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Decisione

32.2025.28

Nonostante il problema congenito il ricorrente aveva completato una formazione e, al momento della resa della decisione impugnata, svolgeva la propria professione, quindi non presentava un'inabilità lavorativa né era data una minaccia d'invalidità. Corretta la decisione dell'UAI

12 giugno 2025Italiano25 min

emessa dall'Ufficio AI sulla domanda di prestazioni del 6 agosto 2024 e, quindi,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.28

MP/sc

Lugano

12 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione del 12 febbraio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1998, tra l’11 agosto 2004 e il 30 giugno 2018 ha beneficiato di

provvedimenti sanitari per la cura di un’infermità congenita (cfr. le decisioni

dell’Ufficio AI di cui ai docc. 10, 21, 31 e 61 incarto AI).

1.2. Il 6

agosto 2024 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 68

incarto AI).

Eseguiti

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 12 febbraio

2025 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, la patologia congenita

non cagionando alcuna incapacità lavorativa né costituendo minaccia

d’invalidità (doc. 105 incarto AI, pag. 1).

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurato

contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, domandando l’annullamento della

decisione impugnata e la riapertura del caso. Si chiede innanzitutto su quali

basi si fondi il rifiuto, egli non essendo stato visitato dai medici

dell’Ufficio AI. Sostiene inoltre di essere in inabilità lavorativa al 50% e di

aver subito un’operazione il 18 febbraio 2025; non sarebbero stati notati dei

miglioramenti, ma dei peggioramenti. Ritiene quindi che la decisione impugnata

non sia aggiornata alla reale situazione.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI

chiede la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla

base del provvedimento impugnato. Specifica inoltre che nel caso in cui

l’incapacità lavorativa certificata dal 17 febbraio 2025 perduri, il ricorrente

dovrà inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

1.5. Con osservazioni dell’8 maggio 2025

il ricorrente aggiunge che l’Ufficio AI non avrebbe disposto di tutta la

documentazione medica rilevante, motivo per cui andrebbe ordinata una nuova

valutazione specialistica indipendente. Contesta inoltre di dover inoltrare una

nuova domanda, solleva dubbi sulla regolarità della gestione documentale da

parte dell’Ufficio AI e sostiene che quest’ultimo abbia valutato in maniera

incompleta un quadro clinico già esistente al momento della prima decisione.

1.6. Con osservazioni del 16 maggio 2025,

infine, l’Ufficio AI ribadisce la propria posizione.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

2.2. In merito ai dubbi sulla regolarità

della gestione documentale da parte dell’Ufficio AI, che secondo il ricorrente

avrebbe indicato come trasmessa una raccomandata invece mai pervenuta e solo

dopo l’inoltro della domanda AI avrebbe notificato richieste di pagamento

relative a vecchie fatture (doc. VIII pag. 3) – senza comunque che egli abbia

specificato quali sarebbero questa raccomandata e queste richieste di pagamento

–, va qui evidenziato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge

da autorità di vigilanza sulle competenze personali e sull’operato dei

funzionari dello Stato.

Compito di questo Giudice è

unicamente verificare la correttezza della decisione del 12 febbraio 2025

emessa dall'Ufficio AI sulla domanda di prestazioni del 6 agosto 2024 e, quindi,

se sia giusto il rifiuto di prestazioni AI.

Va infatti ricordato che, per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(DTF 130 V 388, 122 V 36 consid. 2a, 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV n. 19,

1997 UV n. 81). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non

ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119

Ib 36 consid. 1b).

Questo Giudice non ha dunque

competenza per valutare la regolarità dell’operato amministrativo dell’Ufficio

AI, come richiesto dal ricorrente. Richiesta che, esulando dall’oggetto del

contendere e già per tale ragione non potendo essere oggetto di esame e

giudizio, deve essere dichiarata irricevibile.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è sapere se il

ricorrente ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

2.4. Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La cifra 9101 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La cifra 1007 seg. della Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022,

stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:

" Le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla

rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base

all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1°

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto alla

rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022”.

In casu il ricorrente ha

presentato la domanda di prestazioni ad agosto 2024, ragione per cui

l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla

modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una

domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente

esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli

artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a.

la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media

durante un anno senza notevole interruzione; e

c.

al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo

art. 28b LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2022, il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il

69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il

grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad

una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40%

e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del

25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità

supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù

dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che

esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag.

1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita, i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.

134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Secondo la giurisprudenza, il

consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e

che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti

disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo

leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed

appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124

consid. 6.2). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che

meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito

delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla

salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011

del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008

pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e

limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c in fine con rinvii).

Circa il ruolo del medico dei

servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Nell’ambito della valutazione delle

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza

medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i

SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49

cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI

prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione.

2.7. Nel caso di specie il ricorrente,

nella richiesta di prestazioni del 6 agosto 2024, ha indicato che attualmente sta

lavorando al 100% quale XR designer/developer presso la __________, e ciò dal

1. agosto 2023 (doc. 68 incarto AI, p.to 5.4). L’Ufficio AI, dopo aver ricevuto

la richiesta, ha acquisito agli atti la documentazione ritenuta necessaria, tra

cui il curriculum vitae del 18 agosto 2024 redatto dal ricorrente stesso. Nel

documento egli ha ripetuto che attualmente sta esercitando un’attività

professionale al 100% quale XR developer presso la __________, e ciò sempre dal

2023 (doc. 75 incarto AI, p.to 3). Nel messaggio di posta elettronica del 26

agosto 2024 all’Ufficio AI ha poi ribadito che “al momento lavoro al 100%

presso il mio datore di lavoro” (doc. 76 incarto AI). Anche il datore di

lavoro il 29 agosto 2024 ha confermato non esserci state assenze dall’inizio

del rapporto di lavoro, ad eccezione di sei giorni di malattia (doc. 78 incarto

AI, pagg. 7 e 10).

Il 17 settembre 2024 vi è poi stato

un colloquio di accertamento tra il ricorrente e la consulente AI, nell’ambito

dell’intervento tempestivo. Anche in quest’occasione egli ha affermato di stare

lavorando dal 1. agosto 2023 quale XR designer/developer al 100% presso la __________

(doc. 84 incarto AI, p.to 1). Nel relativo verbale, inoltre, si legge:

“ Nessuna IL nessuna

IPG” (ibidem, p.to 3 pag. 4),

e

“ Possiede le risorse

necessarie per svolgere la propria professionale per la quale è perfettamente

formato.

Struttura la

giornata lavorando” (ibidem, p.to 4).

Il verbale è stato firmato, per

approvazione, dal ricorrente (ibidem, p.to 6).

Con messaggio di posta elettronica

del 24 ottobre 2024 il datore di lavoro ha riferito all’Ufficio AI che il

ricorrente è stato assente due settimane ad agosto 2024 e che non risulta

quindi alcun annuncio di malattia presso un assicuratore (doc. 88 incarto AI).

Con messaggio di posta elettronica

del 16 novembre 2024 il ricorrente ha trasmesso all’Ufficio AI un rapporto del

26 settembre 2024 del dr. med. __________, specialista FMH in angiologia, il

quale aveva posto le seguenti diagnosi:

“ 1. Schwäche

und Hypästhesie Dig I rechter Fuss sowie Fusssohle

- bei

nervalem Schaden (siehe separater Bericht von Dr. __________)

- nicht

arteriell bedingt, DD bei venöser Kompression durch die venöse Malformation

- DD

Progression im Rahmen der Diagnose 2

Considerandi

2.

Kombinierte

vaskuläre Malformation des rechten Beines mit Hypotrophie

- vermutlich

auch mit nervaler Missbildung (angeboren, DD progredient)

- arterielle

Claudicatio Stadium IIa nach Fontaine mit Walking-Through-Phänomen

- bei

arterieller Stenose der Arteria poplitea (stabil)

- persistierende

Marginalvene, St. n. symptomatischen rezidivierenden Thrombosierung der

dorsalen Oberschenkelvenen, aktuell kein Hinweis für rezente Thrombose

3.

St.

n Ulzeration im Bereich des Knöchels Operation

- Kleine

kapilläre Malformation anzunehmen

- Zunahme

der Hämosiderinablagerung, DD bei Insuffizienz der Venen

- St.

n. kleinem Ulcus dorsaler Oberschenkel rechts abgeheilt

- vermutlich

nicht im Zusammenhang mit Diagnose 2.” (doc.

89.

incarto AI, pag. 1)

Dopo di ciò lo specialista ha riassunto

l’anamnesi del ricorrente, ne ha descritto lo status corporeo e la venografia

della gamba destra, ha dato un giudizio riassuntivo e consigliato l’ulteriore

procedere. Non si è espresso in merito alla capacità lavorativa.

Con rapporto finale del 27 dicembre

2024.

il SMR, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “malformazione

vascolare congenita della gamba destra a livello arterio-venoso, con

insufficienza arteriosa e venosa, e ipoplasia dell’arto destro, prima diagnosi

nel 2005 (OIC 313)” (doc. 92 incarto AI, p.to 2.1), ritenuti quali

limitazioni funzionali un carico massimo di 5 kg, l’alternanza della postura al

bisogno e un tragitto a piedi massimo di 500 m (ibidem, p.to 3.1 seg.) e

rilevata in ogni caso l’”assenza di periodi di inabilità lavorativa nella

sua attività svolata dal 8.2023” (ibidem, p.to 1.2), ha concluso per

un’incapacità lavorativa nulla sia nell’attività abituale sia in un’attività

adeguata, in entrambi i casi con prognosi stazionaria (ibidem, p.to 3.3).

Altre patologie non sono state riscontrate.

Con annotazione del 2 gennaio 2025,

il SMR ha poi aggiunto che “la patologia evidenziata non rappresenta una

minaccia di invalidità ai sensi della LAI” (doc. 95 incarto AI).

Con la decisione del 12 febbraio

2025.

l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni, poiché “dagli

accertamenti medici effettuati risulta che lei è affetto da una patologia

congenita che non le cagiona alcuna incapacità lavorativa, né costituisce

minaccia d’invalidità” (doc. 105 incarto AI, pag. 1).

Pronunciandosi in merito alla

documentazione medica prodotta con il ricorso, con annotazione del 25 marzo 2025

il SMR ha osservato:

“ Si è consci della

presenza di una patologia complessa congenita periferica che in maggiori

limitazioni ha imposto ulteriori accertamenti polispecialistici con ora in data

17.2.25

sclerotizzazione vascolare alla clinica __________ di __________ (vedi

pag 68/69 del incarto x il TCA)

Alla luce di quanto

sopra si giustifica una limitazione parziale per ogni tipo di attività a

partire dal 17.2.25 con necessità di valutazioni ulteriori se persisterà nel

tempo.

Proposta:

De facto fino al

17.2.25

si confermano le precedenti conclusioni mediche.

Dal 17.2.25 si

giustifica un peggioramento valetudinario non ora meglio quantificabile sul

lungo periodo.” (doc. IV 1)

2.8

Secondo questo giudice l’Ufficio AI

ha correttamente ritenuto, sulla base dell’esame della documentazione agli atti

comprendente il rapporto del dr. med. __________, che il ricorrente, nonostante

la sua patologia congenita e le limitazioni funzionali da essa derivanti,

poteva continuare a esercitare la sua professione di XR designer/developer. Non

vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle considerazioni del SMR, che

appaiono motivate e formulate sulla base dell’esame del caso e a cui questo

giudice ritiene di doversi conformare, osservato altresì che il ricorrente non

ha fornito elementi nuovi che permettano di dipartirsi dalle stesse. Né del

resto l’insorgente ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute

d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alle valutazioni del SMR e entro la data della

decisione contestata (ricordato che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti). La documentazione medica prodotta con il

ricorso e con le osservazioni dell’8 maggio 2025 è infatti costituita da

rapporti medici in cui si discute del problema di salute – incontestato – del

ricorrente e di quale sia il miglior trattamento a cui sottoporre quest’ultimo,

ma mai vi si fa cenno a eventuali limitazioni funzionali potenzialmente atte a

pregiudicare la capacità lavorativa del ricorrente (docc. I 2-21 e 23-25 e VIII

1.

seg. e 4-7). Essi, quindi, non sono in alcun modo in contraddizione con le

valutazioni del SMR.

Il ricorrente sostiene però,

inoltre, che l’Ufficio AI abbia valutato in maniera incompleta un quadro

clinico già esistente al momento della prima decisione. Al riguardo va detto

che la minaccia di una invalidità è data allorquando vi è da ritenere con

verosimiglianza preponderante che l’assicurato perderà la propria capacità di

guadagno (art. 1novies OAI; Valterio, Droit de l’AVS et de l’AI,

2011, n. 1326, pag. 366). Per quanto attiene all’incapacità di guadagno, l’art.

7.

cpv. 2 LPGA precisa che essa sussiste solo se non è obiettivamente superabile

ed esige che vadano considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla

salute.

La refertazione medica agli atti al

momento della resa della decisione impugnata e la circostanza che, nonostante

il problema congenito – quindi presente sin dalla nascita –, il ricorrente fosse

stato in grado di completare con successo una formazione e stesse svolgendo

senza particolari problemi la propria professione, tuttavia non consentivano di

ritenere che le condizioni per ammettere una minaccia d’invalidità fossero

adempiute.

In realtà, comunque, a ben vedere

l’insorgente non contesta la valutazione del SMR fatta propria dall’Ufficio AI,

ma ritiene che la decisione impugnata non sia aggiornata alla reale situazione.

Egli, infatti, sarebbe in inabilità lavorativa al 50% e il 18 febbraio 2025 avrebbe

subito un’operazione, dopo la quale non sarebbero stati notati dei

miglioramenti ma dei peggioramenti. Al riguardo trasmette il certificato del 20

febbraio 2025 del dr. med. __________, che attesta che il ricorrente presenta

un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 al 21 febbraio e del 50% dal 22

febbraio al 21 maggio 2025 (doc. I 22, pag. 2). Stando invece alle

registrazioni delle presenze sul posto di lavoro, sembrerebbe che il ricorrente

sia stato in malattia al 100% anche il 25 e il 26 febbraio 2025 (doc. VIII 3,

pag. 6). Al di là di questa incongruenza, va comunque rilevato che l’incapacità

lavorativa così attestata è subentrata dopo la resa della decisione

impugnata (12 febbraio 2025) e non è quindi rilevante per la presente

procedura. Correttamente, però, l’Ufficio AI ha indicato al ricorrente la

possibilità di inoltrare, nel caso l’incapacità lavorativa perduri, una nuova

domanda di prestazioni.

In conclusione, la refertazione

medica agli atti contenendo elementi chiari e sufficienti e rispecchiando il rapporto

finale del 27 dicembre 2024 e l’annotazione del 2 gennaio 2025 del SMR tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti,

115.

V 142 consid. 8b) che l’insorgente non presentava, sino all'emanazione

della decisione contestata, un’inabilità lavorativa nella sua professione di XR

designer/developer.

2.9

Il ricorrente si chiede poi su quali

basi si fondi il rifiuto, egli non essendo stato visitato dai medici

dell’Ufficio AI.

Al riguardo va detto che i servizi

interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di

sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti

non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la

situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un

motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011

del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid.

4.2.1).

Nella fattispecie la documentazione

a disposizione del SMR era sufficiente per valutare la situazione medica del

ricorrente. Come visto al consid. 2.7, infatti, nel suo rapporto del 26

settembre 2024 il dr. med. __________ aveva sì posto delle diagnosi, ma senza

descrivere alcuna limitazione funzionale che poteva ripercuotersi sulla

capacità lavorativa del ricorrente. Mancanza di limitazioni funzionali che

d’altronde si rispecchiava nella pressoché ininterrotta presenza sul posto di

lavoro del ricorrente. Non era pertanto indispensabile visitarlo.

2.10

Il ricorrente, nelle osservazioni

dell’8 maggio 2025, chiede di ordinare una nuova valutazione specialistica

indipendente.

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. DTF

130.

II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV n.

10.

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Nella fattispecie, la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno del ricorrente sino all'emanazione della decisione

contestata, senza che si renda necessario ordinare una perizia giudiziaria o il

rinvio del caso all’Ufficio AI perché esperisca una perizia amministrativa. La

richiesta formulata dal ricorrente va quindi respinta.

2.11

Visto tutto quanto precede,

correttamente l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni presentata

dal ricorrente.

La decisione impugnata merita

pertanto conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con l’art. 61 lett.

a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, per quanto ricevibile,

è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni