32.2025.19
Compensazione tra rendite per figli arretrate con contributi personali dell'assicurato
28 maggio 2025Italiano15 min
i crediti derivanti dalla presente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.19
BS
Lugano
28 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 15 gennaio 2025 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni
del 16 giugno 2017, rimaste incontestate, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1,
classe 1966, il diritto ad una mezza rendita (per un grado d’invalidità del
50%) ed a due rendite per figli, il tutto con effetto dal 1° novembre 2014.
Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, le
prestazioni sono state versate dal 1° aprile 2016. Le rendite sono state determinate
sulla base della scala di rendita 44 (rendita completa), di una durata
contributiva di 27 anni e di un reddito anno medio (rivalutato al 2025) di fr.
77'112. Al 1° gennaio 2025 la rendita principale ammonta a fr. 1'170 mensili,
quella per figlio a fr. 468 mensili (doc. 85 inc. AI).
1.2. A
seguito dell’aumento del grado d’invalidità al 100% definito in sede di
revisione, con due decisioni del 25 gennaio 2025, debitamente preavvisate,
l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1°
dicembre 2023 ammontante rispettivamente a fr. 2'274 (stato 2023/24) e fr.
2'239 (stato 2025) al mese, nonché due rendite per le figlie __________ e __________
di mensili fr. 909 (stato 2023/24) e di fr. 935 (stato 2025). La rendita
principale è stata calcolata tenendo conto di una scala di rendita 44 (rendita
massima), di una durata contributiva di 27 anni e di reddito anno medio
determinante di fr. 77'112 (stato 2025).
L’Ufficio
AI ha poi compensato la rendita (intera) principale e quelle per le figlie arretrate,
dovute dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, con le prestazioni già versate
(allorquando l’assicurato percepiva una mezza rendita) nel medesimo periodo.
Gli importi compensati ammontano complessivamente a fr. 28'717 (fr. 15'951 dedotti
dalla rendita principale e fr. 12'766 dalle rendite per le figlie). Successivamente,
dopo aver accertato un debito contributivo dell’assicurato quale indipendente
per gli anni dal 2017 al 2020 per complessivi fr. 28'688 (cfr. email 14 gennaio
2025 in doc. 177 inc. Cassa), l’amministrazione ha compensato tale debito con
le rendite arretrate nella seguente modalità: fr. 15'950 compensati con la
rendita principale e fr. 12'738 con le rendite per le figlie.
1.3. Con opposizione
13 febbraio 2025, trasmessa dall’Ufficio AI al TCA per competenza decisionale,
l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, sostiene che nel computo del
reddito annuo medio delle nuove rendite debbano essere considerati i contributi
AVS relativi al periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021. Contesta unicamente
la compensazione tra le rendite per figli arretrate ed i suoi contributi AVS dovuti
quale indipendente nel periodo 2017-2020. Sostiene che i contributi dal 1°
gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2018, oltre ad essere prescritti, sono manifestamente
sproporzionati rispetto all’effettivo reddito da attività indipendente. Rileva che
“non avendo avuto introiti aggiuntivi a quelli delle rendite commisurate al precedente
grado d’invalidità del 50%, per almeno 17 mesi ha fruito di entrate nettamente
insufficienti per la copertura dei costi (peraltro già ridotti al minimo)
connessi con le sue esigenza vitali”.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI
postula la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni contestate,
ritenendo corretto il proprio agire. Dei motivi verrà detto nei considerandi di
diritto.
1.5. Con scritto
del 26 marzo 2025 l’assicurato ha ribadito che la contestata compensazione lo
priva “della possibilità di colmare in parte, il vuoto di disponibilità causato
dall’assenza di un reddito nel periodo dal 1° settembre 2023 al 31 gennaio 2025”.
Chiede pertanto una dilazione di pagamento dei (contributi) arretrati.
1.6. Con scritto
17 aprile 2025 l’Ufficio AI rileva di non poter dar seguito al pagamento
dilazionato dei contributi arretrati, vista l’obbligatorietà della
compensazione con le rendite arretrate. La compensazione dei contributi
arretrati eseguita è nell’interesse dell’assicurato, in quanto determinanti per
il calcolo del reddito anno medio determinante per le rendite erogate. Informa
infine che nel periodo in cui le prestazioni avrebbero dovute essere
corrisposte (1° dicembre 2023 – 31 gennaio 2025) sono state versate le
prestazioni complementari e quindi è stata garantita la copertura del minimo
vitale secondo il diritto esecutivo.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Questo Giudice è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente determinato la nuova rendita d’invalidità
e le conseguenti rendite per figli. Oggetto di contestazione è pure la compensazione
tra le rendite per figli arretrate ed i contributi personali AVS dovuti dal
ricorrente, come pure l’ammontare dei contributi stessi.
2.3. Base di calcolo della rendita
2.3.1. Il marginale 5328 delle Direttive
sulle rendite (DR), nel tenore valido dal 1° gennaio 2024, prevede che se “con
la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita cui
si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di rendita), per la nuova
rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia
(scala delle rendite e reddito annuo medio determinante). Se anche l’altro
coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare la limitazione della
somma delle due rendite”.
Questo principio è stato da ultimo
confermato nella DTF 147 V 133, il cui regesto recita: “la modifica del grado d'invalidità e
l'aumento del diritto alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello
stato di salute costituiscono un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA (consid. 5.1) e non un nuovo caso di
assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi
amministrativa costanti, si giustifica di applicare per la determinazione del
nuovo importo della rendita le stesse basi di calcolo applicate finora, anche
se i redditi realizzati dall'assicurato nel frattempo sono aumentati notevolmente.
Questa giurisprudenza e la prassi amministrativa non violano l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid. 5.2). Conferma della
giurisprudenza (consid. 5.4)”.
2.3.2. Nel caso
in esame rettamente la Cassa __________ (competente, fra l’altro, per calcolare
gli importi delle rendite come prescritto dall’art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) ha
utilizzato i parametri di calcolo della precedente mezza rendita (stato 2014)
per determinare quella attuale, vale a dire la scala di rendita 44 (rendita
massima), il reddito annuo medio determinante di fr. 77'112 (adeguato al 1°
gennaio 2025) e la durata contributiva computabile di 27 anni. Ne deriva che i
contributi versati dal 2017 al 2021, successivi quindi alla prima rendita
d’invalidità, non sono determinanti per il calcolo della nuova prestazione. Sono
tuttavia importanti per il calcolo del reddito annuo medio della futura rendita
di vecchiaia.
2.4.
Compensazione
2.4.1. Oltre all’art. 20
cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di
prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA,
secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di
prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme
generali sulla compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid.
3.1).
Questo
modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni
delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9
ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).
Secondo
l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv.
2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute:
a.
Fatti
i crediti derivanti dalla presente
legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952102 sulle indennità
di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e
dalla legge federale del 20 giugno 1952103 sugli assegni familiari
nell’agricoltura;
b.
i crediti per la restituzione di
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità;
c.
i crediti per la restituzione di rendite e
indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e
dell’assicurazione contro le malattie.
Questa norma ha carattere
obbligatorio e l’amministrazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel
quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle
prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).
La compensazione non deve tuttavia
intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per
tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018,
consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF
136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2).
Questa esigenza è da mettere in
relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi
mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per
la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al
creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente
necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.
In caso di versamento retroattivo
di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo
vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di
tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni
(sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF
138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).
2.4.2. Secondo il marginale 10194 DR se il
beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non
salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere
compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a
condizione che questi crediti siano compensabili.
Ai sensi del marginale 10196 DR
sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le
condizioni menzionate qui di seguito:
-
il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante
se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito
della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B
(marginale 10197 DR);
-
il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti
dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla
rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto
assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il
beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della
successione possono essere compensati con la sua rendita (marginale 10198 DR);
-
il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi
che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto
alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2
LAVS; marginale 10202 DR);
-
il credito deve riguardare, per il marginale 10203: contributi di
ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi
correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione,
interessi di mora; marginale 10204 DR; sottolineatura del redattore);
prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno
che non siano state condonate (marginale 10205 DR); prestazioni complementari
secondo la LPC, che devono essere restituite (marginale 10206 DR); rendite e
indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la
disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione
Considerandi
(marginale 10207 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge
federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marginale 10208 DR); tasse
d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine
(marginale 10209 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di
compensazione (art. 52 LAVS; marginale 10210 DR; sottolineatura del redattore).
Il marginale 10212 DR prevede che
per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi
invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona
tenuta alla restituzione non sia intaccato secondo il diritto dell’esecuzione.
P__________vitale (fabbisogno
vitale) in materia di esecuzione per debiti, il marginale 10213 DR rinvia al
marginale 3033 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN).
2.4.3
Nel caso concreto, come visto, l’Ufficio
AI ha compensato le rendite per figli arretrate con i contributi personali AVS dovuti
dall’assicurato.
In primo
luogo va fatto presente che ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone
legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva
per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita
per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Si tratta di un
diritto strettamente accessorio rispetto alla rendita di invalidità come rendita
principale o di base del beneficiario AI. Lo scopo della rendita per figli è
quello di alleviare l'obbligo di mantenimento del beneficiario e di compensare
la perdita di reddito causata dall'invalidità, ma non di arricchire il
beneficiario del mantenimento. Il beneficiario della rendita principale ha
quindi diritto alla rendita complementare, non il figlio direttamente (DTF 134
V 15 consid. 2.3.3).
Nella
fattispecie concreta, da un lato l’avente diritto alla rendita per figli e il
debitore dei contributi sono la stessa persona (ossia il ricorrente), dall’altro
si tratta di compensare prestazioni AI e contributivi AVS come previsto
dall’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, motivo per cui l’operato dell’amministrazione
è corretto. Inoltre, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nello scritto
17.
aprile 2025 (cfr. consid. 1.6), la compensazione è nell’interesse
dell’assicurato. Infatti, non procedendo alla compensazione di contributi, determinanti
per il calcolo del reddito annuo medio della rendita, la prestazione
risulterebbe inferiore a quella attuale.
La
richiesta di una dilazione dei contributi arretrati non può essere accolta,
vista l’obbligatorietà della compensazione (art. 15 e 20 cpv.2 lett. a LAVS e
DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti citata al consid. 2.4.1.).
Da ultimo, l’insorgente sostiene
che “non avendo avuto introiti aggiuntivi a quelli delle rendite commisurate
al precedente grado d’invalidità del 50%, per almeno 17 mesi ha fruito di
entrate nettamente insufficienti per la copertura dei costi (peraltro già
ridotti al minimo) connessi con le sue esigenza vitali”. Al riguardo va
evidenziato che, come rilevato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 17 aprile
2025, durante il periodo della compensazione (1° dicembre 2023 – 31 gennaio
2025) l’assicurato ha percepito, a copertura del minimo vitale, delle
prestazioni complementari.
2.5
Contributi
In merito alla “prescrizione” [va
rilevato che, contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica
"prescrizione", tanto il termine relativo di un anno quanto quello
assoluto di cinque anni sono in realtà dei termini di perenzione (STCA 30.2020.11
del 22 febbraio 2021 consid. 2.11 e ivi riferimenti)] sollevata dal ricorrente,
nella risposta di causa l’Ufficio AI ha (incontestatamente) evidenziato che la
decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2017 è stata emessa
il 21 gennaio 2020, mentre quella per il 2018 in data 5 febbraio 2020 e che
entrambe le decisioni sono incontestatamente cresciute in giudicato. Avendo la
Cassa emesso le decisioni entro cinque anni dalla fine dell’anno civile per il
quale i contributi sono dovuti, i contributi non sono perenti ai sensi
dell’16 cpv. 1 LAVS.
Inoltre, sempre come sostenuto
dalla Cassa senza smentita da parte del ricorrente, anche le decisioni di
fissazione dei contributi per gli anni dal 2019 al 2021 sono pacificamente
cresciute in giudicato.
Visto quanto sopra, non vi è dunque
ragione per verificare l’ammontare dei contributi personali dovuti a suo tempo dall’assicurato
e determinati con decisioni divenute definitive. Del resto, il ricorrente ha
sostenuto come i contributi “appaiano manifestamente sproporzionati”
senza addurre alcuna motivazione.
2.6
Visto quanto sopra, le decisioni
contestate sono da confermare, mentre il ricorso è da respingere.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni