32.2025.33
Richiesta di una rendita AI. Valutazione della capacità lavorativa sulla base dei referti allestiti dall'assicuratore malattie privato. Non vi è il minimo dubbio sulle conclusioni dei medici interpellati dall'assicuratore privato. Conferma della decisione dell'UAI
2 giugno 2025Italiano67 min
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.33
cs
Lugano
2 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 febbraio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
__________
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 giugno 2021
l’Ufficio AI ha respinto una richiesta di prestazioni dell’AI inoltrata nel
mese di novembre 2020 da RI 1, nata nel 1969, cameriera ai piani, poiché dall’11
marzo 2021 il danno alla salute non ha più avuto alcuna influenza sulla
capacità lavorativa dell’assicurata (pag. 57 incarto AI).
1.2. Il 17 marzo 2023 RI 1 ha inoltrato
una nuova domanda di prestazioni, sostenendo di essere completamente inabile al
lavoro dal 13 settembre 2022 (cfr. pag. 61 e seguenti incarto AI).
1.3. Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari,
tra cui il richiamo degli atti medici allestiti nell’ambito della richiesta di
indennità giornaliere per malattia da __________ (in seguito __________), con
decisione del 20 febbraio 2025, preavvisata dal progetto del 22 agosto 2024,
l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado del 100%)
dal 1° settembre 2023 al 30 aprile 2024 (doc. B).
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il
rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente
ai considerandi. La ricorrente ha chiesto inoltre la condanna dell’Ufficio AI
al pagamento delle ripetibili per un importo di fr. 2'417.60 (IVA inclusa),
presentando la relativa nota d’onorario (doc. F).
L’insorgente sostiene che la
decisione in esame si fonda sulle conclusioni medico-teoriche rese nella
procedura svolta dall’assicuratore privato __________, con parametri e modi di
procedere diversi da quelli usuali delle assicurazioni sociali.
Afferma di avere inizialmente contestato
le perizie e la decisione dell’assicuratore malattie, ma per motivi di
opportunità ha poi rinunciato ad avviare un contenzioso giudiziario contro __________.
Secondo l’assicurata, l’Ufficio AI avrebbe dovuto vagliare con prudenza gli
atti dell’assicuratore privato, che invece sono stati recepiti in maniera
automatica.
Vi è inoltre un’incongruenza
nella descrizione dell’attività abituale dell’interessata, definita nel
rapporto finale dell’SMR e nella decisione impugnata quale cameriera e non
quale cameriera ai piani. Già solo questo errore renderebbe inutilizzabile il
rapporto finale del medico SMR.
La ricorrente sottolinea che la
cameriera ai piani svolge attività completamente diverse da quelle di una
cameriera e con riferimento alla STCA 32.2019.33 del 23 gennaio 2020 afferma
che l’erronea indicazione di un’attività abituale, non corrispondente a quella
da ultimo esercitata, invalida la correttezza delle valutazioni mediche poste a
fondamento della decisione impugnata.
Tanto più che le attività
adeguate indicate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato non
divergono sostanzialmente da quella di cameriera ai piani per quanto attiene
alla necessità di stare in piedi a lungo, di assumere posizioni non ergonomiche
o di sollevare saltuariamente pesi anche solo tra i 5 e i 10 kg.
Ella fa in particolare
riferimento ad un referto del 3 dicembre 2024 del dr. med. __________, secondo
il quale l’assicurata presenta difficoltà ad effettuare le attività quotidiane
come passare l’aspirapolvere.
L’impressione avuta
dall’assicurata, corroborata da alcune sviste, è quella che l’amministrazione
non avrebbe esaminato attentamente le censure sollevate.
La ricorrente contesta anche nel
merito i referti allestiti dall’assicuratore privato.
In primo luogo censura le
valutazioni del dr. med. __________ che non avrebbe sufficientemente indagato
l’osteoporosi, inserita tra le patologie senza influsso sulla capacità
lavorativa, allorché la dr.ssa med. __________ ha indicato che il referto non
prende in considerazione la parte inerente la problematica internistica.
Il dr. med. __________ quando ha
allestito il suo parere non era in possesso del rapporto del servizio di
nefrologia __________ del 15 gennaio 2024, maggiormente approfondito, e non ha
potuto prenderlo in considerazione.
La ricorrente contesta poi anche l’esame
della patologia psichiatrica e della fibromialgia, sostenendo che la perizia di
__________, allestita dal dr. med. __________, non soddisfa le esigenze poste
dalla giurisprudenza federale e non permette di escludere l’esistenza di
affezioni psichiche invalidanti e della fibromialgia, diagnosi confermate dal
dr. med. __________ il 3 dicembre 2024, ma non vagliate dall’amministrazione
tramite una valutazione peritale ossequiosa dei criteri posti dalla
giurisprudenza.
Per la ricorrente le conclusioni
del dr. med. __________, che esclude un’incapacità lavorativa dovuta ad una
patologia psichiatrica, non sono convincenti alla luce di quanto affermato il 3
dicembre 2024 dal dr. med. __________, che pone tra le diagnosi anche la
sindrome ansioso-depressiva, a conferma che lo stato di salute è più grave di
quello attestato dai periti.
Il quadro clinico attestato dal
dr. med. __________ discorda da quello descritto dal dr. med. __________ e
potrebbe indiziare un peggioramento dello stato di salute della ricorrente.
Inoltre l’insorgente contesta di poter essere pienamente abile al lavoro dopo
un’introduzione di sole 4 settimane, in attività leggera.
Secondo la ricorrente anche i
limiti funzionali indicati dall’amministrazione sarebbero troppo ottimisti.
Essi non tengono conto della patologia osteoporotica, di tipo degenerativo, e
quindi destinata a peggiorare.
Le limitazioni dei carichi posti
dall’assicuratore non trovano corrispondenza con quanto concretamente accertato
nelle mansioni quotidiane. Su questo aspetto il rapporto del SMR è inoltre
contraddittorio poiché da una parte indica un limite di carico massimo di 5 kg
e dall’altro ammette occasionalmente carichi fino a 10 kg. L’assicurata
dovrebbe essere sottoposta ad un’adeguata valutazione funzionale, come l’EFL,
per chiarire quali movimenti e quali limiti di carico può sostenere.
Solo un’adeguata perizia
pluridisciplinare potrebbe accertare correttamente la sua capacità lavorativa.
L’interessata afferma che le
attività adeguate indicate dall’amministrazione sono in parte sovrapponibili a
quella abituale (attività di ausiliaria nell’ambito della vendita e di operaia
ausiliaria in lavori leggeri non qualificati) e sostiene che non si tratta di
attività variate, soprattutto la seconda. Non può essere considerata abile al
100% in tali professioni.
Infine l’insorgente contesta
l’aspetto economico ed afferma che il reddito da invalida di fr. 48'473.13
considera le attività semplici e ripetitive che per stessa ammissione del
consulente AI sono tuttavia incompatibili con i suoi limiti funzionali, poiché
può svolgere solo attività semplici e variate (e non ripetitive).
La ricorrente censura la
riduzione del 10% del reddito da invalida poiché non tiene conto delle sue condizioni
particolari. Ella è scarsamente scolarizzata (non ha finito neppure le
elementari), ha lavorato tutta la vita quale cameriera ai piani, si è trovata a
dover cambiare completamente lavoro a 56 anni, dopo 30 anni d’impiego in un
unico ambito molto particolare. Avrà difficoltà ad adattarsi ad un nuovo
contesto, a maggior ragione alla luce dei suoi problemi di salute, ed a
raggiungere il reddito statistico mediano delle tabelle nei pochi anni che le rimangono
fino al pensionamento. La riduzione deve essere almeno del 20%.
1.5. Con risposta del 5 maggio 2025
l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.6. Il 16 maggio 2025 la ricorrente si
è riconfermata nelle sue richieste ed ha rinunciato a chiedere l’assunzione di
nuovi mezzi di prova oltre a quelli già prodotti con il ricorso (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Per quel che concerne la tempestività del ricorso, secondo
l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni degli
uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente al tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. In virtù dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
L'art. 38 LPGA, cui rinvia
l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in
mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione (cpv. 1). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o
il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv.
3; DTF 119 V p. 8 = Pratiche VSI 1993 p. 117 cosi. 3a). I termini stabiliti
dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,
dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv.
4).
Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure
all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art.
39 cpv. 1 LPGA, applicabile anche nella procedura ricorsuale a seguito del
rinvio di cui all’art. 60 cpv. 2 LPGA).
Secondo la giurisprudenza,
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso in esame,
l’insorgente sostiene di aver ricevuto la decisione 20 febbraio 2025, inviata
per posta semplice (doc. IV), lunedì 24 febbraio 2025, sicché il termine di 30
giorni per inoltrare ricorso è scaduto il 26 marzo 2025, da cui la tempestività
del ricorso.
Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di
ricezione da parte dell’assicurata della decisione contestata, perché
inviata per posta semplice e di non avere ragioni per ritenere il ricorso
tardivo (doc. IV).
Siccome non vi sono motivi
per dubitare della versione della ricorrente, la decisione contestata è da
ritenere notificata lunedì 24 febbraio 2025, motivo per cui il termine
ricorsuale di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (art. 60
cpv. 1 LPGA) è decorso dal 25 febbraio 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA) ed è giunto a
scadenza il 26 marzo 2025, giorno della consegna all’ufficio postale.
Ne
consegue che il ricorso è tempestivo.
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore
una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo
dell’AI”, che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705) e che
trova applicazione nel caso concreto poiché la ricorrente ha inoltrato la
richiesta di rendita AI il 17 marzo 2023 (pag. 72 incarto AI), per
un’incapacità lavorativa iniziata il 13 settembre 2022 (pag. 65 incarto AI).
nel
merito
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Secondo l’art. 28a
cpv. 1 LAI per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che
esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del
grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.
Secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI il
grado d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Ai sensi dell’art. 28a cpv. 3 LAI
se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa
attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato secondo il
capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa
o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello
svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due
ambiti.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Per quanto concerne
l’aspetto medico, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni
dei medici curanti.
Le
perizie affidate dagli organi dell’amministrazione, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti
come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In
DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come
tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a
una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In
una sentenza pubblicata in DTF 148 V 49 il Tribunale federale ha stabilito che
un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza
notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita
come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un
potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in
modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale
eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa
concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione,
gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente
in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità
lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o
il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla
valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2).
Infine, nella STF 8C_104/2024 del
22 ottobre 2024 pubblicata in DTF 151 V 66 (= SVR 2025, IV n. 16), l’Alta Corte
ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI
in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza –
basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola
forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio
escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri
danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente
pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità
in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in
linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una rendita.
Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del
diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato tenuto conto del
singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata che determini
in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato,
fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.6. In
concreto la ricorrente contesta la presa in considerazione dei referti medici
allestiti su richiesta dell’assicuratore malattie privato __________,
segnatamente i rapporti del dr. med. __________ del 19 dicembre 2023 e del dr.
med. __________ del 28 agosto 2023, poiché redatti nell’ambito della domanda di
indennità giornaliere per la perdita di guadagno rette dal diritto privato, che
seguirebbe altre regole rispetto a quelle previste dal diritto pubblico.
Preliminarmente
va rammentato che in una sentenza 9C_452/2023 del 24 gennaio 2024 (cfr. anche
la STF 8C_794/2023 del 4 ottobre 2024 = SVR 2025, IV n. 17) il Tribunale
federale ha dovuto esaminare il ricorso di un’assicurata che contestava
l’utilizzo, da parte dell’Ufficio AI e del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Canton Berna di una perizia allestita da un assicuratore
malattie privato nell’ambito del diritto privato (LCA) e sosteneva che in
applicazione del principio inquisitorio di cui agli art. 43 cpv. 1 LPGA e 61
lett. c LPGA non avrebbero potuto far capo a tale referto (“Zum einen macht die
Beschwerdeführerin auch letztinstanzlich geltend, Beschwerdegegnerin und
kantonales Gericht hätten im Rahmen ihrer Abklärungs- und Untersuchungspflicht
gemäss Art. 43 Abs. 1 respektive Art. 61 lit. c ATSG nicht
auf das vom Krankentaggeldversicherer auf privatrechtlicher Grundlage nach VVG
eingeholte Gutachten der SMAB AG abstellen dürfen”).
Il
Tribunale federale, al consid. 5.2.1., ha affermato che una perizia allestita
per conto di un assicuratore malattie senza seguire la procedura di cui
all’art. 44 LPGA non ne inficia il suo valore probatorio (“Dem ist mit der
Vorinstanz entgegenzuhalten, dass der Umstand, wonach ein Gutachten im Auftrag
eines Krankentaggeldversicherers - und somit nicht im Verfahren nach Art. 44 ATSG (vgl. dazu BGE 141 V 330 E. 3.2; 137
V 210 E. 3.4.2.9) - erstellt wurde, praxisgemäss nicht gegen dessen
Beweiskraft für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der
Invalidenversicherung spricht”).
Non è infatti obbligatorio un accertamento medico fondato sull’art. 44 LPGA (“Einer zwingenden
medizinischen Beurteilung nach den Grundsätzen von Art.
44 ATSG, wie von der Beschwerdeführerin moniert, bedarf es daher nicht”).
Tuttavia
la valutazione delle prove è soggetta a requisiti rigorosi. Se sussistono anche
solo minimi dubbi circa l’affidabilità e la validità di una tale perizia
occorre procedere con degli accertamenti supplementari, come per i rapporti
interni dei medici alle dipendenze di un assicuratore (“Bestehen auch nur geringe
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit einer solchen Expertise, so
sind, wie bei versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, ergänzende
Abklärungen vorzunehmen”). Una
perizia allestita per conto di un assicuratore malattie privato non dispone
pertanto della medesima forza probatoria di una perizia giudiziaria o di una
perizia eseguita nell’ambito della procedura di cui all’art. 44 LPGA (“Einem
"Fremdgutachten" kommt somit nicht von vornherein dieselbe Beweiskraft
zu wie einer gerichtlich oder im Verfahren nach Art. 44
ATSG vom Versicherungsträger veranlassten Expertise unabhängiger
Sachverständiger (Urteile 9C_89/2020 vom 18. Juni 2020 E. 4.2, 8C_71/2016 vom
1. Juli 2016 E. 5.2, je mit Hinweisen)”).
Al consid.
5.2.2. l’Alta Corte ha esaminato il caso concreto. Il Tribunale federale ha
affermato, in merito ai diritti di partecipazione di cui all’art. 44 LPGA
(peraltro non direttamente applicabile), che la ricorrente sia dopo il progetto
di decisione, che in sede di ricorso, ha avuto sufficienti opportunità per
prendere posizione sul referto dell’assicuratore malattie. Tuttavia non ha
sollevato motivi di ricusa nei confronti dei periti, né ha posto ulteriori
quesiti ai quali avrebbero dovuto rispondere gli specialisti. Per il Tribunale
federale, neppure il fatto che il referto psichiatrico non conteneva
indicazioni scritte dettagliate sui test effettuati poteva inficiarne il valore
probatorio (“In Bezug auf die angerufenen - nach dem Ausgeführten gerade nicht
unmittelbar anwendbaren - Gehörs- und Partizipationsrechte gemäss Art. 44 ATSG ist sodann darauf hinzuweisen, dass die
Beschwerdeführerin sowohl im Vorbescheid- als auch im kantonalen
Beschwerdeverfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zum betreffenden
PMEDA-Gutachten zu äussern. Weder formulierte sie jedoch konkrete
Ergänzungsfragen, welche den Experten ihrer Ansicht nach hätten gestellt werden
müssen, noch trug sie im Einzelnen personenbezogene Einwände gegen die
Gutachter vor. Ebenso wenig spricht in diesem Zusammenhang gegen die
Beweistauglichkeit der gutachtlichen Erläuterungen, dass diesen, namentlich den
psychiatrischen Ausführungen, keine detaillierten schriftlichen Aufzeichnungen
über die Ergebnisse der durchgeführten Tests beigelegt wurden. Wie im
angefochtenen Urteil unter Hinweis auf die Rechtsprechung (vgl. u.a. Urteil
8C_292/2022 vom 9. Februar 2023 E. 5.2) zutreffend erwogen wurde, besteht
grundsätzlich kein entsprechender Anspruch. Gründe, dass dennoch Einsicht in
die diesbezüglichen Unterlagen hätte gewährt werden sollen, sind weder
erkennbar noch rechtsgenüglich dargetan (vgl. auch E. 6.2.1 hiernach). Gleiches gilt
in Bezug auf die von der Beschwerdeführerin monierten Tonaufnahmen. Der per 1.
Januar 2022 neu in Kraft gesetzte Art. 44 Abs. 6 ATSG,
wonach die Interviews zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen
in Form von Tonaufnahmen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers
aufgenommen werden, sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt,
findet einzig auf nach dieser Bestimmung verfasste Expertisen Anwendung.”).
Il Tribunale federale ha
confermato, al consid. 5.3, il valore probatorio della perizia e del suo
complemento (“Es
sprechen mithin keine formellen Aspekte gegen die Beweiskraft des Gutachtens
der SMAB AG vom 3. Oktober 2022 (samt Ergänzung vom 15. November 2022)”) ed al consid. 6 ha esaminato nel
dettaglio le critiche al referto, respingendo infine il ricorso, non essendoci
neppure il minimo dubbio in merito alle conclusioni della perizia privata.
Tornando
al caso di specie, l’insorgente non ha sollevato alcun motivo di ricusa nei
confronti dei dr. med. __________ e dr. med. __________, nè ha indicato eventuali quesiti
supplementari da sottoporre loro, ma ha contestato il contenuto dei referti
allestiti dall’assicuratore malattie.
Va di
conseguenza esaminato se le critiche possono sollevare anche solo un minimo
dubbio circa il valore probatorio dei rapporti redatti dagli specialisti
incaricati da __________ di esaminare la capacità lavorativa della ricorrente.
2.7. In
concreto, alla luce delle patologie fatte valere dalla ricorrente, l’Ufficio AI
ha richiamato dall’assicuratore __________ i referti allestiti su sua richiesta
nell’ambito della domanda di indennità giornaliere per malattia.
Dalle
tavole processuali emerge che il 2 dicembre 2022 il dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna, incaricato da __________ di effettuare un
esame della ricorrente, dopo averla visitata il 29 novembre 2022, ha posto la
diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su discopatia grave L4-L5 in
stato dopo intervento il 06.10.2020 con discectomia parziale L4-L5 per ernia
discale espulsa, sindrome depressiva e tendenza a sindrome fibromialgica ed ha
confermato una completa incapacità lavorativa fino al 30 novembre 2022, con
ripresa, salvo complicazioni, dapprima al 50% dal 1° dicembre 2022 ed in
seguito in maniera completa (pag. 369-371 incarto AI).
Il 15
maggio 2023 il dr. med. __________, dopo aver preso atto dei nuovi rapporti
medici prodotti dall’assicurata, che la ritengono inabile al lavoro al 100%,
descritta l’anamnesi e posta la nota diagnosi, ha concluso affermando che
nell’attività di cameriera ai piani, addetta alle pulizie, attività che svolge
da 14 anni per l’attuale datore di lavoro, va considerata incapace al lavoro in
misura completa, verosimilmente in forma duratura (pag. 380 incarto AI).
Il 15
giugno 2023 il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha
evidenziato che i “disturbi si intrecciano comunque anche con una sindrome
funzione del dolore (sindrome fibromialgica), anche se una diagnosi di certezza
in tal senso non posso farla (non disponendo di alcun esame di laboratorio),
dato che si tratta di una diagnosi per esclusione” (pag. 387 incarto AI).
Il 17
giugno 2023 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, posta la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità
(ICD-10 F33.1) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1), ha certificato
una completa incapacità lavorativa dall’8 febbraio 2023 al 19 luglio 2023,
quando sarebbe stata rivalutata (pag. 390 incarto AI).
Il 23
agosto 2023 il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
visitato la ricorrente su richiesta dell’assicuratore __________. Descritta la
situazione attuale ed il decorso, l’anamnesi medica e sociale e l’esame clinico
e posta la diagnosi di lieve sintomatologia ansiosa-depressiva, reattiva alla
sintomatologia algica legata alla sindrome lombovertebrale (F43.22), ha
affermato che dal “profilo medico-psichiatrico, in base alle risultanze del
mio esame clinico odierno, posso affermare che al momento attuale non sussiste
un disturbo affettivo di entità media o grave che di per sé potrebbe
giustificare un’inabilità lavorativa parziale o completa. In altre parole, in
un’attività lavorativa confacente, tenendo presenti le limitazioni dal profilo
neurochirurgico/reumatologico, l’assicurata può essere considerata abile nella
misura massima possibile” (pag. 398 incarto AI).
Il 18
settembre 2023 il curante, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia,
ha posto la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica, osteoporosi,
episodio ansioso depressivo e fibromialgia ed ha confermato la completa
incapacità lavorativa della ricorrente (pag. 399-400 incarto AI).
Il 19
dicembre 2023 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna,
incaricato da __________, ha visitato l’assicurata e, descritta l’anamnesi, ha
posto la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica con sindrome
lombovertebrale in esiti di cura chirurgica per ernia discale L4-L5, sindrome
fibromialgica, osteoporosi. Circa la capacità lavorativa ha affermato:
" (…)
A titolo definitivo l’assicurata è inabile
al lavoro per la professione abituale di cameriera ai piani in albergo.
L’assicurata mantiene una capacità lavorativa solo in un’attività adatta alle
condizioni di salute: deve trattarsi di un lavoro leggero e variato, che
permetta di alternare le posizioni seduta e eretta senza necessità di mantenere
la posizione seduta prolungata per oltre un’ora e la posizione eretta
prolungata per oltre mezz’ora, senza necessità di assumere posizioni non ergonomiche
per la schiena e senza necessità di movimentare in modo ripetuto carichi
superiori ai 5 kg e occasionalmente fino a 10 Kg, mai sopra i 10 Kg. In
un’attività con queste limitazioni, l’assicurata è da subito abile al lavoro al
50% (metà tempo di lavoro con normale rendimento). Dopo un periodo di
introduzione al lavoro di 4 settimane, in un’attività che rispetti le
limitazioni descritte in precedenza l’assicurata sarà normalmente abile al
lavoro con capacità lavorativa del 100%.
Le eventuali misure di accompagnamento per
il reinserimento al lavoro sono di pertinenza dell’Assicurazione Invalidità, a
cui nel frattempo è stata inoltrata una richiesta di prestazioni. Quale fattore
limitante il reinserimento al lavoro, si deve considerare la scarsa scolarizzazione,
limitata alla terza elementare.”
(pag. 404-405 incarto AI)
Il 20
febbraio 2024 la dr.ssa med. __________, ha preso posizione sul rapporto del
dr. med. __________, affermando che “manca l’ultima parte inerente alla
problematica internistica relata all’ipertensione e all’ipercalciuria,
problematica che è probabilmente la causa che ha generato l’osteoporosi e
quindi la frattura alla limitante superiore della vertebra L5” ed ha
allegato il rapporto del Servizio di Nefrologia __________ del 15 gennaio 2024
(doc. C/A).
Nel
citato referto il dr. med. __________, caposervizio e la dr.ssa med. __________,
medico ospedaliero capoclinica, hanno posto anche le diagnosi principali di
ipercalciuria di verosimile origine idiopatica, osteoporosi, ipertensione
arteriosa di grado I di recente riscontro, oltre a spondilo-artropatia
degenerativa L4/L5 con faccettopatia, discopatia con stenosi recessuale e
piccole ernie discali L4/L5 sinistra, tabagismo cronico attivo, depressione reattiva,
trattata da 2 anni, stato dopo cistiti semplici recidivanti. I medici hanno indicato
all’interessata la terapia da assumere, ma non si sono espressi in merito alla sua
capacità lavorativa (doc. B).
Chiamato
ad esprimersi in merito, il dr. med. __________ ha affermato che “gli
accertamenti effettuati presso il Servizio di nefrologia __________ in dicembre
2023 non apportano nuovi elementi tali da modificare la mia valutazione del
19.12.2023. In particolare, l’ipercalciuria e l’ipertensione arteriosa non sono
influenti sulla capacità lavorativa. Le altre diagnosi sono state da me tenute
in considerazione per la valutazione della capacità lavorativa. Confermo la mia
valutazione del 19.12.2023, che mantiene tutta la sua piena validità” (doc.
D).
Il 29
febbraio 2024 il medico SMR, dr. med. __________, ha redatto il rapporto finale
(pag. 175 e seguenti incarto AI). Il medico ha posto la diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome lombo-spondilogena cronica
con sindrome lombo-vertebrale in esiti di cura chirurgica per ernia discale
L4-L5 e la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di lieve
sintomatologia ansiosa depressiva, reattiva alla sintomatologia algica legata
alla sindrome lombo-vertebrale (ICD10: F43.22), sindrome fibromialgica e
osteoporosi. Il medico SMR ha indicato quali limitazioni un carico massimo di 5
kg, l’alternanza della postura al bisogno e la necessità di pause
supplementari. Quali ulteriori limiti e/o risorse ha indicato: “deve
trattarsi di un lavoro leggero e variato, che permetta di alternare le
posizioni seduta e eretta senza necessità di mantenere la posizione seduta
prolungata per oltre un’ora e la posizione eretta prolungata per oltre
mezz’ora, senza necessità di assumere posizioni non ergonomiche per la schiena
e senza necessità di movimentare in modo ripetuto carichi superiori ai 5 kg e
occasionalmente fino a 10 kg, mai sopra i 10 kg”.
Il dr.
med. __________ ha stabilito che l’interessata è inabile al lavoro al 100%
nella sua precedente attività, dal 13 settembre 2022. In attività leggere e
confacenti al suo stato di salute l’insorgente è stata giudicata completamente
inabile al lavoro dal 13 settembre 2022 al 18 dicembre 2023, inabile al 50% dal
19 dicembre 2023 al 18 gennaio 2024 e completamente abile al lavoro dal 19
gennaio 2024. Quale attività abituale è stata indicata quella di cameriera.
Il 23
aprile 2024 il consulente AI, ripresi i dati forniti dal dr. med. __________,
ha affermato che “come da perizia sono esigibili attività leggere e variate,
che non comportino il mantenimento della stessa postura troppo a lungo, e il
sollevamento di pesi, come potrebbero essere attività di ausiliaria nell’ambito
della vendita, operaia ausiliaria in lavori leggeri non qualificati
(confezionatura, imballaggio). Le suddette professioni sono sufficientemente
presenti sul territorio (…)” (pag. 181 incarto AI).
Il 3
dicembre 2024 il dr. med. __________, FMH reumatologia, posta la diagnosi di
fibromialgia, sindrome lombovertebrale cronica, osteoporosi densitometrica,
sindrome ansiosa depressiva, ha evidenziato che l’interessata è “stata
seguita in ambito psichiatrico fino al 2023 e poi ha interrotto la presa a
carico poiché stava bene”. Lo specialista ha aggiunto:
" (…)
La paziente ottempera i
criteri ACR 2010 per una fibromialgia in ragione delle poliatralgie
generalizzate e dei sintomi somatici cardinali annessi. Vi è dunque un’alterata
percezione di elaborazione del dolore. Vi sono anche clinicamente dei
trigger-point algici.
Gli esami paraclinici
non hanno messo in evidenza dei segni per una patologia specifica, in
particolare non vi è alcuna sindrome infiammatoria o alterazioni
endocrino-metaboliche/organiche. Il bilancio autoimmune è risultato
completamente negativo con ANA, Fattore reumatoide e anti-CCP. Anche la
radiografia delle mani e quella del bacino hanno escluso dei segni per delle
malattie infiammatorie o alterazioni degenerative significative.
Ho dunque confermato
alla paziente la diagnosi di fibromialgia e proposto di continuare ad
effettuare la fisioterapia di tipo attivo in corso. Sarà inoltre da valutare la
ripresa di un trattamento di tipo cognitivo-comportamentale che può aiutare in
questi casi (…)”
(doc. E)
Il 31
dicembre 2024 il medico SMR, dr. med. __________ si è riconfermato nella sua
valutazione affermando che il rapporto del dr. med. __________ non descrive
fatti nuovi emersi dopo il mese di maggio 2024 né si esprime in termini di
capacità lavorativa (pag. 263 incarto AI).
2.8. Questo
Tribunale, alla luce della documentazione medica agli atti, per i motivi che
seguono, deve confermare le conclusioni dell’Ufficio AI secondo cui la
ricorrente, completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività, può
svolgere in maniera completa dal 19 gennaio 2024 un’attività leggera e
confacente al suo stato di salute.
La
valutazione dell’amministrazione si fonda su un esame accurato ed approfondito
degli atti medici acquisiti e richiamati dall’assicuratore malattie privato e
la documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a sollevare neppure il
minimo dubbio in merito alle convincenti conclusioni dei dr. med. __________ e __________,
confermate dal medico SMR, dr. med. __________.
2.8.1. Per quanto
concerne le patologie somatiche, la ricorrente contesta il referto del 19
dicembre 2023 del dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale,
riassunta l’anamnesi e posta la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica
con sindrome lombovertebrale in esiti di cura chirurgica per ernia discale
L4-L5, sindrome fibromialgica e osteoporosi, ha ritenuto l’insorgente completamente
inabile quale cameriera ai piani e abile al lavoro dapprima al 50% ed in
seguito al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le
limitazioni ivi descritte.
Ella
sostiene che la patologia osteoporotica non sarebbe stata sufficientemente
indagata e cita a questo proposito la presa di posizione della dr.ssa med. __________,
FMH medicina fisica e di riabilitazione, del 20 febbraio 2024, che ha affermato
di aver visto “che le informazioni mediche sono state trasmesse quasi
completamente, manca l’ultima parte inerente alla problematica internistica e
relata all’ipertensione e all’ipercalciuria che è probabilmente la causa che ha
generato l’osteoporosi e la frattura limitante superiore della vertebra L5”
e che faceva riferimento al rapporto del Servizio di nefrologia __________ del
15 gennaio 2024.
Dalle
tavole processuali emerge tuttavia che l’assicuratore malattie ha ricevuto e sottoposto
la citata documentazione al dr. med. __________, il quale l’ha esaminata ed ha
concluso che l’ipertensione e l’ipercalciuria non influiscono sulla capacità
lavorativa dell’assicurata (doc. D, riprodotto al consid. 2.7).
Del
resto la dr.ssa med. __________ non sostiene che tali patologie incidono
sull’abilità lavorativa della ricorrente, ma ha semplicemente affermato che nel
referto del dr. med. __________ mancava “l’ultima parte inerente alla
problematica internistica e relata all’ipertensione e all’ipercalciuria” che
gli è poi stata sottoposta per una presa di posizione.
Va poi
aggiunto che oggetto della procedura non è quello di determinare le
cause/origini delle patologie (“manca l’ultima parte inerente alla
problematica internistica e relata all’ipertensione e all’ipercalciuria che è
probabilmente la causa che ha generato l’osteoporosi e la frattura limitante
superiore della vertebra L5”), ma di stabilire se esse hanno un’influenza
sulla capacità lavorativa della ricorrente o sui suoi limiti funzionali. Ciò
che, come visto, è stato escluso dal dr. med. __________.
Non è di
maggiore aiuto il rapporto del 15 gennaio 2024 del Servizio di nefrologia __________,
anch’esso sottoposto al dr. med. __________, giacché nel medesimo figurano le
diagnosi già prese in considerazione, l’anamnesi della ricorrente, la
valutazione dello stato di salute dell’interessata e la descrizione della
terapia domiciliare. Non viene invece espresso alcun parere in merito ad
un’eventuale incapacità lavorativa della ricorrente o a limitazioni funzionali
nell’ambito di un’attività lavorativa.
Non vi è
pertanto alcun motivo per scostarsi dalle valutazioni del dr. med. __________,
il quale ha esaminato tutte le patologie di cui è affetta la ricorrente,
compresa l’osteoporosi.
2.8.2. Relativamente
alla patologia psichica, il 23 agosto 2023 il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha visitato l’assicurata e dopo aver esaminato nel
dettaglio gli atti messigli a disposizione, descritta l’anamnesi medica e sociale
ed effettuati i necessari esami clinici, ha posto la diagnosi di lieve
sintomatologia ansiosa-depressiva, reattiva alla sintomatologia algica legata
alla sindrome lombovertebrale (F43.22) ed ha escluso qualsiasi inabilità
lavorativa, ritenendo che in un’attività lavorativa confacente, tenendo
presenti le limitazioni dal profilo neurochirurgico/reumatologico, l’insorgente
può essere considerata abile nella misura massima possibile. Le conclusioni
sono state discusse e concordate con l’assicurata.
Dall’esame
clinico della ricorrente è emerso che l’interessata “è curata
nell’abbigliamento e nella persona, perfettamente orientata nelle coordinate
temporo-spaziali. Atteggiamento collaborante, appare cordiale, ben disposta al
colloquio, con mimica e gestica vivaci. Espressione spesso sorridente, non si
nota alcun segno depressivo di rilevanza clinica, in particolare nessun segno
depressivo di natura melanconica, non segni di rallentamento psicomotorio o di
appiattimento affettivo/emotivo, non sensi di colpa o di rimorso. Persona
certamente volonterosa e disposta a riprendere da subito un’attività più
leggera. Le funzioni cognitive non evidenziano alterazioni nel corso del
colloquio, in particolare non si notano deficit clinicamente rilevanti per
quanto concerne le facoltà attentive o concentrative. Spinta vitale conservata,
non maggiori segni di anedonia o di ritiro sociale”.
L’insorgente
non ha prodotto documentazione medica specialistica in ambito psichiatrico
successiva alla visita presso il dr. med. __________, atta a far dubitare delle
sue conclusioni, contenute in un referto motivato, convincente e che soddisfa i
requisiti posti dalla giurisprudenza per attribuirgli pieno valore probante.
Agli
atti vi è, segnatamente, un rapporto del 18 settembre 2023 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia, e dunque non esperto in psichiatria, che si
limita a rilevare la presenza di un episodio ansioso depressivo necessitante il
supporto della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed il referto
del 3 dicembre 2024 del dr. med. __________, FMH reumatologia, che, pur
indicando la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, la presenza di un morale
piuttosto basso, di ansia e di disturbi del sonno trattati con farmaci specifici,
ha precisato che l’insorgente è “stata seguita in ambito psichiatrico fino
al 2023 e poi ha interrotto la presa a carico poiché stava bene”.
Il dr.
med. __________ ed il dr. med. __________, peraltro non esperti in psichiatria,
pongono in sostanza la medesima diagnosi del dr. med __________, il quale
tuttavia, quale specialista nell’ambito in discussione, ha potuto escludere
qualsiasi incidenza della patologia sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Tant’è che la stessa assicurata nel corso del 2023 ha cessato la presa a carico
psichiatrica presso la dr.ssa med. __________ e nelle more amministrative e
processuali non ha prodotto alcun referto della sua curante, anch’ella
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, atto a smentire le valutazioni
del dr. med. __________, sulle cui conclusioni non vi è pertanto dubbio alcuno.
2.8.3. Circa la
fibromialgia, la ricorrente cita il referto del 3 dicembre 2024 del dr. med. __________,
FMH reumatologia, che descriverebbe uno stato di salute psicofisico globale
maggiormente compromesso rispetto a quanto ritengono il dr. med. __________ ed
il dr. med. __________.
Il dr.
med. __________, tuttavia non si è espresso in merito alla capacità lavorativa
della ricorrente, ma dopo un esame approfondito, ha confermato la diagnosi di
fibromialgia, peraltro già presa in considerazione dal dr. med. __________ e
dal medico SMR, dr. med. __________, quale malattia senza influenza sulla
capacità lavorativa. Oltre ad una terapia medicamentosa, lo specialista ha
proposto all’insorgente di continuare ad effettuare la fisioterapia di tipo
attivo, che stava già seguendo una volta alla settimana presso la dr.ssa med. __________,
nonché di riprendere un trattamento di tipo cognitivo-comportamentale.
Dal
referto non emerge alcun elemento medico oggettivo atto a mettere in dubbio le
conclusioni dei medici incaricati da __________ di esaminare la capacità
lavorativa della ricorrente, né di un peggioramento dello stato di salute con
incidenza sulla capacità lavorativa dell’interessata, come rilevato anche dal
dr. med. __________ nell’annotazione del 31 dicembre 2024.
Non vi è
pertanto alcun motivo per procedere con un approfondimento in relazione a tale
patologia.
2.8.4. Questo
Tribunale non ha neppure nessun motivo per scostarsi dai limiti funzionali
posti dal medico SMR sulla base della valutazione del dr. med. __________ (“deve
trattarsi di un lavoro leggero e variato, che permetta di alternare le
posizioni seduta e eretta senza necessità di mantenere la posizione seduta
prolungata per oltre un’ora e la posizione eretta prolungata per oltre
mezz’ora, senza necessità di assumere posizioni non ergonomiche per la schiena
e senza necessità di movimentare in modo ripetuto carichi superiori ai 5 kg e
occasionalmente fino a 10 kg, mai sopra i 10 kg”).
Nella
misura in cui l’insorgente sostiene che occorre tenere in considerazione che la
patologia osteoporotica potrebbe portare ad un peggioramento della struttura
fisica, con aumento delle limitazioni funzionali, va rammentato che oggetto del
contendere è la situazione al momento dell’emissione della decisione impugnata
(DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag.
411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF
9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V
215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti).
Se
in futuro la situazione dovesse peggiorare, la ricorrente potrà inoltrare una
nuova domanda di prestazioni. I fatti accaduti posteriormente e che
hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre
2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366
consid. 1b e sentenze ivi citate).
La
ricorrente sostiene inoltre che i limiti di carico di 5 o 10 kg non sarebbero
realistici poiché non è riuscita a sollevare un sacco di patate di 2.5 kg o a
prendere in braccio la nipotina. Ella non apporta tuttavia alcuna prova in tal
senso.
A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale
federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è
retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere
accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è
assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare.
Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati,
ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove.
In
assenza di documentazione medica atta a smentire quanto accertato dai medici
che sono intervenuti nel corso della procedura amministrativa, non vi è alcun
motivo per mettere in dubbio le loro conclusioni relative possibilità per la
ricorrente di alzare pesi fino a 5 kg, al massimo fino a 10 kg.
A questo
proposito il rapporto SMR non può essere considerato contraddittorio laddove
indica un limite di carico massimo di 5 kg e dall’altro ammette occasionalmente
carichi fino a 10 kg. Il medico SMR ha infatti spiegato che ciò va inteso nel
senso che deve trattarsi di un’attività “senza necessità di movimentare in
modo ripetuto carichi superiori ai 5 kg e occasionalmente fino a 10
kg” (sottolineature del redattore).
2.8.5. L’assicurata
contesta inoltre l’affermazione del dr. med. __________ secondo cui
l’insorgente sarebbe stata pienamente abile al lavoro in un’attività adatta
dopo un’introduzione di 4 settimane.
Il
medico SMR ha confermato, nella valutazione finale, che l’interessata va considerata
capace al lavoro al 50% dal 19 dicembre 2023 (data del referto del dr. med. __________),
ed al 100% dal 19 gennaio 2024 (4 settimane dopo).
Ciò
deriva dal fatto che, come si vedrà meglio in seguito (cfr. consid. 2.9), la
ricorrente è stata giudicata completamente abile al lavoro in attività che non richiedono una preparazione professionale specifica
ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di
lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
La valutazione del dr.
med. __________, ripresa dal medico SMR, dr. med. __________, è pertanto
corretta.
2.8.6. L’insorgente
censura anche l’indicazione errata dell’attività abituale da lei svolta (cameriera)
in luogo di quella effettivamente esercitata (cameriera ai piani), contenuta
nel rapporto finale SMR del 29 febbraio 2024, ripresa dal consulente in
integrazione professionale e nella decisione impugnata.
Questo
errore, deplorevole, in quanto ripreso nella decisione impugnata malgrado sia
stato evidenziato già in sede di osservazioni al progetto di decisione, non
modifica l’esito della procedura.
Da una
parte, sia il dr. med. __________ che il dr. med. __________ hanno considerato
la professione corretta nelle loro valutazioni.
D’altra
parte l’Ufficio AI ha stabilito che nell’attività abituale la ricorrente è
completamente inabile al lavoro. Per cui determinante è unicamente la capacità
lavorativa in attività adatta.
Il caso si
scosta da quello di cui alla STCA 32.2019.33 del 23 gennaio 2020 al quale si
riferisce l’assicurata.
In
quell’occasione lo stesso Ufficio AI aveva chiesto al Tribunale di accogliere
il ricorso e rinviargli gli atti per procedere con ulteriori accertamenti, tra
cui una perizia psichiatrica di decorso, sulla base della documentazione medica
presentata.
In quel
caso l’errore nella descrizione dell’attività abituale (l’insorgente era erroneamente
stata considerata estetista/impiegata d’ufficio, anziché, terapista
complementare/massaggiatrice) era importante poiché occorreva anche stabilire
la capacità lavorativa residua nell’attività abituale e l’errore era stato
commesso dai periti stessi (cfr. consid. 2.5).
2.8.7. Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo per scostarsi dalle
valutazioni dei medici di __________, fatte proprie dal medico SMR, dr. med. __________.
A proposito del medico SMR, il TCA ricorda che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR)
valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della
loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale
dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei.
Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello
stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) va considerata e
motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico nell’attività
precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo conto di tutte le
risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle limitazioni, in termini
qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i
servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI
prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza
agli uffici AI della regione.
Fatti
I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione
prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il
loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei
tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona
assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo
ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per
sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche
sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si
dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se
si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già
accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata
viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,
consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza
9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere con
ulteriori accertamenti e segnatamente con l’allestimento di una perizia come
auspicato dalla ricorrente.
2.9. L’insorgente contesta le attività adeguate indicate
dall’amministrazione (ausiliaria nell’ambito della vendita, operaia ausiliaria
nell’ambito della confezionatura e dell’imballaggio) poiché non divergono
sostanzialmente dall’attività di cameriera ai piani per quanto concerne la
necessità di stare in piedi a lungo, di assumere posizioni non ergonomiche o di
sollevare saltuariamente pesi, anche solo tra i 5 e i 10 kg. Ella sostiene
inoltre che non si tratta di attività variate, bensì ripetitive.
Preliminarmente va
evidenziato come le professioni indicate dall’Ufficio AI, lo siano state solo a
titolo esemplificativo e non esaustivo. Nella decisione impugnata figura
infatti che “sono esigibili attività leggere e variate, che non comportino
il mantenimento della stessa postura troppo a lungo e il sollevamento di pesi, come
potrebbero essere attività di ausiliaria nell’ambito della vendita, operaia
ausiliaria in lavori leggeri non qualificati (confezionatura, imballaggio)”
(sottolineatura del redattore).
In secondo luogo va
sottolineato che per lavoro variato, si intende la possibilità di alternare le
posizioni eretta e seduta, senza necessità di mantenere la posizione seduta
prolungata per oltre un’ora e la posizione eretta prolungata per oltre mezz’ora.
La ripetitività del lavoro non impedisce alla medesima attività di essere
variata nel senso inteso dal medico e dal consulente in integrazione.
A proposito delle
attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante, all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori
non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma
possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed
un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono
essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività
d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la
possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza
32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In
concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato
generale del lavoro esistano delle occupazioni fisicamente
assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura,
che la ricorrente nonostante i disturbi che la interessano, sarebbe in
grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di provvedimenti
professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e
seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).
Alla
luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per
sovvertire le valutazioni dell’Ufficio AI.
2.10. In queste condizioni, sulla base della documentazione
medica agli atti, questo Tribunale deve confermare la valutazione del medico
SMR, dr. med. __________, secondo cui l’insorgente, inabile al lavoro nella
propria attività di cameriera ai piani dal 13 settembre 2022, può svolgere
un’attività leggera e adatta al suo stato di salute, con le limitazioni
descritte il 29 febbraio 2024, nella misura del 50% dal 19 dicembre 2023 ed in
maniera completa dal 19 gennaio 2024.
2.11. La ricorrente contesta
infine il reddito da invalida, poiché l’Ufficio AI ha preso in considerazione
le attività semplici e ripetitive, allorché l’insorgente deve eseguire
attività semplici e variate e per la riduzione di “solo” il 10% del
reddito da invalida.
L’art. 25 OAI
(principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo
l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i
contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le
prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio
o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b.
le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la
LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16
LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato
del lavoro in Svizzera.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i
valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per
l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati
in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni
economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.12. Per
quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio
2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato
sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima
dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli
ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti
variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95
per cento di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
Considerandi
all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività
lucrativa indipendente.
L’art.
26.
cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima
formazione e condizioni professionali analoghe.
In
concreto, dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI è emerso che la
ricorrente, senza il danno alla salute, nella precedente attività di cameriera
ai piani avrebbe potuto conseguire, nel 2022, un salario di fr. 47'450 (cfr. pag. 107 e 178 incarto AI).
In applicazione del sopra
citato art. 26 cpv. 2 OAI, poiché tale reddito è inferiore di almeno il 5%
rispetto al “valore centrale usuale delle statistiche RSS di riferimento
(ndr: tabella TA1_tirage_skill_level 2020, settore privato, Svizzera,
livello 1,
ramo economico 55, servizi di alloggio; cfr. pag. 178 incarto
AI)”, l’Ufficio AI ha ritenuto, nella decisione impugnata, quale reddito da
valido quello di fr. 48'490.93.
L’amministrazione ha
tuttavia applicato i dati statistici del 2020 (cfr. pag. 178 incarto AI),
aggiornando il dato al 2022, allorché la Tabella TA1 tirage_skill_level del
2022.
al momento dell’emissione della decisione impugnata (20 febbraio 2025) era
già stata pubblicata. Vanno pertanto applicati i dati statistici più recenti
(DTF 150 V 67, consid. 5.2).
Di conseguenza occorre
partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr., anche
DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage_skill_level
(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta
che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per
un'attività nei servizi di alloggio e ristorazione, ramo economico 55-56, di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U
439.
pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un
importo di fr. 48’300.- (fr. 4’025 X 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42,5 ore
computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il
salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr.
51’318.75 (fr. 48’300: 40 x 42,5), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Il salario va aggiornato
al 2024, anno di inizio del diritto alla rendita a fr. 52'892.85 (51’318.75 : [101.1
[dato per l’anno 2022] X 102.6 [dato per l’anno 2023]; cfr. indice dei salari
nominali, donne, 2021-2023, T1.2.20] + 1.8% (cfr. stima trimestrale dei salari
per il 2024)] : 42,5 ore [dato per l’anno 202] X 42,4 ore [dato per l’anno 2023
ultimo disponibile]).
Tale valore, al 95%,
ammonta a fr. 52'248.21.
2.13
Circa
il reddito che l’interessata avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalida), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16.
LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile (cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli
assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori
indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per
cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una
deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis
pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.
Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente
alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Con
sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche
sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito
che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e
in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado
d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è
parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del
salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto
dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se
necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale
federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 23 luglio 2024).
In
seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale
Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato
l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere
la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale
federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico
della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha riposto affermando di
essere del parere che “l’articolo in questione non debba essere modificato a
seguito della sentenza summenzionata”.
Anche
in questo caso l’Ufficio AI ha preso in
considerazione il salario lordo mediamente percepito dalle donne per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF
142.
V 178, consid. 2.5.7) evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. anche DTF
142.
V 178), aggiornato al 2022 a fr. 53'859.03 (pag. 178 incarto AI).
Vanno tuttavia applicati
i dati statistici più recenti disponibili al momento dell’emissione della
decisione impugnata (DTF 150 V 67, consid. 5.2), ossia quelli evinti dalla
Tabella TA1 2022.
Per contro, come già
visto in precedenza (cfr. consid. 2.9), è corretta l’applicazione del livello
di competenza 1, attività semplici di tipo fisico o manuale, poiché per lavoro
variato, si intende la possibilità di alternare le posizioni eretta e seduta,
senza necessità di mantenere la posizione seduta prolungata per oltre un’ora e
la posizione eretta prolungata per oltre mezz’ora, e non il fatto di effettuare
la medesima mansione in maniera ripetitiva. La ripetitività del lavoro non
impedisce alla medesima attività di essere variata nel senso inteso dal medico
e dal consulente in integrazione.
Del resto, i livelli di
competenza da 2 a 4, sono riservati a lavoratori maggiormente qualificati e la
loro applicazione non sarebbe vantaggiosa per la ricorrente.
Di conseguenza occorre
partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF
142.
V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level
(RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta
che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività
semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo di fr. 52’404.- (fr. 4’367 X 12
mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003,
consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée
normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il
salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr.
54'631.17 (fr. 52’404 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Aggiornando tale dato al
2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da
invalida raggiunge i fr. 56'601.76 (54'631.17: {101.4 [dato per l’anno 2022] X
103.2
[dato per l’anno 2023] ; cfr. indice dei salari nominali, donne,
2021-2023, T1.2.20} + 1.8% [stima trimestrale per l’anno 2024]).
Il salario da invalida va
poi ridotto del 10% (riduzione in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI) a
fr. 50'941.59.
La questione di sapere se i
principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale debbano essere
applicati, a titolo complementare, anche dopo l’entrata in vigore della
modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, non deve essere risolta in questa
occasione, in quanto, anche volendo applicare la riduzione massima complessiva del
25% ai sensi della DTF 126 V 75, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad
alcuna rendita.
Raffrontando il salario
da valida di fr. 52'248.21con quello da invalida di fr. 56'601.76, ridotto del
25% a fr. 42'451.32, si ottiene un grado d’invalidità del 18.75%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF
130.
V 121), al 19%, che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28b cpv.
2.
LAI).
2.14
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata che prevede il
versamento di una rendita intera dal 1° settembre 2023 (trascorso l’anno di
attesa [art. 28 cpv. 1 lett. b LAI]) al 30 aprile 2024 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute [art. 88a cpv. 1 OAI]), merita conferma.
2.15
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--,
sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni