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Decisione

32.2025.137

Il ricorrente rende verosimile di aver pagato dei contributi sociali all'estero, non considerati finora. Il requisito del pagamento di contributi per almeno tre anni potrebbe quindi essere adempiuto e gli atti vanno rinviati all'UAI, perché appuri la carriera assicurativa all'estero del ricorrente

30 gennaio 2026Italiano8 min

2. Le

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Incarto

n.

32.2025.137

MP/gm

Lugano

30 gennaio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2025 di

RI1, ________

contro

la decisione del 24 novembre 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto e in diritto

che - il 21

dicembre 2023 una collaboratrice del ________ ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per adulti riguardante RI1, nato nel 1995 (doc. 4 incarto AI);

- esperita l’istruttoria di rito e

svolti alcuni provvedimenti professionali, con progetto di decisione del 7

maggio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurato di accogliere la domanda

e attribuirgli una rendita intera, avendo determinato un grado d’invalidità del

100% dal 1. febbraio 2022 e dell’86% dal 1. aprile 2025 (doc. 52 incarto AI);

- con progetto di decisione del 14

ottobre 2025 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione precedente e

prospettato all’assicurato di respingere la domanda, avendo appurato che egli,

all’insorgere dell’invalidità, non aveva pagato i contributi per almeno tre

anni (doc. 55 incarto AI);

- con decisione del 24 novembre 2025

l’Ufficio AI ha confermato il suddetto progetto (doc. 58 incarto AI);

- contro questa decisione l’assicurato

è tempestivamente insorto, affermando di aver pagato contributi sociali da

luglio 2018 a dicembre 2019 in Gran Bretagna e da gennaio 2020 in Svizzera, producendo

la relativa documentazione a comprova e chiedendo di conseguenza il

riconoscimento della rendita d’invalidità;

- con la risposta di causa l’Ufficio

AI, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha chiesto al TCA il

rinvio degli atti perché appuri la carriera assicurativa all’estero del

ricorrente;

- con scritto del 21 gennaio 2026, il

ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI;

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011

e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- decisivo per il diritto a una

rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art.

36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere

dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino

al 31 dicembre 2007: un anno).

A tal fine è possibile prendere in

considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale

assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione

europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi

sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 48 cpv. 1 del

Regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. n. 3008 cifra 3 delle Direttive

sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2024 (stato: 1. gennaio

2026)).

La citata cifra marginale 3008

delle DR stabilisce quanto segue:

"

Per verificare la durata minima di

contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:

1. Va verificato

se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi

assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni di contribuzione interi se

una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di

due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3005).

2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi

assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione

di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE

e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato

dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).

3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è

adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di

contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna

rendita ordinaria svizzera dell’AI“.

In tema vedasi anche STF

9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2022.55 del 10 ottobre

2022 consid. 2.7, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4 e 32.2019.97 del 27

aprile 2020 consid. 2.4; Gerber, Kommentar zum schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth,

op. cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle

condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione

invalidità, p.ti 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la

concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato: 11 settembre 2025;

consultabili su https://www.bsv.admin.ch/it/condizioni-assicurative-concessione-prestazioni-ai).

La Circolare sulla procedura per la

determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC, valida dal 4 aprile 2016 (CIBIL;

stato: 1. gennaio 2026), indica infine quanto segue:

" In seguito all’uscita del Regno Unito dall’EU, la

Svizzera e il Regno Unito hanno concluso l’Accordo sui diritti dei cittadini

per garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell’ALC.

L’accordo, applicabile dal 1° gennaio 2021, garantisce i diritti acquisiti in

virtù dell’ALC da persone assoggettate a quest’ultimo prima del 1°

gennaio 2021. A queste persone rimangono applicabili i regolamenti (CE) n.

883/2004 e 987/2009 (v. anche l’informativa n. 430 per le casse di

compensazione AVS e gli organi esecutivi PC del 16 novembre 2020)” (cifra

marginale 7005)

e

" Per quanto riguarda le condizioni per il diritto a

rendite AVS/AI, questo significa che le disposizioni della presente circolare

sono applicabili

ai cittadini svizzeri o di uno Stato

dell’UE che sono stati assoggettati alla legislazione del Regno Unito prima del

1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti;

ai cittadini del Regno Unito che

sono stati assoggettati alla legislazione svizzera prima del 1° gennaio 2021,

nonché ai loro familiari e superstiti” (cifra

marginale 7006).

- in concreto il ricorrente è

cittadino del Regno Unito (cfr. la copia del passaporto sub doc. 5 incarto AI)

ed è assoggettato alla legislazione svizzera almeno dal 1. gennaio 2020 (cfr. doc.

2 della risposta di causa, pag. 2), per cui per l’adempimento della durata

minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto anche dei periodi di

contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE/AELS;

- al riguardo va detto che già nei curriculum

vitae trasmessi dal ricorrente all’Ufficio AI nel corso della procedura egli

aveva segnalato delle esperienze lavorative all’estero (cfr. docc. 5, 15 pag.

14, 20 pag. 14, 27 incarto AI);

- con il ricorso, poi, egli ha

prodotto dei ricapitolativi e dei conteggi di stipendio relativi a delle

attività lavorative nel Regno Unito tra luglio 2018 e dicembre 2019 (doc. 2 del

ricorso);

- la tesi dell’insorgente, secondo cui

in quel lasso di tempo avrebbe lì pagato i contributi sociali, parrebbe pertanto

verosimile;

- sembrerebbe quindi adempiuto il

requisito di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI, considerato anche il periodo

contributivo in Svizzera di cui l’Ufficio AI aveva già tenuto conto;

- visto quanto sopra, valutata la

documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non

accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa – e

condivisa dal ricorrente – di annullare la decisione impugnata e rinviare gli

atti all’Ufficio AI perché appuri la carriera assicurativa all’estero del

ricorrente;

- in esito alla nuova istruttoria

dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt.

56 segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI);

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito favorevole del ricorso

(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del

25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1

con riferimenti), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 24

novembre 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti