32.2025.17
Assegnata rendita con grado del 43%. Assicurata contesta e pretende la rendita da un momento anteriore, contestando la valutazione medica. Affezioni psichiche. TCA conferma decisione
1 settembre 2025Italiano104 min
conseguente inabilità lavorativa completa dal gennaio 2017 (doc. AI pag. 265). Dopo
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2025.17
FC
Lugano
1 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 gennaio 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1978, già attiva
professionalmente quale cameriera e ausiliaria di pulizie e da ultimo come
operaia in lavanderia, ha presentato nel settembre 2005 una prima domanda di
prestazioni AI per adulti che è stata respinta dall’Ufficio AI, mediante
decisione del 21 settembre 2009, in assenza di un grado d’invalidità
sufficiente. Una seconda domanda di prestazioni presentata nel
febbraio 2016 è pure stata rigettata mediante decisione del 5 settembre 2016.
1.2. Nel settembre 2017
l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere principalmente
problematiche legate all’orecchio destro e ai postumi di un infortunio alla
spalla destra.
Esperiti gli accertamenti
medici (in particolare una valutazione medica del SMR e una perizia
pluridisciplinare a cura del __________ del 23 dicembre 2021, seguita da
complementi del 26 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio e 24 luglio 2023, 9
gennaio, 18 aprile e 17 ottobre 2024) e economici del caso (comprendenti anche
un accertamento pratico professionale), con decisione 13 gennaio 2025, preceduta
da un progetto del 4 giugno 2024 (che a sua volta ne sostituiva uno precedente
del 24 novembre 2022) l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni e attribuito
all’assicurata una rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2024 con grado del 43%. L’amministrazione
ha considerato l’assicurata inabile al 50% quale operaia di lavanderia (al 45%
in attività adeguate) dal 23 gennaio 2017, al 60% (rispettivamente 55%) dal 25
ottobre 2017 e al 50% (al 45% in attività adeguate) dal 1° dicembre 2017, con
un conseguente grado di invalidità, stabilito in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi, del 14% al 1° gennaio 2018 e del 43% al 1°
gennaio 2024 (considerando la nuova disposizione circa la valutazione economica
di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI).
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,
rappresentata dal sindacato RA 1, allegando svariate certificazioni mediche, censura
la decisione, contestando in particolare la valutazione medico- teorica,
ritenendo di aver diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2018,
subordinatamente dal 1° gennaio 2024.
Con
risposta del 6 marzo 2023 l’Ufficio AI, osservato come alla perizia __________
e alle valutazioni del SMR dovesse essere conferito pieno valore probante, ha
chiesto la reiezione del gravame.
1.4. Con
osservazioni del 20 marzo, 5 e 6 maggio e 4 giugno 2025, l’assicurata, tramite
il suo rappresentante, ha confermato le proprie argomentazioni e chiesto
l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici, producendo nuove certificazioni.
Tale richiesta è stata contestata dall’Ufficio AI con scritti del 28 marzo, 14
e 25 aprile e 24 giugno 2025, sulla base anche di un’ulteriore presa di
posizione del __________ dell’8 aprile 2025.
Delle
relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, nella misura del
necessario, nel merito.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita
per un grado d’invalidità del 43% a far tempo dal 1° gennaio 2024, avendo
determinato per il periodo antecedente a tale data e allo scadere dell’anno di
attesa (1° gennaio 2018) un grado d’invalidità (del 14%) insufficiente per la
concessione di una rendita.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Con riferimento alla menzionata
modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il
nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una
modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un
aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore
della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione
transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore
sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento
dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già
compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del
precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione
della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata
disposizione transitoria, circostanza desumibile anche dalla Disposizione
transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont,
Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht
Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen
Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler,
Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento
per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.
156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung nr. 127 del
25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pt. 3.2.).
In concreto l’assicurata ha
presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2017 a fronte di un’inabilità
lavorativa a far tempo dal gennaio 2017. Il diritto alla rendita (al quale
sarebbe stato applicabile il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021) poteva
quindi insorgere nel gennaio 2018 (art. 28 cpv. lett. b LAI), ma a quella data
l’assicurata non raggiungeva un grado d’invalidità pensionabile. Considerato per
contro che a far tempo dal 1° gennaio 2024 l’interessata presenta un grado
d’invalidità del 43%, come concluso dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2) è
applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che
perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale
percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il
50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha
diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per
cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a
seconda del grado d’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Il nuovo disciplinamento in
vigore dal 1° gennaio 2022, prevede all’art. 25 OAI (principi per il confronto
dei redditi) come segue:
" 1
Sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui
presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS,
escluse tuttavia:
a. le prestazioni
del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia,
se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di
disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG167 e le
indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
2 I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo
16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del
mercato del lavoro in Svizzera.
3 Se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i
valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
4 I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno
adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le
divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.”
In merito al reddito senza
invalidità l’art. 26 OAI dispone:
" 1
Il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo
reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere
dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima
dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su
un reddito medio adeguato.
2 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è
inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore
secondo la RSS di cui all’articolo 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità
corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
3 Il capoverso 2 non è applicabile, se:
a. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3; o
b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa
indipendente.
4 Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima
formazione e condizioni professionali analoghe.
5 Se un’invalidità insorge dopo che l’assicurato ha
previsto o iniziato una formazione professionale, il reddito senza invalidità è
determinato secondo il valore statistico di cui all’articolo 25 capoverso 3 che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire dopo la conclusione della formazione.
6 Se un assicurato non può iniziare o concludere alcuna
formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è
determinato secondo i valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 in
deroga all’articolo 25 capoverso 3, vanno impiegati valori indipendenti dal
sesso.”
Sul reddito con invalidità
l’art. 26bis OAI prevede:
" 1
Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile.
2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli
assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori
indipendenti dal sesso.
3 Al valore determinato in base a valori statistici
secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa
dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale
secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è
applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”
Il cpv. 3 dell’art. 26bis OAI è
entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 (modifica del 18 ottobre 2023, RU 2023
635) e la relativa disposizione transitoria prevede, tra l’altro, che “in
caso di presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un
assicurato cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023
è stata negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado
d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia
reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui
all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe
determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale”.
Resta
infine da ricordare che giusta la
giurisprudenza precedente la modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio
2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF
ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per
ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli
anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o
ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione
globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi
fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze
concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le
STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6
con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione
del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5).
In
una sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410,
interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda frase LAI, tenuto conto dell’art.
16 LPGA e di elementi storici, grammaticali, sistematici e teleologici, il TF
ha stabilito che l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in
vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, non rispetta
la volontà del legislatore e non è pertanto conforme al diritto
federale.
In quella fattispecie, in cui il
tribunale cantonale aveva determinato un tasso d’invalidità del 59% operando
sul reddito statistico da invalido una riduzione del 15% in applicazione delle
direttive dell’attuale giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis
cpv. 3 OAI, giudicato non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la
Corte federale ha ritenuto opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e
della loro ponderazione, fare capo a titolo complementare ai principi
stabiliti finora dalla giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di
un’alternativa disponibile sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il
TF, l’art. 26bis cpv. 3 OAI può essere applicato conformemente alla
legge, senza con ciò contravvenire al suo testo.
In particolare, l’Alta Corte ha
chiarito che i materiali legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la
volontà del legislatore formale è quella che si tenga conto essenzialmente
della precedente giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V
410). D’altro canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a
disposizione dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e
parallelismo dei redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via:
invece di una riduzione da accordare in base a una moltitudine di criteri o di
caratteristiche differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico
né addizionata in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera
globale e il cui tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e
meglio una “deduzione per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e
limitata al 10% (cfr. art. 26bis cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre
2023). Ciò costituisce una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio
utilizzato in precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V
75 consid. 5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).
Infine, la Corte federale ha
precisato che gli sforzi volti a ottenere un risultato il più possibile
concreto nella valutazione dell’invalidità in funzione del caso di specie,
quali quelli che si riflettono nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr.
DTF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2
e 4.2.1; 135 V 297 consid. 5.2), non sono stati ristretti dalla recente
revisione della LAI. Parimenti, la necessità di fattori di correzione,
confermata dal legislatore formale e alla base della precedente giurisprudenza,
non viene rimessa in discussione. Ciò si spiega con il fatto che i valori
centrali previsti nelle statistiche salariali non possono essere utilizzati
tali e quali come reddito da invalido, ovvero senza correzione e senza tenere
conto delle circostanze concrete del caso di specie. Ciò è quanto conferma
l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI in vigore dal
1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377 del 6 aprile 2022 (cfr.
consid. 10.2).
2.3. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,
ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In due sentenze
del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha
stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). Inoltre, le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle
STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018, 8C_309/2018
del 2 agosto 2018.
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174 e riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001; STFA
Fatti
I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. Dagli atti di causa risulta che
l’assicurata, all’epoca attiva come ausiliaria di pulizie, ha iniziato a
soffrire di disturbi somatoformi e psichiatrici dal 2002. La sua richiesta di
prestazioni AI del settembre 2005 è stata respinta mediante decisione del 21
settembre 2009 dopo che è stata determinata un’inabilità
completa nell’attività abituale dal novembre 2004, ma una capacità piena in
attività adeguate con un conseguente grado di invalidità nullo (doc. AI pag.
98; cfr. consid. 1.1).
La successiva richiesta di
prestazioni del febbraio 2016 è pure stata respinta avendo l’assicurata ripreso
completamente l’attività abituale di operaia in lavanderia (decisione del 5
settembre 2016, doc. AI pag. 240).
Con la nuova domanda del
settembre 2017 l’interessata ha lamentato un problema al labirinto
dell’orecchio destro e i residui di un infortunio alla spalla destra, con una
conseguente inabilità lavorativa completa dal gennaio 2017 (doc. AI pag. 265). Dopo
vari accertamenti svolti in ambito medico e reintegrativo, l'Ufficio Al ha ordinato
un approfondimento medico pluridisciplinare presso il __________. Eseguite
valutazioni di natura internistica, neurologica, psichiatrica,
otorinolaringoiatrica e reumatologica, la perizia __________ del 23 dicembre
2021 (condivisa anche dal medico SMR il 18 gennaio 2022, doc. AI pag. 812) ha
concluso che l’assicurata, per le diagnosi invalidanti di “Sintomatologia
vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale su
possibile idrope endo-linfatica a ds., Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di entità lieve (F33.0), Disturbo di personalità misto, con tratti
narcisisticamente fragili, psicoastenici, evitanti e ossessivo-compulsivi
(F61.0)”,
era da considerare inabile nella
misura del 50% (riduzione per rendimento ridotto, per la diagnosi in ambito
ORL) nell’attività svolta di operaia di lavanderia dal dicembre 2017 (con
periodi di inabilità lavorative variabili in precedenza, e meglio dal marzo
2016 del 50%, del 100% dal 31 ottobre 2016 e del 60% dal 25 ottobre 2017 sino
al 30 novembre 2017) e, sempre dal dicembre 2017, al 45% (riduzione per
rendimento ridotto) in attività adeguate, rispettose delle limitazioni poste dai
periti negli ambiti ORL, psichiatrico e reumatologo (con periodi di inabilità
lavorative variabili in precedenza, ossia del 45% dal marzo 2016, del 100% dal
31 ottobre 2016, del 55% dal 25 ottobre sino al 30 novembre 2017; doc. AI pag. 681).
L'evoluzione delle inabilità lavorative è stata precisata in un complemento del
__________ del 27 giugno 2022 e ripresa nell'annotazione del SMR del 1º luglio
2022, nel senso che, confermate le predette inabilità, avendo l’assicurata
lavorato dal 25 giugno 2016 al 22 gennaio 2017, in tale periodo era da
considerare abile in misura completa (doc. AI pag. 681, 835).
Sottoposto il caso alla
consulente professionale dell’AI (cfr. rapporto finale del SIP del 21 novembre
2022, doc. Al pag. 843), determinata una perdita di guadagno inferiore al grado
del 40%, l'Ufficio Al ha reso il 24 novembre 2022 un primo progetto di
decisione prevedente il rifiuto del diritto a prestazioni (doc. Al pag. 845).
Unitamente alle osservazioni a tale progetto, l’assicurata ha contestato gli
esiti medici ed economici, e ha prodotto nuova documentazione medica che è
stata sottoposta al __________, il quale, con complemento peritale del 14 marzo
2023, alla luce dei nuovi approfondimenti attuati in ambito ORL, ha confermato la
validità delle conclusioni poste (cfr. complementi del 14 marzo e 17 maggio
2023, doc. AI pag. 894 e 926).
Con un’ulteriore presa di
posizione del 24 luglio 2023 il __________ ha pure confermato le sue
conclusioni dopo aver preso visione di una certificazione dello psichiatra
curante dr. __________ (doc. AI pag. 934 e 944) e il 18 aprile 2024 si è pure
espresso sugli ulteriori accertamenti eseguiti in ambito ORL (esecuzione di una
MRI cerebrale con protocollo mirato per idrope endo-linfatica, doc. AI pag.
969, 988, 992). Il SMR ha confermato le conclusioni del __________, ragione per
cui, interpellato il consulente integrativo, stabilito un grado d'invalidità
del 43% dal 1º gennaio 2024, l’amministrazione ha reso un nuovo progetto di
decisione il 4 giugno 2024 (doc. AI pag. 1002).
In fase di osservazioni, l’assicurata
ha presentato nuova refertazione medica (doc. AI pag. 1040segg), sulla quale si
sono espressi il __________ e il SMR il 17 e 21 ottobre 2024, confermando le
precedenti conclusioni (doc. AI pag. 1070 e 1079).
La decisione del 13 gennaio 2025 ha
quindi riconosciuto all’assicurata una rendita d’invalidità di grado del 43%
dal 1 º gennaio 2024, ammettendo i seguenti periodi di inabilità lavorativa:
- in attività abituale quale
operaia di lavanderia
50 % dal 23.01.2017 al 24.10.2017
60 % dal 25.10.2017 al 30.11.2017
50 % dal 01.12.2017 e continua.
- in attività adeguate allo stato
di salute
45 % dal 23.01.2017 al 24.10.2017
55 % dal 25.10.2017 al 30.11.2017
45 % dal 01.12.2017 e continua.
L’amministrazione ha calcolato un
conseguente grado d’invalidità, stabilito sulla base del raffronto dei redditi,
del 14% al 1° gennaio 2018 (alla scadenza dell'anno di attesa) e del 43% al 1°
gennaio 2024 (giusta la modifica dell'art. 26 bis, cpv. 3 OAI), ritenendo che
non si intravvedevano provvedimenti professionali atti a migliorare la capacità
di guadagno residua dell’assicurata (nel dettaglio cfr. al consid. 2.8).
2.6. Nella concreta fattispecie, dopo
attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, per i motivi
che seguono, non può che confermare la decisione impugnata.
In particolare, chiamato a
verificare se lo stato di salute dell’interessata sia stato accuratamente
vagliato prima della resa della decisione impugnata, non ha motivo per mettere
in dubbio la perizia del 23 dicembre 2021 (aggiornata successivamente da
complementi del 26 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio, 24 luglio 2023, 9 gennaio,
18 aprile e 17 ottobre 2024), nella quale i vari periti si sono espressi su
tutte le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione
messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite e dagli esami effettuati. La stessa è
quindi da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i parametri
giurisprudenziali di cui ai consid. 2.3. e 2.4. Questo per i motivi che
seguono.
2.6.1. Nella
perizia del 23 dicembre 2021, il __________, fatto capo a consultazioni di
natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),
internistica (dr.ssa __________), ORL (dr. __________) e neurologica (dr. __________),
ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite
indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni per le quali dal
dicembre 2017 l’assicurata andava considerata inabile nella misura del 50%
nell’attività abituale quale operaia di lavanderia e del 45% in attività
adeguate. Tale conclusione va condivisa.
Sulla
base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, il __________
ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:
" Sintomatologia
vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale su
possibile idrope endo-linfatica a ds.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di entità lieve
(F33.0).
Disturbo di personalità misto, con tratti narcisisticamente
fragili, psicoastenici, evitanti.”
Ha inoltre elencato una serie di
altre diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa [segnatamente “Stato
dopo probabile vertigine posizionale parossistica benigna del canale
semicircolare posteriore di ds., leggera ipoacusia percettiva ds., stato dopo
intervento chirurgico alla spalla ds. con Block Bone artroscopico in data
17.2.2017 per instabilità anteriore della spalla ds., stato dopo distorsione
della caviglia sin. nel 2013 e modesta tenosinovite al tendine tibiale
posteriore, tendenza ad un reumatismo delle parti molli con interessamento
soprattutto del lato ds. e diagnosi nel 2005 di una fibromialgia generalizzata
primaria, emicrania con aura visiva, ipercolesterolemia (LDL colesterolo 2,9
mmol/L), sovrappeso (27,22 kg/m2), disturbo respiratorio in sonno di natura
ipoapnoica ostruttiva, di entità lieve e con modulazione posizionale in trattamento
con C-PAP notturna, con buon controllo, sospetto infetto urinario, nodulo
iperecogeno all'ottavo segmento epatico compatibile con nodo. di FNH”; doc.
AI pag. 679].
I consulenti del __________ hanno attentamente valutato le
condizioni di salute della ricorrente, prendendo in considerazione i referti
resi dai curanti ed effettuando esami laddove necessario.
I rapporti che ciascun perito ha allestito sono stati integrati
nella perizia pluridisciplinare del 23 dicembre 2021, che analizza in modo
dettagliato e concludente lo stato di salute della ricorrente, dall'anamnesi ai
disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza
influsso sulla capacità lavorativa, fino a rispondere alle domande peritali
sottoposte dall'Ufficio AI per definire la capacità di lavoro. I periti hanno
concluso che le incapacità lavorative stabilite dal dicembre 2017 dai periti
specialisti in ORL e psichiatria (30% nell’attività abituale e 20% in attività
adeguate per lo specialista ORL, 40% per le patologie psichiatriche in ogni
attività) non dovevano essere sommate, ma integrate parzialmente con
un’inabilità complessiva del 50% come operaia di lavanderia e del 45% in
attività adeguate. Essi hanno dunque spiegato chiaramente le loro valutazioni e
conclusioni e il rapporto finale del 18 gennaio 2022 del SMR che le riassume è
convincente e esaustivo (doc. AI pag. 812).
2.6.2. Innanzitutto,
per quanto riguarda la valutazione internistica, la dr.ssa __________, visitata
l’assicurata il 25 gennaio 2021, descritti l’anamnesi (famigliare,
professionale, personale, sociale e patologica) e le costatazioni obiettive, gli
esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli altri
periti, ha concluso che l’interessata non aveva mai presentato un’incapacità
lavorativa prolungata in ambito internistico, ragione per cui da tale profilo
era abile in misura piena in ogni attività.
Sul
piano psichiatrico il dr. __________, effettuate due valutazioni
cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi, la giornata tipo, la terapia assunta
e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti
gli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________, nel rapporto al __________
del 9 marzo 2021 ha descritto un esame psichiatrico approfondito. Ha posto le
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di entità lieve (F33.0); disturbo di personalità
misto, con tratti narcisisticamente fragili, psicoastenici, evitanti e
ossessivo-compulsivi (F61.0)” e ha sottolineato che il disturbo della
personalità era già stato confermato dalla dr.ssa __________ nel 2005, dal dr. __________
nel 2007 e dal dr. __________ nel 2018. Lo stesso non aveva condizionato la
capacità lavorativa, ma aveva predisposto l'assicurata a manifestare dei
sintomi somatoformi e degli scompensi depressivi ricorrenti, sotto la spinta
degli eventi di vita stressanti. Gli infortuni tra il 2013 ed il 2016, la
sindrome vertiginosa persistente comparsa nel 2015, le successive insonnia e emicrania,
nonché la partenza della figlia nel 2017, erano stati eventi stressanti capaci
di provocare un nuovo e più persistente scompenso psicopatologico che secondo
il perito riduceva la capacità lavorativa del 40% (da intendere quale riduzione
del rendimento), dal 5 settembre 2016 e per tutte le attività (doc. AI pag.
677).
A tale valutazione, tratta sulla
base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli atti, che ha
esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi, le affermazioni della perizianda
e non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, avendo descritto nei
particolari l’anamnesi e l’esame psichico e risposto alle questioni poste dall’Ufficio
AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015 (pubblicata in DTF 141 V 281) ed estesi con la
DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche, si deve aderire senza riserve.
Il TCA ritiene che il perito
psichiatra abbia ben esaminato e valutato tutti gli elementi soggettivi e
oggettivi emersi durante i due colloqui di valutazione avvenuti il 22 febbraio e
8 marzo 2021 e che quindi il rapporto peritale del 9 marzo 2021 sia completo e
concludente (doc. AI pag. 715).
Per
quanto riguarda la valutazione neurologica, il neurologo dr. __________,
nel rapporto al __________ del 10 febbraio 2021, allestito dopo accurata
consultazione clinica e esame degli atti, ha descritto i dolori lamentati
dall’assicurata e non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa, ma, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, quella
di “emicrania con aura visiva”, la quale rispondeva tuttavia bene al
trattamento preventivo farmacologico somministrato e causava quindi tutt’al più
un’inabilità lavorativa temporanea. Nel suo consulto ha esposto che a parte una
certa instabilità della posizione eretta, soprattutto a piedi uniti (aspetto
che migliorava stando in piedi a base allargata), difficoltà nella
deambulazione da funambolo e impossibilità di camminare ad occhi chiusi, lo stato
neurologico dell’assicurata era normale. Secondo lo specialista probabilmente tali
segni clinici erano secondari alla diagnosi ORL di idrope endolinfatica destra,
con manifestazione vertiginosa ed uditiva fluttuante intermittente (doc. AI
pag. 678).
Anche
tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state
sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e
affidabilità.
Per quanto riguarda la
valutazione reumatologica, il __________ l’ha affidata al dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale ha visitato l’assicurata il 16
febbraio 2021 e ha redatto il suo consulto il 24 febbraio successivo. Esaminati
gli atti, eseguito un dettagliato status reumatologico, valutati gli esami di
laboratorio, ha concluso escludendo la presenza di diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa, ponendo come diagnosi senza ripercussione sulla
capacità lavorativa quelle di “stato dopo intervento chirurgico alla spalla
ds. con Block Bone artroscopico in data 17.2.2017 per instabilità anteriore
della spalla ds.; stato dopo distorsione della caviglia sin, nel 2013 e modesta
tenosinovite al tendine tibiale posteriore, tendenza a un reumatismo delle
parti molli con interessamento soprattutto del lato ds. e diagnosi nel 2005 di
una fibromialgia generalizzata primaria”. Nel suo consulto lo specialista ha
riferito che dal punto di vista clinico non si riscontravano i criteri
necessari per la diagnosi di un quadro di tipo fibromialgico, riscontrato nel
2004 dal dr. __________. Inoltre, ha evidenziato la persistenza di disturbi
funzionali quali in particolare la stanchezza cronica e l'affaticamento rapido,
i quali avevano tuttavia mostrato un miglioramento, grazie all'utilizzo della
C-PAP, che consentiva all’assicurata di riposarsi meglio. Ha pure evidenziato
che dopo l'intervento alla spalla destra nel 2017 vi era stata un'evoluzione
favorevole ed attualmente l’interessata non assumeva terapie farmacologiche antidolorifiche
specifiche per i problemi alla spalla o all'apparato muscoloscheletrico. A suo
avviso dunque non vi era alcuna limitazione funzionale in ambito reumatologico,
neppure alla spalla destra, in quanto il leggero limite nell’estensione
completa del braccio non comportava delle limitazioni funzionali significative
ed il quadro di reumatismo delle parti molli sembrava attualmente ben
compensato, anche grazie ad un sonno ristoratore. A suo avviso dunque
l’assicurata era inabile completamente dal 31 ottobre 2015 per l'infortunio
alla spalla destra, abile al 50% dal 25 ottobre 2017 e al 100% dal 1°dicembre 2017
come operaia di lavanderia, donna delle pulizie, cameriera ed in attività adatte
(doc. AI pag. 748).
Anche a tale approfondita e
dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun aspetto di rilievo e
valutato tutti i reperti agli atti, illustrando chiaramente le ragioni per cui,
successivamente al dicembre 2017, non potevano essere riconosciute ulteriori
limitazioni della capacità lavorativa, va prestata adesione.
Quanto
alla valutazione ORL, lo specialista dr. __________, nel rapporto al __________
del 16 dicembre 2021, allestito dopo accurata consultazione clinica, esame
degli atti e effettuazione di esami specialistici (esame vestibolare clinico,
esame nistagmografico con stimolazione calorica ed audiogramma tonale), ha
descritto lo status ORL e ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa di “sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti
e instabilità pasturale su possibile idrope endo-linfatica a ds.” e come
diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo
probabile vertigine posizionale parossistica benigna del canale semi-circolare
posteriore di ds.; leggera ipoacusia percettiva ds.”. Nel suo consulto il perito
ha precisato che la sintomatologia vertiginosa sembrava essere invalidante con
chiara instabilità alla marcia, mentre meno probabile sembrava l’esistenza di
una componente legata ad una vertigine posizionale parossistica benigna, che si
manifestava con una breve vertigine a carattere rotatorio essenzialmente legata
ai movimenti, ad esempio piegandosi in avanti o girandosi a letto su un fianco.
Lo specialista ha pure riferito che era stata effettuata una MRI cerebrale ed
un'angio-MRI (luglio 2020), senza reperti di rilievo, precisando che tuttavia non
vi era una MRI cerebrale fatta con il protocollo per idrope endolinfatica, che
avrebbe potuto confermare in maniera ancora più decisa il sospetto clinico di
idrope endolinfatica a destra. Egli ha però pure sottolineato che in caso di
negatività del suddetto esame il sospetto clinico di idrope endolinfatica sarebbe
comunque rimasto valido. Al termine ha concluso giudicando l’assicurata abile
al 70% nell'attività precedentemente svolta di operaia di lavanderia, la
riduzione essendo da ricondurre a rendimento ridotto. In un'attività adatta, ossia
sedentaria, svolta in ambiente isolato, senza grossi rumori di sottofondo o
necessità d'interagire spesso con le persone, era invece abile all’80%. La
motivazione di tale riduzione era il fatto che vi era la possibilità della “repentina
comparsa di un episodio vertiginoso della durata anche di alcune ore, che si
può accompagnare a nausea e vomito con fluttuazione uditiva all'origine di un
significativo calo uditivo a livello dell'orecchio ds.”, con una
conseguente riduzione del rendimento (doc. AI pag. 688).
Anche
tale valutazione si avvera completa e ben motivata e questo Tribunale non ha
motivo per non ritenerla completa.
Tutto bene considerato,
effettuata tra i diversi periti coinvolti una valutazione consensuale, il __________
ha precisato che, secondo i periti ORL e reumatologico, l'attività adeguata per
l’assicurata doveva comportare un lavoro sedentario, in ambiente isolato, senza
grossi rumori di sottofondo o necessità d'interagire frequentemente con le
persone, non richiedente l’apprendimento di complesse nozioni e neppure
un'attenzione sostenuta rilevante (doc. AI pag. 680).
In merito agli aspetti legati
alla personalità, il perito psichiatra aveva sottolineato che l’assicurata presentava
una personalità con un tratto narcisisticamente fragile. Ella tendeva “a
compensare tale debolezza strutturale mediante l'assunzione di comportamenti
controllati e controllanti, di marca ossessivo compulsiva”, ritenuto che “la
comparsa delle vertigini, con la loro imprevedibilità e ricorrenza, ha minato
alle fondamenta le sue difese controllanti”. Privata del suo funzionamento
ossessivo abituale, ella era diventata più evitante e aveva accumulato delle tensioni
interne, che avevano peggiorato la sua percezione dei sintomi fisici e le
ricadute depressive (doc. AI pag. 681).
Infine, in merito alla “Discussione
di fattori di stress e risorse”, la perizia ha evidenziato:
" L'A.
presenta dei limiti dovuti alla lunga assenza dal mondo del lavoro (febbraio
2017), alla scarsa scolarizzazione ed esperienza professionale. In ambito ORL
la problematica vertiginosa causa alla perizianda un disturbo funzionale
maggiore, rendendola particolarmente fragile, con difficoltà a gestire le
situazioni di stress.
Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, il Dr. med. __________
ritiene che ella presenti dette risorse cognitive per lo più integre, ha il
desiderio di trovare una sua dimensione sociale, che non sia solo quella
d'invalida e di condurre una vita attiva. Il nostro consulente
scrive anche che la depressione è oggettivamente di lieve entità,
l'esame di realtà è conservato, le capacità di pianificazione ed esecutive sono
intatte. Anche l'attività diurna è buona e la capacità di relazione è ottima;
si devono, però, evitare delle condizioni di
sovraccarico lavorativo. In ambito neurologico e reumatologico non
vengono rilevati fattori di stress e le risorse vengono giudicate buone.” (doc.
AI pag. 680)
Il __________ ha quindi concluso
che nell'attività da ultimo svolta di operaia di lavanderia l’assicurata presentava
una capacità lavorativa del 60%, intesa come riduzione per rendimento, per le
diagnosi in ambito psichiatrico e del 70% per le patologie in ambito ORL. Ne
derivava una capacità lavorativa globale del 50% (riduzione per rendimento). In
un'attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali sopra descritti,
presentava in ambito psichiatrico una capacità lavorativa del 60%, mentre in
ambito ORL dell'80%, con una conseguente capacità lavorativa globale del 55%,
intesa come riduzione per rendimento (doc. AI pag. 682).
Circa l'evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo, l’assicurata presentava una capacità lavorativa
nell'attività svolta di operaia di lavanderia del 50% (riduzione per
rendimento) dal marzo 2016 (del 55% in attività adatta). In seguito, a causa
della patologia reumatologica, ella andava considerata inabile al 100% dal 31
ottobre 2016 in ogni attività; a partire dal 25 ottobre 2017 la capacità
lavorativa complessiva era nell’attività svolta del 40% (50% reumatologica, 60%
psichiatrica e 70% ORL) e in attività adeguate del 45% (50% reumatologica, 60%
psichiatrica e 80% ORL). Dal 1° dicembre 2017 la capacità complessiva era di
nuovo del 50% nell’attività svolta e del 55% in attività adeguate (doc. AI pag.
682).
Con scritto 27 giugno 2022 il __________,
preso atto che l’assicurata aveva lavorato dal 25 giugno 2016 al 22 gennaio
2017, ha precisato che di conseguenza in tale periodo ella era da considerare
abile completamente, ragione per cui la capacità del 50% andava fatta decorrere
dal 23 gennaio 2017. Per il resto era confermato quanto concluso in perizia, e
cioè che dal 25 ottobre 2017 la capacità era del 40% nell’attività svolta
rispettivamente del 45% in attività adeguate e dal 1° dicembre 2017 di nuovo
del 50% (55% in attività adeguate; doc. AI pag. 835).
A
tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel
rapporto del 18 gennaio 2022 (doc. AI pag. 812) e che sono il frutto di un
attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che
possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un
diverso apprezzamento, va prestata adesione.
Con particolare riferimento
all’integrazione parziale operata dal __________ tra le incapacità lavorative in
attività adeguate da ascrivere all’ambito ORL (del 20%) e psichiatrico (del
40%), con una conseguente capacità lavorativa globale del 55%, va rammentato
che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di
un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente
sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale
che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4; STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR 4-5/2020 IV Nr. 22
pag. 75; 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, 9C_913/2012 del 9 aprile
2013). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente
medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005,
l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo
dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione
di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione
in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”. Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Con
sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il
principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,
ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e
che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni
specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio
esulante dal suo campo di competenze.
In
concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo discussione,
indicando i motivi per i quali le incapacità lavorative andavano parzialmente
integrate e non sommate e questo TCA non ha motivo per non aderire a tale
conclusione. Secondo il __________ occorreva in effetti effettuare
un'integrazione parziale tra le incapacità lavorative in ambito ORL ed in
ambito psichiatrico, in quanto i limiti funzionali contemplavano già la
necessità di maggiori pause e consideravano la maggiore stancabilità e
riduzione di concentrazione dell'assicurata (doc. AI pag. 682).
Va pure osservato che la
valutazione peritale è stata emessa per il tramite di una procedura probatoria
strutturata, e risulta senz’altro attendibile, avendo peraltro valutato
correttamente gli indicatori relativi alla coerenza/plausibilità in rapporto
alle risorse dell'assicurata, e alla stessa va quindi attribuito pieno valore
probante (DTF 125 V 351). In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente
dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché
l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite
nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici
specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi
concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4
pag. 470; 125 V 551 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono
essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai
medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un
complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione
opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non
solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre
ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante
sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30
maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza
di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito
dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le
conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019). Ciò che non
si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo.
2.6.3 Le conclusioni della perizia __________,
confermate dai medesimi periti mediante successivi complementi peritali di cui
si dirà in seguito, dopo valutazione delle certificazioni ulteriormente prodotte
dall’assicurata, non sono state validamente smentite da censure motivate o da
altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o elementi
idonei a comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate.
Innanzitutto in fase di
osservazioni al progetto di decisione del 24 novembre 2022 l’assicurata aveva
fatto pervenire un certificato del dr. __________, otorinolaringoiatra, del 20
dicembre 2022, con il quale il curante aveva fatto valere di seguire
l’assicurata da anni, inizialmente per una problematica labirintica cronica a destra,
successivamente diventata “una dizziness pasturale percettiva persistente”
(con una vera e propria fobia al movimento e di conseguenza una sindrome
ansioso-depressiva reattiva). Si trattava di una problematica clinica
invalidante classificata ICD-11, caratterizzata da crisi idropiche con
documentata fluttuazione della funzione vestibolare, come pure delle soglie
uditive sulle frequenze più gravi all'orecchio, con anche un disturbo otolitico
e vertigine parossistica posizionale a carattere recidivante. A suo avviso
l’assicurata era completamente inaffidabile per qualsiasi tipo di lavoro che
necessitasse costanza di concentrazione. Postulava quindi una rivalutazione
otoneurovestibolare e neuropsichiatrica aggiornata (doc. AI pag. 873).
È pure stato prodotto uno scritto
della dr.ssa __________, psichiatra, del 20 gennaio 2023, con il quale ha descritto
lo status psichico con “un funzionamento psichico e relazionale
caratterizzato da estrema fragilità nell'ordine della vulnerabilità alla
dipendenza e passività nella relazione, con difficoltà nel riconoscere i propri
bisogni”, oltre che anche una certa difficoltà di astrazione nel
riconoscere i propri stati emotivi, con tendenza ad esprimere il proprio
malessere in modo aspecifico. A suo dire, le problematiche somatiche, con il
disequilibrio pasturale alla marcia su episodi di vertigine acuta con coinvolgimenti
multipercettivi visivo-muscolare ed emicrania, avevano determinato un
deterioramento delle condizioni sociali e socio-relazionali, e sviluppo di una “sindrome
depressiva di una certa gravità, con aumento della cefalea e con malessere
generale con senso di stordimento postumo, astenia e affaticabilità”. A suo
avviso era improbabile un ripristino dell'attività lavorativa (doc. AI pag.
888).
Tali documenti sono stati sottoposti
al __________, il quale, con complemento peritale del 14 marzo 2023, corredato
da rapporti specialistici dei dr. __________, dr. __________ e dr. __________,
ha concluso che essi non erano in grado di inficiare le conclusioni della
perizia del 23 dicembre 2021. Ciò nonostante, “dal punto di vista ORL, visto
il tempo trascorso dalla precedente valutazione __________ e di un possibile
peggioramento del quadro clinico” il __________ ha ritenuto “eventualmente
utile una rivalutazione del caso, dopo l'esecuzione degli esami strumentali
specifici, suggeriti dall'ORL curante, qualora questi dovessero mostrare un
peggioramento del noto quadro clinico” (doc. AI pag. 897).
Quanto alla sfera psichica, nel
suo referto del 5 febbraio 2023, il dr. __________ ha sottolineato come in sede
di perizia __________ egli avesse adeguatamente discusso e tenuto conto
dell'impatto delle patologie somatiche sulla condizione psichica. In effetti, “per
una semplice depressione, lieve e persistente, in mancanza di segni oggettivi che
dicano altrimenti, un limite del 40% sarebbe stato del tutto sproporzionato.
Esso risulta invece ragionevole e proporzionato, proprio perché il sottoscritto
ha considerato il disturbo dell'umore non in maniera isolata, ma sommandolo ai
tratti disfunzionali della personalità e alla persistenza di una sofferenza
fisica reale”. A suo avviso la psichiatra curante non apportava elementi
oggettivi che potessero mettere in dubbio la diagnosi e le conclusioni da lui formulate
(doc. AI pag. 902).
L’amministrazione ha quindi
acquisito agli atti gli esiti degli accertamenti ORL eseguiti recentemente
(doc. AI pag. 904) e in particolare uno scritto del dr. __________, il quale ha
nuovamente riferito di seguire l'assicurata per una problematica labirintica
cronica in evoluzione ingravescente, riconducibile a “una sindrome di Menière con caratteristiche fluttuanti
a carattere recidivante cronico”,
sottoposta a trattamento con gentamicina (doc. AI pag. 908). Tali atti sono
stati nuovamente sottoposti al __________, il quale, riferendosi ad una nuova
presa di posizione del 5 maggio 2023 del dr. __________, il 17 maggio 2023 ha concluso
confermando la perizia __________, rimanendo da valutare l’efficacia del nuovo
trattamento messo in atto (doc. AI pag. 926).
Con uno scritto del 25 maggio
2023 lo psichiatra dr. __________ ha concluso per un’inabilità completa dal
settembre 2021 a causa di un quadro psicopatologico riconducibile a “sindrome
depressiva ricorrente di entità medio-grave ICD 10 F33 1-2” (doc. AI pag.
934). In merito a tale certificazione il __________, dopo aver interpellato il
perito dr. __________, il 24 luglio 2023 ha nuovamente confermato le
conclusioni della perizia. In effetti, il dr. __________ ha in particolare
affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dal curante (per il quale era
intervenuto un peggioramento progressivo della depressione maggiore, fino al concretizzarsi
di un episodio depressivo medio – grave), gli elementi oggettivi deponevano
piuttosto per uno stato stazionario. In effetti, successivamente alla
valutazione peritale del marzo 2021 la terapia farmacologica antidepressiva era
rimasta invariata e non si erano rese necessarie delle modifiche dell'approccio
terapeutico specialistico o una degenza ospedaliera per ridefinire la cura. A
suo avviso pertanto non vi erano “segni coerenti di gravità, tali da poter avallare
la presenza di una depressione maggiore grave” (doc. AI pag. 945).
A tali conclusioni questo
Tribunale deve aderire, quanto sostenuto dallo psichiatra curante non essendo
stato comprovato da elementi validi e motivazioni sufficienti per comprovare diagnosi
differenti rispettivamente un’inabilità lavorativa maggiore di quella attestata
dal perito, le cui considerazioni risultano per contro del tutto convincenti.
Nemmeno la documentazione
ulteriormente prodotta ha permesso di modificare le predette conclusioni.
Quanto innanzitutto alla nuova
certificazione del dr. __________ del 22 novembre 2023, il __________, con
scritto 9 gennaio 2024, sulla base di quanto affermato dal perito dr. __________,
ha concluso che, considerato come il trattamento con Gentamicina non aveva
portato a miglioramenti, si rendeva necessaria “l'esecuzione di una MRI
cerebrale con protocollo mirato per idrope endo-linfatica, sulla scorta del cui
esito si potrà in seguito decidere per un'eventuale rivalutazione peritale”
(doc. AI pag. 970).
La MRI celebrale è quindi stata
effettuata il 28 marzo 2024 (con esito di “non processi espansivi nelle
cisterne dell'angolo ponto-cerebellare e nei meati acustici interni” e “non
evidenti reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare”, doc. AI pag. 992)
e sottoposta al perito ORL dr. __________, il quale ha osservato quanto segue:
" (…) L'esame
permette di escludere lesioni sulle vie uditive interne o a livello dell’angolo
pontocerebellare mentre nella sequenza specifica non si sono evidenti elementi per
ritenere con certezza una diagnosi di idrope cocleo-vestibolare destra ed evidentemente
nemmeno a sinistra.
Non si può quindi ragionevolmente indicare nelle diagnosi un’idrope
endo-linfatica e/o una malattia di Ménière. Resta quindi nelle diagnosi con influenza
sulla capacità uditiva quella di una "sintomatologia vertiginosa
persistente con crisi recidivanti e instabilità posturale d’origine
indeterminata, probabilmente multi-fattoriale ".
Resta valevole probabili esili di vertigine posizionale parossistica
benigna a destra (diagnosi prettamente clinica), così come la leggera ipoacusia
percettiva sempre dal lato destro, in assenza come detto di lesioni sulle vie
uditive interne.
Questa mirata indagine radiologica non apporta quindi ulteriori elementi
patologici che vadano a modificare le conclusioni della precedente perizia,
avendo però il pregio di escludere come detto
diagnosi di idrope endo-linfatica o di malattia di Ménière, che
avrebbero permesso di inquadrare meglio l’aspetto clinico- sintomatologico dell’Assicurata.”
(doc. AI pag. 991)
In considerazione di quanto
indicato dal consulente ORL, il __________, nel complemento del 18 aprile 2024,
rilevato che non erano stati apportati elementi idonei a modificarne le
conclusioni, ha quindi confermato nuovamente la perizia pluridisciplinare del
23 dicembre 2021
(doc. AI pag. 988).
Tale conclusione, condivisa anche
dal medico SMR (cfr.doc. AI pag. 995), basata su un attento esame degli atti e sulla
MRI eseguita di recente, appare completa e ineccepibile. L’indagine radiologica
recente non ha in effetti apportato ulteriori elementi patologici che potessero
modificare le conclusioni della perizia __________, permettendo peraltro di escludere,
come attestato dal perito ORL, le diagnosi (poste dal curante) di idrope
endo-linfatica o di malattia di Ménière.
Tale complemento peritale appare
ben motivato e approfondito e va condiviso.
Nemmeno la documentazione
prodotta successivamente al nuovo progetto di decisione del 4 giugno 2024 (cfr.
consid. 1.2) consente conclusioni diverse.
Innanzitutto è stato prodotto un nuovo
attestato del dr. __________ del 16 luglio 2024, il quale ha confermato “una
grave problematica labirintica su instabilità funzionale coadiuvata da un
habitus emicranico che, nell'arco degli anni, era andata a compromettere
notevolmente il quadro clinico dell'assicurata fino a procurare un'invalidante
DPPP”, considerato come la DPPP non le permetteva “di avere un'affidabilità
professionale nel tempo, ciò nonostante una continua e regolare
desensibilizzazione, vestibolare; anche perché la paziente accusa una vera e
propria fobia al movimento che la limita anche nei gesti quotidiani più semplici”.
A suo avviso l’assicurata era inabile completamente, ricordando pure la
presenza di periodi prolungati di recidive di vertigine acuta soggettiva e di
recidive di VPPB con distacco otoconi e ulteriori vertigini al movimento, di attacchi
di emicrania violenti, periodi intensi e recidivanti di tinnito all'orecchio destro,
oltre alla presenza di “una vera e propria fobia al movimento con conseguenti
disturbi reattivi muscolo-tensivi, ansiogeni” e infine “una problematica
posturale-equilibrio cronica irreversibile” (doc. AI pag. 1040).
Sono pure stati prodotti scritti
del dr. __________, internista, del 26 luglio 2024 – per il quale l’assicurata
era inabile al lavoro a motivo della nota “problematica di labirintopatia
cronica ds. nel contesto di una sindrome di Menière” con “una Dizziness
Pasturale Persistente”, doc. AI pag. 1045 – e della dr.ssa __________,
psichiatra, dell’8 settembre 2024 (doc. AI pag. 1048).
Tale documentazione è stata
nuovamente sottoposta al __________, il quale, riferendosi ai rapporti dei
periti, il 17 ottobre 2024 ha concluso che “la nuova documentazione giunta
all'incarto non apportava nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli
già analizzati e valutati nel loro insieme nella perizia pluridisciplinare del
23.12.2021” (doc. AI pag. 1070).
In effetti il dr. __________, il
9 ottobre 2024, ha affermato:
" Di base
ancora una volta oltre ad elencare le diagnosi più volte menzionate, non
abbiamo oggettivamente ulteriori elementi di rilievo, ricordando comunque
ancora una volta del resto la risonanza magnetica cerebrale infine eseguita
dopo alcune mie richieste nel marzo 2024, esame che ha escluso lesioni sulle
vie uditive interne o a livello dell'angolo ponto-cerebellare, il protocollo
specifico di idrope non ha inoltre evidenziato reperti certi per questa
patologia.
Vengono descritti attacchi emicranici violenti, non è chiaro se
per questo aspetto c'è una presa a carico neurologica specifica con trattamenti
adeguati. Non sussistono quindi attualmente ulteriori reperti oggettivi che
inducano a rivedere le precedenti
conclusioni peritali.” (doc. AI pag. 1077)
E il dr. __________ si è
espresso il 7 ottobre 2024 come segue:
" Nei fatti:
Al momento della mia valutazione peritale in marzo 2021 la terapia
farmacologica era la seguente:
Neurontin 100 mg 3 cps/die, Topamax 50 mg 2
cpr/die, Saroten 25 mg 1 cpr/die.
L'attuale terapia consiste in:
Neurontin 100 mg 3 cps/die, Topamax 50 mg 2 cpr/die, Saroten 25 mg
1 cpr/die, Rivotril 10-15 gtt alla sera.
Concretamente, nessun incremento della cura antidepressiva è mai
stato implementato. Ne deriva che, pur certificando un aggravamento, con una
depressione grave da anni, la terapia farmacologica rimane invariata. Non è
stato nemmeno disposto un ricovero per revisionare in condizione stazionaria
un'eventuale farmacoterapia inefficace.
Mancano quindi prove oggettive che possano sostenere credibilmente
la certificazione dei deficit. Si confermano pertanto le conclusioni peritali.”
(doc. AI pag. 1077)
Anche tale complemento peritale,
con il quale il __________, sulla base di un’attenta valutazione dei due periti
delle specialità interessate e che più volte si sono espressi in merito
all’assicurata, ha concluso che la documentazione prodotta non apportava nuovi
elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati nella perizia del 23
dicembre 2021 (e negli svariati complementi successivi) né elementi idonei a
modificarne le conclusioni, appare ben motivato e approfondito e va condiviso.
Lo stesso è stato peraltro integralmente avallato anche dal SMR nel suo
rapporto del 21 ottobre 2024 (doc. AI pag. 1079).
In effetti i dr. __________ e __________
si sono limitati ad indicare le diagnosi note e a descrivere i dolori
lamentati, senza tuttavia fornire elementi medici oggettivi nuovi rispetto a
quanto era già noto ai periti. Come con pertinenza osservato dal dr. __________,
i curanti hanno ribadito le diagnosi più volte menzionate, senza tuttavia
addurre ulteriori elementi oggettivi di rilievo. Del resto la RM cerebrale
eseguita, su richiesta del medesimo perito, nel marzo 2024, aveva escluso
lesioni sulle vie uditive interne o a livello dell'angolo ponto-cerebellare.
Inoltre, il protocollo specifico di idrope non aveva evidenziato reperti certi
per tale patologia.
Quanto poi agli attacchi
emicranici violenti citati dai curanti, a ragione il perito ha osservato che
non era chiaro se per tale aspetto vi era una presa a carico neurologica
specifica con trattamenti adeguati (doc. AI pag. 1073).
Ciò vale anche per il rapporto
della psichiatra __________ dell’8 settembre 2024, segnalante un peggioramento
della situazione psichica con “sintomatologia ingravescente legata al
disturbo dell’equilibrio”, con diagnosi di “F33.2 Sindrome depressiva
ricorrente, episodio grave, senza sintomi psicotici in atto”, e
un’inabilità completa da settembre 2021; doc. AI pag. 1048).
Al riguardo, a ragione il dr. __________
il 7 ottobre 2024 ha nuovamente sottolineato che la conclusione della curante
era sprovvista di prove oggettive ed era smentita dalla circostanza che nessun
incremento della cura antidepressiva era mai stato implementato e nemmeno mai
era stato predisposto un ricovero per revisionare in condizione stazionaria
un'eventuale farmacoterapia inefficace.
Al di là dell’ipotesi diagnostica
della psichiatra curante risultava dagli atti che l’assicurata non aveva
necessitato di una cura farmacologica adattata o di interventi più incisivi di
ordine psichiatrico e quindi andavano confermate le conclusioni della perizia
psichiatrica allestita in sede __________ (doc. AI pag. 1073)
In sostanza le svariate
certificazioni prodotte dall’assicurata – che peraltro confermavano
essenzialmente quanto già esposto dai curanti nelle certificazioni precedenti –
si sono limitate a ribadire i disturbi da lei lamentati e a elencare le
diagnosi già note, così come le limitazioni funzionali già enumerate dalla
perizia __________, giungendo ad una diversa conclusione sulla capacità
lavorativa che tuttavia non motivavano e sostanziavano. Correttamente quindi il
__________ e il SMR hanno sottolineato l’assenza di nuove diagnosi e di
elementi patologici rilevanti e concluso che la documentazione medica prodotta
non era in grado di modificare la valutazione delle risorse fisiche e psichiche
presenti nell'assicurata, restando di conseguenza valida la valutazione della
capacità lavorativa espressa in sede peritale.
2.7. Né del resto la ricorrente ha
prodotto dopo la resa della decisione contestata nuova documentazione che
attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione peritale, intervenuta entro il momento decisivo della resa della
decisione contestata (DTF 132 V 220), né ha fornito elementi che consentano di considerarne
inattendibili le conclusioni.
Dopo l’emanazione della decisione
contestata l’assicurata ha prodotto all’Ufficio AI un nuovo certificato del 27
gennaio 2025 del dr. __________, internista, il quale riferisce di seguire da
molti anni l’assicurata “per la problematica di labirintopatia cronica
destra in contesto di Sindrome di Menière, che l'ha portata a lamentare una
dizziness posturale persistente”. A causa delle ricorrenti crisi
vestibolari l’assicurata sarebbe in sostanza inabile al lavoro (doc. G).
In merito, il medico del SMR,
nella sua annotazione del 4 febbraio 2025, ha osservato, a ragione, che il
curante non apportava “nuovi fatti clinici che non siano già stati valutati
da parte dei periti”, ragione per cui le conclusioni del SMR del 22 aprile
2024 retavano invariate (doc. AI pag. 1099).
Inoltre ha pure versato agli
atti uno scritto del dr. __________ del 20 gennaio 2025, il quale ha confermato
la completa inabilità lavorativa a causa di “una invalidante Dizziness
posturale percettiva persistente" censurando il fatto che la paziente non
sarebbe stata “valutata da un Centro specializzato otoneurovestibolare: con
l’esecuzione di esami specifici quali cervical Vemps, Video Head-Impult Test,
stabilometrie statiche e dinamiche” (doc. F).
Egli, riferendosi
all’affermazione dell’amministrazione nella risposta di causa per cui la sua
attestazione era stata esaminata nel complemento del 14 marzo 2023 dal __________
che non aveva rilevato “elementi diagnostici precedentemente non noti”, si è
nuovamente espresso il 14 marzo 2025 come segue:
" (…) Confermo
nuovamente che si tratta di nuovi elementi medici il manifestarsi nel suo
decorso clinico di una Dizziness Pasturale Percettiva Persistente in contesto
di labirintopatia cronica e di co-morbidità; elementi non considerati dal
collega ORL dr. __________, attenendosi unicamente al problema prettamente
vestibolare.
Il nuovo elemento medico da considerare e motivo del continuo
ricorso è la Dizziness pasturale percettiva persistente; riconosciuta dall’organizzazione
Mondiale della Sanità. (diagnosi ICD);
In allegato, la recente valutazione otoneurologica presso il __________
(Centro di riferimento) che conferma la problematica di dizziness posturale
percettiva persistente. Valutazione eseguita con strumenti specifici e mirati
secondo l'evidenzia scientifica.” (doc. VI/1)
Ha quindi allegato una “valutazione
neurovestibolare” eseguita il 5 marzo 2025 dal dr. __________ del servizio
di neurologia dell’__________, che ha posto per le seguenti diagnosi principali:
" 1.
Sindrome vestibolare cronica:
- verosimilmente su vertigine posturale persistente percettiva
(PPPD),
secondaria a malattia di Ménière anamnestica;
- RM protocollo idrope (23.03.24): non processi espansivi nelle
cisterne dell’angolo ponto-cerebellare e nei meati acustici
interni. Nella sequenza dedicata 3D-IR non evidenti reperti sospetti per idrope
cocteo-vestibolare;
- terapia: fisioterapia vestibolare, psicoterapia comportamentale;
Considerandi
2.
Emicrania con aura, episodica:
- Clinica: frequenza attuale: in media 2 giorni al mese;
fattori scatenanti: ciclo mestruale, stress, cambi meterologici;
-
Accertamenti:
RM cerebrale nativa ed angio-RM dei vasi intracranici con
MDC (27.07.2020); normale;
-
Terapia:
profilattica pregressa: Cymbalta 60 mg/die; attuale: Topamax
100.
mg, Saroten 25 mg; Vit B2 400mg, Magnesio 600mg,
bisoprololo 2.5mg;
di attacco: Relpax 40 mg (parzialmente efficace); Relpax 80mg
(efficace); Domperidon 10mg.
3.
Insonnia cronica iniziale e di mantenimento,
attualmente ben
controllata con/su: componente di iperallerta;
4.
Disturbo respiratorio in sonno di natura ipo-apnoica
ostruttiva, di entità lieve e con modulazione posizionale (AHI 21.1/h, supino
35.7/h vPSG 05.2019). Interruzione della terapia con CPAP per scelta
personale.
5.
Sindrome ansioso-depressiva in trattamento (psicoterapia
e farmacoterapia).”
E ha concluso come segue:
" Valutazione
e procedere
Interpreto la sindrome vestibolare cronica sulla base della
semiologia e degli atti (malattia di Ménière) nel contesto di una sospetta
vertigine persistente pasturale percettiva (PPPD). Non escludo in DD una meno
probabile componente emicranica o medicamentosa su Neurontin. All'esame clinico
non riscontro segni vestibolopatia periferica, sindrome cerebellare e vertigine
parossistica posizionale
benigna. Ricordo che una RM protocollo idrope di marzo 2024 non
mostrava reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare (tale aspetto non
esclude una malattia di Ménière). Confrontato con
un'ipopallestesia bimalleolare e considerando l'importanza di
escludere una causa secondaria dell'instabilità (anche visto il procedimento Al
in corso) decido di completare il bilancio con un ENMG e una RM midollo
(convocazione segue). Ho informato la paziente sull'origine verosimilmente funzionale
della sindrome vestibolare cronica, segnalando che si tratta di una diagnosi
positiva e non di esclusione. Confermo la fisioterapia vestibolare e la
psicoterapia comportamentale in atto.
Sebbene Saroten non rappresenti la farmacoterapia di prima scelta
per la PPPD (sarebbero più indicati preparati come Fluoxetina, Sertalin,
Escitalopram o Venlafaxin), visto il buon effetto sulla
cefalea emicranica, decido in accordo con la paziente di non
modificare la terapia. Con lo scopo di favorire la stabilità invito la paziente
ad usare lenti monofocali durante la marcia.” (doc. VI/1)
In merito si è espresso il __________
con complemento peritale dell’8 aprile 2025, corredato da nuove prese di
posizione dei periti ORL e in psichiatria, concludendo nel senso la nuova
documentazione non apportava nuovi elementi di pertinenza medica e ha in
particolare esposto come segue:
" Abbiamo
sottoposto la nuova documentazione giunta agli atti ai nostri consulenti, le
cui risposte sono qui di seguito riportate ed alle quali ci allineiamo
completamente.
Presa di posizione del Dr. med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, del 1.4.2025:
Ho preso visione del rapporto del __________, Dr. __________,
datato 05.03.2025. Il neurologo ha informato la paziente sull'origine
"verosimilmente funzionale" della sindrome vestibolare cronica,
confermando una fisioterapia vestibolare, ma anche una psicoterapia
comportamentale.
Per quanto di mia competenza, posso far notare come agli atti non
abbia trovato dei documenti psichiatrici specialistici con delle diagnosi
suscettibili di influenzare l'espressione e l'intensità di questa
patologia ORL.
Per gli altri aspetti che mi vedono implicato, il collega dichiara
in maniera alquanto generica che vi sarebbe una sindrome ansioso depressiva in
trattamento. Sottolineo tuttavia come il neurologo segnali che l'insonnia è
attualmente ben controllata.
D'altra parte l’unica terapia antidepressiva consiste in Saroten
25.
mg, peraltro a dosaggio molto basso e mantenuto essenzialmente per il buon
effetto sulla cefalea emicranica.
Non ci sono quindi degli elementi psichiatrici suscettibili di
modificare la valutazione peritale,”
Presa di posizione del Dr. med. __________, specialista ORL,
del 1.4.2025:
“(…) Rifacendoci a quanto già in precedenza negli atti, ribadisco
che dal punto di vista medico non sono emersi nuovi elementi oggettivi,
rifacendosi del resto all’esaustivo rapporto del collega dott. __________,
rilevo nella sua valutazione finale, “all'esame clinico non riscontro segni di
vestibulopatia periferica, sindrome cerebellare e vertigine parossistica
posizionale benigna. Ricordo che una risonanza magnetica con protocollo di
idrope di marzo 2024 non mostrava reperti sospetti per idrope cocleo-vestibolare".
E ancora nel paragrafo sotto "ho informato la paziente
sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare
cronica”.
L'elemento medico che del resto non è comunque nuovo, ovvero
questa "dizzines posturale percettiva persistente" può essere se del
caso rivalutata in ambito psichiatrico.”
Non abbiamo potuto chiedere una presa di posizione al nostro
perito neurologo, in quanto in pensione. Tuttavia ad un'attenta lettura del
rapporto medico del 5.3.2025 del Dr. med. __________, capoclinica di
neurologia, rileviamo che quest'ultimo descrive un esame obiettivo
neurologico sostanzialmente normale, fatto salvo una lieve
ipo-pallestesia bilaterale. In particolare viene rilevato: no gaze-evoked
nystagmus, non head-shaking nystagmus, non nistagmo spontaneo, non nistagmo
vibratorio, test di Halmagy nella norma bilateralmente,
manovra di supine-Roll 30° e Dix-Hallpike bilateralmente senza
vertigine e nistagmo, lieve vertigine al ritorno da seduta dopo Dix Hallpike.
Il neurologo scrive pure di aver informato l'A. sull'origine verosimilmente
funzionale della sindrome vestibolare cronica e segnala che, visto il buon
effetto sulle emicranie, non ritiene al momento necessario modificare la
terapia.
Pertanto lo specialista neurologo non ha riscontrato patologie
neurologiche di nuova insorgenza concludendo per un problema di tipo funzionale
alla base del disturbo lamentato dall'A., rilevando pure un miglioramento delle
emicranie. Nel suddetto rapporto il Dr. med. __________
segnala di aver richiesto un approfondimento mediante ENMG e MRI
su cui ci riserviamo di prendere eventualmente posizione in futuro quando
saranno disponibili i risultati. (…)” (doc. XI)
Tutto ben considerato questo
Tribunale deve aderire e rimandare alle dettagliate e approfondite valutazioni
del __________, basate sul parere degli specialisti ORL e in psichiatria che
già si erano espressi in sede di valutazione multidisciplinare del dicembre
2021.
e nei successivi complementi del __________.
In effetti, per quanto riguarda
l’ambito ORL l'assenza di elementi giustificanti una diversa valutazione del
caso è stata confermata dal dr. __________, il quale a ragione si è riferito al
rapporto del dr. __________ che in sede di valutazione finale ha espressamente
escluso la presenza di “segni di vestibulopatia periferica, sindrome
cerebellare e vertigine parossistica posizionale benigna”, ricordando pure
che già la RM del marzo 2024 non mostrava reperti sospetti per idrope
cocleo-vestibolare. Sempre il neurologo ha inoltre indicato di aver informato
la paziente sull'origine verosimilmente funzionale della sindrome vestibolare
cronica (in medicina si definiscono “funzionali” quei disturbi e sintomi
che non sono riconducibili ad una causa organica evidente o identificabile
attraverso esami medici convenzionali rispettivamente “quelli che non
riconoscono un danno organico documentabile come loro causa”; cfr. in tema prof.
Antonio Iannetti in: https://iannetti.it/malattie-funzionali-gastroenterologiche/
e https://www.microbiologiaitalia.it/salute/disturbi-funzionali-cose-cause-sintomi-e-trattamenti/).
In merito alla presenza, più
volte evocata dal dr. __________, di una “dizzines posturale percettiva
persistente”, il perito ha giustamente sottolineato che non si trattava di
un elemento nuovo e che tale condizione poteva se del caso essere rivalutata in
ambito psichiatrico.
In quest’ultimo ambito, il dr. __________
ha dal canto suo escluso che quest’aspetto fosse suscettibile di modificare la valutazione
peritale, sottolineando anche lui la verosimile origine “funzionale" della
sindrome vestibolare cronica e pure che, per quanto di sua competenza, egli non
aveva trovato dei documenti psichiatrici specialistici con delle diagnosi
suscettibili di influenzare l'espressione e l'intensità di questa patologia
ORL.
Per il resto, lo specialista ha
ribadito di non condividere la diagnosi, espressa dal collega in modo generico,
di “sindrome ansioso depressiva in trattamento”, considerato peraltro
come non solo il neurologo avesse sottolineato che l'insonnia era attualmente
ben controllata, ma anche che tale diagnosi sarebbe inconciliabile con l’unica
terapia antidepressiva assunta (Saroten 25 mg) a dosaggio peraltro molto basso
e mantenuto essenzialmente per il buon effetto sulla cefalea emicranica.
A ragione, quindi, con
motivazioni convincenti cui questo Tribunale deve aderire, ha escluso che vi
fossero elementi psichiatrici suscettibili di modificare la valutazione
peritale.
Resta da osservare che il __________
ha pure evidenziato di non aver interpellato il perito neurologo dr. __________,
in quanto non più attivo, ma di aver comunque esaminato, tramite le dr.sse __________
e Valentini, il referto del dr. __________, non riscontrando patologie
neurologiche di nuova insorgenza, rilevando pure un miglioramento delle
emicranie (doc. XI/2).
A tali conclusioni questo
Tribunale deve quindi aderire, le attestazioni prodotte dalla ricorrente non
permettendo, come visto, di modificare le conclusioni tratte dall’amministrazione,
sulla base delle svariate e accurate valutazioni del __________.
Nemmeno, infine, lo scritto del
2.
maggio 2025 del dr. __________ – con il quale il curante ha ribadito nuovamente
la necessità di effettuare “una valutazione strumentale complessa della
funzione vestibolare e del disequilibrio posturale alla marcia”,
considerando “la problematica di Dizziness posturale percettiva persistente
complessa con coinvolgimento interdisciplinare” (doc. L) – permette una diversa
valutazione.
Come con pertinenza osservato
dall’Ufficio AI il 16 maggio 2025 (XIX), occorre in merito ribadire che, su
indicazione del perito ORL, il __________ aveva predisposto l’esecuzione nel
marzo 2024 di una MRI cerebrale per orecchio interno (idrope) eseguita il 28
marzo 2024 presso il Servizio di neuroradiologia presso il __________ (cfr. in
esteso al consid. 2.6.3). Tale esame aveva permesso di escludere diagnosi quali
idrope endo-linfatica e/o una malattia di Ménière e il dr. __________ aveva
quindi confermato la diagnosi con influsso sull'abilità lavorativa di
sintomatologia vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità
pasturale d'origine indeterminata, probabilmente multi-fattoriale e
sottolineato che già in sede peritale erano state adeguatamente considerate le
limitazioni funzionali derivanti da tale problematica (cfr. complemento del __________
del 18 aprile 2024, doc. AI pag. 988).
Infine, con un ulteriore scritto
del 30 maggio 2025 il dr. __________ ha ancora osservato che si trattava “di
un errore medico: scientificamente non si può escludere una sindrome di Ménière
e/o un idrope endolinfatico con una risonanza magnetica protocollo idrope!”
(XXXI).
In merito si è ancora espresso il
24.
giugno 2025 l’Ufficio AI, ribadendosi nella sue conclusioni e pure che “dal
lato medico non vi sono altri esami necessari da attuare come più volte
ribadito dallo stesso __________ e dal SMR”, allegando e rinviando a certificazioni
già agli atti (complemento peritale del __________ del 18 aprile 2024, presa di
posizione del dr. __________ del 29 marzo 2024, referto radiologico 28 marzo
2024.
relativo alla RM cerebrale per orecchio interno e rapporto di analisi del
21.
marzo 2024, doc. XXIII/1-4).
Questo Tribunale deve nuovamente rimandare
a quanto osservato in quella sede dal perito ORL del __________, per il quale la
RM effettuata all’orecchio interno il 23 marzo 2024 non aveva apportato
ulteriori elementi patologici idonei a modificare le conclusioni della
precedente perizia, ma aveva permesso di escludere la presenza di “lesioni sulle vie uditive interne o
a livello dell'angolo ponto-cerebellare, mentre nella sequenza specifica non si
sono evidenziati elementi per ritenere con certezza una diagnosi di idrope
cocleo-vestibolare destra ed evidentemente nemmeno a sinistra”. Il dr. __________
aveva anche ribadito che non si poteva “ragionevolmente indicare nelle
diagnosi un'idrope endo-linfatica e/o una malattia di Menière”. Aveva
quindi confermato le conclusioni della perizia __________ e, quindi, la
presenza, quali diagnosi con influenza sulla capacità uditiva, di una "sintomatologia
vertiginosa persistente con crisi recidivanti e instabilità pasturale d'origine
indeterminata, probabilmente multi-fattoriale". Andavano poi ammessi “probabili
esiti di vertigine posizionale parossistica benigna a destra (diagnosi
prettamente clinica), così come la leggera ipoacusia percettiva sempre dal lato
destro”, ma erano assenti lesioni sulle vie uditive interne (doc. XXIII/1;
cfr. al consid. 2.6.3).
Alla luce di queste dettagliate
valutazioni del caso e dei reperti agli atti, a ragione l’Ufficio AI ha
nuovamente confermato le conclusioni della perizia multidisciplinare (XXIII).
In effetti, alla luce delle
competenti valutazioni degli specialisti coinvolti, e in particolare del perito
ORL, la documentazione prodotta dalla ricorrente e le sue allegazioni non
permettono di mettere in dubbio le conclusioni diagnostiche tratte dalla
perizia __________, né forniscono elementi in grado di ritenere non completi o
non corretti non solo le conclusioni in merito alla capacità lavorativa, ma
nemmeno l’accertamento medico effettuato prima della resa della decisione
contestata.
In sostanza, la ricorrente non ha
apportato alcun elemento atto a quantomeno mettere in dubbio le conclusioni
dell’Ufficio AI basate sulle approfondite valutazioni della perizia __________
e dei numerosi complementi peritali, e non ha addotto elementi nuovi che
permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una modifica duratura della
situazione rispetto alla valutazione peritale del 23 dicembre 2021 e
intervenuta entro la decisione contestata del 13 gennaio 2025 (la
quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.
Ribadite altresì le
considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle
certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.4; sia pure evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni prodotte non consentono
in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si
sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.
Circa poi le critiche mosse
genericamente alla perizia __________, ricordato che per la giurisprudenza non
sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti
funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella
complessità del quadro clinico, va detto che al __________, e in particolare ai
periti in medicina interna, reumatologia, otorinolaringoiatria, neurologia e
psichiatria, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta
valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e
sottoposti per valutazione.
Decisivo appare in definitiva che
la ricorrente abbia contestato la perizia __________ senza tuttavia apportare
dal lato medico dei rapporti o degli elementi utili ad inficiarne la
valutazione.
In definitiva, come osservato
dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente si traduce in una critica
soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e
approfondito esame della situazione.
Pertanto, visto quanto sopra,
ritenuta la perizia __________ del 23 dicembre 2021 – la quale rispecchia tutti
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.3 e 2.4) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante – e i
complementi del 27 giugno 2022, 14 marzo, 17 maggio, 24 luglio 2023, 9 gennaio,
18.
aprile e 17 ottobre 2024, 8 e 18 aprile 2025 (doc. AI pag. 591, 835, 894,
926, 944, 969, 988, 1070, XI, XXIII) e pure gli affidabili pareri del medico
SMR (cfr. in particolare i rapporti del 18 gennaio 2022, 24 maggio, 13 giugno
2023, 5 febbraio, 22 aprile, 24 luglio e 21 ottobre 2024, 4 febbraio, 10 aprile
2025, doc. AI pag. 812, 930, 937, 982, 1042, 1079, 1099, XI/1; sul
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.4) e non essendo
provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa,
intervenuto prima della decisione contestata del 13 gennaio 2025 (la
quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona
assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati
dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di
vista funzionale diverse da quelle stabilite dalla perizia. Pertanto
l’assicurata va considerata inabile al 50% quale
operaia di lavanderia (al 45% in attività adeguate) dal 23 gennaio 2017, al 60%
(rispettivamente 55%) dal 25 ottobre 2017 e al 50% (al 45% in attività
adeguate) dal 1° dicembre 2017.
Le conclusioni in
merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi
confermate.
Questo Tribunale ritiene infine
che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla data decisiva
dell'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1
con rinvii). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2.
Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Considerato
come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare
l’affidabilità della perizia __________, non occorre ordinare nuovi
accertamenti medici, ragione per cui la richiesta di effettuare ulteriori
accertamenti medici va respinta.
2.8
Per quanto riguarda la valutazione
economica, richiamato quanto esposto al consid. 2.2, va fatto riferimento al
calcolo esposto nella decisione contestata, considerato anche come lo stesso
sia rimasto sostanzialmente incontestato (riservato quanto verrà esposto nel
prosieguo riguardo alle attività esigibili). Stante, al 1° gennaio 2018 (alla
scadenza dell’anno di attesa) un’abilità lavorativa del 50% nell’attività
lavorativa svolta e del 55% in attività adeguate, per determinare il grado di
invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:
" Grado
d'invalidità alla scadenza dell'anno di attesa (01.01.2018)
Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto
segue:
La giurisprudenza imposta dall’alta Corte federale indica che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica (tabelle RSS). Sempre in base alla giurisprudenza
federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del
25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono
suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe percepire,
quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, il
grado di occupazione.
Nel caso concreto, senza il danno alla salute la Signora RI 1
nell'attività originaria di operaia di lavanderia avrebbe potuto conseguire CHF
34'940.00 (fonte: reddito assicurato presso __________).
Malgrado il danno alla salute avrebbe invece potuto teoricamente
conseguire CHF30'139.55 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile,
attività semplici e ripetitive, da considerare la
capacità lavorativa ridotta del 45 %).
Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di
guadagno, e quindi un grado Al, pari al 14 %, come da seguente specchietto:
Confronto dei redditi:
Reddito senza invalidità CHF
34'940.00
Reddito con invalidità CHF
30'139.55
Perdita di guadagno CHF
4'800.45
Grado d'invalidità 14%
Grado d'invalidità dal 01.01.2024 (modifica dell'art. 26 bis,
cpv. 3 OAI)
In seguito alla modifica dell'art. 26bis cpv. 3 OAI, valida dal
01.01.2024, per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto
segue.
La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica (tabelle RSS). l dati RSS relativi all'anno 2024 non
sono ancora a disposizione; gli attuali valori di riferimento sono quindi
quelli del 2022. Se il reddito lavorativo effettivamente conseguito prima
dell'insorgere del danno alla salute è inferiore di almeno il 5 % al valore
centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il reddito senza
invalidità corrisponde al 95 % di questo valore centrale (gap salariale). In
caso di attività indipendente, il gap salariale non viene applicato.
Per quanto attiene al reddito con invalidità, si precisa che se il
valore è stabilito in applicazione dei dati statistici federali, dal 1. gennaio
2022.
viene applicata una riduzione del 10% se l’assicurato dispone di una
capacità lavorativa residua pari al 50% o meno. Dal 1. gennaio 2024 è inoltre
stata introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il
reddito da invalido è stabilito in applicazione dei parametri federali.
Nel caso concreto, senza il danno alla salute la Signora RI 1
nell'attività originaria di operaia di lavanderia avrebbe potuto conseguire CHF
39’719.90 (fonte: e-mail del datore di lavoro del 29.08.2023 della ditta __________).
Siccome tale reddito risulta inferiore di almeno il 5% del valore
centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento, il reddito senza
invalidità ammonta in CHF 46'891.05.
Malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata potrebbe
teoricamente conseguire CHF 26'660.20 (tabelle RSS, valori federali, settore
femminile, attività semplici e ripetitive, riduzione del 10% legata al mercato
del lavoro, inoltre da considerare la capacità lavorativa ridotta del 45%).
Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di
guadagno, e quindi un grado Al, pari al 43%.
Confronto dei redditi:
Reddito senza invalidità CHF
46'881.05
Reddito con invalidità CHF
26'660.20
Perdita di guadagno CHF
20'220.85
Grado d'invalidità 43%
Non si intravvedono provvedimenti professionali atti a migliorare
la capacità di guadagno residua della Signora RI 1.
Osservazioni al progetto di decisione del 4 giugno 2024
(…)
Considerata l'esigibilità medica in attività adeguate, si
riconferma inoltre la valutazione del consulente in integrazione. L'assicurata
risulta abile al 55 % in attività adeguate. Se l’assicurata lo desidera, si
rimane a disposizione per un aiuto al collocamento.
Per quanto riguarda il reddito senza invalidità e il calcolo del
grado d'invalidità alla scadenza dell'anno d'attesa si osserva quanto segue.
ll reddito indicato dall'ex datore di lavoro non era in linea con
i guadagni effettivi dell'assicurata. Pertanto abbiamo preso a riferimento il
salario assicurato presso __________ di CHF 34'940.00. Questo reddito è
favorevole all'assicurata, in quanto
superiore ai guadagni effettivi negli anni precedenti al danno
alla salute.
Non si applicano riduzioni al reddito con invalidità in quanto la
limitazione del rendimento determinata in sede medica tiene già in
considerazione le limitazioni funzionali. Inoltre il discapito economico dovuto
al limitato numero di anni di servizio è ininfluente in quanto il
tempo necessario al raggiungimento dei redditi mediani si riduce a
pochi anni. Quindi, nel caso concreto, una riduzione del reddito ipotetico da
invalido non è giustificata.
Una riduzione per attività a tempo parziale per le donne non è
applicabile. In effetti le lavoratrici a tempo parziale non presentano nessun
discapito economico riferendosi al rapporto tra tempo di lavoro e salario
mediamente percepito dalle lavoratrici a tempo parziale. Al contrario, vi sono
molte divisioni economiche dove le lavoratrici a tempo parziale sono maggiormente
remunerate rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito
dalle lavoratrici a tempo pieno.
Per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità dal
01.01.2024
viene utilizzato un salario statistico in attività adeguate, valore
mediano e non di una categoria specifica. Si parte da un
reddito di CHF 53'859.03, il quale viene ridotto del 45 % per la
valutazione medica e del 10% legato al mercato di lavoro (art. 26bis cpv. 3 OAI).
Si confermano pertanto i redditi indicati nel progetto.
Si conferma inoltre il progetto di decisione del 4 giugno 2024.”
Il calcolo ha applicato
correttamente la normativa legale (cfr. al consid. 2.2), considerando giustamente la giurisprudenza del
Tribunale federale in materia di confronto dei redditi (cfr. la giurisprudenza,
riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013; cfr. anche DTF 142 V 178).
Per quanto riguarda i salari applicati per determinare il reddito da invalida
ha in effetti fatto correttamente capo ai dati salariali statistici ufficiali
(valori centrali) dichiarati applicabili dal Tribunale federale (art. 26bis
cpv. 2 OAI; cfr. doc. AI pag. 853; riguardo all’applicabilità dei dati
salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS
TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di
Berna, cfr. DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174; a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).
Per quanto riguarda il reddito
senza invalidità nella decisione l’amministrazione ha correttamente precisato
che il reddito indicato dall'ex datore di lavoro non era in linea con i
guadagni effettivi dell’assicurata. Pertanto è stato preso a riferimento il
salario assicurato presso __________ di CHF 34'940.--. Tale reddito risulta favorevole
all'assicurata in quanto superiore ai guadagni effettivi negli anni precedenti
al danno alla salute e va quindi confermato.
Correttamente ha pure precisato
di non aver applicato alcuna riduzione al reddito con invalidità, segnatamente in
quanto la limitazione del rendimento determinata in sede medica teneva già in
considerazione le limitazioni funzionali (su tale mancata riduzione cfr. ancora
in seguito).
Il TCA constata che per quanto riguarda
il grado d’invalidità per il periodo successivo al 1° gennaio 2024, l’amministrazione
per determinare il reddito da invalida ha utilizzato il valore mediano del
settore statistico in attività adeguate ed ha applicato la deduzione
generalizzata del 10% quale correttivo per i salari statistici troppo elevati
giusta l’art. 26 bis cpv. 3 OAI (cfr. consid. 2.2).
In proposito in una sentenza
35.2004.86
del 30 luglio 2025, in materia di assicurazione contro gli
infortuni, questa Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Abbondanzialmente,
va comunque rilevato che, nella DTF 150 V 410, emanata in materia di
assicurazione per l’invalidità, interpretato l’art. 28a cpv. 1 seconda
frase LAI, tenuto conto dell’art. 16 LPGA e di elementi storici, grammaticali,
sistematici e teleologici, il TF ha stabilito che l’art. 26bis cpv.
3.
OAI, nella versione in vigore nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre
2023, non rispetta la volontà del legislatore e non è
pertanto conforme al diritto federale.
In quella fattispecie, in cui il tribunale cantonale aveva
determinato un tasso d’invalidità del 59% operando sul reddito statistico da
invalido una riduzione del 15% in applicazione delle direttive dell’attuale
giurisprudenza (senza applicare l’art. 26bis cpv. 3 OAI, giudicato
non rispettoso delle intenzioni del legislatore), la Corte federale ha ritenuto
opportuno, trattandosi dei fattori da considerare e della loro ponderazione,
fare capo a titolo complementare ai principi stabiliti finora dalla
giurisprudenza federale, e ciò data l’assenza di un’alternativa disponibile
sotto forma di salari di riferimento corretti.
In questo modo, sempre secondo il TF, l’art. 26bis cpv.
3.
OAI può essere applicato conformemente alla legge, senza con ciò
contravvenire al suo testo.
In particolare, l’Alta Corte ha chiarito che i materiali
legislativi non lasciano dubbi circa il fatto che la volontà del legislatore
formale è quella che si tenga conto essenzialmente della precedente
giurisprudenza federale (cfr. consid. 9.4.2 della DTF 150 V 410). D’altro
canto, il TF ha evidenziato che, a fronte dei correttivi messi a disposizione
dalla giurisprudenza (decurtazione del salario statistico e parallelismo dei
redditi), l’autore dell’ordinanza ha scelto un’altra via: invece di una riduzione
da accordare in base a una moltitudine di criteri o di caratteristiche
differenti, che non doveva essere applicata in modo schematico né addizionata
in funzione di ogni caratteristica, ma stabilita in maniera globale e il cui
tasso era limitato al 25%, sussiste un unico criterio, e meglio una “deduzione
per tempo parziale”, accordata a partire da una capacità funzionale del 50% o inferiore e limitata al 10%
(cfr. art. 26bis
cpv. 3 OAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023). Ciò costituisce
una restrizione considerevole per rapporto al ventaglio utilizzato in
precedenza, esistente per l’essenziale a partire dalla DTF 126 V 75 consid.
5a/cc (cfr. consid. 9.4.3).
Infine, la Corte federale ha precisato che gli sforzi volti a
ottenere un risultato il più possibile concreto nella valutazione
dell’invalidità in funzione del caso di specie, quali quelli che si riflettono
nella giurisprudenza relativa all’art. 16 LPGA (cfr. DTF 148 V 419 consid. 5.2;
148.
V 174 consid. 6.2 e 9.2.2; 143 V 295 consid. 2.2 e 4.2.1; 135 V 297 consid.
5.2), non sono stati ristretti dalla recente revisione della LAI. Parimenti, la
necessità di fattori di correzione, confermata dal legislatore formale e alla
base della precedente giurisprudenza, non viene rimessa in discussione. Ciò si
spiega con il fatto che i valori centrali previsti nelle statistiche salariali
non possono essere utilizzati tali e quali come reddito da invalido, ovvero
senza correzione e senza tenere conto delle circostanze concrete del caso di
specie. Ciò è quanto conferma l’adeguamento dell’art. 26bis cpv. 3,
prima frase, OAI in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito della mozione 22.3377
del 6 aprile 2022 (cfr. consid. 10.2).
Nella lettera circolare AI n. 445 del 26 agosto 2024, l’UFAS ha
espresso l’opinione secondo la quale la DTF 150 V 410, non avrebbe nessuna
incidenza sulle rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2024,
siccome la Corte federale si è pronunciata soltanto a proposito dell’art. 26bis
cpv. 3 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2023. A suo avviso,
pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2024 varrebbe unicamente la nuova
riduzione forfettaria del 10%, eventualmente in relazione con la precedente
riduzione del 10% per attività a tempo parziale (20% in totale).
Secondo questo Tribunale, nonostante la modifica introdotta a far
tempo dal 1° gennaio 2024, l’art. 26bis
cpv. 3 OAI continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale
quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.
Nella misura in cui stabilisce che dal 1° gennaio 2024 le
decurtazioni applicabili sul reddito statistico da invalido sarebbero quelle
esaustivamente (“Non sono ammesse
ulteriori deduzioni.”)
previste dalla norma d’ordinanza appena menzionata, ovvero una deduzione
forfettaria del 10% e, eventualmente, in caso di attività a tempo parziale del
50% o inferiore, una ulteriore del 10%, anche la direttiva dell’UFAS appena
citata non rispetta il diritto federale ed è di conseguenza inapplicabile
(circa il valore di una direttiva amministrativa per il giudice delle
assicurazioni sociali, cfr., tra le tante, DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; 144 V 195; 138 V 50 consid. 4.1; 137 V 434
consid. 4.2; 133 V 169 consid. 10.1).
In questo senso, il TCA constata che, rispetto alla versione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in
vigore sino al 31 dicembre 2023 (la quale contemplava unicamente una deduzione
del 10% per attività lucrativa a tempo parziale), con quella entrata in vigore
il 1° gennaio 2024 l’autore dell’ordinanza si è di fatto limitato a introdurre
una riduzione supplementare del 10% volta a correggere una distorsione insita
nella determinazione del reddito da invalido in base ai valori centrali delle
tabelle RSS, applicabile dunque a prescindere dalle circostanze concrete del
caso di specie. È pertanto evidente che, una volta ancora, non si è tenuto
conto appieno della precedente giurisprudenza federale riguardante la
valutazione dell’invalidità, e ciò contrariamente alla volontà del legislatore
formale risultante dall’interpretazione della norma di delega di cui all’art.
28a cpv. 1 seconda frase LAI (cfr. DTF 150 V 410 consid. 9.4.2).
Anche da questo punto di vista, appare opportuno, trattandosi dei
fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro
ponderazione, continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis
cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo
complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.
La conclusione alla quale è appena pervenuto il TCA è peraltro
condivisa anche dalla dottrina.
In un articolo pubblicato in: SZS/RSAS 3/2025, p. 161 ss., Michael
E. Meier si è infatti pronunciato segnatamente nei seguenti termini:
(…).
Der Elefant im Raum
ist nun die Frage, wie sich der vorliegende Leitentscheid [si tratta della DTF
150.
V 410, n.d.r.] auf die Anwendung von Tabellenlohnabzügen ab dem 1. Januar
2024.
auswirkt. Das BSV vertritt im Rundschreiben Nr. 445 vom 26. August 2024 nicht
unerwartet die Ansicht, dass der Entscheid keine Auswirkungen auf
Rentenansprüche ab dem 1. Januar 2024 zeitige, da sich das Bundesgericht nur zu
Art. 26bis Abs. 3 IVV in der Fassung bis zum 31. Dezember 2023
geäussert habe. Ab dem 1. Januar 2024 gelte sodann einzig der neue
10%-Pauschalabzug (neugefasster Art. 26bis Abs. 3 IVV), allenfalls
in Verbindung mit dem bisherigen 10%-Abzug für Teilzeittätigkeit (total 20%).
So simpel erscheint uns die Sache freilich nicht.
Nimmt man den Willen
des Gesetzgebers zum Prüfmassstab, ob die Delegation in Art. 28a cpv. 1 IVG nun
rechtskonform umgesetzt wurde, ist der Pauschalabzug von 10% eine ebenso
ungenügende Lösung wie die als rechtswidrig gerügte ursprüngliche Streichung
sämtlicher Abzüge. National- und Ständerat haben dem Bundesrat mit der Motion
Nr. 22.3377 (erneut) unmissverständlich aufgezeigt, dass ein dringlicher
Handlungsbedarf in Form von für die Invaliditätsbemessung adaptierten
Lohntabellen bestehe. Auch das Bundesgericht berief sich mehrfach darauf, dass
“mangels verfügbarer Alternative in Form berichtigter Tabellenlöhne” weiterhin
Tabellenlohnabzüge notwendig seien. Offenbar zeichnen Legislative und
Judikative bei der Invaliditätsbemessung damit einen Weg vor, den die Exekutive
partout nicht zu gehen bereit ist. (…)”
Queste sono invece le considerazioni espresse in proposito da Nathalie
Lang:
(…).
Der seit 1.1.2024 geltende Pauschalabzug führt zwar zu einer
realitätsnäheren Bemessungsgrundlage und einer gewissen Besserstellung der
Versicherten. Dennoch ist aber davon auszugehen, dass mit der Abschaffung eines
zusätzlichen leidensbedingten Abzugs dem Willen des Gesetzgebers nicht
nachgekommen wurde. Denn mit der Delegationsbestimmung von Art. 28a Abs. 1 IVG
wurde der Bundesrat beauftragt, die in der Rechtsprechung definierte Praxis zum
Validen- und Invalideneinkommen zu regeln und die ebenfalls von der
Rechtsprechung entwickelten Korrekturen vorzunehmen (z.B. welche Kriterien für
einen leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen sind und in welcher Höhe ein
entsprechender Abzug erfolgen soll) (BBl 2017 2668). Die Gewährung eines
Pauschalabzugs von 10% bzw. 20% bei Teilzeitbeschäftigen von 50% und weniger
kann daher nicht abschliessend sein, weil sie letztendlich gegenüber der
bisherigen Praxis restriktiver wäre. Es ist daher zu erwarten, dass auch ab
1.1.2024
neben dem Pauschalabzug ein leidensbedingter Abzug möglich ist, falls
es im Einzelfall gerechtfertigt ist. Insb. die Kriterien des Alters, der Dauer
der Betriebszugehörigkeit, der Nationalität sowie der Aufenthaltskategorie
finden im Pauschalabzug keine Berücksichtigung und fliessen auch nicht in die
Beurteilung der medizinisch-theoretischen Leistungsfähigkeit. Das Bundesgericht
erkannte zu Recht die überragende Bedeutung des leidensbedingten Abzugs als
Instrument für eine möglichst konkrete Festlegung des Invalideneinkommens (BGE 148 V 174 E. 9.2.2; 142 V 178 E. 2.5.7; 139 V 592 E. 2.3). Das heisst, dass
auch bei der Anwendung von Tabellenlöhnen eine möglichst realitätsgerechte
Bestimmung des Invalideneinkommens im Vordergrund steht. Es sollte deshalb bei
Vorliegen von konkreten Umständen neben dem Pauschalabzug auch ein zusätzlicher
Abzug in Form eines leidensbedingten Abzugs möglich sein (gl. M. Meier/Gächter, 11 ff.).”
(Basler Kommentar ATSG
– Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 85)
In una sentenza 9C_188/2025 del
31.
luglio 2025 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se,
trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e
della loro ponderazione, sia opportuno, anche dopo l’entrata in vigore del
nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, continuare ad applicare a titolo
complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale e,
quindi, procedere se del caso ad ulteriori decurtazioni sul reddito statistico
da invalido a titolo di deduzione per circostanze personali:
" 8.4. Was das Invalideneinkommen 2024 anbelangt, so bringt die Beschwerdeführerin
vor, auch die seit dem 1. Januar 2024 geltende Regelung von Art. 26 bis Abs. 3
IVV sei gesetzeswidrig resp. zu restriktiv, weshalb die Rechtsprechung von BGE 150 V 410 E. 10.6 darauf ebenfalls anwendbar sei. Wie es sich verhält, kann offenbleiben.
Auch wenn der Beschwerdeführerin beigepflichtet werden wollte, leuchtet nicht
ein, weshalb zum in der Verordnungsbestimmung vorgegebenen Pauschalabzug von 10
resp. 20 % zusätzlich ein weiterer Abzug von bis zu 25 % gewährt werden müsste.
Laut BGE 150 V 410 E. 10.6 ist nur insoweit, als über den durch die
Verordnungsbestimmung vorgegebenen Rahmen (pauschalisierter Abzug) hinaus
Bedarf an weitergehender Korrektur besteht, ergänzend auf die bisherigen
Rechtsprechungsgrundsätze zum Abzug vom Tabellenlohn zurückzugreifen. Nach
diesen Grundsätzen, die durch BGE 150 V 410 nicht geändert wurden, ist der
Tabellenlohnabzug nach den Umständen im Einzelfall gesamthaft zu schätzen;
zudem darf er höchstens 25 % betragen (vgl. BGE 126 V 75 E. 5b/bb und cc). Auch
im Zusammenhang mit dem Invalideneinkommen 2024 resp. mit der Höhe des
Tabellenlohnabzugs von 10 % ist eine rechtsfehlerhafte Ermessensausübung weder
geltend gemacht noch ersichtlich, weshalb ebenfalls kein Bedarf an weitergehender
Korrektur besteht. » (consid. 8.4.)
In quell’occasione l’Alta
Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso di un’assicurata, attiva
professionalmente a tempo parziale e per il resto casalinga, giudicata abile in
misura del 60% in ogni attività con un conseguente grado d’invalidità dal 1° gennaio
2024.
del 39% – ha ritenuto che l’amministrazione non aveva abusato del suo
potere d’apprezzamento applicando (solo) la riduzione del 10% sul salario
statistico da invalida prevista dall’art. 26bis cpv. 3 OAI.
In concreto, sulla base delle
considerazioni sviluppate dal TCA nella sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025,
per quanto riguarda il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2024, si
pone quindi la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista
dall’art. 26bis cpv. 3 OAI, il reddito statistico da invalida debba essere
ulteriormente decurtato a titolo di deduzione per circostanze personali. La
questione di eventuali riduzioni da applicare al reddito da invalida si pone
invero anche per il calcolo del grado d’invalidità al 1° gennaio 2018,
considerato come l’Ufficio AI non ne abbia ammesso alcuna né in occasione della
determinazione del grado d’invalidità alla scadenza dell’anno di attesa né al
1° gennaio 2024, precisando che una riduzione non si imponeva in quanto la
limitazione del rendimento determinata in sede medica teneva già in
considerazione le limitazioni funzionali.
Ora, richiamata anche la
giurisprudenza federale secondo cui il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 137 V 71, 132 V 393, 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. consid. 2.2), questa
Corte ritiene che l’amministrazione non ha abusato del proprio potere
d’apprezzamento (sulla giurisprudenza per cui di principio allorquando vi è una
capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento,
quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità
lavorativa e non vi è motivo di effettuare un’ulteriore riduzione per la stessa
ragione, cfr. le STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, 9C_635/2016 del 14
dicembre 2016 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016).
In effetti, come dianzi esposto
(consid. 2.6.2), in sede di valutazione peritale il __________ aveva precisato
che, secondo i periti ORL e reumatologico, l'attività adeguata per l’assicurata
doveva comportare un lavoro sedentario, in ambiente isolato, senza grossi
rumori di sottofondo o necessità d'interagire frequentemente con le persone,
non richiedente l’apprendimento di complesse nozioni e neppure un'attenzione
sostenuta rilevante. Inoltre, poste un’incapacità del 40% in ambito
psichiatrico e del 20% in ambito ORL (entrambe riduzione per rendimento), ne
derivava “una capacità lavorativa globale del 55%, intesa come riduzione per
rendimento, data dall’integrazione parziale tra le incapacità lavorative in
ambito ORL e in ambito psichiatrico”. Si procedeva ad un’integrazione
parziale, “in quanto i limiti funzionali contemplavano già la
necessità di maggiori pause e prendono in considerazione la maggiore
stancabilità e riduzione di concentrazione dell'assicurata” (doc. AI pag.
681).
La consulente in integrazione
professionale (SIP), nel suo rapporto finale del 21 novembre 2022 (confermato
integralmente in data 23 maggio 2024, doc. AI pag. 999), dopo aver
espressamente riepilogato i citati limiti funzionali indicati dal __________,
nell’ambito della sua analisi della reintegrabilità e della valutazione delle
attività adeguate, ha concluso che vi erano sufficienti attività esigibili e
compatibili con le esigente poste a livello medico, indicando a titolo di
esempio le seguenti attività non qualificate, semplici e ripetitive: aiuto
ammnistrativo (attività di back office, controllo bollettini, ecc.), operaia
generica in attività di imballaggio, controllo qualità, ecc. (doc. AI pag.
844). Avendo quindi individuato un ventaglio sufficiente di attività semplici e
leggere che l’assicurata potrebbe svolgere (nella misura del 55%), ha concluso escludendo
l’applicazione di riduzioni sul reddito ipotetico da invalida. Ha in particolare
escluso una riduzione per attività leggera, età o anni di servizio (considerato
come il tempo necessario al raggiungimento dei redditi mediani si riduce a
pochi anni), per tasso d’occupazione (ritenuto come le lavoratrici a tempo
parziale non presentano nessun discapito economico) e nemmeno per limitazioni
funzionali considerato come la limitazione del rendimento determinata in
concreto teneva già conto delle limitazioni funzionali (rapporto del 24
novembre 2022, doc. AI pag. 856).
A tali conclusioni questo
Tribunale deve aderire, rilevato peraltro come le limitazioni funzionali in
discussione (necessità di un lavoro sedentario, in ambiente isolato, senza
grossi rumori di sottofondo o necessità d'interagire frequentemente con le
persone) non presentano delle specificità tali da dover essere tenute in
particolare conto a titolo di deduzione sul salario statistico, ritenuta
l’esistenza, giusta il SIP, di un ventaglio sufficiente di attività semplici e
leggere accessibili all’assicurata (cfr. la STF 9C_446/2024 del 29 luglio 2025
con la quale il Tribunale federale ha negato che la Corte cantonale avesse
abusato del suo potere d’apprezzamento non ammettendo alcuna deduzione sul
salario statistico da invalida, negando in particolare che le limitazioni
funzionali dovute alle affezioni alla salute, l’età e la durata
dell’interruzione dell’attività lavorativa fossero nel caso elementi
suscettibili di influenzare le prospettive salariali dell’assicurata, ritenuta
abile nella misura del 50%, con un conseguente grado d’invalidità del 49% e la
STF 8C_28/2025 del 7 luglio 2025 nella quale l’Alta Corte non ha applicato
nessuna deduzione per circostanze personali - lavoro a tempo parziale e motivi
di salute - nel caso di un assicurato inabile al lavoro al 30% in attività
adeguate).
Sia pure osservato che l’assicurata
in fase di osservazioni al progetto di decisione si era limitata a postulare
un’ulteriore riduzione del 15% per non meglio precisate “caratteristiche
personali” (doc. AI pag. 864), e in questa sede non ha nemmeno contestato
il calcolo del grado d’invalidità operato dall’amministrazione né ha indicato quali
ulteriori fattori andassero considerati per la riduzione e in che misura.
A tal proposito si evidenzia infine
che in plurime pronunzie (cfr. STCA 32.2022.41 del 17 ottobre 2022 consid.
2.8.2., 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.3., 32.2022.27 del 29 agosto
2022.
consid. 2.11.3., 32.2022.20 dell’8 giugno 2022 consid. 2.8., 32.2021.67
del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.) il TCA ha ribadito che una riduzione dettata
dagli impedimenti fisici si giustifica solo se anche su un mercato del lavoro
che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o
al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di
attività accessibili alla persona assicurata. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2, 8C_82/2019
del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2., 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.
4.4.4, 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4, 8C_9/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 4.4.4).
Il calcolo effettuato nella
decisione contestata così come il grado di invalidità che ne è scaturito (14%
al 1° gennaio 2018 e 43% al 1° gennaio 2024) vanno pertanto confermati.
Del resto, riservato quanto
segue, la ricorrente non ha contestato il metodo di graduazione
dell’invalidità, né i salari applicati per il confronto dei redditi e questo
giudice può quindi fare riferimento al calcolo esposto nella decisione
impugnata.
Nel suo ricorso l’interessata
censura tuttavia la valutazione economica operata dall’amministrazione facendo
riferimento all’allegato rapporto del 6 marzo 2020 del Sostegno integrazione
lavorativa SIL, il quale, tramite la sua psicologa, al termine di un
accertamento professionale dal 25 novembre 2019 al 29 febbraio 2020 in un
contesto industriale per valutare la tenuta e il rendimento, ha concluso che l’assicurata
non era reintegrabile nel mondo del lavoro (doc. D).
Ora, in proposito a ragione
l’Ufficio AI ha fatto innanzitutto rilevare che tale rapporto era stato
attentamente valutato nell’ambito della perizia del 23 dicembre 2021 del __________.
Va pure osservato che esso non
poteva essere considerato definitivo in quanto riferito ad un periodo in cui le
condizioni di salute dell’assicurata non erano stabilizzate. Basti pensare che
con rapporto intermedio del 14 febbraio 2020 la consulente in integrazione professionale
(SIP) aveva deciso di interrompere la misura di accertamento professionale in
corso visto il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata (doc.
AI pag. 451). Le conclusioni del SIL non possono quindi essere considerate
determinanti ai fini della reintegrabilità lavorativa, osservato anche che
l'attività pratica in quell’occasione, presso la ditta __________ su un periodo
breve, era stata svolta in un ambiente particolare (rumoroso), e quindi da
considerare controindicato in base alle risultanze della perizia __________.
In merito all’analisi della
reintegrabilità va nuovamente ribadito che al termine di un’accurata
valutazione, con rapporto finale del 21 novembre 2022 la consulente SIP, ricordati
i citati limiti funzionali da rispettare in base alla perizia __________,
osservato come l’attività di operaia di lavanderia non fosse da considerare
adeguata a tali limitazioni, ha ritenuto adeguate attività non qualificate,
semplici e ripetitive, ad esempio come aiuto amministrativo, operaia generica
in attività di imballaggio (leggere) o controllo qualità. Ha pure concluso
escludendo l’esistenza di provvedimenti professionali Al atti a migliorare la
capacità di guadagno (doc. AI pag. 843).
Tali conclusioni erano state
confermate dalla consulente anche il 23 maggio 2024, dopo che il __________ si
era ripetutamente nuovamente espresso a seguito della nuova documentazione
medica prodotta dall’assicurata, confermando i medesimi limiti funzionali e le
stesse capacità lavorative (doc. AI pag. 999).
Ricordato che compito del medico
è indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro e che spetta al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è
in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età), avuto
riguardo alle indicazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5, 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011
consid. 3.5), a tali conclusioni, espresse dalla consulente SIP dopo adeguato e
approfondito esame del caso e considerate le conclusioni del __________ e del
SMR, può essere rinviato.
Al riguardo va pure osservato che
il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se
l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano escluse
o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332
consid. 3b e 1989 pag. 331).
Del resto, la giurisprudenza
federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto
2012.
consid. 3.3, 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Inoltre, secondo la
giurisprudenza federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi,
senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di
reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà
che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non
dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.
332.
consid. 3b) – che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua
capacità lavorativa del 55% in attività adeguate rispettose dei limiti
enunciati dal __________.
Alla luce della
situazione concreta, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione – viste
anche le argomentazioni sviluppate dalla consulente SIP nelle citate prese di
posizione, che vanno qui confermate e tenuto conto anche del riserbo di
cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3) – ha considerato la ricorrente integrabile nel mondo
del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.
Non vi sono dunque motivi per
scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la
valutazione economica.
2.9
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto, accertate inabilità lavorative del 50% quale operaia di lavanderia (al
45% in attività adeguate) dal 23 gennaio 2017, del 60% (rispettivamente 55%)
dal 25 ottobre 2017 e del 50% (al 45% in attività adeguate) dal 1° dicembre
2017, con un conseguente grado di invalidità, stabilito in applicazione del
metodo ordinario del raffronto dei redditi, del 14% al 1° gennaio 2018 e del
43% al 1° gennaio 2024 (considerando la nuova disposizione circa la valutazione
economica di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI), è a giusta ragione che l’Ufficio
AI ha riconosciuto alla ricorrente una rendita d’invalidità con un grado
d’invalidità del 43% dal 1° gennaio 2024.
Ne consegue che la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la
procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il Presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti