32.2025.26
Assicurato con rendita scalare. Rinvio atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici come richiesto in sede di risposta
29 aprile 2025Italiano10 min
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.26
BS
Lugano
29 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione __________ 10 febbraio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, nato nel 1965, da ultimo attivo
quale posatore/piastrellista semiqualificato, il 12 ottobre 2023 ha inoltrato
una domanda di prestazioni AI per adulti per motivi cardiologici (doc. 5, se
non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti
dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa);
- con decisione 10 febbraio 2025,
debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi in particolare sul rapporto 26
settembre 2023 del Servizio medico regionale (in seguito: SMR) (doc. 31- 33) e
quello del 5 aprile 2024 del Servizio di integrazione professionale (in
seguito: SIP) (doc. 18), ha posto l’assicurato al benefico di una rendita intera
(per un grado d’invalidità del 100%) dal 1° luglio 2024 (ovvero dalla scadenza
dell’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI) ed una rendita del 50%
dal 4 dicembre 2024;
- contro questa decisione l’assicurato
è tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di
una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) ininterrottamente dal
1° luglio 2024;
- con la
risposta di causa l’amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dal
ricorrente, ha proposto l’accoglimento del ricorso nel senso di riconoscergli il
diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1° luglio
2024 e per un grado d’invalidità del 71% dal 1° gennaio 2025;
- con scritto 10 aprile 2025 il
ricorrente ha comunicato la sua adesione alla proposta dell’Ufficio AI;
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne
(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida
dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se
la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°
gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono
applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni
di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso
di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il
31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso
di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi il 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore. Nel caso concreto, ritenuto che
il diritto alla rendita è sorto il 1° luglio 2024, applicabile è la
legislazione AI in vigore dal 1° gennaio 2022;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28b LAI
stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo
della rendita è determinato quale quota __________ di una rendita intera (cpv.
1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota
percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una
rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento
le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al
47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della
medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce
al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto, sulla
base della documentazione medica raccolta durante la procedura amministrativa, con
rapporto 26 settembre 2024 il dr. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurato totalmente
inabile nella sua abituale attività dal 31 luglio 2023 ed inabile al 40% in
attività adeguate (ai limiti funzionali) dal 24 settembre 2024 in poi (doc.
33);
- a seguito della nuova
documentazione prodotta dall’assicurato in sede di ricorso, tenuto fra l’altro
conto delle nuove diagnosi di ordine neurologico e nefrologico attestate, con
annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Dalla nuova documentazione pervenuta gli atti,
rispettivamente:
- rapporto
del 24.12.2024 del dr. med. __________
- rapporto
del 10.02.2025 del Servizio di chirurgia vascolare e angiologia dell’__________
-
rapporto del 18.02.2025 del
Servizio di __________
-
rapporto del 27.02.2025 del
Servizio di __________
emerge una maggiore limitazione funzionale
dell’A. in attività adeguate,
con IL 100% dal 14 maggio 2024 e IL 60% dal
26.09.2024 e continua” (IV);
- non
vi sono motivi per non aderire alla nuova valutazione del SMR. A tal proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.
1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle
istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi
di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis
OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.
54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a
livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,
tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
Considerandi
2.
OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione;
- vista
la nuova tabella di calcolo della capacità di guadagno del 14 marzo 2025 (IV/2),
alla quale va prestata adesione, all’assicurato va riconosciuto il diritto una
rendita intera per un grado d’invalidità del 100%, come da decisione contestata,
dal 1° luglio 2024 e del 71% dal 1° gennaio 2025, corrispondente ad una rendita
intera (art. 28b cpv. 3 LAI);
- giusta l'art.
69.
cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito favorevole del
ricorso, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 10 febbraio
2025 è annullata.
§§RI 1 ha diritto ad una rendita per
un grado d’invalidità del 100% dal 1° luglio 2024 e per un grado d’invalidità
del 71% dal 1° gennaio 2025.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni