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Decisione

32.2025.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2025Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona

assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo

ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per

sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere con

ulteriori accertamenti e segnatamente con l’allestimento di una perizia come

auspicato dalla ricorrente.

2.9. L’insorgente contesta le attività adeguate indicate

dall’amministrazione (ausiliaria nell’ambito della vendita, operaia ausiliaria

nell’ambito della confezionatura e dell’imballaggio) poiché non divergono

sostanzialmente dall’attività di cameriera ai piani per quanto concerne la

necessità di stare in piedi a lungo, di assumere posizioni non ergonomiche o di

sollevare saltuariamente pesi, anche solo tra i 5 e i 10 kg. Ella sostiene

inoltre che non si tratta di attività variate, bensì ripetitive.

Preliminarmente va

evidenziato come le professioni indicate dall’Ufficio AI, lo siano state solo a

titolo esemplificativo e non esaustivo. Nella decisione impugnata figura

infatti che “sono esigibili attività leggere e variate, che non comportino

il mantenimento della stessa postura troppo a lungo e il sollevamento di pesi, come

potrebbero essere attività di ausiliaria nell’ambito della vendita, operaia

ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (confezionatura, imballaggio)”

(sottolineatura del redattore).

In secondo luogo va

sottolineato che per lavoro variato, si intende la possibilità di alternare le

posizioni eretta e seduta, senza necessità di mantenere la posizione seduta

prolungata per oltre un’ora e la posizione eretta prolungata per oltre mezz’ora.

La ripetitività del lavoro non impedisce alla medesima attività di essere

variata nel senso inteso dal medico e dal consulente in integrazione.

A proposito delle

attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante, all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori

non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono

essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la

possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza

32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In

concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni fisicamente

assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura,

che la ricorrente nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in

grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti

professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e

seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

Alla

luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per

sovvertire le valutazioni dell’Ufficio AI.

2.10. In queste condizioni, sulla base della documentazione

medica agli atti, questo Tribunale deve confermare la valutazione del medico

SMR, dr. med. __________, secondo cui l’insorgente, inabile al lavoro nella

propria attività di cameriera ai piani dal 13 settembre 2022, può svolgere

un’attività leggera e adatta al suo stato di salute, con le limitazioni

descritte il 29 febbraio 2024, nella misura del 50% dal 19 dicembre 2023 ed in

maniera completa dal 19 gennaio 2024.

2.11. La ricorrente contesta

infine il reddito da invalida, poiché l’Ufficio AI ha preso in considerazione

le attività semplici e ripetitive, allorché l’insorgente deve eseguire

attività semplici e variate e per la riduzione di “solo” il 10% del

reddito da invalida.

L’art. 25 OAI

(principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo

l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le

prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio

o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b.

le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la

LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16

LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato

del lavoro in Svizzera.

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per

l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati

in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni

economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.12. Per

quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio

2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato

sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima

dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli

ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti

variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per

il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95

per cento di questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

Considerandi

all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività

lucrativa indipendente.

L’art.

26.

cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe.

In

concreto, dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI è emerso che la

ricorrente, senza il danno alla salute, nella precedente attività di cameriera

ai piani avrebbe potuto conseguire, nel 2022, un salario di fr. 47'450 (cfr. pag. 107 e 178 incarto AI).

In applicazione del sopra

citato art. 26 cpv. 2 OAI, poiché tale reddito è inferiore di almeno il 5%

rispetto al “valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento

(ndr: tabella TA1_tirage_skill_level 2020, settore privato, Svizzera,

livello 1, ramo economico 55, servizi di alloggio; cfr. pag. 178 incarto

AI)”, l’Ufficio AI ha ritenuto, nella decisione impugnata, quale reddito da

valido quello di fr. 48'490.93.

L’amministrazione ha

tuttavia applicato i dati statistici del 2020 (cfr. pag. 178 incarto AI),

aggiornando il dato al 2022, allorché la Tabella TA1 tirage_skill_level del

2022.

al momento dell’emissione della decisione impugnata (20 febbraio 2025) era

già stata pubblicata. Vanno pertanto applicati i dati statistici più recenti

(DTF 150 V 67, consid. 5.2).

Di conseguenza occorre

partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr., anche

DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level

(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per

un'attività nei servizi di alloggio e ristorazione, ramo economico 55-56, di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U

439.

pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un

importo di fr. 48’300.- (fr. 4’025 X 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42,5 ore

computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr.

51’318.75 (fr. 48’300: 40 x 42,5), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Il salario va aggiornato

al 2024, anno di inizio del diritto alla rendita a fr. 52'892.85 (51’318.75 : [101.1

[dato per l’anno 2022] X 102.6 [dato per l’anno 2023]; cfr. indice dei salari

nominali, donne, 2021-2023, T1.2.20] + 1.8% (cfr. stima trimestrale dei salari

per il 2024)] : 42,5 ore [dato per l’anno 202] X 42,4 ore [dato per l’anno 2023

ultimo disponibile]).

Tale valore, al 95%,

ammonta a fr. 52'248.21.

2.13

Circa

il reddito che l’interessata avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalida), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16.

LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile (cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per

cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una

deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis

pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.

Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente

alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche

sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito

che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e

in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado

d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è

parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del

salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto

dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se

necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale

federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 23 luglio 2024).

In

seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale

Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato

l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere

la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale

federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico

della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha riposto affermando di

essere del parere che “l’articolo in questione non debba essere modificato a

seguito della sentenza summenzionata”.

Anche

in questo caso l’Ufficio AI ha preso in

considerazione il salario lordo mediamente percepito dalle donne per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF

142.

V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. anche DTF

142.

V 178), aggiornato al 2022 a fr. 53'859.03 (pag. 178 incarto AI).

Vanno tuttavia applicati

i dati statistici più recenti disponibili al momento dell’emissione della

decisione impugnata (DTF 150 V 67, consid. 5.2), ossia quelli evinti dalla

Tabella TA1 2022.

Per contro, come già

visto in precedenza (cfr. consid. 2.9), è corretta l’applicazione del livello

di competenza 1, attività semplici di tipo fisico o manuale, poiché per lavoro

variato, si intende la possibilità di alternare le posizioni eretta e seduta,

senza necessità di mantenere la posizione seduta prolungata per oltre un’ora e

la posizione eretta prolungata per oltre mezz’ora, e non il fatto di effettuare

la medesima mansione in maniera ripetitiva. La ripetitività del lavoro non

impedisce alla medesima attività di essere variata nel senso inteso dal medico

e dal consulente in integrazione.

Del resto, i livelli di

competenza da 2 a 4, sono riservati a lavoratori maggiormente qualificati e la

loro applicazione non sarebbe vantaggiosa per la ricorrente.

Di conseguenza occorre

partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level

(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo di fr. 52’404.- (fr. 4’367 X 12

mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,

consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il

salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr.

54'631.17 (fr. 52’404 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al

2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da

invalida raggiunge i fr. 56'601.76 (54'631.17: {101.4 [dato per l’anno 2022] X

103.2

[dato per l’anno 2023] ; cfr. indice dei salari nominali, donne,

2021-2023, T1.2.20} + 1.8% [stima trimestrale per l’anno 2024]).

Il salario da invalida va

poi ridotto del 10% (riduzione in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI) a

fr. 50'941.59.

La questione di sapere se i

principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere

applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della

modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in questa

occasione, in quanto, anche volendo applicare la riduzione massima complessiva del

25% ai sensi della DTF 126 V 75, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad

alcuna rendita.

Raffrontando il salario

da valida di fr. 52'248.21con quello da invalida di fr. 56'601.76, ridotto del

25% a fr. 42'451.32, si ottiene un grado d’invalidità del 18.75%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF

130.

V 121), al 19%, che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28b cpv.

2.

LAI).

2.14

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata che prevede il

versamento di una rendita intera dal 1° settembre 2023 (trascorso l’anno di

attesa [art. 28 cpv. 1 lett. b LAI]) al 30 aprile 2024 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute [art. 88a cpv. 1 OAI]), merita conferma.

2.15

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni