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Decisione

32.2025.136

Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di riconoscere il diritto ad AGI. UAI ammette che un’istruttoria carente chiedendo la retrocessione atti per complemento istruttorio. Ricorrente aderisce alla proposta

5 marzo 2026Italiano12 min

2. Le

Source ti.ch

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Incarto

n.

32.2025.136

jv/sc

Lugano

5 marzo 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione del 10 dicembre 2025

emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI1,

nato nel 2015, il 20/27 gennaio 2025 ha presentato – per il tramite della madre

– una domanda di provvedimenti sanitari fino al compimento dei 20 anni di età,

indicando quale danno alla salute l’infermità congenita “deficit GH”

(docc. 1, 2 e 4 incarto AI).

Con

scritto del 5 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha comunicato di assumersi i costi “per

la cura dell’infermità congenita cifra 462 dal 03.12.2024 al 30.06.2026,

compreso il trattamento con ormone della crescita”, conformemente a quanto

indicato dal medico SMR (docc. 8 e 9 incarto AI).

1.2. Il 1.

giugno 2025 la madre dell’assicurato ha presentato una domanda di assegno

grandi invalidi (di seguito: AGI) per il figlio minorenne, indicando quale

danno alla salute “Problemi all’ipofisi, crescita, svenimenti, ossa che si

rompono, ecc…” e la necessità di aiuto negli atti ordinari della vita di

“vestirsi/svestirsi”, “mangiare”, “cura del corpo”, “fare i propri bisogni”, la

necessità di cure infermieristiche giornaliere (punture quotidiane), nonché la

necessità di sorveglianza personale (doc. 10 incarto AI).

Richiamato

il rapporto medico dalla dr.ssa ______ (specialista in pediatria) (doc. 17

incarto AI), il caso è stato sottoposto al medico SMR (docc. 18 e 19 incarto

AI). Quest’ultimo, con annotazione del 2 ottobre 2025, ha ritenuto di non dover

entrare nel merito della richiesta AGI e di non dover svolgere un’inchiesta

domiciliare, non potendo quanto asserito dalla dr.ssa ______ confermare le

indicazioni sulla grande invalidità fornite dalla madre ed essendo queste

ultime “non abbastanza precise” (doc.20 incarto AI).

Il 29

ottobre 2025 la madre dell’assicurato ha prodotto delle refertazioni attestanti

un infortunio subito dal figlio il 6 settembre 2025 e che lo ha costretto in

carrozzella (doc. 21 incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione del 31 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, non essendo ancora assolte le condizioni per il

riconoscimento di un AGI per minorenni ed invitando la madre dell’assicurato a

ripresentare una domanda da settembre 2026 qualora l’assicurato necessitasse

ancora di aiuto di terzi a causa delle sequele dell’infortunio (doc. 24 incarto

AI).

Con

decisione del 10 dicembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 40

incarto AI).

1.4. L’assicurato,

rappresentato dalla madre, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione

del 10 dicembre 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento dell’AGI

per minorenni.

Sostiene,

in estrema sintesi, che a causa di plurime problematiche pregresse (soffio al

cuore, forti emicranie, problema all’ipofisi, necessità di punture giornaliere

e di costante sorveglianza e assistenza per tutta la giornata) la situazione

andrebbe valutata almeno dal 2024 e non solo da settembre 2025, ossia non solo

da quando ha subito l’infortunio.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che “lo stato di fatto antecedente

al sinistro non è stato compiutamente valutato”.

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per complemento

istruttorio.

1.6. Con

scritto del 29 gennaio 2025 la madre del ricorrente ha comunicato che la dr.ssa

______ avrebbe contattato l’Ufficio AI per meglio definire le necessità del

figlio (VI).

1.7. Con

scritto del 9 febbraio 2026 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio

AI (VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto all’AGI.

2.3. Secondo

l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione

contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande

invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La

giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può

essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

Gli

atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio

2015, stato al 1. gennaio 2021):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per

atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.

La grande invalidità può essere di

grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute

psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.

Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.

L'art.

37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado

elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando

necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti

ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale.

Per

il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di

grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;

b. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

una sorveglianza personale permanente; o

c. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 38.

L'art.

37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una

sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A

norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI

quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un

danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per

l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

Sia

ancora rammentato che per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare

se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente

(STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per

esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto

ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte

al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per la

cifra 2013 CGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione

parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della

«pulizia personale» [DTF 107 V 136]):

-

non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere

compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico;

-

non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di

terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è

impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita

totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

2.5. In

concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e

condivisa dal ricorrente il 9 febbraio 2026.

In

effetti, per poter valutare il diritto all’AGI (art. 42 LAI), è necessario

fugare ogni dubbio circa lo stato valetudinario di RI1 e di come esso si

ripercuote nel vissuto quotidiano, ciò che – come ammesso dall’Ufficio AI (cfr.

supra consid. 1.5.) – non è stato fatto.

La

fattispecie necessita pertanto di essere ulteriormente indagata tramite gli

opportuni accertamenti.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In concreto, rilevato che per le

ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli

approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova

decisione, debitamente preavvisata.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 10 dicembre 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

Considerandi

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti