32.2025.136
Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di riconoscere il diritto ad AGI. UAI ammette che un’istruttoria carente chiedendo la retrocessione atti per complemento istruttorio. Ricorrente aderisce alla proposta
5 marzo 2026Italiano12 min
2. Le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.136
jv/sc
Lugano
5 marzo 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2025 di
RI1,
______
rappr. da: RA1,
______
contro
la decisione del 10 dicembre 2025
emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità,
6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI1,
nato nel 2015, il 20/27 gennaio 2025 ha presentato – per il tramite della madre
– una domanda di provvedimenti sanitari fino al compimento dei 20 anni di età,
indicando quale danno alla salute l’infermità congenita “deficit GH”
(docc. 1, 2 e 4 incarto AI).
Con
scritto del 5 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha comunicato di assumersi i costi “per
la cura dell’infermità congenita cifra 462 dal 03.12.2024 al 30.06.2026,
compreso il trattamento con ormone della crescita”, conformemente a quanto
indicato dal medico SMR (docc. 8 e 9 incarto AI).
1.2. Il 1.
giugno 2025 la madre dell’assicurato ha presentato una domanda di assegno
grandi invalidi (di seguito: AGI) per il figlio minorenne, indicando quale
danno alla salute “Problemi all’ipofisi, crescita, svenimenti, ossa che si
rompono, ecc…” e la necessità di aiuto negli atti ordinari della vita di
“vestirsi/svestirsi”, “mangiare”, “cura del corpo”, “fare i propri bisogni”, la
necessità di cure infermieristiche giornaliere (punture quotidiane), nonché la
necessità di sorveglianza personale (doc. 10 incarto AI).
Richiamato
il rapporto medico dalla dr.ssa ______ (specialista in pediatria) (doc. 17
incarto AI), il caso è stato sottoposto al medico SMR (docc. 18 e 19 incarto
AI). Quest’ultimo, con annotazione del 2 ottobre 2025, ha ritenuto di non dover
entrare nel merito della richiesta AGI e di non dover svolgere un’inchiesta
domiciliare, non potendo quanto asserito dalla dr.ssa ______ confermare le
indicazioni sulla grande invalidità fornite dalla madre ed essendo queste
ultime “non abbastanza precise” (doc.20 incarto AI).
Il 29
ottobre 2025 la madre dell’assicurato ha prodotto delle refertazioni attestanti
un infortunio subito dal figlio il 6 settembre 2025 e che lo ha costretto in
carrozzella (doc. 21 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 31 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni, non essendo ancora assolte le condizioni per il
riconoscimento di un AGI per minorenni ed invitando la madre dell’assicurato a
ripresentare una domanda da settembre 2026 qualora l’assicurato necessitasse
ancora di aiuto di terzi a causa delle sequele dell’infortunio (doc. 24 incarto
AI).
Con
decisione del 10 dicembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 40
incarto AI).
1.4. L’assicurato,
rappresentato dalla madre, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione
del 10 dicembre 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento dell’AGI
per minorenni.
Sostiene,
in estrema sintesi, che a causa di plurime problematiche pregresse (soffio al
cuore, forti emicranie, problema all’ipofisi, necessità di punture giornaliere
e di costante sorveglianza e assistenza per tutta la giornata) la situazione
andrebbe valutata almeno dal 2024 e non solo da settembre 2025, ossia non solo
da quando ha subito l’infortunio.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso che “lo stato di fatto antecedente
al sinistro non è stato compiutamente valutato”.
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per complemento
istruttorio.
1.6. Con
scritto del 29 gennaio 2025 la madre del ricorrente ha comunicato che la dr.ssa
______ avrebbe contattato l’Ufficio AI per meglio definire le necessità del
figlio (VI).
1.7. Con
scritto del 9 febbraio 2026 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio
AI (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto all’AGI.
2.3. Secondo
l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione
contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande
invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La
giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio
2015, stato al 1. gennaio 2021):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.
La grande invalidità può essere di
grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute
psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.
Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.
L'art.
37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado
elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando
necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti
ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una
sorveglianza personale.
Per
il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di
grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
una sorveglianza personale permanente; o
c. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 38.
L'art.
37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una
sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A
norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI
quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un
danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per
l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
Sia
ancora rammentato che per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare
se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente
(STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per
esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto
ogni due o tre giorni, m improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte
al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per la
cifra 2013 CGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione
parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della
«pulizia personale» [DTF 107 V 136]):
-
non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere
compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo
difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente
a causa dello stato psichico;
-
non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di
terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è
impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita
totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).
2.5. In
concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e
condivisa dal ricorrente il 9 febbraio 2026.
In
effetti, per poter valutare il diritto all’AGI (art. 42 LAI), è necessario
fugare ogni dubbio circa lo stato valetudinario di RI1 e di come esso si
ripercuote nel vissuto quotidiano, ciò che – come ammesso dall’Ufficio AI (cfr.
supra consid. 1.5.) – non è stato fatto.
La
fattispecie necessita pertanto di essere ulteriormente indagata tramite gli
opportuni accertamenti.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le
ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli
approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova
decisione, debitamente preavvisata.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 10 dicembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti