32.2025.18
Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di rifiuto di provvedimenti sanitari (fisioterapia ambulatoriale). Valutazione medica lacunosa. Retrocessione atti
21 marzo 2025Italiano15 min
I provvedimenti sanitari d’integrazione devono essere atti a
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.18
jv/gm
Lugano
21 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 14 gennaio 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 2010, il 10/14 maggio 2018 ha presentato – per il tramite del padre –
una domanda di prestazioni AI per minorenni, chiedendo la copertura dei costi
per l’ergoterapia (docc. 1,2 e 5 incarto AI).
1.2. Esperita
l’istruttoria di rito, con decisione del 17 novembre 2018 (doc. 19 incarto AI),
debitamente preavvisata (docc. 17 e 18 incarto AI), l’Ufficio AI ha assunto i
costi dell’ergoterapia ambulatoriale dal 14 maggio 2017 (retroattivamente di un
anno dalla data di deposito della domanda) al 31 maggio 2019. La garanzia per
la copertura dei costi dell’ergoterapia è stata rinnovata fino al 31 maggio
2023 (docc. 23 e 27 incarto AI).
1.3. Con
scritto del 16 novembre 2023 l’assicurata – per il tramite della curante dr.ssa
__________ (specialista in pediatria) – ha chiesto all’Ufficio AI la presa a
carico dei costi “inerenti le sedute di fisioterapia necessarie per la
spondilosi” (doc. 30 incarto AI).
Richiamato
il rapporto medico dai curanti dr.ssa __________ (doc. 34 incarto AI) e dr. __________
(specialista in chirurgia ed ortopedia pediatrica) (doc. 35 incarto AI),
l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 36 incarto AI).
Con
annotazione del 15 maggio 2024 il medico SMR ha ritenuto non essere adempiuti i
presupposti “per assumere i costi per il trattamento conservativo con
fisioterapia ambulatoriale”, rinviando alla cifra 736/936.1-3 della Circolare
sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità
(CPSI) (doc. 37 incarto AI).
Con
progetto di decisione del 15 novembre 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto della garanzia per la fisioterapia ambulatoriale, l’assicurata non
presentando un’infermità congenita riconosciuta ai sensi dell’Ordinanza del DFI
sulle infermità congenite (OIC-DFI) e non essendo adempiute le condizioni per
la copertura dei costi ex art. 12 LAI (doc. 38 incarto AI).
L’assicurata
non ha presentato osservazioni al progetto di decisione del 15 novembre 2024,
ragione per cui con decisione del 14 gennaio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il
preavviso (doc. 39 incarto AI).
1.4. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 2, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 14 gennaio 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
della fisioterapia ambulatoriale.
Sostiene
che le condizioni di cui all’art. 12 LAI siano in concreto assolte, in quanto
la fisioterapia ambulatoriale “assolve la funzione di integrazione nella
scuola” e le conferisce una migliore possibilità di integrazione nel mondo
del lavoro, prevalendosi del rapporto medico del dr. __________ e dello scritto
del 10 febbraio 2025 della Clinica __________.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 20 febbraio 2025
del medico SMR secondo cui sono necessari ulteriori approfondimenti medici, in
particolare per quanto concerne l’eventuale stabilizzazione dello stato
valetudinario, la prognosi e la durata prevista del trattamento fisioterapico,
non potendo confermare quanto accertato con l’annotazione del 15 maggio 2024.
Conseguentemente, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere in tal senso.
1.6. Con
scritto del 5 marzo 2025 la ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI
(VI).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata la garanzia di copertura dei costi della fisioterapia ambulatoriale
quale provvedimento sanitario.
2.3. Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione (cfr. art. 8 cpv. 3 LAI) per quanto essi siano necessari e
idonei a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la
loro capacità di svolgere le mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Tra i
provvedimenti d’integrazione vi sono i provvedimenti sanitari (art. 8 cpv. 3 lett.
a LAI).
2.4. Per l’art. 12 LAI i provvedimenti sanitari non sono destinati
alla cura vera e propria dell’affezione in quanto tale ma direttamente
all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella professionale iniziale o
nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete
(cpv. 1). Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano
a provvedimenti professionali secondo gli articoli 15-18c hanno diritto a
provvedimenti sanitari d’integrazione destinati direttamente all’integrazione
nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in
questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni (cpv. 2).
Fatti
I provvedimenti sanitari d’integrazione devono essere atti a
migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di frequentare la scuola
o seguire una formazione oppure la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete, o a evitare una diminuzione notevole di tale
capacità. Il diritto sussiste soltanto se il medico specialista curante emette
una prognosi favorevole tenendo conto della gravità dell’infermità
dell’assicurato (cpv. 3).
L’art. 12 e l’art.
13 LAI (concernente il diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle
infermità congenite) limitano il diritto a provvedimenti sanitari a coloro che
non hanno ancora compiuto i vent’anni. L’art. 3 dell’Ordinanza del DFI sulle
infermità congenite (OIC-DFI) prevede che il diritto alla cura di un’infermità
congenita si estingue alla fine del mese durante il quale l’assicurato ha
compiuto i 20 anni, anche se un provvedimento iniziato prima di questo termine
viene continuato.
2.5. Con
riferimento ai provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI, la CPSI prevede quanto
segue.
Per la
cifra 30 1/22 della CPSI una prognosi è favorevole ai sensi della
giurisprudenza (v. sentenza del TF I 302/05 del 31 ottobre 2005 consid. 3.2)
se, secondo il parere del medico specialista, con il proseguimento del
trattamento ci si può aspettare con sufficiente affidabilità di impedire
totalmente o in misura sostanziale che un possibile postumo influisca
negativamente sullo svolgimento di una formazione professionale e sulla
capacità al guadagno. La prognosi deve comprendere due constatazioni:
innanzitutto deve dimostrare che senza il trattamento preventivo insorgerebbe a
breve un danno alla salute permanente; al contempo è necessario poter
assicurare uno stato di salute stabile, il quale offra condizioni notevolmente
migliori per la futura formazione e capacità al guadagno. Ne deriva che un
provvedimento terapeutico il cui effetto si limita alla sola soppressione dei
sintomi non può essere considerato un provvedimento sanitario ai sensi
dell’articolo 12 LAI, anche se è indispensabile per l’integrazione scolastica e
professionale. Infatti esso non incide sul perdurare di un decorso patologico
labile e di conseguenza non serve a impedire la stabilizzazione di un quadro
patologico. Per tale ragione non è nemmeno sufficiente che abbia un influsso
positivo sulla dinamica della malattia, se è prevedibile una guarigione
spontanea non riconducibile al provvedimento terapeutico (VSI 2003 pag. 107
consid. 4a) o se si tratta semplicemente di rimandare l’insorgere di un postumo
stabile con l’aiuto di una terapia a lungo termine.
Per la
cifra 38 CPSI i provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI non sono diretti
alla cura dell’affezione in quanto tale, ma mirano all’integrazione
professionale grazie alla correzione di disturbi funzionali o di danni. Essi
hanno come scopo di sopprimere o di attenuare la diminuzione della motilità del
corpo, in particolare dell’apparato locomotore, delle facoltà sensoriali o
della capacità di stabilire contatti e di influenzare così la capacità al
guadagno o la capacità di seguire una formazione professionale o di svolgere le
mansioni consuete in modo duraturo e sostanziale.
Per la
cifra 39 CPSI l’assunzione di provvedimenti sanitari secondo l’art. 12 LAI
presuppone dunque che la cura della malattia o dell’infortunio sia terminata e
che sussistano postumi stabili (RCC 1988 pag. 96; v. VSI 1999 pag. 127).
Per la
cifra 40.2 CPSI anche le misure profilattiche volte ad impedire l’insorgere di
un postumo stabilizzato fanno parte della cura vera e propria del male. La LAI
– salvo nel contesto dell’art. 3 LPGA, dell’art. 13 LAI e del N. 54 – non
conosce una profilassi sanitaria sistematica dell’invalidità (RCC 1983 pag.
429; v. DTF 102 V 38 consid. 2).
Per la
cifra 41 CPSI la causa dell’affezione è irrilevante. Perciò, i provvedimenti
destinati ad agire su uno stato patologico labile appartengono alla cura vera e
propria del male, anche se il male in questione risale a uno stato di fatto che
ha dato precedentemente diritto a provvedimenti sanitari secondo gli artt. 3
LPGA e 13 o 12 LAI (RCC 1971 pag. 257).
Per le
cifre 42-44 CPSI, se esiste una stretta relazione materiale con la cura di una
malattia o di un infortunio si può parlare di una cura vera e propria del male.
La
relazione materiale deve essere valutata secondo criteri medici; il momento
determinante è quello in cui i postumi sono comparsi e non il momento della
diagnosi o dello svolgimento dei provvedimenti.
Nei
seguenti casi, per esempio, si tratta di una cura vera e propria del male:
-
provvedimenti la cui necessità poteva essere riconosciuta già durante la
cura della malattia o dell’infortunio. Questo aspetto deve essere considerato
per esempio nel quadro della valutazione dell’assunzione delle spese per un
trattamento di fisioterapia. Per le paralisi si vedano i N. 60 segg.;
-
la psicoterapia, di regola;
-
la cura di un singolo sintomo stabilizzato di una malattia di base
ancora attiva e dunque in uno stato labile;
-
la fisioterapia in caso di paralisi, fintantoché devono essere
effettuate la respirazione artificiale oppure cure internistiche di trombosi o
embolie polmonari. Per la fisioterapia di durata indeterminata si veda il N.
65.1;
-
l’amputazione, se volta a eliminare un focolaio infettivo, una cancrena
o un tumore. Tuttavia, se si deve praticare un’amputazione dopo la guarigione
dell’affezione primaria perché un membro ha perso la sua funzione, si è in
presenza di un provvedimento d’integrazione nella misura in cui l’intervento
Considerandi
venga effettuato principalmente allo scopo di permettere l’esercizio di
un’attività professionale o lo svolgimento delle mansioni consuete;
-
la sutura secondaria di un nervo dopo la sua recisione accidentale con
la relativa fisioterapia.
Per la
cifra 51 CPSI, l’assunzione di provvedimenti sanitari secondo l’art. 12 LAI
presuppone una situazione in cui la cura dell’affezione sia conclusa e lo stato
di salute non possa più migliorare sostanzialmente mediante provvedimenti
sanitari, che devono quindi servire principalmente a migliorare l’idoneità
all’integrazione. L’obiettivo primario dei provvedimenti sanitari
d’integrazione deve essere di migliorare l’idoneità all’integrazione, il che
però non esclude totalmente che in misura secondaria possano contribuire al
miglioramento dello stato di salute.
Per la
cifra 54 CPSI, l’AI può assumere eccezionalmente provvedimenti sanitari d’integrazione
secondo l’art. 12 LAI anche se la situazione non è ancora stabilizzata,
segnatamente se dall’applicazione di tali provvedimenti ci si può aspettare con
sufficiente affidabilità di poter prevenire in futuro la minaccia di postumi
stabili, solo difficilmente correggibili, che si ripercuoterebbero in modo
sostanziale sulla capacità al guadagno o sulla formazione professionale (art. 8
cpv. 2 LPGA e art. 5 cpv. 2 LAI). È però necessario che ci sia un danno alla
salute. La semplice profilassi delle malattie e i provvedimenti che si limitano
a ritardare l’insorgere di uno stato stabilizzato sono invece esclusi. Per
quanto riguarda la durata di questi provvedimenti si veda il N. 63 (RCC 1981
pag. 518).
Per la
cifra 55 CPSI nel caso di infermità per le quali l’inizio dei provvedimenti
sanitari d’integrazione non è determinato in linea generale, l’inizio del
diritto va fissato tenendo conto delle particolari circostanze del caso.
La
cifra 62 1/22 CPSI, concernente gli stati non stabilizzati, prevede che per
questo tipo di infermità è determinante il momento in cui hanno inizio i
provvedimenti sanitari d’integrazione volti a evitare in futuro la minaccia di
postumi stabili, solo difficilmente correggibili [esempio: nel caso della
scoliosi idiopatica giovanile, il diritto ai provvedimenti sanitari
d’integrazione sussiste dal momento in cui l’ortopedico prescrive l’utilizzo
permanente di un apparecchio correttivo (p. es. corsetto a tre punti) per
almeno un anno, se la scoliosi è di media gravità (N. 737/937.2), e dal momento
dell’operazione, se è grave (N. 81 e 737/937.3)].
Per la
cifra 65 CPSI se per prevenire ricadute (diminuzione del rendimento) e
mantenere in una certa misura lo status quo sono costantemente necessarie
misure terapeutiche, esiste ai sensi della giurisprudenza uno stato
stazionario, ma non stabile. In tal caso la fisioterapia non può essere
qualificata come provvedimento sanitario d’integrazione ai sensi dell’articolo
12.
LAI (RCC 1973 pag. 85, RCC 1976 pag. 416, RCC 1988 pag. 96; VSI 1999 pag.
127).
Per la
cifra 81 CPSI, concernente il volume delle prestazioni nell’ambito dell’art. 12
LAI, per la concessione di provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’art. 12
LAI il presupposto indispensabile è che vi siano buone probabilità di ottenere
un miglioramento sostanziale e duraturo della capacità al guadagno o di
impedirne una diminuzione imminente. In ogni caso, prima dell’eventuale
richiesta di prestazioni AI, si deve poter presupporre che gli esami svolti
siano completi e non vi sia la necessità di ulteriori accertamenti. Da questo
si può dedurre che, se l’assicurazione ha riconosciuto un’operazione da
eseguire in ambito stazionario quale provvedimento sanitario d’integrazione,
l’obbligo di prestazione dell’AI inizia in generale con il ricovero in
ospedale. La richiesta di assunzione delle spese per un provvedimento sanitario
d’integrazione deve però essere presentata all’AI prima dell’inizio dello
stesso.
Infine,
per la cifra 856.7 CPSI la fisioterapia per un periodo indeterminato o come
unica possibilità di evitare un peggioramento delle condizioni di salute è
esclusa dal diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI ex art. 12
LAI.
2.6
In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun
motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa e condivisa dal ricorrente.
Infatti,
per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente a provvedimenti
sanitari, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato
valetudinario. Considerato che lo stesso medico SMR (specialista in pediatria)
ha rilevato l’impossibilità di determinarsi sullo stato valetudinario a motivo
di un’istruttoria carente (cfr. supra consid. 1.5.) – e quindi mettendo in
dubbio quanto attestato con l’annotazione del 15 maggio 2024 (cfr. supra
consid. 1.3.) –, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già esposte l’istruttoria amministrativa
risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione
affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI
emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata
in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 14 gennaio 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti