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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 maggio 2025Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi

somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe

affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale

del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI

deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito

di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF

del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi.

Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro

coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della

vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza

di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto

che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale. Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14 agosto 2018, consid. 2.6).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

2.8. Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non

ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

Come stabilito l'11 settembre 2023 da questa Corte

con STCA 32.2023.46, l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto il

ricorrente a una valutazione specialistica psichiatrica di decorso, affidando

quindi il compito al medesimo perito che già l'ha esaminato nel 2021 e nella

nuova perizia del 2024 è emerso che dal 1° luglio 2021 (nel suo rapporto

finale SMR il dr. __________ ha specificato la data del mese di settembre 2019

rifacendosi alla prima perizia del 17 febbraio 2021) la capacità lavorativa dell'assicurato

era del 75% nell'attività abituale di impiegato di ufficio e dell'85% in

attività adeguate, eccetto un periodo di inabilità lavorativa totale durante la

degenza in clinica psichiatrica dal 22 maggio al 27 giugno 2023 (e quindi il

rapporto finale SMR indica che dal 28 giugno 2023 l'inabilità è di nuovo del

15%/25%).

L'insorgente ha invece sostenuto che sin dal 18 maggio 2019 la sua

capacità lavorativa è nulla tanto in attività abituale quanto in attività

adeguate e quindi ha contestato le conclusioni a cui è giunto il perito il 28

febbraio 2024 e il 24 ottobre 2024, rilevando in particolare che "Questi aveva già avuto modo di analizzare il

ricorrente nel corso del 2021, conclusioni invero riprese fondamentalmente

immutate nel referto peritale del febbraio 2024" (doc. I punto

16 pag. 5) e che "Tale referto, riprende

infatti i contenuti della precedente valutazione senza confrontarsi in modo

puntuale e completo con gli accertamenti contrari della dr.ssa __________,

curante del qui ricorrente da svariati anni, né invero con l'esito degli

accertamenti promossi dalla clinica __________ di __________, nosocomio

specializzato nel trattamento delle patologie sofferte dal qui ricorrente."

(doc. I punto 17 pag. 5).

Queste affermazioni sono invece smentite dalle argomentazioni esposte

dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e in

psicoterapia, che nel febbraio 2024 ha esaminato due volte nel dettaglio lo

stato di salute del ricorrente basandosi sulla documentazione fornitagli dall'Ufficio

AI e sugli accertamenti effettuati di persona, quali un'indagine clinica, un

esame clinico secondo AMDP-System, degli approfondimenti testali, la

valutazione delle capacità e dei problemi secondo lo schema Mini ICF-APP e

l'analisi del sangue.

Il perito ha ripercorso le indagini cliniche a cui

si è sottoposto l'interessato in precedenza e ha anche preso dettagliatamente

posizione sulle diagnosi poste dalla psichiatra curante dr.ssa __________,

confermate dagli specialisti della Clinica __________ di __________, e dalla

dr.ssa med. __________, quest'ultima consultata dall'assicurato nell'arco di un

mese - ma non è dato sapere quante sedute siano state effettuate - dopo

ricezione del progetto di decisione di rifiuto di attribuzione delle

prestazioni.

L'esperto nominato dall'Ufficio AI ha

osservato che rispetto alla precedente valutazione peritale l'insorgente

ha riferito che il quadro era immutato con un peggioramento avvenuto dalla fine

del 2022-inizio 2023, che l'ha poi condotto al ricovero di un mese a fine

maggio 2023, in cui è stata posta la diagnosi di Disturbo depressivo

ricorrente, episodio di media gravità. Al riguardo, il perito ha però spiegato

che, rispetto alla precedente valutazione del 2021, l'assicurato non ha

presentato un'interruzione della sintomatologia per un periodo significativo in

termini temporali, perciò non si trattava di un nuovo episodio depressivo, ma

semplicemente di un'ingravescenza del precedente, che poteva essere stata in

parte determinata dal rifiuto delle prestazioni. Questo, in una personalità

ipertimica - come descritto nella sua precedente valutazione - ha molto

probabilmente determinato un'ulteriore demoralizzazione, dal momento che

l'assicurato non riusciva ad uscire da una situazione negativa non solo

interna, ma anche viste le condizioni esterne, essendo ormai in assistenza ed

avendo l'idea di riprendere un'attività, ma per la quale necessitava di un

capitale che però non possedeva, ciò che per lui era fonte di demoralizzazione.

Di fatto, ha rilevato lo psichiatra, anche durante

il ricovero alla Clinica __________ di __________ la Fluoxetina è stata

mantenuta allo stesso dosaggio, mentre l'incremento ha riguardato soltanto

l'Acido Valproico (aggiunti 300mg/die) per una maggiore stabilizzazione e con

questa modifica l'umore era stabilmente migliorato, l'ansia libera e

somatizzata erano nei limiti e il pensiero era corretto per forma e contenuto,

con assenza di idee di morte, ciò che quindi non derivava da un'implementazione

della terapia antidepressiva, ma da una riduzione della rabbia e della

delusione compatibili con il fatto che l'assicurato si era sempre percepito

come estremamente funzionante, a volte anche iperfunzionante, mentre la

condizione attuale era di stallo.

Per il dr. __________, questa visione derivava anche

da un episodio depressivo non andato in remissione che, tuttavia, ancora a quel

momento permaneva di grado lieve. Egli ha poi spiegato nel dettaglio a pagina

20 che erano soddisfatti due sintomi del criterio B e solo due del criterio C,

motivo per cui l'episodio poteva ancora essere definito di grado lieve senza

sindrome biologica.

Per la diagnosi di Altri disturbi di personalità e

forme miste posta durante il ricovero in clinica e confermata dalla psichiatra

curante nel suo rapporto del 13 novembre 2023, il perito ha rilevato che

rimasto orfano in giovane età, la carriera lavorativa dell'assicurato era in

linea con il suo spirito imprenditoriale e alcuni fallimenti, come l'ultimo,

che avrebbe originato una forma depressiva che non si era mai verificata prima.

Egli ha ritenuto, come nella sua precedente

valutazione, che i tratti personologici fossero attribuibili al temperamento

ipertimico, che si caratterizza solitamente per una persistente tonalità

ipomaniacale, una grande capacità d'iniziativa, un atteggiamento di sicurezza

ed intraprendenza legati all'elevata autostima che soggettivamente gli faceva

vivere l'attuale stato come una depressione di grado superiore a quanto

obiettivabile. A questo punto, ha aggiunto lo psichiatra, era comprensibile

anche una posizione lievemente recriminatoria rispetto al non riconoscimento di

un aiuto economico da parte dell'Ufficio AI e alla delusione che ha condotto a

un lieve e temporaneo peggioramento con successivo ricovero in clinica, ma che

non corrispondeva a una modalità caratteristica e persistente di esperienza

inferiore e di comportamento deviante dalla norma. Sulla base anche di altre specificità

rilevate a pagina 21, il perito non ha quindi ritenuto che fossero soddisfatti

i criteri generali G1 e G2 di diagnosi di Disturbo di personalità.

Infine, l'esperto ha osservato che i fattori che

favorivano il perpetuarsi dell'episodio depressivo, che non sembrava essere mai

andato in remissione, ma nemmeno peggiorato se non in conseguenza di eventi

esterni per l'assicurato particolarmente negativi sul piano sociale come la

negazione del diritto alla rendita, erano comunque esterni e non

indennizzabili.

Per il TCA, quanto esposto contraddice chiaramente l'allusione

del ricorrente secondo cui il dr __________ non si sarebbe confrontato in modo

puntuale e completo con gli accertamenti contrari della dr.ssa __________ e della

clinica specializzata in patologie psichiche.

Sulla scorta di queste considerazioni, delle

sensazioni riferitegli dall'assicurato, degli esiti di diversi test a cui l'ha

sottoposto e di quanto ha riscontrato di persona durante i suoi due incontri

per una durata di 100 minuti, lo specialista nominato dall'Ufficio AI ha diagnosticato

un Episodio depressivo di grado lieve senza sindrome biologica (ICD-10: F32),

come nel 2021.

La scrivente Corte rileva che nel raccordo anamnestico il perito

ha aggiornato l'anamnesi e ha in particolare rilevato, sul piano farmacologico,

che il ricorrente gli ha riferito che a dipendenza delle situazioni in cui si

trovava modificava la posologia della terapia prescritta, che era di Fluoxetina

20mg/die, Acido Valproico 1,3g/die, Dormicum 15mg/die e Olanzapina 5mg/die: "usa anche la terapia a piacimento, nel senso che ha

una prescrizione di Olanzapina 5 mg die, ma molto frequentemente ne utilizza

fino a 15 mg die; lo stesso per il Dormicum che sarebbe l'ipnoinducente; se non

è sufficiente ne assume un'ulteriore compressa. La Fluoxetina e l'Acido

Valproico sarebbero allo stesso dosaggio dall'ultima dimissione, anche se

l'assicurato afferma che aveva ridotto subito dopo la dimissione dalla Clinica

poiché si sentiva troppo sedato con l'Olanzapina. Oltre a questo, l'assicurato

riferisce di dover assumere la terapia aggiuntiva con Olanzapina anche per

l'ansia che lo coglierebbe durante il giorno." (pag. 12 e 13).

Anche nell'esame clinico secondo AMDP-System lo psichiatra ha annotato che l'assicurato

"Assumerebbe terapia aggiuntiva a base

di Olanzapina prevalentemente quando si sente più teso e il Dormicum se non

riesce a prendere sonno." (pag. 16) e nella discussione

diagnostica che "la terapia è inferiore

rispetto a quella prescritta allora, sebbene l'assicurato affermi di aumentarne

il dosaggio, soprattutto di Olanzapina, in base a come si sente."

(pag. 20).

Sennonché, dalla verifica dei dosaggi ematici dei farmaci è emerso

che l'Acido Valproico, l'Olanzapina e il Midazolam erano di gran lunga

inferiori ai valori di riferimento, mentre la Fluoxetina era addirittura

indosabile a livello ematico.

Inoltre, dall'esame clinico secondo AMDP-System è risultata una

persona lucida e orientata temporospazialmente, che ha riferito disturbi

mnesici e di concentrazione, non v'erano ideazioni di tipo ipocondriaco o altri

sintomi somatici di riserva, non emergevano disturbi della forma del pensiero

né del contenuto, idee di rovina né di colpa. Non v'era una circadianità della

sintomatologia. L'assicurato non era anergico visto come puliva la casa in modo

indefesso, né egli si era definito astenico, mentre sì anedonico dal momento

che non provava piacere praticamente in nulla, nemmeno per quello che nella

precedente valutazione peritale ancora lo appassionava; anche la componente apatica

è stata riferita come maggiore. Non v'era un'insicurezza personale nel fare le

cose quanto invece idee di inutilità, inadeguatezza e idee non progettuali

anche autolesive. L'istinto vitale sarebbe stato ridotto, l'assicurato ha

riferito iporessia anche se non v'era una variazione ponderale e ha lamentato

uno stato di tensione interna e di rabbia tuttavia non emerso al colloquio così

come la disforia. Non erano presenti veri e propri evitamenti agorafobici, ma

in generale v'era un evitamento delle persone da cui sarebbe stato infastidito.

Ha riferito crisi di ansia che ha descritto come una stretta al collo.

Per una valutazione psicodiagnostica l'esperto ha somministrato

Considerandi

all'interessato i test IOP-29 e IOP-M, ottenendo dei punteggi che portavano a sospettare

una bassissima credibilità della presentazione dei sintomi sia cognitivi sia

psichiatrici in generale. Al test TMT egli ha ottenuto punteggi nella norma.

Visto che nel secondo colloquio l'assicurato ha riferito disturbi

di memoria importanti e anomie, gli è stato somministrato anche il test di

screening per valutare segni di decadimento cognitivo (MoCA) che, dato quanto è

emerso dallo IOP-M, avrebbero dovuto essere gravi, mentre il punteggio ottenuto

non giustificava la presenza di gravi deficit cognitivi.

Il perito ha poi analizzato le eventuali incoerenze emerse

riguardo alla variazione ponderale dell'assicurato (indicata in precedenza,

mentre a quel momento l'assicurato sarebbe stato inappetente), al fatto di

essere smemorato e deconcentrato (non ha mostrato deficit di comprensione o

perseverazioni che facessero pensare a un deterioramento cognitivo né

soprattutto comportamentale, visto che ci si sarebbe dovuti attendere un

discontrollo comportamentale che invece l'assicurato ha negato) e alle riferite

ideazioni suicidarie, ma non progettuali né ricorrenti (presentava invece

vissuti di inadeguatezza, una diminuita capacità di pensare e di concentrarsi

che non è stata obiettivata durante la valutazione peritale e che comunque è

parsa essere amplificata, come è risultato dal test IOP-M. Non si presentava né

agitato né rallentato, sebbene avesse riferito di avere una rabbia notevole in

corpo, né sono stati rilevati sintomi biologici).

Il dr. __________ ha inoltre sottolineato che il ricovero in clinica

è stato immediatamente successivo alla decisione dell'Ufficio AI di rifiuto di

prestazioni nel marzo 2023 e alle osservazioni del suo legale del maggio 2023, rilevando

che "Questo in sé non ha un significato

ma lo assume se associato ai risultati dei test di validazione, ai dosaggi

ematici dei farmaci ed alla sensazione di una scarsa autenticità maggiore

rispetto alla valutazione precedente. Appare molto probabile che il temporaneo

peggioramento del maggio 2023 (che ha avuto un miglioramento rapido con il ricovero

in cui la modifica della terapia non era di tipo antidepressivo) fosse legato

ad un vissuto negativo rispetto alla decisione AI." (pag. 19).

La censura di banalizzazione dei sintomi e delle conseguenze

tratte dagli specialisti della Clinica __________ di __________ come seguito di

una sorta di stato di frustrazione dell'insorgente per l'esito negativo della

decisione dell'Ufficio AI va quindi respinta, siccome debitamente sostanziata e

motivata dal perito.

L'esperto ha poi annotato che malgrado nella sua prima valutazione

abbia ritenuto l'assicurato abile all'85%, questi non ha ripreso a lavorare né

la dr.ssa __________ ha modificato la sua attestazione, certificando ancora nel

novembre 2023 un'inabilità lavorativa del 100% dal 18 maggio 2019.

Il perito ha riconosciuto che, rispetto alla precedente perizia,

l'assicurato presentava una minore attivazione, egli stesso si è definito

rinunciatario rispetto al cercare nuovi lavori, non si immaginava in un impiego

di tipo dipendente, ma pensava sempre a un lavoro indipendente che gli sarebbe

stato precluso a causa della mancanza di denaro. Lo psichiatra ha però rilevato

diverse incoerenze che facevano pensare alla tendenza all'amplificazione della

sintomatologia da parte dell'assicurato delle quali non si poteva non tenere

conto nella valutazione peritale.

Egli ha perciò concluso che il quadro, a maggior ragione, era da

ritenersi invariato rispetto alla precedente valutazione, eccetto per il

periodo di ricovero (dal 22 maggio al 27 giugno 2023) in cui poteva essere

giustificata un'inabilità lavorativa del 100%.

Un ulteriore segno di incoerenza rispetto al quadro definito

soggettivamente dall'interessato come grave era l'assenza di compliance

che il perito ha riscontrato nella farmacoterapia, che teoricamente era

adeguata, ma in pratica non era seguita.

Nel valutare dunque la coerenza e la plausibilità delle asserzioni

dell'assicurato, lo specialista ha rilevato che la descrizione ha presentato

alcune incongruenze ed i test di validazione che sono stati somministrati sia

per la sintomatologia generale sia per l'aspetto cognitivo, l'hanno condotto a

ritenere che vi fosse una scarsa credibilità della presentazione dei sintomi a

fronte dell'assenza di segnali clinici di grave deterioramento cognitivo. Di questo,

e dell'indosabilità dei farmaci, ne ha tenuto conto nella sua valutazione. Egli

ha ritenuto che l'unico sintomo che sembrava peggiorato, cioè l'anedonia, non

fosse da ritenersi sufficientemente credibile, anche perché l'assicurato aveva

ancora piacere a guardare determinati programmi televisivi e non appariva

trascurato riguardo al suo aspetto nei cui confronti v'era la necessità di

mantenere un'immagine esterna positiva.

Il dottor __________ ha perciò ritenuto che la situazione fosse

sostanzialmente invariata. La diagnosi di episodio depressivo lieve era di

bassa consistenza, la diagnosi era coerente e le limitazioni funzionali

descritte nel Mini-ICF-APP, in cui il grado di disabilità è stato

sostanzialmente ritenuto assente o, semmai, lieve per ciascuna limitazione,

erano plausibili.

Infine, lo psichiatra si è pronunciato sulla capacità lavorativa

dell'assicurato, rilevando che il quadro non appariva essersi modificato dalla

sua precedente valutazione peritale né sul piano diagnostico né su quello delle

limitazioni e delle risorse residue, perciò ha ritenuto che ha continuato a

presentare una capacità lavorativa del 75%, intesa come riduzione del tempo,

nell'attività abituale, eccetto il periodo di ricovero in cui era giustificata

un'inabilità lavorativa totale. In un'attività indipendente o dipendente con

elevato livello di autonomia, a bassa conflittualità e con poca pressione sulla

performance, l'interessato ha continuato a presentare un'incapacità lavorativa

massima del 15%, intesa come riduzione del tempo.

Con l'attuazione di provvedimenti sanitari non era possibile

migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa né sarebbe stato

utile un aiuto al collocamento, stante lo scarso interesse dell'assicurato a

riprendere a lavorare.

2.9

Questa Corte considera dunque che le

perizie del dr. med. __________ hanno ben valutato lo stato di salute del

ricorrente pronunciandosi dopo averlo esaminato clinicamente di persona e

mediante svariati test, oltre a confrontare i suoi riscontri con i certificati

medici della psichiatra curante dr.ssa med. __________, della Clinica __________

di __________ e della dr.ssa __________, che hanno sì attestato una diagnosi

più grave (il Disturbo depressivo era ricorrente e l'episodio in atto di media

gravità e a ciò si aggiungevano Altri disturbi di personalità e forme miste),

ma non hanno fornito particolari e dettagliate motivazioni per giustificare

simili diagnosi. Per contro, il perito ha sempre compiutamente sostanziato le

proprie conclusioni e ha ben spiegato le ragioni per cui non poteva condividere

le conclusioni tratte dai colleghi, evidenziando inoltre i numerosi punti di

discrepanza fra quanto oggettivato e quanto raccontato dal ricorrente,

incongruenze che sono comunque emerse in modo trasparente anche a mezzo di

alcuni test somministrati all'interessato e che quindi hanno corroborato i vari

dubbi rilevati dall'esperto nominato dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Le lamentele ricorsuali secondo cui il suo stato di salute non

sarebbe stato debitamente esaminato devono dunque essere rigettate, giacché il

dottor __________ l'ha invece attentamente e approfonditamente vagliato anche

alla luce dei pareri di colleghi.

In particolare, per quanto concerne il rapporto del 25 luglio 2024

della dr.ssa med. __________, egli ha osservato che nello status

psicopatologico non sono stati descritti i criteri che avrebbero condotto a una

diagnosi di Episodio depressivo di grado medio attuale. Nemmeno erano dati,

come già rilevato nella perizia, gli elementi per riconoscere la diagnosi di

Sindrome depressiva ricorrente, visto che non v'era stato un periodo di

remissione da sintomi tra due episodi e neppure per il Disturbo di personalità,

non essendo soddisfatti i criteri generali. Lo psichiatra, perciò, non

condivideva le conclusioni diagnostiche della collega.

Il perito, laddove l'ha ritenuto necessario, fermo restando che

ogni caso è a sé stante e che le esigenze sono differenti per ogni assicurato,

ha fatto capo a specifici test per valutare lo stato di salute dell'insorgente,

debitamente spiegandogli la natura e lo scopo dell'utilizzo della testistica.

Dal test che il perito psichiatra ha eseguito (Mini ICF-APP) non è inoltre

risultato un quadro compromesso ma, anzi, le disabilità e quindi i deficit

riscontrati erano sostanzialmente di poco conto. Pertanto, i gradi di inabilità

lavorativa del ricorrente che egli ha accertato retroattivamente al luglio 2021 sia nell'attività di impiegato di

ufficio esercitata precedentemente sia in attività adeguate, riconoscono una

situazione per l'appunto assolutamente non grave e dunque una situazione

diversa da quella certificata dagli specialisti consultati dall'interessato.

Tuttavia, in assenza, come visto, di validi motivi medici a

supporto, non è possibile ammettere il grado di incapacità lavorativa del 100%

attestato dalla curante dr.ssa med. __________.

Nel luglio 2024 la dr.ssa med. __________, invece, nemmeno si è

pronunciata sul grado di abilità lavorativa dell'insorgente, ma si è limitata a

porre delle diagnosi sostanzialmente sovrapponibili a quelle individuate dalla

psichiatra curante e dagli specialisti della Clinica __________ di __________.

Peraltro, nella descrizione dello status psicopatologico, la psichiatra non ha

osservato un quadro particolarmente grave, visto che non erano presenti

alterazioni del giudizio della realtà, i nessi associativi erano presenti e ben

mantenuti, non erano emersi disturbi logico formali del pensiero e neppure del

contenuto, la memoria era integra, l'eloquio era spontaneo e fluido, seppur

ridotto per produttività.

I medici del nosocomio hanno dimesso l'assicurato nel giugno 2023 con

l'umore che appariva in stabile miglioramento, l'ansia che era nei limiti, il

pensiero che era corretto per forma e contenuto e non v'erano idee di morte e/o

propositi auto/ eterolesivi. Nessuna indicazione particolare è stata data dagli

specialisti alla dimissione, se non che l'assicurato veniva rimandato ai

curanti per il follow up. Al riguardo, l'interessato ha riferito al dr.

med. __________ che la modifica della terapia durante il ricovero gli aveva

fatto bene, tanto che almeno fino a settembre 2023 sarebbe stato meglio, per

poi gradualmente ripiombare nello stato che persisteva al momento della

valutazione peritale del febbraio 2024, con cui lo specialista designato

dall'Ufficio AI si è pronunciato con chiare, complete e non

contraddittorie argomentazioni sul suo stato di salute, che non prestano il

fianco ad alcuna critica.

Quanto al nuovo certificato del 17 febbraio 2025 (doc. C3) del dottor

__________, reso sulla base del referto del 24 gennaio 2025 (doc. C2) del

laboratorio di genetica __________ di __________, lo stesso non è di alcun

aiuto al ricorrente, giacché non apporta nuovi elementi a favore di una

compromissione più elevata della capacità lavorativa del ricorrente, in tutte

le attività, rispetto a quanto il perito ha obiettivato, visto che informa

soltanto un dermatologo di effettuare dei controlli regolari sull'assicurato

stante il rischio di melanoma della pelle.

Le nuove diagnosi in ambito oncologico, che peraltro sono state acclarate

sulla base del prelievo di sangue del 23 dicembre 2024, sono successive

all'emanazione della decisione del 9 gennaio 2025 e poiché si riferiscono a una

situazione posteriore alla data di emissione della decisione impugnata, che segna

il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni (DTF

144.

V 210 consid. 4.3.1; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre

2020.

consid.4.4), non possono essere, eccezionalmente, ugualmente considerate

ai fini del caso in esame.

Di conseguenza, quanto scoperto con queste analisi genetiche dovrà

essere valutato, semmai, in una nuova domanda di prestazioni ed esula dunque dalla

presente lite.

Quanto al certificato del 7 aprile 2025 (doc. C1) della dr.ssa

med. __________, oltre ad essere posteriore di tre mesi dal momento in cui il

TCA si deve porre per l'esame della fattispecie, riporta le diagnosi

oncologiche figuranti sul predetto rapporto di laboratorio e precisa che

l'insorgente ha una predisposizione per dei carcinomi a vari organi. Questa

nuova diagnosi avrebbe portato lo stato depressivo del ricorrente a peggiorare,

tanto che egli era isolato, non si alimentava bene, non dormiva, soffriva di

insonnia ed era spesso in crisi di attacchi di panico, motivo per cui, a dire

della curante, necessitava di essere rivalutato e non era più in grado di

lavorare, perciò doveva essere ritenuto inabile al 100% per qualsiasi lavoro.

Come per quanto indicato per i risultati delle analisi genetiche,

questa nuova situazione, successiva alla decisione impugnata, potrà essere se

del caso rivalutata dall'amministrazione con una nuova domanda di riesame,

mentre esula dal caso in oggetto.

A questo proposito, il dr. med. __________, interpellato

dall'Ufficio AI su questa nuova documentazione prodotta dal ricorrente, nel suo

complemento peritale del 16 aprile 2025 (doc. XV/1) ha indicato che la dr.ssa

med. __________ ha rilevato un peggioramento del quadro psichico

dell'assicurato dopo l'analisi genetica e nello stesso tempo ha riferito di

un'inabilità lavorativa del 100% già da anni che, ha osservato il perito, è la

posizione che la curante ha tenuto fin dalla sua prima valutazione peritale del

febbraio 2021 che ha portato il TCA a far effettuare una perizia di decorso.

Per l'esperto, quindi, ci si trova oggi nella medesima situazione, in cui non si

concorda con le sue conclusioni peritali e si continua ad addurre un peggioramento

che, "pur non essendo mai escludibile,

si associa anche ad una conferma di una IL differente da quanto da me stimato

in ben due occasioni a tre anni di distanza (febbraio 2021 e febbraio 2024).

Ribadisco poi che, nel mio ultimo elaborato, vi erano diversi elementi (incongruenze

e positività a test di validazione) che deponevano per una tendenza

all'aggravamento della sintomatologia. In conclusione, da quanto emerge nella

relazione della Dr.ssa __________, non vi sono elementi aggiuntivi che mi portino

a modificare la posizione espressa in perizia che pertanto confermo

integralmente.".

Infine, il certificato della dr.ssa med. __________ (doc.

C4), prodotto anch'esso dal ricorrente pendente causa, è già stato sottoposto

all’esame sia del __________ (doc. XV/1) sia del Servizio Medico Regionale nel

corso della procedura amministrativa.

In quanto tale, come è già stato osservato, non

apporta elementi tali da mettere validamente in discussione le conclusioni del

perito, il quale si è pronunciato espressamente anche su questo referto con il

complemento peritale del 24 ottobre 2024, affermando che non conteneva elementi

tali da portarlo a modificare le proprie conclusioni peritali.

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, il TCA rileva dunque che il perito dr. med. __________ ha ben

analizzato lo stato di salute del ricorrente, esponendo i disturbi soggettivi e

le constatazioni oggettive e fornendo delle dettagliate, chiare e complete

motivazioni a suffragio della sua posizione in merito alle diagnosi poste e

alle valutazioni mediche come pure alla capacità lavorativa stimata

dell'assicurato nell'attività precedente di impiegato d'ufficio e in attività

adatte alle sue condizioni di salute.

Lo stesso dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel

suo rapporto finale SMR del 13 marzo 2024 ha fatto proprie queste conclusioni e

ha tenuto conto delle limitazioni nella determinazione di un'attività adeguata

allo stato di salute.

Stando così le cose, si deve ritenere che l'assicurato non ha

apportato sufficienti prove per concludere, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6), che il suo stato di salute è peggiore rispetto a quello ritenuto

dal __________ prima e dal Servizio Medico Regionale poi.

Non vi sono dunque validi motivi per mettere in dubbio le

conclusioni a cui è giunto il perito psichiatra e quindi per scostarsi dalle

considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha tratto

il 13 marzo 2024 e ha confermato il 29 ottobre 2024 sulle condizioni di salute

e sulla capacità lavorativa dell'assicurato dal profilo psichico.

Di conseguenza, per la riconosciuta patologia

psichica, la capacità lavorativa del ricorrente come impiegato d'ufficio va

stabilita nel 75% dal settembre 2019, e quindi pure dal 1° luglio 2021 come valutato

dal dr. __________ su mandato dell'Ufficio AI, nello 0% dal 22 maggio al 27

giugno 2023 e nuovamente nel 75% dal 28 giugno 2023. In altre attività adeguate,

che il perito ha indicato essere sia di tipo indipendente sia dipendente con

elevato livello di autonomia, a bassa conflittualità e con poca pressione sulla

performance, la capacità lavorativa residua dell'assicurato era dell'85% dal

settembre 2019, e dunque pure dal 1° luglio 2021, interrotta dal 22 maggio 2023

al 27 giugno 2023 durante la degenza in clinica psichiatrica in cui era nulla.

Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni

dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica rispetto a quella

accertata dall'Ufficio AI rimangono quindi una mera ipotesi di carattere

soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente.

Infatti, dopo avere esaminato l'intera documentazione medica a

disposizione, una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente non è

necessaria. Si deve invero ritenere che i referti a disposizione del Tribunale

siano già completi, sufficientemente dettagliati e chiari per definire il suo

stato fino all'emanazione della decisione impugnata, senza che sia quindi utile

l'esperimento di ulteriori accertamenti e neppure fare erigere una nuova

perizia (pluridisciplinare), così come richiesto dal ricorrente. La fattispecie

risulta già adeguatamente accertata da persone esperte in

materia, le quali hanno tratto delle affidabili, solide e condivisibili conclusioni.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.11

Quanto alle

conseguenze economiche del danno alla salute dell'insorgente, poiché non sono

state contestate come tali (l'assicurato si è limitato a chiedere genericamente

la concessione di una rendita intera sulla base di un'incapacità lavorativa

totale, diversamente da quella stabilita dall'SMR, ma non ha rimesso in

discussione i parametri di calcolo utilizzati dall'amministrazione), ciò porta

il Tribunale a non verificare oltre il grado di invalidità del 17% ritenuto

dall'Ufficio AI con il metodo ordinario di raffronto dei redditi, che ha rinviato

espressamente al calcolo effettuato con la decisione del 21 giugno 2021,

cresciuta incontestata in giudicato.

Va perciò confermata la decisione dell'Ufficio assicurazione

invalidità di rifiuto delle prestazioni.

2.12

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Le spese sono addebitate

all'insorgente, poiché è soccombente.

2.13

Con il ricorso l'assicurato

ha però postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I), producendo

la documentazione a comprova della sua indigenza (doc. XII).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio

e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti

sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno

possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba

ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto il

ricorso appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità

di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5), non avendo l'assicurato apportato validi

referti medici contrastanti il rapporto peritale e il rapporto finale del

Servizio Medico Regionale.

La domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una

delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita quindi accoglimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono poste a

carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni