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Decisione

32.2025.14

Ricorso (respinto) contro decisione di riconoscere il diritto ad una rendita temporanea. Conclusioni SMR confermate. Valutazione economica confermata, i provvedimenti professionali e le MRE avendo portato al riacquisto della CL del 100% in att. adeguate. Età A., in casu, non rilevante

30 aprile 2025Italiano54 min

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

Source ti.ch

RI 1Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.14

JV/sc

Lugano

30 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 gennaio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1966 e da ultimo

attivo quale agente di polizia, il 17 febbraio/21 marzo 2017 ha presentato per

il tramite della curante psichiatra una domanda di prestazioni AI in intervento

tempestivo adducendo un’incapacità lavorativa completa da febbraio 2016 a

motivo di un “Tentativo di suicidio” e della “Frattura vertebra

cervicale C1” (docc. 1, 2, 4-6 incarto AI).

Con decisione dell’11 luglio 2017

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 20 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta

incontestata in giudicato.

1.2. Il 22/26 ottobre 2020 l’assicurato

ha presentato una seconda domanda di prestazioni, adducendo un’incapacità

lavorativa completa dal 7 febbraio 2020 per “difficoltà emotive” (docc.

28 e 32 incarto AI).

Ritenuta giustificata l’entrata

in materia, l’Ufficio AI ha richiamato i rapporti di degenza dalla Clinica __________

(doc. 30 e 33 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 35 incarto AI), il

questionario per il datore di lavoro (doc. 37 incarto AI), i rapporti medici

del curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc.

38 e 139 incarto AI), l’incarto LAINF (docc. 39, 40 incarto AI), il rapporto

del curante dr. __________ (specialista in medicina interna) (doc. 42 incarto

AI). Attuate le misure di reinserimento ed i provvedimenti professionali dal 1.

maggio 2021 al 31 agosto 2023 (docc. 62, 88, 93 e 135 incarto AI) e pervenuto

il rapporto finale del 18 dicembre 2023 del consulente SIP (doc. 135 incarto

AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 141 incarto AI).

Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 17 aprile 2024 (doc. 142

incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi:

"2.1.

Diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 642 Codice danno

funzionale: 65

-

ICD10 F31 Disturbo affettivo bipolare

2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Nessuna.”

rilevata l’assenza di limiti

funzionali e ritenendo controindicato lo svolgimento di turni notturni e

l’utilizzo di armi, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità

lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata**

Periodi

Doc.

100

100

7.2.2020-10.1.2021

Rapporto SIP del 18 dicembre 2023 (doc. 135 incarto

AI)

100

50

11.1.2021-31.5.2021

100

40

1.6.2021-31.8.2021

100

30

1.9.2021-30.9.2021

100

20

1.10.2021-31.1.2022

100

0

1.2.2022-continua

* Prognosi stazionaria. ** Prognosi favorevole.

1.3. Con progetto di decisione del 16

maggio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto a tre quarti di rendita dal

1. febbraio 2021 (grado d’invalidità del 66%) e di un quarto di rendita dal 1.

gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (grado d’invalidità del 47% da ottobre 2021 e

del 26% dal febbraio 2022), comunicando altresì la compensazione con le indennità

giornaliere per il periodo di provvedimenti professionali (doc. 146 incarto

AI).

Con osservazioni del 13 giugno e

dell’8 agosto 2024 il curante psichiatra ha comunicato all’amministrazione che

“dall’ultimo rapporto fatto al Vostro ufficio si è verificato un peggioramento

dello stato di salute sia psicologico che fisico”, accertato che “Da

gennaio 2024 è in inabilità lavorativa” e richiesto una rivalutazione del

caso con l’attuazione di misure professionali in ambiente protetto, sostenendo

come “il paziente non è più in grado di lavorare nel mercato libero ed in

una percentuale piena” (docc. 155 e 160 incarto AI).

Con annotazioni dell’8 luglio e

del 27 agosto 2024 il medico SMR ha confermato il suo rapporto del 17 aprile

2024 (docc. 156 e 162 incarto AI).

Con ulteriori osservazioni dell’8

novembre 2024 la curante psichiatra ha nuovamente espresso la sua valutazione

dello stato di salute psicofisico dell’assicurato (doc. 172 incarto AI).

Con annotazione del 13 novembre

2024 il medico SMR ha mantenuto la sua posizione, confermando integralmente il

rapporto del 17 aprile 2024 (doc. 173 incarto AI).

Con decisione del 7 gennaio 2025

l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, rilevando in aggiunta che, trattandosi

di una domanda tardiva, il versamento della prestazione sarebbe decorso dal 1.

aprile 2021 ed operando la prospettata compensazione (docc. 174-176 incarto AI)

1.4. L’assicurato, rappresentato

dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 7

gennaio 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita

intera da febbraio 2021, subordinatamente la retrocessione degli atti

all’Ufficio AI “perché riprenda il tentativo di reintegrazione […] in una

occupazione […] adatta, previo approfondimento delle sue attuali condizioni

di salute dal profilo somatico e psichico eventualmente tramite perizia esterna

[…]”.

Chiede l’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Contesta la valutazione medica

operata dall’amministrazione, sostenendo che il suo stato valetudinario sia

peggiorato in concomitanza con l’interruzione del provvedimento professionale

al 31 dicembre 2023, rendendolo inabile al lavoro in misura completa.

Contesta la valutazione

economica, censurando il confronto dei redditi, il mancato proseguimento dei tentativi

di reintegrazione nel circuito lavorativo ed evidenziando l’età avanzata quale

fattore che, per quel che è dato di capire, osta alla reintegrabilità nel

circuito lavorativo.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha confermato integralmente il proprio operato, sostenendo come quanto

addotto dall’assicurato si esaurisce in un dissenso puramente soggettivo nei

confronti della valutazione operata dell’amministrazione, evidenziando come con

il gravame non è stata prodotta documentazione attestante nuovi elementi medici

oggettivi a supporto delle censure ricorsuali e che il medico SMR aveva già

vagliato la documentazione medica di cui l’insorgente si è prevalso sia in sede

amministrativa che con il ricorso.

In ragione di quanto precede,

l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,

la reiezione dell’impugnativa.

1.6. Con scritto del 17 marzo 2025 il

ricorrente ha prodotto il certificato del 17 marzo 2025 del curante psichiatra (VI).

1.7. Con osservazioni del 26 marzo 2025

l’Ufficio AI ha comunicato di aver (ri)sottoposto il dossier al vaglio del

medico SMR e che quest’ultimo, con annotazione del 25 marzo 2025, ha

(ri)confermato le proprie conclusioni (VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di

rendita dal 1. febbraio 2021 e ad un quarto di rendita dal 1. gennaio

2022 al 30 aprile 2022 o se, come sostiene il ricorrente, quest’ultimo avrebbe

diritto ad una rendita intera da febbraio 2021.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU

2021 705).

Giusta la lett. c della citata

modifica legislativa, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è

nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il

diritto anteriore.

La cifra 9104 01/24 della

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità

(CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già

compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli

anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso

di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto

applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La cifra 2002 della Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022,

stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Nel gruppo «diritti acquisiti»

la graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino

al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita

di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI).”. In tal senso vedasi anche

la cifra 2006 C DT US AI.

In concreto, l’insorgente fa

parte del cosiddetto gruppo “diritti acquisiti” (cfr. supra consid. 1.1.

in initio) e le parti convengono sul fatto che il diritto alla rendita è nato

prima della citata modifica legislativa (cfr. supra 1.3. in fine e 1.4.). Ne

consegue che, sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 7 gennaio

2025 e a prescindere dalla liceità della riduzione e soppressione della rendita

decisa per il 2022 (cfr. supra consid. 1.3. in initio), in applicazione della

lett. c della modifica legislativa e delle citate circolari alla fattispecie in

esame torna applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1

LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29,

consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella

STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi

vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità

(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso

dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio

essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la

Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita

in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di

una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione

influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo

di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 21 novembre 2024).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. In concreto, ricevuta la (nuova) domanda

di prestazioni, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato

l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medico-assicurativa al medico SMR.

Quest’ultimo, con rapporto finale 17 aprile 2024 ha accertato un’incapacità

lavorativa nulla nell’attività abituale di agente di polizia dal 7 febbraio

2020. In attività adeguata il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa

del 50% dall’11 gennaio 2021, del 40% dal 1. giugno 2021, del 30% dal 1.

settembre 2021, del 20% dal 1. febbraio 2021 ed una capacità lavorativa del

100% dal 1. febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.2. in fine).

Il ricorrente, prevalendosi dei

rapporti medici del curante psichiatra, contesta la valutazione medica posta

alla base della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.).

Questa Corte, chiamata a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun

motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.1. Il ricorrente si prevale dei

rapporti dello psichiatra curante del 12 febbraio (questionario medico

richiamato dall’amministrazione, doc. 139 incarto AI; cfr. supra consid. 1.2.),

del 13 giugno (doc. 155 incarto AI), dell’8 agosto (doc. 160 incarto AI) e

dell’8 novembre 2024 (doc. 172 incarto AI), come pure del rapporto del 17 marzo

2025 prodotto nelle more della procedura (VI D2).

2.6.1.1. Per quanto attiene al rapporto medico

del 12 febbraio 2024, si rileva quanto segue.

Il curante psichiatra aveva

indicato di seguire l’assicurato da aprile 2020 con visite di “frequenza

quindicinale-mensile” (ultimo controllo il 15 gennaio 2024), sostenendo che

in un’attività adatta sarebbe abile al lavoro nella misura del 50% in attività

adeguata per “importante affaticabilità, difficoltà di concentrazione ed

incapacità di mantenere un ritmo lavorativo”, in ogni caso “senza turni

notturni, in contatto con gli altri ma con ampia gestione del tempo in libertà”

(doc. 139, pag. 393 e seg. incarto AI).

Da parte sua, nel motivare il suo

differente apprezzamento della capacità lavorativa in attività adeguata, nel

rapporto del 17 aprile 2024 il medico SMR aveva evidenziato quanto segue

(sottolineature del redattore):

" 1.2.

Situazione medica

A causa di patologia psichiatrica l’assicurato è stato ricoverato

presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio dal 08.02.2020 al

05.03.2020 […]. Da allora […] è stato in IL e ha beneficiato di un periodo

di riallenamento al lavoro […] dal 01.05.2022 al 28.02.2022, come descritto

nel rapporto SIP del 18.12.2023. Nel corso del periodo successivo

(01.03.2022-31.08.2022) […] ha frequentato uno stage presso l’Ufficio del

catasto comunale. L’esperienza in questo nuovo contesto è stata positiva:

l’assicurato si è inserito gradualmente raggiungendo anche un certo grado di

indipendenza con piena soddisfazione dei superiori diretti. Per consolidare

le competenze […] nella nuova mansione si è concordato con il DL di proseguire

con una formazione “en emploi” dal 01.09.2022 al 31.08.2023. Malgrado i buoni

risultati ottenuti sul lavoro e la proposta di assunzione definitiva avanzata

dai responsabili dell’Ufficio del catasto, il Municipio non ha voluto

avallare la nomina, proponendo un incarico a termine fino al 31.12.2023.

L’assicurato si è nel frattempo iscritto in disoccupazione per la

ricerca di un posto di lavoro al 100% a partire dal 01.01.2024 […] e ha

già avuto un primo incontro con la sua collocatrice di riferimento. Nell’ultimo

rapporto medico del 12.02.2024 […] [il, n.d.r.] dr. med. __________ […]

certifica come l’assicurato non sia in grado di svolgere un lavoro al 100%, contrariamente

a quanto dimostrato durante le misure SIP. Dal medico psichiatra curante

non vengono fornite argomentazioni, fatti nuovi o modificazioni significative

di fatti noti che arrivino ad inficiare quanto dimostrato dall’assicurato in

questi anni durante le misure SIP.”

Ora, nel certificato del 7

dicembre 2020 __________ alla domanda “Attualmente quale attività può svolgere

la/il paziente?” aveva risposto “Lavoro d’ufficio, lavoro in ambiente

sociale ed in contatto con la gente”, mentre alla domanda “Quali sono i

limiti funzionali della Sua/del Suo paziente?[…] Come si ripercuotono

sull’attività svolta finora” aveva indicato che “La percentuale lavorativa

non deve essere immediatamente al 100%, per stanchezza, difficoltà ad acquisire

un ritmo lavorativo regolare, causa lunga assenza [dal circuito lavorativo,

n.d.r.]” (doc. 38 incarto AI).

Contestualmente all’attuazione

delle misure di reinserimento e dei provvedimenti professionali, la capacità

lavorativa in attività adeguata, inizialmente del 50%, è andata costantemente

migliorando fino a raggiungere il 100% dal 1. febbraio 2022, come accertato sia

dal consulente SIP che dal curante psichiatra, con ottimi risultati e piena

soddisfazione del datore di lavoro (cfr. docc. 53, 66-68, 70-73, 76-79, 83, 88,

94, 96-98, 100, 101, 109, 116, incarto AI).

Di tutta evidenza, il rapporto

medico del 12 febbraio 2024 non è idoneo ad insinuare dubbi su quanto accertato

dal medico SMR, ossia sul riacquisto (almeno) dal 1. febbraio 2022 della capacità

lavorativa completa in attività adeguata, accertamento peraltro fondatosi sia

sulle certificazioni del dr. __________, rese parallelamente al progredire

dell’impiego lavorativo, che dai riscontri del consulente SIP effettuati nel

corso del riallenamento al lavoro.

2.6.1.2. Il rapporto del 13 giugno 2024 del

dr. __________ presenta il seguente tenore:

" […] vorrei

fare un aggiornamento sulla situazione […]. […] RI 1 sta continuando le cure

[…], viene visto regolarmente e dall’ultimo rapporto [presumibilmente

riferendosi a quello del 12 febbraio 2024, n.d.r.] si è verificato un peggioramento

[…] sia psicologico che fisico. Dal punto di vista psicologico […] è

sempre più deflesso […], il suo rendimento non solo lavorativo ma globale è

calato e presenta un progressivo calo di tutte le […] funzioni cognitive come

l’attenzione, la concentrazione ed in parte la memoria, riconducibili agli eventi

di vita che l’hanno segnato. Gli ultimi due anni che sono stati difficili

sia mentalmente che fisicamente, avrebbe accettato un lavoro presso la città di

__________ che con fatica ha iniziato a svolgere, presentandosi sempre

meglio rispetto a quello che sentiva dentro. Da gennaio 2024 è in

inabilità lavorativa, facendo molta fatica a reagire e con un istinto

vitale sempre più calato. Ritengo […] auspicabile riaprire il caso con

l’obiettivo di valutare la sua capacità lavorativa, sia dal profilo psichico

che fisico […] per poter valutare meglio la […] situazione. A mio avviso […]

potrebbe usufruire di un ambiente lavorativo protetto tramite le misure

professionali tramite il vostro ufficio.”

Il generico certificato del

Considerandi

curante, attestante un peggioramento generalizzato ed un’imprecisata inabilità

lavorativa non è sufficiente per sconfessare quanto accertato dal medico SMR e

dal consulente SIP. È quindi con pertinenza che il medico SMR, anch’esso

specialista in psichiatria e psicoterapia, con l’annotazione dell’8 luglio 2024

ha osservato:

" […] Nel

rapporto del […] dr. med. __________ […] non sono contenute nuove diagnosi, la

sintomatologia dell’assicurato è descritta come reattiva agli “eventi di

vita che l’hanno segnato”. Non è esplicitata una terapia farmacologica ed è

descritto come l’assicurato, a partire da gennaio 2024, è in IL in misura non

meglio dettagliata. Non evidenzio elementi oggettivi che consentano di

modificare la precedente presa di posizione […], che dal punto di vista medico

psichiatrico è, allo stato attuale, confermata.”

Lo scarno certificato dell’8

agosto 2024 (doc. 160 incarto AI) del curante psichiatra nulla muta,

trattandosi di una riproposizione – ancora più succinta – del rapporto del 13

giugno 2024 (cfr. presa posizione del medico SMR, doc. 162 incarto AI).

Il

rapporto dell’8 novembre 2024 del curante psichiatra presenta il seguente

tenore (sottolineature del redattore):

" […] Nel

mio […] breve rapporto del 08.08.2024 […] non sono stati tenuti in considerazione

degli elementi di importante valenza clinica psicologica. […] Il signor RI 1

[…] ha cercato di mettersi in piedi e aveva trovato una buona aspettativa in

termini lavorativi dalla occupazione proposta dal Comune di __________. Già

all’epoca il suo rendimento era da considerare ridotto ma davanti

all’opportunità di lavorare per il Comune di __________ ha trovato un ambiente

per lui adatto, per poter tirare fuori le sue risorse. L’aspettativa era

quella di continuare nel medesimo posto di lavoro ed al contrario di quello

che si aspettava, questo non è avvenuto e […] si è sentito perso,

provando dei sentimenti di inutilità, rimuginio notturno ed un importante senso

di abbandono che l’ha portato a non poter più regolare la sua ansia. È crollato

quindi psicologicamente, perdendo il controllo dei suoi pensieri e rischiando

di arroccarsi ancora di più in sé stesso. Fortunatamente questa volta non sono

emersi aspetti suicidali […], ma degli aspetti di apparente passività,

tenuta attentamente sotto monitoraggio clinico dal sottoscritto con l’opzione

di un ricovero protettivo sempre presente. Nonostante la struttura di

personalità poco espansiva agli occhi di un osservatore esterno, […] egli ha

cercato di nuovo ad accettare tutte le proposte lavorative (iscrizione alla

disoccupazione) ma senza avere più gli strumenti per affrontare questa

nuova sfida. Infatti ritengo che l’Assicurazione Invalidità dovrebbe continuare

a tenere “sotto le sue ali” una persona con le fragilità psicologiche

descritte. Per una persona con il difficile passato recente, il fragile

presente e per lo più il dubbio futuro […] cercare un nuovo posto di lavoro

nel mercato libero da solo è impossibile. In altre parole, l’Ufficio AI ha

ritenuto che per dar seguito all’obbligo previsto dalla Legge AI di perseguire

nel limite del possibile la reintegrazione del paziente nel mondo del lavoro

(prima di erogare una rendita d’invalidità) di programmare un inserimento

lavorativo alle dipendenze del Comune di __________, ha di fatto rinunciato a

questo tentativo adeguandosi alla decisione del Comune di non confermare

l’assunzione […] e trasferendo quindi esclusivamente su di lui il difficile

compito di trovare un’occupazione lucrativa adatta, per di più ipotizzando che

egli sarebbe in grado, solo con la propria iniziativa, di trovare questa

occupazione. La diagnosi rimane quella di un disturbo bipolare […] con […]

struttura ipertimica “silente”, dal punto di vista fenomenologico molto

nascosta e difesa da aspetti passivi che in passato hanno portato ad una

depressione con aspetti impulsivi drammatici. Durante il mese di ottobre 2024

abbiamo raddoppiato il dosaggio del litio, la frequenza delle sedute e la

terapia ansiolitica in base di Valium. A mio avviso si tratta di una situazione

clinicamente grave, con rischio di crollo importante motivo per cui

continuo a sostenere che il signor RI 1 non è abile ad affrontare il mondo

del lavoro al mercato libero, ma solo in ambito protetto.

Egli da solo non potrebbe mai riuscire a trovare e eseguire

un’attività lucrativa adatta, nemmeno al 50%, senza la […] assistenza e

collaborazione nella ricerca di una soluzione da parte […]

dell’Assicurazione Invalidità […]: in difetto di ciò, l’invalidità non

potrebbe che essere totale.”

Si rileva innanzitutto che le

attività svolte presso il datore di lavoro erano – fatta eccezione per quella

di sportellista, marginale e soggettivamente insoddisfacente in quanto poco

stimolante (docc. 62, 69 e 71-73 incarto AI) – attività che ben si confacevano

all’assicurato e che sono state svolte con piena soddisfazione di tutti gli

interessati (dell’assicurato, del consulente SIP, del coach dell’Ufficio AI e del

datore di lavoro), come emerge in modo inequivoco dall’incarto (cfr. docc. 62,

66, 72, 76, 83, 88, 93-95, 97, 99-101, 109, 116,124 e 128 incarto AI) e

finanche ammesso dal curante psichiatra nel rapporto dell’8 novembre 2024

e nuovamente dall’insorgente nel gravame (I, p.to 4.). Inoltre, durante il

periodo d’attuazione di provvedimenti professionali, la capacità lavorativa si

era evoluta positivamente ed in modo celere (e la motivazione di pari passo),

come accertato dallo stesso dr. __________ che ha attestato una capacità lavorativa

del 50% ad inizio impiego nel maggio 2021, del 60% da giugno 2021, del 70% dal

1.

settembre 2021, dell’80% dal 1. gennaio 2022 (docc. 68 e 78 incarto AI),

acconsentendo anche all’aumento della capacità lavorativa al 100% dal 1.

febbraio 2022 (cfr. docc. 83, 87, 88 e 93 incarto AI; cfr. anche doc. 139, pag.

395.

incarto AI) e limitandosi a visite sporadiche (“1 volta ogni 2 mesi”,

doc. 94 incarto AI). Il grado d’occupazione era effettivamente del 100% già dal

1.

gennaio 2022 (doc. 100 incarto AI). Va qui rilevato che l’attività svolta

presso l’ufficio del catasto prevedeva un buon grado di autonomia e

responsabilità, trattandosi di effettuare rilevamenti fotografici in esterno

per mappare tutti gli stabili esistenti sul territorio comunale (“un lavoro

molto dinamico, svolgibile in autonomia”, doc. 93 incarto AI). In tale

contesto, l’unica difficoltà riscontrata dall’assicurato constava nella

frequentazione del corso obbligatorio per diventare funzionario amministrativo

degli enti locali pur mantenendo un grado d’impiego del 100% con pari capacità

lavorativa (docc. 112-115 incarto AI), ciò che comunque non ha pregiudicato il

morale o la capacità lavorativa raggiunta (cfr. doc. 116 incarto AI). E

difatti, il dr. __________ si è attivato solo a febbraio 2023, concordando con

l’assicurato circa l’interruzione del citato corso “per non rischiare una

ricaduta”, senza mai mettere in dubbio la capacità lavorativa raggiunta

nell’attività presso l’ufficio del catasto comunale (docc. 118 e 121 incarto

AI), che è proseguita. Infatti, l’assicurato ha continuato a lavorare con una

capacità lavorativa piena fino a dicembre 2023, ossia fino al termine

dell’impiego (cfr. supra consid. 1.2.), il datore di lavoro non avendo voluto rinnovare

il contratto di lavoro (docc. 123-125 incarto AI) nonostante la disponibilità

dei superiori diretti dell’assicurato. La reazione a quest’ultimo al mancato

rinnovo del contratto di lavoro è stata quella di demotivarsi, non

capacitandosene (cfr. docc. 123, 124, 128, 129, 131 e 132 incarto AI). Avvicinandosi

la data della scadenza del contratto di lavoro, l’assicurato era diventato

ansioso e dubbioso circa il suo futuro lavorativo ed il curante escludeva il mantenimento

del rendimento completo in una nuova professione, senza tuttavia fornire

ulteriori precisazioni in tal senso (doc. 132 incarto AI).

Ora, di rilevanza ai fini del

giudizio è il fatto che l’insorgente aveva raggiunto e mantenuto una capacità

lavorativa del 100% con rendimento pieno in attività adatta con grado d’impiego

del 100% per due anni da gennaio/febbraio 2022 a 31 dicembre 2023. Inoltre, nonostante

i dubbi del curante in punto alla ripresa di un’attività lavorativa e lo

sconforto del ricorrente, quest’ultimo si è iscritto in disoccupazione per la

ricerca di un posto di lavoro al 100% a partire dal 1. gennaio 2024 (doc. 135,

pag. 383 incarto AI). Certo, la delusione dell’assicurato per il mancato rinnovo

del contratto di lavoro può averlo comprensibilmente destabilizzato, ma desta

perplessità il fatto che nonostante il dr. __________ abbia attestato un crollo

psicologico in concomitanza con la fine dell’impiego presso l’ufficio del

catasto, ossia da gennaio 2024, egli ha modificato la terapia farmacologica

solo da ottobre 2024, attendendo quindi ben dieci mesi. Stesso discorso vale

per l’asserito (e non meglio precisato) raddoppio delle visite psichiatriche a

partire da ottobre 2024 (che dovrebbero quindi essere a scadenza settimanale o bisettimanale,

cfr. doc. 139, pag. 392 incarto AI), che non sembrano riflettere “una

situazione clinicamente grave”, tanto da rendere l’insorgente addirittura

inabile “ad affrontare il mondo del lavoro al mercato libero, ma solo in

ambito protetto” e da necessitare un costante “monitoraggio clinico […]

con l’opzione di un ricovero protettivo sempre presente”. Non vi sono

inoltre precisazioni circa l’asserzione del curante, espressa nei precedenti

referti, secondo cui vi sia stato anche un peggioramento sul piano fisico.

In ragione di quanto precede, il

TCA può far propria la presa di posizione del 13 novembre 2024 del medico SMR (doc.

173.

incarto AI):

" […] Ho

preso visione del dossier e della documentazione medica. Nel rapporto medico

del 08.11.2024 […] del dr. med. __________ è descritto come l’assicurato sia

affetto dalla stessa patologia nota all’Ufficio e come l’attuale sintomatologia

sia reattiva a fattori extra-assicurativi (problematiche con il posto di

lavoro). Pur comprendendo le difficoltà dell’assicurato, non è possibile

giustificare una IL su tale base, in considerazione di quanto emerso durante le

misure SIP e delle sue risorse residue. Dal punto di vista medico psichiatrico

si confermano le precedenti prese di posizione.”

2.6.1.3

Nelle more della procedura il ricorrente

ha prodotto il rapporto del 17 marzo 2025 del curante psichiatra dal seguente

tenore:

" […] Con la

presente si certifica che lo stato di salute del signor RI 1 negli ultimi sei

mesi è peggiorato. Attualmente il paziente è sempre di più privo di strumenti

che gli potrebbero permettere un’integrazione lavorativa. L’attenzione e la

concentrazione sono ridotte, il paziente è sempre più stanco ed in generale

l’umore è sprofondato in uno stato fluttuante con pensieri di bassa autostima e

di rovina. Sono state fatte anche delle correzioni farmacologiche con aumento

del litio, ma tutt’ora la sua situazione clinica non è migliorata.”

Chiamato a determinarsi in merito

al surriferito certificato, con annotazione del 25 marzo 2025 il medico SMR ha

così preso posizione (VIII 1, sottolineature del redattore):

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Nel certificato medico del

17.03.2025

[…] è descritto come lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato

negli ultimi 6 mesi. Sarebbe stata necessaria la regolazione, non

quantificata, del dosaggio di un farmaco prescritto all’assicurato. Nel

contesto della patologia da cui è affetto [disturbo affettivo bipolare,

n.d.r.] è piuttosto comune che la sintomatologia abbia un andamento

fluttuante nel corso del tempo, con periodi di sostanziale benessere e

periodi nei quali la sintomatologia è maggiormente presente. Questo non si

traduce automaticamente in una IL aumentata in ogni attività lucrativa. Nel

certificato […] non sono evidenziabili oggettive e durature limitazioni

funzionali nello svolgimento di attività adeguate allo stato di salute.

Inoltre, è utile evidenziare quanto descritto nella annotazione del 13.11.2024

[…]. Nel rapporto medico del 08.11.2024 del dr. med. __________ è descritto

come l’assicurato sia affetto dalla stessa patologia nota all’Ufficio e come

l’attuale sintomatologia sia reattiva a fattori extra-assicurativi

(problematiche con il posto di lavoro). Pur comprendendo le difficoltà

dell’assicurato, non è possibile giustificare una IL su tale base, in

considerazione di quanto emerso durante le misure SIP e delle sue risorse

residue. Dal punto di vista medico psichiatrico si confermano le precedenti

prese di posizione.”

Alla presa di posizione del

medico SMR – che, lo si rammenta (cfr. supra consid. 2.6.1.2.) è anch’egli

specialista in psichiatria e psicoterapia – può essere prestata adesione. In

effetti, la sintomatologia reattiva e gli altri elementi descritti dal curante

non sono sufficienti per insinuare dubbi circa la capacità lavorativa perdurata

per ben due anni, essendo inverosimile che essa sia sparita di punto in bianco

in concomitanza con la fine del rapporto di lavoro. Per tacere del fatto che il

certificato del curante neppure si china sulla capacità lavorativa

(eventualmente residua) e non precisa l’esatto dosaggio della farmacoterapia

asseritamente modificata. Infine, neppure in quest’ultimo referto il curante ha

precisato in cosa consisterebbe l’asserito peggioramento fisico. Va peraltro

sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla

posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.).

Tutto bene considerato e

ricordato il margine d’apprezzamento delle prove, questa Corte ritiene con il

grado probatorio della verosimiglianza preponderante che l’incapacità lavorativa

dell’insorgente in attività adatta non abbia subito una sostanziale modifica

rispetto a quella accertata per due anni da gennaio/febbraio 2022 a 31 dicembre

2023.

Visto quanto precede, la

valutazione del medico SMR va confermata.

2.7

Il ricorrente contesta la

valutazione economica, censurando il confronto dei redditi, il mancato

proseguimento dei tentativi di reintegrazione nel circuito lavorativo ed

evidenziando l’età avanzata.

2.7.1

Il ricorrente contesta il confronto

dei redditi operato dall’amministrazione per determinare il grado d’invalidità,

senza tuttavia fornire alcuna motivazione in tal senso (I, p.to 1.).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, il (patrocinatore

del) ricorrente non solo non ha apportato alcuna prova atta a sconfessare il

calcolo del grado d’invalidità operato dall’amministrazione, ma non ha neppure

motivato l’allegazione secondo cui tale confronto dei redditi sarebbe errato,

disattendendo al dovere di collaborazione, circostanza che comporta le

suevocate conseguenze.

2.7.2

Il ricorrente censura il fatto che

l’Ufficio AI abbia messo fine ai provvedimenti professionali, chiedendone la

ripresa nel senso di un “tentativo di reintegrazione […] in una

occupazione professionale adatta” (I, p.to 6. e petitum, p.to 3.1.),

adducendo come senza il sostegno dei consulenti del SIP egli non potrebbe

autonomamente ricollocarsi nel circuito lavorativo.

In concreto, l’assicurato ha

beneficiato di misure di reinserimento (MRE) nella forma del reinserimento a

contatto con l’economia e sostegno sul posto di lavoro (art. 14 lett. a LAI) e

di un provvedimento professionale nella forma di un accertamento professionale,

orientamento (art. 15 LAI) dal 1. maggio 2021 al 28 febbraio 2022 quale

percorso di riabilitazione concordato con il datore di lavoro per sostenere un

“reinserimento progressivo che permetta il recupero della CL [completa,

n.d.r.]” (docc. 52, 58, 74 e 75 incarto AI). Riacquisita una capacità

lavorativa completa in attività adeguata al termine del surriferito periodo di

riallenamento al lavoro, e meglio dal 1. febbraio 2022, RI 1 ha continuato a

beneficiare di provvedimenti professionali (lavoro a titolo di prova, art. 18a

LAI) e di una prestazione di coaching dal 1. marzo al 31 agosto 2022 (docc. 86

e 87 incarto AI). Il coaching è stato prolungato fino al 31 agosto 2023. Oltre

a ciò, l’Ufficio AI aveva altresì garantito l’assunzione dei costi per una

formazione ad hoc per diventare funzionario amministrativo degli enti locali

(docc. 101,103 e 104 incarto AI) dal 1. settembre 2022 al 31 agosto 2023,

formazione poi interrotta (cfr. supra consid. 2.6.1.2.). Terminate le misure di

reinserimento, rispettivamente i provvedimenti professionali al 31 agosto 2023

e confrontato con la fine del contratto di lavoro per il 31 dicembre 2023, l’assicurato

ha sollevato dubbi circa la possibilità di “poter reperire un nuovo posto di

lavoro, considerato che ha sempre lavorato in Polizia e vista la sua età”,

maturando preoccupazioni “per la sua tenuta (nuovo ambiente, nuovo “mettersi

in gioco”, probabili nuove mansioni da apprendere, …)”, mentre da parte

loro il consulente SIP ed il coach hanno “cercato di proporgli di valutare

almeno dei tentativi, evidenziando che vi sono ancora delle possibilità che

andrebbero esplorate” (doc. 128 incarto AI), il consulente SIP restando a

disposizione per un aiuto al collocamento con l’orientamento del coaching in

tal senso ed evidenziando come “Il dubbio è legato al grado di convincimento

del Sig. RI 1 in quanto l’esercizio potrà avere successo unicamente se potrà

recuperare motivazione e proattività” (doc. 129 incarto AI). Le successive

annotazioni interne evidenziano come l’amministrazione si sia messa a

disposizione dell’assicurato – ritenendolo oggettivamente abile al lavoro in

misura completa in attività adeguata – e di come quest’ultimo a fronte della

demotivazione scaturita dal mancato rinnovo del contratto di lavoro, si sia

lasciato sopraffare da un dissenso soggettivo circa la possibilità di

reintegrazione nel circuito lavorativo (cfr. docc. 131 e 132 incarto AI). Con

rapporto finale del 18 dicembre 2023 il consulente SIP ha riassunto quanto

precede, considerando l’assicurato abile al lavoro in misura completa dal 1.

febbraio 2022 ed evidenziando come “Il Dr. __________ ritiene che vi siano

ancora delle limitazioni importanti, con rischio concreto di recidiva. Egli

nutre inoltre dubbi sul fatto che l’A. spossa garantire un rendimento completo

in una nuova professione. Per la definizione del caso sarà dunque utile

richiedere un rapporto medico aggiornato al curante.” (doc. 135 incarto

AI).

In concreto, la valutazione

medica operata dall’amministrazione è stata confermata dal TCA (cfr. supra

consid. 2.6.1.3. in fine): l’insorgente risulta abile al lavoro al 100% in

attività adeguata dal 1. febbraio 2022 e ciò proprio grazie alle misure di

reinserimento e ai provvedimenti professionali attuati dall’amministrazione. Di

tutta evidenza, il consulente SIP ha ritenuto l’insorgente reintegrabile

autonomamente nel circuito lavorativo, restando a disposizione per fornirgli un

aiuto al collocamento quale provvedimento professionale ex art. 18 LAI (in tema

vedasi Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 e 2 ad art. 18 LAI;

Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts über die

Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 1-8 ad art. 18 LAI e Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), n. 2-11 ad art. 18

LAI).

Tutto bene considerato, alla

valutazione del consulente SIP va prestata adesione.

2.7.3

Il ricorrente adduce, più o meno

esplicitamente, che la sua età avanzata lo rende non reintegrabile nel mercato

del lavoro equilibrato (I, p.to 6.).

Va rilevato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato

temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale

decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con

rinvii), in concreto il 7 gennaio 2025.

Riguardo

all'esigibilità, da parte di un assicurato di età avanzata, di reinserirsi

professionalmente su un mercato equilibrato del lavoro, con la STF 9C_847/2015

del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente,

nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio tecnico di macchine per uffici,

che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale

cantonale ha effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione

amministrativa e rifiutando le prestazioni. L'assicurato ha interposto ricorso

chiedendo una rendita intera di invalidità.

Dopo

avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457 sulla

reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il

Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto

reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10

settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19

agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non

pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte

ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro

a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010

consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una

capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata

ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d),

così come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità

lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF

9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo

anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che

da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in

ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità

della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.

3.4).

In una

sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato

61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre

attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un

impiego sul mercato equilibrato.

In

un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte ha ritenuto ancora

ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in

cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,

evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività

prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

In

un’altra sentenza 8C_449/2016 del 2 novembre 2016, l’Alta Corte è giunta alla

medesima conclusione nel caso di un assicurato di 60 anni, con una capacità

lavorativa residua del 75% in attività adatte.

Ancora,

in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018, al consid. 5, il TF ha

confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante

aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della

restrittiva prassi vigente in materia.

In una

sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia.

Analoga

la soluzione alla quale è giunto il TF nella STF 9C_786/2020 del 1 settembre

2021, concernente il caso di un assicurato di 61 anni.

Per un

approfondimento della tematica dell’età quale fattore da tenere in

considerazione nella determinazione della reintegrabilità, si rinvia alle

STCA32.2023.2 del 30 marzo 2023; 32.2022.27 del 29 agosto 2022; 32.2018.213 del

23.

settembre 2019; 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 e 32.2015.114 del 27 giugno

2016.

con molteplici rinvii giurisprudenziali.

In concreto, al momento

dell’emanazione della decisione impugnata – che configura il limite del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – l’insorgente aveva 58 anni

compiuti (cfr. supra consid. 1.1. in initio e 1.3. in fine). La completa capacità

lavorativa in attività adeguate dal 1. febbraio 2022, così come la valutazione

del consulente SIP circa la reintegrabilità in autonomia sono state confermate

in questa sede (cfr. supra consid. 1.2., 2.6.1.3. in fine e 2.7.2.).

Dal curriculum vitae del

ricorrente si evince una formazione di tutto rispetto (maturità cantonale del

1985, certificato di formazione quale agente di polizia ottenuto nel 1991 negli

Stati Uniti (equipollente dell’attestato professionale federale di agente di

polizia), bachelor in diritto penale ottenuto negli Stati Uniti nel 1992,

master in scienze della comunicazione ottenuto in Ticino nel 2008), una buona

finanche ottima padronanza delle lingue (italiano lingua madre, buone

conoscenze del tedesco e del francese parlati e scritti, ottime conoscenze

dell’inglese parlato e scritto, come pure delle conoscenze di base dello

spagnolo parlato e scritto), il possesso della licenza di condurre di tipo B. Per

tacere delle ottime performance mostrate durante la sua attività presso

l’ufficio del catasto del Comune di __________, attività che, lo si rammenta,

comportavano un certo grado di autonomia e flessibilità.

Pertanto,

ponderate le risorse dell’assicurato per rapporto alle limitazioni dovute

all’affezione psichiatrica, non tali da precludere la reintegrazione professionale,

vista anche la restrittiva giurisprudenza surriferita, in casu l’età

dell’assicurato, di per sé, non configura un fattore che gli impedirebbe di

svolgere attività leggere, semplici e ripetitive.

2.8

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

2.10

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4.), il ricorrente chiede di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Giusta

l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti ai considerandi 2.6.1. e 2.7.3., la presente impugnativa appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso.

In tali

condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni