32.2025.22
Richiesta di una rendita AI maggiore di quella percepita (grado d'invalidità del 59%) respinta. Conferma dell'incapacità lavorativa. Conferma del raffronto dei redditi
28 aprile 2025Italiano46 min
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.22
cs
Lugano
28 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 gennaio 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1975, il 12 gennaio
2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 19 incarto AI). Accertata
una completa inabilità lavorativa nella precedente attività di fonditore ed una
capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, effettuato il raffronto dei
redditi, con decisione del 26 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta poiché il grado d’invalidità era nullo (pag. 233 incarto AI).
1.2. Il 21 giugno 2023 l’assicurato ha
presentato una nuova domanda di prestazioni (pag. 257 incarto AI). Dopo aver
acquisito gli atti ritenuti necessari, con decisione del 28 gennaio 2025,
preavvisata dal progetto del 22 luglio 2024 (pag. 352 incarto AI),
l’amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera (grado del
100%) dal 1° gennaio 2023 e di una rendita con grado del 59% dal 1° luglio 2024
(doc. A). In considerazione della tardività della richiesta la rendita, in
applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI, è stata versata dal 1° dicembre 2023.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandano
l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità con grado del 100% dal 1°
gennaio 2023 (doc. I).
Il ricorrente, che richiama
l’intero incarto dall’Ufficio AI, rammentato il contenuto delle valutazioni del
dr. med. __________, FMH reumatologia, redatte nell’ambito dell’assicurazione
malattie contro la perdita di guadagno per la __________, e della dr.ssa med. __________,
specialista in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale, contesta le
conclusioni dell’Ufficio AI secondo cui potrebbe svolgere un’attività adeguata
nella misura del 50% dal 1° aprile 2024.
Egli, sulla base della
documentazione medica agli atti, ritiene di essere stato completamente inabile
al lavoro fino a fine giugno 2024. Solo dal 30 giugno 2024 ha riacquisito una
capacità lavorativa del 50% in attività leggere.
In secondo luogo l’assicurato
contesta il raffronto dei redditi eseguito dall’Ufficio AI, censurando
l’importo del reddito da invalido (fr. 26'506.30 sulla base delle tabelle
statistiche, dopo deduzione del 10% legata al mercato del lavoro, del 10% per
attività a tempo parziale e del 50% per l’incapacità al lavoro), poiché più
elevato di circa il 30% rispetto a quello effettivamente conseguito senza
invalidità nel 2022 (fr. 50'791) e più elevato del reddito ipotetico senza
invalidità imputato all’assicurato sulla base delle tabelle statistiche.
L’impossibilità di effettuare attività pesanti gli preclude la maggior parte,
se non tutte, le professioni per le quali avrebbe la formazione e l’esperienza
adatte e anche le relative possibilità di guadagno. Il reddito ipotetico con
invalidità non può in alcun caso superare il reddito ipotetico di partenza
senza invalidità. Un’altra soluzione sarebbe scioccante ed insostenibile.
Inoltre, la decisione impugnata
non terrebbe conto dell’importanza delle limitazioni fisiche imposte dal dr.
med. __________ in un’attività adatta. Secondo la dr.ssa med. __________ a
gennaio 2024 l’insorgente poteva a malapena stare in posizione ortostatica per
20 minuti. La decisione dell’Ufficio AI non determina quali attività entrino in
considerazione, mentre il consulente (SIP) elenca le seguenti professioni:
custode, manutentore semplice, addetto alle pulizie leggere, guardiano presso
una struttura pubblica o privata, riparatore di oggettistica varia o piccoli
elettrodomestici. Tuttavia, tra i movimenti che il ricorrente deve evitare, vi
sono le posizioni del rachide lombare in flesso-estensione o piegato di fianco,
anche per poco tempo, nonché stare accovacciato, anche per poco tempo. In
queste condizioni non può svolgere attività di pulizia, di manutenzione e di
portineria senza effettuare questi movimenti. Per quanto riguarda la
riparazione di non meglio precisata oggettistica, l’assicurato non dispone delle
necessarie competenze. Egli non può svolgere alcuna delle attività elencate. La
presunta attività adeguata è talmente limitata da essere sconosciuta al mercato
del lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni
irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio (STC 32.2023.79, consid.
2.9). Per l’assicurato appare impossibile sin dall’inizio trovare un posto di
lavoro adeguato, a maggior ragione in assenza di provvedimenti professionali.
Per il calcolo del grado d’invalidità deve essere considerato inabile al 100%
in qualsiasi attività. Anche volendo ammettere una capacità di lavoro residua,
considerate le importanti limitazioni fisiche e le competenze dell’assicurato,
le attività potenzialmente adeguate sono talmente scarse che in un mercato del
lavoro equilibrato tale capacità non supera in ogni caso il 20%. Dopo il 30
giugno 2024 il grado d’invalidità è pari al 100% o perlomeno superiore al 70%.
1.4. Con risposta dell’11 marzo 2025,
cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto
ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
In
concreto al momento della presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra
consid. 1.2.) l’assicurato non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra
consid. 1.1.). La domanda di prestazioni è stata presentata il 21 giugno 2023 a
fronte di un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività dal 23
luglio 2014 (rapporto finale SMR pag. 338-340) e in attività adatta del 20% dal
1° luglio 2014 (rapporto finale SMR pag. 338-340), che tuttavia, nell’ambito
della precedente procedura, non ha dato diritto ad alcuna rendita (cfr. consid.
1.1 e decisione del 26 ottobre 2015).
In seguito l’insorgente è stato
inabile al 100% dal 25 gennaio 2023 anche in attività adatte (rapporto finale
SMR pag. 338-340). Dal 1° aprile 2024 (secondo il ricorrente dal 30 giugno
2024; cfr. ricorso, consid. 1.3), egli è abile al 50% in attività leggere.
Ne consegue che il diritto alla
rendita d’invalidità è nato al più presto il 1° dicembre 2023 (art. 29 cpv. 1
LAI: per il calcolo del termine di carenza di sei mesi vedasi: DTF 142 V 547;
STF 8C_38/2017 del 10 marzo 2018 consid. 3.2.2., 8C_544/2016 e 8C_568/2016 del
28 novembre 2016, STCA 32.2022.80 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2.) con
versamento da tale data (art. 29 cpv. 3 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS
2023, n. 18 ad art. 29 LAI).
Visto quanto precede, nel caso
concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo l’art. 28a
cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che
esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del
grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il
grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI
se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa attività
è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il
grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. In
tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.4. In
concreto, per quanto concerne l’aspetto medico, nel rapporto finale del 29
gennaio 2024 il medico SMR, dr. med. __________, esaminata la perizia del 31
ottobre 2023 allestita dal dr. med. __________, FMH reumatologia, per
l’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, e l’ulteriore
documentazione acquisita dall’amministrazione, ha posto la diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di stato dopo intervento di
stabilizzazione e fusione L4/5 per via posteriore (TLIF) in data 03.07.23 per
sospetta instabilità con radicolopatia L5 sx, in presenza di anterolistesi di
grado I secondo Meyerding di L4 su L5, con stenosi foraminale bilaterale, in
paziente con stato dopo decompressione e recessotomia bilaterale L4/5 lo
09.07.21, per lombalgia con claudicatio spinale bilaterale in presenza di
stenosi degenerativa ed artrosi faccettaria L4/5, lieve ipo/disestesia tallone
destro in esiti traumatici: status dopo sinoviectomia selettiva in artroscopia
caviglia destra su condropatia grado II-III (20.06.2017); status dopo exeresi
os trigonum destro in artroscopia (23.03.2015); status dopo frattura composta
caviglia destra (trauma sul lavoro, 2008); irritazione cronica ramo calcaneale
nervo tibiale posteriore destro (pag. 338 incarto AI).
Il
medico SMR ha posto quali limitazioni un carico massimo di 4 kg, l’alternanza
della postura al bisogno, la necessità di pause supplementari ed ha citato le
ulteriori limitazioni elencate dal dr. med. __________ nel suo referto:
" (…) Può
camminare per 30 minuti di fila, può stare in piedi per 30 minuti di fila, può
stare seduto per 30 minuti di fila. Deve evitare di camminare spesso in salita
o in discesa, salire e scendere scale spesso. Può portare pesi di 5 kg
occasionalmente, massimo di 10 kg, ma molto raramente. Deve evitare posizioni
inergonomiche del rachide lombare in flesso/estensione o piegato di fianco,
anche tenute per poco tempo. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide
lombare in flesso estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco tempo.
Deve evitare di stare accovacciato a lungo.”
Il dr. med. __________ ha
concluso affermando che l’insorgente è completamente inabile al lavoro dal 23
luglio 2014 nell’attività precedentemente esercitata di fonditore.
Nell’attività nella quale è stato
ricollocato e che ha da ultimo svolto, ossia addetto al controllo della qualità,
è inabile al lavoro al 100% dal 25 gennaio 2023.
In attività adatte e confacenti
al suo stato di salute, con le limitazioni indicate, il ricorrente è inabile al
lavoro al 20% dal 1° luglio 2014, al 100% dal 25 gennaio 2023 ed al 50% dal 1°
aprile 2024 (attività a tempo pieno con rendimento ridotto del 50% [pause
supplementari]).
Il medico SMR ha confermato la sua
valutazione il 18 novembre 2024, dopo aver ricevuto la perizia di decorso del 4
giugno 2024 del dr. med. __________ (pag. 402 incarto AI).
2.5. Relativamente all’aspetto medico,
l’assicurato contesta unicamente il mese a partire dal quale va considerato abile
al lavoro al 50% in attività leggere ed adatte al suo stato di salute.
L’insorgente, sulla base della
presa di posizione del 9 febbraio 2024 della dr.ssa med. __________,
specialista in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale (doc. D) che
ha effettuato l’intervento chirurgico del 3 luglio 2023 e del referto del 4
giugno 2024 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. E), ritiene di
poter essere considerato abile al lavoro al 50% in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute solo dal 30 giugno 2024.
Dalle tavole processuali emerge
che nel referto del 31 ottobre 2023 il dr. med. __________, per quanto concerne
l’attività adeguata, poste le limitazioni citate al consid. 2.4, ha affermato
che “su queste basi per il momento il paziente non può ancora esercitare
nessun lavoro. Bisognerà attendere almeno 6 mesi dopo l’ultimo intervento (ndr:
del 3 luglio 2023) per una definizione chiara della sua capacità lavorativa. A
questo punto (inizio 2024), salvo complicazioni dovrebbe poter riprendere
un’attività lavorativa che rispetti i limiti funzionali sopra elencati almeno
in misura del 50% e nei mesi successivi anche in misura maggiore, secondo le
indicazioni della dr.ssa __________” (pag. 648 incarto AI).
Secondo il perito
dell’assicuratore malattie, l’insorgente avrebbe di conseguenza potuto iniziare
un’attività confacente al suo stato di salute, nella misura del 50%, ad inizio
2024.
Il 9 febbraio 2024 la dr.ssa med.
__________ ha affermato che durante l’ultima consultazione del 18 gennaio 2024
l’insorgente “a malapena riusciva a stare in posizione ortostatica (ndr:
ossia eretta [cfr. www.treccani.it]) per 20 minuti e per questo motivo vedo
l’incompatibilità di un rientro al lavoro al 50%” ed ha attestato una
completa incapacità lavorativa fino a fine aprile.
Tuttavia ella ha giustificato la
sua valutazione per il motivo che l’insorgente “presenta delle lombalgie
croniche tali da non permettere una posizione ortostatica, per più di 2 ore e
di non sollevare pesi al di là di 10 kg”. Ora, tale limitazione collima con
quella posta dal dr. med. __________, secondo cui nell’attività al 50% l’assicurato
può “portare pesi di 5 kg occasionalmente, massimo di 10 kg, ma molto
raramente” e per il quale “può stare in piedi per 30 minuti di fila”,
ciò che in un’attività con una riduzione del rendimento del 50%, di 4 ore,
corrispondono proprio a 2 ore al massimo di posizione ortostatica.
Del resto, contrariamente a
quanto sembra affermare il ricorrente (pag. 5 in fine del ricorso), nella
perizia di decorso del 4 giugno 2024 il dr. med. __________ non ha ipotizzato un’abilità
lavorativa in attività adeguate del 50% solo a partire da fine giugno 2024, ma,
poste le medesime limitazioni indicate nel precedente referto e citate al
consid. 2.4, ha ribadito che l’interessato può svolgere un’attività lavorativa leggera
al 50%.
Lo specialista ha stabilito che “rispetto
al 31.10, non vi è un cambiamento particolare del suo stato di salute, l’esame
clinico mostra tuttavia un discreto miglioramento della motilità a livello
lombare e gli esami radiologici (ndr: RMN e TAC [cfr. consulto del 18 gennaio
2024 della dr.ssa med. __________, pag. 391 in fine incarto AI]) comprensivi
anche di una Spect-CT (ndr: effettuata il 26 aprile 2024 [cfr. pag. 392 incarto
AI]) non mostrano problemi rilevanti o tali da giustificare una problematica
totalmente invalidante. Eventualmente da rivalutare nell’arco dei prossimi 6-12
mesi per valutare ulteriori miglioramenti con eventuale aumento della capacità
lavorativa in lavori adatti”.
Anche il dr. med. __________, come
la dr.ssa med. __________ nel gennaio 2024 (cfr. pag. 391 in fine incarto AI: “quindi
il dolore probabilmente deriva da una lombalgia cronica istaurata purtroppo da
diversi anni”), ha evidenziato la presenza di dolori lombosacrali, a
sbarre, leggermente più importanti a sinistra ma presenti anche a destra,
dolori presenti al mattino e anche più importanti rispetto al resto della
giornata, con una certa rigidità muscolare e difficoltà a muoversi (pag. 395
incarto AI).
Lo specialista, sulla base degli
esami strumentali effettuati dopo la sua valutazione del 31 ottobre 2023, tra
cui la Spect-CT del mese di aprile 2024, da cui non sono emersi problemi
rilevanti, ha confermato la sua precedente valutazione.
Chiamata ad esprimersi in merito,
la dr.ssa med. __________, il 9 ottobre 2024 ha affermato che “ho letto i
vari documenti concernenti la perizia eseguita dal collega Dr. med. __________
e i risultati radiologici del paziente in oggetto e sono completamente
d’accordo con la perizia del collega” (doc. F).
Come osservato il 18 novembre
2024 dal medico SMR, dr. med. __________, “in assenza di ulteriori
oggettivazioni per nuove diagnosi/patologie e/o peggioramento di quelle già
preesistenti e note (confermata da recenti approfondimento diagnostici
specifici, RMN, TAC, Spect-CT)” la nuova valutazione peritale non può
modificare, ma semmai conferma, la precedente conclusione SMR del 29 gennaio
2024 (pag. 402 incarto AI).
Non vi sono pertanto elementi medici
oggettivi per scostarsi da quanto stabilito dal medico SMR, ossia di
un’incapacità lavorativa del 50% in attività leggere e confacenti allo stato di
salute del ricorrente (perlomeno) dal 1° aprile 2024.
A questo proposito va rammentato che per
l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e
delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono
liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis
OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.
54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a
livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,
tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione.
Fatti
I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione
prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il
loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei
tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la
persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo
se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di
per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche
sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si
dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se
si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già
accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata
viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,
consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza
9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Del resto, anche se
si volesse, per pura ipotesi di lavoro, ritenere che, come sostiene il
ricorrente, il miglioramento sia avvenuto nel mese di giugno 2024, nel preciso
caso di specie, per l’assicurato non cambierebbe nulla.
Infatti,
per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della
riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
In
concreto l’Ufficio AI ha applicato la seconda frase dell’art. 88a OAI ed ha
versato la rendita intera per ancora tre mesi dopo il miglioramento della
capacità al guadagno dell’assicurato, ossia fino a fine giugno 2024. Infatti,
dal referto del 31 ottobre 2023 del dr. med. __________, non era ancora certo a
partire da quando il miglioramento sarebbe avvenuto (pag. 648 incarto AI: “bisognerà
attendere almeno 6 mesi dopo l’ultimo intervento per una definizione più chiara
della sua capacità lavorativa. A questo punto (inizio 2024), salvo
complicazioni dovrebbe poter riprendere un’attività lavorativa che rispetti i
limiti funzionali sopra elencati, almeno in misura del 50% […]”) e
l’insorgente nel gennaio ed aprile 2024 è stato sottoposto ad ulteriori esami
strumentali (RMN, TAC, Spect-CT).
Nella
perizia di decorso del 4 giugno 2024 il dr. med. __________ ha invece
confermato che, in ogni caso al momento della visita, l’insorgente era abile al
lavoro al 50% e che questo cambiamento sarebbe stato duraturo e stabile per i
prossimi 6-12 mesi, con, addirittura, possibile ulteriore miglioramento dopo
tale lasso di tempo (pag. 397 incarto AI). La dr.ssa med. __________ ha
confermato tale conclusione (pag. 398 incarto AI).
In
tal caso torna applicabile la prima frase dell’art. 88a OAI e la modifica deve
avvenire immediatamente, ossia da fine giugno 2024.
In
una STF 9C_83/2018 del 16 luglio
2018, consid. 4.2, il Tribunale federale ha infatti affermato:
" (…) In caso di modifica della capacità di guadagno, la
rendita deve essere soppressa o ridotta con effetto immediato se la modifica
appare duratura e di conseguenza stabile (art. 88a cpv. 1 prima frase OAI); si
dovrà per contro attendere tre mesi nel caso in cui la natura evolutiva del
danno alla salute, segnatamente la possibilità di un peggioramento, non
permettesse un giudizio immediato (art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI). In
generale, per determinare se la rendita d'invalidità debba essere ridotta o
soppressa immediatamente o dopo tre mesi, occorre esaminare per il futuro se il
miglioramento della capacità di guadagno possa essere considerato come duraturo
(cfr. sentenza 9C_78/2018 del 26 giugno 2018 consid. 4.1 con riferimenti).”
(sottolineatura del redattore)
Per un caso in cui, invece, la soppressione
è avvenuta dopo tre mesi (assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua
precedente attività e, dopo un determinato periodo, completamente abile al
lavoro in attività adatte con numerose limitazioni): STCA 32.2021.10 del 22
marzo 2021 (ricorso al Tribunale federale dichiarato irricevibile: STF
9C_264/2021 del 6 luglio 2021).
Ne
segue che, in base agli atti medici, a giusta ragione l’Ufficio AI ha versato
la rendita intera fino al 30 giugno 2024.
2.6. L’assicurato
chiede in secondo luogo il versamento della rendita intera anche dopo tale
data, sostenendo che alla luce delle limitazioni fisiche di cui è portatore,
descritte al consid. 2.4, non sarebbe in grado di svolgere le attività
descritte dal consulente in integrazione (SIP). Le attività esigibili sarebbero
talmente limitate da essere sconosciute al mercato del lavoro equilibrato o
sarebbero possibili soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un
datore di lavoro medio. Egli si lamenta del fatto che l’Ufficio AI nella
decisione impugnata non avrebbe indicato le professioni esigibili, al contrario
del consulente, che tuttavia esclude la necessità di provvedimenti
professionali, bastando una semplice formazione interna all’azienda (cfr. anche
consid. 1.3).
Preliminarmente
va rammentato che compito del medico consiste nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Ciò
è proprio quanto avvenuto in concreto, dove il consulente, nel rapporto finale del 1° marzo 2024, riassunte le
esperienze lavorative del ricorrente (da ultimo: addetto alla fonderia dal 2008
al 2010 ed in seguito addetto al controllo della qualità dal 2010 al 2022) e le
limitazioni poste dal medico SMR per l’attività adeguata esercitabile nella
misura del 50% (carico massimo di 4 kg, alternanza della postura al bisogno,
necessità di pause supplementari ed ulteriori limiti: può camminare per
30 minuti di fila, può stare in piedi per 30 minuti di fila, può stare seduto
per 30 minuti di fila. Deve evitare di camminare spesso in salita o in discesa,
salire e scendere scale spesso. Può portare pesi di 5 kg occasionalmente,
massimo di 10 kg, ma molto raramente. Deve evitare posizioni inergonomiche del
rachide lombare in flesso/estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco
tempo. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide lombare in flesso
estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco tempo. Deve evitare di
stare accovacciato a lungo), ha elencato le seguenti attività:
" - custode;
- manutentore (semplice);
- addetto alle pulizie (leggere) come p.es. pulizia di uffici
commerciali o show room o spazi di produzione;
- guardiano presso una struttura pubblica o privata (es. museo o
rappresentazioni culturali);
- riparatore di oggettistica varia o piccoli elettrodomestici dove
l’attività viene svolta sia in piedi, che seduti e si può cambiare la postura
al bisogno
- ecc.” (pag. 344 incarto AI)
Il
consulente ha rammentato che per svolgere un’attività di tipo semplice e
ripetitivo, come indicato sopra, non sono necessari dei provvedimenti
professionali. Una semplice formazione interna all’azienda è sufficiente.
Inoltre se “lo chiede l’assicurato, potremmo ev. concedere l’“aiuto al
collocamento” (richiesta scritta)”.
Come
rilevato correttamente dall’amministrazione con la risposta di causa, le
professioni elencate dal consulente lo sono state a titolo esemplificativo (“quali
attività adeguata di tipo semplice e ripetitivo potrebbero rientrare […] ecc.
[…]”) e l’insorgente, con manualità intatta, seppure con le debite pause,
può lavorare da seduto, muovendo le braccia ed occasionalmente sollevare ancora
pesi sino ai 5 kg.
All’assicurato può pertanto essere richiesto di sfruttare la
sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate
dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di
rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche
nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività
di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia
in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (cfr. STF 8C_240/2021 del 15
settembre 2021, consid. 4.4.3; STF 8C_563/2012 del consid. 3.3; STCA 32.2013.75
del 28 gennaio 2014 e STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (cfr.
STF 8C_240/2021 del 15 settembre 2021, consid. 3; STF 8C_248/2014 del 29
agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_240/2021
del 15 settembre 2021, consid. 4.4.3; STF 8C_563/2012 del consid. 3.3; STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In
concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato
generale del lavoro esistano delle occupazioni, semplici e ripetitive, come
anche quelle citate dall’Ufficio AI in sede di risposta (videosorvegliante,
venditore di piccola oggettistica, operatore di call center o ricezionista), che
il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di
esercitare al 50%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr.
anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr.
sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015), ciò malgrado le limitazioni di cui
è affetto, descritte al consid. 2.4.
Considerandi
Alla
luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per
sovvertire le valutazioni del consulente in integrazione professionale che ha
riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto della documentazione
medica, ha indicato, a titolo esemplificativo, alcune professioni esigibili
dall’interessato (pag. 344 incarto AI). Va del resto rammentato che il Servizio
di integrazione professionale è composto da figure professionali che sono in
grado meglio di chiunque altro di emettere una valutazione a proposito delle
attività lucrative entranti in considerazione nonostante il danno alla salute e
l’età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012, consid. 5).
2.7
Il ricorrente contesta
anche il raffronto dei redditi, sostenendo che sarebbe assurdo ritenere, come
fatto dall’Ufficio AI, che il salario da invalido possa essere superiore a
quello (sia effettivo che secondo le statistiche) da valido.
Per quanto concerne il
raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il
confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1
prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i
redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti
dalla LAVS, escluse tuttavia:
a.
le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da
infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b.
le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la
LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16
LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato
del lavoro in Svizzera.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i
valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per
l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati
in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni
economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.8
Per
quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio
2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato
sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima
dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli
ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti
variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95
per cento di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività
lucrativa indipendente.
L’art.
26.
cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima
formazione e condizioni professionali analoghe.
In
concreto, dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI (estratto del conto
individuale) è emerso che il ricorrente, senza il danno alla salute, nella
precedente attività di fonditore avrebbe potuto conseguire, nel 2022, un
salario di fr. 50'791.
In applicazione del sopra
citato art. 26 cpv. 2 OAI, poiché tale reddito è inferiore di almeno il 5% rispetto
al “valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento (ndr: tabella
TA1_tirage_skill_level 2020, settore privato, Svizzera, livello 1,
ramo
economico 24-25, metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo; cfr. doc.
74, pag. 364 incarto AI)”, l’Ufficio AI ha ritenuto, nella decisione
impugnata, quale reddito da valido quello di fr. 64'937.75 (nel doc. 74: fr.
64'931.75).
L’amministrazione ha
tuttavia applicato i dati statistici del 2020 (cfr. doc. 74, pag. 364 incarto
AI), aggiornando il dato al 2022, allorché la Tabella TA1 tirage_skill_level
del 2022 al momento dell’emissione della decisione impugnata (28 gennaio 2025) era
già stata pubblicata. Vanno pertanto applicati i dati statistici più recenti
(DTF 150 V 67, consid. 5.2).
Di conseguenza occorre
partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr., anche
DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level
(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta
che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
un'attività nella metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, ramo
economico 24-25, di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI
2001.
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad
un importo di fr. 65’160.- (fr. 5'430 X 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,3 ore
computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il
salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.
67'277.70 (fr. 65’160: 40 x 41,3), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Il salario va aggiornato
al 2023, anno di inizio del diritto alla rendita, a fr. 68'696.20 (67'277.70 :
99.6
X 101.7: cfr. indice dei salari nominali, Uomini, 2021-2023, T1.1.20),
considerato che l’orario settimanale non è mutato.
Tale valore, al 95%,
ammonta a fr. 65'261.39.
2.9
Circa
il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16.
LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile (cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli
assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori
indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per
cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una
deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso
1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per
cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente
alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Con
sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche
sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito
che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e
in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado
d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è
parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del
salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto
dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se
necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale
federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 23 luglio 2024).
In
seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale
Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato
l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere
la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale
federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico
della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha riposto affermando di
essere del parere che “l’articolo in questione non debba essere modificato a
seguito della sentenza summenzionata”.
Anche
in questo caso l’Ufficio AI ha preso in
considerazione il salario lordo mediamente percepito dagli uomini per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF
142.
V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. anche DTF
142.
V 178), aggiornato al 2022 a fr. 66'265.75 (doc. 74, pag. 364 incarto AI).
Vanno tuttavia applicati
i dati statistici più recenti disponibili al momento dell’emissione della
decisione impugnata (DTF 150 V 67, consid. 5.2), ossia quelli evinti dalla TA1
2022.
Di conseguenza occorre
partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF
142.
V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level
(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta
che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12
mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il
salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.
66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al
2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da
invalido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55 : 100.3 X 102; cfr. indice dei
salari nominali, Uomini, 2021-2023, T1.1.20).
Il salario da invalido va
poi ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33'745.19 ed in seguito complessivamente
del 20% (riduzione per attività a tempo parziale e riduzione in applicazione
dell’art. 26bis cpv. 3 OAI) a fr. 26'996.15.
La questione di sapere se i
principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere
applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della
modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in questa
occasione, in quanto, in concreto le circostanze personali e professionali (il ricorrente è ancora giovane [è nato
nel 1975] ed è di nazionalità spagnola [cfr. pag. 11 incarto AI; sul tema cfr.
STF 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3 dove l’Alta Corte ha affermato
che “…, di principio, le persone di nazionalità di uno Stato comunitario non
possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri sotto il profilo
salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4)”), non giustificano l’applicazione
di una riduzione sociale maggiore del 20% ai sensi della DTF 126 V 75.
Raffrontando il salario
da valido di fr. 65'261.39 con quello da invalido di fr. 26'996.15, si ottiene
un grado d’invalidità del 58.63%, arrotondato,
conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 59%, per una
rendita di uguale entità, come stabilito dall’Ufficio AI (art. 28b cpv. 2 LAI).
Circa la circostanza che
il reddito da invalido è superiore a quello da valido, va rilevato quanto
segue.
In una STF 8C_215/2015
del 17 novembre 2015 il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e
un salario da invalido di fr. 60'463.- osservando - in particolare al consid.
4.2
- quanto segue (cfr. anche STF 8C_384/2016 del 13 settembre 2016, consid.
5.2):
" (…) Negative
Dispositivo
Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode
des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne
Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt
überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem
Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:
Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.
126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung
zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode
(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird,
ergeben. (…)"
(cfr., sul tema, anche la STCA 32.2024.59 del 7 ottobre 2024, consid. 2.10 e la
STCA 32.2023.23 del 4 agosto 2023, consid. 2.9.2 dove il TCA ha confermato un
salario da invalido superiore a quello da valido; cfr. anche STCA 32.2018.168
del 14 agosto 2019 consid. 2.10 e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019).
In concreto questo
Tribunale, non ha motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza
federale. Il TCA rileva inoltre che sul tema della determinazione del reddito
senza invalidità sono entrate in vigore delle modifiche volte ad attenuare
questa problematica (cfr. anche interpellanza del 13 settembre 2021 del
consigliere nazionale Marco Romano [n. 21.3986] e risposta del 17 novembre 2021
del Consiglio federale, nonché art. 26 cpv. 2-4 OAI nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2024).
2.10.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita
conferma.
2.11. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti