32.2025.14
Ricorso (respinto) contro decisione di riconoscere il diritto ad una rendita temporanea. Conclusioni SMR confermate. Valutazione economica confermata, i provvedimenti professionali e le MRE avendo portato al riacquisto della CL del 100% in att. adeguate. Età A., in casu, non rilevante
30 aprile 2025Italiano54 min
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
Source ti.ch
RI 1Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.14
JV/sc
Lugano
30 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 gennaio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966 e da ultimo
attivo quale agente di polizia, il 17 febbraio/21 marzo 2017 ha presentato per
il tramite della curante psichiatra una domanda di prestazioni AI in intervento
tempestivo adducendo un’incapacità lavorativa completa da febbraio 2016 a
motivo di un “Tentativo di suicidio” e della “Frattura vertebra
cervicale C1” (docc. 1, 2, 4-6 incarto AI).
Con decisione dell’11 luglio 2017
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 20 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
1.2. Il 22/26 ottobre 2020 l’assicurato
ha presentato una seconda domanda di prestazioni, adducendo un’incapacità
lavorativa completa dal 7 febbraio 2020 per “difficoltà emotive” (docc.
28 e 32 incarto AI).
Ritenuta giustificata l’entrata
in materia, l’Ufficio AI ha richiamato i rapporti di degenza dalla Clinica __________
(doc. 30 e 33 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 35 incarto AI), il
questionario per il datore di lavoro (doc. 37 incarto AI), i rapporti medici
del curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc.
38 e 139 incarto AI), l’incarto LAINF (docc. 39, 40 incarto AI), il rapporto
del curante dr. __________ (specialista in medicina interna) (doc. 42 incarto
AI). Attuate le misure di reinserimento ed i provvedimenti professionali dal 1.
maggio 2021 al 31 agosto 2023 (docc. 62, 88, 93 e 135 incarto AI) e pervenuto
il rapporto finale del 18 dicembre 2023 del consulente SIP (doc. 135 incarto
AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 141 incarto AI).
Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 17 aprile 2024 (doc. 142
incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
"2.1.
Diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 642 Codice danno
funzionale: 65
-
ICD10 F31 Disturbo affettivo bipolare
2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Nessuna.”
rilevata l’assenza di limiti
funzionali e ritenendo controindicato lo svolgimento di turni notturni e
l’utilizzo di armi, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità
lavorativa:
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata**
Periodi
Doc.
100
100
7.2.2020-10.1.2021
Rapporto SIP del 18 dicembre 2023 (doc. 135 incarto
AI)
100
50
11.1.2021-31.5.2021
100
40
1.6.2021-31.8.2021
100
30
1.9.2021-30.9.2021
100
20
1.10.2021-31.1.2022
100
0
1.2.2022-continua
* Prognosi stazionaria. ** Prognosi favorevole.
1.3. Con progetto di decisione del 16
maggio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto a tre quarti di rendita dal
1. febbraio 2021 (grado d’invalidità del 66%) e di un quarto di rendita dal 1.
gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (grado d’invalidità del 47% da ottobre 2021 e
del 26% dal febbraio 2022), comunicando altresì la compensazione con le indennità
giornaliere per il periodo di provvedimenti professionali (doc. 146 incarto
AI).
Con osservazioni del 13 giugno e
dell’8 agosto 2024 il curante psichiatra ha comunicato all’amministrazione che
“dall’ultimo rapporto fatto al Vostro ufficio si è verificato un peggioramento
dello stato di salute sia psicologico che fisico”, accertato che “Da
gennaio 2024 è in inabilità lavorativa” e richiesto una rivalutazione del
caso con l’attuazione di misure professionali in ambiente protetto, sostenendo
come “il paziente non è più in grado di lavorare nel mercato libero ed in
una percentuale piena” (docc. 155 e 160 incarto AI).
Con annotazioni dell’8 luglio e
del 27 agosto 2024 il medico SMR ha confermato il suo rapporto del 17 aprile
2024 (docc. 156 e 162 incarto AI).
Con ulteriori osservazioni dell’8
novembre 2024 la curante psichiatra ha nuovamente espresso la sua valutazione
dello stato di salute psicofisico dell’assicurato (doc. 172 incarto AI).
Con annotazione del 13 novembre
2024 il medico SMR ha mantenuto la sua posizione, confermando integralmente il
rapporto del 17 aprile 2024 (doc. 173 incarto AI).
Con decisione del 7 gennaio 2025
l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, rilevando in aggiunta che, trattandosi
di una domanda tardiva, il versamento della prestazione sarebbe decorso dal 1.
aprile 2021 ed operando la prospettata compensazione (docc. 174-176 incarto AI)
1.4. L’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 7
gennaio 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita
intera da febbraio 2021, subordinatamente la retrocessione degli atti
all’Ufficio AI “perché riprenda il tentativo di reintegrazione […] in una
occupazione […] adatta, previo approfondimento delle sue attuali condizioni
di salute dal profilo somatico e psichico eventualmente tramite perizia esterna
[…]”.
Chiede l’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
Contesta la valutazione medica
operata dall’amministrazione, sostenendo che il suo stato valetudinario sia
peggiorato in concomitanza con l’interruzione del provvedimento professionale
al 31 dicembre 2023, rendendolo inabile al lavoro in misura completa.
Contesta la valutazione
economica, censurando il confronto dei redditi, il mancato proseguimento dei tentativi
di reintegrazione nel circuito lavorativo ed evidenziando l’età avanzata quale
fattore che, per quel che è dato di capire, osta alla reintegrabilità nel
circuito lavorativo.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha confermato integralmente il proprio operato, sostenendo come quanto
addotto dall’assicurato si esaurisce in un dissenso puramente soggettivo nei
confronti della valutazione operata dell’amministrazione, evidenziando come con
il gravame non è stata prodotta documentazione attestante nuovi elementi medici
oggettivi a supporto delle censure ricorsuali e che il medico SMR aveva già
vagliato la documentazione medica di cui l’insorgente si è prevalso sia in sede
amministrativa che con il ricorso.
In ragione di quanto precede,
l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,
la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con scritto del 17 marzo 2025 il
ricorrente ha prodotto il certificato del 17 marzo 2025 del curante psichiatra (VI).
1.7. Con osservazioni del 26 marzo 2025
l’Ufficio AI ha comunicato di aver (ri)sottoposto il dossier al vaglio del
medico SMR e che quest’ultimo, con annotazione del 25 marzo 2025, ha
(ri)confermato le proprie conclusioni (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a tre quarti di
rendita dal 1. febbraio 2021 e ad un quarto di rendita dal 1. gennaio
2022 al 30 aprile 2022 o se, come sostiene il ricorrente, quest’ultimo avrebbe
diritto ad una rendita intera da febbraio 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU
2021 705).
Giusta la lett. c della citata
modifica legislativa, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è
nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.
La cifra 9104 01/24 della
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità
(CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già
compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli
anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso
di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto
applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
La cifra 2002 della Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022,
stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Nel gruppo «diritti acquisiti»
la graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino
al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita
di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI).”. In tal senso vedasi anche
la cifra 2006 C DT US AI.
In concreto, l’insorgente fa
parte del cosiddetto gruppo “diritti acquisiti” (cfr. supra consid. 1.1.
in initio) e le parti convengono sul fatto che il diritto alla rendita è nato
prima della citata modifica legislativa (cfr. supra 1.3. in fine e 1.4.). Ne
consegue che, sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 7 gennaio
2025 e a prescindere dalla liceità della riduzione e soppressione della rendita
decisa per il 2022 (cfr. supra consid. 1.3. in initio), in applicazione della
lett. c della modifica legislativa e delle citate circolari alla fattispecie in
esame torna applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1
LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un
assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29,
consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei
redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di
fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;
DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]
con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno
stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR
2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF
9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella
STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi
vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità
(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul
convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di
volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se
l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla
salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha
rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso
dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio
essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la
Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita
in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di
una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione
influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo
di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 21 novembre 2024).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la (nuova) domanda
di prestazioni, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato
l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medico-assicurativa al medico SMR.
Quest’ultimo, con rapporto finale 17 aprile 2024 ha accertato un’incapacità
lavorativa nulla nell’attività abituale di agente di polizia dal 7 febbraio
2020. In attività adeguata il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa
del 50% dall’11 gennaio 2021, del 40% dal 1. giugno 2021, del 30% dal 1.
settembre 2021, del 20% dal 1. febbraio 2021 ed una capacità lavorativa del
100% dal 1. febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.2. in fine).
Il ricorrente, prevalendosi dei
rapporti medici del curante psichiatra, contesta la valutazione medica posta
alla base della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.).
Questa Corte, chiamata a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.1. Il ricorrente si prevale dei
rapporti dello psichiatra curante del 12 febbraio (questionario medico
richiamato dall’amministrazione, doc. 139 incarto AI; cfr. supra consid. 1.2.),
del 13 giugno (doc. 155 incarto AI), dell’8 agosto (doc. 160 incarto AI) e
dell’8 novembre 2024 (doc. 172 incarto AI), come pure del rapporto del 17 marzo
2025 prodotto nelle more della procedura (VI D2).
2.6.1.1. Per quanto attiene al rapporto medico
del 12 febbraio 2024, si rileva quanto segue.
Il curante psichiatra aveva
indicato di seguire l’assicurato da aprile 2020 con visite di “frequenza
quindicinale-mensile” (ultimo controllo il 15 gennaio 2024), sostenendo che
in un’attività adatta sarebbe abile al lavoro nella misura del 50% in attività
adeguata per “importante affaticabilità, difficoltà di concentrazione ed
incapacità di mantenere un ritmo lavorativo”, in ogni caso “senza turni
notturni, in contatto con gli altri ma con ampia gestione del tempo in libertà”
(doc. 139, pag. 393 e seg. incarto AI).
Da parte sua, nel motivare il suo
differente apprezzamento della capacità lavorativa in attività adeguata, nel
rapporto del 17 aprile 2024 il medico SMR aveva evidenziato quanto segue
(sottolineature del redattore):
" 1.2.
Situazione medica
A causa di patologia psichiatrica l’assicurato è stato ricoverato
presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio dal 08.02.2020 al
05.03.2020 […]. Da allora […] è stato in IL e ha beneficiato di un periodo
di riallenamento al lavoro […] dal 01.05.2022 al 28.02.2022, come descritto
nel rapporto SIP del 18.12.2023. Nel corso del periodo successivo
(01.03.2022-31.08.2022) […] ha frequentato uno stage presso l’Ufficio del
catasto comunale. L’esperienza in questo nuovo contesto è stata positiva:
l’assicurato si è inserito gradualmente raggiungendo anche un certo grado di
indipendenza con piena soddisfazione dei superiori diretti. Per consolidare
le competenze […] nella nuova mansione si è concordato con il DL di proseguire
con una formazione “en emploi” dal 01.09.2022 al 31.08.2023. Malgrado i buoni
risultati ottenuti sul lavoro e la proposta di assunzione definitiva avanzata
dai responsabili dell’Ufficio del catasto, il Municipio non ha voluto
avallare la nomina, proponendo un incarico a termine fino al 31.12.2023.
L’assicurato si è nel frattempo iscritto in disoccupazione per la
ricerca di un posto di lavoro al 100% a partire dal 01.01.2024 […] e ha
già avuto un primo incontro con la sua collocatrice di riferimento. Nell’ultimo
rapporto medico del 12.02.2024 […] [il, n.d.r.] dr. med. __________ […]
certifica come l’assicurato non sia in grado di svolgere un lavoro al 100%, contrariamente
a quanto dimostrato durante le misure SIP. Dal medico psichiatra curante
non vengono fornite argomentazioni, fatti nuovi o modificazioni significative
di fatti noti che arrivino ad inficiare quanto dimostrato dall’assicurato in
questi anni durante le misure SIP.”
Ora, nel certificato del 7
dicembre 2020 __________ alla domanda “Attualmente quale attività può svolgere
la/il paziente?” aveva risposto “Lavoro d’ufficio, lavoro in ambiente
sociale ed in contatto con la gente”, mentre alla domanda “Quali sono i
limiti funzionali della Sua/del Suo paziente?[…] Come si ripercuotono
sull’attività svolta finora” aveva indicato che “La percentuale lavorativa
non deve essere immediatamente al 100%, per stanchezza, difficoltà ad acquisire
un ritmo lavorativo regolare, causa lunga assenza [dal circuito lavorativo,
n.d.r.]” (doc. 38 incarto AI).
Contestualmente all’attuazione
delle misure di reinserimento e dei provvedimenti professionali, la capacità
lavorativa in attività adeguata, inizialmente del 50%, è andata costantemente
migliorando fino a raggiungere il 100% dal 1. febbraio 2022, come accertato sia
dal consulente SIP che dal curante psichiatra, con ottimi risultati e piena
soddisfazione del datore di lavoro (cfr. docc. 53, 66-68, 70-73, 76-79, 83, 88,
94, 96-98, 100, 101, 109, 116, incarto AI).
Di tutta evidenza, il rapporto
medico del 12 febbraio 2024 non è idoneo ad insinuare dubbi su quanto accertato
dal medico SMR, ossia sul riacquisto (almeno) dal 1. febbraio 2022 della capacità
lavorativa completa in attività adeguata, accertamento peraltro fondatosi sia
sulle certificazioni del dr. __________, rese parallelamente al progredire
dell’impiego lavorativo, che dai riscontri del consulente SIP effettuati nel
corso del riallenamento al lavoro.
2.6.1.2. Il rapporto del 13 giugno 2024 del
dr. __________ presenta il seguente tenore:
" […] vorrei
fare un aggiornamento sulla situazione […]. […] RI 1 sta continuando le cure
[…], viene visto regolarmente e dall’ultimo rapporto [presumibilmente
riferendosi a quello del 12 febbraio 2024, n.d.r.] si è verificato un peggioramento
[…] sia psicologico che fisico. Dal punto di vista psicologico […] è
sempre più deflesso […], il suo rendimento non solo lavorativo ma globale è
calato e presenta un progressivo calo di tutte le […] funzioni cognitive come
l’attenzione, la concentrazione ed in parte la memoria, riconducibili agli eventi
di vita che l’hanno segnato. Gli ultimi due anni che sono stati difficili
sia mentalmente che fisicamente, avrebbe accettato un lavoro presso la città di
__________ che con fatica ha iniziato a svolgere, presentandosi sempre
meglio rispetto a quello che sentiva dentro. Da gennaio 2024 è in
inabilità lavorativa, facendo molta fatica a reagire e con un istinto
vitale sempre più calato. Ritengo […] auspicabile riaprire il caso con
l’obiettivo di valutare la sua capacità lavorativa, sia dal profilo psichico
che fisico […] per poter valutare meglio la […] situazione. A mio avviso […]
potrebbe usufruire di un ambiente lavorativo protetto tramite le misure
professionali tramite il vostro ufficio.”
Il generico certificato del
Considerandi
curante, attestante un peggioramento generalizzato ed un’imprecisata inabilità
lavorativa non è sufficiente per sconfessare quanto accertato dal medico SMR e
dal consulente SIP. È quindi con pertinenza che il medico SMR, anch’esso
specialista in psichiatria e psicoterapia, con l’annotazione dell’8 luglio 2024
ha osservato:
" […] Nel
rapporto del […] dr. med. __________ […] non sono contenute nuove diagnosi, la
sintomatologia dell’assicurato è descritta come reattiva agli “eventi di
vita che l’hanno segnato”. Non è esplicitata una terapia farmacologica ed è
descritto come l’assicurato, a partire da gennaio 2024, è in IL in misura non
meglio dettagliata. Non evidenzio elementi oggettivi che consentano di
modificare la precedente presa di posizione […], che dal punto di vista medico
psichiatrico è, allo stato attuale, confermata.”
Lo scarno certificato dell’8
agosto 2024 (doc. 160 incarto AI) del curante psichiatra nulla muta,
trattandosi di una riproposizione – ancora più succinta – del rapporto del 13
giugno 2024 (cfr. presa posizione del medico SMR, doc. 162 incarto AI).
Il
rapporto dell’8 novembre 2024 del curante psichiatra presenta il seguente
tenore (sottolineature del redattore):
" […] Nel
mio […] breve rapporto del 08.08.2024 […] non sono stati tenuti in considerazione
degli elementi di importante valenza clinica psicologica. […] Il signor RI 1
[…] ha cercato di mettersi in piedi e aveva trovato una buona aspettativa in
termini lavorativi dalla occupazione proposta dal Comune di __________. Già
all’epoca il suo rendimento era da considerare ridotto ma davanti
all’opportunità di lavorare per il Comune di __________ ha trovato un ambiente
per lui adatto, per poter tirare fuori le sue risorse. L’aspettativa era
quella di continuare nel medesimo posto di lavoro ed al contrario di quello
che si aspettava, questo non è avvenuto e […] si è sentito perso,
provando dei sentimenti di inutilità, rimuginio notturno ed un importante senso
di abbandono che l’ha portato a non poter più regolare la sua ansia. È crollato
quindi psicologicamente, perdendo il controllo dei suoi pensieri e rischiando
di arroccarsi ancora di più in sé stesso. Fortunatamente questa volta non sono
emersi aspetti suicidali […], ma degli aspetti di apparente passività,
tenuta attentamente sotto monitoraggio clinico dal sottoscritto con l’opzione
di un ricovero protettivo sempre presente. Nonostante la struttura di
personalità poco espansiva agli occhi di un osservatore esterno, […] egli ha
cercato di nuovo ad accettare tutte le proposte lavorative (iscrizione alla
disoccupazione) ma senza avere più gli strumenti per affrontare questa
nuova sfida. Infatti ritengo che l’Assicurazione Invalidità dovrebbe continuare
a tenere “sotto le sue ali” una persona con le fragilità psicologiche
descritte. Per una persona con il difficile passato recente, il fragile
presente e per lo più il dubbio futuro […] cercare un nuovo posto di lavoro
nel mercato libero da solo è impossibile. In altre parole, l’Ufficio AI ha
ritenuto che per dar seguito all’obbligo previsto dalla Legge AI di perseguire
nel limite del possibile la reintegrazione del paziente nel mondo del lavoro
(prima di erogare una rendita d’invalidità) di programmare un inserimento
lavorativo alle dipendenze del Comune di __________, ha di fatto rinunciato a
questo tentativo adeguandosi alla decisione del Comune di non confermare
l’assunzione […] e trasferendo quindi esclusivamente su di lui il difficile
compito di trovare un’occupazione lucrativa adatta, per di più ipotizzando che
egli sarebbe in grado, solo con la propria iniziativa, di trovare questa
occupazione. La diagnosi rimane quella di un disturbo bipolare […] con […]
struttura ipertimica “silente”, dal punto di vista fenomenologico molto
nascosta e difesa da aspetti passivi che in passato hanno portato ad una
depressione con aspetti impulsivi drammatici. Durante il mese di ottobre 2024
abbiamo raddoppiato il dosaggio del litio, la frequenza delle sedute e la
terapia ansiolitica in base di Valium. A mio avviso si tratta di una situazione
clinicamente grave, con rischio di crollo importante motivo per cui
continuo a sostenere che il signor RI 1 non è abile ad affrontare il mondo
del lavoro al mercato libero, ma solo in ambito protetto.
Egli da solo non potrebbe mai riuscire a trovare e eseguire
un’attività lucrativa adatta, nemmeno al 50%, senza la […] assistenza e
collaborazione nella ricerca di una soluzione da parte […]
dell’Assicurazione Invalidità […]: in difetto di ciò, l’invalidità non
potrebbe che essere totale.”
Si rileva innanzitutto che le
attività svolte presso il datore di lavoro erano – fatta eccezione per quella
di sportellista, marginale e soggettivamente insoddisfacente in quanto poco
stimolante (docc. 62, 69 e 71-73 incarto AI) – attività che ben si confacevano
all’assicurato e che sono state svolte con piena soddisfazione di tutti gli
interessati (dell’assicurato, del consulente SIP, del coach dell’Ufficio AI e del
datore di lavoro), come emerge in modo inequivoco dall’incarto (cfr. docc. 62,
66, 72, 76, 83, 88, 93-95, 97, 99-101, 109, 116,124 e 128 incarto AI) e
finanche ammesso dal curante psichiatra nel rapporto dell’8 novembre 2024
e nuovamente dall’insorgente nel gravame (I, p.to 4.). Inoltre, durante il
periodo d’attuazione di provvedimenti professionali, la capacità lavorativa si
era evoluta positivamente ed in modo celere (e la motivazione di pari passo),
come accertato dallo stesso dr. __________ che ha attestato una capacità lavorativa
del 50% ad inizio impiego nel maggio 2021, del 60% da giugno 2021, del 70% dal
1.
settembre 2021, dell’80% dal 1. gennaio 2022 (docc. 68 e 78 incarto AI),
acconsentendo anche all’aumento della capacità lavorativa al 100% dal 1.
febbraio 2022 (cfr. docc. 83, 87, 88 e 93 incarto AI; cfr. anche doc. 139, pag.
395.
incarto AI) e limitandosi a visite sporadiche (“1 volta ogni 2 mesi”,
doc. 94 incarto AI). Il grado d’occupazione era effettivamente del 100% già dal
1.
gennaio 2022 (doc. 100 incarto AI). Va qui rilevato che l’attività svolta
presso l’ufficio del catasto prevedeva un buon grado di autonomia e
responsabilità, trattandosi di effettuare rilevamenti fotografici in esterno
per mappare tutti gli stabili esistenti sul territorio comunale (“un lavoro
molto dinamico, svolgibile in autonomia”, doc. 93 incarto AI). In tale
contesto, l’unica difficoltà riscontrata dall’assicurato constava nella
frequentazione del corso obbligatorio per diventare funzionario amministrativo
degli enti locali pur mantenendo un grado d’impiego del 100% con pari capacità
lavorativa (docc. 112-115 incarto AI), ciò che comunque non ha pregiudicato il
morale o la capacità lavorativa raggiunta (cfr. doc. 116 incarto AI). E
difatti, il dr. __________ si è attivato solo a febbraio 2023, concordando con
l’assicurato circa l’interruzione del citato corso “per non rischiare una
ricaduta”, senza mai mettere in dubbio la capacità lavorativa raggiunta
nell’attività presso l’ufficio del catasto comunale (docc. 118 e 121 incarto
AI), che è proseguita. Infatti, l’assicurato ha continuato a lavorare con una
capacità lavorativa piena fino a dicembre 2023, ossia fino al termine
dell’impiego (cfr. supra consid. 1.2.), il datore di lavoro non avendo voluto rinnovare
il contratto di lavoro (docc. 123-125 incarto AI) nonostante la disponibilità
dei superiori diretti dell’assicurato. La reazione a quest’ultimo al mancato
rinnovo del contratto di lavoro è stata quella di demotivarsi, non
capacitandosene (cfr. docc. 123, 124, 128, 129, 131 e 132 incarto AI). Avvicinandosi
la data della scadenza del contratto di lavoro, l’assicurato era diventato
ansioso e dubbioso circa il suo futuro lavorativo ed il curante escludeva il mantenimento
del rendimento completo in una nuova professione, senza tuttavia fornire
ulteriori precisazioni in tal senso (doc. 132 incarto AI).
Ora, di rilevanza ai fini del
giudizio è il fatto che l’insorgente aveva raggiunto e mantenuto una capacità
lavorativa del 100% con rendimento pieno in attività adatta con grado d’impiego
del 100% per due anni da gennaio/febbraio 2022 a 31 dicembre 2023. Inoltre, nonostante
i dubbi del curante in punto alla ripresa di un’attività lavorativa e lo
sconforto del ricorrente, quest’ultimo si è iscritto in disoccupazione per la
ricerca di un posto di lavoro al 100% a partire dal 1. gennaio 2024 (doc. 135,
pag. 383 incarto AI). Certo, la delusione dell’assicurato per il mancato rinnovo
del contratto di lavoro può averlo comprensibilmente destabilizzato, ma desta
perplessità il fatto che nonostante il dr. __________ abbia attestato un crollo
psicologico in concomitanza con la fine dell’impiego presso l’ufficio del
catasto, ossia da gennaio 2024, egli ha modificato la terapia farmacologica
solo da ottobre 2024, attendendo quindi ben dieci mesi. Stesso discorso vale
per l’asserito (e non meglio precisato) raddoppio delle visite psichiatriche a
partire da ottobre 2024 (che dovrebbero quindi essere a scadenza settimanale o bisettimanale,
cfr. doc. 139, pag. 392 incarto AI), che non sembrano riflettere “una
situazione clinicamente grave”, tanto da rendere l’insorgente addirittura
inabile “ad affrontare il mondo del lavoro al mercato libero, ma solo in
ambito protetto” e da necessitare un costante “monitoraggio clinico […]
con l’opzione di un ricovero protettivo sempre presente”. Non vi sono
inoltre precisazioni circa l’asserzione del curante, espressa nei precedenti
referti, secondo cui vi sia stato anche un peggioramento sul piano fisico.
In ragione di quanto precede, il
TCA può far propria la presa di posizione del 13 novembre 2024 del medico SMR (doc.
173.
incarto AI):
" […] Ho
preso visione del dossier e della documentazione medica. Nel rapporto medico
del 08.11.2024 […] del dr. med. __________ è descritto come l’assicurato sia
affetto dalla stessa patologia nota all’Ufficio e come l’attuale sintomatologia
sia reattiva a fattori extra-assicurativi (problematiche con il posto di
lavoro). Pur comprendendo le difficoltà dell’assicurato, non è possibile
giustificare una IL su tale base, in considerazione di quanto emerso durante le
misure SIP e delle sue risorse residue. Dal punto di vista medico psichiatrico
si confermano le precedenti prese di posizione.”
2.6.1.3
Nelle more della procedura il ricorrente
ha prodotto il rapporto del 17 marzo 2025 del curante psichiatra dal seguente
tenore:
" […] Con la
presente si certifica che lo stato di salute del signor RI 1 negli ultimi sei
mesi è peggiorato. Attualmente il paziente è sempre di più privo di strumenti
che gli potrebbero permettere un’integrazione lavorativa. L’attenzione e la
concentrazione sono ridotte, il paziente è sempre più stanco ed in generale
l’umore è sprofondato in uno stato fluttuante con pensieri di bassa autostima e
di rovina. Sono state fatte anche delle correzioni farmacologiche con aumento
del litio, ma tutt’ora la sua situazione clinica non è migliorata.”
Chiamato a determinarsi in merito
al surriferito certificato, con annotazione del 25 marzo 2025 il medico SMR ha
così preso posizione (VIII 1, sottolineature del redattore):
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica. Nel certificato medico del
17.03.2025
[…] è descritto come lo stato di salute dell’assicurato è peggiorato
negli ultimi 6 mesi. Sarebbe stata necessaria la regolazione, non
quantificata, del dosaggio di un farmaco prescritto all’assicurato. Nel
contesto della patologia da cui è affetto [disturbo affettivo bipolare,
n.d.r.] è piuttosto comune che la sintomatologia abbia un andamento
fluttuante nel corso del tempo, con periodi di sostanziale benessere e
periodi nei quali la sintomatologia è maggiormente presente. Questo non si
traduce automaticamente in una IL aumentata in ogni attività lucrativa. Nel
certificato […] non sono evidenziabili oggettive e durature limitazioni
funzionali nello svolgimento di attività adeguate allo stato di salute.
Inoltre, è utile evidenziare quanto descritto nella annotazione del 13.11.2024
[…]. Nel rapporto medico del 08.11.2024 del dr. med. __________ è descritto
come l’assicurato sia affetto dalla stessa patologia nota all’Ufficio e come
l’attuale sintomatologia sia reattiva a fattori extra-assicurativi
(problematiche con il posto di lavoro). Pur comprendendo le difficoltà
dell’assicurato, non è possibile giustificare una IL su tale base, in
considerazione di quanto emerso durante le misure SIP e delle sue risorse
residue. Dal punto di vista medico psichiatrico si confermano le precedenti
prese di posizione.”
Alla presa di posizione del
medico SMR – che, lo si rammenta (cfr. supra consid. 2.6.1.2.) è anch’egli
specialista in psichiatria e psicoterapia – può essere prestata adesione. In
effetti, la sintomatologia reattiva e gli altri elementi descritti dal curante
non sono sufficienti per insinuare dubbi circa la capacità lavorativa perdurata
per ben due anni, essendo inverosimile che essa sia sparita di punto in bianco
in concomitanza con la fine del rapporto di lavoro. Per tacere del fatto che il
certificato del curante neppure si china sulla capacità lavorativa
(eventualmente residua) e non precisa l’esatto dosaggio della farmacoterapia
asseritamente modificata. Infine, neppure in quest’ultimo referto il curante ha
precisato in cosa consisterebbe l’asserito peggioramento fisico. Va peraltro
sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla
posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.).
Tutto bene considerato e
ricordato il margine d’apprezzamento delle prove, questa Corte ritiene con il
grado probatorio della verosimiglianza preponderante che l’incapacità lavorativa
dell’insorgente in attività adatta non abbia subito una sostanziale modifica
rispetto a quella accertata per due anni da gennaio/febbraio 2022 a 31 dicembre
2023.
Visto quanto precede, la
valutazione del medico SMR va confermata.
2.7
Il ricorrente contesta la
valutazione economica, censurando il confronto dei redditi, il mancato
proseguimento dei tentativi di reintegrazione nel circuito lavorativo ed
evidenziando l’età avanzata.
2.7.1
Il ricorrente contesta il confronto
dei redditi operato dall’amministrazione per determinare il grado d’invalidità,
senza tuttavia fornire alcuna motivazione in tal senso (I, p.to 1.).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto, il (patrocinatore
del) ricorrente non solo non ha apportato alcuna prova atta a sconfessare il
calcolo del grado d’invalidità operato dall’amministrazione, ma non ha neppure
motivato l’allegazione secondo cui tale confronto dei redditi sarebbe errato,
disattendendo al dovere di collaborazione, circostanza che comporta le
suevocate conseguenze.
2.7.2
Il ricorrente censura il fatto che
l’Ufficio AI abbia messo fine ai provvedimenti professionali, chiedendone la
ripresa nel senso di un “tentativo di reintegrazione […] in una
occupazione professionale adatta” (I, p.to 6. e petitum, p.to 3.1.),
adducendo come senza il sostegno dei consulenti del SIP egli non potrebbe
autonomamente ricollocarsi nel circuito lavorativo.
In concreto, l’assicurato ha
beneficiato di misure di reinserimento (MRE) nella forma del reinserimento a
contatto con l’economia e sostegno sul posto di lavoro (art. 14 lett. a LAI) e
di un provvedimento professionale nella forma di un accertamento professionale,
orientamento (art. 15 LAI) dal 1. maggio 2021 al 28 febbraio 2022 quale
percorso di riabilitazione concordato con il datore di lavoro per sostenere un
“reinserimento progressivo che permetta il recupero della CL [completa,
n.d.r.]” (docc. 52, 58, 74 e 75 incarto AI). Riacquisita una capacità
lavorativa completa in attività adeguata al termine del surriferito periodo di
riallenamento al lavoro, e meglio dal 1. febbraio 2022, RI 1 ha continuato a
beneficiare di provvedimenti professionali (lavoro a titolo di prova, art. 18a
LAI) e di una prestazione di coaching dal 1. marzo al 31 agosto 2022 (docc. 86
e 87 incarto AI). Il coaching è stato prolungato fino al 31 agosto 2023. Oltre
a ciò, l’Ufficio AI aveva altresì garantito l’assunzione dei costi per una
formazione ad hoc per diventare funzionario amministrativo degli enti locali
(docc. 101,103 e 104 incarto AI) dal 1. settembre 2022 al 31 agosto 2023,
formazione poi interrotta (cfr. supra consid. 2.6.1.2.). Terminate le misure di
reinserimento, rispettivamente i provvedimenti professionali al 31 agosto 2023
e confrontato con la fine del contratto di lavoro per il 31 dicembre 2023, l’assicurato
ha sollevato dubbi circa la possibilità di “poter reperire un nuovo posto di
lavoro, considerato che ha sempre lavorato in Polizia e vista la sua età”,
maturando preoccupazioni “per la sua tenuta (nuovo ambiente, nuovo “mettersi
in gioco”, probabili nuove mansioni da apprendere, …)”, mentre da parte
loro il consulente SIP ed il coach hanno “cercato di proporgli di valutare
almeno dei tentativi, evidenziando che vi sono ancora delle possibilità che
andrebbero esplorate” (doc. 128 incarto AI), il consulente SIP restando a
disposizione per un aiuto al collocamento con l’orientamento del coaching in
tal senso ed evidenziando come “Il dubbio è legato al grado di convincimento
del Sig. RI 1 in quanto l’esercizio potrà avere successo unicamente se potrà
recuperare motivazione e proattività” (doc. 129 incarto AI). Le successive
annotazioni interne evidenziano come l’amministrazione si sia messa a
disposizione dell’assicurato – ritenendolo oggettivamente abile al lavoro in
misura completa in attività adeguata – e di come quest’ultimo a fronte della
demotivazione scaturita dal mancato rinnovo del contratto di lavoro, si sia
lasciato sopraffare da un dissenso soggettivo circa la possibilità di
reintegrazione nel circuito lavorativo (cfr. docc. 131 e 132 incarto AI). Con
rapporto finale del 18 dicembre 2023 il consulente SIP ha riassunto quanto
precede, considerando l’assicurato abile al lavoro in misura completa dal 1.
febbraio 2022 ed evidenziando come “Il Dr. __________ ritiene che vi siano
ancora delle limitazioni importanti, con rischio concreto di recidiva. Egli
nutre inoltre dubbi sul fatto che l’A. spossa garantire un rendimento completo
in una nuova professione. Per la definizione del caso sarà dunque utile
richiedere un rapporto medico aggiornato al curante.” (doc. 135 incarto
AI).
In concreto, la valutazione
medica operata dall’amministrazione è stata confermata dal TCA (cfr. supra
consid. 2.6.1.3. in fine): l’insorgente risulta abile al lavoro al 100% in
attività adeguata dal 1. febbraio 2022 e ciò proprio grazie alle misure di
reinserimento e ai provvedimenti professionali attuati dall’amministrazione. Di
tutta evidenza, il consulente SIP ha ritenuto l’insorgente reintegrabile
autonomamente nel circuito lavorativo, restando a disposizione per fornirgli un
aiuto al collocamento quale provvedimento professionale ex art. 18 LAI (in tema
vedasi Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 e 2 ad art. 18 LAI;
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts über die
Invalidenversicherung IVG, in: RBS 2023, n. 1-8 ad art. 18 LAI e Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), n. 2-11 ad art. 18
LAI).
Tutto bene considerato, alla
valutazione del consulente SIP va prestata adesione.
2.7.3
Il ricorrente adduce, più o meno
esplicitamente, che la sua età avanzata lo rende non reintegrabile nel mercato
del lavoro equilibrato (I, p.to 6.).
Va rilevato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato
temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale
decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con
rinvii), in concreto il 7 gennaio 2025.
Riguardo
all'esigibilità, da parte di un assicurato di età avanzata, di reinserirsi
professionalmente su un mercato equilibrato del lavoro, con la STF 9C_847/2015
del 30 dicembre 2015, la nostra Massima Istanza si è occupata di un ricorrente,
nato nel 1949 ed attivo all'80% nel servizio tecnico di macchine per uffici,
che nel 2013 ha ottenuto un quarto di rendita. Adito su ricorso, il Tribunale
cantonale ha effettuato una reformatio in pejus annullando la decisione
amministrativa e rifiutando le prestazioni. L'assicurato ha interposto ricorso
chiedendo una rendita intera di invalidità.
Dopo
avere esposto i principi stabiliti dalla citata DTF 138 V 457 sulla
reintegrabilità degli assicurati in età avanzata (cfr. consid. 4.1.1), il
Tribunale federale ha evidenziato al considerando 4.1.2 di avere ritenuto
reintegrabili un assicurato di 62 anni e 9 mesi (STF 8C_345/2013 del 10
settembre 2013 consid. 4.3.3) e un altro di 61 anni (STF 8C_330/2015 del 19
agosto 2015 consid. 3.2), tenendo conto che i loro limiti funzionali non
pregiudicavano la possibilità di trovare un impiego. Per contro, l'Alta Corte
ha negato a un 64enne la capacità residua di reintegrarsi nel mondo del lavoro
a causa dei suoi limiti funzionali (STF 9C_979/2009 del 10 febbraio 2010
consid. 4 e 5). Anche un'assicurata di 64 anni appena compiuti avente una
capacità lavorativa residua del 50% a causa di diverse limitazioni è stata
ritenuta non reintegrabile (STF I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c e 4d),
così come un'altra persona assicurata di 64 anni e 10 mesi avente una capacità
lavorativa del 50% prima del raggiungimento dell'età pensionabile (STF
9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 3.3). A un assicurato avente il medesimo
anno di età, 8 mesi prima del pensionamento, che non lavorava da 9 anni e che
da più di 5 anni riceveva una rendita parziale ed era abile al lavoro in
ragione del 50%, il Tribunale federale non ha riconosciuto la reintegrabilità
della capacità lavorativa residua (STF 9C_145/2011 del 30 maggio 2011 consid.
3.4).
In una
sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato
61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in altre
attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un
impiego sul mercato equilibrato.
In
un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte ha ritenuto ancora
ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in
cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività
adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,
evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività
prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.
In
un’altra sentenza 8C_449/2016 del 2 novembre 2016, l’Alta Corte è giunta alla
medesima conclusione nel caso di un assicurato di 60 anni, con una capacità
lavorativa residua del 75% in attività adatte.
Ancora,
in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018, al consid. 5, il TF ha
confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante
aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della
restrittiva prassi vigente in materia.
In una
sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato
l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62
anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva
prassi vigente in materia.
Analoga
la soluzione alla quale è giunto il TF nella STF 9C_786/2020 del 1 settembre
2021, concernente il caso di un assicurato di 61 anni.
Per un
approfondimento della tematica dell’età quale fattore da tenere in
considerazione nella determinazione della reintegrabilità, si rinvia alle
STCA32.2023.2 del 30 marzo 2023; 32.2022.27 del 29 agosto 2022; 32.2018.213 del
23.
settembre 2019; 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 e 32.2015.114 del 27 giugno
2016.
con molteplici rinvii giurisprudenziali.
In concreto, al momento
dell’emanazione della decisione impugnata – che configura il limite del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – l’insorgente aveva 58 anni
compiuti (cfr. supra consid. 1.1. in initio e 1.3. in fine). La completa capacità
lavorativa in attività adeguate dal 1. febbraio 2022, così come la valutazione
del consulente SIP circa la reintegrabilità in autonomia sono state confermate
in questa sede (cfr. supra consid. 1.2., 2.6.1.3. in fine e 2.7.2.).
Dal curriculum vitae del
ricorrente si evince una formazione di tutto rispetto (maturità cantonale del
1985, certificato di formazione quale agente di polizia ottenuto nel 1991 negli
Stati Uniti (equipollente dell’attestato professionale federale di agente di
polizia), bachelor in diritto penale ottenuto negli Stati Uniti nel 1992,
master in scienze della comunicazione ottenuto in Ticino nel 2008), una buona
finanche ottima padronanza delle lingue (italiano lingua madre, buone
conoscenze del tedesco e del francese parlati e scritti, ottime conoscenze
dell’inglese parlato e scritto, come pure delle conoscenze di base dello
spagnolo parlato e scritto), il possesso della licenza di condurre di tipo B. Per
tacere delle ottime performance mostrate durante la sua attività presso
l’ufficio del catasto del Comune di __________, attività che, lo si rammenta,
comportavano un certo grado di autonomia e flessibilità.
Pertanto,
ponderate le risorse dell’assicurato per rapporto alle limitazioni dovute
all’affezione psichiatrica, non tali da precludere la reintegrazione professionale,
vista anche la restrittiva giurisprudenza surriferita, in casu l’età
dell’assicurato, di per sé, non configura un fattore che gli impedirebbe di
svolgere attività leggere, semplici e ripetitive.
2.8
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
2.10
Come
accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.4.), il ricorrente chiede di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Giusta
l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di
successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un
legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre
2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi
esposti ai considerandi 2.6.1. e 2.7.3., la presente impugnativa appariva sin
dall’inizio destinata all'insuccesso.
In tali
condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni