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Decisione

32.2025.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2025Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del

17 giugno 2015).

In due sentenze del 30 novembre

2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418),

il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti deve trovare applicazione a tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici. Oltre alla

classificazione medica ed alla diagnosi, è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

In ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il

solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. In

concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata con osservazioni del 3 ottobre 2025 e condivisa

dal ricorrente il 9 ottobre 2025.

Infatti, per poter valutare

l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare

qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa

(residua). Considerato che entrambe le specialiste del SMR hanno evidenziato la

necessità di ulteriori accertamenti, un approfondimento medico risulta in casu

imprescindibile.

Per

il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i

necessari approfondimenti, in esito ai quali emanerà una nuova decisione,

debitamente preavvisata.

Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in

quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia

giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un

complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già

avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi

erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In concreto, rilevato che per le

ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli

approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova

decisione, debitamente preavvisata.

2.7. Quo

all’accollo delle spese di procedura giusta gli artt.

69 cpv. 1bis LAI e 29 cpv. 2 Lptca e delle ripetibili giusta gli

artt. 61 lett. g. e 30 cpv. 1 e 2 Lptca, va osservato quanto segue.

Nell’ambito

delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

dall’autorità che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le

informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del

14 gennaio 2022 consid. 4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare

nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, 122

V 157 consid. 1a, 121 V 210). Il dovere di collaborazione comprende in particolare

l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento).

In

casu, si rileva che dopo l’incidente stradale del 17 maggio 2021 con conseguente

ricovero d’urgenza e degenza all’__________ di __________ fino al 21 maggio

2021 (l’assicurato ha chiesto di essere dimesso anticipatamente, contrariamente

al parere dei medici), RI 1 è stato degente presso il __________ dal 29 maggio

al 4 giugno 2021. Già il 31 maggio 2021 egli ha destato l’attenzione dei medici

per questioni di carattere psichiatrico, rendendosi necessaria una “Valutazione

urgente per comportamento verbalmente aggressivo e non collaborante”, il

medico che l’ha visitato avendo messo a protocollo che “Il paziente rifiuta

la collaborazione, sempre verbalmente aggressivo e insiste su rientro a domicilio

oggi, sottovalutando completamente la gravità della situazione. I genitori non

sono in grado di gestire il figlio a casa” ed avendo indicato come “Il

padre riferisce un cambio dello stato cognitivo da dopo il trauma, peggiorato

sensibilmente al risveglio dall’anestesia generale […] riferendo appunto

Considerandi

un’importante aggressività verbale. […] sarebbero programmati una

valutazione neuropsicologica (valutazione di ev. bisogno di riabilitazione alla

Clinica __________) […]” (doc. 57, pagg. 124-126 incarto AI). Nel rapporto

di medesima data concernente la valutazione neuropsicologica, il dr. __________

(specialista in neurologia e caposervizio) e la psicologa __________ hanno

concluso che “La valutazione neuropsicologica odierna è indicativa di un

deficit cognitivo polisettoriale caratterizzato da aprassia visuo-costruttiva,

difficoltà sul piano mnesico verbale e visuo-spaziale, difficoltà di

pianificazione e lieve negligenza egocentrica sinistra. Sul piano

fronto-esecutivo si evidenzia ridotta flessibilità cognitiva, di

programmazione, astrazione e ragionamento logico inferenziale e scarse

competenze strategiche. Considerata la giovane età […] e alla luce di

quanto emerso dalla valutazione odierna riteniamo utile una presa a carico

riabilitativa di follow up allo stabilizzarsi della situazione clinica” (doc.57,

pag. 128 incarto AI).

Nella

lettera d’uscita dell’11 giugno 2021 allestita dal __________ viene menzionata

l’alterazione comportamentale e, pur escludendo “ideazioni suicidarie o

tendenze eteroaggressive”, il Caposervizio di neurochirurgia aveva indicato

per il procedere – tra l’altro – “una riabilitazione ambulatoriale per i

deficit neuropsicologi […] alla Clinica __________ (doc. 57,

pag. 118 e 119 incarto AI; cfr. anche la lettera d’uscita provvisoria del 4

giugno 2021 sub doc. 57).

Dal

rapporto del 30 settembre 2021 della Clinica __________ emerge che

l’assicurato, sottoposto ad esame neuropsicologico con somministrazione di test

standardizzati, soffriva di “deficit attentivi con: rallentamento psico-motorio

(tempi di reazione elevati, lentezza nel processamento di informazioni visive e

verbali), difficoltà di attenzione divisa e fluttuazioni attentive con

distraibilità e precoce affaticabilità dopo sforzo cognitivo”, “lievi

difficoltà di memoria verbale e visuo-spaziale a lungo termine, verosimilmente

secondarie al deficit attentivo” e “lievi difficoltà esecutive di

controllo-inibizione”. I medici avevano evidenziato la scarsa aderenza ai

trattamenti e le numerose assenze (sedute di trattamento neuropsicologico) che

avevano reso i trattamenti riabilitativi scarsamente efficaci, avvisando

l’assicurato, che aveva deciso di interrompere prematuramente il percorso

riabilitativo in Day Hospital, circa “le difficoltà di carattere cognitivo

residue potrebbero avere sul suo percorso formativo e sulle attività della vita

quotidiana, soprattutto se complesse e richiestive dal punto di vista cognitivo”

e concludendo che “Il quadro cognitivo alla dimissione è […] sovrapponibile

a quanto osservato in sede di valutazione iniziale, con in particolare la

presenza di deficit attentivo-mnestici che potrebbero avere delle ricadute

sull’apprendimento di informazioni e conoscenze necessarie durante lo

svolgimento della formazione in corso”. Da notare che i medici della clinica

non avevano accertato un’incapacità lavorativa (e quindi neppure la durata

della stessa) poiché l’assicurato a quel tempo era studente in formazione (doc.

57, pag. 115 incarto AI).

Nel

rapporto del 26 gennaio 2024 del curante dr. __________ (doc. 33 incarto AI)

emergeva che “C’è da menzionare, per quanto riguarda le ripercussioni sulla

capacità lavorativa, che da uno scritto della clinica __________, notavano un

atteggiamento poco disforico con scarsa capacità di elaborazione di eventuali

problematiche specifiche. Riferivano anche di un deficit attentivo lieve, visus

spaziale, a lungo termine e lievi difficoltà esecutive di controllo-inibizione.

C’è da dire che, quando ho visitato il paziente […] effettivamente

mostrava dei deficit mnemonici, però nella documentazione a me fornita non c’è

nessun rapporto specialistico da parte di uno psichiatra”. Il curante

soggiungeva che “Per quanto riguarda le limitazioni funzionali attuali non

ho avuto abbastanza tempo per inquadrare il paziente e non ho neanche una documentazione

che mi possa permettere di descrivere con una certa precisione. C’è però da

tener conto che il paziente soffre di crisi epilettiche e presenta dei deficit

di memoria.”.

Dalle

fatture l’Ufficio AI ha desunto che l’assicurato era stato valutato dal dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 60 incarto AI). Quest’ultimo

ha attestato il 15 novembre 2024 di aver visitato l’assicurato in un’unica

occasione (il 17 maggio 2023 dalle 16:30 alle 17:15), allegando la cartella

clinica ove lo specialista aveva messo a protocollo che “Non ha con sé la

tessera di cassa malati, sembra avere difficoltà a ricordare il numero di

telefono”, “ride senza motivo”, “Diagnosi di PTSD molto incerta:

riferisce incubi su altri motivi, non pensieri intrusivi o evitamento. Si

prevede un nuovo appuntamento dopo una settimana cui non si presenta e non da

notizie” e “14.06.2023 Dopo vari appuntamenti mancati anche oggi non si

presenta” (doc. 61, pag. 146 incarto AI).

Nel

rapporto del 10 dicembre 2024 del dr. __________, il curante attesta

un’incapacità lavorativa completa dal 17 luglio al 19 agosto 2024 e dall’8

ottobre all’8 novembre 2024, indicando che “Il paziente è affetto da crisi

di epilessia post traumatica (trauma del 2021) con conseguenti disturbi

psico-comportamentali e deficit mnesici e attentivi”, che è “in terapia

psichiatrica dalla Dr.ssa __________” e che “Attualmente, visto i

deficit mnemonici d’attenzione e visti i molteplici episodi di attacchi

epilettici non posso indicare un’attività adeguata alle limitazioni del

paziente in questione” (doc. 62, pagg. 151 e 152 incarto AI).

Per

accertare l’incapacità lavorativa dell’assicurato il SMR si è esplicitamente

fondato su quanto descritto dal medico generico dr. __________ (cfr. supra

consid. 1.3. in fine; doc. 63, pag. 156 e docc. 64 e 67 incarto AI).

Tutta

la summenzionata documentazione medico-assicurativa era stata acquisita agli

atti dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della contestata decisione del 10

marzo 2025.

Con

rapporto del 2 aprile 2025 (quindi successivo all’emanazione della contestata

decisione ma precedente all’impugnativa) il dr. __________ (specialista in

neurologia) aveva formulato – tra le altre – una diagnosi di “Disturbo

psico-comportamentale complesso/persistente post-traumatico con deficit

attentivo-mnemonici”, accertando un’incapacità lavorativa del 50% in ogni

attività e comunicando un “Tentativo di presa in carico

psichiatrica/neuropsicologica (difficile). Identificata recent. la figura della

Dr. __________” (doc. 74 incarto AI).

Ora, valutata

con attenzione tutta la documentazione presente agli atti prima dell’emanazione

della decisione impugnata (quindi anche prescindendo dal rapporto del 2 aprile

2025.

del dr. __________), questo Giudice deve concludere che essa era

sufficiente per giustificare un approfondimento medico (almeno) sotto il

profilo psichiatrico, non potendosi allo stadio attuale neppure escludere che

la scarsa compliance (mancato invio di informazioni di carattere

medico-amministrativo, continue assenze ingiustificate agli appuntamenti, alle

visite mediche, reticenza nel rispondere a quesiti posti dall’Ufficio AI,

mancate osservazioni al preavviso del 27 gennaio 2025, ecc.) possa essere

conseguenza della patologia psichiatrica.

In

particolare, l’affermazione dell’Ufficio AI secondo cui dalla documentazione

acquisita agli atti “non si evinceva in alcun modo la presenza di una

patologia psichiatrica, né risultava una presa a carico psichiatrica” è in

manifesta contraddizione con gli estratti delle refertazioni mediche riportati

sopra. Inoltre, risulta irrilevante il fatto che l’avv. RA 1 “già lo

assisteva nella pratica con l’assicurazione __________”, il citato legale

avendo acquisito il potere di rappresentanza per la presente vertenza il 28

marzo 2025 (doc. 71 incarto AI), ossia oltre due settimane dopo l’emanazione

della decisione impugnata.

Infine,

neppure il riferimento alla STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025 soccorre

l’amministrazione. In quell’evenienza questo Giudice aveva ritenuto

giustificato prescindere sia dall’accollo delle spese di procedura che delle

ripetibili poiché l’assicurato, in violazione al dovere di collaborazione, non

aveva mai menzionato un’affezione psichiatrica, producendo solo con il gravame

delle refertazioni attestanti un’affezione psichiatrica pregressa, causando

quindi inutilmente la procedura giudiziaria. Nel caso che ci occupa, come

poc’anzi accertato, i disturbi d’ordine psichiatrico, ancorché non codificati

secondo lo standard di classificazione ICD, sono stati menzionati più volte dai

medici nel corso degli anni ed andavano approfonditi. Inoltre, in casu le

affermazioni del padre e della sorella dell’assicurato circa le conseguenze

dell’incidente stradale sul vissuto quotidiano ed in particolare sullo stato

cognitivo, di memoria (e quindi organizzativo) e psichiatrico (XIV, allegati

A16 e A17) non permettono – allo stadio attuale – di concludere, contrariamente

a quanto sostiene l’Ufficio AI, che l’(in)agire di RI 1 configura una

violazione del dovere di collaborare.

Visto l’esito favorevole del ricorso

(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del

25.

agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1

con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà alla ricorrente fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 10 marzo 2025 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti