32.2025.31
Ricorso (accolto per adesione) contro decisione di rifiuto di prestazioni. Necessari approfondimenti medici ed economici, come ammesso dallo stesso UAI. Rinvio atti
15 maggio 2025Italiano18 min
quello ordinario e l’entità dell’obbligo di collaborazione del coniuge accertata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.31
JV/sc
Lugano
15 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1966, di formazione venditrice (con AFC) e da ultimo attiva a tempo
parziale in tal vece, il 13 aprile 2023 ha presentato una domanda di prestazioni
AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 24 ottobre 2022 ed indicando
quale danno alla salute “scoliosi dell’adulto ed ipolordosi lombare […]”
dal 2019 (docc. 2-4 incarto AI).
1.2. Dopo
aver fatto compilare il questionario per il datore di lavoro (doc. 9 incarto
AI), richiamato il curriculum vitae (doc. 12 incarto AI), l’incarto
assicurazione malattia (docc. 13, 14 e 82-103 incarto AI) e pervenuto il
rapporto del 27 settembre 2023 del curante dr. __________ (specialista in
neurochirurgia), l’Ufficio AI aveva inizialmente prospettato il rifiuto di
prestazioni (cfr. progetto di decisione del 27 febbraio 2024, doc. 17 incarto
AI), pur sottoponendo il dossier al medico SMR (doc. 23 incarto AI).
Con
osservazioni del 15 aprile 2024 l’assicurata ha contestato il preavviso,
allegando diversa refertazione medica (doc. 24 incarto AI).
Richiamata
ulteriore documentazione medica ed economica (docc. 25, 26, 29, 31 e 65-81
incarto AI), l’Ufficio AI ha (ri)sottoposto il caso al medico SMR (doc. 33
incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 22 marzo 2024
(doc. 35 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 05
Stato dopo artrodesi posteriore L1-S1 con fissazione iliaca bilaterale
con correzione della deformità in scoliosi dell’adulto e ipolordosi lombare
(04.11.2022) in disallineamento sintomatico e resistente alle terapie
multimodali e prolungate negli anni.
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
[…]”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata*
% IL in mans. consuete***
Periodi
Docs. di riferimento
100
100
10-20
24.10.2022-31.05.2023
0
0
10-20
01.06.2023-19.07.2023
100
100
10-20
20.07.2023-31.01.2024
50**
50**
10-20
01.02.2024**-continua
16.04.2024+05.06.2024
* prognosi
lavorativa stazionaria; riferita ad attività al 100%.
** come
da certificazione del Dr. _____________ al 16.04.2024 e al 05.06.2024; data di chiusura
della malattia psichiatrica.
***
medico-teorico, da verificarsi tramite eventuale indagine a domicilio.
1.3. Con
rapporto del 22 agosto 2024 il consulente SIP ha chiuso il caso, non
giustificandosi l’attuazione di provvedimenti professionali di riqualifica e
chiedendo l’apertura di un mandato d’aiuto al collocamento (doc. 38 incarto
AI).
1.4. Il 26
settembre 2024 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 1. ottobre 2024 con il
quale il consulente ispettore ha accertato un grado d’invalidità globale dello
0%, prevalentemente a motivo dalla collaborazione esigibile dal coniuge (docc.
39 e 40 incarto AI).
1.5. Con
progetto di decisione dell’8 ottobre 2024, annullando e sostituendo il
preavviso del 27 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di
prestazioni, avendo determinato – in applicazione del cosiddetto metodo misto e
considerando l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50% – un grado
d’invalidità globale non pensionabile del 30% (30% per la quota parte salariata
e 0% per la quota parte casalinga) al 20 luglio 2024, ossia alla scadenza
dell’anno d’attesa (doc. 41 incarto AI).
Fatti
Il 15
ottobre 2024 il curante neurochirurgo ha inviato all’Ufficio AI un rapporto di
medesima data attestante un peggioramento della situazione valetudinaria ed
un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale (doc. 47 incarto AI).
Con osservazioni
dell’11 novembre 2024 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione,
censurando sia la valutazione medica che quella economica e producendo – oltre
al surriferito rapporto del 15 ottobre 2024 del curante – diversa
documentazione relativa ai rapporti di lavoro pregressi (doc. 48 incarto AI).
Sottoposto
il dossier aggiornato al medico SMR e all’operatrice sociale, entrambi hanno
confermato le loro conclusioni (docc. 51, 57 e 59 incarto AI).
Con
decisione del 18 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 60
incarto AI).
1.6. L’assicurata,
rappresentata dalla RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione
del 18 febbraio 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una
rendita intera con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente la
retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché predisponga i necessari
accertamenti medici ed economici […]”.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, cui rimprovera di non aver
debitamente considerato il peggioramento dello stato di salute attestato dal
curante ed ignorato ulteriori elementi clinici determinanti per l’accertamento
dell’effettiva situazione valetudinaria che, a suo dire, la renderebbero
inabile al 100% in ogni attività.
Contesta
anche la valutazione economica, censurando lo statuto di persona con attività
lavorativa a tempo parziale considerato dall’amministrazione per giustificare
l’applicazione del metodo misto per la graduazione dell’invalidità in luogo di
quello ordinario e l’entità dell’obbligo di collaborazione del coniuge accertata
dall’operatrice sociale nell’ambito dell’inchiesta domiciliare.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso come la decisione impugnata fosse
prematura, imponendosi un approfondimento medico – “se necessario per il
tramite di una perizia specialistica” – ed economico, non potendo ancora
determinarsi sullo statuto della ricorrente.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti medici ed economici.
1.8. Con
scritto dell’8 maggio 2025 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI (VI).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Giusta la lett. c della citata
modifica legislativa, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è
nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025)
prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi
1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto, benché il 1. gennaio 2022 RI 1 avesse già compiuto 55 anni, ella non
beneficiava di una rendita. Avendo indicato un’incapacità lavorativa completa
dal 24 ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.1.), l’asserita invalidità sarebbe
insorta dopo la modifica di legge di cui sopra, a prescindere dal fatto che si
tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI).
Visto quanto precede, in casu torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità
al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni
consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo
tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine,
va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in
vigore dal 1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per
gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:
"
1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi
d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito
delle mansioni consuete.
Considerandi
2.
Per
il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è
calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado
d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è
calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado
d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale
determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale
è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non
fosse divenuto invalido.
3.
Per il
calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a
viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui
al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”
2.5
In
concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla
ricorrente l’8 maggio 2025.
Infatti,
per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre
innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario.
Considerato che lo stesso Ufficio AI ha ritenuto prematura la decisione
impugnata e necessari ulteriori accertamenti medici, un approfondimento medico
risulta in casu imprescindibile.
Per
quanto attiene alla valutazione economica, essa risulta prematura, atteso che
l’amministrazione ha chiesto la retrocessione degli atti per espletare anche
approfondimenti di tipo economico, non potendo al momento confermare lo statuto
della ricorrente.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria
amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 18 febbraio 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
Raffaele Guffi Stefania
Cagni