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Decisione

32.2025.2

Ricorso contro decisione di restituzione di prestazioni indebitamente percepite. Irricevibile, l’insorgente essendosi limitato a chiedere il condono della decisione di restituzione senza che l’UAI abbia emesso una decisione di condono. Atti trasmessi ad UAI perché si determini sul condono

24 gennaio 2025Italiano4 min

ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 6'017.95 corrispondenti alle indennità

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n.

Fatti

32.2025.2

jv/gm

Lugano

24 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 dicembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

considerato che - per decisione 11 dicembre 2024 l’Ufficio AI

ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 6'017.95 corrispondenti alle indennità

giornaliere AI percepite a torto per ottobre 2024;

- con scritto datato 7 gennaio 2024 RI

1 ha adito lo scrivente Tribunale postulando, in relazione a suddetta

decisione, “di deliberare il condono della presente decisione di

restituzione”;

- ai sensi

dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA

prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi

difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione

delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda

Considerandi

scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve

essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine

previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una

prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);

- è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

- dovendo essere

presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA), una

richiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è

ricevibile;

- nella

fattispecie in esame la decisione impugnata ha per oggetto la restituzione

delle indennità giornaliere percepite a torto nell’ottobre 2024, mentre che non

risulta essere stata emessa una decisione relativa all’eventuale condono;

- con il

gravame l’assicurato chiede unicamente il condono dell’importo da restituire e

non contesta l’ordine di restituzione in quanto tale. Egli sostiene infatti che

“Non era responsabilità del sottoscritto […] notificare la cassa

dell’interruzione del procedimento [provvedimento professionale durante il

quale percepiva le indennità giornaliere, n.d.r.]”, sostenendo come “la

restituzione delle prestazioni è economicamente insostenibile […]”;

- a non

aver dubbi l’insorgente invoca quindi la sua buona fede in relazione alla

percezione di prestazioni nonché la sua difficile situazione finanziaria che

non gli consente di far fronte alla restituzione;

- di conseguenza lo

scritto 7 gennaio 2025 unitamente alla documentazione prodotta vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla

domanda di condono dopo la crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito della vertenza, le

spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di

condono.

3. Le

spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti