32.2025.23
Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di rifiuto di prestazioni. UAI ha (a torto) preferito le conclusioni del medico SMR a quelle dei periti esterni. Mancato esame della reintegrabilità. Rinvio atti per procedere in tal senso ed esaminare l’eventuale diritto ad una rendita
20 giugno 2025Italiano17 min
decisione del 4 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, rilevando
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.23
JV/sc
Lugano
20 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1994, di formazione segretaria d’ufficio e baby-sitter e da ultimo
attiva quale venditrice e babysitter, il 29 dicembre 2023/4 gennaio 2024 ha
presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa
dell’80% dal 1. marzo 2022 e quale danno alla salute “acufene con
sintomatologia ansioso-depressivo” a seguito di un’otite (docc. 1-8 incarto
AI).
1.2. Richiamato
il curriculum vitae (doc. 16 incarto AI), il questionario per il datore di
lavoro (docc. 22 e 26 incarto AI), il rapporto medico dai curanti dr.ssa __________
(specialista in medicina interna generale) (doc. 10 incarto AI) e dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 11 incarto AI) e pervenuta
ulteriore documentazione economica (docc. 15, 17, 18 e 21 incarto AI),
l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc. 27 incarto AI). Quest’ultimo ha
richiesto una perizia bidisciplinare in ambito internistico e psichiatrico
(doc. 28 incarto AI), richiesta avallata dall’amministrazione (doc. 29 incarto
AI) che ha conferito mandato – tramite la piattaforma SuisseMED@P – __________
(docc. 32 e 33 incarto AI) nelle persone della dr.ssa __________ (internista),
della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta). Il centro peritale ha
inoltre aggiunto dei test psicodiagnostici ed una valutazione neuropsicologica
(docc. 34, 35 e 38 incarto AI). La perizia bidisciplinare è confluita nel
rapporto peritale del 30 settembre 2024 (doc. 50 incarto AI) con complemento
del 18 ottobre 2024 (doc. 53 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"
4.3.1 Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa
Dal punto di vista psichiatrico
-
Disturbo di personalità altro e
forme miste (ICD-10 F61);
-
Ansia generalizzata (ICD-10 F41.1);
-
Depressione ricorrente non
altrimenti specificata (ICD-10 F33.9);
-
Ritardo mentale non specificato
(ICD-10 F79);
-
Disturbo non specificato del
funzionamento sociale con esordio in infanzia (ICD-10 F94.9).
4.3.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Dal punto di vista internistico
-
Pregresso episodio di otite (marzo
2022).
-
Stato dopo intervento mastopessi
riduttiva (2017).
-
Rene ptosico ds.
-
Policistosi ovarica anamnestica.
-
Cheratosi follicolare braccia e
gambe; leggera acne del viso; dermatite atopica, anamnestica (2023).
-
Cefalea aspecifica.”
e
rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato che in un’attività con
un grado d’occupazione del 100% l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa
(globale), causata esclusivamente dall’affezione psichiatrica, del 60%
nell’attività abituale (riduzione di tempo e del rendimento) e del 50% in
un’attività adeguata (riduzione del tempo) dal marzo 2022.
Per
contro, con rapporto del 22 ottobre 2024 il medico SMR, a fronte delle note
diagnosi, ha accertato un’incapacità lavorativa (globale) del 100% in ogni
attività dal 7 giugno 2012, ossia dal raggiungimento della maggiore età (doc.
54 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 7 novembre 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni con la seguente motivazione: “[…] I medici del __________
hanno avuto difficoltà nello stabilire l’inizio dell’incapacità lavorativa,
avendo ipotizzato che questa fosse presente prima del 2022 (“presente dal
momento della presa a carico (...) probabilmente prima” – pagina 85 della
perizia). I danni alla salute, o almeno parte di essi, sono presenti
dall’infanzia […]. Una conferma è data anche dai rapporti medici dei
curanti italiani e dalle valutazioni dell’Istituto di istruzione […] di __________,
dalle quali emerge […] uno stato problematico già presente in età
scolare. In seguito non è stata portata a termine una formazione professionale
e in pratica lei ha lavorato quasi esclusivamente per i suoi genitori. Alla
luce di queste indicazioni i medici del SMR ritengono che lei presenta una
totale incapacità lavorativa a decorrere dal compimento del 18esimo anno di
età, quindi dal mese di giugno 2012. A seguito di queste constatazioni, abbiamo
appurato che nel caso specifico non sono adempiute le necessarie condizioni
assicurative al fine di poter beneficiare né di una rendita ordinaria né di una
straordinaria da parte dell’assicurazione invalidità. Lei è entrata in Svizzera
il 01.01.2018 all’età di 23 anni. Al momento dell’eventuale diritto a rendita
(01.07.2012) non poteva contare 3 anni interi di contribuzione all’AVS Svizzera
e dunque il diritto ad una rendita ordinaria non può in alcun modo essere
concesso. Considerando che al momento dell’evento invalidante lei non può far
valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età (avrebbe
dovuto entrare in Svizzera entro il 01.01.2015 – 1° gennaio dell’anno del
compimento del 21esimo anno di età), neppure il diritto ad una rendita straordinaria
può essere concesso” (doc. 55 incarto AI).
Con
osservazioni del 2 dicembre 2024 l’assicurata ha chiesto, tra l’altro, il
motivo per cui non è stato predisposto “un percorso con il servizio
integrazione in quanto l’obiettivo della domanda era proprio quello” (doc.
Fatti
56 incarto AI).
Con
decisione del 4 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, rilevando
a proposito del mancato coinvolgimento del servizio d’integrazione
professionale che “Essendo inabile al 100% in qualsiasi attività lavorativa,
provvedimenti di ordine professionale non entrano in linea di conto” (doc.
58 incarto AI).
Nel
successivo scambio di scritti intercorso tra i genitori dell’assicurata e
l’Ufficio AI, i primi hanno ribadito che l’intenzione della domanda di
prestazioni fosse quella di aiutare la figlia attraverso un percorso di
reintegrazione professionale, non di ottenere una rendita, mentre
l’amministrazione li ha informati di far valere le loro ragioni in sede
giudiziaria (docc. 59-62 incarto AI).
1.4. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso – completato in
seconda battuta – contro la decisione del 4 febbraio 2025, postulandone
l’annullamento ed il diritto ad una rendita pari al grado d’invalidità del 60%.
Premettendo
che lo scopo del ricorso sia quello di essere posta al beneficio di
provvedimenti professionali e non di una rendita, contesta la valutazione
medica, evidenziando come gli stessi periti hanno accertato una capacità
lavorativa del 40% nell’attività abituale, rispettivamente del 50% in attività
adeguate dal marzo 2022 e sostenendo di aver contribuito per oltre tre anni
all’AVS svizzera. Ritiene quindi adempiuti i presupposti per poter beneficiare
di provvedimenti professionali, soggiungendo che “qualora gli auspicati
provvedimenti professionali non dovessero risultare efficaci […] avrebbe
comunque diritto ad una rendita AI”.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 15 aprile 2025 del
medico SMR secondo cui “[…] Ritenuto come la perizia del __________ risulta
essere coerente, ben strutturata e plausibile, l’inizio dell’incapacità
lavorativa […] è [da, n.d.r.] far risalire al mese di marzo 2022
rispettivamente [ella, n.d.r.] presenta (sempre a partire dal mese di
marzo 2022) una capacità lavorativa del 40% nell’abituale professione […] e
del 50% in […] attività adeguate. Come anche richiesto […] dall’assicurata,
risulta […] opportuno chiedere al TCA di […] retrocedere gli atti
all’amministrazione al fine di valutare in prima battuta […] l’eventuale
adozione di provvedimenti reintegrativi […] ed in ultima analisi
l’eventuale diritto ad una rendita AI […]”.
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere in tal
senso.
1.6. Con
scritto del 23 maggio 2025 la ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio
AI (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni il 29 dicembre 2023/4
gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’eventuale diritto
alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui
sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29
cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Considerandi
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
2.4
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
Per l’art. 28 cpv. 1bis del
citato disposto, la rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché
non sono esaurite le possibilità d’integrazione secondo l’articolo 8 capoversi
1bis e 1ter.
Questa
norma rafforza il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita (in
argomento cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, n. 3 ad art. 28 LAI).
L’attribuzione di una rendita d’invalidità entra in linea
di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d’integrazione,
l’amministrazione deve dapprima accertare d’ufficio la possibilità
dell’assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il diritto a una
rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e di indennità
giornaliere riconosciute dall’assicurazione invalidità (in argomento vedi le
DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269; 122 V 77 consid. 2 e 121 V 190 consid. 4). Tuttavia,
un assicurato che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno non è o non è
ancora integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista
l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. In questo senso l’Alta Corte,
nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che “[…]
per il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, l’assegnazione
di una rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti
professionali entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è
(ancora) integrabile a causa del suo stato di salute […]” (STF
9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, consid. 4 con riferimenti).
In
merito al rapporto materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative
vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 16 ad art. 28 LAI e Gerber,
Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 16-20, 65-67 e
69-79 ad art. 28 LAI).
La cifra 1206 01/24 CIRAI prevede che
“L’evento assicurato non può insorgere fintantoché la persona assicurata è
idonea all’integrazione (v. N. 2300), si sottopone a provvedimenti
d’integrazione e/o può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi
dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29 cpv. 2 LAI, v. N. 8100
segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148)”.
La cifra
2300.
07/23 CIRAI prevede che “Conformemente al principio della priorità
dell’integrazione sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno la
priorità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per
principio, dunque, il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo
l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione, tra cui figurano anche i
provvedimenti di reinserimento. A questo proposito non ha importanza se i
provvedimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio
deve essere applicato anche ai provvedimenti di reinserimento […]”.
2.5
In
concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla
ricorrente il 23 maggio 2025.
In
effetti, ritenuto che lo stesso medico SMR ha preferito alle sue conclusioni
(cfr. supra consid. 1.2. in fine) – poste a fondamento della decisione
impugnata (cfr. supra consid. 1.3.) – quelle delle esperte esterne indipendenti
(cfr. supra consid. 1.5.) secondo cui l’insorgente presenta un’incapacità
lavorativa (globale) del 60% nell’attività abituale e del 50% nell’attività
adeguata da marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.2.), rilevato che la perita
psichiatra aveva evidenziato che “con un adeguato trattamento terapeutico
basato oltre che sulla farmacoterapia e sulla psicoterapia, anche su un percorso
riabilitativo e psico-educazionale, con pure esperienze di lavoro in ambiente
protetto, si potrebbe in futuro ottenere un aumento della capacità lavorativa”
(doc. 50, pag. 212 incarto AI), accertato che l’Ufficio AI non ha condotto una
valutazione della reintegrabilità contrariamente a quanto previsto dalla legge,
dalla giurisprudenza e dalla dottrina topica secondo cui occorre in prima
battuta valutare la reintegrabilità dell’assicurato e solo successivamente
l’eventuale diritto alla rendita (cfr. supra consid. 2. 4.), in concreto non si
può prescindere da una presa di posizione del servizio di integrazione
professionale circa eventuali provvedimenti professionali, quali ad esempio
quello auspicato dalla dr.ssa __________.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria
amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 4 febbraio 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni