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32.2025.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2025Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi psichici e gli aspetti psicosociali e socioculturali si

sovrappongono. Se ciò costituisce un danno alla salute indipendente deve essere

esaminato nell’ambito di una procedura probatoria strutturata come previsto

dalla DTF 141 V 281, valutando le circostanze rilevanti e il loro sviluppo come

risorse o fattori di stress nella personalità e nel contesto sociale (“Wohl überschneiden sich krankheitswertige

psychische Störungen und psychosoziale und soziokulturelle Aspekte oftmals. Ob

dabei aber ein verselbstständigter Gesundheitsschaden vorliegt, ist im Rahmen

des mit BGE 141 V 281 eingeführten strukturierten Beweisverfahrens zu prüfen,

indem die betreffenden Umstände und ihre Entwicklung als Ressourcen oder

Belastungsfaktoren in den Komplexen "Persönlichkeit" und

"sozialer Kontext" (BGE 141 V 281 E. 4.3.2 f.) bewertet werden (vgl.

statt vieler: BGE 143 V 409 E. 4.5.2; Urteil 8C_43/2023 vom 29. November

2023 E. 5.2 mit Hinweisen). Soziale Belastungen, die direkt negative

funktionelle Folgen zeitigen, sind aber nicht vorab und losgelöst von der

Indikatorenprüfung, sondern in deren Rahmen im Gesamtkontext zu würdigen. Dabei

werden die funktionellen Folgen von Gesundheitsschädigungen durchaus auch mit

Blick auf psychosoziale und soziokulturelle Belastungsfaktoren abgeschätzt,

welche den Wirkungsgrad der Folgen einer Gesundheitsschädigung beeinflussen (BGE

141 V 281 E. 3.4.2.1; SVR 2024 IV Nr. 36 S. 124,8C_773/2023 E. 3.2.2;

2021 IV Nr. 47 S. 151,8C_407/2020 E. 4.1; Urteil 8C_824/2023 vom 34. Juli

2024 E. 4.3)”).

In conclusione, al

consid. 6.2.2, il Tribunale federale ha affermato che il perito ha illustrato

in maniera coerente e comprensibile, con riferimento agli indicatori standard,

le ragioni per le quali ha concluso che non poteva essere diagnosticata una

patologia psichica indipendente da fattori esterni. Per cui l’Ufficio AI ha

giustamente negato le prestazioni (“Damit zeigte PD Dr. med. C.________ insgesamt

schlüssig und nachvollziehbar auf, insbesondere unter Bezugnahme auf die

Standardindikatoren und auch auf die vom Beschwerdegegner anlässlich der

Exploration geschilderten Lebensumstände, weshalb er zum Ergebnis gelangte,

eine verselbstständigte, von äusseren Faktoren unabhängige psychische

Erkrankung könne für den zu beurteilenden Zeitraum nicht diagnostiziert werden.

Fehlte es aber nach den gutachterlichen Angaben im hier zu beurteilenden

Zeitraum an einer eigenständigen psychischen Störung von Krankheitswert,

verneinte die IV-Stelle den Rentenanspruch im Ergebnis zu Recht (vgl. auch

Urteil 9C_93/2022 vom 7. Juli 2022 E. 3.4).”).

Come rammentato nella STF 8C_14/2017 del

15 marzo 2017, al consid. 5.3, tale giurisprudenza trae origine segnatamente dalla

DTF 127 V 294, consid. 5a, dove il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

Was das "sozio-kulturelle

Umfeld" als weiteren Grund für das Unvermögen des Beschwerdeführers, einer

Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss geltend gemacht, dass

invaliditätsfremde Faktoren insofern von Bedeutung sind, als sie zur Entstehung

oder Verschlimmerung des psychischen Gesundheitszustandes beitragen oder den

Erfolg therapeutischer Massnahmen gefährden. An dieser Auffassung ist so viel

richtig, dass sich solche Umstände im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter

dem Gesichtspunkt zumutbarer Willensanstrengung zu ihrer Überwindung

regelmässig nicht klar vom medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen

gebietet sich mit Blick auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung,

insbesondere Praxis 1997 Nr. 49 S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1

IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden versichert, worunter

soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es braucht in jedem Fall zur Annahme

einer Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztlicherseits

schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen die Arbeits- und

Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder

soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das

Beschwerdebild mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich

festgestellte psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das

bedeutet, dass das klinische Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen,

welche von den belastenden soziokulturellen Faktoren herrühren, bestehen darf,

sondern davon psychiatrisch zu unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum

Beispiel eine von depressiven Verstimmungszuständen klar unterscheidbare

andauernde Depression im fachmedizinischen Sinne oder einen damit

vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von der soziokulturellen

Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne verselbstständigte

psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen werden kann. Wo

der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche in den

psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung

finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer

Gesundheitsschaden gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). (…)”

Nei casi

giudicati dall’Alta Corte (segnatamente: STF 8C_441/2024 del 31 gennaio

2025, STF 8C_481/2024 del 4 marzo 2025), si trattava in sostanza di stabilire,

sulla base di una procedura probatoria strutturata, in funzione degli

indicatori standard, se una patologia psichica sviluppatasi indipendentemente

Considerandi

da fattori esterni poteva essere diagnosticata e se aveva un’influenza sulla

capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. anche le già citate DTF 148

V 49, DTF 141 V 281).

In

concreto, a differenza dei casi decisi dal Tribunale federale, non vi è stata

una procedura probatoria strutturata. L’Ufficio AI ha fatto capo ad un referto

allestito nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere per malattie che

tuttavia non ha esaminato gli indicatori standard e non si è chinato sugli

influssi dei fattori biopsicosociali sulla patologia psichica ed in particolare

se essi condizionano fortemente la sindrome affettiva o provocano direttamente

conseguenze funzionali negative (cfr. referto del 24 maggio 2024 dei dr. med. __________

e __________, pag. 301 incarto AI).

Dalla

perizia, fatta allestire dall’assicuratore malattie privato, non emerge con la

sufficiente tranquillità, se la divergenza tra il curante da una parte, per il

quale l’inabilità lavorativa al 70% continua a persistere ed il dr. med. __________,

il Prof. dr. med. __________ ed il medico SMR, dr. med. __________, dall’altra,

secondo i quali l’interessato nel mese di agosto 2024 avrebbe avuto un

miglioramento del suo stato di salute che lo avrebbe portato ad essere capace

al lavoro dapprima al 50% ed in seguito al 100%, trae origine da fattori

esterni all’invalidità, che non devono essere presi in considerazione perché

provocano direttamente conseguenze funzionali negative, oppure da fattori interni

all’invalidità, poiché nel frattempo si è sviluppato un danno alla salute

autonomo, indipendente dai fattori biopsicosociali, che provoca un’incapacità

lavorativa.

Come

visto, secondo la giurisprudenza, sovente i disturbi psichici e gli

aspetti psicosociali e socioculturali si sovrappongono. Se ciò costituisce un

danno alla salute indipendente deve essere esaminato nell’ambito di una

procedura probatoria strutturata come previsto dalla DTF 141 V 281, valutando

le circostanze rilevanti e il loro sviluppo come risorse o fattori di stress

nella personalità e nel contesto sociale (STF 8C_441/2024 del 31 gennaio 2025,

consid. 6.1).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso di specie, considerato che all’insorgente era

stata attribuita una rendita intera a causa della patologia psichiatrica, poi

soppressa in seguito all’asserito miglioramento del suo stato di salute e si

tratta ora di stabilire se e da quando vi è stata la modifica dello stato

valetudinario con incidenza sul grado d’invalidità (cfr. art. 17 LPGA). A

questo proposito il Tribunale federale ha stabilito che una nuova valutazione

medica che non si pronuncia sufficientemente circa la misura in cui la modifica

effettiva dello stato di salute si è prodotta, non ha un valore probatorio

sufficiente per i bisogni dell’adattamento materiale della rendita. L’onere

oggettivo della prova dell’esistenza di un motivo di revisione incombe

all’Ufficio AI (STF 9C_477/2022 del 18 gennaio 2023 pubblicata in SVR 2023 IV nr.

30).

Le

valutazioni del dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), sollevano più di un

minimo dubbio in merito alla conclusioni dei dr. med. __________ e __________ e

del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), tanto più se si

considera che nell’ultima presa di posizione il Prof. dr. med. __________,

rivolgendosi all’assicuratore ha affermato che ”se lei è d’accordo io

sposterei l’inizio del 50% dal 1 Luglio al 20 agosto con uno 0% di inabilità

lavorativa a partire dal 16 Settembre”.

Compito

del perito non è tuttavia quello di chiedere l’accordo del committente per

stabilire la fine del periodo di incapacità lavorativa, ma fondarsi su elementi

medici oggettivi e indipendenti da qualsiasi considerazione extra medica per

accertare lo stato di salute della persona assicurata, l’eventuale

miglioramento dello stato valetudinario e l’influsso della patologia sulla sua

capacità lavorativa.

In queste condizioni, in presenza

di seri dubbi in merito alle conclusioni degli specialisti incaricati

dall’assicuratore privato di allestire una perizia e del medico SMR, occorre

procedere con ulteriori accertamenti medici e segnatamente con una procedura

probatoria strutturata ai sensi dell’art. 44 LPGA per stabilire la capacità

lavorativa del ricorrente dal mese di agosto 2024 e per accertare l’influenza

dei fattori biopsicosociali sulla patologia psichiatrica (cfr. anche STF

8C_697/2023 del 17 settembre 2024, consid. 3.3.3).

2.8

Ne

consegue che, annullata la decisione impugnata, fermo restando il diritto alla

rendita intera dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024, l’incarto va rinviato

all’Ufficio AI perché proceda all’allestimento di una perizia psichiatrica

strutturata.

A

questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In

concreto, con la conferma del diritto alla rendita dal 1° novembre 2023 al 30

settembre 2024, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18

febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30

marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

al ricorrente, rappresentato in causa, le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata, fermo restando il diritto ad una rendita AI intera per il

periodo dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024, è annullata e l’incarto

rinviato all’Ufficio AI per l’allestimento di una perizia psichiatrica

strutturata.

2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni