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Decisione

32.2025.32

Rendita AI limitata nel tempo. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché, nell'ambito di una procedura probatoria strutturata, allestisca una perizia psichiatrica. Esame della giurisprudenza in merito alla presenza di fattori biopsicosociali

11 giugno 2025Italiano54 min

risorse o fattori di stress nella personalità e nel contesto sociale (“Wohl überschneiden sich krankheitswertige

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2025.32

cs

Lugano

11 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 febbraio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1970, da ultimo

cameriere, il 20 marzo 2023 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI per

“esaurimento nervoso, attacchi di panico, depressione” (doc. 2 incarto

AI).

1.2. Esperiti gli accertamenti ritenuti

necessari, tra i quali l’acquisizione degli atti dell’assicuratore malattie __________

(in seguito __________), al quale è poi subentrato l’assicuratore malattie __________

(in seguito: __________), comprensivi dei referti del dr. med. __________ e del

Prof. dr. med. __________, entrambi specialisti FMH psichiatria e psicoterapia,

l’Ufficio AI, con decisione del 19 febbraio 2025, preavvisata dal progetto del

10 ottobre 2024, ha attribuito all’assicurato una rendita AI intera limitata

nel tempo dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024 (con un grado dell’80% dal

1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023 e del 75% dal 1° gennaio 2024 al 30

settembre 2024).

1.3. RI 1, rappresentato da RA 1, è

insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via principale la

sua modifica nel senso che all’insorgente viene riconosciuta una rendita nella

misura del “…%” dal 16 settembre 2024 (doc. I). In via subordinata

chiede che il Tribunale ordini una perizia giudiziaria per determinare il suo

grado d’inabilità lavorativa ed in via ancora più subordinata domanda il rinvio

degli atti all’Ufficio AI affinché disponga una perizia per stabilire il suo

grado d’invalidità.

Il ricorrente, con l’ausilio di due

referti, del 4 novembre 2024 e del 19 marzo 2025, del curante dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, contesta le valutazioni dei dr. med. __________

e del medico SMR dr. med. __________, per i seguenti motivi.

Il medico dell’SMR non lo ha mai

visitato e non ha effettuato una valutazione approfondita della patologia

psichica ma si è limitato a confermare le conclusioni dei medici incaricati dagli

assicuratori __________ e __________. L’insorgente non comprende per quale

motivo i pareri dei dr. med. __________ e __________ avrebbero un peso maggiore

del parere del dr. med. __________. I medici dell’assicuratore malattie hanno

incontrato l’insorgente solo in occasione delle valutazioni peritali, ciò che,

secondo l’interessato, non è sufficiente per valutare la sua capacità

lavorativa. Per l’insorgente, occorre invece prendere in considerazione

l’ultimo rapporto del dr. med. __________, il quale precisa nuovamente che la

specifica situazione biopsicosociale dell’assicurato, in particolare il

substrato sociale da cui proviene, ha influenzato in modo marcato tutta la sua

esistenza e può spiegare il persistere della sindrome affettiva persistente non

specificata (ICD 10 F34.9) per un periodo così prolungato. Il dr. med. __________,

che ha avuto in cura l’insorgente per un lungo periodo e il cui parere non può

essere ignorato, conferma un’incapacità lavorativa pari al 70%. In applicazione

della giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 210 l’insorgente fa valere il suo

diritto ad essere sottoposto ad una perizia indipendente, nel rispetto del

diritto di essere sentito e del principio della parità delle armi.

1.4. Con risposta del 29 aprile 2025,

cui ha allegato una presa di posizione del 26 marzo 2025 del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

1.5. Con scritto del 13 maggio 2025 il

ricorrente ha informato il TCA di non avere né ulteriori mezzi di prova da

produrre, né osservazioni da presentare (doc. VI).

in diritto

In ordine

2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI”, che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705) e che trova applicazione nel caso concreto poiché il ricorrente ha

inoltrato la richiesta di rendita AI il 20 marzo 2023 (doc. 2 incarto AI), per

un’incapacità lavorativa iniziata il 2 novembre 2022 (cfr. decisione impugnata).

nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo l’art. 28a

cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che

esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del

grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.

Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il

grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI

se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora

gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa

attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni

consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due

ambiti.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite (relativamente)

lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un

quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per quanto concerne

l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati

sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici

interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi

mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Le

perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni

funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione

psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura

inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la

necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in

genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente

a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no

conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid.

2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In

DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come

tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a

una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

In

una sentenza pubblicata in DTF 148 V 49 (a questo proposito cfr. U. Meyer: “Preisgabe der

Invaliditätsfremden Faktoren bei der Prüfung des Anspruchs auf eine IV-Rente?

Eine Antwort aus juristischer Sicht”, in SZS / RSAS, n. 3, 2025, pag. 170),

il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero

fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non

può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al

riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne

risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere

durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute

importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia

invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria

attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una

domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado

l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale

dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione

medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2).

Infine, nella STF 8C_104/2024 del

22 ottobre 2024 pubblicata in DTF 151 V 66 (= SVR 2025, IV n. 16), l’Alta Corte

ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI

in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza –

basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola

forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio

escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri

danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente

pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità

in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in

linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita.

Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del

diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del

singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini

in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato,

fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.5. In

concreto il ricorrente contesta l’utilizzo da parte dell’Ufficio AI dei referti

allestiti dal dr. med. __________ e dal Prof. dr. med. __________, entrambi FMH

psichiatria e psicoterapia, nell’ambito della procedura per la richiesta di

indennità giornaliere in caso di malattia, inoltrata nei confronti di __________,

a cui è subentrata __________, e fatti propri dal medico SMR, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia.

Secondo

il ricorrente, le valutazioni del medico curante, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, sono atte a mettere in dubbio le loro conclusioni.

Preliminarmente

va rammentato che in una sentenza 9C_452/2023 del 24 gennaio 2024 (cfr. anche

la STF 8C_794/2023 del 4 ottobre 2024 = SVR 2025, IV n. 17 e la STF 8C_680/2024

del 7 maggio 2025) il Tribunale federale ha dovuto esaminare il ricorso di

un’assicurata che contestava l’utilizzo, da parte dell’Ufficio AI e del

Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Berna di una perizia

allestita da un assicuratore malattie privato nell’ambito del diritto privato

(LCA) e sosteneva che in applicazione del principio inquisitorio di cui agli

art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA non avrebbero potuto far capo a tale

referto (“Zum

einen macht die Beschwerdeführerin auch letztinstanzlich geltend,

Beschwerdegegnerin und kantonales Gericht hätten im Rahmen ihrer Abklärungs-

und Untersuchungspflicht gemäss Art. 43 Abs. 1 respektive Art. 61 lit. c ATSG nicht auf das vom

Krankentaggeldversicherer auf privatrechtlicher Grundlage nach VVG eingeholte

Gutachten der SMAB AG abstellen dürfen”).

Il

Tribunale federale, al consid. 5.2.1., ha affermato che una perizia allestita

per conto di un assicuratore malattie senza seguire la procedura di cui

all’art. 44 LPGA non ne inficia il suo valore probatorio (“Dem ist mit der

Vorinstanz entgegenzuhalten, dass der Umstand, wonach ein Gutachten im Auftrag

eines Krankentaggeldversicherers - und somit nicht im Verfahren nach Art. 44 ATSG (vgl. dazu BGE 141 V 330 E. 3.2; 137

V 210 E. 3.4.2.9) - erstellt wurde, praxisgemäss nicht gegen dessen

Beweiskraft für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der

Invalidenversicherung spricht”).

Non è infatti obbligatorio un accertamento medico fondato sull’art. 44 LPGA (“Einer zwingenden

medizinischen Beurteilung nach den Grundsätzen von Art.

44 ATSG, wie von der Beschwerdeführerin moniert, bedarf es daher nicht”).

Tuttavia

la valutazione delle prove è soggetta a requisiti rigorosi. Se sussistono anche

solo minimi dubbi circa l’affidabilità e la validità di una tale perizia

occorre procedere con degli accertamenti supplementari, come per i rapporti

interni dei medici alle dipendenze di un assicuratore (“Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit einer solchen Expertise, so

sind, wie bei versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, ergänzende

Abklärungen vorzunehmen”). Una

perizia allestita per conto di un assicuratore malattie privato non dispone

pertanto della medesima forza probatoria di una perizia giudiziaria o di una

perizia eseguita nell’ambito della procedura di cui all’art. 44 LPGA (“Einem

"Fremdgutachten" kommt somit nicht von vornherein dieselbe

Beweiskraft zu wie einer gerichtlich oder im Verfahren nach Art. 44 ATSG vom Versicherungsträger veranlassten

Expertise unabhängiger Sachverständiger (Urteile 9C_89/2020 vom 18. Juni 2020

E. 4.2, 8C_71/2016 vom 1. Juli 2016 E. 5.2, je mit Hinweisen)”).

Al

consid. 5.2.2. l’Alta Corte ha esaminato il caso concreto. Il Tribunale

federale ha affermato, in merito ai diritti di partecipazione di cui all’art.

44 LPGA (peraltro non direttamente applicabile), che la ricorrente sia dopo il

progetto di decisione, che in sede di ricorso, ha avuto sufficienti opportunità

per prendere posizione sul referto dell’assicuratore malattie. Tuttavia non ha

sollevato motivi di ricusa nei confronti dei periti, né ha posto ulteriori

quesiti ai quali avrebbero dovuto rispondere gli specialisti. Per il Tribunale

federale, neppure il fatto che il referto psichiatrico non conteneva

indicazioni scritte dettagliate sui test effettuati poteva inficiarne il valore

probatorio (“In Bezug auf die angerufenen - nach dem Ausgeführten gerade nicht

unmittelbar anwendbaren - Gehörs- und Partizipationsrechte gemäss Art. 44 ATSG ist sodann darauf hinzuweisen, dass die

Beschwerdeführerin sowohl im Vorbescheid- als auch im kantonalen

Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zum betreffenden

PMEDA-Gutachten zu äussern. Weder formulierte sie jedoch konkrete

Ergänzungsfragen, welche den Experten ihrer Ansicht nach hätten gestellt werden

müssen, noch trug sie im Einzelnen personenbezogene Einwände gegen die

Gutachter vor. Ebenso wenig spricht in diesem Zusammenhang gegen die

Beweistauglichkeit der gutachtlichen Erläuterungen, dass diesen, namentlich den

psychiatrischen Ausführungen, keine detaillierten schriftlichen Aufzeichnungen

über die Ergebnisse der durchgeführten Tests beigelegt wurden. Wie im

angefochtenen Urteil unter Hinweis auf die Rechtsprechung (vgl. u.a. Urteil

8C_292/2022 vom 9. Februar 2023 E. 5.2) zutreffend erwogen wurde, besteht

grundsätzlich kein entsprechender Anspruch. Gründe, dass dennoch Einsicht in

die diesbezüglichen Unterlagen hätte gewährt werden sollen, sind weder

erkennbar noch rechtsgenüglich dargetan (vgl. auch E. 6.2.1 hiernach). Gleiches gilt

in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin monierten Tonaufnahmen. Der per 1.

Januar 2022 neu in Kraft gesetzte Art. 44 Abs. 6 ATSG,

wonach die Interviews zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen

in Form von Tonaufnahmen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers

aufgenommen werden, sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt,

findet einzig auf nach dieser Bestimmung verfasste Expertisen Anwendung.”).

Il Tribunale federale ha

confermato, al consid. 5.3, il valore probatorio della perizia e del suo

complemento (“Es

sprechen mithin keine formellen Aspekte gegen die Beweiskraft des Gutachtens

der SMAB AG vom 3. Oktober 2022 (samt Ergänzung vom 15. November 2022)”) ed al consid. 6 ha esaminato nel

dettaglio le critiche al referto, respingendo infine il ricorso, non essendoci

neppure il minimo dubbio in merito alle conclusioni della perizia privata.

Tornando

al caso di specie, l’insorgente non ha sollevato alcun motivo di ricusa nei

confronti dei dr. med__________ e __________, nè ha indicato eventuali quesiti

supplementari da sottoporre loro, malgrado ne avesse avuto la possibilità sia

in sede amministrativa che in sede ricorsuale. Il suo diritto di essere sentito

ed il principio della parità delle armi non è di conseguenza stato violato.

Resta da

esaminare se le critiche sollevate nei confronti dei loro referti e delle

conclusioni del medico SMR, dr. med. __________, possono sollevare anche solo

un minimo dubbio circa il valore probatorio delle valutazioni degli psichiatri.

2.6. In

concreto il ricorrente, nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere

per malattia, è stato sottoposto ad una valutazione ad opera del dr. med. __________

ed in seguito anche del Prof. dr. med. __________, entrambi specialisti FMH in

psichiatria e psicoterapia, che hanno in più occasioni visitato l’insorgente.

L’Ufficio AI ha ritenuto sufficienti le loro valutazioni e non ha considerato

necessario procedere con una perizia psichiatrica in ambito amministrativo.

Nello

specifico, considerato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre

2023 al 30 settembre 2024, occorre segnatamente stabilire se, come stabilito

dall’amministrazione, lo stato di salute dell’assicurato è migliorato in modo

tale da renderlo nuovamente capace al lavoro in qualsiasi attività.

Dalle

tavole processuali emerge che il 15 marzo 2023 il dr. med. __________, dopo

aver già visitato l’insorgente il 5 dicembre 2022 in seguito ad una degenza

presso __________ dal 2 novembre 2022 al 16 novembre 2022, lo ha nuovamente

visto il 13 marzo 2023. Preso atto del referto del 2 febbraio 2023 del dr. med.

__________, FMH psichiatria e psicoterapia, e descritte le dichiarazioni

personali e l’anamnesi medica e sociale, lo specialista ha posto la diagnosi di

episodio depressivo ricorrente di media gravità (F33.1), che, pur essendo in

leggero miglioramento, giustifica una completa incapacità lavorativa (pag. 38 e

seguenti incarto AI).

Il 21

gennaio 2024 il dr. med. __________, dopo aver nuovamente visitato il

ricorrente in data 17 gennaio 2024 ed aver esaminato i referti del 26 giugno

2023, del 16 agosto 2023 e del 20 novembre 2023 del dr. med. __________, ha riassunto

gli atti, descritto le dichiarazioni personali e soggettive dell’assicurato e

l’anamnesi medica e sociale, ha confermato la diagnosi di episodio depressivo

ricorrente di media gravità (F33.1) ed ha accertato un leggero miglioramento

dello stato di salute.

Lo

specialista ha aggiunto che è stata organizzata una presa a carico da parte di

un’orientatrice dell’AI per valutare misure di reinserimento professionale. Il

dr. med. __________ ha tuttavia sostenuto che sarebbe stato ancora troppo

presto per pronunciarsi in modo più attendibile circa l’effettiva capacità di

tenuta dell’interessato ed ha stabilito una capacità lavorativa del 30% (pag.

287 e seguenti incarto AI), come il dr. med. __________ (cfr. pag. 294 incarto

AI).

Il

tentativo dell’Ufficio AI di far iniziare un’attività confacente all’assicurato

non ha dato buon esito, poiché il ricorrente “è andato in crisi” e “l’ansia

e la depressione sono aumentati” (annotazione del 27 febbraio 2024

dell’Ufficio AI, pag. 111 incarto AI e referto del 5 marzo 2024 del dr. med. __________,

pag. 115 incarto AI).

Il 25

marzo 2024 lo psichiatra curante ha rilevato un peggioramento dello stato di

salute dell’assicurato, diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F33.2). Ha ritenuto il

ricorrente “inabile al lavoro in misura completa”, pur ritenendo

possibile “un recupero parziale” e mantenendo “l’incapacità

lavorativa al 70%”. La terapia medicamentosa è stata ricalibrata (cfr. pag.

297 incarto AI).

Il 24

maggio 2024 il dr. med. __________ ed il Prof. dr. med. __________, entrambi

FMH psichiatria e psicoterapia, in seguito ad una visita effettuata l’11 maggio

2024, hanno redatto un ulteriore referto per l’assicuratore malattie (pag. 301

e seguenti incarto AI).

Dopo

aver elencato gli atti medici presi in considerazione, aver descritto la

situazione attuale e di decorso, le dichiarazioni soggettive, l’anamnesi medica

e sociale e l’esame clinico, gli psichiatri hanno posto la diagnosi di disturbo

depressivo ricorrente di media gravità (ICD 10 F33.1), attualmente in fase di

remissione. Essi hanno evidenziato che anche “se l’esordio è recente questo

disturbo affettivo è legato ai traumi __________ e alla necessità di svolgere

dei lavori non in linea con le capacità cognitive e con il suo livello

formativo. La finalità del sacrificio era quella di garantire alla famiglia e

alle figlie un futuro, una volta realizzata questa missione la condizione

psicopatologica è emersa”. Gli specialisti hanno poi aggiunto:

" (…)

Trattasi di un soggetto giovane di 53 anni, con buone capacità

cognitive e con una storia di 30 anni di lavoro alle spalle. A partire dal 2

novembre 2022, è stato dichiarato inabile all’attività lavorativa in misura

completa dallo psichiatra curante, Dr. med. __________, per un episodio

depressivo di media gravità. Dopo un breve ricovero presso __________ e la

messa a punto di una terapia farmacologica, la sua condizione clinica si è

stabilizzata. In 19 mesi di malattia, il miglioramento delle condizioni

psicofisiche non ha mai raggiunto un livello ottimale.

L’impressione è che il Sig. RI 1 abbia sviluppato questo stato

depressivo a seguito di lunghi anni di sacrifici e compromessi lavorativi,

legati alla necessità di supportare la famiglia e garantire un’istruzione

superiore alle proprie figlie. Durante questo periodo, il suo principale obiettivo

e motivazione sono stati orientati verso il successo e il benessere delle

figlie, mettendo da parte tutte le sue aspirazioni e desideri.

Ora che le figlie hanno raggiunto i loro obiettivi, l’assicurato

si sente svuotato e senza una direzione chiara. È come se il suo compito

principale fosse terminato, lasciandolo con un senso di vuoto e di perdita di

scopo. Paradossalmente, questi sviluppi positivi hanno innescato uno stato

depressivo, caratterizzato da sentimenti di inutilità, perdita di identità e

mancanza di motivazione.

Dopo tanti anni dedicati alla famiglia, con sacrifici e difficoltà

di adattamento a situazioni lavorative non soddisfacenti, il Sig. RI 1 si trova

a dover affrontare la sfida di riscoprire se stesso e di trovare una nuova

direzione lavorativa nella propria vita. Come spesso accade, può risultare

difficile riprendere il filo della propria vita e identificare un lavoro o

un’attività che porti vera soddisfazione personale. Lo stato di malessere è

stato ulteriormente aggravato dalla mancanza di abitudini o interessi personali

che potessero riempire il vuoto lasciato dai vecchi obiettivi.

Un aspetto importante emerso dal colloquio è quanto il Sig. RI 1

necessiti di parlare e di affrontare le problematiche della sua vita con gli

altri. Ritengo quindi fondamentale iniziare un percorso di counselling

psicologico e di psicoterapia mirata a frequenza settimanale, con un terapeuta

con cui l’assicurato riesca a entrare in sintonia. La transizione da un periodo

di intensa focalizzazione sugli altri a un periodo in cui si può finalmente

pensare a se stessi può essere complessa e richiede sicuramente un supporto

psicologico per aiutare la persona a trovare nuove motivazioni e scopi della

vita.

Un altro aspetto importante, vista la storia dell’assicurato e la

sua formazione professionale, è che l’AI lo aiuti e lo indirizzi verso un

periodo di riqualificazione professionale per il conseguimento del diploma C in

italiano. Con questo titolo, il Sig. RI 1 potrebbe facilmente svolgere delle

supplenze nelle scuole medie e nei licei, per poi passare con gradualità ad un

impegno maggiore, riprendendo quel cammino lavorativo interrotto 30 anni fa.

Dal profilo psichiatrico, sulla base della mia valutazione clinica

e considerando il prolungato quadro clinico e l’isolamento sociale che ne è conseguito come importanti

concause del disturbo in atto, ritengo che con l’aiuto dell’AI sia fondamentale

incentivare l’assicurato a uscire dalla sua comfort zone casalinga, iniziando

un serio periodo di riqualificazione professionale che lo porti a conseguire il

livello di competenza nella lingua italiana necessario. Sono sicuro che questo

sia un aspetto terapeutico fondamentale che porterà grandi benefici, evitando

ricadute e consolidando lo stato di benessere dell’assicurato

Ritengo quindi proponibile

ed esigibile, salvo complicanze, un aumento graduale dell’impegno lavorativo

dell’assicurato, passando al 50% dal 01.07.2024, per poi arrivare al 100% nel giro

di un paio di mesi.” (pag. 308-310 incarto AI)

Il 25

giugno 2024 il dr. med. __________ ha preso posizione, affermando:

" (…)

La ringrazio della Sua valutazione peritale del 24.5.2024, che

condivido in larga misura.

Non posso però esimermi da fare un’osservazione a proposito

dell’indicazione a una psicoterapia.

Da quando conosco il paziente, ho ripetutamente tentato di avviare

un discorso a valenza psicoterapeutica scontrandomi sistematicamente a un

atteggiamento negativo, sintonico al carattere. Il paziente è introverso e

laconico, non desidera comunicare e non ne sente la necessità, come mi ha

esplicitamente dichiarato dopo che l’avevo confrontato con le Sue conclusioni.

La moglie e la figlia minore, che con lui convivono, mi hanno

confermato questo suo atteggiamento di chiusura e di non disponibilità al

dialogo.

Mi sembra chiaro che non ci siano le premesse per un lavoro

psicoterapeutico, mancando completamente una motivazione in tal senso.

Data questa situazione, mi permetto di considerare molto ottimistica

la prognosi da Lei formulata a conclusione del Suo referto.”

(pag. 312 incarto AI)

Il 2

agosto 2024 il Prof. dr. med. __________ ha scritto all’assicuratore malattie,

affermando:

" (…) ieri

sono finalmente riuscito a parlare con il Dott. __________ Durante la

consultazione mi ero convinto che il paziente descrivesse la propria

sintomatologia in modo troppo drammatico e poco congruente con i risultati

della sua storia clinica e delle valutazioni obiettive, quasi stesse simulando

uno stato di malattia. A me era sembrato solo molto arrabbiato per i sacrifici

che aveva dovuto fare e per una sottile convinzione di essere stato trattato

molto ingiustamente da tutti.

Il Dott. __________ mi ha messo al corrente di alcuni aspetti

familiari, di cui l’assicurato non aveva fatto menzione, e di alcuni episodi

impulsivi, la disregolazione emotiva e il fatto che sia molto impulsivo lo

mette a rischio. Ritengo comunque che la malattia perduri da troppo tempo e che

visto che il supporto economico prima o poi cesserà, sia essenziale

incentivarlo ad iscriversi il prima possibile alla disoccupazione e ad iniziare

dei corsi di formazione AI.

Quindi se lei è d’accordo io sposterei l’inizio del 50% dal 1

Luglio al 20 agosto con uno 0% di inabilità lavorativa a partire dal 16

Settembre.” (pag. 315 incarto AI)

Il 9

ottobre 2024 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base della

documentazione agli atti, ha stabilito che l’insorgente è stato completamente

inabile al lavoro dal 2 novembre 2022 al 24 settembre 2023, inabile all’80% dal

25 settembre 2023 al 27 dicembre 2023, inabile al 70% dal 28 dicembre 2023 al 6

agosto 2024, inabile al 50% dal 7 agosto 2024 al 15 settembre 2024 e

completamente abile al lavoro dal 16 settembre 2024.

Nel mese

di novembre 2024 il ricorrente ha trasmesso all’Ufficio AI una presa di

posizione del 4 novembre 2024 del dr. med. __________ (pag. 158 e seguenti

incarto AI), il quale, dopo aver riassunto gli atti, ha affermato:

“(…)

Come si vede, la situazione dell’assicurato è stata oggetto di

lunghe e approfondite discussioni. Egli presenta un quadro depressivo di una

certa rilevanza, che, alla luce del decorso prolungato e dei risultati

insoddisfacenti ottenuti con le cure può essere qualificato, a buon diritto, di

“depressione atipica” (ICD10 F34.9 “Sindrome affettiva persistente non

specificata”), anche se periodicamente ha presentato le caratteristiche dei

quadri clinici diagnosticati nei vari referti. Vi sono stati infatti momenti

assimilabili all’episodio depressivo di media gravità o grave.

A mio avviso, la refrattarietà alle cure di questo quadro clinico

si deve a diversi fattori interagenti in senso negativo.

L’assicurato proviene da un ambiente socio-culturale molto

particolare e chiuso, del quale è estremamente restio a parlare. Solo

indirettamente ho potuto ricavare qualche indizio che mi induce a credere che

esso abbia avuto un’influenza significativa sulla sua struttura di personalità,

incidendo verosimilmente sull’autostima. __________ Con il passare degli anni,

nonostante queste difficoltà e sicuramente anche grazie

all’aiuto/collaborazione della moglie, personalità più “dinamica” della sua, è

riuscito a crearsi una situazione di un certo benessere, riuscendo a far

studiare le figlie, la maggiore delle quali è diventata medico, la seconda sta

concludendo una seconda formazione come infermiera. In questo percorso,

l’assicurato, che ha esercitato un’attività meno qualificata di quella della

moglie (lui cameriere, lei infermiera indipendente con potenzialità di guadagno

migliori) ha finito per esaurire le proprie energie psicofisiche, al punto che

anche l’idea di effettuare una psicoterapia (per la quale non prova nessuna

inclinazione) si rivela superiore alle sue forze.

È questa la mia valutazione del quadro clinico dell’assicurato;

esso purtroppo è serio e ormai cronicizzato. Pur condividendo, come detto, in

larga misura le osservazioni del Dottor __________ prima e del Prof. __________

poi, sono costretto a dissociarmi per quanto riguarda la prognosi che, allo

stato attuale delle cose, ritengo pessimistica.”

(pag. 160-161 incarto AI)

Con

annotazione del 20 novembre 2024 il medico SMR, dr. med. __________ ha

affermato:

“(…)

Prendo visione del referto del Dr. __________ del 4 novembre 2024,

il quale presenta una cronologia della presa a carico dell’assicurato e

relative valutazioni peritali per concludere con il noto apprezzamento già

espresso in precedenza, in particolare il rapporto AI del 5 marzo 2024 in cui

lo psichiatra certificava IL 70%, mentre nel referto attuale non si esprime

direttamente in termini di capacità lavorativa (…)

Tenuto conto che l’ultima perizia fiduciaria del Prof. __________,

che lo psichiatra curante dichiara di condividere in larga misura, risale

all’11.05.2024, pertanto successiva alla certificazione di marzo del Dr. __________,

in assenza di modificazioni oggettive dello stato di salute o di fatti nuovi se

non la riproposizione dell’apprezzamento invariato del curante, non ho elementi

oggettivi per modificare la precedente posizione del SMR.

Il riferimento da parte del dr. __________ ad un ambiente

socio-culturale molto particolare e chiuso è privo di valenza in medicina

assicurativa e non è modificabile con atti medici.”

(pag. 166 incarto AI)

In sede

di ricorso l’assicurato ha prodotto un referto del 19 marzo 2025 del dr. med. __________

che ha affermato:

“(…)

Egli soffre di una Sindrome affettiva persistente non

specificata, codificata da ICD-10 alla cifra 34.9.

Essa, a mio avviso, non è legata (come forse si poteva sospettare

nei primi tempi della malattia, insorta in maniera “strisciante” e osservata da

me solo nell’autunno del 2022) solo a fattori contingenti come il sovraccarico

lavorativo nell’attività, allora esercitata, di cameriere; questo ha certamente

giocato un ruolo rilevante, non è però sufficiente a spiegare il persistere

della sindrome per un periodo così prolungato.

Una spiegazione (nei limiti in cui è possibile dare spiegazioni

“esaurienti” alle turbe mentali) deve tener conto di un concorso di fattori

bio-psico-sociali.

Nel caso del signor RI 1, non è stato possibile accertare la

presenza di fattori biologici, in particolare genetici-ereditari; ciò però non

esclude che essi esistano, ma l’unica fonte da cui i dati anamnestici al

riguardo potevano provenire è il signor RI 1 stesso il quale – a questo

proposito come in generale – è molto riservato, anche se certamente non

reticente.

Siamo così giunti a considerare i fattori psicologici: il signor RI

1 è persona intelligente, ma provata __________, dallo status __________, dalla

precarietà delle prime attività lavorative, dalle necessità materiali per il

sostentamento della famiglia e – certamente molto importanti – dalle gravi

crisi psichiche della moglie, durante alcuni mesi, richiedenti ricoveri in

istituti specializzati e con conseguenze sulla di lei capacità di lavoro e

guadagno. La moglie, infermiera indipendente, è stata a lungo inabile al lavoro

ed ha percepito una rendita di invalidità per un periodo prolungato,

inizialmente completa e poi gradualmente ridotta, fino a ritrovare, col tempo e

le cure del caso, un’ottima stabilità psichica e una piena capacità di lavoro.

È dalla moglie che sono stato informato della singolare (per un

osservatore di altro ambito culturale) situazione del signore RI 1, situazione

che certamente rientra nei fattori sociali che condizionano (e – in casu

–non poco) la sindrome affettiva.

Egli proviene da una regione abbastanza periferica __________,

dove vigono (o almeno vigevano fino a pochi anni fa) usanze basate su un

diritto tradizionale, non scritto. In base ad esse, il signor RI 1 è stato

indotto, __________. Con questa famiglia, il signor RI 1 ha rapporti

estremamente rarefatti. Di tutto ciò, il signor RI 1, spontaneamente, con ogni

probabilità, non avrebbe mai parlato e - confrontato – ha ammesso i fatti in

modo estremamente laconico e minimizzante.

Credo ci si debba chiedere seriamente in che misura questa

situazione – vissuta evidentemente, con imbarazzo, se non con vergogna – abbia

inciso su tutta l’esistenza del signor RI 1.

Purtroppo, egli è una persona molto introversa, per non dire

imperscrutabile, al di là della superficie. Per questo motivo ritengo che la

raccomandazione del prof. __________ di effettuare una psicoterapia sia

irrealistica, tanto più che il signor RI 1 non ne avverte la necessità (il che

conferma la serietà della sua introversione).

Alla luce di queste informazioni, non posso che dissentire

dall’affermazione del dottor __________ nella sua “Annotazione/Risposta SMR”

del 20 novembre 2024 (forse fondata giuridicamente ma in chiaro contrasto con

il modello bio-psico-sociale che è il riferimento della psichiatria

contemporanea), secondo cui “il riferimento … ad un ambiente socio-culturale

molto particolare e chiuso è privo di valenza in medicina assicurativa e non è

modificabile con atti medici”.

Qui non stiamo parlando del “riferimento a…”, ma di un substrato sociale

che ha credibilmente contribuito a costellare la psicopatologia che oggi

osserviamo nel signor RI 1.

Essa, come già detto e ripetuto, ha carattere persistente e

determina un’incapacità lavorativa significativa, situabile al 70% (in

precedenza, più elevata) dal 28.12.2023.

La prognosi è pessimistica, ma non disperata. Tuttavia, anche

nella migliore delle ipotesi, non credo che il signor RI 1 possa ritrovare una

capacità lavorativa superiore al 50%.” (doc. A8)

Il 26

marzo 2025 il medico SMR, dr. med. __________ ha preso posizione, affermando:

“(…)

Prendo visione di un

ulteriore referto del Dr. __________ del 19.03.2025, il quale si esprime con

considerazioni già presenti nel suo precedente rapporto del 04.11.2024, sul

quale mi ero espresso il 20.11.2024.

Ora, il Dr. __________

giustifica l’inabilità lavorativa da lui apprezzata per il suo paziente con un “substrato

sociale che ha credibilmente contribuito a costellare la psicopatologia che

oggi osserviamo nel signor RI 1”. Il collega utilizza il termine substrato

criticando nel contempo il termine da me utilizzato di “riferimento” ad un

ambiente socio-culturale molto particolare e chiuso. e privo di valenza in

ambito medico-assicurativo.

Non è mio compito

discutere della valenza semantica e linguistica dei termini utilizzati, che non

è compito del medico bensì di un esperto in materia quanto attenermi ai fatti.

Lo stesso Dr. __________ scrive, sempre a pag. 2 del suo referto, che la mia

affermazione è forse fondata giuridicamente, ma in contrasto con il modello

bio-psico-sociale che è il riferimento della psichiatria contemporanea, di cui

io stesso riconosco la validità clinica. Tuttavia, i fattori bio-psico-sociali

devono essere considerati estranei all’invalidità, anche quando sono

importanti.

Considerato anche la

presa di posizione finale del collega non appare affatto chiara, da un lato

tali fattori hanno carattere persistente e determinano un’incapacità

lavorativa, significativa, situabile al 70% (in precedenza, più elevata) dal

28.12.2023, dall’altro “la prognosi è pessimistica, ma non disperata.

Tuttavia, anche nella migliore delle ipotesi, non credo – conclude il Dr. __________

– che il signor RI 1 possa ritrovare una capacità lavorativa superiore al 50%”.

Ne consegue che, pur in presenza di fattori bio-psico-sociali persistenti, e

verosimilmente, immutati e immutabili, lo stesso curante riconosce un miglioramento

progressivo della capacità lavorativa del suo paziente.

Allo stato dei fatti,

in assenza di nozioni mediche nuove rispettivamente modificazioni oggettive di

atti noti, confermo la mia precedente posizione.” (doc. IV/1)

2.7. Nel caso

di specie, considerato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre

2023 al 30 settembre 2024, occorre segnatamente stabilire se, come accertato

dall’amministrazione, lo stato di salute dell’insorgente è migliorato in modo

tale da renderlo completamente abile al lavoro in qualsiasi attività.

Mentre il

Prof. dr. med. __________, che ha allestito una perizia nell’ambito della

richiesta di indennità giornaliere per malattia, ed il medico SMR, dr. med. __________,

ritengono che l’insorgente nel corso del mese di agosto 2024 avrebbe

riacquisito una capacità al lavoro del 50% e dal 16 settembre 2024 del 100% ed

hanno diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente di media gravità, in fase

di remissione (ICD 10 F33.1), il curante, dr. med. __________, ha ritenuto il

ricorrente inabile al 70% in maniera continuata, diagnosticando, da ultimo, una

sindrome affettiva persistente non specificata (ICD 10 F34.9).

Dalle

tavole processuali emerge che il curante spiega il persistere della patologia

per un periodo così prolungato e la reticenza dell’assicurato nell’iniziare una

psicoterapia, segnatamente con fattori biopsicosociali (doc. A8: “ […] Essa,

a mio avviso, non è legata (come forse si poteva sospettare nei primi tempi

della malattia, insorta in maniera “strisciante” e osservata da me solo

nell’autunno del 2022) solo a fattori contingenti come il sovraccarico

lavorativo nell’attività, allora esercitata, di cameriere. Questo ha certamente

giocato un ruolo rilevante, non è però sufficiente a spiegare il persistere

della sindrome per un periodo così prolungato. Una spiegazione (nei

limiti in cui è possibile dare spiegazioni “esaurienti” alle turbe mentali)

deve tener conto di un concorso di fattori bio-psico-sociali

[…]”).

Per

il dr. med. __________, la situazione del ricorrente, “rientra nei fattori

sociali che condizionano (e – in casu –non poco) la sindrome affettiva”. Il

curante ha poi elencato quali elementi influenzano la patologia: “Egli

proviene da una regione abbastanza periferica del __________, dove vigono (o

almeno vigevano fino a pochi anni fa) usanze basate su un diritto tradizionale,

non scritto. In base ad esse, il signor RI 1 è stato indotto, __________. Con

questa famiglia, il signor RI 1 ha rapporti estremamente rarefatti. Di tutto

ciò, il signor RI 1, spontaneamente, con ogni probabilità, non avrebbe mai

parlato e - confrontato – ha ammesso i fatti in modo estremamente laconico e

minimizzante”.

Lo

psichiatra ha poi aggiunto che si è in presenza “[…] di un substrato sociale che ha credibilmente

contribuito a costellare la psicopatologia che oggi osserviamo nel signor RI 1”.

A

proposito dei fattori biopsicosociali, nella STF 8C_441/2024 del 31 gennaio

2025 (cfr. anche STF 8C_481/2024 del 4 marzo 2025, consid. 5.2.1, con la

diagnosi di “isolierte Phobie” [ICD-10 F40.2]; STF 9C_436/2022, consid. 3.2.2, STF 8C_43/2023, consid. 5.2 e U. Meyer: “Preisgabe der

Invaliditätsfremden Faktoren bei der Prüfung des Anspruchs auf eine IV-Rente? Eine Antwort aus juristischer Sicht”, in SZS/RSAS, n. 3, 2025, pag. 170),

dove era stata diagnosticata una depressione (“[…] depressiven Bildes […]”)

il Tribunale federale al consid. 6.1 ha rammentato che nella pratica è

irrilevante che fattori psicosociali o socioculturali abbiano avuto

un’incidenza importante sullo sviluppo della patologia, a condizione che nel

frattempo si sia sviluppato un danno alla salute autonomo (“Praxisgemäss spielt es keine Rolle, dass

psychosoziale oder soziokulturelle Umstände bei der Entstehung einer

Gesundheitsschädigung einen wichtigen Einfluss gehabt hatten, sofern sich

inzwischen ein eigenständiger invalidisierender Gesundheitsschaden entwickelt

hat (vgl. BGE 143 V 409 E. 4.5.2, 141 V 281 E. 4.3.3; Urteil 8C_824/2023 vom

34. Juli 2024 E. 4.3 mit Hinweis)”).

Fattori

psicosociali o socioculturali vanno tuttavia scorporati laddove occorra

descrivere gli aspetti assicurati che sono causali per la valutazione della

capacità lavorativa. In altre parole, i fattori sociali non vengono presi in

considerazione se provocano direttamente conseguenze funzionali negative (“Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren

sind aber insoweit auszuklammern, als es darum geht, die für die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit kausalen versicherten Aspekte zu umschreiben. Mit anderen

Worten finden soziale Faktoren keine Berücksichtigung, sobald sie direkt

negative funktionelle Folgen zeitigen (BGE 141 V 281 E. 3.4.2.1 und 4.3.3)”).

Un

disturbo avente valore di malattia, rispettivamente un problema di dipendenza

patologico, anche secondo la più recente giurisprudenza, deve essere tanto più

pronunciato quanto più i fattori psicosociali o socioculturali incidono sui

sintomi (“Eine krankheitswertige

Störung respektive eine Abhängigkeitsproblematik muss folglich - und auch nach

neuerer Rechtsprechung - umso ausgeprägter vorhanden sein, je stärker

psychosoziale und soziokulturelle Faktoren das Beschwerdebild mitprägen (BGE 145 V 215 E. 6.3 mit Hinweis auf BGE 127 V 294 E. 5a; Urteil 9C_140/2014

vom 7. Januar 2015 E. 3.3)”).

Sovente,

Fatti

i disturbi psichici e gli aspetti psicosociali e socioculturali si

sovrappongono. Se ciò costituisce un danno alla salute indipendente deve essere

esaminato nell’ambito di una procedura probatoria strutturata come previsto

dalla DTF 141 V 281, valutando le circostanze rilevanti e il loro sviluppo come

risorse o fattori di stress nella personalità e nel contesto sociale (“Wohl überschneiden sich krankheitswertige

psychische Störungen und psychosoziale und soziokulturelle Aspekte oftmals. Ob

dabei aber ein verselbstständigter Gesundheitsschaden vorliegt, ist im Rahmen

des mit BGE 141 V 281 eingeführten strukturierten Beweisverfahrens zu prüfen,

indem die betreffenden Umstände und ihre Entwicklung als Ressourcen oder

Belastungsfaktoren in den Komplexen "Persönlichkeit" und

"sozialer Kontext" (BGE 141 V 281 E. 4.3.2 f.) bewertet werden (vgl.

statt vieler: BGE 143 V 409 E. 4.5.2; Urteil 8C_43/2023 vom 29. November

2023 E. 5.2 mit Hinweisen). Soziale Belastungen, die direkt negative

funktionelle Folgen zeitigen, sind aber nicht vorab und losgelöst von der

Indikatorenprüfung, sondern in deren Rahmen im Gesamtkontext zu würdigen. Dabei

werden die funktionellen Folgen von Gesundheitsschädigungen durchaus auch mit

Blick auf psychosoziale und soziokulturelle Belastungsfaktoren abgeschätzt,

welche den Wirkungsgrad der Folgen einer Gesundheitsschädigung beeinflussen (BGE 141 V 281 E. 3.4.2.1; SVR 2024 IV Nr. 36 S. 124, 8C_773/2023 E. 3.2.2;

2021 IV Nr. 47 S. 151, 8C_407/2020 E. 4.1; Urteil 8C_824/2023 vom 34. Juli

2024 E. 4.3)”).

In conclusione, al

consid. 6.2.2, il Tribunale federale ha affermato che il perito ha illustrato

in maniera coerente e comprensibile, con riferimento agli indicatori standard,

le ragioni per le quali ha concluso che non poteva essere diagnosticata una

patologia psichica indipendente da fattori esterni. Per cui l’Ufficio AI ha

giustamente negato le prestazioni (“Damit zeigte PD Dr. med. C.________ insgesamt

schlüssig und nachvollziehbar auf, insbesondere unter Bezugnahme auf die

Standardindikatoren und auch auf die vom Beschwerdegegner anlässlich der

Exploration geschilderten Lebensumstände, weshalb er zum Ergebnis gelangte,

eine verselbstständigte, von äusseren Faktoren unabhängige psychische

Erkrankung könne für den zu beurteilenden Zeitraum nicht diagnostiziert werden.

Fehlte es aber nach den gutachterlichen Angaben im hier zu beurteilenden

Zeitraum an einer eigenständigen psychischen Störung von Krankheitswert,

verneinte die IV-Stelle den Rentenanspruch im Ergebnis zu Recht (vgl. auch

Urteil 9C_93/2022 vom 7. Juli 2022 E. 3.4).”).

Come rammentato nella STF 8C_14/2017 del

15 marzo 2017, al consid. 5.3, tale giurisprudenza trae origine segnatamente dalla

DTF 127 V 294, consid. 5a, dove il Tribunale federale ha affermato:

" (…)

Was das "sozio-kulturelle

Umfeld" als weiteren Grund für das Unvermögen des Beschwerdeführers, einer

Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss geltend gemacht, dass

invaliditätsfremde Faktoren insofern von Bedeutung sind, als sie zur Entstehung

oder Verschlimmerung des psychischen Gesundheitszustandes beitragen oder den

Erfolg therapeutischer Massnahmen gefährden. An dieser Auffassung ist so viel

richtig, dass sich solche Umstände im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter

dem Gesichtspunkt zumutbarer Willensanstrengung zu ihrer Überwindung

regelmässig nicht klar vom medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen

gebietet sich mit Blick auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung,

insbesondere Praxis 1997 Nr. 49 S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1

IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden versichert, worunter

soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es braucht in jedem Fall zur Annahme

einer Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztlicherseits

schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen die Arbeits- und

Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder

soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das

Beschwerdebild mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich

festgestellte psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das

bedeutet, dass das klinische Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen,

welche von den belastenden soziokulturellen Faktoren herrühren, bestehen darf,

sondern davon psychiatrisch zu unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum

Beispiel eine von depressiven Verstimmungszuständen klar unterscheidbare

andauernde Depression im fachmedizinischen Sinne oder einen damit

vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von der soziokulturellen

Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne verselbstständigte

psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen werden kann. Wo

der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche in den

psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung

finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer

Gesundheitsschaden gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). (…)”

Nei casi

giudicati dall’Alta Corte (segnatamente: STF 8C_441/2024 del 31 gennaio

2025, STF 8C_481/2024 del 4 marzo 2025), si trattava in sostanza di stabilire,

sulla base di una procedura probatoria strutturata, in funzione degli

indicatori standard, se una patologia psichica sviluppatasi indipendentemente

da fattori esterni poteva essere diagnosticata e se aveva un’influenza sulla

Considerandi

capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. anche le già citate DTF 148

V 49, DTF 141 V 281).

In

concreto, a differenza dei casi decisi dal Tribunale federale, non vi è stata

una procedura probatoria strutturata. L’Ufficio AI ha fatto capo ad un referto

allestito nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere per malattie che

tuttavia non ha esaminato gli indicatori standard e non si è chinato sugli

influssi dei fattori biopsicosociali sulla patologia psichica ed in particolare

se essi condizionano fortemente la sindrome affettiva o provocano direttamente

conseguenze funzionali negative (cfr. referto del 24 maggio 2024 dei dr. med. __________

e __________, pag. 301 incarto AI).

Dalla

perizia, fatta allestire dall’assicuratore malattie privato, non emerge con la

sufficiente tranquillità, se la divergenza tra il curante da una parte, per il

quale l’inabilità lavorativa al 70% continua a persistere ed il dr. med. __________,

il Prof. dr. med. __________ ed il medico SMR, dr. med. __________, dall’altra,

secondo i quali l’interessato nel mese di agosto 2024 avrebbe avuto un

miglioramento del suo stato di salute che lo avrebbe portato ad essere capace

al lavoro dapprima al 50% ed in seguito al 100%, trae origine da fattori

esterni all’invalidità, che non devono essere presi in considerazione perché

provocano direttamente conseguenze funzionali negative, oppure da fattori interni

all’invalidità, poiché nel frattempo si è sviluppato un danno alla salute

autonomo, indipendente dai fattori biopsicosociali, che provoca un’incapacità

lavorativa.

Come

visto, secondo la giurisprudenza, sovente i disturbi psichici e gli

aspetti psicosociali e socioculturali si sovrappongono. Se ciò costituisce un

danno alla salute indipendente deve essere esaminato nell’ambito di una

procedura probatoria strutturata come previsto dalla DTF 141 V 281, valutando

le circostanze rilevanti e il loro sviluppo come risorse o fattori di stress

nella personalità e nel contesto sociale (STF 8C_441/2024 del 31 gennaio 2025,

consid. 6.1).

Ciò

vale a maggior ragione nel caso di specie, considerato che all’insorgente era

stata attribuita una rendita intera a causa della patologia psichiatrica, poi

soppressa in seguito all’asserito miglioramento del suo stato di salute e si

tratta ora di stabilire se e da quando vi è stata la modifica dello stato

valetudinario con incidenza sul grado d’invalidità (cfr. art. 17 LPGA). A

questo proposito il Tribunale federale ha stabilito che una nuova valutazione

medica che non si pronuncia sufficientemente circa la misura in cui la modifica

effettiva dello stato di salute si è prodotta, non ha un valore probatorio

sufficiente per i bisogni dell’adattamento materiale della rendita. L’onere

oggettivo della prova dell’esistenza di un motivo di revisione incombe

all’Ufficio AI (STF 9C_477/2022 del 18 gennaio 2023 pubblicata in SVR 2023 IV nr.

30).

Le

valutazioni del dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), sollevano più di un

minimo dubbio in merito alla conclusioni dei dr. med. __________ e __________ e

del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), tanto più se si

considera che nell’ultima presa di posizione il Prof. dr. med. __________,

rivolgendosi all’assicuratore ha affermato che ”se lei è d’accordo io

sposterei l’inizio del 50% dal 1 Luglio al 20 agosto con uno 0% di inabilità

lavorativa a partire dal 16 Settembre”.

Compito

del perito non è tuttavia quello di chiedere l’accordo del committente per

stabilire la fine del periodo di incapacità lavorativa, ma fondarsi su elementi

medici oggettivi e indipendenti da qualsiasi considerazione extra medica per

accertare lo stato di salute della persona assicurata, l’eventuale

miglioramento dello stato valetudinario e l’influsso della patologia sulla sua

capacità lavorativa.

In queste condizioni, in presenza

di seri dubbi in merito alle conclusioni degli specialisti incaricati

dall’assicuratore privato di allestire una perizia e del medico SMR, occorre

procedere con ulteriori accertamenti medici e segnatamente con una procedura

probatoria strutturata ai sensi dell’art. 44 LPGA per stabilire la capacità

lavorativa del ricorrente dal mese di agosto 2024 e per accertare l’influenza

dei fattori biopsicosociali sulla patologia psichiatrica (cfr. anche STF

8C_697/2023 del 17 settembre 2024, consid. 3.3.3).

2.8

Ne

consegue che, annullata la decisione impugnata, fermo restando il diritto alla

rendita intera dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024, l’incarto va rinviato

all’Ufficio AI perché proceda all’allestimento di una perizia psichiatrica

strutturata.

A

questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In

concreto, con la conferma del diritto alla rendita dal 1° novembre 2023 al 30

settembre 2024, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la

sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18

febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30

marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.9

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

al ricorrente, rappresentato in causa, le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata, fermo restando il diritto ad una rendita AI intera per il

periodo dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024, è annullata e l’incarto

rinviato all’Ufficio AI per l’allestimento di una perizia psichiatrica

strutturata.

2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni