32.2025.2
Ricorso contro decisione di restituzione di prestazioni indebitamente percepite. Irricevibile, l’insorgente essendosi limitato a chiedere il condono della decisione di restituzione senza che l’UAI abbia emesso una decisione di condono. Atti trasmessi ad UAI perché si determini sul condono
24 gennaio 2025Italiano4 min
ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 6'017.95 corrispondenti alle indennità
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n.
Fatti
32.2025.2
jv/gm
Lugano
24 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2025 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 dicembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato che - per decisione 11 dicembre 2024 l’Ufficio AI
ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 6'017.95 corrispondenti alle indennità
giornaliere AI percepite a torto per ottobre 2024;
- con scritto datato 7 gennaio 2024 RI
1 ha adito lo scrivente Tribunale postulando, in relazione a suddetta
decisione, “di deliberare il condono della presente decisione di
restituzione”;
- ai sensi
dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA
prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi
difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione
delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda
Considerandi
scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve
essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in
giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine
previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una
prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);
- è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
- dovendo essere
presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA), una
richiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è
ricevibile;
- nella
fattispecie in esame la decisione impugnata ha per oggetto la restituzione
delle indennità giornaliere percepite a torto nell’ottobre 2024, mentre che non
risulta essere stata emessa una decisione relativa all’eventuale condono;
- con il
gravame l’assicurato chiede unicamente il condono dell’importo da restituire e
non contesta l’ordine di restituzione in quanto tale. Egli sostiene infatti che
“Non era responsabilità del sottoscritto […] notificare la cassa
dell’interruzione del procedimento [provvedimento professionale durante il
quale percepiva le indennità giornaliere, n.d.r.]”, sostenendo come “la
restituzione delle prestazioni è economicamente insostenibile […]”;
- a non
aver dubbi l’insorgente invoca quindi la sua buona fede in relazione alla
percezione di prestazioni nonché la sua difficile situazione finanziaria che
non gli consente di far fronte alla restituzione;
- di conseguenza lo
scritto 7 gennaio 2025 unitamente alla documentazione prodotta vengono
trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla
domanda di condono dopo la crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito della vertenza, le
spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di
condono.
3. Le
spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti