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Decisione

32.2025.29

Ufficio AI concede rendita per tempo determinato. Assicurato contesta senza produrre documenti nuovi. TCA conferma

20 giugno 2025Italiano71 min

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.29

FC

Lugano

20 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2025 di

RI1,

______

rappr. da: RA1,

______

contro

la decisione del 18 febbraio 2025

emanata da

Ufficio

assicurazione invalidità,

6501

Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI1,

nato nel 1978, di professione meccanico e già attivo come Magazziniere,

lamentando una lombosciatalgia bilaterale esordita dall’estate 2016 e una

conseguente inabilità lavorativa da aprile 2021, ha presentato una domanda di

prestazioni nel settembre 2021. L’Ufficio AI gli ha dapprima concesso provvedimenti

di intervento tempestivo e in seguito, considerato lo stato di salute non

stabilizzato e l’assicurato non integrabile, è stato esaminato il diritto ad

una rendita d’invalidità.

1.2. Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisiti gli atti della ______

(di seguito ______), assicuratore perdita di guadagno dell’ultimo datore di

lavoro – che aveva chiuso il caso di malattia dell’assicurato con effetto dal

1° giugno 2022 dopo aver predisposto degli accertamenti che avevano evidenziato

che RI1 lavorasse

malgrado l’inabilità lavorativa attestata dai medici – e preso atto che il Ministero

pubblico aveva aperto nei confronti dell’interessato un procedimento penale per

titolo di truffa, dopo aver interpellato i medici curanti e il SMR (per il

quale l’assicurato era totalmente inabile al lavoro dal 12 aprile 2021 e al 50%

dal 1° giugno 2022 sia nell’attività abituale sia in attività adeguate), con un

primo progetto di decisione del 16 agosto 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il

riconoscimento di una rendita intera con grado Al del 100% dal 1° aprile al 31

agosto 2022 e una mezza rendita con grado Al del 50% in seguito.

Dopo

aver visionato gli atti penali e aver aggiornato quelli degli altri assicuratori

coinvolti (inclusa la ______), emerse diverse incongruenze rispetto a quanto

dichiarato dall’assicurato, valutati gli atti medici fatti da lui pervenire e

interpellato nuovamente il SMR, con nuovo progetto del 22 ottobre 2024 e

decisione del 18 febbraio 2025 (resa dopo valutazione delle contestazioni

sollevate in fase di osservazioni al progetto), l’amministrazione ha

riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1°

aprile al 31 maggio 2022, stante un’incapacità totale dal 12 aprile 2021 al 31

maggio 2022, ma un’abilità lavorativa completa nell’attività abituale e in

attività adeguate 1° giugno 2022.

1.3. Con il

presente ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA1, insorge contro suddetta

decisione, postulandone l'annullamento e la conferma della rendita d’invalidità

anche successivamente al 31 maggio 2022. Sulla base di refertazione medica già

agli atti, il ricorrente contesta le conclusioni

mediche tratte dall’amministrazione e postula inoltre la dispensa dal

pagamento delle spese giudiziarie.

1.4. Con la

risposta di causa dell’8 aprile 2025 l’Ufficio AI chiede la reiezione del

ricorso, confermando gli accertamenti medici ed economici esperiti. Delle

ulteriori allegazioni si dirà, per quanto necessario, nel merito.

1.5. L’assicurato

si è ribadito nelle sue allegazioni con scritto 22 aprile 2025 e parimenti ha

fatto l’Ufficio AI il 29 aprile 2025 (IX, XIII).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità dopo il 31 maggio 2022, avendo

determinato per il periodo successivo a tale data una capacità lavorativa completa

nell’attività abituale e in attività adeguate e un conseguente grado

d’invalidità nullo.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre

ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Con

riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo

delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema,

viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il

grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA

(ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al

momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non

aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1

della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche

Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten

Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in:

BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per

contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il diritto alla rendita era

sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in

virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza desumibile anche

dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10;

Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in:

Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e

aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza

professionale nr. 156 del 1° luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,

Fachmitteilung nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses

Rentensystem, pt. 3.2.).

In concreto

l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel mese di settembre 2021

a fronte di una inabilità lavorativa a far tempo dall’aprile 2021. Il diritto

alla rendita poteva quindi insorgere nell’aprile 2022 (art. 28 cpv. lett. b

LAI), come del resto concluso dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2), ragione

per cui in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Secondo l’art. 28b LAI, l’importo della rendita è determinato quale

percentuale di una rendita intera. Se il grado d’invalidità è compreso tra il

50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.

Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha

diritto a una rendita intera. Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per

cento, si applicano quote percentuali variabili (tra il 47.5% e il 25%) a

seconda del grado d’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Va

ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con

quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la

determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima

fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado

d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità

fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,

dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno

totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore

sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V

135; 126 V 292; 119 V 471). In tal senso, in DTF 126 V 128ss (cfr. anche

Pratique VSI 2001 pp. 79ss) l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando

un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere

determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa

non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V

123).

In una

decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

L'aspetto

del coordinamento è in seguito stato relativizzato in alcune sentenze nelle

quali il TF ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore

(DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre

STFA U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549). L’Alta

Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad

opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione

dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado

d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per

l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367

consid. 2.2.). Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI

con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (DTF

133 V 549).

Successivamente

il TF ha ancora ribadito che, l’AI non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010

del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2).

2.5. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017). In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143

V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Inoltre, le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea

di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale. Il Tribunale federale ha confermato tale giurisprudenza

anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018, 8C_6/2018 e 8C_309/2018 del 2

agosto 2018.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8. Nel caso

in esame, tutto ben considerato, per i motivi che verranno esposti di seguito, secondo

questo Giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado con un

primo progetto di decisione del 16 agosto 2023 fosse stato prospettato il

riconoscimento di una rendita intera con grado Al del 100% dal 1° aprile fino

al 31 agosto 2022 e di una mezza rendita con grado del 50% successivamente, l’esame

degli atti del procedimento penale (aperto a seguito della denuncia presentata

il 16 novembre 2022 dalla ______) e di quelli

degli assicuratori coinvolti (in particolare quelli della ______ e della ______) aveva permesso di accertare

delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato e quanto poteva

desumersi dai certificati dei curanti. Valutati gli atti e interpellato il SMR,

a ragione la decisione contestata (resa dopo valutazione delle osservazioni del

richiedente e esame della nuova documentazione medica) ha ritenuto che, confermata

l’incapacità lavorativa totale dal 12 aprile 2021 al 31 maggio 2022, dal 1°

giugno 2022 il ricorrente andava di nuovo considerato pienamente abile nell’attività

abituale e in attività adeguate (rispettose dei limiti funzionali menzionati

dalla valutazione eseguita dal dr. ______,

chirurgo ortopedico del SMR, doc. AI pag. 110) e ha quindi riconosciuto il

diritto alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1° aprile al 31 maggio

2022.

In

particolare questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente

sia stato accuratamente vagliato prima della resa della decisione impugnata,

dopo attenta analisi degli atti non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione

medica acquisita dall’Ufficio AI, da considerare esaustiva, comprendente le

varie prese di posizione dei curanti, i rapporti del SMR e gli atti richiamati

dalla ______, dalla ______ e dal

Ministero pubblico,

2.8.1. Dall’inserto

emerge che l’assicurato, di professione magazziniere, aveva presentato la domanda di prestazioni nel settembre 2021, lamentando dolori

agli arti inferiori, principalmente alle ginocchia, originati da traumi avvenuti

in passato e in particolare da un infortunio occorsogli nel novembre 2005 e

quindi, una lombosciatalgia bilaterale su

osteocondrosi L5-S1 iniziata all’inizio dell’estate 2016 e in peggioramento

(doc. AI pag. 17).

Egli era

inoltre stato seguito dal dr. ______, psichiatra (durante un periodo di

incarcerazione dal gennaio all’aprile 2017 e poi nuovamente dal marzo al maggio

2021, per “F43.2 Disturbi adattivi”, doc. AI pag. 111 e 548) e da

dicembre 2022 dal dr. ______, anch’egli specialista in psichiatria (doc. AI

pag. 114).

Nell’ambito

dell’esame della richiesta di prestazioni, l’Ufficio AI ha appreso che la ______,

con provvedimento dell’8 luglio 2022 rispettivamente 16 novembre 2022, aveva

chiuso il caso di malattia del ricorrente, ritenendolo nuovamente abile in

misura completa dal 1° giugno 2022, disponendo quindi la cessazione delle

indennità giornaliere (erogate per un’inabilità lavorativa riconosciuta dal 12

aprile 2021) e il rimborso delle prestazioni percepite in modo indebito successivamente

al 31 maggio 2022 per un ammontare di fr. 71'205.75 oltre a spese (cfr. doc. AI

pag. 102 e 314).

Da

tale provvedimento della ______ – che è stato confermato con uno scritto del 25

gennaio 2023 (in evasione della contestazione formulata dall’assicurato,

tramite il suo legale, il 6 dicembre 2022) ed è quindi, per quanto sia

possibile desumere dagli atti, divenuto definitivo (doc. AI pag. 700 e 705) –

si evinceva che a seguito di una segnalazione pervenuta nel settembre 2022 (secondo

cui il ricorrente esercitava un'attività lavorativa in ambito edilizio nel

periodo in cui egli risultava inabile al lavoro) l'assicuratore aveva messo sotto

sorveglianza l’interessato e che dalla stessa era emerso che effettivamente egli

lavorava, contrariamente ai certificati d'inabilità lavorativa totale da lui

prodotti all'assicuratore (doc. AI pag. 314).

Agli

atti AI è pervenuta una certificazione del 13 gennaio 2023 del dr. ______ attestante:

" Si certifica che il paziente in oggetto, di professione

Magazziniere, da diverso tempo presenta dolori agli arti inferiori, principalmente

alle ginocchia; tali dolori sono originati da infortuni avvenuti nel passato,

in particolare la conseguenza di un infortunio occorsogli il 6.11.2005. Negli anni

è stato sottoposto a diverse terapie, tra le quali infiltrazioni con acido

ialuronico è cellule staminali, che, purtroppo, non hanno portato alcun tipo di

miglioramento, bensì un peggioramento nel corso del tempo con flogosi e dolori

articolari accentuati, non solo in movimento, ma anche a riposo. Ricorre

quotidianamente all'assunzione di farmaci anti infiammatori, tra i quali

Diclofenac e Ibuprofene. Nelle condizioni attuali non potrebbe riprendere la

sua attività lavorativa al 100%, tuttavia, il paziente desidera provare a rientrare

nel mondo lavorativo, ragione per la quale abbiamo deciso di ridurre al 50% la sua

inabilità dal 1.12.2022. Il 15.5.2022 su pressione della ______ assicurazioni, in accordo con il

paziente, abbiamo interrotto l'inabilità lavorativa che concerneva il caso di Malattia

legato alle patologie della colonna vertebrale (Spondilolistesi, ernia discale Iombare

e malattia artrosica avanzata in sede lombo-sacrale) in quanto la ______, lo avrebbe giudicato abile al lavoro,

senza aver effettuato visite di controllo e contro il parere di altri Medici

(io stesso e Dr. Med. ______). Attualmente il

sig. RI1

rimane inabile per malattia depressiva in cura per depressione presso il Dr. Med.

______ di ______

prima al 100% e dal 1.12.2022 al 50%. (precedentemente in cura dal Dr. Med. ______ dal febbraio 2022). (…)” (doc. AI pag. 100)

Sulla

base di questa certificazione il SMR ha interpellato gli specialisti del SMR.

Innanzitutto

il dr. ______, specialista in chirurgia ortopedica

del SMR, il 12 aprile 2023 ha concluso che “considerando le patologie emerse

dalla lettura della documentazione agli atti alla schiena ed alle ginocchia”

l’assicurato dal 1° dicembre 2022 era da ritenere abile al 50% come

magazziniere e al 100% in attività leggere (doc. AI pag. 110).

Il dr.

______, psichiatra del SMR, il 14 aprile 2023

ha dal canto suo riferito di aver contattato il dr. ______, il quale riportava

di aver seguito l’assicurato durante un periodo di incarcerazione dal gennaio

all’aprile 2017 e successivamente nuovamente dal marzo al maggio 2021 (per “F43.2

Disturbi adattivi”), presentando egli “sintomi d'ansia e deflessione del

tono d'umore con insonnia, reattivi agli eventi psicosociali stressanti

(carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per il futuro, perdita

finanziaria, difficoltà nel trovare un nuovo impiego)” (doc. AI pag. 111). Dal

dicembre 2022 risultava in cura presso il dr. ______, specialista in

psichiatria, il quale, con scritto 27 febbraio 2023, ha attestato:

" Il paziente sopra citato è giunto alla mia attenzione a

inizio dicembre 2022, su segnalazione del suo precedente psichiatra dr. ______, per l'aggravamento di una sintomatologia

caratterizzata da deflessione del tono dell'umore marcata, elevato stato ansioso,

disturbi del sonno con incubi e frequenti risvegli notturni, anedonia, perdita

di interessi, tensione endopsichica con aumentato stato di allerta e

ipervigilanza, pensieri negativi come volere la morte quale soluzione

definitiva.

Fino a

circa cinque anni fa il paziente ha condotto una vita regolare senza

preoccupazioni lavorando in un garage, fino a quando la ditta sarebbe stata

coinvolta in uno scandalo assicurativo che avrebbe portato all'arresto del

titolare ma anche dello stesso paziente. Dopo circa settantadue giorni di

carcere il signor RI1 al rientro a

domicilio ha lamentato un peggioramento delle condizioni psichiche che lo hanno

portato a rivolgersi a uno specialista, il dr. ______.

ll paziente ha così potuto stare meglio e ha potuto riprendere l'attività lavorativa presso la ditta ______.

A marzo

2022 vi è però stata la cessazione del rapporto lavorativo, che lo ha portato a

vivere sentimenti di inutilità; inoltre i datati problemi alla colonna

vertebrale e la pregressa questione giudiziaria riaperta da ulteriori indagini,

hanno peggiorato il quadro psichico portandolo di fatto a rivivere i sintomi

descritti in precedenza. ll signor RI1

pertanto rimugina costantemente sui possibili rischi ancora attuali, quali

potrebbero essere un risarcimento

economico imponente o una nuova carcerazione. È molto preoccupato per l'impatto emotivo e finanziario che può ripercuotersi

sulla famiglia: moglie e due figli minorenni.

Le

diagnosi attuali sono:

Sindrome

post-traumatica da stress (ICD10 F43.1)

Episodio

depressivo di media gravità (ICD10 F32.1).

(…)

Al

momento è difficile prevedere í tempi di ripresa e il paziente è da ritenersi inabile

al

lavoro al

50%, almeno fino al 7 marzo 2023, giorno in cui verrà rivalutato. L'inabilità

lavorativa

peraltro a mio avviso a fronte del quadro psichico attuale potrebbe peggiorare arrivando al 100%.” (doc. AI pag. 115)

Tali conclusioni

sono state ribadite nel rapporto all’AI del 10 maggio 2023 (doc. AI pag. 123).

Con

rapporto finale dell’11 maggio 2023 il SMR ha concluso per un'incapacità

lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 12 aprile 2021 e del 50% dal 1°

giugno 2022 nella precedente attività e in attività adeguate al suo stato di

salute (ossia con un carico massimo di 10 kg, la necessità di alternare la

postura al bisogno, nonché l'esigenza di pause supplementari), ponendo quali

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa “episodio depressivo di

media gravità (ICD 10 F 32.1), spondilolistesi e dolore discogenico lombare su

ernia discale L4-L5”. Ha indicato:

"

Magazziniere, da diverso tempo presenta

dolori agli arti inferiori, principalmente alle ginocchia; tali dolori sono

originati da infortuni avvenuti nel passato, in particolare la conseguenza di

un infortunio occorsogli il 6.11.2005. In base alla valutazione del Dr. ______, specialista in ortopedia, 12.04.2023,

dal punto di vista selettivamente ortopedico/somatico, considerando le patologie

emerse dalla lettura della documentazione agli atti alla schiena ed alle

ginocchia, a partire dalla data del 01.12.2022 l’assicurato risulta abile al

50% nell’attività di riferimento di Magazziniere ed abile al 100% in

un'attività lavorativa leggera. In ambito psichiatrico, è stato seguito dal Dr.

______, ______ e ______ durante il periodo di

incarcerazione, 25.01.2017-07. 04. 2017. Si è rivolto al Dr. ______ il 22. 03. 2021 ed è stato in cura fino al

25. 05. 2021. Il paziente ha presentato sintomi d'ansia e deflessione del tono

d'umore con insonnia reattivi agli eventi psicosociali stressanti

(carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per il futuro, perdita finanziaria,

difficoltà nel trovare un nuovo impiego). Dal 01.12. 2022 in cura presso il Dr.

______ di ______ che certifica IL 50% dalla

stessa data: tra le diagnosi certificate non è verosimile un disturbo da stress

post-traumatico in quanto sintomi tipici di tale disturbo non sono stati

segnalati dal Dr. ______ e non si presentano

anni dopo l’evento traumatico. Verosimili sintomi depressivi reattivi al

complesso della situazione somatica, per cui l'inabilità psichica è inclusa

nelle limitazioni verificate al Dr. ______ in

attività abituale mentre influenza al 50% anche un'attività adeguata, situazione

verosimilmente stazionaria dal 01.06.2022."

(doc.

AI pag. 126)

Di

conseguenza, l’Ufficio AI in data 16 agosto 2023 ha reso un primo progetto di

decisione, nel quale veniva prospettata l'attribuzione di una rendita d'invalidità

con grado Al del 100% dal 1° aprile 2022 fino al 31 agosto 2022 e dal 1°

settembre 2022 con grado Al del 50% (doc. AI pag. 138).

L'assicurato

ha fatto pervenire un referto radiologico dell’8 novembre 2023 (concludente per

una “discopatia mutisegmentaria a livello del rachide cervicale con

restringimenti foraminali e piccola lesione del tendine del sottoscapolare e

grave artrosi riacutizzata dell’articolazione acromion-clavicolare”, doc.

AI pag. 160) e in gennaio 2024 ha indicato che il suo stato di salute era nel frattempo

peggiorato. Egli ha pure affermato di non percepire più indennità di

disoccupazione da dicembre 2023 e di essere inabile al lavoro (doc. AI pag.

169).

Nel febbraio

2023 l’Ufficio AI era stato informato che il Ministero

pubblico aveva aperto un procedimento penale per titolo di truffa nei

confronti dell’assicurato e chiedeva la trasmissione della documentazione relativa

alla domanda di prestazioni da lui presentata (doc. AI pag. 278).

Nel

settembre 2023 l’Ufficio AI si è quindi costituito accusatore privato nel

procedimento penale aperto nei confronti di RI1 e ha chiesto di prendere

visione degli atti penali (doc. AI pag. 282 e 285segg.). Da questi ultimi è

emerso che la sorveglianza messa in atto dalla ______ dal 30 settembre al 4

novembre 2022 e l’analisi dei profili social del ricorrente non avevano

permesso di evidenziare particolari impedimenti fisici del ricorrente.

Nell’ambito dell’inchiesta di polizia atta a chiarire un’eventuale truffa commessa

ai danni della ______ era emerso che l’assicurato nel medesimo periodo in cui

aveva beneficiato delle indennità per perdita di guadagno aveva chiesto

prestazioni anche alla ______, sottacendo la sua reale condizione e ottenendo

il versamento di indennità giornaliere da maggio 2022 a novembre 2022. Pertanto

la ______, con decisione su opposizione del 22 maggio 2023, cresciuta in

giudicato, aveva richiesto la restituzione delle prestazioni erogate per il

periodo successivo al 16 maggio 2022 per un ammontare di fr. 32'715.60 (doc. AI

pag. 579 e 595).

L’Ufficio

AI ha quindi aggiornato gli atti acquisendo anche i fascicoli dei vari assicuratori

coinvolti (______, ______, assicurazione disoccupazione e assicuratore malattia;

cfr. doc. AI pag. 411segg., 624segg., 646segg. e 706segg.).

2.8.2 Ora, la

documentazione acquisita, comprensiva di svariate certificazioni mediche,

esaminata approfonditamente dall’Ufficio AI, ha permesso di rilevare che il

ricorrente aveva reso versioni dei fatti discordanti nel corso dei suoi

interrogatori relativamente all'attività lavorativa svolta, dando indicazioni

in contrasto con quanto evidenziato dalla sorveglianza.

Le

incongruenze emerse dai numerosi atti sono state elencate in un dettagliato

rapporto allestito il 27 agosto 2024 dal consulente ispettore dell’AI che ha

provveduto ad analizzare gli atti acquisiti sottolineando pure che in due

occasioni il medico curante dr. ______ aveva certificato

una capacità lavorativa piena, senza che tali certificati fossero mai stati trasmessi

all’Ufficio AI (doc. Al pag. 179). Dopo aver rievocato le risultanze della

citata sorveglianza messa in atto dalla ______ e la relativa decisione di ritenerlo

abile completamente dal giugno 2022 (con cessazione delle prestazioni e

richiesta di rimborso di quanto percepito indebitamente per il periodo

successivo a tale data), il rapporto elenca i diversi passaggi tratti dai

verbali degli interrogatori e rinvia alla denuncia inoltrata il 16 novembre 2022

dalla ______ al Ministero Pubblico, nella

quale sono state contestualizzate le contraddizioni con il quadro clinico emerse

dalla sorveglianza. Il rapporto precisa, tra l’altro, quanto segue:

" (...) Interrogato a due riprese sulla fattispecie,

l'assicurato ha in buona sostanza negato di aver esercitato un'attività

lucrativa, indicando di recarsi sui cantieri per cercare del lavoro e di

doversi ripresentare sul medesimo cantiere a causa della mancata presenza del

capocantiere quando egli vi si recava. Ciò appare in contrasto con il fatto che

egli vi sostasse diverse ore nel corso della giornata, nonché sì recasse in più

occasioni nel corso della sorveglianza nel medesimo cantiere; occorre qui

ritenere, con alta verosimiglianza che egli vi esercitasse un'attività

lavorativa, come sostenuto dall'assicuratore ______.

L'assicurato

ha dapprima negato qualsiasi rapporto di lavoro con la società ______ (in

seguito: ______), nonostante egli si recasse su cantieri gestiti da tale

società.

Egli ha

tuttavia ammesso di avere un accordo di collaborazione con la ditta nel senso

che avrebbe cercato lavori per la società. Non ci si può esimere che nonostante

l'assicurato neghi di esserne dipendente o di essere coinvolto con la società

egli conosce numerosi dettagli della stessa e ne parla come se di fatto fosse

coinvolto (per esempio uso del plurale: "Abbiamo quindi assunto o subappaltato

all’occorrenza artigiani specifici per svolgere determinati lavori" p. 6

verbale interrogatorio del 21.06.2023 in GED 0002 04.10.2023).

Le

versioni rese dall'assicurato sono in ogni caso discordi, inizialmente dichiara

di non avere legami con la società, in seguito ammette un accordo verbale con

un socio della società (tale ______), in seguito ancora riferisce di piani inerenti

la sua assunzione in qualità di fiduciario. A tali incongruenze si aggiungono

gli scambi di messaggi tra l'assicurato e suddetto socio in merito a svariate indicazioni

sulle attività della società ______ date dall'assicurato a quest'ultimo, si veda

per esempio p. 8 verbale interrogatorio del 21.06.2023 in GED 0002 04.10.2023,

nonché p. 10-11” (doc. AI pag. 182)

(…)

In merito

alla sua incapacità lavorativa, egli ha dichiarato dì essere completamente

abile dal 15.05.2022, certificato rilasciato dal dr. med. ______ e richiesto

dall'assicurazione disoccupazione. Tale certificato non è stato inoltrato dall'assicurato

a ______. Va qui evidenziato che lo stesso non è neppure stato prodotto all'Al,

nemmeno quando gli è stata riconosciuta proprio una rendita intera d'invalidità

dal mese di aprile 2022, ridotta al 50% a far tempo dal 01.09.2022. Anzi, non ci si può esimere di rimarcare che l'assicurato

ha inoltrato documentazione medica proprio

del dr. med. ______ attestante la sua inabilità, per motivi psichiatrici ben

dopo il 15.05.2022, motivo per il quale era stata ritenuta una sua inabilità lavorativa

anche nei periodi seguenti. A tal

proposito si veda il certificato del 13.01.2023 indirizzato alla ______, nel

quale il dr. med. ______ riferisce di

aver interrotto l'inabilità lavorativa per le diagnosi somatiche su pressione

di ______, GED 0001 20.01.2023, quando agli atti della ______ risulta un certificato

del 18.05.2022 indicante un'inabilità completa (GED 4444).

Nel corso

del suo primo interrogatorio l'assicurato ha indicato essere al beneficio dell'indennità

di disoccupazione al 50% dal 01.12.2023 e del 100% dal 01.03.2023 o 01.04. 2023

(p. 7 verbale interrogatorio del

21.06.2023 in GED 0002 04.10.2023). In altre parole ciò significa che egli non si riteneva più inabile e che effettuava ricerche per

impieghi al 100%. L'assicurato ha inoltre indicato di non aver più inviato

certificati di abilità all'Ufficio Al, senza gran giustificazione”

(…)

Nel corso

del secondo interrogatorio sono stati sottoposti all'assicurato svariati

certificati medici rilasciati dal suo

curante, andanti fino al 30.11.2022 che l'assicurato ha ammesso aver inoltrato a ______. Egli ha pure indicato di aver aperto un

incarto con ______ per problematiche legate alle ginocchia (indicando di non

avere più cartilagine e fatto infiltrazioni), che però non avrebbe versato indennità

ritenuto che egli già ne beneficiava dall'assicurazione perdita di guadagno per

malattia (GED 0002 04.10.2023 documento di

72 pagine, p. 2). A proposito dell'assicuratore

LAINF, si tiene a rimarcare che ______ ha riconosciuto all'assicurato Ie spese

per le cure mediche prestate in Svizzera, ma inizialmente non ha versato

indennità giornaliere in ragione del fatto

che la perdita di salario dell'assicurato era già coperta da ______; in seguito ha comunque riconosciuto indennità giornaliere

dal 16.05.2022 (quando secondo il suo

curante per l'assicurazione disoccupazione egli era abile al 100% dal

15.05.2022 cfr. sopra), sospendendone il

versamento per mancata collaborazione all’assicurato a far tempo dal

30.11.2022. Dopo aver preso atto dell'incarto della ______ e ritenuto che l'incapacità

che era certificata, anche alla ______, era quella notificata all'assicuratore

malattia, che quindi riguardava

problematiche psichiche e legate alla schiena, non al ginocchio, con decisione

del 20.03.2023 ______ ha domandato la

restituzione delle prestazioni erogate (cfr. GED 1111 20.03.2023). Opponendosi alla decisione di restituzione

(che non è stata accolta GED 22.05.2023),

l'assicurato ha prodotto un certificato medico del 06.04.2023 (GED 04.05.2023) nel quale il dr. ______ indica che in data

15.05.2022 è stata interrotta l'inabilità lavorativa

dell'assicurato per le patologie alla colonna vertebrale e dal giorno seguente 16.05.2022 è iniziata la sua inabilità al 100% per

malattia depressiva, indicando che i casi sono distinti e ai tempi non collegabili. Inoltre il medico indica che dal 01.04.2023

l'assicurato è abile al lavoro. Medesimo

Considerandi

certificato medico non è stato trasmesso all'Ufficio Al, quindi non è stato valutato

nel RAF del 11.05.2023 e di conseguenza nella decisione del 1 6.08.2023

accordante il diritto ad una rendita

d'invalidità all'assicurato a tempo indeterminato.

(…)

Come già evidenziato

in precedenza è emerso che l'assicurato ha effettuato, mentre era sensato essere inabile (almeno per quanto concerne I'AI),

diversi viaggi all'estero. A questo proposito nel corso del procedimento penale

sono state estrapolate immagini dal telefono cellulare dell’assicurato (di cui si chiede di prendere visione per la

presente valutazione, p. 40-?72), che gli sono state sottoposte, così come gli

è stato fatto presente che le stesse, alcune scattate all'estero, che lo

ritraggono in vacanza, a sciare, al mare, o a fare sport, risultano in

contrasto con il suo stato di salute. In particolare gli agenti interrogati

hanno fatto presente come suddette foto siano state scattate a qualche giorno

di distanza dal rilascio di nuovi certificati medici con incapacità lavorativa

completa (come per esempio mese di luglio 2021 e mese di agosto 2021 dove

solleva la figlia mentre poco tempo prima veniva certificata un'incapacità

lavorativa totale e una sintomatologia algica importante, cfr. GED 0002

04.10.2023

p. 5, nonché egli stesso a p. 3 ha riferito che non potesse alzare pesi superiori ai 10 kg). (…)”

(doc. AI

pag. 184segg)

Il consulente

ispettore ha quindi chiesto al SMR di valutare se rispetto alla situazione

documentata negli atti alla base del progetto di decisione del 16 agosto 2023,

la nuova documentazione (medica, assicurativa e penale) comportava un cambiamento

della situazione (doc. AI pag. 187).

In

risposta, il dr. ______ il 10 ottobre 2024 ha affermato:

" 1. Rispetto alla situazione documentata negli atti alla

base al progetto di decisione del 16.082023, sulla base della nuova

documentazione si è verificato un cambiamento dello stato di salute? Quali

cambiamenti emergono dai reperti e dalle diagnosi pertinenti?

In sede

di istruttoria medica conclusa con il RAF del 11.05.2023, il Dr. ______, specialista in chirurgia ortopedica, giudicava plausibili

i referti medici di sua competenza e così

si esprimeva il 12.04.2023: Dal punto di vista selettivamente

ortopedico/somatici,

considerando /e patologie emerse dalla lettura della documentazione agli atti

alla schiena e alle ginocchia, a partire dalla data del 01.12.2022 rassicurato risulta abile al 50%

nell’attività di riferimento di Magazziniere ed abile a/ 100% in un'attività

lavorativa leggera. Si prega di sottoporre il caso ai colleghi psichiatri

considerando che attualmente con rapporto medico del medico curante, Dr ______, del 13.01.2023 viene certificata una IL 100%

per malattia depressiva. Il 14.04.2024

(recte 2023) sulla base di una email ricevuta dal Dr. ______ il giorno

precedente, richiedevo un rapporto medico al Dr. ______. In base al referto del

Dr. ______ ricevuto il 05.05,2023 scrivevo il 11.05.2023 che dal 01.12.2022

l'assicurato era in cura presso il Dr.

______ dì ______ che certificava IL 50% alla stessa data: tra le diagnosi certificate

non era verosimile un disturbo da stress post-traumatico in quanto sintomi

tipici di tale disturbo non erano stati segnalati dal Dr. ______ e non si

presentano anni dopo l'evento traumatico. l verosimili sintomi depressivi

reattivi al complesso della situazione somatica rendevano l'inabilità psichica

inclusa nelle limitazioni verificate dal Dr. ______ in attività abituale, ed influenzavano

al 50% anche un'attività adeguata, situazione verosimilmente stazionaria dal 01.06.2022.

Presa visione

dì tutti ì documenti pervenuti in seguito, non sono giustificate limitazioni di

ordine psichico presenti o pregresse. In

base all'osservazione eseguita da ______ tra

settembre e novembre 2022, non sono oggettivabili anche limitazioni fisiche.

2.

Nel

caso in cui ci si trova confrontati con uno stato di salute diverso, si prega

di indicare in che cosa consiste la

modifica dello stato di salute dell'assicurato e da quando la stessa è intervenuta. Il mancato rilevamento dì detto cambiamento

è dovuto a simulazione,

rispettivamente aggravamento volontario dei sintomi?

Per

quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, nel suo rapporto il Dr. ______ faceva riferimento

all'incarcerazione, alla presa a carico presso il Dr. ______ con successivo

miglioramento

e ripresa lavorativa presso ______. A marzo 2022 vi è stata la cessazione del

rapporto lavorativo, che lo ha portato a vivere sentimenti di inutilità; inoltre

i datati problemi alla colonna vertebrale, la pregressa questione giudiziaria riaperta

da. ulteriori indagini hanno peggiorato il quadro psichico portandolo di fatto

a

rivivere

sintomi descritti in precedenza. Il signor RI1, continua il curante, pertanto rimugina costantemente sui possibili rischi ancora

attuali, quali potrebbero essere un risarcimento

economico imponente o una nuova carcerazione. È molto preoccupato per I ‘impatto emotivo finanziano che può ripercuotersi

sulla famiglia: moglie, due figli minorenni.

Lo psichiatra

esprimeva, tuttavia, una prognosi favorevole compatibilmente alle Imitazioni fisiche. Le diagnosi proposte erano significative:

riguardo il PTSD mi sono già espresso, non

erano obiettivabili segni o sintomi che lo giustificassero; riguardo l'episodio

depressivo di media gravità lo status descritto e la terapia in atto giustificavano

la diagnosi e relative limitazioni funzionali, nonostante che al punto 2.2 lo psichiatra

scrivesse che il quadro psichico era al momento reattivo alla questione giudiziaria

rispettivamente al non aver trovato ancora

un nuovo lavoro.

Gli atti

pervenuti permettono ora una lettura critica del referto del Dr. ______: i

molteplici riferimenti allo stato fisico rendono verosimile che egli abbia

evitato una presa di posizione definitiva in ambito psichiatrico o come al

punto 2.2 dove, anziché descrivere

dettagliatamente

lo stato attuale, egli si limitava a scrivere che il quadro psichico era al momento reattivo alla questione giudiziaria e al non

aver trovato ancora un nuovo lavoro. Allo stato attuale dei fatti, questa

affermazione può essere interpretata come una dichiarazione di fattori

stressanti che influenzano il benessere psichico dell'assicurato, ma di per sé

non giustificano una diagnosi psichiatrica maggiore. La certificazione del curante

di IL 50% (da quando lo seguo) diventa pertanto priva di substrato oggettivo.

3.

Nell'eventualità dì uno stato dì salute invariato, si

chiede di specificare in modo chiaro ed esaustivo perché lo stato dì fatto

esaminato in precedenza è ritenuto erroneo. L'errata valutazione è dovuta al

comportamento adottato dall'assicurato oppure trattasi di un avvenuto

adattamento alle limitazioni funzionali che ha comunque permesso all'assicurato di migliorare la sua capacità al lavoro

(se sì, da quando)?

In base

all'osservazione e alla documentazione fotografica appare maggiormente plausibile

che l'assicurato abbia aggravato alcuni sintomi derivati da indubbi eventi

vitali stressanti, che egli sopportava senza una reale connotazione patologica.

Non posso escludere che, considerata la pregressa carcerazione, egli non abbia

sviluppato un adeguato adattamento a verosimili non significative limitazioni

fisiche e psichiche residue così da permettergli una capacità lavorativa

completa in ogni attività almeno dal 01.06.2022,

come da decisione di ______.

4.

ll RAF SMR del 11.05.2023 è da ritenersi ancora valido?

In caso negativo si chiede al SMR

di compilare un nuovo RAF con le modifiche del caso.

Visto

quanto sopra, IL RAF del 11.05.2023 è modificato con IL 100% dal 12.04.2021 al

31.05.2022, IL 0% dal 01 .06.2022 in ogni attività.

5.

Al fine di rispondere alle precedenti domande, sono

necessari ulteriori accertamenti? Se del

caso si prega di indicare quali e per quale motivo.

Non sono

necessari ulteriori accertamenti.” (doc. AI pag. 191)

Secondo

il SMR dunque la documentazione pervenuta dopo il progetto di decisione comportava

una modifica della precedente valutazione di cui al rapporto finale dell’11

maggio 2023 poiché alla Iuce di essa non erano giustificate limitazioni di

ordine psichico presenti o pregresse e nemmeno erano oggettivabili tra settembre

e novembre 2022 limitazioni fisiche. Se quindi andava confermata un'incapacità

lavorativa dal 12 aprile 2021 al 31 maggio 2022 in qualsiasi attività lucrativa,

dal 1° giugno 2022 l’assicurato era da considerare abile in misura completa nell’attività

abituale e in attività adeguate (doc. AI pag. 191).

Con il

nuovo progetto di decisione del 22 ottobre 2024, che ha sostituito il precedente,

l’Ufficio AI ha quindi prospettato il riconoscimento di una rendita

d'invalidità limitatamente al periodo dal 1°aprile al 31 maggio 2022 (doc. Al

pag. 194).

2.8.3

Le

conclusioni dell’Ufficio AI e del SMR, basate su un approfondito esame delle

certificazioni mediche e dei restanti atti acquisiti dai vari assicuratori coinvolti

e dall’incarto penale, e che hanno adeguatamente considerato le innegabili

incongruenze emerse dall’esame degli atti della ______ – la cui decisione di

soppressione delle prestazioni con effetto dal 1° giugno 2022, in assenza di

inabilità lavorativa, e relativa richiesta di restituzione delle prestazioni

versate indebitamente dopo tale data, sarebbe definitiva (doc. AI pag. 314) –

appaiono complete e convincenti.

In

particolare, per quanto concerne le problematiche somatiche, la documentazione

ottenuta ha rivelato che la sorveglianza messa in atto dalla ______ (dal 30

settembre al 4 novembre 2022) non aveva permesso di evidenziare particolari impedimenti

fisici del ricorrente in particolare nella camminata (anche su terreno

sconnesso), nemmeno quando egli evitava ostacoli sui cantieri e neanche aveva rilevato

difficoltà nel salire e scendere le scale. Egli non aveva neppure mostrato difficoltà

nel vestirsi, calzare le scarpe e nemmeno nel condurre un veicolo a motore.

L'analisi dei suoi profili social pubblici aveva pure messo in evidenza che

egli aveva effettuato dei viaggi all'estero e praticato sport sollecitando sia l'apparato

superiore che inferiore, ciò che appariva in netto contrasto con la necessità di

"riposo assoluto" attestata dai curanti (cfr. in particolare il

certificato del dr. ______ dell’8 aprile 2022 con il quale attesta un’inabilità

completa e la necessità di “assoluto riposo”, doc. AI pag. 332).

Inoltre, la documentazione acquisita ha permesso di rilevare che nel corso degli

interrogatori relativamente all'attività lavorativa svolta l’assicurato aveva reso

versioni discordanti e dato indicazioni in contrasto con quanto evidenziato

dalla sorveglianza. Era emerso pure che in due occasioni il curante dr. ______

aveva certificato una capacità lavorativa piena, senza tuttavia che tali certificati

fossero mai stati trasmessi all’Ufficio AI (cfr. doc. Al pag. 179).

Quanto

alle affezioni psichiatriche, sulla base del dettagliato rapporto del

consulente ispettore e della documentazione medica, lo specialista in

psichiatria del SMR ha ritenuto non giustificate limitazioni di ordine psichico

presenti o pregresse dopo il mese di giugno 2022. Egli ha sottolineato che, contrariamente

a quanto attestato dallo psichiatra curante dr. ______, non era verosimile un

disturbo da stress post-traumatico in quanto sintomi tipici di tale disturbo

non erano stati segnalati dal precedente psichiatra dr. ______ e di regola non

si presentano anni dopo l'evento traumatico (cfr. rapporti del SMR 11 maggio

2023.

e 10 ottobre 2024, doc. AI pag. 127 e 191; cfr. in esteso al consid.

2.8.2).

Ora,

tale analisi critica delle conclusioni esposte dal dr. ______ il 27 febbraio

2023.

(doc. AI pag. 114), tratta da uno specialista in psichiatria di comprovata

esperienza in materia assicurativa, appare convincente e approfondita, rilevato

peraltro come in ogni modo il dr. ______ avesse espresso, il 10 maggio 2023,

una prognosi favorevole (doc. AI pag. 123).

Del

resto il dr. ______, interpellato dalla ______, il 24 marzo 2023 ha indicato di

aver conosciuto l’assicurato durante la sua incarcerazione dal 25 gennaio al 7

aprile 2017 e di averlo poi ancora avuto in cura dal 22 marzo al 25 maggio

2021.

Il paziente aveva presentato in occasione dell’incarcerazione “sintomi

d'ansia e deflessione del tono d'umore con insonnia reattivi agli eventi

psicosociali stressanti (carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per

il futuro, perdita finanziaria, difficoltà nel trovare un nuovo impiego)”

riconducibili alla diagnosi “ICD-10:F43.2 Disturbi adattivi”. Lo

specialista, richiesto in merito all’incapacità lavorativa attuale e futura,

aveva affermato che trattavasi di “incapacità lavorative di breve durata a

dipendenza delle condizioni sociali”. Aveva quindi precisato che

l’assicurato non aveva richiesto un suo intervento da più di un anno (vale a

dire successivamente all’ultima consultazione del 25 maggio 2021) e che nel periodo

di cura presso lo studio vi erano state 5 consultazioni in due mesi (doc. AI

pag. 548).

Appare

dunque inverosimile che l’assicurato – che successivamente al mese di maggio

2021.

non ha richiesto alcuna consultazione psichiatrica, dimostrando

verosimilmente di aver superato le difficoltà palesate durante e

successivamente ai problemi avuti con la giustizia, ovvero i “Disturbi

adattivi” –

abbia quindi presentato, nel dicembre 2022, quando si è

rivolto al dr. ______, in apparente assenza di rilevanti elementi nuovi, una

situazione tale da giustificare un’inabilità lavorativa.

Del

resto, riguardo all'episodio depressivo di media gravità diagnosticato, va

detto che il dr. ______ aveva sottolineato in realtà l’aspetto reattivo alla

questione giudiziaria e alla mancanza di lavoro, fatto questo che, secondo il

dr. ______, andava interpretato come “una dichiarazione di fattori

stressanti che influenzano il benessere psichico dell'assicurato, ma di per sé

non giustificano una diagnosi psichiatrica maggiore” (doc. AI pag. 191).

A

ragione lo psichiatra del SMR, con argomentazioni motivate e prive di contraddizioni,

ha quindi concluso che in base all'osservazione e alla documentazione

fotografica raccolte dalla ______ appariva plausibile che l'assicurato avesse

aggravato alcuni sintomi derivati da indubbi eventi vitali stressanti e che

egli, considerata la pregressa carcerazione, avesse tuttavia sviluppato un

adeguato adattamento alle, comunque non significative, problematiche fisiche e

psichiche residue, tale da permettergli una capacità lavorativa completa dopo

il giugno 2022, come deciso dalla ______ (rapporto del dr. ______ del SMR del

10.

ottobre 2024, doc. AI pag. 191; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).

In

particolare questo Giudice ritiene che le conclusioni dello psichiatra del SMR

dr. ______ nel rapporto del 10 ottobre 2024 appaiono frutto di un esame

approfondito che ha tenuto conto di tutti gli elementi del caso e della

documentazione all’inserto. A tale rapporto così come alla dettagliata

esposizione degli atti e delle incongruenze emerse dall’esame dei vari

fascicoli assicurativi fatta dal consulente ispettore il 27 agosto 2024 (di ben

9.

pagine, doc. AI pag. 179 e 191 e cfr. al consid. 2.8.2) va rinviato.

2.8.4

Del resto

tali conclusioni non sono state validamente messe in discussione da altre certificazioni

mediche.

Innanzitutto

in fase ammnistrativa l’interessato ha prodotto un certificato del dr. ______

del 2 dicembre 2024 del tenore seguente:

" (…) Con riferimento alla vostra rivalutazione del grado

di invalidità del 22 ottobre 2024, in cui veniva azzerato il grado di incapacità

lavorativa a partire dal 01.06.2022, mi permetto di inviare le mie

considerazioni e di contestarla con le seguenti osservazioni.

Il dr.

______ con assoluta certezza, senza aver mai visto il paziente, esclude che lo

stesso possa aver avuto sintomi associabili a un disturbo post-traumatico da

stress in quanto questi sintomi non erano stati segnalati dal dr. ______.

Quando lo stesso dr. ______ in un rapporto inviato al servizio medico dell'assicurazione

perdita di guadagno della ditta ______ scriveva

che:

“II

paziente ha presentato sintomi d'ansia e deflessione del tono dell'umore con

insonnia reattivi agli eventi psicosociali

stressanti (carcerazione, difficoltà esistenziali, incertezze per il futuro, perdita

finanziaria, difficoltà nel trovare un nuovo impiego)”.

Lo stesso

poneva come diagnosi un disturbo adattativo ICD-10 F43.2. Nel medesimo

rapporto aggiungeva

di aver visto il paziente per un breve periodo, due mesi per cinque

consultazioni.

Ricordo

che un disturbo post-traumatico da stress e un disturbo adattativo hanno in

comune un

evento negativo alla base della loro insorgenza. Entrambe le sindromi possono essere

considerate come risposte inadeguate a gravi fattori stressanti, in quanto interferiscono

con le normali strategie di difesa e gli eventi negativi persistenti sono il fattore

causale primario ed esclusivo. Inoltre vari sintomi di un disturbo adattativo

possono essere sovrapponibili a quelli del

disturbo post-traumatico da stress. Tali sintomi erano già emersi nel rapporto

del dr. ______. Lo stesso collega ha però seguito il paziente per un periodo

breve di tempo e non ha potuto assistere all'evoluzione peggiorativa del quadro

clinico.

Mi chiedo

dunque come possa non essere considerata un evento traumatico la carcerazione

di una persona che fino a quel momento ha condotto una vita regolare con moglie

e figli e come si possa affermare, senza aver mai visto il paziente, che

sintomi afferenti a un PTSD non siano mai emersi,

Trovo altresì curioso che il collega ______ abbia contattato unicamente il dr. ______ e non anche il

sottoscritto, al quale lo stesso dr. ______ essendosi

pensionato ha passato il paziente.

Sintomi

di PTSD sono stati descritti anche nel rapporto da me stilato il 10 maggio 2023

nel rispettivo punto 2.1. e non nel 2.2 come effettivamente avrei dovuto fare.

In ogni caso riportavo espressamente che:

“ Il paziente è giunto all'a mia attenzione a inizio

dicembre 2022, su segnalazione del suo precedente

psichiatra dr. ______, per l'aggravamento di una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono dell'umore

marcata, elevato stato ansioso, disturbi del

sonno con incubi e frequenti risvegli notturni, anedonia, perdita di interessi,

tensione endopsichica con aumentato stato di allerta e ipervigilanza, pensieri negativi

come vedere la morte quale soluzione definitiva."

Non

bastasse quanto descritto, a giugno 2023 il paziente ha subito un altro

episodio

vissuto

come traumatico e legato alla perquisizione avvenuta da parte della polizia, su

mandato

dell'______, al proprio domicilio con presenti moglie e figli. Da quanto

riportato dallo stesso paziente, sarebbe stato mal trattato verbalmente «agli

agenti di fronte al nucleo familiare. L'episodio gli avrebbe rifatto vivere

quanto avvenuto al momento della

carcerazione nel 2017.

Ad oggi

stante la mia osservazione costante del paziente, i criteri del PTSD secondo

ICD-10

hanno lasciato spazio alla diagnosi di: Modificazione duratura della

personalità

dopo

un'esperienza catastrofica F62.0.

Il

signore RI1 si definisce cambiato per tutti gli eventi traumatici occorsi, lo

stesso si sente ormai sfiduciato e

sospettoso verso il mondo, manifesta ritiro sociale sempre più marcato, sentimenti

di disperazione ed estraniamento dalla realtà. Continua ad affermare frasi

pesanti come l'essere in vita unicamente per la presenza dei figli, o che come unica

via di uscita a questa situazione vede la

morte.

Per di

più a seguito dell'ulteriore evento vissuto da parte sua come profonda ingiustizia

e Iegato alla vostra decisione di azzerare

il grado di incapacità lavorativa, ho dovuto

incrementare

il dosaggio dell'antidepressivo. L'attuale terapia farmacologica è attualmente costituita da:

Sertralina

50.

mg, 5-0-0-0

Rivotril

gtt 0-0-0-5.

In

passato a causa di pensieri ricorrenti di morte il paziente ha assunto per brevi

periodi antipsicotici come: olanzapina, risperidone e quetiapina, tutti

purtroppo mal tollerati anche a bassi

dosaggi per un eccessivo stato di sedazione.

La

continua negazione da parte delle istituzioni delle sue ridotte performances

lavorative ha dì fatto ulteriormente

inciso sul tono dell'umore peggiorando il suo stato

psicopatologico,

con sintomi come incremento della deflessione timica, ripresa di ricorrenti pensieri di morte e dubbi esistenziali sul suo non

essere a livello mentale più normale" visto

che le istituzioni negano completamente i dolori che di fatto lui accusa e che

gli rendono impossibile avere ancora delle performances lavorative normali come

anni fa. Cosa peraltro registrata a più riprese

da diagnosi somatiche certificate da specialisti e già in vostro possesso. Va

da sé che il progetto di decisione emesso da voi il 22 ottobre lo porta a

tratti a sentirsi vittima del sistema e a tratti di dubitare della sua sanità

mentale considerando i dolori fisici che

lui accusa.

Rispetto

alla documentazione inviatavi dalla ______ non entro in merito sia perché il paziente è giunto alla mia attenzione in

un secondo momento sia perché, i fatti emersi,

non escludono il vissuto emotivo manifestato dal sig. RI1.

Pertanto

per far chiarezza di seguito vi elenco quelle che a mio parere sono le diagnosi

attualmente

in essere:

Modificazione

duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica F62.0.

Episodio

depressivo di media gravità (ICD10 F32.1)

Visto

quanto sopra ribadisco di non concordare con il progetto di decisione emesso in

data 22 ottobre e propongo che al paziente venga effettuata una perizia

multidisciplinare ed eventualmente una

valutazione testistica.

Per

quanto mi concerne il grado dell'inabilità lavorativa attuale del signor RI1 in

questo

momento risulta essere del 100%.” (doc. AI pag. 219)

Ha

pure prodotto uno scritto con il quale il dr. ______ il 26 novembre 2024 ha

affermato:

" “In data odierna ho visitato il paziente in oggetto e

ho verificato che nonostante le terapie cui è sottoposto la situazione

sanitaria non è per nulla migliorata. La sintomatologia algica persiste in

maniera costante e anche dal punto di vista psichico la situazione è

stazionaria e non è previsto alcun rallentamento delle sedute di psicoterapia a

cui il paziente è sottoposto. Una diminuzione della terapia medica o una interruzione

delle sedute psicologiche peggiorerebbero lo stato di salute del paziente. Si

ritiene pertanto il paziente tuttora inabile al 50% a qualsiasi attività

lavorativa.”

(doc. AI

pag. 221)

Queste

certificazioni, unitamente alle contestazioni formulate dall’assicurato, sono

state sottoposte al SMR, il quale l’11 dicembre 2024 ha confermato come segue il

suo parere:

" Il Dr. ______ nel suo attuale certificato del

02.12.2024

riprende l'apprezzamento clinico e diagnostico già da lui riportato

nel rapporto pervenuto il 10.05.2023, con un accento soggettivo maggiore

rivolto all'aspetto della carcerazione. Non sono riportati fatti nuovi o

modificazioni significative di fatti medici noti e considerati in sede SMR.

Riguardo

all'osservazione eseguita da ______, il Dr. ______ si limita ad affermare

che è

antecedente alla sua presa a carico, tuttavia, sembra non mettere in dubbio i

fatti emersi quando afferma a pag. 3: Rispetto alla documentazione inviatavi

dalla ______ non entro in merito

sia perché il paziente è giunto alla mia attenzione in un secondo momento sia

perché, i fatti emersi, non escludono il vissuto emotivo manifestato dal sig.

RI1. Il vissuto emotivo del paziente,

che non è messo in dubbio, non è traducibile in un'ipotetica inabilità

lavorativa. II Dr. ______ non conclude il suo referto con una presa di posizione

chiara e ben motivata, bensì si limita a richiedere una perizia

multidisciplinare ed eventualmente una

valutazione testistica, dimostrando una carenza se non una mancanza da parte sua di evidenti elementi oggettivi. In

conclusione, è confermata la precedente posizione SMR.”

(doc. AI

pag. 226)

A tale

valutazione, completa ed esaustiva, cui si rinvia, questo Giudice ritiene di

dover aderire. A ragione il SMR ha evidenziato che lo psichiatra curante si è limitato

a contestare la valutazione medica del SMR senza pronunciarsi in merito all'osservazione

effettuata dalla ______ e non ha concluso con una presa di posizione chiara e

ben motivata, ma si è limitato a richiedere una perizia multidisciplinare, senza

indicare elementi oggettivi di rilievo. A ragione del resto è pure stato

osservato che il vissuto emotivo del ricorrente, che non è messo in dubbio, non

può tuttavia tradursi direttamente in un’inabilità lavorativa.

2.9

A tali

conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo,

la valutazione dell’Ufficio AI (che peraltro conferma quella della ______) non

è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove

affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un

peggioramento successivo alle valutazioni del SMR del 10 ottobre e 11 dicembre

2024.

e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.

3.1.1).

Innanzitutto

i documenti prodotti in questa sede erano già stati vagliati dal SMR.

Ricordate

peraltro le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella

valutazione delle certificazioni dei curanti [cfr. STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) con riferimenti], le certificazioni

dei dr. ______ e dr. ______ non permettono di trarre conclusioni diverse da

quelle dell’amministrazione. Come con pertinenza osservato dal SMR, i curanti non

si sono in effetti confrontati con le risultanze della sorveglianza effettuata

dalla ______, né con quelle dell'istruttoria penale. Nemmeno essi spiegano (né

del resto lo fa l’assicurato) il motivo per cui dall’acquisizione degli incarti

degli assicuratori coinvolti siano emerse certificazioni di capacità lavorativa

dell’interessato che non erano mai state trasmesse all’Ufficio AI e che si

discostano dai certificati di totale incapacità lavorativa agli atti.

Quanto

alla valutazione psichiatrica in particolare, va nuovamente ricordato che il

dr. ______ del SMR già in occasione del rapporto dell’11 maggio 2023 (doc. AI

pag. 126), ossia ancor prima di aver visionato la documentazione acquisita a

seguito della comunicazione circa l'apertura del procedimento penale, aveva

espresso i suoi dubbi sulla sindrome post-traumatica diagnosticata dal dr.

______ il 1° dicembre 2022, ovvero il giorno di inizio della cura del

ricorrente, considerato come i medici che l’avevano avuto in cura in precedenza

e nel periodo di detenzione, in particolare il dr. ______, non avevano posto

tale diagnosi (cfr. quanto indicato da quest’ultimo il 24 marzo 2023

all’attenzione della ______, doc. AI pag. 548 e in esteso al consid. 2.8.3).

In

tale contesto, il SMR aveva ritenuto quale diagnosi a carattere psichiatrico unicamente

un episodio depressivo di media gravità (ICD10 F 32.1), diagnosi che appariva

giustificata alla luce dello status descritto dal dr. ______ e dalla terapia in

atto, nonostante che in occasione del suo rapporto del 10 maggio 2023 (cfr.

doc. Al pag. 123) lo psichiatra curante avesse indicato che il quadro psichico

era al momento reattivo alla questione giudiziaria rispettivamente al non aver

trovato ancora un nuovo lavoro.

La

"nuova" documentazione acquisita successivamente, secondo il SMR,

permetteva tuttavia una lettura critica del referto del dr. ______: i

molteplici riferimenti allo stato fisico rendevano verosimile che lo psichiatra

curante avesse evitato una presa di posizione definitiva in ambito psichiatrico,

laddove egli in particolare anziché descrivere dettagliatamente lo stato

attuale, si era limitato a scrivere che il quadro psichico era al momento

reattivo alla questione giudiziaria e al fatto di non aver trovato ancora un

nuovo lavoro. Allo stato attuale dei fatti, sempre secondo il SMR, questa

affermazione andava interpretata come una dichiarazione di fattori stressanti che

influenzavano il benessere psichico dell'assicurato, ma di per sé non

giustificavano una diagnosi psichiatrica maggiore (doc. AI pag. 191).

Per

quanto riguarda il lato somatico, come anticipato, dopo aver visionato la

documentazione acquisita posteriormente alla valutazione dell’11 maggio 2023, il

SMR ha ritenuto di dover modificare la sua precedente valutazione e questo in

particolare poiché alla luce dell’osservazione eseguita dalla ______ tra

settembre e novembre 2022 in effetti, come concluso dall’assicuratore perdita

di guadagno, non erano oggettivabili Iimitazioni fisiche.

Il SMR

ha evidenziato che in base all'osservazione e alla documentazione fotografica appariva

maggiormente plausibile che il ricorrente avesse aggravato alcuni sintomi

derivati da indubbi eventi vitali stressanti, che egli sopportava senza una

reale connotazione patologica. A suo avviso, non si poteva escludere che, considerata

la pregressa carcerazione, egli non avesse sviluppato un adeguato adattamento a

verosimili non significative limitazioni fisiche (e psichiche) residue così da permettergli

una capacità lavorativa completa in ogni attività almeno dal giugno 2022, come peraltro

deciso dalla ______ (doc. AI pag. 191).

Infine,

quanto alla valutazione del dr. med ______, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato

che il curante nel corso della pratica riguardante il ricorrente abbia

certificato ai diversi assicuratori coinvolti abilità/inabilità diametralmente

opposte, tanto da dover necessitare spiegazioni e giustificazioni in merito

alla loro emanazione (cfr. certificato del 13 gennaio 2023, allegato A6 al ricorso).

Non va poi dimenticato che all'assicuratore infortuni, e mai all'Ufficio Al, è stato

prodotto il certificato redatto il 6 aprile 2023 dal dr. ______ che attestava l’interruzione

dell'inabilità lavorativa per le patologie della colonna vertebrale a far tempo

dal 15 maggio 2022 e dal giorno seguente l'inizio di un'incapacità per malattia

depressiva e infine dal 1° aprile 2023 un'abilità completa al lavoro (doc. AI

pag. 568).

Come

con pertinenza ha osservato l’amministrazione, tale referto suscita qualche

perplessità se si considera che dall’esame degli atti risulta che l’assicurato

ha fatto capo alle cure del dr. ______ sino al 25 maggio 2021 (doc. AI pag.

548) e a quelle del dr. ______ soltanto dal dicembre 2022 (doc. AI pag. 535),

ragione per cui mal si comprende come egli potesse trovarsi dal 1° giugno 2022 in

inabilità lavorativa per motivi psichiatrici senza che egli avesse (di nuovo)

fatto capo alle cure di uno specialista. E questo senza tralasciare di

ricordare che secondo la giurisprudenza una riduzione della capacità lavorativa

deve essere di principio comprovata da certificazioni rilasciate in tempo

reale, mentre che un’incapacità lavorativa medico-teorica costatata

successivamente con effetto retroattivo non è sufficiente (STF 9C_210/2018 del

29.

agosto 2018 consid. 2.2).

Ne

discende che il ricorrente non ha prodotto nuova documentazione in sede di ricorso

atta a modificare la valutazione medica del SMR, la quale tiene invece conto di

tutti gli elementi del caso, nonché delle contraddizioni relative al suo stato

di salute emerse in sede penale e si fonda su elementi oggettivabili e non su

mere dichiarazioni soggettive.

Tutto

ben considerato, questo Giudice deve quindi concludere che il ricorrente non ha

comprovato, né in fase amministrativa né in questa sede, che le problematiche

somatiche e psichiche abbiano o abbiano avuto un influsso sulla capacità

lavorativa all’infuori dei periodi di inabilità certificati dalla ______ e

dall’Ufficio AI, vale a dire anche successivamente al 1° giugno 2022, ove peraltro

siano nuovamente ricordate le riserve che si impongono, giusta la

giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni dei curanti [cfr. STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) con riferimenti;

cfr. in esteso al consid. 2.7.2]. Nemmeno è possibile evincere un significativo

peggioramento delle sue condizioni rispetto a quanto approfonditamente appurato

prima della resa della decisione impugnata.

Sia infine

pure ancora osservato che le sue condizioni di salute non gli hanno impedito di

mettersi alla ricerca di un lavoro e di iscriversi alla disoccupazione al fine

di percepire le relative indennità dal 1° dicembre 2022 (doc. AI pag. 131, 134,

169, 620). Anche se è vero che per la giurisprudenza l’idoneità al collocamento

non esclude la presenza di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile

2005.

consid. 4.3.4), la circostanza che l’assicurato abbia percepito le

indennità di disoccupazione, apparentemente con capacità al collocamento,

rientra nondimeno negli elementi di valutazione rilevanti.

Le motivazioni

chiare dell’Ufficio AI e del medico SMR (cfr. le Annotazioni dell’11 maggio

2023, 10 ottobre 2024, 11 dicembre 2024, doc. AI pag. 126, 191 e 226), appaiono

dunque complete, convincenti e prive di contraddizioni o di elementi che

possano far dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351). Questo Giudice

ritiene di doverle condividere, anche considerando come il ricorrente abbia manifestato

un dissenso puramente soggettivo.

Va poi

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra esposto questo Giudice, ricordato il principio del libero

apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1.

settembre 2021 consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), ritiene con il

grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile

al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con

riferimenti) che la valutazione effettuata dal medico SMR in punto alla capacità

lavorativa sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile)

rispetto a quella dei curanti, posto che, come detto, di principio in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione dei curanti.

A tal

proposito, non si può del resto ignorare che l’insorgente non risulta aver ulteriormente

impugnato la comunicazione della ______ con la quale egli è stato ritenuto

abile al lavoro in misura completa dal 1° giugno 2022 con conseguente cessazione

dell’erogazione delle indennità giornaliere per malattia e richiesta di rimborso

delle indennità percepite in modo indebito successivamente al 31 maggio 2022 (lo

scritto della ______ del 16 novembre 2022 è stato confermato il 25 gennaio 2023

in evasione della contestazione formulata dall’assicurato, tramite il suo

legale, il 6 dicembre 2022; doc. AI pag. 314, 700 e 705).

Tale

agire evidenzia dunque l’implicita accettazione delle conclusioni di tale provvedimento

(cfr. consid. 2.8.1).

In

conclusione, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se va ammesso un periodo di

inabilità del 100% dal 12 aprile 2021, tuttavia, a far tempo dal

1° giugno 2022, la situazione clinica era da considerare migliorata con

un’abilità lavorativa completa nell’attività abituale e in ogni attività

adeguata.

La

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della

decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. Al riguardo, va fatto

presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dall’insorgente di

eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta.

2.10

Ne

discende che a ragione l’Ufficio AI, ammessi i precitati periodi di inabilità

lavorativa con ripresa dell’abilità lavorativa piena dal 1° giugno 2022, con la

decisione querelata ha quindi accolto la domanda di prestazioni accordando il

diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° aprile 2022

(trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sino al 31 maggio

2022, ossia sino al miglioramento, con ripresa della capacità lavorativa piena

in ogni attività (dal 1° giugno 2022) con un conseguente grado d’invalidità

nullo, ricordato come per l’art. 88a cpv. 1 OAI “se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione

o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può

supporre che il miglioramento constatato perduri” (cfr. consid. 2.3).

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del

provvedimento in lite, resta aperta la possibilità al ricorrente di far valer

se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

La decisione

impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Il

ricorrente ha postulato l’esenzione dal pagamento delle spese di causa facendo

pervenire il 29 aprile 2025 l’apposito certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria vidimato dall’autorità comunale (XI).

Con

riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese

processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio [LAG]; cfr. anche l'art. 28 cpv.

2.

Lptca), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un

avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere

esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag.

48.

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto

un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo

un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i

motivi dianzi esposti, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso, anche considerando come l’assicurato non abbia fatto valere

alcun elemento nuovo rilevante che potesse anche solo fare apparire come

incompleti gli accertamenti effettuati dall’amministrazione e nemmeno ha

ritenuto di produrre nuove certificazioni mediche idonee a sostanziare le sue

conclusioni circa la sussistenza di un’inabilità lavorativa anche dopo il 1°

giugno 2022.

In

tali condizioni, l’istanza di esonero spese deve essere respinta.

Visto

l’esito della vertenza e considerato il rigetto della richiesta di assistenza

giudiziaria, le spese per fr. 500 vanno pertanto poste a carico del ricorrente,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle spese

di giustizia è respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

Giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni