32.2025.28
Nonostante il problema congenito il ricorrente aveva completato una formazione e, al momento della resa della decisione impugnata, svolgeva la propria professione, quindi non presentava un'inabilità lavorativa né era data una minaccia d'invalidità. Corretta la decisione dell'UAI
12 giugno 2025Italiano25 min
emessa dall'Ufficio AI sulla domanda di prestazioni del 6 agosto 2024 e, quindi,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.28
MP/sc
Lugano
12 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1998, tra l’11 agosto 2004 e il 30 giugno 2018 ha beneficiato di
provvedimenti sanitari per la cura di un’infermità congenita (cfr. le decisioni
dell’Ufficio AI di cui ai docc. 10, 21, 31 e 61 incarto AI).
1.2. Il 6
agosto 2024 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 68
incarto AI).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 12 febbraio
2025 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, la patologia congenita
non cagionando alcuna incapacità lavorativa né costituendo minaccia
d’invalidità (doc. 105 incarto AI, pag. 1).
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurato
contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, domandando l’annullamento della
decisione impugnata e la riapertura del caso. Si chiede innanzitutto su quali
basi si fondi il rifiuto, egli non essendo stato visitato dai medici
dell’Ufficio AI. Sostiene inoltre di essere in inabilità lavorativa al 50% e di
aver subito un’operazione il 18 febbraio 2025; non sarebbero stati notati dei
miglioramenti, ma dei peggioramenti. Ritiene quindi che la decisione impugnata
non sia aggiornata alla reale situazione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI
chiede la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla
base del provvedimento impugnato. Specifica inoltre che nel caso in cui
l’incapacità lavorativa certificata dal 17 febbraio 2025 perduri, il ricorrente
dovrà inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
1.5. Con osservazioni dell’8 maggio 2025
il ricorrente aggiunge che l’Ufficio AI non avrebbe disposto di tutta la
documentazione medica rilevante, motivo per cui andrebbe ordinata una nuova
valutazione specialistica indipendente. Contesta inoltre di dover inoltrare una
nuova domanda, solleva dubbi sulla regolarità della gestione documentale da
parte dell’Ufficio AI e sostiene che quest’ultimo abbia valutato in maniera
incompleta un quadro clinico già esistente al momento della prima decisione.
1.6. Con osservazioni del 16 maggio 2025,
infine, l’Ufficio AI ribadisce la propria posizione.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2. In merito ai dubbi sulla regolarità
della gestione documentale da parte dell’Ufficio AI, che secondo il ricorrente
avrebbe indicato come trasmessa una raccomandata invece mai pervenuta e solo
dopo l’inoltro della domanda AI avrebbe notificato richieste di pagamento
relative a vecchie fatture (doc. VIII pag. 3) – senza comunque che egli abbia
specificato quali sarebbero questa raccomandata e queste richieste di pagamento
–, va qui evidenziato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge
da autorità di vigilanza sulle competenze personali e sull’operato dei
funzionari dello Stato.
Compito di questo Giudice è
unicamente verificare la correttezza della decisione del 12 febbraio 2025
emessa dall'Ufficio AI sulla domanda di prestazioni del 6 agosto 2024 e, quindi,
se sia giusto il rifiuto di prestazioni AI.
Va infatti ricordato che, per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388, 122 V 36 consid. 2a, 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV n. 19,
1997 UV n. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non
ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119
Ib 36 consid. 1b).
Questo Giudice non ha dunque
competenza per valutare la regolarità dell’operato amministrativo dell’Ufficio
AI, come richiesto dal ricorrente. Richiesta che, esulando dall’oggetto del
contendere e già per tale ragione non potendo essere oggetto di esame e
giudizio, deve essere dichiarata irricevibile.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se il
ricorrente ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
2.4. Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La cifra 9101 della Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)
(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
La cifra 1007 seg. della Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022,
stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
" Le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla
rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base
all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1°
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto alla
rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022”.
In casu il ricorrente ha
presentato la domanda di prestazioni ad agosto 2024, ragione per cui
l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla
modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una
domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, nel caso
concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli
artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a.
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione; e
c.
al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo
art. 28b LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2022, il legislatore ha voluto
introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione
dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il
grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40%
e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del
25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità
supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che
esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita, i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.
134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Secondo la giurisprudenza, il
consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e
limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e
che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti
disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo
leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed
appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124
consid. 6.2). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che
meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito
delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla
salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011
del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008
pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e
limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c in fine con rinvii).
Circa il ruolo del medico dei
servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Nell’ambito della valutazione delle
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza
medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i
SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI
prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della
regione.
2.7. Nel caso di specie il ricorrente,
nella richiesta di prestazioni del 6 agosto 2024, ha indicato che attualmente sta
lavorando al 100% quale XR designer/developer presso la __________, e ciò dal
1. agosto 2023 (doc. 68 incarto AI, p.to 5.4). L’Ufficio AI, dopo aver ricevuto
la richiesta, ha acquisito agli atti la documentazione ritenuta necessaria, tra
cui il curriculum vitae del 18 agosto 2024 redatto dal ricorrente stesso. Nel
documento egli ha ripetuto che attualmente sta esercitando un’attività
professionale al 100% quale XR developer presso la __________, e ciò sempre dal
2023 (doc. 75 incarto AI, p.to 3). Nel messaggio di posta elettronica del 26
agosto 2024 all’Ufficio AI ha poi ribadito che “al momento lavoro al 100%
presso il mio datore di lavoro” (doc. 76 incarto AI). Anche il datore di
lavoro il 29 agosto 2024 ha confermato non esserci state assenze dall’inizio
del rapporto di lavoro, ad eccezione di sei giorni di malattia (doc. 78 incarto
AI, pagg. 7 e 10).
Il 17 settembre 2024 vi è poi stato
un colloquio di accertamento tra il ricorrente e la consulente AI, nell’ambito
dell’intervento tempestivo. Anche in quest’occasione egli ha affermato di stare
lavorando dal 1. agosto 2023 quale XR designer/developer al 100% presso la __________
(doc. 84 incarto AI, p.to 1). Nel relativo verbale, inoltre, si legge:
“ Nessuna IL nessuna
IPG” (ibidem, p.to 3 pag. 4),
e
“ Possiede le risorse
necessarie per svolgere la propria professionale per la quale è perfettamente
formato.
Struttura la
giornata lavorando” (ibidem, p.to 4).
Il verbale è stato firmato, per
approvazione, dal ricorrente (ibidem, p.to 6).
Con messaggio di posta elettronica
del 24 ottobre 2024 il datore di lavoro ha riferito all’Ufficio AI che il
ricorrente è stato assente due settimane ad agosto 2024 e che non risulta
quindi alcun annuncio di malattia presso un assicuratore (doc. 88 incarto AI).
Con messaggio di posta elettronica
del 16 novembre 2024 il ricorrente ha trasmesso all’Ufficio AI un rapporto del
26 settembre 2024 del dr. med. __________, specialista FMH in angiologia, il
quale aveva posto le seguenti diagnosi:
“ 1. Schwäche
und Hypästhesie Dig I rechter Fuss sowie Fusssohle
- bei
nervalem Schaden (siehe separater Bericht von Dr. __________)
- nicht
arteriell bedingt, DD bei venöser Kompression durch die venöse Malformation
- DD
Progression im Rahmen der Diagnose 2
Considerandi
2.
Kombinierte
vaskuläre Malformation des rechten Beines mit Hypotrophie
- vermutlich
auch mit nervaler Missbildung (angeboren, DD progredient)
- arterielle
Claudicatio Stadium IIa nach Fontaine mit Walking-Through-Phänomen
- bei
arterieller Stenose der Arteria poplitea (stabil)
- persistierende
Marginalvene, St. n. symptomatischen rezidivierenden Thrombosierung der
dorsalen Oberschenkelvenen, aktuell kein Hinweis für rezente Thrombose
3.
St.
n Ulzeration im Bereich des Knöchels Operation
- Kleine
kapilläre Malformation anzunehmen
- Zunahme
der Hämosiderinablagerung, DD bei Insuffizienz der Venen
- St.
n. kleinem Ulcus dorsaler Oberschenkel rechts abgeheilt
- vermutlich
nicht im Zusammenhang mit Diagnose 2.” (doc.
89.
incarto AI, pag. 1)
Dopo di ciò lo specialista ha riassunto
l’anamnesi del ricorrente, ne ha descritto lo status corporeo e la venografia
della gamba destra, ha dato un giudizio riassuntivo e consigliato l’ulteriore
procedere. Non si è espresso in merito alla capacità lavorativa.
Con rapporto finale del 27 dicembre
2024.
il SMR, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “malformazione
vascolare congenita della gamba destra a livello arterio-venoso, con
insufficienza arteriosa e venosa, e ipoplasia dell’arto destro, prima diagnosi
nel 2005 (OIC 313)” (doc. 92 incarto AI, p.to 2.1), ritenuti quali
limitazioni funzionali un carico massimo di 5 kg, l’alternanza della postura al
bisogno e un tragitto a piedi massimo di 500 m (ibidem, p.to 3.1 seg.) e
rilevata in ogni caso l’”assenza di periodi di inabilità lavorativa nella
sua attività svolata dal 8.2023” (ibidem, p.to 1.2), ha concluso per
un’incapacità lavorativa nulla sia nell’attività abituale sia in un’attività
adeguata, in entrambi i casi con prognosi stazionaria (ibidem, p.to 3.3).
Altre patologie non sono state riscontrate.
Con annotazione del 2 gennaio 2025,
il SMR ha poi aggiunto che “la patologia evidenziata non rappresenta una
minaccia di invalidità ai sensi della LAI” (doc. 95 incarto AI).
Con la decisione del 12 febbraio
2025.
l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni, poiché “dagli
accertamenti medici effettuati risulta che lei è affetto da una patologia
congenita che non le cagiona alcuna incapacità lavorativa, né costituisce
minaccia d’invalidità” (doc. 105 incarto AI, pag. 1).
Pronunciandosi in merito alla
documentazione medica prodotta con il ricorso, con annotazione del 25 marzo 2025
il SMR ha osservato:
“ Si è consci della
presenza di una patologia complessa congenita periferica che in maggiori
limitazioni ha imposto ulteriori accertamenti polispecialistici con ora in data
17.2.25
sclerotizzazione vascolare alla clinica __________ di __________ (vedi
pag 68/69 del incarto x il TCA)
Alla luce di quanto
sopra si giustifica una limitazione parziale per ogni tipo di attività a
partire dal 17.2.25 con necessità di valutazioni ulteriori se persisterà nel
tempo.
Proposta:
De facto fino al
17.2.25
si confermano le precedenti conclusioni mediche.
Dal 17.2.25 si
giustifica un peggioramento valetudinario non ora meglio quantificabile sul
lungo periodo.” (doc. IV 1)
2.8
Secondo questo giudice l’Ufficio AI
ha correttamente ritenuto, sulla base dell’esame della documentazione agli atti
comprendente il rapporto del dr. med. __________, che il ricorrente, nonostante
la sua patologia congenita e le limitazioni funzionali da essa derivanti,
poteva continuare a esercitare la sua professione di XR designer/developer. Non
vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle considerazioni del SMR, che
appaiono motivate e formulate sulla base dell’esame del caso e a cui questo
giudice ritiene di doversi conformare, osservato altresì che il ricorrente non
ha fornito elementi nuovi che permettano di dipartirsi dalle stesse. Né del
resto l’insorgente ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute
d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della
decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti). La documentazione medica prodotta con il
ricorso e con le osservazioni dell’8 maggio 2025 è infatti costituita da
rapporti medici in cui si discute del problema di salute – incontestato – del
ricorrente e di quale sia il miglior trattamento a cui sottoporre quest’ultimo,
ma mai vi si fa cenno a eventuali limitazioni funzionali potenzialmente atte a
pregiudicare la capacità lavorativa del ricorrente (docc. I 2-21 e 23-25 e VIII
1.
seg. e 4-7). Essi, quindi, non sono in alcun modo in contraddizione con le
valutazioni del SMR.
Il ricorrente sostiene però,
inoltre, che l’Ufficio AI abbia valutato in maniera incompleta un quadro
clinico già esistente al momento della prima decisione. Al riguardo va detto
che la minaccia di una invalidità è data allorquando vi è da ritenere con
verosimiglianza preponderante che l’assicurato perderà la propria capacità di
guadagno (art. 1novies OAI; Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI,
2011, n. 1326, pag. 366). Per quanto attiene all’incapacità di guadagno, l’art.
7.
cpv. 2 LPGA precisa che essa sussiste solo se non è obiettivamente superabile
ed esige che vadano considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute.
La refertazione medica agli atti al
momento della resa della decisione impugnata e la circostanza che, nonostante
il problema congenito – quindi presente sin dalla nascita –, il ricorrente fosse
stato in grado di completare con successo una formazione e stesse svolgendo
senza particolari problemi la propria professione, tuttavia non consentivano di
ritenere che le condizioni per ammettere una minaccia d’invalidità fossero
adempiute.
In realtà, comunque, a ben vedere
l’insorgente non contesta la valutazione del SMR fatta propria dall’Ufficio AI,
ma ritiene che la decisione impugnata non sia aggiornata alla reale situazione.
Egli, infatti, sarebbe in inabilità lavorativa al 50% e il 18 febbraio 2025 avrebbe
subito un’operazione, dopo la quale non sarebbero stati notati dei
miglioramenti ma dei peggioramenti. Al riguardo trasmette il certificato del 20
febbraio 2025 del dr. med. __________, che attesta che il ricorrente presenta
un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 al 21 febbraio e del 50% dal 22
febbraio al 21 maggio 2025 (doc. I 22, pag. 2). Stando invece alle
registrazioni delle presenze sul posto di lavoro, sembrerebbe che il ricorrente
sia stato in malattia al 100% anche il 25 e il 26 febbraio 2025 (doc. VIII 3,
pag. 6). Al di là di questa incongruenza, va comunque rilevato che l’incapacità
lavorativa così attestata è subentrata dopo la resa della decisione
impugnata (12 febbraio 2025) e non è quindi rilevante per la presente
procedura. Correttamente, però, l’Ufficio AI ha indicato al ricorrente la
possibilità di inoltrare, nel caso l’incapacità lavorativa perduri, una nuova
domanda di prestazioni.
In conclusione, la refertazione
medica agli atti contenendo elementi chiari e sufficienti e rispecchiando il rapporto
finale del 27 dicembre 2024 e l’annotazione del 2 gennaio 2025 del SMR tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti,
115.
V 142 consid. 8b) che l’insorgente non presentava, sino all'emanazione
della decisione contestata, un’inabilità lavorativa nella sua professione di XR
designer/developer.
2.9
Il ricorrente si chiede poi su quali
basi si fondi il rifiuto, egli non essendo stato visitato dai medici
dell’Ufficio AI.
Al riguardo va detto che i servizi
interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,
apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di
sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti
non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la
situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga
visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un
motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011
del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.
4.2.1).
Nella fattispecie la documentazione
a disposizione del SMR era sufficiente per valutare la situazione medica del
ricorrente. Come visto al consid. 2.7, infatti, nel suo rapporto del 26
settembre 2024 il dr. med. __________ aveva sì posto delle diagnosi, ma senza
descrivere alcuna limitazione funzionale che poteva ripercuotersi sulla
capacità lavorativa del ricorrente. Mancanza di limitazioni funzionali che
d’altronde si rispecchiava nella pressoché ininterrotta presenza sul posto di
lavoro del ricorrente. Non era pertanto indispensabile visitarlo.
2.10
Il ricorrente, nelle osservazioni
dell’8 maggio 2025, chiede di ordinare una nuova valutazione specialistica
indipendente.
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. DTF
130.
II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV n.
10.
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie, la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno del ricorrente sino all'emanazione della decisione
contestata, senza che si renda necessario ordinare una perizia giudiziaria o il
rinvio del caso all’Ufficio AI perché esperisca una perizia amministrativa. La
richiesta formulata dal ricorrente va quindi respinta.
2.11
Visto tutto quanto precede,
correttamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni presentata
dal ricorrente.
La decisione impugnata merita
pertanto conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.12
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con l’art. 61 lett.
a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, per quanto ricevibile,
è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni