. A questo proposito si
rinvia all’articolo 149a cpv. 1 della Legge federale sull’esecuzione e sul
fallimento (LEF) che recita:
"Il credito accertato mediante un attestato di carenza di
beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni;
nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un
anno a contare dal giorno dell’apertura della successione".
In concreto, essendo l’attestato di carenza di beni qui in
discussione emesso il 3 gennaio 2008, le spese possono ancora essere reclamate.”
(Doc. IX/1)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA reputa corretta la compensazione
effettuata.
.
Contrariamente a quanto preteso dal legale dell’insorgente, l’importo
posto in compensazione dall’amministrazione non si riferisce ad “asserite e non
documentate spese esecutive”, ma risulta debitamente documentato dalle spese
causate dall'attestato di carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso
nell'ambito di un risarcimento danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika
L'Arte Nel Mondo Sagl (cfr. doc. 203 incarto Cassa).
Neppure pertinente risulta l’altra censura riguardante la “probabile
prescrizione della pretesa” fatta valere dall’avv. RA 1, ritenuto che l’attestato
di carenza beni in questione è stato emesso il 3 gennaio 2008 e il termine di
prescrizione previsto dall’art. 149a cpv. 1 LEF è di natura ventennale.
La decisione impugnata va, di
conseguenza, confermata anche relativamente a tale aspetto.
2.5
Da ultimo resta da verificare
l’ammontare degli interessi di mora.
Nella decisione impugnata gli
interessi di mora sono stati quantificati in fr. 1'915.00.
A fronte della richiesta di
verifica degli stessi avanzata in sede ricorsuale, l’Ufficio AI ha chiesto una
presa di posizione alla Cassa.
Quest’ultima, con osservazioni
dell’11 marzo 2025, si è così espressa:
" Punto 4
La Cassa ha avuto modo di esprimersi
dettagliatamente circa le compensazioni poste in atto nonché nel merito delle
mensilità dovute durante il periodo interessato dall'assegnazione della rendita
Al. Per economia procedurale si rimanda al citato
conteggio di data 29 novembre 2024.
Al conteggio in questione va
tuttavia apportata una rettifica per quanto attiene all'ammontare degli
interessi di mora.
L'art. 26 cpv. 4 LPGA prescrive che
"Non hanno diritto a interessi di mora:
a.
la persona avente diritto alle
prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;
b.
i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni
anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni
accordate retroattivamente sono state cedute;
c. le
altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo
70".
Nella presente fattispecie non vi è motivo per l’applicazione
dell'art. 26 cpv. 4 LPGA.
Non risulta infatti l'esistenza di prestazioni anticipate da
terzi. La Cassa ha posto in compensazione la rendita retroattiva con un credito
derivante dall'art. 52 LAVS, la cui liceità è assodata (vedi punto 1).
Ne consegue che all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr.
23.00
di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00).” (Doc.
IX/1)
Tali considerazioni sono state condivise
e fatte proprie dall’Ufficio AI, il quale, nella risposta di causa, ha concluso
che “all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora
(fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00). Sotto questo profilo, il ricorso
merita pertanto di essere parzialmente accolto” (doc. IX).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste conclusioni dell’Ufficio AI, fondate sulle spiegazioni
fornite dalla Cassa nella presa di posizione dell’11 marzo 2025.
Su questo specifico punto, quindi, la decisione impugnata va
modificata.
2.6
In
conclusione, visto quanto precede, la decisione contestata merita conferma su
tutto, tranne che per quanto riguarda il diritto agli interessi moratori, come illustrato
al consid. 2.5.
Il
ricorso va pertanto accolto parzialmente.
Il
ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento di ripetibili
parziali di fr. 500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel
tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr.
100.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata unicamente con riferimento all’ammontare degli
interessi di mora spettanti all’interessato, da fissare in fr. 1'938.00. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr.
400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di 100.--. L’Ufficio AI verserà al
ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni