Lexipedia

Decisione

32.2025.17

Assegnata rendita con grado del 43%. Assicurata contesta e pretende la rendita da un momento anteriore, contestando la valutazione medica. Affezioni psichiche. TCA conferma decisione

1 settembre 2025Italiano104 min

conseguente inabilità lavorativa completa dal gennaio 2017 (doc. AI pag. 265). Dopo

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2025.17

FC

Lugano

1 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 gennaio 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1978, già attiva

professionalmente quale cameriera e ausiliaria di pulizie e da ultimo come

operaia in lavanderia, ha presentato nel settembre 2005 una prima domanda di

prestazioni AI per adulti che è stata respinta dall’Ufficio AI, mediante

decisione del 21 settembre 2009, in assenza di un grado d’invalidità

sufficiente. Una seconda domanda di prestazioni presentata nel

febbraio 2016 è pure stata rigettata mediante decisione del 5 settembre 2016.

1.2. Nel settembre 2017

l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere principalmente

problematiche legate all’orecchio destro e ai postumi di un infortunio alla

spalla destra.

Esperiti gli accertamenti

medici (in particolare una valutazione medica del SMR e una perizia

pluridisciplinare a cura del __________ del 23 dicembre 2021, seguita da

complementi del 26 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio e 24 luglio 2023, 9

gennaio, 18 aprile e 17 ottobre 2024) e economici del caso (comprendenti anche

un accertamento pratico professionale), con decisione 13 gennaio 2025, preceduta

da un progetto del 4 giugno 2024 (che a sua volta ne sostituiva uno precedente

del 24 novembre 2022) l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni e attribuito

all’assicurata una rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2024 con grado del 43%. L’amministrazione

ha considerato l’assicurata inabile al 50% quale operaia di lavanderia (al 45%

in attività adeguate) dal 23 gennaio 2017, al 60% (rispettivamente 55%) dal 25

ottobre 2017 e al 50% (al 45% in attività adeguate) dal 1° dicembre 2017, con

un conseguente grado di invalidità, stabilito in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi, del 14% al 1° gennaio 2018 e del 43% al 1°

gennaio 2024 (considerando la nuova disposizione circa la valutazione economica

di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI).

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,

rappresentata dal sindacato RA 1, allegando svariate certificazioni mediche, censura

la decisione, contestando in particolare la valutazione medico- teorica,

ritenendo di aver diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2018,

subordinatamente dal 1° gennaio 2024.

Con

risposta del 6 marzo 2023 l’Ufficio AI, osservato come alla perizia __________

e alle valutazioni del SMR dovesse essere conferito pieno valore probante, ha

chiesto la reiezione del gravame.

1.4. Con

osservazioni del 20 marzo, 5 e 6 maggio e 4 giugno 2025, l’assicurata, tramite

il suo rappresentante, ha confermato le proprie argomentazioni e chiesto

l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici, producendo nuove certificazioni.

Tale richiesta è stata contestata dall’Ufficio AI con scritti del 28 marzo, 14

e 25 aprile e 24 giugno 2025, sulla base anche di un’ulteriore presa di

posizione del __________ dell’8 aprile 2025.

Delle

relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, nella misura del

necessario, nel merito.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita

per un grado d’invalidità del 43% a far tempo dal 1° gennaio 2024, avendo

determinato per il periodo antecedente a tale data e allo scadere dell’anno di

attesa (1° gennaio 2018) un grado d’invalidità (del 14%) insufficiente per la

concessione di una rendita.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Con riferimento alla menzionata

modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il

nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una

modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un

aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore

della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione

transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore

sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento

dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già

compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del

precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione

della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata

disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione

transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,

Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht

Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen

Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,

Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento

per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.

156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del

25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).

In concreto l’assicurata ha

presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2017 a fronte di un’inabilità

lavorativa a far tempo dal gennaio 2017. Il diritto alla rendita (al quale

sarebbe stato applicabile il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021) poteva

quindi insorgere nel gennaio 2018 (art. 28 cpv. lett. b LAI), ma a quella data

l’assicurata non raggiungeva un grado d’invalidità pensionabile. Considerato per

contro che a far tempo dal 1° gennaio 2024 l’interessata presenta un grado

d’invalidità del 43%, come concluso dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2) è

applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che

perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale

percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il

50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a

seconda del grado d’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

Il nuovo disciplinamento in

vigore dal 1° gennaio 2022, prevede all’art. 25 OAI (principi per il confronto

dei redditi) come segue:

" 1

Sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui

presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS,

escluse tuttavia:

a. le prestazioni

del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia,

se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di

disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG167 e le

indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

2 I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo

16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del

mercato del lavoro in Svizzera.

3 Se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

4 I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno

adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le

divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.”

In merito al reddito senza

invalidità l’art. 26 OAI dispone:

" 1

Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo

reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere

dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima

dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su

un reddito medio adeguato.

2 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è

inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore

secondo la RSS di cui all’articolo 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità

corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

3 Il capoverso 2 non è applicabile, se:

a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3; o

b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa

indipendente.

4 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe.

5 Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha

previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è

determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.

6 Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna

formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è

determinato secondo i valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 in

deroga all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal

sesso.”

Sul reddito con invalidità

l’art. 26bis OAI prevede:

" 1

Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile.

2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

3 Al valore determinato in base a valori statistici

secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa

dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale

secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è

applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

Il cpv. 3 dell’art. 26bis OAI è

entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 (modifica del 18 ottobre 2023, RU 2023

635) e la relativa disposizione transitoria prevede, tra l’altro, che “in

caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un

assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023

è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado

d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia

reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui

all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe

determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale”.

Resta

infine da ricordare che giusta la

giurisprudenza precedente la modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio

2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TF

ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per

ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli

anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o

ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione

globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi

fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze

concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le

STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6

con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione

del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).

In

una sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410,

interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art.

16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF

ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in

vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta

la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto

federale.

In quella fattispecie, in cui il

tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando

sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle

direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis

cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la

Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e

della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi

stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di

un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il

TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla

legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha

chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la

volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente

della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V

410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a

disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e

parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via:

invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di

caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico

né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera

globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e

meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e

limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre

2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio

utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V

75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha

precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile

concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie,

quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr.

DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2

e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente

revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione,

confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza,

non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori

centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati

tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere

conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma

l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal

1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr.

consid. 10.2).

2.3. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In due sentenze

del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha

stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). Inoltre, le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018, 8C_309/2018

del 2 agosto 2018.

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STFA

Fatti

I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Dagli atti di causa risulta che

l’assicurata, all’epoca attiva come ausiliaria di pulizie, ha iniziato a

soffrire di disturbi somatoformi e psichiatrici dal 2002. La sua richiesta di

prestazioni AI del settembre 2005 è stata respinta mediante decisione del 21

settembre 2009 dopo che è stata determinata un’inabilità

completa nell’attività abituale dal novembre 2004, ma una capacità piena in

attività adeguate con un conseguente grado di invalidità nullo (doc. AI pag.

98; cfr. consid. 1.1).

La successiva richiesta di

prestazioni del febbraio 2016 è pure stata respinta avendo l’assicurata ripreso

completamente l’attività abituale di operaia in lavanderia (decisione del 5

settembre 2016, doc. AI pag. 240).

Con la nuova domanda del

settembre 2017 l’interessata ha lamentato un problema al labirinto

dell’orecchio destro e i residui di un infortunio alla spalla destra, con una

conseguente inabilità lavorativa completa dal gennaio 2017 (doc. AI pag. 265). Dopo

vari accertamenti svolti in ambito medico e reintegrativo, l'Ufficio Al ha ordinato

un approfondimento medico pluridisciplinare presso il __________. Eseguite

valutazioni di natura internistica, neurologica, psichiatrica,

otorinolaringoiatrica e reumatologica, la perizia __________ del 23 dicembre

2021 (condivisa anche dal medico SMR il 18 gennaio 2022, doc. AI pag. 812) ha

concluso che l’assicurata, per le diagnosi invalidanti di “Sintomatologia

vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale su

possibile idrope endo-linfatica a ds., Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di entità lieve (F33.0), Disturbo di personalità misto, con tratti

narcisisticamente fragili, psicoastenici, evitanti e ossessivo-compulsivi

(F61.0)”,

era da considerare inabile nella

misura del 50% (riduzione per rendimento ridotto, per la diagnosi in ambito

ORL) nell’attività svolta di operaia di lavanderia dal dicembre 2017 (con

periodi di inabilità lavorative variabili in precedenza, e meglio dal marzo

2016 del 50%, del 100% dal 31 ottobre 2016 e del 60% dal 25 ottobre 2017 sino

al 30 novembre 2017) e, sempre dal dicembre 2017, al 45% (riduzione per

rendimento ridotto) in attività adeguate, rispettose delle limitazioni poste dai

periti negli ambiti ORL, psichiatrico e reumatologo (con periodi di inabilità

lavorative variabili in precedenza, ossia del 45% dal marzo 2016, del 100% dal

31 ottobre 2016, del 55% dal 25 ottobre sino al 30 novembre 2017; doc. AI pag. 681).

L'evoluzione delle inabilità lavorative è stata precisata in un complemento del

__________ del 27 giugno 2022 e ripresa nell'annotazione del SMR del 1º luglio

2022, nel senso che, confermate le predette inabilità, avendo l’assicurata

lavorato dal 25 giugno 2016 al 22 gennaio 2017, in tale periodo era da

considerare abile in misura completa (doc. AI pag. 681, 835).

Sottoposto il caso alla

consulente professionale dell’AI (cfr. rapporto finale del SIP del 21 novembre

2022, doc. Al pag. 843), determinata una perdita di guadagno inferiore al grado

del 40%, l'Ufficio Al ha reso il 24 novembre 2022 un primo progetto di

decisione prevedente il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. Al pag. 845).

Unitamente alle osservazioni a tale progetto, l’assicurata ha contestato gli

esiti medici ed economici, e ha prodotto nuova documentazione medica che è

stata sottoposta al __________, il quale, con complemento peritale del 14 marzo

2023, alla luce dei nuovi approfondimenti attuati in ambito ORL, ha confermato la

validità delle conclusioni poste (cfr. complementi del 14 marzo e 17 maggio

2023, doc. AI pag. 894 e 926).

Con un’ulteriore presa di

posizione del 24 luglio 2023 il __________ ha pure confermato le sue

conclusioni dopo aver preso visione di una certificazione dello psichiatra

curante dr. __________ (doc. AI pag. 934 e 944) e il 18 aprile 2024 si è pure

espresso sugli ulteriori accertamenti eseguiti in ambito ORL (esecuzione di una

MRI cerebrale con protocollo mirato per idrope endo-linfatica, doc. AI pag.

969, 988, 992). Il SMR ha confermato le conclusioni del __________, ragione per

cui, interpellato il consulente integrativo, stabilito un grado d'invalidità

del 43% dal 1º gennaio 2024, l’amministrazione ha reso un nuovo progetto di

decisione il 4 giugno 2024 (doc. AI pag. 1002).

In fase di osservazioni, l’assicurata

ha presentato nuova refertazione medica (doc. AI pag. 1040segg), sulla quale si

sono espressi il __________ e il SMR il 17 e 21 ottobre 2024, confermando le

precedenti conclusioni (doc. AI pag. 1070 e 1079).

La decisione del 13 gennaio 2025 ha

quindi riconosciuto all’assicurata una rendita d’invalidità di grado del 43%

dal 1 º gennaio 2024, ammettendo i seguenti periodi di inabilità lavorativa:

- in attività abituale quale

operaia di lavanderia

50 % dal 23.01.2017 al 24.10.2017

60 % dal 25.10.2017 al 30.11.2017

50 % dal 01.12.2017 e continua.

- in attività adeguate allo stato

di salute

45 % dal 23.01.2017 al 24.10.2017

55 % dal 25.10.2017 al 30.11.2017

45 % dal 01.12.2017 e continua.

L’amministrazione ha calcolato un

conseguente grado d’invalidità, stabilito sulla base del raffronto dei redditi,

del 14% al 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa) e del 43% al 1°

gennaio 2024 (giusta la modifica dell'art. 26 bis, cpv. 3 OAI), ritenendo che

non si intravvedevano provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità

di guadagno residua dell’assicurata (nel dettaglio cfr. al consid. 2.8).

2.6. Nella concreta fattispecie, dopo

attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi

che seguono, non può che confermare la decisione impugnata.

In particolare, chiamato a

verificare se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente

vagliato prima della resa della decisione impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio la perizia del 23 dicembre 2021 (aggiornata successivamente da

complementi del 26 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio, 24 luglio 2023, 9 gennaio,

18 aprile e 17 ottobre 2024), nella quale i vari periti si sono espressi su

tutte le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione

messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati. La stessa è

quindi da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri

giurisprudenziali di cui ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che

seguono.

2.6.1. Nella

perizia del 23 dicembre 2021, il __________, fatto capo a consultazioni di

natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),

internistica (dr.ssa __________), ORL (dr. __________) e neurologica (dr. __________),

ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite

indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni per le quali dal

dicembre 2017 l’assicurata andava considerata inabile nella misura del 50%

nell’attività abituale quale operaia di lavanderia e del 45% in attività

adeguate. Tale conclusione va condivisa.

Sulla

base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, il __________

ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:

" Sintomatologia

vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale su

possibile idrope endo-linfatica a ds.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità lieve

(F33.0).

Disturbo di personalità misto, con tratti narcisisticamente

fragili, psicoastenici, evitanti.”

Ha inoltre elencato una serie di

altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa [segnatamente “Stato

dopo probabile vertigine posizionale parossistica benigna del canale

semicircolare posteriore di ds., leggera ipoacusia percettiva ds., stato dopo

intervento chirurgico alla spalla ds. con Block Bone artroscopico in data

17.2.2017 per instabilità anteriore della spalla ds., stato dopo distorsione

della caviglia sin. nel 2013 e modesta tenosinovite al tendine tibiale

posteriore, tendenza ad un reumatismo delle parti molli con interessamento

soprattutto del lato ds. e diagnosi nel 2005 di una fibromialgia generalizzata

primaria, emicrania con aura visiva, ipercolesterolemia (LDL colesterolo 2,9

mmol/L), sovrappeso (27,22 kg/m2), disturbo respiratorio in sonno di natura

ipoapnoica ostruttiva, di entità lieve e con modulazione posizionale in trattamento

con C-PAP notturna, con buon controllo, sospetto infetto urinario, nodulo

iperecogeno all'ottavo segmento epatico compatibile con nodo. di FNH”; doc.

AI pag. 679].

I consulenti del __________ hanno attentamente valutato le

condizioni di salute della ricorrente, prendendo in considerazione i referti

resi dai curanti ed effettuando esami laddove necessario.

I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati

nella perizia pluridisciplinare del 23 dicembre 2021, che analizza in modo

dettagliato e concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai

disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali

sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. I periti hanno

concluso che le incapacità lavorative stabilite dal dicembre 2017 dai periti

specialisti in ORL e psichiatria (30% nell’attività abituale e 20% in attività

adeguate per lo specialista ORL, 40% per le patologie psichiatriche in ogni

attività) non dovevano essere sommate, ma integrate parzialmente con

un’inabilità complessiva del 50% come operaia di lavanderia e del 45% in

attività adeguate. Essi hanno dunque spiegato chiaramente le loro valutazioni e

conclusioni e il rapporto finale del 18 gennaio 2022 del SMR che le riassume è

convincente e esaustivo (doc. AI pag. 812).

2.6.2. Innanzitutto,

per quanto riguarda la valutazione internistica, la dr.ssa __________, visitata

l’assicurata il 25 gennaio 2021, descritti l’anamnesi (famigliare,

professionale, personale, sociale e patologica) e le costatazioni obiettive, gli

esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli altri

periti, ha concluso che l’interessata non aveva mai presentato un’incapacità

lavorativa prolungata in ambito internistico, ragione per cui da tale profilo

era abile in misura piena in ogni attività.

Sul

piano psichiatrico il dr. __________, effettuate due valutazioni

cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi, la giornata tipo, la terapia assunta

e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti

gli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________, nel rapporto al __________

del 9 marzo 2021 ha descritto un esame psichiatrico approfondito. Ha posto le

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di entità lieve (F33.0); disturbo di personalità

misto, con tratti narcisisticamente fragili, psicoastenici, evitanti e

ossessivo-compulsivi (F61.0)” e ha sottolineato che il disturbo della

personalità era già stato confermato dalla dr.ssa __________ nel 2005, dal dr. __________

nel 2007 e dal dr. __________ nel 2018. Lo stesso non aveva condizionato la

capacità lavorativa, ma aveva predisposto l'assicurata a manifestare dei

sintomi somatoformi e degli scompensi depressivi ricorrenti, sotto la spinta

degli eventi di vita stressanti. Gli infortuni tra il 2013 ed il 2016, la

sindrome vertiginosa persistente comparsa nel 2015, le successive insonnia e emicrania,

nonché la partenza della figlia nel 2017, erano stati eventi stressanti capaci

di provocare un nuovo e più persistente scompenso psicopatologico che secondo

il perito riduceva la capacità lavorativa del 40% (da intendere quale riduzione

del rendimento), dal 5 settembre 2016 e per tutte le attività (doc. AI pag.

677).

A tale valutazione, tratta sulla

base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che ha

esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi, le affermazioni della perizianda

e non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo descritto nei

particolari l’anamnesi e l’esame psichico e risposto alle questioni poste dall’Ufficio

AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 (pubblicata in DTF 141 V 281) ed estesi con la

DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.

Il TCA ritiene che il perito

psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e

oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 22 febbraio e

8 marzo 2021 e che quindi il rapporto peritale del 9 marzo 2021 sia completo e

concludente (doc. AI pag. 715).

Per

quanto riguarda la valutazione neurologica, il neurologo dr. __________,

nel rapporto al __________ del 10 febbraio 2021, allestito dopo accurata

consultazione clinica e esame degli atti, ha descritto i dolori lamentati

dall’assicurata e non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa, ma, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, quella

di “emicrania con aura visiva”, la quale rispondeva tuttavia bene al

trattamento preventivo farmacologico somministrato e causava quindi tutt’al più

un’inabilità lavorativa temporanea. Nel suo consulto ha esposto che a parte una

certa instabilità della posizione eretta, soprattutto a piedi uniti (aspetto

che migliorava stando in piedi a base allargata), difficoltà nella

deambulazione da funambolo e impossibilità di camminare ad occhi chiusi, lo stato

neurologico dell’assicurata era normale. Secondo lo specialista probabilmente tali

segni clinici erano secondari alla diagnosi ORL di idrope endolinfatica destra,

con manifestazione vertiginosa ed uditiva fluttuante intermittente (doc. AI

pag. 678).

Anche

tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state

sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e

affidabilità.

Per quanto riguarda la

valutazione reumatologica, il __________ l’ha affidata al dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale ha visitato l’assicurata il 16

febbraio 2021 e ha redatto il suo consulto il 24 febbraio successivo. Esaminati

gli atti, eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di

laboratorio, ha concluso escludendo la presenza di diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa, ponendo come diagnosi senza ripercussione sulla

capacità lavorativa quelle di “stato dopo intervento chirurgico alla spalla

ds. con Block Bone artroscopico in data 17.2.2017 per instabilità anteriore

della spalla ds.; stato dopo distorsione della caviglia sin, nel 2013 e modesta

tenosinovite al tendine tibiale posteriore, tendenza a un reumatismo delle

parti molli con interessamento soprattutto del lato ds. e diagnosi nel 2005 di

una fibromialgia generalizzata primaria”. Nel suo consulto lo specialista ha

riferito che dal punto di vista clinico non si riscontravano i criteri

necessari per la diagnosi di un quadro di tipo fibromialgico, riscontrato nel

2004 dal dr. __________. Inoltre, ha evidenziato la persistenza di disturbi

funzionali quali in particolare la stanchezza cronica e l'affaticamento rapido,

i quali avevano tuttavia mostrato un miglioramento, grazie all'utilizzo della

C-PAP, che consentiva all’assicurata di riposarsi meglio. Ha pure evidenziato

che dopo l'intervento alla spalla destra nel 2017 vi era stata un'evoluzione

favorevole ed attualmente l’interessata non assumeva terapie farmacologiche antidolorifiche

specifiche per i problemi alla spalla o all'apparato muscoloscheletrico. A suo

avviso dunque non vi era alcuna limitazione funzionale in ambito reumatologico,

neppure alla spalla destra, in quanto il leggero limite nell’estensione

completa del braccio non comportava delle limitazioni funzionali significative

ed il quadro di reumatismo delle parti molli sembrava attualmente ben

compensato, anche grazie ad un sonno ristoratore. A suo avviso dunque

l’assicurata era inabile completamente dal 31 ottobre 2015 per l'infortunio

alla spalla destra, abile al 50% dal 25 ottobre 2017 e al 100% dal 1°dicembre 2017

come operaia di lavanderia, donna delle pulizie, cameriera ed in attività adatte

(doc. AI pag. 748).

Anche a tale approfondita e

dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e

valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui,

successivamente al dicembre 2017, non potevano essere riconosciute ulteriori

limitazioni della capacità lavorativa, va prestata adesione.

Quanto

alla valutazione ORL, lo specialista dr. __________, nel rapporto al __________

del 16 dicembre 2021, allestito dopo accurata consultazione clinica, esame

degli atti e effettuazione di esami specialistici (esame vestibolare clinico,

esame nistagmografico con stimolazione calorica ed audiogramma tonale), ha

descritto lo status ORL e ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di “sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti

e instabilità pasturale su possibile idrope endo-linfatica a ds.” e come

diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo

probabile vertigine posizionale parossistica benigna del canale semi-circolare

posteriore di ds.; leggera ipoacusia percettiva ds.”. Nel suo consulto il perito

ha precisato che la sintomatologia vertiginosa sembrava essere invalidante con

chiara instabilità alla marcia, mentre meno probabile sembrava l’esistenza di

una componente legata ad una vertigine posizionale parossistica benigna, che si

manifestava con una breve vertigine a carattere rotatorio essenzialmente legata

ai movimenti, ad esempio piegandosi in avanti o girandosi a letto su un fianco.

Lo specialista ha pure riferito che era stata effettuata una MRI cerebrale ed

un'angio-MRI (luglio 2020), senza reperti di rilievo, precisando che tuttavia non

vi era una MRI cerebrale fatta con il protocollo per idrope endolinfatica, che

avrebbe potuto confermare in maniera ancora più decisa il sospetto clinico di

idrope endolinfatica a destra. Egli ha però pure sottolineato che in caso di

negatività del suddetto esame il sospetto clinico di idrope endolinfatica sarebbe

comunque rimasto valido. Al termine ha concluso giudicando l’assicurata abile

al 70% nell'attività precedentemente svolta di operaia di lavanderia, la

riduzione essendo da ricondurre a rendimento ridotto. In un'attività adatta, ossia

sedentaria, svolta in ambiente isolato, senza grossi rumori di sottofondo o

necessità d'interagire spesso con le persone, era invece abile all’80%. La

motivazione di tale riduzione era il fatto che vi era la possibilità della “repentina

comparsa di un episodio vertiginoso della durata anche di alcune ore, che si

può accompagnare a nausea e vomito con fluttuazione uditiva all'origine di un

significativo calo uditivo a livello dell'orecchio ds.”, con una

conseguente riduzione del rendimento (doc. AI pag. 688).

Anche

tale valutazione si avvera completa e ben motivata e questo Tribunale non ha

motivo per non ritenerla completa.

Tutto bene considerato,

effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il __________

ha precisato che, secondo i periti ORL e reumatologico, l'attività adeguata per

l’assicurata doveva comportare un lavoro sedentario, in ambiente isolato, senza

grossi rumori di sottofondo o necessità d'interagire frequentemente con le

persone, non richiedente l’apprendimento di complesse nozioni e neppure

un'attenzione sostenuta rilevante (doc. AI pag. 680).

In merito agli aspetti legati

alla personalità, il perito psichiatra aveva sottolineato che l’assicurata presentava

una personalità con un tratto narcisisticamente fragile. Ella tendeva “a

compensare tale debolezza strutturale mediante l'assunzione di comportamenti

controllati e controllanti, di marca ossessivo compulsiva”, ritenuto che “la

comparsa delle vertigini, con la loro imprevedibilità e ricorrenza, ha minato

alle fondamenta le sue difese controllanti”. Privata del suo funzionamento

ossessivo abituale, ella era diventata più evitante e aveva accumulato delle tensioni

interne, che avevano peggiorato la sua percezione dei sintomi fisici e le

ricadute depressive (doc. AI pag. 681).

Infine, in merito alla “Discussione

di fattori di stress e risorse”, la perizia ha evidenziato:

" L'A.

presenta dei limiti dovuti alla lunga assenza dal mondo del lavoro (febbraio

2017), alla scarsa scolarizzazione ed esperienza professionale. In ambito ORL

la problematica vertiginosa causa alla perizianda un disturbo funzionale

maggiore, rendendola particolarmente fragile, con difficoltà a gestire le

situazioni di stress.

Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, il Dr. med. __________

ritiene che ella presenti dette risorse cognitive per lo più integre, ha il

desiderio di trovare una sua dimensione sociale, che non sia solo quella

d'invalida e di condurre una vita attiva. Il nostro consulente

scrive anche che la depressione è oggettivamente di lieve entità,

l'esame di realtà è conservato, le capacità di pianificazione ed esecutive sono

intatte. Anche l'attività diurna è buona e la capacità di relazione è ottima;

si devono, però, evitare delle condizioni di

sovraccarico lavorativo. In ambito neurologico e reumatologico non

vengono rilevati fattori di stress e le risorse vengono giudicate buone.” (doc.

AI pag. 680)

Il __________ ha quindi concluso

che nell'attività da ultimo svolta di operaia di lavanderia l’assicurata presentava

una capacità lavorativa del 60%, intesa come riduzione per rendimento, per le

diagnosi in ambito psichiatrico e del 70% per le patologie in ambito ORL. Ne

derivava una capacità lavorativa globale del 50% (riduzione per rendimento). In

un'attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali sopra descritti,

presentava in ambito psichiatrico una capacità lavorativa del 60%, mentre in

ambito ORL dell'80%, con una conseguente capacità lavorativa globale del 55%,

intesa come riduzione per rendimento (doc. AI pag. 682).

Circa l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo, l’assicurata presentava una capacità lavorativa

nell'attività svolta di operaia di lavanderia del 50% (riduzione per

rendimento) dal marzo 2016 (del 55% in attività adatta). In seguito, a causa

della patologia reumatologica, ella andava considerata inabile al 100% dal 31

ottobre 2016 in ogni attività; a partire dal 25 ottobre 2017 la capacità

lavorativa complessiva era nell’attività svolta del 40% (50% reumatologica, 60%

psichiatrica e 70% ORL) e in attività adeguate del 45% (50% reumatologica, 60%

psichiatrica e 80% ORL). Dal 1° dicembre 2017 la capacità complessiva era di

nuovo del 50% nell’attività svolta e del 55% in attività adeguate (doc. AI pag.

682).

Con scritto 27 giugno 2022 il __________,

preso atto che l’assicurata aveva lavorato dal 25 giugno 2016 al 22 gennaio

2017, ha precisato che di conseguenza in tale periodo ella era da considerare

abile completamente, ragione per cui la capacità del 50% andava fatta decorrere

dal 23 gennaio 2017. Per il resto era confermato quanto concluso in perizia, e

cioè che dal 25 ottobre 2017 la capacità era del 40% nell’attività svolta

rispettivamente del 45% in attività adeguate e dal 1° dicembre 2017 di nuovo

del 50% (55% in attività adeguate; doc. AI pag. 835).

A

tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel

rapporto del 18 gennaio 2022 (doc. AI pag. 812) e che sono il frutto di un

attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che

possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un

diverso apprezzamento, va prestata adesione.

Con particolare riferimento

all’integrazione parziale operata dal __________ tra le incapacità lavorative in

attività adeguate da ascrivere all’ambito ORL (del 20%) e psichiatrico (del

40%), con una conseguente capacità lavorativa globale del 55%, va rammentato

che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4; STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR 4-5/2020 IV Nr. 22

pag. 75; 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, 9C_913/2012 del 9 aprile

2013). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,

l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione

di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione

in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”. Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Con

sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il

principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,

ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e

che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni

specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio

esulante dal suo campo di competenze.

In

concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo discussione,

indicando i motivi per i quali le incapacità lavorative andavano parzialmente

integrate e non sommate e questo TCA non ha motivo per non aderire a tale

conclusione. Secondo il __________ occorreva in effetti effettuare

un'integrazione parziale tra le incapacità lavorative in ambito ORL ed in

ambito psichiatrico, in quanto i limiti funzionali contemplavano già la

necessità di maggiori pause e consideravano la maggiore stancabilità e

riduzione di concentrazione dell'assicurata (doc. AI pag. 682).

Va pure osservato che la

valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria

strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato

correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto

alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore

probante (DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente

dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un

minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché

l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite

nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici

specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito

dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi

concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4

pag. 470; 125 V 551 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono

essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai

medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un

complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione

opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non

solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre

ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante

sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30

maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza

di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito

dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le

conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019). Ciò che non

si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo.

2.6.3 Le conclusioni della perizia __________,

confermate dai medesimi periti mediante successivi complementi peritali di cui

si dirà in seguito, dopo valutazione delle certificazioni ulteriormente prodotte

dall’assicurata, non sono state validamente smentite da censure motivate o da

altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi

idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

Innanzitutto in fase di

osservazioni al progetto di decisione del 24 novembre 2022 l’assicurata aveva

fatto pervenire un certificato del dr. __________, otorinolaringoiatra, del 20

dicembre 2022, con il quale il curante aveva fatto valere di seguire

l’assicurata da anni, inizialmente per una problematica labirintica cronica a destra,

successivamente diventata “una dizziness pasturale percettiva persistente”

(con una vera e propria fobia al movimento e di conseguenza una sindrome

ansioso-depressiva reattiva). Si trattava di una problematica clinica

invalidante classificata ICD-11, caratterizzata da crisi idropiche con

documentata fluttuazione della funzione vestibolare, come pure delle soglie

uditive sulle frequenze più gravi all'orecchio, con anche un disturbo otolitico

e vertigine parossistica posizionale a carattere recidivante. A suo avviso

l’assicurata era completamente inaffidabile per qualsiasi tipo di lavoro che

necessitasse costanza di concentrazione. Postulava quindi una rivalutazione

otoneurovestibolare e neuropsichiatrica aggiornata (doc. AI pag. 873).

È pure stato prodotto uno scritto

della dr.ssa __________, psichiatra, del 20 gennaio 2023, con il quale ha descritto

lo status psichico con “un funzionamento psichico e relazionale

caratterizzato da estrema fragilità nell'ordine della vulnerabilità alla

dipendenza e passività nella relazione, con difficoltà nel riconoscere i propri

bisogni”, oltre che anche una certa difficoltà di astrazione nel

riconoscere i propri stati emotivi, con tendenza ad esprimere il proprio

malessere in modo aspecifico. A suo dire, le problematiche somatiche, con il

disequilibrio pasturale alla marcia su episodi di vertigine acuta con coinvolgimenti

multipercettivi visivo-muscolare ed emicrania, avevano determinato un

deterioramento delle condizioni sociali e socio-relazionali, e sviluppo di una “sindrome

depressiva di una certa gravità, con aumento della cefalea e con malessere

generale con senso di stordimento postumo, astenia e affaticabilità”. A suo

avviso era improbabile un ripristino dell'attività lavorativa (doc. AI pag.

888).

Tali documenti sono stati sottoposti

al __________, il quale, con complemento peritale del 14 marzo 2023, corredato

da rapporti specialistici dei dr. __________, dr. __________ e dr. __________,

ha concluso che essi non erano in grado di inficiare le conclusioni della

perizia del 23 dicembre 2021. Ciò nonostante, “dal punto di vista ORL, visto

il tempo trascorso dalla precedente valutazione __________ e di un possibile

peggioramento del quadro clinico” il __________ ha ritenuto “eventualmente

utile una rivalutazione del caso, dopo l'esecuzione degli esami strumentali

specifici, suggeriti dall'ORL curante, qualora questi dovessero mostrare un

peggioramento del noto quadro clinico” (doc. AI pag. 897).

Quanto alla sfera psichica, nel

suo referto del 5 febbraio 2023, il dr. __________ ha sottolineato come in sede

di perizia __________ egli avesse adeguatamente discusso e tenuto conto

dell'impatto delle patologie somatiche sulla condizione psichica. In effetti, “per

una semplice depressione, lieve e persistente, in mancanza di segni oggettivi che

dicano altrimenti, un limite del 40% sarebbe stato del tutto sproporzionato.

Esso risulta invece ragionevole e proporzionato, proprio perché il sottoscritto

ha considerato il disturbo dell'umore non in maniera isolata, ma sommandolo ai

tratti disfunzionali della personalità e alla persistenza di una sofferenza

fisica reale”. A suo avviso la psichiatra curante non apportava elementi

oggettivi che potessero mettere in dubbio la diagnosi e le conclusioni da lui formulate

(doc. AI pag. 902).

L’amministrazione ha quindi

acquisito agli atti gli esiti degli accertamenti ORL eseguiti recentemente

(doc. AI pag. 904) e in particolare uno scritto del dr. __________, il quale ha

nuovamente riferito di seguire l'assicurata per una problematica labirintica

cronica in evoluzione ingravescente, riconducibile a “una sindrome di Menière con caratteristiche fluttuanti

a carattere recidivante cronico”,

sottoposta a trattamento con gentamicina (doc. AI pag. 908). Tali atti sono

stati nuovamente sottoposti al __________, il quale, riferendosi ad una nuova

presa di posizione del 5 maggio 2023 del dr. __________, il 17 maggio 2023 ha concluso

confermando la perizia __________, rimanendo da valutare l’efficacia del nuovo

trattamento messo in atto (doc. AI pag. 926).

Con uno scritto del 25 maggio

2023 lo psichiatra dr. __________ ha concluso per un’inabilità completa dal

settembre 2021 a causa di un quadro psicopatologico riconducibile a “sindrome

depressiva ricorrente di entità medio-grave ICD 10 F33 1-2” (doc. AI pag.

934). In merito a tale certificazione il __________, dopo aver interpellato il

perito dr. __________, il 24 luglio 2023 ha nuovamente confermato le

conclusioni della perizia. In effetti, il dr. __________ ha in particolare

affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal curante (per il quale era

intervenuto un peggioramento progressivo della depressione maggiore, fino al concretizzarsi

di un episodio depressivo medio – grave), gli elementi oggettivi deponevano

piuttosto per uno stato stazionario. In effetti, successivamente alla

valutazione peritale del marzo 2021 la terapia farmacologica antidepressiva era

rimasta invariata e non si erano rese necessarie delle modifiche dell'approccio

terapeutico specialistico o una degenza ospedaliera per ridefinire la cura. A

suo avviso pertanto non vi erano “segni coerenti di gravità, tali da poter avallare

la presenza di una depressione maggiore grave” (doc. AI pag. 945).

A tali conclusioni questo

Tribunale deve aderire, quanto sostenuto dallo psichiatra curante non essendo

stato comprovato da elementi validi e motivazioni sufficienti per comprovare diagnosi

differenti rispettivamente un’inabilità lavorativa maggiore di quella attestata

dal perito, le cui considerazioni risultano per contro del tutto convincenti.

Nemmeno la documentazione

ulteriormente prodotta ha permesso di modificare le predette conclusioni.

Quanto innanzitutto alla nuova

certificazione del dr. __________ del 22 novembre 2023, il __________, con

scritto 9 gennaio 2024, sulla base di quanto affermato dal perito dr. __________,

ha concluso che, considerato come il trattamento con Gentamicina non aveva

portato a miglioramenti, si rendeva necessaria “l'esecuzione di una MRI

cerebrale con protocollo mirato per idrope endo-linfatica, sulla scorta del cui

esito si potrà in seguito decidere per un'eventuale rivalutazione peritale”

(doc. AI pag. 970).

La MRI celebrale è quindi stata

effettuata il 28 marzo 2024 (con esito di “non processi espansivi nelle

cisterne dell'angolo ponto-cerebellare e nei meati acustici interni” e “non

evidenti reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare”, doc. AI pag. 992)

e sottoposta al perito ORL dr. __________, il quale ha osservato quanto segue:

" (…) L'esame

permette di escludere lesioni sulle vie uditive interne o a livello dell’angolo

pontocerebellare mentre nella sequenza specifica non si sono evidenti elementi per

ritenere con certezza una diagnosi di idrope cocleo-vestibolare destra ed evidentemente

nemmeno a sinistra.

Non si può quindi ragionevolmente indicare nelle diagnosi un’idrope

endo-linfatica e/o una malattia di Ménière. Resta quindi nelle diagnosi con influenza

sulla capacità uditiva quella di una "sintomatologia vertiginosa

persistente con crisi recidivanti e instabilità posturale d’origine

indeterminata, probabilmente multi-fattoriale ".

Resta valevole probabili esili di vertigine posizionale parossistica

benigna a destra (diagnosi prettamente clinica), così come la leggera ipoacusia

percettiva sempre dal lato destro, in assenza come detto di lesioni sulle vie

uditive interne.

Questa mirata indagine radiologica non apporta quindi ulteriori elementi

patologici che vadano a modificare le conclusioni della precedente perizia,

avendo però il pregio di escludere come detto

diagnosi di idrope endo-linfatica o di malattia di Ménière, che

avrebbero permesso di inquadrare meglio l’aspetto clinico- sintomatologico dell’Assicurata.”

(doc. AI pag. 991)

In considerazione di quanto

indicato dal consulente ORL, il __________, nel complemento del 18 aprile 2024,

rilevato che non erano stati apportati elementi idonei a modificarne le

conclusioni, ha quindi confermato nuovamente la perizia pluridisciplinare del

23 dicembre 2021

(doc. AI pag. 988).

Tale conclusione, condivisa anche

dal medico SMR (cfr.doc. AI pag. 995), basata su un attento esame degli atti e sulla

MRI eseguita di recente, appare completa e ineccepibile. L’indagine radiologica

recente non ha in effetti apportato ulteriori elementi patologici che potessero

modificare le conclusioni della perizia __________, permettendo peraltro di escludere,

come attestato dal perito ORL, le diagnosi (poste dal curante) di idrope

endo-linfatica o di malattia di Ménière.

Tale complemento peritale appare

ben motivato e approfondito e va condiviso.

Nemmeno la documentazione

prodotta successivamente al nuovo progetto di decisione del 4 giugno 2024 (cfr.

consid. 1.2) consente conclusioni diverse.

Innanzitutto è stato prodotto un nuovo

attestato del dr. __________ del 16 luglio 2024, il quale ha confermato “una

grave problematica labirintica su instabilità funzionale coadiuvata da un

habitus emicranico che, nell'arco degli anni, era andata a compromettere

notevolmente il quadro clinico dell'assicurata fino a procurare un'invalidante

DPPP”, considerato come la DPPP non le permetteva “di avere un'affidabilità

professionale nel tempo, ciò nonostante una continua e regolare

desensibilizzazione, vestibolare; anche perché la paziente accusa una vera e

propria fobia al movimento che la limita anche nei gesti quotidiani più semplici”.

A suo avviso l’assicurata era inabile completamente, ricordando pure la

presenza di periodi prolungati di recidive di vertigine acuta soggettiva e di

recidive di VPPB con distacco otoconi e ulteriori vertigini al movimento, di attacchi

di emicrania violenti, periodi intensi e recidivanti di tinnito all'orecchio destro,

oltre alla presenza di “una vera e propria fobia al movimento con conseguenti

disturbi reattivi muscolo-tensivi, ansiogeni” e infine “una problematica

posturale-equilibrio cronica irreversibile” (doc. AI pag. 1040).

Sono pure stati prodotti scritti

del dr. __________, internista, del 26 luglio 2024 – per il quale l’assicurata

era inabile al lavoro a motivo della nota “problematica di labirintopatia

cronica ds. nel contesto di una sindrome di Menière” con “una Dizziness

Pasturale Persistente”, doc. AI pag. 1045 – e della dr.ssa __________,

psichiatra, dell’8 settembre 2024 (doc. AI pag. 1048).

Tale documentazione è stata

nuovamente sottoposta al __________, il quale, riferendosi ai rapporti dei

periti, il 17 ottobre 2024 ha concluso che “la nuova documentazione giunta

all'incarto non apportava nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli

già analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare del

23.12.2021” (doc. AI pag. 1070).

In effetti il dr. __________, il

9 ottobre 2024, ha affermato:

" Di base

ancora una volta oltre ad elencare le diagnosi più volte menzionate, non

abbiamo oggettivamente ulteriori elementi di rilievo, ricordando comunque

ancora una volta del resto la risonanza magnetica cerebrale infine eseguita

dopo alcune mie richieste nel marzo 2024, esame che ha escluso lesioni sulle

vie uditive interne o a livello dell'angolo ponto-cerebellare, il protocollo

specifico di idrope non ha inoltre evidenziato reperti certi per questa

patologia.

Vengono descritti attacchi emicranici violenti, non è chiaro se

per questo aspetto c'è una presa a carico neurologica specifica con trattamenti

adeguati. Non sussistono quindi attualmente ulteriori reperti oggettivi che

inducano a rivedere le precedenti

conclusioni peritali.” (doc. AI pag. 1077)

E il dr. __________ si è

espresso il 7 ottobre 2024 come segue:

" Nei fatti:

Al momento della mia valutazione peritale in marzo 2021 la terapia

farmacologica era la seguente:

Neurontin 100 mg 3 cps/die, Topamax 50 mg 2

cpr/die, Saroten 25 mg 1 cpr/die.

L'attuale terapia consiste in:

Neurontin 100 mg 3 cps/die, Topamax 50 mg 2 cpr/die, Saroten 25 mg

1 cpr/die, Rivotril 10-15 gtt alla sera.

Concretamente, nessun incremento della cura antidepressiva è mai

stato implementato. Ne deriva che, pur certificando un aggravamento, con una

depressione grave da anni, la terapia farmacologica rimane invariata. Non è

stato nemmeno disposto un ricovero per revisionare in condizione stazionaria

un'eventuale farmacoterapia inefficace.

Mancano quindi prove oggettive che possano sostenere credibilmente

la certificazione dei deficit. Si confermano pertanto le conclusioni peritali.”

(doc. AI pag. 1077)

Anche tale complemento peritale,

con il quale il __________, sulla base di un’attenta valutazione dei due periti

delle specialità interessate e che più volte si sono espressi in merito

all’assicurata, ha concluso che la documentazione prodotta non apportava nuovi

elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati nella perizia del 23

dicembre 2021 (e negli svariati complementi successivi) né elementi idonei a

modificarne le conclusioni, appare ben motivato e approfondito e va condiviso.

Lo stesso è stato peraltro integralmente avallato anche dal SMR nel suo

rapporto del 21 ottobre 2024 (doc. AI pag. 1079).

In effetti i dr. __________ e __________

si sono limitati ad indicare le diagnosi note e a descrivere i dolori

lamentati, senza tuttavia fornire elementi medici oggettivi nuovi rispetto a

quanto era già noto ai periti. Come con pertinenza osservato dal dr. __________,

i curanti hanno ribadito le diagnosi più volte menzionate, senza tuttavia

addurre ulteriori elementi oggettivi di rilievo. Del resto la RM cerebrale

eseguita, su richiesta del medesimo perito, nel marzo 2024, aveva escluso

lesioni sulle vie uditive interne o a livello dell'angolo ponto-cerebellare.

Inoltre, il protocollo specifico di idrope non aveva evidenziato reperti certi

per tale patologia.

Quanto poi agli attacchi

emicranici violenti citati dai curanti, a ragione il perito ha osservato che

non era chiaro se per tale aspetto vi era una presa a carico neurologica

specifica con trattamenti adeguati (doc. AI pag. 1073).

Ciò vale anche per il rapporto

della psichiatra __________ dell’8 settembre 2024, segnalante un peggioramento

della situazione psichica con “sintomatologia ingravescente legata al

disturbo dell’equilibrio”, con diagnosi di “F33.2 Sindrome depressiva

ricorrente, episodio grave, senza sintomi psicotici in atto”, e

un’inabilità completa da settembre 2021; doc. AI pag. 1048).

Al riguardo, a ragione il dr. __________

il 7 ottobre 2024 ha nuovamente sottolineato che la conclusione della curante

era sprovvista di prove oggettive ed era smentita dalla circostanza che nessun

incremento della cura antidepressiva era mai stato implementato e nemmeno mai

era stato predisposto un ricovero per revisionare in condizione stazionaria

un'eventuale farmacoterapia inefficace.

Al di là dell’ipotesi diagnostica

della psichiatra curante risultava dagli atti che l’assicurata non aveva

necessitato di una cura farmacologica adattata o di interventi più incisivi di

ordine psichiatrico e quindi andavano confermate le conclusioni della perizia

psichiatrica allestita in sede __________ (doc. AI pag. 1073)

In sostanza le svariate

certificazioni prodotte dall’assicurata – che peraltro confermavano

essenzialmente quanto già esposto dai curanti nelle certificazioni precedenti –

si sono limitate a ribadire i disturbi da lei lamentati e a elencare le

diagnosi già note, così come le limitazioni funzionali già enumerate dalla

perizia __________, giungendo ad una diversa conclusione sulla capacità

lavorativa che tuttavia non motivavano e sostanziavano. Correttamente quindi il

__________ e il SMR hanno sottolineato l’assenza di nuove diagnosi e di

elementi patologici rilevanti e concluso che la documentazione medica prodotta

non era in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche e psichiche

presenti nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione della

capacità lavorativa espressa in sede peritale.

2.7. Né del resto la ricorrente ha

prodotto dopo la resa della decisione contestata nuova documentazione che

attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione peritale, intervenuta entro il momento decisivo della resa della

decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che consentano di considerarne

inattendibili le conclusioni.

Dopo l’emanazione della decisione

contestata l’assicurata ha prodotto all’Ufficio AI un nuovo certificato del 27

gennaio 2025 del dr. __________, internista, il quale riferisce di seguire da

molti anni l’assicurata “per la problematica di labirintopatia cronica

destra in contesto di Sindrome di Menière, che l'ha portata a lamentare una

dizziness posturale persistente”. A causa delle ricorrenti crisi

vestibolari l’assicurata sarebbe in sostanza inabile al lavoro (doc. G).

In merito, il medico del SMR,

nella sua annotazione del 4 febbraio 2025, ha osservato, a ragione, che il

curante non apportava “nuovi fatti clinici che non siano già stati valutati

da parte dei periti”, ragione per cui le conclusioni del SMR del 22 aprile

2024 retavano invariate (doc. AI pag. 1099).

Inoltre ha pure versato agli

atti uno scritto del dr. __________ del 20 gennaio 2025, il quale ha confermato

la completa inabilità lavorativa a causa di “una invalidante Dizziness

posturale percettiva persistente" censurando il fatto che la paziente non

sarebbe stata “valutata da un Centro specializzato otoneurovestibolare: con

l’esecuzione di esami specifici quali cervical Vemps, Video Head-Impult Test,

stabilometrie statiche e dinamiche” (doc. F).

Egli, riferendosi

all’affermazione dell’amministrazione nella risposta di causa per cui la sua

attestazione era stata esaminata nel complemento del 14 marzo 2023 dal __________

che non aveva rilevato “elementi diagnostici precedentemente non noti”, si è

nuovamente espresso il 14 marzo 2025 come segue:

" (…) Confermo

nuovamente che si tratta di nuovi elementi medici il manifestarsi nel suo

decorso clinico di una Dizziness Pasturale Percettiva Persistente in contesto

di labirintopatia cronica e di co-morbidità; elementi non considerati dal

collega ORL dr. __________, attenendosi unicamente al problema prettamente

vestibolare.

Il nuovo elemento medico da considerare e motivo del continuo

ricorso è la Dizziness pasturale percettiva persistente; riconosciuta dall’organizzazione

Mondiale della Sanità. (diagnosi ICD);

In allegato, la recente valutazione otoneurologica presso il __________

(Centro di riferimento) che conferma la problematica di dizziness posturale

percettiva persistente. Valutazione eseguita con strumenti specifici e mirati

secondo l'evidenzia scientifica.” (doc. VI/1)

Ha quindi allegato una “valutazione

neurovestibolare” eseguita il 5 marzo 2025 dal dr. __________ del servizio

di neurologia dell’__________, che ha posto per le seguenti diagnosi principali:

" 1.

Sindrome vestibolare cronica:

- verosimilmente su vertigine posturale persistente percettiva

(PPPD),

secondaria a malattia di Ménière anamnestica;

- RM protocollo idrope (23.03.24): non processi espansivi nelle

cisterne dell’angolo ponto-cerebellare e nei meati acustici

interni. Nella sequenza dedicata 3D-IR non evidenti reperti sospetti per idrope

cocteo-vestibolare;

- terapia: fisioterapia vestibolare, psicoterapia comportamentale;

Considerandi

2.

Emicrania con aura, episodica:

- Clinica: frequenza attuale: in media 2 giorni al mese;

fattori scatenanti: ciclo mestruale, stress, cambi meterologici;

-

Accertamenti:

RM cerebrale nativa ed angio-RM dei vasi intracranici con

MDC (27.07.2020); normale;

-

Terapia:

profilattica pregressa: Cymbalta 60 mg/die; attuale: Topamax

100.

mg, Saroten 25 mg; Vit B2 400mg, Magnesio 600mg,

bisoprololo 2.5mg;

di attacco: Relpax 40 mg (parzialmente efficace); Relpax 80mg

(efficace); Domperidon 10mg.

3.

Insonnia cronica iniziale e di mantenimento,

attualmente ben

controllata con/su: componente di iperallerta;

4.

Disturbo respiratorio in sonno di natura ipo-apnoica

ostruttiva, di entità lieve e con modulazione posizionale (AHI 21.1/h, supino

35.7/h vPSG 05.2019). Interruzione della terapia con CPAP per scelta

personale.

5.

Sindrome ansioso-depressiva in trattamento (psicoterapia

e farmacoterapia).”

E ha concluso come segue:

" Valutazione

e procedere

Interpreto la sindrome vestibolare cronica sulla base della

semiologia e degli atti (malattia di Ménière) nel contesto di una sospetta

vertigine persistente pasturale percettiva (PPPD). Non escludo in DD una meno

probabile componente emicranica o medicamentosa su Neurontin. All'esame clinico

non riscontro segni vestibolopatia periferica, sindrome cerebellare e vertigine

parossistica posizionale

benigna. Ricordo che una RM protocollo idrope di marzo 2024 non

mostrava reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare (tale aspetto non

esclude una malattia di Ménière). Confrontato con

un'ipopallestesia bimalleolare e considerando l'importanza di

escludere una causa secondaria dell'instabilità (anche visto il procedimento Al

in corso) decido di completare il bilancio con un ENMG e una RM midollo

(convocazione segue). Ho informato la paziente sull'origine verosimilmente funzionale

della sindrome vestibolare cronica, segnalando che si tratta di una diagnosi

positiva e non di esclusione. Confermo la fisioterapia vestibolare e la

psicoterapia comportamentale in atto.

Sebbene Saroten non rappresenti la farmacoterapia di prima scelta

per la PPPD (sarebbero più indicati preparati come Fluoxetina, Sertalin,

Escitalopram o Venlafaxin), visto il buon effetto sulla

cefalea emicranica, decido in accordo con la paziente di non

modificare la terapia. Con lo scopo di favorire la stabilità invito la paziente

ad usare lenti monofocali durante la marcia.” (doc. VI/1)

In merito si è espresso il __________

con complemento peritale dell’8 aprile 2025, corredato da nuove prese di

posizione dei periti ORL e in psichiatria, concludendo nel senso la nuova

documentazione non apportava nuovi elementi di pertinenza medica e ha in

particolare esposto come segue:

" Abbiamo

sottoposto la nuova documentazione giunta agli atti ai nostri consulenti, le

cui risposte sono qui di seguito riportate ed alle quali ci allineiamo

completamente.

Presa di posizione del Dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, del 1.4.2025:

Ho preso visione del rapporto del __________, Dr. __________,

datato 05.03.2025. Il neurologo ha informato la paziente sull'origine

"verosimilmente funzionale" della sindrome vestibolare cronica,

confermando una fisioterapia vestibolare, ma anche una psicoterapia

comportamentale.

Per quanto di mia competenza, posso far notare come agli atti non

abbia trovato dei documenti psichiatrici specialistici con delle diagnosi

suscettibili di influenzare l'espressione e l'intensità di questa

patologia ORL.

Per gli altri aspetti che mi vedono implicato, il collega dichiara

in maniera alquanto generica che vi sarebbe una sindrome ansioso depressiva in

trattamento. Sottolineo tuttavia come il neurologo segnali che l'insonnia è

attualmente ben controllata.

D'altra parte l’unica terapia antidepressiva consiste in Saroten

25.

mg, peraltro a dosaggio molto basso e mantenuto essenzialmente per il buon

effetto sulla cefalea emicranica.

Non ci sono quindi degli elementi psichiatrici suscettibili di

modificare la valutazione peritale,”

Presa di posizione del Dr. med. __________, specialista ORL,

del 1.4.2025:

“(…) Rifacendoci a quanto già in precedenza negli atti, ribadisco

che dal punto di vista medico non sono emersi nuovi elementi oggettivi,

rifacendosi del resto all’esaustivo rapporto del collega dott. __________,

rilevo nella sua valutazione finale, “all'esame clinico non riscontro segni di

vestibulopatia periferica, sindrome cerebellare e vertigine parossistica

posizionale benigna. Ricordo che una risonanza magnetica con protocollo di

idrope di marzo 2024 non mostrava reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare".

E ancora nel paragrafo sotto "ho informato la paziente

sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare

cronica”.

L'elemento medico che del resto non è comunque nuovo, ovvero

questa "dizzines posturale percettiva persistente" può essere se del

caso rivalutata in ambito psichiatrico.”

Non abbiamo potuto chiedere una presa di posizione al nostro

perito neurologo, in quanto in pensione. Tuttavia ad un'attenta lettura del

rapporto medico del 5.3.2025 del Dr. med. __________, capoclinica di

neurologia, rileviamo che quest'ultimo descrive un esame obiettivo

neurologico sostanzialmente normale, fatto salvo una lieve

ipo-pallestesia bilaterale. In particolare viene rilevato: no gaze-evoked

nystagmus, non head-shaking nystagmus, non nistagmo spontaneo, non nistagmo

vibratorio, test di Halmagy nella norma bilateralmente,

manovra di supine-Roll 30° e Dix-Hallpike bilateralmente senza

vertigine e nistagmo, lieve vertigine al ritorno da seduta dopo Dix Hallpike.

Il neurologo scrive pure di aver informato l'A. sull'origine verosimilmente

funzionale della sindrome vestibolare cronica e segnala che, visto il buon

effetto sulle emicranie, non ritiene al momento necessario modificare la

terapia.

Pertanto lo specialista neurologo non ha riscontrato patologie

neurologiche di nuova insorgenza concludendo per un problema di tipo funzionale

alla base del disturbo lamentato dall'A., rilevando pure un miglioramento delle

emicranie. Nel suddetto rapporto il Dr. med. __________

segnala di aver richiesto un approfondimento mediante ENMG e MRI

su cui ci riserviamo di prendere eventualmente posizione in futuro quando

saranno disponibili i risultati. (…)” (doc. XI)

Tutto ben considerato questo

Tribunale deve aderire e rimandare alle dettagliate e approfondite valutazioni

del __________, basate sul parere degli specialisti ORL e in psichiatria che

già si erano espressi in sede di valutazione multidisciplinare del dicembre

2021.

e nei successivi complementi del __________.

In effetti, per quanto riguarda

l’ambito ORL l'assenza di elementi giustificanti una diversa valutazione del

caso è stata confermata dal dr. __________, il quale a ragione si è riferito al

rapporto del dr. __________ che in sede di valutazione finale ha espressamente

escluso la presenza di “segni di vestibulopatia periferica, sindrome

cerebellare e vertigine parossistica posizionale benigna”, ricordando pure

che già la RM del marzo 2024 non mostrava reperti sospetti per idrope

cocleo-vestibolare. Sempre il neurologo ha inoltre indicato di aver informato

la paziente sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare

cronica (in medicina si definiscono “funzionali” quei disturbi e sintomi

che non sono riconducibili ad una causa organica evidente o identificabile

attraverso esami medici convenzionali rispettivamente “quelli che non

riconoscono un danno organico documentabile come loro causa”; cfr. in tema prof.

Antonio Iannetti in: https://iannetti.it/malattie-funzionali-gastroenterologiche/

e https://www.microbiologiaitalia.it/salute/disturbi-funzionali-cose-cause-sintomi-e-trattamenti/).

In merito alla presenza, più

volte evocata dal dr. __________, di una “dizzines posturale percettiva

persistente”, il perito ha giustamente sottolineato che non si trattava di

un elemento nuovo e che tale condizione poteva se del caso essere rivalutata in

ambito psichiatrico.

In quest’ultimo ambito, il dr. __________

ha dal canto suo escluso che quest’aspetto fosse suscettibile di modificare la valutazione

peritale, sottolineando anche lui la verosimile origine “funzionale" della

sindrome vestibolare cronica e pure che, per quanto di sua competenza, egli non

aveva trovato dei documenti psichiatrici specialistici con delle diagnosi

suscettibili di influenzare l'espressione e l'intensità di questa patologia

ORL.

Per il resto, lo specialista ha

ribadito di non condividere la diagnosi, espressa dal collega in modo generico,

di “sindrome ansioso depressiva in trattamento”, considerato peraltro

come non solo il neurologo avesse sottolineato che l'insonnia era attualmente

ben controllata, ma anche che tale diagnosi sarebbe inconciliabile con l’unica

terapia antidepressiva assunta (Saroten 25 mg) a dosaggio peraltro molto basso

e mantenuto essenzialmente per il buon effetto sulla cefalea emicranica.

A ragione, quindi, con

motivazioni convincenti cui questo Tribunale deve aderire, ha escluso che vi

fossero elementi psichiatrici suscettibili di modificare la valutazione

peritale.

Resta da osservare che il __________

ha pure evidenziato di non aver interpellato il perito neurologo dr. __________,

in quanto non più attivo, ma di aver comunque esaminato, tramite le dr.sse __________

e Valentini, il referto del dr. __________, non riscontrando patologie

neurologiche di nuova insorgenza, rilevando pure un miglioramento delle

emicranie (doc. XI/2).

A tali conclusioni questo

Tribunale deve quindi aderire, le attestazioni prodotte dalla ricorrente non

permettendo, come visto, di modificare le conclusioni tratte dall’amministrazione,

sulla base delle svariate e accurate valutazioni del __________.

Nemmeno, infine, lo scritto del

2.

maggio 2025 del dr. __________ – con il quale il curante ha ribadito nuovamente

la necessità di effettuare “una valutazione strumentale complessa della

funzione vestibolare e del disequilibrio posturale alla marcia”,

considerando “la problematica di Dizziness posturale percettiva persistente

complessa con coinvolgimento interdisciplinare” (doc. L) – permette una diversa

valutazione.

Come con pertinenza osservato

dall’Ufficio AI il 16 maggio 2025 (XIX), occorre in merito ribadire che, su

indicazione del perito ORL, il __________ aveva predisposto l’esecuzione nel

marzo 2024 di una MRI cerebrale per orecchio interno (idrope) eseguita il 28

marzo 2024 presso il Servizio di neuroradiologia presso il __________ (cfr. in

esteso al consid. 2.6.3). Tale esame aveva permesso di escludere diagnosi quali

idrope endo-linfatica e/o una malattia di Ménière e il dr. __________ aveva

quindi confermato la diagnosi con influsso sull'abilità lavorativa di

sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità

pasturale d'origine indeterminata, probabilmente multi-fattoriale e

sottolineato che già in sede peritale erano state adeguatamente considerate le

limitazioni funzionali derivanti da tale problematica (cfr. complemento del __________

del 18 aprile 2024, doc. AI pag. 988).

Infine, con un ulteriore scritto

del 30 maggio 2025 il dr. __________ ha ancora osservato che si trattava “di

un errore medico: scientificamente non si può escludere una sindrome di Ménière

e/o un idrope endolinfatico con una risonanza magnetica protocollo idrope!”

(XXXI).

In merito si è ancora espresso il

24.

giugno 2025 l’Ufficio AI, ribadendosi nella sue conclusioni e pure che “dal

lato medico non vi sono altri esami necessari da attuare come più volte

ribadito dallo stesso __________ e dal SMR”, allegando e rinviando a certificazioni

già agli atti (complemento peritale del __________ del 18 aprile 2024, presa di

posizione del dr. __________ del 29 marzo 2024, referto radiologico 28 marzo

2024.

relativo alla RM cerebrale per orecchio interno e rapporto di analisi del

21.

marzo 2024, doc. XXIII/1-4).

Questo Tribunale deve nuovamente rimandare

a quanto osservato in quella sede dal perito ORL del __________, per il quale la

RM effettuata all’orecchio interno il 23 marzo 2024 non aveva apportato

ulteriori elementi patologici idonei a modificare le conclusioni della

precedente perizia, ma aveva permesso di escludere la presenza di “lesioni sulle vie uditive interne o

a livello dell'angolo ponto-cerebellare, mentre nella sequenza specifica non si

sono evidenziati elementi per ritenere con certezza una diagnosi di idrope

cocleo-vestibolare destra ed evidentemente nemmeno a sinistra”. Il dr. __________

aveva anche ribadito che non si poteva “ragionevolmente indicare nelle

diagnosi un'idrope endo-linfatica e/o una malattia di Menière”. Aveva

quindi confermato le conclusioni della perizia __________ e, quindi, la

presenza, quali diagnosi con influenza sulla capacità uditiva, di una "sintomatologia

vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale d'origine

indeterminata, probabilmente multi-fattoriale". Andavano poi ammessi “probabili

esiti di vertigine posizionale parossistica benigna a destra (diagnosi

prettamente clinica), così come la leggera ipoacusia percettiva sempre dal lato

destro”, ma erano assenti lesioni sulle vie uditive interne (doc. XXIII/1;

cfr. al consid. 2.6.3).

Alla luce di queste dettagliate

valutazioni del caso e dei reperti agli atti, a ragione l’Ufficio AI ha

nuovamente confermato le conclusioni della perizia multidisciplinare (XXIII).

In effetti, alla luce delle

competenti valutazioni degli specialisti coinvolti, e in particolare del perito

ORL, la documentazione prodotta dalla ricorrente e le sue allegazioni non

permettono di mettere in dubbio le conclusioni diagnostiche tratte dalla

perizia __________, né forniscono elementi in grado di ritenere non completi o

non corretti non solo le conclusioni in merito alla capacità lavorativa, ma

nemmeno l’accertamento medico effettuato prima della resa della decisione

contestata.

In sostanza, la ricorrente non ha

apportato alcun elemento atto a quantomeno mettere in dubbio le conclusioni

dell’Ufficio AI basate sulle approfondite valutazioni della perizia __________

e dei numerosi complementi peritali, e non ha addotto elementi nuovi che

permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una modifica duratura della

situazione rispetto alla valutazione peritale del 23 dicembre 2021 e

intervenuta entro la decisione contestata del 13 gennaio 2025 (la

quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte non consentono

in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si

sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

Circa poi le critiche mosse

genericamente alla perizia __________, ricordato che per la giurisprudenza non

sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti

funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella

complessità del quadro clinico, va detto che al __________, e in particolare ai

periti in medicina interna, reumatologia, otorinolaringoiatria, neurologia e

psichiatria, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta

valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e

sottoposti per valutazione.

Decisivo appare in definitiva che

la ricorrente abbia contestato la perizia __________ senza tuttavia apportare

dal lato medico dei rapporti o degli elementi utili ad inficiarne la

valutazione.

In definitiva, come osservato

dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente si traduce in una critica

soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e

approfondito esame della situazione.

Pertanto, visto quanto sopra,

ritenuta la perizia __________ del 23 dicembre 2021 – la quale rispecchia tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.3 e 2.4) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante – e i

complementi del 27 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio, 24 luglio 2023, 9 gennaio,

18.

aprile e 17 ottobre 2024, 8 e 18 aprile 2025 (doc. AI pag. 591, 835, 894,

926, 944, 969, 988, 1070, XI, XXIII) e pure gli affidabili pareri del medico

SMR (cfr. in particolare i rapporti del 18 gennaio 2022, 24 maggio, 13 giugno

2023, 5 febbraio, 22 aprile, 24 luglio e 21 ottobre 2024, 4 febbraio, 10 aprile

2025, doc. AI pag. 812, 930, 937, 982, 1042, 1079, 1099, XI/1; sul

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.4) e non essendo

provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa,

intervenuto prima della decisione contestata del 13 gennaio 2025 (la

quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona

assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati

dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di

vista funzionale diverse da quelle stabilite dalla perizia. Pertanto

l’assicurata va considerata inabile al 50% quale

operaia di lavanderia (al 45% in attività adeguate) dal 23 gennaio 2017, al 60%

(rispettivamente 55%) dal 25 ottobre 2017 e al 50% (al 45% in attività

adeguate) dal 1° dicembre 2017.

Le conclusioni in

merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi

confermate.

Questo Tribunale ritiene infine

che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla data decisiva

dell'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1

con rinvii). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2.

Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Considerato

come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare

l’affidabilità della perizia __________, non occorre ordinare nuovi

accertamenti medici, ragione per cui la richiesta di effettuare ulteriori

accertamenti medici va respinta.

2.8

Per quanto riguarda la valutazione

economica, richiamato quanto esposto al consid. 2.2, va fatto riferimento al

calcolo esposto nella decisione contestata, considerato anche come lo stesso

sia rimasto sostanzialmente incontestato (riservato quanto verrà esposto nel

prosieguo riguardo alle attività esigibili). Stante, al 1° gennaio 2018 (alla

scadenza dell’anno di attesa) un’abilità lavorativa del 50% nell’attività

lavorativa svolta e del 55% in attività adeguate, per determinare il grado di

invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

" Grado

d'invalidità alla scadenza dell'anno di attesa (01.01.2018)

Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto

segue:

La giurisprudenza imposta dall’alta Corte federale indica che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica (tabelle RSS). Sempre in base alla giurisprudenza

federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del

25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono

suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe percepire,

quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, il

grado di occupazione.

Nel caso concreto, senza il danno alla salute la Signora RI 1

nell'attività originaria di operaia di lavanderia avrebbe potuto conseguire CHF

34'940.00 (fonte: reddito assicurato presso __________).

Malgrado il danno alla salute avrebbe invece potuto teoricamente

conseguire CHF30'139.55 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile,

attività semplici e ripetitive, da considerare la

capacità lavorativa ridotta del 45 %).

Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di

guadagno, e quindi un grado Al, pari al 14 %, come da seguente specchietto:

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF

34'940.00

Reddito con invalidità CHF

30'139.55

Perdita di guadagno CHF

4'800.45

Grado d'invalidità 14%

Grado d'invalidità dal 01.01.2024 (modifica dell'art. 26 bis,

cpv. 3 OAI)

In seguito alla modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI, valida dal

01.01.2024, per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto

segue.

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica (tabelle RSS). l dati RSS relativi all'anno 2024 non

sono ancora a disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi

quelli del 2022. Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito prima

dell'insorgere del danno alla salute è inferiore di almeno il 5 % al valore

centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il reddito senza

invalidità corrisponde al 95 % di questo valore centrale (gap salariale). In

caso di attività indipendente, il gap salariale non viene applicato.

Per quanto attiene al reddito con invalidità, si precisa che se il

valore è stabilito in applicazione dei dati statistici federali, dal 1. gennaio

2022.

viene applicata una riduzione del 10% se l’assicurato dispone di una

capacità lavorativa residua pari al 50% o meno. Dal 1. gennaio 2024 è inoltre

stata introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il

reddito da invalido è stabilito in applicazione dei parametri federali.

Nel caso concreto, senza il danno alla salute la Signora RI 1

nell'attività originaria di operaia di lavanderia avrebbe potuto conseguire CHF

39’719.90 (fonte: e-mail del datore di lavoro del 29.08.2023 della ditta __________).

Siccome tale reddito risulta inferiore di almeno il 5% del valore

centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il reddito senza

invalidità ammonta in CHF 46'891.05.

Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata potrebbe

teoricamente conseguire CHF 26'660.20 (tabelle RSS, valori federali, settore

femminile, attività semplici e ripetitive, riduzione del 10% legata al mercato

del lavoro, inoltre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 45%).

Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di

guadagno, e quindi un grado Al, pari al 43%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF

46'881.05

Reddito con invalidità CHF

26'660.20

Perdita di guadagno CHF

20'220.85

Grado d'invalidità 43%

Non si intravvedono provvedimenti professionali atti a migliorare

la capacità di guadagno residua della Signora RI 1.

Osservazioni al progetto di decisione del 4 giugno 2024

(…)

Considerata l'esigibilità medica in attività adeguate, si

riconferma inoltre la valutazione del consulente in integrazione. L'assicurata

risulta abile al 55 % in attività adeguate. Se l’assicurata lo desidera, si

rimane a disposizione per un aiuto al collocamento.

Per quanto riguarda il reddito senza invalidità e il calcolo del

grado d'invalidità alla scadenza dell'anno d'attesa si osserva quanto segue.

ll reddito indicato dall'ex datore di lavoro non era in linea con

i guadagni effettivi dell'assicurata. Pertanto abbiamo preso a riferimento il

salario assicurato presso __________ di CHF 34'940.00. Questo reddito è

favorevole all'assicurata, in quanto

superiore ai guadagni effettivi negli anni precedenti al danno

alla salute.

Non si applicano riduzioni al reddito con invalidità in quanto la

limitazione del rendimento determinata in sede medica tiene già in

considerazione le limitazioni funzionali. Inoltre il discapito economico dovuto

al limitato numero di anni di servizio è ininfluente in quanto il

tempo necessario al raggiungimento dei redditi mediani si riduce a

pochi anni. Quindi, nel caso concreto, una riduzione del reddito ipotetico da

invalido non è giustificata.

Una riduzione per attività a tempo parziale per le donne non è

applicabile. In effetti le lavoratrici a tempo parziale non presentano nessun

discapito economico riferendosi al rapporto tra tempo di lavoro e salario

mediamente percepito dalle lavoratrici a tempo parziale. Al contrario, vi sono

molte divisioni economiche dove le lavoratrici a tempo parziale sono maggiormente

remunerate rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito

dalle lavoratrici a tempo pieno.

Per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità dal

01.01.2024

viene utilizzato un salario statistico in attività adeguate, valore

mediano e non di una categoria specifica. Si parte da un

reddito di CHF 53'859.03, il quale viene ridotto del 45 % per la

valutazione medica e del 10% legato al mercato di lavoro (art. 26bis cpv. 3 OAI).

Si confermano pertanto i redditi indicati nel progetto.

Si conferma inoltre il progetto di decisione del 4 giugno 2024.”

Il calcolo ha applicato

correttamente la normativa legale (cfr. al consid. 2.2), considerando giustamente la giurisprudenza del

Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013; cfr. anche DTF 142 V 178).

Per quanto riguarda i salari applicati per determinare il reddito da invalida

ha in effetti fatto correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali

(valori centrali) dichiarati applicabili dal Tribunale federale (art. 26bis

cpv. 2 OAI; cfr. doc. AI pag. 853; riguardo all’applicabilità dei dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS

TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di

Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

Per quanto riguarda il reddito

senza invalidità nella decisione l’amministrazione ha correttamente precisato

che il reddito indicato dall'ex datore di lavoro non era in linea con i

guadagni effettivi dell’assicurata. Pertanto è stato preso a riferimento il

salario assicurato presso __________ di CHF 34'940.--. Tale reddito risulta favorevole

all'assicurata in quanto superiore ai guadagni effettivi negli anni precedenti

al danno alla salute e va quindi confermato.

Correttamente ha pure precisato

di non aver applicato alcuna riduzione al reddito con invalidità, segnatamente in

quanto la limitazione del rendimento determinata in sede medica teneva già in

considerazione le limitazioni funzionali (su tale mancata riduzione cfr. ancora

in seguito).

Il TCA constata che per quanto riguarda

il grado d’invalidità per il periodo successivo al 1° gennaio 2024, l’amministrazione

per determinare il reddito da invalida ha utilizzato il valore mediano del

settore statistico in attività adeguate ed ha applicato la deduzione

generalizzata del 10% quale correttivo per i salari statistici troppo elevati

giusta l’art. 26 bis cpv. 3 OAI (cfr. consid. 2.2).

In proposito in una sentenza

35.2004.86

del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli

infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Abbondanzialmente,

va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di

assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda

frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali,

sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv.

3.

OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre

2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è

pertanto conforme al diritto federale.

In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva

determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da

invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale

giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato

non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto

opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione,

fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla

giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile

sotto forma di salari di riferimento corretti.

In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv.

3.

OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò

contravvenire al suo testo.

In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali

legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore

formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente

giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro

canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione

dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei

redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione

da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche

differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata

in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui

tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione

per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10%

(cfr. art. 26bis

cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce

una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in

precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid.

5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).

Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a

ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione

dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono

nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2;

148.

V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid.

5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la

necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla

base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si

spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali

non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero

senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di

specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3,

prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377

del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).

Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha

espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna

incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024,

siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis

cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso,

pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova

riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente

riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).

Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far

tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis

cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale

quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le

decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle

esaustivamente (“Non sono ammesse

ulteriori deduzioni.”)

previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione

forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del

50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena

citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile

(circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle

assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434

consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).

In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in

vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione

del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore

il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre

una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita

nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle

tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del

caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto

conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la

valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore

formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art.

28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).

Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei

fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro

ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis

cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo

complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro

condivisa anche dalla dottrina.

In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael

E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:

(…).

Der Elefant im Raum

ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF

150.

V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar

2024.

auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht

unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf

Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu

Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023

geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue

10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls

in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%).

So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.

Nimmt man den Willen

des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun

rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso

ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung

sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion

Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher

Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten

Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass

“mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin

Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und

Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive

partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”

Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie

Lang:

(…).

Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer

realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der

Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines

zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht

nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG

wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum

Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der

Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für

einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein

entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines

Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger

kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der

bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab

1.1.2024

neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls

es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer

der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie

finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die

Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht

erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als

Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass

auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte

Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei

Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher

Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”

(Basler Kommentar ATSG

– Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)

In una sentenza 9C_188/2025 del

31.

luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se,

trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e

della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in vigore del

nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare a titolo

complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale e,

quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito statistico

da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:

" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die Beschwerdeführerin

vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von Art. 26 bis Abs. 3

IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es sich verhält, kann offenbleiben.

Auch wenn der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht

ein, weshalb zum in der Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10

resp. 20 % zusätzlich ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste.

Laut BGE 150 V 410 E. 10.6 ist nur insoweit, als über den durch die

Verordnungsbestimmung vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus

Bedarf an weitergehender Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen

Rechtsprechungsgrundsätze zum Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach

diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der

Tabellenlohnabzug nach den Umständen im Einzelfall gesamthaft zu schätzen;

zudem darf er höchstens 25 % betragen (vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch

im Zusammenhang mit dem Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des

Tabellenlohnabzugs von 10 % ist eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder

geltend gemacht noch ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender

Korrektur besteht. » (consid. 8.4.)

In quell’occasione l’Alta

Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva

professionalmente a tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in

misura del 60% in ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio

2024.

del 39% – ha ritenuto che l’amministrazione non aveva abusato del suo

potere d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario

statistico da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.

In concreto, sulla base delle

considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025,

per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2024, si

pone quindi la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista

dall’art. 26bis cpv. 3 OAI, il reddito statistico da invalida debba essere

ulteriormente decurtato a titolo di deduzione per circostanze personali. La

questione di eventuali riduzioni da applicare al reddito da invalida si pone

invero anche per il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2018,

considerato come l’Ufficio AI non ne abbia ammesso alcuna né in occasione della

determinazione del grado d’invalidità alla scadenza dell’anno di attesa né al

1° gennaio 2024, precisando che una riduzione non si imponeva in quanto la

limitazione del rendimento determinata in sede medica teneva già in

considerazione le limitazioni funzionali.

Ora, richiamata anche la

giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa

Corte ritiene che l’amministrazione non ha abusato del proprio potere

d’apprezzamento (sulla giurisprudenza per cui di principio allorquando vi è una

capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,

quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità

lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore riduzione per la stessa

ragione, cfr. le STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, 9C_635/2016 del 14

dicembre 2016 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016).

In effetti, come dianzi esposto

(consid. 2.6.2), in sede di valutazione peritale il __________ aveva precisato

che, secondo i periti ORL e reumatologico, l'attività adeguata per l’assicurata

doveva comportare un lavoro sedentario, in ambiente isolato, senza grossi

rumori di sottofondo o necessità d'interagire frequentemente con le persone,

non richiedente l’apprendimento di complesse nozioni e neppure un'attenzione

sostenuta rilevante. Inoltre, poste un’incapacità del 40% in ambito

psichiatrico e del 20% in ambito ORL (entrambe riduzione per rendimento), ne

derivava “una capacità lavorativa globale del 55%, intesa come riduzione per

rendimento, data dall’integrazione parziale tra le incapacità lavorative in

ambito ORL e in ambito psichiatrico”. Si procedeva ad un’integrazione

parziale, “in quanto i limiti funzionali contemplavano già la

necessità di maggiori pause e prendono in considerazione la maggiore

stancabilità e riduzione di concentrazione dell'assicurata” (doc. AI pag.

681).

La consulente in integrazione

professionale (SIP), nel suo rapporto finale del 21 novembre 2022 (confermato

integralmente in data 23 maggio 2024, doc. AI pag. 999), dopo aver

espressamente riepilogato i citati limiti funzionali indicati dal __________,

nell’ambito della sua analisi della reintegrabilità e della valutazione delle

attività adeguate, ha concluso che vi erano sufficienti attività esigibili e

compatibili con le esigente poste a livello medico, indicando a titolo di

esempio le seguenti attività non qualificate, semplici e ripetitive: aiuto

ammnistrativo (attività di back office, controllo bollettini, ecc.), operaia

generica in attività di imballaggio, controllo qualità, ecc. (doc. AI pag.

844). Avendo quindi individuato un ventaglio sufficiente di attività semplici e

leggere che l’assicurata potrebbe svolgere (nella misura del 55%), ha concluso escludendo

l’applicazione di riduzioni sul reddito ipotetico da invalida. Ha in particolare

escluso una riduzione per attività leggera, età o anni di servizio (considerato

come il tempo necessario al raggiungimento dei redditi mediani si riduce a

pochi anni), per tasso d’occupazione (ritenuto come le lavoratrici a tempo

parziale non presentano nessun discapito economico) e nemmeno per limitazioni

funzionali considerato come la limitazione del rendimento determinata in

concreto teneva già conto delle limitazioni funzionali (rapporto del 24

novembre 2022, doc. AI pag. 856).

A tali conclusioni questo

Tribunale deve aderire, rilevato peraltro come le limitazioni funzionali in

discussione (necessità di un lavoro sedentario, in ambiente isolato, senza

grossi rumori di sottofondo o necessità d'interagire frequentemente con le

persone) non presentano delle specificità tali da dover essere tenute in

particolare conto a titolo di deduzione sul salario statistico, ritenuta

l’esistenza, giusta il SIP, di un ventaglio sufficiente di attività semplici e

leggere accessibili all’assicurata (cfr. la STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025

con la quale il Tribunale federale ha negato che la Corte cantonale avesse

abusato del suo potere d’apprezzamento non ammettendo alcuna deduzione sul

salario statistico da invalida, negando in particolare che le limitazioni

funzionali dovute alle affezioni alla salute, l’età e la durata

dell’interruzione dell’attività lavorativa fossero nel caso elementi

suscettibili di influenzare le prospettive salariali dell’assicurata, ritenuta

abile nella misura del 50%, con un conseguente grado d’invalidità del 49% e la

STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025 nella quale l’Alta Corte non ha applicato

nessuna deduzione per circostanze personali - lavoro a tempo parziale e motivi

di salute - nel caso di un assicurato inabile al lavoro al 30% in attività

adeguate).

Sia pure osservato che l’assicurata

in fase di osservazioni al progetto di decisione si era limitata a postulare

un’ulteriore riduzione del 15% per non meglio precisate “caratteristiche

personali” (doc. AI pag. 864), e in questa sede non ha nemmeno contestato

il calcolo del grado d’invalidità operato dall’amministrazione né ha indicato quali

ulteriori fattori andassero considerati per la riduzione e in che misura.

A tal proposito si evidenzia infine

che in plurime pronunzie (cfr. STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid.

2.8.2., 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del 29 agosto

2022.

consid. 2.11.3., 32.2022.20 dell’8 giugno 2022 consid. 2.8., 32.2021.67

del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.) il TCA ha ribadito che una riduzione dettata

dagli impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro

che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o

al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di

attività accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2, 8C_82/2019

del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.

4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4).

Il calcolo effettuato nella

decisione contestata così come il grado di invalidità che ne è scaturito (14%

al 1° gennaio 2018 e 43% al 1° gennaio 2024) vanno pertanto confermati.

Del resto, riservato quanto

segue, la ricorrente non ha contestato il metodo di graduazione

dell’invalidità, né i salari applicati per il confronto dei redditi e questo

giudice può quindi fare riferimento al calcolo esposto nella decisione

impugnata.

Nel suo ricorso l’interessata

censura tuttavia la valutazione economica operata dall’amministrazione facendo

riferimento all’allegato rapporto del 6 marzo 2020 del Sostegno integrazione

lavorativa SIL, il quale, tramite la sua psicologa, al termine di un

accertamento professionale dal 25 novembre 2019 al 29 febbraio 2020 in un

contesto industriale per valutare la tenuta e il rendimento, ha concluso che l’assicurata

non era reintegrabile nel mondo del lavoro (doc. D).

Ora, in proposito a ragione

l’Ufficio AI ha fatto innanzitutto rilevare che tale rapporto era stato

attentamente valutato nell’ambito della perizia del 23 dicembre 2021 del __________.

Va pure osservato che esso non

poteva essere considerato definitivo in quanto riferito ad un periodo in cui le

condizioni di salute dell’assicurata non erano stabilizzate. Basti pensare che

con rapporto intermedio del 14 febbraio 2020 la consulente in integrazione professionale

(SIP) aveva deciso di interrompere la misura di accertamento professionale in

corso visto il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata (doc.

AI pag. 451). Le conclusioni del SIL non possono quindi essere considerate

determinanti ai fini della reintegrabilità lavorativa, osservato anche che

l'attività pratica in quell’occasione, presso la ditta __________ su un periodo

breve, era stata svolta in un ambiente particolare (rumoroso), e quindi da

considerare controindicato in base alle risultanze della perizia __________.

In merito all’analisi della

reintegrabilità va nuovamente ribadito che al termine di un’accurata

valutazione, con rapporto finale del 21 novembre 2022 la consulente SIP, ricordati

i citati limiti funzionali da rispettare in base alla perizia __________,

osservato come l’attività di operaia di lavanderia non fosse da considerare

adeguata a tali limitazioni, ha ritenuto adeguate attività non qualificate,

semplici e ripetitive, ad esempio come aiuto amministrativo, operaia generica

in attività di imballaggio (leggere) o controllo qualità. Ha pure concluso

escludendo l’esistenza di provvedimenti professionali Al atti a migliorare la

capacità di guadagno (doc. AI pag. 843).

Tali conclusioni erano state

confermate dalla consulente anche il 23 maggio 2024, dopo che il __________ si

era ripetutamente nuovamente espresso a seguito della nuova documentazione

medica prodotta dall’assicurata, confermando i medesimi limiti funzionali e le

stesse capacità lavorative (doc. AI pag. 999).

Ricordato che compito del medico

è indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro e che spetta al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è

in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età), avuto

riguardo alle indicazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5, 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011

consid. 3.5), a tali conclusioni, espresse dalla consulente SIP dopo adeguato e

approfondito esame del caso e considerate le conclusioni del __________ e del

SMR, può essere rinviato.

Al riguardo va pure osservato che

il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331).

Del resto, la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3, 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Inoltre, secondo la

giurisprudenza federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi,

senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di

reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà

che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b) – che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

capacità lavorativa del 55% in attività adeguate rispettose dei limiti

enunciati dal __________.

Alla luce della

situazione concreta, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione – viste

anche le argomentazioni sviluppate dalla consulente SIP nelle citate prese di

posizione, che vanno qui confermate e tenuto conto anche del riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3) – ha considerato la ricorrente integrabile nel mondo

del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.

Non vi sono dunque motivi per

scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la

valutazione economica.

2.9

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto, accertate inabilità lavorative del 50% quale operaia di lavanderia (al

45% in attività adeguate) dal 23 gennaio 2017, del 60% (rispettivamente 55%)

dal 25 ottobre 2017 e del 50% (al 45% in attività adeguate) dal 1° dicembre

2017, con un conseguente grado di invalidità, stabilito in applicazione del

metodo ordinario del raffronto dei redditi, del 14% al 1° gennaio 2018 e del

43% al 1° gennaio 2024 (considerando la nuova disposizione circa la valutazione

economica di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI), è a giusta ragione che l’Ufficio

AI ha riconosciuto alla ricorrente una rendita d’invalidità con un grado

d’invalidità del 43% dal 1° gennaio 2024.

Ne consegue che la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il Presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti