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Decisione

32.2025.26

Assicurato con rendita scalare. Rinvio atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici come richiesto in sede di risposta

29 aprile 2025Italiano10 min

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.26

BS

Lugano

29 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione __________ 10 febbraio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, nato nel 1965, da ultimo attivo

quale posatore/piastrellista semiqualificato, il 12 ottobre 2023 ha inoltrato

una domanda di prestazioni AI per adulti per motivi cardiologici (doc. 5, se

non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti

dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa);

- con decisione 10 febbraio 2025,

debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi in particolare sul rapporto 26

settembre 2023 del Servizio medico regionale (in seguito: SMR) (doc. 31- 33) e

quello del 5 aprile 2024 del Servizio di integrazione professionale (in

seguito: SIP) (doc. 18), ha posto l’assicurato al benefico di una rendita intera

(per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° luglio 2024 (ovvero dalla scadenza

dell’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI) ed una rendita del 50%

dal 4 dicembre 2024;

- contro questa decisione l’assicurato

è tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di

una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) ininterrottamente dal

1° luglio 2024;

- con la

risposta di causa l’amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dal

ricorrente, ha proposto l’accoglimento del ricorso nel senso di riconoscergli il

diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1° luglio

2024 e per un grado d’invalidità del 71% dal 1° gennaio 2025;

- con scritto 10 aprile 2025 il

ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta dell’Ufficio AI;

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne

(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida

dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono

applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni

di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi il 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore. Nel caso concreto, ritenuto che

il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2024, applicabile è la

legislazione AI in vigore dal 1° gennaio 2022;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L’art. 28b LAI

stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo

della rendita è determinato quale quota __________ di una rendita intera (cpv.

1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota

percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una

rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento

le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al

47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della

medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce

al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il

diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- nel caso concreto, sulla

base della documentazione medica raccolta durante la procedura amministrativa, con

rapporto 26 settembre 2024 il dr. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurato totalmente

inabile nella sua abituale attività dal 31 luglio 2023 ed inabile al 40% in

attività adeguate (ai limiti funzionali) dal 24 settembre 2024 in poi (doc.

33);

- a seguito della nuova

documentazione prodotta dall’assicurato in sede di ricorso, tenuto fra l’altro

conto delle nuove diagnosi di ordine neurologico e nefrologico attestate, con

annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" Dalla nuova documentazione pervenuta gli atti,

rispettivamente:

- rapporto

del 24.12.2024 del dr. med. __________

- rapporto

del 10.02.2025 del Servizio di chirurgia vascolare e angiologia dell’__________

-

rapporto del 18.02.2025 del

Servizio di __________

-

rapporto del 27.02.2025 del

Servizio di __________

emerge una maggiore limitazione funzionale

dell’A. in attività adeguate,

con IL 100% dal 14 maggio 2024 e IL 60% dal

26.09.2024 e continua” (IV);

- non

vi sono motivi per non aderire alla nuova valutazione del SMR. A tal proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.

1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle

istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi

di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

Considerandi

2.

OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione;

- vista

la nuova tabella di calcolo della capacità di guadagno del 14 marzo 2025 (IV/2),

alla quale va prestata adesione, all’assicurato va riconosciuto il diritto una

rendita intera per un grado d’invalidità del 100%, come da decisione contestata,

dal 1° luglio 2024 e del 71% dal 1° gennaio 2025, corrispondente ad una rendita

intera (art. 28b cpv. 3 LAI);

- giusta l'art.

69.

cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito favorevole del

ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 10 febbraio

2025 è annullata.

§§RI 1 ha diritto ad una rendita per

un grado d’invalidità del 100% dal 1° luglio 2024 e per un grado d’invalidità

del 71% dal 1° gennaio 2025.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni