32.2025.32
Rendita AI limitata nel tempo. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché, nell'ambito di una procedura probatoria strutturata, allestisca una perizia psichiatrica. Esame della giurisprudenza in merito alla presenza di fattori biopsicosociali
11 giugno 2025Italiano54 min
risorse o fattori di stress nella personalità e nel contesto sociale (“Wohl überschneiden sich krankheitswertige
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.32
cs
Lugano
11 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, da ultimo
cameriere, il 20 marzo 2023 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI per
“esaurimento nervoso, attacchi di panico, depressione” (doc. 2 incarto
AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti ritenuti
necessari, tra i quali l’acquisizione degli atti dell’assicuratore malattie __________
(in seguito __________), al quale è poi subentrato l’assicuratore malattie __________
(in seguito: __________), comprensivi dei referti del dr. med. __________ e del
Prof. dr. med. __________, entrambi specialisti FMH psichiatria e psicoterapia,
l’Ufficio AI, con decisione del 19 febbraio 2025, preavvisata dal progetto del
10 ottobre 2024, ha attribuito all’assicurato una rendita AI intera limitata
nel tempo dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024 (con un grado dell’80% dal
1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023 e del 75% dal 1° gennaio 2024 al 30
settembre 2024).
1.3. RI 1, rappresentato da RA 1, è
insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via principale la
sua modifica nel senso che all’insorgente viene riconosciuta una rendita nella
misura del “…%” dal 16 settembre 2024 (doc. I). In via subordinata
chiede che il Tribunale ordini una perizia giudiziaria per determinare il suo
grado d’inabilità lavorativa ed in via ancora più subordinata domanda il rinvio
degli atti all’Ufficio AI affinché disponga una perizia per stabilire il suo
grado d’invalidità.
Il ricorrente, con l’ausilio di due
referti, del 4 novembre 2024 e del 19 marzo 2025, del curante dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, contesta le valutazioni dei dr. med. __________
e del medico SMR dr. med. __________, per i seguenti motivi.
Il medico dell’SMR non lo ha mai
visitato e non ha effettuato una valutazione approfondita della patologia
psichica ma si è limitato a confermare le conclusioni dei medici incaricati dagli
assicuratori __________ e __________. L’insorgente non comprende per quale
motivo i pareri dei dr. med. __________ e __________ avrebbero un peso maggiore
del parere del dr. med. __________. I medici dell’assicuratore malattie hanno
incontrato l’insorgente solo in occasione delle valutazioni peritali, ciò che,
secondo l’interessato, non è sufficiente per valutare la sua capacità
lavorativa. Per l’insorgente, occorre invece prendere in considerazione
l’ultimo rapporto del dr. med. __________, il quale precisa nuovamente che la
specifica situazione biopsicosociale dell’assicurato, in particolare il
substrato sociale da cui proviene, ha influenzato in modo marcato tutta la sua
esistenza e può spiegare il persistere della sindrome affettiva persistente non
specificata (ICD 10 F34.9) per un periodo così prolungato. Il dr. med. __________,
che ha avuto in cura l’insorgente per un lungo periodo e il cui parere non può
essere ignorato, conferma un’incapacità lavorativa pari al 70%. In applicazione
della giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 210 l’insorgente fa valere il suo
diritto ad essere sottoposto ad una perizia indipendente, nel rispetto del
diritto di essere sentito e del principio della parità delle armi.
1.4. Con risposta del 29 aprile 2025,
cui ha allegato una presa di posizione del 26 marzo 2025 del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
1.5. Con scritto del 13 maggio 2025 il
ricorrente ha informato il TCA di non avere né ulteriori mezzi di prova da
produrre, né osservazioni da presentare (doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI”, che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705) e che trova applicazione nel caso concreto poiché il ricorrente ha
inoltrato la richiesta di rendita AI il 20 marzo 2023 (doc. 2 incarto AI), per
un’incapacità lavorativa iniziata il 2 novembre 2022 (cfr. decisione impugnata).
nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo l’art. 28a
cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che
esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del
grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il
grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI
se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa
attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il
capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa
o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due
ambiti.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite (relativamente)
lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Per quanto concerne
l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati
sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici
interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi
mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Le
perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni
funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione
psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura
inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la
necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in
genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente
a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid.
2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In
DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come
tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a
una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In
una sentenza pubblicata in DTF 148 V 49 (a questo proposito cfr. U. Meyer: “Preisgabe der
Invaliditätsfremden Faktoren bei der Prüfung des Anspruchs auf eine IV-Rente?
Eine Antwort aus juristischer Sicht”, in SZS / RSAS, n. 3, 2025, pag. 170),
il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero
fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non
può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al
riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne
risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere
durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute
importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia
invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria
attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una
domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado
l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale
dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione
medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2).
Infine, nella STF 8C_104/2024 del
22 ottobre 2024 pubblicata in DTF 151 V 66 (= SVR 2025, IV n. 16), l’Alta Corte
ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI
in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza –
basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola
forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio
escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri
danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente
pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità
in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in
linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita.
Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del
diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del
singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini
in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato,
fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.5. In
concreto il ricorrente contesta l’utilizzo da parte dell’Ufficio AI dei referti
allestiti dal dr. med. __________ e dal Prof. dr. med. __________, entrambi FMH
psichiatria e psicoterapia, nell’ambito della procedura per la richiesta di
indennità giornaliere in caso di malattia, inoltrata nei confronti di __________,
a cui è subentrata __________, e fatti propri dal medico SMR, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia.
Secondo
il ricorrente, le valutazioni del medico curante, dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, sono atte a mettere in dubbio le loro conclusioni.
Preliminarmente
va rammentato che in una sentenza 9C_452/2023 del 24 gennaio 2024 (cfr. anche
la STF 8C_794/2023 del 4 ottobre 2024 = SVR 2025, IV n. 17 e la STF 8C_680/2024
del 7 maggio 2025) il Tribunale federale ha dovuto esaminare il ricorso di
un’assicurata che contestava l’utilizzo, da parte dell’Ufficio AI e del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Berna di una perizia
allestita da un assicuratore malattie privato nell’ambito del diritto privato
(LCA) e sosteneva che in applicazione del principio inquisitorio di cui agli
art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA non avrebbero potuto far capo a tale
referto (“Zum
einen macht die Beschwerdeführerin auch letztinstanzlich geltend,
Beschwerdegegnerin und kantonales Gericht hätten im Rahmen ihrer Abklärungs-
und Untersuchungspflicht gemäss Art. 43 Abs. 1 respektive Art. 61 lit. c ATSG nicht auf das vom
Krankentaggeldversicherer auf privatrechtlicher Grundlage nach VVG eingeholte
Gutachten der SMAB AG abstellen dürfen”).
Il
Tribunale federale, al consid. 5.2.1., ha affermato che una perizia allestita
per conto di un assicuratore malattie senza seguire la procedura di cui
all’art. 44 LPGA non ne inficia il suo valore probatorio (“Dem ist mit der
Vorinstanz entgegenzuhalten, dass der Umstand, wonach ein Gutachten im Auftrag
eines Krankentaggeldversicherers - und somit nicht im Verfahren nach Art. 44 ATSG (vgl. dazu BGE 141 V 330 E. 3.2; 137
V 210 E. 3.4.2.9) - erstellt wurde, praxisgemäss nicht gegen dessen
Beweiskraft für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der
Invalidenversicherung spricht”).
Non è infatti obbligatorio un accertamento medico fondato sull’art. 44 LPGA (“Einer zwingenden
medizinischen Beurteilung nach den Grundsätzen von Art.
44 ATSG, wie von der Beschwerdeführerin moniert, bedarf es daher nicht”).
Tuttavia
la valutazione delle prove è soggetta a requisiti rigorosi. Se sussistono anche
solo minimi dubbi circa l’affidabilità e la validità di una tale perizia
occorre procedere con degli accertamenti supplementari, come per i rapporti
interni dei medici alle dipendenze di un assicuratore (“Bestehen auch nur geringe
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit einer solchen Expertise, so
sind, wie bei versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, ergänzende
Abklärungen vorzunehmen”). Una
perizia allestita per conto di un assicuratore malattie privato non dispone
pertanto della medesima forza probatoria di una perizia giudiziaria o di una
perizia eseguita nell’ambito della procedura di cui all’art. 44 LPGA (“Einem
"Fremdgutachten" kommt somit nicht von vornherein dieselbe
Beweiskraft zu wie einer gerichtlich oder im Verfahren nach Art. 44 ATSG vom Versicherungsträger veranlassten
Expertise unabhängiger Sachverständiger (Urteile 9C_89/2020 vom 18. Juni 2020
E. 4.2, 8C_71/2016 vom 1. Juli 2016 E. 5.2, je mit Hinweisen)”).
Al
consid. 5.2.2. l’Alta Corte ha esaminato il caso concreto. Il Tribunale
federale ha affermato, in merito ai diritti di partecipazione di cui all’art.
44 LPGA (peraltro non direttamente applicabile), che la ricorrente sia dopo il
progetto di decisione, che in sede di ricorso, ha avuto sufficienti opportunità
per prendere posizione sul referto dell’assicuratore malattie. Tuttavia non ha
sollevato motivi di ricusa nei confronti dei periti, né ha posto ulteriori
quesiti ai quali avrebbero dovuto rispondere gli specialisti. Per il Tribunale
federale, neppure il fatto che il referto psichiatrico non conteneva
indicazioni scritte dettagliate sui test effettuati poteva inficiarne il valore
probatorio (“In Bezug auf die angerufenen - nach dem Ausgeführten gerade nicht
unmittelbar anwendbaren - Gehörs- und Partizipationsrechte gemäss Art. 44 ATSG ist sodann darauf hinzuweisen, dass die
Beschwerdeführerin sowohl im Vorbescheid- als auch im kantonalen
Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zum betreffenden
PMEDA-Gutachten zu äussern. Weder formulierte sie jedoch konkrete
Ergänzungsfragen, welche den Experten ihrer Ansicht nach hätten gestellt werden
müssen, noch trug sie im Einzelnen personenbezogene Einwände gegen die
Gutachter vor. Ebenso wenig spricht in diesem Zusammenhang gegen die
Beweistauglichkeit der gutachtlichen Erläuterungen, dass diesen, namentlich den
psychiatrischen Ausführungen, keine detaillierten schriftlichen Aufzeichnungen
über die Ergebnisse der durchgeführten Tests beigelegt wurden. Wie im
angefochtenen Urteil unter Hinweis auf die Rechtsprechung (vgl. u.a. Urteil
8C_292/2022 vom 9. Februar 2023 E. 5.2) zutreffend erwogen wurde, besteht
grundsätzlich kein entsprechender Anspruch. Gründe, dass dennoch Einsicht in
die diesbezüglichen Unterlagen hätte gewährt werden sollen, sind weder
erkennbar noch rechtsgenüglich dargetan (vgl. auch E. 6.2.1 hiernach). Gleiches gilt
in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin monierten Tonaufnahmen. Der per 1.
Januar 2022 neu in Kraft gesetzte Art. 44 Abs. 6 ATSG,
wonach die Interviews zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen
in Form von Tonaufnahmen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers
aufgenommen werden, sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt,
findet einzig auf nach dieser Bestimmung verfasste Expertisen Anwendung.”).
Il Tribunale federale ha
confermato, al consid. 5.3, il valore probatorio della perizia e del suo
complemento (“Es
sprechen mithin keine formellen Aspekte gegen die Beweiskraft des Gutachtens
der SMAB AG vom 3. Oktober 2022 (samt Ergänzung vom 15. November 2022)”) ed al consid. 6 ha esaminato nel
dettaglio le critiche al referto, respingendo infine il ricorso, non essendoci
neppure il minimo dubbio in merito alle conclusioni della perizia privata.
Tornando
al caso di specie, l’insorgente non ha sollevato alcun motivo di ricusa nei
confronti dei dr. med__________ e __________, nè ha indicato eventuali quesiti
supplementari da sottoporre loro, malgrado ne avesse avuto la possibilità sia
in sede amministrativa che in sede ricorsuale. Il suo diritto di essere sentito
ed il principio della parità delle armi non è di conseguenza stato violato.
Resta da
esaminare se le critiche sollevate nei confronti dei loro referti e delle
conclusioni del medico SMR, dr. med. __________, possono sollevare anche solo
un minimo dubbio circa il valore probatorio delle valutazioni degli psichiatri.
2.6. In
concreto il ricorrente, nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere
per malattia, è stato sottoposto ad una valutazione ad opera del dr. med. __________
ed in seguito anche del Prof. dr. med. __________, entrambi specialisti FMH in
psichiatria e psicoterapia, che hanno in più occasioni visitato l’insorgente.
L’Ufficio AI ha ritenuto sufficienti le loro valutazioni e non ha considerato
necessario procedere con una perizia psichiatrica in ambito amministrativo.
Nello
specifico, considerato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre
2023 al 30 settembre 2024, occorre segnatamente stabilire se, come stabilito
dall’amministrazione, lo stato di salute dell’assicurato è migliorato in modo
tale da renderlo nuovamente capace al lavoro in qualsiasi attività.
Dalle
tavole processuali emerge che il 15 marzo 2023 il dr. med. __________, dopo
aver già visitato l’insorgente il 5 dicembre 2022 in seguito ad una degenza
presso __________ dal 2 novembre 2022 al 16 novembre 2022, lo ha nuovamente
visto il 13 marzo 2023. Preso atto del referto del 2 febbraio 2023 del dr. med.
__________, FMH psichiatria e psicoterapia, e descritte le dichiarazioni
personali e l’anamnesi medica e sociale, lo specialista ha posto la diagnosi di
episodio depressivo ricorrente di media gravità (F33.1), che, pur essendo in
leggero miglioramento, giustifica una completa incapacità lavorativa (pag. 38 e
seguenti incarto AI).
Il 21
gennaio 2024 il dr. med. __________, dopo aver nuovamente visitato il
ricorrente in data 17 gennaio 2024 ed aver esaminato i referti del 26 giugno
2023, del 16 agosto 2023 e del 20 novembre 2023 del dr. med. __________, ha riassunto
gli atti, descritto le dichiarazioni personali e soggettive dell’assicurato e
l’anamnesi medica e sociale, ha confermato la diagnosi di episodio depressivo
ricorrente di media gravità (F33.1) ed ha accertato un leggero miglioramento
dello stato di salute.
Lo
specialista ha aggiunto che è stata organizzata una presa a carico da parte di
un’orientatrice dell’AI per valutare misure di reinserimento professionale. Il
dr. med. __________ ha tuttavia sostenuto che sarebbe stato ancora troppo
presto per pronunciarsi in modo più attendibile circa l’effettiva capacità di
tenuta dell’interessato ed ha stabilito una capacità lavorativa del 30% (pag.
287 e seguenti incarto AI), come il dr. med. __________ (cfr. pag. 294 incarto
AI).
Il
tentativo dell’Ufficio AI di far iniziare un’attività confacente all’assicurato
non ha dato buon esito, poiché il ricorrente “è andato in crisi” e “l’ansia
e la depressione sono aumentati” (annotazione del 27 febbraio 2024
dell’Ufficio AI, pag. 111 incarto AI e referto del 5 marzo 2024 del dr. med. __________,
pag. 115 incarto AI).
Il 25
marzo 2024 lo psichiatra curante ha rilevato un peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato, diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD 10 F33.2). Ha ritenuto il
ricorrente “inabile al lavoro in misura completa”, pur ritenendo
possibile “un recupero parziale” e mantenendo “l’incapacità
lavorativa al 70%”. La terapia medicamentosa è stata ricalibrata (cfr. pag.
297 incarto AI).
Il 24
maggio 2024 il dr. med. __________ ed il Prof. dr. med. __________, entrambi
FMH psichiatria e psicoterapia, in seguito ad una visita effettuata l’11 maggio
2024, hanno redatto un ulteriore referto per l’assicuratore malattie (pag. 301
e seguenti incarto AI).
Dopo
aver elencato gli atti medici presi in considerazione, aver descritto la
situazione attuale e di decorso, le dichiarazioni soggettive, l’anamnesi medica
e sociale e l’esame clinico, gli psichiatri hanno posto la diagnosi di disturbo
depressivo ricorrente di media gravità (ICD 10 F33.1), attualmente in fase di
remissione. Essi hanno evidenziato che anche “se l’esordio è recente questo
disturbo affettivo è legato ai traumi __________ e alla necessità di svolgere
dei lavori non in linea con le capacità cognitive e con il suo livello
formativo. La finalità del sacrificio era quella di garantire alla famiglia e
alle figlie un futuro, una volta realizzata questa missione la condizione
psicopatologica è emersa”. Gli specialisti hanno poi aggiunto:
" (…)
Trattasi di un soggetto giovane di 53 anni, con buone capacità
cognitive e con una storia di 30 anni di lavoro alle spalle. A partire dal 2
novembre 2022, è stato dichiarato inabile all’attività lavorativa in misura
completa dallo psichiatra curante, Dr. med. __________, per un episodio
depressivo di media gravità. Dopo un breve ricovero presso __________ e la
messa a punto di una terapia farmacologica, la sua condizione clinica si è
stabilizzata. In 19 mesi di malattia, il miglioramento delle condizioni
psicofisiche non ha mai raggiunto un livello ottimale.
L’impressione è che il Sig. RI 1 abbia sviluppato questo stato
depressivo a seguito di lunghi anni di sacrifici e compromessi lavorativi,
legati alla necessità di supportare la famiglia e garantire un’istruzione
superiore alle proprie figlie. Durante questo periodo, il suo principale obiettivo
e motivazione sono stati orientati verso il successo e il benessere delle
figlie, mettendo da parte tutte le sue aspirazioni e desideri.
Ora che le figlie hanno raggiunto i loro obiettivi, l’assicurato
si sente svuotato e senza una direzione chiara. È come se il suo compito
principale fosse terminato, lasciandolo con un senso di vuoto e di perdita di
scopo. Paradossalmente, questi sviluppi positivi hanno innescato uno stato
depressivo, caratterizzato da sentimenti di inutilità, perdita di identità e
mancanza di motivazione.
Dopo tanti anni dedicati alla famiglia, con sacrifici e difficoltà
di adattamento a situazioni lavorative non soddisfacenti, il Sig. RI 1 si trova
a dover affrontare la sfida di riscoprire se stesso e di trovare una nuova
direzione lavorativa nella propria vita. Come spesso accade, può risultare
difficile riprendere il filo della propria vita e identificare un lavoro o
un’attività che porti vera soddisfazione personale. Lo stato di malessere è
stato ulteriormente aggravato dalla mancanza di abitudini o interessi personali
che potessero riempire il vuoto lasciato dai vecchi obiettivi.
Un aspetto importante emerso dal colloquio è quanto il Sig. RI 1
necessiti di parlare e di affrontare le problematiche della sua vita con gli
altri. Ritengo quindi fondamentale iniziare un percorso di counselling
psicologico e di psicoterapia mirata a frequenza settimanale, con un terapeuta
con cui l’assicurato riesca a entrare in sintonia. La transizione da un periodo
di intensa focalizzazione sugli altri a un periodo in cui si può finalmente
pensare a se stessi può essere complessa e richiede sicuramente un supporto
psicologico per aiutare la persona a trovare nuove motivazioni e scopi della
vita.
Un altro aspetto importante, vista la storia dell’assicurato e la
sua formazione professionale, è che l’AI lo aiuti e lo indirizzi verso un
periodo di riqualificazione professionale per il conseguimento del diploma C in
italiano. Con questo titolo, il Sig. RI 1 potrebbe facilmente svolgere delle
supplenze nelle scuole medie e nei licei, per poi passare con gradualità ad un
impegno maggiore, riprendendo quel cammino lavorativo interrotto 30 anni fa.
Dal profilo psichiatrico, sulla base della mia valutazione clinica
e considerando il prolungato quadro clinico e l’isolamento sociale che ne è conseguito come importanti
concause del disturbo in atto, ritengo che con l’aiuto dell’AI sia fondamentale
incentivare l’assicurato a uscire dalla sua comfort zone casalinga, iniziando
un serio periodo di riqualificazione professionale che lo porti a conseguire il
livello di competenza nella lingua italiana necessario. Sono sicuro che questo
sia un aspetto terapeutico fondamentale che porterà grandi benefici, evitando
ricadute e consolidando lo stato di benessere dell’assicurato
Ritengo quindi proponibile
ed esigibile, salvo complicanze, un aumento graduale dell’impegno lavorativo
dell’assicurato, passando al 50% dal 01.07.2024, per poi arrivare al 100% nel giro
di un paio di mesi.” (pag. 308-310 incarto AI)
Il 25
giugno 2024 il dr. med. __________ ha preso posizione, affermando:
" (…)
La ringrazio della Sua valutazione peritale del 24.5.2024, che
condivido in larga misura.
Non posso però esimermi da fare un’osservazione a proposito
dell’indicazione a una psicoterapia.
Da quando conosco il paziente, ho ripetutamente tentato di avviare
un discorso a valenza psicoterapeutica scontrandomi sistematicamente a un
atteggiamento negativo, sintonico al carattere. Il paziente è introverso e
laconico, non desidera comunicare e non ne sente la necessità, come mi ha
esplicitamente dichiarato dopo che l’avevo confrontato con le Sue conclusioni.
La moglie e la figlia minore, che con lui convivono, mi hanno
confermato questo suo atteggiamento di chiusura e di non disponibilità al
dialogo.
Mi sembra chiaro che non ci siano le premesse per un lavoro
psicoterapeutico, mancando completamente una motivazione in tal senso.
Data questa situazione, mi permetto di considerare molto ottimistica
la prognosi da Lei formulata a conclusione del Suo referto.”
(pag. 312 incarto AI)
Il 2
agosto 2024 il Prof. dr. med. __________ ha scritto all’assicuratore malattie,
affermando:
" (…) ieri
sono finalmente riuscito a parlare con il Dott. __________ Durante la
consultazione mi ero convinto che il paziente descrivesse la propria
sintomatologia in modo troppo drammatico e poco congruente con i risultati
della sua storia clinica e delle valutazioni obiettive, quasi stesse simulando
uno stato di malattia. A me era sembrato solo molto arrabbiato per i sacrifici
che aveva dovuto fare e per una sottile convinzione di essere stato trattato
molto ingiustamente da tutti.
Il Dott. __________ mi ha messo al corrente di alcuni aspetti
familiari, di cui l’assicurato non aveva fatto menzione, e di alcuni episodi
impulsivi, la disregolazione emotiva e il fatto che sia molto impulsivo lo
mette a rischio. Ritengo comunque che la malattia perduri da troppo tempo e che
visto che il supporto economico prima o poi cesserà, sia essenziale
incentivarlo ad iscriversi il prima possibile alla disoccupazione e ad iniziare
dei corsi di formazione AI.
Quindi se lei è d’accordo io sposterei l’inizio del 50% dal 1
Luglio al 20 agosto con uno 0% di inabilità lavorativa a partire dal 16
Settembre.” (pag. 315 incarto AI)
Il 9
ottobre 2024 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base della
documentazione agli atti, ha stabilito che l’insorgente è stato completamente
inabile al lavoro dal 2 novembre 2022 al 24 settembre 2023, inabile all’80% dal
25 settembre 2023 al 27 dicembre 2023, inabile al 70% dal 28 dicembre 2023 al 6
agosto 2024, inabile al 50% dal 7 agosto 2024 al 15 settembre 2024 e
completamente abile al lavoro dal 16 settembre 2024.
Nel mese
di novembre 2024 il ricorrente ha trasmesso all’Ufficio AI una presa di
posizione del 4 novembre 2024 del dr. med. __________ (pag. 158 e seguenti
incarto AI), il quale, dopo aver riassunto gli atti, ha affermato:
“(…)
Come si vede, la situazione dell’assicurato è stata oggetto di
lunghe e approfondite discussioni. Egli presenta un quadro depressivo di una
certa rilevanza, che, alla luce del decorso prolungato e dei risultati
insoddisfacenti ottenuti con le cure può essere qualificato, a buon diritto, di
“depressione atipica” (ICD10 F34.9 “Sindrome affettiva persistente non
specificata”), anche se periodicamente ha presentato le caratteristiche dei
quadri clinici diagnosticati nei vari referti. Vi sono stati infatti momenti
assimilabili all’episodio depressivo di media gravità o grave.
A mio avviso, la refrattarietà alle cure di questo quadro clinico
si deve a diversi fattori interagenti in senso negativo.
L’assicurato proviene da un ambiente socio-culturale molto
particolare e chiuso, del quale è estremamente restio a parlare. Solo
indirettamente ho potuto ricavare qualche indizio che mi induce a credere che
esso abbia avuto un’influenza significativa sulla sua struttura di personalità,
incidendo verosimilmente sull’autostima. __________ Con il passare degli anni,
nonostante queste difficoltà e sicuramente anche grazie
all’aiuto/collaborazione della moglie, personalità più “dinamica” della sua, è
riuscito a crearsi una situazione di un certo benessere, riuscendo a far
studiare le figlie, la maggiore delle quali è diventata medico, la seconda sta
concludendo una seconda formazione come infermiera. In questo percorso,
l’assicurato, che ha esercitato un’attività meno qualificata di quella della
moglie (lui cameriere, lei infermiera indipendente con potenzialità di guadagno
migliori) ha finito per esaurire le proprie energie psicofisiche, al punto che
anche l’idea di effettuare una psicoterapia (per la quale non prova nessuna
inclinazione) si rivela superiore alle sue forze.
È questa la mia valutazione del quadro clinico dell’assicurato;
esso purtroppo è serio e ormai cronicizzato. Pur condividendo, come detto, in
larga misura le osservazioni del Dottor __________ prima e del Prof. __________
poi, sono costretto a dissociarmi per quanto riguarda la prognosi che, allo
stato attuale delle cose, ritengo pessimistica.”
(pag. 160-161 incarto AI)
Con
annotazione del 20 novembre 2024 il medico SMR, dr. med. __________ ha
affermato:
“(…)
Prendo visione del referto del Dr. __________ del 4 novembre 2024,
il quale presenta una cronologia della presa a carico dell’assicurato e
relative valutazioni peritali per concludere con il noto apprezzamento già
espresso in precedenza, in particolare il rapporto AI del 5 marzo 2024 in cui
lo psichiatra certificava IL 70%, mentre nel referto attuale non si esprime
direttamente in termini di capacità lavorativa (…)
Tenuto conto che l’ultima perizia fiduciaria del Prof. __________,
che lo psichiatra curante dichiara di condividere in larga misura, risale
all’11.05.2024, pertanto successiva alla certificazione di marzo del Dr. __________,
in assenza di modificazioni oggettive dello stato di salute o di fatti nuovi se
non la riproposizione dell’apprezzamento invariato del curante, non ho elementi
oggettivi per modificare la precedente posizione del SMR.
Il riferimento da parte del dr. __________ ad un ambiente
socio-culturale molto particolare e chiuso è privo di valenza in medicina
assicurativa e non è modificabile con atti medici.”
(pag. 166 incarto AI)
In sede
di ricorso l’assicurato ha prodotto un referto del 19 marzo 2025 del dr. med. __________
che ha affermato:
“(…)
Egli soffre di una Sindrome affettiva persistente non
specificata, codificata da ICD-10 alla cifra 34.9.
Essa, a mio avviso, non è legata (come forse si poteva sospettare
nei primi tempi della malattia, insorta in maniera “strisciante” e osservata da
me solo nell’autunno del 2022) solo a fattori contingenti come il sovraccarico
lavorativo nell’attività, allora esercitata, di cameriere; questo ha certamente
giocato un ruolo rilevante, non è però sufficiente a spiegare il persistere
della sindrome per un periodo così prolungato.
Una spiegazione (nei limiti in cui è possibile dare spiegazioni
“esaurienti” alle turbe mentali) deve tener conto di un concorso di fattori
bio-psico-sociali.
Nel caso del signor RI 1, non è stato possibile accertare la
presenza di fattori biologici, in particolare genetici-ereditari; ciò però non
esclude che essi esistano, ma l’unica fonte da cui i dati anamnestici al
riguardo potevano provenire è il signor RI 1 stesso il quale – a questo
proposito come in generale – è molto riservato, anche se certamente non
reticente.
Siamo così giunti a considerare i fattori psicologici: il signor RI
1 è persona intelligente, ma provata __________, dallo status __________, dalla
precarietà delle prime attività lavorative, dalle necessità materiali per il
sostentamento della famiglia e – certamente molto importanti – dalle gravi
crisi psichiche della moglie, durante alcuni mesi, richiedenti ricoveri in
istituti specializzati e con conseguenze sulla di lei capacità di lavoro e
guadagno. La moglie, infermiera indipendente, è stata a lungo inabile al lavoro
ed ha percepito una rendita di invalidità per un periodo prolungato,
inizialmente completa e poi gradualmente ridotta, fino a ritrovare, col tempo e
le cure del caso, un’ottima stabilità psichica e una piena capacità di lavoro.
È dalla moglie che sono stato informato della singolare (per un
osservatore di altro ambito culturale) situazione del signore RI 1, situazione
che certamente rientra nei fattori sociali che condizionano (e – in casu
–non poco) la sindrome affettiva.
Egli proviene da una regione abbastanza periferica __________,
dove vigono (o almeno vigevano fino a pochi anni fa) usanze basate su un
diritto tradizionale, non scritto. In base ad esse, il signor RI 1 è stato
indotto, __________. Con questa famiglia, il signor RI 1 ha rapporti
estremamente rarefatti. Di tutto ciò, il signor RI 1, spontaneamente, con ogni
probabilità, non avrebbe mai parlato e - confrontato – ha ammesso i fatti in
modo estremamente laconico e minimizzante.
Credo ci si debba chiedere seriamente in che misura questa
situazione – vissuta evidentemente, con imbarazzo, se non con vergogna – abbia
inciso su tutta l’esistenza del signor RI 1.
Purtroppo, egli è una persona molto introversa, per non dire
imperscrutabile, al di là della superficie. Per questo motivo ritengo che la
raccomandazione del prof. __________ di effettuare una psicoterapia sia
irrealistica, tanto più che il signor RI 1 non ne avverte la necessità (il che
conferma la serietà della sua introversione).
Alla luce di queste informazioni, non posso che dissentire
dall’affermazione del dottor __________ nella sua “Annotazione/Risposta SMR”
del 20 novembre 2024 (forse fondata giuridicamente ma in chiaro contrasto con
il modello bio-psico-sociale che è il riferimento della psichiatria
contemporanea), secondo cui “il riferimento … ad un ambiente socio-culturale
molto particolare e chiuso è privo di valenza in medicina assicurativa e non è
modificabile con atti medici”.
Qui non stiamo parlando del “riferimento a…”, ma di un substrato sociale
che ha credibilmente contribuito a costellare la psicopatologia che oggi
osserviamo nel signor RI 1.
Essa, come già detto e ripetuto, ha carattere persistente e
determina un’incapacità lavorativa significativa, situabile al 70% (in
precedenza, più elevata) dal 28.12.2023.
La prognosi è pessimistica, ma non disperata. Tuttavia, anche
nella migliore delle ipotesi, non credo che il signor RI 1 possa ritrovare una
capacità lavorativa superiore al 50%.” (doc. A8)
Il 26
marzo 2025 il medico SMR, dr. med. __________ ha preso posizione, affermando:
“(…)
Prendo visione di un
ulteriore referto del Dr. __________ del 19.03.2025, il quale si esprime con
considerazioni già presenti nel suo precedente rapporto del 04.11.2024, sul
quale mi ero espresso il 20.11.2024.
Ora, il Dr. __________
giustifica l’inabilità lavorativa da lui apprezzata per il suo paziente con un “substrato
sociale che ha credibilmente contribuito a costellare la psicopatologia che
oggi osserviamo nel signor RI 1”. Il collega utilizza il termine substrato
criticando nel contempo il termine da me utilizzato di “riferimento” ad un
ambiente socio-culturale molto particolare e chiuso. e privo di valenza in
ambito medico-assicurativo.
Non è mio compito
discutere della valenza semantica e linguistica dei termini utilizzati, che non
è compito del medico bensì di un esperto in materia quanto attenermi ai fatti.
Lo stesso Dr. __________ scrive, sempre a pag. 2 del suo referto, che la mia
affermazione è forse fondata giuridicamente, ma in contrasto con il modello
bio-psico-sociale che è il riferimento della psichiatria contemporanea, di cui
io stesso riconosco la validità clinica. Tuttavia, i fattori bio-psico-sociali
devono essere considerati estranei all’invalidità, anche quando sono
importanti.
Considerato anche la
presa di posizione finale del collega non appare affatto chiara, da un lato
tali fattori hanno carattere persistente e determinano un’incapacità
lavorativa, significativa, situabile al 70% (in precedenza, più elevata) dal
28.12.2023, dall’altro “la prognosi è pessimistica, ma non disperata.
Tuttavia, anche nella migliore delle ipotesi, non credo – conclude il Dr. __________
– che il signor RI 1 possa ritrovare una capacità lavorativa superiore al 50%”.
Ne consegue che, pur in presenza di fattori bio-psico-sociali persistenti, e
verosimilmente, immutati e immutabili, lo stesso curante riconosce un miglioramento
progressivo della capacità lavorativa del suo paziente.
Allo stato dei fatti,
in assenza di nozioni mediche nuove rispettivamente modificazioni oggettive di
atti noti, confermo la mia precedente posizione.” (doc. IV/1)
2.7. Nel caso
di specie, considerato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre
2023 al 30 settembre 2024, occorre segnatamente stabilire se, come accertato
dall’amministrazione, lo stato di salute dell’insorgente è migliorato in modo
tale da renderlo completamente abile al lavoro in qualsiasi attività.
Mentre il
Prof. dr. med. __________, che ha allestito una perizia nell’ambito della
richiesta di indennità giornaliere per malattia, ed il medico SMR, dr. med. __________,
ritengono che l’insorgente nel corso del mese di agosto 2024 avrebbe
riacquisito una capacità al lavoro del 50% e dal 16 settembre 2024 del 100% ed
hanno diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente di media gravità, in fase
di remissione (ICD 10 F33.1), il curante, dr. med. __________, ha ritenuto il
ricorrente inabile al 70% in maniera continuata, diagnosticando, da ultimo, una
sindrome affettiva persistente non specificata (ICD 10 F34.9).
Dalle
tavole processuali emerge che il curante spiega il persistere della patologia
per un periodo così prolungato e la reticenza dell’assicurato nell’iniziare una
psicoterapia, segnatamente con fattori biopsicosociali (doc. A8: “ […] Essa,
a mio avviso, non è legata (come forse si poteva sospettare nei primi tempi
della malattia, insorta in maniera “strisciante” e osservata da me solo
nell’autunno del 2022) solo a fattori contingenti come il sovraccarico
lavorativo nell’attività, allora esercitata, di cameriere. Questo ha certamente
giocato un ruolo rilevante, non è però sufficiente a spiegare il persistere
della sindrome per un periodo così prolungato. Una spiegazione (nei
limiti in cui è possibile dare spiegazioni “esaurienti” alle turbe mentali)
deve tener conto di un concorso di fattori bio-psico-sociali
[…]”).
Per
il dr. med. __________, la situazione del ricorrente, “rientra nei fattori
sociali che condizionano (e – in casu –non poco) la sindrome affettiva”. Il
curante ha poi elencato quali elementi influenzano la patologia: “Egli
proviene da una regione abbastanza periferica del __________, dove vigono (o
almeno vigevano fino a pochi anni fa) usanze basate su un diritto tradizionale,
non scritto. In base ad esse, il signor RI 1 è stato indotto, __________. Con
questa famiglia, il signor RI 1 ha rapporti estremamente rarefatti. Di tutto
ciò, il signor RI 1, spontaneamente, con ogni probabilità, non avrebbe mai
parlato e - confrontato – ha ammesso i fatti in modo estremamente laconico e
minimizzante”.
Lo
psichiatra ha poi aggiunto che si è in presenza “[…] di un substrato sociale che ha credibilmente
contribuito a costellare la psicopatologia che oggi osserviamo nel signor RI 1”.
A
proposito dei fattori biopsicosociali, nella STF 8C_441/2024 del 31 gennaio
2025 (cfr. anche STF 8C_481/2024 del 4 marzo 2025, consid. 5.2.1, con la
diagnosi di “isolierte Phobie” [ICD-10 F40.2]; STF 9C_436/2022, consid. 3.2.2, STF 8C_43/2023, consid. 5.2 e U. Meyer: “Preisgabe der
Invaliditätsfremden Faktoren bei der Prüfung des Anspruchs auf eine IV-Rente? Eine Antwort aus juristischer Sicht”, in SZS/RSAS, n. 3, 2025, pag. 170),
dove era stata diagnosticata una depressione (“[…] depressiven Bildes […]”)
il Tribunale federale al consid. 6.1 ha rammentato che nella pratica è
irrilevante che fattori psicosociali o socioculturali abbiano avuto
un’incidenza importante sullo sviluppo della patologia, a condizione che nel
frattempo si sia sviluppato un danno alla salute autonomo (“Praxisgemäss spielt es keine Rolle, dass
psychosoziale oder soziokulturelle Umstände bei der Entstehung einer
Gesundheitsschädigung einen wichtigen Einfluss gehabt hatten, sofern sich
inzwischen ein eigenständiger invalidisierender Gesundheitsschaden entwickelt
hat (vgl. BGE 143 V 409 E. 4.5.2, 141 V 281 E. 4.3.3; Urteil 8C_824/2023 vom
34. Juli 2024 E. 4.3 mit Hinweis)”).
Fattori
psicosociali o socioculturali vanno tuttavia scorporati laddove occorra
descrivere gli aspetti assicurati che sono causali per la valutazione della
capacità lavorativa. In altre parole, i fattori sociali non vengono presi in
considerazione se provocano direttamente conseguenze funzionali negative (“Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren
sind aber insoweit auszuklammern, als es darum geht, die für die Einschätzung
der Arbeitsfähigkeit kausalen versicherten Aspekte zu umschreiben. Mit anderen
Worten finden soziale Faktoren keine Berücksichtigung, sobald sie direkt
negative funktionelle Folgen zeitigen (BGE 141 V 281 E. 3.4.2.1 und 4.3.3)”).
Un
disturbo avente valore di malattia, rispettivamente un problema di dipendenza
patologico, anche secondo la più recente giurisprudenza, deve essere tanto più
pronunciato quanto più i fattori psicosociali o socioculturali incidono sui
sintomi (“Eine krankheitswertige
Störung respektive eine Abhängigkeitsproblematik muss folglich - und auch nach
neuerer Rechtsprechung - umso ausgeprägter vorhanden sein, je stärker
psychosoziale und soziokulturelle Faktoren das Beschwerdebild mitprägen (BGE 145 V 215 E. 6.3 mit Hinweis auf BGE 127 V 294 E. 5a; Urteil 9C_140/2014
vom 7. Januar 2015 E. 3.3)”).
Sovente,
Fatti
i disturbi psichici e gli aspetti psicosociali e socioculturali si
sovrappongono. Se ciò costituisce un danno alla salute indipendente deve essere
esaminato nell’ambito di una procedura probatoria strutturata come previsto
dalla DTF 141 V 281, valutando le circostanze rilevanti e il loro sviluppo come
risorse o fattori di stress nella personalità e nel contesto sociale (“Wohl überschneiden sich krankheitswertige
psychische Störungen und psychosoziale und soziokulturelle Aspekte oftmals. Ob
dabei aber ein verselbstständigter Gesundheitsschaden vorliegt, ist im Rahmen
des mit BGE 141 V 281 eingeführten strukturierten Beweisverfahrens zu prüfen,
indem die betreffenden Umstände und ihre Entwicklung als Ressourcen oder
Belastungsfaktoren in den Komplexen "Persönlichkeit" und
"sozialer Kontext" (BGE 141 V 281 E. 4.3.2 f.) bewertet werden (vgl.
statt vieler: BGE 143 V 409 E. 4.5.2; Urteil 8C_43/2023 vom 29. November
2023 E. 5.2 mit Hinweisen). Soziale Belastungen, die direkt negative
funktionelle Folgen zeitigen, sind aber nicht vorab und losgelöst von der
Indikatorenprüfung, sondern in deren Rahmen im Gesamtkontext zu würdigen. Dabei
werden die funktionellen Folgen von Gesundheitsschädigungen durchaus auch mit
Blick auf psychosoziale und soziokulturelle Belastungsfaktoren abgeschätzt,
welche den Wirkungsgrad der Folgen einer Gesundheitsschädigung beeinflussen (BGE 141 V 281 E. 3.4.2.1; SVR 2024 IV Nr. 36 S. 124, 8C_773/2023 E. 3.2.2;
2021 IV Nr. 47 S. 151, 8C_407/2020 E. 4.1; Urteil 8C_824/2023 vom 34. Juli
2024 E. 4.3)”).
In conclusione, al
consid. 6.2.2, il Tribunale federale ha affermato che il perito ha illustrato
in maniera coerente e comprensibile, con riferimento agli indicatori standard,
le ragioni per le quali ha concluso che non poteva essere diagnosticata una
patologia psichica indipendente da fattori esterni. Per cui l’Ufficio AI ha
giustamente negato le prestazioni (“Damit zeigte PD Dr. med. C.________ insgesamt
schlüssig und nachvollziehbar auf, insbesondere unter Bezugnahme auf die
Standardindikatoren und auch auf die vom Beschwerdegegner anlässlich der
Exploration geschilderten Lebensumstände, weshalb er zum Ergebnis gelangte,
eine verselbstständigte, von äusseren Faktoren unabhängige psychische
Erkrankung könne für den zu beurteilenden Zeitraum nicht diagnostiziert werden.
Fehlte es aber nach den gutachterlichen Angaben im hier zu beurteilenden
Zeitraum an einer eigenständigen psychischen Störung von Krankheitswert,
verneinte die IV-Stelle den Rentenanspruch im Ergebnis zu Recht (vgl. auch
Urteil 9C_93/2022 vom 7. Juli 2022 E. 3.4).”).
Come rammentato nella STF 8C_14/2017 del
15 marzo 2017, al consid. 5.3, tale giurisprudenza trae origine segnatamente dalla
DTF 127 V 294, consid. 5a, dove il Tribunale federale ha affermato:
" (…)
Was das "sozio-kulturelle
Umfeld" als weiteren Grund für das Unvermögen des Beschwerdeführers, einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss geltend gemacht, dass
invaliditätsfremde Faktoren insofern von Bedeutung sind, als sie zur Entstehung
oder Verschlimmerung des psychischen Gesundheitszustandes beitragen oder den
Erfolg therapeutischer Massnahmen gefährden. An dieser Auffassung ist so viel
richtig, dass sich solche Umstände im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter
dem Gesichtspunkt zumutbarer Willensanstrengung zu ihrer Überwindung
regelmässig nicht klar vom medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen
gebietet sich mit Blick auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung,
insbesondere Praxis 1997 Nr. 49 S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1
IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden versichert, worunter
soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es braucht in jedem Fall zur Annahme
einer Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztlicherseits
schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen die Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder
soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das
Beschwerdebild mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich
festgestellte psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das
bedeutet, dass das klinische Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen,
welche von den belastenden soziokulturellen Faktoren herrühren, bestehen darf,
sondern davon psychiatrisch zu unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum
Beispiel eine von depressiven Verstimmungszuständen klar unterscheidbare
andauernde Depression im fachmedizinischen Sinne oder einen damit
vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von der soziokulturellen
Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne verselbstständigte
psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen werden kann. Wo
der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche in den
psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung
finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer
Gesundheitsschaden gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). (…)”
Nei casi
giudicati dall’Alta Corte (segnatamente: STF 8C_441/2024 del 31 gennaio
2025, STF 8C_481/2024 del 4 marzo 2025), si trattava in sostanza di stabilire,
sulla base di una procedura probatoria strutturata, in funzione degli
indicatori standard, se una patologia psichica sviluppatasi indipendentemente
da fattori esterni poteva essere diagnosticata e se aveva un’influenza sulla
Considerandi
capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. anche le già citate DTF 148
V 49, DTF 141 V 281).
In
concreto, a differenza dei casi decisi dal Tribunale federale, non vi è stata
una procedura probatoria strutturata. L’Ufficio AI ha fatto capo ad un referto
allestito nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere per malattie che
tuttavia non ha esaminato gli indicatori standard e non si è chinato sugli
influssi dei fattori biopsicosociali sulla patologia psichica ed in particolare
se essi condizionano fortemente la sindrome affettiva o provocano direttamente
conseguenze funzionali negative (cfr. referto del 24 maggio 2024 dei dr. med. __________
e __________, pag. 301 incarto AI).
Dalla
perizia, fatta allestire dall’assicuratore malattie privato, non emerge con la
sufficiente tranquillità, se la divergenza tra il curante da una parte, per il
quale l’inabilità lavorativa al 70% continua a persistere ed il dr. med. __________,
il Prof. dr. med. __________ ed il medico SMR, dr. med. __________, dall’altra,
secondo i quali l’interessato nel mese di agosto 2024 avrebbe avuto un
miglioramento del suo stato di salute che lo avrebbe portato ad essere capace
al lavoro dapprima al 50% ed in seguito al 100%, trae origine da fattori
esterni all’invalidità, che non devono essere presi in considerazione perché
provocano direttamente conseguenze funzionali negative, oppure da fattori interni
all’invalidità, poiché nel frattempo si è sviluppato un danno alla salute
autonomo, indipendente dai fattori biopsicosociali, che provoca un’incapacità
lavorativa.
Come
visto, secondo la giurisprudenza, sovente i disturbi psichici e gli
aspetti psicosociali e socioculturali si sovrappongono. Se ciò costituisce un
danno alla salute indipendente deve essere esaminato nell’ambito di una
procedura probatoria strutturata come previsto dalla DTF 141 V 281, valutando
le circostanze rilevanti e il loro sviluppo come risorse o fattori di stress
nella personalità e nel contesto sociale (STF 8C_441/2024 del 31 gennaio 2025,
consid. 6.1).
Ciò
vale a maggior ragione nel caso di specie, considerato che all’insorgente era
stata attribuita una rendita intera a causa della patologia psichiatrica, poi
soppressa in seguito all’asserito miglioramento del suo stato di salute e si
tratta ora di stabilire se e da quando vi è stata la modifica dello stato
valetudinario con incidenza sul grado d’invalidità (cfr. art. 17 LPGA). A
questo proposito il Tribunale federale ha stabilito che una nuova valutazione
medica che non si pronuncia sufficientemente circa la misura in cui la modifica
effettiva dello stato di salute si è prodotta, non ha un valore probatorio
sufficiente per i bisogni dell’adattamento materiale della rendita. L’onere
oggettivo della prova dell’esistenza di un motivo di revisione incombe
all’Ufficio AI (STF 9C_477/2022 del 18 gennaio 2023 pubblicata in SVR 2023 IV nr.
30).
Le
valutazioni del dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), sollevano più di un
minimo dubbio in merito alla conclusioni dei dr. med. __________ e __________ e
del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. consid. 2.6), tanto più se si
considera che nell’ultima presa di posizione il Prof. dr. med. __________,
rivolgendosi all’assicuratore ha affermato che ”se lei è d’accordo io
sposterei l’inizio del 50% dal 1 Luglio al 20 agosto con uno 0% di inabilità
lavorativa a partire dal 16 Settembre”.
Compito
del perito non è tuttavia quello di chiedere l’accordo del committente per
stabilire la fine del periodo di incapacità lavorativa, ma fondarsi su elementi
medici oggettivi e indipendenti da qualsiasi considerazione extra medica per
accertare lo stato di salute della persona assicurata, l’eventuale
miglioramento dello stato valetudinario e l’influsso della patologia sulla sua
capacità lavorativa.
In queste condizioni, in presenza
di seri dubbi in merito alle conclusioni degli specialisti incaricati
dall’assicuratore privato di allestire una perizia e del medico SMR, occorre
procedere con ulteriori accertamenti medici e segnatamente con una procedura
probatoria strutturata ai sensi dell’art. 44 LPGA per stabilire la capacità
lavorativa del ricorrente dal mese di agosto 2024 e per accertare l’influenza
dei fattori biopsicosociali sulla patologia psichiatrica (cfr. anche STF
8C_697/2023 del 17 settembre 2024, consid. 3.3.3).
2.8
Ne
consegue che, annullata la decisione impugnata, fermo restando il diritto alla
rendita intera dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024, l’incarto va rinviato
all’Ufficio AI perché proceda all’allestimento di una perizia psichiatrica
strutturata.
A
questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In
concreto, con la conferma del diritto alla rendita dal 1° novembre 2023 al 30
settembre 2024, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la
sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;
cfr. STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18
febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30
marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
al ricorrente, rappresentato in causa, le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata, fermo restando il diritto ad una rendita AI intera per il
periodo dal 1° novembre 2023 al 30 settembre 2024, è annullata e l’incarto
rinviato all’Ufficio AI per l’allestimento di una perizia psichiatrica
strutturata.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,
sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni