32.2025.37
Ricorso (accolto per adesione) contro la decisione di rifiuto della rendita. Valutazione medica carente. UAI contesta (a torto) accollo di spese e ripetibili: i.c. non vi è una violazione del diritto di collaborare imputabile all’A., quindi UAI – soccombente – deve accollarsi spese e ripetibili
17 ottobre 2025Italiano25 min
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2025.37
JV/sc
Lugano
17 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 marzo 2025
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 2001, da ultimo attivo quale cameriere su chiamata presso il
ristorante del padre, nel luglio 2023 ha presentato una domanda di prestazioni
AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 17 maggio 2021 a motivo di
un incidente della circolazione (docc. 1-11 e 14 incarto AI).
1.2. Svolto
un colloquio d’accertamento in intervento tempestivo pianificando un corso
d’informatica, l’assicurato non si è mai presentato alle lezioni (docc. 12, 13,
22, 23 e 25 incarto AI), ragione per cui con rapporto del 4 dicembre 2023 il consulente
in integrazione ha chiuso il caso per mancanza di collaborazione (doc. 24
incarto AI).
1.3. Richiamato
il rapporto medico dal curante dr. __________ (medico generico) (docc. 29 e 33
incarto AI), il questionario datore di lavoro (doc. 34 incarto AI), il rapporto
di degenza dalla clinica riabilitativa (doc. 39 incarto AI), l’Ufficio AI ha
sottoposto il caso al medico SMR (doc. 44 incarto AI) che tuttavia non ha
potuto determinarsi a causa della documentazione medica “estremamente scarsa”
(doc. 45 incarto AI). Acquisita ulteriore documentazione medica (docc. 57 e 62
incarto AI), tra cui la cartella medica giacente presso il dr. __________
(specialista in psichiatria e che ha visitato il paziente in una sola
occasione) (doc. 61 incarto AI), il caso .stato nuovamente sottoposto al
medico SMR (doc. 58 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale
del 22 gennaio 2025 (doc. 63 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:
"2.1.
Diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 938 Codice
danno funzionale: 10
Esiti di politrauma su incidente
della circolazione con trauma cranico con:
-
contusioni emorragiche parenchimali
frontali fronto-basali sinistre, minime quote di ESA parietali a destra;
-
pneumoencefalo frontale sinistro;
-
falda ematica sub-durale emisferica
sinistra.
Trauma facciale con:
-
fracasso facciale complesso con
elementi di tipo Le Fort I-III bilateralmente con estensione sfeno-temporale
destro;
-
fratture frontali fronto-parietali
multiple con estensione al seno frontale. In data 28.05.2021 intervento
maxillo-facciale di posa di stecche di Schuchardt mandibola e mascella,
fissazione intermascellare, ricostruzione aperta fissazione interne Le Fort XX,
ricostruzione del pavimento dell’orbita a sinistra con Ethisorb.
2.2 Diagnosi senza ripercussione
sulla CL
-
St.d. ematoma a livello dei muscoli
obliqui di sinistra
-
St.d. lacerazione della sierosa
gastrica
-
St.d. contusioni polmonari
bilaterali
-
St.d. frattura clavicola Sn.”
e
rilevati i limiti funzionali (crisi epilettiche, deficit di memoria, deficit
attentivo lieve, visus-spaziale a lungo termine e lievi difficoltà esecutive di
controllo-inibizione; interdizione del lavoro in quota), il medico SMR ha
accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale*
% IL in attività adeguata*
Periodi
Docs. di riferimento
100**
100
17.05.2021-30.08.2021
Rapporto dr. __________ del 10 dicembre 2024 (doc. 62
incarto AI)
0***
0
01.09.2021-16.07.2024
100
100
17.07.2024-19.08.2024
0
0
20.08.2024-07.10.2024
100
100
08.10.2024-08.11.2024
0
0
09.11.2024-continua
* Prognosi lavorativa favorevole;
**
Politrauma;
***
Termine degenza riabilitativa.
1.4. Con
progetto di decisione del 27 gennaio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni, essendovi state due interruzioni notevoli (art. 29ter
OAI) dell’anno d’attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), e meglio dal 1. settembre
2021 al 16 luglio 2024 e dal 20 agosto al 7 ottobre 2024 e considerato che dal
9 novembre 2024 l’assicurato era nuovamente abile al lavoro in ogni attività in
misura completa ed in ogni attività (doc. 64 incarto AI).
Non
avendo l’assicurato presentato osservazioni al progetto di decisione del 27
gennaio 2025, con decisione del 10 marzo 2025 l’Ufficio AI ha confermato il
preavviso (doc. 67 incarto AI).
Con
scritto del 2 aprile 2025 il curante dr. __________ (specialista in neurologia)
ha fornito ulteriori informazioni mediche (doc. 74 incarto AI).
1.5. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 10 marzo 2025, postulandone la riforma nel senso che gli venga “assegnata
una rendita AI a far tempo dal 17 maggio 2021”, subordinatamente la
retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché proceda ad un complemento
istruttorio ed emetta una nuova decisione”.
Contesta
la valutazione medica, producendo numerose refertazioni allestite da
specialisti nel periodo intercorso tra l’incidente stradale del 2021 e
l’emanazione della decisione impugnata e attestanti un quadro clinico ed una
capacità lavorativa più compromessi di quanto valutato dall’amministrazione.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato che i medici SMR dr.ssa __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza) e la
dr.ssa __________ (specialista in medicina del lavoro) hanno valutato la
documentazione medica prodotta con l’impugnativa e con annotazioni del 28
maggio e del 3 giugno 2025 l’hanno ritenuta insufficiente ad inficiare le
conclusioni di cui al rapporto SMR del 22 gennaio 2025.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.7. Con
osservazioni del 24 settembre 2025 il ricorrente ha ribadito la propria
posizione, contestando le prese di posizione delle specialiste di cui alla
risposta di causa e producendo nuova documentazione medica e delle
dichiarazioni della sorella e del padre circa le ripercussioni dell’incidente
stradale nel vissuto quotidiano (XIV).
1.8. Con
osservazioni del 3 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto
la nuova documentazione medica al SMR e che con annotazione del 3 ottobre 2025
la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ hanno ritenuto necessario “approfondire
con una valutazione esterna” la situazione valetudinaria dell’assicurato.
In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti medici.
Protesta
in ogni caso tasse, spese e ripetibili in quanto, seppure formalmente
soccombente, dalla documentazione medica che l’Ufficio AI è riuscita ad
ottenere dalle varie assicurazioni e medici “non si evinceva in alcun modo
la presenza di una patologia psichiatrica, né risultava una presa a carico
psichiatrica e non sono mai stati menzionati prima, né in fase di audizione, né
con il ricorso del 15.04.2025, i ricoveri avvenuti presso la Clinica
psichiatrica cantonale nel 2023 e 2024 citati dal patrocinatore […] (peraltro
in merito ai quali non viene prodotta alcuna documentazione), il quale già lo
assisteva nella pratica con l’assicurazione Zurigo [nella vertenza
concernente l’incidente stradale, n.d.r.]”, rilevando come “la
documentazione prodotta con le osservazioni del 24.09.2025 è relativa comunque
a eventi verificatisi posteriormente alla decisione impugnata”. Evidenzia
come “L’UAI ha […] limitato l’accertamento all’aspetto somatico, non
avendo controparte fatto menzione dell’affezione psichiatrica e non potendo
supporre l’esistenza di un’affezione psichiatrica potenzialmente invalidante
sulla base degli atti a dossier, mentre era ragionevolmente esigibile da parte
di controparte produrre la refertazione medica psichiatrica già durante
l’istruttoria amministrativa, considerato che egli non ha nemmeno presentato
contestazioni al progetto di decisione. Trattasi dunque di una
violazione del dovere di collaborare dell’assicurato che ha causato la
procedura ricorsuale (vedasi per un caso simile STCA 32.2025.55 del
28.08.2025).” (XVI+1).
1.9. Con
scritto del 9 ottobre 2025 il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio
AI di procedere ad una valutazione peritale esterna. Contesta in ogni caso che
l’Ufficio AI possa protestare tasse, spese e ripetibili, essendo soccombente e
considerato che anche prima di produrre i documenti medici nelle more della
procedura, “la documentazione […] evidenziava e confermava a più
riprese le diverse problematiche di natura medica sorte in conseguenza
all’incidente del 17 maggio 2021 […]”, ciò che rendeva “evidente la
sussistenza di un’inabilità lavorativa e la necessità (quantomeno) di esperire
ulteriori approfondimenti”, evidenziando le difficoltà dell’occuparsi di
questioni amministrative proprio a causa delle patologie riconducibili
all’incidente stradale (XVIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI.
2.3. L’invalidità
è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio (combinati artt. 4 cpv. 1 LAI e 7 e 8 LPGA). Gli elementi
costitutivi dell'invalidità sono il danno alla salute fisica mentale o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno.
Il
danno alla salute deve aver cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
L’incapacità,
totale o parziale, al lavoro è l’incapacità derivante da un danno alla salute
fisica mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo di attività abituale. Se l’incapacità al lavoro è di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGA).
L’invalidità
è l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di
lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA).
La
nozione d'invalidità (artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA) è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Giusta
l’art. 28b LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40% (cpv. 4) e se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49% l'importo
della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità si situa tra il 50% e il 69%,
la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Il
grado d’invalidità è determinato dal rapporto fra il reddito da invalido ed il
reddito da valido (art. 16 LPGA), ossia il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili nel mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per quanto riguarda l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica è decisivo che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nel 2015 il Tribunale federale ha sancito
che l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi
somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe
affezioni psicosomatiche deve avvenire attraverso una procedura probatoria
strutturata, dovendosi valutare l'effettivo potenziale di rendimento
raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di
carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori
positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata
al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità
della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso
e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,
le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (STF 9C_492/2014 del 3 giugno
Fatti
2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del
17 giugno 2015).
In due sentenze del 30 novembre
2017 (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418),
il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i
dolori somatoformi persistenti deve trovare applicazione a tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici. Oltre alla
classificazione medica ed alla diagnosi, è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
2.5. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
In ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. In
concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata con osservazioni del 3 ottobre 2025 e condivisa
dal ricorrente il 9 ottobre 2025.
Infatti, per poter valutare
l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare
qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario e la capacità lavorativa
(residua). Considerato che entrambe le specialiste del SMR hanno evidenziato la
necessità di ulteriori accertamenti, un approfondimento medico risulta in casu
imprescindibile.
Per
il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i
necessari approfondimenti, in esito ai quali emanerà una nuova decisione,
debitamente preavvisata.
Infatti, nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in
quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia
giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un
complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi
erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In concreto, rilevato che per le
ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli
approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova
decisione, debitamente preavvisata.
2.7. Quo
all’accollo delle spese di procedura giusta gli artt.
69 cpv. 1bis
LAI e 29 cpv. 2 Lptca e delle ripetibili giusta gli
artt. 61 lett. g. e 30 cpv. 1 e 2 Lptca, va osservato quanto segue.
Nell’ambito
delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
dall’autorità che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del
14 gennaio 2022 consid. 4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare
nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, 122
V 157 consid. 1a, 121 V 210). Il dovere di collaborazione comprende in particolare
l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento).
In
casu, si rileva che dopo l’incidente stradale del 17 maggio 2021 con conseguente
ricovero d’urgenza e degenza all’__________ di __________ fino al 21 maggio
2021 (l’assicurato ha chiesto di essere dimesso anticipatamente, contrariamente
al parere dei medici), RI 1 è stato degente presso il __________ dal 29 maggio
al 4 giugno 2021. Già il 31 maggio 2021 egli ha destato l’attenzione dei medici
per questioni di carattere psichiatrico, rendendosi necessaria una “Valutazione
urgente per comportamento verbalmente aggressivo e non collaborante”, il
medico che l’ha visitato avendo messo a protocollo che “Il paziente rifiuta
la collaborazione, sempre verbalmente aggressivo e insiste su rientro a domicilio
oggi, sottovalutando completamente la gravità della situazione. I genitori non
sono in grado di gestire il figlio a casa” ed avendo indicato come “Il
padre riferisce un cambio dello stato cognitivo da dopo il trauma, peggiorato
sensibilmente al risveglio dall’anestesia generale […] riferendo appunto
Considerandi
un’importante aggressività verbale. […] sarebbero programmati una
valutazione neuropsicologica (valutazione di ev. bisogno di riabilitazione alla
Clinica __________) […]” (doc. 57, pagg. 124-126 incarto AI). Nel rapporto
di medesima data concernente la valutazione neuropsicologica, il dr. __________
(specialista in neurologia e caposervizio) e la psicologa __________ hanno
concluso che “La valutazione neuropsicologica odierna è indicativa di un
deficit cognitivo polisettoriale caratterizzato da aprassia visuo-costruttiva,
difficoltà sul piano mnesico verbale e visuo-spaziale, difficoltà di
pianificazione e lieve negligenza egocentrica sinistra. Sul piano
fronto-esecutivo si evidenzia ridotta flessibilità cognitiva, di
programmazione, astrazione e ragionamento logico inferenziale e scarse
competenze strategiche. Considerata la giovane età […] e alla luce di
quanto emerso dalla valutazione odierna riteniamo utile una presa a carico
riabilitativa di follow up allo stabilizzarsi della situazione clinica” (doc.57,
pag. 128 incarto AI).
Nella
lettera d’uscita dell’11 giugno 2021 allestita dal __________ viene menzionata
l’alterazione comportamentale e, pur escludendo “ideazioni suicidarie o
tendenze eteroaggressive”, il Caposervizio di neurochirurgia aveva indicato
per il procedere – tra l’altro – “una riabilitazione ambulatoriale per i
deficit neuropsicologi […] alla
Clinica __________ (doc. 57,
pag. 118 e 119 incarto AI; cfr. anche la lettera d’uscita provvisoria del 4
giugno 2021 sub doc. 57).
Dal
rapporto del 30 settembre 2021 della Clinica __________ emerge che
l’assicurato, sottoposto ad esame neuropsicologico con somministrazione di test
standardizzati, soffriva di “deficit attentivi con: rallentamento psico-motorio
(tempi di reazione elevati, lentezza nel processamento di informazioni visive e
verbali), difficoltà di attenzione divisa e fluttuazioni attentive con
distraibilità e precoce affaticabilità dopo sforzo cognitivo”, “lievi
difficoltà di memoria verbale e visuo-spaziale a lungo termine, verosimilmente
secondarie al deficit attentivo” e “lievi difficoltà esecutive di
controllo-inibizione”. I medici avevano evidenziato la scarsa aderenza ai
trattamenti e le numerose assenze (sedute di trattamento neuropsicologico) che
avevano reso i trattamenti riabilitativi scarsamente efficaci, avvisando
l’assicurato, che aveva deciso di interrompere prematuramente il percorso
riabilitativo in Day Hospital, circa “le difficoltà di carattere cognitivo
residue potrebbero avere sul suo percorso formativo e sulle attività della vita
quotidiana, soprattutto se complesse e richiestive dal punto di vista cognitivo”
e concludendo che “Il quadro cognitivo alla dimissione è […] sovrapponibile
a quanto osservato in sede di valutazione iniziale, con in particolare la
presenza di deficit attentivo-mnestici che potrebbero avere delle ricadute
sull’apprendimento di informazioni e conoscenze necessarie durante lo
svolgimento della formazione in corso”. Da notare che i medici della clinica
non avevano accertato un’incapacità lavorativa (e quindi neppure la durata
della stessa) poiché l’assicurato a quel tempo era studente in formazione (doc.
57, pag. 115 incarto AI).
Nel
rapporto del 26 gennaio 2024 del curante dr. __________ (doc. 33 incarto AI)
emergeva che “C’è da menzionare, per quanto riguarda le ripercussioni sulla
capacità lavorativa, che da uno scritto della clinica __________, notavano un
atteggiamento poco disforico con scarsa capacità di elaborazione di eventuali
problematiche specifiche. Riferivano anche di un deficit attentivo lieve, visus
spaziale, a lungo termine e lievi difficoltà esecutive di controllo-inibizione.
C’è da dire che, quando ho visitato il paziente […] effettivamente
mostrava dei deficit mnemonici, però nella documentazione a me fornita non c’è
nessun rapporto specialistico da parte di uno psichiatra”. Il curante
soggiungeva che “Per quanto riguarda le limitazioni funzionali attuali non
ho avuto abbastanza tempo per inquadrare il paziente e non ho neanche una documentazione
che mi possa permettere di descrivere con una certa precisione. C’è però da
tener conto che il paziente soffre di crisi epilettiche e presenta dei deficit
di memoria.”.
Dalle
fatture l’Ufficio AI ha desunto che l’assicurato era stato valutato dal dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 60 incarto AI). Quest’ultimo
ha attestato il 15 novembre 2024 di aver visitato l’assicurato in un’unica
occasione (il 17 maggio 2023 dalle 16:30 alle 17:15), allegando la cartella
clinica ove lo specialista aveva messo a protocollo che “Non ha con sé la
tessera di cassa malati, sembra avere difficoltà a ricordare il numero di
telefono”, “ride senza motivo”, “Diagnosi di PTSD molto incerta:
riferisce incubi su altri motivi, non pensieri intrusivi o evitamento. Si
prevede un nuovo appuntamento dopo una settimana cui non si presenta e non da
notizie” e “14.06.2023 Dopo vari appuntamenti mancati anche oggi non si
presenta” (doc. 61, pag. 146 incarto AI).
Nel
rapporto del 10 dicembre 2024 del dr. __________, il curante attesta
un’incapacità lavorativa completa dal 17 luglio al 19 agosto 2024 e dall’8
ottobre all’8 novembre 2024, indicando che “Il paziente è affetto da crisi
di epilessia post traumatica (trauma del 2021) con conseguenti disturbi
psico-comportamentali e deficit mnesici e attentivi”, che è “in terapia
psichiatrica dalla Dr.ssa __________” e che “Attualmente, visto i
deficit mnemonici d’attenzione e visti i molteplici episodi di attacchi
epilettici non posso indicare un’attività adeguata alle limitazioni del
paziente in questione” (doc. 62, pagg. 151 e 152 incarto AI).
Per
accertare l’incapacità lavorativa dell’assicurato il SMR si è esplicitamente
fondato su quanto descritto dal medico generico dr. __________ (cfr. supra
consid. 1.3. in fine; doc. 63, pag. 156 e docc. 64 e 67 incarto AI).
Tutta
la summenzionata documentazione medico-assicurativa era stata acquisita agli
atti dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della contestata decisione del 10
marzo 2025.
Con
rapporto del 2 aprile 2025 (quindi successivo all’emanazione della contestata
decisione ma precedente all’impugnativa) il dr. __________ (specialista in
neurologia) aveva formulato – tra le altre – una diagnosi di “Disturbo
psico-comportamentale complesso/persistente post-traumatico con deficit
attentivo-mnemonici”, accertando un’incapacità lavorativa del 50% in ogni
attività e comunicando un “Tentativo di presa in carico
psichiatrica/neuropsicologica (difficile). Identificata recent. la figura della
Dr. __________” (doc. 74 incarto AI).
Ora, valutata
con attenzione tutta la documentazione presente agli atti prima dell’emanazione
della decisione impugnata (quindi anche prescindendo dal rapporto del 2 aprile
2025.
del dr. __________), questo Giudice deve concludere che essa era
sufficiente per giustificare un approfondimento medico (almeno) sotto il
profilo psichiatrico, non potendosi allo stadio attuale neppure escludere che
la scarsa compliance (mancato invio di informazioni di carattere
medico-amministrativo, continue assenze ingiustificate agli appuntamenti, alle
visite mediche, reticenza nel rispondere a quesiti posti dall’Ufficio AI,
mancate osservazioni al preavviso del 27 gennaio 2025, ecc.) possa essere
conseguenza della patologia psichiatrica.
In
particolare, l’affermazione dell’Ufficio AI secondo cui dalla documentazione
acquisita agli atti “non si evinceva in alcun modo la presenza di una
patologia psichiatrica, né risultava una presa a carico psichiatrica” è in
manifesta contraddizione con gli estratti delle refertazioni mediche riportati
sopra. Inoltre, risulta irrilevante il fatto che l’avv. RA 1 “già lo
assisteva nella pratica con l’assicurazione __________”, il citato legale
avendo acquisito il potere di rappresentanza per la presente vertenza il 28
marzo 2025 (doc. 71 incarto AI), ossia oltre due settimane dopo l’emanazione
della decisione impugnata.
Infine,
neppure il riferimento alla STCA 32.2025.55 del 28 agosto 2025 soccorre
l’amministrazione. In quell’evenienza questo Giudice aveva ritenuto
giustificato prescindere sia dall’accollo delle spese di procedura che delle
ripetibili poiché l’assicurato, in violazione al dovere di collaborazione, non
aveva mai menzionato un’affezione psichiatrica, producendo solo con il gravame
delle refertazioni attestanti un’affezione psichiatrica pregressa, causando
quindi inutilmente la procedura giudiziaria. Nel caso che ci occupa, come
poc’anzi accertato, i disturbi d’ordine psichiatrico, ancorché non codificati
secondo lo standard di classificazione ICD, sono stati menzionati più volte dai
medici nel corso degli anni ed andavano approfonditi. Inoltre, in casu le
affermazioni del padre e della sorella dell’assicurato circa le conseguenze
dell’incidente stradale sul vissuto quotidiano ed in particolare sullo stato
cognitivo, di memoria (e quindi organizzativo) e psichiatrico (XIV, allegati
A16 e A17) non permettono – allo stadio attuale – di concludere, contrariamente
a quanto sostiene l’Ufficio AI, che l’(in)agire di RI 1 configura una
violazione del dovere di collaborare.
Visto l’esito favorevole del ricorso
(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del
25.
agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1
con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 10 marzo 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti