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Decisione

32.2025.22

Richiesta di una rendita AI maggiore di quella percepita (grado d'invalidità del 59%) respinta. Conferma dell'incapacità lavorativa. Conferma del raffronto dei redditi

28 aprile 2025Italiano46 min

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.22

cs

Lugano

28 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 gennaio 2025

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1975, il 12 gennaio

2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 19 incarto AI). Accertata

una completa inabilità lavorativa nella precedente attività di fonditore ed una

capacità lavorativa dell’80% in attività adeguate, effettuato il raffronto dei

redditi, con decisione del 26 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta poiché il grado d’invalidità era nullo (pag. 233 incarto AI).

1.2. Il 21 giugno 2023 l’assicurato ha

presentato una nuova domanda di prestazioni (pag. 257 incarto AI). Dopo aver

acquisito gli atti ritenuti necessari, con decisione del 28 gennaio 2025,

preavvisata dal progetto del 22 luglio 2024 (pag. 352 incarto AI),

l’amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera (grado del

100%) dal 1° gennaio 2023 e di una rendita con grado del 59% dal 1° luglio 2024

(doc. A). In considerazione della tardività della richiesta la rendita, in

applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI, è stata versata dal 1° dicembre 2023.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e domandano

l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità con grado del 100% dal 1°

gennaio 2023 (doc. I).

Il ricorrente, che richiama

l’intero incarto dall’Ufficio AI, rammentato il contenuto delle valutazioni del

dr. med. __________, FMH reumatologia, redatte nell’ambito dell’assicurazione

malattie contro la perdita di guadagno per la __________, e della dr.ssa med. __________,

specialista in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale, contesta le

conclusioni dell’Ufficio AI secondo cui potrebbe svolgere un’attività adeguata

nella misura del 50% dal 1° aprile 2024.

Egli, sulla base della

documentazione medica agli atti, ritiene di essere stato completamente inabile

al lavoro fino a fine giugno 2024. Solo dal 30 giugno 2024 ha riacquisito una

capacità lavorativa del 50% in attività leggere.

In secondo luogo l’assicurato

contesta il raffronto dei redditi eseguito dall’Ufficio AI, censurando

l’importo del reddito da invalido (fr. 26'506.30 sulla base delle tabelle

statistiche, dopo deduzione del 10% legata al mercato del lavoro, del 10% per

attività a tempo parziale e del 50% per l’incapacità al lavoro), poiché più

elevato di circa il 30% rispetto a quello effettivamente conseguito senza

invalidità nel 2022 (fr. 50'791) e più elevato del reddito ipotetico senza

invalidità imputato all’assicurato sulla base delle tabelle statistiche.

L’impossibilità di effettuare attività pesanti gli preclude la maggior parte,

se non tutte, le professioni per le quali avrebbe la formazione e l’esperienza

adatte e anche le relative possibilità di guadagno. Il reddito ipotetico con

invalidità non può in alcun caso superare il reddito ipotetico di partenza

senza invalidità. Un’altra soluzione sarebbe scioccante ed insostenibile.

Inoltre, la decisione impugnata

non terrebbe conto dell’importanza delle limitazioni fisiche imposte dal dr.

med. __________ in un’attività adatta. Secondo la dr.ssa med. __________ a

gennaio 2024 l’insorgente poteva a malapena stare in posizione ortostatica per

20 minuti. La decisione dell’Ufficio AI non determina quali attività entrino in

considerazione, mentre il consulente (SIP) elenca le seguenti professioni:

custode, manutentore semplice, addetto alle pulizie leggere, guardiano presso

una struttura pubblica o privata, riparatore di oggettistica varia o piccoli

elettrodomestici. Tuttavia, tra i movimenti che il ricorrente deve evitare, vi

sono le posizioni del rachide lombare in flesso-estensione o piegato di fianco,

anche per poco tempo, nonché stare accovacciato, anche per poco tempo. In

queste condizioni non può svolgere attività di pulizia, di manutenzione e di

portineria senza effettuare questi movimenti. Per quanto riguarda la

riparazione di non meglio precisata oggettistica, l’assicurato non dispone delle

necessarie competenze. Egli non può svolgere alcuna delle attività elencate. La

presunta attività adeguata è talmente limitata da essere sconosciuta al mercato

del lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni

irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio (STC 32.2023.79, consid.

2.9). Per l’assicurato appare impossibile sin dall’inizio trovare un posto di

lavoro adeguato, a maggior ragione in assenza di provvedimenti professionali.

Per il calcolo del grado d’invalidità deve essere considerato inabile al 100%

in qualsiasi attività. Anche volendo ammettere una capacità di lavoro residua,

considerate le importanti limitazioni fisiche e le competenze dell’assicurato,

le attività potenzialmente adeguate sono talmente scarse che in un mercato del

lavoro equilibrato tale capacità non supera in ogni caso il 20%. Dopo il 30

giugno 2024 il grado d’invalidità è pari al 100% o perlomeno superiore al 70%.

1.4. Con risposta dell’11 marzo 2025,

cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto

ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

In

concreto al momento della presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra

consid. 1.2.) l’assicurato non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra

consid. 1.1.). La domanda di prestazioni è stata presentata il 21 giugno 2023 a

fronte di un’incapacità lavorativa totale nella precedente attività dal 23

luglio 2014 (rapporto finale SMR pag. 338-340) e in attività adatta del 20% dal

1° luglio 2014 (rapporto finale SMR pag. 338-340), che tuttavia, nell’ambito

della precedente procedura, non ha dato diritto ad alcuna rendita (cfr. consid.

1.1 e decisione del 26 ottobre 2015).

In seguito l’insorgente è stato

inabile al 100% dal 25 gennaio 2023 anche in attività adatte (rapporto finale

SMR pag. 338-340). Dal 1° aprile 2024 (secondo il ricorrente dal 30 giugno

2024; cfr. ricorso, consid. 1.3), egli è abile al 50% in attività leggere.

Ne consegue che il diritto alla

rendita d’invalidità è nato al più presto il 1° dicembre 2023 (art. 29 cpv. 1

LAI: per il calcolo del termine di carenza di sei mesi vedasi: DTF 142 V 547;

STF 8C_38/2017 del 10 marzo 2018 consid. 3.2.2., 8C_544/2016 e 8C_568/2016 del

28 novembre 2016, STCA 32.2022.80 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2.) con

versamento da tale data (art. 29 cpv. 3 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS

2023, n. 18 ad art. 29 LAI).

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28a

cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che

esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del

grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il

grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI

se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora

gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa attività

è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il

grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2. In

tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.4. In

concreto, per quanto concerne l’aspetto medico, nel rapporto finale del 29

gennaio 2024 il medico SMR, dr. med. __________, esaminata la perizia del 31

ottobre 2023 allestita dal dr. med. __________, FMH reumatologia, per

l’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, e l’ulteriore

documentazione acquisita dall’amministrazione, ha posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di stato dopo intervento di

stabilizzazione e fusione L4/5 per via posteriore (TLIF) in data 03.07.23 per

sospetta instabilità con radicolopatia L5 sx, in presenza di anterolistesi di

grado I secondo Meyerding di L4 su L5, con stenosi foraminale bilaterale, in

paziente con stato dopo decompressione e recessotomia bilaterale L4/5 lo

09.07.21, per lombalgia con claudicatio spinale bilaterale in presenza di

stenosi degenerativa ed artrosi faccettaria L4/5, lieve ipo/disestesia tallone

destro in esiti traumatici: status dopo sinoviectomia selettiva in artroscopia

caviglia destra su condropatia grado II-III (20.06.2017); status dopo exeresi

os trigonum destro in artroscopia (23.03.2015); status dopo frattura composta

caviglia destra (trauma sul lavoro, 2008); irritazione cronica ramo calcaneale

nervo tibiale posteriore destro (pag. 338 incarto AI).

Il

medico SMR ha posto quali limitazioni un carico massimo di 4 kg, l’alternanza

della postura al bisogno, la necessità di pause supplementari ed ha citato le

ulteriori limitazioni elencate dal dr. med. __________ nel suo referto:

" (…) Può

camminare per 30 minuti di fila, può stare in piedi per 30 minuti di fila, può

stare seduto per 30 minuti di fila. Deve evitare di camminare spesso in salita

o in discesa, salire e scendere scale spesso. Può portare pesi di 5 kg

occasionalmente, massimo di 10 kg, ma molto raramente. Deve evitare posizioni

inergonomiche del rachide lombare in flesso/estensione o piegato di fianco,

anche tenute per poco tempo. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide

lombare in flesso estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco tempo.

Deve evitare di stare accovacciato a lungo.”

Il dr. med. __________ ha

concluso affermando che l’insorgente è completamente inabile al lavoro dal 23

luglio 2014 nell’attività precedentemente esercitata di fonditore.

Nell’attività nella quale è stato

ricollocato e che ha da ultimo svolto, ossia addetto al controllo della qualità,

è inabile al lavoro al 100% dal 25 gennaio 2023.

In attività adatte e confacenti

al suo stato di salute, con le limitazioni indicate, il ricorrente è inabile al

lavoro al 20% dal 1° luglio 2014, al 100% dal 25 gennaio 2023 ed al 50% dal 1°

aprile 2024 (attività a tempo pieno con rendimento ridotto del 50% [pause

supplementari]).

Il medico SMR ha confermato la sua

valutazione il 18 novembre 2024, dopo aver ricevuto la perizia di decorso del 4

giugno 2024 del dr. med. __________ (pag. 402 incarto AI).

2.5. Relativamente all’aspetto medico,

l’assicurato contesta unicamente il mese a partire dal quale va considerato abile

al lavoro al 50% in attività leggere ed adatte al suo stato di salute.

L’insorgente, sulla base della

presa di posizione del 9 febbraio 2024 della dr.ssa med. __________,

specialista in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale (doc. D) che

ha effettuato l’intervento chirurgico del 3 luglio 2023 e del referto del 4

giugno 2024 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. E), ritiene di

poter essere considerato abile al lavoro al 50% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute solo dal 30 giugno 2024.

Dalle tavole processuali emerge

che nel referto del 31 ottobre 2023 il dr. med. __________, per quanto concerne

l’attività adeguata, poste le limitazioni citate al consid. 2.4, ha affermato

che “su queste basi per il momento il paziente non può ancora esercitare

nessun lavoro. Bisognerà attendere almeno 6 mesi dopo l’ultimo intervento (ndr:

del 3 luglio 2023) per una definizione chiara della sua capacità lavorativa. A

questo punto (inizio 2024), salvo complicazioni dovrebbe poter riprendere

un’attività lavorativa che rispetti i limiti funzionali sopra elencati almeno

in misura del 50% e nei mesi successivi anche in misura maggiore, secondo le

indicazioni della dr.ssa __________” (pag. 648 incarto AI).

Secondo il perito

dell’assicuratore malattie, l’insorgente avrebbe di conseguenza potuto iniziare

un’attività confacente al suo stato di salute, nella misura del 50%, ad inizio

2024.

Il 9 febbraio 2024 la dr.ssa med.

__________ ha affermato che durante l’ultima consultazione del 18 gennaio 2024

l’insorgente “a malapena riusciva a stare in posizione ortostatica (ndr:

ossia eretta [cfr. www.treccani.it]) per 20 minuti e per questo motivo vedo

l’incompatibilità di un rientro al lavoro al 50%” ed ha attestato una

completa incapacità lavorativa fino a fine aprile.

Tuttavia ella ha giustificato la

sua valutazione per il motivo che l’insorgente “presenta delle lombalgie

croniche tali da non permettere una posizione ortostatica, per più di 2 ore e

di non sollevare pesi al di là di 10 kg”. Ora, tale limitazione collima con

quella posta dal dr. med. __________, secondo cui nell’attività al 50% l’assicurato

può “portare pesi di 5 kg occasionalmente, massimo di 10 kg, ma molto

raramente” e per il quale “può stare in piedi per 30 minuti di fila”,

ciò che in un’attività con una riduzione del rendimento del 50%, di 4 ore,

corrispondono proprio a 2 ore al massimo di posizione ortostatica.

Del resto, contrariamente a

quanto sembra affermare il ricorrente (pag. 5 in fine del ricorso), nella

perizia di decorso del 4 giugno 2024 il dr. med. __________ non ha ipotizzato un’abilità

lavorativa in attività adeguate del 50% solo a partire da fine giugno 2024, ma,

poste le medesime limitazioni indicate nel precedente referto e citate al

consid. 2.4, ha ribadito che l’interessato può svolgere un’attività lavorativa leggera

al 50%.

Lo specialista ha stabilito che “rispetto

al 31.10, non vi è un cambiamento particolare del suo stato di salute, l’esame

clinico mostra tuttavia un discreto miglioramento della motilità a livello

lombare e gli esami radiologici (ndr: RMN e TAC [cfr. consulto del 18 gennaio

2024 della dr.ssa med. __________, pag. 391 in fine incarto AI]) comprensivi

anche di una Spect-CT (ndr: effettuata il 26 aprile 2024 [cfr. pag. 392 incarto

AI]) non mostrano problemi rilevanti o tali da giustificare una problematica

totalmente invalidante. Eventualmente da rivalutare nell’arco dei prossimi 6-12

mesi per valutare ulteriori miglioramenti con eventuale aumento della capacità

lavorativa in lavori adatti”.

Anche il dr. med. __________, come

la dr.ssa med. __________ nel gennaio 2024 (cfr. pag. 391 in fine incarto AI: “quindi

il dolore probabilmente deriva da una lombalgia cronica istaurata purtroppo da

diversi anni”), ha evidenziato la presenza di dolori lombosacrali, a

sbarre, leggermente più importanti a sinistra ma presenti anche a destra,

dolori presenti al mattino e anche più importanti rispetto al resto della

giornata, con una certa rigidità muscolare e difficoltà a muoversi (pag. 395

incarto AI).

Lo specialista, sulla base degli

esami strumentali effettuati dopo la sua valutazione del 31 ottobre 2023, tra

cui la Spect-CT del mese di aprile 2024, da cui non sono emersi problemi

rilevanti, ha confermato la sua precedente valutazione.

Chiamata ad esprimersi in merito,

la dr.ssa med. __________, il 9 ottobre 2024 ha affermato che “ho letto i

vari documenti concernenti la perizia eseguita dal collega Dr. med. __________

e i risultati radiologici del paziente in oggetto e sono completamente

d’accordo con la perizia del collega” (doc. F).

Come osservato il 18 novembre

2024 dal medico SMR, dr. med. __________, “in assenza di ulteriori

oggettivazioni per nuove diagnosi/patologie e/o peggioramento di quelle già

preesistenti e note (confermata da recenti approfondimento diagnostici

specifici, RMN, TAC, Spect-CT)” la nuova valutazione peritale non può

modificare, ma semmai conferma, la precedente conclusione SMR del 29 gennaio

2024 (pag. 402 incarto AI).

Non vi sono pertanto elementi medici

oggettivi per scostarsi da quanto stabilito dal medico SMR, ossia di

un’incapacità lavorativa del 50% in attività leggere e confacenti allo stato di

salute del ricorrente (perlomeno) dal 1° aprile 2024.

A questo proposito va rammentato che per

l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e

delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono

liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

Fatti

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Del resto, anche se

si volesse, per pura ipotesi di lavoro, ritenere che, come sostiene il

ricorrente, il miglioramento sia avvenuto nel mese di giugno 2024, nel preciso

caso di specie, per l’assicurato non cambierebbe nulla.

Infatti,

per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della

riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e presumibilmente continuerà a durare.

In

concreto l’Ufficio AI ha applicato la seconda frase dell’art. 88a OAI ed ha

versato la rendita intera per ancora tre mesi dopo il miglioramento della

capacità al guadagno dell’assicurato, ossia fino a fine giugno 2024. Infatti,

dal referto del 31 ottobre 2023 del dr. med. __________, non era ancora certo a

partire da quando il miglioramento sarebbe avvenuto (pag. 648 incarto AI: “bisognerà

attendere almeno 6 mesi dopo l’ultimo intervento per una definizione più chiara

della sua capacità lavorativa. A questo punto (inizio 2024), salvo

complicazioni dovrebbe poter riprendere un’attività lavorativa che rispetti i

limiti funzionali sopra elencati, almeno in misura del 50% […]”) e

l’insorgente nel gennaio ed aprile 2024 è stato sottoposto ad ulteriori esami

strumentali (RMN, TAC, Spect-CT).

Nella

perizia di decorso del 4 giugno 2024 il dr. med. __________ ha invece

confermato che, in ogni caso al momento della visita, l’insorgente era abile al

lavoro al 50% e che questo cambiamento sarebbe stato duraturo e stabile per i

prossimi 6-12 mesi, con, addirittura, possibile ulteriore miglioramento dopo

tale lasso di tempo (pag. 397 incarto AI). La dr.ssa med. __________ ha

confermato tale conclusione (pag. 398 incarto AI).

In

tal caso torna applicabile la prima frase dell’art. 88a OAI e la modifica deve

avvenire immediatamente, ossia da fine giugno 2024.

In

una STF 9C_83/2018 del 16 luglio

2018, consid. 4.2, il Tribunale federale ha infatti affermato:

" (…) In caso di modifica della capacità di guadagno, la

rendita deve essere soppressa o ridotta con effetto immediato se la modifica

appare duratura e di conseguenza stabile (art. 88a cpv. 1 prima frase OAI); si

dovrà per contro attendere tre mesi nel caso in cui la natura evolutiva del

danno alla salute, segnatamente la possibilità di un peggioramento, non

permettesse un giudizio immediato (art. 88a cpv. 1 seconda frase OAI). In

generale, per determinare se la rendita d'invalidità debba essere ridotta o

soppressa immediatamente o dopo tre mesi, occorre esaminare per il futuro se il

miglioramento della capacità di guadagno possa essere considerato come duraturo

(cfr. sentenza 9C_78/2018 del 26 giugno 2018 consid. 4.1 con riferimenti).”

(sottolineatura del redattore)

Per un caso in cui, invece, la soppressione

è avvenuta dopo tre mesi (assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività e, dopo un determinato periodo, completamente abile al

lavoro in attività adatte con numerose limitazioni): STCA 32.2021.10 del 22

marzo 2021 (ricorso al Tribunale federale dichiarato irricevibile: STF

9C_264/2021 del 6 luglio 2021).

Ne

segue che, in base agli atti medici, a giusta ragione l’Ufficio AI ha versato

la rendita intera fino al 30 giugno 2024.

2.6. L’assicurato

chiede in secondo luogo il versamento della rendita intera anche dopo tale

data, sostenendo che alla luce delle limitazioni fisiche di cui è portatore,

descritte al consid. 2.4, non sarebbe in grado di svolgere le attività

descritte dal consulente in integrazione (SIP). Le attività esigibili sarebbero

talmente limitate da essere sconosciute al mercato del lavoro equilibrato o

sarebbero possibili soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un

datore di lavoro medio. Egli si lamenta del fatto che l’Ufficio AI nella

decisione impugnata non avrebbe indicato le professioni esigibili, al contrario

del consulente, che tuttavia esclude la necessità di provvedimenti

professionali, bastando una semplice formazione interna all’azienda (cfr. anche

consid. 1.3).

Preliminarmente

va rammentato che compito del medico consiste nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Ciò

è proprio quanto avvenuto in concreto, dove il consulente, nel rapporto finale del 1° marzo 2024, riassunte le

esperienze lavorative del ricorrente (da ultimo: addetto alla fonderia dal 2008

al 2010 ed in seguito addetto al controllo della qualità dal 2010 al 2022) e le

limitazioni poste dal medico SMR per l’attività adeguata esercitabile nella

misura del 50% (carico massimo di 4 kg, alternanza della postura al bisogno,

necessità di pause supplementari ed ulteriori limiti: può camminare per

30 minuti di fila, può stare in piedi per 30 minuti di fila, può stare seduto

per 30 minuti di fila. Deve evitare di camminare spesso in salita o in discesa,

salire e scendere scale spesso. Può portare pesi di 5 kg occasionalmente,

massimo di 10 kg, ma molto raramente. Deve evitare posizioni inergonomiche del

rachide lombare in flesso/estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco

tempo. Deve evitare posizioni inergonomiche del rachide lombare in flesso

estensione o piegato di fianco, anche tenute per poco tempo. Deve evitare di

stare accovacciato a lungo), ha elencato le seguenti attività:

" - custode;

- manutentore (semplice);

- addetto alle pulizie (leggere) come p.es. pulizia di uffici

commerciali o show room o spazi di produzione;

- guardiano presso una struttura pubblica o privata (es. museo o

rappresentazioni culturali);

- riparatore di oggettistica varia o piccoli elettrodomestici dove

l’attività viene svolta sia in piedi, che seduti e si può cambiare la postura

al bisogno

- ecc.” (pag. 344 incarto AI)

Il

consulente ha rammentato che per svolgere un’attività di tipo semplice e

ripetitivo, come indicato sopra, non sono necessari dei provvedimenti

professionali. Una semplice formazione interna all’azienda è sufficiente.

Inoltre se “lo chiede l’assicurato, potremmo ev. concedere l’“aiuto al

collocamento” (richiesta scritta)”.

Come

rilevato correttamente dall’amministrazione con la risposta di causa, le

professioni elencate dal consulente lo sono state a titolo esemplificativo (“quali

attività adeguata di tipo semplice e ripetitivo potrebbero rientrare […] ecc.

[…]”) e l’insorgente, con manualità intatta, seppure con le debite pause,

può lavorare da seduto, muovendo le braccia ed occasionalmente sollevare ancora

pesi sino ai 5 kg.

All’assicurato può pertanto essere richiesto di sfruttare la

sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate

dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di

rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche

nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività

di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia

in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. STF 8C_240/2021 del 15

settembre 2021, consid. 4.4.3; STF 8C_563/2012 del consid. 3.3; STCA 32.2013.75

del 28 gennaio 2014 e STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (cfr.

STF 8C_240/2021 del 15 settembre 2021, consid. 3; STF 8C_248/2014 del 29

agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_240/2021

del 15 settembre 2021, consid. 4.4.3; STF 8C_563/2012 del consid. 3.3; STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In

concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni, semplici e ripetitive, come

anche quelle citate dall’Ufficio AI in sede di risposta (videosorvegliante,

venditore di piccola oggettistica, operatore di call center o ricezionista), che

il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare al 50%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr.

anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr.

sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015), ciò malgrado le limitazioni di cui

è affetto, descritte al consid. 2.4.

Considerandi

Alla

luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per

sovvertire le valutazioni del consulente in integrazione professionale che ha

riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto della documentazione

medica, ha indicato, a titolo esemplificativo, alcune professioni esigibili

dall’interessato (pag. 344 incarto AI). Va del resto rammentato che il Servizio

di integrazione professionale è composto da figure professionali che sono in

grado meglio di chiunque altro di emettere una valutazione a proposito delle

attività lucrative entranti in considerazione nonostante il danno alla salute e

l’età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012, consid. 5).

2.7

Il ricorrente contesta

anche il raffronto dei redditi, sostenendo che sarebbe assurdo ritenere, come

fatto dall’Ufficio AI, che il salario da invalido possa essere superiore a

quello (sia effettivo che secondo le statistiche) da valido.

Per quanto concerne il

raffronto dei redditi va rammentato che l’art. 25 OAI (principi per il

confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1

prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i

redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti

dalla LAVS, escluse tuttavia:

a.

le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da

infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b.

le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la

LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16

LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato

del lavoro in Svizzera.

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per

l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati

in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni

economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.8

Per

quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio

2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato

sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima

dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli

ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti

variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per

il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95

per cento di questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività

lucrativa indipendente.

L’art.

26.

cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe.

In

concreto, dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI (estratto del conto

individuale) è emerso che il ricorrente, senza il danno alla salute, nella

precedente attività di fonditore avrebbe potuto conseguire, nel 2022, un

salario di fr. 50'791.

In applicazione del sopra

citato art. 26 cpv. 2 OAI, poiché tale reddito è inferiore di almeno il 5% rispetto

al “valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento (ndr: tabella

TA1_tirage_skill_level 2020, settore privato, Svizzera, livello 1,

ramo

economico 24-25, metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo; cfr. doc.

74, pag. 364 incarto AI)”, l’Ufficio AI ha ritenuto, nella decisione

impugnata, quale reddito da valido quello di fr. 64'937.75 (nel doc. 74: fr.

64'931.75).

L’amministrazione ha

tuttavia applicato i dati statistici del 2020 (cfr. doc. 74, pag. 364 incarto

AI), aggiornando il dato al 2022, allorché la Tabella TA1 tirage_skill_level

del 2022 al momento dell’emissione della decisione impugnata (28 gennaio 2025) era

già stata pubblicata. Vanno pertanto applicati i dati statistici più recenti

(DTF 150 V 67, consid. 5.2).

Di conseguenza occorre

partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr., anche

DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level

(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per

un'attività nella metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, ramo

economico 24-25, di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI

2001.

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad

un importo di fr. 65’160.- (fr. 5'430 X 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,3 ore

computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.

67'277.70 (fr. 65’160: 40 x 41,3), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Il salario va aggiornato

al 2023, anno di inizio del diritto alla rendita, a fr. 68'696.20 (67'277.70 :

99.6

X 101.7: cfr. indice dei salari nominali, Uomini, 2021-2023, T1.1.20),

considerato che l’orario settimanale non è mutato.

Tale valore, al 95%,

ammonta a fr. 65'261.39.

2.9

Circa

il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16.

LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile (cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per

cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una

deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso

1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per

cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente

alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche

sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito

che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e

in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado

d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è

parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del

salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto

dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se

necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale

federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 23 luglio 2024).

In

seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale

Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato

l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere

la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale

federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico

della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha riposto affermando di

essere del parere che “l’articolo in questione non debba essere modificato a

seguito della sentenza summenzionata”.

Anche

in questo caso l’Ufficio AI ha preso in

considerazione il salario lordo mediamente percepito dagli uomini per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF

142.

V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. anche DTF

142.

V 178), aggiornato al 2022 a fr. 66'265.75 (doc. 74, pag. 364 incarto AI).

Vanno tuttavia applicati

i dati statistici più recenti disponibili al momento dell’emissione della

decisione impugnata (DTF 150 V 67, consid. 5.2), ossia quelli evinti dalla TA1

2022.

Di conseguenza occorre

partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level

(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per

un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12

mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.

66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al

2023, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da

invalido raggiunge i fr. 67'490.38 (66'365.55 : 100.3 X 102; cfr. indice dei

salari nominali, Uomini, 2021-2023, T1.1.20).

Il salario da invalido va

poi ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33'745.19 ed in seguito complessivamente

del 20% (riduzione per attività a tempo parziale e riduzione in applicazione

dell’art. 26bis cpv. 3 OAI) a fr. 26'996.15.

La questione di sapere se i

principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere

applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della

modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in questa

occasione, in quanto, in concreto le circostanze personali e professionali (il ricorrente è ancora giovane [è nato

nel 1975] ed è di nazionalità spagnola [cfr. pag. 11 incarto AI; sul tema cfr.

STF 8C_20/2023 del 10 maggio 2023 consid. 5.3 dove l’Alta Corte ha affermato

che “…, di principio, le persone di nazionalità di uno Stato comunitario non

possono essere trattate diversamente dai lavoratori svizzeri sotto il profilo

salariale (cfr. sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4)”), non giustificano l’applicazione

di una riduzione sociale maggiore del 20% ai sensi della DTF 126 V 75.

Raffrontando il salario

da valido di fr. 65'261.39 con quello da invalido di fr. 26'996.15, si ottiene

un grado d’invalidità del 58.63%, arrotondato,

conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 59%, per una

rendita di uguale entità, come stabilito dall’Ufficio AI (art. 28b cpv. 2 LAI).

Circa la circostanza che

il reddito da invalido è superiore a quello da valido, va rilevato quanto

segue.

In una STF 8C_215/2015

del 17 novembre 2015 il TF ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e

un salario da invalido di fr. 60'463.- osservando - in particolare al consid.

4.2

- quanto segue (cfr. anche STF 8C_384/2016 del 13 settembre 2016, consid.

5.2):

" (…) Negative

Dispositivo

Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der allgemeinen Methode

des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der Versicherte ohne

Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt

überwiegend wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem

Einkommen, das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:

Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.

126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung

zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode

(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird,

ergeben. (…)"

(cfr., sul tema, anche la STCA 32.2024.59 del 7 ottobre 2024, consid. 2.10 e la

STCA 32.2023.23 del 4 agosto 2023, consid. 2.9.2 dove il TCA ha confermato un

salario da invalido superiore a quello da valido; cfr. anche STCA 32.2018.168

del 14 agosto 2019 consid. 2.10 e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019).

In concreto questo

Tribunale, non ha motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza

federale. Il TCA rileva inoltre che sul tema della determinazione del reddito

senza invalidità sono entrate in vigore delle modifiche volte ad attenuare

questa problematica (cfr. anche interpellanza del 13 settembre 2021 del

consigliere nazionale Marco Romano [n. 21.3986] e risposta del 17 novembre 2021

del Consiglio federale, nonché art. 26 cpv. 2-4 OAI nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2024).

2.10.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata merita

conferma.

2.11. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti