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Decisione

32.2025.31

Ricorso (accolto per adesione) contro decisione di rifiuto di prestazioni. Necessari approfondimenti medici ed economici, come ammesso dallo stesso UAI. Rinvio atti

15 maggio 2025Italiano18 min

quello ordinario e l’entità dell’obbligo di collaborazione del coniuge accertata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.31

JV/sc

Lugano

15 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 febbraio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1966, di formazione venditrice (con AFC) e da ultimo attiva a tempo

parziale in tal vece, il 13 aprile 2023 ha presentato una domanda di prestazioni

AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 24 ottobre 2022 ed indicando

quale danno alla salute “scoliosi dell’adulto ed ipolordosi lombare […]”

dal 2019 (docc. 2-4 incarto AI).

1.2. Dopo

aver fatto compilare il questionario per il datore di lavoro (doc. 9 incarto

AI), richiamato il curriculum vitae (doc. 12 incarto AI), l’incarto

assicurazione malattia (docc. 13, 14 e 82-103 incarto AI) e pervenuto il

rapporto del 27 settembre 2023 del curante dr. __________ (specialista in

neurochirurgia), l’Ufficio AI aveva inizialmente prospettato il rifiuto di

prestazioni (cfr. progetto di decisione del 27 febbraio 2024, doc. 17 incarto

AI), pur sottoponendo il dossier al medico SMR (doc. 23 incarto AI).

Con

osservazioni del 15 aprile 2024 l’assicurata ha contestato il preavviso,

allegando diversa refertazione medica (doc. 24 incarto AI).

Richiamata

ulteriore documentazione medica ed economica (docc. 25, 26, 29, 31 e 65-81

incarto AI), l’Ufficio AI ha (ri)sottoposto il caso al medico SMR (doc. 33

incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 22 marzo 2024

(doc. 35 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi

" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa (CL)

Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 05

Stato dopo artrodesi posteriore L1-S1 con fissazione iliaca bilaterale

con correzione della deformità in scoliosi dell’adulto e ipolordosi lombare

(04.11.2022) in disallineamento sintomatico e resistente alle terapie

multimodali e prolungate negli anni.

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

[…]”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

% IL in mans. consuete***

Periodi

Docs. di riferimento

100

100

10-20

24.10.2022-31.05.2023

0

0

10-20

01.06.2023-19.07.2023

100

100

10-20

20.07.2023-31.01.2024

50**

50**

10-20

01.02.2024**-continua

16.04.2024+05.06.2024

* prognosi

lavorativa stazionaria; riferita ad attività al 100%.

** come

da certificazione del Dr. _____________ al 16.04.2024 e al 05.06.2024; data di chiusura

della malattia psichiatrica.

***

medico-teorico, da verificarsi tramite eventuale indagine a domicilio.

1.3. Con

rapporto del 22 agosto 2024 il consulente SIP ha chiuso il caso, non

giustificandosi l’attuazione di provvedimenti professionali di riqualifica e

chiedendo l’apertura di un mandato d’aiuto al collocamento (doc. 38 incarto

AI).

1.4. Il 26

settembre 2024 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 1. ottobre 2024 con il

quale il consulente ispettore ha accertato un grado d’invalidità globale dello

0%, prevalentemente a motivo dalla collaborazione esigibile dal coniuge (docc.

39 e 40 incarto AI).

1.5. Con

progetto di decisione dell’8 ottobre 2024, annullando e sostituendo il

preavviso del 27 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di

prestazioni, avendo determinato – in applicazione del cosiddetto metodo misto e

considerando l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50% – un grado

d’invalidità globale non pensionabile del 30% (30% per la quota parte salariata

e 0% per la quota parte casalinga) al 20 luglio 2024, ossia alla scadenza

dell’anno d’attesa (doc. 41 incarto AI).

Fatti

Il 15

ottobre 2024 il curante neurochirurgo ha inviato all’Ufficio AI un rapporto di

medesima data attestante un peggioramento della situazione valetudinaria ed

un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale (doc. 47 incarto AI).

Con osservazioni

dell’11 novembre 2024 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione,

censurando sia la valutazione medica che quella economica e producendo – oltre

al surriferito rapporto del 15 ottobre 2024 del curante – diversa

documentazione relativa ai rapporti di lavoro pregressi (doc. 48 incarto AI).

Sottoposto

il dossier aggiornato al medico SMR e all’operatrice sociale, entrambi hanno

confermato le loro conclusioni (docc. 51, 57 e 59 incarto AI).

Con

decisione del 18 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 60

incarto AI).

1.6. L’assicurata,

rappresentata dalla RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione

del 18 febbraio 2025, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una

rendita intera con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente la

retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché predisponga i necessari

accertamenti medici ed economici […]”.

Contesta

la valutazione medica operata dall’amministrazione, cui rimprovera di non aver

debitamente considerato il peggioramento dello stato di salute attestato dal

curante ed ignorato ulteriori elementi clinici determinanti per l’accertamento

dell’effettiva situazione valetudinaria che, a suo dire, la renderebbero

inabile al 100% in ogni attività.

Contesta

anche la valutazione economica, censurando lo statuto di persona con attività

lavorativa a tempo parziale considerato dall’amministrazione per giustificare

l’applicazione del metodo misto per la graduazione dell’invalidità in luogo di

quello ordinario e l’entità dell’obbligo di collaborazione del coniuge accertata

dall’operatrice sociale nell’ambito dell’inchiesta domiciliare.

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso come la decisione impugnata fosse

prematura, imponendosi un approfondimento medico – “se necessario per il

tramite di una perizia specialistica” – ed economico, non potendo ancora

determinarsi sullo statuto della ricorrente.

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per

procedere con i necessari approfondimenti medici ed economici.

1.8. Con

scritto dell’8 maggio 2025 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI (VI).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Giusta la lett. c della citata

modifica legislativa, ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è

nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il

diritto anteriore.

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per

l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025)

prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi

1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto, benché il 1. gennaio 2022 RI 1 avesse già compiuto 55 anni, ella non

beneficiava di una rendita. Avendo indicato un’incapacità lavorativa completa

dal 24 ottobre 2022 (cfr. supra consid. 1.1.), l’asserita invalidità sarebbe

insorta dopo la modifica di legge di cui sopra, a prescindere dal fatto che si

tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI).

Visto quanto precede, in casu torna

applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque

svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività

lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,

occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni

consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo

tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è

irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima

fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Infine,

va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in

vigore dal 1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per

gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

"

1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi

d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete.

Considerandi

2.

Per

il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità è

calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado

d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è

calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado

d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale

determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale

è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non

fosse divenuto invalido.

3.

Per il

calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a

viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui

al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”

2.5

In

concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla

ricorrente l’8 maggio 2025.

Infatti,

per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre

innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario.

Considerato che lo stesso Ufficio AI ha ritenuto prematura la decisione

impugnata e necessari ulteriori accertamenti medici, un approfondimento medico

risulta in casu imprescindibile.

Per

quanto attiene alla valutazione economica, essa risulta prematura, atteso che

l’amministrazione ha chiesto la retrocessione degli atti per espletare anche

approfondimenti di tipo economico, non potendo al momento confermare lo statuto

della ricorrente.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria

amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800 di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 18 febbraio 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

Raffaele Guffi Stefania

Cagni