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Decisione

32.2025.15

Assicurato extra- UE, il cui danno alla salute è insorto prima dell'entrata in Svizzera, non ha diritto a prestazioni AI non avendo contribuito all'AVS per uno/tre anni e non avendo risieduto precedentemente in Svizzera per almeno 10 anni. Nessun diritto a rendita straordinaria

29 aprile 2025Italiano18 min

rendita intera, negandogli poi tale diritto con progetto di decisione 13 novembre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.15

BS

Lugano

29 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 gennaio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nato il 17 giugno 1972, cittadino __________ (cfr. copia del passaporto in

doc. 17), di origine __________, il 4 novembre 1991 è entrato in Svizzera quale

richiedente d’asilo (cfr. doc. 3 - 5 inc. AI) e dal 28 novembre 2023 è titolare

di un permesso di dimora B (pag. 39). Il 5 febbraio 2024 egli ha presentato una

domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 5 inc. AI).

1.2. Con

progetto di decisione 22 agosto 2024, accertato come il danno alla salute

(d’origine psichiatrica) fosse invalidante, ha proposto di riconoscere

all’assicurato, dopo il consueto raffronto dei redditi, il diritto ad una

rendita intera (grado d’invalidità del 74,50%) dal 1° agosto 2024 (sei mesi

dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI)

(doc. 30 inc. AI).

Annullato

in seguito il suddetto progetto decisione con quello datato 13 novembre 2024,

l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, motivando come

segue:

" (…) L’assicurato presenterebbe quindi una capacità di

guadagno residua del 25% ed un grado d’invalidità del 75% a decorrere dal

01.07.1990 (mese successivo il compimento del 18esimo anno di età).

Tuttavia, dall'analisi della documentazione giunta ai nostri atti, in

seguito al deposito della domanda di prestazioni Al, abbiamo appurato che nel

caso specifico non sono adempiute le necessarie condizioni assicurative al fine

di poter beneficiare né di una rendita ordinaria né di una straordinaria da

parte dell'assicurazione invalidità.

Il Signor RI 1 risulta essere entrato in Svizzera nel 1991.

Al momento dell'evento invalidante l'assicurato non poteva quindi

contare aÍmeno tre anni interi di contribuzione in uno stato dell'Unione

Europea e in Svizzera; di cui almeno un anno di contribuzione all'AVS/Al

svizzera; dunque il diritto ad una rendita ordinaria non può in alcun modo

essere concesso.

Pur essendo il Signor RI 1 entrato in Svizzera prima del 1º gennaio

dell'anno del compimento del 21esimo anno d'età egli non si è affiliato

all'AVS/Al svizzera come persona senza attività lucrativa ed il primo

assoggettamento risulta essere avvenuto solamente a decorrere dal mese di

ottobre 2001.

Considerando che al momento dell'evento invalidante l'assicurato non

poteva quindi far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della sua

classe d'età (lacuna contributiva), sulla base dell'art. 42 LAVS + sentenza TF

Fatti

131 V 390 neppure il diritto ad una rendita straordinaria può essere concesso.”

(doc. 35)

Con

osservazioni 15 novembre 2024 l’assicurato, rappresentato dallo studio per

consulenze dr. RA 1, ha contestato il suddetto progetto di decisione, adducendo

in sostanza che il danno alla salute non è subentrato prima della sua entrata

in Svizzera e di aver conseguentemente contribuito all’AVS per oltre 23 anni,

rivendicando pertanto il diritto ad una prestazione AI (doc. 36).

Con

decisione 8 gennaio 2025 l’Ufficio AI, confermando il preavviso del 13 novembre

2024, ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. 40).

1.3. Contro

la decisione 8 gennaio 2025 l’assicurato, sempre rappresentato dal dr. RA 1, ha

interposto il presente tempestivo ricorso, chiedendo il riconoscimento di una

rendita dal 1° agosto 2024.

Contesta

in primo luogo il fatto che l’amministrazione abbia rivisto il progetto di

decisione 22 agosto 2024 con il quale intendeva riconoscergli il diritto ad una

rendita intera, negandogli poi tale diritto con progetto di decisione 13 novembre

2024.

Contesta

parimenti che il danno alla salute sia insorto prima del suo ingresso in

Svizzera (1991), sostenendo che solo ad inizio gennaio 2012 le sue condizioni

sono peggiorate e che nel frattempo aveva versato all’AVS dei contributi

assolvendo quindi il presupposto dell’anno contributivo.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha

chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. Con

scritto del 25 marzo 2025 il ricorrente ha in sostanza ribadito le proprie censure

ricorsuali (XI).

1.6. Con

osservazioni del 17 marzo 2025 l’Ufficio AI ha confermato la validità della

decisione contestata (IX).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che il danno

alla salute è insorto prima della sua entrata in Svizzera.

2.3. Il

ricorrente contesta in primo luogo il riesame del primo progetto di decisione

22 agosto 2024 con il quale l’amministrazione intendeva riconoscergli il

diritto ad una rendita intera per poi negarglielo con il successivo progetto di

decisione 13 novembre 2024.

Va

qui ricordato che un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI non ha effetto

procedurale di una decisione, motivo per cui può essere modificato senza i

presupposti di una revisione o riconsiderazione processuale (art. 53 cpv. 1 e 2

LPGA). Se nella decisione si discosta a sfavore dell'assicurato da ciò che era

stato prospettato a titolo di preavviso, ciò di norma non viola neanche la

buona fede (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2023,

n. 3 all'art. 57a LAI con riferimento alla sentenza 9C_115/2007 del 22 gennaio

2008 consid. 4e 5, in: SVR 2008 IV n. 43 pag. 145 citati in STF 9C_874/2014 del

2 settembre 2015 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, vista la succitata giurisprudenza, l’Ufficio AI poteva annullare

il progetto di decisione 22 agosto 2024 e sostituirlo con quello del 13

novembre 2024.

2.4. L'art.

4 cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità è considerata insorgere quando, per

natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

L’invalidità

è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute

dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;

DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è

stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è

stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato

apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto

a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V

130).

L’insorgenza

dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4

cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,

ad art. 4, n. 140 pag. 51).

Secondo

l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione

ragionevolmente esigibili (lett. a), se ha avuto un’incapacità al lavoro (art.

6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole

interruzione (lett. b) se e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)

almeno al 40 per cento (art. lett. b).

2.5. Secondo

l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero con domicilio e

dimora abituale in Svizzera a una prestazione è subordinato al fatto che,

all'insorgere dell'invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un

anno intero (tre anni per una rendita ordinaria d’invalidità, art. 36 cpv. 1

LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per

dieci anni.

A

tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad

un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea

(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che

almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag.

4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2

delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo

il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF

131 V 397 consid. 5 segg.).

2.6. Se

una persona era già invalida (almeno) nella misura del 40% alla sua prima

entrata in Svizzera, ossia prima che le condizioni di cui all’art. 6 cpv. 2 LAI

potessero realizzarsi, essa non ha diritto alla rendita d’invalidità (STF 9C_369/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 1. e 9C_658/2008 del 10

giugno 2009 consid. 3.2).

Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita

un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI ed è

tenuta a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.2).

Se

con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano,

si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare

valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid.

3.2).

Secondo

giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è

riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In

questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05

del 30 maggio 2006, consid. 2).

Il

Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se l'aumento

del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente

differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa

pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa

nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno

2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006 consid. 2 e 5 e STFA I 81/90

del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata

scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41

LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare

del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una

Considerandi

rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione

(e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno

la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V

157).

2.7

Nel caso concreto, l’Ufficio AI ha ritenuto che al momento dell’entrata

in Svizzera (4 novembre 1991) l’assicurato, proveniente dal__________, già

presentava una patologia invalidante.

L’amministrazione

si fonda sul rapporto medico 12 febbraio 2024 dello psichiatra curante, dr.

med. __________. In quel documento il citato sanitario ha diagnosticato un

ritardo mentale lieve dall’adolescenza (F70) ed una sindrome delirante

persistente dall’adolescenza (F22), causante un’inabilità al lavoro del 70%

dalla prima età adulta (pag. 26). Le conclusioni diagnostiche sono state del

resto avallate dal dr. med. __________, psichiatra presso il SMR, con rapporto

26.

giugno 2024, il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 70% dalla maggiore

età (doc. 22).

L’assicurato

sostiene invece che “a inizio gennaio 2012 le sue condizioni di salute, sino

allora ottime, sono iniziate a peggiorare…” (sottolineatura del

redattore). Quanto sostenuto, senza l’apporto di pertinente documentazione, è

in palese contraddizione con quanto valutato dal suo psichiatra curante.

Va

rilevato che il ritardo mentale è stato fatto risalire dal dr. med. __________

all’età adolescenziale, quindi prima dell’entrata in Svizzera nel 1991 quando

aveva 19 anni.

Del

resto, con annotazioni 12 marzo 2025 lo psichiatra del SMR, ha rilevato che:

"

L'intera documentazione medica a disposizione

all'incarto evidenzia una diagnosi chiara di ritardo mentale con sintomatologia

delirante strettamente correlata al deficit cognitivo. In altre parole, in

assenza del deficit cognitivo non sarebbe presente la sindrome delirante. Il

ritardo mentale, per definizione, è un disturbo del neurosviluppo congenito. È dunque

corretto affermare che l’assicurato è giunto in Svizzera già portatore del

danno alla salute.” (IX)

Inoltre,

dall’estratto del conto individuale dell’assicurato (doc. C) si evince come,

anche prima del 2012, l’assicurato non sia riuscito a mantenere un’attività a tempo

pieno per una lunga durata.

Di

conseguenza, rettamente l’amministrazione ha concluso che il danno alla salute

risale a prima dell’arrivo in Svizzera del ricorrente, motivo per cui l’assicurato

non ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità.

Occorre

ora esaminare se l’assicurato ha diritto ad una rendita straordinaria.

2.8

Secondo

l’art. 39 cpv. 1 LAI il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite

straordinarie è disciplinato dalla LAVS.

L’art. 42 cpv. 1 LAVS prevede che:

"

Hanno diritto a una rendita

straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13

LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni

d’assicurazione della loro classe d’età, ma non possono pretendere una rendita

ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno

almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.

Lo stesso diritto

spetta ai loro superstiti."

Tale

diritto vale anche per i cittadini serbi, a condizione che se, immediatamente

prima della data a partire dalla quale è richiesta, hanno risieduto

ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni (art. 16 della Convenzione

di sicurezza sociale dell’11 ottobre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la

Repubblica di Serbia appiccabile dal 1° gennaio 2019; antecedentemente cfr.

art. 8 lett. d e 7lett. b della Convenzione dell’8 giugno 1963 tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia

concernente le assicurazioni sociali).

Secondo

il messaggio sulla decima revisione dell’AVS (FF II 1, pag. 58), la cerchia dei

beneficiari comprende soltanto persone che contano un numero di anni

assicurativi equivalente a quello della loro classi di età, pur non potendo

pretendere una rendita ordinaria, non essendo state obbligate a pagare

contributi per un anno intero almeno, ai sensi dell'articolo 29 cpv. 1 LAVS. Di

tale categoria fanno parte le persone non ancora assoggettate all'obbligo di

pagare contributi durante un anno intero (assicurati minorenni), oppure che non

hanno mai onorato tale obbligo (generazione d'entrata), oppure ancora che sono

sempre state dispensate dal pagamento di contributi. Le rendite straordinarie sono

dunque versate soltanto agli assicurati che, senza loro colpa, non hanno pagato

contributi per il periodo minimo richiesto e che, di conseguenza, non possono

accedere a una rendita ordinaria.

Occorre

precisare che l’art. 42 cpv. 1 LAVS richiede che le persone interessate abbiano

lo stesso numero di anni di assicurazione delle persone della loro fascia

d'età. Non si applica ai richiedenti che hanno una lacuna contributiva perché non

sono stati assoggettati all'assicurazione per un certo periodo della loro vita

a partire dal 1° gennaio successivo alla data in cui hanno compiuto 20 anni. Si

applica invece alle persone che non hanno ancora raggiunto l'età prevista o

che, pur essendo state assoggettate all'AI svizzera a partire da tale limite di

età, prima dell'insorgere del rischio non hanno versato i contributi o per un

anno, perché non erano obbligate a farlo (SVR 2003 IV n. 34 pag. 106, par.

5.1.2; par. 2.4; per l'obbligo contributivo, cfr. art. 3 LAVS e art. 2 LAI). Le

rendite di invalidità straordinarie possono quindi essere concesse solo a

persone che sono ancora in grado di conseguire un periodo assicurativo

completo, in vista della concessione di una pensione di vecchiaia AVS, fino al

31.

dicembre precedente il raggiungimento dell'età pensionabile. Allo stesso

tempo, una rendita ordinaria di invalidità completa viene concessa solo alle

persone che sono ancora in grado di raggiungere un periodo di contribuzione (e

quindi di assicurazione) completo in relazione alla pensione di vecchiaia AVS.

La legge accorda una rendita straordinaria di invalidità, in linea di principio

pari all'importo minimo di una rendita ordinaria completa. (DTF 131 V 390

consid. 7.3.1).

2.9

Ritornando

al caso in esame, come visto al consid. 1.1, l’assicurato è arrivato in

Svizzera il 4 novembre 1991 quando aveva già compiuto 19 anni. Dall’estratto

del conto individuale (doc. C) si evince che egli ha iniziato a contribuire

all’AVS da ottobre 2001, quando aveva già 29 anni. Rispetto alle persone della

sua stessa classe di età, egli presenta una lacuna contributiva, motivo per cui

non ha diritto ad una rendita straordinaria. A tal proposito va ricordato che

per le persone senza attività lucrativa l’obbligo contributivo scatta a partire

dal 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art. 3 cpv. 1 LAVS) e per

le persone con attività lavorativa dal 1° gennaio nell’anno in cui compiono 18

anni (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS).

L’assicurato

rileva che dal suo arrivo in Svizzera come richiedente d’asilo (4 novembre

1991) non gli è stato permesso di lavorare – eccezion fatta, come emerge

dall’email 9 dicembre 2024 dell’Ufficio migrazione (doc. B), dal 15 febbraio

1993.

al 14 maggio 1993 – sino al rilascio (17 gennaio 2001) del permesso F. Quanto

fatto valere non ha alcuna valenza nel caso concreto, visto che non figurano pagamenti

di contributi prima del 2001.

In

queste circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha rettamente negato all’assicurato il

diritto ad una rendita straordinaria d’invalidità.

Va

infine fatto presente all’assicurato, come riportato nella decisione contestata

e nelle osservazioni 17 marzo 2025 dell’Ufficio AI, che se si dovesse trovare

in una situazione economica precaria, benché non adempia al requisito della

durata minima di contribuzione per avere diritto ad una rendita d’invalidità, egli

si può annunciare al Servizio Prestazioni Complementari (cfr. marg. 2230.1

segg. delle Direttiva sulle prestazioni complementi all’AVS e all’AI).

2.10

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente,

il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di

procedura.

2.12

Con riferimento quindi alla richiesta

di esonero dal pagamento di

tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il

richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in

uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un

fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.

7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie non risulta soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al

processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF

125.

II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario

sulla base degli atti all’inserto, alla luce

delle considerazioni esposte ai considerandi 2.6 e 2.8 del presente giudizio il gravame era da ritenere sin dall’inizio destinato

all'insuccesso.

Difettando uno dei presupposti (cumulativi) per ottenimento

dell’assistenza giudiziaria, non occorre verificare l'adempimento-to delle

altre due condizioni.

L'istanza deve pertanto

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente all’esonero dal pagamento delle spese è respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele

Guffi Stefania Cagni