Lexipedia

Decisione

32.2025.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2025Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

56 incarto AI).

Con

decisione del 4 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, rilevando

a proposito del mancato coinvolgimento del servizio d’integrazione

professionale che “Essendo inabile al 100% in qualsiasi attività lavorativa,

provvedimenti di ordine professionale non entrano in linea di conto” (doc.

58 incarto AI).

Nel

successivo scambio di scritti intercorso tra i genitori dell’assicurata e

l’Ufficio AI, i primi hanno ribadito che l’intenzione della domanda di

prestazioni fosse quella di aiutare la figlia attraverso un percorso di

reintegrazione professionale, non di ottenere una rendita, mentre

l’amministrazione li ha informati di far valere le loro ragioni in sede

giudiziaria (docc. 59-62 incarto AI).

1.4. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso – completato in

seconda battuta – contro la decisione del 4 febbraio 2025, postulandone

l’annullamento ed il diritto ad una rendita pari al grado d’invalidità del 60%.

Premettendo

che lo scopo del ricorso sia quello di essere posta al beneficio di

provvedimenti professionali e non di una rendita, contesta la valutazione

medica, evidenziando come gli stessi periti hanno accertato una capacità

lavorativa del 40% nell’attività abituale, rispettivamente del 50% in attività

adeguate dal marzo 2022 e sostenendo di aver contribuito per oltre tre anni

all’AVS svizzera. Ritiene quindi adempiuti i presupposti per poter beneficiare

di provvedimenti professionali, soggiungendo che “qualora gli auspicati

provvedimenti professionali non dovessero risultare efficaci […] avrebbe

comunque diritto ad una rendita AI”.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 15 aprile 2025 del

medico SMR secondo cui “[…] Ritenuto come la perizia del __________ risulta

essere coerente, ben strutturata e plausibile, l’inizio dell’incapacità

lavorativa […] è [da, n.d.r.] far risalire al mese di marzo 2022

rispettivamente [ella, n.d.r.] presenta (sempre a partire dal mese di

marzo 2022) una capacità lavorativa del 40% nell’abituale professione […] e

del 50% in […] attività adeguate. Come anche richiesto […] dall’assicurata,

risulta […] opportuno chiedere al TCA di […] retrocedere gli atti

all’amministrazione al fine di valutare in prima battuta […] l’eventuale

adozione di provvedimenti reintegrativi […] ed in ultima analisi

l’eventuale diritto ad una rendita AI […]”.

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal

senso.

1.6. Con

scritto del 23 maggio 2025 la ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio

AI (X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni il 29 dicembre 2023/4

gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’eventuale diritto

alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui

sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29

cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Considerandi

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

2.4

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

Per l’art. 28 cpv. 1bis del

citato disposto, la rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché

non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi

1bis e 1ter.

Questa

norma rafforza il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita (in

argomento cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, n. 3 ad art. 28 LAI).

L’attribuzione di una rendita d’invalidità entra in linea

di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d’integrazione,

l’amministrazione deve dapprima accertare d’ufficio la possibilità

dell’assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il diritto a una

rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e di indennità

giornaliere riconosciute dall’assicurazione invalidità (in argomento vedi le

DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269; 122 V 77 consid. 2 e 121 V 190 consid. 4). Tuttavia,

un assicurato che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno non è o non è

ancora integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista

l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. In questo senso l’Alta Corte,

nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che “[…]

per il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, l’assegnazione

di una rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti

professionali entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è

(ancora) integrabile a causa del suo stato di salute […]” (STF

9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, consid. 4 con riferimenti).

In

merito al rapporto materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative

vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 16 ad art. 28 LAI e Gerber,

Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 16-20, 65-67 e

69-79 ad art. 28 LAI).

La cifra 1206 01/24 CIRAI prevede che

“L’evento assicurato non può insorgere fintantoché la persona assicurata è

idonea all’integrazione (v. N. 2300), si sottopone a provvedimenti

d’integrazione e/o può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi

dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29 cpv. 2 LAI, v. N. 8100

segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148)”.

La cifra

2300.

07/23 CIRAI prevede che “Conformemente al principio della priorità

dell’integrazione sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno la

priorità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per

principio, dunque, il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo

l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione, tra cui figurano anche i

provvedimenti di reinserimento. A questo proposito non ha importanza se i

provvedimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio

deve essere applicato anche ai provvedimenti di reinserimento […]”.

2.5

In

concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla

ricorrente il 23 maggio 2025.

In

effetti, ritenuto che lo stesso medico SMR ha preferito alle sue conclusioni

(cfr. supra consid. 1.2. in fine) – poste a fondamento della decisione

impugnata (cfr. supra consid. 1.3.) – quelle delle esperte esterne indipendenti

(cfr. supra consid. 1.5.) secondo cui l’insorgente presenta un’incapacità

lavorativa (globale) del 60% nell’attività abituale e del 50% nell’attività

adeguata da marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), rilevato che la perita

psichiatra aveva evidenziato che “con un adeguato trattamento terapeutico

basato oltre che sulla farmacoterapia e sulla psicoterapia, anche su un percorso

riabilitativo e psico-educazionale, con pure esperienze di lavoro in ambiente

protetto, si potrebbe in futuro ottenere un aumento della capacità lavorativa”

(doc. 50, pag. 212 incarto AI), accertato che l’Ufficio AI non ha condotto una

valutazione della reintegrabilità contrariamente a quanto previsto dalla legge,

dalla giurisprudenza e dalla dottrina topica secondo cui occorre in prima

battuta valutare la reintegrabilità dell’assicurato e solo successivamente

l’eventuale diritto alla rendita (cfr. supra consid. 2. 4.), in concreto non si

può prescindere da una presa di posizione del servizio di integrazione

professionale circa eventuali provvedimenti professionali, quali ad esempio

quello auspicato dalla dr.ssa __________.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria

amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 4 febbraio 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni