32.2025.15
Assicurato extra- UE, il cui danno alla salute è insorto prima dell'entrata in Svizzera, non ha diritto a prestazioni AI non avendo contribuito all'AVS per uno/tre anni e non avendo risieduto precedentemente in Svizzera per almeno 10 anni. Nessun diritto a rendita straordinaria
29 aprile 2025Italiano18 min
rendita intera, negandogli poi tale diritto con progetto di decisione 13 novembre
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.15
BS
Lugano
29 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 gennaio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato il 17 giugno 1972, cittadino __________ (cfr. copia del passaporto in
doc. 17), di origine __________, il 4 novembre 1991 è entrato in Svizzera quale
richiedente d’asilo (cfr. doc. 3 - 5 inc. AI) e dal 28 novembre 2023 è titolare
di un permesso di dimora B (pag. 39). Il 5 febbraio 2024 egli ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI).
1.2. Con
progetto di decisione 22 agosto 2024, accertato come il danno alla salute
(d’origine psichiatrica) fosse invalidante, ha proposto di riconoscere
all’assicurato, dopo il consueto raffronto dei redditi, il diritto ad una
rendita intera (grado d’invalidità del 74,50%) dal 1° agosto 2024 (sei mesi
dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI)
(doc. 30 inc. AI).
Annullato
in seguito il suddetto progetto decisione con quello datato 13 novembre 2024,
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, motivando come
segue:
" (…) L’assicurato presenterebbe quindi una capacità di
guadagno residua del 25% ed un grado d’invalidità del 75% a decorrere dal
01.07.1990 (mese successivo il compimento del 18esimo anno di età).
Tuttavia, dall'analisi della documentazione giunta ai nostri atti, in
seguito al deposito della domanda di prestazioni Al, abbiamo appurato che nel
caso specifico non sono adempiute le necessarie condizioni assicurative al fine
di poter beneficiare né di una rendita ordinaria né di una straordinaria da
parte dell'assicurazione invalidità.
Il Signor RI 1 risulta essere entrato in Svizzera nel 1991.
Al momento dell'evento invalidante l'assicurato non poteva quindi
contare aÍmeno tre anni interi di contribuzione in uno stato dell'Unione
Europea e in Svizzera; di cui almeno un anno di contribuzione all'AVS/Al
svizzera; dunque il diritto ad una rendita ordinaria non può in alcun modo
essere concesso.
Pur essendo il Signor RI 1 entrato in Svizzera prima del 1º gennaio
dell'anno del compimento del 21esimo anno d'età egli non si è affiliato
all'AVS/Al svizzera come persona senza attività lucrativa ed il primo
assoggettamento risulta essere avvenuto solamente a decorrere dal mese di
ottobre 2001.
Considerando che al momento dell'evento invalidante l'assicurato non
poteva quindi far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della sua
classe d'età (lacuna contributiva), sulla base dell'art. 42 LAVS + sentenza TF
Fatti
131 V 390 neppure il diritto ad una rendita straordinaria può essere concesso.”
(doc. 35)
Con
osservazioni 15 novembre 2024 l’assicurato, rappresentato dallo studio per
consulenze dr. RA 1, ha contestato il suddetto progetto di decisione, adducendo
in sostanza che il danno alla salute non è subentrato prima della sua entrata
in Svizzera e di aver conseguentemente contribuito all’AVS per oltre 23 anni,
rivendicando pertanto il diritto ad una prestazione AI (doc. 36).
Con
decisione 8 gennaio 2025 l’Ufficio AI, confermando il preavviso del 13 novembre
2024, ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. 40).
1.3. Contro
la decisione 8 gennaio 2025 l’assicurato, sempre rappresentato dal dr. RA 1, ha
interposto il presente tempestivo ricorso, chiedendo il riconoscimento di una
rendita dal 1° agosto 2024.
Contesta
in primo luogo il fatto che l’amministrazione abbia rivisto il progetto di
decisione 22 agosto 2024 con il quale intendeva riconoscergli il diritto ad una
rendita intera, negandogli poi tale diritto con progetto di decisione 13 novembre
2024.
Contesta
parimenti che il danno alla salute sia insorto prima del suo ingresso in
Svizzera (1991), sostenendo che solo ad inizio gennaio 2012 le sue condizioni
sono peggiorate e che nel frattempo aveva versato all’AVS dei contributi
assolvendo quindi il presupposto dell’anno contributivo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha
chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con
scritto del 25 marzo 2025 il ricorrente ha in sostanza ribadito le proprie censure
ricorsuali (XI).
1.6. Con
osservazioni del 17 marzo 2025 l’Ufficio AI ha confermato la validità della
decisione contestata (IX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che il danno
alla salute è insorto prima della sua entrata in Svizzera.
2.3. Il
ricorrente contesta in primo luogo il riesame del primo progetto di decisione
22 agosto 2024 con il quale l’amministrazione intendeva riconoscergli il
diritto ad una rendita intera per poi negarglielo con il successivo progetto di
decisione 13 novembre 2024.
Va
qui ricordato che un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI non ha effetto
procedurale di una decisione, motivo per cui può essere modificato senza i
presupposti di una revisione o riconsiderazione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2
LPGA). Se nella decisione si discosta a sfavore dell'assicurato da ciò che era
stato prospettato a titolo di preavviso, ciò di norma non viola neanche la
buona fede (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2023,
n. 3 all'art. 57a LAI con riferimento alla sentenza 9C_115/2007 del 22 gennaio
2008 consid. 4e 5, in: SVR 2008 IV n. 43 pag. 145 citati in STF 9C_874/2014 del
2 settembre 2015 consid. 3.2).
Nel
caso in esame, vista la succitata giurisprudenza, l’Ufficio AI poteva annullare
il progetto di decisione 22 agosto 2024 e sostituirlo con quello del 13
novembre 2024.
2.4. L'art.
4 cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità è considerata insorgere quando, per
natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità
è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute
dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;
DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è
stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è
stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato
apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto
a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V
130).
L’insorgenza
dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4
cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,
ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione
ragionevolmente esigibili (lett. a), se ha avuto un’incapacità al lavoro (art.
6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole
interruzione (lett. b) se e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)
almeno al 40 per cento (art. lett. b).
2.5. Secondo
l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero con domicilio e
dimora abituale in Svizzera a una prestazione è subordinato al fatto che,
all'insorgere dell'invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un
anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1
LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per
dieci anni.
A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea
(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag.
4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2
delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo
il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF
131 V 397 consid. 5 segg.).
2.6. Se
una persona era già invalida (almeno) nella misura del 40% alla sua prima
entrata in Svizzera, ossia prima che le condizioni di cui all’art. 6 cpv. 2 LAI
potessero realizzarsi, essa non ha diritto alla rendita d’invalidità (STF 9C_369/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 1. e 9C_658/2008 del 10
giugno 2009 consid. 3.2).
Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita
un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI ed è
tenuta a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).
Se
con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano,
si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare
valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid.
3.2).
Secondo
giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In
questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05
del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il
Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento
del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente
differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa
pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa
nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno
2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006 consid. 2 e 5 e STFA I 81/90
del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata
scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41
LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare
del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una
Considerandi
rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione
(e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno
la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V
157).
2.7
Nel caso concreto, l’Ufficio AI ha ritenuto che al momento dell’entrata
in Svizzera (4 novembre 1991) l’assicurato, proveniente dal__________, già
presentava una patologia invalidante.
L’amministrazione
si fonda sul rapporto medico 12 febbraio 2024 dello psichiatra curante, dr.
med. __________. In quel documento il citato sanitario ha diagnosticato un
ritardo mentale lieve dall’adolescenza (F70) ed una sindrome delirante
persistente dall’adolescenza (F22), causante un’inabilità al lavoro del 70%
dalla prima età adulta (pag. 26). Le conclusioni diagnostiche sono state del
resto avallate dal dr. med. __________, psichiatra presso il SMR, con rapporto
26.
giugno 2024, il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 70% dalla maggiore
età (doc. 22).
L’assicurato
sostiene invece che “a inizio gennaio 2012 le sue condizioni di salute, sino
allora ottime, sono iniziate a peggiorare…” (sottolineatura del
redattore). Quanto sostenuto, senza l’apporto di pertinente documentazione, è
in palese contraddizione con quanto valutato dal suo psichiatra curante.
Va
rilevato che il ritardo mentale è stato fatto risalire dal dr. med. __________
all’età adolescenziale, quindi prima dell’entrata in Svizzera nel 1991 quando
aveva 19 anni.
Del
resto, con annotazioni 12 marzo 2025 lo psichiatra del SMR, ha rilevato che:
"
L'intera documentazione medica a disposizione
all'incarto evidenzia una diagnosi chiara di ritardo mentale con sintomatologia
delirante strettamente correlata al deficit cognitivo. In altre parole, in
assenza del deficit cognitivo non sarebbe presente la sindrome delirante. Il
ritardo mentale, per definizione, è un disturbo del neurosviluppo congenito. È dunque
corretto affermare che l’assicurato è giunto in Svizzera già portatore del
danno alla salute.” (IX)
Inoltre,
dall’estratto del conto individuale dell’assicurato (doc. C) si evince come,
anche prima del 2012, l’assicurato non sia riuscito a mantenere un’attività a tempo
pieno per una lunga durata.
Di
conseguenza, rettamente l’amministrazione ha concluso che il danno alla salute
risale a prima dell’arrivo in Svizzera del ricorrente, motivo per cui l’assicurato
non ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità.
Occorre
ora esaminare se l’assicurato ha diritto ad una rendita straordinaria.
2.8
Secondo
l’art. 39 cpv. 1 LAI il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite
straordinarie è disciplinato dalla LAVS.
L’art. 42 cpv. 1 LAVS prevede che:
"
Hanno diritto a una rendita
straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13
LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni
d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita
ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno
almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.
Lo stesso diritto
spetta ai loro superstiti."
Tale
diritto vale anche per i cittadini serbi, a condizione che se, immediatamente
prima della data a partire dalla quale è richiesta, hanno risieduto
ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni (art. 16 della Convenzione
di sicurezza sociale dell’11 ottobre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica di Serbia appiccabile dal 1° gennaio 2019; antecedentemente cfr.
art. 8 lett. d e 7lett. b della Convenzione dell’8 giugno 1963 tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia
concernente le assicurazioni sociali).
Secondo
il messaggio sulla decima revisione dell’AVS (FF II 1, pag. 58), la cerchia dei
beneficiari comprende soltanto persone che contano un numero di anni
assicurativi equivalente a quello della loro classi di età, pur non potendo
pretendere una rendita ordinaria, non essendo state obbligate a pagare
contributi per un anno intero almeno, ai sensi dell'articolo 29 cpv. 1 LAVS. Di
tale categoria fanno parte le persone non ancora assoggettate all'obbligo di
pagare contributi durante un anno intero (assicurati minorenni), oppure che non
hanno mai onorato tale obbligo (generazione d'entrata), oppure ancora che sono
sempre state dispensate dal pagamento di contributi. Le rendite straordinarie sono
dunque versate soltanto agli assicurati che, senza loro colpa, non hanno pagato
contributi per il periodo minimo richiesto e che, di conseguenza, non possono
accedere a una rendita ordinaria.
Occorre
precisare che l’art. 42 cpv. 1 LAVS richiede che le persone interessate abbiano
lo stesso numero di anni di assicurazione delle persone della loro fascia
d'età. Non si applica ai richiedenti che hanno una lacuna contributiva perché non
sono stati assoggettati all'assicurazione per un certo periodo della loro vita
a partire dal 1° gennaio successivo alla data in cui hanno compiuto 20 anni. Si
applica invece alle persone che non hanno ancora raggiunto l'età prevista o
che, pur essendo state assoggettate all'AI svizzera a partire da tale limite di
età, prima dell'insorgere del rischio non hanno versato i contributi o per un
anno, perché non erano obbligate a farlo (SVR 2003 IV n. 34 pag. 106, par.
5.1.2; par. 2.4; per l'obbligo contributivo, cfr. art. 3 LAVS e art. 2 LAI). Le
rendite di invalidità straordinarie possono quindi essere concesse solo a
persone che sono ancora in grado di conseguire un periodo assicurativo
completo, in vista della concessione di una pensione di vecchiaia AVS, fino al
31.
dicembre precedente il raggiungimento dell'età pensionabile. Allo stesso
tempo, una rendita ordinaria di invalidità completa viene concessa solo alle
persone che sono ancora in grado di raggiungere un periodo di contribuzione (e
quindi di assicurazione) completo in relazione alla pensione di vecchiaia AVS.
La legge accorda una rendita straordinaria di invalidità, in linea di principio
pari all'importo minimo di una rendita ordinaria completa. (DTF 131 V 390
consid. 7.3.1).
2.9
Ritornando
al caso in esame, come visto al consid. 1.1, l’assicurato è arrivato in
Svizzera il 4 novembre 1991 quando aveva già compiuto 19 anni. Dall’estratto
del conto individuale (doc. C) si evince che egli ha iniziato a contribuire
all’AVS da ottobre 2001, quando aveva già 29 anni. Rispetto alle persone della
sua stessa classe di età, egli presenta una lacuna contributiva, motivo per cui
non ha diritto ad una rendita straordinaria. A tal proposito va ricordato che
per le persone senza attività lucrativa l’obbligo contributivo scatta a partire
dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e per
le persone con attività lavorativa dal 1° gennaio nell’anno in cui compiono 18
anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS).
L’assicurato
rileva che dal suo arrivo in Svizzera come richiedente d’asilo (4 novembre
1991) non gli è stato permesso di lavorare – eccezion fatta, come emerge
dall’email 9 dicembre 2024 dell’Ufficio migrazione (doc. B), dal 15 febbraio
1993.
al 14 maggio 1993 – sino al rilascio (17 gennaio 2001) del permesso F. Quanto
fatto valere non ha alcuna valenza nel caso concreto, visto che non figurano pagamenti
di contributi prima del 2001.
In
queste circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha rettamente negato all’assicurato il
diritto ad una rendita straordinaria d’invalidità.
Va
infine fatto presente all’assicurato, come riportato nella decisione contestata
e nelle osservazioni 17 marzo 2025 dell’Ufficio AI, che se si dovesse trovare
in una situazione economica precaria, benché non adempia al requisito della
durata minima di contribuzione per avere diritto ad una rendita d’invalidità, egli
si può annunciare al Servizio Prestazioni Complementari (cfr. marg. 2230.1
segg. delle Direttiva sulle prestazioni complementi all’AVS e all’AI).
2.10
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente,
il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di
procedura.
2.12
Con riferimento quindi alla richiesta
di esonero dal pagamento di
tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il
richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in
uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un
fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.
7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie non risulta soddisfatto
il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al
processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF
125.
II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario
sulla base degli atti all’inserto, alla luce
delle considerazioni esposte ai considerandi 2.6 e 2.8 del presente giudizio il gravame era da ritenere sin dall’inizio destinato
all'insuccesso.
Difettando uno dei presupposti (cumulativi) per ottenimento
dell’assistenza giudiziaria, non occorre verificare l'adempimento-to delle
altre due condizioni.
L'istanza deve pertanto
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente all’esonero dal pagamento delle spese è respinta.
3. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele
Guffi Stefania Cagni